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DECRETO INTERMINISTERIALE - MEF - RGS - Prot. 159844 del 06/08/2020

 

ALLEGATO "A"
  1. Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti
  2. Interventi sull'involucro di edifici esistenti
  3. Interventi di installazione di pannelli solari
  4. Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
  5. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi geotermici a bassa entalpia
  6. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi
  7. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori
  8. Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali 
  9. Interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  10. Indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale
  11. Interventi di installazione di sistemi di building-automation 
  12. Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del110% ai sensi del Decreto Rilancio 
  13. Limiti delle agevolazioni

 

Requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali

Ai sensi dell'articolo 8, al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all'articolo 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, e in particolare secondo quanto riportato al presente allegato.

 

 

Specifiche dell'intervento

Allegato "A" al decreto Interministeriale

Testo del decreto Interministeriale

Asseverazione

Fornitore

tecnico

1

Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti

1.1 L'asseverazione del tecnico abilitato per gli interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a, specifica il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4, dell'Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi.

a) interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;

  SI
2

Interventi sull'involucro di edifici esistenti

 

2.1
Con riferimento all'articolo 2, comma 1 per gli interventi di cui alla lettera b, l'asseverazione:

b) interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, di cui al comma 345 dell'articolo l, della legge finanziaria 2007, di cui ai commi 2, lettere a) e b), 2-quater e 2-quater.l dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, di cui al comma 220 dell'at1icolo l della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di cui all'articolo 119 comma l, lettera a) del Decreto Rilancio. Tali interventi possono riguardare:

a)

a) per i punti i e ii, riporta i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella l dell'allegato E al presente decreto.

i. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;

ii. la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati

 

 

SI

Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la suddetta asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fomitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici

SI

 
b)

per il punto iii, specifica che detti sistemi sono installati all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata e che limitatamente alle sole schermature solari, queste sono installate esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per il Sud (S). Inoltre specifica che per i componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, la prestazione di schermatura solare installata abbia il valore del fattore di trasmissione solare totale g101 (serramento più schermatura) minore o uguale a 0,35.

iii. la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del D.lgs. 311 del 2006, che riguardino, in pa11icolare, l'installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti

 

SI

L'asseverazione, nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma l del D.lgs. 192/05 e successive modificazioni, può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori attestante che il valore del fattore di trasmissione solare totale g101 (infisso più serramento) sia minore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 1450 l. In ogni caso, al fine della valutazione della prestazione delle chiusure oscuranti è indicato il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125;

SI

 
c)

per i punti iv, v, vi, vii e ix, contiene la dichiarazione che l'intervento riguardi parti comuni dell'edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell'edificio verso l'esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;

 

iv. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

v. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato l del Decreto Linee Guida APE;

vi. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche l, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

vii. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche l, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

ix. ai sensi del comma l, lettera a) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, l'isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, o dell'unità immobiliare situata all'intemo di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.

 

SI

d)

per il punto v, oltre a quanto suddetto, con riferimento alle tabelle 3 e 4 dell'Allegato l del Decreto Linee Guida APE, contiene la dichiarazione che, dopo la realizzazione degli interventi, l'involucro dell'intero edifico consegua almeno la qualità media per le prestazioni energetiche invernale ed estiva;

v. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato l del Decreto Linee Guida APE;

 

SI

e)

per i punti vi e vii, oltre a quanto suddetto, contiene la dichiarazione che l'intervento abbia determinato una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due o più classi, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

vi. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche l, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

vii. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche l, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

 

SI

f)

per il punto ix, oltre a quanto indicato alla lettera c), contiene la dichiarazione che l'intervento, unitamente agli altri interventi trainati e trainanti congiuntamente eseguiti, abbia determinato l'incremento di due classi energetiche con riferimento all'attestato di prestazione energetica, e la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con riferimento al punto 13.

ix. ai sensi del comma l, lettera a) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, l'isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, o dell'unità immobiliare situata all'intemo di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.

 

SI

g)

per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) risultino superiori ai pertinenti valori limite riportati nell'allegato E del presente decreto;

   

SI

h)

per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali siano inferiori o uguali ai pertinenti valori riportati nell'allegato E del presente decreto;

   

SI

3

Interventi di installazione di pannelli solari

3.1

Con riferimento all'articolo 2, comma l , lettere c) e d), e in base a quanto riportato all'Allegato H, l'asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica il rispetto dei seguenti requisiti:

c) interventi di installazione di collettori solari di cui all'articolo l, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università,

d) interventi di installazione di collettori solari di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolte prima dell'intervento dall'impianto di climatizzazione invernale esistente;

a)

i collettori solari sono in possesso della certificazione Salar Keymark;

     
b)

in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factary made, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Salar Keymark relativa al sistema;

     
c)

i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda A0, o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, calcolata a partire dal dato contenuto nella cetiificazione Salar Keymark (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiore ai seguenti valori minimi:

  • nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh/m2 anno, con riferimento alla località Wtirzburg;

  • nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh/m2 anno, con riferimento alla località Wtirzburg;

  • nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh/m2 anno, con riferimento alla località Atene;

     
d)

per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta QL per unità di superficie di apetiura Aa, misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve essere maggiore di 400 kWht/m2 anno, con riferimento alla località Wtirzburg;

     
e)

i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;

     
f)

gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;

     
g)

l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;

     
h)

per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della cetificazione Solar Keymark, la certificazione di cui al punto i è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;

     
i)

nel caso di collettori solari dotati di protezione automatica dall'eccesso di radiazione solare, per i quali non è possibile l'ottenimento della cet1ificazione Solar Keymark e la certificazione di cui al punto i è sostituita da un 'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA, i valori di producibilità specifica di cui alla lettera c) sono ridotti del l O per cento;

     
j)

per gli impianti la cui superficie dei collettori solari è inferiore a 20 m2 l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore che attesti il rispetto delle condizioni tecniche sopra elencate con l'esclusione del punto g, per la quale si fa riferimento alla dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai sensi del D.M. 37/08.

     
4

Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione

 

4.1

Con riferimento all'articolo 2, comma l, lettera e), per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione deve essere prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi come sotto specificato, attestante:

     
a)

a) per gli interventi dal punto i al punto iii, che gli impianti di climatizzazione invernale esistenti sono sostituiti con impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente ɳϩ maggiore o uguale al 90% pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione europea del 18 febbraio 2013 o, per le caldaie a condensazione di potenza superiore a 400 kW, con rendimento termico utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI EN 15502.

Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore. Tali requisiti possono essere comprovati tramite la scheda prodotto o caratteristiche tecniche facente parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n.813/2013, ripot1ante il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ɳϩ della caldaia¹.

Per gli interventi di cui al punto ii, i requisiti sono inoltre comprovati dalla scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appat1enere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

i. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;

ii. i medesimi interventi di cui al punto i, con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

iii. i medesimi interventi di cui ai punti i e ii, eseguiti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, o su impianti di edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno ai sensi della lettera c) del comma l dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;

   

1 Per le sole caldaie con potenza nominale superiore a 400 kW, asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che sono state installate caldaie a condensazione con rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al l 00% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 93 + 2 log (Pn) (nelle condizioni 80/60 °C), dove log Pn è il logaritmo in base l O della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW. posta pari a 400 kW.

b)

per gli interventi di cui al punto iv, che sono stati installati generatori di aria calda a condensazione con rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al l 00% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 93 + 2 log (Pn), dove log Pn è il logaritmo in base l O della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore;

iv. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione;

   
c)

per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore aventi potenza termica utile maggiore a l 00 kW, l'asseverazione contiene le seguenti ulteriori specificazioni:

  1. è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;

  2. la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;

  3. è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili;

  4. il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate
   

SI

5

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi geotermici a bassa entalpia

 

5.1

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sistemi geotermici a bassa entalpia di cui all'articolo 2, comma l , lettera e), punti v e vi, è prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che:

     
a)

sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP/GUEh- e se del caso, per le pompe di calore reversibili, EER/GUEc) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nella tabella 3 e 4 dell'allegato F al presente decreto. Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inve11er), i pertinenti valori di cui all'allegato F sono ridotti del 5%;

     
b)

per impianti di potenza termica utile complessiva superiore a 100 kW dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all'allegato F, che il sistema di distribuzione, è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

     
5.2

Per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a 100 kW, come dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all'allegato F, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 5.1.

     
6

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi

6.1

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi di cui all'articolo 2, comma l , lettera e), punti vii e viii, è prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che:

vii. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro;

viii. i medesimi interventi di cui al punto vii eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma l dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;

   
a)

il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

     
b)

il rappo11o tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia è minore o uguale a 0,5;

     
c)

il COP/GUE della pompa di calore rispetta i limiti di cui all'allegato F al presente decreto;

     
d)

la caldaia è del tipo a condensazione ed avere rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a 93 + 2 log(Pn), dove log(Pn) è il logaritmo in base l O della potenza utile nominale del singolo generatore, dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

     
e)

per impianti di potenza utile della caldaia supenore a 100 kW, è stato adottato un bruciatore di tipo modulante, la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore, è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili e che il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

     
6.2

Per sistemi ibridi con potenza termica utile della caldaia minore o uguale a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 6.1.

     
7

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori

 
7.1

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati microcogeneratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti ix e x, è prodotta asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante:

ix. la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione  invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a SOkWe;
x. i medesimi interventi di cui al punto ix eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma l dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;
 

SI

a)

che l'intervento, sulla base dei dati di progetto, conduce a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 20 Il, pari almeno al 20 per cento;

   

SI

b)

b) che tutta l'energia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

   

SI

7.2

Qualora sia previsto il mantenimento del generatore precedentemente installato con funzione di back-up, l'asseverazione di cui al punto 7.1 ne riporta le motivazioni.

   

SI

7.3

All'asseverazione di cui al punto 7.1 deve essere allegata la dichiarazione del fornitore dell'unità di microcogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica.

   

SI

7.4

Per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017.

   

SI

8

Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali 

8.1

Nel caso di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore di cui all'articolo 2, comma l, lettera e), punto xi, l'asseverazione è sostituita da una dichiarazione del fornitore o dalla documentazione a corredo del prodotto da cui si desume il rispetto della condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell'allegato 2 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (COP >2,6).

xi. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
   
9

Interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

 
9.1

Nel caso di interventi installazione, generatori di calore alimentati da biomasse combustibili di cui all'articolo 2, comma l , lettera e), punti xiii e xiv, l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma l , o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica il rispetto dei requisiti pertinenti di cui all'allegato G.

xiii. l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

xiv. ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/214 7 del l O luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

   
9.2

Nel caso di generatori di potenza termica utile minore o uguale a l 00 kW l'asseverazione di cui al punto 9.1 può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore del generatore.

     
10

Indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale

 

10.1

Nel caso degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore installati non può superare per più del 10% la potenza complessiva dei generatori di calore sostituiti, salvo che l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, sono comunque ammesse potenze nominali fino a 35 kW. Nel caso sia prevista la produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze, gli interventi rispettano il comma 6 dell'articolo 5 del DPR 412/93.

     
10.2

Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma l , lettera e), è ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. È invece esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

     
10.3

Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale all'articolo 2, comma 1, lettera d), ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente, con l'esclusione:

d) interventi di installazione di collettori solari di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolte prima dell'intervento dall'impianto di climatizzazione invernale esistente;

   
a)

dei locali in cui l'installazione di valvole termostati che o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico;

     
b)

dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente;

     
c)

degli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;

     
d)

degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

     
 

Il motivo della eventuale mancata installazione delle suddette valvole termostatiche è riportato nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, a cura dell'installatore e, ove prevista, nella relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1 , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 redatta a cura del tecnico abilitato.

     
10.4

Nel caso di interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all'atticolo 2, comma 1, lettera e), punto xv, l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 1, attesta che a parità delle altre condizioni, il consumo di energia primaria per i servizi sostituiti a seguito del suddetto allaccio è inferiore al consumo della situazione ex-ante.

xv. l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. l 02, ai sensi delle lettere b) e c) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/214 7 del l O luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

 

SI

11

Interventi di installazione di sistemi di building-automation 

11.1

Nel caso di sistemi di building automation di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), installati nelle unità abitative congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l'asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica che la suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232 e consente la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:

f) installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.
   
a)

mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati. La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati atri sistemi di misurazione installati nell'impianto purché funzionanti;

 
     
b)

mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti

 
     
c)

consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

 
     
11.2

L'asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a 100 kW può essere sostituita da una dichiarazione dell' installatore.

     
12

Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del110% ai sensi del Decreto Rilancio 

12.1

Per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, le asseverazioni di cui al presente allegato, redatte ai sensi del decreto di cui al comma 13 del medesimo articolo, contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l'intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3).

All'asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica (APE)ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 119, DL 34/2020, comma 1:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio ...

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione de-gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centraliz-zati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione ...

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indi-pendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con im-pianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione ...

Art. 119, DL 34/2020, comma 2:

2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli in-terventi di cui al citato comma 1.

 

SI

12.2

Gli attestati di prestazione energetica (APE) di cui al punto 12.1, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti "convenzionali" e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui al punto 12.1 stesso.

     
12.3

Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell'edificio considerato nella sua interezza, compreso l'indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell'edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell'intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio.

     
13

Limiti delle agevolazioni 

13.1

Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi l e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell'asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

     
a)

i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento.

In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI- Tipografia del Genio Civile;

     
b)

nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione di cui all'articolo 8;

     
c)

sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1 , comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE, nonché per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

     
13.2

Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'Allegato I al presente decreto.

     
13.3

Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.