Studio Commerciale Stefano Tombesi
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SUPERBONUS 110%

 

Sismabonus
110%
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Fiscali
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Superbonus 110% - Sito del Governo
Superbonus 110% - Sito dell'ADE
Ecobonus-Superbonus 110% - Sito dell'ENEA

Fondazione Nazionale Commercialisti

Bonus Mobili caratteristiche

Visto di
conformità
Scadenze
bonus fiscali
 

 

Disclaimer

La pubblicazione illustra sinteticamente le caratteristiche principali delle norme. Le informazioni contenute nel presente articolo hanno solo carattere esemplificativo, informativo e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere fiscale, contabile e legale. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti del presente articolo, da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni, potrà essere pertanto imputata agli estensori dell'articolo stesso.

 

 S U P E R B O N U S  110% - QUADRO SINOTTICO

Beneficiari

tipo di immobile

proprietà:

se l'unità immobiliare è:

interventi
trainanti
interventi
trainati
ecobous
spetta su:
sismabous
spetta su:

 

PERSONE

FISICHE

Edifici residenziali UNIFAMILIARI e relative PERTINENZE

di un singolo soggetto o anche cointestata

Funzionalmente
indipendente
SI SI
Limite di spesa unico (comprese pertinenze)
Limite di spesa unico (comprese pertinenze)
NON funzionalmente
indipendente
    NO NO

unità immobiliari residenziali
 ( es. villette a schiera)
Di più soggetti
ogni unità è singolarmente intestata a soggetti diversi (anche marito e moglie)
Funzionalmente
indipendente
SI SI
massimo
due unità immobiliari

Sono ricomprese tutte le pertinenze

NON funzionalmente
indipendente
    NO NO

cointestate (es. eredi)

      NO NO

Edifici composti
da DUE a QUATTRO
unità immobiliari
distintamente accatastate

unico proprietario o in comproprietà

la sussistenza dei requisiti dell'autonomia funzionale e della presenza di accesso autonomo dall'esterno non rileva
Risposta 665 del 6/10/21
SI SI
massimo due unità immobiliari
per ogni unità immobiliare e ogni pertinenza
(96.000 x il numero delle unità)
Risposta 397/2021
Unità immobiliari
in edifici condominiali

soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori

Funzionalmente non indipendenti
o con accesso non autonomo
NO
SI
solo interventi Trainati
Limite di spesa unico
massimo due unità immobiliari
solo interventi Trainati - Limite di spesa unico
Funzionalmente indipendenti
e con accesso autonomo
SI
SI
massimo
due unità immobiliari

Sono ricomprese tutte le pertinenze

Condomìni
solo sulle
PARTI COMUNI

di un singolo soggetto o anche cointestate

      NO NO

di una pluralità di soggetti

 o di un unico proprietario per edifici composti da 2 a 4 unità

con superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza superiore al 50% della superficie totale
SI
SI
ogni unità immobiliare
anche al proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali
per ogni unità immobiliare e ogni pertinenza
(96.000 x il numero delle unità del solo edificio oggetto degli interventi)
anche al proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali
con superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza inferiore al 50% della superficie totale
SI
SI
ogni unità immobiliare
solo per i possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione
per ogni unità immobiliare e ogni pertinenza
(96.000 x il numero delle unità del solo edificio oggetto degli interventi)
solo per i possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione

 

Il superbonus 110% spetta per gli interventi cosiddetti "trainanti", ma anche per quelli definiti "trainati", qualora questi vengano realizzati congiuntamente anche ad un solo intervento "trainante".

Le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione.

Le spese sostenute per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti

INTERVENTI TRAINANTI

INTERVENTI TRAINATI

 

svolti singolarmente o congiuntamente ai trainati

Detraz.

in rate

Tipo di intervento D4
 
se casella verde è trainante

specifiche degli interventi ammessi al beneficio:  

Tabella 1. - Interventi ammessi (*)
(Allegato "B" DM 6/8/2020

 

Detraz. Max dal 2020 *

Spesa Max dal 2020

 
% detr

in rate

 

Riferimento

art. 2 DM

superbonus 110%
Spesa Max % detr
r
a
t
e
già detrz max
tutti
gli
edifici
edifici danneggiati sisma

I

 

Isolamento termico

c.1 lett. a) art.119 DL 34/2020

 

110%

5

efficientamento energetico

 (Ecobonus)

a

c.344 art.1 L.296/2006

riqualificazione energetica globale di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria

100.000   65 10

lett. a)  
 
     
b
c.345 art.1 L.296/2006 coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (**) 60.000   65 10
lett. b), p. i 54.545     110 5
c c.345 art.1 L.296/2006 Sostituzione di finestre, comprensive di infissi (**) 60.000   50 10   lett. b), p. ii 54.545     110 5
d c.2 lett.b art.14 DL 63/2013 Istallazione di schermature solari 60.000   50 10 lett. b), p. iii 54.545     110 5
e c.2 quater DL 63/2013 Interventi su parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente (***)   40.000* 70 10 lett. b), p. iv   40.000 60.000 110 5
f stessi interventi di e) che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al Decreto Linee Guida per la certificazione energetica (***)   40.000 75 10   lett. b), p. v          
g stessi interventi di e) ed f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (***)   136.000 80 10   lett. b), p. vi          
h stessi interventi di e) ed f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore (***)   136.000 85 10   lett. b), p. vii          
i c.220 art.1 L. 160/2019 Bonus Facciate, le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell'intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968;     90 10   lett. b), p. viii          
j C. 1 lett. a) Art 119 DL34/2020 interventi di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio  vedi: interventi isolamento lett. b), p. ix
edifici
familiari
50.000 75.000 110 5
# - edifici
pluri
familiari
40.000 60.000
30.000 45.000
k
c.346 art.1 L.296/2006 installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. 60.000   65 10 lett. c)          
Articolo 119 DL 34/2020  vedi: sostituzione impianti lett. d)
edifici
familiari
30.000 45.000 110 5
$ - edifici
pluri
familiari
20.000 30.000
15.000 22.500
l
c.347 art.1 L.296/2006 c.1 art.14 DL 63/2013
la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (****)
30.000   50 10 lett. e), p. i 27.273     110 5
m come lettera l), con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V,VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (****) 30.000   65 10   lett. e), p. ii 27.273     110 5
II Sostituzione degli impianti 110% 5
n
lett. b), C.1 art. 119 DL 34/2020 caldaie a condensazione con Șs maggiore o uguale al 90% su impianti centralizzati.  vedi: sostituzione impianti lett. e), p. iii
edifici
familiari
30.000 45.000 110 5
$ - edifici
pluri
familiari
20.000 30.000 110 5
15.000 22.500
o c.347 art.1 L.296/2006 la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione; (****) 30.000   65 10   lett. e), p. iv 27.273     110 5
p c.347 art.1 L.296/2006 la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza (****) 30.000   65 10   lett. e), p. v 27.273     110 5
q DL 34/2020  vedi: sostituzione impianti lett. e), p. vi
edifici
familiari
30.000 45.000 110 5
$ - edifici
pluri
familiari
20.000 30.000
15.000 22.500
r
c.1 art.1 DL 63/2013

la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi

30.000   65 10

 lett. e), p. vii

         
s DL 34/2020  vedi: sostituzione impianti lett. e), p. viii
edifici
familiari
30.000 45.000 110 5
$ - edifici
pluri
familiari
20.000 30.000
15.000 22.500
t
c.1 art.1 DL 63/2013 la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a SOkWe; (****)

100.000

  65 10 lett. e), p. ix 90.909     110 5
III Interventi antisismici 110% 5 u DL 34/2020 i medesimi interventi di cui alla lettera t eseguiti  ai  sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio  vedi: sostituzione impianti lett. e), p. x
edifici
familiari
30.000 45.000 110 5
$ - edifici
pluri
familiari
20.000 30.000
15.000 22.500
v c.4 art.4 DL 201/2011 a sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria 30.000   65 10   lett. e), p. xi          
w DL 34/2020  vedi: sostituzione impianti lett. e), p. xii
edifici
familiari
30.000 45.000 110 5
$ - edifici
pluri
familiari
20.000 30.000
15.000 22.500
x c.2 bisart.1 DL 63/2013 l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; 30.000   50 10   lett. e), p. xiii 27.273     110 5
y DL 34/2020 la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle   30.000       lett. e), p. xiv   30.000 45.000 110 5
z c. 1, lett. b) e c) art. 119 DL 34/2020 l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente  vedi: sostituzione impianti lett. d), p. xv
edifici
familiari
30.000 45.000 110 5
$ - edifici
pluri
familiari
20.000 30.000
15.000 22.500
ba c.88 art.1 L208/2015 installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation 15.000   65 10   lett. e)          
(*) Detrazione per singola unità immobiliare. La percentuale di detrazione prevista dall’articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio per gli interventi individuati nella tabella 1 dalle lettere j), o), q), s), u), w). si applica anche agli interventi di efficientamento energetico della stessa tabella 1, individuati dalle lettere da b), ad e), da k) a n), lettere p), t) e lettere da x) a z, nei limiti di spesa in essa indicati a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al suddetto articolo 119, comma 1. Nel caso in cui l’intervento sia eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di cui all’articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio, il numero di anni su cui ripartire la detrazione è pari a cinque.
 
(**) Se gli interventi di cui alle lettere a) e b), del comma 345 riguardano la stessa unità immobiliare la detrazione massima complessiva rimane pari a € 60.000.
 
(***) Possono comprendere, con gli stessi limiti di spesa e con la stessa percentuale di detrazione, la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari insistenti sulle stesse pareti oggetto degli interventi e gli interventi sugli impianti comuni centralizzati.
 
(****) Nel caso che l’intervento riguardi l’installazione di più macchine la detrazione massima complessiva rimane di € 30.000 o di € 100.000 euro nel caso che si installi un micro-cogeneratore.
 
# - Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
 
$ - Euro 20.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000, moltiplicat-i per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
PER LE MAGGIORI DETRAZIONI PER I CONDOMINI  VEDI TABELLA INTERVENTI AMMESSI 2019 - VEDI ESTENSIONE BENEFICI AL 2020 
   

Detraz. Max

Spesa Max

       

Spesa Max

% detr 
r
a
t
e

già detrz max

tutti
gli
edifici
edifici danneggiati sisma
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici c.8 art.119 DL 34/2020

di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013

  3.000 50 10       3.000   110 5
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica c.5 art.119 DL 34/2020

sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412

  48.000 50 10       48.000   110 5
Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo c.6 art.119 DL 34/2020

integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

  48.000 50 10       48.000   110 5
INTERVENTI
ANTISISMICI
c. da 1-bis a 1-septies art.16 DL 63/2013, L. 90/2013 per unità immobiliare per ciascun anno   96.000
50
70
75
80
85
5       96.000 144.000 110 5
per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali   96.000       96.000 144.000

INTERVENTI AGEVOLABILI AL 110%

INTERVENTI PRINCIPALI O TRAINANTI

Specifiche dell'intervento

Spesa massima ammissibile

I

ISOLAMENTO TERMICO DEGLI INVOLUCRI EDILIZI

 INTERVENTI SULLE SUPERFICI OPACHE  (c.1 lettera a) art. 119 DL 34/2020)

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (ad esempio il cosiddetto cappotto termico), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piùaccessi autonomi dall’esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013.

Gli interventi  per  la  coibentazione  del  tetto  rientrano  nella disciplina agevolativa, senza  limitare  il  concetto  di  superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;

40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;

 

30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso ècomposto da piùdi otto unità immobiliari.

 

II

SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

 

SULLE PARTI COMUNI:  (c.1 lettera b) art. 119 DL 34/2020)

interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici , di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;

- generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;

- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

- sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento;

- collettori solari.

Esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, è ammesso al Superbonus anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

La detrazione, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3

euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari.

 

euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

SUGLI EDIFICI UNIFAMILIARI O SULLE UNITA' IMMOBILIARI DI EDIFICI PLURIFAMILIARI:  (c.1 lettera c) art. 119 DL 34/2020)

Interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Si tratta dei medesimi interventi agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186.

La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per singola unità immobiliare.

N.B. - Il contribuente unico proprietario o comproprietario, può beneficiare del Superbonus limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari residenziali, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio; il predetto limite non si applica, invece, per gli interventi antisismici realizzati sulle singole unità immobiliari.

III

 INTERVENTI ANTISISMICI

La detrazione per gli interventi antisismici prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno dei interventi indicati al periodo precedente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un'impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista ordinariamente dal Tuir è elevata al 90%.

96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno

 

96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali

 

 

Condomìni

la detrazione spetta:

di un edificio con unità immobiliari di proprietà:

 

Bonus 110%

EDIFICIO PLURIFAMILIARE

sulle parti comuni

è necessario far riferimento all’articolo 1117 del codice civile, ai sensi del quale sono parti comuni, tra l’altro, il suolo su cui sorge l’edificio, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

di un singolo soggetto o anche cointestate

in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 DL. 34/2000, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. (Circolare 24/E dell'8 Agosto 2020)

NO 

di una pluralità di soggetti

superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza superiore al 50% della superficie totale

la detrazione spetta anche al proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce possedute da imprese, società immobiliari e così via, a prescindere dal loro utilizzo e qualificazione)

SI

superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza inferiore al 50% della superficie totale

è ammessa la detrazione solo per i possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione

SI

 

EDIFICIO PLURIFAMILIARE DI UN UNICO PROPRIETARIO (O COINTESTATO) DATO IN LOCAZIONE O COMODATO

Condomìni

la detrazione spetta:

condomini

pertanto:

Bonus 110%

EDIFICIO PLURIFAMILIARE

il Superbonus spetta per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in “condominio”, nella accezione giuridica prevista dal codice civile all’articolo 1117 ed, invece, sono esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari.

Ai fini della costituzione del condominio risulta irrilevante la mera detenzione degli immobili costituenti un edificio essendo invece necessario avere riguardo alla proprietà degli stessi.

se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più soggetti (detentori), non si costituisce un condominio e di conseguenza non è possibile fruire del Superbonus

NO 

se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), restando fermo la costituzione del condominio è possibile fruire del Superbonus.

SI

 

CUMULABILITÀ

Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, per cui spetta una detrazione pari al 50 per cento delle spese (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione

 

Se il proprietario di un intero edificio composto da più unità immobiliari distintamente accatastate - dona al figlio una delle abitazioni prima dell’inizio dei lavori, si costituisce un condominio.

E diventa così possibile accedere al superbonus per gli interventi realizzati sulle parti comuni.

La risposta è stata fornita nel corso dello speciale Telefisco sul superbonus del 110% i cui lavori sono stati introdotti dall’Ad del Gruppo 24 ORE, Giuseppe Cerbone, dal direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, e da Paola Coppola, ordinario all’università Federico II di Napoli e hanno visto 25mila professionisti collegati.

Con l’indicazione fornita ieri l’agenzia delle Entrate fa chiarezza su un punto molto controverso della disciplina. La stessa Agenzia, nella circolare 24/E dell’8 agosto scorso, aveva infatti sottolineato che la nuova maxi-detrazione «non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario» (o in comproprietà fra più soggetti).

Quello stesso edificio di un unico proprietario, però, può “diventare” un condominio se c’è la vendita a terzi di un’unita immobiliare. Ma anche se avviene una più “semplice” donazione al figlio, senza che ciò comporti un abuso della normativa.

Il chiarimento delle Entrate è uno dei tanti con cui, nel convegno di ieri, si è definito meglio il quadro del superbonus. Un’agevolazione che, tuttavia, presenta ancora molti punti su cui occorre lavorare, come ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.

Nel corso dello speciale Telefisco, questo lavoro di spiegazione e interpretazione delle norme è stato guidato dall’agenzia delle Entrate (presente il direttore Ernesto Maria Ruffini) e dal ministero dello Sviluppo economico. E proprio dal Mise è arrivata un’indicazione finalmente esplicita su una delle materie più controverse di queste prime settimane di applicazione: l’autonomia funzionale relativa agli impianti.

Un requisito essenziale per gli immobili indipendenti. Per accedere al superbonus, queste unità dovranno infatti provare di essere autonome.

Enrico Esposito, capo dell’ufficio legislativo del Mise, ha spiegato come siano stati il decreto Rilancio (Dl 34/2020) e la circolare 24/E dell’agenzia delle Entrate a fissare alcuni paletti, che definiscono questa autonomia. Il documento delle Entrate, nello specifico, faceva riferimento agli impianti «per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento». Impianti che devono essere «di proprietà esclusiva».

Secondo il Mise, però, questo elenco è tassativo e non esemplificativo, come si era pensato finora. Vuol dire che gli impianti non individuati da questo elenco - come le fognature e i sistemi di depurazione - non dovranno essere per forza autonomi.

Si tratta di una semplificazione molto rilevante. «La nostra volontà è di non andare oltre», ha concluso Esposito.

Quanto agli aspetti finanziari, invece, Raffaele Russo, vice capo di gabinetto del ministero dell’Economia, ha commentato l’andamento delle opzioni di cessione del credito, spiegando come il trend «sia estremamente positivo». Russo ha osservato che, «per gli interventi del 2019 (eco e sismabonus, ndr) ci sono state cessioni per 580 milioni di euro, da circa 80mila soggetti cedenti. Partiamo quindi da un impianto estremamente promettente».

Per fare luce su altri aspetti, invece, serviranno interventi legislativi. Lo ha detto il presidente dell’Anaci, l’Associazione nazionale degli amministratori condominiali, Francesco Burrelli, parlando della norma che prevede la possibilità, nelle assemblee condominiali, di deliberare a maggioranza l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura: «È evidente che il credito lo matura ogni individuo e non il condominio.

Penso che si debba essere più chiari, altrimenti si corre il rischio che la norma generi una serie di impugnative». Una riflessione condivisa anche da Maurizio Postal, consigliere nazionale dei commercialisti con delega alla fiscalità: «La volontà di una maggioranza non può imporre e comprimere un diritto soggettivo. Se la norma non verrà corretta, ci troveremo a gestire dei comportamenti discordanti. Il singolo potrà presentare la propria dichiarazione in contrasto a quanto indicato dalla delibera».