Studio Commerciale Stefano Tombesi
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BONUS LEGATI AD INTERVENTI EDILIZI - RISPARMIO ENERGETICO (ECOBONUS) E IVA AGEVOLATA

 

Superbonus
 110%
Sismabonus
110%
Aspetti
Fiscali
Requisiti Tecnici degli interventi

Leggi - circolari e Norme attuative

Certificazioni
e APE
Esempi
 e FAQ da AdE
Massimali
Costi

 

INTERVENTI EDILIZI

(art. 16/bis DPR 917/86)

Interventi su:

Detrazione Soggetti ammessi

tipi di intervento ammessi al beneficio:

Altre spese ammesse

Documenti da conservare

Modalità Pagamento

Tipo Condizione Cumulo
SINGOLE UNITÀ ABITATIVE 

D1

 
A
 
Manutenzione straordinaria

lista

Restauro e risanamento conservativo
Ristrutturazione edilizia
manutenzione ordinaria
B
Eventi calamitosi
C
Eliminazione delle barriere architettoniche
2022 Eliminazione delle barriere architettoniche
D
Atti illeciti
E
Cablatura edifici e inquinamento acustico
F
Risparmio energetico
G
Misure antisismiche
H
Bonifica amianto e infortuni domestici

 

PARTI CONDOMINIALI 

D1

A

Manutenzione ordinaria

lista

  B-C-D-E-F-G-H come sopra

Immagine correlata

 

BOX E POSTI AUTO

D1

A Acquisto  
B Acquisto contemporaneo di casa e box  
C Assegnazione alloggi e box da coop.      
C Costruzione    
2022

BOX AUTO, POSSIBILE CESSIONE O SCONTO IN FATTURA

     

Altro

Detrazione Soggetti ammessi

tipi di intervento ammessi al beneficio:

Altre spese ammesse

Documenti da conservare

Modalità Pagamento

Tipo Condizione Cumulo
ACQUISTO O ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI GIÀ RISTRUTTURATI

D2

A Restauro e Risanamento conservativo  
B Ristrutturazione edilizia

Altro

Detrazione Soggetti ammessi

tipi di intervento ammessi al beneficio:

Altre spese ammesse

Documenti da conservare

Modalità Pagamento

Tipo Condizione Cumulo
 DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI
di mutui per ristrutturare la casa

D3

A

Costruzione, Ristrutturazione, Restauro

   
Acquisto mobili ed elettrodomestici                    

 

ECOBONUS

Altro

Detrazione Soggetti ammessi

tipi di intervento ammessi al beneficio:

Detraz.Max

%

 

Altre spese ammesse

Documenti da conservare

Modalità Pagamento

Tipo Condizione Cumulo

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

ECOBONUS

D4

   

A

riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria

100.000

50
   
B
interventi sull’involucro degli edifici, finestre comprensive di infissi 60.000 50      
C
installazione di pannelli solari 60.000 50      
D
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua
30.000 50      
E
acquisto e la posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006. 60.000 50      
F

acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (Pellet)

30.000 50

 

   
G

acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative

senza limite

50      
H
acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti

100.000

65      

I

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione

     

L

acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.      

M

LE MAGGIORI DETRAZIONI PER I CONDOMINI      
 

 

VEDI TABELLA INTERVENTI AMMESSI 2019

VEDI ESTENSIONE BENEFICI AL 2020

 

       

VEDI: RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI

VEDI DPR 380/2001

 

 

ECOBONUS - SISMABONUS - RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

 

Agevolazioni

  Agevolazioni

EDIFICIO PLURIFAMILIARE

Le agevolazioni spettano per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio

per parti comuni, devono intendersi “in senso oggettivo” quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari e, dunque, dalla costituzione di un condominio nell’edificio.

Le agevolazioni, infatti, spettano anche all’unico proprietario (o ai comproprietari) dell’intero edificio per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni

SI
 

Per i seguenti interventi: (c. 9, art. 119 DL 34/2020)

realizzati:

beneficio
(c.10, art. 119 DL 34/2020)

1. nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio 

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centraliz-zati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione,

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione,

2. tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90

3. gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 

dalle

Persone Fisiche

al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni

possono beneficiare delle detrazioni su massimo due unità immobiliari

(esclusive o in comune)

fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

 

* Articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

Circolare 3/E del 2 Marzo 2016

  • Pertinenza abitazione principale;
  • Sostituzione Caldaia e "bonus mobili";
  • Spese per sostituzione sanitari ;
  • Condominio minimo - Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica - ulteriori chiarimenti;
  • Detrazione per spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate e detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio

 

 

Circolare del 17/05/2000 n. 98 - Min. Finanze

Documentazione del vincolo pertinenziale relativo all'abitazione principale

D. Ai fini delle varie agevolazioni tributarie (in particolare: IVA, IRPEF, ICI) previste per le unita' immobiliari costituenti pertinenze di case di abitazione, e' necessario che il vincolo pertinenziale risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo il principio in base al quale il rapporto di oggettiva accessorieta' non e' sufficiente ad integrare la nozione di pertinenza, occorrendo a tal fine anche un'espressa dichiarazione di volonta' diretta a manifestare la destinazione della cosa accessoria al servizio di quella principale, oppure puo' prescindersi da tale requisito formale?

R. In base alla disciplina generale dettata dall'articolo 817 del Codice civile sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa e tale destinazione puo' essere effettuata da chi sia proprietario o sia titolare di un diritto reale sulla cosa principale. Per la qualificazione del concetto di pertinenza non e' pertanto sufficiente il rapporto funzionale con il bene principale ma e' anche necessario un elemento soggettivo consistente nella volonta' effettiva del soggetto che ne abbia titolo di destinare il bene medesimo al servizio o ad ornamento del bene principale. Ai fini dell'IVA, per quanto concerne l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% per gli immobili destinati a costituire pertinenze di "prima casa", la volonta' di destinare l'immobile a pertinenza deve essere manifestata per iscritto nell'atto di acquisto. Tale principio si ricava dall'articolo 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo cui l'aliquota IVA del 4% prevista per l'acquisto della prima casa di abitazione, si applica all'acquisto, anche con atto separato, delle pertinenze dell'immobile medesimo. Le stesse conclusioni possono essere riproposte con riferimento all'imposta di registro, nella considerazione che il comma 3 della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del DPR n. 131 del 1986, prevede espressamente le condizioni ed i limiti per l'applicabilita' dell'agevolazione all'acquisto, anche con atto separato, delle pertinenze "dell'immobile di cui alla lettera a)".

Per quanto concerne invece l'IRPEF si prescinde dal requisito formale della dichiarazione di volonta' espressa nell'atto facendosi esclusivamente riferimento al comportamento concludente delle parti. L'art. 10, comma 3-bis, del TUIR, inserito dall'articolo 6, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stabilisce infatti che sono pertinenze ai fini dell'IRPEF le cose immobili di cui all'articolo 817 del c.c., classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche.

 
I.V.A.
Tipo di opere    

Aliquota

Note
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
realizzate sulle unità immobiliari abitative
prestazioni di servizi (appalti) sempre

10%

 
cessione di beni

se ceduti nell’ambito del contratto di appalto

10%

diversamente

22%

 
Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

 

A. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di
restauro
risanamento conservativo
ristrutturazione

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata.

L’aliquota ridotta si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

10 %

 
B. Acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr n. 380/2001.
Eliminazione delle barriere architettoniche TABELLA A - PARTE II - DPR 633/72

41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

4%  

 

l.V.A. - Aliquota ridotta del 10% al posto dell’aliquota ordinaria del 22%

 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 488/99, l’aliquota del 10% si applica alle prestazioni relative ad interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, con la limitazione per i beni significativi.

Per “fabbricati destinati prevalentemente a una funzione abitativa privata” si intendono:

  • le singole unità immobiliari a destinazione abitativa a prescindere dall’utilizzo (categorie catastali da A/1 ad A/11, esclusa l’A/10), e relative pertinenze;

  • interi fabbricati con oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata.

Sul punto è intervenuta la circolare 15/E/2018, nella quale sono state affrontate in modo organico anche le regole di fatturazione.

In base alla Tabella A, Parte III, n. 127-quaterdecies allegata al Dpr 633/72, inoltre, l’aliquota del 10% si applica per i contratti di appalto relativi a interventi di restauro e risanamento conservativo (articolo 3, comma 1 lettera c) del Dpr 380/2001) e per gli interventi di ristrutturazione edilizia (lettera d dello stesso comma). In questi casi, come chiarito dall’Agenzia (risoluzioni 157/E/2001 e 10/E/2003) l’Iva al 10% si applica a prescindere dalla tipologia di immobile.

 

Risposta 576 del 10 dicembre 2020 Articolo 7, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e applicazione IVA agevolata ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. articolo 16-bis, comma 1, lettera h), TUIR, cessione del credito per interventi di manutenzione energetica