Copia fedele estratta dalla

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 

Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) 

(GU n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)

 
 Vigente al: 1-1-2021  
 
 

ASSUNZIONI AGEVOLATE UNDER 36

ASSUNZIONI AGEVOLATE DONNE LAVORATRICI

MODIFICA ART. 119 BONUS 110%

MODIFICA LOCAZIONI BREVI

PIATTAFORMA COMPENSAZIONE CREDITI-DEBITI

RICERCA & SVILUPPO

INTEGRAZIONE SALARIALE

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

 

SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali) 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in  termini  di
competenza e di cassa, e  del  ricorso  al  mercato  finanziario,  in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2021,  2022  e
2023, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla  presente  legge.  I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 
  2. Al fine di dare attuazione a interventi in  materia  di  riforma
del  sistema  fiscale,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione
di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota  non  inferiore  a
5.000 milioni di euro e non superiore  a  6.000  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2022  e'  destinata  all'assegno  universale  e
servizi alla  famiglia.  I  predetti  interventi  sono  disposti  con
appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di
cui al primo periodo. 
  3. Al Fondo di cui al comma 2 sono destinate altresi', a  decorrere
dall'anno  2022,  fermo  restando   il   rispetto   degli   obiettivi
programmatici di finanza  pubblica,  risorse  stimate  come  maggiori
entrate  permanenti  derivanti  dal  miglioramento   dell'adempimento
spontaneo. 
  4. In ciascun anno, ai fini della determinazione delle  risorse  di
cui al comma 3, si considerano  le  maggiori  entrate  derivanti  dal
miglioramento  dell'adempimento  spontaneo  che  sono  indicate,  con
riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della legge
di bilancio, nell'aggiornamento  della  Relazione  sull'economia  non
osservata e sull'evasione fiscale e contributiva,  redatta  ai  sensi
dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 24  settembre
2015, n. 160. Le maggiori entrate di cui al periodo  precedente  sono
considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello  oggetto
di quantificazione, la somma algebrica della stima  della  variazione
delle  entrate  derivanti   in   ciascun   anno   dal   miglioramento
dell'adempimento spontaneo risulta non negativa. Qualora  tale  somma
algebrica  risulti  negativa,  l'ammontare  delle  maggiori   entrate
permanenti e' dato dalla differenza,  se  positiva,  tra  l'ammontare
delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il  valore  negativo
della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento
dell'adempimento  spontaneo  stimata  con  riferimento  ai  tre  anni
successivi. Se la differenza di cui al periodo precedente e' negativa
o pari a zero, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti e'  pari
a zero. 
  5. Nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza  pubblica,
la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indica la
quota delle maggiori  entrate  permanenti  rispetto  alle  previsioni
tendenziali formulate per  il  Documento  di  econo  mia  e  finanza,
derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo e  determinate
ai sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2. Per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di
Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione e le maggiori  entrate  permanenti
rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote  previste  dai
predetti statuti speciali. 
  6. A decorrere dall'anno 2022, i commi da 431 a 435 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati. 
  7. Il Fondo assegno universale e  servizi  alla  famiglia  e  altre
misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 3.012,1 milioni di euro per
l'anno 2021. 
  8. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020,  n.  21,
e' sostituito dal seguente: 
  «2. Nelle more di  una  revisione  strutturale  del  sistema  delle
detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma  1  spetta
per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020». 
  9. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' ridotto di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di
1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  10. Per  le  nuove  assunzioni  a  tempo  indeterminato  e  per  le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere
l'occupazione  giovanile  stabile,  l'esonero  contributivo  di   cui
all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, e' riconosciuto nella misura del 100 per cento, per  un
periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari
a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla  data  della
prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei  commi
da  11  a  15  del  presente  articolo  non   abbiano   compiuto   il
trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo  delle
prestazioni pensionistiche. 
100. Al fine di  promuovere  l'occupazione  giovanile  stabile,  ai
datori di lavoro privati  che,  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2018,
assumono lavoratori con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato a tutele crescenti, di cui  al  decreto  legislativo  4
marzo 2015, n.  23,  e'  riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di
trentasei mesi,  l'esonero  dal  versamento  del  50  per  cento  dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori  di  lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'Istituto  nazionale
per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  nel
limite  massimo  di  importo  pari  a  3.000  euro  su  base   annua,
riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. 
101. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti  che,  alla  data
della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108  e
da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di eta'  e  non
siano stati occupati a tempo indeterminato  con  il  medesimo  o  con
altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto  dal  comma  103.
Non  sono  ostativi  al  riconoscimento  dell'esonero  gli  eventuali
periodi di apprendistato svolti presso un altro datore  di  lavoro  e
non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. 
  102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31  dicembre
2018, l'esonero e' riconosciuto in riferimento ai  soggetti  che  non
abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di eta', ferme restando  le
condizioni di cui al comma 101. 
  103. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la  cui  assunzione  a
tempo indeterminato e' stato parzialmente fruito l'esonero di cui  al
comma 100, sia nuovamente assunto  a  tempo  indeterminato  da  altri
datori di lavoro privati, il beneficio e'  riconosciuto  agli  stessi
datori  per  il  periodo  residuo   utile   alla   piena   fruizione,
indipendentemente dall'eta' anagrafica del lavoratore alla data delle
nuove assunzioni. 
  104.  Fermi  restando  i  principi  generali  di  fruizione   degli
incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro  che,
nei  sei  mesi  precedenti  l'assunzione,  non  abbiano  proceduto  a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  a
licenziamenti collettivi, ai sensi della legge  23  luglio  1991,  n.
223, nella medesima unita' produttiva. 
  105.  Il  licenziamento  per  giustificato  motivo  oggettivo   del
lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unita'
produttiva e inquadrato con  la  medesima  qualifica  del  lavoratore
assunto con l'esonero di cui al comma 100, effettuato  nei  sei  mesi
successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca  dell'esonero
e il recupero del beneficio gia' fruito.  Ai  fini  del  computo  del
periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca
non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che
assumono il lavoratore ai sensi del comma 103.
 107. L'esonero di cui al comma 100 si applica,  alle  condizioni  e
con le modalita' di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a  115,  anche
nei casi di conversione, successiva alla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  di  un  contratto  a  tempo  determinato  in
contratto a tempo  indeterminato,  fermo  restando  il  possesso  del
requisito anagrafico alla data della conversione. 
  11. L'esonero contributivo di cui al comma 10,  ferme  restando  le
condizioni ivi previste, e' riconosciuto per un  periodo  massimo  di
quarantotto  mesi  ai  datori  di  lavoro  privati   che   effettuino
assunzioni in una sede o unità  produttiva  ubicata  nelle  seguenti
regioni: Abruzzo,  Molise,  Campania,  Basilicata,  Sicilia,  Puglia,
Calabria e Sardegna. 
  12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, fermi restando i principi generali di  fruizione  degli
incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al  comma  10  spetta  ai
datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei  mesi  precedenti
l'assunzione, ne' procedano, nei nove mesi successivi alla stessa,  a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  a
licenziamenti collettivi, ai sensi della legge  23  luglio  1991,  n.
223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica
nella stessa unità produttiva. 
  13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a  15  non  si  applicano
alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui  all'articolo
1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  14. Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 e' concesso ai sensi
della sezione  3.1  della  comunicazione  della  Commissione  europea
C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di  cui  alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei  commi  da
10 a 13 del presente articolo e' subordinata, ai sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. 
  15. Alla copertura degli oneri derivanti  dai  commi  da  10  a  14
concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni
di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU. 
  16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate  nel  biennio
2021-2022,  in  via  sperimentale,  l'esonero  contributivo  di   cui
all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,
e' riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo  di
importo pari a 6.000 euro annui. 
  17.  Le  assunzioni  di  cui  al  comma  16  devono  comportare  un
incremento occupazionale netto calcolato sulla base della  differenza
tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese  e  il
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo
e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore  pattuite  e
il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro  dei
lavoratori a tempo pieno. L'incremento della  base  occupazionale  e'
considerato al netto delle  diminuzioni  del  numero  degli  occupati
verificatesi  in  società   controllate   o   collegate   ai   sensi
dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per
interposta persona, allo stesso soggetto. 
  18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 e' concesso ai sensi
della sezione  3.1  della  comunicazione  della  Commissione  europea
C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di  cui  alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi 16 e
17 e' subordinata, ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione
della Commissione europea. 
  19. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 16  a  18  si
provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni  di
euro per l'anno 2022, con le risorse del  Programma  Next  Generation
EU. 
  20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e  dei
professionisti e di favorire la  ripresa  della  loro  attività,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,   il   Fondo   per   l'esonero   dai   contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi  e  dai  professionisti,
con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di  euro  per
l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a
finanziare  l'esonero   parziale   dal   pagamento   dei   contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori  autonomi  e  dai  professionisti
iscritti alle gestioni previdenziali  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS) e dai  professionisti  iscritti  agli  enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto  legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta
2019 un reddito complessivo non superiore a  50.000  euro  e  abbiano
subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno  2020  non
inferiore al 33 per cento rispetto  a  quelli  dell'anno  2019.  Sono
esclusi  dall'esonero  i  premi  dovuti  all'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). 
  21. Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e  le  modalità
per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonche'  la  quota
del limite di  spesa  di  cui  al  comma  20  da  destinare,  in  via
eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti  gestori  di  forme
obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse  di
cui al comma 20 sono altresi' esonerati dal pagamento dei  contributi
previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri  professionisti  e
operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati  in
quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla  diffusione  del
COVID-19. 
  22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e  21  provvedono  al
monitoraggio del rispetto dei limiti di  spesa  di  cui  ai  medesimi
commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attività al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di spesa, non sono adottati  altri  provvedimenti  di
concessione dell'esonero. 
  23. Al fine di sostenere il rientro  al  lavoro  delle  lavoratrici
madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei  tempi
di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021,  e'  incrementato
di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione
delle misure organizzative adottate dalle  imprese  per  favorire  il
rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. 
  24. Con  decreto  del  Ministro  per  le  pari  opportunità  e  la
famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  definite  le
modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 23. 
  25. All'articolo 4, comma 24, lettera a),  della  legge  28  giugno
2012, n. 92, dopo le parole: «nascita del figlio»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, anche in caso di morte perinatale». 
  26. Al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
  «i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei  casi  di  morte
del figlio. Per le finalità di cui alla presente lettera,  il  Fondo
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, per l'anno 2021, e' incrementato  di  500.000  euro  per  l'anno
2021, da destinare al finanziamento delle associazioni  che  svolgono
attività di assistenza psicologica o psicosociologica a  favore  dei
genitori  che  subiscono  gravi  disagi  sociali  e  psicologici   in
conseguenza della morte del figlio». 
  27. Al fine di garantire e implementare la presenza negli  istituti
penitenziari  di  professionalità  psicologiche   esperte   per   il
trattamento  intensificato  cognitivo-comportamentale  nei  confronti
degli autori di reati contro le donne  e  per  la  prevenzione  della
recidiva, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  28. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo  19,  comma  3,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di  2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 
  29. Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1°  gennaio  2021,
al fine di garantire ai lavoratori assicurati  a  fini  previdenziali
presso l'Istituto nazionale di previdenza  dei  giornalisti  italiani
«Giovanni Amendola» (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento
rispetto  agli   altri   lavoratori   dipendenti,   le   disposizioni
legislative   statali   recanti   incentivi   alla   salvaguardia   o
all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori  di
lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi
o esoneri contributivi si  applicano,  salvo  diversa  previsione  di
legge, ai dipendenti iscritti alla  gestione  sostitutiva  dell'INPGI
con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere
e'  posto  a  carico  del  bilancio  dello   Stato,   a   titolo   di
fiscalizzazione. L'INPGI  invia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, a cadenza semestrale, un  apposito  rendiconto  ai
fini del rimborso dei  relativi  oneri.  Ai  fini  degli  adempimenti
previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'INPGI  assume
la funzione di amministrazione concedente e  come  tale  provvede  al
monitoraggio, per  quanto  di  competenza,  in  coerenza  con  quanto
previsto dalla comunicazione della Commissione europea  C(2020)  1863
final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. 
  30.  Al  fine  di  fronteggiare  i  maggiori  oneri  di  assistenza
derivanti dalla crisi  economica  e  occupazionale  conseguente  alla
diffusione dell'epidemia di COVID-19 e di  favorire  il  riequilibrio
della gestione  previdenziale  sostitutiva  dell'INPGI,  fino  al  31
dicembre 2021 e' posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di
fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle  quote  di  contribuzione
figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI  per  i  trattamenti  di
cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati  in  favore
degli iscritti nei limiti e con le  modalità  previsti  dalla  legge
ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata  in
vigore della presente legge. L'INPGI invia al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali, con cadenza semestrale, un rendiconto  sulla
base del quale e' disposto il rimborso dei relativi oneri,  al  netto
del gettito  contributivo  derivante  dalle  corrispondenti  aliquote
contributive versato all'INPGI  dai  soggetti  obbligati,  che  resta
acquisito dal predetto Istituto a titolo  di  compensazione.  Qualora
l'ammontare  del  predetto  gettito   risulti   superiore   all'onere
sostenuto  dall'INPGI,  la  differenza  resta  acquisita  presso   il
medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a  valere  sul
semestre successivo, fermo restando l'obbligo di conguaglio  a  saldo
finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2021. 
  31. Al fine di consentire la piena ed  effettiva  attuazione  delle
misure di riforma volte al riequilibrio della gestione  previdenziale
sostitutiva dell'INPGI, il termine di cui all'articolo  16-quinquies,
comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e'
prorogato al 30 giugno 2021. Fino alla stessa data  e'  sospesa,  con
riferimento alla sola gestione  sostitutiva  dell'INPGI,  l'efficacia
delle  disposizioni  del  comma  4  dell'articolo   2   del   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 
  32. L'INPGI, a sostegno dell'efficacia degli interventi di  cui  al
comma 29,  nell'ambito  dell'autonomia  organizzativa,  gestionale  e
contabile prevista dal decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509,
adotta le ulteriori  misure  necessarie  per  il  riequilibrio  della
gestione  sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  da
sottoporre alla vigilanza  statale  ai  sensi  del  medesimo  decreto
legislativo. 
  33. All'articolo 1, comma 503, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, le parole:  «e  il  31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e il 31 dicembre 2021». 
  34. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro
sportivo, e' istituito nello stato di previsione del  Ministero  del-
l'economia e delle finanze un apposito fondo,  con  dotazione  di  50
milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2022, per finanziare nei predetti limiti l'esonero,  anche  parziale,
dal  versamento  dei  contribuiti  previdenziali   a   carico   delle
federazioni sportive nazionali, discipline sportive  associate,  enti
di   promozione   sportiva,   associazioni   e   società    sportive
dilettantistiche, con esclusione dei premi e  dei  contributi  dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro  (INAIL),  relativamente  ai  rapporti  di   lavoro   sportivo
instaurati con atleti,  allenatori,  istruttori,  direttori  tecnici,
direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. 
  35. L'esonero di cui al comma 34 e' cumulabile con altri esoneri  o
riduzioni delle aliquote di finanziamento  previsti  dalla  normativa
vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 
  36. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti  di  promozione
sportiva e le associazioni e società  sportive  professionistiche  e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la
sede operativa nel territorio dello Stato e  operano  nell'ambito  di
competizioni sportive in corso di svolgimento ai  sensi  del  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  24  ottobre  2020,  sono
sospesi: 
  a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla  fonte,  di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600,  che  i  predetti  soggetti  operano  in
qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al  28  febbraio
2021; 
  b)  i  termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria, dal 1°  gennaio  2021  al  28  febbraio
2021; 
  c)  i  termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore
aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021; 
  d) i termini relativi ai versamenti delle imposte  sui  redditi  in
scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. 
  37. I versamenti sospesi ai sensi del  comma  36  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
ventiquattro rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della
prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi  di
dicembre degli anni 2021 e 2022 devono  essere  effettuati  entro  il
giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di  quanto  già
versato. 
  38. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «2019, 2020 e 2021»; 
  b) il secondo periodo e' soppresso. 
  39. All'articolo 1, comma 506, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: «e 2020», ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2020 e 2021». 
  40. La nozione di preparazioni alimentari  di  cui  al  numero  80)
della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  deve  essere  interpretata  nel
senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti  e  di
pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati
in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a  domicilio
o dell'asporto. 
  41.  Per  l'anno  2021,  al  fine  di  facilitare  il  processo  di
ricomposizione fondiaria, anche nella  prospettiva  di  una  maggiore
efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a  titolo
oneroso  di  terreni  e  relative  pertinenze,  di  valore  economico
inferiore o uguale a 5.000  euro,  qualificati  agricoli  in  base  a
strumenti  urbanistici  vigenti,  posti  in  essere   a   favore   di
coltivatori diretti e imprenditori agricoli  professionali,  iscritti
nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica
l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. 
  42. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile  2002,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  giugno  2002,  n.
112, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Per  le  somme
attribuite ad aumento del capitale  sociale  nei  confronti  di  soci
persone fisiche, la cooperativa  ha  facoltà  di  applicare,  previa
deliberazione dell'assemblea, la  ritenuta  del  12,50  per  cento  a
titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale.
Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di  cui
all'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, ne'  i  detentori  di  partecipazione  qualificata  ai  sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del medesimo testo  unico.  La
facoltà di cui al quarto periodo e'  esercitata  con  il  versamento
della ritenuta di cui al medesimo periodo,  da  effettuare  entro  il
giorno 16 del mese successivo a  quello  di  scadenza  del  trimestre
solare in cui e' stata adottata la deliberazione dell'assemblea». 
  43. La ritenuta del 12,50 per cento prevista dal quarto periodo del
comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n.  112,
introdotto dal comma 42, puo' essere applicata con i medesimi termini
e modalità alle somme attribuite ad  aumento  del  capitale  sociale
deliberate  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, in luogo della tassazione prevista  dalla  previgente
normativa. 
  44. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di  cui  lettera
c) del comma 1 dell'articolo 73 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, o da una stabile organizzazione nel territorio
dello Stato di enti non commerciali, di cui alla lettera d) del comma
1 del medesimo articolo 73, che esercitano, senza scopo di lucro,  in
via esclusiva  o  principale,  una  o  piu'  attività  di  interesse
generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche  e
di utilità sociale nei settori indicati al comma 45, non  concorrono
alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per  cento
a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono  esclusi
gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, del citato testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986. 
  45. I  settori  nell'ambito  dei  quali  devono  essere  svolte  le
attività di interesse generale di cui al comma 44 sono i seguenti: 
  a) famiglia e valori connessi;  crescita  e  formazione  giovanile;
educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di  prodotti
editoriali per la scuola; volontariato,  filantropia  e  beneficenza;
religione e sviluppo spirituale;  assistenza  agli  anziani;  diritti
civili; 
  b) prevenzione della criminalità e sicurezza  pubblica;  sicurezza
alimentare e agricoltura di qualità;  sviluppo  locale  ed  edilizia
popolare  locale;  protezione  dei  consumatori;  protezione  civile;
salute  pubblica,  medicina  preventiva  e  riabilitativa;  attività
sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e
disturbi psichici e mentali; 
  c)  ricerca  scientifica  e  tecnologica;  protezione  e   qualità
dell'ambiente; 
  d) arte, attività e beni culturali. 
  46. I soggetti di cui al comma 44 destinano l'imposta  sul  reddito
delle società non dovuta in applicazione della disposizione  di  cui
al medesimo comma 44 al finanziamento delle  attività  di  interesse
generale ivi indicate, accantonando l'importo non ancora  erogato  in
una riserva indivisibile e non  distribuibile  per  tutta  la  durata
dell'ente. 
  47. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999,  n.
153, destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della
disposizione di cui al comma 44 al finanziamento delle  attività  di
interesse generale ivi indicate, accantonandola, fino all'erogazione,
in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale. 
  48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a  uso
abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a
titolo di proprietà  o  usufrutto  da  soggetti  non  residenti  nel
territorio dello Stato che siano titolari  di  pensione  maturata  in
regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti  in  uno
Stato di  assicurazione  diverso  dall'Italia,  l'imposta  municipale
propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a  783,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura  della  metà  e  la
tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa  sui  rifiuti
avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639
e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147,
e' dovuta in misura ridotta di due terzi. 
  49. Per il ristoro ai comuni delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 48 e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12  milioni
di euro. Alla ripartizione del fondo  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomie
locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  50. All'articolo  5  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati  nel  comma  2,  che
siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che  hanno
già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del
31  dicembre  2019  risultano   beneficiari   del   regime   previsto
dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  147,
possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al  comma
1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di: 
  a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente
e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione  di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello  di  esercizio
dell'opzione, se il soggetto al momento  dell'esercizio  dell'opzione
ha almeno un figlio minorenne, anche  in  affido  preadottivo,  o  e'
diventato  proprietario  di  almeno  un'unità  immobiliare  di  tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia  o
nei dodici  mesi  precedenti  al  trasferimento,  ovvero  ne  diviene
proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione
di  cui  al  presente  comma,  pena  la  restituzione  del  beneficio
addizionale  fruito  senza  l'applicazione  di   sanzioni.   L'unità
immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure
dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; 
  b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro  dipendente
e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione  di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello  di  esercizio
dell'opzione, se il soggetto al momento  dell'esercizio  dell'opzione
ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa
o e' diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare  di  tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia  o
nei dodici  mesi  precedenti  al  trasferimento,  ovvero  ne  diviene
proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione
di  cui  al  presente  comma,  pena  la  restituzione  del  beneficio
addizionale  fruito  senza  l'applicazione  di   sanzioni.   L'unità
immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure
dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. 
  2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis
sono  definite  con  provvedimento  dell'Agenzia  delle  entrate,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione. 
  2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter non si  applicano
ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91». 
  51.  Alla  copertura   degli   oneri   relativi   alla   quota   di
cofinanziamento   nazionale   pubblica   relativa   agli   interventi
cofinanziati dall'Unione europea per  il  periodo  di  programmazione
2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi  strutturali,  del  Fondo
per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari  marittimi
e per la pesca  (FEAMP),  concorre  il  Fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo 5  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183.  A  seguito
dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per  il  periodo
di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti,  il  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica   (CIPE),   con
apposita  deliberazione,  definisce  i   tassi   di   cofinanziamento
nazionale massimi  applicabili  e  l'onere  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per  il  periodo  di
programmazione 2021-2027. 
  52. Per  gli  interventi  di  cui  al  comma  51,  attribuiti  alla
titolarità delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70  per  cento
degli  importi  relativi  alla  quota  di  cofinanziamento  nazionale
pubblica previsti nei piani  finanziari  dei  singoli  programmi.  La
restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni  e
delle predette  province  autonome,  nonche'  degli  eventuali  altri
organismi pubblici partecipanti a tali programmi. 
  53.  Per  gli  interventi  di  cui  al  comma  51  attribuiti  alla
titolarità  delle  amministrazioni  centrali   dello   Stato,   alla
copertura  degli  oneri  relativi  alla  quota   di   cofinanziamento
nazionale pubblica si provvede integralmente  con  le  disponibilità
del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
1987, n. 183.  Gli  oneri  relativi  alla  quota  di  cofinanziamento
nazionale  pubblica  dei  programmi  dell'obiettivo  di  cooperazione
territoriale  europea  di  cui  la  Repubblica  italiana  e'  partner
ufficiale, dei programmi dello  Strumento  di  vicinato,  sviluppo  e
cooperazione  internazionale  e  dei  programmi  di  assistenza  alla
pre-adesione con autorità di gestione italiana  sono  a  carico  del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della citata  legge  n.  183
del 1987. 
  54. Il Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5  della  legge  16
aprile  1987,  n.   183,   concorre,   nei   limiti   delle   proprie
disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi  all'attuazione
di  eventuali  interventi   complementari   rispetto   ai   programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo
di programmazione 2021-2027.  Al  fine  di  massimizzare  le  risorse
destinabili agli interventi complementari di cui al  presente  comma,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  possono
concorrere al finanziamento degli stessi con  risorse  a  carico  dei
propri  bilanci.  L'erogazione  delle  risorse,  a  fronte  di  spese
rendicontate,    ha    luogo    previo    inserimento,    da    parte
dell'amministrazione titolare, dei dati  di  attuazione  nel  sistema
informatico di cui al comma 56. 
  55.  Il  monitoraggio  degli  interventi  cofinanziati  dall'Unione
europea per il periodo di  programmazione  2021-2027,  a  valere  sui
fondi strutturali, sul JTF,  sul  FEASR,  sul  FEAMP  e  sugli  altri
strumenti finanziari previsti, ivi  compresi  quelli  attinenti  alla
cooperazione territoriale europea, del Fondo per  lo  sviluppo  e  la
coesione nell'ambito della programmazione  2021-2027,  nonche'  degli
interventi complementari finanziati dal Fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' assicurato  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello  Stato.  A  tal  fine,  le  amministrazioni
centrali, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
assicurano,  per  gli  interventi  di   rispettiva   competenza,   la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e  procedurale
a livello di singolo progetto nonche' delle procedure di  attivazione
degli interventi, secondo le specifiche  tecniche  definite  d'intesa
tra  il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali
dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi. 
  56. Per le finalità di cui ai commi da  51  a  57  e  al  fine  di
garantire  l'efficace  e  corretta  attuazione  delle  politiche   di
coesione  per  il  ciclo  di  programmazione  2021-2027,  nonche'  la
standardizzazione delle relative  procedure  attuative  previste  dai
sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile per le amministrazioni responsabili  un  apposito
sistema  informatico  per  il  supporto  nelle  fasi   di   gestione,
monitoraggio, rendicontazione  e  controllo  dei  programmi  e  degli
interventi cofinanziati. 
  57. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:   «Il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato integra il Programma complementare di  azione  e
coesione per la  governance  dei  sistemi  di  gestione  e  controllo
2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 114 del 23  dicembre
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del  24  marzo  2016,
con interventi di  rafforzamento  della  capacità  amministrativa  e
tecnica per assicurare la conclusione della programmazione  2014-2020
e l'efficace avvio del  nuovo  ciclo  di  programmazione  dell'Unione
europea 2021-2027, mediante  l'utilizzo  delle  risorse  a  tal  fine
stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160». 
  58.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 14: 
  1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis),  le  parole:  «31  dicembre
2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
  2) al comma 2-bis, le  parole:  «nell'anno  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nell'anno 2021»; 
  b) all'articolo 16: 
  1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021»; 
  2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2020», le parole: «anno 2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «anno 2021», le parole: «10.000 euro» sono sostituite
dalle seguenti:  «16.000  euro»,  le  parole:  «anno  2019»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020» e  le  parole:
«nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2021». 
  59. All'articolo 1, comma 219, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: «nell'anno  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«negli anni 2020 e 2021». 
  60. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50
per  cento,  anche  per  interventi  di   sostituzione   del   gruppo
elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a  gas
di ultima generazione». 
  61. Al fine di perseguire  il  risparmio  di  risorse  idriche,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, un  fondo  denominato  «Fondo
per il risparmio di risorse idriche», con una  dotazione  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui al comma 62. 
  62. Alle persone fisiche residenti in Italia e'  riconosciuto,  nel
limite di spesa di cui al  comma  61  e  fino  ad  esaurimento  delle
risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun  beneficiario
da  utilizzare,  entro  il  31  dicembre  2021,  per  interventi   di
sostituzione di vasi sanitari in  ceramica  con  nuovi  apparecchi  a
scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria  sanitaria,  soffioni
doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a  limitazione
di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o
singole unità immobiliari. 
  63. Il bonus  idrico  di  cui  al  comma  62  e'  riconosciuto  con
riferimento alle spese sostenute per: 
  a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con
volume massimo di scarico uguale o inferiore a  6  litri  e  relativi
sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie  collegate
e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; 
  b) la fornitura e l'installazione di rubinetti  e  miscelatori  per
bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso  di
acqua con portata uguale o inferiore  a  6  litri  al  minuto,  e  di
soffioni doccia e colonne doccia  con  valori  di  portata  di  acqua
uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le  eventuali  opere
idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la  dismissione  dei
sistemi preesistenti. 
  64. Il bonus idrico di cui al  comma  62  non  costituisce  reddito
imponibile del beneficiario e non rileva  ai  fini  del  computo  del
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. 
  65. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per
l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui ai commi  da  61  a
64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. 

  66. All'articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «di pari  importo»  sono
inserite le seguenti: «e in quattro quote annuali di pari importo per
la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022»; 
  2) alla lettera a), dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:
«Gli interventi  per  la  coibentazione  del  tetto  rientrano  nella
disciplina agevolativa, senza  limitare  il  concetto  di  superficie
disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»; 
  b) al comma 1-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Un'unità immobiliare puo' ritenersi  "funzionalmente  indipendente"
qualora sia dotata di  almeno  tre  delle  seguenti  installazioni  o
manufatti di proprietà esclusiva: impianti per  l'approvvigionamento
idrico; impianti  per  il  gas;  impianti  per  l'energia  elettrica;
impianto di climatizzazione invernale»; 
  c) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater.  Sono  compresi  fra  gli  edifici  che  accedono   alle
detrazioni di cui al presente articolo anche  gli  edifici  privi  di
attestato di prestazione energetica perche' sprovvisti di  copertura,
di uno o piu' muri perimetrali, o di  entrambi,  purche'  al  termine
degli interventi, che devono comprendere anche  quelli  di  cui  alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e  ricostruzione
o di  ricostruzione  su  sedime  esistente,  raggiungano  una  classe
energetica in fascia A»; 
  d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nei limiti di  spesa
previsti, per ciascun  intervento  di  efficienza  energetica,  dalla
legislazione vigente,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  e),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di  persone  di
età superiore a sessantacinque anni,»; 
  e) al comma 3-bis, le parole:  «30  giugno  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022. Per  le  spese  sostenute  dal  1°
luglio 2022 la detrazione e' ripartita in quattro  quote  annuali  di
pari importo»; 
  f) al comma 4, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Per
gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo  16
del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  90,  l'aliquota  delle
detrazioni spettanti e'  elevata  al  110  per  cento  per  le  spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa
sostenuta nell'anno 2022, la detrazione e' ripartita in quattro quote
annuali di pari importo»; 
  g) al comma 4-ter, primo periodo, le  parole:  «31  dicembre  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e  dopo  le  parole:
«legge 24 giugno 2009, n. 77» sono aggiunte le seguenti:  «,  nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi  dopo
l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza»; 
  h) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: 
  «4-quater. Nei comuni  dei  territori  colpiti  da  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato  dichiarato
lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4  spettano  per
l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»; 
  i) al comma 5, dopo le parole:  «26  agosto  1993,  n.  412,»  sono
inserite le seguenti: «ovvero  di  impianti  solari  fotovoltaici  su
strutture pertinenziali  agli  edifici,»  e  dopo  le  parole:  «pari
importo» sono inserite le seguenti: «e in quattro  quote  annuali  di
pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022»; 
  l) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Per le spese documentate e rimaste a carico  del  contribuente,
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli  elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge  4  giugno
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, la detrazione e' riconosciuta nella misura del  110  per
cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la  parte
di spesa sostenuta nell'anno  2022,  sempreche'  l'installazione  sia
eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1  del
presente articolo e comunque nel  rispetto  dei  seguenti  limiti  di
spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro  2.000
per gli edifici unifamiliari o  per  le  unità  immobiliari  situate
all'interno  di  edifici  plurifamiliari  che  siano   funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno
secondo la definizione di cui al comma 1-bis del  presente  articolo;
euro  1.500  per  gli  edifici  plurifamiliari  o  i  condomini   che
installino un numero massimo di otto colonnine; euro  1.200  per  gli
edifici  plurifamiliari  o  i  condomini  che  installino  un  numero
superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a  una
sola colonnina di ricarica per unità immobiliare»; 
  m) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al  comma
9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022  siano  stati
effettuati  lavori  per  almeno  il  60  per  cento   dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per  cento  spetta  anche  per  le
spese sostenute  entro  il  31  dicembre  2022.  Per  gli  interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c),  per  i  quali
alla data del 31 dicembre 2022  siano  stati  effettuati  lavori  per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30  giugno
2023»; 
  n) al comma  9,  lettera  a),  dopo  la  parola:  «condomini»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «e  dalle  persone  fisiche,  al  di   fuori
dell'esercizio di attività  di  impresa,  arte  o  professione,  con
riferimento agli interventi su edifici  composti  da  due  a  quattro
unità immobiliari distintamente accatastate, anche se  posseduti  da
un unico proprietario o in comproprietà da piu' persone fisiche»; 
  o) al comma 10, le parole: «I soggetti di cui al comma  9,  lettera
b)» sono sostituite dalle seguenti: «Le persone  fisiche  di  cui  al
comma 9, lettere a) e b)»; 
  p) al comma 9-bis e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
deliberazioni  dell'assemblea  del  condominio,  aventi  per  oggetto
l'imputazione a uno  o  piu'  condomini  dell'intera  spesa  riferita
all'intervento deliberato, sono valide se  approvate  con  le  stesse
modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini
ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole»; 
  q) al comma 14, dopo il secondo periodo e'  inserito  il  seguente:
«L'obbligo di sottoscrizione della polizza  si  considera  rispettato
qualora  i  soggetti  che  rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni
abbiano  già  sottoscritto  una  polizza  assicurativa   per   danni
derivanti da attività professionale ai  sensi  dell'articolo  5  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2012, n.  137,  purche'  questa:  a)  non  preveda  esclusioni
relative ad attività di asseverazione; b) preveda un  massimale  non
inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio  di  asseverazione
di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista  ove
si renda necessario; c) garantisca,  se  in  operatività  di  claims
made,  un'ultrattività  pari  ad  almeno  cinque  anni  in  caso  di
cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno
cinque  anni  a  garanzia  di  asseverazioni  effettuate  negli  anni
precedenti. In alternativa il  professionista  puo'  optare  per  una
polizza dedicata alle attività di cui al presente  articolo  con  un
massimale adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni
rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque,  non  inferiore  a  500.000
euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile  di
cui alla lettera a)»; 
  r) dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
  «14-bis. Per gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  nel
cartello esposto presso il cantiere,  in  un  luogo  ben  visibile  e
accessibile,  deve  essere  indicata  anche  la  seguente   dicitura:
"Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio  2020,
n.  77,  superbonus  110  per  cento  per  interventi  di  efficienza
energetica o interventi antisismici"». 
  67. All'articolo 121 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
soggetti che sostengono, nell'anno 2022,  spese  per  gli  interventi
individuati dall'articolo 119». 
  68. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno  2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
90, dopo le parole: «le cui procedure  autorizzatorie  sono  iniziate
dopo la data di entrata in vigore della presente  disposizione»  sono
inserite le seguenti: «ovvero per i quali  sia  stato  rilasciato  il
titolo edilizio». 
  69. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte
tempestivamente  ai  maggiori  oneri  di  gestione   in   ordine   ai
procedimenti   connessi   all'erogazione   del   beneficio   di   cui
all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da  ultimo
modificato  dal  comma  66  del  presente  articolo,  e'  autorizzata
l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la  durata
massima di un anno, non rinnovabile, di  personale  da  impiegare  ai
fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti,
che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in
deroga ai limiti di  spesa  stabiliti  dall'articolo  1,  commi  557,
557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di  cui  al  comma  69  i
comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili  a
legislazione vigente, nonche' di quelle assegnate  a  ciascun  comune
mediante riparto,  da  effettuare  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta  ed
autonomie locali, in misura proporzionale sulla base  delle  motivate
richieste dei comuni,  da  presentare  al  Ministero  dello  sviluppo
economico entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge,  di  un  apposito  fondo  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una  dotazione
di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  71. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  un  fondo,  con  una
dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli  istituti
autonomi case popolari comunque denominati, nonche' gli  enti  aventi
le stesse finalità sociali dei predetti istituti,  in  relazione  ai
costi per le esternalizzazioni relative  ad  attività  tecnica  e  a
prestazioni professionali previste  dalla  disciplina  degli  appalti
pubblici e  dalle  normative  vigenti  in  materia  edilizia  secondo
criteri  e  modalità  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  72. Gli oneri di cui all'articolo 119 del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, come da ultimo modificato  dal  comma  66  del  presente
articolo, sono rideterminati, anche  per  effetto  dei  minori  oneri
connessi alla parziale applicazione,  nell'anno  2020,  del  medesimo
articolo 119, in 893,7 milioni di euro per l'anno  2021,  in  3.099,9
milioni di euro per l'anno 2022,  in  4.590,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l'anno 2024,  in  4.128,9
milioni di euro per l'anno 2025,  in  3.361,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l'anno 2033. 
  73. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 72,
valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in 206,9 milioni  di
euro per l'anno 2022, in 2.016 milioni di euro per  l'anno  2023,  in
1.836,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.743,8 milioni  di  euro
per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  si
provvede, quanto a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9
milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno
2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dei commi da
1037 a 1050, con le risorse previste per  l'attuazione  del  progetto
nell'ambito del Piano nazionale  per  la  ripresa  e  la  resilienza,
quanto  a  729,7  milioni  di  euro   per   l'anno   2026,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  -
programmazione 2021-2027, e, per la  restante  parte,  con  i  minori
oneri di cui al comma 72. 
  74. L'efficacia delle proroghe di cui ai commi da  66  a  72  resta
subordinata alla  definitiva  approvazione  da  parte  del  Consiglio
dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e  di
rendicontazione previsti nel Piano nazionale  per  la  ripresa  e  la
resilienza per tale progetto. 
  75. Il Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
2021-2027, e' incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027 e
al relativo onere si provvede mediante  quota  parte  delle  maggiori
entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 74. 
  76. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: «Per l'anno 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per
l'anno 2021». 
  77. Ai soggetti appartenenti  a  nuclei  familiari  con  indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000
che acquistano in  Italia,  entro  il  31  dicembre  2021,  anche  in
locazione  finanziaria,  veicoli   nuovi   di   fabbrica   alimentati
esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale  a
150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b),
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, che abbiano un prezzo  risultante  dal  listino  prezzi
ufficiale della casa automobilistica  produttrice  inferiore  a  euro
30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e' riconosciuto  un
contributo, nel limite di  spesa  di  cui  al  comma  78  e  fino  ad
esaurimento delle risorse, alternativo e  non  cumulabile  con  altri
contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del
40  per  cento   delle   spese   sostenute   e   rimaste   a   carico
dell'acquirente. 
  78. Per provvedere all'erogazione del contributo di  cui  al  comma
77, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 20 milioni di  euro
per l'anno 2021. 
  79. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
le modalità e i termini per l'erogazione  del  contributo  anche  ai
fini del rispetto del limite di spesa. 
  80. Per il finanziamento degli interventi di cui  al  decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio  1989,  n.  181,   destinati   alla   riconversione   e   alla
riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa
di cui all'articolo 27 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  la
dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui  all'articolo
23 del  medesimo  decreto-legge  n.  83  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e'  incrementata  di  140
milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di  euro  per  l'anno
2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2023  al
2026. 
  81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  le  risorse
di cui al comma 80 sono ripartite tra gli interventi da  attuare  nei
casi di situazioni di crisi industriale complessa ai sensi del  comma
1  dell'articolo  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  e
quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale diverse
dalle precedenti  che  presentano,  comunque,  impatto  significativo
sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai  sensi  del  comma
8-bis del medesimo articolo 27. 
  82. Il primo periodo del  comma  8  dell'articolo  23  del  decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e'  sostituito  dal  seguente:  «La
quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di
1.000 milioni di euro, e' destinata, nella misura massima complessiva
di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per  la  transizione  energetica
nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota  fino  a  10
milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e
di  efficientamento  energetico  del  settore  industriale  e   della
restante quota alle finalità di cui al  comma  2  dell'articolo  29,
nonche', per una quota massima di 20 milioni di euro  annui  per  gli
anni dal 2020 al 2024, al Fondo per  la  riconversione  occupazionale
nei territori in cui  sono  ubicate  centrali  a  carbone,  istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico». 
  83. Dopo il comma 8 dell'articolo 110 del decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della  legge  21  novembre
2000,  n.  342,  si  applicano  anche  all'avviamento  e  alle  altre
attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso
al 31 dicembre 2019». 
  84. Al fine di sostenere il settore  del  turismo,  promuovendo  la
realizzazione  di  programmi  in  grado   di   ridurre   il   divario
socioeconomico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire ad
un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale,  nonche'
di favorire la  crescita  della  catena  economica  e  l'integrazione
settoriale, la disciplina per l'accesso ai contratti di  sviluppo  di
cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e' cosi' modificata: 
  a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo, pari a 20 milioni
di euro, e' ridotta  a  7,5  milioni  di  euro  per  i  programmi  di
investimento  che  prevedono  interventi  da  realizzare  nelle  aree
interne del  Paese  ovvero  il  recupero  e  la  riqualificazione  di
strutture edilizie dismesse.  Per  i  medesimi  programmi,  l'importo
minimo dei progetti d'investimento del proponente e' conseguentemente
ridotto a 3 milioni di euro; 
  b) i programmi di sviluppo riguardanti  esclusivamente  l'attività
di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli  possono
essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione,  alla
ristrutturazione  e  all'ampliamento   di   strutture   idonee   alla
ricettività    e    all'accoglienza     dell'utente,     finalizzati
all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle  attività  di
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli.   Ai
predetti  investimenti  si   applicano   le   rispettive   discipline
agevolative vigenti. 
  85. Il Ministero dello sviluppo economico  impartisce  al  Soggetto
gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della  corretta
attuazione delle disposizioni di cui al comma 84. 
  86. Per le finalità di cui al comma 84 e' autorizzata la spesa  di
100 milioni di euro per l'anno 2021 e  di  30  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. 
  87. All'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, dopo le parole: «o  di  città  metropolitana»  sono
inserite le  seguenti:  «e  dei  comuni  ove  sono  situati  santuari
religiosi»; 
  b) alla lettera a), dopo le parole: «comuni capoluogo di provincia»
sono inserite le seguenti: «e per i comuni ove sono situati  santuari
religiosi». 
  88. Per i comuni di cui al comma 87, diversi dai  comuni  capoluogo
di provincia o di città metropolitana, le disposizioni del  medesimo
comma 87 hanno efficacia  per  l'anno  2021.  Ai  relativi  oneri  si
provvede nel limite massimo di 10 milioni di  euro  per  il  medesimo
anno, che costituisce limite di spesa. 
  89. Al fine di incentivare la ripresa  dei  flussi  di  turismo  di
ritorno, nello stato di previsione del Ministero  per  i  beni  e  le
attività culturali e per il turismo e' istituito un  fondo  con  una
dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023, per consentire, nei limiti delle  disponibilità  del  medesimo
fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che  attestino  la
loro iscrizione all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero,
l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle  aree  e  dei  parchi
archeologici di pertinenza pubblica,  di  cui  all'articolo  101  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  90. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali  e
per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del comma 89
anche al fine del rispetto del limite di spesa  annuo  stabilito  dal
medesimo comma 89. 
  91. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione  delle  aree
di  particolare  interesse  geologico  o  speleologico,  nonche'   di
sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e  di
promuoverne la fruizione pubblica, e' istituito presso la  Presidenza
del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione di  4
milioni di euro per l'anno 2021. 
  92. Il fondo di cui al comma  91  e'  volto  al  finanziamento,  in
favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli  interventi
di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di  illuminazione
ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie  che  degli
ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica,  anche  mediante
la  sostituzione  e  il  rinnovo  degli  stessi  con  tecnologie  che
garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica,  la
tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti  inquinanti  e
la conservazione del patrimonio ipogeo. 
  93. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro per gli affari  regionali  e
le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 91 sono  ripartite
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel  cui
territorio  siano  presenti  grotte  naturali  turistiche  aventi  le
seguenti caratteristiche: 
  a)    un    percorso    visitabile,     esclusivamente     mediante
l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della  lunghezza
minima di 2 chilometri; 
  b) una  media  annua  di  almeno  300.000  visitatori  nel  periodo
2015-2019; 
  c) ubicazione in siti di interesse comunitario. 
  94. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasferiscono, nell'ambito delle proprie  competenze  in  materia  di
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse  spettanti
agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 93. 
  95. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
le parole: «in piu' quote determinate con  il  medesimo  decreto.  In
caso di finanziamento di importo non superiore  a  200.000  euro,  il
contributo viene erogato in un'unica soluzione» sono sostituite dalle
seguenti: «in un'unica soluzione, secondo  le  modalità  determinate
con il medesimo decreto». 
  96. Per le finalità di cui al comma 95, l'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e' integrata di 370 milioni di euro per l'anno 2021. 
  97. E' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con
una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2021  e
2022, destinato al fine  di  promuovere  e  sostenere  l'avvio  e  il
rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei  valori
dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione  femminile  e
massimizzare il contributo quantitativo  e  qualitativo  delle  donne
allo sviluppo economico e sociale del Paese. 
  98. Il Fondo di cui al comma 97 sostiene: 
  a)   interventi   per   sostenere   l'avvio   dell'attività,   gli
investimenti  e  il  rafforzamento  della  struttura  finanziaria   e
patrimoniale delle imprese femminili,  con  specifica  attenzione  ai
settori dell'alta tecnologia; 
  b)  programmi  e  iniziative  per  la  diffusione   della   cultura
imprenditoriale tra la popolazione femminile; 
  c)  programmi  di  formazione  e  orientamento  verso   materie   e
professioni in cui la presenza femminile deve  essere  adeguata  alle
indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale. 
  99. Gli  interventi  di  cui  al  comma  98,  lettera  a),  possono
consistere in: 
  a) contributi a fondo perduto per avviare  imprese  femminili,  con
particolare attenzione alle  imprese  individuali  e  alle  attività
libero-professionali in generale e con specifica attenzione a  quelle
avviate da donne disoccupate di qualsiasi età; 
  b)  finanziamenti  senza  interesse,  finanziamenti   agevolati   e
combinazione di  contributi  a  fondo  perduto  e  finanziamenti  per
avviare e sostenere le attività di imprese femminili; 
  c) incentivi per rafforzare le  imprese  femminili,  costituite  da
almeno trentasei mesi, nella forma di contributo a fondo perduto  per
l'integrazione del fabbisogno  di  circolante  nella  misura  massima
dell'80 per  cento  della  media  del  circolante  degli  ultimi  tre
esercizi; 
  d) percorsi  di  assistenza  tecnico-gestionale  per  attività  di
marketing  e  di  comunicazione   durante   tutto   il   periodo   di
realizzazione degli investimenti o di  compimento  del  programma  di
spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; 
  e) investimenti nel capitale, anche tramite  la  sottoscrizione  di
strumenti  finanziari  partecipativi,  a  beneficio  esclusivo  delle
imprese  a  guida  femminile  tra  le  start-up  innovative  di   cui
all'articolo  25  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4  del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza
con gli indirizzi strategici nazionali; 
  f)  azioni  di  comunicazione  per  la   promozione   del   sistema
imprenditoriale femminile  italiano  e  degli  interventi  finanziati
attraverso le norme dei commi da 97 a 106. 
  100. Gli interventi di cui al comma 98, lettere b)  e  c),  possono
consistere nelle seguenti azioni: 
  a) iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle
scuole e nelle università; 
  b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale  tra  le
donne; 
  c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio
nelle  discipline  scientifiche,  tecnologiche,   ingegneristiche   e
matematiche; 
  d)  iniziative  di  sensibilizzazione  verso  professioni   tipiche
dell'economia digitale; 
  e) azioni di comunicazione  per  diffondere  la  cultura  femminile
d'impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi dei  commi  da
97 a 106. 
  101. Nell'ambito delle attività previste dai commi da 97 a  100  e
al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni  e  alle
caratteristiche dei territori, e' promossa la collaborazione  con  le
regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria,  con  il
sistema  delle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura e con i comitati  per  l'imprenditoria  femminile,  anche
prevedendo forme di cofinanziamento tra  i  rispettivi  programmi  in
materia. 
  102. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle
Camere una relazione sull'attività svolta e sulle  possibili  misure
da adottare per risolvere i  problemi  relativi  alla  partecipazione
della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del
Paese. 
  103. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per le pari  opportunità  e  la  famiglia,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo  di
cui al comma 97 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione,
i criteri e i termini per la fruizione  delle  agevolazioni  previste
dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra  le
risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati
per gli investimenti di cui al  comma  99,  lettera  e),  nonche'  le
attività di monitoraggio e controllo. Il  Ministero  dello  sviluppo
economico puo'  utilizzare  le  proprie  società  in  house  per  la
gestione e l'attuazione degli interventi previsti. 
  104. E' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il
Comitato impresa donna. Il Comitato: 
  a)  contribuisce  ad  attualizzare  le  linee  di   indirizzo   per
l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 97; 
  b) conduce analisi economiche, statistiche  e  giuridiche  relative
alla questione femminile nell'impresa; 
  c)  formula  raccomandazioni   relativamente   allo   stato   della
legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale,  in
materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi  della
presenza femminile nell'impresa e nell'economia; 
  d) contribuisce alla redazione della relazione annuale  di  cui  al
comma 102. 
  105. La partecipazione al Comitato e'  svolta  a  titolo  gratuito,
senza erogazione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese
e altri emolumenti comunque denominati ai partecipanti. 
  106. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il  Ministro  per  le  pari  opportunità  e  la  famiglia,  sono
stabilite la composizione e le modalità di nomina del Comitato. 
  107. Al Fondo di sostegno al venture capital,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 209, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l'anno
2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per
progetti di imprenditoria femminile a elevata  innovazione  ovvero  a
contenuto  di  innovazione  tecnologica,  che  prevedono  il  rientro
dell'investimento  iniziale   esclusivamente   nel   lungo   periodo,
realizzati entro i confini del territorio nazionale  da  società  il
cui capitale e' detenuto in maggioranza da donne. 
  108. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definiti  i
criteri di selezione e  di  individuazione  da  parte  del  Ministero
dell'economia e delle finanze dei  fondi  da  integrare,  nonche'  le
modalità  per   l'assegnazione   dei   finanziamenti   ai   progetti
imprenditoriali. 
  109. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  il  «Fondo  per  le  piccole  e  medie  imprese
creative», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022. 
  110. Le risorse del Fondo di cui al comma 109 sono utilizzate per: 
  a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del
settore   creativo,   attraverso   contributi   a   fondo    perduto,
finanziamenti agevolati e loro combinazioni; 
  b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore  creativo
con le imprese di altri settori  produttivi,  in  particolare  quelli
tradizionali, nonche' con le università e gli enti di ricerca, anche
attraverso l'erogazione di contributi a fondo  perduto  in  forma  di
voucher da destinare all'acquisto  di  servizi  prestati  da  imprese
creative ovvero per favorire processi di innovazione; 
  c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la
sottoscrizione di strumenti  finanziari  partecipativi,  a  beneficio
esclusivo delle  start-up  innovative  di  cui  all'articolo  25  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese
innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24  gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi  strategici
nazionali; 
  d) consolidare e favorire lo sviluppo del  sistema  imprenditoriale
del  settore  creativo  attraverso  attività  di  analisi,   studio,
promozione e valorizzazione. 
  111. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma  110,  lettere
a), c) e d), al fine di massimizzarne l'efficacia e  l'aderenza  alle
caratteristiche dei territori, e' promossa la collaborazione  con  le
regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra  i  rispettivi
programmi in materia. 
  112. Ai fini dei commi da 109 a  111,  per  «settore  creativo»  si
intende il settore che comprende le attività dirette allo  sviluppo,
alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione
dei  beni  e  servizi  che   costituiscono   espressioni   culturali,
artistiche o altre espressioni creative  e,  in  particolare,  quelle
relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai  musei,
all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi  il  cinema,  la
televisione e i contenuti multimediali, al software, ai  videogiochi,
al patrimonio  culturale  materiale  e  immateriale,  al  design,  ai
festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello  spettacolo,
all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla
pubblicità. 
  113. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,
sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei  commi  da  109  a
112, comprese quelle relative: 
  a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui  al  comma  109
tra gli interventi di cui al comma 110; 
  b)  all'individuazione  dei  codici  ATECO  che   classificano   le
attività dei settori indicati al comma 111; 
  c)  alle  modalità  e  ai  criteri  per   la   concessione   delle
agevolazioni; 
  d) alla definizione delle  iniziative  ammissibili  alle  forme  di
aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di  aiuti  di
Stato; 
  e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici  nonche'
alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma  109,  anche
volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento. 
  114. Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori,  delle
bande musicali e della musica jazz,  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, il «Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori
e bande musicali e della musica jazz», con una dotazione di 3 milioni
di euro per l'anno 2021. 
  115. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e
per il turismo sono stabiliti i termini, le modalità e la  procedura
per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti
ammessi al finanziamento e per il riparto delle risorse del Fondo  di
cui al comma 114, nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo
comma. 
  116. I contributi a carico del Fondo  di  cui  al  comma  114  sono
concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato. 
  117. Al fine di sostenere il settore della ristorazione,  anche  in
considerazione  delle  misure  restrittive  adottate  a   causa   del
COVID-19, ai soggetti esercenti l'attività di  cuoco  professionista
presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come
lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui
non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta  un  credito
d'imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per  l'acquisto
di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi  di
aggiornamento professionale,  strettamente  funzionali  all'esercizio
dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. 
  118. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma  117  le
spese sostenute per: 
  a) l'acquisto di macchinari di classe  energetica  elevata  per  la
conservazione, la lavorazione, la trasformazione  e  la  cottura  dei
prodotti alimentari; 
  b) l'acquisto di strumenti  e  attrezzature  professionali  per  la
ristorazione; 
  c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. 
  119. Il credito d'imposta di cui al comma  117  spetta  fino  a  un
massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  120. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  117  e'  utilizzabile
esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito  d'imposta  non
concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  121. Il credito d'imposta di cui al comma 117 puo' essere ceduto ad
altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di  credito  e  gli  altri
intermediari finanziari. 
  122. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti i criteri e le modalità di attuazione  delle  disposizioni
di cui ai commi da 117 a 121, con particolare riguardo alle procedure
di concessione al fine del rispetto del limite di  spesa  di  cui  al
comma 119, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli. 
  123. Le disposizioni dei commi  da  117  a  122  si  applicano  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dalla  comunicazione
della Commissione europea C(2020) 1863  final,  del  19  marzo  2020,
recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». 
  124. Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività
e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del
settore aeronautico nazionale,  della  chimica  verde  nonche'  della
fabbricazione di componenti per  la  mobilità  elettrica  e  per  la
produzione di energia da fonti rinnovabili, e' istituito, nello stato
di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  un  Fondo
d'investimento per gli  interventi  nel  capitale  di  rischio  delle
piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per
l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2022  e
2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2024  al
2026. La dotazione del Fondo per  l'anno  2021  e'  destinata,  nella
misura di  50  milioni  di  euro,  ad  un'apposita  sezione  dedicata
esclusivamente alle piccole e medie imprese del  settore  aeronautico
nazionale. 
  125. Il Fondo di cui  al  comma  124  finanzia  interventi  per  lo
sviluppo delle piccole e medie imprese, quali fusioni,  aggregazioni,
acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni,  rafforzamento  del
capitale per gli investimenti volti alla  transizione  tecnologica  e
alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi. 
  126. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse  del  Fondo
di cui al comma 124 sono ripartite tra  le  varie  sezioni,  ciascuna
dedicata ad uno dei settori di cui al  medesimo  comma  124,  e  sono
stabiliti i criteri e le modalità di accesso  alle  prestazioni  del
Fondo nonche' le forme di partecipazione  al  medesimo  da  parte  di
investitori privati. 
  127. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese  sequestrate  o
confiscate alla criminalità organizzata, l'autorizzazione  di  spesa
di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, e' incrementata di 10 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2021 e 2022. L'incremento di cui al  primo  periodo  e'  destinato  a
un'apposita sezione del Fondo per la  crescita  sostenibile,  di  cui
all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,   n.   134,   per
l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore  delle  imprese  di
cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. 
  128. Al fine di garantire lo sviluppo e  il  sostegno  del  settore
agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, e' istituito, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, il «Fondo per lo sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura», con una dotazione di  150
milioni di euro per l'anno 2021. 
  129. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128. 
  130. Al  fine  di  assicurare  un  adeguato  ristoro  alle  aziende
agricole danneggiate dalle avversità  atmosferiche  e  fitosanitarie
verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019, la dotazione  finanziaria
del Fondo di solidarietà nazionale - interventi  indennizzatori,  di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'
incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2021. 
  131. Il credito d'imposta di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014,  n.  116,  e'  concesso,  per  i  periodi
d'imposta  dal  2021  al  2023,  alle  reti  di  imprese  agricole  e
agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa  o  riunite
in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio  1999,  n.
268,  per  la  realizzazione  o   l'ampliamento   di   infrastrutture
informatiche finalizzate al potenziamento del commercio  elettronico,
con particolare riferimento al miglioramento delle  potenzialità  di
vendita a distanza a clienti finali residenti  fuori  del  territorio
nazionale,  per  la  creazione,  ove  occorra,  di  depositi  fiscali
virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui
al presente periodo, per favorire  la  stipula  di  accordi  con  gli
spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento  degli  oneri
fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento  delle
esportazioni. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le  modalità
di applicazione e di fruizione del credito  d'imposta,  al  fine  del
rispetto del limite di spesa di cui al  presente  comma.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede  nel  limite
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  132. All'articolo 1, comma 673, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: «e a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 22,5 milioni di euro per  l'anno
2020 e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021». 
  133. All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le parole: «0,5 milioni di euro» sono sostituite dalle  seguenti:
«2 milioni di euro». 
  134. Al fine di sostenere la ripresa del  settore  vitivinicolo  di
qualità  che  ha  subito  perdite   in   seguito   alla   diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  un  fondo
destinato allo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine
controllata, a denominazione di origine controllata e garantita  e  a
indicazione geografica tipica certificati o atti a  divenire  tali  e
detenuti in  impianti  situati  nel  territorio  nazionale,  con  una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  135. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 134. 
  136. Ai fini del sostegno e del rilancio  della  filiera  suinicola
nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4  milioni
di euro per l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  1
milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020
e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»; 
  b) dopo  le  parole:  «nonche'  a  promuovere  l'innovazione»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  a  contribuire  a  fondo  perduto   alla
realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare  la
misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle
aziende zootecniche, di produzione di carne e  di  trasformazione  di
carne». 
  137. Gli aiuti previsti dalle disposizioni di cui al comma 136 sono
concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in  materia
di aiuti di Stato. 
  138. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo per la tutela e
il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e  della
frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro  per  l'anno
2021. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono definiti i criteri e le  modalità  di  utilizzo
delle risorse del fondo di cui al primo periodo. 
  139. Allo  scopo  di  consentire  un  accurato  monitoraggio  delle
produzioni cerealicole presenti sul territorio  nazionale,  anche  in
funzione del raggiungimento degli obiettivi di  cui  all'articolo  39
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiunque detenga,
a qualsiasi  titolo,  cereali  e  farine  di  cereali,  e'  tenuto  a
registrare, in un apposito registro telematico istituito  nell'ambito
dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN),  tutte
le operazioni di carico  e  scarico,  se  la  quantità  del  singolo
prodotto supera le 5 tonnellate annue. 
  140. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione
di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale
e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere  registrate
nel supporto telematico di cui  al  comma  139,  entro  sette  giorni
lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse. 
  141. Le modalità di applicazione dei commi da 139  a  142,  per  i
quali sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per il  solo  anno
2021,  sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, da  emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  142.  Chiunque,  essendo  obbligato,  non  istituisce  il  registro
previsto dal comma 139,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 5.000  a  euro  20.000;  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro  a
5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta  telematica
del predetto registro stabilite con il decreto di cui al  comma  141.
Nel caso in cui le violazioni di cui  al  presente  comma  riguardino
quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati  superiori
a 50 tonnellate, si applica la  sanzione  accessoria  della  chiusura
dello  stabilimento  da  sette  a  trenta  giorni.  Il   dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualità  e   della
repressione frodi dei prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e'   designato   quale
autorità competente alla irrogazione delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente comma. 
  143. All'attuazione dei commi da  139  a  142  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali  provvede  con  le  risorse
umane disponibili a legislazione vigente. 
  144. All'articolo 32 del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati; 
  b) al comma 12, dopo le parole: «di associazioni rappresentative di
categoria» sono inserite le seguenti: «, di consorzi di tutela di cui
all'articolo 53 della legge 24  aprile  1998,  n.  128,  e  di  altri
organismi di tipo associativo o cooperativo,» e le parole: «per anno»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e  2020
e di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021»; 
  c) al comma 15, le parole: «per ciascun anno, a decorrere dal 2019»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e  2020
e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021». 
  145. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 145 milioni  di
euro per l'anno 2021, per le finalità di cui  alla  lettera  d)  del
medesimo comma 1. 
  146.  Per   favorire   l'attrazione   degli   investimenti   e   la
realizzazione di progetti di  sviluppo,  nelle  aree  dismesse  o  in
disuso,  delle  infrastrutture  e  dei  beni   immobili   in   disuso
appartenenti alle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono
essere  definiti  piani  di  sviluppo  per  il  finanziamento   degli
interventi necessari  alla  rigenerazione,  alla  riqualificazione  e
all'infrastrutturazione  nonche'  per  l'attrazione  di  investimenti
privati volti al rilancio economico. 
  147. Alla struttura di missione InvestItalia, di  cui  all'articolo
1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  affidato  il
compito di coordinare e  coadiuvare  le  amministrazioni  centrali  e
locali interessate alla predisposizione e alla definizione dei  piani
di sviluppo di cui al comma 146 nonche' di proporre l'elenco  annuale
delle proposte di piani in ordine di graduatoria ai fini dell'accesso
al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 150. 
  148. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative di  partenariato
pubblico-privato,  possono  essere   acquisite,   nell'ambito   della
procedura di predisposizione  dei  piani,  proposte  di  investimento
privato raccolte a seguito della pubblicazione  di  avvisi  pubblici,
predisposti su iniziativa dell'amministrazione titolare del bene o  a
seguito di specifica  manifestazione  di  interesse.  Tali  proposte,
inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione,  devono
indicare   il   collegamento   funzionale   tra   la   rigenerazione,
riqualificazione  e  infrastrutturazione  del  bene,  finanziata  con
risorse  pubbliche,  e  l'iniziativa  economica   privata   derivante
dall'insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonche' il
piano  economico-finanziario  volto  a  dimostrare  la   redditività
dell'investimento  e  la  sua  sostenibilità   economico-finanziaria
nonche'  a  fornire  gli  elementi  per  massimizzare   gli   effetti
economico-sociali e occupazionali sul territorio. 
  149. I piani di sviluppo di cui al comma 146 definiscono: 
  a) gli interventi pubblici e privati da attuare,  identificati  dal
codice unico di progetto ai sensi dell'articolo  11  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3; 
  b) nell'ambito  degli  interventi  di  cui  alla  lettera  a),  gli
interventi di riconversione e di  sviluppo  economico  da  realizzare
anche  attraverso  studi  e  ricerche   appositamente   condotti   da
università ed enti di ricerca specializzati; 
  c) il piano economico-finanziario dell'investimento e  il  relativo
cronoprogramma; 
  d) le risorse pubbliche e private destinate al piano; 
  e) le modalità per l'erogazione delle risorse pubbliche; 
  f) le cause di revoca dei contributi e di risoluzione dell'accordo; 
  g) i soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi nonche'
gli altri soggetti coinvolti nel procedimento; 
  h) i tempi di realizzazione delle diverse fasi; 
  i) le modalità di verifica dell'adempimento degli impegni  assunti
e della realizzazione dei progetti. 
  150. Per il finanziamento degli interventi previsti  dai  commi  da
146 a 152, e' istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il
«Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e  per  beni
dismessi», con una dotazione di 36 milioni di euro per  l'anno  2021,
di 72 milioni di euro per l'anno 2022 e di 147 milioni  di  euro  per
l'anno 2023. 
  151. Su proposta del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri con delega  alla  programmazione  economica  e
agli  investimenti   pubblici,   sulla   base   dell'elenco   annuale
predisposto ai sensi del comma 147, il CIPE approva  le  proposte  di
piani di sviluppo e ne dispone  il  finanziamento  nei  limiti  delle
risorse di cui al comma 150. Con la medesima  deliberazione  il  CIPE
definisce i tempi di  attuazione  e  i  criteri  di  valutazione  dei
risultati dei singoli piani. 
  152.  Il  monitoraggio  degli  interventi  compresi  nei  piani  di
sviluppo e' effettuato ai sensi del decreto legislativo  29  dicembre
2011, n. 229, e costituisce la  base  informativa  per  il  riscontro
degli elementi indicati alle lettere a), b), c),  d),  g)  e  h)  del
comma 149 nelle fasi di predisposizione, valutazione  e  approvazione
dei piani nonche' per le verifiche  previste  dalla  lettera  i)  del
medesimo comma 149. 
  153. Al comma 17-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per
le finalità di cui  al  presente  articolo,  procedere  all'acquisto
diretto  delle   unità   immobiliari   dando   notizia,   nel   sito
istituzionale dell'ente, delle relative operazioni,  con  indicazione
del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La  congruità
del prezzo e' attestata dall'Agenzia delle entrate». 
  154. Per il finanziamento degli interventi di cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 24 maggio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  192  del  18  agosto  2017,  destinati  allo
strumento agevolativo degli accordi per l'innovazione,  la  dotazione
del Fondo per la crescita sostenibile, di  cui  all'articolo  23  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 100 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. 
  155.  Al   fine   di   realizzare   interventi   straordinari   per
l'ampliamento e l'ammodernamento degli  spazi  e  delle  attrezzature
destinati al lavoro dei  detenuti  nonche'  per  il  cablaggio  e  la
digitalizzazione degli istituti penitenziari, e' autorizzata la spesa
di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di  15  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023
al 2026. 
  156. Al fine di garantire le attività di inclusione sociale  delle
persone con differenti  disabilità  in  base  agli  obiettivi  e  ai
principi della Convenzione delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
persone con disabilità, ratificata ai  sensi  della  legge  3  marzo
2009, n. 18, il contributo di cui al comma 337 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'  integrato  di  ulteriori  400.000
euro per l'anno 2021. 
  157. Per  sostenere  l'industria  tessile,  gravemente  danneggiata
dalla persistente emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  a  tutela
della filiera e per la programmazione di attività di  progettazione,
di sperimentazione, di ricerca e sviluppo  nel  settore  tessile,  e'
attribuito all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  158. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui
al comma 157, i criteri  per  la  selezione  dei  programmi  e  delle
attività finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalità  di
verifica, di controllo e di  rendicontazione  delle  spese  sostenute
utilizzando il medesimo contributo. 
  159. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e  occupazionale
nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e  l'aumento
dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli  investimenti
e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici  e  sociali,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  il  Ministro  dello  sviluppo   economico,   assicurando   il
coinvolgimento delle imprese,  degli  enti  locali  e  delle  regioni
interessati, attiva la procedura per la stipulazione  di  un  accordo
con  il  settore  della   raffinazione   e   della   bioraffinazione,
finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese
operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative  volte  a
perseguire  gli  obiettivi  della  transizione  energetica  e   dello
sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse
derivanti  dal  gettito  delle  accise  e  dell'imposta  sul   valore
aggiunto. 
  160. La quota delle risorse rivenienti dal  maggior  gettito  delle
accise e dell'imposta sul valore aggiunto destinato al  finanziamento
dell'accordo di cui al comma 159 e' definita nell'ambito della  legge
di bilancio di ciascun anno nel rispetto  dei  saldi  programmati  di
finanza pubblica. 
  161. Al fine di contenere il perdurare degli  effetti  straordinari
sull'occupazione,  determinati  dall'epidemia  di  COVID-19  in  aree
caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico,  e  di
garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo
di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue: 
  a) in misura pari  al  30  per  cento  dei  complessivi  contributi
previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; 
  b) in misura pari  al  20  per  cento  dei  complessivi  contributi
previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; 
  c) in misura pari  al  10  per  cento  dei  complessivi  contributi
previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. 
  162. L'agevolazione di cui al comma 161 non si applica: 
  a) agli enti pubblici economici; 
  b)  agli  istituti  autonomi  case  popolari  trasformati  in  enti
pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; 
  c) agli enti trasformati  in  società  di  capitali,  ancorche'  a
capitale  interamente  pubblico,  per  effetto  di  procedimenti   di
privatizzazione; 
  d) alle  ex  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza
trasformate in associazioni  o  fondazioni  di  diritto  privato,  in
quanto prive dei  requisiti  per  la  trasformazione  in  aziende  di
servizi alla persona (ASP), e iscritte  nel  registro  delle  persone
giuridiche; 
  e) alle aziende speciali costituite anche  in  consorzio  ai  sensi
degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267; 
  f) ai consorzi di bonifica; 
  g) ai consorzi industriali; 
  h) agli enti morali; 
  i) agli enti ecclesiastici. 
  163. Una quota delle minori spese derivanti dalle  disposizioni  di
cui al comma 162, pari a 33 milioni di euro per  l'anno  2021,  a  28
milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, e' destinata alle finalità di cui al comma 200. 
  164. L'agevolazione di cui al comma 161 e' concessa dal 1°  gennaio
2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni  previste  dalla
comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863  final,  del  19
marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». 
  165. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione  di  cui
al  comma  161  e'  concessa  previa  adozione  della  decisione   di
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel
rispetto delle condizioni previste  dalla  normativa  applicabile  in
materia di aiuti di Stato. 
  166. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli
aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile e'  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e  l'amministrazione  concedente  e'
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede  altresi'
all'esecuzione  degli  obblighi  di   monitoraggio   previsti   dalla
pertinente normativa in materia di aiuti di Stato. 
  167. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161 sono
valutati in 4.836,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  in  5.633,1
milioni di euro per l'anno 2022,  in  5.719,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l'anno 2024,  in  5.892,6
milioni di euro per l'anno 2025,  in  4.239,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027,  in  2.313,3
milioni di euro per l'anno 2028,  in  2.084,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno  2030.  Agli  oneri
derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161, per 1.491,6  milioni
di euro per l'anno 2021 e per 2.508,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, si provvede con le risorse del Fondo previsto dai commi da 1037
a 1050. 
  168. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, e' abrogato. 
  169.  Il  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,   periodo   di
programmazione 2021-2027, e' ridotto di 3.500  milioni  di  euro  per
l'anno 2023. 
  170. All'alinea del comma 2 dell'articolo 1  del  decreto-legge  20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017, n. 123, le  parole:  «45  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «55 anni». 
  171. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 98, primo periodo, le  parole:  «fino  al  31  dicembre
2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»; 
  b) al comma 108, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Gli
oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017,  2018,  2019  e  2020  e  in
1.053,9 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022;  i
predetti  importi  sono  corrispondentemente  iscritti  in   apposito
capitolo  di  spesa  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze». 
  172. Il  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione
2021-2027, e' ridotto di 1.053,9 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni  2021  e  2022,  fermo  restando  il  complessivo  criterio   di
ripartizione territoriale. 
  173.  Per  le  imprese  che  intraprendono  una  nuova   iniziativa
economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, l'imposta  sul  reddito  derivante
dallo svolgimento dell'attività nella ZES  e'  ridotta  del  50  per
cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale e'  stata
intrapresa  la  nuova  attività  e  per  i  sei  periodi   d'imposta
successivi. 
  174. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui  al  comma  173  e'
subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la  decadenza
dal beneficio e l'obbligo  di  restituzione  dell'agevolazione  della
quale hanno già beneficiato: 
  a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella
ZES per almeno dieci anni; 
  b) le imprese beneficiarie devono  conservare  i  posti  di  lavoro
creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno  dieci
anni. 
  175.  Le  imprese  beneficiarie  non  devono  essere  in  stato  di
liquidazione o di scioglimento. 
  176. L'agevolazione di cui  ai  commi  da  173  a  175  spetta  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  dal
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore  agricolo  e  dal  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  177.  In  attuazione  dell'articolo  119,   quinto   comma,   della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,  nonche'  con
quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 -
Sezione III - Programma nazionale di riforma, e' disposta  una  prima
assegnazione di dotazione  aggiuntiva  a  favore  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, per il periodo di  programmazione  2021-2027,
nella misura di 50.000 milioni di euro. 
  178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e' destinato  a
sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti  nella
proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per
cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la  seguente  articolazione
annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro
annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per  l'anno  2030.  Al
completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione
si provvede ai sensi  dell'articolo  23,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per  lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione  2021-2027  e
nell'ambito della normativa  vigente  sugli  aspetti  generali  delle
politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni: 
  a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione
e' impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche  per
la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla
base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e  dando  priorità
alle azioni e agli interventi previsti  nel  Piano,  compresi  quelli
relativi  al  rafforzamento  delle  amministrazioni   pubbliche.   La
dotazione finanziaria e'  altresi'  impiegata  in  coerenza  con  gli
obiettivi e le strategie definiti per il  periodo  di  programmazione
2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, nonche' in
coerenza  con  le  politiche  settoriali  e  con  le   politiche   di
investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa
e la  resilienza  (PNRR),  secondo  principi  di  complementarità  e
addizionalità delle risorse; 
  b)  il  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale,   in
collaborazione con le amministrazioni interessate, in coerenza con il
Piano Sud 2030 e con i contenuti dell'Accordo di partenariato  per  i
fondi  strutturali  e  di  investimento  europei   del   periodo   di
programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, individua le  aree  tematiche  e  gli  obiettivi
strategici  per  ciascuna  area  e  li   comunica   alle   competenti
Commissioni parlamentari. Il  CIPE,  con  propria  deliberazione,  su
proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale,
ripartisce tra le diverse aree tematiche la dotazione finanziaria del
Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritta  nel  bilancio,  nonche'
provvede ad eventuali variazioni della ripartizione  della  dotazione
finanziaria del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,  su  proposta
della Cabina di regia di cui alla lettera d); 
  c) gli interventi del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -
programmazione  2021-2027  sono  attuati  nell'ambito  di  «Piani  di
sviluppo   e   coesione»   attribuiti    alla    titolarità    delle
amministrazioni centrali, regionali, delle città metropolitane e  di
altre amministrazioni pubbliche che possono  essere  individuate  con
deliberazione del CIPE su proposta del  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale. I Piani di sviluppo e coesione  sono  definiti
secondo i principi previsti dall'articolo  44  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e sono  approvati  con  deliberazioni  del  CIPE,
ferme restando le competenze della Cabina di regia del Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, di cui alla lettera d); 
  d) la Cabina di regia del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2016, ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse  del  Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027,  definendo,
ai fini della successiva proposta di approvazione da parte del  CIPE,
i Piani di sviluppo e coesione di cui alla lettera c), articolati per
ciascuna area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi, delle
azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con la
relativa  stima  finanziaria,  dei  soggetti  attuatori   a   livello
nazionale, regionale e  locale,  dei  tempi  di  attuazione  e  delle
modalità di monitoraggio. Le informazioni di dettaglio in merito  ai
risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli
interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I piani  operativi
sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva  deve  essere
impiegata  per  un  importo  non  inferiore  all'80  per  cento   per
interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno.
La Cabina di regia opera anche con riferimento alle  riprogrammazioni
dei Piani di sviluppo e coesione.  Nei  Piani  e'  indicata  altresi'
l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo  anno
successivo al termine  della  programmazione  2021-2027.  Nelle  more
della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo  di
programmazione 2021-2027, il  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale puo' sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione
di  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  per   la
realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite
degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono
nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le  aree  tematiche
cui afferiscono; 
  e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di  programmazione
2021-2027, con i relativi  fabbisogni  finanziari,  costituiscono  la
base per la predisposizione del Documento di  economia  e  finanza  e
della relativa Nota di aggiornamento nonche' per la  definizione  del
disegno di legge del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 21
della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  f) il Ministro per il  Sud  e  la  coesione  territoriale  coordina
l'attuazione dei Piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere  c)
e  d)  e  individua  i   casi   nei   quali,   per   gli   interventi
infrastrutturali  di  notevole  complessità  o  per  interventi   di
sviluppo integrati relativi a  particolari  ambiti  territoriali,  si
debba procedere alla sottoscrizione del  contratto  istituzionale  di
sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2
e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88,  e  all'articolo
9-bis del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. All'alinea del comma
3  dell'articolo  10  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, le
parole:  «tenuto  conto  degli  obiettivi  definiti  dagli  atti   di
indirizzo  e  programmazione  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo
sviluppo e la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto
delle direttive, delle priorità e degli obiettivi, anche in tema  di
organizzazione  interna  e  gestionale,  cosi'  come  definiti  dalla
autorità politica delegata per le politiche di coesione»; 
  g) dopo l'approvazione dei Piani di sviluppo e  coesione  da  parte
del CIPE, sulla base dell'effettiva realizzazione  degli  stessi,  il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale puo' proporre al CIPE,
ai  fini  della  sua   successiva   deliberazione   in   merito,   la
rimodulazione  delle  quote  annuali  di  spesa  e   la   revoca   di
assegnazioni già disposte, in caso di  impossibilità  sopravvenuta,
di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. Il Ministro  per  il
Sud e  la  coesione  territoriale  presenta  al  CIPE,  entro  il  10
settembre di ogni anno, una  relazione  sullo  stato  di  avanzamento
degli interventi relativi  alla  programmazione  2021-2027,  ai  fini
della definizione  della  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di
economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione; 
  h) le assegnazioni di risorse ai sensi della lettera  d)  da  parte
del  CIPE  consentono  a  ciascuna  amministrazione   l'avvio   delle
attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati; 
  i) le risorse assegnate ai sensi della lettera d)  sono  trasferite
dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  nei   limiti   degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del  Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183, sulla base dei profili finanziari previsti  dalle  deliberazioni
del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia
e  delle  finanze  assegna  le  risorse  trasferite   alla   suddetta
contabilità   in   favore   delle    amministrazioni    responsabili
dell'attuazione degli interventi e dei Piani di sviluppo  e  coesione
approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata  dalle
relative deliberazioni,  ed  effettua  i  pagamenti  a  valere  sulle
medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le
procedure stabilite  dalla  citata  legge  n.  183  del  1987  e  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1988, n. 568, nonche' da apposita  deliberazione  del  CIPE,
sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche  di  coesione.  Ai  fini
della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli
interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
coesione, le amministrazioni titolari degli interventi  comunicano  i
relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo
1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di  un
apposito protocollo  di  colloquio  telematico.  Per  far  fronte  ad
eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,
assegnate per un intervento e non ancora utilizzate,  possono  essere
riassegnate   per   un   intervento   di   titolarità    di    altra
amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di  urgenza.
In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per
i rapporti finanziari con l'Unione  europea  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  dispone  la  riassegnazione  delle  risorse  per  il  nuovo
intervento,  sentita   l'amministrazione   titolare   dell'intervento
definanziato; 
  l) entro il  10  settembre  di  ciascun  anno,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le  politiche  di  coesione
aggiorna le previsioni  di  spesa,  sulla  base  delle  comunicazioni
trasmesse dall'Agenzia per la coesione territoriale  sullo  stato  di
attuazione degli interventi e tenendo conto dei  dati  forniti  dalle
singole  amministrazioni  titolari  degli  interventi  stessi  e   di
eventuali  decisioni  assunte  dal   CIPE.   Sulla   base   di   tali
comunicazioni,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse  riferite
all'esercizio in corso e  a  quelli  successivi.  Le  amministrazioni
titolari  degli  interventi  assicurano  il  tempestivo  e   proficuo
utilizzo delle  risorse  assegnate  ed  eseguono  i  controlli  sulla
regolarità delle spese sostenute dai beneficiari; 
  m) sono trasferite al Fondo di rotazione di  cui  alla  lettera  i)
anche le risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  già
iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione,  che
sono gestite secondo le modalità indicate nella medesima lettera i). 
  179. A decorrere dal 1° gennaio  2021,  al  fine  di  garantire  la
definizione e l'attuazione degli interventi previsti  dalla  politica
di  coesione  dell'Unione  europea  e  nazionale  per  i   cicli   di
programmazione  2014-2020  e  2021-2027,   in   deroga   ai   vincoli
assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri  a  carico
delle  disponibilità  del  Programma  operativo   complementare   al
Programma operativo nazionale Governance  e  capacità  istituzionale
2014-2020, di cui alla deliberazione  del  CIPE  n.  46/2016  del  10
agosto 2016, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  28
dicembre 2016, integrato sul piano  finanziario  dalla  deliberazione
del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione  dell'articolo
242,  commi  2  e  5,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che,  nell'ambito  di   tali
interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità
di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti  beneficiari  delle
regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a  tempo
determinato  di  durata   corrispondente   ai   programmi   operativi
complementari e comunque non superiore a  trentasei  mesi,  personale
non dirigenziale in possesso delle  correlate  professionalità,  nel
limite massimo di 2.800 unità ed  entro  la  spesa  massima  di  126
milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. 
  180. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale  di  concerto  con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del
fabbisogno  di  personale  operato  dall'Agenzia  per   la   coesione
territoriale, sono ripartiti tra le  amministrazioni  interessate  le
risorse  finanziarie  e  il  personale   di   cui   al   comma   179,
individuandone i profili professionali e le categorie. 
  181. Il reclutamento e' effettuato mediante concorsi pubblici,  per
titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica
ai sensi dell'articolo 4, comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125,  e  dell'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con  le  modalità  di   cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 
  182. L'Agenzia per la coesione territoriale svolge il  monitoraggio
sulla corrispondenza delle attività svolte dai soggetti  di  cui  al
comma  179  agli  scopi  e  agli  obiettivi  dei  relativi  programmi
operativi complementari. 
  183. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nel  rispetto  della
programmazione triennale del fabbisogno nonche'  del  limite  massimo
complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi della normativa  vigente  in  materia  di  assunzioni  a  tempo
indeterminato,   previo   espletamento   della   procedura   di   cui
all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n.  165  del
2001, possono avviare procedure  di  reclutamento  mediante  concorso
pubblico per l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali
con competenze coerenti con le finalità di cui ai commi 179 e 180: 
  a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50  per  cento  di
quelli messi a concorso, in  favore  dei  titolari  di  contratto  di
lavoro a tempo determinato di cui al comma  179  che,  alla  data  di
pubblicazione  dei  bandi,  abbiano  maturato  ventiquattro  mesi  di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; 
  b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con  apposito  punteggio,
l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera
a), ed esami. 
  184. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 179  a  183  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  185.  Al  fine  di  incentivare  piu'  efficacemente  l'avanzamento
tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in  ricerca  e
sviluppo delle imprese operanti nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e  Sicilia,  il  credito
d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo  di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
compresi i progetti di ricerca e sviluppo  in  materia  di  COVID-19,
direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle  suddette
regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022, alle seguenti categorie di
imprese,  come  definite  dalla  raccomandazione  2003/361/CE   della
Commissione, del 6 maggio 2003: nella misura del 25 per cento per  le
grandi imprese, che occupano almeno duecentocinquanta  persone  e  il
cui fatturato annuo e' almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui
totale di bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro; nella  misura
del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno  cinquanta
persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro,
e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, che  occupano
meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale
di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. 
  186. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta  prevista
dal comma 185 si applica nel rispetto dei limiti e  delle  condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  e,  in  particolare,
dall'articolo 25 del medesimo regolamento,  in  materia  di  aiuti  a
progetti di ricerca e sviluppo. 
  187. Il  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione
2021-2027, e' ridotto di 52 milioni di euro per l'anno 2022,  di  104
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di  52  milioni
di euro per l'anno 2025. 
  188.  Al  fine  di  favorire,   nell'ambito   dell'economia   della
conoscenza, il perseguimento di obiettivi  di  sviluppo,  coesione  e
competitività  dei  territori  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,  e'  promossa
la  costituzione  di  Ecosistemi  dell'innovazione,   attraverso   la
riqualificazione  o  la  creazione  di  infrastrutture  materiali   e
immateriali per lo svolgimento di attività  di  formazione,  ricerca
multidisciplinare e creazione di impresa, con  la  collaborazione  di
università, enti di ricerca, imprese,  pubbliche  amministrazioni  e
organizzazioni del Terzo settore. 
  189. Per la costituzione delle strutture di cui al comma  188,  con
deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale, sono assegnate al Ministero dell'università e
della  ricerca,  nell'ambito  del  Piano  sviluppo  e   coesione   di
competenza, risorse nel limite massimo di  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a  valere  sul  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione  2021-2027.  Al
finanziamento degli interventi  di  cui  al  presente  comma  possono
contribuire altresi' le risorse relative ai fondi strutturali europei
per il ciclo di programmazione 2021-2027  nonche'  ulteriori  risorse
assegnate  all'Italia  nel  contesto  delle  decisioni  assunte   dal
Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021. 
  190. Per le finalità di cui al comma 188,  entro  sessanta  giorni
dalla deliberazione  del  CIPE  di  cui  al  comma  189  il  Ministro
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per  il
Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con  proprio  decreto,  i
criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al
finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile. 
  191.  Al  fine  di  consentire  il   coordinamento   strategico   e
l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo  socio-economico
dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con apposita deliberazione del CIPE, sono destinati  100
milioni  di  euro  al  finanziamento  di  uno   specifico   contratto
istituzionale  di  sviluppo  di  cui  all'articolo  6   del   decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al comma 178,  lettera  f),  del
presente articolo, a valere per l'anno 2021 sul Fondo per lo sviluppo
e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui  al  comma  177  del
presente articolo. 
  192. Con  provvedimento  del  Commissario  straordinario  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
agli   interventi   di   investimento   individuati   nel   contratto
istituzionale  di  sviluppo  di  cui  al  comma  191  possono  essere
destinate risorse, nel  limite  di  30  milioni  di  euro  annui  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle  risorse  disponibili
nella contabilità speciale di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 229 del 2016. 
  193. Nel contratto istituzionale di sviluppo di cui  al  comma  191
sono riportati, ove previsto per l'intervento ai sensi  dell'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il  relativo  codice  unico  di
progetto (CUP), il soggetto  o  i  soggetti  attuatori,  le  risorse,
l'importo  del  finanziamento  e  i  criteri  e   le   modalità   di
realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  194. Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico
e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo,
Umbria e Marche interessate dagli  eventi  sismici  del  2016,  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
istituito  un  fondo  da  trasferire  al  bilancio   autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
di coesione, per il sostegno alla creazione  o  al  potenziamento  di
centri di ricerca, al  trasferimento  tecnologico  e  all'ampliamento
dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023  per  ognuna  delle
suddette regioni. Il fondo e' ripartito, con decreto del Ministro per
il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri
e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di  ricerca  e
le  università  esistenti  nel  territorio  delle   citate   regioni
dell'Italia  centrale  colpite  dagli  eventi   sismici   del   2016,
selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per  la
coesione  territoriale.   Agli   oneri   derivanti   dalla   presente
disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027. 
  195. Al fine di migliorare le competenze legate all'economia  della
conoscenza  di  cui  al  comma  188  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  il
successivo trasferimento al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  un  fondo  sperimentale  per  la  formazione
turistica esperienziale, con una dotazione di 1 milione di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022,  volto  a  migliorare  le  capacità
professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione
degli stessi sulle  tematiche  della  sostenibilità  ambientale.  Il
fondo e' ripartito tra le regioni di cui al comma 188 ed e' vincolato
all'organizzazione di corsi  di  formazione  turistica  esperienziale
riferiti ad ambiti della filiera del turismo da  parte  dei  soggetti
individuati dal  medesimo  comma  188,  in  ragione  della  vocazione
turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro per il Sud
e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni  e
le  attività  culturali  e  per  il  turismo,  sono  individuati  le
modalità di accesso al fondo, i criteri per  la  ripartizione  delle
risorse e l'ammontare del contributo concedibile. 
  196. Al  fine  di  favorire  la  coesione  sociale  e  lo  sviluppo
economico nei  comuni  particolarmente  colpiti  dal  fenomeno  dello
spopolamento e per  i  quali  si  riscontrano  rilevanti  carenze  di
attrattività  per  la  ridotta  offerta  di  servizi   materiali   e
immateriali alle persone e alle attività  economiche,  nel  rispetto
della  complementarità  con  la  strategia  nazionale  per  le  aree
interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e' denominato «Fondo  di  sostegno  ai  comuni
marginali». 
  197. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 resta fermo quanto disposto dai
commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205. 
  198. Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di 30 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle
di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e
rendicontazione. 
  199. Il  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione
2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, e' ridotto di 30 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2021, 2022 e 2023. 
  200. Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di 48 milioni  di
euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e  di  45
milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione  di  interventi
di sostegno  alle  attività  economiche  finalizzati  a  contrastare
fenomeni  di  deindustrializzazione  e  impoverimento   del   tessuto
produttivo e industriale, da destinare ai comuni dei territori di cui
all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati  nelle
aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui  al  presente
comma e sono stabiliti i termini e  le  modalità  di  accesso  e  di
rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime.  Agli  oneri  di
cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno  2021,  a
43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per  l'anno
2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a  28
milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a  15  milioni  di  euro  per
ciascuno degli  anni  2021,  2022  e  2023,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  -  programmazione
2021-2027. 
  201. Al fine di sostenere il tessuto economico e  produttivo  delle
imprese non industriali, con sede  legale  o  unità  produttiva  nei
comuni  in  cui  si  sono  verificati,  nel  corso  dell'anno   2020,
interruzioni della viabilità causati  da  crolli  di  infrastrutture
stradali rilevanti per la mobilità  territoriale,  e'  istituito  un
fondo  con  una  dotazione  di  500.000  euro  per  l'anno  2021  per
l'erogazione di contributi a fondo perduto. 
  202. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri, gli importi e le  modalità  di  erogazione
del fondo di cui al comma 201. 
  203. Per le finalità di cui ai commi 677  e  678  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per contrastare  il  fenomeno
dello spopolamento  dei  piccoli  comuni  del  Mezzogiorno  d'Italia,
l'INAIL, nell'ambito del piano triennale di investimenti  immobiliari
2021-2023, destina l'ulteriore somma complessiva  di  40  milioni  di
euro, a valere sulle risorse a tal  fine  autorizzate  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, alla costruzione delle scuole  di  cui
al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107,  in
comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti  compresi  nei
territori  delle  regioni  Abruzzo,  Campania,  Molise,   Basilicata,
Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
  204. Le iniziative di cui al comma 203 sono individuate  attraverso
un avviso pubblico  predisposto  dal  Ministero  dell'istruzione,  di
concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale. 
  205. E' autorizzata la spesa di 0,3  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024 per gli oneri relativi ai canoni  di
locazione da corrispondere all'INAIL. 
  206. All'articolo  1  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, le parole: «31  dicembre  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»; 
  b) al comma 1-bis, dopo le parole: «cessioni di crediti  con»  sono
inserite le seguenti: «o senza»; 
  c) al comma 2,  lettera  n),  dopo  le  parole:  «delocalizzare  le
produzioni» sono aggiunte le seguenti:  «,  ovvero  il  finanziamento
coperto  dalla  garanzia  deve  essere  destinato  al   rimborso   di
finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del  debito
accordato   in   essere   dell'impresa   beneficiaria   purche'    il
finanziamento preveda l'erogazione di credito  aggiuntivo  in  misura
pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di
rinegoziazione e a condizione che  il  rilascio  della  garanzia  sia
idoneo a  determinare  un  minor  costo  o  una  maggior  durata  del
finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione». 
  207. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari,  cambiali  e
altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva,
che ricadono o decorrono nel periodo dal  1°  settembre  2020  al  31
gennaio  2021,  sono  sospesi  fino  al  31  gennaio  2021  ai  sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o  le
constatazioni equivalenti  già  levati  nel  predetto  periodo  sono
cancellati d'ufficio. Non si fa luogo  al  rimborso  di  quanto  già
riscosso. 
  208. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera d), del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «consapevole che»  sono  inserite
le seguenti:  «,  ad  eccezione  dell'eventuale  quota  destinata  al
rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti  finanziatori
ai sensi dell'articolo 1, comma 1,». 
  209. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis.1 - (Misure a sostegno della liquidità  delle  imprese
di medie dimensioni) - 1. A decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al  30
giugno 2021, la società SACE S.p.A.  rilascia  le  garanzie  di  cui
all'articolo 1, alle medesime  condizioni  di  cui  all'articolo  13,
comma 1, lettere a), b) e  c),  e  per  i  medesimi  importi  massimi
garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale
non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499,
determinato  sulla  base  delle   unità   di   lavoro-anno   e   non
riconducibili alle categorie di imprese di cui  alla  raccomandazione
2003/361/CE della Commissione,  del  6  maggio  2003,  relativa  alla
definizione  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese.   Alle
garanzie di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 2, lettera l), 7 e 8, del presente  decreto
e si provvede ai sensi della procedura semplificata di cui al comma 6
del citato articolo 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del
medesimo articolo 1, i benefici accordati ai sensi della sezione  3.1
della comunicazione della Commissione  europea  del  19  marzo  2020,
recante un "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19"  non
superano le soglie ivi previste,  tenuto  conto  di  eventuali  altre
misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha
beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1». 
  210. All'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo: 
  1) dopo le  parole:  «in  conformità  alla  normativa  dell'Unione
Europea,» sono inserite le seguenti: «per una percentuale massima  di
copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70  per
cento,»; 
  2) dopo le parole: «esercizio del credito in Italia» sono  inserite
le seguenti:  «nonche'  di  imprese  di  assicurazione,  nazionali  e
internazionali,  autorizzate  all'esercizio  del   ramo   credito   e
cauzioni»; 
  b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le  medesime
finalità ed entro tale importo massimo complessivo, la  SACE  S.p.A.
e' altresi' abilitata a rilasciare, a  condizioni  di  mercato  e  in
conformità  alla  normativa  dell'Unione  europea,  garanzie   sotto
qualsiasi   forma   in   favore   di   sottoscrittori   di   prestiti
obbligazionari,  cambiali  finanziarie,  titoli  di  debito  e  altri
strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia.»; 
  c) al terzo periodo, le parole: «E' accordata di  diritto  per  gli
impegni assunti ai sensi del presente comma»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Sulle  obbligazioni  della  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle
garanzie disciplinate dal presente comma, e' accordata di diritto». 
  211. Le disposizioni di cui ai commi 206, lettere b) e c), e 208 si
applicano alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020. 
  212. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di  registrazione
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115,
relativamente alle misure di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40. 
  213. Le società di agenti in attività finanziaria, le società di
mediazione creditizia e le  società  disciplinate  dal  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, identificate dal codice  ATECO
K 66.21.00, accedono fino al 30  giugno  2021  ai  benefici  previsti
dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo
13, comma 1, lettera m), del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  in
materia di Fondo di  garanzia  di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  214. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999,  n.  130,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) le somme corrisposte dal  debitore  o  dai  debitori  ceduti  o
comunque  ricevute  a  soddisfacimento  dei  crediti   ceduti   siano
destinate  in  via  esclusiva,   dalla   società   cessionaria,   al
soddisfacimento dei diritti  incorporati  nei  titoli  emessi,  dalla
stessa o da  altra  società,  o  derivanti  dai  finanziamenti  alle
medesime concessi da parte di soggetti autorizzati  all'attività  di
concessione di  finanziamenti,  per  finanziare  l'acquisto  di  tali
crediti, nonche' al pagamento dei  costi  dell'operazione.  Nel  caso
della concessione di finanziamenti, i  riferimenti,  contenuti  nella
presente legge, ai titoli di cui alla presente  legge  devono  essere
riferiti ai finanziamenti e i riferimenti  ai  portatori  dei  titoli
devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti  da
parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti». 
  215. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30  aprile
1999, n. 130, si interpreta nel senso che  l'acquisizione,  da  parte
delle società veicolo  di  appoggio,  dei  beni  immobili  e  mobili
registrati nonche' degli altri beni e diritti concessi o  costituiti,
in   qualunque   forma,   a   garanzia   dei   crediti   oggetto   di
cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di  locazione
finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con  i  rapporti
derivanti da tali contratti,  puo'  avvenire  anche  per  effetto  di
scissione o altre operazioni di aggregazione. 
  216. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1,  lettera  m),
del  decreto-legge  8   aprile   2020,   n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,  n.  40,  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge possono avere  durata  fino  a
quindici anni. 
  217. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui all'articolo
13, comma 1, lettera m), del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, già
concessi alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  puo'
chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata  massima
di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato
del tasso d'interesse applicato, in relazione  alla  maggiore  durata
del finanziamento. 
  218. All'articolo 13, comma 1,  lettera  m),  quarto  periodo,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «non superiore al  tasso
del rendimento medio dei  titoli  pubblici  (Rendistato)  con  durata
analoga al finanziamento,  maggiorato  dello  0,20  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «tale tasso non deve essere superiore allo
0,20 per cento aumentato del  valore,  se  positivo,  del  tasso  del
rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata  analoga
al finanziamento». 
  219.  Con  riferimento  ai  piani  di  risparmio  a  lungo  termine
costituiti  ai  sensi  del  comma  2-bis  dell'articolo  13-bis   del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, alle persone  fisiche  titolari
del piano spetta un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite
e differenziali negativi realizzati, ai sensi  dell'articolo  67  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  relativamente
agli strumenti finanziari qualificati ai  sensi  del  medesimo  comma
2-bis, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti  per
almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20 per  cento
delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi. 
  220. Il credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo
e' utilizzabile, in  dieci  quote  annuali  di  pari  importo,  nelle
dichiarazioni dei redditi a partire da  quella  relativa  al  periodo
d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di
cui al medesimo comma 219 si considerano  realizzati  ai  fini  delle
imposte sui redditi ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  221. Il credito d'imposta di cui al comma  219  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. 
  222. Al credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo
non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. 
  223. Ai fini della determinazione dei  crediti  d'imposta  previsti
dal comma 219 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari
appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano  ceduti
per primi i titoli acquistati per primi e  si  considera  come  costo
quello medio ponderato. 
  224. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto
del credito d'imposta di cui al comma 219 del presente  articolo  non
possono  essere  utilizzati  o  riportati  in  deduzione   ai   sensi
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo  21  novembre  1997,  n.
461. 
  225. Le disposizioni dei commi da 219 a 224  e  del  comma  226  si
applicano in relazione ai piani costituiti dal 1°  gennaio  2021  per
gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021. 
  226. Al comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «l'ultimo periodo e' sostituito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'ultimo e il penultimo periodo sono sostituiti». 
  227. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  127,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  L'Agenzia  delle  entrate   mette   a   disposizione   dei
contribuenti  residenti  o  stabiliti  una   piattaforma   telematica
dedicata  alla  compensazione  di  crediti  e  debiti  derivanti   da
transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione  delle
amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  risultanti  da  fatture
elettroniche  emesse  ai  sensi  dell'articolo  1.  La  compensazione
effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti
dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo
IV  del  titolo  I  del  libro  quarto  del  codice  civile,  fino  a
concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna  delle
parti  aderenti  siano  in   corso   procedure   concorsuali   o   di
ristrutturazione del debito  omologate,  ovvero  piani  attestati  di
risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei  confronti
del debito originario insoluto si applicano comunque le  disposizioni
di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in  materia  di
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». 
  228. All'individuazione  delle  modalità  di  attuazione  e  delle
condizioni di servizio di cui al  comma  3-bis  dell'articolo  4  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal  comma  227
del presente articolo, si provvede con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze,
dello  sviluppo  economico  e  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
digitalizzazione, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
  229. Per l'adeguamento della piattaforma  di  cui  al  comma  3-bis
dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,
introdotto dal comma 227 del presente  articolo,  e'  autorizzata  la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021. 
  230. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  89,  le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»; 
  b) al comma 90, le parole: «nel limite complessivo di 20 milioni di
euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno  degli
anni 2020  e  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  limite
complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022». 
  231. Ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  64,  comma  2,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n.120, per  l'anno  2021,  le  risorse
disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura  delle  garanzie
di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 470 milioni  di  euro,
per un impegno massimo assumibile dalla  SACE  S.p.A.  pari  a  2.500
milioni di euro. 
  232. All'articolo 35 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le  parole:  «e  fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «e fino al 30 giugno 2021»; 
  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Le  previsioni  contenute   nei   decreti   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e  3  che  dispongano
effetti o scadenze  relativi  alla  data  del  31  dicembre  2020  si
intendono riferite alla data del 30 giugno 2021». 
  233. In caso di operazioni  di  aggregazione  aziendale  realizzate
attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e  deliberate
dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente  per  legge,
tra il 1°  gennaio  2021  e  il  31  dicembre  2021,  e'  consentita,
rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante,
al beneficiario  e  al  conferitario  la  trasformazione  in  credito
d'imposta, con le modalità di cui al comma 234, delle attività  per
imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:  perdite  fiscali
maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso  alla
data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in
diminuzione del reddito imponibile  ai  sensi  dell'articolo  84  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  alla  medesima
data;  importo  del  rendimento  nozionale   eccedente   il   reddito
complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, maturato fino al periodo d'imposta  precedente
a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione  e
non ancora dedotto ne' trasformato in credito d'imposta alla medesima
data. Le attività per imposte anticipate  riferibili  ai  componenti
sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta  anche
se non iscritte in bilancio. 
  234. La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto,
alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233
e,  per  i  restanti  tre  quarti,  al  primo  giorno  dell'esercizio
successivo a quello in corso alla data di efficacia  giuridica  delle
operazioni di cui al comma  233  per  un  ammontare  complessivo  non
superiore al 2 per cento della somma  delle  attività  dei  soggetti
partecipanti alla fusione o alla  scissione,  come  risultanti  dalla
situazione patrimoniale di cui all'articolo  2501-quater  del  codice
civile, senza considerare il soggetto che presenta  le  attività  di
importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma  delle  attività
oggetto di conferimento. In caso di aggregazioni realizzate  mediante
conferimento  d'azienda,  i  componenti  di  cui  al  comma  233  del
conferitario rilevano  ai  fini  della  trasformazione  negli  stessi
limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite  che  possono
essere portate in diminuzione del reddito della  società  risultante
dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell'articolo 172  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tal fine,  e'
obbligatoria la redazione  della  situazione  patrimoniale  ai  sensi
dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice  civile.
Dalla data di efficacia giuridica  dell'operazione  di  aggregazione,
per i soggetti di cui al comma 233: 
  a) non sono computabili in diminuzione dei  redditi  imponibili  le
perdite di cui all'articolo 84 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, relative alle attività per imposte anticipate
complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei  commi
da 233 a 243 del presente articolo; 
  b) non sono deducibili ne' trasformabili in  credito  d'imposta  le
eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, relative alle attività per imposte anticipate  complessivamente
trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243  del
presente articolo. 
  235. In caso  di  opzione  per  la  tassazione  di  gruppo  di  cui
all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  da
parte dei soggetti di cui al comma 233 del presente articolo, ai fini
della trasformazione  rilevano  prioritariamente,  se  esistenti,  le
eccedenze del rendimento nozionale del  soggetto  partecipante  e  le
perdite  fiscali  dello  stesso  relative  agli  esercizi   anteriori
all'inizio  della  tassazione  di  gruppo;  a  seguire,  le   perdite
trasferite  al  soggetto  controllante  e  non  ancora  computate  in
diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla  data
di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233,  per  il
soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi
imponibili le perdite di cui  all'articolo  118  del  medesimo  testo
unico,   relative   alle    attività    per    imposte    anticipate
complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei  commi
da 233 a 243 del presente articolo. 
  236.  In  caso  di  opzione  per  la  trasparenza  fiscale  di  cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  da
parte dei soggetti di cui al comma 233 del presente articolo, per  la
società partecipata  rilevano  prioritariamente,  se  esistenti,  le
eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative  agli
esercizi anteriori  all'inizio  della  trasparenza  congiuntamente  a
quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo  115,  comma  3,
del medesimo testo unico e,  a  seguire,  le  perdite  fiscali  e  le
eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci  partecipanti  e
non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in
credito d'imposta. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni
di cui al comma 233, per i soci partecipanti non sono computabili  in
diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo  84
del citato testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  relative  alle
attività per  imposte  anticipate  complessivamente  trasformate  in
credito d'imposta ai sensi dei  commi  da  233  a  243  del  presente
articolo e non sono deducibili ne' trasformabili in credito d'imposta
le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, relative alle attività per imposte anticipate  complessivamente
trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243  del
presente articolo. 
  237. Ai fini di cui ai commi da 233 a 243 del presente articolo, le
società che partecipano alle operazioni di cui al comma  233  devono
essere operative da almeno due anni e,  alla  data  di  effettuazione
dell'operazione e nei due anni precedenti non devono far parte  dello
stesso gruppo societario ne' in ogni caso essere legate tra  loro  da
un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate
anche indirettamente dallo stesso  soggetto  ai  sensi  dell'articolo
2359,  primo  comma,  numero  1),  del  codice  civile.  Inoltre,  le
disposizioni dei commi da 233 a 243  del  presente  articolo  non  si
applicano a società per le quali sia stato  accertato  lo  stato  di
dissesto o il rischio di  dissesto  ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n.  180,  ovvero  lo  stato  di
insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, o dell'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  del  codice  della
crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14. 
  238. Le disposizioni dei commi da 233 a 243 del  presente  articolo
si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste  il  rapporto  di
controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,  numero  1),  del
codice  civile  se  il  controllo  e'  stato   acquisito   attraverso
operazioni diverse da quelle di cui al comma 233 tra  il  1°  gennaio
2021  e  il  31  dicembre  2021  ed  entro  un  anno  dalla  data  di
acquisizione di tale controllo abbia avuto  efficacia  giuridica  una
delle operazioni di cui al comma 233; in tal caso le perdite  fiscali
e l'importo del rendimento nozionale eccedente  di  cui  al  medesimo
comma 233 si riferiscono a quelli maturati fino al periodo  d'imposta
precedente a quello in corso alla data in cui e' stato  acquisito  il
controllo e le condizioni previste dal comma  237  devono  intendersi
riferite alla data in cui e' effettuata l'operazione di  acquisizione
del controllo. 
  239. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione di cui  ai
commi da 233 a  243  del  presente  articolo  non  e'  produttivo  di
interessi. Puo'  essere  utilizzato,  senza  limiti  di  importo,  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, ovvero essere  ceduto  secondo  quanto  previsto
dall'articolo  43-bis  o  dall'articolo  43-ter   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero  essere
chiesto a rimborso. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella
dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione  del  reddito
d'impresa ne' della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attività produttive e  non  rileva  ai  fini  del  rapporto  di  cui
all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. 
  240.  Indipendentemente  dal  numero   di   operazioni   societarie
straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243  del
presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun
soggetto di cui al comma 233. 
  241. La trasformazione delle attività per  imposte  anticipate  in
credito d'imposta di cui al comma 233 e' condizionata al pagamento di
una commissione pari al 25 per  cento  delle  attività  per  imposte
anticipate complessivamente trasformate ai sensi dei commi da  233  a
243  del  presente  articolo.  Il  versamento  della  commissione  e'
effettuato per il 40 per cento entro  trenta  giorni  dalla  data  di
efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma  233  e  per  il
restante 60 per cento entro  i  primi  trenta  giorni  dell'esercizio
successivo a quello in corso alla data di efficacia  giuridica  delle
operazioni di cui al comma 233. La commissione e' deducibile ai  fini
delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in  cui  avviene
il pagamento. Ai  fini  dell'accertamento,  delle  sanzioni  e  della
riscossione della commissione, nonche' per il  relativo  contenzioso,
si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
  242. Ai fini dei commi da 233  a  241  del  presente  articolo  per
attività  per  imposte   anticipate   complessivamente   trasformate
s'intende  l'ammontare  complessivo  delle  attività   per   imposte
anticipate  oggetto  di  trasformazione   e   non   rileva   che   la
trasformazione avvenga in parte nell'esercizio successivo a quello in
corso alla data di efficacia giuridica delle  operazioni  di  cui  al
comma 233. 
  243.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   riferisce
preventivamente alle Camere  in  ordine  a  eventuali  operazioni  di
aggregazione societaria o di variazione della partecipazione detenuta
dal Ministero dell'economia e delle finanze in Banca Monte dei Paschi
di Siena Spa. 
  244. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30 giugno 2021, salvo quanto
previsto al comma 245. 
  245. Le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi  previste,  in
favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a  250
e non superiore a 499, fino al 28 febbraio 2021. 
  246. La dotazione del fondo di  garanzia  di  cui  all'articolo  2,
comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e'
incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di
1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni  di  euro  per
l'anno 2026. 
  247. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da  244  a  246
concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, le  risorse  del
Programma Next Generation EU. 
  248. All'articolo 56, comma 2,  lettere  a),  b)  e  c),  comma  6,
lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole: «31 gennaio 2021», ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2021». 
  249. Per le imprese già ammesse, alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, alle misure di  sostegno  finanziario  previste
dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  la
proroga della moratoria, disposta  ai  sensi  del  comma  248,  opera
automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di  rinuncia
espressa da parte dell'impresa  beneficiaria,  da  far  pervenire  al
soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per  le
imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, entro il 31 marzo 2021. 
  250. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, presentino le esposizioni debitorie di  cui  all'articolo  56,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e  che  non  siano
state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse,
entro  il  31  gennaio  2021,  alle  predette  misure   di   sostegno
finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo
stesso articolo 56,  come  modificato  dal  comma  248  del  presente
articolo. 
  251. Ai sensi dei commi 249 e 250, nei confronti delle imprese  che
hanno avuto accesso alle  misure  di  sostegno  finanziario  previste
dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui
al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di
sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 248  dal
presente articolo. 
  252. Le disposizioni di cui ai commi da 248 a 251 si  applicano  in
conformità all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  253. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del
fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
  254. Per le finalità di cui ai commi da 248  a  255  del  presente
articolo la dotazione della sezione speciale del  fondo  di  garanzia
istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno
2021. 
  255. A decorrere dall'anno 2021 e' autorizzata la  spesa  annua  di
800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per  le
attività istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti
per l'avvio o l'esercizio  di  attività  di  lavoro  autonomo  o  di
microimpresa, come disciplinati dall'articolo  111  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  con  particolare  riferimento
alla promozione e al rafforzamento della microimprenditoria femminile
di cui ai commi da 97 a 106 del presente articolo. 
  256. La quota di  contributo  del  Fondo  per  la  prevenzione  del
fenomeno dell'usura di cui all'articolo  15,  comma  2,  lettera  a),
della legge  7  marzo  1996,  n.  108,  concessa  ai  confidi  e  non
necessaria per le finalità di cui al predetto articolo 15, comma  2,
lettera a), puo' essere utilizzata dai medesimi confidi anche: 
  a) per concedere nuove garanzie  su  operazioni  per  liquidità  a
favore delle micro,  piccole  e  medie  imprese  ad  elevato  rischio
finanziario, purche' la condizione di elevato rischio finanziario sia
individuata  attraverso  criteri  definiti  in  apposite  convenzioni
stipulate  con  istituti  bancari  e  intermediari   finanziari   per
l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15,  comma  2,  lettera  a),
della legge 7 marzo 1996, n. 108; 
  b)  per  concedere  garanzie  alle  micro  e  piccole  imprese  per
operazioni  di  rinegoziazione  del  debito  o  di  allungamento  del
finanziamento o di sospensione delle rate  su  operazioni  in  essere
alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Il  nuovo
finanziamento, se e' concesso dalla  stessa  banca  o  da  una  banca
appartenente allo stesso gruppo  bancario,  prevede  l'erogazione  al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno
pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo  in  essere  del
finanziamento oggetto di rinegoziazione; 
  c) per erogare credito  fino  a  un  importo  massimo  per  singola
operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. 
  257. Le operazioni di cui al comma 256, lettera c), possono  essere
effettuate dai confidi iscritti all'albo previsto  dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e  dai  confidi
iscritti nell'elenco di  cui  all'articolo  112  del  medesimo  testo
unico. 
  258.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  subordina   l'effettuazione   delle
operazioni di cui al comma 256, lettera  c),  da  parte  dei  confidi
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, a  ulteriori  requisiti  patrimoniali,  di
governance, organizzativi e di trasparenza, demandandone la  verifica
all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del citato testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. 
  259. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo  17,
comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono,  su  incarico
del Ministero dello sviluppo economico,  attività  di  assistenza  e
consulenza  a  iniziative  volte  alla   costituzione   di   società
cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi  o
da  aziende  i  cui  titolari  intendano  trasferire  le  stesse   ai
lavoratori medesimi. 
  260.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  sono
determinate le  modalità  di  individuazione  e  conferimento  degli
incarichi di cui al comma 259 nonche' la determinazione dei  relativi
compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui  all'articolo
11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 
  261. Al fine di sostenere la  nascita  e  lo  sviluppo  di  imprese
cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di  aziende  in
crisi e processi di ristrutturazione e riconversione  industriale  di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  2  del  3  gennaio  2015,  la
dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di  cui  all'articolo
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata  di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 
  262. All'articolo 17 della legge 27  febbraio  1985,  n.  49,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5-bis, le parole:  «,  nonche'  svolgere  attività  di
servizi e di promozione ed essere  destinatarie  di  fondi  pubblici»
sono soppresse; 
  b) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie
di fondi pubblici nazionali e regionali, nonche'  svolgere  attività
di promozione, di  prestazione  di  servizi  e  di  assistenza  nella
gestione di fondi,  affidati  a  enti  o  amministrazioni  pubbliche,
aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la  nascita
e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali». 
  263. All'articolo 26 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «31 dicembre 2020»  sono
inserite le  seguenti:  «,  ovvero,  limitatamente  all'accesso  alle
misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021,»; 
  b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) non e' sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero  non
e' stata presentata o depositata, nei confronti di  essa  o  da  essa
stessa, istanza volta a far  dichiarare  lo  stato  di  insolvenza  o
l'avvio di una procedura fallimentare o altra  procedura  concorsuale
e, comunque, alla data del  31  dicembre  2019  non  rientrava  nella
categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento  (UE)
n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del regolamento  (UE)  n.  702/2014,
del 25 giugno 2014, e del  regolamento  (UE)  n.  1388/2014,  del  16
dicembre 2014»; 
  c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si  applicano  anche  alle
imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre  2019,  ammesse
successivamente a tale data al concordato preventivo con  continuità
aziendale purche' il decreto di omologa sia stato già adottato  alla
data di presentazione dell'istanza di cui al  comma  17  ovvero  alla
data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che si  trovano
in situazione di regolarità contributiva e fiscale  all'interno  dei
piani di rientro e rateizzazione»; 
  d) al comma 8: 
  1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «La  percentuale
di cui al periodo precedente e' aumentata dal 30 al 50 per cento  per
gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del
2021»; 
  2) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «1°  gennaio  2024»  sono
inserite le seguenti: «, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso  in  cui
l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel  primo  semestre
dell'esercizio 2021,»; 
  e) al comma 9, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
credito d'imposta di cui al comma 8 e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a  quello
di effettuazione dell'investimento, successivamente  all'approvazione
del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data  del  30  novembre
2021.»; 
  f) al comma 12: 
  1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2021» e dopo le parole:  «entro  i  limiti
della dotazione del Fondo» sono inserite le seguenti: «e  nel  limite
massimo di 1 miliardo di euro per  le  sottoscrizioni  da  effettuare
nell'anno 2021»; 
  2) al secondo periodo, le parole da: «lettera a);» fino  alla  fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), e il  doppio
dei costi  del  personale  della  società  relativi  al  2019,  come
risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se  l'impresa  non
ha approvato il bilancio»; 
  g) al comma 16, il secondo periodo e' soppresso; 
  h) al comma 18, le parole: «nell'anno 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite  massimo
di cui al comma 12, primo periodo»; 
  i) al comma 19, il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Il
Gestore e' autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un
importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021,
allo 0,4 per cento del valore  nominale  degli  Strumenti  Finanziari
sottoscritti e, negli anni successivi e  fino  all'esaurimento  delle
procedure  di  recupero  dei  crediti  vantati  verso   le   società
emittenti, allo 0,2 per cento del  valore  nominale  degli  Strumenti
Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di  euro
per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2024». 
  264. Le modificazioni di cui al comma 263 si applicano alle istanze
di accesso alla misura di  cui  al  comma  12  dell'articolo  26  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente  al  31
dicembre 2020. 
  265. Gli operatori di  finanza  mutualistica  e  solidale  iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto  legislativo
1°  settembre  1993,  n.  385,  costituiti  in  forma   di   società
cooperativa a mutualità prevalente ai  sensi  dell'articolo  16  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 17 ottobre 2014, n. 176,  e  adeguatamente  patrimonializzati
possono  erogare  credito  alle  microimprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  e
dal decreto del Ministro delle attività produttive 18  aprile  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre  2005,  che
presentino requisiti dimensionali non superiori al doppio  di  quelli
previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b),  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e  un  livello  di  indebitamento  non
superiore a 200.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,
con proprio decreto, apporta al citato regolamento di cui al  decreto
del Ministro dell'economia e  delle  finanze  n.  176  del  2014,  le
modifiche necessarie ad adeguarlo  a  quanto  disposto  dal  presente
comma. 
  266.  L'articolo  6  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.   23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 6. - (Disposizioni temporanee  in  materia  di  riduzione  di
capitale) - 1. Per le perdite emerse  nell'esercizio  in  corso  alla
data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo
e terzo comma, 2447,  2482-bis,  quarto,  quinto  e  sesto  comma,  e
2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della
società per riduzione o perdita del capitale  sociale  di  cui  agli
articoli 2484, primo comma, numero 4), e  2545-duodecies  del  codice
civile. 
  2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita  a
meno di un terzo stabilito dagli  articoli  2446,  secondo  comma,  e
2482-bis, quarto comma, del codice civile, e' posticipato  al  quinto
esercizio successivo; l'assemblea che approva  il  bilancio  di  tale
esercizio deve ridurre  il  capitale  in  proporzione  delle  perdite
accertate. 
  3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice
civile l'assemblea convocata senza indugio dagli  amministratori,  in
alternativa all'immediata riduzione del capitale e  al  contemporaneo
aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo'
deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di
cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio
deve procedere  alle  deliberazioni  di  cui  agli  articoli  2447  o
2482-ter del codice civile. Fino alla  data  di  tale  assemblea  non
opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita
del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo  comma,  numero
4), e 2545-duodecies del codice civile. 
  4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere  distintamente
indicate nella  nota  integrativa  con  specificazione,  in  appositi
prospetti,  della   loro   origine   nonche'   delle   movimentazioni
intervenute nell'esercizio». 
  267.  Al  comma  7-bis  dell'articolo  67  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «paragrafo 5,
punti da 4) a 22)» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «paragrafo  5,
punti da 3) a 22)». 
  268. All'articolo  22  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le condizioni massime applicabili ai mutui  da  concedere  agli
enti locali territoriali  o  altre  modalità  tendenti  ad  ottenere
uniformità di trattamento sono stabilite dal  Capo  della  Direzione
competente in  materia  di  debito  pubblico  con  determinazione  da
pubblicare   nel   sito   internet   istituzionale   del    Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro». 
  269. All'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma
32, primo periodo, le parole: «dal Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica  con  apposita  comunicazione  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle  seguenti:
«dal Capo della Direzione competente in materia  di  debito  pubblico
con determinazione da pubblicare nel sito internet istituzionale  del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro». 
  270. All'articolo 23 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e  a  dare
continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali»; 
  b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: 
  «3-quater. Per le finalità di cui  al  comma  2,  lettera  c-ter),
possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in
forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da
aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione  o
in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli  interventi
il Ministero dello  sviluppo  economico  si  avvale,  sulla  base  di
apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati  alle
società   cooperative   di   cui   all'articolo   111-octies   delle
disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  civile  e  disposizioni
transitorie. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea  in
materia di aiuti di Stato, modalità e criteri  per  la  concessione,
erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti». 
  271. Gli importi del trattamento di  fine  rapporto  richiesti  dai
lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale  delle
cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  introdotto  dal  comma  270  del
presente  articolo,  non  concorrono  alla  formazione  del   reddito
imponibile dei lavoratori medesimi. 
  272. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del
testo  unico   delle   disposizioni   concernenti   l'imposta   sulle
successioni e donazioni, di cui al  decreto  legislativo  31  ottobre
1990, n. 346, e dall'articolo 58 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione  di  azienda
di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, introdotto dal comma  270  del  presente  articolo.  Il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  stabilisce  con   proprio
decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, i criteri e le modalità  per  l'accesso
ai relativi benefici. 
  273. Le cooperative di cui all'articolo  23,  comma  3-quater,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  introdotto  dal  comma  270  del
presente articolo, rispettano la  condizione  di  prevalenza  di  cui
all'articolo 2513 del codice  civile  a  decorrere  dal  quinto  anno
successivo alla loro costituzione. 
  274. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I soggetti  beneficiari  dei  mutui  agevolati  di  cui  al
decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al  decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995,  n.  95,  al  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono  beneficiare
di un allungamento dei termini di restituzione fino a un  massimo  di
84 rate mensili. I suddetti benefici si applicano anche nel  caso  in
cui sia stata già adottata  da  Invitalia  Spa  la  risoluzione  del
contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella
restituzione delle rate, purche' il relativo credito non risulti già
iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati  contenziosi  per  il
recupero dello stesso;  Invitalia  Spa,  su  richiesta  dei  soggetti
beneficiari, da presentare entro  il  31  marzo  2021,  procede,  nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di  aiuti  di
Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo
non restituita aumentata delle spese  legali  nei  limiti  di  quanto
giudizialmente liquidato,  tenendo  conto  delle  somme  a  qualsiasi
titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richiedenti»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente  assistite
delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle  attività  giudiziali
pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o  della
risoluzione del contratto  di  finanziamento  agevolato,  purche'  il
soggetto beneficiario non abbia cessato l'attività alla data del  31
dicembre  2020,  Invitalia  Spa,  previa  acquisizione   del   parere
favorevole dell'Avvocatura  dello  Stato,  e'  obbligata  ad  aderire
tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'acquisizione
del parere dell'Avvocatura, a  proposte  transattive  presentate  dai
soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità
aziendale, per importi pari al 25 per cento del  debito  in  un'unica
soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate  mensili
costanti; al  mancato  pagamento  di  tre  rate  mensili,  anche  non
consecutive, la predetta proposta transattiva  decade.  Ai  fini  del
presente  articolo,  per  debito  deve   intendersi,   in   caso   di
risoluzione, la quota  del  mutuo  non  restituita,  aumentata  degli
interessi   calcolati   al   tasso   legale   vigente   dal   momento
dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute  da  Invitalia  Spa
fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle
somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa  che  comunque  sono
imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente
in  caso  di  revoca  delle  agevolazioni,  la  quale  ordinariamente
comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per  debito  deve
intendersi  quanto  previsto  nella  fattispecie  della  risoluzione,
ovvero la sola  quota  del  mutuo  non  restituita,  aumentata  degli
interessi   calcolati   al   tasso   legale   vigente   dal   momento
dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute  da  Invitalia  Spa
fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle
somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa  che  comunque  sono
imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale»; 
  c) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure esecutive pendenti  nei
confronti dei soggetti che hanno  presentato  domanda  ai  sensi  del
presente articolo per  un  periodo  di  dodici  mesi  dalla  data  di
ricezione della domanda. Invitalia Spa deve rivolgere tempestivamente
istanza all'autorità competente, in base alle norme in  vigore,  per
la sospensione delle procedure esecutive che siano in atto  a  carico
dei  richiedenti  l'adesione  transattiva  ai  sensi   del   presente
articolo, al fine di  non  arrecare  pregiudizio  irreversibile  alla
continuità aziendale». 
  275.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2021  e
di 200 milioni di euro per l'anno 2022. 
  276. Nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' istituito il Fondo per il sostegno della parità
salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura  finanziaria,  nei
limiti  della  predetta  dotazione,  di  interventi  finalizzati   al
sostegno e al riconoscimento del valore sociale  ed  economico  della
parità salariale di genere e delle pari opportunità sui  luoghi  di
lavoro. 
  277. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabilite le modalità di attuazione del comma 276. 
  278. E' prorogato per gli  anni  2021  e  2022  il  trattamento  di
sostegno del reddito di cui  all'articolo  44  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre  2018,  n.  130,  per  un  periodo  massimo  complessivo  di
autorizzazione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro
per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022.  Agli  oneri
derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2021 e a 50 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione,  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. In sede di accordo governativo e'  verificata  la
sostenibilità   finanziaria   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale e nell'accordo e' indicato il  relativo  onere
finanziario. Al  fine  del  monitoraggio  della  spesa,  gli  accordi
governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze
e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di  spesa  relativi
all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che
e' stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non  possono
essere stipulati altri accordi. 
  279. All'articolo 93 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  al
comma  1,  le  parole:  «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 marzo 2021». 
  280. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori  dipendenti
delle imprese del settore dei call center, di  cui  all'articolo  44,
comma 7, del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  sono
prorogate per l'anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di  euro.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2021,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  281. All'articolo 199, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «nel limite massimo di 4  milioni
di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di  2  milioni
di euro per l'anno 2021». 
  282. A valere sul Fondo sociale per occupazione  e  formazione,  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 12 milioni  di  euro
per l'anno 2021, al  finanziamento  dell'indennità  onnicomprensiva,
pari  a  trenta  euro  giornalieri  per  l'anno  2021,  per   ciascun
lavoratore  dipendente  da  impresa  adibita  alla  pesca  marittima,
compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca,  di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  in  caso  di  sospensione  dal
lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. 
  283. A valere sul Fondo sociale per occupazione  e  formazione,  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 7  milioni  di  euro
per l'anno 2021, al  finanziamento  dell'indennità  onnicomprensiva,
pari  a  trenta  euro  giornalieri  per  l'anno  2021,  per   ciascun
lavoratore  dipendente  da  impresa  adibita  alla  pesca  marittima,
compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca,  di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  in  caso  di  sospensione  dal
lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio. 
  284. Il trattamento di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 72, e' prorogato per  gli  anni  2021,
2022 e 2023, alle medesime condizioni stabilite dal medesimo articolo
1, comma 1, per una durata massima complessiva  di  dodici  mesi  nel
triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno  dei
tre anni. All'onere derivante dal primo periodo del  presente  comma,
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022  e  2023,
si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e  formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  285. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' prorogata  per  gli
anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e
di 100 milioni di euro per l'anno  2022.  Agli  oneri  derivanti  dal
primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni per l'anno  2021
e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  a  valere  sul
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  286.   Al    fine    dell'attuazione    dei    piani    di    nuova
industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a
crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi  del  Ministero
dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano  possono  concedere  nell'anno  2021
ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in  deroga
nel  limite  della  durata  massima  di  dodici   mesi,   anche   non
continuativi. 
  287. All'onere derivante dall'attuazione del comma 286 si fa fronte
nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  dell'articolo  44,
comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  ove
non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo  26-ter
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e  ai  sensi
dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e comunque nel limite massimo di  10  milioni  di
euro per l'anno 2021. Le regioni e le province autonome di  Trento  e
di Bolzano concedono l'indennità di cui al comma  286  del  presente
articolo,  esclusivamente  previa   verifica   della   disponibilità
finanziaria  da  parte  dell'Istituto  nazionale   della   previdenza
sociale. 
  288. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di  integrazione
salariale in deroga di cui al comma 286 l'applicazione di  misure  di
politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  in  accordo
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  in  un
apposito piano regionale, da comunicare al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e  all'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
attive del lavoro. 
  289. Al fine del completamento dei piani di recupero  occupazionale
di cui all'articolo 44, comma  11-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148,  sono  stanziate  ulteriori  risorse  per  un
importo pari a 180 milioni di euro, a valere sul  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le
regioni con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.
Le predette regioni possono destinare,  nell'anno  2021,  le  risorse
stanziate ai sensi del primo  periodo  alle  medesime  finalità  del
citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148  del
2015, nonche' a quelle  dell'articolo  53-ter  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96. 
  290. Al fine di assicurare  la  prosecuzione  degli  interventi  di
cassa integrazione guadagni straordinaria e di  mobilità  in  deroga
nelle aree di crisi industriale complessa individuate  dalle  regioni
per  l'anno  2020  e  non  autorizzate  per  mancanza  di   copertura
finanziaria, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo  per  il  sostegno  al
reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa  con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra  le  regioni  delle
risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati
anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal  presente
comma. 
  291. All'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) dopo la parola: «decreto» sono inserite le  seguenti:  «,  nelle
more di una riforma organica degli ammortizzatori  sociali,  volta  a
fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano  la  tutela,
il sostegno al reddito e le politiche di  reinserimento  nel  mercato
del lavoro di una considerevole platea di soggetti,»; 
  2) le parole: «delle aree di crisi complessa» sono soppresse; 
  3) le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2021»; 
  4) le parole: «, nel limite massimo di 2,43  milioni  di  euro  per
l'anno 2020» sono soppresse; 
  b) al comma 2: 
  1)  all'alinea,  dopo  la  parola:  «presenza»  sono  inserite   le
seguenti: «alla data di presentazione dell'istanza»; 
  2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) aver  percepito  o  essere  percettori  dell'indennità  di
disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione  Sociale
per l'Impiego (NASpI)»; 
  c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021,  sono
applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano
regionale, da comunicare al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche  attive  del  lavoro
(ANPAL)»; 
  d) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Indennità  per  i
lavoratori della regione Campania». 
  292. Nell'anno 2021, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  1,
commi  446  e  447,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,   le
amministrazioni pubbliche utilizzatrici  dei  lavoratori  socialmente
utili di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2000,  n.  81,  e  all'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 7 agosto  1997,  n.  280,  nonche'  dei  lavoratori  già
rientranti  nell'abrogato  articolo  7  del  decreto  legislativo  1°
dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori  impegnati  in  attività  di
pubblica  utilità,  anche  mediante  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato o contratti di collaborazione coordinata  e  continuativa
nonche' mediante altre tipologie  contrattuali,  possono  assumere  a
tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare  nei  profili
professionali delle aree o categorie per i quali non e' richiesto  il
titolo di studio superiore a quello  della  scuola  dell'obbligo  che
abbiano la professionalità richiesta,  in  relazione  all'esperienza
effettivamente maturata, e i  requisiti  previsti  per  l'accesso  al
pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità: 
  a) possesso da parte dei lavoratori  dei  requisiti  di  anzianità
previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75,  o  svolgimento  delle  attività  socialmente
utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo; 
  b) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma
1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori  che
siano stati  previamente  individuati,  in  relazione  alle  medesime
attività svolte, con procedure selettive pubbliche  anche  espletate
presso amministrazioni diverse da quella che procede  all'assunzione,
salvo quanto previsto dalle lettere a), c) e d) del presente comma; 
  c)  espletamento  di  selezioni  riservate,   mediante   prova   di
idoneità, ai lavoratori che non siano stati previamente individuati,
in relazione alle medesime attività svolte, con procedure  selettive
pubbliche anche espletate presso amministrazioni  diverse  da  quella
che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle  lettere  a),
b) e d) del presente comma; 
  d) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, commi
1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei  lavoratori
utilizzati  mediante  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  o
contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa   nonche'
mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto
dalle lettere a), b) e c) del presente comma. 
  293. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al  comma  292  del
presente articolo, anche con contratti di lavoro  a  tempo  parziale,
sono consentite nei limiti della dotazione organica e  del  piano  di
fabbisogno del personale e sono considerate, ai  sensi  dell'articolo
36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nella
quota  di  accesso  dall'esterno.   Resta   fermo   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 446, lettere d), e), f), g) e h)  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145. 
  294. All'articolo 1, comma 162, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2021». 
  295. All'articolo 1, comma 495, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, le parole:  «per  il  solo  anno  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 marzo 2021». 
  296. All'articolo 1, comma 495, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «I  lavoratori  che
alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di  lavori
socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma
25,  lettera  b),  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,   n.   510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che  ne  erano
utilizzatrici alla predetta data, a tempo  indeterminato,  anche  con
contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga,  per  il  solo
anno 2021 in qualità di lavoratori  sovrannumerari,  alla  dotazione
organica e al  piano  di  fabbisogno  del  personale  previsti  dalla
vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo  periodo
del comma 497 del presente articolo». 
  297. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022,  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre  2017,
n. 205, sono incrementate di 55 milioni di euro per l'anno 2021 e  di
50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50  milioni  di  euro  per
ciascuno dei medesimi anni a valere sulle risorse del  Fondo  sociale
per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  298. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore, il Fondo per l'istruzione e  formazione
tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1,  comma  67,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'  ulteriormente  incrementato
di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 
  299. Al fine di garantire, qualora necessario  per  il  prolungarsi
degli effetti sul piano occupazionale  dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, la possibilità di una piu' ampia forma di tutela  delle
posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante  trattamenti  di  cassa
integrazione ordinaria, assegno ordinario  e  cassa  integrazione  in
deroga, e' istituito,  nell'ambito  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con
una dotazione di 5.333,8 milioni di euro per l'anno  2021.  L'importo
di  1.503,8  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   relativo   alle
autorizzazioni  di  spesa  di  cui  all'articolo  19,  comma  9,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 1,  comma  11,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, conservato in conto  residui  ai
sensi  dell'ultimo  periodo  del  comma  9  dell'articolo   265   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  e'  versato  all'entrata  del
bilancio dello Stato nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario. 
  300. I datori di  lavoro  che  sospendono  o  riducono  l'attività
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 possono presentare domanda di  concessione  del  trattamento
ordinario di integrazione salariale,  dell'assegno  ordinario  e  del
trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli
da 19  a  22-quinquies  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per
una durata massima di dodici settimane. Le  dodici  settimane  devono
essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il  31
marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria,  e  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30  giugno  2021  per  i
trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in
deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici  settimane
costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale
COVID-19.  I  periodi  di  integrazione   salariale   precedentemente
richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12  del  decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente,  in  periodi
successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati,  ove  autorizzati,  alle
dodici settimane del presente comma. 
  301. Le domande di accesso ai  trattamenti  di  cui  al  comma  300
devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la  fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio  il  periodo  di
sospensione o di riduzione  dell'attività  lavorativa.  In  fase  di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente  comma
e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  302. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  da  parte
dell'INPS, il datore di lavoro  e'  tenuto  ad  inviare  all'Istituto
tutti  i  dati  necessari  per  il   pagamento   o   per   il   saldo
dell'integrazione salariale entro  la  fine  del  mese  successivo  a
quello in cui e' collocato  il  periodo  di  integrazione  salariale,
ovvero,  se  posteriore,  entro   il   termine   di   trenta   giorni
dall'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima
applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  rinviati  al
trentesimo giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui  al
primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento
della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del
datore di lavoro inadempiente. 
  303. I fondi di cui all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148,  garantiscono  l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 300 con le medesime  modalità  di  cui  ai
commi da 299 a 314 del  presente  articolo,  ovvero  per  una  durata
massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il  1°
gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.  Il  concorso  del  bilancio  dello
Stato agli oneri finanziari relativi  alla  predetta  prestazione  e'
stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno  2021;
tale importo  e'  assegnato  ai  rispettivi  fondi  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente
comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno o piu' decreti  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
dei  fondi  stessi  dell'andamento  del  costo   della   prestazione,
relativamente alle istanze degli aventi  diritto,  nel  rispetto  del
limite di spesa e secondo le indicazioni fornite  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  304. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli
(CISOA), di cui all'articolo 19, comma 3-bis,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e'  concesso,  in  deroga  ai  limiti  di
fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di  giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8
della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di  novanta
giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e  il  30  giugno
2021.  La  domanda  di  CISOA  deve  essere  presentata,  a  pena  di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi
di integrazione precedentemente  richiesti  e  autorizzati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al  31  dicembre
2020 sono imputati ai novanta giorni stabiliti dal presente comma. In
fase di prima  applicazione,  il  termine  di  decadenza  di  cui  al
presente comma e' fissato entro la fine del mese successivo a  quello
di entrata in vigore della presente legge. I periodi di  integrazione
autorizzati ai sensi  del  citato  decreto-legge  n.  104  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  126  del  2020,  e  ai
sensi dei commi da 299 a 314 del presente articolo sono computati  ai
fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo
lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
  305. I benefici di cui ai commi da 299 a 314 del presente  articolo
sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo  il  25
marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  306. Ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  di  quelli  del
settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di  cui  al  comma
300,  ferma  restando  l'aliquota  di   computo   delle   prestazioni
pensionistiche,  e'  riconosciuto  l'esonero   dal   versamento   dei
contributi previdenziali a loro carico  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo
di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti  delle
ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno
2020, con esclusione dei premi e  dei  contributi  dovuti  all'INAIL,
riparametrato e applicato su base mensile. 
  307. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   possono
rinunciare per la frazione  di  esonero  richiesto  e  non  goduto  e
contestualmente presentare domanda per  accedere  ai  trattamenti  di
integrazione salariale di cui ai commi da  299  a  314  del  presente
articolo. 
  308. Il beneficio previsto dai commi 306 e 307 e' concesso ai sensi
della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei
limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima   Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 306 e 307 del presente
articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea,
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  309. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio  delle  procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e
restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate
successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  già  impiegato
nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto. 
  310. Fino alla medesima data di cui al comma 309, resta,  altresi',
preclusa al  datore  di  lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei
dipendenti, la facoltà di recedere dal  contratto  per  giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui
all'articolo 7 della medesima legge. 
  311. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 e 310  non
si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attività dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in
liquidazione della  società  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice civile,  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio  provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio  provvisorio  sia
disposto per  uno  specifico  ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal
divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello
stesso. 
  312. Il trattamento di cui ai commi  300  e  304  e'  concesso  nel
limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa
integrazione ordinaria e assegno ordinario,  in  1.067,7  milioni  di
euro per i trattamenti di cassa  integrazione  in  deroga  e  in  282
milioni di euro per  i  trattamenti  di  CISOA.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al  presente  comma.  Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  313. All'onere derivante dai  commi  303  e  312,  pari  a  4.826,5
milioni di euro  per  l'anno  2021  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini  di
indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche,  si
provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di  cui  al  comma
299. 
  314. Alle minori entrate derivanti dai commi da 306 a 308, valutate
in 155,6 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299. 
  315. Ai lavoratori marittimi di cui  all'articolo  115  del  codice
della navigazione imbarcati su navi adibite alla  pesca  marittima  e
alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di
cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo  1958,  n.
250, nonche' agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla
nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi  non  titolari  di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad
esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,
della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  che  sospendono  o  riducono
l'attività lavorativa o che hanno subito una riduzione  del  reddito
per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima
di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021  e  il
30  giugno  2021.  Il  trattamento  di  cui  al  presente  comma   e'
incompatibile con i trattamenti di cui ai commi  da  299  a  314  del
presente articolo, con le prestazioni di cassa integrazione in deroga
e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale  di  cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  n.  94343
del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di  solidarietà  bilaterali  di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  316. Per gli armatori e i  proprietari  armatori,  imbarcati  sulla
nave  dai  medesimi  gestita,  per  i  soci  lavoratori  autonomi  di
cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo  1958,  n.
250, e per i pescatori autonomi la riduzione del  reddito  del  primo
semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto  al
reddito del primo semestre 2019. A tal fine il reddito e' individuato
secondo il principio di cassa  come  differenza  tra  i  ricavi  e  i
compensi   percepiti   e   le    spese    sostenute    nell'esercizio
dell'attività. 
  317. La domanda deve essere presentata all'INPS, per  i  lavoratori
subordinati, entro il  termine  di  decadenza  della  fine  del  mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione
o di riduzione dell'attività lavorativa e, per i lavoratori  di  cui
al comma 316, entro il 30 settembre 2021. 
  318.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  315  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  ed  e'  riconosciuto,  per   i   lavoratori
subordinati, nella misura  pari  agli  importi  massimi  mensili  del
trattamento di integrazione salariale e, per i lavoratori di  cui  al
comma 316, nella misura di 40 euro netti al  giorno.  Il  trattamento
non dà luogo all'accredito della  contribuzione  figurativa  ne'  al
pagamento dell'assegno per il nucleo familiare. 
  319. Il trattamento di cui al comma  315  e'  concesso  nel  limite
massimo di spesa di 31,1 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di  cui  al
primo  periodo  e  qualora  dal  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  320. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e' autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro annui in  favore  dell'Agenzia  nazionale
per  le  politiche  attive  del  lavoro,  quale  contributo  per   il
funzionamento della società ANPAL Servizi Spa. 
  321. Per l'esercizio finanziario 2021, in linea con quanto disposto
dall'articolo  18  del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
gli specifici stanziamenti iscritti nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per  il  finanziamento
degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13  della
legge 30 marzo 2001, n. 152, sono  complessivamente  incrementati  di
ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma e' erogata  nel  suo  intero
ammontare entro  il  primo  semestre  dell'anno  2021,  con  apposito
decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  322. Al fine di contribuire all'accoglienza  di  genitori  detenuti
con  bambini  al  seguito  in   case-famiglia   protette   ai   sensi
dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio
per  l'accoglienza  residenziale   dei   nuclei   mamma-bambino,   e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero  della  giustizia,
un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  323. Con decreto del Ministro della giustizia,  da  adottare  entro
due mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le risorse del fondo di cui  al  comma  322  del
presente articolo sono ripartite tra le regioni,  secondo  criteri  e
modalità fissati dallo stesso decreto anche al fine di rispettare il
limite di spesa massima di cui al medesimo comma 322. 
  324. Al fine di favorire la transizione occupazionale  mediante  il
potenziamento delle politiche attive del lavoro  e  di  sostenere  il
percorso di riforma degli  ammortizzatori  sociali,  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il
successivo trasferimento all'Agenzia nazionale delle politiche attive
del lavoro (ANPAL) per le attività di competenza,  e'  istituito  un
fondo denominato «Fondo per  l'attuazione  di  misure  relative  alle
politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla  Commissione
europea nell'ambito del programma React EU», con una dotazione di 500
milioni di euro nell'anno 2021. Nei limiti delle risorse  residue  di
cui al primo periodo pari, al netto delle risorse utilizzate ai sensi
del comma 325, a 233 milioni di euro per l'anno 2021, e' istituito un
programma  denominato  «Garanzia  di  occupabilità  dei  lavoratori»
(GOL), quale programma  nazionale  di  presa  in  carico  finalizzata
all'inserimento  occupazionale,  mediante  l'erogazione  di   servizi
specifici di politica attiva del lavoro,  nell'ambito  del  patto  di
servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 150. Le misure di  assistenza  intensiva  nella  ricerca  di
lavoro, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n.  150
del 2015, sono rideterminate nell'ambito del programma  nazionale  di
cui al presente comma. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati le prestazioni connesse
al programma nazionale GOL, compresa la  definizione  delle  medesime
prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare
il rispetto del limite di spesa, le  caratteristiche  dell'assistenza
intensiva nella ricerca di  lavoro  e  i  tempi  e  le  modalità  di
erogazione da parte della rete  dei  servizi  per  le  politiche  del
lavoro,  nonche'  la  specificazione  dei  livelli  di  qualità   di
riqualificazione delle competenze. Resta fermo che le misure comprese
nel programma nazionale GOL sono individuate nell'ambito delle misure
ritenute ammissibili al finanziamento del  predetto  programma  React
EU. 
  325. Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL di cui
al comma 324, per l'anno 2021, l'assegno  di  ricollocazione  di  cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e'
riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno,
dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in  una  delle
seguenti condizioni, ad esclusione  delle  persone  che  beneficiando
degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti
necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione  dei
medesimi:  collocazione  in  cassa  integrazione  guadagni  ai  sensi
dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
148; sospensione del rapporto  di  lavoro  e  collocazione  in  cassa
integrazione  guadagni  per  cessazione   dell'attività   ai   sensi
dell'articolo  44  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130;
percezione  della  Nuova  Assicurazione  Sociale  per   l'Impiego   e
dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi. 
  326. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANPAL,
adottata  previa  approvazione  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
politiche sociali, sentite le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, sono definiti i tempi, le modalità operative di
erogazione e l'ammontare dell'assegno di  ricollocazione  di  cui  al
comma 325 e le procedure per assicurare il  rispetto  del  limite  di
spesa di cui al medesimo comma  325,  con  la  presa  in  carico  del
beneficiario da parte dei centri per l'impiego e con il  servizio  di
accompagnamento all'inserimento lavorativo che  puo'  essere  erogato
dai centri per l'impiego o dai soggetti privati accreditati ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,
nel   rispetto   dei   regimi   di   accreditamento   regionale.   In
considerazione della fase di transizione tecnologica ed ecologica del
mercato del  lavoro,  l'assegno  di  ricollocazione  deve  prevedere,
insieme con il bilancio delle competenze e con l'analisi di eventuali
bisogni formativi di qualificazione delle  competenze,  il  piano  di
riqualificazione necessario affinche' la  persona  possa  colmare  il
proprio  fabbisogno  formativo.  Nel  caso  il  cui  il  servizio  di
accompagnamento all'inserimento lavorativo sia affidato  ai  soggetti
privati accreditati ai sensi  del  citato  articolo  12  del  decreto
legislativo n. 150 del 2015, le informazioni relative ai servizi resi
sono comunicate al sistema informativo unitario delle  politiche  del
lavoro di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 150
del 2015, alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore. 
  327. Per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione  e'  riconosciuto
ai soggetti di cui al comma 325 a valere sulle risorse del  Fondo  di
cui  al  comma  324  e  il  relativo  riconoscimento  e'  subordinato
all'operatività  del  rispettivo   finanziamento   nell'ambito   del
programma React EU. Il comma 7 dell'articolo 9 del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e' abrogato. 
  328. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 325 a 327 e'
condizionata all'approvazione,  da  parte  delle  autorità  europee,
dell'ammissibilità  delle  stesse  disposizioni   al   finanziamento
nell'ambito del programma React EU. 
  329. La dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da
malattia oncologica di cui all'articolo 1, comma 338, della legge  27
dicembre 2017, n. 205, e' stabilita in 5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021. 
  330. Al fine di migliorare  la  protezione  sociale  delle  persone
affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la  presa  in
carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero della  salute,  un
fondo, denominato «Fondo per  l'Alzheimer  e  le  demenze»,  con  una
dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,  2022  e
2023. 
  331. Il Fondo di cui al comma 330  e'  destinato  al  finanziamento
delle linee  di  azione  previste  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del  Piano  nazionale
demenze  strategie  per  la  promozione  ed  il  miglioramento  della
qualità e dell'appropriatezza  degli  interventi  assistenziali  nel
settore delle demenze, approvato con  accordo  del  30  ottobre  2014
dalla Conferenza unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  9
del  13  gennaio  2015,  nonche'  al  finanziamento  di  investimenti
effettuati dalle regioni e dalle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, anche  mediante  l'acquisto  di  apparecchiature  sanitarie,
volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e  del
monitoraggio dei pazienti con  malattia  di  Alzheimer,  al  fine  di
migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi. 
  332. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di  cui  al
comma 330, nonche' il  sistema  di  monitoraggio  dell'impiego  delle
somme. 
  333. All'articolo 15, comma 1,  lettera  c-bis),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di  euro  500»  sono
sostituite dalle seguenti: «di euro 550». 
  334. E' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una  dotazione  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,  destinato
alla copertura finanziaria di interventi legislativi  finalizzati  al
riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura
non professionale svolta dal caregiver familiare, come  definito  dal
comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  335. Al fine di prevenire  condizioni  di  povertà  ed  esclusione
sociale di coloro che, al  compimento  della  maggiore  età,  vivono
fuori dalla famiglia  di  origine  sulla  base  di  un  provvedimento
dell'autorità giudiziaria,  la  quota  del  Fondo  Povertà  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15  settembre  2017,
n. 147, e' integrata di 5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2021, 2022 e 2023.  Lo  stanziamento  di  cui  al  primo  periodo  e'
riservato, in via sperimentale, a interventi, da effettuare anche  in
un numero limitato di ambiti  territoriali,  volti  a  permettere  di
completare il percorso di crescita verso  l'autonomia  garantendo  la
continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, fino  al
compimento del ventunesimo anno d'età. 
  336. All'articolo 16 del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  al
comma  1,  le  parole:  «31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020» e, al comma 3, le parole: «entro  il  29
febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28  febbraio
2021». 
  337.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure  e  l'utilizzo  del
beneficio economico della  Pensione  di  cittadinanza  da  parte  dei
soggetti anziani, il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e' sostituito dal seguente: 
  «6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione
di  cittadinanza  che  risultino  titolari   di   altra   prestazione
pensionistica erogata dall'INPS il beneficio e' erogato  insieme  con
detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante ai sensi
dell'articolo 3, comma 7. Nei confronti dei titolari  della  Pensione
di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6». 
  338. All'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,  la
lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine
da  almeno  due  anni  rispetto  alla  data  di  presentazione  della
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10,  in  alloggio
non di proprietà di un membro della famiglia medesima». 
  339. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  179,  alinea,  le  parole:  «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
  b) al comma 186, le parole: «323,4 milioni di euro per l'anno 2021,
di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per
l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «411,1 milioni  di  euro
per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022,  di  169,3
milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per  l'anno
2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e  di  8,9  milioni  di
euro per l'anno 2026». 
  340. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma
165 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  si
applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno  a  trovarsi
nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021. 
  341.  Al  fine  di  contribuire  a  rimuovere  gli   ostacoli   che
impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità
e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
istituito un  apposito  fondo,  da  trasferire  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  destinato  alla   realizzazione   di   una
piattaforma di raccolta delle firme digitali da  utilizzare  per  gli
adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352. 
  342. La dotazione del fondo di cui al comma 341 e'  determinata  in
100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  343. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in
funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il  31  dicembre
2021. 
  344. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati  di  cui  al
secondo comma dell'articolo 8 della legge 25  maggio  1970,  n.  352,
possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma  341,
in forma digitale ovvero tramite strumentazione  elettronica  con  le
modalità  previste  dall'articolo  20,  comma  1-bis,   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. Le firme digitali non sono  soggette  all'autenticazione
di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970,  n.
352. 
  345. All'articolo 1, comma 160, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205,  le  parole:  «2018-2020»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«2018-2023». 
  346. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità,  ai
soggetti   che   maturano   i   requisiti   per   il    pensionamento
successivamente  al  31  dicembre  2011  appartenenti  alle  seguenti
categorie: 
  a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera  a),  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147,  i  quali  perfezionano  i  requisiti
utili a  comportare  la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata  in  vigore
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  entro  il
centoventesimo mese successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
medesimo decretolegge n. 201 del 2011; 
  b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera  f),  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147,  i  quali  perfezionano  i  requisiti
utili a  comportare  la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata  in  vigore
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  entro  il
centoventesimo mese successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 
  c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere  b),  c)  e
d), della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  i  quali  perfezionano  i
requisiti  utili  a  comportare   la   decorrenza   del   trattamento
pensionistico, secondo la disciplina  vigente  prima  della  data  di
entrata  in  vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
entro il centoventesimo mese  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 
  d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori  in
congedo  per  assistere  figli  con  disabilità   grave   ai   sensi
dell'articolo  42,  comma  5,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e  della
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  i
quali perfezionano i requisiti utili a comportare la  decorrenza  del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima  della
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
centoventesimo mese successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 
  e) con  esclusione  del  settore  agricolo  e  dei  lavoratori  con
qualifica di stagionali, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo
determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a  tempo
determinato, cessati dal lavoro tra  il  1°  gennaio  2007  e  il  31
dicembre  2011,  non  rioccupati  a  tempo  indeterminato,  i   quali
perfezionano  i  requisiti  utili  a  comportare  la  decorrenza  del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima  della
data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
entro il centoventesimo mese  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. 
  347. Ai  fini  della  presentazione  delle  istanze  da  parte  dei
lavoratori, da effettuare entro il temine di  decadenza  di  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
applicano per  ciascuna  categoria  di  lavoratori  salvaguardati  le
specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia
di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14  febbraio  2014,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  89  del  16  aprile  2014.
L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede  al
monitoraggio delle domande di pensionamento  inoltrate  dai  soggetti
appartenenti  alle  categorie  di  cui  al  comma  346  del  presente
articolo, che costituiscono un contingente unico,  sulla  base  della
data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di  cui
alla lettera d) del predetto comma 346 in attività di lavoro, e'  da
intendersi quella di entrata in vigore della presente  legge.  L'INPS
provvede a pubblicare nel proprio  sito  internet  istituzionale,  in
forma aggregata al fine di  rispettare  le  vigenti  disposizioni  in
materia di tutela dei dati  personali,  i  dati  raccolti  a  seguito
dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande
pervenute, quelle accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio
risulti il raggiungimento,  anche  in  via  prospettica,  dei  limiti
numerici e di spesa determinati ai sensi dei  commi  346  e  348  del
presente articolo, l'INPS non prende in esame  ulteriori  domande  di
pensionamento finalizzate  a  usufruire  dei  benefici  previsti  dai
medesimi commi. 
  348. I benefici di cui al comma 346, che in ogni caso  non  possono
avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, sono riconosciuti  nel
limite di 2.400 soggetti e  nel  limite  massimo  di  spesa  di  34,9
milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro  per  l'anno
2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023,  di  16,1  milioni  di
euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6
milioni di euro per l'anno 2026. 
  349. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole:  «2019  e  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Esclusivamente per il 2021,  il  limite  minimo  di  unità
lavorative in organico di cui al comma 1 non puo' essere inferiore  a
500 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al  comma  5-bis,  a
250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di  aggregazione
di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi»; 
  c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di sessanta mesi
dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano
maturato  il  requisito  minimo  contributivo,   o   della   pensione
anticipata di cui all'articolo 24,  comma  10,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di  non  opposizione  e
previo  esplicito  consenso   in   forma   scritta   dei   lavoratori
interessati, il datore di lavoro riconosce per  tutto  il  periodo  e
fino al raggiungimento della prima decorrenza utile  del  trattamento
pensionistico, a fronte della risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,
un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del  rapporto  di
lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile
della pensione sia quella prevista per  la  pensione  anticipata,  il
datore di lavoro versa anche  i  contributi  previdenziali  utili  al
conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza  teorica
della NASpI al lavoratore, il  versamento  a  carico  del  datore  di
lavoro per l'indennità mensile e' ridotto di un importo  equivalente
alla somma della  prestazione  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del  datore
di lavoro per i contributi previdenziali utili al  conseguimento  del
diritto alla pensione anticipata e' ridotto di un importo equivalente
alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12  del
medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando  in  ogni
caso i criteri di computo  della  contribuzione  figurativa.  Per  le
imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000  unità
lavorative   che   attuino   piani   di   riorganizzazione    o    di
ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con  i
programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione  del  numero  dei
lavoratori da assumere ai sensi della lettera  a)  del  comma  2,  si
impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori
che abbiano prestato il consenso ai  sensi  del  presente  comma,  la
riduzione dei versamenti a carico del datore di  lavoro,  di  cui  al
precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per  un  importo
calcolato sulla base  dell'ultima  mensilità  di  spettanza  teorica
della prestazione NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare  attuazione
al contratto di cui al comma  1,  il  datore  di  lavoro  interessato
presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla  presentazione
di  una  fideiussione  bancaria  a  garanzia  della  solvibilità  in
relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato  a  versare
mensilmente all'INPS  la  provvista  per  la  prestazione  e  per  la
contribuzione figurativa. In ogni caso,  in  assenza  del  versamento
mensile di cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a non  erogare  le
prestazioni. I benefici di cui al presente  comma  sono  riconosciuti
entro il limite complessivo di spesa di 117,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni di euro per l'anno  2024.  Se  nel
corso della procedura di consultazione di cui al comma  1  emerge  il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali  non  puo'   procedere   alla   sottoscrizione   dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo'  prendere  in  considerazione
ulteriori domande di accesso ai benefici di cui  al  presente  comma.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica, fornendo i  risultati  dell'attività  di  monitoraggio  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze»; 
  d) al comma 6, le  parole:  «al  comma  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»; 
  e) al comma 7, le parole:  «dal  comma  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai commi 5 e 5-bis» e le parole: «e di  31,8  milioni  di
euro per l'anno 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  di  31,8
milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022». 
  350. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo  parziale
che  prevede  che  la  prestazione  lavorativa  sia  concentrata   in
determinati periodi e' riconosciuto per  intero  utile  ai  fini  del
raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa  per  l'accesso
al diritto alla pensione. A tal fine, il numero  delle  settimane  da
assumere ai fini pensionistici si  determina  rapportando  il  totale
della contribuzione  annuale  al  minimale  contributivo  settimanale
determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo
parziale esauriti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  il  riconoscimento  dei  periodi  non   interamente
lavorati  e'  subordinato  alla  presentazione  di  apposita  domanda
dell'interessato corredata da idonea  documentazione.  I  trattamenti
pensionistici liquidati in applicazione della  presente  disposizione
non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore
della stessa. 
  351. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al  31  gennaio  2021,  del
dispositivo di pubblica sicurezza  preordinato  al  contenimento  del
contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori  compiti
comunque  connessi  all'emergenza   epidemiologica   in   corso,   e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  52.240.592  euro,  di  cui
40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine  pubblico
del personale delle Forze di polizia e  degli  altri  oneri  connessi
all'impiego del personale delle polizie locali e 11.478.200 euro  per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del  personale
delle Forze di polizia. 
  352. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma  351,  la
funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  relazione
agli accresciuti impegni  connessi  all'emergenza  epidemiologica  in
corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa  di  2.633.971  euro
per il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale dei vigili del fuoco. 
  353. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti  volte  a
garantire, nel  piu'  gravoso  contesto  di  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il regolare  e  pieno  svolgimento  delle
attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli  istituti
penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2021, la  spesa  complessiva
di 1.454.565 euro  per  il  pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti
vigenti, delle prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal
1° gennaio al 31 gennaio 2021. 
  354. All'articolo 1, comma  149,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre  2018,  n.  145,  le  parole:  «18  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «28 milioni di euro». 
  355. All'articolo 21-bis, comma 1, del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le parole: «5 milioni  di  euro  annui»  sono  sostituite
dalle seguenti: «10.000.000  di  euro  annui».  Ai  fini  di  cui  al
presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021. 
  356. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il  Fondo
per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti  già  titolari  di
rendita erogata  per  una  patologia  asbesto-correlata  riconosciuta
dallo stesso INAIL o dal soppresso  Istituto  di  previdenza  per  il
settore  marittimo,  ovvero,  in  caso  di  soggetti   deceduti,   ai
superstiti ai sensi dell'articolo  85  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  una
prestazione aggiuntiva nella misura  percentuale  del  15  per  cento
della rendita in godimento.  La  prestazione  aggiuntiva  e'  erogata
unitamente  al  rateo  di  rendita  corrisposto  mensilmente  ed   e'
cumulabile con le altre  prestazioni  spettanti  a  qualsiasi  titolo
sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento. 
  357. Per gli eventi accertati a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,
l'INAIL, tramite il Fondo  per  le  vittime  dell'amianto,  eroga  ai
malati  di  mesotelioma,  che  abbiano  contratto  la  patologia  per
esposizione  familiare  a  lavoratori  impegnati  nella   lavorazione
dell'amianto ovvero per esposizione ambientale,  una  prestazione  di
importo fisso  pari  a  euro  10.000  da  corrispondere  in  un'unica
soluzione su istanza  dell'interessato  o  degli  eredi  in  caso  di
decesso. L'istanza e' presentata a pena di decadenza entro  tre  anni
dalla data dell'accertamento della malattia. 
  358.  Sono  utilizzate  le  disponibilità   del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla
data del  31  dicembre  2020,  per  il  pagamento  della  prestazione
aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243,  della  citata  legge
con riferimento agli eventi denunciati  fino  alla  predetta  data  e
nella  misura  stabilita  dalle  disposizioni  vigenti  nel  tempo  e
limitatamente ai  ratei  spettanti  fino  al  31  dicembre  2020.  Le
predette disponibilità sono altresi'  utilizzate  per  il  pagamento
della prestazione di importo fisso in un'unica  soluzione  di  10.000
euro a favore dei malati di mesotelioma,  che  abbiano  contratto  la
patologia per esposizione  familiare  a  lavoratori  impegnati  nella
lavorazione dell'amianto ovvero per  esposizione  ambientale,  o  dei
loro eredi ai sensi dell'articolo 11-quinquies  del  decretolegge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31
dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza,  il
termine di tre anni dalla data  di  accertamento  della  malattia.  A
decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale  a  carico
delle imprese di cui  all'articolo  1,  comma  244,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo
comma 244, secondo periodo, e' soppressa. 
  359. Agli  oneri  derivanti  dai  commi  356  e  357  del  presente
articolo, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro  per  l'anno
2021, in 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, in  42,15  milioni  di
euro per l'anno 2023, in 43,8 milioni di euro  per  l'anno  2024,  in
45,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 46,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, in 48,15 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  in  49,35
milioni di euro per l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro  per  l'anno
2029 e in 51,45 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2030
relativamente al comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021 relativamente al comma 357, si provvede, quanto  a  22
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante  le
economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  360. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  dopo  il
comma 277 sono inseriti i seguenti: 
  «277-bis. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, l'INPS richiede al datore di  lavoro  la
documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate ai
sensi del comma 277. Il datore di lavoro  adempie  entro  il  termine
perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i
successivi quindici giorni  l'INPS  trasmette  le  istanze  corredate
della relativa  documentazione  all'INAIL  che,  entro  i  successivi
sessanta giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche attestanti
la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge. 
  277-ter. All'esito della procedura indicata  al  comma  277-bis,  e
comunque  non   oltre   sessanta   giorni   dalla   ricezione   delle
certificazioni inviate dall'INAIL,  l'INPS  procede  al  monitoraggio
delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri: 
  a) la  data  di  perfezionamento,  nell'anno  di  riferimento,  dei
requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato; 
  b)  l'onere  previsto  per  l'esercizio  finanziario  dell'anno  di
riferimento,  connesso  all'anticipo  pensionistico  e  all'eventuale
incremento di misura dei trattamenti; 
  c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. 
  277-quater. Ai fini dell'individuazione  di  eventuali  scostamenti
rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per  legge,
entro  trenta  giorni   dalla   conclusione   delle   operazioni   di
monitoraggio, e comunque con cadenza annuale,  l'INPS  provvede  alla
redazione  di  una  graduatoria  dei  lavoratori  aventi  diritto  al
beneficio di cui al comma 277, tenendo conto  prioritariamente  della
data di  maturazione  dei  requisiti  pensionistici  agevolati  e,  a
parità degli stessi, della data di presentazione  della  domanda  di
accesso al  beneficio.  Qualora  l'onere  finanziario  accertato  sia
superiore allo stanziamento previsto per l'anno  di  riferimento,  la
decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti  ai  sensi  del
comma 277 e' differita in ragione dei criteri indicati al  precedente
periodo del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili. 
  277-quinquies. Per quanto non espressamente regolato dai  commi  da
277-bis  a  277-quater,  si  applicano,  in  quanto  compatibili   le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 158 dell'8 luglio 2016. 
  277-sexies. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30  giugno
2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica  da  parte  dell'INAIL
circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e  che  hanno
maturato, tenendo conto  del  riconoscimento  del  beneficio  di  cui
all'articolo 13, comma 8, della legge  27  marzo  1992,  n.  257,  la
decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre
2020, possono accedere al medesimo trattamento entro il  31  dicembre
2021 senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio  di  cui
ai  commi  277-ter  e  277-quater.  La  decorrenza  dei   trattamenti
pensionistici erogati in applicazione del  presente  comma  non  puo'
essere antecedente al 1° gennaio 2021». 
  361. In conseguenza di quanto disposto dal comma 360  del  presente
articolo, all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: «, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1  milioni
di euro annui a  decorrere  dall'anno  2025»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024,  12,6  milioni  di
euro per l'anno 2025, 13,5 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  13,2
milioni di euro per l'anno 2027, 12,3  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2030». 
  362. L'assegno di cui all'articolo 1, comma  125,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, secondo la disciplina  prevista  dall'articolo
1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  riconosciuto
anche per ogni figlio nato o adottato  dal  1°  gennaio  2021  al  31
dicembre 2021. All'onere derivante dal  primo  periodo  del  presente
comma, valutato in 340 milioni di euro  per  l'anno  2021  e  in  400
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'INPS  provvede,  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  al
monitoraggio  dei  maggiori  oneri  derivanti   dall'attuazione   del
presente comma e ne riferisce, con relazioni mensili, al Ministro per
le pari opportunità e la famiglia, al Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Nel
caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino
o  siano  in  procinto  di  verificarsi  scostamenti  rispetto   alle
previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e  di  400
milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari
opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si
provvede a rideterminare l'importo  annuo  dell'assegno  e  i  valori
dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, della legge  27  dicembre
2019, n. 160. 
  363. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «anche per  gli  anni  2017,  2018,
2019 e 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  «anche  per  gli  anni
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «e  a  sette  giorni  per  l'anno
2020» sono sostituite dalle seguenti: «, a sette  giorni  per  l'anno
2020 e a dieci giorni per l'anno 2021»; 
  c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018,  2019  e  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli  anni  2018,  2019,  2020  e
2021». 
  364. All'onere derivante dal comma 363, valutato in  151,6  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 106,1 milioni  di  euro
per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge. 
  365. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte  di  nuclei
familiari monoparentali con figli a  carico  aventi  una  disabilità
riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, e' concesso  un
contributo mensile nella  misura  massima  di  500  euro  netti,  per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine e' autorizzata  la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e  2023
che costituisce limite massimo di spesa. 
  366. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  sono  disciplinati  i  criteri   per   l'individuazione   dei
destinatari  e  le  modalità  di  presentazione  delle  domande   di
contributo e di erogazione dello stesso anche al  fine  del  rispetto
del limite di spesa di cui al comma 365. 
  367. Per continuare ad assicurare il  supporto  tecnico  necessario
allo  svolgimento   dei   compiti   istituzionali   dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle  persone  con  disabilità,  di  cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per  le
politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21  ottobre  2019,  la
segreteria tecnica già costituita presso la soppressa  Struttura  di
missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, di
cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  25
ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 10,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  e'  ulteriormente
prorogata fino al 31 dicembre 2023. 
  368. Agli oneri per  i  compensi  degli  esperti  della  segreteria
tecnica di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale  ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303, in  numero  non  superiore  a  dieci,  per  un  importo
omnicomprensivo per ciascun anno  di  700.000  euro,  si  provvede  a
valere  sulle  risorse  disponibili  del  bilancio   autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  369. All'Unione italiana dei ciechi e  degli  ipovedenti  ONLUS  e'
concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2021. 
  370. Al fine di sostenere l'Ente  nazionale  per  la  protezione  e
l'assistenza dei sordomuti (ENS), di cui alla legge 12  maggio  1942,
n. 889, alla  legge  21  agosto  1950,  n.  698,  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, e'  autorizzata  la  spesa  di  1
milione di euro per l'anno 2021. 
  371. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 196,3 milioni di
euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per  l'anno  2022,  di
474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di  euro  per
l'anno 2024, di 475,5 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  di  476,2
milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per  l'anno
2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere derivante dal  primo
periodo  del  presente  comma  si  provvede   mediante   soppressione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  372.  Per  assicurare  la  necessaria  copertura  finanziaria  alla
sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 9 novembre  2020,  che
ha ridotto da cinque a tre anni la durata del periodo di applicazione
delle misure previste dall'articolo 1,  comma  261,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di  157,7  milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 163,4 milioni di euro per l'anno 2023. 
  373. All'articolo  1  della  legge  10  marzo  1955,  n.  96,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  primo  comma,  le  parole:  «all'8  settembre  1943»   sono
sostituite dalle seguenti: «al 25 aprile 1945»; 
  b) al secondo comma, lettera b), le parole:  «quando  per  il  loro
reiterarsi abbiano assunto carattere  persecutorio  continuato»  sono
soppresse; 
  c) al  secondo  comma,  lettera  d),  le  parole:  «e  che  abbiano
comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni  uno»  sono
soppresse; 
  d) al terzo  comma,  le  parole:  «nelle  identiche  ipotesi»  sono
soppresse; 
  e)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  «Nel  caso   di
persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti  di  violenza  o
sevizie subiti in Italia  o  all'estero  di  cui  al  secondo  comma,
lettera c), si presumono, salvo prova contraria.». 
  374. Le disposizioni di cui al comma 373 si applicano  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  e  non  danno
titolo  alla  corresponsione  di  arretrati  riferiti  ad  annualità
precedenti. 
  375. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno
2021. 
  376. Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in
regime di edilizia residenziale pubblica  convenzionata  e  agevolata
che sono stati finanziati in tutto o in parte con  risorse  pubbliche
sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato  previa  formale
comunicazione, tramite posta  elettronica  certificata,  agli  uffici
competenti del comune dove  sono  ubicati  gli  immobili  e  all'ente
erogatore del finanziamento territorialmente competente. La  nullità
e' rilevabile d'ufficio, su  iniziativa  delle  parti,  degli  organi
vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino  detentore,  prenotatario  o
socio della società soggetta alla procedura esecutiva. 
  377. Nel caso in cui l'esecuzione sia  già  iniziata,  il  giudice
dell'esecuzione procede alla sospensione del  procedimento  esecutivo
nelle modalità di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui
al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura  al  fine
di tutelare la finalità  sociale  degli  immobili  e  sospendere  la
vendita degli stessi. 
  378. Se la procedura ha avuto inizio su  istanza  dell'istituto  di
credito presso il quale  e'  stato  acceso  il  mutuo  fondiario,  il
giudice verifica d'ufficio la  rispondenza  del  contratto  di  mutuo
stipulato ai criteri di cui all'articolo  44  della  legge  5  agosto
1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente creditore  nell'elenco  delle
banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina
l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva  ovvero  della
procedura concorsuale avviata. 
  379. In relazione a immobili di cui ai commi da 376 a 378,  qualora
vi  siano  pendenti  procedure  concorsuali,  il  giudice  competente
sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche
definite dai medesimi commi da 376 a 378. 
  380.  Dal  1°  gennaio  2022,  l'aliquota   contributiva   di   cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28  marzo  1996,  n.
207, e' dovuta nella misura dello 0,48  per  cento.  Resta  salvo  il
meccanismo di adeguamento disciplinato dall'articolo  1,  comma  284,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  La  contribuzione  di  cui  al
primo periodo del presente comma per la  quota  pari  allo  0,46  per
cento e' destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo  5,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del  1996,  mentre  la
restante quota pari allo 0,02 per cento e' devoluta alla Gestione dei
contributi  e  delle  prestazioni   previdenziali   degli   esercenti
attività commerciali. Per effetto  della  mancata  applicazione  per
l'anno 2021 delle disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  284,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' previsto un finanziamento  a
carico  del  bilancio  dello  Stato  a  favore  del  Fondo   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  207  del
1996, pari a 167,7 milioni di euro per l'anno 2021. 
  381. Per l'anno 2021, al locatore di  un  immobile  adibito  a  uso
abitativo, situato in un  comune  ad  alta  tensione  abitativa,  che
costituisca  l'abitazione  principale  del  locatario,  in  caso   di
riduzione dell'importo del contratto di  locazione  e'  riconosciuto,
nel limite massimo di spesa di cui al  comma  384,  un  contributo  a
fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone,  entro
il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. 
  382. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 381,
il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la
rinegoziazione del canone di  locazione  e  ogni  altra  informazione
utile ai fini dell'erogazione del contributo. 
  383. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono individuate le modalità di attuazione dei commi
381 e 382 e la percentuale  di  riduzione  del  canone  di  locazione
mediante riparto proporzionale in relazione alle domande  presentate,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al  comma  384,
nonche' le modalità di monitoraggio delle comunicazioni  di  cui  al
comma 382. 
  384. Per le finalità di cui al comma 381 e' autorizzata  la  spesa
di 50 milioni di euro per l'anno 2021. 
  385. All'articolo 1, comma 333, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti:  «e
a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021». 
  386. Nelle more della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  e'
istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023  l'indennità
straordinaria di  continuità  reddituale  e  operativa  (ISCRO),  in
favore dei soggetti di cui al  comma  387.  L'indennità  e'  erogata
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 
  387. L'indennità e'  riconosciuta,  previa  domanda,  ai  soggetti
iscritti alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335,  che  esercitano  per  professione
abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo
53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  388. L'indennità e' riconosciuta,  ai  sensi  del  comma  397,  ai
soggetti di cui al comma 387 che presentano i seguenti requisiti: 
  a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto  e  non
essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; 
  b) non essere beneficiari di reddito  di  cittadinanza  di  cui  al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
  c)  avere  prodotto  un  reddito  di  lavoro  autonomo,   nell'anno
precedente alla presentazione della  domanda,  inferiore  al  50  per
cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti  nei  tre
anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda; 
  d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla  presentazione  della
domanda,  un  reddito  non  superiore  a  8.145   euro,   annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT  dei  prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e  degli  impiegati  rispetto
all'anno precedente; 
  e)  essere   in   regola   con   la   contribuzione   previdenziale
obbligatoria; 
  f) essere titolari di partita IVA attiva da  almeno  quattro  anni,
alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato
titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. 
  389. La domanda  e'  presentata  dal  lavoratore  all'INPS  in  via
telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni  2021,  2022  e
2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti  per  gli
anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate  i  dati
identificativi dei soggetti  che  hanno  presentato  domanda  per  la
verifica dei requisiti. L'Agenzia  delle  entrate  comunica  all'INPS
l'esito  dei  riscontri  effettuati  sulla  verifica  dei   requisiti
reddituali con le modalità e nei termini definiti  mediante  accordi
di cooperazione tra le parti. 
  390. I requisiti di cui al comma  388,  lettere  a)  e  b),  devono
essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità. 
  391. L'indennità, pari  al  25  per  cento,  su  base  semestrale,
dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta  a
decorrere dal primo giorno  successivo  alla  data  di  presentazione
della domanda ed  e'  erogata  per  sei  mensilità  e  non  comporta
accredito di contribuzione figurativa. 
  392. L'importo di cui al comma 391 non puo' in ogni  caso  superare
il limite di 800 euro mensili e non puo' essere inferiore a 250  euro
mensili. 
  393. I limiti di importo di  cui  al  comma  392  sono  annualmente
rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT  dei  prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e  degli  impiegati  rispetto
all'anno precedente. 
  394. La prestazione  puo'  essere  richiesta  una  sola  volta  nel
triennio. 
  395. La cessazione della  partita  IVA  nel  corso  dell'erogazione
dell'indennità determina l'immediata cessazione  della  stessa,  con
recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data  in  cui
e' cessata l'attività. 
  396. L'indennità di cui ai commi da 386 a 395  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  397. L'indennità di cui ai commi da 386 a 395 e' riconosciuta  nel
limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1  milioni  di
euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno  2023  e  di
3,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al  monitoraggio
del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati  di
tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non
sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità. 
  398. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 397 e'  disposto
un aumento dell'aliquota di cui  all'articolo  59,  comma  16,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui  al  comma  387
del presente articolo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a
0,51 punti percentuali per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023.  Il
contributo e'  applicato  sul  reddito  da  lavoro  autonomo  di  cui
all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, con gli stessi criteri stabiliti  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche,  quale   risulta   dalla   relativa
dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. 
  399. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  effettua
annualmente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli  interventi
di cui ai commi da 386 a 398 al fine di valutarne gli  effetti  sulla
continuità e la ripresa delle attività dei  lavoratori  autonomi  e
proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del  mercato  del
lavoro e della dinamica sociale. 
  400. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi da 386 a  395  e'
accompagnata  dalla  partecipazione  a  percorsi   di   aggiornamento
professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  sono  individuati  i  criteri  e  le  modalità  di
definizione dei percorsi di aggiornamento professionale  e  del  loro
finanziamento. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale
dei beneficiari dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395. 
  401.  Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono   alle   attività
previste dai commi da 386 a 400 con le risorse umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  402. A decorrere dall'anno finanziario 2021, e' destinato al  Fondo
per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di  cui  all'articolo  15
della legge 7 marzo 1996, n. 108, 1 milione di  euro  aggiuntivo  per
interventi a favore di soggetti a rischio di usura. 
  403. Per l'anno 2021, il livello del finanziamento  del  fabbisogno
sanitario  nazionale  standard  cui  concorre  lo  Stato  e'  pari  a
121.370,1 milioni di euro, anche per l'attuazione di quanto  previsto
dai commi da 407 a 411, 416, 417 e 421 e al netto dell'importo di cui
al comma 485 trasferito al Ministero della salute. 
  404. Quale concorso per il finanziamento  di  quanto  previsto  dai
commi da 407 a 411, 421 e  485,  il  livello  del  finanziamento  del
fabbisogno sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato  e'
incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022,  di  527,070
milioni di euro per ciascuno degli  anni  2023,  2024  e  2025  e  di
417,870 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2026,  anche
tenendo  conto  della  razionalizzazione  della  spesa  a   decorrere
dall'anno 2023. 
  405. All'articolo 1, comma 522, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020». 
  406.  Al  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e per l'erogazione di cure domiciliari»; 
  b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: «che ne facciano
richiesta,» sono inserite le seguenti: «nonche'  alle  organizzazioni
pubbliche  e   private   autorizzate   per   l'erogazione   di   cure
domiciliari,»; 
  c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, alinea, dopo  le  parole:  «e
con  i  professionisti  accreditati,»  sono  inserite  le   seguenti:
«nonche' con le organizzazioni pubbliche e  private  accreditate  per
l'erogazione di cure domiciliari,». 
  407. Al fine di valorizzare il  servizio  della  dirigenza  medica,
veterinaria e sanitaria presso le strutture  del  Servizio  sanitario
nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui  lordi,
comprensivi della  tredicesima  mensilità,  dell'indennità  di  cui
all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari  e
sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal  contratto  collettivo
nazionale di lavoro  dell'area  sanità  2016-2018  stipulato  il  19
dicembre  2019,  di   cui   al   comunicato   dell'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche  amministrazioni  pubblicato
nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  28
gennaio 2020, sono incrementati del 27 per cento. 
  408. Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  del
comma 407,  valutati  in  500  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede a valere sul  livello  del  finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. 
  409. Ai  fini  del  riconoscimento  e  della  valorizzazione  delle
competenze e  delle  specifiche  attività  svolte,  agli  infermieri
dipendenti  dalle  aziende  e  dagli  enti  del  Servizio   sanitario
nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale  del
triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità e' riconosciuta,  nei
limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni  di  euro,
un'indennità  di  specificità  infermieristica  da  riconoscere  al
predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del
trattamento economico fondamentale. 
  410. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma  409
sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 
  411. Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  dei
commi 409 e 410, pari  a  335  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale,
si provvede a valere sul livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. 
  412. L'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80
milioni di euro versata dalla  Camera  dei  deputati  e  affluita  al
bilancio dello Stato in data  6  novembre  2020  sul  capitolo  2368,
articolo 8, dello stato di  previsione  dell'entrata,  e'  destinato,
nell'esercizio  2020,  al  fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree
terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  dei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 febbraio 2020. Il presente comma entra in  vigore  il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 
  413.   Allo   scopo   di   incrementare   le   risorse    destinate
prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate  alle
particolari condizioni  di  lavoro  del  personale  dipendente  delle
aziende e degli enti del Servizio  sanitario  nazionale  direttamente
impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza  epidemiologica
determinata dal diffondersi del COVID-19, l'importo di 40 milioni  di
euro, quota parte della somma di 80 milioni  di  euro  versata  dalla
Camera dei deputati e affluita al bilancio  dello  Stato  in  data  6
novembre  2020  sul  capitolo  2368,  articolo  8,  dello  stato   di
previsione dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio 2020, ai  fondi
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
secondo il criterio di  cui  alla  tabella  A  allegata  al  medesimo
decreto-legge. Il presente comma entra in  vigore  il  giorno  stesso
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  414. Al fine di valorizzare  l'apporto  delle  competenze  e  dello
specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla  tutela
del malato e  alla  promozione  della  salute,  ai  dipendenti  delle
aziende e degli enti del Servizio  sanitario  nazionale  appartenenti
alle professioni sanitarie della riabilitazione,  della  prevenzione,
tecnico-sanitarie e di  ostetrica,  alla  professione  di  assistente
sociale  nonche'  agli  operatori  socio-sanitari  e'   riconosciuta,
nell'ambito della contrattazione collettiva  nazionale  del  triennio
2019-2021 relativa  al  comparto  sanità,  nei  limiti  dell'importo
complessivo annuo lordo di 100  milioni  di  euro,  un'indennità  di
tutela del malato e per la promozione della  salute,  da  riconoscere
con decorrenza dal  1°  gennaio  2021  quale  parte  del  trattamento
economico fondamentale. 
  415. La misura e la disciplina dell'indennità di cui al comma  414
sono definite in sede di contrattazione  collettiva  nazionale.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione del comma 414, pari a 100 milioni  di
euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2021,   da   destinare   alla
contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre  lo  Stato,  che  e'  corrispondentemente   incrementato   a
decorrere dall'anno 2021. 
  416. Per le medesime finalità di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  e'  autorizzata  l'ulteriore
spesa di 70 milioni di euro per l'anno  2021,  secondo  le  modalità
definite dagli accordi collettivi nazionali di settore. In materia di
comunicazione dei dati si applicano le disposizioni dell'articolo  19
del  medesimo  decreto-legge  n.  137  del  2020,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020. 
  417. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 416, pari  a
70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul  livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al comma 416 e al presente
comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote  di  accesso
al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva  dell'incremento
di cui al comma 416 e al presente comma e' riportata nella tabella di
cui all'allegato A annesso alla presente legge. 
  418. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM  e
i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2
possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte  al  pubblico
dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e  atti  a
garantire la tutela della riservatezza. 
  419. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative
all'esecuzione dei test e  dei  tamponi  di  cui  al  comma  418  del
presente  articolo   nelle   farmacie   aperte   al   pubblico   sono
disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e  2,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi  agli  accordi
collettivi nazionali stipulati ai sensi  dell'articolo  4,  comma  9,
della legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  e  ai  correlati  accordi
regionali,   che   tengano   conto   anche   delle   specificità   e
dell'importanza del  ruolo  svolto  in  tale  ambito  dalle  farmacie
rurali. 
  420. All'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo  3  ottobre
2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) e' inserita la seguente: 
  «e-ter)  l'effettuazione  presso  le  farmacie  da  parte   di   un
farmacista di test diagnostici che prevedono il  prelievo  di  sangue
capillare». 
  421. Al fine di aumentare il numero  dei  contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici  di  cui  all'articolo  37   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore  spesa
di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2023,  2024  e  2025.  Ai
predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli
anni dal 2021 al 2025. 
  422. Per l'attuazione del  comma  421  concorrono  le  risorse  del
Programma Next Generation EU per 105 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022. 
  423.  Al  fine  di  garantire  l'erogazione  delle  prestazioni  di
assistenza sanitaria  in  ragione  delle  esigenze  straordinarie  ed
urgenti  derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19,  gli  enti  del
Servizio  sanitario   nazionale,   verificata   l'impossibilità   di
utilizzare personale già  in  servizio  nonche'  di  ricorrere  agli
idonei  collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possono
avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti  dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale,  delle  misure
previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non  oltre
il 31  dicembre  2021,  degli  incarichi  conferiti  ai  sensi  delle
medesime  disposizioni,  ferma  restando  la  compatibilità  con  il
fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per
singola  regione  e  provincia  autonoma  indicati  nella  tabella  1
allegata alla presente legge. 
  424.  All'articolo  2-quinquies,  comma  2,  terzo   periodo,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «a 650» sono sostituite
dalle seguenti: «a 800». 
  425. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni: 
  a)  articolo  4-bis  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
articolo 1, comma  6,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei
limiti di spesa per singola regione  e  provincia  autonoma  indicati
nella tabella 2 allegata alla presente legge; 
  b) articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  426. Il termine di cui all'articolo 12, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e' prorogato al 31 dicembre 2022. 
  427. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai  commi
423 e 425 le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
provvedono a valere sul  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale  standard  per  l'anno  2021,  anche  utilizzando
eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime
disposizioni di cui ai commi 423 e 425 non impiegate nell'anno 2020. 
  428. Fermo restando quanto previsto al comma 427, per  l'attuazione
dei commi  423  e  425  concorrono  le  risorse  del  Programma  Next
Generation EU per 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. 
  429. La dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
e' incrementata di 40 unità  di  personale,  di  cui  25  unità  da
inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5  unità
da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto  funzioni  centrali  e  10
unità di personale della dirigenza sanitaria. 
  430. L'AIFA e'  autorizzata,  per  l'anno  2021,  ad  assumere  con
contratto di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  mediante
appositi concorsi pubblici per titoli ed esami,  anche  in  modalità
telematica e decentrata ai sensi e nei termini  di  cui  all'articolo
249  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  senza  il  previo
espletamento  delle  procedure  di  mobilità,  un   contingente   di
personale pari a 40 unità, di cui 25 da inquadrare nell'Area  III-F1
del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area  II-F2  del
comparto funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari, valorizzando, tra
l'altro,  le  esperienze  professionali  maturate  presso  la  stessa
Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e  continuativa  o
nello  svolgimento  di  prestazioni  di  lavoro  flessibile  di   cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  431. L'AIFA puo' prorogare e rinnovare, fino al completamento delle
procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non  oltre  il
30  giugno  2021,  i  contratti  di   collaborazione   coordinata   e
continuativa con scadenza entro il 31 maggio 2021 nel  limite  di  30
unità nonche' i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  con
scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite  di  43  unità.  Ferma
restando la durata dei contratti in essere alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, e' fatto divieto all'AIFA di  instaurare
rapporti di lavoro flessibile  per  le  posizioni  interessate  dalle
procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo,  per
una spesa corrispondente alle correlate assunzioni. 
  432. A decorrere dal 1° luglio 2021, all'AIFA e' fatto  divieto  di
stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6,  e  36
del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  si  applica  il
divieto di cui all'articolo 7,  comma  5-bis,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
  433. Per l'attuazione del comma 430  e'  autorizzata  la  spesa  di
1.213.142 euro per l'anno 2021 e di 2.426.285 euro annui a  decorrere
dall'anno 2022. 
  434.  All'onere  derivante  dalle   proroghe   dei   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa e dei restanti contratti  di
prestazione di  lavoro  flessibile  di  cui  al  comma  431,  pari  a
1.313.892 euro per l'anno 2021, si provvede mediante  utilizzo  delle
risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA. Alla compensazione  degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno  e  indebitamento  netto,
pari  a  676.654  euro  per  l'anno  2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  435. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e  assistenza
socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizioni di  elevata
fragilità e marginalità anche a seguito dell'epidemia di  COVID-19,
l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto delle  malattie  della  povertà  (INMP),
ente del Servizio sanitario nazionale, e'  autorizzato,  a  decorrere
dall'anno 2021, in  aggiunta  alle  ordinarie  facoltà  assunzionali
previste dalla normativa vigente, nel rispetto  della  programmazione
triennale del fabbisogno di personale,  a  bandire,  in  deroga  alle
procedure di mobilità di  cui  all'articolo  30,  comma  2-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  a  ogni  altra
procedura  per  l'assorbimento  del  personale   in   esubero   dalle
amministrazioni pubbliche, nel limite  dei  posti  disponibili  nella
propria vigente dotazione organica, procedure concorsuali  pubbliche,
per titoli ed esami, al fine di assumere,  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato, un contingente  complessivo  di  9
unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario
non medico, 1 dirigente  amministrativo,  2  unità  di  categoria  D
posizione  economica  base  e  3  unità  di  categoria  C  posizione
economica base. Il bando puo' prevedere  una  riserva  di  posti  non
superiore al 50 per cento in favore del personale  non  di  ruolo  di
qualifica non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  sia  in  servizio  presso  l'Istituto  stesso   con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o  con  contratto
di lavoro flessibile da almeno  tre  anni,  anche  non  continuativi,
negli  ultimi  cinque,  nonche'  un'adeguata   valorizzazione   delle
esperienze  lavorative  maturate  presso  l'ente  con  contratti   di
somministrazione di lavoro. 
  436. Per l'attuazione del comma 435  e'  autorizzata  la  spesa  di
142.550 euro per l'anno 2021 e di  570.197  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022. 
  437. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche
in   considerazione   delle   difficoltà   economiche    conseguenti
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato  di  previsione
del Ministero della salute e' istituito un fondo,  denominato  «Fondo
per la tutela della vista», con una dotazione di 5  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  438. A valere sulle risorse del  Fondo  di  cui  al  comma  437  e'
riconosciuta,  nei  limiti  dello   stanziamento   autorizzato,   che
costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri  di  nuclei
familiari con un valore dell'indicatore  della  situazione  economica
equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  159,  non
superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma
di voucher una tantum di importo pari a 50  euro  per  l'acquisto  di
occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. 
  439. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i  criteri,  le
modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma
438, anche ai fini del rispetto del  limite  di  spesa  previsto  dal
Fondo di cui al comma 437. 
  440. Al fine di adeguare gli indennizzi, quale spesa  obbligatoria,
dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229,  e  24  dicembre
2007, n. 244, rispettivamente a favore dei  soggetti  danneggiati  da
vaccinazioni obbligatorie e da talidomide, il Ministero della  salute
e' autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori  somme
derivanti dalla rivalutazione  dell'indennità  integrativa  speciale
relativa alla base di calcolo degli indennizzi  di  cui  alle  citate
leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare annuo  pari
a euro 9.900.000, a decorrere dall'anno 2021, per  l'adeguamento  dei
ratei futuri. 
  441. Il Ministero della salute e' autorizzato  a  corrispondere  le
somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli  aventi  diritto  a
seguito della rivalutazione dell'indennità integrativa  speciale  di
cui al comma 440, nonche' gli arretrati dell'indennizzo di  cui  alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244,  dovuti  dalla  data  di  entrata  in
vigore della stessa legge n. 244 del 2007 per  i  titolari  nati  nel
1958 e nel 1966, fino a un ammontare annuo pari a euro 71.000.000 per
gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine
di prescrizione ordinaria di dieci anni a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo  dello
stato di previsione del Ministero della  salute  e'  incrementato  di
euro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. 
  442.  Ai  fini  del  finanziamento  del  programma  pluriennale  di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall'articolo  1,
comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  in  30  miliardi  di
euro, e' incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando,  per  la
sottoscrizione di accordi di programma  con  le  regioni,  il  limite
annualmente  definito  in  base  alle  effettive  disponibilità  del
bilancio statale. La ripartizione complessiva dell'incremento di  cui
al presente comma, tenuto conto della  composizione  percentuale  del
fabbisogno sanitario regionale corrente  previsto  per  l'anno  2020,
nonche' delle disposizioni dell'articolo 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e' stabilita nei termini riportati nella prima
colonna della tabella di cui all'allegato  B  annesso  alla  presente
legge. 
  443. Le risorse di cui all'articolo 1, comma  81,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, sono ripartite  secondo  i  termini  riportati
nella seconda colonna della tabella di  cui  all'allegato  B  annesso
alla presente legge. 
  444. Al  fine  di  salvaguardare  i  livelli  di  assistenza  anche
mediante la telemedicina, le regioni destinano una  quota  pari  allo
0,5 per cento dello stanziamento di cui al  comma  442  all'incentivo
all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e  private
accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che  consentano
di effettuare refertazione a distanza,  consulto  tra  specialisti  e
assistenza domiciliare da remoto. 
  445. Al  fine  di  migliorare  la  capacità  di  produzione  e  la
reperibilità di ossigeno medicale  in  Italia  e  in  considerazione
della  carenza  di  bombole  di  ossigeno  durante  le   fasi   acute
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   il   Fondo   per   il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo  infrastrutturale  del
Paese, di cui all'articolo 1, comma  140,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, e' incrementato di 5 milioni di euro per  l'anno  2021.
Lo stanziamento di cui al primo  periodo  e'  destinato,  nei  limiti
dello stesso, al supporto di interventi di installazione di  impianti
per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee
di trasmissione dell'ossigeno ai reparti  e  di  rafforzamento  delle
misure   di   sicurezza   per    il    monitoraggio    dell'atmosfera
sovraossigenata e la gestione  dell'eventuale  rischio  di  incendio,
secondo le norme sulla produzione di gas  medicinali  previsti  dalla
farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219. 
  446. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione  del  comma
445. 
  447. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della
salute e' istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro
da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e  dei  farmaci
per la cura dei pazienti con COVID-19. 
  448. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei
vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura  dei  pazienti  con
COVID-19,  il  Ministero  della  salute  si  avvale  del  Commissario
straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle  misure  di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di
cui  all'articolo  122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  449. Alla copertura degli oneri relativi al fondo di cui  al  comma
447, per 400 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  con  le
risorse del Programma Next Generation EU. 
  450. Al fine di riconoscere un  contributo,  nella  misura  massima
stabilita con il decreto  di  cui  al  comma  451,  alle  coppie  con
infertilità e sterilità per consentire l'accesso  alle  prestazioni
di  cura  e  diagnosi  dell'infertilità  e  della   sterilità,   in
particolare alle coppie residenti in regioni  dove  tali  prestazioni
non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o
risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per  le
tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui  all'articolo
18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e' incrementata di 5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministero della
salute effettua il  monitoraggio  annuale  per  verificare  l'impiego
efficace delle risorse di  cui  al  presente  comma  da  parte  delle
regioni e avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti  e
le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute
riproduttiva, sulla prevenzione dell'infertilità e della  sterilità
e sulla donazione di cellule riproduttive. 
  451. Con decreto  del  Ministro  della  salute  sono  stabilite  le
modalità di attuazione del comma 450 anche al fine del rispetto  del
limite di spesa previsto dal medesimo comma. 
  452. In deroga all'articolo 124,  comma  1,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per  diagnostica
per COVID-19 che presentano  i  requisiti  applicabili  di  cui  alla
direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27
ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad  altra  normativa  dell'Unione
europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse
a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul  valore  aggiunto,
con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi  dell'articolo  19,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, fino al 31 dicembre 2022. 
  453. In deroga al numero 114) della tabella A, parte III,  allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,
le  cessioni  di  vaccini  contro  il  COVID-19,  autorizzati   dalla
Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi
strettamente connesse a tali vaccini  sono  esenti  dall'imposta  sul
valore aggiunto, con diritto alla detrazione  dell'imposta  ai  sensi
dell'articolo  19,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022. 
  454. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La  dotazione  del
Fondo di cui al primo periodo e' incrementata di 50 milioni  di  euro
per l'anno 2021». 
  455. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente: 
  «402. Con regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del  Fondo
di cui al comma 401 del presente  articolo  nonche'  le  disposizioni
necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo
stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento: 
  a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di
ricerca  riguardanti  le  basi  eziologiche,  la  conoscenza   e   il
trattamento dei disturbi dello spettro  autistico  nonche'  le  buone
pratiche terapeutiche ed educative; 
  b) per una quota pari al 25 per cento,  all'incremento  del  numero
delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private,
con competenze specifiche sui disturbi dello  spettro  autistico,  in
grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti  e
adulti;  il  contributo  per  le   strutture   private   e'   erogato
subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento  da  parte  del
Servizio sanitario nazionale; 
  c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale
del  Servizio  sanitario  nazionale  preposto  all'erogazione   delle
terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello
spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità». 
  456. Il regolamento di cui al comma 402 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 455 del  presente
articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente legge. 
  457. Per garantire il piu' efficace contrasto alla  diffusione  del
virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto
avente natura non regolamentare il  piano  strategico  nazionale  dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato
a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul  territorio
nazionale. 
  458. Il piano di cui al comma 457 e' attuato dalle regioni e  dalle
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che  vi  provvedono  nel
rispetto dei principi e dei criteri ivi indicati e di quelli  di  cui
ai commi da 457 a 467, adottando le misure e le azioni previste,  nei
tempi stabiliti dal medesimo piano. In caso di mancata attuazione del
piano o di ritardo, vi provvede, ai  sensi  dell'articolo  120  della
Costituzione e  previa  diffida,  il  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,
nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, previa delibera del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie. 
  459. Al fine di garantire un'efficace attuazione del piano  di  cui
al comma 457 nel territorio  nazionale,  i  medici  specializzandi  a
partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono
chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività  di  profilassi
vaccinale  per  la  popolazione.  La  partecipazione  dei  medici  in
formazione  specialistica  all'attività  di   somministrazione   dei
vaccini contro il SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti  attività
formativa    professionalizzante    nell'ambito    del    corso    di
specializzazione frequentato ai sensi dell'articolo  38  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999,  n.  368.  I  consigli  della  scuola  di
specializzazione individuano gli specifici periodi di formazione,  da
articolare in relazione ai diversi anni di corso nonche'  ai  singoli
settori  scientifico-disciplinari  e,  comunque,   per   un   periodo
complessivo di un mese, e da svolgere anche presso strutture  esterne
alla rete formativa della scuola, in conformità  con  le  necessità
individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività  di
profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2.  In  caso  di  svolgimento
delle attività di cui al presente  comma  presso  strutture  esterne
alla rete formativa della scuola, allo specializzando che  ne  faccia
documentata richiesta e' riconosciuto un  rimborso  spese  forfetario
determinato ai sensi del comma 466 e la copertura assicurativa  dello
stesso e' in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso  la
quale svolge il predetto periodo di formazione. 
  460. Al fine di assicurare un servizio rapido e  capillare  per  la
somministrazione dei vaccini contro  il  SARS-CoV-2,  il  Commissario
straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure
occorrenti  per  il  contenimento  e  il   contrasto   dell'emergenza
epidemiologica   COVID-19,   nell'esercizio   dei   poteri   di   cui
all'articolo 122 del decretolegge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  avvia  una
richiesta di manifestazione di interesse  riservata  ai  laureati  in
medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica
e iscritti agli ordini professionali nonche' agli infermieri  e  agli
assistenti  sanitari  iscritti  ai  rispettivi  ordini  professionali
disponibili a partecipare al piano di  somministrazione  dei  vaccini
contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti con le modalità  di  cui  al
comma 462. La richiesta di manifestazione di interesse e' finalizzata
alla predisposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario;
dalla  manifestazione   di   interesse   non   sorgono   obbligazioni
giuridicamente vincolanti per il  Commissario  straordinario  e  ogni
rapporto di lavoro si instaura in  via  esclusiva  con  l'agenzia  di
somministrazione ai sensi  di  quanto  previsto  dal  comma  462.  Il
Commissario  straordinario  inoltre  pone  in  essere  una  procedura
pubblica  destinata  alle  agenzie  di   somministrazione,   iscritte
all'albo delle agenzie per il lavoro istituito  presso  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 4,  comma
1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  al
fine di individuare una o piu'  agenzie  preposte  alla  selezione  e
all'assunzione dei predetti medici, infermieri e assistenti sanitari. 
  461. Alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al  comma
460  possono  partecipare  anche  medici,  infermieri  e   assistenti
sanitari  collocati  in  quiescenza,   in   possesso   di   idoneità
psico-fisica specifica allo svolgimento  delle  attività  richieste,
nonche' i cittadini di Paesi dell'Unione europea  e  i  cittadini  di
Paesi non appartenenti all'Unione  europea  purche'  in  possesso  di
permesso di soggiorno in corso di  validità  che  abbiano  avuto  il
riconoscimento  della  propria  qualifica  professionale  di  medico,
infermiere o assistente sanitario ovvero, in deroga agli articoli  49
e  50  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e  al  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, che  siano  in  possesso  del  certificato  di
iscrizione all'albo  professionale  del  Paese  di  provenienza,  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo  13  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27. 
  462. In deroga ai limiti previsti dalla  normativa  vigente,  e  in
particolare dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie
di somministrazione, individuate  ai  sensi  del  comma  460,  previa
verifica del possesso dei requisiti indicati ai commi  460  e  461  e
dalla richiesta di manifestazione di interesse di cui al citato comma
460,  selezionano  e  assumono,  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato a partire dal 1° gennaio 2021  per  una  durata  di  nove
mesi,  3.000  medici  e  12.000  infermieri  e  assistenti  sanitari,
applicando  la  remunerazione  prevista  dai   rispettivi   contratti
collettivi nazionali di  lavoro  di  settore  per  i  dipendenti  del
Servizio sanitario nazionale. I professionisti  sanitari  assunti  ai
sensi  del  presente  comma  svolgono  la  loro  attività  sotto  la
direzione e il  controllo  dei  soggetti  utilizzatori  indicati  dal
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 che, in  nome  e  per  conto  loro,  procede,
direttamente e autonomamente,  alla  stipulazione  dei  contratti  di
somministrazione  di  lavoro  a  tempo  determinato  con  le  agenzie
individuate ai sensi del comma 460. Tenuto conto del numero  e  della
tipologia di manifestazioni  di  interesse  pervenute  ai  sensi  del
medesimo comma 460, il Commissario straordinario  e'  autorizzato  in
ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonche'  quello
di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma  e
che possono essere  assunti  dalle  agenzie  di  somministrazione  di
lavoro individuate ai sensi dello stesso comma  460,  nel  limite  di
spesa complessiva previsto dal  comma  467  per  la  stipulazione  di
contratti di lavoro a tempo determinato per i medici, gli  infermieri
e gli assistenti sanitari. 
  463. In ogni caso, i rapporti di lavoro instaurati con i  contratti
di cui al comma 462  non  danno  diritto  all'accesso  ai  ruoli  del
servizio sanitario regionale, ne' all'instaurazione di un rapporto di
lavoro di qualsiasi natura con lo stesso servizio. 
  464. Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai  commi
459 e 462  non  risulti  sufficiente  a  soddisfare  le  esigenze  di
somministrazione  dei  vaccini  contro  il  SARS-CoV-2  in  tutto  il
territorio nazionale, le aziende e gli enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, anche in deroga ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione
vigente in materia di spesa del personale  e  fino  alla  concorrenza
dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di  euro  di  cui  al
comma  467,  possono  ricorrere,  per  il  personale   medico,   alle
prestazioni  aggiuntive  di  cui  all'articolo  115,  comma  2,   del
contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio
2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre  2019,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22  del  28  gennaio
2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24,  comma
6,  del  medesimo  contratto,  in  deroga  alla  contrattazione,   e'
aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto  degli
oneri  riflessi  a  carico  dell'amministrazione,  nonche',  per   il
personale  infermieristico  e  per  gli  assistenti  sanitari,   alle
prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma  1,  lettera  d),
del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  triennio  2016-2018
relativo al personale del comparto sanità  dipendente  del  Servizio
sanitario  nazionale,  di  cui  all'accordo  del  21   maggio   2018,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  233
del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa  oraria  a  50  euro
lordi  onnicomprensivi,  al  netto  degli  oneri  riflessi  a  carico
dell'amministrazione.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti   in
materia di prestazioni  aggiuntive  con  particolare  riferimento  ai
volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di  lavoro
e ai prescritti  riposi.  I  predetti  incrementi  operano  solo  con
riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e  rendicontate  per  le
attività previste dai commi da 457 a 467, restando  fermi  i  valori
tariffari vigenti per le restanti attività. 
  465. La prestazione  di  somministrazione  dei  vaccini  contro  il
SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457  a  467  e'  effettuata  presso  le
strutture individuate dal Commissario straordinario per  l'attuazione
e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sentite le  regioni
e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Ai  fini  della
formazione degli operatori  sanitari  coinvolti  nelle  attività  di
somministrazione  dei  vaccini  contro   il   SARS-CoV-2   l'Istituto
superiore  di  sanità  organizza  appositi  corsi  in  modalità  di
formazione a  distanza,  riconosciuti  anche  come  crediti  ai  fini
dell'educazione  continua  in  medicina,  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  466. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono alla determinazione del rimborso spese forfetario  di  cui
al comma 459, a consuntivo fino alla concorrenza dell'importo massimo
complessivo di 10 milioni di euro di cui al comma 467,  tenuto  conto
del numero dei soggetti  interessati  e  in  proporzione  alle  spese
documentate. 
  467. Per l'attuazione dei commi  464  e  466  e'  autorizzata,  per
l'anno 2021, rispettivamente, la spesa di 100 milioni di euro e di 10
milioni  di  euro,  per  un  totale   di   110   milioni   di   euro.
Conseguentemente  il  livello  del   finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
110 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Al  predetto  finanziamento
accedono tutte le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote  di  accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020,
come riportato nelle tabelle di cui agli allegati C e D annessi  alla
presente legge. L'erogazione delle risorse di cui alla tabella di cui
all'allegato C e' effettuata subordinatamente all'accertamento  della
necessità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui  al  comma
464, stabilito con decreto direttoriale del Ministero  della  salute.
Per l'attuazione del comma 462 e' autorizzata, per  l'anno  2021,  la
spesa di 508.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro
a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di
25.442.100 euro, pari al  5  per  cento  del  costo  complessivo  dei
medesimi contratti di lavoro a tempo  determinato,  per  il  servizio
reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei
professionisti  sanitari  che  partecipano  alla  manifestazione   di
interesse, per un totale di 534.284.100 euro, e  i  relativi  importi
sono trasferiti alla contabilità speciale intestata  al  Commissario
straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure
occorrenti  per  il  contenimento  e  il   contrasto   dell'emergenza
epidemiologica COVID-19. 
  468.  Per  le  finalità  di  cui  all'articolo  1,  comma  9,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' autorizzata, per  l'anno  2021,
l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a  valere  sul  finanziamento
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. 
  469. Per le medesime finalità  di  cui  al  comma  468,  il  fondo
previsto dall'articolo 45 dell'accordo  collettivo  nazionale  per  i
pediatri di libera scelta, di cui al provvedimento  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano  15  dicembre  2005,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136  del  14  giugno
2006, e'  complessivamente  incrementato,  per  l'anno  2021,  di  un
importo pari a 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità
di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera
b), del  medesimo  accordo  collettivo  nazionale.  A  tale  fine  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. 
  470. Agli oneri di cui ai commi 468 e 469, pari  a  35  milioni  di
euro, si provvede,  per  l'anno  2021,  a  valere  sul  finanziamento
sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato.  Al  predetto
finanziamento accedono tutte le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario  corrente,  sulla  base  delle
quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati  E
e F annessi alla presente legge. 
  471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo  11,  comma  1,
lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69,  e  dall'articolo
3, comma 3, lettera b), del decreto  del  Ministro  della  salute  16
dicembre 2010, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del  19
aprile 2011, e tenuto conto  delle  recenti  iniziative  attuate  nei
Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione
del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e  di  prevenzione
delle infezioni da SARS-CoV-2, e' consentita,  in  via  sperimentale,
per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte
al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario,
da  infermieri  o  da  personale  sanitario  opportunamente  formato,
subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  di  specifici   accordi   con   le
organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie,  sentito  il
competente ordine professionale. 
  472.  Il  contributo  ordinario  statale  a  favore   dell'Istituto
superiore di sanità e' incrementato di 11.233.600  euro  per  l'anno
2021, di 15.233.600 euro per l'anno 2022 e di 19.233.600 euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri  si  provvede,  quanto  a
11.233.600  euro  annui  a   decorrere   dall'anno   2021,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno  2022
e a 8 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  473. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  individuate  ulteriori
risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute
da utilizzare per integrare il contributo ordinario statale di cui al
comma  472  all'Istituto  superiore  di  sanità  con  corrispondente
riduzione dei capitoli di bilancio. 
  474. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di euro 3.600.000  per
le attività dello  Stabilimento  chimico  farmaceutico  militare  di
Firenze di cui al comma 1 dell'articolo 18-quater  del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, e di euro 700.000 per le finalità di  cui  al
comma 2 dello stesso articolo 18-quater. 
  475.  A  decorrere  dall'anno  2021,  fermo  restando   il   valore
complessivo del 14,85 per cento, il limite della  spesa  farmaceutica
convenzionata di cui  all'articolo  1,  comma  399,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' rideterminato nella misura del 7 per cento.
Conseguentemente, a partire dal medesimo  anno,  il  tetto  di  spesa
della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo  1,
comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 e' rideterminato  nella
misura del 7,85 per cento, fermo restando il valore  percentuale  del
tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui  all'articolo  1,
comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  476. Le percentuali di cui al comma 475 possono essere  annualmente
rideterminate, fermo restando il valore  complessivo  del  14,85  per
cento, in sede di predisposizione del disegno di legge  di  bilancio,
su proposta del Ministero della salute,  sentita  l'Agenzia  italiana
del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali  e  del
fabbisogno assistenziale. 
  477. L'attuazione di quanto previsto dal comma 475, con riferimento
all'anno 2021, e' subordinata al pagamento  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche degli oneri di  ripiano  relativi  al  superamento  del
tetto degli acquisti diretti della spesa  farmaceutica  del  Servizio
sanitario nazionale dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021, per  un
importo non inferiore a quello  indicato  al  secondo  periodo,  come
certificato dall'AIFA entro il 10 marzo 2021.  Qualora  il  pagamento
sia inferiore a 895 milioni di  euro,  restano  in  vigore  i  valori
percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Gli eventuali
minori pagamenti sono recuperati dall'AIFA su payback 2021 applicando
una maggiorazione del 20 per cento. I pagamenti effettuati  a  titolo
di payback 2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020,
si  intendono  corrisposti  a  titolo  definitivo   e   ne   consegue
l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a  spese
compensate, delle liti pendenti dinanzi  al  giudice  amministrativo.
L'attuazione di quanto previsto dal comma  476  per  l'anno  2022  e'
subordinata  all'integrale   pagamento   da   parte   delle   aziende
farmaceutiche degli oneri di  ripiano  relativi  al  superamento  del
tetto degli acquisti diretti della spesa  farmaceutica  del  Servizio
sanitario nazionale per l'anno 2019 entro il  30  giugno  2021,  come
certificato dall'AIFA entro il 10  luglio  2021.  Tali  pagamenti  si
intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue  l'estinzione
di diritto, per cessata materia del contendere, a  spese  compensate,
delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. 
  478. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile  2006,  n.
193, e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis. - (Uso in deroga di  medicinali  per  uso  umano  per
animali non destinati alla produzione di alimenti) - 1.  Il  Ministro
della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto  da  emanare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, fermo restando il principio  dell'uso  prioritario  dei
medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie
animali  e   nel   rispetto   delle   disposizioni   dell'ordinamento
dell'Unione europea  in  materia  di  medicinali  veterinari,  tenuto
conto, altresi', della natura  delle  affezioni  e  del  costo  delle
relative  cure,  definisce  i  casi  in  cui  il   veterinario   puo'
prescrivere per la cura dell'animale, non destinato  alla  produzione
di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo  stesso
abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario
previsto per il trattamento dell'affezione. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresi', le  modalità
con cui l'AIFA puo' sospendere  l'utilizzo  del  medicinale  per  uso
umano  per  il  trattamento  delle  affezioni  animali,  al  fine  di
prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano. 
  3. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 1 resta in
ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro  regime  di
classificazione. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
  479. Al  fine  di  garantire  alle  donne  con  carcinoma  mammario
ormonoresponsivo in  stadio  precoce  un  trattamento  personalizzato
sulla  base  di  informazioni  genomiche,  evitando  il   ricorso   a
trattamenti chemioterapici e l'aggravamento del rischio  di  contagio
da COVID-19 per la riduzione delle difese  immunitarie,  a  decorrere
dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute,
e' istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui,
destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto,
anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da  parte  degli
ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati,  di  test  genomici
per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce. 
  480. Con decreto  del  Ministro  della  salute  sono  stabiliti  le
modalità di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del
fondo di cui al comma 479, anche al fine del rispetto del  limite  di
spesa previsto dal medesimo comma. 
  481. Le  disposizioni  dell'articolo  26,  commi  2  e  2-bis,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel  periodo  dal  1°
gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. 
  482. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri  a  carico  del
datore di lavoro, che  presenta  domanda  all'ente  previdenziale,  e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi  con
le tutele di cui al comma 481 sono posti a  carico  dello  Stato  nel
limite massimo di spesa di 282,1 milioni di  euro  per  l'anno  2021.
L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui  al  primo
periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio  emerga
che e' stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
  483. Al fine di garantire la sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici  di  cui  al  comma  481,  e'
autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021. 
  484. Con effetto dal 1° gennaio 2021, all'articolo 26, comma 3, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «con  gli  estremi  del
provvedimento che ha dato origine alla  quarantena  con  sorveglianza
attiva o alla  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con  sorveglianza
attiva di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettere  h)  e  i),  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo  1,  comma  2,
lettere d) ed e), del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19»  sono
soppresse. 
  485. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 28  settembre  2012,
n. 178, e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis. - (Disposizioni finali) -  1.  A  decorrere  dall'anno
2021, le competenze in materia di assegnazione agli enti  interessati
del  finanziamento  della  CRI  di  cui  al  presente  decreto   sono
trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del
Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021,  nello  stato
di previsione del Ministero della salute  e'  istituito  un  apposito
fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con  uno  stanziamento
pari a euro 117.130.194, e  il  livello  del  finanziamento  corrente
standard del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato  e'
ridotto di 117.130.194 euro. A decorrere dal medesimo anno  2021,  le
competenze  in  materia  di  definizione   e   sottoscrizione   delle
convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana,
previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute  e
al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e
la convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana  di  cui
all'articolo 8, comma 2, possono disporre per un periodo  massimo  di
tre anni. 
  2. Al fine di consentire  una  corretta  gestione  di  cassa  e  di
favorire   la   tempestività   dei   pagamenti    delle    pubbliche
amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione
delle  risorse  e  della   sottoscrizione   della   convenzione   con
l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo  8,  il
Ministero della salute e' autorizzato a  concedere  anticipazioni  di
cassa  alla  Associazione  della  Croce  Rossa   italiana,   all'Ente
strumentale  alla  Croce  rossa  italiana  in   liquidazione   coatta
amministrativa e alle regioni a valere  sul  finanziamento  stabilito
dal presente decreto e nella misura massima dell'80 per  cento  della
quota assegnata  a  ciascuno  dei  citati  enti  dall'ultimo  decreto
adottato. Sono  in  ogni  caso  autorizzati  in  sede  di  conguaglio
recuperi e compensazioni a carico  delle  somme  a  qualsiasi  titolo
spettanti ai citati enti, anche  per  gli  esercizi  successivi,  che
dovessero rendersi eventualmente necessari. 
  3.  A  seguito  della  ricognizione,  effettuata  dal   commissario
liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entità dei
trattamenti economici relativi al personale di  cui  all'articolo  8,
comma 2, con uno o piu' decreti il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,  determina  il  valore
del finanziamento destinato alla copertura degli  oneri  relativi  al
personale  funzionale  alle  attività  propedeutiche  alla  gestione
liquidatoria di cui al citato articolo  8,  comma  2,  trasferito  ad
amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario  nazionale,
disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui  al  comma  1
del presente articolo e l'attribuzione delle  relative  risorse  alle
amministrazioni di destinazione del personale medesimo. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  486. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 28  settembre  2012,
n. 178, e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis. - (Beni utilizzati per attività istituzionali). -  1.
I beni immobili e  le  unità  immobiliari  di  proprietà  dell'Ente
strumentale alla CRI in liquidazione  coatta  amministrativa  che,  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2018,   sono   utilizzati   quali   sedi
istituzionali od operative dei  comitati  regionali,  territoriali  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e che,  ai  sensi  del
comma 1-bis  dell'articolo  4,  avrebbero  dovuto  essere  trasferiti
all'Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei  suoi
compiti statutari. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, il Presidente nazionale  dell'Associazione  fa
istanza  di  trasferimento  all'Ente  strumentale  alla  CRI   e   il
commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e
previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza,  adotta  gli  atti
conseguenti per attuare il trasferimento. 
  3.  I  provvedimenti  di  trasferimento  adottati  dal  commissario
liquidatore hanno effetto traslativo della proprietà, producono  gli
effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono
titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento e'  esente  dal
pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonche'
di ogni altra imposta o tassa connessa  con  il  trasferimento  della
proprietà dei beni all'Associazione. 
  4. Tutti i beni immobili di proprietà dell'Ente  strumentale  alla
CRI    in    liquidazione    coatta    amministrativa,     utilizzati
dall'Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1°  gennaio
2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla  stessa.
Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono
a carico dell'usuario. 
  5. I lasciti disposti con atti testamentari entro  il  31  dicembre
2017, per  i  quali  l'apertura  della  successione  sia  intervenuta
successivamente al 1° gennaio 2018, spettano all'Associazione». 
  487. Al fine di garantire il trasferimento agli enti  previdenziali
competenti delle risorse necessarie per il pagamento del  trattamento
di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario  delle
procedure di mobilità di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
28 settembre 2012, n. 178, sono trasferiti agli enti  indicati  nella
tabella di cui all'allegato  G,  annesso  alla  presente  legge,  gli
importi ivi indicati, a valere sul finanziamento  di  cui  al  citato
decreto legislativo n. 178 del  2012,  per  gli  anni  ivi  indicati.
Conseguentemente, il commissario liquidatore di cui  all'articolo  8,
comma 2,  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  178  del  2012  e'
autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo. 
  488. Al fine di incrementare la  capacità  operativa  territoriale
della Sanità militare e la sua interoperabilità con i  sistemi  del
Servizio sanitario nazionale, nonche' per fare fronte  alle  maggiori
esigenze causate dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  nello
stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un  fondo
finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale  delle  strutture,
dei presidi territoriali,  dei  servizi  e  delle  prestazioni  della
Sanità militare, con una dotazione di 4  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021. 
  489. Le modalità di impiego e di gestione  del  fondo  di  cui  al
comma 488 sono definite con decreto del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  490.  Al  fine   di   potenziare   le   dotazioni   strumentali   e
infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo  della  guardia  di
finanza e' autorizzata  la  spesa  di  1  milione  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021. 
  491. Al fine  di  salvaguardare  l'appropriatezza  delle  cure,  il
diritto alla prossimità dei servizi, il diritto di libera scelta del
cittadino, esercitabile nell'ambito  del  quadro  normativo  vigente,
nonche'  gli  equilibri  economico-finanziari,   nel   rispetto   del
principio di unitarietà del Servizio sanitario  nazionale  e  tenuto
conto del Piano nazionale per le liste d'attesa, nonche' in  coerenza
con quanto convenuto in sede di intesa tra lo Stato, le regioni e  le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 18  dicembre
2019 sul  nuovo  Patto  per  la  salute  2019-2021,  con  particolare
riguardo alla scheda n. 4, anche in relazione a quanto previsto nella
scheda n. 11, dall'anno 2021  i  valori  relativi  alla  matrice  dei
flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole  regioni
e province autonome delle prestazioni sanitarie comprese nei  livelli
essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti  regionali
diversi da quelli di residenza, sono definiti, sulla base dei dati di
produzione disponibili con riferimento all'anno precedente oggetto di
riparto  e  tenuto  conto  dei  controlli  di   appropriatezza   come
comunicati dalle singole regioni e province autonome, su proposta del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con le regioni e con le province autonome  in
sede di riparto del fabbisogno sanitario standard. 
  492. La sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni  per
il  governo  della  mobilità   sanitaria   interregionale   di   cui
all'articolo 1, comma 576, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso   al   finanziamento
integrativo del Servizio  sanitario  nazionale  ai  fini  e  per  gli
effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),  della  legge  23
dicembre  2009,  n.  191,  prorogato,  a  decorrere  dall'anno  2013,
dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  la
cui verifica e' effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei LEA di cui  all'articolo  9  dell'intesa
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sancita in data 23 marzo  2005,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
  493. Il Comitato di cui al comma 492 adotta linee guida  e  set  di
indicatori oggettivi  e  misurabili,  anche  attraverso  i  dati  del
Sistema tessera sanitaria,  al  fine  di  armonizzare  i  sistemi  di
controllo  di  appropriatezza   degli   erogatori   accreditati   con
l'obiettivo di migliorare l'efficienza  e  l'appropriatezza  nell'uso
dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del  ricorso  agli
erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al  mantenimento
di elevati standard nell'attività resa dagli  erogatori  pubblici  e
privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico. 
  494. Il  Comitato  di  cui  al  comma  492  elabora,  altresi',  un
programma nazionale di valutazione e di miglioramento dei processi di
mobilità sanitaria al fine di salvaguardare  i  normali  livelli  di
mobilità e di fornire adeguate alternative per la tutela di un  piu'
equo e trasparente accesso alle  cure,  nei  casi  di  mobilità  non
fisiologica.  Il  medesimo  Comitato  elabora   specifici   programmi
destinati alle aree di confine nonche' ai flussi  interregionali  per
migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine  di  evitare
criticità di accesso e rilevanti costi sociali e finanziari a carico
dei cittadini. 
  495. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  che,
in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso,
anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie  possono
riconoscere  alle  strutture  private  accreditate  destinatarie   di
apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del  90  per  cento
del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  stipulati  per  l'anno  2021,  ferma   restando   la   garanzia
dell'equilibrio  economico  del  Servizio  sanitario  regionale.   Il
predetto riconoscimento tiene conto, pertanto,  sia  delle  attività
ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2021 di  cui  deve  essere
rendicontata l'effettiva produzione,  sia,  fino  a  concorrenza  del
predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo
una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle  regioni  e
province autonome nelle quali insiste la  struttura  destinataria  di
budget, a ristoro dei  soli  costi  fissi  comunque  sostenuti  dalla
struttura privata accreditata e rendicontati dalla  stessa  struttura
che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha  sospeso
le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati  per
l'anno 2021. Resta fermo il riconoscimento,  nell'ambito  del  budget
assegnato per l'anno 2021,  in  caso  di  produzione  del  volume  di
attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza  del  budget
previsto negli accordi e contratti stipulati per  l'anno  2021,  come
rendicontato dalla medesima struttura interessata. 
  496. Fermo restando quanto previsto dai commi da 491 a 494, al fine
di consentire il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto  del
Ministro della salute 5  febbraio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3  aprile  2015,  e  il  livello  di  particolare
qualificazione di eccellenza nella cura e nella ricerca  scientifica,
puo' essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli  istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico  in  favore  di  cittadini
residenti in regioni diverse da quelle di  appartenenza,  rivalutando
il fabbisogno sulla base della domanda storica  come  desumibile  dai
dati di produzione di cui all'ultima  compensazione  tra  le  regioni
nonche' di un'ulteriore spesa complessiva annua non  superiore  a  20
milioni   di   euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2021.    E'
corrispondentemente incrementato il  livello  del  finanziamento  del
fabbisogno sanitario standard  cui  concorre  lo  Stato  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  497. All'articolo 7 del decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.
206, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «1-sexies.  In  attuazione   dell'articolo   53   della   direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  7  settembre
2005, e ai  sensi  dell'articolo  99  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto  1972,  n.  670,  per  quanto  concerne  il  territorio  della
provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana  o
tedesca costituisce requisito sufficiente di  conoscenza  linguistica
necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie.  I  controlli
linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a  quanto
stabilito dalle disposizioni richiamate dal presente comma. 
  1-septies. In attuazione di quanto disposto dal comma 1-sexies,  il
presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma di Bolzano
e'  autorizzato  a  istituire,  avvalendosi  delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente,  una
sezione speciale dell'albo  dei  medici  alla  quale  possono  essere
iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che
sono a  conoscenza  della  sola  lingua  tedesca.  L'iscrizione  alla
sezione speciale autorizza  all'esercizio  della  professione  medica
esclusivamente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano. 
  1-octies. Nei servizi sanitari di  pubblico  interesse  l'attività
deve essere organizzata in modo che sia  garantito  l'uso  delle  due
lingue, italiana e tedesca, in  conformità  a  quanto  disposto  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574». 
  498. E' autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022 e  2023  per  il  sostegno  allo  studio,  alla
ricerca  e  alla  valutazione  dell'incidenza  dell'endometriosi  nel
territorio nazionale. Il Ministro della salute, entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  con  proprio
decreto, stabilisce i criteri e  le  modalità  per  la  ripartizione
delle risorse di cui al primo periodo,  prevedendo,  in  particolare,
che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano  essere
inferiori al 50 per cento  dello  stanziamento  di  cui  al  presente
comma. 
  499. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2021, 2022 e 2023. 
  500. Il Ministro della salute,  con  proprio  decreto  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  individua  i  centri  di  riferimento  e  le   modalità   di
svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri. 
  501. Il Ministro della salute,  con  proprio  decreto  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione  delle
risorse di  cui  al  comma  499  anche  al  fine  di  individuare  le
specifiche attività oggetto di finanziamento. 
  502. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo
il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Per  l'esercizio  dei  compiti  assegnati,  il  Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue
dirette  dipendenze,  costituita  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di cinque
unità di personale, di cui un'unità  di  livello  dirigenziale  non
generale e quattro unità di personale non dirigenziale,  scelto  tra
il personale delle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e  ausiliario  delle   istituzioni   scolastiche.   Nell'ambito   del
menzionato contingente di personale non dirigenziale  possono  essere
nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche  tra  soggetti
estranei alla pubblica  amministrazione  in  possesso  di  comprovata
esperienza,  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma   6,   del   decreto
legislativo n.  165  del  2001,  il  cui  compenso  e'  definito  con
provvedimento  del  Commissario  straordinario  e  comunque  non   e'
superiore ad euro 48.000 annui. La struttura commissariale cessa alla
scadenza,  comprensiva  dell'eventuale  proroga,  dell'incarico   del
Commissario straordinario.  Il  personale  pubblico  della  struttura
commissariale e' collocato, ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione  di  comando,  fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti  e
mantiene  il  trattamento   economico   fondamentale   e   accessorio
dell'amministrazione di appartenenza.  Il  rimborso  delle  spese  di
missione  sostenute  dal  personale  di  cui  al  presente  comma  e'
corrisposto  direttamente  dal  Commissario   straordinario,   previa
presentazione di documentazione, e deve essere rendicontato. Le spese
di  missione  sostenute  dal   Commissario   straordinario   per   lo
svolgimento del suo incarico  sono  rimborsate  nei  limiti  previsti
dalla normativa vigente, sono  corrisposte  previa  presentazione  di
documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri derivanti dal
presente comma provvede il Commissario straordinario nel limite delle
risorse disponibili  che  confluiscono  nella  contabilità  speciale
secondo quanto previsto dal comma 4». 
  503. Anche al fine di  ridurre  le  diseguaglianze  e  di  favorire
l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti
privi  di  mezzi,  il  Fondo  per  l'arricchimento  e   l'ampliamento
dell'offerta formativa e  per  gli  interventi  perequativi,  di  cui
all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e'  incrementato
di 117,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 106,9  milioni  di  euro
per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni  2024
e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026. 
  504. In relazione all'evolversi della situazione  epidemiologica  e
al fine di garantire il corretto svolgimento  degli  esami  di  Stato
conclusivi del primo e del secondo ciclo  di  istruzione  per  l'anno
scolastico 2020/2021, secondo gli  standard  di  sicurezza  sanitaria
previsti  dalla  legislazione  vigente,  con  decreto  del   Ministro
dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e
paritarie sedi di esame di Stato le risorse  finanziarie  allo  scopo
necessarie, tenendo conto del numero  di  studenti  e  di  unità  di
personale interessati, e, con  una  o  piu'  ordinanze  del  Ministro
dell'istruzione, possono essere adottate  specifiche  misure  per  la
valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli  esami  di
Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di  istruzione,  anche
tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. 
  505. Per le finalità di cui al comma 504 sono stanziati 30 milioni
di euro per l'anno 2021 sui pertinenti  capitoli  del  Fondo  per  il
funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui  all'articolo  1,
comma 601, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  delle  scuole
paritarie. 
  506. Agli oneri di cui ai commi 504  e  505  si  provvede  mediante
corrispondente    riduzione    dell'incremento    del    Fondo    per
l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e  per  gli
interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre
1997, n. 440. 
  507. Al fine di ridurre  le  disuguaglianze  e  di  contrastare  la
perdita  di  apprendimento  nei  territori  piu'  marginalizzati,  il
Ministero dell'università  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
Ministero dell'istruzione, nei limiti dello stanziamento  di  cui  al
comma  509,  promuove  un  programma  nazionale  di  ricerca   e   di
interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà
educativa  attraverso   un   piano   organico   multidisciplinare   e
multilivello  di  monitoraggio  dei  territori  e   dei   gruppi   di
popolazione  piu'  a  rischio  e  di  sperimentazione  di  interventi
innovativi. 
  508. Nell'attuazione  del  programma  nazionale  di  ricerca  e  di
interventi possono essere coinvolte le università, anche  attraverso
la partecipazione volontaria di studenti  universitari  nel  sostegno
educativo, le organizzazioni del Terzo  settore  con  esperienza  nel
contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le
istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura. 
  509. Ai fini indicati nei commi 507 e 508 e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero  dell'università  e  della  ricerca,  un
fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro  per  l'anno
2021. 
  510. Al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei  musicali  e
consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi
linguaggi  musicali,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione e' istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  511. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  da  emanare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono definite le modalità di utilizzazione delle risorse  del  fondo
di cui al comma 510. 
  512. Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica  e
digitale nelle scuole attraverso le azioni  di  coinvolgimento  degli
animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica,  il  fondo  di
cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13  luglio
2015, n. 107, e' incrementato di euro  8.184.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  513. Per le finalità di cui all'articolo 234 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  euro  12
milioni per l'anno 2021. 
  514.  Per  l'anno  2021,  il   contributo   di   cui   all'articolo
1-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,  e'
incrementato di 70 milioni di euro. 
  515. Al fine di promuovere l'equità e  la  trasparenza  in  favore
degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche
mediante l'adozione di  linee  guida,  la  promozione  di  codici  di
condotta e la raccolta di  informazioni  pertinenti,  all'articolo  1
della legge 31 luglio  1997,  n.  249,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 6: 
  1) alla lettera a), numero 5),  dopo  le  parole:  «le  imprese  di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici  e  televisivi,»
sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di intermediazione
on line e i motori di ricerca on line, anche se  non  stabiliti,  che
offrono servizi in Italia,»; 
  2) alla lettera c), dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente: 
  «14-bis)  garantisce  l'adeguata  ed  efficace   applicazione   del
regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti
commerciali di servizi di intermediazione  on  line,  anche  mediante
l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta  e  la
raccolta di informazioni pertinenti»; 
  b) al comma 31, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «norme  sulle
posizioni dominanti» sono inserite le seguenti:  «o  in  applicazione
del  regolamento  (UE)  2019/1150  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 20 giugno 2019». 
  516. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206. 
  517. Al fine di assicurare la copertura  dei  costi  amministrativi
complessivamente  sostenuti  per  l'esercizio   delle   funzioni   di
regolazione, di  vigilanza,  di  composizione  delle  controversie  e
sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità  per  le  garanzie
nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 515, dopo il  comma
66 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'  inserito
il seguente: 
  «66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021,  l'entità
della  contribuzione  a  carico   dei   fornitori   di   servizi   di
intermediazione on line e  di  motori  di  ricerca  on  line  di  cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249, e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei  ricavi
realizzati nel territorio  nazionale,  anche  se  contabilizzati  nei
bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore  della
produzione,  risultante   dal   bilancio   di   esercizio   dell'anno
precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati  alla  redazione  di
tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture  contabili  che
attestino il  valore  complessivo  della  produzione.  Per  gli  anni
successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo  del  2
per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente». 
  518.  Al  fine  di  riconoscere  al  maggior  numero  di   studenti
l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale,
il Fondo per il finanziamento ordinario  delle  università,  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 165  milioni  di
euro  annui.  Con  decreto  del  Ministro  dell'università  e  della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori  delle
università italiane, sono individuati le  modalità  di  definizione
degli esoneri, totali o parziali, da  parte  delle  università  e  i
criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le  medesime
finalità di cui al primo periodo,  il  fondo  per  il  funzionamento
amministrativo e per le attività  didattiche  delle  istituzioni  di
alta  formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   statali   e'
incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro annui.
Con  decreto  del  Ministro  dell'università  e  della  ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono individuati le modalità  di  definizione  degli
esoneri, totali o  parziali,  da  parte  delle  istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica e  i  criteri  di  riparto
delle risorse. Alla copertura degli oneri  derivanti  dall'incremento
del fondo di cui al primo periodo concorrono, per 165 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse  del  Programma  Next
Generation EU. 
  519. Al fine di promuovere il  diritto  allo  studio  universitario
degli studenti capaci e meritevoli, ancorche'  privi  di  mezzi,  che
presentino i requisiti di eleggibilità di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  il  fondo   di   cui
all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del   medesimo   decreto
legislativo n. 68 del 2012 e'  incrementato,  a  decorrere  dall'anno
2021, di 70 milioni di euro annui. 
  520. Per l'anno 2021, i contributi  di  cui  all'articolo  2  della
legge 29 luglio 1991, n. 243, sono  incrementati  di  30  milioni  di
euro. 
  521. Al fine di assicurare un adeguato  sostegno  finanziario  alle
università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e  in
particolare di mitigare gli effetti della crisi  economica  derivante
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito, nello  stato
di previsione del Ministero  dell'università  e  della  ricerca,  il
«Fondo  perequativo  a  sostegno  delle   università   non   statali
legalmente riconosciute del Mezzogiorno»,  con  una  dotazione  di  5
milioni di euro per l'anno 2021. Per le medesime finalità di cui  al
primo  periodo  il  Fondo  per  il  finanziamento   ordinario   delle
università, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24  dicembre
1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021, di 3 milioni di  euro
a beneficio delle  università  statali  del  Mezzogiorno  aventi  un
numero di iscritti inferiore a  20.000.  I  criteri  di  ripartizione
delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto  del
Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  522. Lo stanziamento, iscritto  nello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato alle
residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di
cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato, per
l'anno 2021, di 4 milioni di euro. 
  523.  Al  fine  di  valorizzare  la  vocazione   collegiale   delle
università statali, e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'università  e  della  ricerca,  un  apposito  fondo,
denominato «Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione
collegiale», con una dotazione di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali
che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi
universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n.  68.  Le  modalità  di  riparto  e  le
condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro
dell'università  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  tenendo  conto  del
rapporto tra studenti  iscritti  all'ateneo  e  posti  riservati  nei
collegi agli studenti  iscritti  all'ateneo,  dell'impegno  economico
sostenuto per la formazione  degli  studenti,  delle  caratteristiche
organizzative degli  stessi  nonche'  della  polifunzionalità  degli
spazi disponibili e dei servizi offerti. 
  524. Alla  lettera  b)  del  comma  5-sexies  dell'articolo  6  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, le parole: «15  milioni  di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 milioni di euro»; 
  b) al numero 1), le parole: «per almeno il» sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al»; 
  c) al numero 2), le parole: «per  non  piu'  del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per almeno il». 
  525.  Il  Fondo  per   le   esigenze   emergenziali   del   sistema
dell'Università, delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica e degli enti di  ricerca,  di  cui  all'articolo
100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  in  considerazione
del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020, e' incrementato di 34,5 milioni  di
euro  per  l'anno  2021.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro
dell'università e  della  ricerca  sono  individuati  i  criteri  di
riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo  tra
le università, le istituzioni di alta formazione artistica  musicale
e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari  di  merito
accreditati. 
  526. Al fine di sostenere gli studenti  fuori  sede  iscritti  alle
università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice
della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro  e
che non usufruiscono di altri  contributi  pubblici  per  l'alloggio,
nello stato di previsione  del  Ministero  dell'università  e  della
ricerca e' istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro
per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere  un  contributo  per  le
spese di locazione abitativa sostenute dai  medesimi  studenti  fuori
sede residenti in luogo diverso rispetto a  quello  dove  e'  ubicato
l'immobile locato. 
  527. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle
risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il
tetto massimo di spesa, per il tramite delle università,  prevedendo
l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo  studio
riguardanti l'alloggio. 
  528. Al fine di favorire la formazione  dei  giovani  sul  fenomeno
delle  mafie  e  formare   figure   altamente   e   professionalmente
specializzate sugli strumenti di contrasto delle stesse,  presso  tre
università statali, una del nord, una  del  centro  e  una  del  sud
d'Italia, sono istituite sei borse di studio, per una  spesa  massima
di  240.000  euro  per  l'anno  2021,  per  l'iscrizione   a   master
interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti  il  tema
della criminalità organizzata di stampo mafioso. 
  529. Con decreto del Ministro  dell'università  e  della  ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle  università  italiane,  sono
individuati gli importi erogabili  e  le  modalità  di  assegnazione
delle borse di studio, nonche' le università di cui al comma 528. 
  530. Per l'attuazione del comma 528, il Fondo per il  finanziamento
ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di  240.000
euro per l'anno 2021. 
  531. Al fine di promuovere e orientare le scelte professionali  dei
giovani verso le pubbliche  amministrazioni  e  il  lavoro  pubblico,
presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e'  istituito  un
fondo, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, gestito dal
Dipartimento della funzione pubblica e destinato a  finanziare  cento
borse di studio della durata di sei mesi per l'importo di 3.000  euro
ciascuna, per lo sviluppo di  progetti  di  studio  e  di  ricerca  e
formazione al lavoro  di  giovani  meritevoli  studenti  universitari
nelle   aree   giuridica,   scientifico-tecnologica,   economica    e
statistica, di età non superiore a venticinque anni. 
  532. I progetti di studio  e  di  ricerca  di  cui  al  comma  531,
definiti anche in collaborazione con  le  istituzioni  universitarie,
sono finalizzati a sviluppare, anche dal punto di vista  applicativo,
le  conoscenze  teoriche  acquisite  durante  il  percorso  di  studi
universitari e hanno per oggetto i temi inerenti all'organizzazione e
al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e,  in  particolare,
quelli  connessi  all'innovazione  organizzativa,  amministrativa   e
gestionale, alla  digitalizzazione  dei  processi,  al  miglioramento
delle  modalità  di  erogazione  dei  servizi  agli   utenti,   alla
misurazione e valutazione della performance, al lavoro agile  e  alle
relazioni istituzionali e internazionali. 
  533. I giovani sono selezionati sulla base di  un  avviso  pubblico
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il
Ministero  dell'università  e  della  ricerca,  che   individua   le
modalità di presentazione delle domande, i requisiti  di  accesso  e
gli ambiti tematici di studio, di ricerca e di formazione. I progetti
di  ricerca  e  di  formazione  sul  lavoro  sono  svolti  presso  le
amministrazioni  centrali   che   ne   facciano   richiesta,   previa
stipulazione  di  protocolli  con  il  Dipartimento  della   funzione
pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato. 
  534. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per
l'anno 2021. 
  535.  Al  fine  di  provvedere  alla  copertura  delle  spese   per
interventi  strutturali  e  di  messa   in   sicurezza   nonche'   di
manutenzione ordinaria e  straordinaria  di  edifici  di  particolare
valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che
ospitano  conservatori  musicali,  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'università e della ricerca e' istituito un fondo  con
una dotazione di 7 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Entro  trenta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  con
decreto del Ministro dell'università e della  ricerca,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri
e  modalità  di  erogazione  delle  risorse  del  fondo  di  cui  al
precedente periodo. 
  536. Per sostenere l'investimento  in  capitale  umano  in  settori
strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di
promuovere  l'inserimento  di  giovani   neo-laureati   nel   sistema
produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie  imprese,
ai soggetti  pubblici  e  privati  che  sostengono  finanziariamente,
tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno  2022,  nella
forma di borse  di  studio,  iniziative  formative  finalizzate  allo
sviluppo e all'acquisizione di competenze  manageriali,  promosse  da
università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o
da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite
al comma 537, e' concesso un credito d'imposta fino al 100 per  cento
per le piccole e micro imprese, fino al 90 per  cento  per  le  medie
imprese e fino all'80 per cento per le  grandi  imprese  dell'importo
delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000  euro.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sentiti il Ministro dell'università  e  della  ricerca  e  il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni per
l'attuazione  del  presente  comma  e  dei  commi  da  537  a  539  e
determinate le aliquote di fruizione del credito d'imposta di cui  al
primo periodo, al fine del rispetto del limite complessivo  di  spesa
di cui al comma 539. 
  537. Le  iniziative  formative  di  cui  al  comma  536  realizzate
attraverso università pubbliche e  private  garantiscono  almeno  60
crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o
un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.  Nei  casi  in
cui i percorsi formativi siano  erogati  da  istituti  di  formazione
avanzata o da scuole di formazione manageriale  pubbliche  o  private
diversi da quelli di cui al  periodo  precedente,  devono  essere  in
possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una
durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui  almeno  700  di
formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento  di  stage  con
riferimento  alla  durata  complessiva  prevista   per   i   percorsi
formativi. 
  538. Al fine di identificare i soggetti di cui ai commi 536 e  537,
all'interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione»  del
codice  ATECO,  l'Istituto  nazionale  di  statistica  istituisce  la
sottocategoria  85.43  «Istruzione  post  universitaria;   formazione
manageriale, master post lauream, master executive». 
  539. Il beneficio di cui al comma 536 e' riconosciuto nel limite di
una maggiore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022
e 2023. 
  540. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca,
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,
e' incrementato di 65 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2021. 
  541. Al fine di  sostenere  la  competitività  del  sistema  della
ricerca italiano a livello internazionale, il fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 25  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al presente  comma
sono ripartite tra gli enti pubblici di  ricerca  secondo  criteri  e
modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca  e  sono  impiegate  esclusivamente   per   l'assunzione   di
ricercatori negli enti pubblici di  ricerca  in  modo  da  assicurare
l'integrale  copertura  delle  spese  connesse  alle  attività   dei
ricercatori stabilizzati. 
  542.  Al  fine  di  consentire  anche  alle  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)  di  dare  concreta
attuazione ai servizi e alle  iniziative  in  favore  degli  studenti
disabili di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
e degli studenti con invalidità superiore al 66  per  cento  nonche'
degli   studenti   con   certificazione   di    disturbo    specifico
dell'apprendimento, a decorrere  dall'anno  accademico  2020/2021,  i
fondi  per  il  funzionamento  amministrativo  e  per  le   attività
didattiche delle istituzioni dell'AFAM sono incrementati di 1 milione
di euro annui a decorrere dall'anno  2021,  ripartiti  tra  le  varie
istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili
iscritti presso le stesse istituzioni, prevedendo anche l'inserimento
di una figura di  tutor  accademico  esperto  in  didattica  musicale
inclusiva e appositamente formato. 
  543. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  273,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 1 milione di
euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno  2022  e  di  3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
  544. Al fine di consentire la pubblicazione e la distribuzione  del
Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese e' autorizzato un
contributo di 300.000 euro per l'anno 2021 a favore della  Fondazione
Centro studi investimenti sociali - CENSIS. 
  545. All'articolo 1, comma 381, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, dopo le parole: «750.000 euro per l'anno 2020» sono inserite  le
seguenti «e di 500.000 euro per l'anno 2021». 
  546. Al  fine  di  accelerare  e  di  riqualificare  la  spesa  per
investimenti   attraverso   azioni   di   supporto    tecnico    alle
amministrazioni comunali, le risorse di cui  all'articolo  57,  comma
2-novies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre   2019,   n.   157,   sono
incrementate di 500.000 euro per ciascuno degli  anni  2021,  2022  e
2023 in favore della Fondazione IFEL -  Istituto  per  la  finanza  e
l'economia locale, di cui  all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
  547. Al fine di favorire la  crescita  e  lo  sviluppo  sostenibile
delle aree interne e marginali  italiane,  con  particolare  riguardo
alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli  obiettivi
di coesione economica, sociale e  territoriale  e  di  equi  rapporti
sociali tra tutti i  residenti  nel  territorio  nazionale,  l'Unione
nazionale comuni, comunità, enti montani supporta gli  enti  locali,
compresi in tali aree, con attività di studi, ricerche e  formazione
anche ai fini dell'accesso ai fondi europei. Per lo svolgimento delle
attività di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 500.000
euro  per  l'anno  2021  in  favore  dell'Unione  nazionale   comuni,
comunità, enti montani. 
  548. Al fine di rafforzare le misure di  sostegno  per  la  ricerca
scientifica indicate nel Programma nazionale  per  la  ricerca  e  di
garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca
scientifica coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione
dell'Unione europea, e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'università  e  della  ricerca,  il  Fondo   per   la
promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale  per
la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di  euro  per  gli  anni
2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno  o  piu'
decreti  del  Ministro  dell'università   e   della   ricerca   sono
individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse  di
cui al presente comma tra le università, gli enti e  le  istituzioni
pubbliche di ricerca. 
  549.  Al  fine  di  promuovere  gli  interventi  di  ammodernamento
strutturale e tecnologico delle  università,  delle  istituzioni  di
alta formazione artistica  musicale  e  coreutica  e  degli  enti  di
ricerca, nello stato di previsione del Ministero  dell'università  e
della  ricerca  e'  istituito  il   Fondo   per   l'edilizia   e   le
infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  di  250  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con  uno  o
piu' decreti del  Ministro  dell'università  e  della  ricerca  sono
individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse  di
cui al primo periodo tra  le  università,  le  istituzioni  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca. 
  550. Il Ministero dell'università e della ricerca puo'  avvalersi,
con modalità definite mediante convenzione,  dell'Agenzia  nazionale
per  l'attrazione  degli  investimenti  e   lo   sviluppo   d'impresa
Spa-Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le  attività
di analisi, di valutazione economica e  finanziaria  nonche'  per  la
verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel
settore   della   ricerca,   con   particolare    riferimento    alla
programmazione strategica del Programma nazionale per  la  ricerca  e
dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea  e
tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le  finalità  di
cui al presente comma e' istituito, nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'università  e  della  ricerca,  il  Fondo   per   la
valutazione e la valorizzazione dei  progetti  di  ricerca,  con  una
dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  551. Al fine di semplificare  lo  svolgimento  delle  attività  di
selezione e di valutazione dei programmi e dei  progetti  di  ricerca
nonche' di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei  medesimi,
il Ministero dell'università e della ricerca si  avvale  di  esperti
tecnico-scientifici e  professionali,  individuati  singolarmente  od
organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi
tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le
conseguenti attività di  verifica,  monitoraggio  e  controllo.  Gli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,  compresi  quelli
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre  2002,  n.  212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  268,
sono posti a carico, nel  limite  massimo  del  7  per  cento,  delle
risorse destinate al finanziamento dei programmi e  dei  progetti  di
ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  alle
spese per il funzionamento e per i compensi relativi  alle  procedure
di selezione e di valutazione dei progetti di  ricerca  del  Comitato
nazionale dei garanti per la ricerca di  cui  all'articolo  21  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti
disposizioni: 
  a) l'articolo 5, comma 2, secondo  periodo,  del  decreto-legge  25
settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 268; 
  b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  552. Per consentire la  prosecuzione  del  Programma  nazionale  di
ricerche  in  Antartide  (PNRA)  e   al   fine   di   assicurare   la
partecipazione  dell'Italia  al   Trattato   antartico,   firmato   a
Washington  il  1°  dicembre  1959,  ai  sensi  di  quanto   disposto
dall'articolo IX, paragrafo  2,  del  Trattato  stesso,  il  Ministro
dell'università e della ricerca con  proprio  decreto,  a  decorrere
dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti  pubblici  di  ricerca
incaricati dell'attuazione del PNRA, un contributo di 23  milioni  di
euro. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'università  e  della
ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale, con il Ministro  dello  sviluppo
economico e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
individuati le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del
PNRA, i soggetti incaricati dell'attuazione del  medesimo  PNRA  e  i
meccanismi  di  coordinamento  tra   le   amministrazioni   pubbliche
interessate. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n.
266, e' abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7  del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «del  Programma
nazionale di ricerche  in  Antartide,»  sono  soppresse.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a  23  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo  di  cui  al  citato
articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998. 
  553. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  con
proprio decreto, individua i criteri e  le  modalità  di  iscrizione
degli enti, delle istituzioni e degli organismi privati che svolgono,
per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca
in una sezione, denominata «Enti, istituzioni e organismi privati  di
ricerca» dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui  all'articolo
63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.
Possono  iscriversi  alla  sezione  di  cui  al  primo   periodo   le
fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca  e  ogni  altro
soggetto di diritto privato senza scopo di lucro  a  eccezione  delle
università,  degli  enti  universitari  o   comunque   riconducibili
all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli  enti
del  Terzo  settore  disciplinati  dal  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il  Ministero  dell'università  e
della ricerca rende consultabili,  con  accesso  libero  all'Anagrafe
nazionale delle ricerche, le informazioni  sui  contributi  a  carico
della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti  nella  sezione
di cui al presente comma. 
  554. Al fine  di  ampliare  la  conoscenza  dei  fenomeni  e  delle
dinamiche economiche e sociali, con particolare  riguardo  alle  aree
territoriali  con  minor  grado  di  sviluppo  e   alle   conseguenze
economiche  e  sociali  dell'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,   e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e
della ricerca, un fondo denominato «Fondo per  la  ricerca  in  campo
economico e sociale» con una dotazione  di  8,5  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della  presente  legge,  sono  stabilite  le  modalità  di
presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse
attraverso una  procedura  selettiva,  con  bando  pubblico  annuale,
riservata ai soggetti iscritti alla sezione  dell'Anagrafe  nazionale
delle ricerche di cui al comma 553. 
  555. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca  le
risorse di cui al comma 556 sono ripartite tra  le  università  che,
sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la
ricerca scientifica termale - FoRST,  attivano  corsi  di  master  di
secondo livello in medicina clinica termale. 
  556. Per l'attuazione del comma 555  e'  autorizzata  la  spesa  di
100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  557. Per l'anno 2021, al Ministero dell'università e della ricerca
e' assegnata la somma di 25 milioni di euro, che  costituisce  limite
di  spesa,   al   fine   del   trasferimento   della   stessa   somma
all'università degli studi di Roma «Tor Vergata» per la  definizione
dei contenziosi in essere con i soggetti affidatari  del  progetto  e
dei  lavori,  connessi  alla  mancata  realizzazione  del   complesso
sportivo polifunzionale denominato «Città dello Sport». 
  558. L'assegnazione  della  somma  di  cui  al  comma  557  avviene
contestualmente al trasferimento,  da  parte  dell'università  degli
studi di Roma «Tor Vergata» in favore dell'Agenzia del  demanio,  del
diritto di proprietà dell'area in cui insiste il complesso  sportivo
polifunzionale denominato «Città dello sport», nonche'  delle  opere
già realizzate unitamente ai progetti già  sviluppati  per  la  sua
realizzazione, al fine di consentire  il  completamento  delle  opere
ovvero la revisione  dei  progetti  stessi.  L'atto  traslativo  deve
essere stipulato e trascritto, in ogni caso, entro il 31 marzo 2021. 
  559. All'Agenzia del demanio e' assegnata la somma di 3 milioni  di
euro annui per gli anni dal 2021 al 2023, ai fini della manutenzione,
ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate e  della  messa  in
sicurezza dell'area trasferita,  in  vista  del  recupero  funzionale
delle opere realizzate. 
  560. La convenzione tra l'università  degli  studi  di  Roma  «Tor
Vergata» e la società  assegnataria  dei  lavori,  stipulata  il  23
ottobre 1987, deve ritenersi cessata, a tutti gli effetti, alla  data
di definizione dei contenziosi in essere. 
  561. Al  fine  di  potenziare  l'attività  sportiva  di  base  nei
territori per tutte le fasce della popolazione e di  ottimizzare  gli
interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso
l'esercizio  fisico,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  per  il  successivo
trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  562. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di
sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del  fondo
di cui al comma 561. 
  563. Al fine di supportare le attività organizzative e di sviluppo
nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e  nella
città metropolitana di Roma capitale, relative ai Campionati europei
di  nuoto  del  2022,  aggiudicati  a  Roma,  in  considerazione  del
favorevole  impatto  turistico  e   sociale   determinato   da   tale
avvenimento internazionale anche in termini di gettito  per  l'erario
statale, e' autorizzata la spesa di 4  milioni  di  euro  per  l'anno
2021,  da  destinare  alla  Federazione  italiana  nuoto,  che   puo'
avvalersi di un comitato organizzatore. Le risorse di cui al presente
comma  sono  utilizzate  anche  per  l'eliminazione  delle   barriere
architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento di atleti
paralimpici. 
  564. Al fine di  implementare  le  attività  di  pianificazione  e
organizzazione dei  Giochi  del  Mediterraneo  di  Taranto  2026,  al
Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono  destinati
1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  565.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  del  comma  1
dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i  professori
e  i   ricercatori   delle   università   non   statali   legalmente
riconosciute,  a  decorrere   dal   1°   gennaio   2021,   l'aliquota
contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza e' pari a
quella in vigore, con i medesimi  criteri  di  ripartizione,  per  le
stesse categorie di  personale  in  servizio  presso  le  università
statali. Restano acquisite alla gestione di riferimento e  conservano
la loro efficacia le contribuzioni versate per  i  periodi  anteriori
alla data di entrata in vigore  della  presente  legge.  Ai  maggiori
oneri  derivanti  dalla  differenza  tra  l'aliquota  contributiva  e
l'aliquota di computo  relativa  ai  trattamenti  di  quiescenza  con
riferimento al periodo 2016-2020, pari a euro 53.926.054  per  l'anno
2021, si provvede mediante apposito trasferimento dal bilancio  dello
Stato all'ente previdenziale. 
  566. E' istituita  la  fondazione  denominata  «Fondazione  per  il
futuro delle città», avente il compito di  promuovere  il  progresso
della  ricerca   e   dell'alta   formazione   basata   su   soluzioni
prevalentemente vegetali,  al  fine  di  garantire  lo  sviluppo  del
sistema produttivo nazionale  in  relazione  alla  transizione  verde
dell'Italia.  A  tale  fine,  la  Fondazione  instaura  rapporti  con
organismi omologhi in Italia  e  assicura  l'apporto  di  ricercatori
italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed  esteri  di
eccellenza. 
  567.   Lo   statuto    della    Fondazione,    concernente    anche
l'individuazione degli organi della medesima Fondazione,  della  loro
composizione e  dei  loro  compiti,  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   sentiti   i   Ministri
dell'università e della ricerca, dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare e dell'economia e delle finanze. 
  568. Il patrimonio della Fondazione e' costituito e incrementato da
apporti dello Stato e di soggetti pubblici e  privati;  le  attività
della  Fondazione,  oltre  che  dai  mezzi  propri,  possono   essere
finanziate  da  contributi  di  enti  pubblici  e  di  privati.  Alla
Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito  e
con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione  a  carico  della
stessa Fondazione, beni immobili facenti  parte  del  demanio  e  del
patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni  di
particolare valore artistico e storico e' effettuata d'intesa con  il
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. 
  569. Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della Fondazione
e'  istituito  un  apposito  fondo  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   il   successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di
3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023. 
  570. Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il  futuro  delle
città mediante interventi  di  rimboschimento,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.
111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.
141, e' incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 
  571. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione  della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di  neutralità
fiscale. 
  572. Al fine di incoraggiare la  partecipazione  dei  giovani  allo
sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e  475,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il fondo di cui all'articolo 1,
comma 472, della medesima legge e' incrementato di 400.000  euro  per
l'anno 2021. 
  573. Al fine di promuovere  la  cultura  giuridica  in  materia  di
diritto penale internazionale e di tutela dei  diritti  umani,  nello
stato di previsione del Ministero della  giustizia  e'  istituito  un
fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021,  2022  e  2023,  da  destinare  a  progetti  di  formazione  di
eccellenza. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti i criteri per l'accesso alle risorse del fondo  di  cui  al
primo periodo, considerando come requisito prioritario lo svolgimento
pluriennale di documentate attività di collaborazione, consulenza  e
cooperazione con organismi e istituzioni internazionali. 
  574. Al fine di consentire al Ministero per i beni e  le  attività
culturali e per il turismo l'esercizio della facoltà  di  acquistare
in via di prelazione i beni culturali ai sensi dell'articolo  60  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
  575.  Al  primo  periodo  del  comma  3   dell'articolo   183   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole:  «165  milioni  di
euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «, di 25 milioni  di
euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022». 
  576. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, le parole: «i quali compiono diciotto anni  di  età  nel  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «i quali compiono  diciotto  anni  di
età nel 2020 e nel 2021» e dopo le parole: «di 190 milioni  di  euro
per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 150 milioni di euro
per l'anno 2021». 
  577. Al primo periodo del comma 317 dell'articolo 1 della legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «,  di  11
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di
euro annui a decorrere dall'anno 2023». 
  578. Il Fondo per  il  funzionamento  dei  piccoli  musei,  di  cui
all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e'
incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare  alla
digitalizzazione del patrimonio nonche' alla progettazione di podcast
e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla
predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning). 
  579. Al fine di garantire l'accesso e  la  fruizione  dei  prodotti
editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare  alle  persone
con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione,
ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività
di consulenza, e' assegnato un contributo aggiuntivo di 100.000  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore della Fondazione  Libri
italiani  accessibili  (LIA).  A  decorrere   dall'anno   2023   alla
Fondazione di cui al primo periodo e' riconosciuto un contributo pari
a 300.000 euro annui. 
  580. Al fine di assicurare le risorse necessarie a  garantire  agli
aventi diritto  un'adeguata  remunerazione  del  prestito  effettuato
dalle biblioteche e discoteche dello Stato  e  degli  enti  pubblici,
l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  2,  comma  132,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 2,5  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  581.  Ai  fini  della  celebrazione  nazionale,   nell'anno   2023,
dell'ottavo centenario  della  prima  rappresentazione  del  presepe,
nonche'  di  garantire  la  progettazione  e  la   realizzazione   di
iniziative  di  rilievo  e  di  risonanza  internazionali  in  ambito
artistico, culturale e sociale, sono  stanziati  1.300.000  euro  per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore del Ministero  per  i
beni e le attività culturali e per il  turismo,  che  istituisce  un
Comitato nazionale responsabile delle iniziative  a  cui  le  risorse
sono destinate. 
  582. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  e  delle
misure restrittive  adottate  e  allo  scopo  di  razionalizzare  gli
interventi  e  le  attività  di  tutela  e  di  valorizzazione   del
patrimonio culturale immateriale, con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali  e  per  il  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  e'  istituito,  presso  il
Ministero per i beni e le  attività  culturali  e  per  il  turismo,
l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO. A
tale fine e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno  2021,  che  costituisce  limite  massimo  di   spesa.   Ai
componenti  dell'Osservatorio  non  spettano  indennità,   compensi,
gettoni di  presenza  o  rimborsi  spese.  Alle  eventuali  spese  di
funzionamento  del  predetto  Osservatorio  si  provvede  nel  limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo. 
  583. Alla legge  14  novembre  2016,  n.  220,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 13, comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  «400
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «640 milioni»; 
  b) all'articolo 15, le parole: «30 per cento»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; 
  c) all'articolo 16: 
  1) al comma 1, le parole: «30 per cento, elevata al  40  per  cento
nei casi previsti  nel  presente  articolo,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «40 per cento»; 
  2) il comma 2 e' abrogato; 
  d) all'articolo 19,  comma  1,  le  parole:  «30  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; 
  e) all'articolo 21: 
  1) al comma 1, le parole: «I crediti d'imposta di cui alla presente
sezione sono riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «I crediti
d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione  di  quelli  di
cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti»; 
  2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento  del  mercato  nel
settore del cinema e  dell'audiovisivo,  puo'  adottare,  nel  limite
delle risorse individuate con il  decreto  di  cui  all'articolo  13,
comma 5, uno o piu'  decreti  ai  sensi  del  comma  5  del  presente
articolo, anche in deroga alle percentuali  previste  per  i  crediti
d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo  stabilito
dal comma 1 del presente articolo». 
  584. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede  al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di  cui  al  comma  583.  Nel  caso  di  scostamenti  rispetto   alle
previsioni,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede
mediante  riduzione,   nella   misura   necessaria   alla   copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attività   di
monitoraggio, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema
e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13  della  legge  14  novembre
2016, n. 220. 
  585. A decorrere dal 1° gennaio 2021,  l'Istituto  Luce  Cinecittà
Srl e' trasformato nella società per azioni Istituto Luce Cinecittà
Spa, che succede in tutti i rapporti attivi e  passivi  facenti  capo
all'Istituto Luce Cinecittà Srl alla medesima data. 
  586. Le azioni dell'Istituto Luce Cinecittà Spa sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle  finanze.  I  diritti  dell'azionista
sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività  culturali  e
per il turismo, d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  587. L'Istituto Luce Cinecittà Spa e' amministrato da un consiglio
di amministrazione composto da cinque membri, di  cui  due  designati
dal Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  uno  dei  quali  con
funzioni di presidente, designato d'intesa con il Ministro per i beni
e le attività culturali e per il turismo, e tre, uno dei  quali  con
funzioni di amministratore delegato, designati  dal  Ministro  per  i
beni e le attività culturali e per il turismo. 
  588. Alla data del 1° gennaio 2021 di cui al comma 585, il capitale
dell'Istituto Luce Cinecittà  Spa  e'  pari  alla  somma  del  netto
patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura  dell'Istituto  Luce
Cinecittà Srl alla data del 31 dicembre 2020. Per  l'anno  2021,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  aumentare
il capitale sociale dell'Istituto Luce Cinecittà Spa di  un  importo
pari a 10 milioni di euro. 
  589. Per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  hanno  presentato  il  piano  di
risanamento, ai sensi dell'articolo 11  del  decreto-legge  8  agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013, n. 112, nonche' dell'articolo 1, commi 355 e 356,  della  legge
28  dicembre  2015,  n.   208,   continuano   ad   applicarsi,   fino
all'approvazione  del  bilancio  d'esercizio   dell'anno   2021,   le
disposizioni del comma 3 del citato articolo 11 del decreto-legge  n.
91 del  2013  concernenti  i  contenuti  inderogabili  dei  piani  di
risanamento, nonche'  gli  obiettivi  generali  già  definiti  nelle
azioni e nelle misure pianificate nei piani di  risanamento  e  nelle
loro successive integrazioni. Le fondazioni di cui al presente  comma
per le quali non sia stato  raggiunto,  entro  l'esercizio  2021,  il
pareggio  economico  e  il  tendenziale  equilibrio  patrimoniale   e
finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 
  590. Alla procedura di cui  all'articolo  11  del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre  2013,  n.  112,  possono  accedere   anche   le   fondazioni
lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, non abbiano già presentato un piano di risanamento  ai  sensi
del medesimo articolo 11, nonche' dell'articolo 1, commi 355  e  356,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208.  A  tale  fine  le  fondazioni
interessate possono presentare, entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  un  piano  di  risanamento
triennale  per  il  periodo   2021-2023,   predisposto   secondo   le
disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del
2013 e le  linee  guida  adottate  per  la  redazione  dei  piani  di
risanamento.  Per  l'attuazione  del  presente  comma,  il  fondo  di
rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del  decreto-legge
n. 91 del 2013 e' incrementato, per l'anno 2021,  di  40  milioni  di
euro e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni  non
puo'  essere  superiore  alla  quota  di  20  milioni  di  euro.  Per
l'erogazione delle risorse si applicano le disposizioni del  comma  7
del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Per i  piani
di cui al presente comma, ai fini della definizione delle  misure  di
cui alle lettere a) e c) del comma  1  del  citato  articolo  11  del
decreto-legge n. 91 del 2013, si fa  riferimento  rispettivamente  al
debito esistente alla data del 31  dicembre  2019  e  alla  dotazione
organica in essere alla data del 31 dicembre 2019. Le  fondazioni  di
cui al presente comma sono tenute a raggiungere il pareggio economico
in ciascun  esercizio  e,  entro  l'esercizio  finanziario  2023,  il
tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni  per
le quali non sia stato presentato o non sia stato approvato un  piano
di risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia  stato  raggiunto
il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 2023,
il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario  sono  poste  in
liquidazione coatta amministrativa. 
  591. Ai fini del  perfezionamento  con  le  Agenzie  fiscali  delle
transazioni di cui all'articolo 182-ter del regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni  ai
sensi dei commi 589 e 590 del presente  articolo  si  applica  quanto
disposto dall'articolo 5, comma 1-bis, del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106. 
  592. Le funzioni del commissario straordinario di cui  all'articolo
11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.  112,  sono  prorogate
fino al 31 dicembre  2022,  al  fine  di  proseguire  l'attività  di
monitoraggio   dei   piani   di    risanamento    delle    fondazioni
lirico-sinfoniche di cui al comma 589 del presente articolo,  e  fino
al 31 dicembre 2023, al fine di  consentire  la  realizzazione  delle
attività concernenti l'approvazione  e  il  monitoraggio  dei  nuovi
piani di risanamento ove presentati in attuazione di quanto stabilito
dal  comma  590  del  presente  articolo.  Il  relativo  incarico  e'
conferito con le modalità di cui al citato articolo 11, commi 3 e 5,
del decreto-legge n. 91 del 2013.  A  supporto  delle  attività  del
commissario  straordinario,  la  Direzione  generale  spettacolo  del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il  turismo  puo'
conferire incarichi di  collaborazione,  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone  di
comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa
e contabile di enti ovvero nella pianificazione strategica della loro
attività, entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui
e per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque con  scadenza
finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per  ulteriori  dodici  mesi,
nel caso in cui  le  funzioni  del  commissario  straordinario  siano
prorogate fino al 31 dicembre 2023. 
  593. Ai fini dell'attuazione dei commi da 589 a 592 e'  autorizzata
una spesa pari a 40,1 milioni di euro per l'anno  2021  e  a  100.000
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  594. Il compenso del commissario straordinario di cui al comma  592
del presente articolo, nel limite massimo stabilito dall'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a  valere
sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura  di
cui ai commi 589 e 590 del presente articolo. 
  595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4,
commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  con  effetto  dal
periodo d'imposta relativo all'anno 2021,  e'  riconosciuto  solo  in
caso di destinazione alla locazione breve  di  non  piu'  di  quattro
appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini
della tutela dei consumatori  e  della  concorrenza,  l'attività  di
locazione di cui  al  presente  comma,  da  chiunque  esercitata,  si
presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi  dell'articolo  2082
del codice civile. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano
anche per i  contratti  stipulati  tramite  soggetti  che  esercitano
attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in  cerca
di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre
in locazione. 
  596. Il comma 3-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, e' abrogato. 
  597. All'articolo 13-quater del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo e' istituita una banca
di dati delle strutture ricettive, nonche' degli  immobili  destinati
alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare  in
ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi
all'utenza, fermo restando quanto stabilito in  materia  dalle  leggi
regionali. La banca  di  dati  raccoglie  e  ordina  le  informazioni
inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al  presente
comma. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli  immobili  di
cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali,
ove adottati. Con decreto del Ministro per  i  beni  e  le  attività
culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite
le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e  di
acquisizione dei codici identificativi regionali nonche' le modalità
di accesso alle informazioni che vi sono contenute»; 
  b) i commi 5 e 6 sono abrogati; 
  c) al comma 7, dopo le parole: «strutture ricettive,» sono inserite
le seguenti: «i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad
uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96,» e le parole: «il codice identificativo» sono sostituite
dalle seguenti: «i codici di cui al comma 4». 
  598. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, le parole: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito  di
contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento» sono soppresse. 
  599.  In  considerazione  degli  effetti   connessi   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non e'  dovuta  la  prima
rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi  da
738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 
  a) immobili adibiti a stabilimenti balneari  marittimi,  lacuali  e
fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali; 
  b) immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  relative
pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli
ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine
e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e
appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e  dei
campeggi,  a  condizione  che  i  relativi  soggetti  passivi,   come
individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 
  c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da  parte
di  imprese  esercenti  attività  di   allestimenti   di   strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
  d) immobili destinati a discoteche, sale da  ballo,  night  club  e
simili,  a  condizione  che  i  relativi   soggetti   passivi,   come
individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 
  600. Le disposizioni del comma 599 si applicano  nel  rispetto  dei
limiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla   comunicazione   della
Commissione europea C(2020) 1863  final  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza  del  COVID-19»,  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. 
  601. Per il ristoro ai comuni delle minori  entrate  derivanti  dal
comma 599 del presente articolo, il fondo di  cui  all'articolo  177,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato  di
79,1  milioni  di   euro   per   l'anno   2021.   Alla   ripartizione
dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con  uno  o  piu'
decreti del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  tenuto  conto
degli effettivi incassi dell'anno 2019. 
  602. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, dopo  le  parole:  «imprese  turistico-ricettive»
sono inserite le  seguenti:  «,  le  agenzie  di  viaggio  e  i  tour
operator» e le parole:  «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile 2021». 
  603. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, dopo la parola: «nonche'» sono inserite le seguenti: «le  imprese
turistico-ricettive,» e  dopo  le  parole:  «per  l'anno  2020»  sono
inserite le seguenti: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2021». 
  604. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementata di 20 milioni di
euro per l'anno 2021. 
  605. Al fine di valorizzare e promuovere  il  territorio  italiano,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per  ciascuno
degli anni 2021,  2022  e  2023,  da  trasferire  successivamente  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  da
destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare
sportive  atletiche,  ciclistiche  e  automobilistiche   di   rilievo
internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni. 
  606. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio
decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di
cui al comma 605. 
  607. Per le finalità di cui al comma 605  del  presente  articolo,
all'articolo 9, comma 1, del codice della strada, di cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo e' inserito
il seguente: «Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali
o con veicoli a trazione animale che  interessano  il  territorio  di
piu' regioni, l'autorizzazione e' rilasciata dalla  regione  o  dalla
provincia autonoma del luogo  di  partenza,  d'intesa  con  le  altre
regioni interessate, che devono rilasciare il  nulla  osta  entro  il
termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione  della
gara». 
  608. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, e' inserito il seguente: 
  «1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al
comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella  misura
unica del 50 per cento del  valore  degli  investimenti  pubblicitari
effettuati sui giornali quotidiani  e  periodici,  anche  in  formato
digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota
spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai  fini  della
concessione del credito d'imposta si applicano  le  disposizioni  del
comma 1-ter del presente articolo e del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.  Per
le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il  pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui al citato  articolo  1  della
legge n. 198 del 2016, e' incrementato di  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022». 
  609. Per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali
che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio  di
giornali, riviste e periodici e alle imprese di  distribuzione  della
stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici  rivendite
situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti  e  nei
comuni con un solo punto vendita e' riconosciuto il credito d'imposta
di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità  ivi  previste,  nel
limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione  del
presente comma si provvede mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse   del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, nell'ambito della quota delle  risorse  del  Fondo  destinata
agli interventi di competenza  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo e' incrementato
di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse
destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al  presente
comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e sono  trasferite  nella
contabilità speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  fondi  di
bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 
  610. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per  i  servizi
digitali di cui all'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e' riconosciuto, alle condizioni e con  le  modalità  ivi  previste,
entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e  2022,  si
provvede a  valere  sul  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n.  198,  nell'ambito  della  quota  destinata  agli  interventi   di
competenza della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Per  le
predette finalità il suddetto Fondo e' incrementato di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.  Le  risorse  destinate  al
riconoscimento del credito d'imposta di cui al  presente  comma  sono
iscritte nel  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
contabilità speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  fondi  di
bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 
  611. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, dopo la parola:  «quotidiani»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
periodici». 
  612. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso  reddito
ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022,
ai nuclei familiari con un valore  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente inferiore a 20.000  euro  che  beneficiano  del
voucher per l'acquisizione  dei  servizi  di  connessione  alla  rete
internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici,
ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico  7  agosto
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020,
e' riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100
euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita  di  abbonamenti  a
quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro  il
limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e
2022. Il contributo e' utilizzabile per acquisti effettuati  on  line
ovvero  presso  gli  esercenti  attività  commerciali  che   operano
esclusivamente nel settore della vendita al  dettaglio  di  giornali,
riviste e periodici, secondo  le  modalità  operative  stabilite  ai
sensi del comma 613. 
  613. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 612 del
presente  articolo  si  applicano,   per   quanto   compatibili,   le
disposizioni del decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  7
agosto 2020, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  243  del  1°
ottobre 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del  Sottosegretario  di  Stato   con   delega   all'informazione   e
all'editoria, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  il
Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono stabilite  le  disposizioni  di  attuazione  del
comma 612. 
  614. Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del  parco
degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione  dei  programmi
con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto  smaltimento
degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini  di  tutela
ambientale   e   di   promozione    dell'economia    circolare,    di
apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  ai  sensi  del  decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di  cui  all'articolo
1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  e'
esteso  all'acquisto  e  allo  smaltimento  di   apparecchiature   di
ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse  di
cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge  27  dicembre
2017, n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro
che costituisce limite di spesa. 
  615. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono individuate le modalità operative  e  le  procedure  per
l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1039,  lettera
c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come  integrate  dal  comma
614 del presente articolo. Su proposta del  Ministro  dello  sviluppo
economico, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  proprio
decreto, rimodula la ripartizione delle risorse  da  attribuire  alle
finalità di  cui  alla  citata  lettera  c)  del  comma  1039,  come
integrate  dal  comma  614  del  presente  articolo,  apportando   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  616. Al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione
delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento  delle  entrate
versate a titolo di canone  di  abbonamento  alle  radioaudizioni  ai
sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio  1938,
n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal
1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate: 
    a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo
e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  quale  quota  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016,  n.
198. Nel predetto Fondo confluiscono, altresi', le  risorse  iscritte
nello stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
relative ai contributi  in  favore  delle  emittenti  radiofoniche  e
televisive in ambito locale; 
    b) per la  restante  quota,  alla  società  RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, ferme restando le somme delle  entrate  del  canone  di
abbonamento già destinate dalla legislazione  vigente  a  specifiche
finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente  a  quello
di accredito. 
  617. Le somme di cui al comma 616, lettere a) e b),  non  impegnate
in  ciascun  esercizio  possono   essere   impegnate   nell'esercizio
successivo. 
  618. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche nel conto dei residui. 
  619. A decorrere dal 1° gennaio 2021: 
    a) il comma 292 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' abrogato. Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo  21  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  riacquista  efficacia  nel  testo
vigente prima della data di entrata in vigore della citata  legge  n.
190 del 2014; 
    b) i commi 160, 161 e 162 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono abrogati; 
    c) al comma 163 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, le parole: «del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del  Fondo   per   il   pluralismo   e
l'innovazione dell'informazione istituito nello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze». 
  620. All'articolo 239, comma 2, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Con  i  predetti
decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere  trasferite,  in
tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai  soggetti
di  cui  all'articolo  2,   comma   2,   lettera   a),   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, per  la  realizzazione  di  progetti  di  trasformazione
digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1». 
  621. Per l'anno 2021, le attività dirette a garantire lo sviluppo,
l'implementazione  e  il  funzionamento  della  piattaforma  di   cui
all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n.  28,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono realizzate
dalla  competente  struttura  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  622. Ai fini dell'attuazione  del  comma  4  dell'articolo  24  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative e le
attività di singole  pubbliche  amministrazioni  che  comportano  un
incremento significativo del numero medio di accessi  al  secondo  al
sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini
e  imprese  (SPID),  per  assicurare  la  sostenibilità  tecnica  ed
economica dello SPID, in deroga a quanto previsto dal comma  2-decies
dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'  corrisposta  ai  gestori
dell'identità digitale un'indennità di architettura e  di  gestione
operativa del sistema nel limite massimo di spesa  di  1  milione  di
euro per l'anno  2021.  A  tal  fine  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  un  apposito
Fondo  da  trasferire  al  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione  di  euro  per
l'anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o
del  Ministro   delegato   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da  adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
sono previste misure di compensazione, nel limite di spesa  indicato,
al fine di assicurare ai gestori  gli  importi  dovuti  a  valere  su
eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi;
sono, altresi', previsti i criteri di attribuzione dell'indennità ai
gestori   dell'identità   digitale    basati    su    principi    di
proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite  da
ciascuno  dei  gestori  e  i  criteri  di  comunicazione,   a   scopo
statistico, all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle  singole
pubbliche amministrazioni del numero  di  accessi  annui  ai  servizi
tramite il sistema di identità digitale. 
  623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire
la fruizione della didattica a distanza ai  soggetti  appartenenti  a
nuclei familiari con un reddito ISEE  non  superiore  a  20.000  euro
annui,  con  almeno  uno  dei  componenti  iscritti  a  un  ciclo  di
istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di
connessione internet o di un contratto di telefonia  mobile,  che  si
dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), e' concesso
in  comodato  gratuito   un   dispositivo   elettronico   dotato   di
connettività per un  anno  o  un  bonus  di  equivalente  valore  da
utilizzare per le medesime finalità. 
  624. Il beneficio di cui al  comma  623  e'  concesso  ad  un  solo
soggetto per nucleo familiare e nel  limite  complessivo  massimo  di
spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine  nello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni  di  euro
per l'anno 2021, da trasferire successivamente al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  Dipartimento  per  la
trasformazione digitale. 
  625. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
Ministro   delegato    per    l'innovazione    tecnologica    e    la
digitalizzazione, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al
beneficio di cui al comma 623. 
  626. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per  l'anno  2021
per  realizzare  iniziative,  coordinate  dal  Dipartimento  per   le
politiche europee della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale, volte a dare concreta attuazione alla  partecipazione
dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa. 
  627. Al decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 54, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
  «7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi  del
presente articolo e rimborsati prima del  30  giugno  2021  non  sono
presi  in  considerazione  quando  si  verifica  che   il   massimale
applicabile non e' superato. 
  7-ter. Se l'aiuto e' concesso sotto forma di agevolazioni  fiscali,
la  passività  fiscale  in  relazione   alla   quale   e'   concessa
l'agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o  entro  la
successiva  data  fissata  dalla  Commissione  europea  in  sede   di
eventuale modifica della comunicazione della  Commissione  europea  C
(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato
a  sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del   COVID-19",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20
marzo 2020»; 
    b) dopo l'articolo 60 e' inserito il seguente: 
  «Art. 60-bis. - (Aiuti sotto forma di sostegno a  costi  fissi  non
coperti) - 1. Le regioni, le  province  autonome,  anche  promuovendo
eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle regioni
e delle province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di
commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  possono  adottare
misure di aiuto, a valere  sulle  proprie  risorse,  ai  sensi  della
sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea  C  (2020)
1863 final "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-19",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20
marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e  alle
condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente articolo. 
  2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di  cui  al
presente articolo sono  concessi  purche'  risultino  soddisfatte  le
seguenti condizioni: 
    a) l'aiuto e' concesso entro il 30  giugno  2021  e  copre  costi
fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020
e il 30 giugno 2021; 
    b) l'aiuto e' concesso nel  quadro  di  un  regime  a  favore  di
imprese che subiscono, durante il periodo  ammissibile  di  cui  alla
lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento  rispetto
allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento e' un periodo
del 2019, indipendentemente dal  fatto  che  il  periodo  ammissibile
ricada nell'anno 2020 o nell'anno 2021. 
  3. Ai fini del presente articolo,  per  costi  fissi  si  intendono
quelli sostenuti indipendentemente dal  livello  di  produzione;  per
costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello
di produzione; per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi
sostenuti dalle imprese durante il  periodo  ammissibile  di  cui  al
comma 2, lettera a), che non sono coperti  dai  ricavi  dello  stesso
periodo considerati al netto dei  costi  variabili  e  che  non  sono
coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti  di
Stato e altre misure di sostegno. Ai  fini  del  presente  comma,  le
perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile
sono considerate  costi  fissi  non  coperti.  Le  svalutazioni  sono
escluse dal calcolo  delle  perdite  ai  sensi  del  presente  comma.
L'intensità di aiuto non puo' superare il 70  per  cento  dei  costi
fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese, ai sensi
dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,
del 17 giugno 2014, l'intensità di aiuto non puo' superare il 90 per
cento dei costi fissi non coperti. 
  4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del  presente  articolo  possono
essere concessi provvisoriamente sulla base delle  perdite  previste,
mentre l'importo definitivo dell'aiuto e'  determinato  dopo  che  le
perdite sono state realizzate, sulla base di conti certificati o, con
un'adeguata  giustificazione  fornita   dallo   Stato   membro   alla
Commissione, sulla base di conti  fiscali.  La  parte  di  aiuto  che
risulta  erogata  in  eccedenza   rispetto   all'importo   definitivo
dell'aiuto stesso deve essere restituita. 
  5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non puo' superare
i 3 milioni di euro per impresa. L'aiuto puo' essere  concesso  sotto
forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a  condizione  che
il valore nominale totale di tali misure  rimanga  al  di  sotto  del
massimale di 3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati
sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 
  6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di
cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per  gli
stessi costi ammissibili. 
  7. La concessione degli  aiuti  di  cui  al  presente  articolo  e'
subordinata all'adozione della decisione di compatibilità  da  parte
della Commissione europea, ai sensi dell'articolo  108  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea»; 
    c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis, alinea, 2, 3, 4, 6 e 7,  63,
comma 2, e 64, comma 2, le parole: «da 54 a 60»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «da 54 a 60-bis»; 
    d) all'articolo 61, comma 2, le parole: «31 dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021 o entro la successiva data
fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della
comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020». 
  628. L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990,
n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21  dicembre  1990,  n.
398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre  1995,  n.  549,
l'articolo 1, comma 154, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  e
l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, recanti disposizioni in materia  di  imposta  regionale
sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti  salvi  gli
effetti delle obbligazioni tributarie già insorte. 
  629. Le regioni a  statuto  ordinario  provvedono  ad  adeguare  la
propria normativa alle disposizioni del comma 628. 
  630. Ai  fini  del  ristoro  delle  minori  entrate  delle  regioni
interessate e' istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e
delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021,  da  ripartire  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  631. All'articolo 27, comma 3, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La ritenuta di cui al primo periodo non si applica
sugli utili corrisposti a organismi di  investimento  collettivo  del
risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR,
non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE,  il  cui  gestore  sia
soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito
ai sensi della direttiva 2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  istituiti   negli   Stati   membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio
economico   europeo   che   consentono   un   adeguato   scambio   di
informazioni». 
  632. La disposizione di cui al comma  631  si  applica  agli  utili
percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  633. Non concorrono a  formare  il  reddito  le  plusvalenze  e  le
minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  realizzate,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  da
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di  diritto
estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 13 luglio 2009,  e  da  OICR,  non  conformi  alla
citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a  forme  di
vigilanza nel Paese estero nel quale  e'  istituito  ai  sensi  della
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'8
giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo   che
consentono un adeguato scambio di informazioni. 
  634. Al fine di provvedere agli oneri per i rimedi  risarcitori  di
cui  all'articolo  35-ter  della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,
conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai  sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848, nei confronti di soggetti detenuti
o internati, l'onere di  cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  26
giugno 2014, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 117, e' incrementato di  800.000  euro  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  635. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  426,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 1 milione di
euro per l'anno 2021. 
  636. Nel quadro della strategia complessiva volta a  rafforzare  la
stabilità del sistema monetario  e  finanziario  internazionale,  la
Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la
durata  dell'accordo  di  prestito   multilaterale   denominato   New
Arrangements to Borrow  (NAB),  di  cui  all'articolo  2,  comma  13,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,   n.   10,   e
all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino  a
13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo. 
  637. Nel quadro della strategia complessiva volta a  rafforzare  la
stabilità del sistema monetario e finanziario  internazionale  e  al
fine di rinnovare l'accordo di cui  all'articolo  25,  comma  2,  del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14,  successivamente
modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2017,  n.19,  la  Banca
d'Italia  e'  autorizzata  a  stipulare  con   il   Fondo   monetario
internazionale un nuovo accordo di  prestito  bilaterale,  denominato
Bilateral Borrowing Agreement, per un ammontare di 23 miliardi e  480
milioni  di  euro,  con  scadenza  fissata  al  31   dicembre   2023,
estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024.  A  decorrere  dalla
data di acquisto di efficacia del prestito di cui al  comma  636  del
presente articolo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di
cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro. 
  638. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi piu' poveri  e
di risposta internazionale alla crisi pandemica ed  economica,  fermo
restando  l'accordo  di  prestito  di  cui  all'articolo  13,   comma
6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la Banca d'Italia
e' autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo
di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite
il  Poverty  Reduction  and  Growth  Trust,  secondo   le   modalità
concordate  tra  il  Fondo  monetario  internazionale,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 
  639. I rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi
636 e  637  sono  regolati  mediante  convenzione  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 
  640. Sui prestiti autorizzati dai commi 636, 637 e 638 e' accordata
la garanzia dello Stato per  il  rimborso  del  capitale  e  per  gli
interessi maturati e, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 636
e 637, la predetta garanzia si estende anche a  eventuali  rischi  di
cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione dei
relativi accordi. 
  641. Agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al  comma
640 del presente  articolo  si  fa  fronte  a  valere  sulle  risorse
previste ai sensi dell'articolo 13, comma 6-ter, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19, nonche' sulle risorse di cui  all'articolo  25,
comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla
contabilità  speciale  di  cui  all'articolo   8,   comma   4,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  da  versare  per  l'importo
eventualmente necessario all'entrata del bilancio dello Stato per  la
successiva riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  642. Ai fini dell'attuazione del piano di  azione  in  ottemperanza
alla risoluzione n.  1325(2000)  del  Consiglio  di  sicurezza  delle
Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e  la  sicurezza,  e
alle  risoluzioni  seguenti,  comprese  le  azioni   di   promozione,
monitoraggio e valutazione dello stesso piano nonche'  la  formazione
nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti, e per
le conseguenti azioni previste, e' autorizzata la spesa di 1  milione
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  643. Al fine di assicurare il riallineamento con gli  obiettivi  di
finanziamento  concordati  a  livello  internazionale   per   l'aiuto
pubblico  allo  sviluppo,  il   finanziamento   annuale   in   favore
dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo previsto dall'articolo
18, comma 2, lettera c), della legge  11  agosto  2014,  n.  125,  e'
incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2021. 
  644.  Al  fine  di  assicurare  l'adempimento  delle   obbligazioni
internazionali, sono disposti i seguenti interventi: 
    a) il contributo  per  la  partecipazione  italiana  al  bilancio
dell'Organizzazione   europea   per    le    ricerche    astronomiche
nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982,  n.  127,  e'
rideterminato in 25,5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2021. L'articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
e' abrogato; 
    b) il contributo al Consiglio  d'Europa  di  cui  alla  legge  23
luglio 1949, n. 433, e' incrementato di 2,2 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021; 
    c) il contributo al Fondo europeo per la gioventu'  di  cui  alla
legge 31 marzo 1980, n. 140, e' incrementato di 182.000 euro annui  a
decorrere dall'anno 2021; 
    d) il contributo per la  partecipazione  italiana  alla  European
Peace Facility e' determinato in 55.561.000 euro per l'anno 2021,  in
68.561.000 euro per l'anno 2022, in 80.561.000 euro per l'anno 2023 e
in 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  645. Al fine  di  coordinare,  attraverso  la  costituzione  di  un
apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli
interventi e delle opere  necessari  allo  svolgimento  del  Giubileo
della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025,  e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022.  Il
tavolo istituzionale e' presieduto dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri e ne fanno parte il Ministro degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, il Ministro  dell'interno,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e  per  il
turismo, il presidente della regione  Lazio  e  il  sindaco  di  Roma
capitale, che  possono  delegare  la  loro  partecipazione  a  propri
rappresentanti,  nonche'  due  senatori  e  due  deputati   indicati,
rispettivamente, dal Presidente del Senato  della  Repubblica  e  dal
Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi  parlamentari.
Il  predetto  tavolo  definisce,  anche  sulla  base  delle  proposte
pervenute dalle amministrazioni interessate e  delle  intese  tra  la
Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonche' il piano  degli
interventi e delle opere necessari, da  aggiornare  e  rimodulare  su
base   almeno   semestrale,   sentite   le   competenti   Commissioni
parlamentari. 
  646. Gli interventi e le opere di cui al comma 645,  se  realizzati
in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e
almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla
definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e
lo Stato italiano, delle modalità per la loro attuazione. 
  647. All'articolo 1, comma 587, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «2,5 milioni di  euro  per  l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 milioni di euro per l'anno
2021»; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Alle  attività
all'estero del Commissariato di cui al presente comma  si  applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n.  54.  Il
Commissariato e' assistito da un Comitato di  monitoraggio,  composto
da un membro designato dal  Presidente  della  Corte  dei  conti,  in
qualità di presidente, da un componente designato dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e da un  componente
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.  Ai  componenti
del Comitato  di  monitoraggio  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati». 
  648. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati
degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n.  286,
e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla  legge
6 novembre 1989, n. 368, nonche' per introdurre in  via  sperimentale
modalità di espressione del voto in via digitale per lo  svolgimento
delle medesime votazioni, e' autorizzata la spesa  di  9  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  649. All'articolo 85 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i
commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Al fine di sostenere il settore dei  servizi  di  trasporto  di
linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti
a obblighi di servizio pubblico,  nonche'  di  mitigare  gli  effetti
negativi derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 20 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2020 e 2021, destinato: 
    a) nella misura  di  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  a
compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i  servizi  di  cui
all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del  decreto
legislativo  21  novembre  2005,  n.  285,  ovvero  sulla   base   di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero  sulla  base  di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai  sensi
delle norme  regionali  di  attuazione  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori  ricavi  registrati,  in
conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza
da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020  al  31  dicembre  2020
rispetto alla media dei ricavi registrati nel  medesimo  periodo  del
precedente biennio; 
    b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro
delle rate di finanziamento o dei canoni  di  leasing,  con  scadenza
compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e  il
31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal
1° gennaio 2018, anche mediante contratti di  locazione  finanziaria,
di veicoli nuovi di fabbrica di  categoria  M2  e  M3,  da  parte  di
imprese esercenti i servizi di cui all'alinea  ai  sensi  e  per  gli
effetti del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  285,  ovvero
sulla  base  di  autorizzazioni  rilasciate   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1073/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  ottobre
2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni  e
dagli enti locali ai sensi delle norme regionali  di  attuazione  del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti i criteri e  le  modalità  per
l'erogazione delle risorse di cui  al  comma  1.  Relativamente  agli
interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al  fine
di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto  dei
costi  cessanti,  dei  minori  costi  di  esercizio  derivanti  dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  in
conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso  esclusi  gli
importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra
fonte per il ristoro del medesimo danno». 
  650. All'articolo 1, comma 114, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Una quota pari a
50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del  comma  113
e' destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei  canoni  di
leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra  il
23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisiti  di
veicoli nuovi di fabbrica  di  categoria  M2  e  M3  e  adibiti  allo
svolgimento del servizio di trasporto  di  passeggeri  su  strada  ai
sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1°
gennaio 2018 anche mediante contratti di  locazione  finanziaria.  Il
contributo  di  cui  al  secondo  periodo  del  presente   comma   e'
riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere  alla
radiazione per rottamazione  dei  veicoli  a  motorizzazione  termica
prevista dal primo periodo del presente comma». 
  651. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1034, le parole: «Entro quindici giorni dalla data di
consegna del veicolo nuovo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Entro
trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo»; 
    b) al comma 1042, le parole: «31 dicembre 2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    c) dopo il comma 1042 e' inserito il seguente: 
  «1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino  al  31  dicembre
2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma  1042  e'  effettuato
secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella: 
    

  ----------------------------------
  CO2 g/km            Imposta (euro)
  ----------------------------------
  191-210                  1.100
  ----------------------------------
  211-240                  1.600
  ----------------------------------
  241-290                  2.000
  ----------------------------------
  Superiore a 290          2.500
  ----------------------------------»;
    
    d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: «al comma  1042»,  ovunque
ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  commi   1042   e
1042-bis»; 
    e) dopo il comma 1046 e' inserito il seguente: 
  «1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi  di
biossido di  carbonio  emessi  per  chilometro  dal  veicolo  per  la
determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta  di
cui al comma 1042-bis e' quello  relativo  al  ciclo  di  prova  WLTP
previsto dal regolamento (UE) 2017/1151  della  Commissione,  del  1°
giugno 2017, come riportato nel secondo riquadro al punto  V.7  della
carta di circolazione del veicolo medesimo. Nelle more del  passaggio
al nuovo ciclo di omologazione  WLTP,  ai  fini  dell'erogazione  dei
contributi di cui al comma 1031 del  presente  articolo  e  al  comma
1-bis dell'articolo 44 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nella carta  di  circolazione  dei  veicoli  acquistati  fino  al  31
dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al  30  giugno
2021, si considera il  valore  di  emissioni  di  anidride  carbonica
relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito  con  circolare  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». 
  652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma  1031,
della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  alle  persone  fisiche  e
giuridiche che acquistano  in  Italia  dal  1°  gennaio  2021  al  31
dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un  veicolo  nuovo  di
fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi: 
    a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale  rottamazione  di
un veicolo omologato in una classe inferiore ad  Euro  6  e  che  sia
stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo  statale
e' parametrato al numero di grammi (g) di  anidride  carbonica  (CO2)
emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui  alla  seguente
tabella ed  e'  riconosciuto  a  condizione  che  sia  praticato  dal
venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro: 
    

  ----------------------------------
  CO2 (g/km)       Contributo (euro)
  ----------------------------------
  0-20             2.000
  ----------------------------------
  21-60            2.000
  ----------------------------------

    
    b) per l'acquisto di un veicolo in assenza  di  rottamazione,  il
contributo statale e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km
secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a
condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad  almeno
1.000 euro: 
    

  ----------------------------------
  CO2 (g/km)       Contributo (euro)
  ----------------------------------
  0-20             1.000
  ----------------------------------
  21-60            1.000
  ---------------------------------- 
    
  653. I contributi di cui al  comma  652  sono  riconosciuti  per  i
veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo  inferiore
a quello previsto dal comma  1031  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. 
  654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma  1031,
della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  alle  persone  fisiche  e
giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30  giugno
2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo  di  fabbrica,
e' riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo
veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato  in  una
classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1°
gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di  anidride  carbonica
(CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra  61  e  135  e  sia
praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro. 
  655. Il contributo di cui  al  comma  654  e'  riconosciuto  per  i
veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in  una
classe non inferiore ad Euro 6 di ultima  generazione  e  abbiano  un
prezzo,  risultante  dal  listino   prezzi   ufficiale   della   casa
automobilistica  produttrice,  inferiore  a  40.000  euro  al   netto
dell'imposta sul valore aggiunto. 
  656. I contributi di cui  al  comma  652  sono  cumulabili  con  il
contributo di cui al  comma  1031  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di  cui
ai commi 652 e 654 sia subordinato al totale o parziale finanziamento
dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e  l'acquirente  puo'  in
ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi
momento e senza penali. 
  657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1°  gennaio  2021  e
fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi  di
fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e'
riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale  a
terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione  di
un veicolo della medesima categoria omologato in una classe  fino  ad
Euro 4/IV, secondo la seguente tabella: 
    

-----------------------------------------------------------
Massa totale  Veicoli         Ibridi o       Altre
a terra       esclusivamente  alimentazione  tipologie di
(tonnellate)  elettrici       alternativa    alimentazione
-----------------------------------------------------------
0-1,999
-----------------------------------------------------------
Con
rottamazione     4.000           2.000          1.200
-----------------------------------------------------------
Senza
rottamazione     3.200           1.200            800
-----------------------------------------------------------
2-3,299
-----------------------------------------------------------
Con
rottamazione     5.600           2.800          2.000
-----------------------------------------------------------
Senza
rottamazione     4.800           2.000          1.200
-----------------------------------------------------------
3,3-3,5
-----------------------------------------------------------
Con
rottamazione     8.000           4.400          3.200
-----------------------------------------------------------
Senza
rottamazione     6.400           2.800          2.000
-----------------------------------------------------------

    
  658. Ai fini dell'attuazione dei commi 652, 654 e 657 del  presente
articolo si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  dei
commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonche' le  disposizioni  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  20  marzo   2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019. 
  659. Per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 652, 654 e 657
del presente articolo, il fondo di cui all'articolo  1,  comma  1041,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato nella misura di
420 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa secondo  la
seguente ripartizione: 
    a) euro  120  milioni  riservati  ai  contributi  aggiuntivi  per
l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e  21-60
g/km CO2 di cui alle lettere a) e b) del comma 652; 
    b) euro 250 milioni riservati ai  contributi  per  l'acquisto  di
autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2  di  cui  al  comma
654; 
    c) euro 50 milioni riservati  ai  contributi  per  l'acquisto  di
veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica  o  autoveicoli
speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dal comma 657, di
cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici. 
  660. Per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana
di Brescia improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche
al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  661. All'articolo 1, comma  866,  primo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nonche' alla riqualificazione
elettrica» sono inserite le seguenti: «e, nei limiti del 15 per cento
della dotazione del Fondo, alla  riconversione  a  gas  naturale  dei
mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5». 
  662. All'articolo 199 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10-bis, al primo periodo, dopo le parole:  «un  fondo
con una dotazione di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020»  sono
aggiunte le seguenti: «e di 68 milioni per l'anno 2021» e, al secondo
periodo, dopo le parole: «nel limite  di  5  milioni  di  euro»  sono
inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni  di
euro per l'anno 2021»; 
    b) al comma 10-ter, dopo le parole: «nel limite di 5  milioni  di
euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e nel limite  di  5
milioni di euro per l'anno 2021» e le parole: «nel  periodo  compreso
tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel periodo compreso tra il  1°  febbraio  2020  e  il  31
dicembre 2020». 
  663. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 aprile 2021». 
  664. All'articolo 88 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «e  fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «e fino al 30 aprile 2021»; 
    b) al comma 2, le parole: «e 7 milioni di euro per  l'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «e 35  milioni  di  euro  per  l'anno
2021». 
  665. All'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, dopo le parole: «di 50 milioni di euro  per  l'anno  2020»  sono
inserite le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2021». 
  666. In considerazione dei danni  subiti  dall'intero  settore  dei
terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a  causa
dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di  salvaguardare
i livelli  occupazionali  e  la  competitività  e  l'efficienza  del
settore del trasporto marittimo  e  del  comparto  crocieristico  dei
terminal  portuali,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di
20 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  destinato  a  compensare  la
riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati
e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio  2020  al  31  dicembre  2020
rispetto alla media dei ricavi registrata nel  medesimo  periodo  del
precedente biennio. 
  667. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalità  per  il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 666  del  presente
articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali di  cui  agli
articoli 6  e  18  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  nonche'
all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri,  al  fine
di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto  dei
costi  cessanti,  dei  minori  costi  di  esercizio  derivanti  dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  in
conseguenza  della  medesima  emergenza.  Sono  esclusi  gli  importi
recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o  altra  fonte
per il ristoro del medesimo danno. 
  668. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 666 e  667  del
presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  669. Al fine di garantire  la  continuità  territoriale  dell'area
dello Stretto di Messina, e' autorizzata la spesa  di  4  milioni  di
euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno  2022  e  di  6
milioni di euro per l'anno 2023 per  interventi  di  riqualificazione
del porto di Reggio Calabria volti ad  assicurare  la  mobilità  dei
passeggeri e ad agevolare i collegamenti con il porto di Messina. 
  670. Al comma 18 dell'articolo  1  del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le  parole:  «del  presente  decreto»  sono  inserite  le
seguenti: «,  nonche'  esclusivamente  di  quelle  ad  uso  pesca  ed
acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una
procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre 2009,»; 
    b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2018». 
  671. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al
2034 al fine di sostenere le imprese detentrici  e  noleggiatrici  di
carri ferroviari merci, nonche' gli spedizionieri e gli operatori del
trasporto  multimodale  limitatamente   all'attività   relativa   ai
trasporti ferroviari, per gli effetti economici  subiti  direttamente
imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23
febbraio 2020  al  31  dicembre  2020  in  relazione  alle  attività
effettuate nel territorio nazionale. A tale fine, le imprese  di  cui
al primo periodo provvedono a rendicontare, entro il 15  marzo  2021,
gli effetti economici subiti dal 23  febbraio  2020  al  31  dicembre
2020, secondo le modalità definite con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021.
Le risorse di cui  al  primo  periodo  sono  assegnate  alle  imprese
beneficiarie con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti da adottare entro il 30 aprile 2021. 
  672. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge
28 dicembre 2015,n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la
spesa di ulteriori 25 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  di  19,5
milioni di euro per l'anno  2022  e  di  21,5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
  673. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge
28  dicembre  2015,  n.   208,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'
autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021,
di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
  674. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi  672
e 673 del presente articolo  e'  subordinata  alla  dichiarazione  di
compatibilità  da  parte  della   Commissione   europea   ai   sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  675. Al fine di sostenere le  imprese  che  effettuano  servizi  di
trasporto ferroviario  di  passeggeri  e  di  merci  non  soggetti  a
obblighi di  servizio  pubblico  per  gli  effetti  economici  subiti
direttamente imputabili  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, e'  autorizzata  la
spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. 
  676. Le imprese di cui al comma 675 del presente articolo procedono
a rendicontare entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici  di  cui
al medesimo comma 675, secondo le modalità definite con  il  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al  comma  4
dell'articolo  214  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  677. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 675 sono
assegnate alle imprese beneficiarie con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2021. 
  678. L'erogazione delle risorse assegnate ai sensi  del  comma  677
del  presente  articolo  e'   subordinata   alla   dichiarazione   di
compatibilità  da  parte  della   Commissione   europea   ai   sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  679. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021  e  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore  di
Rete ferroviaria italiana  Spa.  Lo  stanziamento  di  cui  al  primo
periodo del presente comma e' dedotto da  Rete  ferroviaria  italiana
Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto  minimo
di accesso al fine di disporre, dal 1°  gennaio  2021  al  30  aprile
2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui  al  medesimo
primo   periodo,   una   riduzione   del   canone   per    l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100  per  cento  della  quota
eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione
del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto
legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  per  i  servizi  ferroviari
passeggeri non sottoposti a obbligo di  servizio  pubblico  e  per  i
servizi    ferroviari    merci.    Il    canone    per     l'utilizzo
dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui  al  secondo
periodo del presente comma e' determinato sulla  base  delle  vigenti
misure di regolazione  definite  dall'Autorità  di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  680. Eventuali risorse residue, nell'ambito di  quelle  di  cui  al
comma 679, conseguenti anche  a  riduzioni  dei  volumi  di  traffico
rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti
al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021,  sono
destinate a compensare  il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria
nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del  canone  per
l'utilizzo  dell'infrastruttura  ferroviaria  nel  medesimo  periodo.
Entro il 30 settembre 2021, Rete ferroviaria italiana  Spa  trasmette
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità  di
regolazione dei trasporti  una  rendicontazione  sull'attuazione  del
comma 679 e del presente comma. 
  681. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993,  n.  238,
dopo le parole: «i contratti di programma» sono inserite le seguenti:
«e i contratti di servizio». 
  682. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del  decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e' abrogato. 
  683. Previa sottoscrizione di apposito accordo di programma tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome interessate, sono attribuiti
alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione di  quanto
previsto all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo  1°  aprile
2004, n. 111, tutti i servizi  di  trasporto  ferroviario  passeggeri
interregionale   indivisi   attualmente   svolti   sulle   direttrici
Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia  e  alla  regione  Veneto  le
funzioni e i compiti  di  programmazione  e  di  amministrazione  dei
servizi ferroviari interregionali indivisi attualmente  svolti  sulla
direttrice Bologna-Brennero. 
  684. Entro il 31 dicembre 2021, la  regione  Veneto  e  la  regione
Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al
comma 683 e alla sottoscrizione dei relativi contratti  di  servizio,
che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale. 
  685. Per l'effettuazione dei servizi ferroviari interregionali sono
assegnati 11.212.210 euro annui alla regione Veneto e 22.633.652 euro
annui alla regione Friuli  Venezia  Giulia  a  decorrere  dalla  data
effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni  da  parte  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai  sensi  del  comma
687. A tale fine, le risorse disponibili nello  stato  di  previsione
della  spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   sono
integrate di 3.906.278 euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  686. Dalla data di decorrenza dell'affidamento dei servizi  di  cui
al comma 683 del presente articolo,  le  risorse  del  fondo  per  il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo  infrastrutturale  del
Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e all'articolo 1, comma 1072, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, già  stanziate  per  interventi  di  rinnovo  del  materiale
rotabile  ferroviario,  sono  assegnate  alla  regione   Veneto   per
11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375  euro  per  l'anno  2022,
21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per  l'anno  2024  e
4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla regione Friuli  Venezia  Giulia
per 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022,
28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per  l'anno  2024  e
5.625.000 euro per l'anno 2025. 
  687. II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine  di
garantire la continuità del  servizio,  provvede  ad  assicurare  la
continuità dei collegamenti interregionali di cui al comma 683,  nel
limite delle risorse destinate allo scopo, fino  all'affidamento  dei
servizi di cui al comma 684 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 
  688. Al fine di  garantire  un  completo  ed  efficace  sistema  di
collegamenti aerei da e per la Sicilia, che  consenta  di  ridurre  i
disagi derivanti dalla condizione di insularità, e di assicurare  la
continuità del diritto alla mobilità, ai sensi  dell'articolo  107,
paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea,  nonche'  di  mitigare  gli  effetti   economici   derivanti
dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  il  contributo  previsto
dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, e' riconosciuto per ogni biglietto aereo  acquistato  da  e  per
Palermo e Catania fino al 31 dicembre 2022, nel limite delle  risorse
disponibili. A tale fine e' autorizzata la spesa  di  25  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  del  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma  126  dell'articolo  1
della citata legge n. 160 del 2019. 
  689. Per le medesime finalità di cui al  comma  688  del  presente
articolo, all'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera c), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a 25.000 euro»; 
    b) alla lettera d), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a 25.000 euro». 
  690. Entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di  leale
collaborazione, la  Commissione  paritetica  per  l'attuazione  dello
statuto della Regione siciliana,  avvalendosi  degli  studi  e  delle
analisi di amministrazioni ed enti  statali  e  di  quelli  elaborati
dalla medesima Regione, elabora stime economiche e finanziarie  sulla
condizione di insularità della medesima Regione. 
  691. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' riconosciuto, nel limite di  20  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di  30
milioni di euro per ciascuno degli  anni  2024,  2025  e  2026,  alle
medesime condizioni previste dal citato comma  1057,  anche  per  gli
acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal  2021  al
2026. 
  692. Al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilità per il
rimborso degli acquisti dei beni e servizi  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, il fondo  denominato
«Programma sperimentale buono  mobilità»,  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge  n.  111  del  2019,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  141  del  2019,  e'
incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. 
  693. Alle medesime finalità di  cui  al  comma  692  del  presente
articolo sono destinate le risorse derivanti dal mancato  o  parziale
utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità  erogati
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo,  del  decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
12 dicembre 2019, n. 141. 
  694. Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse
di cui ai commi  692  e  693  del  presente  articolo,  le  eventuali
disponibilità sono destinate, per l'anno 2021, alla finalità di cui
all'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14  ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  dicembre
2019, n. 141. 
  695. All'onere derivante dal comma 692 del presente articolo,  pari
a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  utilizzo
delle risorse già iscritte a legislazione vigente sui capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare per l'esercizio  finanziario  2021,  finanziati
con quota parte dei proventi delle aste delle quote di  emissione  di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.
30 
  696. Al comma 4 dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i
seguenti  periodi:  «L'immatricolazione  dei  veicoli  di   interesse
storico e collezionistico e' effettuata su presentazione di un titolo
di proprietà e  di  un  certificato  attestante  le  caratteristiche
tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da  uno  degli  enti  o
delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60.  In  caso  di
nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente
iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati  d'ufficio
o su richiesta di  un  precedente  proprietario,  ad  esclusione  dei
veicoli che risultano demoliti ai sensi della  normativa  vigente  in
materia di contributi statali alla rottamazione,  il  richiedente  ha
facoltà di ottenere le targhe e il libretto  di  circolazione  della
prima iscrizione al  Pubblico  registro  automobilistico,  ovvero  di
ottenere  una  targa  del  periodo  storico  di  costruzione   o   di
circolazione del veicolo, in entrambi i casi  conformi  alla  grafica
originale, purche' la sigla  alfa-numerica  prescelta  non  sia  già
presente nel sistema  meccanografico  del  Centro  elaborazione  dati
della Motorizzazione civile e riferita  a  un  altro  veicolo  ancora
circolante, indipendentemente  dalla  difformità  di  grafica  e  di
formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti  allo
standard europeo. Tale facoltà e'  concessa  anche  retroattivamente
per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o  ritargati,
purche' in regola con il pagamento degli oneri  dovuti.  Il  rilascio
della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione  al
Pubblico registro automobilistico, nonche' il rilascio di  una  targa
del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono
soggetti al pagamento di un  contributo,  il  cui  importo  e  i  cui
criteri  e  modalità  di  versamento  sono  stabiliti  con   decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti.  I
proventi derivanti  dal  contributo  di  cui  al  periodo  precedente
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica». 
  697. Al fine di  raggiungere  gli  obiettivi  di  decarbonizzazione
nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della  mobilità
elettrica non solo nell'ambito urbano, i  concessionari  autostradali
provvedono a dotare le tratte  di  propria  competenza  di  punti  di
ricarica di potenza elevata,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre  2016,  n.
257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano
agli utilizzatori tempi di  attesa  per  l'accesso  al  servizio  non
superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione
interna. I concessionari autostradali, entro  sessanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  provvedono  a
pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per  la
ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte  di  propria
competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano
a dotarsi di un numero adeguato di punti di  ricarica,  consentono  a
chiunque ne faccia richiesta di  candidarsi  all'installazione  delle
suddette  infrastrutture  all'interno   delle   tratte   di   propria
competenza. In tali casi il concessionario e'  tenuto  a  pubblicare,
entro  trenta   giorni   dalla   ricezione   della   richiesta,   una
manifestazione di interesse volta  a  selezionare  l'operatore  sulla
base delle caratteristiche tecniche della soluzione  proposta,  delle
condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la
varietà dei servizi  nonche'  dei  modelli  contrattuali  idonei  ad
assicurare la competitività dell'offerta in termini  di  qualità  e
disponibilità dei servizi. 
  698. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità  sostenibile,
attraverso  la  definizione  di  processi  di  ottimizzazione   della
logistica in ambito urbano, alle microimprese e piccole  imprese,  di
cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6  maggio
2003, che svolgono attività di  trasporto  merci  urbano  di  ultimo
miglio, nel limite massimo complessivo  di  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, e' riconosciuto un credito d'imposta annuo nella  misura
massima del 30 per cento delle  spese  sostenute  e  documentate  per
l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un
importo  massimo  annuale  di  2.000  euro   per   ciascuna   impresa
beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e  le  modalità
di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al  presente
comma,  anche  con  riguardo  all'ammontare  del  credito   d'imposta
spettante. Al fine di incentivare l'uso  di  cargo  bike  a  pedalata
assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma  1,  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «I  velocipedi  a
pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che  permetta
di attivare il motore  anche  a  pedali  fermi,  purche'  con  questa
modalità il veicolo non superi i 6 km/h.». 
  699.  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  698  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  700.  Al  fine  di  fare  fronte  ai  danni  causati  dagli  eventi
alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma  1,
del codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, e' autorizzata la spesa di 100  milioni  di  euro
per l'anno 2021, da destinare  alla  realizzazione  degli  interventi
urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'articolo 25,
comma 2, lettere d) ed e),  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze,  e'  istituito,  per  l'anno
2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  -   Dipartimento   della   protezione   civile.   Alla
ripartizione delle risorse del fondo di cui  al  secondo  periodo  si
provvede con ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  701.  Per  l'accelerazione  e   l'attuazione   degli   investimenti
concernenti il dissesto idrogeologico, compresi  quelli  finanziabili
tra le linee di azione sulla tutela del  territorio  nell'ambito  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  il  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  i  soggetti
attuatori indicati nelle ordinanze del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile  possono,  sulla  base  della  ricognizione  e  del
riparto di cui al comma 702 e nel  limite  delle  risorse  assegnate,
fare ricorso a contratti di  lavoro  a  tempo  determinato,  comprese
altre forme di lavoro flessibile, con  durata  non  superiore  al  31
dicembre   2021,   di   personale   di   comprovata   esperienza    e
professionalità connessa alla natura degli interventi. 
  702. Per le finalità di cui al comma 701, i soggetti ivi  indicati
inviano i  propri  fabbisogni  di  personale  al  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per  il
successivo  riparto,  tra  i   medesimi   soggetti,   delle   risorse
finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo  di  cui  al
comma 704. Al riparto si provvede  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  previo  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, su proposta del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  703. Per l'individuazione del personale di cui  al  comma  701,  le
amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie  vigenti
anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a  tempo
indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.
Il  personale  assunto  mediante  attingimento  da  graduatorie   per
assunzioni  a  tempo  indeterminato  vigenti,  in  caso  di  chiamata
derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria,  non  perde
il   diritto   all'assunzione   a   tempo   indeterminato,   che   e'
automaticamente posticipata alla data di  scadenza  del  contratto  a
tempo determinato. 
  704. Per l'attuazione dei commi  da  701  a  703  e'  istituito  un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  con  una  dotazione  di
euro 35 milioni per l'anno 2021. 
  705. Al fine di adeguare la tariffa  relativa  alla  revisione  dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi,  di  cui  all'articolo  80  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai  sensi  del
comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, modifica  la  tariffa
prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di  un
importo pari a 9,95 euro. 
  706. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui  al  comma
705, per i tre anni successivi alla data di  entrata  in  vigore  del
decreto  di  cui  al  medesimo  comma,  e'  riconosciuto  un   buono,
denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore
che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo  e
l'eventuale  rimorchio  alle   operazioni   di   revisione   di   cui
all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono puo' essere riconosciuto
per un solo veicolo a motore e per  una  sola  volta.  L'importo  del
buono e' pari a 9,95 euro. Il buono  di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuto nel limite  delle  risorse  di  cui  al  comma  707  del
presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con proprio decreto, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente  legge,  definisce  le  modalità  di  attuazione  del
presente comma. 
  707. Ai fini di cui al comma 706, nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito un fondo
con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni  2021,
2022 e 2023. 
  708. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave  si  considera
adibita alla navigazione in alto  mare  se  ha  effettuato  nell'anno
solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in
corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per
viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di
approdo  durante  il  quale  e'  superato  il  limite   delle   acque
territoriali,  calcolato  in  base  alla  linea  di  bassa  marea,  a
prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che  intendono  avvalersi
della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza  pagamento
dell'imposta attestano la condizione della navigazione in  alto  mare
mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta
in conformità al modello approvato con provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate e deve  essere  trasmessa  telematicamente
all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta  telematica
con indicazione del protocollo di ricezione.  La  dichiarazione  puo'
riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del
protocollo di ricezione della dichiarazione  devono  essere  indicati
nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere  riportati
dall'importatore  nella  dichiarazione  doganale.  I   soggetti   che
dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente,  sulla  base
dell'uso previsto della nave,  verificano,  a  conclusione  dell'anno
solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in
alto mare». 
  709. All'articolo 7 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
471, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo  si
applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in
mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
nonche' al cessionario, committente o  importatore  che  rilascia  la
predetta dichiarazione in assenza  dei  presupposti  richiesti  dalla
legge. 
  3-ter. E' punito con la  sanzione  prevista  al  comma  3  chi,  in
mancanza dei presupposti richiesti dalla  legge,  dichiara  all'altro
contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva
navigazione in alto mare  relativa  all'anno  solare  precedente,  ai
sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; 
    b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  «4-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente  o
prestatore che effettua cessioni o prestazioni  di  cui  all'articolo
8-bis, primo comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  senza  avere  prima  riscontrato  per   via
telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle  entrate  della
dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo  comma,  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972». 
  710.  La  dichiarazione  resa   dall'utilizzatore,   in   relazione
all'effettivo  utilizzo  nel  territorio  dell'Unione  europea  delle
prestazioni di servizi di locazione  anche  finanziaria,  noleggio  e
simili non a breve  termine  di  imbarcazioni  da  diporto,  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai  sensi
dell'articolo 7-sexies, comma 1,  lettera  e-bis),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e'  redatta  in
conformità al modello  approvato  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle   entrate   ed   e'   trasmessa   telematicamente
all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta  telematica
con indicazione del protocollo di ricezione.  La  dichiarazione  puo'
riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del
protocollo di ricezione della dichiarazione  devono  essere  indicati
nelle  fatture  relative   alla   prestazione   del   servizio.   Gli
utilizzatori   che    dichiarano    una    percentuale    determinata
provvisoriamente, sulla  base  dell'uso  previsto  dell'imbarcazione,
verificano, a conclusione  dell'anno  solare,  la  sussistenza  della
condizione  dell'effettivo  utilizzo  del  servizio  nel   territorio
dell'Unione europea  e  integrano,  entro  il  primo  mese  dell'anno
successivo,  la  dichiarazione.  Il  prestatore  emette  la  nota  di
variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai
sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e interessi.  In
caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia  delle  entrate
recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra  l'imposta
sul  valore  aggiunto  dovuta  in  base  all'effettivo  utilizzo  del
servizio di cui al primo periodo del presente  comma  nel  territorio
dell'Unione europea e l'imposta indicata  in  fattura  in  base  alla
dichiarazione   mendace,   irroga   all'utilizzatore   la    sanzione
amministrativa pari al 30  per  cento  della  differenza  medesima  e
intima il pagamento  degli  interessi  moratori  calcolati  al  tasso
legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che  effettua
le prestazioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere
prima  riscontrato  per  via  telematica   l'avvenuta   presentazione
all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista  dal  medesimo
primo periodo e' responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi  di  locazione  anche
finanziaria, noleggio e simili non  a  breve  termine  relativi  alle
imbarcazioni da diporto nel territorio  dell'Unione  europea  nonche'
delle eventuali sanzioni e interessi. 
  711. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono approvati il modello per la presentazione  delle
dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  il  modello  per  la
presentazione della dichiarazione di cui al comma  710  del  presente
articolo, nonche' stabiliti i criteri e le modalità di  applicazione
delle disposizioni di  cui  ai  commi  da  708  a  710  del  presente
articolo. Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento  di
cui al primo periodo del  presente  comma,  l'Agenzia  delle  entrate
mette a disposizione dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  la
banca dati delle  dichiarazioni  di  navigazione  in  alto  mare  per
dispensare l'operatore dalla consegna in  dogana  di  copia  cartacea
delle medesime dichiarazioni nonche' delle ricevute di presentazione. 
  712. Le disposizioni di cui ai commi 708, 709 e  710  si  applicano
alle  operazioni  effettuate  a  partire  dal   sessantesimo   giorno
successivo all'adozione del provvedimento del direttore  dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 711. 
  713. A causa delle restrizioni alla circolazione di beni e  persone
imposte per limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2,  per  l'anno
2020 si considerano compagnie aeree  che  effettuano  prevalentemente
trasporti internazionali quelle che, ai  sensi  dell'articolo  8-bis,
primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, rispettavano tale requisito con  riferimento
all'anno 2019. 
  714. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero  settore
aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  n.  95269  del  7
aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio
2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di  integrazione
salariale in deroga di  cui  al  comma  300  del  presente  articolo,
richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera  a),
del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148.  Agli  oneri  in
termini di fabbisogno e indebitamento netto  derivanti  dal  presente
comma, pari a 88,4 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  715. Per le medesime finalità di cui al comma 714, nello stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
istituito un fondo con una dotazione  di  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, destinato alla compensazione: 
    a) nel limite di 450  milioni  di  euro,  dei  danni  subiti  dai
gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in  corso
di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile; 
    b) nel limite di  50  milioni  di  euro,  dei  danni  subiti  dai
prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in  possesso
del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile. 
  716. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle
imprese beneficiarie di cui al comma 715, si tiene conto  dei  minori
ricavi e dei maggiori  costi  direttamente  imputabili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il  23
febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto a quelli  registrati  nel
periodo compreso tra il  23  febbraio  2019  e  il  31  gennaio  2020
relativamente  ai  servizi  offerti,  nonche',  al  fine  di  evitare
sovracompensazioni: 
    a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo  compreso  tra
il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso
tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, dovuti all'accesso agli
ammortizzatori sociali, nonche' delle altre  misure  di  sostegno  di
natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici  causati
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
    b)  degli  eventuali  importi  recuperabili   da   assicurazione,
contenzioso, arbitrato o altra fonte  per  il  ristoro  del  medesimo
danno. 
  717.  Alle  imprese  beneficiarie  puo'  essere   riconosciuto   un
contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato
ai sensi del comma 716. Nel caso in  cui  il  totale  dei  contributi
riconoscibili  alla  generalità  delle  imprese   beneficiarie   sia
complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del  comma
715, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa
beneficiaria e'  determinata  in  modo  proporzionale  al  contributo
riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale  dei  contributi
riconoscibili e, comunque, nel limite massimo del 20 per cento  delle
risorse indicate al medesimo comma 715. 
  718. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 31 gennaio 2021, previo parere delle  competenti
Commissioni parlamentari, sono definiti i contenuti, il termine e  le
modalità di presentazione delle domande di  accesso  al  contributo,
nonche' i criteri di determinazione e di erogazione  del  contributo.
Il parere delle Commissioni parlamentari e' reso entro  sette  giorni
dalla  richiesta;  decorso  inutilmente  tale  termine  si  prescinde
dall'acquisizione del parere. 
  719. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  720.  Nelle   more   del   perfezionamento   della   procedura   di
autorizzazione di cui al comma 719, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e' autorizzato a erogare, a titolo di  anticipazione,
un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi  i
requisiti di cui al comma 715, lettera a), che ne facciano richiesta,
nonche' un importo non superiore a 35 milioni di  euro  alle  imprese
aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera b), che  ne  facciano
richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor
a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla  data  di
erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e' restituita,  entro  il
15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio  dello
Stato,  in  caso  di  mancato  perfezionamento  della  procedura   di
autorizzazione entro il termine del 30  novembre  2021.  In  caso  di
perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo,
non  si  dà  luogo  alla  restituzione  dell'anticipazione  ne'   al
pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente
dai beneficiari. 
  721. All'articolo 13-bis, comma 2,  del  decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «A seguito
dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo, la società
Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata  del  bilancio
dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione  fiscale
fino alla data del predetto affidamento nel fondo di cui all'articolo
55, comma  13,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  mediante
versamenti rateizzati di pari importo,  da  effettuare  entro  l'anno
2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento delle  rate
entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi  a  quello  di
effettuazione  dell'affidamento  di  cui  al  comma  4  del  presente
articolo. Le risorse versate dalla  società  Autobrennero  Spa  sono
riassegnate allo stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e trasferite alla società  Rete  ferroviaria  italiana
Spa». 
  722. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, le parole: «entro il 29 dicembre 2020 e  il  versamento
degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli  anni  precedenti  dal
concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del
comma 3 e' effettuato entro il  31  dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il  30  aprile  2021  e  il  versamento  degli
importi dovuti  per  l'anno  2020  e  per  gli  anni  precedenti  dal
concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del
comma 3 e' effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno  2021  e
per il restante 50 per cento entro il 30 aprile  2022».  Ai  relativi
oneri, pari a 70  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del  Fondo  di
cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il  presente  comma  entra  in  vigore   il   giorno   stesso   della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  723. Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma
stradale e della messa in sicurezza della strada statale n. 4  -  via
Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro  64,
la società ANAS Spa  e'  autorizzata  a  effettuare  gli  interventi
urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra  il  chilometro
58 e il chilometro 62, per l'importo di euro  2  milioni  per  l'anno
2021,  utilizzando,  a  tale  fine,  le   risorse   già   destinate,
nell'ambito del contratto di programma, alla realizzazione del  piano
di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4  -  via
Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64. 
  724. Alla  realizzazione  degli  interventi  urgenti  di  messa  in
sicurezza di cui al comma 723 del presente  articolo  si  provvede  a
valere sulle risorse attribuite al Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti a valere sul fondo di cui  all'articolo  1,  comma  95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e già assegnate alla  società
ANAS  Spa  per  la  realizzazione  del  piano  di   potenziamento   e
riqualificazione della strada statale n. 4 - via Salaria  nel  tratto
compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64. 
  725. All'articolo 17-septies, comma 9, del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le parole da: «partecipa al  cofinanziamento»  fino  a:
«dei progetti» sono sostituite dalle  seguenti:  «finanzia  le  spese
sostenute  per  l'acquisto  e  per  l'installazione  degli   impianti
nell'ambito dei progetti». 
  726. All'articolo 8 del decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.
257, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  da  adottare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definite le modalità di alimentazione  della  PUN
da  parte  dei  gestori  delle  infrastrutture  pubbliche   e   delle
infrastrutture private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla
PUN il set minimo di dati e informazioni previsti dal PNire». 
  727. All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120,  le  parole:  «in   coerenza   con   i   propri   strumenti   di
pianificazione» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con  gli
strumenti di pianificazione regionali e comunali». 
  728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2022 e 2023. 
  729. Il fondo di cui al comma  728  e'  finalizzato  alla  parziale
copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per
la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a
un massimo del 50 per cento dei predetti costi, secondo le  modalità
stabilite dal decreto di cui al comma 732. 
  730. Una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5 milioni di
euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2022 e 2023, e' destinata alla rimozione,  alla  demolizione  e  alla
vendita, anche solo parziale, di  navi  e  galleggianti,  compresi  i
sommergibili, radiati  dalla  Marina  militare  presenti  nelle  aree
portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia,  per  i  quali  la
Marina militare resta autorità competente. 
  731. Per le finalità di cui al comma 729, le Autorità di  sistema
portuale sono  autorizzate  a  sostenere  i  costi  necessari,  anche
istruttori, per provvedere alla  rimozione  delle  navi,  delle  navi
abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni  iniziativa  utile  al
loro contenimento, in particolare quando vi siano le  condizioni  per
la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel  caso
di  vendita  sia  nel  caso  di  demolizione  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli  12,
13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 20 novembre 2013. 
  732. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro della difesa limitatamente ai  criteri  e
alle modalità di applicazione del comma 730 del  presente  articolo,
da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono  definite  le  modalità  di  attribuzione
delle  risorse  di  cui  al  comma  728  del  presente  articolo,  di
notificazione all'eventuale proprietario, di  pubblicità  dell'avvio
delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal  vincitore
di gara con  la  vendita,  anche  dei  soli  rottami  ricavati  dalla
demolizione, ferme restando  le  disposizioni  dell'articolo  73  del
codice della navigazione. 
  733. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge  31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
ottobre 2013, n. 124, e' incrementato  di  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  734. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituito un Fondo, con una dotazione di  5  milioni
di euro per l'anno 2021, da destinare,  a  titolo  di  ristoro,  alle
città portuali che hanno subito perdite  economiche  a  seguito  del
calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19. 
  735. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con  proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, individua i criteri e le modalità  di  riparto
del Fondo in ragione della riduzione del numero dei passeggeri. 
  736. Al fine di potenziare  la  gestione  e  il  funzionamento  dei
parchi  nazionali  già   costituiti,   nonche'   di   garantire   il
funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, le risorse di
cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,
sono incrementate di 6 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2021. 
  737. Al fine  di  garantire  il  funzionamento  delle  aree  marine
protette e dei parchi sommersi di cui al comma 10  dell'articolo  114
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001,  n.  93,  e'
incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  738. Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione delle aree
nazionali  protette  e  delle  altre  aree  riconosciute  in   ambito
internazionale  per   il   particolare   pregio   naturalistico,   e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023 per la prosecuzione del programma di cui all'articolo 5-ter  del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 
  739. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1°
giugno 2002, n. 120,  e'  ridotta  di  2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023. 
  740. Al fine di tutelare gli ecosistemi  marini,  all'articolo  36,
comma 1, della legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  dopo  la  lettera
ee-septies) e' aggiunta la seguente: 
  «ee-octies)  Isole  Cheradi  e  Mar  Piccolo,  da  istituire  anche
separatamente». 
  741.  Per  l'istituzione  delle  aree  di  cui  al  comma  740   e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021.  Alle  relative
spese di funzionamento si provvede con le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  742. All'articolo 1, comma 103, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: «per ciascuno degli anni  2020,  2021  e  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020, nonche' di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022». 
  743. Al fine di valutare la natura ecosostenibile dei  progetti  di
investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno  2020,
relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli  investimenti
sostenibili e recante modifica del  regolamento  (UE)  2019/2088,  e'
istituito, presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare,  il  «Sistema  volontario  di  certificazione
ambientale per la finanza sostenibile» cui ciascun soggetto, pubblico
o privato, puo' accedere su base volontaria. 
  744.  Con  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica, su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  definiti,
in  via  sperimentale,  indicatori  volti  a  misurare  il  grado  di
sostenibilità ambientale e la  natura  ecosostenibile  dei  progetti
pubblici e privati di investimenti nonche' le  modalità  di  calcolo
degli  stessi,  in  relazione  agli  obiettivi  di  cui   al   citato
regolamento (UE) 2020/852  e  tenuto  conto  dei  criteri  di  vaglio
tecnico adottati dalla Commissione europea in  materia,  in  coerenza
con gli indirizzi adottati  dal  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica ai sensi  dell'articolo  64,  comma  1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Con la medesima  delibera,  al
fine di garantire omogeneità e qualità del dato e di evitare  costi
di conformità eccessivamente onerosi per  gli  operatori  economici,
sono definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da
parte dei soggetti pubblici e privati,  con  particolare  riferimento
agli istituti di credito e finanziari,  nonche'  i  dati  da  fornire
necessari al calcolo degli indicatori e le modalità  di  inserimento
degli stessi mediante specifica piattaforma informatica. 
  745. Al fine di esaminare le richieste  e  rilasciare  la  relativa
certificazione  ambientale,  e'  istituito,   presso   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il  Comitato
per la finanza ecosostenibile composto da tre esperti  designati  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
cui uno con funzioni di  presidente,  da  due  esperti  nominati  dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno  con  funzione  di
vicepresidente, e da due  esperti  nominati  dal  Sottosegretario  di
Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  con  funzioni  di
segretario  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, compresi  i
compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso. 
  746. Al fine dell'attuazione dei commi 743, 744 e 745 del  presente
articolo e' autorizzata la spesa di 500.000 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della
legge 1° giugno 2002, n.  120,  e'  ridotta  di  500.000  euro  annui
decorrere dall'anno 2021. 
  747. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.
111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.
141, le parole: «non superiore allo 0,5% annuo» sono sostituite dalle
seguenti: «non superiore al 2% annuo». 
  748. Al fine di assicurare al Corpo delle capitanerie  di  porto  -
Guardia costiera l'esercizio delle funzioni di vigilanza e  controllo
in  materia  di  tutela  dell'ambiente  marino  e  costiero  di   cui
all'articolo 8 della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  all'articolo  3
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e  all'articolo  135  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' autorizzata la spesa di 3 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  749. Al fine di sostenere e velocizzare  le  attività  istruttorie
poste  in  essere  dalla  Commissione  tecnica  per  la   valutazione
dell'impatto ambientale e  la  valutazione  ambientale  strategica  e
dalla Commissione tecnica PNIEC di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  dalla   Commissione
istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC  di  cui
all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
si avvale, mediante specifica  convenzione,  dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  750. Per le finalità di cui al comma 749 e' autorizzata  la  spesa
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 
  751. Al fine  di  garantire  l'implementazione  delle  funzioni  di
monitoraggio che il  Sistema  nazionale  a  rete  per  la  protezione
dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,  nell'ottica
dell'attuazione dei livelli  essenziali  delle  prestazioni  tecniche
ambientali, deve garantire in maniera omogenea in tutto il territorio
nazionale, le risorse destinate all'attuazione dei programmi previsti
dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13  ottobre  2010,
n. 190, sono incrementate di 6 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  752. Al fine di garantire l'attuazione del principio  di  risparmio
dell'acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei
consumi, nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare  e'  istituito  un  fondo
denominato  «Fondo  per  la  promozione  dell'uso  consapevole  della
risorsa idrica» con una dotazione pari a 500.000  euro  per  ciascuno
degli   anni   2021   e   2022,   destinato   all'effettuazione,   in
collaborazione con l'Autorità di regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio  idrico
integrato. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e
l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono definite le modalità di utilizzo del  Fondo  di  cui  al
presente comma. 
  753. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo con una dotazione  di  4,5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni  2021,  2022  e  2023,  per  l'approvvigionamento
idrico dei comuni delle isole  minori  con  popolazione  inferiore  a
15.000 abitanti. Il riparto delle risorse di cui al primo periodo  in
favore dei predetti comuni e' effettuato  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-città   ed
autonomie  locali,  da  adottare  entro  il  28  febbraio  2021,   in
proporzione alle spese sostenute  nell'anno  2020  per  l'acquisto  e
l'approvvigionamento  dell'acqua,   come   certificate   dai   comuni
interessati entro il 31 gennaio 2021. 
  754. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito, per il  successivo  trasferimento  al  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente
assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,
un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2021, 2022 e  2023.  Il  fondo  di  cui  al  presente  comma  e'
destinato  al  finanziamento  di  iniziative  di  promozione   e   di
attrazione degli investimenti nelle isole minori. 
  755. E' istituito, presso il Comando unità forestali, ambientali e
agroalimentari   di   cui    all'articolo    174-bis    del    codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n.  66,  il  centro  nazionale  di  accoglienza  degli  animali
confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti
a particolari forme di protezione  in  attuazione  di  convenzioni  e
accordi internazionali. A tal fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da iscrivere  nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, per la  stipula  di  una  convenzione  con  il
Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione
del centro nazionale di accoglienza di cui al periodo precedente. 
  756. Gli animali sottoposti  a  sequestro  a  opera  dell'autorità
giudiziaria restano nella custodia giudiziaria  dei  proprietari  con
oneri a carico dei medesimi proprietari fino  all'eventuale  confisca
degli animali stessi. 
  757.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo  per
il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione  di
euro per l'anno 2021. Il Fondo e'  destinato  al  fine  di  sostenere
l'attività di tutela e  cura  della  fauna  selvatica  svolta  dalle
associazioni ambientaliste riconosciute  ai  sensi  dell'articolo  13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto  preveda  finalità
di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la
cura e il recupero della fauna selvatica  ai  sensi  della  legge  11
febbraio 1992,  n.  157,  con  particolare  riferimento  alle  specie
faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive  92/43/CEE
del Consiglio, del 21  maggio  1992,  e  2009/147/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  30  novembre  2009.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da
adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sentiti  il  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono  definite  le
modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma. 
  758. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna
selvatica  operanti  nel  rispettivo  territorio  e  afferenti   alle
associazioni di cui al comma 757. 
  759. Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale
destinati  a  studenti  degli  istituti  comprensivi   delle   scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei  comuni
che ricadono nelle zone economiche  ambientali  di  cui  all'articolo
4-ter del decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,  nelle  riserve
MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio
dell'umanità, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo  con
una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e
2022. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto  del
fondo di cui al  periodo  precedente.  Alle  attività  previste  dal
presente comma, comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici,
si provvede nel limite delle  risorse  del  fondo  di  cui  al  primo
periodo, oltre che nei limiti delle disponibilità del fondo  per  il
miglioramento  dell'offerta  formativa  dell'istituzione   scolastica
interessata. 
  760. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e
di  favorire  il  riutilizzo  degli  imballaggi  usati   nelle   zone
economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge  14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre 2019, n. 141, e' promosso il sistema del vuoto a rendere per
gli imballaggi  contenenti  liquidi  a  fini  alimentari,  primari  e
riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere  b)  ed  e)  del
comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152. 
  761.  Agli  utilizzatori  di  cui  alla  lettera  s)  del  comma  1
dell'articolo 218 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale
e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a  rendere  per
gli  imballaggi  di  cui  al  comma  760  del  presente  articolo  e'
riconosciuto, in via sperimentale, un contributo  economico  a  fondo
perduto pari alla  spesa  sostenuta  e  documentata  per  un  importo
massimo di 10.000 euro  ciascuno,  corrisposto  secondo  l'ordine  di
presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di  5
milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  fino  a
esaurimento delle predette risorse. 
  762. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al
comma 760, gli utilizzatori di cui  al  comma  761  riconoscono  agli
acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto  della  resa
dell'imballaggio, pari al 25 per cento  del  prezzo  dell'imballaggio
stesso, contenente la merce  ed  esposto  nella  fattura  o  ricevuta
fiscale o scontrino fiscale. 
  763. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono e' riconosciuto
un credito d'imposta di importo pari  al  doppio  dell'importo  degli
abbuoni riconosciuti agli acquirenti. 
  764. Il credito d'imposta di cui al comma 763 e' riconosciuto  fino
a un importo massimo di 10.000 euro annui per  ciascun  utilizzatore,
nel limite massimo complessivo di 5 milioni di  euro  annui  per  gli
anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui al  comma  53
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  765. Le disposizioni dei commi da 760 a 764 sono  riconosciute  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   de   minimis,   al
regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel
settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli  articoli  107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de
minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  766. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite  le  disposizioni  per
l'attuazione dei commi da 760 a 765. 
  767. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare e' istituito, in  via  sperimentale,
il «Fondo per la promozione  della  tariffazione  puntuale»  con  una
dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e
2022, al fine di incentivare l'adozione dei  sistemi  di  misurazione
puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze  domestiche  al  servizio
pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in  parte
compresa  all'interno  di  una  zona  economica  ambientale  di   cui
all'articolo  4-ter  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 
  768. Agli enti di governo d'ambito composti dai comuni  di  cui  al
comma 767 o, laddove non costituiti,  ai  comuni  aventi  la  propria
superficie in tutto o in  parte  compresa  all'interno  di  una  zona
economica ambientale che adottano  uno  dei  sistemi  di  misurazione
puntuale dei rifiuti  conferiti  da  utenze  domestiche  al  servizio
pubblico, ai sensi del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 20  aprile  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle  risorse
del Fondo di cui al comma 767 del presente articolo,  e'  erogato  un
contributo per la copertura fino al 50 per cento dei costi  sostenuti
per  l'acquisto  delle   infrastrutture   tecniche   e   informatiche
necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale. 
  769. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e  modalità  per
l'attuazione dei commi 767 e 768, anche  ai  fini  del  rispetto  dei
limiti di spesa ivi previsti. 
  770.  Al  fine  di  promuovere  la  diffusione  di  compostiere  di
comunità nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo  4-ter
del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.   111,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e'  istituito  un  fondo  denominato  «Contributi  per  la
promozione  di  compostiere  di  comunità  nelle   zone   economiche
ambientali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022. 
  771. Il fondo di cui al comma  770  e'  assegnato,  mediante  bandi
pubblici, ai comuni il cui territorio e'  compreso,  in  tutto  o  in
parte, all'interno di una zona economica ambientale, per  contribuire
all'acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto
disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266. Il
contributo riconosciuto ai comuni ai  sensi  del  presente  comma  e'
cumulabile con  altri  contributi  o  finanziamenti  pubblici,  anche
europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del
100 per cento delle spese sostenute. 
  772. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle
opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici
invernali 2026 di Milano e Cortina: 
    a) per la realizzazione del Pala  Italia  Santa  Giulia  e  delle
opere infrastrutturali ad esso connesse,  all'interno  del  programma
integrato di intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure  di
VIA regionale si  svolgono  con  le  forme  e  le  modalità  di  cui
all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  I
termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad  eccezione  di
quello previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo
per la presentazione delle osservazioni, che e' di trenta giorni; 
    b) per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e  delle
infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il
31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la  zona
speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario,
come  previsto  dall'accordo  di  programma  per  la   trasformazione
urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel
comune di Milano correlata al potenziamento del  sistema  ferroviario
milanese,  gli  obiettivi  di   riqualificazione   e   trasformazione
urbanistica dell'area indicata, limitatamente  all'area  identificata
dal masterplan previsto dall'accordo  di  programma  quale  sede  del
villaggio olimpico di  Milano,  possono  essere  realizzati  mediante
permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380,  su  richiesta  dei  soggetti  proprietari  delle  aree
interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo  assenso
del  collegio  di  vigilanza  istituito  dal  medesimo   accordo   di
programma. 
  773. Al  fine  di  accelerare  e  di  garantire  sotto  il  profilo
ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse
agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026  nei  territori
della regione  Lombardia,  della  regione  Veneto  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano  e  di  incrementare  l'attrattività
turistica dei citati territori, e'  autorizzata,  con  riferimento  a
tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  774. Con uno o piu' decreti del Ministro per le politiche giovanili
e lo sport,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  adottare  previa  intesa  con  gli  enti   territoriali
interessati, sono  individuati  gli  interventi  da  finanziare,  con
l'indicazione  per  ciascuno  di  essi  del  soggetto   attuatore   e
dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le  risorse
di cui al comma 773. 
  775. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra
i  comuni  che  hanno  deliberato  la   procedura   di   riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e che alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge risultano avere il piano di riequilibrio  approvato  e
in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito
di pronunce della Corte  dei  conti  e  della  Corte  costituzionale,
nonche' tra i comuni che alla medesima data risultano avere il  piano
di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale
della Corte dei conti  sull'approvazione  o  sul  diniego  del  piano
stesso. 
  776. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-città ed autonomie locali,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabiliti
i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 775 per
gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo  comma  775
con l'ultimo indice di vulnerabilità  sociale  e  materiale  (IVSM),
calcolato dall'ISTAT con riferimento  all'ultimo  elenco  dei  comuni
disponibile, superiore al valore medio nazionale e  con  la  relativa
capacità fiscale pro capite, adottata  ai  sensi  dell'articolo  43,
comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, inferiore a 495; i criteri  tengono  conto  dell'importo  pro
capite della  quota  da  ripianare,  calcolato  tenendo  conto  della
popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso  della  quota  da
ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto  gli  enti  con
popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati  come  enti
di 200.000 abitanti. 
  777. Sono  esclusi  dall'applicazione  dei  commi  775  e  776  del
presente  articolo  gli  enti  beneficiari  delle  risorse   di   cui
all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  come
determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, concernente  il  riparto  del
fondo di cui allo stesso articolo 53. 
  778. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo, con una  dotazione  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  in  favore  degli  enti  locali
strutturalmente deficitari, in stato di predissesto  o  in  stato  di
dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e  244  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per
cani randagi le cui  strutture  non  siano  conformi  alle  normative
edilizie o sanitario-amministrative alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  779. Il fondo di cui al comma 778 e' finalizzato  al  finanziamento
di interventi per la messa a norma dei  rifugi  di  cui  al  medesimo
comma 778 o alla progettazione e costruzione  di  nuovi  rifugi,  nel
rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti  in
materia. 
  780. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite  le  modalità  di  assegnazione
delle risorse di cui al comma 778, da effettuare previa istanza degli
enti interessati. 
  781. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico
e privato e dalle attività economiche e produttive a  seguito  degli
eccezionali eventi meteorologici  del  28  novembre  2020  che  hanno
colpito il territorio della  regione  Sardegna,  e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
fondo  da  trasferire  al  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, per concedere, nel limite  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e  privati  e
delle attività economiche e produttive danneggiati. 
  782. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sentito il presidente della  regione  Sardegna,  sono
stabiliti i requisiti di accesso e  i  criteri  di  ripartizione  dei
contributi di cui al comma 781. 
  783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i  fondi  di  parte
corrente attribuiti alle province e alle città  metropolitane  delle
regioni a statuto ordinario confluiscono in due  specifici  fondi  da
ripartire, sulla base  dell'istruttoria  condotta  dalla  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo  1,  comma  29,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente  conto
della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. Il
riparto e' operato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro  il  30
settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento. 
  784. A decorrere dall'anno 2022, il contributo spettante a ciascuna
provincia e città metropolitana a valere sui fondi di cui  al  comma
783 del presente  articolo  e'  versato  dal  Ministero  dell'interno
all'entrata del bilancio dello Stato a titolo  di  parziale  concorso
alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo
1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Fermo  restando
quanto disposto dal periodo  precedente,  ciascun  ente  beneficiario
accerta in entrata la  somma  relativa  al  contributo  attribuito  e
impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui  al  citato
articolo 1, comma  418,  della  legge  n.  190  del  2014,  al  lordo
dell'importo  del  contributo  stesso,  provvedendo,  per  la   quota
riferita al contributo attribuito, all'emissione di  mandati  versati
in quietanza di entrata. 
  785. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 784 del presente
articolo ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo
1, comma 418, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  il  Ministero
dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente
interessato. 
  786. All'articolo 109 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le
disposizioni  di  cui  ai  precedenti  periodi  si  applicano   anche
all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020»; 
    b)  al  comma  2,  ultimo  periodo,  le  parole:   «all'esercizio
finanziario 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «agli  esercizi
finanziari 2020 e 2021»; 
    c) al comma 2-bis, le parole: «Per l'esercizio finanziario  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercizi finanziari  2020  e
2021». 
  787. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 50, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di  parificazione
del rendiconto dell'esercizio precedente da  parte  della  Corte  dei
conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e  di
Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio  anche  sulla
base delle risultanze del rendiconto approvato  dalla  giunta,  fermo
restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni  di  bilancio
che si  dovessero  rendere  necessarie  a  seguito  dell'approvazione
definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni
caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato
agli investimenti possono essere applicati al bilancio di  previsione
solo a seguito dell'approvazione con  legge  del  rendiconto  che  ne
certifica la sussistenza»; 
    b) al paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2, dopo le parole: «Qualora,
dopo aver estinto tutti i  debiti  coperti  da  strumenti  finanziari
derivati e dopo avere estinto tutti i collegati  contratti  derivati,
residui una  quota  positiva  di  mark  to  market,  quest'ultima  e'
destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente»  sono
inserite le seguenti: «e alla riduzione del  disavanzo  2020  o  2021
derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia  da
COVID-19». 
  788. Al fine di  valutare  l'utilizzo  delle  quote  accantonate  e
vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in
considerazione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19 e' istituito,
senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  un  tavolo
tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  789. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre  2003,  n.
350, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Inoltre,  non
costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le
operazioni  di  revisione,  ristrutturazione  o  rinegoziazione   dei
contratti  di  approvvigionamento  finanziario  che  determinano  una
riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso  di
estinzione   anticipata   di   prestiti   concessi   dal    Ministero
dell'economia e delle finanze, gli importi  pagati  dalle  regioni  e
dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio  dello  Stato
per essere riassegnati, in relazione alla parte  capitale,  al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato». 
  790. Al fine di consentire l'erogazione dei  servizi  di  trasporto
scolastico  in  conformità  alle  misure   di   contenimento   della
diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e
al  decreto-legge  16   maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,  n.  74,  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
istituito un fondo con una dotazione  di  150  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. Con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il  Ministero  dell'istruzione  e  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti  i  criteri  di
riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche  conto  di
quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126. 
  791. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo  sviluppo
e all'ampliamento  dei  servizi  sociali  comunali  svolti  in  forma
singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il
livello di servizio in relazione  all'aumento  del  numero  di  posti
disponibili negli asilo nido comunali,  la  dotazione  del  fondo  di
solidarietà comunale e' incrementata di 215.923.000 euro per  l'anno
2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di  299.923.000  euro  per
l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 euro
per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di  501.923.000
euro per l'anno  2027,  di  559.923.000  euro  per  l'anno  2028,  di
618.923.000 euro per l'anno  2029  e  di  650.923.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo  dei  servizi
sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni  di
euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di  250
milioni di euro per l'anno 2025 e di 300  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido. 
  792. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, dopo la lettera d-quater) sono aggiunte le seguenti: 
  «d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021,
a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a  299.923.000  euro  per  l'anno
2023, a 345.923.000 euro per l'anno  2024,  a  390.923.000  euro  per
l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a  501.923.000  euro
per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno  2028,  a  618.923.000
euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno
2030, quale quota di risorse  finalizzata  al  finanziamento  e  allo
sviluppo dei servizi sociali  comunali  svolti  in  forma  singola  o
associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I  contributi
di cui al  periodo  precedente  sono  ripartiti  in  proporzione  del
rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard  calcolato
per la funzione  "Servizi  sociali"  e  approvato  dalla  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi  di  servizio  e  le
modalità di  monitoraggio,  per  definire  il  livello  dei  servizi
offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare  al  finanziamento  e
allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30  giugno
2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sulla  base  di
un'istruttoria tecnica  condotta  dalla  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard con il supporto di  esperti  del  settore,  senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di  Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre  il
quindicesimo  giorno  dalla   presentazione   della   proposta   alla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il  decreto  di  cui  al
periodo precedente puo' essere comunque  emanato.  Le  somme  che,  a
seguito del monitoraggio di cui al terzo  periodo,  risultassero  non
destinate ad assicurare il livello dei servizi  definiti  sulla  base
degli obiettivi di servizio di cui al medesimo  terzo  periodo,  sono
recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito  ai
medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo  le
modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228; 
  d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto  ordinario  e
delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023, a 200 milioni  di
euro per l'anno 2024, a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e  a  300
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2026,  quale  quota  di
risorse  finalizzata  a  incrementare,  nel  limite   delle   risorse
disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli
essenziali di prestazione  (LEP),  l'ammontare  dei  posti  disponili
negli asili  nido,  equivalenti  in  termini  di  costo  standard  al
servizio a tempo pieno,  in  proporzione  alla  popolazione  di  età
compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto  e'
inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in  assenza  degli
stessi, il livello di riferimento del rapporto e'  dato  dalla  media
relativa  alla  fascia  demografica  del  comune  individuata   dalla
Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni   standard   contestualmente
all'approvazione dei  fabbisogni  standard  per  la  funzione  "Asili
nido". Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito su proposta
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  tenendo  conto,
ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido"
approvati dalla stessa Commissione. Con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica  per  i
fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresi'
disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
assegnate. Le  somme  che  a  seguito  del  monitoraggio  di  cui  al
precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti
di asilo nido sono recuperate a  valere  sul  fondo  di  solidarietà
comunale attribuito ai medesimi comuni o, in  caso  di  insufficienza
dello stesso, secondo  le  modalità  di  cui  ai  commi  128  e  129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno
2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune  di
Sappada, distaccato dalla regione Veneto  e  aggregato  alla  regione
Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati
1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  7  marzo
2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
83 del 10 aprile 2018». 
  793. I commi 848 e 850 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, sono abrogati. 
  794. In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 791 a
793 del presente articolo, al comma 448 dell'articolo 1  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e in  euro  6.213.684.364,87  a
decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, in  euro
6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021,
in euro 6.855.513.365 per l'anno  2022,  in  euro  6.980.513.365  per
l'anno  2023,  in  euro  7.306.513.365  per  l'anno  2024,  in   euro
7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026,
in euro 7.562.513.365 per l'anno  2027,  in  euro  7.620.513.365  per
l'anno 2028,  in  euro  7.679.513.365  per  l'anno  2029  e  in  euro
7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030». 
  795. In considerazione dei flussi  migratori  e  delle  conseguenti
misure di sicurezza sanitaria per  la  prevenzione  del  contagio  da
COVID-19, e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in  favore  dei
comuni di confine con altri  Paesi  europei  e  dei  comuni  costieri
interessati dalla gestione dei flussi migratori. 
  796. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di  cui
al comma 795 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa di  cui  al  medesimo  comma  795,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie
locali, da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali,
gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente,  i  servizi
di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15  settembre
2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello  essenziale
delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un  rapporto  tra
assistenti sociali  impiegati  nei  servizi  sociali  territoriali  e
popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio  di  un  rapporto  tra
assistenti sociali  impiegati  nei  servizi  sociali  territoriali  e
popolazione residente pari a 1 a 4.000, e' attribuito,  a  favore  di
detti  ambiti,  sulla  base  del  dato  relativo   alla   popolazione
complessiva residente: 
    a) un contributo pari a 40.000 euro  annui  per  ogni  assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai  comuni
che ne fanno parte, in termini  di  equivalente  a  tempo  pieno,  in
numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e  fino  al  raggiungimento
del rapporto di 1 a 5.000; 
    b) un contributo pari a 20.000 euro  annui  per  ogni  assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai  comuni
che ne fanno parte, in termini  di  equivalente  a  tempo  pieno,  in
numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e  fino  al  raggiungimento
del rapporto di 1 a 4.000. 
  798. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale
di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della  legge  8  novembre
2000, n. 328, anche per conto dei comuni  appartenenti  allo  stesso,
invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  secondo  le
modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo  che  indichi,
per il complesso dell'ambito e per ciascun  comune,  con  riferimento
all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente: 
    a) il numero medio di assistenti sociali  in  servizio  nell'anno
precedente  assunti  dai  comuni  che  fanno  parte   dell'ambito   o
direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  secondo   la   definizione   di
equivalente a  tempo  pieno,  effettivamente  impiegato  nei  servizi
territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; 
    b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali  di  cui
alla lettera a) per area di attività. 
  799. Il contributo di cui al comma 797 e' attribuito dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la  lotta
alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1,  comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale
di riparto del Fondo e' riservata a tale fine una  quota  massima  di
180 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021.  Le  somme
necessarie  all'attribuzione  dei  contributi  previsti  per   l'anno
corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate
alla liquidazione dei contributi  relativi  all'anno  precedente,  di
seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla  base
dei prospetti di cui al comma  798,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun  anno.
Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente
e per tutti i successivi in sede  di  riparto  del  Fondo.  Eventuali
somme prenotate in un anno e non  considerate  liquidabili  nell'anno
successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla
povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto
annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte  degli
ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti  rispetto
alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede
comunque all'attribuzione delle somme  relative  ai  contributi  già
riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e  alla  riduzione
proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione  alla
capienza della quota disponibile. I contributi di cui  al  comma  797
non  spettano  in  caso  di  mancata  o  tardiva  trasmissione  delle
informazioni previste dal comma 798. 
  800. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
sono  definite  le  modalità  in  base  alle  quali  il   contributo
attribuito   all'ambito   territoriale   e'   da   questo   suddiviso
assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito
stesso, anche con riferimento ai  comuni  che  versino  in  stato  di
dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a  realizzare
le assunzioni, nonche' ai comuni che esercitano in forma associata le
funzioni relative ai servizi sociali. 
  801. Per le finalità di cui al comma 797, a valere  sulle  risorse
di cui al comma 799 e nel limite delle  stesse  nonche'  dei  vincoli
assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il  rispetto
degli obiettivi del pareggio di bilancio, in  deroga  ai  vincoli  di
contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo  9,  comma
28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo  1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi
dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126. 
  802.  Agli  stessi   fini,   fino   al   31   dicembre   2023,   le
amministrazioni, ferma restando  la  garanzia  dell'adeguato  accesso
dall'esterno,  previa   individuazione   della   relativa   copertura
finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su
base regionale, in misura non superiore al 50  per  cento  dei  posti
disponibili,  al  personale  non  dirigenziale   con   qualifica   di
assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo
20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  803.  La  dotazione  del  Fondo  per  la  lotta  alla  povertà   e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 2 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2021. 
  804. La dotazione del  Fondo  per  le  politiche  sociali,  di  cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e'
ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  805. In attuazione dell'accordo sottoscritto  in  data  5  novembre
2020 tra il Governo e le autonomie speciali, il ristoro della perdita
di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di  Bolzano  connesso  agli  effetti  negativi  derivanti
dall'emergenza da COVID-19 per l'anno 2021 e' pari a 100  milioni  di
euro ed e' attuato mediante riduzione  del  contributo  alla  finanza
pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli importi  indicati
per ciascun ente nella seguente tabella: 
    

-------------------------------------------------------
                        Riduzione del concorso alla
      REGIONI          finanza pubblica a titolo di
E PROVINCE AUTONOME   ristoro della perdita di gettito
                             per l'anno 2021
-------------------------------------------------------
Valle d'Aosta                    3.200.000
-------------------------------------------------------
Sardegna                        18.200.000
-------------------------------------------------------
Trento                          13.700.000
-------------------------------------------------------
Bolzano                         14.200.000
-------------------------------------------------------
Friuli Venezia Giulia           20.700.000
-------------------------------------------------------
Sicilia                         30.000.000
-------------------------------------------------------
               TOTALE          100.000.000
-------------------------------------------------------

    
  806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10  dell'accordo  quadro
tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province  autonome
di Trento e di Bolzano in materia di  finanza  pubblica,  sancito  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020,  e'
preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo
e' comprensivo di 100 milioni di euro destinati  alla  riduzione  del
contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di
gettito connesso agli effetti negativi  derivanti  dall'emergenza  da
COVID-19 di cui al comma 805. 
  807. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni  necessarie  affinche'
gli enti locali del proprio territorio partecipino  alle  rilevazioni
in materia di determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard
poste in essere dalla SOSE - Soluzioni per il sistema economico  Spa,
ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6  maggio
2011, n. 68. 
  808. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore  dei
liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione  siciliana
ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e' aumentato a 90 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2021.  L'incremento  del  contributo  spettante  a  ciascun  ente  e'
determinato in proporzione alle  risorse  assegnate  a  ciascun  ente
sulla base della tabella riportata nel citato comma 875 dell'articolo
1 della legge n. 160 del 2019. Il  contributo,  unitamente  a  quello
originario, e' versato  dall'anno  2021  dal  Ministero  dell'interno
all'entrata del bilancio dello Stato a titolo  di  parziale  concorso
alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo
1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Fermo  restando
quanto disposto dal periodo  precedente,  ciascun  ente  beneficiario
accerta in entrata la  somma  relativa  al  contributo  attribuito  e
impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui  al  citato
articolo 1, comma  418,  della  legge  n.  190  del  2014,  al  lordo
dell'importo  del  contributo  stesso,  provvedendo,  per  la   quota
riferita al contributo attribuito, all'emissione di  mandati  versati
in quietanza di entrata. 
  809. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo del comma 134 e' sostituito dai seguenti: «Al
fine di favorire gli investimenti, per  il  periodo  2021-2034,  sono
assegnati  alle  regioni   a   statuto   ordinario   contributi   per
investimenti per la progettazione e per  la  realizzazione  di  opere
pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e  del  territorio,
per interventi di viabilità  e  per  la  messa  in  sicurezza  e  lo
sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la  finalità  di
ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana  e  la
riconversione   energetica   verso   fonti   rinnovabili,   per    le
infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti  inquinati,
nonche' per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c),
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo  di  135
milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di  euro  per  l'anno
2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5  milioni  di
euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per  l'anno  2025,  di
259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi  di
cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata  ai
sensi  dell'articolo  39,  comma  14-octies,  del  decreto-legge   30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8» e, al secondo periodo, le  parole:  «di  cui  al
periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al  primo
periodo»; 
    b) la tabella 1 e' sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato
H annesso alla presente legge; 
    c) al comma 135, dopo la  lettera  c-quinquies)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «c-sexies)  l'acquisto  di  impianti,  macchinari,   attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi  di  trasporto  e  altri  beni  mobili  a
utilizzo pluriennale»; 
    d) dopo il comma 135 e' inserito il seguente: 
    «135-bis. Le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di
cui al  comma  134  del  presente  articolo  ai  comuni  del  proprio
territorio,  individuano  gli  interventi  oggetto  di  finanziamento
attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi  dell'articolo
11 della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  prevedendo  che  i  comuni
beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo  di
riferimento, classifichino i medesimi interventi nel sistema  di  cui
al  comma  138  del  presente  articolo  sotto  la  voce  "Contributo
investimenti indiretti articolo  1,  comma  134,  legge  di  bilancio
2019"»; 
    e) dopo il comma 136 e' inserito il seguente: 
    «136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento
dei lavori o delle forniture di  cui  al  comma  136  o  di  parziale
utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di  cui  al
comma 138, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o  in  parte,
entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento  del  contributo
stesso;  le  somme  revocate  sono  riassegnate   con   il   medesimo
provvedimento di  revoca  ai  comuni  per  piccole  opere.  I  comuni
beneficiari del contributo di cui al periodo precedente  sono  tenuti
ad affidare i lavori entro il 15 dicembre  di  ciascun  anno  e  sono
tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di
mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato
attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono  revocate  e
versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato»; 
    f) al comma 137, dopo le parole: «opere pubbliche» sono  inserite
le seguenti: «o forniture»; 
    g) il comma 138 e' sostituito dal seguente: 
    «138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai
commi da 134 a 137 del presente articolo  e'  effettuato  dai  comuni
beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di  investimenti  diretti,
attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229». 
  810. All'articolo 1, comma 63, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160,   le   parole:   «manutenzione   straordinaria   e    incremento
dell'efficienza   energetica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«manutenzione  straordinaria,  di  messa  in  sicurezza,   di   nuova
costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di  cablaggio
interno». 
  811. Il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia
scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di 1 milione  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  812. Per le finalità di cui al  comma  811  e  per  garantire  una
maggiore  celerità  nell'attuazione  degli  interventi  di  edilizia
scolastica, al comma 1 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole:  «31  dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    b) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono  inserite  le
seguenti: «21, 27,». 
  813. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge  8
aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41,» sono soppresse. 
  814. All'articolo 1, comma 871, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160,  dopo  le  parole:  «studio  universitario»  sono  inserite   le
seguenti: «, per l'acquisto  di  impianti,  macchinari,  attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi  di  trasporto  e  altri  beni  mobili  a
utilizzo pluriennale». 
  815. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il  comma  1
e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Al fine di assicurare il recupero del deficit  infrastrutturale
tra le diverse  aree  geografiche  del  territorio  nazionale,  anche
infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  dei
Ministri competenti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  e  con  il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale: 
    a) e' effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali
esistenti  riguardanti   le   strutture   sanitarie,   assistenziali,
scolastiche, nonche' la  rete  stradale,  autostradale,  ferroviaria,
portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e
distribuzione del gas. La ricognizione si avvale  dei  dati  e  delle
informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle  province
autonome; 
    b) sono definiti gli standard di riferimento per la  perequazione
infrastrutturale  in  termini  di  servizi  minimi  per  le  predette
tipologie di infrastrutture. 
  1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e' effettuata
tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 
    a) estensione delle superfici territoriali; 
    b) valutazione della rete viaria con  particolare  riferimento  a
quella del Mezzogiorno; 
    c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; 
    d) densità della popolazione e densità delle unità produttive; 
    e) particolari requisiti delle zone di montagna; 
    f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in  ciascun
territorio; 
    g) specificità insulare con definizione di  parametri  oggettivi
relativi alla misurazione degli effetti  conseguenti  al  divario  di
sviluppo economico derivante  dall'insularità,  anche  con  riguardo
all'entità  delle  risorse  per  gli  interventi  speciali  di   cui
all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. 
  1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo
stesso delegato, anche per il tramite  della  Struttura  di  missione
Investitalia  e  del  Dipartimento  per  la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, coordina le attività propedeutiche all'emanazione  dei
decreti di cui al comma  1  e,  in  collaborazione  con  i  Ministeri
competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di  cui  al
comma 1, lettera a), e gli standard di riferimento di cui al comma 1,
lettera b). 
  1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione  di  cui  al  comma  1,
lettera a), con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dei Ministri competenti,  di  concerto  con  il
Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la
coesione  territoriale  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
individuate le infrastrutture necessarie  a  colmare  il  deficit  di
servizi rispetto agli standard di  riferimento  per  la  perequazione
infrastrutturale,  nonche'  stabiliti  i  criteri  di  priorità  per
l'assegnazione  dei  finanziamenti.  Per   il   finanziamento   delle
infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente,  nello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con  una  dotazione
complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022  al  2033,
di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di  euro  annui
per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto  Fondo  non  si
applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 
  1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al  comma  1-quater
si provvede con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dei Ministri competenti,  di  concerto  con  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  che  individua  gli  interventi  da
realizzare,  l'importo  del  relativo   finanziamento,   i   soggetti
attuatori e il cronoprogramma  della  spesa,  con  indicazione  delle
risorse annuali necessarie per la loro realizzazione. 
  1-sexies. Il  monitoraggio  della  realizzazione  degli  interventi
finanziati di cui al  comma  1-quater  e'  effettuato  attraverso  il
sistema di cui al decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  "Interventi  per  il
recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021"». 
  816. Al fine di consentire l'erogazione di  servizi  aggiuntivi  di
trasporto pubblico locale e regionale, destinato  anche  a  studenti,
occorrenti per fronteggiare le esigenze  trasportistiche  conseguenti
all'attuazione    delle    misure    di    contenimento     derivanti
dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti  e
le modalità organizzative per il contenimento della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per  il
trasporto scolastico dedicato, ove i  predetti  servizi  nel  periodo
precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto  un
riempimento superiore a quello previsto dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri in  vigore  all'atto  dell'emanazione  del
decreto di cui al  terzo  periodo,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un  fondo
con una dotazione di 200 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Per  le
finalità di cui al presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti
delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche
ricorrere, mediante apposita  convenzione  e  imponendo  obblighi  di
servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di
passeggeri su strada ai sensi della legge 11  agosto  2003,  n.  218,
nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o
di autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento  e  di
Bolzano le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base  dei
criteri stabiliti  ai  sensi  del  decreto  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo  44  del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126.
Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno  2021,
per  le  finalità  previste  dall'articolo   200,   comma   1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  817. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo,  del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
a tale fine ricorrendo, mediante  apposita  convenzione  e  imponendo
obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio  di
trasporto di passeggeri su strada ai  sensi  della  legge  11  agosto
2003, n. 218, nonche' ai titolari  di  licenza  per  l'esercizio  del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio  di
noleggio con conducente». 
  818. Al fine di assicurare che l'utilizzo dei  mezzi  di  trasporto
pubblico locale avvenga in conformità alle  misure  di  contenimento
della diffusione del COVID-19, dalla data di entrata in vigore  della
presente legge e  fino  alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi  da  1  a  3
dell'articolo 12-bis del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  possono  essere  conferite  le
funzioni di controllo nonche' di accertamento, ai sensi dell'articolo
4  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  del  rispetto  da
parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del  trasporto
pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento  e  di
contrasto  dei  rischi  sanitari  derivanti  dalla   diffusione   del
COVID-19. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  819. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana,  anche
con riferimento alla mobilità delle persone con  disabilità,  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti e' istituito un fondo con una dotazione  di  3  milioni  di
euro per l'anno 2021  e  di  6  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
destinato all'erogazione, nei limiti delle  risorse  disponibili  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore  dei  comuni
che, con  ordinanza  adottata  entro  il  30  giugno  2021  ai  sensi
dell'articolo  7  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  provvedono  a  istituire  spazi
riservati destinati  alla  sosta  gratuita  dei  veicoli  adibiti  al
servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria  muniti
di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza. 
  820. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie  locali,  sono
definiti i criteri  di  determinazione  dell'importo  del  contributo
riconoscibile a ciascun comune a valere sulle risorse di cui al comma
819, nonche' le modalità di presentazione delle domande  di  accesso
al contributo, nonche' di erogazione del contributo stesso. 
  821. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle  regioni  per
l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in  favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e  somministrazioni  di
emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,  n.  210,  trasferita
alle stesse regioni in attuazione del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, e' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, un  fondo  con  una  dotazione  di  50
milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Il  fondo  di  cui  al  periodo
precedente e' ripartito tra le regioni interessate  con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare sentita la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione  al  fabbisogno
derivante dagli indennizzi corrisposti. 
  822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti  locali  di
cui all'articolo  106  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, e' ulteriormente incrementato di  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore  dei  comuni  e  50
milioni  di  euro  in  favore  delle  città  metropolitane  e  delle
province.  L'incremento  del  fondo  di  cui  al  primo  periodo   e'
ripartito, per 200 milioni di euro in favore  dei  comuni  e  per  20
milioni  di  euro  in  favore  delle  città  metropolitane  e  delle
province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  28
febbraio 2021, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-città  ed
autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto
dei  lavori  del  tavolo  di  cui  all'articolo  106,  comma  2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, per  250  milioni  di  euro  in
favore dei comuni e per 30 milioni di euro  in  favore  delle  città
metropolitane  e   delle   province,   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa  in  sede
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri
e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui  al
citato articolo 106, comma 2,  del  decreto-legge  n.  34  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del  2020,  e  delle
risultanze della certificazione per l'anno 2020 di  cui  all'articolo
39, comma 2, del decreto-legge  n.  104  del  2020,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020. 
  823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo
e del fondo per l'esercizio delle  funzioni  delle  regioni  e  delle
province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di  ristorare,  nel
biennio 2020-2021,  la  perdita  di  gettito  connessa  all'emergenza
epidemiologica da COVID19. Le risorse non  utilizzate  alla  fine  di
ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di
amministrazione  e   non   possono   essere   svincolate   ai   sensi
dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi  897  e
898, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145.  Le  eventuali  risorse
ricevute in eccesso  sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato. 
  824. Nell'anno 2023 e' determinato, per ciascuna regione a  statuto
speciale e  provincia  autonoma,  l'importo  delle  effettive  minori
entrate delle spettanze quantificate per  l'esercizio  2021  rispetto
alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017, 2018 e
2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e
minori spese per  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  delle
modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute. 
  825. Entro  il  30  giugno  2022  e'  determinato  l'importo  degli
effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel  2021,
tenendo conto delle maggiori e minori spese e  dei  ristori  connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  826. Al decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) i commi 2-octies e 2-novies dell'articolo 111 sono  sostituiti
dai seguenti: 
  «2-octies. Le risorse spettanti alle regioni  a  statuto  ordinario
nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività  di
lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di
cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al  bilancio  dello  Stato
per un importo complessivo annuo almeno pari a 50  milioni  di  euro,
fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro. 
  2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall'anno 2022  e
fino alla concorrenza della propria quota da riacquisire al  bilancio
dello  Stato  indicata  nella  tabella  1,  ciascuna  regione   versa
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno  di  ciascun
anno, il maggiore valore tra gli importi di  cui  alla  tabella  1  e
l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione
incassate nell'anno precedente  rispetto  alla  media  delle  entrate
riscosse  da  ciascuna  regione   negli   anni   2017-2019   relative
all'attività di accertamento e recupero per  la  lotta  all'evasione
con  riferimento  all'IRAP,  all'addizionale  IRPEF  e   alla   tassa
automobilistica. La media di cui al periodo precedente e' determinata
dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del  Ministero
dell'economia e delle finanze sulla base dei rendiconti  di  ciascuna
regione, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  In
caso di mancato versamento alla scadenza del  30  giugno  di  ciascun
anno, si procede al recupero a valere  sulle  giacenze  depositate  a
qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale»; 
    b) dopo l'allegato D e' inserita la tabella 1 di cui all'allegato
I annesso alla presente legge. 
  827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma  822
sono   tenuti    a    inviare,    utilizzando    l'applicativo    web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine  perentorio  del
31  maggio  2022,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro  delle  minori
entrate e delle maggiori  spese  connesse  alla  predetta  emergenza,
firmata  digitalmente,  ai  sensi   dell'articolo   24   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario  e  dall'organo   di   revisione   economico-finanziaria,
attraverso un modello e con le modalità  definiti  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
da adottare entro il 30 ottobre 2021. La  certificazione  di  cui  al
periodo precedente non include le riduzioni di gettito  derivanti  da
interventi autonomamente assunti dalla regione o  provincia  autonoma
per gli enti locali  del  proprio  territorio,  con  eccezione  degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale.  La  trasmissione
per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai  sensi
dell'articolo 45, comma 1,  del  codice  di  cui  al  citato  decreto
legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui  al
presente comma, per gli enti  locali  delle  regioni  Friuli  Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale  in  via
esclusiva, sono assolti per  il  tramite  delle  medesime  regioni  e
province autonome. 
  828. Gli enti locali che trasmettono la certificazione  di  cui  al
comma 827 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il
30  giugno  2022,  sono  assoggettati  a  una  riduzione  del   fondo
sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti  compensativi  o  del
fondo di solidarietà  comunale  in  misura  pari  all'80  per  cento
dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del
comma 822, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023.
Nel caso in cui la certificazione di cui al comma  827  e'  trasmessa
nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022,  la  riduzione  del
fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi  o
del fondo di  solidarietà  comunale  di  cui  al  primo  periodo  e'
comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo  delle  risorse
attribuite, da applicare in  tre  annualità  a  decorrere  dall'anno
2023. La  riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  dei
trasferimenti compensativi o del fondo di  solidarietà  comunale  di
cui al primo periodo e' applicata in misura pari  al  100  per  cento
dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità
a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali  non  trasmettano
la certificazione di cui al comma 827 entro la  data  del  31  luglio
2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni
di risorse non sono soggette a restituzione. In  caso  di  incapienza
delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi
128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  829. Entro il 30 giugno 2022 e' verificata la perdita di gettito  e
l'andamento delle spese nell'anno 2021 dei comuni, delle  province  e
delle città metropolitane tenendo conto delle certificazioni di  cui
al comma 827. 
  830. All'articolo 39 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 maggio 2021»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Gli enti locali che trasmettono la  certificazione  di  cui  al
comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma  entro  il
30  giugno  2021  sono  assoggettati  a  una  riduzione   del   fondo
sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti  compensativi  o  del
fondo di solidarietà  comunale  in  misura  pari  all'80  per  cento
dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del
comma 2, da applicare in tre annualità a decorrere  dall'anno  2022.
Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 e' trasmessa  nel
periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del  fondo
sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti  compensativi  o  del
fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo  e'  comminata
in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
da applicare  in  tre  annualità  a  decorrere  dall'anno  2022.  La
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio,  dei  trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarietà comunale  di  cui  al  primo
periodo e' applicata in misura pari al  100  per  cento  dell'importo
delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a  decorrere
dall'anno  2022,  qualora  gli  enti  locali   non   trasmettano   la
certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31 luglio 2021.  A
seguito dell'invio tardivo  della  certificazione,  le  riduzioni  di
risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle
risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228». 
  831. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «30
giugno 2022». 
  832. Al fine di assicurare i  necessari  trasferimenti  ai  piccoli
comuni con meno di 500 abitanti, per lo  svolgimento  delle  funzioni
fondamentali, anche in relazione alla  perdita  di  entrate  connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato  di  previsione
del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di
3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo
e'  destinato  a  supplire  ai  minori  trasferimenti  del  fondo  di
solidarietà comunale per i comuni  che  hanno  percepito,  nell'anno
precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore  di  oltre
il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza  dei
restanti  comuni  della  provincia.   Con   decreto   del   Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in  sede
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,  sono  individuati  i
criteri e le modalità di riparto delle risorse  del  fondo  tra  gli
enti locali beneficiari, da valutare in  rapporto  ai  fabbisogni  di
spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese. 
  833. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i
cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione
straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare  fronte  ai  pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili  maturati  alla  data  del  31
dicembre 2019  relativi  a  somministrazioni,  forniture,  appalti  e
obbligazioni  per  prestazioni  professionali,  nonche'  a   obblighi
fiscali,  contributivi  e   assicurativi,   possono   chiedere,   con
deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino  al
31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione  di
liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo  le  modalità
stabilite nell'addendum alla Convenzione  di  cui  al  comma  834,  a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  834. Per l'attuazione del comma 833, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro  il
31 gennaio 2021, un apposito addendum alla  Convenzione  sottoscritta
il  28  maggio  2020  ai  sensi  dell'articolo  115,  comma  2,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  835. Le anticipazioni  di  liquidità  di  cui  al  comma  833  non
comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni ne'
per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di  superare
temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti  di  spese
per le quali  nel  bilancio  regionale  e'  già  prevista  un'idonea
copertura per costi già iscritti nei bilanci  degli  enti  sanitari,
non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3,  comma  17,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga  alle
disposizioni dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.  118.  Successivamente  al  perfezionamento   del   contratto   di
anticipazione, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel  bilancio  di  previsione
nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis  dell'allegato
4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011.  La  quota
del risultato di amministrazione accantonata nel fondo  anticipazione
di liquidità e' applicata al bilancio di previsione anche  da  parte
degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione. 
  836. La richiesta di  anticipazione  di  liquidità  presentata  ai
sensi del comma 833, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  della
regione  o  della  provincia  autonoma,  e'  corredata  dei  seguenti
documenti: 
    a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile  finanziario  di  ciascun  ente  sanitario,   contenente
l'elenco dei debiti sanitari  commerciali  dell'ente  da  pagare  con
l'anticipazione,  individuati  ai  sensi  del  comma   833,   redatto
utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per  la
gestione  telematica  del  rilascio  delle  certificazioni   di   cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 
    b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile  finanziario  di  ciascun  ente  sanitario,   contenente
l'elenco dei debiti non commerciali,  dovuti  per  obblighi  fiscali,
contributivi  e  assicurativi  dell'ente  sanitario,  da  pagare  con
l'anticipazione. 
  837. L'anticipazione e' concessa entro il 15 maggio 2021, in misura
proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e,  comunque,
nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il  rimborso
della  spesa  per  interessi  predisposte  dalle  regioni.  Eventuali
risorse  non  richieste  possono  essere  destinate  alle   eventuali
richieste  regionali  non  soddisfatte.  All'erogazione  si  provvede
previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all'articolo
12 dell'intesa 23 marzo 2005, pubblicata  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio  2005,  dell'idoneità  e
della congruità delle misure legislative regionali di copertura  del
rimborso  degli  interessi  dell'anticipazione  di  liquidità.  Tali
misure legislative sono approvate dalle regioni entro  il  30  aprile
2021 e sono preliminarmente sottoposte,  corredate  di  una  puntuale
relazione    tecnica    che    ne    dimostri    la    sostenibilità
economico-finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti entro il 5 aprile 2021. 
  838. L'anticipazione e' restituita, con un piano di ammortamento  a
rate  costanti,  comprensive  della  quota  capitale  e  della  quota
interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente  in
conseguenza del ripristino della normale gestione  della  liquidità,
alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'articolo  115,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La rata annuale  e'
corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il  31  ottobre
di ciascun anno. Dalla data  dell'erogazione  e  fino  alla  data  di
decorrenza dell'ammortamento sono corrisposti, il  giorno  lavorativo
bancario antecedente tale data, gli interessi di preammortamento.  Il
tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni e' pari  al
rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a  cinque  anni
in corso di emissione rilevato dal Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento del tesoro alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del
medesimo Ministero. 
  839. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
procedono, entro dieci giorni dall'acquisizione delle  anticipazioni,
al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari,
che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 833 entro  i
sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso
di gestione sanitaria accentrata presso la  regione  o  la  provincia
autonoma, questa provvede  entro  sessanta  giorni  dall'acquisizione
dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di  sua  competenza.  Il
mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui  al  primo  e  al
secondo periodo e'  rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili
e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  840. La Cassa depositi  e  prestiti  Spa  verifica,  attraverso  la
piattaforma elettronica di cui al comma 836, lettera  a),  l'avvenuto
pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera  a)  e,
entro cinque  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto  per  i
pagamenti, il rappresentante legale della regione o  della  provincia
autonoma e il responsabile finanziario forniscono al  Tavolo  tecnico
per la verifica degli adempimenti di cui  al  comma  837  un'apposita
dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato
delle  anticipazioni,  attestante  il  pagamento  entro  il  medesimo
termine dei debiti di cui al comma 836, lettera b). 
  841. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai
sensi del contratto di anticipazione,  alle  scadenze  ivi  previste,
compresa la restituzione delle risorse in caso di  mancato  pagamento
ai sensi del comma 839, anche sulla base dei  dati  comunicati  dalla
Cassa depositi e prestiti Spa, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  provvede  al  relativo  recupero  a  valere  sulle  somme  a
qualsiasi titolo spettanti. 
  842. La regione Calabria, in quanto sottoposta  a  commissariamento
ad acta, puo' accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale
fine  il  Commissario  ad  acta  provvede,  sotto  la   sua   diretta
responsabilità, alla ricognizione dei debiti  commerciali,  fiscali,
contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta
istanza di accesso all'anticipazione di liquidità entro il 31 luglio
2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma  837  sono
prorogati  rispettivamente  al  1°  e  al   25   settembre   2021   e
l'anticipazione  e'  concessa  entro  i  quindici  giorni  successivi
all'approvazione  della  legge  regionale  di  copertura  di  cui  al
medesimo comma 837. Ai fini di quanto disposto dai commi 833  e  836,
e'  riservata  alla  regione  Calabria  una   quota   delle   risorse
disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario  ad  acta
entro il 31 marzo 2021. 
  843. Al fine di prevenire il rischio di  dissesto  finanziario  dei
comuni, il fondo per i comuni in stato di  dissesto  finanziario,  di
cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui
al  presente  comma  sono  ripartite   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, a favore dei comuni di cui all'allegato B  al  decreto
del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, i cui organi sono stati sciolti
ai  sensi   dell'articolo   143   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
  844. Il fondo di cui  all'articolo  106-bis  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' rifinanziato per 5 milioni di euro per  l'anno
2021. 
  845. Per l'anno 2021, le risorse del fondo di cui al comma 844 sono
destinate  esclusivamente  alla  realizzazione   di   interventi   di
manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia
di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base  dei
progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da  parte  degli  stessi
comuni in stato di dissesto finanziario. 
  846. Il fondo di cui al comma 844  e'  ripartito  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  847. All'articolo 1, comma 562, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Le  forniture
di  energia  elettrica  in  condotte,  di  gas   mediante   rete   di
distribuzione  di  gas  naturale  e  di  teleriscaldamento   non   si
considerano effettuate nel comune»; 
    b) al terzo periodo, dopo  le  parole:  «,  le  prestazioni  rese
nell'esercizio  d'impresa,  arti  o  professioni»  sono  inserite  le
seguenti: «da soggetti»; 
    c) dopo il  terzo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Non  si
considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di  servizi
in materia d'informatica o di telecomunicazioni». 
  848. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, e' sostituito dal seguente: 
  «831. Per le occupazioni permanenti del  territorio  comunale,  con
cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi
di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia
elettrica, gas, acqua, calore,  di  servizi  di  telecomunicazione  e
radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone  e'  dovuto  dal
soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo
pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in  via
mediata, attraverso l'utilizzo  materiale  delle  infrastrutture  del
soggetto titolare della  concessione  sulla  base  del  numero  delle
rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: 
    

  -------------------------------------------
  Classificazione dei comuni         Tariffa
  -------------------------------------------
  Comuni fino a 20.000 abitanti     euro 1,50
  -------------------------------------------
  Comuni oltre 20.000 abitanti      euro 1
  ------------------------------------------- 
    
  In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non  puo'
essere  inferiore  a  euro  800.  Il  canone  e'  comprensivo   degli
allacciamenti alle  reti  effettuati  dagli  utenti  e  di  tutte  le
occupazioni di suolo pubblico con  impianti  direttamente  funzionali
all'erogazione del servizio  a  rete.  Il  numero  complessivo  delle
utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e'
comunicato al comune competente per territorio con  autodichiarazione
da inviare, mediante  posta  elettronica  certificata,  entro  il  30
aprile di ciascun anno. Gli importi sono  rivalutati  annualmente  in
base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al  31  dicembre
dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il
30  aprile  di  ciascun  anno  in  unica  soluzione   attraverso   la
piattaforma di cui all'articolo  5  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le  occupazioni  del  territorio
provinciale e delle città metropolitane, il  canone  e'  determinato
nella   misura   del   20   per   cento    dell'importo    risultante
dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50,
per il numero complessivo delle utenze presenti nei  comuni  compresi
nel medesimo ambito territoriale». 
  849.  In  considerazione  dei  risparmi  di  spesa  conseguenti  ai
processi di razionalizzazione organizzativa  che  le  amministrazioni
centrali sono tenute a effettuare  a  decorrere  dall'anno  2023,  le
dotazioni di competenza e  di  cassa  relative  alle  missioni  e  ai
programmi di spesa degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  come
indicate nell'allegato L annesso alla  presente  legge  sono  ridotte
degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti,  con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  le  predette
riduzioni  di  spesa  possono  essere  rimodulate   nell'ambito   dei
pertinenti  stati  di  previsione  della  spesa,  fermo  restando  il
conseguimento  dei  risparmi  di  spesa  realizzati  in  termini   di
indebitamento  netto  della  pubblica  amministrazione.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  850. In considerazione dei risparmi connessi alla  riorganizzazione
dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e  il  potenziamento
del lavoro agile, le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, i  comuni,  le  province  e  le  città  metropolitane,  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un  contributo  alla
finanza pubblica pari a 200 milioni di euro,  per  le  regioni  e  le
province autonome, a 100 milioni di  euro,  per  i  comuni,  e  a  50
milioni di euro, per le province e le città metropolitane. 
  851. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da  parte  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  di  cui  al
comma 850 e'  effettuato,  entro  il  31  maggio  2022,  in  sede  di
autocoordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per gli affari regionali  e  le  autonomie;  in  assenza  di
accordo in sede di autocoordinamento il riparto e' effettuato,  entro
il 30 settembre 2022, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro per gli affari  regionali  e  le  autonomie,
sulla   base   di   un'istruttoria   tecnica   sugli   obiettivi   di
efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni
standard con  il  supporto  del  Centro  interregionale  di  studi  e
documentazione (CINSEDO)  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  852. Fermo restando l'importo complessivo di 200  milioni  di  euro
annui del concorso  alla  finanza  pubblica  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano di  cui  al  comma  850,  la
quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle  province
autonome e' determinata nel rispetto degli statuti speciali  e  delle
relative  norme  di  attuazione.   Per   la   regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per
gli enti locali dei rispettivi territori, il  concorso  alla  finanza
pubblica e' determinato ai sensi dell'articolo 79, comma  4-ter,  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
  853. Il riparto del concorso alla finanza  pubblica  da  parte  dei
comuni, delle province e delle città metropolitane di cui  al  comma
850  e'  effettuato,  entro  il  31  maggio  2022,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e  con  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica  sugli  obiettivi  di
efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni
standard con il supporto dell'Istituto per la  finanza  e  l'economia
locale (IFEL) e dell'Unione delle  province  d'Italia  (UPI),  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
  854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo  da  ripartire  con  una  dotazione  di
35.987.135 euro per l'anno 2021, di 166.537.624 euro per l'anno 2022,
di 297.761.740 euro per l'anno 2023, di 306.213.355 euro  per  l'anno
2024, di 311.402.228 euro per l'anno 2025, di  311.885.567  euro  per
l'anno 2026, di 312.656.893 euro per l'anno 2027, di 313.413.428 euro
per l'anno 2028, di 313.921.086 euro per l'anno 2029, di  314.741.024
euro per l'anno  2030,  di  315.062.443  euro  per  l'anno  2031,  di
315.303.506 euro per l'anno  2032  e  di  315.442.410  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni
di  personale  a  tempo  indeterminato,  in  aggiunta  alle  facoltà
assunzionali previste a legislazione vigente. 
  855. Il Ministero della giustizia e' autorizzato, per l'anno  2021,
in  aggiunta  alle  facoltà  assunzionali  previste  a  legislazione
vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di  concorso  già
bandito alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  nei
limiti della vigente dotazione organica. A tal fine e' autorizzata la
spesa  nel  limite  di  euro  6.981.028  per  l'anno  2021,  di  euro
16.695.797 per l'anno 2022, di euro 18.258.138 per  l'anno  2023,  di
euro 18.617.341 per l'anno 2024, di euro 23.615.915 per l'anno  2025,
di euro 23.755.233 per l'anno 2026, di  euro  24.182.538  per  l'anno
2027, di euro 24.681.058 per l'anno  2028,  di  euro  25.108.361  per
l'anno 2029 e di euro 25.606.881 annui a  decorrere  dall'anno  2030,
cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di  cui  al
comma 854. 
  856. All'articolo 8 della legge  13  febbraio  2001,  n.  48,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai magistrati destinati  alla  pianta  organica  flessibile
distrettuale e' attribuito, per il periodo di  effettivo  servizio  e
per la durata massima di ventiquattro mesi,  un  incentivo  economico
parametrato all'indennità mensile di cui all'articolo  2,  comma  1,
della legge 4 maggio 1998, n. 133, ridotta del 50 per cento»; 
  b) nella rubrica,  alla  parola:  «Valutazione»  sono  premesse  le
seguenti: «Disciplina economica e». 
  857. Per le finalità di cui al comma 1-bis dell'articolo  8  della
legge 13 febbraio 2001, n. 48, introdotto dal comma 856 del  presente
articolo, e' autorizzata la spesa di euro 2.295.089 per l'anno 2021 e
di euro 4.590.179 annui a decorrere dall'anno 2022. 
  858. Al fine di  garantire  la  piena  funzionalità  degli  uffici
giudiziari e di far fronte alle  gravi  scoperture  di  organico,  il
Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato,  per  l'anno  2021,  in
aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione  vigente,
a indire procedure  concorsuali  pubbliche  e,  conseguentemente,  ad
assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo   indeterminato,   con
decorrenza dal 1° gennaio 2023,  nell'ambito  dell'attuale  dotazione
organica, un contingente di 3.000 unità di personale  amministrativo
non dirigenziale, cosi' ripartito: 1.500 unità di Area II, posizione
economica F1, 1.200 unità di Area II, posizione economica F2, e  300
unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare  nei  ruoli
dell'amministrazione giudiziaria.  L'amministrazione  attribuisce  un
punteggio aggiuntivo, nell'ambito delle procedure concorsuali di  cui
al primo periodo, in favore dei soggetti che hanno maturato i  titoli
di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater  e  1-quinquies,
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  859. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma
858 e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni
2022 e 2023. 
  860. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 858  e'
autorizzata la spesa di euro 119.010.951 annui a decorrere  dall'anno
2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse  del  fondo  di
cui al comma 854. 
  861. Al fine di far fronte alle rilevanti scoperture  di  organico,
il Ministero  della  giustizia,  per  le  esigenze  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, e' autorizzato, per l'anno  2021,
in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a  bandire  procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con  contratti
di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della  vigente  dotazione
organica, un contingente di 200  unità  di  personale  del  comparto
funzioni centrali, di cui 70  unità  da  inquadrare  nell'Area  III,
posizione economica F1, 10 unità nell'Area II,  posizione  economica
F3, e 120 unità nell'Area II, posizione economica F2. 
  862. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma
861 e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021. 
  863. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  861,  e'
autorizzata la spesa di euro 2.115.962 per  l'anno  2021  e  di  euro
8.463.845 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede  mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 
  864. Per il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche  attribuzioni
demandate all'amministrazione  penitenziaria,  la  vigente  dotazione
organica   del   Ministero    della    giustizia    -    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e'  aumentata  di  100  unità  di
personale appartenente all'Area III. 
  865. Per le medesime finalità di cui al comma  864,  il  Ministero
della giustizia, in aggiunta alle vigenti facoltà  assunzionali,  e'
autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure  concorsuali
pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro subordinato  a  tempo
indeterminato un contingente  di  personale  pari  a  100  unità  da
inquadrare  nell'Area  III,  fascia  retributiva  F1,  del   comparto
Funzioni centrali. 
  866. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 864 e  865
e' autorizzata la spesa di  1.167.216  euro  per  l'anno  2021  e  di
4.668.861 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per  lo  svolgimento
delle procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di  1.000.000  di
euro per l'anno 2021. 
  867.  Al  fine  di  rafforzare   l'offerta   trattamentale   legata
all'esecuzione penale esterna  e  di  comunità  e  alla  luce  delle
rilevanti scoperture di organico, il Ministero della  giustizia,  per
le  esigenze  del  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  e   di
comunità, e' autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle  vigenti
facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali  pubbliche  e,
conseguentemente,  ad  assumere  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato,  nei  limiti  della  vigente  dotazione  organica,  un
contingente di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali,
di cui 35 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1,
e 45 unità nell'Area II, posizione economica F2. 
  868.  Al  fine  di  incentivare  le  attività  amministrative  del
personale del settore della giustizia, nonche' di garantire  maggiore
efficienza e funzionalità  agli  uffici  giudiziari,  agli  istituti
penitenziari per adulti e minori e ai servizi di giustizia minorile e
di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase  connessa  al
superamento  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  il  Fondo
risorse decentrate del personale contrattualizzato non  dirigente  e'
incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021, di 8,4 milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2023. 
  869. Quota parte delle risorse di cui al comma  959,  nella  misura
corrispondente all'onere per  la  copertura  a  regime  dell'elemento
perequativo di cui all'articolo 1, comma 440, lettera b), della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' destinata, per  la  predetta  finalità,
alla    contrattazione    collettiva    nazionale    del    personale
contrattualizzato delle amministrazioni  statali.  Per  il  personale
contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità,
si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della  citata  legge
n. 145 del 2018. 
  870. In considerazione del periodo di emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23,  comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  a  remunerare  le
prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale  civile  delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020,
nonche' i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo
esercizio, previa certificazione da parte dei  competenti  organi  di
controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della
contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2,
i trattamenti economici accessori correlati alla performance  e  alle
condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del  welfare  integrativo.
Per i Ministeri le predette  somme  sono  conservate  nel  conto  dei
residui per essere versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e
riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 44,53 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  871. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma
867 e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021. 
  872. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  867,  e'
autorizzata la spesa di euro  855.648  per  l'anno  2021  e  di  euro
3.422.590 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede  mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 
  873. Al fine di assicurare i necessari  standard  di  funzionalità
dell'amministrazione e delle relative  strutture  interne,  anche  in
relazione ai peculiari compiti in materia  di  politiche  di  tutela,
coordinamento   e   programmazione   dei   settori    agroalimentare,
dell'ippica,  della  pesca  e   forestale,   nonche'   per   adeguare
tempestivamente i livelli dei servizi alle  nuove  esigenze  anche  a
seguito degli effetti derivanti dall'emergenza  da  COVID-19,  e  far
fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire  le  vacanze  di
organico,  il  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali,  per  il  biennio  2021-2022,  e'  autorizzato  a  bandire
procedure concorsuali pubbliche,  secondo  i  principi  e  i  criteri
direttivi di cui agli articoli 247, 248 e 249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e conseguentemente ad assumere, con contratto  di
lavoro a tempo  indeterminato,  in  aggiunta  alle  vigenti  facoltà
assunzionali e  nei  limiti  della  vigente  dotazione  organica,  un
contingente  di  140  unità  di  personale,  di  cui  58  unità  da
inquadrare  nell'Area  III,  posizione  economica  F1,  e  28  unità
nell'Area II, posizione economica F2, da assumere nell'anno 2021 e 30
unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 21 unità
nell'Area II,  posizione  economica  F2,  e  3  unità  di  personale
dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022. 
  874. Nell'ambito dell'autorizzazione all'assunzione di cui al comma
873 possono essere avviate anche nuove procedure concorsuali  per  il
reclutamento di professionalità con competenze in materia di: 
    a) digitalizzazione; 
    b)  razionalizzazione  e  semplificazione  dei  processi  e   dei
procedimenti amministrativi; 
    c) qualità dei servizi pubblici; 
    d)  gestione  dei  fondi  strutturali  e   della   capacità   di
investimento; 
    e) contrattualistica pubblica; 
    f) controllo di gestione e attività ispettiva; 
    g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica
di impatto della regolamentazione; 
    h)  monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza  pubblica  e   di
bilancio. 
  875. Per lo svolgimento delle procedure  concorsuali  pubbliche  di
cui al comma 873 e' autorizzata la spesa di euro 100.000  per  l'anno
2021. 
  876. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di  cui  al  comma  873,
pari a 967.722 euro per l'anno  2021  e  a  6.592.412  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse
del fondo di cui al comma 854. 
  877. Al fine di incrementare i servizi  di  soccorso  pubblico,  di
prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, e'
autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente  massimo  di
750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della
dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per  un
numero massimo di 250 unità non prima del 1° ottobre  2021,  di  250
unità non prima del 1° ottobre 2022 e di 250 unità non prima del 1°
ottobre 2023. 
  878. Ai fini dell'attuazione del comma 877 e' autorizzata la  spesa
di euro 2.558.412 per l'anno 2021,  di  euro  13.104.943  per  l'anno
2022, di euro 23.755.767 per l'anno  2023,  di  euro  31.848.179  per
l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di  euro  32.382.499
per l'anno  2026,  di  euro  32.726.520  per  l'anno  2027,  di  euro
32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per  l'anno  2029,  di
euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno  2031,
di euro 33.948.790 per l'anno 2032  e  di  euro  34.087.694  annui  a
decorrere dall'anno 2033, cui si  provvede  mediante  utilizzo  delle
risorse del fondo di cui al comma 854. 
  879.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui al comma 877, comprese  le  spese  per  mense  e
buoni pasto, e' autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno  2021,
di euro 300.000 per l'anno 2022, di euro 525.000 per l'anno 2023 e di
euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2024. 
  880. Al fine di favorire il ricambio generazionale e per far fronte
alle  accresciute  attività  nei  diversi  settori   di   competenza
istituzionale, e in particolare a quelle relative  al  settore  della
depenalizzazione,  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato,  per
l'anno 2021,  in  aggiunta  alle  facoltà  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, anche in deroga  alle  procedure  di  mobilità
previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30  marzo
2001,  n.  165,  a  bandire  procedure   concorsuali   pubbliche   e,
conseguentemente,  ad  assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, non prima del 1° dicembre 2021, un contingente di  250
unità di personale di livello non dirigenziale  dell'amministrazione
civile dell'interno da inquadrare nell'Area II,  posizione  economica
F2, nei limiti della vigente dotazione organica. 
  881. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
880 e' autorizzata la spesa di euro 778.073 per l'anno 2021 e di euro
9.336.880 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede  mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 
  882.  Per  far  fronte  agli  accresciuti  compiti  di   profilassi
internazionale e alle  attività  connesse  alla  competitività  del
sistema  Paese  in  materia  di  controlli   sanitari   e   procedure
autorizzatorie, il Ministero della salute, in aggiunta alle  facoltà
assunzionali previste a legislazione  vigente,  e'  autorizzato,  per
l'anno  2021,  ad  assumere  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, mediante utilizzo  delle  graduatorie  concorsuali  in
vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante  appositi  concorsi
pubblici per esami, 45 dirigenti di livello non generale, di  cui  11
medici, 4 veterinari e 10 psicologi,  da  imputare  all'aliquota  dei
dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico  sanitario,  10
dirigenti con profilo  giuridico  sanitario,  1  dirigente  ingegnere
biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali,
2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali,
da  imputare  all'aliquota  dei  dirigenti  non   sanitari,   nonche'
complessive  135   unità   di   personale   non   dirigenziale   con
professionalità anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione
economica F1, del comparto funzioni centrali. La  dotazione  organica
del Ministero della salute e' incrementata di 7  unità  dirigenziali
non  generali  e  di  135  unità  di  personale   non   dirigenziale
appartenenti all'Area III. 
  883. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 882,  pari  a
euro 3.329.688 per l'anno 2021 e a euro 13.318.749 annui a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo
di cui al comma 854. 
  884. Al fine di potenziare e accelerare le attività  e  i  servizi
svolti dalle  ragionerie  territoriali  dello  Stato  nel  territorio
nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni
statali, delle altre  amministrazioni  pubbliche  interessate  e  dei
cittadini, nonche' di incrementare il  livello  di  efficienza  degli
uffici e delle strutture della  giustizia  tributaria,  tenuto  anche
conto del contenzioso tributario instaurato avverso  i  provvedimenti
adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione  finanziaria,
nonche'  per  potenziare  le  connesse   funzioni   di   supporto   e
coordinamento   delle   attività    svolte    dalle    articolazioni
territoriali,  anche  in   materia   di   sicurezza,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e'  autorizzato,  per  l'anno  2021,  a
bandire procedure concorsuali, anche  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, e, conseguentemente, ad assumere con contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione  organica,  un
contingente complessivo di personale  non  dirigenziale  pari  a  550
unità, di cui 350 unità  da  inquadrare  nell'Area  III,  posizione
economica F1, e 100 unità nell'Area II, posizione economica  F2,  da
destinare alle ragionerie territoriali dello Stato e  100  unità  di
Area III, posizione  economica  F1,  di  cui  60  da  destinare  alle
commissioni  tributarie   e   40   da   destinare   al   Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, in  deroga
ai vigenti vincoli in materia  di  reclutamento  di  personale  nelle
pubbliche  amministrazioni,  ferma  restando   la   possibilità   di
avvalersi  della  Commissione  per  l'attuazione  del   progetto   di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo
35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  885. Per gli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al  comma  884
e' autorizzata la spesa di euro 5.888.113 per l'anno 2021 e  di  euro
23.552.453 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 
  886. Per le finalità di cui ai commi da 1037 a 1050, il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  triennio  2021-2023,   e'
autorizzato a  bandire  procedure  concorsuali  pubbliche,  senza  il
previo espletamento delle previste procedure di mobilità e anche  in
deroga a quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ferma restando  la  possibilità
di avvalersi della  Commissione  per  l'attuazione  del  progetto  di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo
35, comma 5, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e,
conseguentemente,  ad  assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali  e  nei
limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di
personale non dirigenziale pari a 20 unità da  inquadrare  nell'Area
III, posizione economica F1. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di
euro 220.446 per l'anno 2021 e di  euro  881.783  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle  risorse  del
fondo di cui al comma 854. 
  887. All'articolo 22-bis, comma  2,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito  dei
processi  di  statizzazione  e  razionalizzazione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'università e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definiti  criteri  per  la  determinazione  delle
relative dotazioni organiche nei  limiti  massimi  del  personale  in
servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette  istituzioni
anche con contratto di lavoro flessibile,  nonche'  per  il  graduale
inquadramento nei ruoli dello  Stato  del  personale  docente  e  non
docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
    b) dopo il quarto periodo e' aggiunto  il  seguente:  «Completato
l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti  delle  dotazioni
organiche e  delle  risorse  ancora  disponibili,  nel  rispetto  dei
criteri di  cui  al  predetto  decreto,  ovvero  di  analogo  decreto
adottato ai sensi del terzo periodo, puo' altresi' essere  inquadrato
il personale, anche con contratto di lavoro flessibile,  in  servizio
alla data del 1° dicembre 2020». 
  888.  All'esito  dell'adozione  del  decreto  di  cui  all'articolo
22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato
dal comma 887 del presente articolo, e al fine di corrispondere  alle
esigenze formative, le dotazioni organiche delle istituzioni  statali
di alta formazione artistica, musicale e coreutica,  comprese  quelle
definite ai sensi del predetto comma 2, sono incrementate a decorrere
dal 1° novembre 2021. 
  889. Ai fini del comma 888 e' autorizzata la spesa di 12 milioni di
euro per l'anno 2021 e di  70  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022 da destinare all'ampliamento della dotazione  organica
delle istituzioni ivi  previste,  cui  si  provvede  a  valere  sulle
risorse del fondo di cui al comma 854. 
  890. Nelle more della piena attuazione del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le cui
disposizioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023,
l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per  i  profili  di
docente avviene prioritariamente a valere sulle  vigenti  graduatorie
nazionali  per  titoli  e  in  subordine  sulle  graduatorie  di  cui
all'articolo 3-quater comma 3, del decreto-legge 9 gennaio  2020,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,  n.  12.
Con  decreto  del  Ministro  dell'università  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e
non docente, da assegnare a ciascuna istituzione. 
  891. Dall'anno accademico 2021/2022, ferma restando la  durata  dei
contratti in essere, gli incarichi di docenza  non  rientranti  nelle
dotazioni organiche delle  istituzioni  statali  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, compresi quelli di cui  all'articolo
1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono  ridotti  in
proporzione al numero di nuovi  docenti  introdotti  in  organico  ai
sensi del comma 888 del presente articolo. Per le finalità di cui al
presente comma, le istituzioni statali di alta formazione  artistica,
musicale e  coreutica  effettuano,  entro  il  1°  aprile  2021,  una
ricognizione degli incarichi di cui al  primo  periodo  del  presente
comma. Il decreto di  riparto  di  cui  al  comma  890  del  presente
articolo  tiene  conto  degli  esiti  di  tale   ricognizione.   Alle
istituzioni che non abbiano effettuato la  ricognizione  non  possono
essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai  sensi  del
comma 888. 
  892.  Al  fine  di  prevedere,  nelle  dotazioni  organiche   delle
istituzioni  statali  di  alta  formazione  artistica,   musicale   e
coreutica,  le  posizioni  di  accompagnatore   al   pianoforte,   di
accompagnatore al clavicembalo e di  tecnico  di  laboratorio,  nello
stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e'
istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a  2,5  milioni
di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022. Il rapporto di lavoro del personale di cui  al  primo
periodo  e'  disciplinato  nell'ambito   del   contratto   collettivo
nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita
sezione, con  definizione  dei  trattamenti  economici  dei  relativi
profili, prendendo a riferimento l'inquadramento  economico  di  tali
figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del  comparto.
Con decreto  del  Ministro  dell'università  e  della  ricerca  sono
definiti,  nel  rispetto  delle  condizioni  e  delle  modalità   di
reclutamento stabilite dall'articolo 35 del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  dall'articolo   19,   comma   3-bis,   del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  i  requisiti,  i
titoli e le  procedure  concorsuali  per  le  assunzioni  di  cui  al
presente comma, nonche'  i  criteri  di  riparto  del  fondo  tra  le
istituzioni  statali  di  alta  formazione  artistica,   musicale   e
coreutica. 
  893. All'articolo 1, comma 654, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205,  dopo  il  terzo  periodo  sono  aggiunti  i   seguenti:   «Fino
all'applicazione  delle  disposizioni  del  predetto  regolamento  le
procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti  di
seconda  fascia  in  servizio  a  tempo  indeterminato  sono  attuate
nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono  disciplinate  con
decreto del Ministro dell'università e della  ricerca.  Il  predetto
decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal  fine  negli
anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puo'  prevedere  la
trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre  di
prima fascia. La quota residua delle  predette  risorse,  in  seguito
alla trasformazione di tutte le cattedre, puo' essere destinata,  con
decreto del Ministro dell'università e della  ricerca,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
la   pubblica   amministrazione,   al   reclutamento   di   direttori
amministrativi per le istituzioni di cui al comma  653  nonche'  alla
determinazione   e   all'ampliamento   delle   dotazioni    organiche
dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di  Teramo  e
degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)». 
  894. All'articolo 1, comma 285, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, dopo le  parole:  «al  personale  in  servizio  di  ruolo»  sono
inserite le seguenti: «nella medesima istituzione». 
  895. Al fine di dare attuazione alle disposizioni  della  legge  11
gennaio 2018,  n.  7,  l'Agenzia  spaziale  italiana  puo'  procedere
annualmente all'assunzione  di  personale  con  oneri  a  carico  del
proprio bilancio fino al conseguimento del valore soglia  di  cui  al
comma 896 del presente articolo,  con  un  incremento  annuale  della
spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma  restando  la
capacità di sostenere  la  spesa  a  regime  verificata  dall'organo
interno di controllo. In  caso  di  indicatore  superiore  al  valore
soglia, come definito al comma 896, l'Agenzia adotta un  percorso  di
graduale  riduzione  annuale  del  valore  dell'indicatore  fino   al
conseguimento, entro l'anno  2025,  del  predetto  valore  soglia.  A
decorrere dall'anno 2025, in caso di indicatore superiore  al  limite
di cui al comma 896, l'Agenzia non puo' procedere  ad  assunzioni  di
personale  fino  al  conseguimento  del   predetto   valore   soglia.
L'Agenzia, al fine di  assicurare  il  rispetto  dell'indicatore,  la
sostenibilità a regime della spesa per il personale e gli  equilibri
di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche
conto della dinamica retributiva collegata  al  riconoscimento  delle
fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale. 
  896. L'indicatore del  limite  delle  spese  per  il  personale  e'
calcolato  annualmente  rapportando  le  spese  complessive  per   il
personale derivanti da rapporti di lavoro subordinato e da  forme  di
lavoro    flessibile,    comprensive    degli    oneri    a    carico
dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio approvato, alla
media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci
consuntivi approvati. Tale  rapporto  non  puo'  superare  il  valore
soglia del 70 per cento. 
  897. Nell'ipotesi di cui al comma 895, primo periodo, del  presente
articolo, il limite al trattamento accessorio del personale,  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75,  e'  adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per   garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del
fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come
base di calcolo il personale in servizio al  31  dicembre  2018.  Gli
oneri conseguenti all'incremento dei fondi trovano copertura a valere
sulle risorse di bilancio dell'Agenzia spaziale italiana  garantendo,
in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 896  e
dell'equilibrio di bilancio. 
  898. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, all'Agenzia spaziale italiana non si applicano le disposizioni
di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del  decreto  legislativo
25 novembre 2016, n. 218. 
  899. Al fine di potenziare l'efficacia  dell'azione  amministrativa
per  la  realizzazione  degli  obiettivi   strategici   e   garantire
l'espletamento delle funzioni istituzionali, il Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, nel biennio 2021-2022, e' autorizzato,  in
aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione  vigente,
senza il previo espletamento delle  procedure  di  mobilità  di  cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  a
bandire  procedure  concorsuali  pubbliche  e,  conseguentemente,  ad
assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo   indeterminato,   con
corrispondente incremento della vigente dotazione organica, 1  unità
di livello dirigenziale non generale,  18  unità  di  personale  non
dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 9
unità di personale non  dirigenziale  da  inquadrare  nell'Area  II,
posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro  292.043  per  l'anno  2021  e  di  euro
1.168.172 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede  mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 
  900. Le amministrazioni di cui ai commi da  855  a  899  comunicano
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  trenta
giorni dalla data delle assunzioni previste dai medesimi commi da 855
a 899, i dati  concernenti  le  unità  di  personale  effettivamente
assunte e i corrispondenti  oneri,  anche  al  fine  del  conseguente
trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo di  cui  al
comma 854. 
  901. Al fine di promuovere  lo  sviluppo  dei  territori  abruzzesi
colpiti dal sisma del 2009 mediante il rafforzamento delle  capacità
del sistema didattico, scientifico e produttivo, e' istituito,  nella
città dell'Aquila, il Centro di formazione territoriale  dell'Aquila
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  902. Il Centro di  formazione  territoriale  dell'Aquila  concorre,
insieme  con  le  altre  strutture  formative,  all'attuazione  delle
politiche di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  di
cui al capo IV-bis del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
anche per consentire, in via innovativa, l'acquisizione di  capacità
tecnico-manuali  propedeutiche   all'attività   operativa   mediante
appositi  moduli  didattici  nell'ambito  del  corso  di   formazione
iniziale del personale del medesimo Corpo. 
  903. Con apposita convenzione, da stipulare entro  sei  mesi  dalla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  tra  il  comune
dell'Aquila  e  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   sono
individuate  e  messe  a  disposizione  del  Centro   di   formazione
territoriale  le  unità  immobiliari  di   proprietà   del   comune
dell'Aquila, tenendo conto anche  del  carattere  residenziale  della
struttura formativa medesima. 
  904. Ai fini dell'attuazione dei commi 901 e 902, e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e
di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024. 
  905. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217, le parole: «fino alla concorrenza dei posti disponibili
in organico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  fase  di  prima
applicazione, anche in  soprannumero  riassorbibile  con  le  vacanze
ordinarie delle dotazioni organiche, ferma  restando  la  consistenza
complessiva del ruolo prevista nella tabella A allegata  al  presente
decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero e' reso indisponibile
un  numero  finanziariamente  equivalente   di   posti   nei   ruoli,
rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra  e  dei  capi
reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo  1,  comma
1, lettere a), b) e c)». 
  906. All'articolo 38 della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le  spese  sanitarie  sostenute  dal  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite  e  lesioni
riportate nello  svolgimento  di  servizi  operativi  e  di  supporto
all'attività operativa  sono  anticipate  dall'amministrazione,  nei
limiti delle risorse  disponibili  destinate  a  tali  finalità,  su
richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del
servizio sanitario del Corpo medesimo»; 
    b) alla rubrica, dopo le parole: «vigili del fuoco» sono aggiunte
le seguenti: «e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale». 
  907. Alla copertura degli eventuali maggiori  oneri  derivanti  dal
comma 906, pari ad euro 25.000 per l'anno 2021, si provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  908.  Al  fine  di  garantire  il  mantenimento  dei  requisiti  di
riconoscimento previsti dal regolamento  delegato  (UE)  n.  907/2014
della  Commissione,  dell'11  marzo  2014,  e  dal   regolamento   di
esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione,  del  6  agosto  2014,
nonche'  di  adeguare  la  propria   struttura   organizzativa   allo
svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo
21 maggio  2018,  n.  74,  e  agli  ulteriori  e  innovativi  compiti
derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte
nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenzia per
le  erogazioni  in  agricoltura  e'  autorizzata,  per   il   biennio
2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a  bandire
procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere  con
contratto di lavoro a  tempo  indeterminato,  anche  in  applicazione
dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  6
unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonche'  55
unità  di  personale  non  dirigenziale  appartenenti  all'Area   C,
posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione  organica
dell'Agenzia  relativa  al  personale  non  dirigenziale.   Ai   fini
dell'applicazione  del  periodo  precedente,  la  dotazione  organica
dell'Agenzia  e'  incrementata  di  quattro  posizioni   di   livello
dirigenziale non generale. 
  909. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al
comma 908 e' autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per l'anno 2021 e
di euro 3.819.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 
  910. Al fine  di  assicurare  la  piena  operatività  dell'Agenzia
nazionale per i giovani, in attuazione  del  regolamento  (UE)  2018/
1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre  2018,  la
predetta Agenzia e' autorizzata, per l'anno 2021, a bandire procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con  contratto
di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie  facoltà
assunzionali e con incremento della dotazione organica di 14  unità,
di cui 1 di livello dirigenziale non generale, 6 di Area III e  7  di
Area II, un contingente di 21 unità di personale, cosi' ripartito: 2
unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e 19 unità
di personale non dirigenziale, di cui 9 da inquadrare nell'Area  III,
di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica  F1,  e
10 da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2. 
  911. Il reclutamento del personale di cui al comma 910 del presente
articolo avviene mediante uno o piu' concorsi  pubblici  da  svolgere
anche in  deroga  agli  articoli  30  e  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  all'articolo   4,   commi
3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125.
Resta in ogni  caso  ferma  la  possibilità  da  parte  dell'Agenzia
nazionale per i giovani di avvalersi delle modalità  semplificate  e
delle  misure  di  riduzione  dei  tempi  di  reclutamento   previste
dall'articolo 3 della legge 19 giugno  2019,  n.  56,  nonche'  delle
modalità di cui all'articolo 248 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77. Per il reclutamento del personale di qualifica non  dirigenziale,
entro l'anno 2021 e nei limiti di cui al citato comma 910,  l'Agenzia
nazionale per i  giovani  puo'  procedere  alla  stabilizzazione  del
personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20,  commi
1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  nel  rispetto
delle modalità e delle condizioni ivi previste. 
  912. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 911  del
presente articolo per il  reclutamento  del  personale  di  qualifica
dirigenziale, l'Agenzia nazionale per  i  giovani  e'  autorizzata  a
reclutare 1 unità di personale di livello dirigenziale non  generale
ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Gli incarichi conferiti  ai  sensi  del  presente
comma hanno durata annuale, sono rinnovabili per un  massimo  di  due
volte e, comunque, cessano alla data  dell'entrata  in  servizio  dei
vincitori del concorso di cui al comma 911 del presente articolo. Gli
incarichi conferiti ai sensi del  presente  comma  non  costituiscono
titolo ne' requisito valutabile ai fini della  procedura  concorsuale
di cui al citato comma 911. 
  913. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al
comma 910 e' autorizzata la spesa di euro 259.065 per l'anno  2021  e
di euro 1.036.258 annui a decorrere dall'anno 2022. 
  914. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali  ed  europei  in
materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del  territorio
e  di  salvaguardia  delle  riserve  naturali  statali,  compresa  la
conservazione  della  biodiversità,  l'Arma   dei   carabinieri   e'
autorizzata   all'assunzione   di   personale   operaio    a    tempo
indeterminato, ai sensi della legge 5  aprile  1985,  n.  124,  e  in
deroga al contingente ivi previsto,  nel  numero  di  19  unità  per
l'anno 2021 e di 38 unità per l'anno 2022. 
  915. Per l'attuazione del comma 914 e' autorizzata la spesa di euro
585.000 per l'anno  2021  e  di  euro  1.770.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2022. 
  916. Le amministrazioni di cui ai commi da  908  a  915  comunicano
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  trenta
giorni dall'assunzione, i dati concernenti  le  unità  di  personale
effettivamente assunte ai sensi dei medesimi commi da 908 a 915  e  i
relativi oneri da sostenere a regime. 
  917. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare le funzioni e
l'efficienza dell'area produttiva industriale, in  particolare  degli
arsenali e degli stabilimenti militari,  nonche'  per  potenziare  le
realtà  produttive  locali  in   un   sistema   sinergico   con   le
amministrazioni locali,  nei  limiti  della  dotazione  organica  del
personale  civile   prevista   dall'articolo   2259ter   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche
per il reclutamento, per il  triennio  2021-2023,  con  contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un  contingente  di  431
unità di personale non dirigenziale cosi' ripartito: 
    a) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unità  di
Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2021; 
    b) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unità  di
Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2022; 
    c) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 124 unità  di
Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2023. 
  918. Le assunzioni di cui al comma 917 del presente  articolo  sono
effettuate  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma   4,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  919. A decorrere dall'anno 2021,  le  risorse  finanziarie  di  cui
all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
incrementate  di  7,6  milioni  di  euro,  al  fine  di   riconoscere
l'indennità di  cui  all'articolo  52,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con le  modalità
ivi  previste,  al  personale  incaricato  di  comando  di   stazioni
dell'organizzazione  territoriale  dell'Arma  dei  carabinieri,   nel
limite di spesa complessivo di 7,6 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2021. 
  920. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 919, pari a 7,6
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  fondo  per  il
finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e
delle finanze, di cui all'articolo  1,  comma  199,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  921. Al fine di razionalizzare l'impiego di personale  estraneo  al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
di potenziare l'apporto di  competenze  specialistiche  all'attività
della rete diplomaticoconsolare sono disposti i seguenti interventi: 
    a) all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il settimo comma e' abrogato; 
      2) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Gli  esperti  che  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale puo'  utilizzare  a  norma  del  presente
articolo  non  possono  complessivamente  superare   il   numero   di
centosettantadue con l'esclusione delle unità  riservate,  ai  sensi
dell'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
dell'articolo 2, comma 6-duodecies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, allo svolgimento di particolari  compiti  relativi  alla
tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza  nazionale  nonche'  al
contrasto della criminalità  organizzata  e  di  tutte  le  condotte
illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili,  delle  unità
destinate, ai sensi dell'articolo 36 della legge 30 luglio  2002,  n.
189, alla prevenzione dell'immigrazione clandestina  e  delle  unità
destinate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19  marzo
2001, n. 68, all'accertamento delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea»; 
    b) le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di  cui
all'articolo 170  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, sono incrementate di euro 5.257.345  per  l'anno
2021 e di euro 10.514.690 annui a decorrere dall'anno 2022; 
    c) l'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, e' abrogato; 
    d) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 68,  la  parola:  «dodici»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«venticinque». Conseguentemente  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
1.366.910 per l'anno 2021 e  di  euro  2.733.819  annui  a  decorrere
dall'anno 2022. 
  922. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 301, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 18 unità  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022 e di 50 unità per l'anno 2023.  La  dotazione
organica  della  carriera  diplomatica  e'  incrementata,  nel  grado
iniziale di  segretario  di  legazione,  di  18  unità  a  decorrere
dall'anno 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dall'anno  2022  e
di ulteriori 50 unità a decorrere dall'anno 2023.  Per  l'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 434.927 per l'anno
2021, di euro 2.174.636 per l'anno 2022, di euro 4.687.548 per l'anno
2023 e di euro 8.311.940 annui a decorrere dall'anno 2024. 
  923. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione
vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il  Ministero
degli  affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale   e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno  2021,  100
dipendenti della II Area funzionale, posizione  economica  F2,  e  50
dipendenti  della  III  Area  funzionale,  posizione  economica   F1,
mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi
a  concorso  ovvero  lo  scorrimento  delle  graduatorie  vigenti  di
concorsi già banditi. E' a tal fine autorizzata  la  spesa  di  euro
1.394.600 per l'anno 2021 e  di  euro  5.578.399  annui  a  decorrere
dall'anno 2022. 
  924. All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  le  parole:  «nel
limite di un  contingente  complessivo  pari  a  2.920  unità»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente  complessivo
pari a 3.000 unità». Ai fini dell'incremento del  contingente  degli
impiegati assunti  a  contratto  dalle  rappresentanze  diplomatiche,
dagli uffici consolari e dagli istituti  italiani  di  cultura,  come
rideterminato dal primo periodo, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
1.711.860 per l'anno 2021, di euro 3.526.432 per l'anno 2022, di euro
3.632.225 per l'anno 2023, di euro 3.741.191 per l'anno 2024, di euro
3.853.427 per l'anno 2025, di euro 3.969.030 per l'anno 2026, di euro
4.088.101 per l'anno 2027, di euro 4.210.744 per l'anno 2028, di euro
4.337.066 per l'anno 2029 e  di  euro  4.467.178  annui  a  decorrere
dall'anno 2030. 
  925. Al fine di dare  attuazione  a  un  programma  di  interventi,
temporaneo ed eccezionale, finalizzato a  eliminare,  anche  mediante
l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo  ai  procedimenti
di  esecuzione  delle  sentenze  penali  di  condanna,   nonche'   di
assicurare la piena efficacia  dell'attività  di  prevenzione  e  di
repressione dei reati, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad
assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di  durata  non
superiore a dodici mesi, un contingente complessivo di  1.080  unità
di personale amministrativo non dirigenziale, di Area  II,  posizione
economica F1, cosi' ripartito: 290 unità a decorrere dal  1°  giugno
2021, 240 unità a decorrere dal 1° novembre  2021  e  550  unità  a
decorrere dal 1° gennaio 2022. L'assunzione di personale  di  cui  al
primo periodo e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai  limiti  di
spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  926. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  925  e'
autorizzata la spesa di euro 7.844.587 per  l'anno  2021  e  di  euro
32.659.734 per l'anno 2022. 
  927.  L'articolo  8  del  decreto-legge  14  giugno  2019,  n.  53,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.  77,  e'
abrogato. 
  928. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo   periodo,   le   parole:   «delle   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio» sono sostituite dalle  seguenti:
«degli uffici periferici» e le parole: «16 milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «24 milioni»; 
    b) al terzo periodo, le parole:  «Ciascuna  Soprintendenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ciascun ufficio». 
  929. All'articolo 22, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «750.000 euro per  l'anno  2019,»
sono inserite le seguenti: «a 1.500.000 euro  per  l'anno  2021  e  a
1.500.000 euro per l'anno 2022,». 
  930. All'articolo 1-ter, comma 1, del  decreto-legge  21  settembre
2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «luoghi della cultura»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  delle  attività  di  supporto  tecnico,
amministrativo e contabile» e dopo le parole: «29 agosto 2019,»  sono
inserite le seguenti: «e comunque fino al 31 dicembre 2025»; 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Non si applica
il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei  contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
    c) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «primo  periodo,»  sono
inserite le seguenti: «oltre alle risorse finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente» e le parole: «e a 245.000 euro nell'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 5.845.000 euro nell'anno 2021  e
a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2022,  2023,  2024  e
2025». 
  931. Per l'attuazione del comma 930, lettera c), e' autorizzata  la
spesa di 5,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. 
  932. In  considerazione  degli  effetti  conseguenti  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul patrimonio culturale e' consentita  la
proroga per un periodo massimo di sei mesi, nel limite  di  spesa  di
euro 500.000 per l'anno  2021,  dei  contratti  a  tempo  determinato
stipulati  dagli  istituti  e   luoghi   della   cultura   ai   sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo restando
il limite della durata massima complessiva di trentasei  mesi,  anche
non consecutivi, dei medesimi  contratti.  Al  personale  di  cui  al
periodo precedente si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  20,
comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  933. Per l'attuazione del comma 932 e' autorizzata la spesa di euro
500.000 per l'anno 2021. 
  934. Al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute
competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della  Politica
agricola comune per il periodo 2021-2027,  la  dotazione  finanziaria
destinata  alle  esigenze  di  cui  all'articolo  7,  comma  6,   del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2019, n. 180, e'  incrementata  di  euro  363.000
annui a decorrere dall'anno 2021. 
  935. A seguito dell'istituzione del  Ministero  dell'università  e
della ricerca, al fine di garantirne la funzionalità,  la  dotazione
finanziaria inerente alle  risorse  disponibili  per  gli  uffici  di
diretta  collaborazione  del  Ministero  dell'università   e   della
ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9  gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,
n. 12, e' incrementata  complessivamente  di  euro  500.000  annui  a
decorrere dall'anno 2021. 
  936. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni  del
Ministero dell'università e della ricerca connesse  all'assolvimento
di obblighi nei confronti dell'Unione europea  e  internazionali  nel
campo della formazione superiore e della ricerca e,  in  particolare,
alla  nuova  programmazione  europea  della  ricerca,  la   dotazione
organica  del  Ministero  dell'università   e   della   ricerca   e'
incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello  non  generale,
di  cui  una  destinata  alla   diretta   collaborazione   ai   sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Alla
copertura delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale di
cui al periodo precedente si provvede anche mediante  l'indizione  di
appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'università
e della ricerca e' autorizzato ad avviare le relative  procedure.  Ai
fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata  la  spesa  di
459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2021,  cui  si  provvede  ai
sensi del comma 941. 
  937. Il Ministero dell'università e della ricerca e'  autorizzato,
per il  biennio  20212022,  nel  rispetto  del  piano  triennale  del
fabbisogno  del  personale,  di  cui  all'articolo  6   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'  della  vigente  dotazione
organica, a bandire una o piu' procedure concorsuali  pubbliche,  per
titoli ed esami, per il reclutamento di  un  contingente  massimo  di
personale pari a 56 unità da  inquadrare  nell'Area  III,  posizione
economica F1, del comparto Funzioni centrali. Le assunzioni di cui al
presente comma sono effettuate ai sensi dell'articolo  35,  comma  4,
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  938. Le procedure concorsuali di cui al comma 937  sono  rivolte  a
soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline
scientifiche, economiche e giuridiche.  Per  la  partecipazione  sono
richiesti la  laurea  magistrale  o  specialistica  nonche'  uno  dei
seguenti  titoli:  dottorato  di  ricerca;  master  universitario  di
secondo  livello;  diploma  di  scuola   di   specializzazione   post
universitaria. Le  procedure,  da  svolgere  in  forma  telematica  e
decentrata, anche in deroga al comma 3-quinquies dell'articolo 4  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
anche  con  l'avvalimento   delle   università   e   del   consorzio
interuniversitario CINECA, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, si articolano nelle seguenti fasi: 
    a) valutazione dei titoli; 
    b) prova orale; 
    c) attività di lavoro e formazione; 
    d) prova scritta. 
  939. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera a) del  comma
938 sono valorizzati il possesso di abilitazioni professionali  e  lo
svolgimento di attività lavorativa nei settori attinenti ai  profili
ricercati. Nella prova orale di cui alla lettera b) del citato  comma
938 e' valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche  e
digitali nonche' di  un'adeguata  conoscenza  di  almeno  una  lingua
straniera. All'esito della valutazione delle fasi di cui alle lettere
a) e b) del medesimo comma 938, sulla base dei punteggi conseguiti e'
formata una graduatoria provvisoria, alla quale si applica  il  primo
periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e i candidati che risultano  utilmente  collocati
sono assunti,  nel  limite  massimo  di  56  unità,  nell'Area  III,
posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di  centoventi
giorni,  ai  fini  dello  svolgimento  dell'attività  di  lavoro   e
formazione di cui alla lettera c) del comma 938.  Entro  la  data  di
conclusione del contratto, si svolge la prova  scritta  di  cui  alla
lettera d) del comma 938, che consiste nella soluzione di  quesiti  a
risposta multipla, con predeterminazione dei  relativi  punteggi.  La
graduatoria definitiva e' formata sulla base dei punteggi  conseguiti
in ciascuna delle fasi  di  cui  al  comma  938,  le  cui  rispettive
proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando. 
  940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono autorizzate  in  deroga
all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e ai limiti di spesa  di  cui  all'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tale  fine  e'  autorizzata  la
spesa di 724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai  sensi  del
comma 941. 
  941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e  940,  pari  a  1.183.807
euro per l'anno 2021 e a 459.750 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2022, si provvede, per l'anno 2021, quanto a 500.000  euro,  mediante
corrispondente riduzione dell'incremento  di  cui  all'articolo  238,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e,
quanto   a   683.807   euro,   mediante   corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471,  della
legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  e,  a  decorrere  dall'anno  2022,
mediante corrispondente riduzione dell'incremento di  cui  al  citato
articolo 238, comma 2, primo periodo, del  decreto-legge  n.  34  del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. 
  942. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni  del
Ministero dell'istruzione connesse  anche  alle  iniziative  relative
agli impegni sovranazionali europei, la  vigente  dotazione  organica
del predetto Ministero e' incrementata di tre posizioni  dirigenziali
di livello non  generale.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  dei
conseguenti   regolamenti    di    organizzazione    del    Ministero
dell'istruzione, le  tre  posizioni  dirigenziali  di  cui  al  primo
periodo sono destinate alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2,
del  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Alla copertura  delle
tre posizioni dirigenziali non generali di cui al presente  comma  si
provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali  il  Ministero
dell'istruzione e' autorizzato a indire le relative procedure. 
  943. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, dopo le  parole:  «ricompresi  nei  crateri»  sono  inserite  le
seguenti: «del sisma del 2002,». 
  944. All'articolo 57, comma  3-bis,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole:  «e  a  30  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  a  31
milioni di euro per l'anno 2021 e  a  83  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022»; 
    b) la lettera b) e' abrogata. 
  945. All'articolo 3 del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Per l'anno 2021 e'  assegnato  un  contributo  straordinario  di  10
milioni di euro»; 
    b) al comma 2, dopo il quarto periodo e'  inserito  il  seguente:
«Per l'anno 2021 e' destinato un contributo pari a 1 milione di euro»
e, al sesto periodo, le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021». 
  946. All'articolo 14, comma 6, primo periodo, del decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
  947. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, le parole  da:  «31  dicembre  2020»  fino  a:
«secondo  periodo  del  medesimo  comma  6»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo
e dal secondo  periodo  del  citato  comma  6  dell'articolo  14  del
decreto-legge n. 244 del 2016». 
  948. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli  oneri  derivanti
dai commi 946 e 947, nel limite di  spesa  complessivo  di  1.500.000
euro per l'anno 2021. 
  949. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo  periodo,
del  decreto-legge  28  gennaio   2014,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato  al  31
dicembre 2021. 
  950. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli  oneri  derivanti
dal comma 949, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro  per
l'anno 2021. 
  951. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «a decorrere dal 1° novembre 2020,» sono soppresse; 
    b) dopo le parole: «con le procedure» sono inserite le  seguenti:
«, i termini»; 
    c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le assunzioni
di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo  20,  comma
1, del decreto legislativo n. 75 del  2017  possono  essere  maturati
anche computando i periodi di servizio  svolti  a  tempo  determinato
presso amministrazioni diverse da quella che procede  all'assunzione,
purche' comprese tra gli Uffici speciali per  la  ricostruzione,  gli
enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando  la
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo  n.  75  del  2017.  Al  personale  con
contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto  presso  gli
enti di cui al periodo precedente, alla data del  31  dicembre  2021,
un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche  non  continuativi,
nei precedenti otto anni e' riservata una quota non superiore  al  50
per cento dei posti disponibili  nell'ambito  dei  concorsi  pubblici
banditi dai  predetti  enti.  Per  tali  concorsi  i  relativi  bandi
prevedono   altresi'   l'adeguata   valorizzazione    dell'esperienza
lavorativa  maturata  presso  i  predetti  enti  con   contratti   di
somministrazione e lavoro». 
  952. Il termine di trenta giorni  indicato  al  terzo  periodo  del
comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, e' prorogato al 31 marzo 2021. 
  953. Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori colpiti dai
sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo  restando  quanto  previsto
dai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
alle dipendenze di una  delle  amministrazioni  indicate  nel  citato
comma 3, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei  requisiti
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato,  anche  presso
amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione,  almeno
due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1,  e
che sia stato  titolare  di  precedenti  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa   con   una   o   piu'   delle   predette
amministrazioni, si applica, in coerenza con il piano  triennale  dei
fabbisogni dell'amministrazione stessa e senza nuovi o maggiori oneri
per lo Stato, il comma 11-bis del  citato  articolo  20  del  decreto
legislativo n. 75 del 2017. 
  954. Al fine di assicurare la  definitiva  e  completa  ultimazione
dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania  colpiti  dagli
eventi sismici del 1980 e del 1981, sono attribuite ai singoli comuni
della regione Campania  le  competenze  di  spesa,  programmazione  e
controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate, pari  a:
euro 43.787.690,62 dal decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; euro 12.951.040,54 dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  26  marzo
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9  luglio  2010;
euro 16.524.443,20 dalla deliberazione del CIPE  n.  45/2012  del  23
marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del  4  luglio
2012. Inoltre tutte le risorse ancora disponibili sulle  contabilità
speciali dei comuni,  aperte  e  risultanti  dal  conto  della  Banca
d'Italia al 31  dicembre  2018,  sono  assegnate  ai  comuni  per  il
completamento degli interventi di ricostruzione. 
  955. Al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata  e
digitale dei concorsi unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  e  all'articolo
35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'
per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro  pubblico  e  la
formazione del personale pubblico,  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   provvede
all'istituzione, presso ogni regione e  nelle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, di poli territoriali avanzati, anche mediante il
recupero e riuso e il cambio di utilizzo degli  immobili  pubblici  e
dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. 
  956. A fini di cui al comma 955,  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri  puo'  stipulare
appositi accordi con l'Agenzia del demanio, con  l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati   alla   criminalità   organizzata   e   con   le   altre
amministrazioni titolari di idonei beni immobili. 
  957. Per le finalità di cui  ai  commi  955  e  956  del  presente
articolo, le risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo
2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n.  56,  previa  ricognizione
dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono  attribuite,  per  l'anno  2021,  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
  958. I commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della legge 19  giugno  2019,
n. 56, sono abrogati. 
  959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  960. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  dopo  il
comma 366 e' inserito il seguente: 
  «366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per  gli
alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 e'  rifinanziato
in misura pari a 62,76 milioni  di  euro  nell'anno  2021,  a  321,34
milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni  di  euro  nell'anno
2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a
924,03 milioni di euro nell'anno  2026,  a  956,28  milioni  di  euro
nell'anno 2027, a  1.003,88  milioni  di  euro  nell'anno  2028  e  a
1.031,52 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2029.  La
dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui
al primo periodo, e'  incrementata  di  5.000  posti  di  sostegno  a
decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno
a decorrere dall'anno  scolastico  2022/2023  e  di  9.000  posti  di
sostegno   a   decorrere   dall'anno   scolastico   2023/2024.   Alla
ripartizione delle risorse di cui al presente  comma,  disponibili  a
decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione del  presente
comma non si applicano le disposizioni del comma 373». 
  961. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  125,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno
2021  destinati  alla  realizzazione  di  interventi  di   formazione
obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con  alunni
con  disabilità.  Tale  formazione  e'  finalizzata   all'inclusione
scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio  di
contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Con  decreto
del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  stabiliti  le
modalità   attuative,   prevedendo    il    divieto    di    esonero
dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per  riservare
la formazione al  solo  personale  non  in  possesso  del  titolo  di
specializzazione  sul  sostegno,  la  determinazione   delle   unità
formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno  complessivo,  i
criteri e le modalità di monitoraggio delle attività  formative  di
cui al presente comma. 
  962. Al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con
disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/ 2023
e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro  per  l'acquisto  e  la
manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e per  l'acquisizione  di  servizi  necessari  al  loro  miglior
utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni
con disabilità certificata ai sensi della citata legge  n.  104  del
1992. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinati i criteri e  le  modalità  di  assegnazione  delle
risorse dedicate e il relativo monitoraggio. 
  963. Al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali
di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni  con
disturbi specifici di  apprendimento  diagnosticati  ai  sensi  della
legge 8 ottobre 2010,  n.  170,  spettano  esclusivamente  le  misure
educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della citata
legge n. 170 del 2010, senza l'impiego delle risorse professionali di
cui alla legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  erogate  in  attuazione
dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 
  964. Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto
di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolatici,  di  cui
all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonche' di assumere, fino a un
massimo di 45 unità, con  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno,  a
decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva
di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del  decreto-legge  n.  69
del 2013 siano risultati in sovrannumero nella  provincia  in  virtu'
della propria posizione in graduatoria, il Ministero  dell'istruzione
e' autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà  assunzionali,  a
coprire 2.288 posti rimasti vacanti e  disponibili  nell'organico  di
diritto del personale amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  e  non
coperti a tempo  indeterminato  nell'anno  scolastico  2020/2021.  Le
supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti  di  cui
al periodo precedente prima della data di  entrata  in  vigore  della
presente legge restano confermate per la durata delle stesse.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa di 56,17  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, di 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022  al
2028, di 60,76 milioni di euro per l'anno 2029, di 61,56  milioni  di
euro per l'anno 2030 e di 61,62 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2031. 
  965. All'articolo 58 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo
il comma 5-sexies e' aggiunto il seguente: 
  «5-septies. Nel limite di  spesa  di  cui  al  comma  5-bis,  primo
periodo, i posti di  cui  al  comma  5-ter  che  siano  eventualmente
rimasti vacanti e disponibili dopo la procedura di cui  ai  commi  da
5-ter a 5-sexies, sono destinati, su istanza di parte, ai soggetti di
cui al  comma  5-sexies  che,  pur  in  possesso  dei  requisiti  ivi
previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia.  A  tal
fine, e' predisposta  un'apposita  graduatoria  nazionale,  formulata
sulla base del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies.
Alle conseguenti assunzioni si applicano le disposizioni  di  cui  al
comma   5-sexies,   sesto,   settimo,   ottavo   e   nono    periodo.
Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite
di spesa di cui al  comma  5-bis,  primo  periodo,  sono  autorizzate
assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili  ai
sensi del medesimo comma». 
  966. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia,  nelle
scuole  primarie  e  nelle  scuole  secondarie  di  primo  grado   la
funzionalità  della  strumentazione  informatica,  il  termine   dei
contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 230-bis, comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' prorogato al 30 giugno 2021.  A
tal fine e' autorizzata la spesa di 13,80 milioni di euro per  l'anno
2021. 
  967. Al fine di assicurare stabilmente quanto  previsto  dal  comma
966 del presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022
la  dotazione  organica  del  personale  amministrativo,  tecnico   e
ausiliario di cui all'articolo  19,  comma  7,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e' incrementata  di  1.000  posti  di  personale
assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al  citato  comma
966. Le facoltà assunzionali del personale assistente  tecnico  sono
corrispondentemente incrementate di  1.000  unità.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 9,26 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  di
31,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 30,51 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 31,16 milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e di 32,44 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2028. 
  968. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi
64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 1.000
posti, con riferimento alla scuola  dell'infanzia,  da  destinare  al
potenziamento  dell'offerta   formativa   nel   relativo   grado   di
istruzione. Con il decreto del Ministro  dell'istruzione  di  cui  al
citato articolo 1,  comma  64,  della  legge  n.  107  del  2015,  il
contingente di 1.000 posti e' ripartito tra le regioni. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 11,67 milioni di euro  per  l'anno  2021,  di
38,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 37,32 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e di 40,79 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2028. 
  969. Il fondo di cui all'articolo 12  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 65, e' incrementato, a decorrere dall'anno  2021,  di
60  milioni  di  euro  annui.  Per  l'anno  2021,  in   deroga   alle
disposizioni del citato articolo 12, comma 4, del decreto legislativo
n. 65  del  2017,  una  quota  parte  dell'incremento,  pari  a  euro
1.500.000,   e'   destinata   al   Ministero   dell'istruzione    per
l'attivazione del sistema informativo nazionale di  cui  all'articolo
5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo  n.  65  del
2017. A tal fine e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2021. 
  970. Al fine di  continuare  a  promuovere  misure  e  progetti  di
innovazione didattica e digitale nelle scuole, all'articolo 1,  comma
725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) dopo le parole: «2020/2021»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
2021/2022 e 2022/ 2023»; 
    b) le parole da:  «puo'  essere  esonerato  dall'esercizio  delle
attività didattiche» fino a: «equipe  territoriali  formative»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «sono   individuate   dal   Ministero
dell'istruzione le equipe formative  territoriali  costituite  da  un
numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di  comando  presso
gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione  centrale,
da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano  nazionale
per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200  docenti
da porre in semi esonero dall'esercizio  delle  attività  didattiche
per il 50 per cento dell'orario di servizio». 
  971. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  970  e'
autorizzata la spesa di euro  1.446.158  per  l'anno  2021,  di  euro
3.615.396 per l'anno 2022 e di euro 2.169.238 per l'anno 2023. 
  972. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,  n.
159, le parole: «, nelle quali la percentuale di idonei e' elevata al
30 per cento dei posti messi a concorso per la singola  regione,  con
arrotondamento all'unità superiore» sono sostituite dalle  seguenti:
«rispetto alle quali, in deroga a quanto  previsto  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del
18  dicembre  2018,  non  sono  previsti  limiti  all'inserimento  in
graduatoria degli idonei non vincitori». 
  973. All'articolo 32-ter, comma  3,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, le parole: «elevata al 50 per cento» sono soppresse. 
  974. All'articolo 1, comma 330, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  le  parole:  «2021/2022»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«2022/2023». 
  975. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della  formazione
italiana nel mondo, la selezione e  la  destinazione  all'estero  del
personale di cui all'articolo 18, nonche' le ulteriori  attività  di
cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri
e  della  cooperazione  internazionale   si   avvale   di   dirigenti
scolastici, docenti  e  personale  amministrativo  della  scuola  nel
limite complessivo di 70 unità»; 
    b) all'articolo 15, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Le  attività  di  formazione  del  personale   da   destinare
all'estero sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma
1»; 
    c) all'articolo 19: 
      1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
personale e' selezionato dal Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il
Ministero dell'istruzione»; 
      2) al comma 4, le parole: «dell'istruzione  dell'università  e
della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e
della cooperazione internazionale»; 
    d)  all'articolo  20,  comma  2,  le   parole:   «dell'istruzione
dell'università e della ricerca»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«predetto»; 
    e) all'articolo 24: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione,  puo'  inviare,
per esigenze  di  servizio,  personale  docente  e  amministrativo  e
dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali
all'estero e per altre iniziative disciplinate dal  presente  decreto
legislativo, per la durata massima di un anno scolastico, nei  limiti
delle  risorse  finanziarie  disponibili.  Il  personale  di  cui  al
presente comma e' individuato sulla base  delle  graduatorie  di  cui
all'articolo 19, comma  4.  In  mancanza  di  graduatorie  utili,  il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
puo' individuare candidati idonei attingendo a graduatorie  di  altre
aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste,
pubblicando nel proprio sito  internet  istituzionale  un  interpello
semplificato, anche limitato al personale  di  cui  all'articolo  13,
comma 1. Il personale  e'  collocato  fuori  ruolo  e  conserva,  per
l'intera durata della  missione,  la  sede  occupata  nel  territorio
nazionale»; 
      2) al comma 2, le parole: «di  concerto  con»  sono  sostituite
dalla seguente: «sentito»; 
    f) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «articolo 144»  sono
inserite le seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,»; 
    g)  all'articolo  35,  comma  2,  le   parole:   «dell'istruzione
dell'università e della ricerca, sentito il Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale,
sentito il Ministero dell'istruzione»; 
    h)  le  parole:  «dell'università  e  della  ricerca»,   ovunque
ricorrono, sono soppresse. 
  976. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) e g) del  comma
975 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. 
  977. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo  alla
data di entrata in vigore della presente  legge,  il  personale  già
collocato fuori ruolo presso il Ministero  dell'istruzione  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64, che non abbia optato per la permanenza nello stesso Ministero, e'
ricollocato fuori ruolo presso il Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, i  docenti
e il personale amministrativo della scuola collocati fuori  ruolo  ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 64
del 2017 non possono comunque eccedere il numero  complessivo  di  70
unità. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge  le  scuole  statali  all'estero,  nei  limiti  delle   risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,   adeguano   alle
disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 64 del  2017
i  contratti  di  lavoro  già   afferenti   alle   soppresse   casse
scolastiche. 
  978. Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni  scolastiche
autonome costituite con un numero di alunni inferiore a  500  unità,
ridotto fino a 300 unità per le istituzioni  situate  nelle  piccole
isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate  da
specificità linguistiche, non  possono  essere  assegnati  dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della  spesa
autorizzata  ai  sensi  del  comma  979.  Le   predette   istituzioni
scolastiche  sono  conferite  in  reggenza  a  dirigenti   scolastici
titolari di incarico presso altre istituzioni  scolastiche  autonome.
Alle istituzioni scolastiche autonome di cui  al  primo  periodo  non
puo' essere assegnato in via esclusiva  un  posto  di  direttore  dei
servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale
o  del  dirigente  non  generale  titolare  dell'ufficio   scolastico
regionale competente, il posto  e'  assegnato  in  comune  con  altre
istituzioni scolastiche. 
  979.  Per  l'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma   978   e'
autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno  2021  e  di
27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022. 
  980. All'articolo 1 del decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159,
dopo il comma 18-octies sono inseriti i seguenti: 
  «18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie
utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in  ruolo  dei
docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al  comma
17-ter, le  facoltà  assunzionali  annualmente  autorizzate  per  la
predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento  delle
graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del
comma 18-decies. 
  18-decies. Il Ministero dell'istruzione e'  autorizzato  a  bandire
procedure selettive, su base regionale,  finalizzate  all'accesso  in
ruolo su posto di sostegno dei  soggetti  in  possesso  del  relativo
titolo  di  specializzazione  conseguito  ai  sensi  della  normativa
vigente, nei limiti assunzionali di cui all'articolo 39,  commi  3  e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La validità dei  titoli
conseguiti all'estero e' subordinata alla piena validità del  titolo
nei Paesi ove e' stato conseguito e al suo riconoscimento  in  Italia
ai  sensi  della  normativa  vigente.  Con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e
le modalità di presentazione delle domande, la configurazione  della
prova ovvero  delle  prove  concorsuali  e  la  relativa  griglia  di
valutazione, i titoli valutabili, la composizione  delle  commissioni
giudicatrici  e  modalità  e  titoli   per   l'aggiornamento   delle
graduatorie. Il decreto fissa altresi' il contributo  di  segreteria,
in maniera tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e
svolgimento della procedura. 
  18-undecies.  Le  graduatorie  di  cui  al  comma  18-decies   sono
integrate ogni due anni a seguito di nuova  procedura  ai  sensi  del
medesimo comma 18-decies, a cui possono partecipare solo  i  soggetti
aventi titolo ai sensi del predetto comma 18-decies. Ogni  due  anni,
inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie e'
previsto  l'aggiornamento  del  punteggio  sulla  base   dei   titoli
conseguiti tra la data di partecipazione alla  procedura  e  la  data
dell'aggiornamento». 
  981. Al fine di evitare la ripetizione di  somme  già  erogate  in
favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello
stato di previsione del Ministero  dell'istruzione  e'  istituito  un
fondo con una dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da
destinare alla  copertura  delle  maggiori  spese  sostenute  per  il
predetto   anno   scolastico   in   conseguenza    dell'ultrattività
riconosciuta ai  contratti  collettivi  regionali  relativi  all'anno
scolastico 2016/2017. In  nessun  caso  possono  essere  riconosciuti
emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività.
Il fondo di cui  al  primo  periodo  e'  ripartito  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, informate  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca». 
  982. Per l'attuazione del comma 981  e'  autorizzata  la  spesa  di
25,856 milioni di euro per l'anno  2021,  cui  si  provvede  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1  della
legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
  983. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'
sostituito dal seguente: 
  «7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi  derivanti
dalla progressiva riduzione del personale civile, pari a  20  milioni
di euro annui, e' destinata ad alimentare il fondo risorse decentrate
del personale civile del Ministero della difesa e un'ulteriore  quota
parte, pari a 30 milioni di euro annui, e' destinata ad aumentare per
il medesimo personale l'indennità di amministrazione, le cui  misure
sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio
20192021. L'utilizzo  delle  predette  risorse  e'  subordinato  alla
progressiva riduzione, sino al raggiungimento del  numero  di  20.000
unità, della dotazione organica complessiva del personale civile del
Ministero della difesa fissata dalla tabella 1  allegata  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in sede
di programmazione triennale del fabbisogno  di  personale,  ai  sensi
degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165». 
  984. Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio,  nonche'  di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza   pubblica   ed   economico-finanziaria,   connessi   anche
all'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  nonche'  l'efficienza  degli
istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli  articoli
703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'  autorizzata,  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le  modalità
di cui all'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di
4.535 unità delle Forze  di  polizia,  nel  limite  della  dotazione
organica,  in  aggiunta  alle  facoltà   assunzionali   previste   a
legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°
ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985
del presente articolo e per un numero massimo di: 
    a) 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo  della
guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    b) 500 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo  della
guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    c) 1.160 unità per l'anno 2023, di cui 300 unità nella  Polizia
di Stato, 200 unità nell'Arma dei carabinieri, 150 unità nel  Corpo
della  guardia  di  finanza  e  510  unità  nel  Corpo  di   polizia
penitenziaria; 
    d) 1.160 unità per l'anno 2024, di cui 200 unità nella  Polizia
di Stato, 250 unità nell'Arma dei carabinieri, 200 unità nel  Corpo
della  guardia  di  finanza  e  510  unità  nel  Corpo  di   polizia
penitenziaria; 
    e) 915 unità per l'anno 2025, di cui 100 unità nella Polizia di
Stato, 250 unità nell'Arma dei  carabinieri,  50  unità  nel  Corpo
della  guardia  di  finanza  e  515  unità  nel  Corpo  di   polizia
penitenziaria. 
  985. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito un fondo da ripartire, con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  di  cui  al  medesimo  comma  984,  con  una
dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro  32.318.063  per
l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro  103.346.347
per l'anno 2024,  di  euro  151.510.382  per  l'anno  2025,  di  euro
187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027,  di
euro 196.566.668 per l'anno 2028,  di  euro  199.622.337  per  l'anno
2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di  euro  204.480.113  per
l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517
per l'anno 2033,  di  euro  208.639.130  per  l'anno  2034,  di  euro
210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui  a  decorrere
dall'anno 2036. 
  986.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie,  comprese  le  spese  per  mense  e  buoni  pasto,  e'
autorizzata la spesa di euro  4.116.000  per  l'anno  2021,  di  euro
2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro
7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870  per  l'anno  2025,  da
iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del  Ministero  dell'interno  da  ripartire  tra  le  amministrazioni
interessate con le modalità di cui al comma 984. 
  987. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al  quale  si
riferisce l'autorizzazione ad assumere, le amministrazioni comunicano
al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e al Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  dati
concernenti  le  assunzioni  effettuate  e  la  situazione   organica
complessiva e del ruolo iniziale, anche al  fine  del  riparto  delle
risorse dei fondi di cui ai commi 985 e 986. 
  988. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  989. Al  fine  di  mantenere  elevati  i  livelli  operativi  e  di
efficienza del Corpo delle capitanerie di porto -  Guardia  costiera,
nonche' di fare fronte agli accresciuti  compiti  di  garanzia  della
sicurezza  della  navigazione,   dei   passeggeri   e   delle   merci
trasportate, al comma 1 dell'articolo 815 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  la
lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600  per  l'anno  2021,  3.730  per
l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, 4.180  per
l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio
permanente». 
  990. All'articolo 585, comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  le  lettere  da  h-septies)  a
h-vicies) sono sostituite dalle seguenti: 
  h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04; 
  h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87; 
  h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69; 
  h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52; 
  h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64; 
  h-duodecies) per l'anno 2028: 104.698.134,11; 
  h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92; 
  h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73; 
  h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54; 
  h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95; 
  h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67; 
  h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29; 
  h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91; 
  h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53; 
  h-vicies semel) a decorrere dall'anno 2037: 109. 570.365,55. 
  991. Ai fini  del  comma  989  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
798.668,25 per l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno  2024,  euro
2.474.758,30 per l'anno 2025, euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro
4.150.848,35 per l'anno 2027, euro 4.190.225,12 per l'anno 2028, euro
4.227.429,23 per l'anno 2029, euro 4.264.633,34 per l'anno 2030, euro
4.301.837,45 per l'anno 2031, euro 4.339.041,56 per l'anno 2032, euro
4.487.588,68 per l'anno 2033, euro 4.598.931,70 per l'anno 2034, euro
4.710.274,72 per l'anno 2035, euro 4.821.617,74 per  l'anno  2036  ed
euro 4.932.960,76 annui a decorrere dall'anno 2037. 
  992. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di  cui
ai commi 989 e 990, comprese le spese per mense  e  buoni  pasto,  e'
autorizzata la spesa di 29.120 euro per l'anno 2023, 58.240 euro  per
l'anno 2024, 87.360 euro per l'anno 2025,  116.480  euro  per  l'anno
2026 e 145.600 euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
  993. Per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali  esigenze
organizzative necessarie  ad  assicurare  l'attuazione  delle  misure
finalizzate alla  prevenzione  e  al  contenimento  dell'epidemia  di
COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella  sostenuta
nell'anno  2019  per  contratti  di  lavoro   subordinato   a   tempo
determinato del personale della  polizia  locale  dei  comuni,  delle
unioni di comuni e delle  città  metropolitane,  fermo  restando  il
rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa  ai  fini  delle
limitazioni finanziarie stabilite  dall'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  994. All'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
anni 2020 e 2021». 
  995. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di  riforma
della  polizia  locale,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2022.  I  predetti  interventi  sono
disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse
del Fondo di cui al primo periodo. 
  996.  Per  i  peculiari  compiti   connessi   anche   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021  e'  istituito
un  apposito  fondo  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro
annui, da ripartire con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione  e
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della
difesa e della giustizia, per la  retribuzione  dei  servizi  esterni
ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria  sede  di
servizio svolte dal personale delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  997. Al fine di garantire l'efficace  svolgimento  delle  attività
derivanti dall'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  nonche'  dalle
ulteriori esigenze connesse  all'attività  di  sostegno  al  settore
agricolo, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni  in
agricoltura e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  998. Alla legge 7 febbraio 1951, n. 168, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3. - 1. Se gli accertatori  sono  militari  del  Corpo  della
guardia di finanza, le quote previste dall'articolo 1,  primo  comma,
lettere c) e d), e terzo comma, e quelle spettanti  agli  accertatori
nei casi indicati dall'articolo 2 sono assegnate a un apposito  fondo
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le quote di  cui
al comma 1 del presente articolo sono  integralmente  distribuite  in
premi  ai  militari  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  secondo
modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, su proposta del  Comandante  generale  del  medesimo
Corpo»; 
    b) l'articolo 4 e' abrogato. 
  999. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24  settembre
2015, n. 157, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Con il
medesimo  decreto  ministeriale  puo'   essere   altresi'   stabilita
un'ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare
non superiore a 15 milioni di euro annui, da destinare  al  fondo  di
cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265». 
  1000. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo  il
comma 28 e' inserito il seguente: 
  «28-bis. Le somme derivanti dalla  concessione  in  uso  temporaneo
delle  denominazioni,  degli  stemmi,  degli  emblemi  e  dei   segni
distintivi  del  Corpo  della  guardia  di   finanza   sono   versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere   integralmente
riassegnate al programma 5 "Concorso della Guardia  di  Finanza  alla
sicurezza pubblica" nell'ambito della missione 7 "Ordine  pubblico  e
sicurezza" e al programma 3 "Prevenzione e repressione delle frodi  e
delle violazioni agli obblighi fiscali" nell'ambito della missione 29
"Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza
pubblica" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze». 
  1001. Il Corpo della guardia di finanza  collabora  con  l'Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato ai fini dello svolgimento dei servizi
di  sorveglianza  e  tutela  sulla  realizzazione  dei  beni  di  cui
all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966,  n.  559,  effettuata  per
conto dello Stato italiano, nonche' dei servizi di scorta relativi ai
medesimi beni. 
  1002. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1001: 
    a) il Corpo della  guardia  di  finanza  impiega  un'aliquota  di
personale complessivamente non superiore a 200 unità; 
    b) sono posti a carico dell'Istituto poligrafico  e  Zecca  dello
Stato, nel  limite  di  5  milioni  di  euro  annui,  il  trattamento
economico accessorio spettante al personale effettivamente  impiegato
nell'aliquota di cui alla lettera  a),  compresi  i  correlati  oneri
sociali e quelli per il relativo trasferimento, nonche' le  spese  di
funzionamento, logistiche e per le dotazioni  strumentali  necessarie
per lo svolgimento dei medesimi servizi. 
  1003.  L'Istituto  poligrafico  e   Zecca   dello   Stato   stipula
un'apposita convenzione con il Corpo della  guardia  di  finanza  per
definire il numero di unità di personale  da  impiegare  nel  limite
previsto  dal  comma  1002  nonche'  le  modalità  operative   della
collaborazione di cui al comma 1001 e di sostenimento degli oneri  di
cui al comma 1002, anche  ai  sensi  dell'articolo  2133  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
  1004. Al fine di garantire il  rispetto,  da  parte  di  tutti  gli
operatori  del  sistema  dell'aviazione  civile,  degli  standard  di
sicurezza  stabiliti  dalla  normativa  internazionale,  nonche'   di
rafforzare le attività ispettiva, di certificazione e di vigilanza e
controllo,  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile   (ENAC)   e'
autorizzato, in aggiunta alle  vigenti  facoltà  assunzionali  e  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo  30
marzo 2001,  n.  165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  per  il  biennio  2021-2022,  a
bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere  con  contratto
di lavoro a tempo indeterminato,  con  conseguente  incremento  delle
relative dotazioni organiche  vigenti,  10  unità  di  personale  di
livello  dirigenziale  non  generale,   151   unità   di   personale
appartenente  alla  prima  qualifica  professionale,  145  unità  di
personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo e 72  ispettori  di
volo. 
  1005. Il reclutamento del  personale  di  cui  al  comma  1004  del
presente articolo avviene secondo le modalità  di  cui  all'articolo
249  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  1006. L'ENAC provvede  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei
commi 1004 e 1005, quantificati in euro 6.053.109 per l'anno  2021  e
in euro 24.212.434 annui a decorrere dall'anno 2022, con  le  risorse
del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente. 
  1007. L'ENAC comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità  di
personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 1004 e 1005 e gli
oneri da sostenere a regime. 
  1008. All'Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti  allo
Stato a seguito di eredità  vacanti  di  cui  all'articolo  586  del
codice civile, situati nel territorio  nazionale,  sono  affidate  la
gestione  e  la  valorizzazione,  in  aggiunta  alle  funzioni   già
esercitate in ordine agli immobili,  dei  beni  mobili,  dei  valori,
delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle  quote  di
fondi comuni di investimento e  degli  altri  valori  mobiliari,  dei
crediti nonche' dei diritti e  dei  beni  immateriali.  Ai  fini  del
funzionamento del sistema di  gestione  l'Agenzia  del  demanio  puo'
stipulare  convenzioni  con  altre   amministrazioni   e   con   enti
specializzati pubblici e privati. Per assicurare lo svolgimento delle
attività di cui al presente comma le risorse stanziate sul  capitolo
3901  in  favore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  incrementate,   a
decorrere dall'anno 2021, per un importo  pari  a  euro  500.000,  da
utilizzare nelle forme e nei limiti dell'autonomia gestionale propria
di un ente pubblico economico. 
  1009. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia, sono determinati i  criteri
per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un  apposito
sistema telematico, dei  dati  e  delle  informazioni  rilevanti  per
individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato. 
  1010.  All'articolo  615,  comma  1,  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «,  con  una  dotazione  di  euro
1.017 milioni per l'anno 2009,» sono soppresse; 
    b) al  secondo  periodo,  le  parole:  «Dall'anno  2010,  per  la
dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,
lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «Per  la  dotazione  del
fondo si provvede ai sensi dell'articolo  21,  comma  1-ter,  lettera
b),». 
  1011.  All'articolo  26,  comma  1,  del  codice   dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la
lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis)  provvede,  per  le  esigenze  dei   comandi   direttamente
dipendenti e  degli  enti  interforze  di  cui  all'articolo  93  del
regolamento, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei
correlati  fondi  del  settore  funzionamento  volti  ad   assicurare
l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle  infrastrutture,  anche
avvalendosi delle competenti direzioni  generali,  nei  limiti  degli
stanziamenti approvati dal Ministro». 
  1012. All'articolo 4, comma 1, della legge  31  dicembre  2012,  n.
244, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «f-bis) i risparmi di cui alla lettera d) sono iscritti nello stato
di previsione del Ministero della difesa sulla base delle  previsioni
effettuate per l'esercizio finanziario di  riferimento  e  sono  resi
disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di
accertamento». 
  1013. Al fine di potenziare  lo  strumento  militare  della  difesa
contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, sono
stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2021  per  l'incremento  delle
capacità tecnico-operative della Scuola  interforze  per  la  difesa
NBC. 
  1014. Con decreto del  Ministro  della  difesa,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti gli interventi  volti  all'incremento  delle  capacità
tecnico-operative della Scuola interforze  per  la  difesa  NBC,  nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 1013. 
  1015. Nel  processo  penale,  all'imputato  assolto,  con  sentenza
divenuta irrevocabile, perche' il fatto non sussiste, perche' non  ha
commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato o  non  e'
previsto dalla legge come reato, e' riconosciuto  il  rimborso  delle
spese legali nel limite massimo di euro 10.500. 
  1016. Il rimborso di cui al comma 1015 e' ripartito  in  tre  quote
annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a  quello  in
cui la  sentenza  e'  divenuta  irrevocabile,  e  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  1017. Il rimborso di cui  al  comma  1015  e'  riconosciuto  dietro
presentazione di fattura  del  difensore,  con  espressa  indicazione
della causale e  dell'avvenuto  pagamento,  corredata  di  parere  di
congruità  del  competente  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,
nonche' di copia della sentenza di assoluzione  con  attestazione  di
cancelleria della sua irrevocabilità. 
  1018. Il rimborso di cui al comma  1015  non  e'  riconosciuto  nei
seguenti casi: 
    a) assoluzione da uno o piu' capi di imputazione e  condanna  per
altri reati; 
    b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; 
    c)   sopravvenuta   depenalizzazione   dei   fatti   oggetto   di
imputazione. 
  1019. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi  di  cui
al  comma  1015,  nonche'  le  ulteriori  disposizioni  ai  fini  del
contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo
rilievo al numero  di  gradi  di  giudizio  cui  l'assolto  e'  stato
sottoposto e alla durata del giudizio. 
  1020. Per la finalità dei commi da 1015 a  1019,  nello  stato  di
previsione del Ministero della giustizia e' istituito il Fondo per il
rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con  la  dotazione
di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021,  che  costituisce
limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di  cui  al
comma 1015. 
  1021. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui
ai commi  da  1015  a  1020  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a  1021  si  applicano  nei
casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  1023. Al fine di assicurare, anche in relazione alle  straordinarie
esigenze di prevenzione e  di  contrasto  della  criminalità  e  del
terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo  24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  nonche'  di
quelli previsti  dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 2014, n.  6,  e'  prorogato,  limitatamente  ai  servizi  di
vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30  giugno
2021 di un contingente di 7.050 unità, dal  1°  luglio  2021  al  30
giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al
31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unità di personale delle
Forze armate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 
  1024. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  comma  1023  del
presente articolo e' autorizzata la spesa  di  euro  166.678.933  per
l'anno 2021 e di euro 141.521.230  per  l'anno  2022,  con  specifica
destinazione,  per  l'anno  2021,  di  euro  164.208.250  e  di  euro
2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per
il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e, per l'anno 2022, di  euro  139.050.547  e  di
euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al  medesimo
comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo
24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009. 
  1025. Al fine di garantire e sostenere la  prosecuzione,  da  parte
delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori  compiti  connessi
al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753
unità  di  personale  di  cui  all'articolo   22,   comma   1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 gennaio 2021. 
  1026.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  comma  1025  e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 2.494.486,
di cui euro 549.650 per il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  ed  euro  1.944.836  per  gli  altri  oneri   connessi
all'impiego del personale. 
  1027. Al  fine  di  assicurare  il  funzionamento  delle  strutture
centrali e periferiche del Ministero dell'interno  e  la  continuità
nell'erogazione dei servizi, il fondo di cui all'articolo  23,  comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 6 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  1028. Per il personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero
dell'interno e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, in deroga al
limite di cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, la spesa di 1.200.000 euro da destinare al  fondo
per la retribuzione di posizione e la retribuzione di  risultato  del
personale dirigente dell'area Funzioni centrali in servizio presso il
Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo,  pari
a 1.200.000 euro a decorrere dall'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23,  comma  1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  1029.  In  relazione  all'esigenza  di  procedere   alla   graduale
perequazione del trattamento economico del personale  della  carriera
prefettizia a quello  della  dirigenza  delle  altre  amministrazioni
statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo
del contratto nazionale di lavoro  per  il  triennio  2019-2021  sono
incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni di euro. 
  1030.  Per  l'esercizio  delle  funzioni   istituzionali   relative
all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, nonche' per le maggiori responsabilità ad esse connesse,  ai
direttori delle  ragionerie  territoriali  dello  Stato  situate  nei
capoluoghi di regione, comprese le province autonome di Trento  e  di
Bolzano, e' corrisposta una maggiorazione  del  20  per  cento  della
retribuzione  di  posizione  di  parte  variabile  in  godimento.  Il
relativo fondo per la retribuzione di posizione e  di  risultato  dei
dirigenti e' incrementato di 1.100.000  euro  a  decorrere  dall'anno
2021 anche per le finalità di cui  al  primo  periodo.  Ai  maggiori
oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.100.000 euro a decorrere
dall'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  1031. Al fine di garantire, per il periodo dal  1°  al  31  gennaio
2021, la funzionalità del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa
di 2.160.800 euro  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario del personale del Corpo delle capitanerie  di  porto  -
Guardia costiera. 
  1032. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo per la funzionalità del  medesimo  Ministero  con
una dotazione di 1 milione di euro per l'anno  2021,  finalizzato  al
potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attività
svolte per la  riscossione  delle  sanzioni  di  cui  alla  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  1033. A decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui al comma 1032  e'
alimentato con  una  quota,  pari  al  5  per  cento,  delle  entrate
derivanti  dai  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
irrogate dai prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689,
che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  1034. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni  relative
agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e delle  attività  medico-legali  in  materia
previdenziale e assistenziale affidate,  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS) e' autorizzato, per il  biennio  2021-2022,
in aggiunta alle vigenti  facoltà  assunzionali,  ad  assumere,  con
contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  mediante   procedure
concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità  di  personale
nella qualifica di medico di primo livello per  l'assolvimento  delle
funzioni medico-legali  di  propria  competenza,  con  corrispondente
incremento della vigente dotazione organica. 
  1035. Ai fini dell'attuazione del  comma  1034  e'  autorizzata  la
spesa di euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 annui  a
decorrere dall'anno 2022. 
  1036. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità  di
personale effettivamente assunte ai sensi del comma 1034 e gli  oneri
da sostenere a regime. 
  1037.  Per  l'attuazione  del  programma  Next  Generation  EU   e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti
dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del  Next
Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni  di  euro
per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per  l'anno  2022  e  di
44.573 milioni di euro per l'anno 2023. 
  1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040,  le  risorse  del
Fondo di cui al  comma  1037  sono  versate  su  due  appositi  conti
correnti infruttiferi  aperti  presso  la  Tesoreria  centrale  dello
Stato, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e  delle
finanze - Attuazione del Next Generation  EU-Italia  -  Contributi  a
fondo  perduto»  e  «Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Attuazione del Next Generation EU-Italia -  Contributi  a  titolo  di
prestito». Nel primo conto corrente sono versate le risorse  relative
ai progetti finanziati  mediante  contributi  a  fondo  perduto;  nel
secondo conto corrente sono versate le risorse relative  ai  progetti
finanziati  mediante  prestiti.  I  predetti  conti  correnti   hanno
amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio,  ai
sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
  1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al
comma 1038 sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a
ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, mediante
giroconto su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente
istituito, sulla base delle procedure definite con il decreto di  cui
al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle
componenti del Next Generation EU. 
  1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui  al  comma  1037
siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e
resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate  per  il
bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette  minori
entrate e' versato sulla contabilità  speciale  n.  1778,  intestata
«Agenzia delle entrate -  Fondi  di  bilancio»,  per  la  conseguente
regolazione contabile mediante  versamento  nei  pertinenti  capitoli
dello Stato di previsione dell'entrata. Il versamento nella  predetta
contabilità speciale e' effettuato mediante utilizzo  delle  risorse
del medesimo Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino
in un periodo temporale piu' esteso rispetto a quello della dotazione
del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità  dei  conti  di
tesoreria di cui al comma 1038 previamente incrementate dal Fondo. 
  1041.  Le  risorse  erogate  all'Italia  dal  bilancio  dell'Unione
europea per l'attuazione del  dispositivo  di  ripresa  e  resilienza
dell'Unione europea affluiscono all'entrata del bilancio dello  Stato
in due distinti capitoli, rispettivamente relativi  ai  contributi  a
fondo perduto e ai prestiti. Nei  medesimi  capitoli  affluiscono  le
risorse del programma Next Generation  EU  oggetto  di  anticipazione
nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037. 
  1042. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il primo da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite  le  procedure
amministrativo-contabili per la gestione  delle  risorse  di  cui  ai
commi da 1037 a 1050, nonche' le modalità di  rendicontazione  della
gestione del Fondo di cui al comma 1037. 
  1043. Le amministrazioni e  gli  organismi  titolari  dei  progetti
finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili  della
relativa attuazione conformemente al principio  della  sana  gestione
finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per
quanto riguarda la  prevenzione,  l'individuazione  e  la  correzione
delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi  per  il  conseguimento  dei
relativi  target  intermedi  e  finali.  Al  fine  di  supportare  le
attività di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico. 
  1044. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  sono  definite  le  modalità  di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi. 
  1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021  al  2027,  anche
sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio  dei  ministri
approva e trasmette  alle  Camere  una  relazione  predisposta  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  nella  quale  sono  riportati  i
prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma  Next  Generation
EU e sui risultati  raggiunti.  La  relazione  indica,  altresi',  le
eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti
e per una migliore efficacia degli  stessi  rispetto  agli  obiettivi
perseguiti. 
  1046. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto
dei principi europei di  tracciabilità  delle  operazioni  contabili
afferenti alla realizzazione del programma Next Generation EU  e  dei
progetti finanziati, anche per i successivi  eventuali  controlli  di
competenza  delle  istituzioni  dell'Unione   europea,   le   risorse
finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1037  sono  utilizzate
dopo l'approvazione del programma Next Generation EU per finanziare i
progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale  vincolo
di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino
a tutta la durata del medesimo programma. I  progetti  devono  essere
predisposti secondo  quanto  stabilito  dalla  normativa  europea  in
materia e comunque corredati di indicazioni puntuali sugli  obiettivi
intermedi e finali  da  raggiungere,  verificabili  tramite  appositi
indicatori quantitativi. 
  1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli  progetti  tenendo
conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi  della  spesa  e  degli  altri
elementi relativi allo stato delle attività desumibili  dal  sistema
di monitoraggio di cui al comma 1043. 
  1048.  I  trasferimenti  successivi  sono  assegnati,   fino   alla
concorrenza  dell'importo  totale  del  progetto,   sulla   base   di
rendicontazioni bimestrali,  secondo  i  dati  finanziari,  fisici  e
procedurali registrati e validati sul sistema informatico di  cui  al
comma 1043 e in base al conseguimento dei relativi target intermedi e
finali previsti. 
  1049.  Ogni  difformità  rilevata  nell'attuazione   dei   singoli
progetti rispetto alle disposizioni dei commi da 1037 a 1050  nonche'
nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con  impatto
diretto sugli importi richiesti a rimborso alla  Commissione  europea
per il programma Next Generation EU, prima o  dopo  l'erogazione  del
contributo pubblico in  favore  dell'amministrazione  titolare,  deve
essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti,
gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati  e  riassegnati
nelle disponibilità finanziarie del medesimo programma. 
  1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e' istituita,  presso  il
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, un'apposita  unità  di  missione  con
compiti di coordinamento, raccordo e  sostegno  delle  strutture  del
medesimo Dipartimento  a  vario  titolo  coinvolte  nel  processo  di
attuazione del programma Next Generation EU. Per tale  finalità,  e'
istituito un posto di funzione di livello  dirigenziale  generale  di
consulenza, studio e ricerca, di  durata  triennale  rinnovabile  una
sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,  e'  reso
indisponibile nell'ambito  della  dotazione  organica  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  un  numero  di  posti  di  funzione
dirigenziale  di  livello  non   generale   equivalente   sul   piano
finanziario. 
  1051. A tutte le imprese  residenti  nel  territorio  dello  Stato,
comprese  le  stabili  organizzazioni  di  soggetti  non   residenti,
indipendentemente dalla forma giuridica,  dal  settore  economico  di
appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione
del  reddito  dell'impresa,  che  effettuano  investimenti  in   beni
strumentali  nuovi  destinati  a  strutture  produttive  ubicate  nel
territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31
dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro
la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione,  e'  riconosciuto  un
credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai  commi
da  1052  a  1058,  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di  beni
agevolabili. 
  1052. Il credito d'imposta di cui al comma  1051  non  spetta  alle
imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione
coatta  amministrativa,  concordato  preventivo   senza   continuità
aziendale o sottoposte ad altra procedura  concorsuale  prevista  dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.
14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un  procedimento
per la dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni.  Sono,  inoltre,
escluse le imprese destinatarie di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.
231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta,  la  fruizione  del
beneficio spettante  e'  comunque  subordinata  alla  condizione  del
rispetto  delle  normative  sulla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro
applicabili in  ciascun  settore  e  al  corretto  adempimento  degli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori. 
  1053.  Sono  agevolabili  gli  investimenti  in  beni  materiali  e
immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa,  ad  eccezione
dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il  decreto
del  Ministro  delle  finanze  31  dicembre  1988,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27  del  2  febbraio
1989, recante la tabella dei coefficienti  di  ammortamento  ai  fini
fiscali,  stabilisce  aliquote  inferiori  al  6,5  per  cento,   dei
fabbricati e delle  costruzioni,  dei  beni  di  cui  all'allegato  3
annesso alla legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  nonche'  dei  beni
gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione  e  a
tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua,  dei  trasporti,  delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della  raccolta
e depurazione delle acque di scarico e della raccolta  e  smaltimento
dei rifiuti. 
  1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali
materiali diversi da quelli indicati  nell'allegato  A  annesso  alla
legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  nel  limite  massimo  di  costi
ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonche'  investimenti  in  beni
strumentali immateriali diversi da quelli  indicati  nell'allegato  B
annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel  limite  massimo  di
costi ammissibili pari a 1  milione  di  euro,  a  decorrere  dal  16
novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il  30  giugno
2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del
10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110,  comma
1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti  effettuati
mediante contratti di  locazione  finanziaria,  si  assume  il  costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito
d'imposta e'  elevata  al  15  per  cento  per  gli  investimenti  in
strumenti  e  dispositivi  tecnologici  destinati  dall'impresa  alla
realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo  18
della legge 22 maggio 2017, n. 81. 
  1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali
materiali diversi da quelli indicati  nell'allegato  A  annesso  alla
legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  nel  limite  massimo  di  costi
ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonche'  investimenti  in  beni
strumentali immateriali diversi da quelli  indicati  nell'allegato  B
annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel  limite  massimo  di
costi ammissibili pari a 1  milione  di  euro,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro  il  30  giugno
2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 6
per cento. 
  1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali
nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11  dicembre  2016,
n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre  2021,
ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per
cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti
fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del  costo,
per la quota di investimenti superiori a 2,5  milioni  e  fino  a  10
milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del  costo,  per  la
quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a  20  milioni  di
euro. 
  1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali
nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11  dicembre  2016,
n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31  dicembre  2022,
ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per
cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti
fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del  costo,
per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a
10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la
quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a  20  milioni  di
euro. 
  1058. Alle imprese che effettuano investimenti  aventi  ad  oggetto
beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino  al  31  dicembre  2022,
ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per
cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di  costi
ammissibili pari a 1 milione  di  euro.  Si  considerano  agevolabili
anche le spese per servizi sostenute in  relazione  all'utilizzo  dei
beni di cui al  predetto  allegato  B  mediante  soluzioni  di  cloud
computing, per la quota imputabile per competenza. 
  1059.  Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente  in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  in  tre  quote  annuali  di  pari  importo,  a
decorrere  dall'anno  di  entrata  in  funzione  dei  beni  per   gli
investimenti di cui ai commi  1054  e  1055  del  presente  articolo,
ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai
sensi del comma 1062 del presente articolo per  gli  investimenti  di
cui ai commi 1056,  1057  e  1058  del  presente  articolo.  Per  gli
investimenti in  beni  strumentali  effettuati  a  decorrere  dal  16
novembre 2020 e fino  al  31  dicembre  2021,  il  credito  d'imposta
spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi
o  compensi  inferiori  a  5  milioni  di  euro  e'  utilizzabile  in
compensazione  in  un'unica  quota   annuale.   Nel   caso   in   cui
l'interconnessione dei beni di  cui  al  comma  1062  avvenga  in  un
periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in  funzione
e' comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per  la
parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non  si  applicano  i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al
solo fine di consentire al  Ministero  dello  sviluppo  economico  di
acquisire le informazioni necessarie  per  valutare  l'andamento,  la
diffusione e l'efficacia  delle  misure  agevolative  introdotte  dai
commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di  tali  misure
effettuano una comunicazione al Ministero dello  sviluppo  economico.
Con  apposito  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità  e  i
termini di invio della comunicazione in relazione a  ciascun  periodo
d'imposta  agevolabile.  Il  credito  d'imposta  non  concorre   alla
formazione del reddito nonche'  della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle  attività  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. Il credito d'imposta e' cumulabile con  altre  agevolazioni  che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito
e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attività
produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del
costo sostenuto. 
  1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di entrata in funzione ovvero a quello di  avvenuta  interconnessione
di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o
sono destinati a strutture produttive ubicate  all'estero,  anche  se
appartenenti  allo  stesso  soggetto,   il   credito   d'imposta   e'
corrispondentemente  ridotto  escludendo  dall'originaria   base   di
calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente
già utilizzato in compensazione deve essere  direttamente  riversato
dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo  dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino  le
suddette ipotesi, senza applicazione  di  sanzioni  e  interessi.  Si
applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  dell'articolo  1,
commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  in  materia  di
investimenti sostitutivi. 
  1061. Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055  si  applica
alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli  investimenti
effettuati dagli esercenti arti e professioni. 
  1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono
del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena  la  revoca  del
beneficio,  la  documentazione  idonea   a   dimostrare   l'effettivo
sostenimento e la corretta determinazione dei  costi  agevolabili.  A
tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi  all'acquisizione
dei beni  agevolati  devono  contenere  l'espresso  riferimento  alle
disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti
previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre  tenute
a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da  un
perito industriale iscritti nei rispettivi albi  professionali  o  un
attestato di conformità rilasciato  da  un  ente  di  certificazione
accreditato, da cui risulti che  i  beni  possiedono  caratteristiche
tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e  B
annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi  al
sistema aziendale  di  gestione  della  produzione  o  alla  rete  di
fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore
a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente puo'
essere  adempiuto  attraverso  una  dichiarazione  resa  dal   legale
rappresentante  ai  sensi  del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Qualora  nell'ambito  delle  verifiche  e  dei
controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da  1056  a
1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico  concernenti
la qualificazione e la  classificazione  dei  beni,  l'Agenzia  delle
entrate puo' richiedere al  Ministero  dello  sviluppo  economico  di
esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di  svolgimento
di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione
tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo  economico,
nella quale puo' essere prevista un'analoga forma  di  collaborazione
anche in  relazione  agli  interpelli  presentati  all'Agenzia  delle
entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a),  della  legge
27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto  la  corretta  applicazione
del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento
delle attività di propria competenza, il  Ministero  dello  sviluppo
economico puo' anche avvalersi di  soggetti  esterni  con  competenze
tecniche specialistiche. 
  1063. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da
1054 a 1058  del  presente  articolo,  ai  fini  di  quanto  previsto
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  1064. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono inserite
le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»; 
    b) al comma 199, primo periodo, le  parole:  «reddito  d'impresa»
sono sostituite dalle seguenti: «reddito dell'impresa»; 
    c) al comma 200: 
      1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:  «Le  spese
previste dalla presente lettera» sono inserite le  seguenti:  «,  nel
caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»; 
      2) alla lettera d),  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «con
soggetti terzi» sono inserite le seguenti: «residenti nel  territorio
dello Stato o»; 
      3)  alla  lettera  e),  le  parole:  «delle  maggiorazioni  ivi
previste» sono sostituite dalle seguenti:  «della  maggiorazione  ivi
prevista»; 
    d) al comma 201: 
      1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:  «Le  spese
previste dalla presente lettera» sono inserite le  seguenti:  «,  nel
caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»; 
      2) alla lettera d), dopo le parole: «delle spese  di  personale
indicate alla lettera a)» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  delle
spese ammissibili indicate alla lettera c)»; 
    e) al comma 202: 
      1) alla lettera b), dopo le  parole:  «beni  materiali  mobili»
sono inserite le seguenti: «e ai software»; 
      2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:  «Le  spese
previste dalla presente lettera» sono inserite le  seguenti:  «,  nel
caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»; 
      3)  alla  lettera  d),  secondo  periodo,  le   parole:   «sono
ammissibili a  condizione  che  i  soggetti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, nel caso di contratti  stipulati  con  soggetti  esteri,
sono ammissibili a condizione che tali soggetti»; 
    f) al comma 203: 
      1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «3 milioni di euro»  sono
sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «10 per cento» e le parole:  «1,5  milioni  di  euro»
sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»; 
      3) al terzo periodo, le parole: «6 per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «10 per cento» e le parole:  «1,5  milioni  di  euro»
sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»; 
      4) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «15 per cento» e le parole:  «1,5  milioni  di  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»; 
    g) al comma 206, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «redigere  e
conservare  una  relazione  tecnica»   e'   inserita   la   seguente:
«asseverata»; 
    h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «I
termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative
sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle  entrate  e
il Ministero  dello  sviluppo  economico,  nella  quale  puo'  essere
prevista un'analoga forma di collaborazione anche in  relazione  agli
interpelli   presentati   all'Agenzia   delle   entrate   ai    sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n.
212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta
per i suddetti investimenti. Per l'espletamento  delle  attività  di
propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico puo'  anche
avvalersi   di   soggetti    esterni    con    competenze    tecniche
specialistiche»; 
    i) al comma 210,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»; 
    l) dopo il comma 210 e' inserito il seguente: 
  «210-bis. Per il periodo in corso al 31  dicembre  2020  e  fino  a
quello in corso  al  31  dicembre  2023,  ai  fini  della  disciplina
prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge  27  dicembre
2017, n. 205, sono ammissibili i  costi  previsti  dall'articolo  31,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del
17 giugno 2014». 
  1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a  1064  del  presente
articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui al  comma  1037,
secondo le modalità di cui al comma 1040. 
  1066. Al fine  di  incentivare  lo  sviluppo  delle  capacità  del
sistema  nazionale   di   ricerca   nell'ambito   dei   progetti   di
digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida  del  programma
Industria  4.0,  il  fondo  per  il  finanziamento  ordinario   delle
università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 5  milioni  di  euro  in
relazione alla quota destinata ai  consorzi  interuniversitari.  Tale
importo e' assegnato dal Ministero dell'università e  della  ricerca
al Consorzio  universitario  per  la  ricerca  socioeconomica  e  per
l'ambiente (CURSA) per la realizzazione  di  progetti  inerenti  alle
finalità di cui al primo periodo. I  progetti  di  cui  al  presente
comma sono avviati entro il  31  dicembre  2021  e  sono  soggetti  a
rendicontazione. 
  1067. E' stanziata la somma di euro 1.000.000 annui  per  gli  anni
2021  e  2022  da  destinare  all'Agenzia  nazionale  per  le   nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)  per
assicurare, previa convenzione da sottoscrivere entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il  supporto
tecnico al  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  le  attività
previste dai commi 195 e 207 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2019, n. 160. 
  1068. Al fine di sostenere  gli  investimenti  produttivi  ad  alto
contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e
in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione  e
alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse
del Fondo di cui al comma 1037. 
  1069. Le somme di cui al comma 1068 sono utilizzate, secondo quanto
previsto dai commi da 1070 a 1073,  per  l'erogazione  di  contributi
agli investimenti, che perseguano gli obiettivi di  cui  al  medesimo
comma 1068, in macchinari,  impianti  e  attrezzature  produttive  in
misura pari al 40 per cento  dell'ammontare  complessivo  di  ciascun
investimento. I contributi erogati ai sensi dei commi da 1068 a  1072
sono  cumulabili  con  altri  incentivi  e  sostegni  previsti  dalla
normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel
limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento. 
  1070. La gestione delle risorse di cui al comma  1068  e'  affidata
alla società Invitalia - Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa o a una società  da  questa
interamente  controllata.  Il  gestore  e'   autorizzato,   su   base
semestrale in  riferimento  a  quanto  previsto  dal  comma  1073,  a
trattenere dalle suddette risorse le somme necessarie per le spese di
gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello
0,5 per cento delle medesime risorse. 
  1071. Il gestore provvede a: 
    a) predisporre e rendere disponibile nel  proprio  sito  internet
istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle  istanze
di ammissione al contributo da parte delle imprese; 
    b) verificare, sulla base  della  documentazione  prodotta  dalle
imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono
ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione
sociale, con particolare riferimento all'occupazione e all'indotto, e
territoriale, nonche', anche in raccordo con le amministrazioni  e  i
soggetti competenti per materia, in relazione a  quanto  disposto  al
comma  1069,  che  le  imprese  istanti  possono  beneficiare   delle
agevolazioni e dei sostegni ulteriori rispetto al contributo  di  cui
ai commi da 1068 a 1072 e ai relativi limiti; 
    c) verificare che le imprese istanti: 
      1) si trovino  in  situazione  di  regolarità  contributiva  e
fiscale; 
      2) si trovino in regola con le disposizioni vigenti in  materia
di normativa antimafia, edilizia e  urbanistica,  del  lavoro,  della
prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 
      3)  non  rientrino  tra  le  società  che  hanno  ricevuto  e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
      4) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo
67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
      5) non sia intervenuta nei confronti degli amministratori,  dei
soci e dei  titolari  effettivi  condanna  definitiva,  negli  ultimi
cinque anni, per reati commessi in  violazione  delle  norme  per  la
repressione dell'evasione in materia di imposte  sui  redditi  e  sul
valore  aggiunto  nei  casi  in  cui  sia  stata  applicata  la  pena
accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del  decreto  legislativo
10 marzo 2000, n. 74. 
  1072. In seguito alle verifiche di cui al comma  1071,  il  gestore
comunica, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei  limiti
delle risorse disponibili e dei criteri di  cui  al  comma  1069  del
presente articolo, l'accoglimento delle domande e  vincola  le  somme
pluriennali ad esse relative, ai sensi di quanto previsto  dai  commi
da 1037 a 1050. Il contributo e' erogato, entro l'anno 2026, anche in
piu'  rate  annuali,  in  relazione   allo   stato   di   avanzamento
dell'investimento autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio e
rendicontato ai sensi del comma 1073 del presente articolo. 
  1073. Il gestore provvede ad acquisire rendiconti  periodici  dalle
imprese beneficiarie del contributo di cui ai commi da 1068  a  1072,
definendone i contenuti,  la  cadenza  e  le  modalità,  nonche'  la
documentazione giustificativa. Sulla base  delle  informazioni  cosi'
acquisite, il gestore provvede: 
    a) a revocare il contributo e a  recuperare  quanto  erogato  nel
caso in cui l'impresa non rispetti piu' le condizioni di cui al comma
1071, lettera c), o non utilizzi il contributo per gli  obiettivi  di
cui al comma 1068, come documentati ai sensi del comma 1071,  lettera
b), o  non  produca  la  documentazione  giustificativa  adeguata  ai
contributi erogati; 
    b) a rendicontare su base semestrale in  relazione  all'attività
svolta in esecuzione dei commi da 1068 a 1072, nonche' alle spese  di
gestione e alle commissioni trattenute ai sensi del comma 1070. 
  1074. Il Ministro dello sviluppo  economico  trasmette  annualmente
alle Camere una relazione recante le informazioni  di  cui  al  comma
1073, lettera b), relative alla rendicontazione dell'attività svolta
dal gestore e delle spese di gestione e  delle  commissioni  da  esso
trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti  di  investimento
finanziati  e  dei  criteri  posti  alla  base  dell'erogazione   dei
contributi  per   valutare   l'alto   contenuto   tecnologico   degli
investimenti e il loro impatto  positivo  sulla  coesione  sociale  e
territoriale nel quadro del programma Next Generation EU. 
  1075. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre  2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,
n. 157, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Entro  il  31
dicembre 2021, gli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo
25,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, di capacità non inferiore a 3.000  metri  cubi
si dotano del sistema informatizzato di cui al primo periodo». 
  1076. All'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La garanzia  di  cui
al primo periodo e' trasmessa, a cura  del  soggetto  che  presta  la
garanzia, per via telematica all'Agenzia delle entrate, che  rilascia
apposita  ricevuta  telematica  con  indicazione  del  protocollo  di
ricezione. I gestori dei depositi hanno  facoltà  di  accedere  alle
informazioni indicate nella garanzia mediante  i  servizi  telematici
resi disponibili dall'Agenzia delle entrate». 
  1077. Per i depositi costieri di  oli  minerali  e  i  depositi  di
stoccaggio dei  medesimi  prodotti,  autorizzati  rispettivamente  ai
sensi dell'articolo 57, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56,  lettera  a),  della
legge 23 agosto 2004, n. 239, eccettuati i depositi di stoccaggio  di
gas  di  petrolio  liquefatti,  la  validità  e  l'efficacia   della
variazione della titolarità o del trasferimento della gestione  sono
subordinate alla preventiva  comunicazione  di  inizio  attività  da
trasmettere alle competenti autorità  amministrative  e  all'Agenzia
delle dogane e  dei  monopoli,  nonche'  al  successivo  nulla  osta,
rilasciato  dalla  medesima  Agenzia  previa  verifica,  in  capo  al
soggetto    subentrante,    della    sussistenza    del     requisito
dell'affidabilità  economica  nonche'   dei   requisiti   soggettivi
prescritti dagli articoli 23 e 25 del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504;  il  predetto  nulla  osta  e'
rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. 
  1078. Per i depositi di cui al comma 1077, eccettuati i depositi di
stoccaggio  di  gas   di   petrolio   liquefatti,   i   provvedimenti
autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli  ai
sensi dell'articolo 23, comma 4, del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la gestione dell'impianto in
regime di deposito fiscale nonche' la licenza fiscale di esercizio di
deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di
cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati
in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per  un  periodo
non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e
riscontrabili cause oggettive di forza  maggiore.  Con  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   sono
determinati gli indici specifici da  prendere  in  considerazione  ai
fini  della  valutazione  della  predetta  inoperatività   in   base
all'entità delle movimentazioni dei prodotti  energetici  rapportata
alla capacità di stoccaggio e alla  conseguente  gestione  economica
dell'attività del deposito. Il provvedimento di  revoca  e'  emanato
previa valutazione delle  particolari  condizioni,  anche  di  natura
economica, che hanno determinato l'inoperatività  del  deposito.  La
revoca dei provvedimenti autorizzativi o  della  licenza  fiscale  di
esercizio comporta la  decadenza  delle  autorizzazioni  adottate  ai
sensi dell'articolo 57, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56,  lettera  a),  della
legge 23 agosto 2004, n. 239. 
  1079. Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto  delle
frodi   realizzate   con   utilizzo   del    falso    plafond    IVA,
l'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di  rischio
orientate a riscontrare  la  sussistenza  delle  condizioni  previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1984, n. 17, e conseguenti  attività  di  controllo  sostanziale  ai
sensi degli articoli 51 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  finalizzate  all'inibizione  del
rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime. 
  1080. Nel caso in cui i riscontri di cui al comma 1079 diano  esito
irregolare, al contribuente e'  inibita  la  facoltà  di  rilasciare
nuove   dichiarazioni   d'intento   tramite   i   canali   telematici
dell'Agenzia delle entrate. 
  1081. Considerato il disposto di cui  all'articolo  12-septies  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  in  caso  di  indicazione  nella
fattura elettronica del  numero  di  protocollo  di  una  lettera  di
intento invalidata, il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1,
commi 211 e 212, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  inibisce
l'emissione della fattura elettronica recante il relativo  titolo  di
non imponibilità ai fini dell'IVA, ai sensi dell'articolo  8,  comma
1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. 
  1082. Ai fini di cui al comma 1079,  in  aggiunta  alle  assunzioni
già autorizzate o  consentite  dalla  normativa  vigente,  anche  in
deroga alle disposizioni  in  materia  di  concorso  unico  contenute
nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, l'Agenzia  delle  entrate  e'  autorizzata,  per  il  biennio
2021-2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, a  espletare
procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione,  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, di 50 unità di personale da inquadrare
nell'Area III, fascia retributiva  F1,  da  destinare  alle  relative
attività antifrode di selezione, analisi e  controllo  dei  fenomeni
illeciti. Ai fini dell'applicazione del primo periodo, e' autorizzata
la spesa di euro 1.240.000 per l'anno 2021 e di euro 2.600.000  annui
a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente  comma,
pari a euro 1.240.000 per l'anno 2021 e  a  euro  2.600.000  annui  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  a  carico   del   bilancio
dell'Agenzia delle entrate. 
  1083. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono stabilite le modalità operative per l'attuazione  del  presidio
antifrode di cui ai commi  da  1079  a  1082  e  in  particolare  per
l'invalidazione  delle  lettere   d'intento   già   emesse   e   per
l'inibizione del rilascio di nuove lettere d'intento. 
  1084. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 635, secondo periodo, dopo la parola: «semilavorati,»
sono inserite le seguenti: «comprese le preforme,»; 
    b) al comma 637, lettera a), dopo  le  parole:  «il  fabbricante»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero il  soggetto,  residente  o  non
residente  nel  territorio  nazionale,  che  intende  vendere  MACSI,
ottenuti per suo  conto  in  un  impianto  di  produzione,  ad  altri
soggetti nazionali»; 
    c)  al  comma  638,  le  parole:  «,   come   materia   prima   o
semilavorati,» sono soppresse ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Il predetto soggetto che produce MACSI puo' essere  censito
ai fini del rimborso di cui al comma 642»; 
    d) al comma 643, le  parole:  «euro  10»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 25»; 
    e) al comma 645 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
obbligato in solido con i medesimi»; 
    f) il comma 647 e' sostituito dal seguente: 
  «647.   L'attività   di   accertamento,   verifica   e   controllo
dell'imposta di cui ai commi da 634 a 650 e' effettuata con i  poteri
e delle prerogative di cui all'articolo 18 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche tramite interventi
presso i  fornitori  della  plastica  riciclata,  per  soli  fini  di
riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti  obbligati.  Le
attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»; 
    g) il comma 650 e' sostituito dal seguente: 
  «650. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634
si  applica  la  sanzione  amministrativa  dal  doppio  al  quintuplo
dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro  250.  In  caso  di
ritardato   pagamento   dell'imposta   si   applica    la    sanzione
amministrativa  pari  al  25  per  cento  dell'imposta  dovuta,   non
inferiore comunque a euro 150. Per  la  tardiva  presentazione  della
dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra  violazione  delle
disposizioni di cui ai  commi  da  634  al  presente  comma  e  delle
relative  modalità  di   applicazione   si   applica   la   sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione  immediata
delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma  634,
si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472»; 
    h) il comma 651 e' sostituito dal seguente: 
  «651. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono  stabilite
le modalità di attuazione dei commi da 634 a  650,  con  particolare
riguardo all'identificazione dei MACSI in  ambito  doganale  mediante
l'utilizzo  dei  codici  della  nomenclatura  combinata   dell'Unione
europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma
641, alle modalità di registrazione  dei  soggetti  obbligati,  alle
modalità per l'effettuazione della liquidazione e per il  versamento
dell'imposta,  alle  modalità  per  la  tenuta  della   contabilità
relativa all'imposta di cui  al  comma  634  a  carico  dei  soggetti
obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di
MACSI che contengono altre  merci  introdotti  nel  territorio  dello
Stato, alle modalità per la trasmissione, per  via  telematica,  dei
dati  di  contabilità,  all'individuazione,  ai  fini  del  corretto
assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione
e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei
MACSI nonche' della compostabilità degli stessi, alle modalità  per
il rimborso dell'imposta previsto dal  comma  642,  allo  svolgimento
delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la  notifica
degli avvisi di pagamento di cui  al  comma  648.  Con  provvedimento
interdirettoriale  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   e
dell'Agenzia delle entrate sono  individuati  i  dati  aggiuntivi  da
indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei  MACSI  ai  fini
dell'imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di
informazioni tra le predette Agenzie»; 
    i) al comma 652, le parole: «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 1° luglio 2021». 
  1085. All'articolo 51, comma 3-sexies, del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, le parole: «In via sperimentale, per il periodo dal  1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «A
decorrere dall'anno 2021». 
  1086. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 663, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di  bevande
edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato  ovvero  a  ditte
nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la  rivendita,  da
parte del fabbricante nazionale o, se diverso  da  quest'ultimo,  del
soggetto  nazionale  che  provvede  al  condizionamento  ovvero   del
soggetto, residente o non residente  nel  territorio  nazionale,  per
conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal  fabbricante  o
dall'esercente l'impianto di condizionamento»; 
    b) al comma 664, lettera a), dopo le parole: «al condizionamento»
sono inserite le seguenti:  «ovvero  il  soggetto,  residente  o  non
residente nel territorio nazionale, per conto del  quale  le  bevande
edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente  l'impianto
di condizionamento»; 
    c) al comma 666, le  parole:  «dal  fabbricante  nazionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 664, lettera
a),» e le parole:  «dallo  stesso  soggetto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dagli stessi soggetti»; 
    d) il comma 674 e' sostituito dal seguente: 
  «674. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661
si  applica  la  sanzione  amministrativa  dal  doppio  al  quintuplo
dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro  250.  In  caso  di
ritardato   pagamento   dell'imposta   si   applica    la    sanzione
amministrativa  pari  al  25  per  cento  dell'imposta  dovuta,   non
inferiore comunque a euro 150. Per  la  tardiva  presentazione  della
dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra  violazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative  modalità
di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250  a
euro 2.500. Per l'irrogazione  immediata  delle  sanzioni  tributarie
collegate all'imposta di cui ai  commi  da  661  a  676,  si  applica
l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»; 
    e) al comma 676, le parole: «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022». 
  1087. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e  di  ridurre  il
consumo di  contenitori  di  plastica  per  acque  destinate  ad  uso
potabile,  alle  persone  fisiche  nonche'  ai   soggetti   esercenti
attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non  commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente
riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al  31  dicembre  2022,  spetta  un
credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute
per  l'acquisto  e  l'installazione   di   sistemi   di   filtraggio,
mineralizzazione, raffreddamento e addizione  di  anidride  carbonica
alimentare E  290,  per  il  miglioramento  qualitativo  delle  acque
destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare
complessivo delle stesse non superiore, per le  persone  fisiche  non
esercenti attività economica,  a  1.000  euro  per  ciascuna  unità
immobiliare e, per gli altri  soggetti,  a  5.000  euro  per  ciascun
immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale. 
  1088. Il credito d'imposta di cui al comma 1087 spetta  nel  limite
complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le   modalità   di
applicazione e di  fruizione  del  credito  d'imposta,  al  fine  del
rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. 
  1089. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione  della
riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque  destinate
ad uso  potabile  conseguita  a  seguito  della  realizzazione  degli
interventi di cui al comma 1087, in analogia  a  quanto  previsto  in
materia di detrazioni  fiscali  per  la  riqualificazione  energetica
degli edifici,  le  informazioni  sugli  interventi  effettuati  sono
trasmesse per via telematica all'ENEA. L'ENEA elabora le informazioni
pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  al
Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro  dello  sviluppo
economico. 
  1090. Nell'ambito del riassetto della  riscossione  nel  territorio
siciliano, l'Agenzia delle entrate-Riscossione puo'  subentrare  alla
società Riscossione Sicilia  S.p.A.  nell'esercizio  delle  relative
funzioni anche con  riguardo  alle  entrate  spettanti  alla  Regione
siciliana. Per garantire il subentro senza soluzione di continuità e
favorire la sostenibilità economica e  finanziaria  dell'operazione,
e' previsto un contributo in conto capitale  in  favore  dell'Agenzia
delle entrate-Riscossione fino a 300  milioni  di  euro,  da  erogare
entro  trenta  giorni  dalla  data  di   decorrenza   del   subentro,
utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore  dei
saldi patrimoniali della società. A tal fine e' autorizzata la spesa
di 300 milioni di euro nell'anno 2021. 
  1091. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i  commi
326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti: 
  «326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto  dell'esigenza  di
garantire,  nel  triennio  2020-2022,  l'equilibrio  gestionale   del
servizio  nazionale  di  riscossione,  l'Agenzia  delle  entrate,  in
qualità  di  titolare,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,  della   funzione   della
riscossione,  svolta  dall'ente  pubblico  economico  Agenzia   delle
entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e
in base all'andamento dei proventi risultanti dal  relativo  bilancio
annuale, una quota non superiore complessivamente a  450  milioni  di
euro, di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2021
e 38 milioni per l'anno 2022, a  valere  sui  fondi  accantonati  nel
bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200 milioni
di euro derivanti dall'avanzo di  gestione  dell'esercizio  2019,  in
deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e sulle risorse assegnate per gli  esercizi  2020  e  2021  alla
medesima Agenzia delle entrate.  Tale  erogazione  e'  effettuata  in
acconto, per la quota maturata al 30  giugno  di  ciascun  esercizio,
entro il secondo mese  successivo  alla  deliberazione  del  bilancio
semestrale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro  il
secondo mese successivo all'approvazione del bilancio  annuale  della
stessa Agenzia. 
  327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020  all'ente  Agenzia
delle entrate-Riscossione a titolo di  contributo  risulti  inferiore
all'importo di 300 milioni di euro, si determina,  per  un  ammontare
pari alla differenza, l'incremento della  quota  di  112  milioni  di
euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in  conformità  al
comma 326. 
  328. La parte eventualmente non fruita del  contributo  per  l'anno
2021, anche rideterminato ai sensi del comma 327,  si  aggiunge  alla
quota  di  38  milioni  di  euro  erogabili  all'ente  Agenzia  delle
entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326». 
  1092. Al comma 807 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle  funzioni  e  delle
attività  di  supporto   propedeutiche   all'accertamento   e   alla
riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione  fino  a
100.000 abitanti»; 
    b) alla lettera c), le parole: «fino  a  200.000  abitanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «superiore a  100.000  e  fino  a  200.000
abitanti». 
  1093. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2021». 
  1094. All'articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
le parole: «31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1°  gennaio
2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 e  riprendono
a decorrere dal 1° gennaio 2022». 
  1095. All'articolo 1 della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 540: 
      1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «che  effettuano»  sono
inserite le seguenti:  «,  esclusivamente  attraverso  strumenti  che
consentano il pagamento elettronico,»; 
      2) al terzo periodo, le parole: «del sito internet dell'Agenzia
delle entrate» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  sito  internet
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»; 
    b) al comma 541, dopo le parole: «o professione» sono inserite le
seguenti: «esclusivamente  attraverso  strumenti  che  consentano  il
pagamento elettronico»; 
    c) al comma 542, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Con il provvedimento di cui al comma 544 sono istituiti premi per un
ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro». 
  1096. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre  2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,
n. 136, le parole: «l'attribuzione dei premi e» sono soppresse. 
  1097. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 288 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «I
rimborsi  attribuiti  non  concorrono  a  formare  il   reddito   del
percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo  d'imposta
e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale»; 
    b) al comma 290, il secondo periodo e' soppresso. 
  1098. All'articolo 120, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio al 30 giugno 2021». 
  1099.  I   soggetti   beneficiari   del   credito   d'imposta   per
l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui  all'articolo  120  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono  optare  per  la  cessione
dello stesso, ai sensi dell'articolo 122 del medesimo  decreto-legge,
fino al 30 giugno 2021. 
  1100. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120,  comma  6,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'  ridotta  di  1
miliardo di euro per l'anno 2021. 
  1101.  All'articolo  31-ter  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad  altri
accordi conclusi con  le  autorità  competenti  di  Stati  esteri  a
seguito delle procedure amichevoli previste  dagli  accordi  o  dalle
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le
parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono  stipulati  e
per i quattro periodi d'imposta  successivi,  salvi  mutamenti  delle
circostanze di fatto o di diritto rilevanti  ai  fini  degli  accordi
sottoscritti e risultanti dagli stessi.  Qualora  le  circostanze  di
fatto e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per  uno  o  piu'
dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i  quali  i
termini previsti dall'articolo  43  del  presente  decreto  non  sono
ancora scaduti  e  a  condizione  che  non  siano  iniziati  accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento
delle quali  il  contribuente  abbia  avuto  formale  conoscenza,  e'
concessa al contribuente la facoltà di far  valere  retroattivamente
l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda  a  tal  fine  necessario
rettificare  il   comportamento   adottato,   all'effettuazione   del
ravvedimento operoso ovvero alla  presentazione  della  dichiarazione
integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,
senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Gli accordi di cui al comma  1,  qualora  conseguano  ad  altri
accordi conclusi con  le  autorità  competenti  di  Stati  esteri  a
seguito  delle  procedure  amichevoli  previste   dagli   accordi   o
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le
parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a  decorrere  da
periodi  di  imposta   precedenti   alla   data   di   sottoscrizione
dell'accordo purche' non anteriori al periodo d'imposta in corso alla
data  di  presentazione  della  relativa   istanza   da   parte   del
contribuente.  E'  concessa  al  contribuente  la  facoltà  di   far
retroagire gli effetti di tali accordi anche  a  periodi  di  imposta
precedenti a  quello  in  corso  alla  data  di  presentazione  della
relativa istanza e per i quali i termini  previsti  dall'articolo  43
non sono ancora scaduti,  a  condizione  che:  a)  per  tali  periodi
ricorrano le  stesse  circostanze  di  fatto  e  di  diritto  a  base
dell'accordo stipulato con le autorità competenti di  Stati  esteri;
b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza  di  accordo
preventivo; c) le autorità competenti di Stati esteri acconsentano a
estendere l'accordo ad annualità precedenti; d) per tali periodi  di
imposta non siano iniziati  accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
attività amministrative di accertamento delle quali il  contribuente
abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del  presente
comma  sia  necessario  rettificare  il  comportamento  adottato,  il
contribuente  provvede  all'effettuazione  del  ravvedimento  operoso
ovvero alla presentazione della dichiarazione  integrativa  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 8, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  luglio   1998,   n.   322,   senza
l'applicazione delle eventuali sanzioni»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di
cui al comma 3 e' subordinata al versamento di una  commissione  pari
a: 
    a) 10.000 euro nel caso  in  cui  il  fatturato  complessivo  del
gruppo cui appartiene il contribuente istante  sia  inferiore  a  100
milioni di euro; 
    b) 30.000 euro nel caso  in  cui  il  fatturato  complessivo  del
gruppo cui appartiene il contribuente istante sia  compreso  tra  100
milioni e 750 milioni di euro; 
    c) 50.000 euro nel caso  in  cui  il  fatturato  complessivo  del
gruppo cui appartiene il contribuente istante  sia  superiore  a  750
milioni di euro. 
    3-ter. In caso di richiesta di rinnovo  dell'accordo  di  cui  al
comma 3, le commissioni sono ridotte alla  metà.  Con  provvedimento
del  Direttore  dell'Agenzia   delle   entrate   sono   adottate   le
disposizioni di attuazione della disciplina  contenuta  nel  presente
comma». 
  1102.  All'articolo  7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo il comma  3
e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione  di  cui  al  comma  1,
lettera  a),  possono  annotare  le  fatture  nel  registro  di   cui
all'articolo 23  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al  trimestre
di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso  mese
di effettuazione delle operazioni». 
  1103. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:  «Con
riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022,
i dati  di  cui  al  primo  periodo  sono  trasmessi  telematicamente
utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di  cui  al
comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: 
    a) la trasmissione telematica dei dati relativi  alle  operazioni
svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel  territorio  dello
Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o  dei
documenti che ne certificano i corrispettivi; 
    b) la trasmissione telematica dei dati relativi  alle  operazioni
ricevute da soggetti non stabiliti  nel  territorio  dello  Stato  e'
effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a  quello
di  ricevimento  del  documento   comprovante   l'operazione   o   di
effettuazione dell'operazione». 
  1104. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471,  dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i
seguenti: «Per le operazioni effettuate  a  partire  dal  1°  gennaio
2022, si applica la sanzione amministrativa di euro  2  per  ciascuna
fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione  e'
ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200  per  ciascun
mese, se la  trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis,  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero  se,  nel  medesimo
termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati». 
  1105. All'articolo 10-bis del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019 e 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021». 
  1106. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «nell'ambito di  un  programma  di
assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con  le
fatture  elettroniche  e  con  le  comunicazioni   delle   operazioni
transfrontaliere  nonche'  sui  dati  dei   corrispettivi   acquisiti
telematicamente» sono inserite le seguenti: «e sugli  ulteriori  dati
fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria»; 
    b) al  comma  2,  dopo  le  parole:  «anche  per  il  tramite  di
intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,»
sono inserite le seguenti: «in possesso della delega  per  l'utilizzo
dei servizi di fatturazione elettronica,». 
  1107. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Allo scopo di semplificare gli  adempimenti  tributari  dei
contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza  fiscale  nonche'
degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano,  entro  il  31  marzo  dell'anno  a  cui  l'imposta  si
riferisce, inviano al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del
tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del
portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel  sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo
28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i  dati  rilevanti  per  la  determinazione  dell'imposta
regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte
delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico
dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta
l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi». 
  1108. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema  di
interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244,  e'  obbligato  in  solido   al   pagamento
dell'imposta di bollo  il  cedente  del  bene  o  il  prestatore  del
servizio, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  anche  nel  caso  in  cui  il
documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. 
  1109. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «La
memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a  richiesta  del
cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi  precedenti,  e'
effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione»; 
    b) al  comma  5-bis,  primo  periodo,  la  parola:  «gennaio»  e'
sostituita dalla seguente: «luglio»; 
    c) il comma 6 e' abrogato; 
    d) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «dal comma  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 6, comma 2-bis, 11,  commi
2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471,». 
  1110. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
471, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1,  1-bis  e  2,
del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,  se  le  violazioni
consistono  nella  mancata  o   non   tempestiva   memorizzazione   o
trasmissione, ovvero nella memorizzazione  o  trasmissione  con  dati
incompleti o  non  veritieri,  la  sanzione  e'  pari,  per  ciascuna
operazione,  al  novanta  per   cento   dell'imposta   corrispondente
all'importo  non  memorizzato  o  trasmesso.   Salve   le   procedure
alternative adottate con i provvedimenti di attuazione  dell'articolo
2, comma 4, del  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  la
sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica  anche
in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di  cui
al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in  caso  di
mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione  o  di
omessa verificazione periodica degli  stessi  strumenti  nei  termini
legislativamente previsti si applica la  sanzione  amministrativa  da
euro 250 a euro 2.000»; 
    b) al comma 3, primo periodo, le parole: «cento per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «novanta per cento»; 
    c) al comma 4, dopo le parole: «2, primo periodo,» sono  inserite
le seguenti: «2-bis, primo periodo,». 
  1111. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
471, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: 
  «2-quinquies. Per l'omessa o tardiva  trasmissione  ovvero  per  la
trasmissione con dati incompleti o non  veritieri  dei  corrispettivi
giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e  2,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la  violazione  non  ha  inciso
sulla corretta liquidazione  del  tributo,  si  applica  la  sanzione
amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si  applica
l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»; 
    b) al comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La
sanzione di cui al periodo precedente  si  applica  anche  all'omessa
installazione degli strumenti di cui all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  salve  le  procedure
alternative adottate con i provvedimenti  di  attuazione  di  cui  al
medesimo comma»; 
    c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque  manomette
o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma  4,  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorche'
siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne  faccia  uso
al fine di eludere le disposizioni di  cui  al  comma  1  del  citato
articolo si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
3.000 a euro 12.000.». 
  1112. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: 
  «Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche  nelle
ipotesi di cui all'articolo 2,  commi  1,  1-bis  e  2,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono  nella
mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero  nella
memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri». 
  1113. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:  «Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano  anche  all'omessa
installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli  strumenti
di cui all'articolo 2, comma 4,  del  decreto  legislativo  5  agosto
2015,  n.  127,  salve  le  procedure  alternative  adottate  con   i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma». 
  1114. All'articolo 13, comma  1,  lettera  b-quater),  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo le parole:  «articoli  6,»
sono inserite le seguenti: «comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di
omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti  o
non veritieri,». 
  1115. Le disposizioni di cui ai commi da 1109 a 1114 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2021. 
  1116. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
come eventualmente rideterminati dai  commissari  delegati  ai  sensi
dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, e per i comuni  della  regione  Emilia-Romagna
interessati  dalla  proroga  dello  stato   di   emergenza   di   cui
all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria
prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8  del  citato
decreto-legge n. 74 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  n.  122  del  2012,  e'   prorogata   fino   alla   definitiva
ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque  non
oltre il 31 dicembre 2021. 
  1117. Gli oneri di cui al comma 1116 sono valutati in 11,6  milioni
di euro per l'anno 2021. 
  1118.  Al  secondo  periodo  del  comma  16  dell'articolo  48  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  le  parole:  «e  comunque  non
oltre il  31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021». 
  1119. Gli oneri di cui al comma 1118 sono valutati in 21,1  milioni
di euro per l'anno 2021. 
  1120. L'articolo 25-novies del decreto-legge 23  ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136, e' abrogato. 
  1121. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dal CONI,» sono
inserite le seguenti: «dalla società Sport e salute Spa,». 
  1122. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre  2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2021»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «30  giugno  2020»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»; 
    c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2021». 
  1123. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili  e  con  destinazione
agricola rideterminati con le modalità e nei  termini  indicati  dal
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,
come da ultimo modificato dal comma 1122 del  presente  articolo,  le
aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo  5,  comma  2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe  all'11  per
cento e l'aliquota di cui all'articolo 7,  comma  2,  della  medesima
legge e' aumentata all'11 per cento. 
  1124. All'articolo 62-quater del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «al dieci per  cento
e al cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «al  quindici
per cento e al dieci per cento dal 1°  gennaio  2021,  al  venti  per
cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per
cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023»; 
    b) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Il
produttore e' tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un
campione per ogni singolo prodotto»; 
    c) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante  su
tutto il prodotto giacente e,  comunque,  non  inferiore  all'imposta
dovuta mediamente per  il  periodo  di  tempo  cui  si  riferisce  la
dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta»; 
    d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo e'
legittimata  dall'applicazione,  sui  singoli   condizionamenti,   di
appositi   contrassegni   di   legittimazione   e    di    avvertenze
esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021. 
  3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, sono stabilite le tipologie  di  avvertenza  in  lingua
italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni  di
legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il  medesimo  provvedimento
sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni
attuative»; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei  monopoli  sono  stabiliti  il  contenuto  e  le   modalità   di
presentazione dell'istanza, ai fini  dell'autorizzazione  di  cui  al
comma 2, nonche' le modalità di  tenuta  dei  registri  e  documenti
contabili, di liquidazione  e  versamento  dell'imposta  di  consumo,
anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli  esercizi
che effettuano la vendita al pubblico,  in  conformità,  per  quanto
applicabili, a  quelle  vigenti  per  i  tabacchi  lavorati.  Con  il
medesimo  provvedimento  sono  emanate  le   ulteriori   disposizioni
necessarie per l'attuazione del comma 3»; 
    f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli sono stabiliti,  per  gli  esercizi  di  vicinato,  le
farmacie  e  le  parafarmacie,  le  modalità  e  i   requisiti   per
l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti
da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui
al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a)  prevalenza,  per  gli
esercizi  di  vicinato,  escluse  le  farmacie  e  le   parafarmacie,
dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma  1-bis  e  dei
dispositivi meccanici  ed  elettronici;  b)  effettiva  capacità  di
garantire il rispetto del  divieto  di  vendita  ai  minori;  c)  non
discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d)  presenza  dei
medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi  di
monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione  di  cui  al
primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma  e'  consentita
la prosecuzione dell'attività». 
  1125. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio  2016,  n.
6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «e'  consentita»
sono inserite le seguenti:  «,  secondo  le  modalità  definite  con
determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli,»; 
    b) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
  «12. In caso di rilevazione  di  offerta  di  prodotti  liquidi  da
inalazione in violazione del comma 11, fermi  restando  i  poteri  di
polizia giudiziaria ove il fatto costituisca  reato,  si  applica,  a
cura dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  l'articolo  102  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126». 
  1126. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «ad accisa in
misura pari al venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«ad accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al
trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al  quaranta  per  cento
dal 1° gennaio 2023». 
  1127. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della  legge  30  dicembre
2010,  n.  238,  si  interpreta  nel  senso   che   le   fisiologiche
interruzioni  dell'anno  accademico  non  precludono  l'accesso  agli
incentivi fiscali per gli  studenti  che  decidono  di  rientrare  in
Italia dopo avere svolto  continuativamente  un'attività  di  studio
all'estero. 
  1128.  All'articolo  25  del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: 
  «6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui  al
comma 4 e' negata e l'istruttoria per il relativo rilascio e' sospesa
allorche' ricorrano nei confronti dell'esercente, rispettivamente, le
condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione
e  la   revoca   della   predetta   licenza   trovano   applicazione,
rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso  di
persone giuridiche e di società, la licenza e'  negata,  revocata  o
sospesa, ovvero il procedimento  per  il  rilascio  della  stessa  e'
sospeso, allorche' le situazioni di  cui  ai  commi  da  6  a  9  del
medesimo articolo 23 ricorrano, alle  condizioni  ivi  previste,  con
riferimento  a  persone   che   rivestono   in   esse   funzioni   di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione  ovvero  a  persone
che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo»; 
    b) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: 
  «6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis,  limitatamente
ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina
e gasolio usato come carburante, la licenza di  cui  al  comma  4  e'
altresi' negata ai soggetti che, a  seguito  di  verifica,  risultano
privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per  lo  svolgimento
dell'attività del deposito rapportati alla capacità  dei  serbatoi,
ai  servizi  strumentali  all'esercizio  ovvero  al  conto  economico
previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.  I  soggetti  per
conto dei quali  i  titolari  di  depositi  commerciali  detengono  o
estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono  obbligati  a
darne  preventiva  comunicazione  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di  cui
ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23, la medesima Agenzia adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività  nel
termine di sessanta giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  o,
qualora successiva al predetto termine, dalla  data  del  verificarsi
delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi»; 
    c) al  comma  7,  le  parole:  «La  licenza  di  esercizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei  casi  di  cui  al  comma
6-bis, la licenza di esercizio». 
  1129. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui  al  comma
1128, lettera b), i soggetti per conto dei  quali  la  benzina  e  il
gasolio  usato  come  carburante  sono  detenuti  presso  i  depositi
commerciali di cui all'articolo 25, commi 1  e  6,  del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentano  la
comunicazione di inizio attività entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
  1130. All'articolo 1, comma 636, alinea, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, le parole: «entro il 30 settembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2023». 
  1131. Il canone mensile di cui all'articolo 1, comma  636,  lettera
c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo ai mesi da gennaio
2021 a giugno 2021 compreso, puo' essere versato, entro il giorno  10
del mese successivo, nella misura di  euro  2.800  per  ogni  mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni
frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni. 
  1132. I titolari di concessione per l'esercizio del gioco del Bingo
che scelgano la modalità di versamento del canone di  proroga  delle
concessioni di cui al comma 1131 sono tenuti a  versare  la  restante
parte fino alla copertura dell'intero ammontare del  canone  previsto
dalla vigente normativa, con rate mensili di pari  importo,  con  gli
interessi legali calcolati giorno per giorno. 
  1133. La prima delle rate di cui al comma 1132 e' versata entro  il
10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10  di  ciascun  mese;
l'ultima rata e' versata entro il 10 dicembre 2022. 
  1134. Al  fine  di  garantire  le  attività  di  promozione  della
libertà femminile e di  genere  e  le  attività  di  prevenzione  e
contrasto delle forme  di  violenza  e  discriminazione  fondate  sul
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e  sulla
disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonche'
della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27
giugno  2013,  n.  77,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e'
istituito un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni  e  la
violenza di genere», con una dotazione di 2.000.000 di euro annui per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  1135. Sono destinatarie delle risorse del Fondo  di  cui  al  comma
1134 le associazioni del Terzo settore, come definite  ai  sensi  del
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che: 
    a) rechino nello  statuto  finalità  e  obiettivi  rivolti  alla
promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione  e
al contrasto delle discriminazioni di genere; 
    b) svolgano la propria attività da almeno tre anni e  presentino
un  curriculum  dal  quale  risulti  lo  svolgimento   di   attività
documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a). 
  1136. Il Fondo di cui al comma 1134 e' destinato al sostegno  delle
spese di funzionamento e di gestione delle  associazioni  di  cui  al
comma 1135, comprese le spese per il personale formato e qualificato,
nonche' al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti. 
  1137. Le amministrazioni competenti concedono l'utilizzo collettivo
di beni immobili appartenenti  al  patrimonio  pubblico  in  comodato
d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 1135 che  gestiscono
luoghi fisici di  incontro,  relazione  e  libera  costruzione  della
cittadinanza, fruibili per tutte  le  donne  e  in  cui  si  svolgano
attività   di    promozione    di    attività    socio-aggregative,
autoimprenditoriali  per  l'autonomia  in  uscita  dalla  violenza  e
culturali dedicate alle  questioni  di  genere  e  di  erogazione  di
servizi gratuiti alla comunità di riferimento. 
  1138. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di  ogni  anno,  disciplina
modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1134. 
  1139. Il Ministro per le pari opportunità e  la  famiglia  ovvero,
nel caso in cui non sia nominato, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, entro il 31  marzo  di  ogni  anno,  con  proprio  decreto,
individua le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui
al comma 1134 tra le associazioni aventi diritto. 
  1140.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi  speciali   di   cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si prevede possano essere  approvati  nel  triennio  2021-2023,  sono
determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle  misure
indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. 
  1141. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' ridotto di 21.247.720 euro per l'anno  2021
ed  e'  incrementato  di  316.700.693  euro  per  l'anno   2022,   di
154.080.507 euro per l'anno 2023,  di  143.777.149  euro  per  l'anno
2024, di 152.364.913 euro per l'anno 2025, di  103.649.310  euro  per
l'anno 2026, di 118.480.239 euro per l'anno 2027, di 119.297.596 euro
per l'anno 2028, di 128.321.274 euro per l'anno 2029, di  169.441.162
euro per l'anno  2030,  di  250.741.162  euro  per  l'anno  2031,  di
249.301.162 euro per l'anno 2032,  di  140.121.162  euro  per  l'anno
2033, di 177.901.162 euro per ciascuno degli anni 2034 e  2035  e  di
220.101.162 euro annui a decorrere dall'anno 2036. 
  1142.  Per  il  potenziamento   dell'internazionalizzazione   delle
imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi: 
    a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di
1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e di 140 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023; 
    b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 465 milioni  di
euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2022 e 2023, per le finalità di cui alla  lettera  d)  del  medesimo
comma; 
    c) all'articolo 48, comma 2, lettera  d),  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, le parole: «31  dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2021». 
  1143. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'ultimo periodo del comma 496, le parole: «un anticipo  nel
limite  massimo  del  40  per  cento   dell'importo   dell'indennizzo
deliberato dalla Commissione  tecnica  a  seguito  del  completamento
dell'esame istruttorio» sono sostituite dalle seguenti: «fino al  100
per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato  dalla  Commissione
tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove  cio'
non pregiudichi  la  parità  di  trattamento  dei  soggetti  istanti
legittimati»; 
    b) all'ultimo periodo del comma 497, le parole: «un anticipo  nel
limite  massimo  del  40  per  cento   dell'importo   dell'indennizzo
deliberato dalla Commissione  tecnica  a  seguito  del  completamento
dell'esame istruttorio» sono sostituite dalle seguenti: «fino al  100
per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato  dalla  Commissione
tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove  cio'
non pregiudichi  la  parità  di  trattamento  dei  soggetti  istanti
legittimati». 
  1144.   Ai   fini    della    valorizzazione    delle    tradizioni
enogastronomiche,  delle  produzioni  agroalimentari  e   industriali
italiane  e  della  dieta  mediterranea  nonche'  del  contrasto  dei
fenomeni  di  contraffazione  e  di   Italian   sounding   ai   sensi
dell'articolo  144,  comma  1-bis,  del   codice   della   proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,
la Repubblica definisce e  promuove  la  rete  degli  esercizi  della
ristorazione italiana nel mondo. 
  1145. Per «ristorante italiano» si intende  il  pubblico  esercizio
dove si consumano pasti completi che sono  serviti  da  camerieri  su
tavoli disposti in un locale apposito e in cui l'insieme dei  cibi  e
delle bevande di cui l'esercizio  stesso  dispone  e'  costituito  da
ricette e  da  prodotti  italiani,  con  particolare  riferimento  ai
prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco nazionale  del
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  ai
prodotti   riconosciuti   dall'Unione   europea   come   prodotti   a
denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta,
a denominazione di origine controllata, a  denominazione  di  origine
controllata e garantita e a indicazione  geografica  tipica,  nonche'
alle produzioni di specialità tradizionale  garantita.  Ai  pubblici
esercizi situati all'estero  che  somministrano  il  prodotto  «pizza
italiana» o il prodotto «gelato italiano»  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni del presente comma. 
  1146.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite  le  modalità
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1144 a  1148,  al
fine di: 
    a) predisporre e coordinare i programmi  per  l'attuazione  delle
finalità di  cui  ai  commi  da  1144  a  1148,  ferme  restando  le
attribuzioni della cabina di regia  di  cui  all'articolo  14,  comma
18-bis, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    b) attribuire l'attestazione distintiva di  «ristorante  italiano
nel mondo», in base a specifiche norme  tecniche,  esclusivamente  ai
ristoranti in possesso dei  requisiti  prescritti,  su  proposta  del
segretariato tecnico di cui alla lettera  o)  e  previa  verifica  da
parte del personale  incaricato  dalla  locale  camera  di  commercio
italiana all'estero o dalla camera di commercio mista o da  un  altro
organismo individuato dal decreto di cui al presente comma; 
    c) attribuire l'attestazione distintiva di «pizzeria italiana nel
mondo» e di  «gelateria  italiana  nel  mondo»  secondo  le  medesime
modalità di cui alla lettera b); 
    d) stabilire le modalità dei controlli e  promuovere  le  azioni
legali per il contrasto della contraffazione e dell'abuso del termine
«italiano» nelle insegne, con facoltà di ritiro dell'attestazione di
cui alla lettera c); 
    e)  curare  il  recupero  e  la  salvaguardia  delle   tradizioni
enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo  le  ricette
della tradizione italiana, favorendone  la  diffusione  e  l'adozione
negli esercizi della ristorazione italiana all'estero; 
    f) tutelare e diffondere all'estero, con l'ausilio  delle  scuole
di gastronomia italiana piu' rinomate, le cucine regionali del Paese,
anche coinvolgendo le associazioni della ristorazione italiana; 
    g) promuovere accordi tra le  categorie  economiche  interessate,
coinvolgendo le associazioni della produzione e della  trasformazione
agroalimentare,  per  migliorare  la  fornitura  agli   esercizi   di
ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di  origine  e
di produzione nazionale; 
    h) favorire la creazione e lo  sviluppo,  anche  d'intesa  con  i
competenti organismi delle  regioni,  di  istituti  professionali  di
cucina italiana e di scuole di alta formazione; 
    i)  promuovere  e  facilitare  l'attività  di  apprendistato  di
studenti e di operatori del settore, in particolare  presso  istituti
professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio; 
    l)  elaborare,  proporre   e   diffondere,   con   l'ausilio   di
professionisti e di fornitori  italiani,  gli  arredi  interni  degli
esercizi di ristorazione italiana nel mondo, idonei alla promozione e
alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana; 
    m) promuovere programmi  di  aggiornamento  dei  titolari  e  del
personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al
fine di garantirne  un'adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana,
coinvolgendo  le  scuole  di  formazione  di  cucina  italiana   piu'
rinomate; 
    n) costituire, aggiornare e mantenere una  banca  di  dati  degli
esercizi di  ristorazione  italiana  situati  all'estero,  anche  con
l'ausilio    delle    associazioni    di    categoria    maggiormente
rappresentative, nonche' redigere una relazione triennale sulla  rete
degli esercizi di cui al comma 1145, comprensiva dei dati relativi ai
controlli effettuati; 
    o) curare l'organizzazione della  conferenza  della  ristorazione
italiana, di cui al comma 1148, e istituire un  segretariato  tecnico
con responsabilità di selezione e di proposta delle candidature. 
  1147.   L'attività   di   promozione   all'estero   dei   prodotti
enogastronomici tipici  della  ristorazione  italiana  e'  effettuata
dall'ICE-Agenzia     per     la     promozione      all'estero      e
l'internazionalizzazione delle  imprese  italiane,  dall'ENIT-Agenzia
nazionale del turismo, dalle camere di commercio italiane all'estero,
nonche'  da  altri  soggetti  pubblici  o  privati  ed  e'  volta   a
valorizzare la rete dei pubblici esercizi titolari delle attestazioni
distintive di cui ai commi da 1144 a 1146. Gli istituti  italiani  di
cultura all'estero promuovono la conoscenza  della  cultura  e  delle
tradizioni enogastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione
di manifestazioni presso  la  rete  degli  esercizi  di  ristorazione
italiana nel mondo.  Gli  uffici  competenti  delle  regioni  possono
promuovere i  prodotti  tipici  e  di  qualità  dei  loro  territori
attraverso gli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. 
  1148. E'  istituita  la  Conferenza  annuale-Stati  generali  della
ristorazione italiana nel mondo,  per  l'incontro,  lo  studio  e  la
valorizzazione dell'offerta  del  comparto  enogastronomico  italiano
attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.
Nell'ambito  della  Conferenza   sono   conferite   le   attestazioni
distintive di «ristorante italiano nel mondo», di «pizzeria  italiana
nel mondo» e di «gelateria  italiana  nel  mondo»  agli  esercizi  in
possesso  dei  requisiti   di   particolare   pregio   indicati   nel
disciplinare del marchio «Ospitalità italiana». 
  1149. Per l'attuazione dei commi da 1144 a 1148 e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  1150. Le disposizioni della presente legge sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 

SEZIONE II
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

 
                               Art. 2. 
 
                 (Stato di previsione dell'entrata) 
 
  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario  2021,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni  specie  e  ogni  altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello  Stato,  in
virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1). 
 
 
                               Art. 3. 
 
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
                       disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021,
in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, e'
stabilito, per l'anno 2021, in 145.000 milioni di euro. 
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio  estero,  sono  fissati  per
l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 3.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  25.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
  4. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2021, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attività  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro la quota massima del 30  per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  3  del  presente
articolo. 
  5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni  da  parte  della
SACE Spa e del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  conto
dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario  2021,
in 120.000 milioni di euro. 
  6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel  programma  «Fondi
di  riserva  e  speciali»,  nell'ambito  della  missione  «Fondi   da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  stabiliti,  per   l'anno   finanziario   2021,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000
milioni di euro, 800 milioni di euro e 6.300 milioni di euro. 
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  sono  considerate  spese  obbligatorie,  per  l'anno
finanziario 2021, quelle descritte nell'elenco n.  1,  allegato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facoltà  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2021, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per  la  mobilità
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere  generale
dello Stato e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione al programma «Concorso dello  Stato  al  finanziamento
della  spesa  sanitaria»,  nell'ambito  della   missione   «Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario
2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi  da
assegnare», nell'ambito della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2021,  ai  competenti  programmi  degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno e  della  difesa,  per  lo  stesso  anno
finanziario, per  l'effettuazione  di  spese  relative  a  competenze
spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche  dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi
agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a  indennità
e competenze varie spettanti alle Forze di  polizia,  a  trasferte  e
trasporto delle Forze di polizia, a  rimborsi  per  facilitazioni  di
viaggio agli elettori, a spese di ufficio,  a  spese  telegrafiche  e
telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a  manutenzione
e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico  e  ad
altre   esigenze   derivanti   dall'effettuazione   delle    predette
consultazioni elettorali. 
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2021,  ai  capitoli  del
titolo III  (Rimborso  di  passività  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito  statale»,
nell'ambito  della  missione  «Debito  pubblico»   dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in  relazione
agli oneri connessi alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale  carico  dello
Stato. 
  12. Nell'elenco  n.  5,  allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  si  possono  effettuare,  per  l'anno  finanziario   2021,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1° dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nel  programma
«Prevenzione e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi   fiscali»,   nell'ambito    della    missione    «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»,
nonche'  nel  programma  «Concorso  della  Guardia  di  Finanza  alla
sicurezza pubblica», nell'ambito della missione  «Ordine  pubblico  e
sicurezza» del medesimo stato di previsione. 
  13. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2021, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unità. 
  14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera  alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2021,  destinate
alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
con decreti del Ragioniere  generale  dello  Stato,  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni medesime. 
  15. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, alla  riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella  misura  stabilita  con  proprio
decreto,  delle  somme  versate,  nell'ambito  della  voce   «Entrate
derivanti dal controllo e repressione  delle  irregolarità  e  degli
illeciti» dello stato  di  previsione  dell'entrata,  dalla  società
Equitalia Giustizia Spa a titolo  di  utili  relativi  alla  gestione
finanziaria  del  fondo  di  cui  all'articolo  61,  comma  23,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede,   nell'anno   finanziario   2021,   all'adeguamento   degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei  premi  e  delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle  lotterie,  in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni. 
  17. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma  «Analisi,
monitoraggio e  controllo  della  finanza  pubblica  e  politiche  di
bilancio»,      nell'ambito      della      missione       «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza  pubblica»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2021,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato relative alla gestione  liquidatoria  del  Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed  alla  gestione
liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze,  anche
di ordine pubblico, della città di Palermo». 
  18. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei  capitoli  2214  e
2223 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno finanziario 2021, iscritti  nel  programma  «Oneri
per il servizio del  debito  statale»  e  tra  gli  stanziamenti  dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione,  iscritti  nel
programma «Rimborsi del debito statale», al fine di  provvedere  alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione  di
mutui  ovvero  da  analoghe  operazioni  finanziarie,  qualora   tale
modalità di finanziamento risulti piu' conveniente  per  la  finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico. 
  19. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI),  dalla
società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle
singole  Federazioni  sportive  nazionali,   dalle   regioni,   dalle
province, dai comuni e da altri enti pubblici  e  privati,  destinate
alle attività  dei  gruppi  sportivi  del  Corpo  della  guardia  di
finanza. 
  20. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  per
l'anno  finanziario  2021,  possono   essere   apportate   variazioni
compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme
di parte capitale iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  nell'anno  2020,  non  utilizzate  nel
medesimo anno e che sono conservate nel conto dei  residui  ai  sensi
dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  relative
alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e  «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»,
classificate nella categoria  economica  «Acquisizione  di  attività
finanziarie - Azioni e altre partecipazioni». 
 
 
                               Art. 4. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
                       disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario  2021,  in
conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 
  2. Le  somme  impegnate  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.  410,  convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante  interventi  urgenti  a
sostegno dell'occupazione nelle aree  di  crisi  siderurgica,  resesi
disponibili a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
nell'anno finanziario 2021, con decreti del Ragioniere generale dello
Stato,  allo  stato  di  previsione  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n.
410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993. 
 
 
                               Art. 5. 
 
(Stato di previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
                  sociali e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   per   l'anno
finanziario 2021, in  conformità  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 4). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021,  variazioni
compensative in termini di residui, di competenza e di  cassa  tra  i
capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, anche tra missioni e programmi  diversi,  connesse
con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149  e
n. 150. 
 
 
                               Art. 6. 
 
(Stato di previsione del Ministero  della  giustizia  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della  giustizia,  per   l'anno   finanziario   2021,   in
conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 
  2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di  competenza  e
di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute
Spa, dalle regioni, dalle  province,  dai  comuni  e  da  altri  enti
pubblici  e   privati   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,
relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e  per
la rieducazione dei detenuti e internati, per gli  interventi  e  gli
investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni  detentive
e delle attività trattamentali, nonche' per  le  attività  sportive
del personale del Corpo di polizia penitenziaria  e  dei  detenuti  e
internati,  nel  programma  «Amministrazione  penitenziaria»  e   nel
programma «Giustizia minorile  e  di  comunità»,  nell'ambito  della
missione «Giustizia» dello stato di previsione  del  Ministero  della
giustizia per l'anno finanziario 2021. 
  3. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione  del
Ministero della giustizia delle somme versate  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio  dello  Stato,  a  seguito  di  convenzioni
stipulate dal Ministero medesimo  con  enti  pubblici  e  privati,  a
decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti  provenienti
da organismi, anche internazionali, per la  destinazione  alle  spese
per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche  di
natura  informatica,  forniti  dai   medesimi   uffici   nonche'   al
potenziamento delle attività connesse alla cooperazione  giudiziaria
internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e  «Servizi
di gestione amministrativa per l'attività  giudiziaria»  nell'ambito
della missione «Giustizia» dello stato di  previsione  del  Ministero
della giustizia per l'anno finanziario 2021. 
 
 
                               Art. 7. 
 
(Stato di previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
        cooperazione internazionale e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
per l'anno finanziario 2021,  in  conformità  all'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 6). 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato ad effettuare,  previe  intese  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta  estera
non  convertibile  pari  alle  disponibilità  esistenti  nei   conti
correnti  valuta   Tesoro   costituiti   presso   le   rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo  5  della
legge 6 febbraio 1985, n. 15,  e  che  risultino  intrasferibili  per
effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo  controvalore  in
euro  e'  acquisito  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ed  e'
contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere  generale  dello
Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, nei pertinenti  programmi  dello
stato di previsione del medesimo  Ministero  per  l'anno  finanziario
2021,  per  l'effettuazione  di  spese  connesse  alle  esigenze   di
funzionamento, mantenimento ed acquisto  delle  sedi  diplomatiche  e
consolari,  degli  istituti  di  cultura  e  delle  scuole   italiane
all'estero. Il Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime
modalità, operazioni  in  valuta  estera  pari  alle  disponibilità
esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o
intrasferibili individuate,  ai  fini  delle  operazioni  di  cui  al
presente  comma,  dal   Dipartimento   del   tesoro   del   Ministero
dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione
generale del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. 
 
 
                               Art. 8. 
 
         (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  dell'istruzione,   per   l'anno   finanziario   2021,   in
conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 
 
 
                               Art. 9. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2021,  in  conformità
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
  2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e  salute  Spa,
nell'ambito della voce  «Entrate  derivanti  da  servizi  resi  dalle
Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata, sono
riassegnate, con decreti del  Ragioniere  generale  dello  Stato,  al
programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico»,  nell'ambito
della missione  «Soccorso  civile»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'interno  per  l'anno  finanziario  2021,  per  essere
destinate alle spese relative  all'educazione  fisica,  all'attività
sportiva e alla costruzione, al completamento  e  all'adattamento  di
infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese  per  le  quali  si  possono
effettuare, per l'anno finanziario 2021,  prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al
crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica»,  nell'ambito
della missione «Ordine pubblico e sicurezza». 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per
l'anno finanziario 2021,  le  risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,
istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo
della  coesione  sociale,  garanzia  dei  diritti,  rapporti  con  le
confessioni religiose»,  nell'ambito  della  missione  «Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel  programma
«Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito  della
missione  «Ordine  pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato   di
previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma  106,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare,
con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, per l'anno finanziario 2021, i contributi  relativi  al
rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui  all'articolo
5, comma 2-ter, del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello  Stato  e
destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al
Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese  per  il  rimpatrio
degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 
  6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per  il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, per l'anno  finanziario  2021,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2021,  le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero   dell'interno   «Elaborazione,
quantificazione  e  assegnazione   delle   risorse   finanziarie   da
attribuire agli enti locali»  e  «Gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali  e  provinciali»,  in  relazione  alle  minori  o   maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo  7,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  dell'articolo  10   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
  8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema
di  erogazione  unificata,  delle  competenze  accessorie  dovute  al
personale della Polizia di Stato,  per  i  servizi  resi  nell'ambito
delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario,
con  la  società  Poste  italiane  Spa,  con  l'ANAS   Spa   e   con
l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori,
il Ministro dell'interno e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  le  occorrenti
variazioni  compensative  di  bilancio  delle  risorse  iscritte  sul
capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine,  tutela
dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica»  della  missione  «Ordine
pubblico  e  sicurezza»  sui  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'interno. 
  9. Al fine di consentire  il  pagamento  dei  compensi  per  lavoro
straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione  civile
dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma,  della  legge
1° aprile 1981, n.  121,  i  limiti  massimi  stabiliti  dal  decreto
adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2020. 
 
 
                              Art. 10. 
 
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
                       territorio e del mare) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
l'anno  finanziario  2021,  in  conformità  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 9). 
 
 
                              Art. 11. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
                 trasporti e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   per   l'anno
finanziario 2021, in  conformità  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 10). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilito  come  segue:
251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti  di  complemento,  di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice  di  cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010. 
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle  capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2021,  e'
fissato in 136 unità. 
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  riguardante  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per  le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2021, i prelevamenti dal fondo  a
disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei  mari,
nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico
e sicurezza» del medesimo stato di previsione. 
  5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di  cassa
e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto  6
febbraio 1933, n. 391,  i  fondi  di  qualsiasi  provenienza  possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso  il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei  mezzi  di  pertinenza
delle Capitanerie di porto. 
  7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  riassegnare
allo stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio  dello  Stato
derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in  sede  di  gara
per il riaffidamento  delle  concessioni  autostradali  nella  misura
necessaria  alla  definizione  delle   eventuali   pendenze   con   i
concessionari uscenti. 
 
 
                              Art. 12. 
 
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'università e della ricerca,  per  l'anno  finanziario
2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 
 
 
                              Art. 13. 
 
(Stato di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021,  in  conformità
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue: 
    a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del  comma  1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66  del
2010: 
      1) Esercito n. 51; 
      2) Marina n. 79; 
      3) Aeronautica n. 89; 
      4) Carabinieri n. 0; 
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 0; 
      2) Marina n. 34; 
      3) Aeronautica n. 30; 
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 122; 
      2) Marina n. 50; 
      3) Aeronautica n. 40; 
      4) Carabinieri n. 70. 
  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle  accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno  2021,  come
segue: 
      1) Esercito n. 290; 
      2) Marina n. 310; 
      3) Aeronautica n. 271; 
      4) Carabinieri n. 118. 
  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa  l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilita,  per  l'anno
2021, come segue: 
      1) Esercito n. 337; 
      2) Marina n. 355; 
      3) Aeronautica n. 365. 
  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari,  di
cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  stabilita,  per
l'anno 2021, come segue: 
      l) Esercito n. 540; 
      2) Marina n. 204; 
      3) Aeronautica n. 135. 
  6. Alle spese per  le  infrastrutture  multinazionali  della  NATO,
sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali  per  le
amministrazioni di competenza», nell'ambito della  missione  «Servizi
istituzionali   e   generali   delle   amministrazioni    pubbliche»,
«Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza»  e
«Pianificazione generale  delle  Forze  Armate  e  approvvigionamenti
militari»,  nell'ambito  della  missione  «Difesa  e  sicurezza   del
territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per
l'anno finanziario 2021, si applicano le direttive che definiscono le
procedure  di  negoziazione  ammesse  dalla  NATO   in   materia   di
affidamento dei lavori. 
  7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione  del
Ministero della difesa sono  descritte  le  spese  per  le  quali  si
possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, i  prelevamenti  dai
fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate  e  all'Arma  dei
carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato  di  previsione  del  Ministero  della   difesa,   per   l'anno
finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dal CONI, dalla società  Sport  e  salute  Spa,  dal  Comitato
italiano paralimpico, dalle singole federazioni  sportive  nazionali,
dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici  e
privati, destinate alle attività dei  gruppi  sportivi  delle  Forze
armate. 
  9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  del
programma «Approntamento e impiego Carabinieri per  la  difesa  e  la
sicurezza»,  nell'ambito  della  missione  «Difesa  e  sicurezza  del
territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per
l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dalla  Banca  d'Italia  per  i  servizi  di  vigilanza  e
custodia  resi  presso  le  sue  sedi  dal  personale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
  10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro  dell'economia  e
delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2021  sul  pertinente
capitolo dello stato di previsione  del  Ministero  della  difesa  da
destinare alle associazioni combattentistiche,  di  cui  all'articolo
2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
 
 
                              Art. 14. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero   delle   politiche   agricole
           alimentari e forestali e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2021, in  conformità  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 13). 
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  per  l'anno  finanziario  2021,  le
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, occorrenti per la modifica della  ripartizione  delle  risorse
tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura. 
  3. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
previo  assenso  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  e'  autorizzato,
per l'anno finanziario 2021,  a  provvedere  con  propri  decreti  al
riparto  del  fondo  per  il  funzionamento  del   Comitato   tecnico
faunistico-venatorio nazionale, per  la  partecipazione  italiana  al
Consiglio internazionale della caccia  e  della  conservazione  della
selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie  nazionali
riconosciute, di  cui  all'articolo  24,  comma  1,  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157, tra  i  competenti  capitoli  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma  2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
  4. Per l'anno finanziario 2021 il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, le variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di
competenza  e  di  cassa,  occorrenti  per  l'attuazione  di   quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di  enti
vigilati dal medesimo Ministero. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, per l'anno  finanziario  2021,  tra  i
pertinenti programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali,  le  somme  iscritte,  in
termini di residui, di competenza  e  di  cassa,  nel  capitolo  7810
«Somme da ripartire per assicurare la  continuità  degli  interventi
pubblici nel settore agricolo e forestale»  istituito  nel  programma
«Politiche competitive, della qualità agroalimentare,  della  pesca,
dell'ippica  e  mezzi  tecnici  di  produzione»,  nell'ambito   della
missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo
stato di previsione, destinato alle finalità di cui  alla  legge  23
dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel
settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. 
  6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali,  per  l'anno  finanziario  2021,  delle  somme  versate
all'entrata del bilancio  dello  Stato  da  amministrazioni  ed  enti
pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed intese per
il raggiungimento di finalità comuni  in  materia  di  telelavoro  e
altre forme di lavoro a distanza,  ai  sensi  dell'articolo  4  della
legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  70,
nonche'  di  progetti  di  cooperazione   internazionale   ai   sensi
dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e  dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
 
                              Art. 15. 
 
(Stato di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attività
         culturali e per il turismo e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il  turismo,  per
l'anno  finanziario  2021,  in  conformità  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 14). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni  e
le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2021,
le variazioni compensative di bilancio, in  termini  di  residui,  di
competenza  e  di  cassa,  tra  i  capitoli  iscritti  nel  programma
«Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello  spettacolo  dal
vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali e paesaggistici» dello stato  di  previsione  del
Ministero per i beni e le  attività  culturali  e  per  il  turismo,
relativi al Fondo unico per lo spettacolo. 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio, per l'anno finanziario 2021, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,
adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali
e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari
e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi  dello  stato
di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per
il  turismo,  relativi  agli  acquisti  ed  alle  espropriazioni  per
pubblica utilità, nonche' per l'esercizio del diritto di  prelazione
da  parte  dello  Stato  su  immobili  di  interesse  archeologico  e
monumentale  e  su  cose  di  arte  antica,  medievale,   moderna   e
contemporanea  e  di  interesse  artistico  e  storico,  nonche'   su
materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico,  raccolte
bibliografiche,  libri,  documenti,   manoscritti   e   pubblicazioni
periodiche,  ivi  comprese  le  spese  derivanti  dall'esercizio  del
diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose  denunciate
per l'esportazione  e  dell'espropriazione,  a  norma  di  legge,  di
materiale bibliografico prezioso e raro. 
  4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e  dei  servizi
svolti  in  attuazione   del   piano   nazionale   straordinario   di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo
personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con  il
sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2,  comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A  tal  fine  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali
e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio  in  termini
di competenza e di cassa su appositi piani  gestionali  dei  capitoli
relativi alle competenze accessorie del personale. 
 
 
                              Art. 16. 
 
(Stato di  previsione  del  Ministero  della  salute  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2021,  in  conformità
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15). 
  2. Per l'anno finanziario 2021, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su  proposta
del Ministro della salute, variazioni  compensative,  in  termini  di
competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  alimentati  dal  riparto
della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502,  iscritti  in  bilancio  nell'ambito  della
missione «Ricerca  e  innovazione»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  della   salute,   restando   precluso   l'utilizzo   degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. 
 
 
                              Art. 17. 
 
                    (Totale generale della spesa) 
 
  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro  1.060.697.407.565,  in
euro 1.033.420.585.962 e in  euro  1.106.033.862.334  in  termini  di
competenza,   nonche'   in   euro    1.100.186.763.557,    in    euro
1.042.556.338.761 e in euro 1.121.368.179.999 in termini di cassa,  i
totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2021-2023. 
 
 
                              Art. 18. 
 
                    (Quadro generale riassuntivo) 
 
  1. E' approvato, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  per  il
triennio 2021-2023, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello
Stato, con le tabelle allegate. 
 
 
                              Art. 19. 
 
                       (Disposizioni diverse) 
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2021, le
disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni  competenti  a  favore  di  appositi  programmi
destinati  all'attuazione  di  interventi  cofinanziati   dall'Unione
europea. 
  3.  In  relazione  ai  provvedimenti  di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2021,  e'
autorizzato ad apportare, con  propri  decreti,  da  comunicare  alle
Commissioni parlamentari competenti, le  variazioni  compensative  di
bilancio, anche tra  diversi  stati  di  previsione,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa,  ivi  comprese  l'istituzione,  la
modifica e la soppressione di missioni e programmi,  che  si  rendano
necessarie  in  relazione   all'accorpamento   di   funzioni   o   al
trasferimento di competenze. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2021,  le
variazioni  di  bilancio  connesse  con  l'attuazione  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  del  personale  dipendente   dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  degli  accordi
sindacali e dei provvedimenti di  concertazione,  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  per
quanto concerne il trattamento economico  fondamentale  e  accessorio
del personale interessato. Per l'attuazione di  quanto  previsto  dal
presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul  capitolo
3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale
delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale  militare  e
quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata  del
bilancio dello Stato. 
  5.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche'  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno  finanziario  2021,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 
  6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni statali  interessate,  per  l'anno  finanziario
2021, delle somme rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese
sostenute dalle amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti
programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite  al  fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2021,  le
variazioni   di   bilancio   negli   stati   di   previsione    delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei  decreti
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   emanati   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e  dei  decreti
legislativi  concernenti  il  conferimento  di  funzioni  e   compiti
amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di  previsione  delle   amministrazioni   interessate,   per   l'anno
finanziario  2021,  le  variazioni   di   bilancio   occorrenti   per
l'applicazione del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale. 
  9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle
somme versate all'entrata a titolo di  contribuzione  alle  spese  di
gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali
ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001,  n.
448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione  alle  spese
di gestione di servizi ed iniziative  finalizzati  al  benessere  del
personale. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di  previsione
di ciascun Ministero, per  l'anno  finanziario  2021,  le  variazioni
compensative di bilancio tra  i  capitoli  interessati  al  pagamento
delle competenze fisse e accessorie  mediante  ordini  collettivi  di
pagamento con  il  sistema  denominato  «cedolino  unico»,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2021,   le
variazioni  di  bilancio  compensative  occorrenti  per  l'attuazione
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  12. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno  finanziario
2021, le variazioni compensative,  in  termini  di  competenza  e  di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli  stati  di  previsione
dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e  per  rimborso  di
passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il  cui  onere
di ammortamento e' posto a carico dello Stato. 
  13. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2021,   le
variazioni di bilancio  compensative  occorrenti  in  relazione  alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  14.  Il  Ragioniere  generale  dello   Stato   e'   autorizzato   a
riassegnare, per l'anno finanziario 2021, con propri  decreti,  negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che
subentrano, ai sensi della normativa vigente,  nella  gestione  delle
residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo
Stato,  sottoposti  a  liquidazione  coatta  amministrativa  in  base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
somme,  residuali  al  31  dicembre  2020,  versate  all'entrata  del
bilancio   dello   Stato   dai   commissari    liquidatori    cessati
dall'incarico. 
  15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di  previsione
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
destinate agli interventi già di competenza della soppressa  Agenzia
per lo sviluppo del settore ippico, per il  finanziamento  del  monte
premi delle corse, in caso di mancata adozione del  decreto  previsto
dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  o,
comunque, nelle  more  dell'emanazione  dello  stesso,  costituiscono
determinazione  della  quota  parte   delle   entrate   erariali   ed
extraerariali derivanti da giochi  pubblici  con  vincita  in  denaro
affidati in concessione  allo  Stato  ai  sensi  del  comma  282  del
medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004. 
  16.  Le  risorse  finanziarie  iscritte  nei  fondi  connessi  alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto  sospeso  nonche'  da
destinare alle regioni, alle province  autonome  e  agli  altri  enti
territoriali, istituiti  negli  stati  di  previsione  dei  Ministeri
interessati, in relazione all'eliminazione  dei  residui  passivi  di
bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a  seguito
dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49,
comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono ripartite con decreti del Ministro competente. 
  17. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative  per  il
triennio 2021-2023 tra i programmi  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di
previsione dell'entrata, in  relazione  al  contributo  alla  finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, da attribuire  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario. 
  18. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2021,   le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto  di  beni  e
servizi in applicazione di quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma
222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  19. Per corrispondere alle eccezionali  indifferibili  esigenze  di
servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a
ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2021, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi  dell'articolo
3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  della  missione
«Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo  3026,
sulla base delle assegnazioni disposte  con  l'apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri.  Tali  assegnazioni  tengono
conto anche delle risorse finanziarie già  iscritte  sui  pertinenti
capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al  fine
di assicurare la tempestiva  corresponsione  delle  somme  dovute  al
personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente
autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2020. E'  autorizzata
l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti
ivi stabiliti per l'anno 2020. 
  20. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei  Ministri  competenti,
per l'anno finanziario 2021, le variazioni  compensative,  anche  tra
programmi diversi del medesimo stato di  previsione,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive  anche  relative  ad  esecuzione  forzata  nei
confronti delle amministrazioni dello Stato. 
  21. In relazione al pagamento delle competenze accessorie  mediante
ordini collettivi di pagamento con il  sistema  denominato  «cedolino
unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23  dicembre
2009,  n.  191,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'interno, fra  gli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario  2021,  i  fondi  iscritti  nello
stato di previsione del  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della
missione  «Ordine  pubblico   e   sicurezza»,   programma   «Servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri per la tutela dell'ordine  e  la
sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze
di polizia», concernenti  il  trattamento  accessorio  del  personale
delle  Forze  di  polizia  e  del  personale  alle  dipendenze  della
Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del
decreto  del  Ministro  dell'interno,   di   cui   all'articolo   43,
tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n.  121,  al  fine  di
consentire  il  tempestivo  pagamento   dei   compensi   per   lavoro
straordinario ai corpi di polizia, e'  autorizzata  l'erogazione  dei
predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai  sensi
del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2020. 
  22. In relazione al pagamento delle competenze fisse  e  accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento  con  il  sistema  denominato
«cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre  2009,  n.  191,  il  Ragioniere  generale  dello  Stato  e'
autorizzato a riassegnare nello stato  di  previsione  del  Ministero
della difesa, per  l'anno  finanziario  2021,  le  somme  versate  in
entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie  del  personale
dell'Arma dei carabinieri in  forza  extraorganica  presso  le  altre
amministrazioni. 
  23. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative, negli  stati
di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per  la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche
e logistiche per le esigenze delle sezioni  di  polizia  giudiziaria,
iscritte nell'ambito della missione «Ordine  pubblico  e  sicurezza»,
programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica». 
  24. Ai fini dell'attuazione del programma  di  interventi  previsto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.
102, finanziato ai sensi del  comma  12  del  medesimo  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, per l'anno finanziario 2021, variazioni  compensative,  in
termini di residui, di competenza e di cassa, tra  i  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  relativi
all'attuazione del citato  programma  di  interventi  e  i  correlati
capitoli degli stati di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  25. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento  del  Corpo  forestale   dello   Stato   nell'Arma   dei
carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2021,  le  opportune
variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate. 
  26. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle
somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  dall'Unione
europea,  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  da  enti  pubblici  e
privati, a titolo di contribuzione alle  spese  di  promozione  della
conciliazione dei tempi di vita e  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
  27. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire tra gli stati di previsione dei  Ministeri  interessati  le
risorse  del  capitolo  «Fondo  da  assegnare  per  la   sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto  sospeso»,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2021. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate
nel corso dello stesso  esercizio  sono  conservate  in  bilancio  al
termine  dell'anno  2021   per   essere   utilizzate   nell'esercizio
successivo. 
  28. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  compensative
di bilancio, anche in termini di  residui,  relativamente  alle  sole
competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al
riordino delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  previsto  dai
decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n.  95,  e  dei  relativi
decreti correttivi. 
  29. Con decreti del  Ragioniere  generale  dello  Stato,  le  somme
affluite  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  effetto   di
donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato puntualmente  individuate  possono
essere riassegnate ad appositi  capitoli  di  spesa  degli  stati  di
previsione dei Ministeri interessati. 
  30. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  per   l'anno   finanziario   2021,
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra  le
spese per la partecipazione italiana a  banche,  fondi  ed  organismi
internazionali  iscritte  nell'ambito  della  missione  «L'Italia  in
Europa e nel Mondo», programma «Politica economica e  finanziaria  in
ambito internazionale», e le spese connesse con l'intervento  diretto
di società partecipate dal Ministero dell'economia e  delle  finanze
all'interno  del  sistema  economico,  anche   attraverso   la   loro
capitalizzazione,  iscritte  nell'ambito  della  missione  «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»,
programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario». 
  31. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle  istituzioni
dell'Unione europea per il rimborso delle spese  di  missione  presso
gli organismi dell'Unione europea del personale in servizio presso le
amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime
a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione. 
 
 
                              Art. 20. 
 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra  in
vigore il 1° gennaio 2021. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sarà  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 30 dicembre 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                    Conte, Presidente del Consiglio dei ministri      
 
                    Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

 
                         ALLEGATI E TABELLE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLE A E B 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
            A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO 
                 DI COMPETENZA TRIENNALE 2021 - 2023 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
            B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO 
                   DI CASSA TRIENNALE 2021 - 2023 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                       C) BILANCIO PER AZIONI 
 
L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI  PROGRAMMI  DI  SPESA,
RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE  CARATTERE  MERAMENTE
CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO  PERIODO,
DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                         STATI DI PREVISIONE 
 
L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI  PROGRAMMI  DI  SPESA,
RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE  CARATTERE  MERAMENTE
CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO  PERIODO,
DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196. 
 
                            TABELLA N. 1 
                  STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
                  STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 2 
               MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
               MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               ELENCHI 
               MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 3 
                 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
                 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 4 
           MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
           MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 5 
                      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
                      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 6 
  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 7 
                      MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
                      MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 8 
                       MINISTERO DELL'INTERNO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
                       MINISTERO DELL'INTERNO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               ELENCHI 
                       MINISTERO DELL'INTERNO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 9 
  MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
  MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 10 
           MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
           MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               ELENCHI 
           MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 11 
             MINISTERO DELL'UNIVERSITà E DELLA RICERCA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
             MINISTERO DELL'UNIVERSITà E DELLA RICERCA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 12 
                       MINISTERO DELLA DIFESA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
                       MINISTERO DELLA DIFESA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               ELENCHI 
                       MINISTERO DELLA DIFESA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 13 
      MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
      MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 14 
   MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITà CULTURALI E PER IL TURISMO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
   MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITà CULTURALI E PER IL TURISMO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 15 
                       MINISTERO DELLA SALUTE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
                       MINISTERO DELLA SALUTE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico