Requisiti da indicare
nell'asseverazione per gli interventi che accedono
alle detrazioni fiscali
Ai sensi
dell'articolo 8,
al fine di accedere alle
detrazioni, gli interventi di cui all'articolo 2
sono asseverati da un tecnico abilitato, che
attesti la rispondenza dell'intervento ai
pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle
modalità previste dal presente decreto, e in
particolare secondo quanto riportato al presente
allegato.
|
|
Specifiche
dell'intervento |
Allegato "A" al decreto Interministeriale |
Testo del decreto Interministeriale |
Asseverazione |
Fornitore |
tecnico |
1 |
Interventi di riqualificazione energetica
globale di edifici esistenti
|
1.1 L'asseverazione del tecnico
abilitato per gli interventi di riqualificazione
energetica globale di edifici esistenti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a, specifica il
rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo
3.4, dell'Allegato 1 del Decreto Requisiti
Minimi.
|
a) interventi di
riqualificazione energetica globale di cui al
comma 344 dell'articolo l della legge 27
dicembre 2006, n. 296, eseguiti su edifici
esistenti o su singole unità immobiliari
esistenti;
|
|
SI |
2 |
Interventi
sull'involucro
di edifici esistenti
|
2.1 |
Con riferimento all'articolo 2,
comma 1 per gli interventi di cui alla lettera b,
l'asseverazione: |
b) interventi
sull'involucro edilizio di edifici esistenti o
parti di edifici esistenti, di cui al comma 345
dell'articolo l, della legge finanziaria 2007,
di cui ai commi 2, lettere a) e b), 2-quater e
2-quater.l dell'articolo 14 del decreto-legge n.
63 del 2013, di cui al comma 220 dell'at1icolo l
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di cui
all'articolo 119 comma l, lettera a) del Decreto
Rilancio. Tali interventi possono riguardare:
|
a) |
a) per i punti i e ii,
riporta i valori delle trasmittanze delle
strutture su cui si interviene nella situazione
ante (valore medio anche stimato) e post
intervento (valori certificati o calcolati) e la
dichiarazione che essi risultano rispettivamente
maggiori e minori o uguali ai valori riportati
nella tabella l dell'allegato E al presente
decreto.
|
i. le
strutture opache verticali e/o le strutture
opache orizzontali (coperture e pavimenti),
delimitanti il volume riscaldato verso
l'esterno, verso vani non riscaldati e contro
terra;
ii. la
sostituzione di finestre comprensive di infissi
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno
e verso vani non riscaldati
|
|
SI |
Limitatamente alla sola
sostituzione di finestre comprensive di infissi
in singole unità immobiliari la suddetta
asseverazione può essere sostituita da una
dichiarazione dei fomitori o assemblatori o
installatori di detti elementi, attestante il
rispetto dei suddetti requisiti tecnici
|
SI |
|
b) |
per il punto iii, specifica
che detti sistemi sono installati all'interno,
all'esterno o integrati alla superficie
finestrata e che limitatamente alle sole
schermature solari, queste sono installate
esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a
Ovest (O) passando per il Sud (S). Inoltre
specifica che per i componenti finestrati con
orientamento da Est a Ovest passando per Sud, la
prestazione di schermatura solare installata
abbia il valore del fattore di trasmissione
solare totale g101 (serramento più schermatura)
minore o uguale a 0,35.
|
iii. la
posa in opera di schermature solari di cui
all'allegato M del D.lgs. 311 del 2006, che
riguardino, in pa11icolare, l'installazione di
sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche
oscuranti mobili, montate in modo solidale
all'involucro edilizio o ai suoi componenti
|
|
SI |
L'asseverazione, nei casi in
cui non è obbligatorio il deposito in Comune
della relazione tecnica di cui all'articolo 8,
comma l del D.lgs. 192/05 e successive
modificazioni, può essere sostituita da una
dichiarazione dei fornitori attestante che il
valore del fattore di trasmissione solare totale
g101 (infisso più serramento) sia minore o
uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro
tipo C secondo la norma UNI EN 1450 l. In ogni
caso, al fine della valutazione della
prestazione delle chiusure oscuranti è indicato
il valore della resistenza termica supplementare
o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125;
|
SI |
|
c) |
per i punti iv, v, vi, vii e
ix, contiene la dichiarazione che l'intervento
riguardi parti comuni dell'edificio e che abbia
incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente dell'edificio verso l'esterno e/o
vani non riscaldati e/o il terreno;
|
iv. le
parti comuni di edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con
un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio
medesimo;
v. le
parti comuni di edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con
un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio
medesimo e che conseguono almeno le qualità
medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato l
del Decreto Linee Guida APE;
vi. i
medesimi interventi di cui ai punti iv e v,
realizzati nelle zone sismiche l, 2 e 3 che
contestualmente determinino il passaggio ad una
classe di rischio sismico inferiore, secondo
quanto stabilito dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017,
n. 58;
vii. i
medesimi interventi di cui ai punti iv e v,
realizzati nelle zone sismiche l, 2 e 3 che
contestualmente determinino il passaggio a due o
più classi di rischio sismico inferiori, secondo
quanto stabilito dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017,
n. 58.
ix. ai
sensi del comma l, lettera a) dell'articolo 119
del Decreto Rilancio, l'isolamento delle
superfici opache verticali, orizzontali e
inclinate che interessano l'involucro
dell'edificio, o dell'unità immobiliare situata
all'intemo di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o
più accessi autonomi dall'esterno, con
un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio
medesimo.
|
|
SI |
d) |
per il punto v, oltre a quanto
suddetto, con riferimento alle tabelle 3 e 4
dell'Allegato l del Decreto Linee Guida APE,
contiene la dichiarazione che, dopo la
realizzazione degli interventi, l'involucro
dell'intero edifico consegua almeno la qualità
media per le prestazioni energetiche invernale
ed estiva;
|
v. le
parti comuni di edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con
un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio
medesimo e che conseguono almeno le qualità
medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato l
del Decreto Linee Guida APE;
|
|
SI |
e) |
per i punti vi e vii, oltre a
quanto suddetto, contiene la dichiarazione che
l'intervento abbia determinato una riduzione del
rischio sismico rispettivamente di una classe o
di due o più classi, secondo quanto stabilito
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
|
vi. i
medesimi interventi di cui ai punti iv e v,
realizzati nelle zone sismiche l, 2 e 3 che
contestualmente determinino il passaggio ad una
classe di rischio sismico inferiore, secondo
quanto stabilito dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017,
n. 58;
vii. i
medesimi interventi di cui ai punti iv e v,
realizzati nelle zone sismiche l, 2 e 3 che
contestualmente determinino il passaggio a due o
più classi di rischio sismico inferiori, secondo
quanto stabilito dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017,
n. 58.
|
|
SI |
f) |
per il punto ix, oltre a
quanto indicato alla lettera c), contiene la
dichiarazione che l'intervento, unitamente agli
altri interventi trainati e trainanti
congiuntamente eseguiti, abbia determinato
l'incremento di due classi energetiche con
riferimento all'attestato di prestazione
energetica, e la dichiarazione di congruità
delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati, con riferimento al punto
13.
|
ix. ai
sensi del comma l, lettera a) dell'articolo 119
del Decreto Rilancio, l'isolamento delle
superfici opache verticali, orizzontali e
inclinate che interessano l'involucro
dell'edificio, o dell'unità immobiliare situata
all'intemo di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o
più accessi autonomi dall'esterno, con
un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio
medesimo.
|
|
SI |
g) |
per i punti da c) a f), oltre
a quanto suddetto, contiene la verifica che i
valori delle trasmittanze termiche dei vecchi
elementi strutturali (strutture opache e/o
trasparenti) risultino superiori ai pertinenti
valori limite riportati nell'allegato E del
presente decreto;
|
|
|
SI |
h) |
per i punti da c) a f), oltre
a quanto suddetto, contiene la verifica che i
valori delle trasmittanze dei nuovi elementi
strutturali siano inferiori o uguali ai
pertinenti valori riportati nell'allegato E del
presente decreto;
|
|
|
SI |
3 |
Interventi di installazione di
pannelli solari
|
3.1 |
Con riferimento all'articolo
2, comma l , lettere c) e d), e in base a quanto
riportato all'Allegato H,
l'asseverazione,
o idonea
documentazione prodotta dal fornitore
degli apparecchi, specifica il rispetto dei
seguenti requisiti:
|
c) interventi di
installazione di
collettori solari di cui all'articolo
l, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 per la produzione
di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di
acqua calda in piscine, strutture sportive, case
di ricovero e cura, istituti scolastici e
università,
d) interventi di
installazione di
collettori solari di cui alle lettere
b) e c) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio
in sostituzione, anche
parziale, delle
funzioni di riscaldamento ambiente e produzione
di acqua calda sanitaria assolte prima
dell'intervento dall'impianto di climatizzazione
invernale esistente;
|
a) |
i collettori solari sono in possesso della
certificazione Salar Keymark;
|
|
|
|
b) |
in alternativa, per gli impianti
solari termici prefabbricati del tipo factary
made, la certificazione di cui al punto a)
relativa al solo collettore può essere
sostituita dalla certificazione Salar Keymark
relativa al sistema;
|
|
|
|
c) |
i collettori solari hanno
valori di producibilità specifica, espressa in
termini di energia solare annua prodotta per
unità di superficie lorda A0, o di superficie
degli specchi primari per i collettori lineari
di Fresnel, calcolata a partire dal dato
contenuto nella cetiificazione Salar Keymark (o
equivalentemente nell'attestazione rilasciata da
ENEA per i collettori a concentrazione) per una
temperatura media di funzionamento di 50°C,
superiore ai seguenti valori minimi:
-
nel caso di collettori
piani: maggiore di 300 kWh/m2 anno, con
riferimento alla località Wtirzburg;
-
nel caso di collettori
sottovuoto e collettori a tubi evacuati:
maggiore di 400 kWh/m2 anno, con riferimento
alla località Wtirzburg;
-
nel caso di collettori a
concentrazione: maggiore di 550 kWh/m2 anno,
con riferimento alla località Atene;
|
|
|
|
d) |
per gli impianti solari
termici prefabbricati per i quali è applicabile
solamente la UNI EN12976, la producibilità
specifica, in termini di energia solare annua
prodotta QL per unità di superficie di apetiura
Aa, misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con
riferimento al valore di carico giornaliero, fra
quelli disponibili, più vicino, in valore
assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo
del sistema solare prefabbricato, e riportata
sull'apposito rapporto di prova (test report)
redatto da un laboratorio accreditato, deve
essere maggiore di 400 kWht/m2 anno, con
riferimento alla località Wtirzburg;
|
|
|
|
e) |
i collettori solari e i bollitori impiegati
sono garantiti per almeno cinque anni;
|
|
|
|
f) |
gli accessori e i componenti elettrici ed
elettronici sono garantiti almeno due anni;
|
|
|
|
g) |
l'installazione dell'impianto è
stata eseguita in conformità ai manuali di
installazione dei principali componenti;
|
|
|
|
h) |
per i collettori solari a
concentrazione per i quali non è possibile
l'ottenimento della cetificazione Solar Keymark,
la certificazione di cui al punto i è sostituita
da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
|
|
|
|
i) |
nel caso di collettori solari
dotati di protezione automatica dall'eccesso di
radiazione solare, per i quali non è possibile
l'ottenimento della cet1ificazione Solar Keymark
e la certificazione di cui al punto i è
sostituita da un 'approvazione tecnica
rilasciata dall'ENEA, i valori di producibilità
specifica di cui alla lettera c) sono ridotti
del l O per cento;
|
|
|
|
j) |
per
gli impianti la cui superficie dei collettori
solari è inferiore a 20 m2
l'asseverazione può
essere sostituita dalla dichiarazione del
produttore che attesti il rispetto
delle condizioni tecniche sopra elencate con
l'esclusione del punto g, per la quale si fa
riferimento alla dichiarazione di conformità
rilasciata dall'installatore ai sensi del D.M.
37/08.
|
|
|
|
4 |
Interventi di
sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di
caldaie a condensazione
|
4.1 |
Con riferimento all'articolo
2, comma l, lettera e), per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e/o generatori di aria calda a
condensazione deve essere prodotta
l'asseverazione redatta
da un tecnico abilitato
o idonea documentazione
prodotta dal fornitore degli
apparecchi come sotto specificato, attestante:
|
|
|
|
a) |
a) per gli interventi dal
punto i al punto iii, che gli impianti di
climatizzazione invernale esistenti sono
sostituiti con impianti di climatizzazione
invernale dotati di caldaie a condensazione con
efficienza energetica stagionale per il
riscaldamento d'ambiente ɳϩ maggiore o uguale al
90% pari al valore minimo della classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE)
n. 811/2013 della Commissione europea del 18
febbraio 2013 o, per le caldaie a condensazione
di potenza superiore a 400 kW, con rendimento
termico utile maggiore o uguale a 98,2%,
misurato secondo le norme UNI EN 15502.
Per
impianti con potenza termica utile nominale non
superiore a 100 kW l'asseverazione può essere
sostituita da una dichiarazione del fornitore.
Tali requisiti possono essere comprovati tramite
la scheda prodotto o caratteristiche tecniche
facente parte delle informazioni rese dal
fornitore ai sensi dei Regolamenti della
Commissione n. 811/2013 e n.813/2013, ripot1ante
il valore dell'efficienza energetica stagionale
del riscaldamento d'ambiente ɳϩ della caldaia¹.
Per gli interventi di cui al
punto ii, i requisiti sono inoltre comprovati
dalla scheda prodotto del dispositivo di
controllo della temperatura che deve appat1enere
alle classi V, VI oppure VIII della
Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
|
i.
la sostituzione, integrale
o parziale, di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione;
ii.
i medesimi interventi di cui al punto i, con la
contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi
V, VI oppure VIII della comunicazione della
Commissione 2014/C 207/02;
iii. i medesimi interventi di cui ai punti i e ii,
eseguiti ai sensi della
lettera b) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto
Rilancio, o su
impianti di edifici unifamiliari o unità
immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti
e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall'esterno ai sensi della
lettera c) del comma l dell'articolo 119
del Decreto Rilancio; |
|
|
1 Per le sole caldaie con potenza
nominale superiore a 400 kW, asseverazione
rilasciata da un tecnico abilitato attestante che
sono state installate caldaie a condensazione con
rendimento termico utile riferito al potere
calorifico inferiore a carico pari al l 00% della
potenza termica utile nominale maggiore o uguale a
93 + 2 log (Pn) (nelle condizioni 80/60 °C), dove
log Pn è il logaritmo in base l O della potenza
utile nominale del singolo generatore, espressa in
kW. posta pari a 400 kW.
|
b) |
per gli interventi di cui al
punto iv, che sono stati installati generatori
di aria calda a condensazione con rendimento
termico utile riferito al potere calorifico
inferiore a carico pari al l 00% della potenza
termica utile nominale maggiore o uguale a 93 +
2 log (Pn), dove log Pn è il logaritmo in base l
O della potenza utile nominale del singolo
generatore, espressa in kW, e dove per valori di
Pn maggiori di 400 kW si applica il limite
massimo corrispondente a 400 kW.
Per
impianti con potenza termica utile nominale non
superiore a 100 kW l'asseverazione può essere
sostituita da una dichiarazione del fornitore;
|
iv.
la sostituzione,
integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale
con impianti dotati di
generatori d'aria calda a condensazione;
|
|
|
c) |
per
i soli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori di calore aventi potenza termica
utile maggiore a l 00 kW,
l'asseverazione contiene le seguenti ulteriori
specificazioni:
-
è stato adottato un
bruciatore di tipo modulante;
-
la regolazione climatica
agisce direttamente sul bruciatore;
-
è stata installata una pompa
di tipo elettronico a giri variabili o
sistemi assimilabili;
- il sistema di distribuzione è messo a
punto ed equilibrato in relazione alle
portate
|
|
|
SI |
5 |
Interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di pompe di calore ad alto
rendimento anche con sistemi geotermici a
bassa entalpia
|
5.1 |
Per gli
interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di
pompe di calore ad alta efficienza anche con
sistemi geotermici a bassa entalpia di cui
all'articolo 2, comma l , lettera e), punti v e
vi, è prodotta l'asseverazione redatta da un
tecnico abilitato, o
idonea documentazione prodotta dal fornitore
degli apparecchi, attestante che:
|
|
|
|
a) |
sono installate pompe di
calore che hanno un coefficiente di prestazione
(COP/GUEh- e se del caso, per le pompe di calore
reversibili, EER/GUEc) almeno pari ai pertinenti
valori minimi, fissati nella tabella 3 e 4
dell'allegato F al presente decreto. Qualora
siano installate pompe di calore elettriche
dotate di variatore di velocità (inve11er), i
pertinenti valori di cui all'allegato F sono
ridotti del 5%;
|
|
|
|
b) |
per impianti di potenza
termica utile complessiva superiore a 100 kW
dichiarata dal fornitore nelle condizioni di
temperatura cui all'allegato F, che il sistema
di distribuzione, è messo a punto ed equilibrato
in relazione alle portate.
|
|
|
|
5.2 |
Per le
pompe di calore di potenza termica utile
non superiore a 100 kW,
come dichiarata dal fornitore nelle condizioni
di temperatura cui all'allegato F,
l'asseverazione può
essere sostituita da una dichiarazione del
fornitore attestante il rispetto dei requisiti
tecnici di cui al punto 5.1.
|
|
|
|
6 |
Interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di sistemi ibridi
|
6.1 |
Per gli
interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati
sistemi ibridi di cui all'articolo 2, comma l ,
lettera e), punti vii e viii, è prodotta l'asseverazione
redatta da un tecnico abilitato,
o idonea documentazione
prodotta dal fornitore degli apparecchi,
attestante che:
|
vii.
la sostituzione, integrale o parziale, di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e
caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per
funzionare in abbinamento tra loro;
viii. i medesimi interventi di cui al punto vii
eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma l
dell'articolo 119 del Decreto Rilancio; |
|
|
a) |
il sistema ibrido è costituito da pompa di
calore e caldaia a condensazione, espressamente
realizzati e concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro;
|
|
|
|
b) |
il rappo11o tra la potenza termica utile
nominale della pompa di calore e la potenza
termica utile nominale della caldaia è minore o
uguale a 0,5;
|
|
|
|
c) |
il COP/GUE della pompa di calore rispetta i
limiti di cui all'allegato F al presente
decreto;
|
|
|
|
d) |
la caldaia è del tipo a condensazione ed
avere rendimento termico utile, a carico pari al
100% della potenza termica utile nominale (per
le caldaie ad acqua con temperature minima e
massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore
o uguale a 93 + 2 log(Pn), dove log(Pn) è il
logaritmo in base l O della potenza utile
nominale del singolo generatore, dove per valori
di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite
massimo corrispondente a 400 kW;
|
|
|
|
e) |
per impianti di potenza utile della caldaia
supenore a 100 kW, è stato adottato un
bruciatore di tipo modulante, la regolazione
climatica agisce direttamente sul bruciatore, è
stata installata una pompa di tipo elettronico a
giri variabili o sistemi assimilabili e che il
sistema di distribuzione è messo a punto ed
equilibrato in relazione alle portate.
|
|
|
|
6.2 |
Per sistemi ibridi
con potenza termica utile della caldaia minore o
uguale a 100 kW l'asseverazione
può essere sostituita da
una dichiarazione del fornitore
attestante il rispetto dei
requisiti tecnici di cui al punto 6.1.
|
|
|
|
7 |
Interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di
micro-cogeneratori
|
7.1 |
Per gli
interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati
microcogeneratori di cui all'articolo 2, comma
1, lettera e), punti ix e x, è prodotta
asseverazione redatta da un tecnico abilitato
attestante:
|
ix.
la sostituzione funzionale, integrale o
parziale, di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di
micro-cogeneratori di potenza elettrica
inferiore a SOkWe;
x. i medesimi
interventi di cui al punto ix eseguiti ai sensi
delle lettere b) e c) del comma l dell'articolo
119 del Decreto Rilancio;
|
|
SI |
a) |
che l'intervento, sulla base
dei dati di progetto, conduce a un risparmio di
energia primaria (PES), come definito
all'allegato III del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 agosto 20 Il, pari almeno
al 20 per cento;
|
|
|
SI |
b) |
b) che tutta l'energia
termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare
la richiesta termica per la climatizzazione
degli ambienti e la produzione di acqua calda
sanitaria.
|
|
|
SI |
7.2 |
Qualora
sia previsto il mantenimento del generatore
precedentemente installato con funzione di
back-up, l'asseverazione di cui al punto 7.1 ne
riporta le motivazioni.
|
|
|
SI |
7.3 |
All'asseverazione di cui al
punto 7.1 deve essere allegata la dichiarazione
del fornitore dell'unità di microcogenerazione
dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni
energetiche e in cui si attesti l'assenza di
dissipazioni termiche, variazioni del carico,
regolazioni della potenza elettrica, rampe di
accensione e spegnimento di lunga durata, altre
situazioni di funzionamento modulabile che
determinano variazioni del rapporto energia
elettrica/energia termica.
|
|
|
SI |
7.4 |
Per la
realizzazione, la connessione alla rete
elettrica e l'esercizio degli impianti di
microcogenerazione si fa riferimento al decreto
del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo
2017.
|
|
|
SI |
8 |
Interventi
di sostituzione di scaldacqua
tradizionali
|
8.1 |
Nel caso
di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore di cui all'articolo 2, comma l,
lettera e), punto xi,
l'asseverazione è sostituita da una
dichiarazione del fornitore o dalla
documentazione a corredo del prodotto
da cui si desume il rispetto della condizione
prevista dal punto 3, lettera c), dell'allegato
2 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(COP >2,6).
|
xi. la
sostituzione di scaldacqua tradizionali con
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria;
|
|
|
9 |
Interventi
di installazione di impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse
combustibili
|
9.1 |
Nel caso di interventi
installazione, generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili di cui all'articolo 2,
comma l , lettera e), punti xiii e xiv,
l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma l ,
o idonea documentazione
prodotta dal fornitore degli apparecchi,
specifica il rispetto dei requisiti pertinenti
di cui all'allegato G.
|
xiii. l'installazione, di impianti di
climatizzazione invernale dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili;
xiv.
ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo
119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per le aree
non metanizzate nei comuni non interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/214 7
del l O luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, la
sostituzione dell'impianto di climatizzazione
invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni
emissive con i valori previsti almeno per la classe
5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
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9.2 |
Nel caso di generatori di
potenza termica utile minore o uguale a l 00 kW
l'asseverazione di cui al punto 9.1
può essere sostituita
da una dichiarazione del fornitore del
generatore.
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10 |
Indicazioni
generali per gli interventi sugli
impianti di climatizzazione invernale
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10.1 |
Nel caso
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), la potenza termica complessiva dei
nuovi generatori di calore installati non può
superare per più del 10% la potenza complessiva
dei generatori di calore sostituiti, salvo che
l'aumento di potenza sia motivato con la
verifica dimensionale dell'impianto di
riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN
12831. Nel caso di generatori di calore
unifamiliari combinati, destinati alla
climatizzazione invernale e alla produzione di
acqua calda sanitaria, sono comunque ammesse
potenze nominali fino a 35 kW. Nel caso sia
prevista la produzione di acqua calda sanitaria
per una pluralità di utenze, gli interventi
rispettano il comma 6 dell'articolo 5 del DPR
412/93.
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10.2 |
Nell'ambito degli interventi
di cui all'articolo 2, comma l , lettera e), è
ammissibile la trasformazione degli impianti
individuali autonomi in impianti di
climatizzazione invernale centralizzati con
contabilizzazione del calore. È invece esclusa
la trasformazione o il passaggio da impianti di
climatizzazione invernale centralizzati per
l'edificio o il complesso di edifici ad impianti
individuali autonomi.
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10.3 |
Nel caso di interventi
riguardanti gli impianti di climatizzazione
invernale all'articolo 2, comma 1, lettera d),
ove tecnicamente possibile, sono installate
valvole termostatiche a bassa inerzia termica
corredate dalla certificazione del fornitore,
ovvero altro sistema di termoregolazione per
singolo ambiente, con l'esclusione:
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d) interventi di
installazione di collettori solari di cui alle
lettere b) e c) dell'articolo 119 del Decreto
Rilancio in sostituzione, anche parziale, delle
funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di
acqua calda sanitaria assolte prima dell'intervento
dall'impianto di climatizzazione invernale
esistente; |
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a) |
dei locali in cui
l'installazione di valvole termostati che o
altra regolazione di tipo modulante agente sulla
portata sia dimostrata inequivocabilmente non
fattibile tecnicamente nel caso specifico;
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b) |
dei locali in cui è
installata una centralina di termoregolazione
con dispositivi modulanti per la regolazione
automatica della temperatura ambiente;
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c) |
degli impianti al servizio di
più locali, ove è possibile omettere
l'installazione di elementi di regolazione di
tipo modulante agenti sulla portata
esclusivamente sui terminali di emissione
situati all'interno dei locali in cui è presente
una centralina di termoregolazione, anche se
questa agisce, oltre che sui terminali di quel
locale, anche sui terminali di emissione
installati in altri locali;
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d) |
degli impianti di
climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido
termovettore inferiori a 45°C.
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Il motivo della eventuale
mancata installazione delle suddette valvole
termostatiche è
riportato nella dichiarazione di conformità
resa ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
recante regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia
di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici,
a cura dell'installatore
e, ove prevista, nella
relazione tecnica di cui
all'articolo 8, comma 1 , del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 redatta a
cura del tecnico abilitato.
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10.4 |
Nel caso di interventi di
allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente di cui all'atticolo 2, comma 1,
lettera e), punto xv, l'asseverazione di cui
all'articolo 8, comma 1, attesta che a
parità delle altre condizioni, il consumo di
energia primaria per i servizi sostituiti a
seguito del suddetto allaccio è inferiore al
consumo della situazione ex-ante.
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xv.
l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma
2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. l 02, ai sensi delle lettere b) e c)
dell'articolo 119 del Decreto Rilancio,
esclusivamente per i comuni montani non interessati
dalle procedure europee di infrazione n. 2014/214 7
del l O luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE. |
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SI |
11 |
Interventi di
installazione di sistemi di
building-automation
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11.1 |
Nel caso
di sistemi di building automation di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f), installati
nelle unità abitative congiuntamente o
indipendentemente dagli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale,
l'asseverazione, o idonea documentazione
prodotta dal fornitore degli apparecchi,
specifica che la suddetta tecnologia afferisce
almeno alla classe B della norma EN 15232 e
consente la gestione automatica personalizzata
degli impianti di riscaldamento o produzione di
acqua calda sanitaria o di climatizzazione
estiva in maniera idonea a:
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f) installazione e
messa in opera, nelle unità abitative, di
dispositivi e sistemi di building automation.
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a) |
mostrare attraverso canali
multimediali i consumi energetici mediante la
fornitura periodica dei dati. La misurazione dei
consumi può avvenire anche in maniera indiretta
anche con la possibilità di utilizzare i dati
atri sistemi di misurazione installati
nell'impianto purché funzionanti;
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b) |
mostrare le condizioni di
funzionamento correnti e la temperatura di
regolazione degli impianti
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c) |
consentire l'accensione, lo
spegnimento e la programmazione settimanale
degli impianti da remoto.
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11.2 |
L'asseverazione per impianti di
potenza utile inferiore
a 100 kW può essere sostituita da una
dichiarazione dell' installatore.
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12 |
Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali
del110% ai sensi del Decreto Rilancio
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12.1 |
Per gli
interventi ai sensi del Decreto Rilancio,
articolo 119, commi 1 e 2, le asseverazioni di
cui al presente allegato, redatte ai sensi del
decreto di cui al
comma 13
del medesimo articolo,
contengono la dichiarazione del tecnico
abilitato che l'intervento ha comportato il
miglioramento di almeno due classi
energetiche (o una classe
energetica qualora la classe ante intervento sia
la A3).
All'asseverazione sono allegati gli
attestati di prestazione energetica (APE)ante e
post
intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal
progettista o dal direttore dei lavori, nella
forma di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio.
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Art. 119,
DL 34/2020, comma 1:
a) interventi
di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro dell’edificio ...
b) interventi
sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione de-gli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centraliz-zati per
il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria, a condensazione ...
c) interventi
sugli edifici unifamiliari o
sulle unità immobiliari situate all’interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indi-pendenti e dispongano
di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con im-pianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di
acqua calda sanitaria, a condensazione ...
Art. 119, DL
34/2020, comma 2:
2. L’aliquota prevista al comma 1,
alinea, del presente articolo si applica anche a
tutti gli altri interventi di efficienza energetica
di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con mo-dificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90,
nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento
di efficienza energetica, dalla legislazione
vigente, a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli in-terventi di
cui al citato comma 1. |
|
SI |
12.2 |
Gli
attestati di prestazione energetica (APE) di cui
al punto 12.1, qualora redatti per edifici con
più unità immobiliari, sono detti
"convenzionali" e sono appositamente predisposti
ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui
al punto 12.1 stesso.
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12.3 |
Gli APE
convenzionali di cui al punto 12.2 vengono
predisposti considerando l'edificio nella sua
interezza, considerando i servizi energetici
presenti nella situazione ante-intervento. Per
la redazione degli APE convenzionali, riferiti
come detto a edifici con più unità immobiliari,
tutti gli indici di prestazione energetica
dell'edificio considerato nella sua interezza,
compreso l'indice EPgl,nren,rif,standard
(2019/21) che serve per la determinazione della
classe energetica dell'edificio, si calcolano a
partire dagli indici prestazione energetica
delle singole unità immobiliari. In particolare
ciascun indice di prestazione energetica
dell'intero edificio è determinato calcolando la
somma dei prodotti dei corrispondenti indici
delle singole unità immobiliari per la loro
superficie utile e dividendo il risultato per la
superficie utile complessiva dell'intero
edificio.
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13 |
Limiti delle agevolazioni
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13.1 |
Per gli
interventi di cui all'articolo 119, commi l e 2
del Decreto Rilancio, nonché per gli altri
interventi che, ai sensi del presente allegato
prevedano la redazione dell'asseverazione ai
sensi del presente allegato A da parte del
tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso
che la sottoscrive allega il computo metrico e
assevera che siano rispettati i costi massimi
per tipologia di intervento, nel rispetto dei
seguenti criteri:
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a) |
i costi
per tipologia di intervento sono inferiori o
uguali ai prezzi medi delle opere compiute
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni
e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le
articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti relativi alla
regione in cui è sito l'edificio oggetto
dell'intervento.
In
alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico
abilitato può riferirsi ai prezzi riportati
nelle guide sui "Prezzi informativi
dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI-
Tipografia del Genio Civile;
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|
b) |
nel caso in cui i prezzari di
cui alla lettera a) non
riportino le voci relative agli interventi, o
parte degli interventi da eseguire,
il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi
per tali interventi in maniera analitica,
secondo un procedimento che tenga conto di tutte
le variabili che intervengono nella definizione
dell'importo stesso. In tali casi, il
tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati
all'Allegato
I. La
relazione firmata dal tecnico abilitato per la
definizione dei nuovi prezzi è allegata
all'asseverazione di cui
all'articolo 8;
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c) |
sono ammessi alla detrazione di cui
all'articolo 1 , comma 1, gli oneri per le
prestazioni professionali connesse alla
realizzazione degli interventi, per la redazione
dell'attestato di prestazione energetica APE, nonché
per l'asseverazione di cui al presente allegato,
secondo i valori massimi di cui al decreto del
Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
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13.2 |
Per gli interventi di cui al
presente allegato A, per i quali
l'asseverazione
può essere sostituita
da una dichiarazione del fornitore o
dell'installatore,
l'ammontare massimo delle
detrazioni fiscali o della spesa massima
ammissibile è calcolato sulla base dei massimali
di costo specifici per singola tipologia di
intervento di cui all'Allegato
I al presente decreto.
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|
13.3 |
Qualora la verifica ai sensi
dei punti 13.1 o 13.2 evidenzi che i costi
sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi
indicati in relazione a una o più tipologie di
intervento, la detrazione è applicata nei limiti
massimi individuati dal presente decreto.
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