TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato
con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in questo stesso
Supplemento Ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(20A03914)
(GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)
in verde:
Legge 30 dicembre 2020 n.
178
in verde acqua:
DL 31.05.2021 n. 77
In viola
DL
59/2021 conv. in L. 101/2021
In bordeax
DL
11.11.2021 n. 157
In marrone
Legge 30.12.2021 n. 234
Art.
119
–
(Incentivi per l’efficienza energetica, sisma
bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) –
1.
La detrazione di cui all’articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al
30
Giugno 2022,
da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,
e in quattro quote annuali di
pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno
2022
per
la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022»
nei seguenti casi:
a)
interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio
o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari
che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno.
Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
La
detrazione di cui alla presente lettera è calco-lata
su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari
o per le unità immobiliari situate all’interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio per gli edifici composti da due a otto
unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il
numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio per gli edifici composti da più di otto
unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati
devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui
al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 11 ottobre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6
novembre 2017;
b)
interventi sulle parti comuni degli edifici
per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione,
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6,
ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori so-lari,
nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di
teleriscal-damento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma
2, lettera tt),
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla
presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a
otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le
spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto
sostituito;
c)
interventi sugli edifici
unifamiliari o sulle unità immobiliari
situate all’interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato
(UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di
calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fo-tovoltaici di cui al comma 5 e relativi
sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree
non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive
con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché,
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure
europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del
28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli ob-blighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera
tt),
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente
lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative
allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
1-bis.
Ai fini del presente articolo, per
'accesso autonomo dall'esternò'
si intende
un accesso indipendente, non comune ad altre unità
immobiliari, chiuso da cancello o
portone d'ingresso che consenta l'accesso
dalla strada o da cortile o da giardino anche
di proprietà non esclusiva».
Un'unità immobiliare
può ritenersi
"funzionalmente indipendente"
qualora sia dotata
di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di
proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
1-ter.
Nei comuni dei territori colpiti da
eventi sismici, l'incentivo di cui al comma
1 spetta
per l'importo eccedente
il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica
perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi,
purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A;
2. L’aliquota prevista al
comma 1, alinea, del presente articolo
si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di
efficienza energetica, dalla legislazione vigente,
nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
lettera
e) comma 1, art. 16-bis, DPR 917/86:
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi
ad oggetto ascensori e montacarichi,
alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione,
la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a
favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
anche ove effettuati in favore di persone di
età superiore a sessantacinque anni
a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato
comma 1. Qualora l’edificio sia
sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o
gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti
edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli
interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli in-terventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i
requisiti di cui al comma 3.
3.
Ai fini dell’accesso alla detrazione,
gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo
devono rispettare i requisiti minimi previsti dai
decreti di cui al comma 3-ter
dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e,
nel loro complesso,
devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e
6 del presente articolo,
il miglioramento di almeno due classi energetiche
dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile,
il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante
l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento,
rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti
minimi, sono ammessi
all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2,
anche gli interventi di demolizione e ricostruzione
di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera
d), del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Gli interventi di dimensionamento del
cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al
conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle
distanze minime riportate all'articolo 873 del codice
civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera
c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d) le
disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 Giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione é ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
4.Per gli interventi di cui ai commi
da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti
é elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022 la detrazione
é ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente
ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non
siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente
disposizione."; Per gli interventi di cui al primo
periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di
assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15,
comma 1, lettera f-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per
cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli
edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presi-dente
del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 105 dell’8 maggio 2003. 4-bis.
La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è
riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio
strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis
a 1-septies
dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel
rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i
medesimi interventi. 4-ter. I
limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli
incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti,
sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per
cento
per gli interventi di ricostruzione
riguardanti i fabbricati
danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi
allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al
decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24
giugno 2009, n. 77 nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al
contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le
spese
necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case
diverse dalla prima abitazione, con
esclusione degli immobili
destinati alle attività produttive».
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza,
gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente
il contributo previsto per la ricostruzione;
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico ; Per
l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a),
b),
c) e
d), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui
all’articolo 16-bis,
comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 31 di-cembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel
limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto
solare fotovoltaico,
da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote
annuali di pari importo, e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 sempreché l’installazione degli impianti sia
eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del
presente articolo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere d),
e) e
f), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di
spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la
decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità
od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal
beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
6. La detrazione di
cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o
successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle
stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammon-tare complessivo e
comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di
accumulo del sistema di accumulo. 7. La detrazione di
cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è su-bordinata alla cessione in
favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui
all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per
l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è
cumulabile con altri incentivi pub-blici o altre forme di agevolazione di
qualsiasi natura previste dalla nor-mativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio
sul posto di cui all’articolo 25-bis
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il
decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis
del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro
dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi
all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da
impianti incentivati ai sensi del presente comma. 8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu' accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione
é riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le
unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per
unità immobiliare;
8-bis. 1.Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b)sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023"; del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. 2.Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. 3.Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro."; 4.Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 » 8-bis.1. Ai fini dell’applicazione del comma 8-bis, secondo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato come segue: Per gli
interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i
quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta
anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022.
Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data
del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori
per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110
per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento."; (IN VALUTAZIONE) 8-quater.
La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis 9. Le disposizioni
contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a) dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro
unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche; b) dalle persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari di cui sono proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento, salvo quanto previsto
al comma 10; c)
dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei
predetti isti-tuti, istituiti nella forma di società che rispondono ai
requisiti della legi-slazione europea in materia di " in house providing"
per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per
conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in
godi-mento ai propri soci; d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle
or-ganizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione
sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle
province au-tonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della
legge 7 di-cembre 2000, n. 383; e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche
iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera
c),
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto
l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti
e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea
del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno
o più condomini dell'intera spesa riferita
all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le
stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai
quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole»;
o) al comma 10, le parole: «I soggetti di cui al comma 9, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:
10. Le
persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b)possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli
interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo
restando il riconosci-mento delle detrazioni per gli interventi effettuati
sulle parti comuni dell’edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica,
efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'. 11. Ai fini
dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, nonche' in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto
alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al pre-sente articolo.
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e
b) del comma 3
dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza
fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997.
In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non e' tenuto a richiedere il predetto visto di conformita'. 12. I dati relativi
all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche
avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di con-formità di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del
presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 13. Ai fini della
detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121: a) per gli
interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici
abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una
copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica,
all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità
di trasmissione della suddetta asseverazione e le re-lative modalità
attuative; b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della
riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti in-caricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture
e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali,
iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base
alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano
altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui
al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni
rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis.
L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del
presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di
avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui
all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta
i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai
prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro il 9 febbraio 2022. Nelle more
dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata
fa-cendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in
difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione
degli interventi. I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiunto dal DL 13/2022: 13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata. 13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.".
(PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108) 13-quater.
Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento)). 13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e' richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)). 14. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni in-fedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di
assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero
delle atte-stazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli
interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque,
non inferiore a 500.000 euro,
(dl 13/2022:) per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni al fine di garantire ai propri clienti e al
bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall’attività prestata.
L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera
rispettato qualora i soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto
una polizza assicurativa per danni derivanti
da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni
relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a
500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda
necessario; c) garantisca, se in operatività
di claims made, un'ultrattività pari ad almeno
cinque anni in caso di cessazione di attività e una
retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a
garanzia di asseverazioni effettuate negli
anni precedenti. In alternativa il professionista può
optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente
articolo con un massimale adeguato al numero
delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli
importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a
500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile
di cui alla lettera a)»; La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni
comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo
sull’osservanza della presente dispo-sizione ai sensi dell’articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo
economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi
di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle
attestazioni e delle as-severazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di
conformità di cui al comma 11. 15- bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,nonché
alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non
aperte al pubblico». 16. Al fine di semplificare l’attuazione
delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente
articolo, all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono
apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono
soppressi; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2.1.
La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al
50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli
interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con im-pianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE)
n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto previ-sta dal citato regolamento delegato (UE) n.
811/2013, e contestuale in-stallazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione
2014/C 207/02 della Commis-sione, o con impianti dotati di apparecchi
ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione,
assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto
e la posa in opera di gene-ratori d’aria calda a condensazione". 16-bis. L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche
rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di
condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione
prevista dall’articolo 16- bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a
fonte rin-novabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di
cui al citato articolo 42-bis
del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non su-periore
a euro 96.000. 16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all’installazione degli impianti di
cui al comma 16-bis.
L’aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica
alla quota di spesa corrispondente alla potenza mas-sima di 20 kW e per la
quota di spesa corrispondente alla potenza ec-cedente 20 kW spetta la
detrazione stabilita dall’articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di
spesa comples-sivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto. 16-quater . Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l’anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l’anno 2021, in 3.309,1 milioni
di euro per l’anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l’anno 2023, in
2.755,6 milioni di euro per l’anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per
l’anno 2025, in 1.357,4 mi-lioni di euro per l’anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l’anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l’anno 2031 e in 48,6
milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi dell’articolo 265 ».
|
Art.
121
Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali 1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati
al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto , fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e
gli altri intermediari finanziari; sostituito dal DL 13/2022:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare , con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito
e gli altri intermediari finanziari. sostituito dal DL 13/2022:
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. 1-bis. L'opzione di cui al
comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini
del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per
ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: a) il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 »; c) al comma 2, lettera a), le parole: « a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « a), b) e d) »; d) al comma 7-bis, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 ».
1-quater. crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalita' previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. 2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo,
quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi
di: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis,comma 1, lettere a), b) e d), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; 3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta é usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo
31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari
rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in
base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale
della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di
cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,
l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui
al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente é maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 é
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in
presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto l egislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha
applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative
all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma
3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.
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