Studio Commerciale Stefano Tombesi
ragioniere commercialista - revisore contabile
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Copia fedele estratta dalla

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), e lettera d) non si applicano agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13- ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), non si applica agli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 

Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato
con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in  questo  stesso
Supplemento Ordinario alla  pag.  1),  recante:  «Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(20A03914) 

(GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)

 
Vigente al: 18-7-2020  

in verde: Legge 30 dicembre 2020 n. 178

in verde acqua: DL 31.05.2021 n. 77

In viola DL 59/2021 conv. in L. 101/2021

In bordeax DL 11.11.2021 n. 157

In marrone Legge 30.12.2021 n. 234

 

Art. 119

 – (Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) –

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 Giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022  per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022» nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Gli interventi  per  la  coibentazione  del  tetto  rientrano  nella disciplina agevolativa, senza  limitare  il  concetto  di  superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

La detrazione di cui alla presente lettera è calco-lata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori so-lari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscal-damento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fo-tovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli ob-blighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

1-bis. Ai  fini  del  presente  articolo,  per  'accesso  autonomo dall'esternò' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso  da cancello  o  portone  d'ingresso  che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino  anche  di proprietà non esclusiva».

Un'unità immobiliare può ritenersi  "funzionalmente  indipendente" qualora sia dotata di  almeno  tre  delle  seguenti  installazioni  o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per  l'approvvigionamento idrico; impianti  per  il  gas;  impianti  per l'energia  elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

1-ter. Nei comuni dei territori  colpiti  da  eventi  sismici, l'incentivo di cui al comma  1  spetta  per  l'importo  eccedente  il contributo previsto per la ricostruzione.

1-quater. Sono  compresi  fra  gli  edifici  che  accedono   alle detrazioni di cui al presente articolo anche  gli  edifici  privi  di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di  copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi,  purché  al  termine degli interventi, che devono comprendere anche  quelli di  cui  alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e  ricostruzione o di  ricostruzione  su  sedime  esistente,  raggiungano  una  classe energetica in fascia A;

 

2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché  agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  e, del testo unico di cui al decreto  del  Presidente della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917,

lettera e) comma 1, art. 16-bis, DPR 917/86:
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

anche ove effettuati in favore di persone  di età superiore a sessantacinque anni a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli in-terventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative  di cui al comma 9, lettera d) le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 Giugno 2023. Per  le  spese  sostenute  dal  1° luglio 2022 la detrazione é ripartita in quattro  quote  annuali  di pari importo.

4.Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo  16 del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  90,  l'aliquota  delle detrazioni spettanti é  elevata  al  110  per  cento  per  le  spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022 la detrazione é ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione."; Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presi-dente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

4-ter. I limiti  delle  spese  ammesse  alla  fruizione  degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per  cento per  gli  interventi  di  ricostruzione  riguardanti   i   fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di  cui  agli  elenchi  allegati  al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui  al  decreto-legge  28 aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24 giugno 2009, n. 77 nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi  dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In tal caso, gli incentivi  sono  alternativi  al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per  tutte  le  spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse  dalla  prima  abitazione,  con  esclusione  degli   immobili destinati alle attività produttive».

4-quater. Nei comuni  dei  territori  colpiti  da  eventi  sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato  dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4  spettano  per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

5. Per le spese documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute per l'installazione di impianti  solari  fotovoltaici  connessi  alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero  di  impianti  solari fotovoltaici  su  strutture  pertinenziali  agli  edifici,   eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai  commi  1  e  4  del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura  riconosciuta  per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare  complessivo  delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e  comunque  nel  limite  di spesa di euro 2.400 per ogni kW  di  potenza  nominale  dell'impianto solare fotovoltaico ;

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero  di  impianti  solari  fotovoltaici  su strutture pertinenziali  agli  edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 di-cembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico,

da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e in quattro  quote  annuali  di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

5-bis. Le  violazioni  meramente  formali   che   non   arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le  violazioni  riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti  siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la  decadenza  dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento  oggetto  di irregolarità od omissione.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammon-tare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è su-bordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pub-blici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla nor-mativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

8. Per le spese documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di  cui  all'articolo  16-ter  del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del  presente  articolo,  la  detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli  interventi  previsti  dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,  da ripartire tra gli aventi diritto in quattro  quote  annuali  di  pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa,  fatti salvi gli interventi in corso  di  esecuzione:  euro  2.000  per  gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate  all'interno di edifici plurifamiliari che  siano  funzionalmente  indipendenti  e dispongano di uno  piu'  accessi  autonomi  dall'esterno  secondo  la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo;  euro  1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine

Per le spese documentate e rimaste a carico  del  contribuente,sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli  elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge  4  giugno 2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2013, n. 90, la detrazione é riconosciuta nella misura del  110  per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la  parte di spesa sostenuta nell'anno  2022,  sempreché  l'installazione  sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1  del presente articolo e comunque nel  rispetto  dei  seguenti  limiti  di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro  2.000 per gli edifici unifamiliari o  per  le  unità  immobiliari  situate all'interno  di  edifici  plurifamiliari  che  siano   funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del  presente  articolo;
euro  1.500  per  gli  edifici  plurifamiliari  o  i  condomini   che installino un numero massimo di otto colonnine; euro  1.200  per  gli edifici  plurifamiliari  o  i  condomini  che  installino  un  numero superiore a otto colonnine.

L'agevolazione si intende riferita a  una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare;

8-bis. 1.Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle  persone  fisiche di cui al comma 9, lettera b)sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso  condominio o dello  stesso  edificio,  compresi  quelli  effettuati  su  edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo  3,  comma 1, lettera d), del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la  detrazione  spetta  anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025,  nella  misura  del 110 per cento per quelle sostenute entro il  31 dicembre 2023, 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023"; del  70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento  per quelle sostenute nell'anno 2025.

2.Per  gli  interventi  effettuati  su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma  9,  lettera b), la detrazione del  110  per  cento  spetta  anche  per  le  spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, 31 marzo 2023, a condizione che alla  data  del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  30  per cento dell'intervento complessivo.

3.Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.";

4.Per gli interventi effettuati  dai soggetti di cui al comma 9, lettera c),  compresi  quelli  effettuati dalle persone fisiche sulle singole  unita'  immobiliari  all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano  stati  effettuati lavori per almeno il 60 per  cento  dell'intervento  complessivo,  la detrazione del 110 per cento spetta  anche  per  le  spese  sostenute entro il 31 dicembre 2023 »

8-bis.1. Ai fini dell’applicazione del comma 8-bis, secondo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato come segue:

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al  comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022  siano  stati effettuati  lavori  per  almeno  il  60  per  cento   dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per  cento  spetta  anche  per  le spese sostenute  entro  il  31  dicembre  2022.   Per  gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta  anche  per  le  spese  sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per  gli  interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c),  per  i  quali alla data del 31 dicembre 2022  siano  stati  effettuati  lavori  per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30  giugno 2023;

8-ter. Per gli interventi effettuati  nei  comuni  dei  territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile  2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza,  la  detrazione  per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese  sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento

Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento."; (IN VALUTAZIONE)

8-quater. La detrazione  spetta  nella  misura  riconosciuta  nel comma 8-bis anche per le spese sostenute  entro  i  termini  previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomìni e  dalle  persone  fisiche,  al  di   fuori dell'esercizio di attività  di  impresa,  arte  o  professione,  con riferimento agli interventi su edifici  composti  da  due  a  quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se  posseduti  da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari di cui sono proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti isti-tuti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legi-slazione europea in materia di " in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godi-mento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle or-ganizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province au-tonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 di-cembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni  dell'assemblea  del  condominio,  aventi  per  oggetto l'imputazione a uno  o  più  condomini  dell'intera  spesa  riferita all'intervento deliberato, sono valide se  approvate  con  le  stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole»;

 o) al comma 10, le parole: «I soggetti di cui al comma  9,  lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:

10. Le persone  fisiche  di  cui  al comma 9, lettere a) e b)possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconosci-mento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

 

10-bis. Il limite di spesa  ammesso  alle  detrazioni  di  cui  al presente articolo, previsto per le  singole  unità immobiliari,  e' moltiplicato  per  il  rapporto   tra   la   superficie   complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di  incremento dell'efficienza  energetica, efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una  unità abitativa  immobiliare,  come  ricavabile  dal  Rapporto  Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare  dell'Agenzia delle Entrate ai sensi  dell'articolo  120-sexiesdecies  del  decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al  comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
      a) svolgano attività di prestazione di servizi  socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione  non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
      b) siano in possesso di  immobili  rientranti  nelle  categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di  proprietà,  nuda  proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.  Il  titolo  di  comodato  d'uso gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni  di  cui  al  presente articolo, a condizione che il contratto sia  regolarmente  registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e  c),  il  termine  per stabilire la residenza di cui alla  lettera  a)  della  nota  II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

10-quater. Al primo periodo del comma  1-septies  dell'articolo  16 del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  le  parole:  'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.

 

11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, nonche' in caso di  utilizzo  della detrazione nella  dichiarazione  dei  redditi,  il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al pre-sente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. In  caso   di   dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia  delle  entrate, ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che  presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare  la  detrazione nella dichiarazione dei  redditi,  non  e'  tenuto  a  richiedere  il predetto visto di conformita'.

12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di con-formità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le re-lative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti in-caricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro il 9 febbraio 2022. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata fa-cendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13  devono  intendersi  applicabili  anche  ai  fini  della lettera b) del medesimo comma e con riferimento  agli  interventi  di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del  decreto-legge  4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223,  della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo  16-bis,  comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

aggiunto dal DL 13/2022:

13-bis.1.  Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni  di  cui  al  comma  13  e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni  false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione  dello  stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con  la  multa  da  50.000  euro  a 100.000 euro. Se il fatto  e'  commesso  al  fine  di  conseguire  un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata.

 

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o  i  prospetti, con esclusione di  quelli  comportanti  la  demolizione  e  la  ricostruzione  degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto  la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento  o  del  provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero  e'  attestato  che  la costruzione e' stata completata in data antecedente al  1°  settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede  l'attestazione  dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del  decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380.  Per  gli interventi di cui al  presente  comma,  la  decadenza  del  beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
    a) mancata presentazione della CILA;
    b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
    c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
    d) non corrispondenza al vero delle  attestazioni  ai  sensi  del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.".

(PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N.  77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108)
 

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter,  resta impregiudicata ogni valutazione circa la  legittimita'  dell'immobile oggetto di intervento)).

13-quinquies. In caso di opere gia' classificate  come  attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6  del  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  2  marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018,  o della  normativa  regionale,  nella  CILA  e'   richiesta   la   sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti  in  corso  d'opera, queste  sono  comunicate  alla  fine  dei  lavori   e   costituiscono integrazione  della  CILA  presentata.   Non   e'   richiesta,   alla conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione  certificata  di   inizio attivita' di cui all'articolo 24 del testo unico di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)).

14. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni in-fedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle atte-stazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro,   (dl 13/2022:) per   ogni   intervento   comportante   attestazioni   o asseverazioni,  con  massimale  pari  agli  importi   dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza  si  considera  rispettato qualora  i  soggetti  che  rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni abbiano  già  sottoscritto  una  polizza  assicurativa   per   danni derivanti da attività professionale ai  sensi  dell'articolo  5  del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7 agosto 2012, n.  137,  purché  questa: 

a)  non  preveda  esclusioni relative ad attività di asseverazione;
b) preveda un  massimale  non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio  di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista  ove si renda necessario;
c) garantisca,  se  in  operatività  di  claims made,  un'ultrattività  pari  ad  almeno  cinque  anni  in  caso  di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque  anni  a  garanzia  di  asseverazioni  effettuate  negli  anni precedenti. In alternativa il  professionista  può  optare  per  una polizza dedicata alle attività di cui al presente  articolo  con  un massimale adeguato  al  numero  delle attestazioni o  asseverazioni rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette attestazioni o asseverazioni e, comunque,  non  inferiore  a  500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile  di cui alla lettera a)»;

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente dispo-sizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.


14-bis. Per gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  nel cartello esposto presso il cantiere,  in  un  luogo  ben  visibile  e accessibile,  deve  essere  indicata  anche  la  seguente   dicitura:
"Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio  2020, n.  77,  superbonus  110  per  cento  per  interventi  di  efficienza energetica o interventi antisismici".

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle as-severazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,nonché alla  categoria  catastale  A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico».

16. Al fine di semplificare l’attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con im-pianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto previ-sta dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale in-stallazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commis-sione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di gene-ratori d’aria calda a condensazione".

16-bis. L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall’articolo 16- bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rin-novabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non su-periore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all’installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L’aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza mas-sima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza ec-cedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa comples-sivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l’anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l’anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l’anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l’anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l’anno 2025, in 1.357,4 mi-lioni di euro per l’anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l’anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l’anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi dell’articolo 265 ».

 

Art. 121

Opzione per la cessione o per lo sconto  in  luogo  delle  detrazioni fiscali  


  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021,
negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:


  a)
per un contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo dovuto , fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  e  da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di  successiva  cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;  sostituito dal DL 13/2022:

a) per un contributo, sotto forma di sconto  sul  corrispettivo  dovuto, fino a un importo massimo pari al  corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi  ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta,  di  importo  pari  alla detrazione  spettantecedibile  dai  medesimi  ad  altri  soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo  se  effettuate  a  favore  di  banche  e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa' appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra  i  predetti soggetti, anche successiva alla prima.


  b) per la cessione di un credito d'imposta di pari  ammontare ,  con facoltà di successiva  cessione  ad  altri  soggetti,  compresi  gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
sostituito dal DL 13/2022:
 

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari  ammontare  ad  altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari finanziari, senza facolta' di successiva  cessione,  fatta  salva  la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo  di  cui all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i  predetti soggetti, anche successiva alla prima.

1-bis. L'opzione di cui  al  comma  1  può  essere  esercitata  in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei  lavori.  Ai  fini  del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli  stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per  ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati  nel  comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
    a) il contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati relativi  alla  documentazione  che  attesta   la   sussistenza   dei presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3 dell'articolo  3   del   regolamento   recante   modalita'   per   la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
    b) i tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'  delle  spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo  119,  comma  13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al  comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del  visto  di  conformita', delle attestazioni e delle asseverazioni di cui  al  presente  comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle  singole  detrazioni  fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere gia' classificate  come attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81  del  7  aprile 2018, o della normativa  regionale,  e  agli  interventi  di  importo complessivo non superiore  a  10.000  euro,  eseguiti  sulle  singole unita'  immobiliari  o  sulle  parti  comuni   dell'edificio,   fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219,  della legge 27 dicembre 2019, n. 160 »;
    c) al comma 2, lettera a), le parole: « a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « a), b) e d) »;
    d) al comma 7-bis, le parole: « nell'anno 2022 » sono  sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 ».
 
aggiunto dal DL 13/2022:

1-quater. crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di  cui  al  comma  1, lettere a) e b), non possono formare  oggetto  di  cessioni  parziali successivamente alla  prima  comunicazione  dell'opzione  all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al  comma  7.  A  tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo univoco  da indicare nelle comunicazioni  delle  eventuali  successive  cessioni, secondo le modalita' previste  dal provvedimento  di cui  al  primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano  alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura  inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

  2. In deroga all'articolo  14,  commi  2-ter,  2-sexies  e  3.1,  e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno  2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  per le spese relative agli interventi di:
    a) recupero del patrimonio edilizio di cui  all'articolo  16-bis,comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n. 917;
    b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
    c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16,  commi da 1-bis  a  1-septies  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
    d) recupero o restauro della facciata  degli  edifici  esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,   di  cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge  27  dicembre  2019,  n. 160;
    e) installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui  all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n.  917,  ivi  compresi  gli  interventi  di  cui  ai  commi  5  e  6 dell'articolo 119 del presente decreto;
    f)  installazione  di  colonnine  per  la  ricarica  dei  veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
  3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione  non fruite. Il credito d'imposta é usufruito con la stessa  ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non  può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma  1, del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  all'articolo  34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei  soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori  e  i soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle  entrate  nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo  procede,  in  base  a  criteri selettivi e tenendo  anche  conto  della  capacità  operativa  degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza  dei  presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e  all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  5. Qualora sia accertata la mancata  sussistenza,  anche  parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,  l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo  corrispondente  alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui  al  comma 1. L'importo  di  cui  al  periodo  precedente  é  maggiorato  degli interessi di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  e  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  6. Il recupero dell'importo di cui al comma  5  é  effettuato  nei confronti  del  soggetto  beneficiario  di  cui  al  comma  1,  ferma restando,  in  presenza   di   concorso   nella   violazione,   oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto l egislativo  18 dicembre 1997,  n.  472,  anche  la  responsabilità  in  solido  del fornitore che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei  cessionari  per  il
pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da  effettuarsi  in  via telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3 dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022,  spese  per  gli  interventi individuati dall'articolo 119.


  

Art. 122
 
Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti  emanati
              per fronteggiare l'emergenza da COVID-19
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31  dicembre  2021,  i  soggetti  beneficiari  dei  crediti d'imposta  elencati  al  successivo  comma  2   possono,   in   luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale,  degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente,  a fronte di uno sconto di pari ammontare sul  canone  da  versare,  gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (aggiunto dal DL 13/2022:) ,  senza   facolta'   di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due  ulteriori cessioni solo  se  effettuate  a  favore  di  banche  e  intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106  del  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa'  appartenenti  a  un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia bancaria  e  creditizia  ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in  Italia  ai  sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  ferma  restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente  decreto, per ogni  cessione  intercorrente tra  i  predetti  soggetti,  anche successiva alla prima

2. Le disposizioni contenute nel  presente  articolo  si  applicano alle  seguenti  misure  introdotte   per   fronteggiare   l'emergenza epidemiologica da COVID-19:
     a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
     b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli  immobili  a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
     c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti  di  lavoro di cui all'articolo 120;
     d)  credito  d'imposta  per  la  sanificazione  e  l'acquisto  di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.
   3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n. 241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le  stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La  quota  di  credito  non  utilizzata  nell'anno  non  puo'  essere utilizzata negli anni successivi,  e  non  puo'  essere  richiesta  a rimborso. Non si applicano i limiti  di  cui  all'articolo  34  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo  1,  comma  53,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo  della  spettanza  del  credito d'imposta e all'accertamento e  all'irrogazione  delle  sanzioni  nei confronti dei soggetti beneficiari di cui  al  comma  1.  I  soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del  credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
 ricevuto.
   5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
 articolo, comprese quelle  relative  all'esercizio  dell'opzione,  da effettuarsi in via telematica.
 

Art. 122-bis

(Misure di  contrasto  alle  frodi  in  materia  di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)

 1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque  giorni  lavorativi  dall'invio della  comunicazione  dell'avvenuta  cessione   del   credito,   puo' sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive  alla  prima,  e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che  presentano  profili  di  rischio,  ai  fini  del  relativo controllo  preventivo.  I  profili  di   rischio   sono   individuati utilizzando criteri  relativi  alla  diversa  tipologia  dei  crediti ceduti e riferiti:
    a) alla coerenza e  alla  regolarita'  dei  dati  indicati  nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente  comma  con  i  dati presenti   nell'Anagrafe   tributaria   o   comunque   in    possesso dell'Amministrazione finanziaria;
    b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni  presenti  nell'Anagrafe  tributaria  o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
    c) ad analoghe cessioni effettuate  in  precedenza  dai  soggetti indicati nelle comunicazioni e  nelle  opzioni  di  cui  al  presente comma.
  2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di  cui al comma 1, la comunicazione si considera non  effettuata  e  l'esito del  controllo  e'  comunicato  al  soggetto  che  ha  trasmesso   la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati,  ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti  della  comunicazione di cui al comma 1, la  comunicazione  produce  gli  effetti  previsti dalle disposizioni di riferimento.
  3.   Fermi   restando   gli   ordinari   poteri    di    controllo, l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al  controllo  nei termini di legge di tutti i crediti relativi  alle  cessioni  per  le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi  del  comma 2.
  4.  I  soggetti  obbligati  di  cui  all'articolo  3  del   decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122  del  presente  decreto, non procedono all'acquisizione del credito in tutti  i  casi  in  cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35  e  42  del  predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi  ivi previsti.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono stabiliti  criteri,  modalita'  e  termini  per  l'attuazione,  anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 »