(art. 16/bis DPR 917/86)
Interventi su: |
Detrazione |
Soggetti ammessi |
tipi di intervento ammessi al beneficio: |
Altre spese ammesse |
Documenti da conservare |
Modalità Pagamento |
Tipo |
Condizione |
Cumulo |
SINGOLE UNITÀ ABITATIVE |
D1
|
|
|
|
A
|
Manutenzione straordinaria
|
|
lista |
|
|
Restauro e
risanamento conservativo
|
|
Ristrutturazione
edilizia |
|
manutenzione
ordinaria
|
|
B
|
Eventi calamitosi |
|
C
|
Eliminazione delle
barriere architettoniche |
|
2022 |
Eliminazione delle
barriere architettoniche |
|
D
|
Atti illeciti |
|
E
|
Cablatura edifici e inquinamento acustico |
|
F
|
Risparmio energetico |
|
G
|
Misure antisismiche |
|
H
|
Bonifica amianto e infortuni domestici |
|
PARTI
CONDOMINIALI |
D1
|
|
|
A |
Manutenzione ordinaria |
|
lista |
|
|
B-C-D-E-F-G-H come sopra |
BOX E POSTI AUTO
|
D1
|
|
|
A |
Acquisto |
|
|
|
|
B |
Acquisto contemporaneo di casa e box |
|
|
C |
Assegnazione alloggi e box da coop. |
|
|
|
|
C |
Costruzione |
|
|
|
|
2022 |
BOX AUTO, POSSIBILE CESSIONE O SCONTO IN FATTURA |
|
|
|
|
Altro |
Detrazione |
Soggetti ammessi |
tipi di intervento ammessi al beneficio: |
Altre spese ammesse |
Documenti da conservare |
Modalità Pagamento |
Tipo |
Condizione |
Cumulo |
ACQUISTO
O ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI GIÀ RISTRUTTURATI |
D2
|
|
|
|
A |
Restauro e Risanamento conservativo |
|
|
|
|
B |
Ristrutturazione edilizia |
|
Altro |
Detrazione |
Soggetti ammessi |
tipi di intervento ammessi al beneficio: |
Altre spese ammesse |
Documenti da conservare |
Modalità Pagamento |
Tipo |
Condizione |
Cumulo |
DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI
di mutui
per ristrutturare la casa
|
D3
|
|
|
|
A |
Costruzione, Ristrutturazione, Restauro |
|
|
|
|
Acquisto mobili ed elettrodomestici |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altro |
Detrazione |
Soggetti ammessi |
tipi di intervento ammessi al beneficio: |
Detraz.Max |
% |
|
Altre spese ammesse |
Documenti da conservare |
Modalità Pagamento |
Tipo |
Condizione |
Cumulo |
AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
ECOBONUS |
D4 |
|
|
|
A |
riqualificazione energetica di edifici esistenti
volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia
primaria |
100.000 |
50 |
|
|
|
|
B
|
interventi
sull’involucro degli edifici, finestre comprensive di infissi |
60.000 |
50 |
|
|
|
|
C
|
installazione di
pannelli solari |
60.000 |
50 |
|
|
|
|
D
|
sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione ad aria o ad acqua
|
30.000 |
50 |
|
|
|
|
E
|
acquisto e la posa in opera delle schermature solari elencate
nell’allegato M del
decreto legislativo n. 311/2006. |
60.000 |
50 |
|
|
|
|
F
|
acquisto e posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili (Pellet) |
30.000 |
50 |
|
|
|
|
G
|
acquisto, installazione e messa in opera di
dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli
impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di
climatizzazione delle unità abitative |
senza limite |
50 |
|
|
|
|
H
|
acquisto e posa in
opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti |
100.000 |
65 |
|
|
|
|
I |
sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti
da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione |
|
|
|
|
L |
acquisto e posa in
opera di generatori d’aria calda a condensazione. |
|
|
|
|
M |
LE MAGGIORI
DETRAZIONI PER I CONDOMINI |
|
|
|
|
|
VEDI TABELLA INTERVENTI AMMESSI 2019
VEDI ESTENSIONE BENEFICI AL 2020
|
|
|
|
|
VEDI:
RIEPILOGO
DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI
VEDI DPR 380/2001 |
Per i
seguenti interventi:
(c. 9, art. 119 DL 34/2020) |
realizzati: |
beneficio
(c.10, art. 119 DL 34/2020)
|
1. nei seguenti casi:
a) interventi
di isolamento termico delle superfici
opache
verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio
b) interventi
sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti
con impianti centraliz-zati per il
riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione,
c) interventi
sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari situate all’interno di
edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno
per la
sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti
con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua
calda sanitaria, a condensazione,
2.
tutti
gli altri interventi di efficienza
energetica
di cui all’articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90
3.
gli
interventi di demolizione e
ricostruzione di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera d)*,
del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
|
dalle
Persone Fisiche
al di fuori dell’esercizio di attività
di impresa, arti e professioni
|
possono beneficiare delle detrazioni
su massimo
due unità
immobiliari
(esclusive o in comune)
fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati
sulle
parti comuni
dell'edificio.
|
*
Articolo 3, comma 1, lettera d) del
decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
d) "interventi di
ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente.
Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l’eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti.
Nell’ambito
degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi altresì gli
interventi
di demolizione e ricostruzione di
edifici esistenti
con diversi
sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, con le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica, per
l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per
l’istallazione di impianti
tecnologici e per l’efficientamento
energetico.
L’intervento può prevedere altresì,
nei soli casi espressamente previsti
dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali,
incrementi di volumetria anche per
promuovere interventi di
rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di
edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione,
purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza.
Rimane fermo
che, con riferimento agli immobili
sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei
beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42,
nonché, fatte salve le previsioni
legislative e degli strumenti
urbanistici, a quelli ubicati nelle
zone omogenee A di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, o in zone a
queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai piani
urbanistici comunali, nei centri e
nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare
pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di
ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto
ove siano mantenuti sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente e non
siano previsti incrementi di
volumetria;
|
Circolare 3/E del 2 Marzo 2016
-
Pertinenza abitazione principale;
-
Sostituzione Caldaia e "bonus
mobili";
-
Spese per sostituzione sanitari ;
-
Condominio minimo - Detrazione spese
per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica -
ulteriori chiarimenti;
-
Detrazione per spese di
manutenzione, protezione o restauro
delle cose vincolate e detrazione
per interventi di recupero del
patrimonio edilizio
|
Circolare
del 17/05/2000 n. 98 - Min. Finanze
Documentazione
del
vincolo pertinenziale
relativo
all'abitazione principale
D.
Ai fini delle varie agevolazioni
tributarie (in particolare: IVA, IRPEF,
ICI) previste per le unita' immobiliari
costituenti pertinenze di case di
abitazione, e' necessario che il vincolo
pertinenziale risulti da atto pubblico o
scrittura privata autenticata, secondo
il principio in base al quale il
rapporto di oggettiva accessorieta' non
e' sufficiente ad integrare la nozione
di pertinenza, occorrendo a tal fine
anche un'espressa dichiarazione di
volonta' diretta a manifestare la
destinazione della cosa accessoria al
servizio di quella principale, oppure
puo' prescindersi da tale requisito
formale?
R.
In base alla disciplina generale dettata
dall'articolo 817 del Codice civile sono
pertinenze le cose destinate in modo
durevole a servizio o ad ornamento di
un'altra cosa e tale destinazione puo'
essere effettuata da chi sia
proprietario o sia titolare di un
diritto reale sulla cosa principale. Per
la qualificazione del concetto di
pertinenza non e' pertanto sufficiente
il rapporto funzionale con il bene
principale ma e' anche necessario un
elemento soggettivo consistente nella
volonta' effettiva del soggetto che ne
abbia titolo di destinare il bene
medesimo al servizio o ad ornamento del
bene principale. Ai fini dell'IVA, per
quanto concerne l'applicazione
dell'aliquota IVA del 4% per gli
immobili destinati a costituire
pertinenze di "prima casa", la volonta'
di destinare l'immobile a pertinenza
deve essere manifestata per iscritto
nell'atto di acquisto. Tale principio si
ricava dall'articolo 3, comma 131, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo
cui l'aliquota IVA del 4% prevista per
l'acquisto della prima casa di
abitazione, si applica all'acquisto,
anche con atto separato, delle
pertinenze dell'immobile medesimo. Le
stesse conclusioni possono essere
riproposte con riferimento all'imposta
di registro, nella considerazione che il
comma 3 della nota II-bis) all'articolo
1 della tariffa, parte prima, del DPR n.
131 del 1986, prevede espressamente le
condizioni ed i limiti per l'applicabilita'
dell'agevolazione all'acquisto, anche
con atto separato, delle pertinenze
"dell'immobile di cui alla lettera a)".
Per quanto concerne invece l'IRPEF
si prescinde dal requisito formale della
dichiarazione di volonta' espressa
nell'atto
facendosi esclusivamente riferimento al
comportamento concludente delle parti.
L'art. 10, comma 3-bis, del TUIR,
inserito dall'articolo 6, comma 1, lett.
a), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, stabilisce infatti che
sono pertinenze ai fini dell'IRPEF le
cose immobili di cui all'articolo 817
del c.c., classificate o classificabili
in categorie diverse da quelle ad uso
abitativo,
destinate ed effettivamente utilizzate
in modo durevole a servizio dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione
principale delle persone fisiche.
|
Tipo di opere |
|
|
Aliquota |
Note |
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
realizzate sulle unità immobiliari
abitative
|
prestazioni di servizi (appalti) |
sempre |
10% |
|
|
cessione di beni |
se ceduti nell’ambito del contratto
di appalto |
10% |
|
diversamente |
22% |
|
Lavori di restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione |
A.
Prestazioni di servizi dipendenti da contratti
di appalto o d’opera relativi alla realizzazione
degli interventi di
restauro
risanamento
conservativo
ristrutturazione
|
Per tutti gli altri interventi di
recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione
dell’aliquota Iva agevolata.
L’aliquota ridotta si applica,
inoltre, alle forniture dei
cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni
che, benché incorporati nella costruzione,
conservano la propria individualità (per esempio,
porte, infissi esterni, sanitari, caldaie,
eccetera).
L’agevolazione spetta
sia
quando l’acquisto è fatto direttamente dal
committente dei lavori sia quando ad acquistare i
beni è la ditta o il prestatore d’opera che li
esegue. |
10 % |
|
B. Acquisto
di beni, con esclusione di
materie prime e semilavorati, forniti per
la realizzazione degli stessi interventi di
restauro, risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia, individuate
dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, approvato con Dpr n.
380/2001.
|
Eliminazione delle
barriere architettoniche |
TABELLA A - PARTE II - DPR 633/72 41-ter)
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle
opere direttamente finalizzate al superamento o alla
eliminazione delle barriere architettoniche. |
4% |
|
l.V.A. -
Aliquota ridotta del 10% al posto
dell’aliquota ordinaria del 22%
Ai
sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b)
della legge 488/99, l’aliquota del 10% si
applica alle prestazioni relative ad
interventi di manutenzione, restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia realizzati su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata,
con la limitazione per i beni significativi.
Per “fabbricati destinati prevalentemente a
una funzione abitativa privata” si
intendono:
-
le singole unità immobiliari a
destinazione abitativa a prescindere
dall’utilizzo (categorie catastali da
A/1 ad A/11, esclusa l’A/10), e relative
pertinenze;
-
interi fabbricati con oltre il 50% della
superficie dei piani sopra terra
destinati ad abitazione privata.
Sul punto è intervenuta la circolare
15/E/2018, nella quale sono state affrontate
in modo organico anche le regole di
fatturazione.
In base alla Tabella
A, Parte III, n. 127-quaterdecies allegata
al Dpr 633/72, inoltre, l’aliquota del
10% si applica per i contratti di appalto
relativi a interventi di restauro e
risanamento conservativo (articolo 3, comma
1 lettera c) del Dpr 380/2001) e per gli
interventi di ristrutturazione edilizia
(lettera d dello stesso comma).
In questi casi,
come chiarito dall’Agenzia (risoluzioni
157/E/2001 e 10/E/2003)
l’Iva al 10%
si
applica a prescindere dalla tipologia di
immobile.
|
Risposta 576 del 10 dicembre 2020
Articolo 7, legge 23 dicembre 1999,
n. 488 e applicazione IVA agevolata ad
interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria su edifici a prevalente
destinazione abitativa privata. articolo
16-bis, comma 1, lettera h), TUIR, cessione
del credito per interventi di manutenzione
energetica
|