Studio Commerciale Stefano Tombesi
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SISMABONUS 110%

 

Superbonus
 110%
Ristrutturazioni e Risparmio Energetico
Aspetti
Fiscali
Requisiti Tecnici degli interventi

Leggi - circolari e Norme attuative

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e APE
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 e FAQ da AdE
Massimali
Costi

 

 INTERVENTI ANTISISMICI

agevolazioni:

Limiti di spesa

Requisiti oggettivi

Contributo Sisma

  • Scheda Aedes compilata dalle squadre della Protezione Civile con esito di inagibilità;

  • Ordinanza sindacale di inagibilità (da produrre prima del rilascio del decreto di concessione del contributo solo per i cosiddetti “danni lievi”)

Oppure

  • Scheda Fast con esito di non utilizzabilità;

  • Scheda Aedes con esito di inagibilità compilata dal tecnico privato entro il 31 marzo 2018;

  • Ordinanza sindacale di inagibilità (da produrre prima del rilascio del decreto di concessione del contributo solo per i cosiddetti “danni lievi”)

Superbonus 110%

normale

rafforzato (+50%)

asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e di quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017 (come modificato dal decreto n. 329/2020).

I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno

144.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno

 

96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali

144.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali

Entrambi

Contributo sisma
+
superbonus normale
Contributo sisma
+
superbonus rafforzato

RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE E SUPERBONUS 110%

SI

spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

NO

il Superbonus rafforzato è alternativo al contributo per la ricostruzione

 

 

Interventi di riparazione o locali

stralcio della risposta n. 560 del 26 Agosto 2021 dell'Agenzia Delle Entrate

 

19/10/2021 Anche gli interventi di riparazione locale rientrano nel sismabonus

....

Relativamente agli interventi di riduzione del rischio sismico, il comma 4 dell'articolo 119 dispone che, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, è elevata al 110 per cento la detrazione prevista dall'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013. Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1- sexies). Al riguardo, in considerazione dell'evoluzione normativa che ha interessato il settore delle costruzioni e che trova riferimento attuale nel testo aggiornato delle Norme Tecniche per le Costruzioni, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 (NTC 2018), e delle relative istruzioni di cui alla circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 adottata con il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (C.S.LL.PP.), va rilevato che sono stati rilasciati due diversi pareri della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017.

Nel dettaglio, la Commissione con parere, prot. n. 3600 del 7 aprile 2021, ha chiarito come gli "interventi di riparazione o locali", di cui al p.to 8.4 del DM 17gennaio 2018, con le precisazioni sotto riportate, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto,siano conformi al comma 4 dell'art. 119 del decreto legge 34/2020".

Con un successivo parere, prot. n. 7035 del 13 luglio 2021, che esplicitamente richiama il precedente, la Commissione ha ulteriormente chiarito, "che gli "interventi di riparazione o locali", di cui al p.to 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018, con le precisazioni già date in altri pareri, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, in particolar modo, la loro realizzazione sia di fondamentale importanza, vista anche la relativa semplicità realizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei centri storici costituiti da aggregati.

Gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.

Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie,tra pareti e travi o solai, anche attraverso l'introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati)ricadono in questa categoria".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili lavori del tipo di quelli di seguito richiamati:

interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all'aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell'azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.; interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti,disgregazione dei componenti ecc.); interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l'inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura dic.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti,come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

In particolare, con riferimento a tale ultimo punto, a maggior chiarimento del parere del 21/10/2020, rientrano tra gli interventi agevolabili anche gli "interventi di riparazione o locali" realizzati su una "villetta a schiera" inclusi nell'elencazione esemplificativa su esposta".

Ciò considerato, con riferimento al caso di specie, appare opportuno far presente che ogni valutazione in merito alla possibilità di effettuare interventi "di riparazione o locale", come definiti al punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018,richiede verifiche tecniche e accertamenti di fatto che non competono alla scrivente in sede di risposta alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio2000, n. 212.

Ne consegue che, solo qualora il competente professionista abilitato attesti che gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano "di riparazione o locali", come definiti al punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018 in osservanza dei chiarimenti sopra richiamati, l'Istante potrà fruire, nel rispetto di tutti gli adempimenti, requisiti e condizioni previsti dal comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, del Superbonus.

 

 

 

 

 

 

Art. 119 Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 Luglio 2020 n.77

comma 4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 Giugno 2022.

 

articolo 16 D.L. 63/2013 - L. 90/2013

1-bis

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli

interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i),

articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione,

su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive

spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si e' gia' fruito della detrazione.

1-ter

 A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

1-quater

 Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

 

1-quinquies

Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-sexies

A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

1-sexies.1

Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà' indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

1-septies

Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3  ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita' immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari

 

La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già usufruito della detrazione.

Questo vincolo non si applica se in anni successivi sono effettuati interventi autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente, cioè non di mera prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti.

 

Art. 119 DL 34/2020

«4-ter. I limiti  delle  spese  ammesse  alla  fruizione  degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per  cento per  gli  interventi  di  ricostruzione  riguardanti   i   fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di  cui  agli  elenchi  allegati  al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui  al  decreto-legge  28 aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi  sono  alternativi  al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per  tutte  le  spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse  dalla  prima  abitazione,  con  esclusione  degli   immobili destinati alle attività produttive».

 

 

Acquisto di una casa antisismica

Il Notariato ha spiegato che, in caso di demolizione e ricostruzione effettuata da un’impresa, che poi vende l’immobile di nuova edificazione nei 18 mesi successivi alla fine dei lavori, spetta il sismabonus.

La detrazione, riconosciuta all’acquirente, deve essere calcolata sul prezzo di acquisto dell’immobile. 

L'acquirente può optare per lo sconto in fattura. In questo caso, nell'atto di compravendita bisogna indicare tale scelta e, con una clausola apposita, che tutto il prezzo, o una parte di esso fino a 96mila euro, è corrisposto con questa modalità.

Il Notariato fa anche due esempi di acquisto da parte di una persona fisica, che usufruisce del Sismabonus con aliquota maggiorata al 110%: uno in cui lo sconto in fattura assorbe parte del prezzo e uno in cui l’acquirente non deve affrontare nessun esborso di denaro.

Se il prezzo di vendita di un immobile ammonta a 120.000 euro, l’acquirente persona fisica ha diritto alla detrazione del 110% (da calcolare sul tetto di spesa di 96.000 euro) pari a 105.600 euro. L’acquirente che intende optare per lo sconto in fattura, ha diritto ad uno sconto pari a 96mila euro. La differenza tra la detrazione cui avrebbe diritto se ne usufruisse direttamente e lo sconto praticato, pari a 9.600 euro, viene portata in detrazione dall’impresa. Il prezzo residuo da corrispondere è pari a 24.000 euro (120.000 – 96.000). Nell’atto di compravendita bisogna quindi indicare la volontà di utilizzare lo sconto in fattura, la parte di prezzo assorbita dal Superbonus e le modalità di pagamento della parte restante.
 
Se il prezzo di vendita dell’immobile ammonta a 80.000 euro, l’acquirente ha diritto ad una detrazione pari a 88.000 euro (il 110% di 80.000), che assorbe quindi l’intero prezzo di vendita.
 
Il Notariato ha spiegato anche che, se l’acquirente intende optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, la scelta può essere formalizzata contestualmente alla compravendita o in un momento successivo.

 

 

26/03/2021

 

SISMABONUS/1

Sì alle villette con ampliamento

Via libera al super sismabonus anche per la demolizione delle pertinenze dell’abitazione non soggetta all’intervento, seguita dalla ricostruzione di due abitazioni, con ampliamento volumetrico (addirittura del 35%) in base alla normativa regionale, considerando, ai fini dei limiti di spesa per il super sismabonus e per gli eventuali impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo trainati, tutte le unità immobiliari iniziali, anche se pertinenze dell’abitazione non soggetta all’intervento.

A chiarirlo è l’agenzia delle Entrate con la risposta del 24 marzo 2021, n. 210, a patto che il provvedimento amministrativo sia riferito ad un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non ad una nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 6 giugno 2001, n. 380) e
che risulti il cambio d’uso degli immobili in residenziale. Si ricorda, invece, che la fruizione del sismabonus acquisti (anche se al 110%) è possibile «a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia emesso ai sensi dall’articolo 3, comma 1, lettera d) o e), del Dpr 380/2001, ma nel presupposto che l’intervento sia effettuato all’interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti» (risposta dell’11 febbraio 2021, n. 97). L. D. S.

SISMABONUS/2

Onlus e non abitativo Pdc datato 2019

Piena conferma dell’Agenzia delle Entrate, con la risposta 206/2021 all’interpello di un contribuente, per la spettanza del superbonus sugli immobili non residenziali appartenenti al patrimonio di una Aps (ma la regola vale anche per Onlus e Odv). Per l’Agenzia « non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile». Con la risposta 2o9/2021 l’Agenzia ha negato il 110% (super sismabonus) per l’acquisto di case costruite a seguito della demolizione di uffici, perché la data del permesso di costruire era anteriore al 16 gennaio 2020.