Studio Commerciale Stefano Tombesi
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Copia fedele estratta dalla

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087) 
(GU n.129 del 31-5-2021)
 
 Vigente al: 1-6-2021  
 
 

PARTE I
Governance per il PNRR
Titolo I
Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  VISTO il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  "Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"; 
  RITENUTA la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  definire  la
strategia e il sistema di governance nazionali per l'attuazione degli
interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza  e  al
Piano nazionale per gli investimenti complementari; 
  CONSIDERATA la straordinaria necessita' e urgenza di  imprimere  un
impulso decisivo allo snellimento delle procedure  amministrative  in
tutti i settori incisi  dalle  previsioni  dei  predetti  Piani,  per
consentire un'efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione  degli
interventi ad essi riferiti; 
  RITENUTA, in particolare, l'urgenza di introdurre  misure  relative
all'accelerazione  dei  procedimenti  relativi  agli  interventi   in
materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 maggio 2021; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri   dell'economia   e   delle   finanze,   per   la   pubblica
amministrazione,  per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale,  della  transizione  ecologica,  della  cultura   e   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
 
                              E M A N A 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               ART. 1 
 
                 (Principi, finalita' e definizioni) 
 
  1. Il presente decreto  definisce  il  quadro  normativo  nazionale
finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi
e  degli  obiettivi  stabiliti  dal  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza, di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per
gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, nonche' dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio dell'11 dicembre 2018. 
  2. Ai fini del presente  decreto  e  della  sua  attuazione  assume
preminente valore l'interesse nazionale  alla  sollecita  e  puntuale
realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1,
nel pieno rispetto  degli  standard  e  delle  priorita'  dell'Unione
europea in materia di clima e di ambiente. 
  3. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto,  in  quanto
direttamente attuative  degli  obblighi  assunti  in  esecuzione  del
Regolamento  (UE)  2021/241,  sono  adottate   nell'esercizio   della
competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti  dello  Stato
con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma,  lettera
a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma,  lettera  m)  della  Costituzione,  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. 
  4. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Cabina di regia», organo con poteri  di  indirizzo  politico,
impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del
PNRR; 
    b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia»,  il  fondo
di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30  dicembre
2020, n. 178; 
    c) «PNC», Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,
finalizzato ad integrare con risorse  nazionali  gli  interventi  del
PNRR; 
    d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza  presentato
alla Commissione europea ai sensi dell'articolo  18  e  seguenti  del
Regolamento (UE) 2021/241; 
    e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme  previste
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 
    f)  «Regolamento  (UE)  2021/241»,  regolamento  del   Parlamento
europeo e del Consiglio  del  12  febbraio  2021  che  istituisce  il
dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
    g)  «Segreteria  tecnica»,   struttura   costituita   presso   la
Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle  attivita'
della Cabina di regia e del Tavolo permanente; 
    h) «Semestre europeo», il processo definito  all'articolo  2  bis
del Regolamento (CE) n. 1466/97; 
    i) «Servizio centrale per il  PNRR»,  struttura  dirigenziale  di
livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e  delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 
    l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti  nel
PNRR», Ministeri e  strutture  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  responsabili  dell'attuazione   delle   riforme   e   degli
investimenti previsti nel PNRR; 
    m) «Sistema  Nazionale  di  e-Procurement»,  il  sistema  di  cui
all'articolo 1, comma 1 del decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla 7 agosto 2012, n. 135. 
    n) «Sogei S.p.A.», la Societa' Generale d'Informatica  S.p.A.  di
cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, societa' in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
    o)  «soggetti  attuatori»,  soggetti  pubblici  o   privati   che
provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR; 
    p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per  il  partenariato
economico, sociale e territoriale,  organo  con  funzioni  consultive
nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR; 
    q) «Unita' di audit», struttura che svolge attivita' di controllo
sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241; 
    r) «Unita' di missione», l'Unita' di missione di cui all'articolo
1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  struttura  che
svolge funzioni di valutazione e monitoraggio  degli  interventi  del
PNRR; 
    s) «PNIEC», Piano nazionale  integrato  per  l'energia  e  clima,
predisposto  in  attuazione  del  Regolamento  (UE)   2018/1999   del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 
 
 
                               ART. 2 
 
                          (Cabina di regia) 
 
  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  la
Cabina di regia per il  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
presieduta dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  alla  quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di  Stato  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri  competenti  in  ragione  delle  tematiche
affrontate in ciascuna seduta. 
  2. La Cabina di regia  esercita  poteri  di  indirizzo,  impulso  e
coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.  Il
Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un Ministro o a
un  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri lo svolgimento di specifiche attivita'. La Cabina  di  regia
in particolare: 
    a)  elabora  indirizzi  e  linee  guida  per  l'attuazione  degli
interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i  diversi
livelli territoriali; 
    b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo  stato  di
attuazione  degli  interventi,  anche  mediante  la  formulazione  di
indirizzi specifici sull'attivita' di monitoraggio e controllo svolta
dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6; 
    c) esamina, previa istruttoria della Segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo 4, le tematiche e gli specifici  profili  di  criticita'
segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle
questioni di competenza regionale  o  locale  dal  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome; 
    d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il  programma  di
governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono  adempimenti
normativi  e  segnala  all'Unita'  per  la  razionalizzazione  e   il
miglioramento della regolazione di  cui  all'articolo  5  l'eventuale
necessita' di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei
tempi di attuazione; 
    e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per  il  tramite
del Ministro per i rapporti con il Parlamento,  una  relazione  sullo
stato  di  attuazione  del  PNRR,  recante  le  informazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1045, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
nonche', anche su  richiesta  delle  Commissioni  parlamentari,  ogni
elemento utile a valutare lo stato di avanzamento  degli  interventi,
il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti; 
    f) aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri sullo  stato
di avanzamento degli interventi del PNRR; 
    g)  trasmette,  per  il  tramite  del  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, la relazione periodica di cui alla  lettera
precedente alla  Conferenza  unificata,  la  quale  e'  costantemente
aggiornata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie circa
lo stato di avanzamento degli interventi e  le  eventuali  criticita'
attuative; 
    h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di  governo  e
propone, ove ne ricorrano le  condizioni,  l'attivazione  dei  poteri
sostitutivi di cui all'articolo 12; 
    i)  assicura  la  cooperazione  con  il  partenariato  economico,
sociale  e  territoriale  mediante  il  Tavolo  permanente   di   cui
all'articolo 3; 
    l) promuove attivita' di informazione  e  comunicazione  coerente
con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241. 
  3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano  i  Presidenti  di
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando  sono
esaminate questioni di competenza di una singola regione o  provincia
autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, quando sono  esaminate  questioni  che  riguardano
piu' regioni o province autonome; in tali casi alla seduta  partecipa
sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che  puo'
presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle
sedute della Cabina di regia  possono  essere  inoltre  invitati,  in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti  dei  soggetti
attuatori e dei rispettivi organismi  associativi  e  i  referenti  o
rappresentanti del partenariato economico e sociale. 
  4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui
all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito  con
modificazioni dalla legge  22  aprile  2021,  n.  55  e  il  Comitato
interministeriale per la transizione ecologica  di  cui  all'articolo
57-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  svolgono,
sull'attuazione  degli  interventi  del  PNRR,   nelle   materie   di
rispettiva  competenza,  le  funzioni   di   indirizzo,   impulso   e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la
facolta' di partecipare attraverso un  delegato.  Le  amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono  sottoporre
alla Cabina di regia l'esame delle questioni che  non  hanno  trovato
soluzione all'interno del Comitato interministeriale. 
  5. Negli ambiti in cui le  funzioni  statali  di  programmazione  e
attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale
complementare al PNRR richiedano  il  coordinamento  con  l'esercizio
delle competenze costituzionalmente  attribuite  alle  regioni,  alle
province autonome di Trento e di Bolzano e agli  enti  locali,  e  al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi  della  Cabina
di regia di cui al comma 2, del Comitato sulla transizione  ecologica
di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152
e del Comitato interministeriale  per  transizione  digitale  di  cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  il
Ministro per gli affari  regionali  e  le  autonomie  partecipa  alle
sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di
questi,  promuove  le  conseguenti  iniziative  anche  in   sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  nonche'   di   Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo  periodo,  quando  si  tratta  di
materie nelle quali le regioni e le  province  autonome  vantano  uno
specifico  interesse,  ai  predetti  Comitati  partecipa   anche   il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. 
  6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo  3  aprile
2006,  n.  152  le  parole  "composto  da  un  rappresentante   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri"  sono   sostituite   dalle
seguenti:  "composto  da  due  rappresentanti  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, di cui uno  nominato  dal  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie,". 
 
 
                               ART. 3 
 
(Tavolo  permanente  per  il  partenariato   economico,   sociale   e
                            territoriale) 
 
  1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale
e territoriale, composto da rappresentanti delle parti  sociali,  del
Governo, delle Regioni,  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, degli Enti locali e dei  rispettivi  organismi  associativi,
delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita'  e
della ricerca e della societa' civile. I componenti sono  individuati
secondo un criterio di maggiore rappresentativita' e agli stessi  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie  e
per  le  questioni  connesse  all'attuazione  del  PNRR.  Il   Tavolo
permanente puo' segnalare collaborativamente alla Cabina di regia  di
cui all'articolo 2  e  al  Servizio  centrale  per  il  PNRR  di  cui
all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per  la  realizzazione
del PNRR anche al fine di  favorire  il  superamento  di  circostanze
ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi. 
 
 
                               ART. 4 
 
(Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303 e' costituita una struttura con funzioni  di  segreteria  tecnica
per il supporto alle attivita' della Cabina di  regia  e  del  Tavolo
permanente, la cui  durata  temporanea  e'  superiore  a  quella  del
Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera
in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento  amministrativo,
il Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica e l'Ufficio per il programma di governo. 
  2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo: 
    a)  supporta  la  Cabina  di  regia  e   il   Tavolo   permanente
nell'esercizio delle rispettive funzioni; 
    b) elabora periodici rapporti informativi alla  Cabina  di  regia
sulla   base   dell'analisi   e   degli   esiti   del    monitoraggio
sull'attuazione del PNRR comunicati  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 
    c) individua e segnala al Presidente del Consiglio  dei  ministri
le  azioni  utili  al  superamento  delle  criticita'  segnalate  dai
Ministri competenti per materia; 
    d)  acquisisce  dal  Servizio  centrale  per  il  PNRR   di   cui
all'articolo 6, le informazioni e i dati di  attuazione  del  PNRR  a
livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto
della tempistica programmata ed a eventuali criticita' rilevate nella
fase di attuazione degli interventi; 
    e) ove ne  ricorrano  le  condizioni  all'esito  dell'istruttoria
svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri  i  casi  da
valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri  sostitutivi  di
cui all'articolo 12; 
    f) istruisce i procedimenti relativi  all'adozione  di  decisioni
finalizzate al superamento del dissenso  di  cui  all'articolo  13  e
all'articolo 44. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per  ciascuno
degli anni dal 2022  al  2026,  aggiuntivi  rispetto  agli  eventuali
ulteriori stanziamenti che verranno definiti a  valere  sul  bilancio
autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo.  30  luglio  1999,  n.
303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. 
 
 
                               ART. 5 
 
(Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
                  e Ufficio per la semplificazione) 
 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una
struttura di missione denominata Unita' per la razionalizzazione e il
miglioramento della regolazione. 
  2. L'Unita', costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella  del
Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unita' e' assegnato  un
contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
L'Unita' opera in raccordo  con  il  gruppo  di  lavoro  sull'analisi
d'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo,  istituito  presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai  sensi  dell'articolo  1
della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
  3. L'Unita' svolge i seguenti compiti: 
    a) individua,  sulla  base  delle  segnalazioni  trasmesse  dalla
Cabina di regia di cui all'articolo 2,  gli  ostacoli  all'attuazione
corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel
PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure
attuative e propone rimedi; 
    b) coordina, anche sulla base  delle  verifiche  d'impatto  della
regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte  per
superare le disfunzioni derivanti dalla  normativa  vigente  e  dalle
relative misure attuative, al fine  garantire  maggiore  coerenza  ed
efficacia della normazione; 
    c) cura l'elaborazione di un programma di azioni  prioritarie  ai
fini della razionalizzazione e revisione normativa; 
    d) promuove e potenzia iniziative di  sperimentazione  normativa,
anche  tramite  relazioni  istituzionali   con   analoghe   strutture
istituite in Paesi stranieri, europei ed  extraeuropei,  e  tiene  in
adeguata considerazione le migliori pratiche di  razionalizzazione  e
sperimentazione normativa a livello internazionale; 
    e) riceve e considera ipotesi e proposte di  razionalizzazione  e
sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per  ciascuno
degli anni dal 2022  al  2026,  aggiuntivi  rispetto  agli  eventuali
ulteriori stanziamenti che verranno definiti a  valere  sul  bilancio
autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. 
  5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione
pubblica opera in raccordo con l'Unita' di cui all'articolo 1,  comma
22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello  svolgimento
dei seguenti compiti: 
    a) promozione e coordinamento delle  attivita'  di  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  nella  gestione   delle   procedure
complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le  task  force
di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste  dal
PNRR; 
    b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione
e reingegnerizzazione delle procedure  e  della  predisposizione  del
catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti  nel
PNRR; 
    c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri  a  carico  di
cittadini e imprese; 
    d)  promozione   di   interventi   normativi,   organizzativi   e
tecnologici di semplificazione anche attraverso  una  Agenda  per  la
semplificazione condivisa con le regioni,  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano e gli enti locali; 
    e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi  di
semplificazione. 
 
 
                               ART. 6 
 
              (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR) 
 
  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'  istituito  un  ufficio
centrale  di  livello  dirigenziale  generale,  denominato   Servizio
centrale  per  il  PNRR,  con  compiti  di  coordinamento  operativo,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR,  che  rappresenta
il punto di contatto nazionale per l'attuazione  del  PNRR  ai  sensi
dell'articolo 22 del  Regolamento  (UE)  2021/241,  conformandosi  ai
relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicita'. Il
Servizio centrale per il PNRR e' inoltre responsabile della  gestione
del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e  dei  connessi
flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti   del   PNRR,
assicurando  il  necessario  supporto  tecnico  alle  amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo
8. Il Servizio centrale per il PNRR si  articola  in  sei  uffici  di
livello dirigenziale non  generale  e,  per  l'esercizio  dei  propri
compiti, puo' avvalersi del supporto di  societa'  partecipate  dallo
Stato, come previsto all'articolo 9. 
  2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il  Servizio
centrale per il PNRR si raccorda con l'Unita' di missione e  con  gli
Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato.  Questi
ultimi concorrono  al  presidio  dei  processi  amministrativi  e  al
monitoraggio anche finanziario degli  interventi  del  PNRR  per  gli
aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso  il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  cinque  posizioni
di funzione dirigenziale  di  livello  non  generale  di  consulenza,
studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti. 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno  2021  e  di  euro
1.859.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri  si  provvede
ai sensi dell'articolo 16. 
 
 
                               ART. 7 
 
          (Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza) 
 
  1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -
Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con  l'Unione  europea
(IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale di livello non  generale
avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo
2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di
cui al primo periodo opera in posizione  di  indipendenza  funzionale
rispetto alle strutture  coinvolte  nella  gestione  del  PNRR  e  si
avvale, nello svolgimento delle  funzioni  di  controllo  relative  a
linee di intervento realizzate a livello  territoriale,  dell'ausilio
delle Ragionerie territoriali dello Stato. 
  2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1,  comma  1050,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione  con
le amministrazioni di cui  all'articolo  8,  alla  predisposizione  e
attuazione del programma di valutazione in itinere  ed  ex  post  del
PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del  Regolamento
(UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi target  e  milestone.
Concorre inoltre alla verifica della qualita' e completezza dei  dati
di monitoraggio rilevati dal sistema di  cui  all'articolo  1,  comma
1043, della legge 31 dicembre 2020, n.  178  e  svolge  attivita'  di
supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni
di attuazione e avanzamento del Piano. 
  3. L'Unita' di missione si articola in due uffici  dirigenziali  di
livello  non  generale.  Essa  provvede  altresi'  a  supportare   le
attivita' di valutazione  delle  politiche  di  spesa  settoriali  di
competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a
valorizzare il patrimonio informativo relativo alle  riforme  e  agli
investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di  iniziative  di
trasparenza  e  partecipazione  indirizzate  alle  istituzioni  e  ai
cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050,  della  Legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole "di durata triennale  rinnovabile
una sola volta" sono soppresse. 
  4. Per le finalita' dell'articolo 6 e  del  presente  articolo,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato  e'  autorizzato  a  conferire  n.  7
incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche  in
deroga ai  limiti  ivi  previsti,  e  a  bandire  apposite  procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere,  in  deroga  ai  vigenti  limiti
assunzionali,  le  restanti  unita'  di  livello   dirigenziale   non
generale. 
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo  6
e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non
generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more  del
perfezionamento  del  regolamento  di  organizzazione  del   predetto
Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione,
da adottarsi entro il  31  gennaio  2022  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,  convertito
con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di  prima
applicazione, gli incarichi dirigenziali  di  cui  all'articolo  6  e
quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel
caso in  cui  le  procedure  di  nomina  siano  state  avviate  prima
dell'adozione del predetto regolamento di  organizzazione,  ma  siano
comunque conformi ai compiti e  all'organizzazione  del  Ministero  e
coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo  6  e  del
presente articolo. 
  6. Sogei S.p.A. assicura  il  supporto  di  competenze  tecniche  e
funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione
del PNRR. Per tale attivita'  puo'  avvalersi  di  Studiare  Sviluppo
s.r.l., secondo  le  modalita'  che  saranno  definite  in  specifica
Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di
supporto. Alla stessa  Societa'  non  si  applicano  le  disposizioni
relative  ai  vincoli  in  materia  di  contratti  di  collaborazione
coordinata e  continuativa  e  la  stessa  determina  i  processi  di
selezione e assunzione di personale in  base  a  criteri  di  massima
celerita' ed efficacia, prediligendo modalita' di selezione basate su
requisiti curriculari e su  colloqui  di  natura  tecnica,  anche  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione  di  cui
all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo
in particolare valutazioni di economicita', efficienza  ed  efficacia
circa  l'acquisizione   e   l'impiego   delle   risorse   finanziarie
provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale  controllo  si  informa  a
criteri di cooperazione e di coordinamento con  la  Corte  dei  conti
europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo  3  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte  dei  conti,
ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n.  20,
riferisce,  almeno  annualmente,  al  Parlamento   sullo   stato   di
attuazione del PNRR. 
  8. Ai fini del rafforzamento delle attivita'  di  controllo,  anche
finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione,  delle
frodi, nonche' ad evitare i conflitti di interesse ed il  rischio  di
doppio finanziamento pubblico  degli  interventi  le  amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti dal PNRR  possono  stipulare
specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 218.000 per l'anno  2021  e  di  euro
436.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede  ai
sensi dell'articolo 16. 
 
 
                               ART. 8 
 
                (Coordinamento della fase attuativa) 
 
  1.  Ciascuna  amministrazione  centrale  titolare   di   interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative  attivita'
di  gestione,  nonche'  al  loro  monitoraggio,   rendicontazione   e
controllo.  A  tal  fine,   nell'ambito   della   propria   autonomia
organizzativa, individua,  tra  quelle  esistenti,  la  struttura  di
livello dirigenziale generale di riferimento  ovvero  istituisce  una
apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino  al
completamento  del  PNRR,  e  comunque  fino  al  31  dicembre  2026,
articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali  di  livello
non generale, adottando, entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  il  relativo
provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro  di
riferimento, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di  contatto
con il  Servizio  centrale  per  il  PNRR  per  l'espletamento  degli
adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare,
per la presentazione alla  Commissione  europea  delle  richieste  di
pagamento  ai  sensi  dell'articolo  24,  paragrafo  2  del  medesimo
regolamento. La stessa provvede a trasmettere  al  predetto  Servizio
centrale per il PNRR i dati finanziari e di  realizzazione  fisica  e
procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento
dei  relativi  milestone   e   target,   attraverso   le   specifiche
funzionalita' del sistema informatico di cui  all'articolo  1,  comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  3. La medesima struttura vigila affinche' siano adottati criteri di
selezione delle azioni coerenti con le regole  e  gli  obiettivi  del
PNRR ed  emana  linee  guida  per  assicurare  la  correttezza  delle
procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarita' della spesa
ed  il  conseguimento  dei  milestone  e  target  e  di  ogni   altro
adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale  applicabile
al  PNRR.  Essa  svolge  attivita'  di  supporto  nella  definizione,
attuazione,  monitoraggio  e  valutazione  di  programmi  e  progetti
cofinanziati  ovvero  finanziati  da  fondi  nazionali,   europei   e
internazionali,  nonche'  attivita'  di  supporto  all'attuazione  di
politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR. 
  4. La struttura di cui al comma 1 vigila  sulla  regolarita'  delle
procedure e delle spese e adotta tutte  le  iniziative  necessarie  a
prevenire, correggere e sanzionare le irregolarita'  e  gli  indebiti
utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie  a  prevenire
le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il  rischio  di  doppio
finanziamento  pubblico  degli   interventi,   anche   attraverso   i
protocolli d'intesa di cui al  comma  13  dell'articolo  7.  Essa  e'
inoltre  responsabile  dell'avvio  delle  procedure  di  recupero   e
restituzione delle risorse indebitamente utilizzate,  ovvero  oggetto
di frode o doppio finanziamento pubblico. 
  5. Al fine  di  salvaguardare  il  raggiungimento,  anche  in  sede
prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali  del
PNRR, i bandi, gli avvisi e  gli  altri  strumenti  previsti  per  la
selezione  dei  singoli  progetti  e  l'assegnazione  delle   risorse
prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in  caso  di
mancato  raggiungimento,  nei  tempi   assegnati,   degli   obiettivi
previsti, e di riassegnazione  delle  somme,  fino  alla  concorrenza
delle risorse  economiche  previste  per  i  singoli  bandi,  per  lo
scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione
delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente  con  i
vincoli assunti con l'Unione europea. 
  6. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000  per  ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede  ai  sensi
dell'articolo 16. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021,  n.
130 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
                               ART. 9 
 
               (Attuazione degli interventi del PNRR) 
 
  1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal  PNRR
provvedono le  Amministrazioni  centrali,  le  Regioni,  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla  base  delle
specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita'
degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie  strutture,
ovvero avvalendosi di  soggetti  attuatori  esterni  individuati  nel
PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa  nazionale  ed
europea vigente. 
  2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva  attuazione  degli
interventi del PNRR, le amministrazioni di cui  al  comma  1  possono
avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per  il  PNRR  da
societa'  a  prevalente  partecipazione  pubblica,   rispettivamente,
statale, regionale e locale e da enti vigilati. 
  3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle
amministrazioni per  l'attuazione  degli  interventi  del  PNRR  sono
sottoposti  ai  controlli  ordinari  di  legalita'  e  ai   controlli
amministrativocontabili   previsti   dalla   legislazione   nazionale
applicabile. 
  4. Le amministrazioni di cui al  comma  1  assicurano  la  completa
tracciabilita'  delle  operazioni  e  la  tenuta  di   una   apposita
codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo
le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.
Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa
su supporti informatici adeguati e  li  rendono  disponibili  per  le
attivita' di controllo e di audit. 
 
 
                               ART. 10 
 
(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici) 
 
  1. Per sostenere  la  definizione  e  l'avvio  delle  procedure  di
affidamento ed accelerare l'attuazione degli  investimenti  pubblici,
in  particolare  di  quelli  previsti  dal  PNRR  e  dai   cicli   di
programmazione nazionale e  comunitaria  2014-2020  e  2021-2027,  le
amministrazioni interessate, mediante apposite  convenzioni,  possono
avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo  di  societa'  in   house
qualificate ai sensi dell'articolo  38  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. 
  2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di
definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli  interventi
e comprende azioni di rafforzamento della  capacita'  amministrativa,
anche attraverso la messa a disposizione di  esperti  particolarmente
qualificati. 
  3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, la valutazione della congruita'  economica  dell'offerta
ha  riguardo  all'oggetto  e  al  valore  della  prestazione   e   la
motivazione del provvedimento di affidamento da' conto dei  vantaggi,
rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di
risorse  economiche,  mediante   comparazione   degli   standard   di
riferimento  di  Consip  S.p.A  e  delle  centrali   di   committenza
regionali. 
  4. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  9,  comma  2,  le
Regioni, le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  gli  enti
locali, per il tramite delle amministrazioni  centrali  dello  Stato,
possono avvalersi del supporto tecnico-operativo  delle  societa'  di
cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione  di  progetti  di
sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  definisce,  per  le
societa' in house statali, i contenuti minimi delle  convenzioni  per
l'attuazione di quanto previsto dal comma 4.  Ai  relativi  oneri  le
Amministrazioni provvedono nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono  essere
posti  a  carico  delle  risorse  previste  per  l'attuazione   degli
interventi  PNRR,  ovvero  delle  risorse  per  l'assistenza  tecnica
previste nei programmi UE 2021/2027 per gli  interventi  di  supporto
agli stessi riferiti. 
  6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto di cui  al
presente articolo, le societa' interessate possono provvedere con  le
risorse interne, con personale esterno,  nonche'  con  il  ricorso  a
competenze - di  persone  fisiche  o  giuridiche  -  disponibili  sul
mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
 
 
                               ART. 11 
 
(Rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   stazioni
                             appaltanti) 
 
  1. Per  aumentare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'attivita'  di
approvvigionamento  e   garantire   una   rapida   attuazione   delle
progettualita' del PNRR e degli altri interventi ad  esso  collegati,
ivi compresi i programmi  cofinanziati  dall'Unione  europea  per  il
periodo 2021/2027, Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche
amministrazioni specifici contratti,  accordi  quadro  e  servizi  di
supporto tecnico. Per le medesime finalita', Consip  S.p.A.  realizza
un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella  gestione
delle specifiche  procedure  di  acquisto  e  di  progettualita'  per
l'evoluzione  del   Sistema   Nazionale   di   e-Procurement   e   il
rafforzamento  della  capacita'  amministrativa   e   tecnica   delle
pubbliche amministrazioni. Consip S.p.A. si coordina con le  centrali
di committenza regionali per le attivita' degli enti territoriali  di
competenza. 
  2. Le disposizioni al presente articolo trovano applicazione  anche
per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di  connettivita'
effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione
dei  servizi   delle   pubbliche   amministrazioni   affidatarie   in
ottemperanza a specifiche  disposizioni  normative  o  regolamentari,
nonche' per la realizzazione  delle  attivita'  di  cui  all'articolo
33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure
di affidamento sono  poste  in  essere  da  Consip  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  3. Per realizzare le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  il
Ministero dell'economia e delle finanze stipula con Consip S.p.A.  un
apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40  milioni
di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine e'  autorizzata  la
spesa di 8 milioni per ciascuno degli  anni  dal  2022  al  2026.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. 
 

Titolo II
Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie

 
                               ART. 12 
 
                        (Poteri sostitutivi) 
 
  1. In caso di  mancato  rispetto  da  parte  delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane,
delle province e dei comuni  degli  obblighi  e  impegni  finalizzati
all'attuazione del PNNR e assunti in qualita' di soggetti  attuatori,
consistenti anche nella mancata  adozione  di  atti  e  provvedimenti
necessari all'avvio dei  progetti  del  Piano,  ovvero  nel  ritardo,
inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a  rischio  il  conseguimento
degli obiettivi intermedi e finali  del  PNRR  e  su  proposta  della
Cabina di regia  o  del  Ministro  competente,  assegna  al  soggetto
attuatore interessato un  termine  per  provvedere  non  superiore  a
trenta giorni.  In  caso  di  perdurante  inerzia,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro  competente,
sentito il soggetto attuatore, il Consiglio  dei  ministri  individua
l'amministrazione,  l'ente,   l'organo   o   l'ufficio,   ovvero   in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione   ai
progetti, anche avvalendosi di societa' di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni
specificamente indicate. 
  2. Fermo restando l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  di  cui  al
comma 1, e  nei  casi  ivi  previsti,  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie puo' promuovere le opportune  iniziative  di
impulso e coordinamento di regioni, province autonome di Trento e  di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  nonche'   di   Conferenza
Unificata. 
  3. Nel caso in cui l'inadempimento,  il  ritardo,  l'inerzia  o  la
difformita' di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore
diverso dalle  regioni,  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, dalle citta' metropolitane, dalle  province  o  dai  comuni,
all'assegnazione del termine non  superiore  a  trenta  giorni  e  al
successivo esercizio del potere sostitutivo con le  stesse  modalita'
previste dal secondo periodo del comma  1  provvede  direttamente  il
Ministro competente. Lo stesso  Ministro  provvede  analogamente  nel
caso  in  cui  la  richiesta  di  esercizio  dei  poteri  sostitutivi
provenga,  per  qualunque  ragione,  direttamente  da   un   soggetto
attuatore, ivi incluse le regioni, le province autonome di  Trento  e
di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni. 
  4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui  al
comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o  eventi  ostativi  alla
realizzazione  dei  progetti  rientranti  nel  piano  non   risultino
altrimenti superabili con celerita', su proposta del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o della Cabina  di  regia,  il  Consiglio  dei
ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalita' previste  dal
comma 1. 
  5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati  o  i
commissari ad acta  nominati  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  ove
strettamente   indispensabile   per   garantire   il   rispetto   del
cronoprogramma del progetto,  provvedono  all'adozione  dei  relativi
atti  mediante   ordinanza   motivata,   contestualmente   comunicata
all'Unita' per la per la razionalizzazione e il miglioramento d della
regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione  di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei  principi
generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.  Nel  caso  in  cui  la  deroga
riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e'  adottata,  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da  adottarsi  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo,  28  agosto  1997,  n.
281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di
tutela della salute, della sicurezza e  della  incolumita'  pubblica,
dell'ambiente e del patrimonio  culturale,  l'ordinanza  e'  adottata
previa autorizzazione della Cabina di regia PNRR. Tali ordinanze sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 
  6. La Presidenza del Consiglio dei ministri  e  le  amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad
ogni rapporto contrattuale e obbligatorio  discendente  dall'adozione
di  atti,  provvedimenti  e  comportamenti  da  parte  dei   soggetti
individuati o nominati per  l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  ai
sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni  nei  confronti
dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie,
esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti.  Per  la  nomina  dei
Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei
relativi  compensi,  si  applicano  le  procedure  e   le   modalita'
applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a  3,  del  decreto
legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli  eventuali  oneri  derivanti  dalla
nomina  di  Commissari  sono  a   carico   dei   soggetti   attuatori
inadempienti sostituiti. 
 
 
                               ART. 13 
 
                     (Superamento del dissenso) 
 
  1.  In  caso  di  dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro   atto
equivalente  proveniente  da  un  organo  statale  che,  secondo   la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la  Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale
per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del  dissenso  non  sia
gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   di
sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri  per  le
conseguenti determinazioni. 
  2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro  atto  equivalente
provenga da un organo della regione, o della  provincia  autonoma  di
Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per  il  PNRR,
qualora un meccanismo  di  superamento  del  dissenso  non  sia  gia'
previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  propone  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie,  entro  i  successivi  cinque  giorni,  di  sottoporre  la
questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per  concordare
le iniziative da  assumere,  che  devono  essere  definite  entro  il
termine  di  quindici  giorni  dalla  data  di   convocazione   della
Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni  condivise
che  consentano  la  sollecita  realizzazione   dell'intervento,   il
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero  il  Ministro  per  gli
affari regionali e le  autonomie  nei  pertinenti  casi,  propone  al
Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo  comma,  della  Costituzione,  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti in materia. 
 
 
                               ART. 14 
 
    (Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare) 
 
  1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione  per
l'efficace  e  tempestiva  attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente decreto, incluse  quelle  relative  al  rafforzamento  della
capacita'  amministrativa  delle  amministrazioni  e  delle  stazioni
appaltanti nonche' il meccanismo di  superamento  del  dissenso  e  i
poteri sostitutivi,  trovano  applicazione  anche  agli  investimenti
contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del
decreto legge 6 maggio 2021, n. 59. Resta ferma l'applicazione  delle
disposizioni del presente decreto agli interventi di  cui  al  citato
articolo 1 del decreto-legge 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR. 
  2. Alla gestione delle risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  che  concorrono  al
finanziamento degli interventi previsti  dal  PNRR,  si  provvede  in
deroga  alle  specifiche  normative  di  settore,  con  le  procedure
finanziarie del PNRR stabilite con le modalita' di  cui  all'articolo
1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 
 
                               ART. 15 
 
                 (Procedure finanziarie e contabili) 
 
  1. All'articolo 1, comma 1039, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, le  parole  "su  un  conto  corrente  della  Tesoreria  centrale
appositamente istituito" sono sostituite dalle seguenti: "su un conto
aperto presso la Tesoreria statale". 
  2. Le procedure relative alla gestione  finanziaria  delle  risorse
previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in  sede  di  emanazione
dei decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
all'articolo 1, comma 1042, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR
e del  PNC  che  a  fine  esercizio  confluiscono  nel  risultato  di
amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1,  commi
897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  4. Gli enti  di  cui  al  comma  3  possono  accertare  le  entrate
derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e  del  PNC  sulla
base della  formale  deliberazione  di  riparto  o  assegnazione  del
contributo  a  proprio  favore,  senza  dover   attendere   l'impegno
dell'amministrazione  erogante,  con  imputazione  agli  esercizi  di
esigibilita' ivi previsti. 
  5. All'articolo 4-quater, comma  1,  del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle  seguenti:
"2020, 2021 e 2022". 
  6. Il piano dei conti integrato  per  le  amministrazioni  centrali
dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica del  12
novembre 2018, n. 140, ai sensi dell'articolo 38-ter della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  puo'  essere  aggiornato  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche  rivedendo  il  livello
minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti.  Il
termine della sperimentazione di  cui  all'articolo  38-sexies  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' prorogato di un anno. 
 
 
                               ART. 16 
 
                         (Norma finanziaria) 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11,  pari  a
10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si
provvede: 
    a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e  12.040.000  euro  a
decorrere dall'anno 2022,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi  di
riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando: 
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno
2022 e 5.080.000 a decorrere dall'anno 2023; 
      2)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dello   sviluppo
economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a  696.000  a  decorrere
dall'anno 2022; 
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 696.000 a decorrere dall'anno 2022; 
      4) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia  per
348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 per 2022; 
      5) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno  per
348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022; 
      6) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'istruzione  per
348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022; 
      7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a
696.000 a decorrere dall'anno 2022; 
      8) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per 348.000 euro  per  l'anno  2021  e  a  696.000  a
decorrere dall'anno 2022; 
      9) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per  348.000  euro  per  l'anno  2021  e  a  696.000  a
decorrere dall'anno 2022; 
      10) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  difesa  per
348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022; 
      11) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo  per  348.000  euro  per
l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022; 
      12) l'accantonamento relativo al Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e  a  696.000  a
decorrere dall'anno 2022. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
 

PARTE II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacitŕ amministrativa
Titolo I
Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico
Capo I
Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

 
                               ART. 17 
 
         (Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  all'articolo  8
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  "2-bis.  Per  lo  svolgimento  delle   procedure   di   valutazione
ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di
quelli finanziati  a  valere  sul  fondo  complementare  nonche'  dei
progetti attuativi del  PNIEC  individuati  nell'Allegato  I-bis  del
presente decreto, e' istituita  la  Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,
posta alle dipendenze  funzionali  del  Ministero  della  transizione
ecologica, e formata da un numero  massimo  di  quaranta  unita',  in
possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno  cinque
anni di esperienza  professionale  e  con  competenze  adeguate  alla
valutazione  tecnica,  ambientale  e   paesaggistica   dei   predetti
progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni
statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale  a  rete  per  la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,  n.  132,
dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al comma 2, secondo
periodo,   ad   esclusione   del   personale   docente,    educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche.
Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  in
posizione di fuori ruolo,  comando,  distacco,  aspettativa  o  altra
analoga posizione, secondo i  rispettivi  ordinamenti.  I  componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita'
a tempo pieno e non possono far parte della  Commissione  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri  e'  garantito
il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC sono  nominati  con  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente disposizione. I  componenti  della  Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e  sono  rinnovabili
per una sola volta. Alle riunioni della  commissione  partecipa,  con
diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura.
Per lo svolgimento  delle  istruttorie  tecniche  la  Commissione  si
avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente a norma della  legge  28  giugno
2016, n.  132,  e  degli  altri  enti  pubblici  di  ricerca.  Per  i
procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche  disposizioni
o  intese   un   concorrente   interesse   regionale,   all'attivita'
istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato  dalle
Regioni e dalle Province  autonome  interessate,  individuato  tra  i
soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed  esperienza  nel
settore della  valutazione  dell'impatto  ambientale  e  del  diritto
ambientale.  La  Commissione  opera   con   le   modalita'   previste
dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo  23,  dall'articolo
24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter,  3,  4,  5,  6  e  7,  e
dall'articolo 27, del presente decreto."; 
    b) al comma 1 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  "Nella
trattazione  dei  procedimenti  di  sua  competenza  ai  sensi  della
normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonche' la
Commissione di cui al comma 2-bis, da' precedenza ai progetti  aventi
un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di  euro  ovvero
una ricaduta in termini di maggiore occupazione  attesa  superiore  a
quindici unita' di personale, nonche' ai progetti  cui  si  correlano
scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine  perentorio
dalla legge o comunque da enti  terzi,  e  ai  progetti  relativi  ad
impianti gia' autorizzati la cui autorizzazione  scade  entro  dodici
mesi dalla presentazione dell'istanza."; 
    c) al comma 5  le  parole  "Commissione  tecnica  PNIEC"  ovunque
ricorrono  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Commissione   tecnica
PNRR-PNIEC"  e  le  parole  "e  in  ragione  dei  compiti  istruttori
effettivamente  svolti,"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   ",
esclusivamente  in  ragione  dei  compiti  istruttori  effettivamente
svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale," 
 
 
                               ART. 18 
 
(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del  PNRR  e
                             del PNIEC) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7-bis 
      1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Le opere,
gli impianti e le infrastrutture  necessari  alla  realizzazione  dei
progetti strategici per la transizione energetica del  Paese  inclusi
nel  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza   (PNRR)   e   al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale  integrato
per l'energia e il  clima  (PNIEC),  predisposto  in  attuazione  del
Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato  I-bis,  e
le opere  ad  essi  connesse  costituiscono  interventi  di  pubblica
utilita', indifferibili e urgenti."; 
      2) il comma 2-ter e' abrogato; 
    b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, e'  inserito  l'allegato
I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto. 
 
 
                               ART. 19 
 
(Disposizioni   relative   al    procedimento    di    verifica    di
         assoggettabilita' a VIA e consultazione preventiva) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19: 
      1) al comma 4 la parola "quarantacinque"  e'  sostituita  dalla
seguente: "trenta"; 
      2) al comma 6 sono aggiunti in fine i  seguenti  periodi:  "Nel
medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e
integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilita' del
progetto al procedimento di VIA. In  tal  caso,  il  proponente  puo'
richiedere, per una sola volta, la sospensione dei  termini,  per  un
periodo non superiore a sessanta giorni, per la  presentazione  delle
integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il  proponente  non
trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito,  la
domanda  si  intende  respinta  ed  e'  fatto  obbligo  all'autorita'
competente di procedere all'archiviazione."; 
      3) al comma 7 dopo il primo periodo e'  aggiunto  il  seguente:
"Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si  pronuncia
sulla richiesta di condizioni  ambientali  formulata  dal  proponente
entro il termine di  trenta  giorni  con  determinazione  positiva  o
negativa,  esclusa  ogni  ulteriore  interlocuzione  o  proposta   di
modifica."; 
    b) all'articolo 20 sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole
"entro  trenta  giorni  dalla  presentazione   della   proposta.   Le
disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  anche  ai
progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.". 
 
 
                               ART. 20 
 
(Nuova  disciplina  della  valutazione  di   impatto   ambientale   e
        disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i
commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: 
  "2. Nel caso di progetti di competenza statale,  ad  esclusione  di
quelli di cui all'articolo 8, comma 2- bis,  l'autorita'  competente,
entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della  fase  di
consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di  VIA
previa acquisizione del concerto del  competente  direttore  generale
del Ministero della cultura entro il termine di  trenta  giorni.  Nei
casi di cui al precedente periodo, qualora sia  necessario  procedere
ad accertamenti e indagini di particolare  complessita',  l'autorita'
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un  massimo  di  ulteriori  trenta  giorni,  dando
tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente  delle
ragioni che giustificano la proroga e del  termine  entro  cui  sara'
emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni  transfrontaliere
il provvedimento di VIA e' proposto all'adozione del  Ministro  entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
  2-bis. Per i progetti  di  cui  all'articolo  8,  comma  2-bis,  la
Commissione di cui al medesimo  comma  2-bis,  si  esprime  entro  il
termine  di  trenta  giorni   dalla   conclusione   della   fase   di
consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il  termine  di
centotrenta giorni dalla data di pubblicazione  della  documentazione
di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema  di  provvedimento  di
VIA.  Nei  successivi  trenta  giorni,  il  direttore  generale   del
Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA,
previa acquisizione del concerto del  competente  direttore  generale
del Ministero della cultura entro il termine  di  venti  giorni.  Nel
caso di consultazioni transfrontaliere il  provvedimento  di  VIA  e'
adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
  2-ter.  Nei  casi  in  cui  i  termini  per  la   conclusione   del
procedimento di cui al comma 2-bis,  primo  e  secondo  periodo,  non
siano rispettati  e'  automaticamente  rimborsato  al  proponente  il
cinquanta per cento dei diritti di istruttoria  di  cui  all'articolo
33,  mediante  utilizzazione  delle  risorse  iscritte  in   apposito
capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero
della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000  per
l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000  per
l'anno 2023. 
  2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento  da
parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1  e  2-bis,  il
titolare del potere sostitutivo, nominato ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora  la  competente
commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata,  il  parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni,  provvede  all'adozione
dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia
nella conclusione del procedimento da parte  del  direttore  generale
del ministero della transizione ecologica ovvero in caso  di  ritardo
nel rilascio del concerto da parte del direttore generale  competente
del Ministero della cultura,  il  titolare  del  potere  sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo  2  della  legge  n.  241  del  1990,
provvede al rilascio  degli  atti  di  relativa  competenza  entro  i
successivi trenta giorni.". 
  2-quinquies. Il concerto  del  competente  direttore  generale  del
Ministero   della   cultura   comprende   l'autorizzazione   di   cui
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  ove
gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che  consenta
la compiuta redazione della relazione paesaggistica.". 
  2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  capoverso  2-ter,  pari  a
840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 per l'anno 2022  e  1.260.000
per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma  «Fondi
di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica  provvede  al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i  risultati
di tale attivita' al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche
in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede
ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della  legge  31  dicembre
2009, n. 196. 
 
 
                               ART. 21 
 
    (Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23: 
      1) al comma 3, primo periodo  le  parole  "dieci  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti "quindici giorni", al secondo periodo  sono
premesse le parole "Entro il medesimo termine", nonche' dopo il terzo
periodo e' aggiunto il seguente: "I termini di cui al presente  comma
sono perentori."; 
      2) al comma 4 le parole "Per i progetti individuati dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo  7-bis,
comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti "Per i  progetti  di  cui
all'articolo 8, comma 2-bis"; 
    b) all'articolo 24: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Entro il  termine
di sessanta giorni, ovvero  trenta  giorni  per  i  progetti  di  cui
all'articolo 8,  comma  2-bis,  dalla  pubblicazione  dell'avviso  al
pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia  interesse  puo'  prendere
visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e
presentare le proprie osservazioni  all'autorita'  competente,  anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e  valutativi.  Entro
il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri  delle
Amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  che  hanno   ricevuto   la
comunicazione di cui all'articolo  23,  comma  4.  Entro  i  quindici
giorni successivi  alla  scadenza  del  termine  di  cui  ai  periodi
precedenti, il proponente ha  facolta'  di  presentare  all'autorita'
competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e  ai  pareri
pervenuti."; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Qualora all'esito
della consultazione ovvero della presentazione delle  controdeduzioni
da  parte  del  proponente  si  renda  necessaria   la   modifica   o
l'integrazione degli elaborati  progettuali  o  della  documentazione
acquisita, l'autorita' competente, entro i venti  giorni  successivi,
ovvero entro  i  dieci  giorni  successivi  per  i  progetti  di  cui
all'articolo 8, comma 2-bis puo', per una sola  volta,  stabilire  un
termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,
in  formato  elettronico,  degli  elaborati   progettuali   o   della
documentazione modificati o  integrati.  Su  richiesta  motivata  del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della  documentazione
integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel  caso
in cui il proponente non ottemperi alla richiesta  entro  il  termine
perentorio stabilito, l'istanza  si  intende  respinta  ed  e'  fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione."; 
      3) al comma 5, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'autorita' competente, ricevuta la documentazione  integrativa,  la
pubblica immediatamente sul  proprio  sito  web  e,  tramite  proprio
apposito  avviso,  avvia  una  nuova  consultazione  del  pubblico.",
nonche' al secondo periodo dopo le parole "si applica il  termine  di
trenta giorni" sono inserite le seguenti "ovvero quindici giorni  per
i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis". 
 
 
                               ART. 22 
 
   (Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  all'articolo  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "di ogni autorizzazione, intesa, parere,
concerto, nulla osta,  o  atto  di  assenso  in  materia  ambientale,
richiesto" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "delle  autorizzazioni
ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste" e le parole  "di
ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti  di
assenso  in  materia  ambientale  richiesti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "delle autorizzazioni di cui al comma 2"; 
    b) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il  seguente:
"E' facolta' del  proponente  richiedere  l'esclusione  dal  presente
procedimento    dell'acquisizione    di    autorizzazioni,    intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati,  nel  caso  in  cui  le  relative  normative  di  settore
richiedano,    per    consentire     una     compiuta     istruttoria
tecnicoamministrativa, un livello di progettazione esecutivo."; 
    c) al comma 4, le parole "ed enti  potenzialmente  interessati  e
comunque competenti in  materia  ambientale"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali  di
cui al comma 2 richieste dal proponente"; 
    d) al comma 6, la parola "cinque" e' sostituita  dalla  seguente:
"dieci" e le parole ", l'autorita' competente indice la conferenza di
servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241  che  opera  secondo  quanto  disposto  dal  comma  8.
Contestualmente" sono soppresse; 
    e) al comma 7,  dopo  le  parole  "l'autorita'  competente"  sono
inserite le seguenti: "indice la conferenza di servizi  decisoria  di
cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che  opera
secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente"; 
    f) al comma 8: 
      1)  al  terzo  periodo,  le  parole  "Per  i  progetti  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 2-bis",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis"; 
      2)  al  sesto  periodo,  le  parole  "per  i  progetti  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 2-bis",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis". 
 

Capo II
Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

 
                               ART. 23 
 
 (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26
e' inserito il seguente: 
  "Art-26-bis 
  (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale) 
  1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di
competenza regionale, il  proponente  puo'  richiedere,  prima  della
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una
fase preliminare finalizzata alla definizione delle  informazioni  da
inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello  di
dettaglio e delle metodologie  da  adottare  per  la  predisposizione
dello stesso nonche' alla definizione delle condizioni  per  ottenere
le autorizzazioni, intese, concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,
nulla  osta   e   assensi   comunque   denominati,   necessari   alla
realizzazione e all'esercizio del progetto. Il  proponente  trasmette
all'autorita'  competente,  in  formato   elettronico,   i   seguenti
documenti: 
    a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che,  sulla
base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per
l'elaborazione dello studio di impatto ambientale; 
    b)  progetto  avente  un  livello  di  dettaglio  equivalente  al
progetto di fattibilita' tecnico economica di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui
al comma 1 e' pubblicata e resa accessibile, con  modalita'  tali  da
garantire la tutela  della  riservatezza  di  eventuali  informazioni
industriali o commerciali  indicate  dal  proponente,  nel  sito  web
dell'autorita' competente che comunica, per via telematica,  a  tutte
le amministrazioni ed  enti  potenzialmente  interessati  e  comunque
competenti a esprimersi  sulla  realizzazione  e  sull'esercizio  del
progetto,  l'avvenuta  pubblicazione.   Contestualmente   l'autorita'
competente indice una conferenza  di  servizi  preliminare  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed
enti. 
  3. La conferenza di servizi preliminare  di  cui  all'articolo  14,
comma 3, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  si  svolge  con  le
modalita' di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini
sono ridotti alla meta'. Le amministrazioni e gli enti  coinvolti  ai
sensi del comma 2 si esprimono in  sede  di  conferenza,  sulla  base
della documentazione  prodotta  dal  proponente,  relativamente  alla
definizione delle informazioni da inserire nello  studio  preliminare
ambientale, del relativo  livello  di  dettaglio,  del  rispetto  dei
requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica  e
delle metodologie da adottare per  la  predisposizione  dello  studio
nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere  gli  atti  di
assenso,  comunque  denominati,  necessari   alla   realizzazione   e
all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal  termine
dei  lavori  della  conferenza  preliminare,  l'autorita'  competente
trasmette al proponente le determinazioni acquisite. 
  4. L'autorita' competente, in accordo con tutte le  amministrazioni
ed enti potenzialmente interessati e competenti  a  esprimersi  sulla
realizzazione e  sull'esercizio  del  progetto,  puo'  stabilire  una
riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al  comma  7
dell'articolo  27-bis.  Le  determinazioni  espresse   in   sede   di
conferenza preliminare  possono  essere  motivatamente  modificate  o
integrate solo in presenza di  elementi  nuovi,  tali  da  comportare
notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi  nel
successivo procedimento anche  a  seguito  delle  osservazioni  degli
interessati  di   cui   al   comma   4   dell'articolo   27-bis.   Le
amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella  conferenza  di
servizi  preliminare  non   possono   porre   condizioni,   formulare
osservazioni  o  evidenziare  motivi  ostativi   alla   realizzazione
dell'intervento  nel  corso  del  procedimento  di  cui  all'articolo
27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali  da  comportare
notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi  nel
corso di tale procedimento anche a seguito delle  osservazioni  degli
interessati.". 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.   Le   amministrazioni    interessate    provvedono    alla
realizzazione delle attivita' mediante utilizzo delle risorse  umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
propri bilanci. 
 
 
                               ART. 24 
 
           (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) 
 
  1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole "l'adeguatezza e" sono soppresse, ed  e'
aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei casi in cui sia  richiesta
anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine  di
cui  al  primo  periodo  l'amministrazione  competente  effettua   la
verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita'."; 
    b) al comma 4, le parole "concernenti la valutazione  di  impatto
ambientale  e,  ove  necessarie,  la  valutazione  di   incidenza   e
l'autorizzazione integrata ambientale"  sono  soppresse,  e  dopo  il
terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Ove il progetto  comporti  la
variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del  pubblico
interessato riguardano anche tale variazione e,  ove  necessario,  la
valutazione ambientale strategica."; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. Entro i successivi trenta giorni  l'autorita'  competente  puo'
chiedere al proponente eventuali integrazioni,  anche  concernenti  i
titoli abilitativi compresi nel provvedimento  autorizzatorio  unico,
come  indicate  dagli  enti  e  amministrazioni  competenti  al  loro
rilascio, assegnando un termine non superiore  a  trenta  giorni.  Su
richiesta  motivata  del  proponente  l'autorita'   competente   puo'
concedere, per una sola volta, la  sospensione  dei  termini  per  la
presentazione della documentazione integrativa  per  un  periodo  non
superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa,  l'istanza  si
intende ritirata ed e'  fatto  obbligo  all'autorita'  competente  di
procedere  all'archiviazione.  L'autorita'  competente,  ricevuta  la
documentazione integrativa, la  pubblica  sul  proprio  sito  web  e,
tramite proprio apposito avviso, avvia una  nuova  consultazione  del
pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto  a  quella  di
cui al comma 4."; 
    d) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
  "7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti  dall'articolo  32
per il caso di consultazioni  transfrontaliere,  entro  dieci  giorni
dalla scadenza del termine per  richiedere  integrazioni  di  cui  al
comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni
documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio  del
provvedimento  di  VIA  e  dei  titoli  abilitativi  necessari   alla
realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal  proponente.
La conferenza di servizi e' convocata  in  modalita'  sincrona  e  si
svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7  agosto  1990,  n.
241. Il termine di conclusione della  conferenza  di  servizi  e'  di
novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei  lavori.  La
determinazione motivata di conclusione della  conferenza  di  servizi
costituisce  il  provvedimento  autorizzatorio  unico   regionale   e
comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA
e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e  l'esercizio
del progetto. Nel caso in  cui  il  rilascio  di  titoli  abilitativi
settoriali sia compreso nell'ambito di  un'autorizzazione  unica,  le
amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso  partecipano
alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento
autorizzatorio unico regionale. 
  7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di
uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto  un  livello  progettuale
esecutivo, oppure laddove  la  messa  in  esercizio  dell'impianto  o
l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o  nulla  osta
successivi alla realizzazione dell'opera stessa,  la  amministrazione
competente indica in conferenza le condizioni da verificare,  secondo
un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il  rilascio
del  titolo  definitivo.  Le  condizioni  indicate  dalla  conferenza
possono essere motivatamente modificate o integrate solo in  presenza
di  significativi  elementi   emersi   nel   corso   del   successivo
procedimento per il rilascio del titolo definitivo. 
  7-ter. Laddove uno o  piu'  titoli  compresi  nella  determinazione
motivata  di  conclusione  della  conferenza  di  cui  al   comma   7
attribuiscano carattere  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e
urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo
preordinato  all'esproprio,  la   determinazione   conclusiva   della
conferenza ne da' atto.". 
 

Capo III
Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale

 
                               ART. 25 
 
(Determinazione  dell'autorita'  competente  in  materia  di  VIA   e
                        preavviso di rigetto) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  "4-bis. Nel caso di  opere  o  interventi  caratterizzati  da  piu'
elementi progettuali corrispondenti a diverse  tipologie  soggette  a
VIA ovvero a verifica di assoggettabilita' a VIA rientranti in  parte
nella  competenza  statale  e  in  parte  in  quella  regionale,   il
proponente, con riferimento alle voci  elencate  negli  allegati  II,
II-bis, III e IV alla parte seconda del presente  decreto,  invia  in
formato elettronico al Ministero della transizione ecologica  e  alla
Regione  o   Provincia   autonoma   interessata   una   comunicazione
contenente: 
    a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto; 
    b) tipologia progettuale individuata come principale; 
    c) altre tipologie progettuali coinvolte; 
    d)  autorita'  (stato  o  regione/provincia  autonoma)  che  egli
individua come competente allo svolgimento della procedura di  VIA  o
verifica di assoggettabilita' a VIA. 
  4- ter. Entro e non  oltre  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma ha la  facolta'  di
trasmettere  valutazioni  di   competenza   al   Ministero,   dandone
contestualmente comunicazione al proponente.  Entro  e  non  oltre  i
successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II,
II-bis, III  e  IV  alla  parte  seconda  del  presente  decreto,  il
competente ufficio  del  Ministero  comunica  al  proponente  e  alla
Regione  o   Provincia   autonoma   la   determinazione   in   merito
all'autorita' competente, alla  quale  il  proponente  stesso  dovra'
presentare l'istanza  per  l'avvio  del  procedimento.  Decorso  tale
termine,  si  considera  acquisito  l'assenso  del  Ministero   sulla
posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma o, in  assenza
di questa, dal proponente."; 
    b) all'articolo 6: 
      1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Qualora nei
procedimenti di VIA  di  competenza  statale  l'autorita'  competente
coincida con l'autorita' che autorizza il progetto, la valutazione di
impatto  ambientale  viene   rilasciata   dall'autorita'   competente
nell'ambito del procedimento autorizzatorio."; 
      2) dopo il comma 10,  e'  inserito  il  seguente:  "10-bis.  Ai
procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo,  nonche'
all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo  10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241.". 
 
 
                               ART. 26 
 
(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento
                               di VIA) 
 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  2,  terzo  periodo,  le  parole  "d'intesa  con  il
proponente" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il proponente"; 
    b) al comma 2, la lettera    b)  e'  sostituita  dalla  seguente:
"  b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero  della
transizione ecologica tra soggetti estranei  all'amministrazione  del
Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita' per
l'esercizio delle funzioni;". 
 
 
                               ART. 27 
 
                       (Interpello ambientale) 
 
  1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3  aprile  2006
n. 152, e' inserito il seguente: 
  "Art. 3-septies 
  (Interpello in materia ambientale) 
  1. Le regioni,  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  le
province, le citta'  metropolitane,  i  comuni,  le  associazioni  di
categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia  e  del
lavoro,  le  associazioni  di  protezione  ambientale   a   carattere
nazionale e quelle presenti  in  almeno  cinque  regioni  o  province
autonome di Trento e Bolzano, possono inoltrare  al  Ministero  della
transizione ecologica, con le modalita' di cui al comma 3, istanze di
ordine generale sull'applicazione della normativa statale in  materia
ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui
al  presente   comma   costituiscono   criteri   interpretativi   per
l'esercizio   delle   attivita'   di   competenza   delle   pubbliche
amministrazioni  in  materia  ambientale,   salvo   rettifica   della
soluzione interpretativa da parte  dell'amministrazione  con  valenza
limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo  l'obbligo
di ottenere gli atti di  consenso,  comunque  denominati,  prescritti
dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia  formulata  da
piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra
loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire  un'unica
risposta. 
  2.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica,  in   conformita'
all'articolo 3-sexies del presente decreto e al  decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio  le  risposte  fornite
alle istanze di cui al presente articolo  nell'ambito  della  sezione
"Informazioni ambientali"  del  proprio  sito  istituzionale  di  cui
all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  previo
oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza,  nel  rispetto
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha  effetto
sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla  decorrenza
dei termini di decadenza e non comporta  interruzione  o  sospensione
dei termini di prescrizione". 
 

Capo IV
Valutazione ambientale strategica

 
                               ART. 28 
 
(Modifica della  disciplina  concernente  la  valutazione  ambientale
                             strategica) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, le  parole  "ovvero,  nei  casi  di  particolare
difficolta' di ordine  tecnico,  anche  su  supporto  cartaceo"  sono
soppresse e dopo la parola "preliminare" sono inserite  le  seguenti:
"di assoggettabilita' a VAS"; 
      2)  al  comma  2,  le  parole  "documento   preliminare"   sono
sostituite dalle seguenti: "rapporto preliminare di assoggettabilita'
a VAS"; 
      3) al comma  4,  le  parole  "e,  se  del  caso,  definendo  le
necessarie prescrizioni" sono soppresse; 
    b) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente:
"L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente,
individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e
trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi.  I
contributi sono inviati  all'autorita'  competente  ed  all'autorita'
procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione."; 
      2) il comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  "5.  L'autorita'
procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico: 
        a) la proposta di piano o di programma; 
        b) il rapporto ambientale; 
        c) la sintesi non tecnica; 
        d) le informazioni sugli eventuali  impatti  transfrontalieri
del piano/programma ai sensi dell'articolo 32; 
        e)  l'avviso  al   pubblico,   con   i   contenuti   indicati
all'articolo 14 comma 1; 
        f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del  contributo
di cui all'articolo 33."; 
      3) dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:  "5-bis.  La
documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e  resa
accessibile nel sito web dell'autorita' competente  e  dell'autorita'
procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale
sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia
ambientale  e  del  pubblico  interessato  affinche'  questi  abbiano
l'opportunita' di esprimersi."; 
    c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 14 
  (Consultazione) 
  1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13,  comma  5,  lettera
e), contiene almeno: 
    a) la denominazione  del  piano  o  del  programma  proposto,  il
proponente, l'autorita' procedente; 
    b) la data dell'avvenuta  presentazione  dell'istanza  di  VAS  e
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; 
    c) una breve descrizione del piano e del  programma  e  dei  suoi
possibili effetti ambientali; 
    d) l'indirizzo web e le  modalita'  per  la  consultazione  della
documentazione  e   degli   atti   predisposti   dal   proponente   o
dall'autorita' procedente nella loro interezza; 
    e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione  del
pubblico; 
    f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a  norma
dell'articolo 10, comma 3. 
  2.  Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere  visione  della
proposta di piano o programma e del relativo  rapporto  ambientale  e
presentare  proprie  osservazioni  in  forma  scritta,   in   formato
elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi  e
valutativi. 
  3. In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione,
le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, eventualmente
previste dalle vigenti disposizioni  anche  regionali  per  specifici
piani e programmi, si  coordinano  con  quelle  di  cui  al  presente
articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare  il  rispetto
dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma  1
dell'articolo 15. Tali  forme  di  pubblicita'  tengono  luogo  delle
comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8  commi  3  e  4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241."; 
    d) all'articolo 18: 
      1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  "2-bis. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente i
risultati  del  monitoraggio  ambientale  e   le   eventuali   misure
correttive adottate secondo le indicazioni di cui  alla  lettera  i),
dell'Allegato VI alla parte seconda. 
  2-ter. L'autorita' competente si esprime entro  trenta  giorni  sui
risultati  del  monitoraggio  ambientale  e  sulle  eventuali  misure
correttive adottate da parte dell'autorita' procedente."; 
      2) al comma 3, le parole "e  delle  Agenzie  interessate"  sono
soppresse; 
      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. L'autorita'
competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli
effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilita' ambientale definiti  dalle  strategie  di
sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.". 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 

Capo V
Disposizioni in materia paesaggistica

 
                               ART. 29 
 
(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure  urgenti  per
                       l'attuazione del PNRR) 
 
  1. Al fine di assicurare la piu' efficace e  tempestiva  attuazione
degli interventi del PNRR,  presso  il  Ministero  della  cultura  e'
istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di  livello
dirigenziale generale straordinario operativo  fino  al  31  dicembre
2026. 
  2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni
culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati
dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in  sede  statale
oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno  due  uffici
periferici del Ministero.  La  Soprintendenza  speciale  opera  anche
avvalendosi,  per  l'attivita'  istruttoria,   delle   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio. In  caso  di  necessita'  e  per
assicurare la  tempestiva  attuazione  del  PNRR,  la  Soprintendenza
speciale  puo'  esercitare,  con  riguardo  a  ulteriori   interventi
strategici del PNRR,  i  poteri  di  avocazione  e  sostituzione  nei
confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. 
  3. Le funzioni di  direttore  della  Soprintendenza  speciale  sono
svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti
e paesaggio del Ministero, al quale spetta la  retribuzione  prevista
dalla  contrattazione  collettiva   nazionale   per   gli   incarichi
dirigenziali ad interim. 
  4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita  una  segreteria
tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del  Ministero,  da
un contingente di esperti di comprovata qualificazione  professionale
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo
massimo di 50.000 euro lordi annui per  singolo  incarico,  entro  il
limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021,  2022
e 2023. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  1.  550.000
euro per ciascuno degli anni dal 2021  al  2023  e  50.000  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1. 550.000
per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva  e
speciali»,  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  e,  quanto  a
1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2026,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
 

Capo VI
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

 
                               ART. 30 
 
             (Interventi localizzati in aree contermini) 
 
  1.  Al  fine  del  raggiungimento  degli  obiettivi  nazionali   di
efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare
riguardo all'incremento del  ricorso  alle  fonti  di  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 e' inserito  il
seguente: 
  "3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento  unico
ai sensi del presente articolo in relazione  ai  progetti  aventi  ad
oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in  aree
sottoposte  a  tutela,  anche  in  itinere,  ai  sensi  del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini  ai
beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.". 
  2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione  di
energia elettrica alimentati da  fonti  rinnovabili,  localizzati  in
aree contermini  a  quelle  sottoposte  a  tutela  paesaggistica,  il
Ministero della cultura si esprime nell'ambito  della  conferenza  di
servizi con parere obbligatorio non vincolante.  Decorso  inutilmente
il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero  della
cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda
di autorizzazione. In tutti i casi  di  cui  al  presente  comma,  il
rappresentante del Ministero della cultura non puo' attivare i rimedi
per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo  14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
 
                               ART. 31 
 
(Semplificazione per  gli  impianti  di  accumulo  e  fotovoltaici  e
individuazione delle infrastrutture  per  il  trasporto  del  GNL  in
                              Sardegna) 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:  "2-quinquies.
Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo  "stand-alone"  e  le
relative connessioni alla rete elettrica di  cui  al  comma  2-quater
lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione
di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilita'  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152,  salvo  che  le  opere  di
connessione non rientrino nelle suddette procedure."; 
    b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: "3-ter.  In  caso
di mancata definizione  dell'intesa  con  la  regione  o  le  regioni
interessate per il rilascio dell'autorizzazione di  cui  al  comma  1
entro i novanta giorni successivi al termine di cui al  comma  2,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma  4-bis,
del  decreto-legge  29  agosto  2003,   n.   239,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.". 
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo
il comma 9 e' inserito il seguente: 
  "9-bis. Per l'attivita' di costruzione  ed  esercizio  di  impianti
fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica  di
media tensione e localizzati  in  area  a  destinazione  industriale,
produttiva o commerciale si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
presente comma. Le soglie di cui all'Allegato IV,  punto  2,  lettera
b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
per la procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di
impatto ambientale di cui all'articolo 19 del  medesimo  decreto,  si
intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il
proponente  alleghi  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  2   una
autodichiarazione che l'impianto non si trova all'interno di aree fra
quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera
f), al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  10  settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  219  del  18  settembre
2010. Si potra' procedere a seguito della procedura di cui sopra  con
edificazione diretta degli impianti  fotovoltaici  anche  qualora  la
pianificazione   urbanistica    richieda    piani    attuativi    per
l'edificazione.". 
  3. Al fine di realizzare il  rilancio  delle  attivita'  produttive
nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, sono individuate le opere e le  infrastrutture
necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola.". 
  4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, le parole "individuate nei decreti del Presidente del  Consiglio
dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo  7-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto  dall'articolo  50  del
presente  decreto,"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "di   cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152,". 
  5. All'articolo  65  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  "1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che
adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in
modo  da  non  compromettere  la  continuita'  delle   attivita'   di
coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente  a  sistemi  di
monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture.". 
  6. All'Allegato II alla Parte seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, al  paragrafo  2),  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente punto: "- impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.". 
  7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n. 387 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente
decreto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021,  n.
130 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
                               ART. 32 
 
(Norme  di  semplificazione  in  materia  di  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle  procedure  di
                             repowering) 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, il terzo periodo, e' sostituito dai seguenti: "Non
sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e
sugli  impianti  fotovoltaici  ed   idroelettrici   che,   anche   se
consistenti nella modifica della  soluzione  tecnologica  utilizzata,
non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli  apparecchi,
della volumetria delle strutture e dell'area  destinata  ad  ospitare
gli impianti stessi, ne' delle opere  connesse  a  prescindere  dalla
potenza  elettrica  risultante  a  seguito  dell'intervento.  Restano
ferme,   laddove   previste,   le   procedure    di    verifica    di
assoggettabilita' e valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Non  sono  considerati
sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo  6,
comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli  impianti
eolici, nonche' sulle relative  opere  connesse,  che  a  prescindere
dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati
nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione
minima  del  numero  degli  aerogeneratori  rispetto  a  quelli  gia'
esistenti o autorizzati. I  nuovi  aerogeneratori,  a  fronte  di  un
incremento del loro  diametro,  dovranno  avere  un'altezza  massima,
intesa come altezza dal suolo raggiungibile  dalla  estremita'  delle
pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla
estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente moltiplicata
per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e
il diametro dell'aerogeneratore gia' esistente."; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  "3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende: 
    a) nel caso  di  impianti  su  una  unica  direttrice,  il  nuovo
impianto e' realizzato sulla stessa  direttrice  con  una  deviazione
massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una
tolleranza  pari  al  15  per  cento  della  lunghezza  dell'impianto
autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi; 
    b)  nel  caso  di  impianti  dislocati  su  piu'  direttrici,  la
superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' all'interno
della superficie autorizzata,  definita  dal  perimetro  individuato,
planimetricamente, dalla linea che  unisce,  formando  sempre  angoli
convessi, i  punti  corrispondenti  agli  assi  degli  aerogeneratori
autorizzati piu' esterni, con una tolleranza complessiva del  15  per
cento. 
  3-ter. Per "riduzione  minima  del  numero  di  aerogeneratori"  si
intende: 
    a) nel caso in cui gli  aerogeneratori  esistenti  o  autorizzati
abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il  numero  dei
nuovi aerogeneratori  non  deve  superare  il  minore  fra  n1*2/3  e
n1*d1/(d2-d1); 
    b) nel caso in cui gli  aerogeneratori  esistenti  o  autorizzati
abbiano un diametro d1 superiore a 70  metri,  il  numero  dei  nuovi
aerogeneratori non deve superare  n1*d1/d2  arrotondato  per  eccesso
dove: 
      1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati; 
      2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o autorizzati; 
      3) d2: diametro nuovi rotori; 
      4)  h1:  altezza  raggiungibile  dalla  estremita'  delle  pale
rispetto  al  suolo  (TIP)  dell'aerogeneratore  gia'   esistente   o
autorizzato. 
  3.quater.  Per  "altezza  massima  dei  nuovi  aerogeneratori"   h2
raggiungibile dalla estremita'  delle  pale,  si  intende  il  doppio
dell'altezza massima dal  suolo  h1  raggiungibile  dalla  estremita'
delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente.". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021,  n.
130 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 

Capo VII
Efficientamento energetico

 
                               ART. 33 
 
(Misure di semplificazione in materia di incentivi  per  l'efficienza
                 energetica e rigenerazione urbana) 
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: 
  "Tale  aliquota  si  applica   anche   agli   interventi   previsti
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
anche ove effettuati  in  favore  di  persone  di  eta'  superiore  a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente
ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e  che  non
siano  gia'  richiesti  ai  sensi  del   comma   2   della   presente
disposizione."; 
    b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
  "10-bis. Il limite di spesa  ammesso  alle  detrazioni  di  cui  al
presente articolo, previsto per le  singole  unita'  immobiliari,  e'
moltiplicato  per  il  rapporto   tra   la   superficie   complessiva
dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico,
di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2,
3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una  unita'
abitativa  immobiliare,  come  ricavabile  dal  Rapporto  Immobiliare
pubblicato dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare  dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi  dell'articolo  120-sexiesdecies  del  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al  comma
9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) svolgano attivita' di prestazione di servizi  socio-sanitari
e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione  non
percepiscano alcun compenso o indennita' di carica; 
      b) siano in possesso di  immobili  rientranti  nelle  categorie
catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di  proprieta',  nuda  proprieta',
usufrutto o comodato d'uso gratuito.  Il  titolo  di  comodato  d'uso
gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni  di  cui  al  presente
articolo, a condizione che il contratto sia  regolarmente  registrato
in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione."; 
    c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente: 
  "13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione
di  quelli  comportanti  la  demolizione  e  la  ricostruzione  degli
edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili
mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA
sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto  la
costruzione dell'immobile oggetto d'intervento  o  del  provvedimento
che ne ha consentito la legittimazione ovvero  e'  attestato  che  la
costruzione e' stata completata in data antecedente al  1°  settembre
1967. La presentazione della CILA non richiede  l'attestazione  dello
stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del  decreto
del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380.  Per  gli
interventi di cui al  presente  comma,  la  decadenza  del  beneficio
fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: 
    a) mancata presentazione della CILA; 
    b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; 
    c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; 
    d) non corrispondenza al vero delle  attestazioni  ai  sensi  del
comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita'
dell'immobile oggetto di intervento.". 
  2.  Restano  in  ogni  caso  fermi,  ove  dovuti,  gli   oneri   di
urbanizzazione. 
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 3,9 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  0,3
milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b),  valutati  in
0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro  per  l'anno
2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di  euro  per
l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3,  pari  a  di  3,9
milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028,
0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031  e  0,3
milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni  di
euro per l'anno 2021, 0,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  1,2
milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027,
0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per  l'anno  2032,
mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1,  lettera
a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1  milioni
di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro  per  l'anno  2024,  8,8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni  di
euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 

Capo VIII
Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico

 
                               ART. 34 
 
               (Cessazione della qualifica di rifiuto) 
 
  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  3,  primo  periodo,  dopo  le   parole   "medesimi
procedimenti autorizzatori" sono inserite le seguenti: "previo parere
obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per  la
protezione ambientale territorialmente competente"; 
    b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
    c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati. 
 
 
                               ART. 35 
 
(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare) 
 
  1. Al fine di consentire la corretta  gestione  dei  rifiuti  e  la
migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale  di
ripresa e resilienza, anche al  fine  di  promuovere  l'attivita'  di
recupero nella gestione  dei  rifiuti  in  una  visione  di  economia
circolare  come  previsto  dal  nuovo  piano  d'azione  europeo   per
l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla parte IV, titolo I, le  parole  "e  assimilati",  ovunque
ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le  parole  "e
assimilati" sono soppresse; 
    b) all'articolo 185: 
      1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione
di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o
metodi che non danneggiano l'ambiente  ne'  mettono  in  pericolo  la
salute umana"; 
      2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ",  ad  eccezione  dei  rifiuti  da  "articoli  pirotecnici",
intendendosi i rifiuti prodotti  dall'accensione  di  pirotecnici  di
qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che  abbiano  cessato  il
periodo della loro validita', che siano in disuso  o  che  non  siano
piu' idonei ad essere impiegati per il loro fine originario"; 
      3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis. I rifiuti provenienti da  articoli  pirotecnici  in  disuso
sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale  di  cui  all'articolo
34, comma 2, del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n.  123,  e,
in virtu' della persistente capacita' esplodente, nel rispetto  delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  pubblica  sicurezza  per   le
attivita' di detenzione in depositi intermedi  e  movimentazione  dal
luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di
trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di  materiali
esplosivi;  il  trattamento  e  recupero  o/e  distruzione   mediante
incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le
disposizioni di pubblica sicurezza. 
  4-ter. Al fine di garantire il  perseguimento  delle  finalita'  di
tutela  ambientale  secondo   le   migliori   tecniche   disponibili,
ottimizzando il recupero dei  rifiuti  da  articoli  pirotecnici,  e'
fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici  di
provvedere, singolarmente o in forma collettiva,  alla  gestione  dei
rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi  sul  mercato  nazionale,
secondo i criteri direttivi di  cui  all'articolo  237  del  presente
decreto."; 
    c) all'articolo 188,  comma  5,  le  parole  "un'attestazione  di
avvenuto    smaltimento"    sono    sostituite    dalle     seguenti:
"un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento"; 
    d)  all'articolo  188-bis,  comma  4,  lettera  h),   le   parole
"dell'avvenuto recupero" sono sostituite dalle seguenti:  "dell'avvio
a recupero"; 
    e) all'articolo 193, comma 18,  dopo  le  parole  "da  assistenza
sanitaria" sono inserite le  seguenti:  "svolta  al  di  fuori  delle
strutture sanitarie di riferimento e da assistenza"; 
    f) all'articolo 258,  comma  7,  le  parole  ",  comma  3,"  sono
sostituite dalle seguenti: ", comma 5,"; 
    g) all'articolo 206-bis, comma 1: 
      1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
"anche tramite audit  nei  confronti  dei  sistemi  di  gestione  dei
rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del  presente
decreto"; 
      2) alla lettera b)  le  parole  da  "permanente  di  criteri  e
specifici" a "quadro di riferimento" sono sostituite dalle  seguenti:
"periodico di  misure"  e  le  parole  da  "efficacia,  efficienza  e
qualita'"  a  "smaltimento  dei  rifiuti;"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "la qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere  la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili
per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il  riutilizzo,  i
sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo  e  lo
smaltimento dei rifiuti;"; 
      3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter),  g-quater)  e
g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti: 
  "c) analizza le relazioni  annuali  dei  sistemi  di  gestione  dei
rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della  parte  quarta  del
presente decreto, verificando le misure adottate e il  raggiungimento
degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione  europea  e
dalla normativa  nazionale  di  settore,  al  fine  di  accertare  il
rispetto della responsabilita' estesa del  produttore  da  parte  dei
produttori e degli importatori di beni; 
  d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo
II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto; 
  e) controlla  il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  negli
accordi di programma ai sensi dell'articolo  219-bis  e  ne  monitora
l'attuazione; 
  f) verifica l'attuazione del Programma generale di  prevenzione  di
cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non
provveda nei termini previsti, predispone lo stesso; 
  g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale
di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180; 
  h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai  sensi  degli
articoli 178-bis e 178-ter,  in  relazione  agli  obblighi  derivanti
dalla responsabilita' estesa del produttore e al raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti."; 
      4) al comma 6, primo periodo, le parole "235," sono soppresse e
dopo le parole "degli articoli 227 e 228" sono aggiunte le  seguenti:
", e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter"; 
    h)  all'articolo  214-ter,  comma  1,  le  parole   ",   mediante
segnalazione  certificata   di   inizio   di   attivita'   ai   sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241." sono  sostituite
dalle seguenti: ", successivamente alla verifica e al  controllo  dei
requisiti previsti dal decreto di cui al comma  2,  effettuati  dalle
province   ovvero   dalle   citta'   metropolitane   territorialmente
competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216. Gli esiti
delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di
preparazione  per  il  riutilizzo  sono  comunicati  dalle  autorita'
competenti al Ministero della transizione ecologica. Le  modalita'  e
la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite
nel decreto di cui al comma 2."; 
    i) l'articolo 216-ter e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 216-ter 
  (Comunicazioni alla Commissione europea) 
  1. I piani  di  gestione  e  i  programmi  di  prevenzione  di  cui
all'articolo 199, commi 1 e  3,  lettera  r),  e  le  loro  eventuali
revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione
ecologica, utilizzando il formato adottato in sede  comunitaria,  per
la successiva trasmissione alla Commissione europea. 
  2.  Il  Ministero  della  transizione   ecologica   comunica   alla
Commissione  europea,  per  ogni  anno  civile,   i   dati   relativi
all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I  dati  sono  raccolti  e
comunicati  per  via  elettronica  entro  diciotto  mesi  dalla  fine
dell'anno a cui si  riferiscono,  secondo  il  formato  di  cui  alla
decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno  2019.  Il  primo
periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo
l'adozione della suddetta decisione di esecuzione. 
  3.  Il  Ministero  della  transizione   ecologica   comunica   alla
Commissione  europea,  per  ogni  anno  civile,   i   dati   relativi
all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati
per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno  per  il
quale sono raccolti e secondo il formato di  cui  alla  decisione  di
esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo
e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del  28  novembre  2019
sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione  ha  inizio
il  primo  anno  civile  completo  dopo  l'adozione  delle   suddette
decisioni di esecuzione. 
  4.  Il  Ministero  della  transizione   ecologica   comunica   alla
Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli  olii
industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato
nonche' sulla raccolta e trattamento degli oli  usati.  I  dati  sono
comunicati  per  via  elettronica  entro  diciotto  mesi  dalla  fine
dell'anno per il quale sono raccolti e  secondo  il  formato  di  cui
all'allegato VI della decisione di esecuzione 2019/1004  (UE)  del  7
giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione  ha  inizio  il  primo
anno civile completo dopo  l'adozione  della  suddetta  decisione  di
esecuzione. 
  5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati da una  relazione
di controllo della qualita' secondo il formato per  la  comunicazione
stabilito dagli allegati alle  rispettive  decisioni  di  esecuzione,
nonche' da una relazione sulle misure adottate per il  raggiungimento
degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende
informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni
sono comunicate secondo il formato  per  la  comunicazione  stabilito
dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione. 
  6. La parte quarta del presente  decreto  nonche'  i  provvedimenti
inerenti la gestione dei rifiuti, sono  comunicati  alla  Commissione
europea."; 
    l) all'articolo 221, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento  del  sistema
sono tenuti a presentare annualmente al Ministero  della  Transizione
ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma
6. Il  programma  pluriennale  di  prevenzione  della  produzione  di
rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione
relativo all'anno solare  successivo,  sono  inseriti  nel  programma
generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225."; 
    m) l'allegato D -Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti,
della  Parte  quarta  e'  sostituto  dall'allegato  III  al  presente
decreto. 
  2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti di  cui  all'articolo  13  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti  o  installazioni  gia'
autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non  comportino
un incremento della capacita' produttiva  autorizzata,  nel  rispetto
dei  limiti  di  emissione  per  coincenerimento  dei  rifiuti,   non
costituiscono una modifica  sostanziale  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  g),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 13 marzo  2013,  n.  59,  o  variante
sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19,  e  214,  214-bis,
214-ter, 215 e 216  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  e
richiedono la  sola  comunicazione  dell'intervento  di  modifica  da
inoltrarsi,  unitamente  alla  presentazione   della   documentazione
tecnica descrittiva dell'intervento,  all'autorita'  competente.  Nel
caso in cui quest'ultima non si esprima entro  quarantacinque  giorni
dalla comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere  all'avvio
della modifica. L'autorita' competente, se  rileva  che  la  modifica
comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di
un  titolo  autorizzativo,  nei   trenta   giorni   successivi   alla
comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare  una  domanda
di nuova autorizzazione.  La  modifica  comunicata  non  puo'  essere
eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione. 
  3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti di  cui  all'articolo  13  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni  non  autorizzati
allo  svolgimento  delle  operazioni  R1,  che  non   comportino   un
incremento della capacita' produttiva autorizzata, non  costituiscono
una modifica sostanziale ai sensi dell' articolo 5, comma 1,  lettera
l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006  e  dell'articolo  2,
comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
59 del 2013, o variante sostanziale  ai  sensi  degli  articoli  208,
comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto  legislativo
n. 152 del  2006  e  richiedono  il  solo  aggiornamento  del  titolo
autorizzatorio,  nel   rispetto   dei   limiti   di   emissione   per
coincenerimento dei rifiuti, da comunicare  all'autorita'  competente
quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica.  Nel  caso  in
cui quest'ultima non si esprima  entro  quarantacinque  giorni  dalla
comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio  della
modifica. L'autorita' competente se rileva che la modifica comunicata
sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un  titolo
autorizzativo,  nei  trenta  giorni  successivi  alla   comunicazione
medesima, ordina al  gestore  di  presentare  una  domanda  di  nuova
autorizzazione. La modifica comunicata non puo' essere eseguita  fino
al rilascio della nuova autorizzazione. 
  4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione
delle disposizioni  del  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
 
                               ART. 36 
 
    (Semplificazioni in materia di economia montana e forestale) 
 
  1. Le attivita' di manutenzione straordinaria  e  ripristino  delle
opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari
ad   alto   rischio   idrogeologico   e   di   frana,   sono   esenti
dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio  1904
n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie", e dall'autorizzazione  per
il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, recante "Riordinamento e riforma della legislazione in  materia
di boschi e di terreni montani",  e  successive  norme  regionali  di
recepimento. 
  2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma  1,
lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  non  e'
richiesta  l'autorizzazione  paesaggistica  per  gli  interventi   di
manutenzione e  ripristino  delle  opere  di  sistemazione  idraulica
forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e
di frana, che non alterino lo  stato  dei  luoghi  e  siano  condotti
secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica. 
  3. Sono soggetti al procedimento  di  autorizzazione  paesaggistica
semplificata di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree  vincolate  ai  sensi
dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004  n.  42,  e
nel rispetto di quanto previsto  dal  Piano  Forestale  di  Indirizzo
territoriale  e  dai  Piani  di  Gestione   Forestale   o   strumenti
equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34,
ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entita': 
    a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un
piano di tagli dettagliato; 
    b) ricostituzione  e  restauro  di  aree  forestali  degradate  o
colpite  da  eventi  climatici  estremi  attraverso   interventi   di
riforestazione e sistemazione idraulica; 
    c)  interventi  di   miglioramento   delle   caratteristiche   di
resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021,  n.
130 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
                               ART. 37 
 
(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali) 
 
  1. Al  fine  di  accelerare  le  procedure  di  bonifica  dei  siti
contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare
alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR  e  finanziabili
con gli ulteriori strumenti  di  finanziamento  europei,  al  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  Parte  quarta,  Titolo  V,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 241 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. In caso di  aree  con  destinazione  agricola  secondo  gli
strumenti urbanistici ma non utilizzate,  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, da  almeno  dieci  anni,  per  la
produzione agricola e l'allevamento, si applicano  le  procedure  del
presente Titolo e  le  concentrazioni  di  soglia  di  contaminazione
previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate
tenuto conto  delle  attivita'  effettivamente  condotte  all'interno
delle aree. In assenza di  attivita'  commerciali  e  industriali  si
applica  la  colonna  A.  Le  disposizioni  del  presente  Titolo  si
applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione
il regolamento di cui al comma 1."; 
    b) all'articolo 242: 
      1) al comma  7,  ultimo  periodo,  dopo  le  parole  "indicando
altresi' le eventuali prescrizioni necessarie  per  l'esecuzione  dei
lavori" sono inserite le seguenti: ", le verifiche intermedie per  la
valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le
attivita'  di  verifica  in   corso   d'opera   necessarie   per   la
certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri  a  carico
del proponente,"; 
      2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  "7-bis. Qualora gli  obiettivi  individuati  per  la  bonifica  del
suolo,  sottosuolo   e   materiali   di   riporto   siano   raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere  alla  certificazione   di   avvenuta   bonifica   di   cui
all'articolo 248  limitatamente  alle  predette  matrici  ambientali,
anche  a  stralcio  in  relazione  alle  singole  aree  catastalmente
individuate,  fermo  restando  l'obbligo  di  raggiungere  tutti  gli
obiettivi  di  bonifica  su   tutte   le   matrici   interessate   da
contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e garantire  nel
tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle  acque  sotterranee
fino alla loro completa rimozione non comportino  un  rischio  per  i
fruitori dell'area, ne' una modifica del modello concettuale tale  da
comportare un peggioramento della qualita' ambientale  per  le  altre
matrici  secondo  le  specifiche  destinazioni  d'uso.  Le   garanzie
finanziarie di cui al comma 7 sono  comunque  prestate  per  l'intero
intervento e sono svincolate solo  al  raggiungimento  di  tutti  gli
obiettivi di bonifica."; 
      3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi; 
    c) all'articolo 242-ter: 
      1) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole  "possono  essere
realizzati"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "i  progetti  del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza,"; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche
per la realizzazione di opere che non prevedono scavi  ma  comportano
occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto  di
bonifica sia gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242."; 
      3) al comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte
le parole "e al comma 1-bis"; 
      4) al comma 3, dopo le parole "individuate  al  comma  1"  sono
aggiunte le parole "e al comma 1-bis"; 
      5) dopo il comma 4 e' aggiunto il  seguente:  "4-bis.  Ai  fini
della  definizione  dei  valori  di  fondo  naturale  si  applica  la
procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente  della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120."; 
    d) all'articolo 243: 
      1) al comma 6  dopo  le  parole  "Il  trattamento  delle  acque
emunte" sono aggiunte le seguenti: ", da effettuarsi anche in caso di
utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,"; 
      2) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine
di garantire la tempestivita' degli interventi di messa in  sicurezza
di  emergenza  e  di  prevenzione,  i   termini   per   il   rilascio
dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati."; 
    e) all'articolo 245, al comma  2,  dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito il seguente:  "Il  procedimento  e'  interrotto  qualora  il
soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente
il piano di caratterizzazione nel  termine  perentorio  di  sei  mesi
dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo  252,  comma
4.  In  tal  caso,  il   procedimento   per   l'identificazione   del
responsabile  della  contaminazione  deve  concludersi  nel   termine
perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze  della
caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per  la  protezione
dell'ambiente competente.".; 
    f) all'articolo 248: 
      1)  al  comma  1  dopo  le  parole  "sulla  conformita'   degli
interventi ai progetti approvati" sono aggiunte le seguenti:  "e  sul
rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7"; 
      2) al comma 2 e' aggiunto  il  seguente  periodo:  "Qualora  la
Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro  trenta
giorni  dal  ricevimento  della  relazione  tecnica   provvede,   nei
successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida  ad  adempiere
nel termine di trenta giorni."; 
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Nel caso gli obiettivi  individuati  per  la  bonifica  del
suolo,  sottosuolo   e   materiali   di   riporto   siano   raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle
predette matrici ambientali, ad esito delle  verifiche  di  cui  alla
procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la
certificazione di avvenuta bonifica dovra' comprendere anche un piano
di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel  tempo
della contaminazione rilevata nella falda."; 
    g) all'articolo 250, dopo il comma 1  e'  aggiunto  il  seguente:
"1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le  province
autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o
attuatori, previa stipula di appositi  accordi  sottoscritti  con  il
Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica,  attraverso  la  stipula  di  apposte  convenzioni,   delle
societa' in house del medesimo Ministero."; 
    h) all'articolo 252: 
      1) al comma 3  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "I  valori
d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree  marine,
che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra  dei  quali
devono  essere  previste  misure  d'intervento   funzionali   all'uso
legittimo   delle   aree   e    proporzionali    all'entita'    della
contaminazione,  sono  individuati  con   decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministero della transizione ecologica  su  proposta
dell'Istituto Superiore per la Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale
(ISPRA)."; 
      2) al comma 4, primo periodo, le parole ", sentito il Ministero
delle attivita' produttive" sono sostituite dalle seguenti:  "sentito
il Ministero dello sviluppo economico"; 
      3) al comma 4, e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo:  "A
condizione che siano rispettate le norme tecniche  di  cui  al  comma
9-quinquies, il  piano  di  caratterizzazione  puo'  essere  eseguito
decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di  inizio  attivita'  al
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Qualora  il
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  accerti  il
mancato rispetto delle norme tecniche di cui al  precedente  periodo,
dispone, con provvedimento  motivato,  il  divieto  di  inizio  o  di
prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a
conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti  dal
medesimo Sistema nazionale."; 
      4) il comma 4-quater e' abrogato; 
      5) al comma 5,  dopo  le  parole  "altri  soggetti  qualificati
pubblici o privati" sono aggiunte le seguenti:  ",  anche  coordinati
fra loro"; 
      6) al comma  6,  primo  periodo,  la  parola  "sostituisce"  e'
sostituita dalla seguente: "ricomprende"; 
      7) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo:  "A  tal
fine  il  proponente  allega  all'istanza  la  documentazione  e  gli
elaborati  progettuali  previsti  dalle  normative  di  settore   per
consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata
al  rilascio  di  tutti  gli  atti  di  assensi  comunque  denominati
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e
indicati puntualmente in  apposito  elenco  con  l'indicazione  anche
dell'Amministrazione ordinariamente competente."; 
      8) il comma 8 e' abrogato; 
      9) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. Nei siti di
interesse nazionale, l'applicazione a  scala  pilota,  in  campo,  di
tecnologie    di    bonifica    innovative,     anche     finalizzata
all'individuazione  dei   parametri   di   progetto   necessari   per
l'applicazione  a  piena  scala,  non  e'   soggetta   a   preventiva
approvazione del Ministero della transizione ecologica e puo'  essere
eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni  di
sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali.  Il  rispetto
delle suddette condizioni e' valutato dal Sistema  nazionale  a  rete
per la protezione dell'ambiente e dall'Istituto superiore di  sanita'
che  si  pronunciano  entro  sessanta  giorni   dalla   presentazione
dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica."; 
      10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti: 
  "9-quater. Con decreto di natura  non  regolamentare  il  Ministero
della transizione  ecologica  adotta  i  modelli  delle  istanze  per
l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della
documentazione tecnica da allegare. 
  9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione  ecologica
sono adottate le norme tecniche in base alle quali  l'esecuzione  del
piano di caratterizzazione e' sottoposto a  comunicazione  di  inizio
attivita' di cui al comma 4."; 
    i) all'articolo 252-bis: 
      1) al comma 8, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti
dai  seguenti:  "Alla  conferenza  di  servizi  partecipano  anche  i
soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i
commi 6 e 7 dell'articolo 252."; 
      2) il comma 9 e' abrogato. 
  2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione
delle disposizioni  del  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 

Titolo II
Transizione digitale

                               ART. 38 
 
(Misure  per  la  diffusione  delle  comunicazioni   digitali   delle
            pubbliche amministrazioni e divario digitale) 
 
  1. All'articolo  26  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  il  comma  5,  e'  inserito  il  seguente  "5-bis.   Ai
destinatari di cui al comma 5, ove abbiano  comunicato  un  indirizzo
email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito
digitale diverso da quelli di  cui  al  comma  5,  il  gestore  della
piattaforma  invia  anche  un  avviso  di   cortesia   in   modalita'
informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta
ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi'  tramite
il  punto  di  accesso  di  cui  all'articolo  64-bis   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82."; 
    b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale
ultimo caso, il gestore della piattaforma  invia  anche  l'avviso  di
cortesia di cui al comma 5-bis,  ove  sussistano  i  presupposti  ivi
previsti."; 
    c) al comma 7: 
      1) al primo  periodo,  le  parole  "e  con  applicazione  degli
articoli 7, 8 e 9 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti:
"e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge"; 
      2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tutti  i
casi in  cui  la  legge  consente  la  notifica  a  mezzo  posta  con
raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione  dell'avviso
di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in
busta  chiusa,  a  mezzo  posta  direttamente   dal   gestore   della
piattaforma,  mediante  invio   di   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito
del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse
dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre
persone alle quali puo' essere  consegnato  il  plico,  l'addetto  al
recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare
l'indirizzo  dell'abitazione,  ufficio  o   sede   del   destinatario
irreperibile. Gli  accertamenti  svolti  e  il  relativo  esito  sono
verbalizzati e comunicati al gestore  della  piattaforma.  Ove  dagli
accertamenti svolti dall'addetto al  recapito  postale  ovvero  dalla
consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione  residente
o dal registro delle imprese sia possibile individuare  un  indirizzo
del destinatario diverso da quello  al  quale  e'  stato  tentato  il
precedente recapito,  il  gestore  della  piattaforma  invia  a  tale
diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso  contrario,
deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo  rende
cosi' disponibile al destinatario. Quest'ultimo  puo'  in  ogni  caso
acquisire  copia  dell'avviso  di  avvenuta  ricezione   tramite   il
fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita' fissate dal
decreto di cui al comma  15.  La  notifica  dell'avviso  di  avvenuta
ricezione si perfeziona nel decimo  giorno  successivo  a  quello  di
deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in  decadenze
e dimostri di non aver ricevuto la notifica per  causa  ad  esso  non
imputabile puo' essere rimesso in termini."; 
    d) al comma 12, le parole "ai sensi della legge 20 novembre 1982,
n. 890", sono sostituite dalle seguenti: "effettuata con le modalita'
di cui al comma 7"; 
    e) al comma 15: 
      1) alla lettera h), le parole  "al  comma  7"  sono  sostituite
dalle seguenti: "ai commi 5-bis, 6 e 7"; 
      2) alla lettera i), dopo le parole "oggetto  di  notificazione"
sono inserite le seguenti: "o, nei casi previsti dal comma  7,  sesto
periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione"; 
      3) dopo la lettera l), e' aggiunta la  seguente:  "l-bis)  sono
disciplinate le modalita'  con  le  quali  gli  addetti  al  recapito
postale  comunicano  al  gestore  della  piattaforma  l'esito   degli
accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo."; 
    f) al comma 20, le parole "la spedizione dell'avviso di  avvenuta
ricezione e" sono soppresse. 
  2. Al fine di semplificare  e  favorire  l'utilizzo  del  domicilio
digitale  e  dell'identita'  digitale  e  l'effettivo  esercizio  del
diritto all'uso delle nuove  tecnologie,  al  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3-bis: 
      1) al comma 1-ter, le parole "1 e 1-bis" sono sostituite  dalle
seguenti: "1, 1-bis e 4-quinquies"; 
      2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "puo' essere reso
disponibile" sono sostituite dalle seguenti: "e' attribuito"; 
      3) al comma 4-bis, le parole "sottoscritti con firma  autografa
sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "su  cui  e'  apposto   a   stampa   il
contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis  o  l'indicazione  a
mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma
autografa  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  12
febbraio 1993, n. 39"; 
      4) al comma 4-ter, dopo le parole "e' stato  predisposto"  sono
inserite le seguenti: "come documento nativo digitale"  e  le  parole
"in conformita' alle Linee guida" sono soppresse; 
      5)  al   comma   4-quater,   le   parole   "Le   modalita'   di
predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis  e  4-ter
soddisfano" sono sostituite dalle seguenti: "La copia  analogica  con
l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in  sostituzione  della
firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo  12
febbraio 1993, n. 39, soddisfa"; 
      6) al comma 4-quinquies, il primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale
per determinati atti, procedimenti o affari."; 
    b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole "AgID provvede"
sono aggiunte le seguenti: "costantemente all'aggiornamento e"; 
    c) dopo l'articolo 64-bis, e' aggiunto il seguente: 
 
                            "Art. 64-ter 
                    (Sistema di gestione deleghe) 
 
    1. E' istituito il Sistema di gestione  deleghe  (SGD),  affidato
alla responsabilita' della struttura della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la
transizione digitale. 
    2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o  piu'
servizi  a  un  soggetto  titolare  dell'identita'  digitale  di  cui
all'articolo 64, comma 2-quater,  con  livello  di  sicurezza  almeno
significativo. La presentazione della  delega  avviene  mediante  una
delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli
sportelli di uno  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
presenti sul territorio. Con il  decreto  di  cui  al  comma  7  sono
disciplinate le modalita' di acquisizione della delega al SGD. 
    3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD,  e'  generato
un  attributo  qualificato  associato  all'identita'   digitale   del
delegato, secondo le modalita' stabilite dall'AgID con  Linee  guida.
Tale attributo puo'  essere  utilizzato  anche  per  l'erogazione  di
servizi in modalita' analogica. 
    4. I soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  sono  tenuti  ad
accreditarsi al SGD. 
    5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del  SGD  e  per
l'erogazione  del  servizio,  la  struttura  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale si  avvale  dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca
dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui  al  precedente
periodo e l'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.  sono
regolati, anche  ai  sensi  dell'articolo  28  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016,
con apposita convenzione. 
    6. La struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
il titolare del trattamento dei dati personali,  ferme  restando,  ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679,  le  specifiche
responsabilita' in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato
S.p.A. e,  nel  caso  previsto  dal  comma  2,  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2. 
    7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo
64, comma 2-sexies, relativamente alle  modalita'  di  accreditamento
dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  adottato  di  concerto  con  il   Ministro
dell'interno, sentita l'AgID, il Garante per la protezione  dei  dati
personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le  caratteristiche
tecniche, l'architettura  generale,  i  requisiti  di  sicurezza,  le
modalita' di acquisizione della delega e di  funzionamento  del  SGD.
Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate  le  modalita'  di
adesione  al  sistema  nonche'  le  tipologie  di  dati  oggetto   di
trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita'
e  procedure  per  assicurare  il  rispetto   dell'articolo   5   del
regolamento (UE) 2016/679. 
    8.   All'onere   derivante   dall'attuazione    della    presente
disposizione si provvede con le risorse  disponibili  a  legislazione
vigente."; 
    d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo,  le
parole "di assenza" sono sostituite dalle seguenti: "in assenza" e le
parole "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma  1-ter"
sono sostituite dalle seguenti:  "speciale,  ai  sensi  dell'articolo
3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni  a  cui  e'
riferita l'istanza o la dichiarazione". 
  3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera  c),  i  cui
oneri sono a  carico  delle  risorse  previste  per  l'attuazione  di
progetti  compresi  nel  PNRR,  resta  subordinata  alla   definitiva
approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea. 
                               ART. 39 
 
                 (Semplificazione di dati pubblici) 
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis, dopo  le  parole  "registri  di  stato  civile
tenuti dai  comuni,"  sono  inserite  le  seguenti  "garantendo  agli
stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo  del
medesimo" e le parole "con uno dei decreti di cui al comma 6, in  cui
e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi  entro
il 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti "con uno o  piu'
decreti di cui al comma 6-bis"; 
    b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: "2-ter. Con uno o
piu' decreti di cui al comma 6­bis  sono  definite  le  modalita'  di
integrazione nell'ANPR delle liste elettorali  e  dei  dati  relativi
all'iscrizione  nelle  liste  di  sezione  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223."; 
    c) al comma 3, quarto periodo, dopo  le  parole  "del  23  luglio
2014", sono aggiunte le seguenti:  ",  esenti  da  imposta  di  bollo
limitatamente all'anno 2021" e, al quinto  periodo,  dopo  le  parole
"inoltre possono consentire," sono aggiunte le seguenti: "mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero"; 
    d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente "6-bis.  Con  uno  o
piu' decreti del Ministro  dell'interno,  adottati  d'intesa  con  il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante  per  la
protezione  dei  dati  personali  e  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento  dei  servizi  resi
disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli  organismi
che erogano pubblici servizi e ai privati,  nonche'  l'adeguamento  e
l'evoluzione delle  caratteristiche  tecniche  della  piattaforma  di
funzionamento dell'ANPR.". 
  2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del  patrimonio
informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e  la
semplificazione degli oneri per cittadini e le  imprese,  al  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 50: 
      1) al comma 2-ter, primo periodo, le  parole  "delle  pubbliche
amministrazioni e dei gestori  di  servizi  pubblici,  attraverso  la
predisposizione di accordi quadro" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dei soggetti che hanno diritto ad accedervi" e, al secondo  periodo,
le  parole  "Con  gli  stessi  accordi,  le"  sono  sostituite  dalla
seguente: "Le"; 
      2) al comma 3-bis, dopo le parole "non modifica la  titolarita'
del dato" sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  del  trattamento,  ferme
restando le responsabilita'  delle  amministrazioni  che  ricevono  e
trattano il dato in qualita' di titolari autonomi del trattamento"; 
      3) al comma 3-ter, il primo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 50-ter: 
      1) al comma 1, dopo le parole "accedervi ai fini" sono aggiunte
le seguenti: "dell'attuazione dell'articolo 50 e" e le parole "e agli
accordi quadro previsti dall'articolo 50" sono soppresse; 
      2)  al  comma  2,  quinto  periodo,  le  parole   "il   sistema
informativo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente
(ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente  di  cui
all'articolo 62" sono sostituite dalle seguenti:  "le  basi  dati  di
interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis"; 
      3) al comma 2,  sesto  periodo,  dopo  le  parole  "nonche'  il
processo di accreditamento e di  fruizione  del  catalogo  API"  sono
aggiunte le seguenti: "con i limiti e le condizioni di accesso  volti
ad assicurare il corretto trattamento dei  dati  personali  ai  sensi
della normativa vigente"; 
      4) dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  Il
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i  test
e le prove tecniche  di  corretto  funzionamento  della  piattaforma,
fissa il termine entro il quale i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla  stessa,  a  sviluppare  le
interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie  basi
dati."; 
    c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo  la  lettera  f-ter),  sono
aggiunte le seguenti: 
      "f-quater)  l'archivio  nazionale  dei  veicoli  e   l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225  e  226
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
      f-quinquies)  il  sistema  informativo  dell'indicatore   della
situazione economica equivalente (ISEE) di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
      f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade
urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre
2012, n. 221; 
      f-septies)  l'indice  nazionale  dei  domicili  digitali  delle
persone fisiche, dei professionisti e degli  altri  enti  di  diritto
privato, non  tenuti  all'iscrizione  in  albi,  elenchi  o  registri
professionali o  nel  registro  delle  imprese  di  cui  all'articolo
6-quater."; 
    d) all'articolo 60, comma  3-ter,  dopo  le  parole  "comunitari,
individua" sono aggiunte le seguenti: ", aggiorna" e, in  fine,  sono
aggiunte le seguenti: ", ulteriori rispetto a quelle  individuate  in
via prioritaria dal comma 3-bis". 
  3. Con esclusione delle lettera c) del comma 1,  l'efficacia  delle
disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse
previste per  l'attuazione  di  progetti  compresi  nel  PNRR,  resta
subordinata alla  definitiva  approvazione  del  PNRR  da  parte  del
Consiglio dell'Unione europea. 
  4. All'articolo 264  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 3 e' abrogato. 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.
445, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 72, comma 1, le parole "e  della  predisposizione
delle  convenzioni  quadro  di  cui  all'articolo   58   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82" sono soppresse. 
  6. La disposizione di cui al comma  5,  lettera  a),  ha  efficacia
dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter,  comma  2-bis,  del
decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  inserito  dal  presente
decreto.    Fino    alla    predetta    data,    resta     assicurata
l'interoperabilita' dei dati  di  cui  all'articolo  50  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro,  accordi  di
fruizione o apposita autorizzazione. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati  in  22,8
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
                               ART. 40 
 
(Semplificazioni   del    procedimento    di    autorizzazione    per
l'installazione di  infrastrutture  di  comunicazione  elettronica  e
agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle
                         unita' immobiliari) 
 
  1. All'articolo 86, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole  "sei  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "novanta giorni"; 
    b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel
rispetto del procedimento autorizzatorio  semplificato  di  cui  agli
articoli 87 e 88"; 
  2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, primo periodo, la parola "denuncia" e'  sostituita
dalla seguente: "segnalazione" e, sono aggiunti, in fine, i  seguenti
periodi: "L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per  tutti
i profili connessi agli interventi e per tutte le  amministrazioni  o
enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente da'
notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o
enti coinvolti nel procedimento."; 
    b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
      "6. Quando l'installazione dell'infrastruttura  e'  subordinata
all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri,
intese,  concerti,  nulla  osta  o   altri   atti   di   concessione,
autorizzazione  o  assenso,  comunque  denominati,  ivi  comprese  le
autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di  competenza
di diverse amministrazioni o  enti,  inclusi  i  gestori  di  beni  o
servizi pubblici, il responsabile  del  procedimento  convoca,  entro
cinque  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  dell'istanza,   una
conferenza  di  servizi,  alla  quale   prendono   parte   tutte   le
amministrazioni,  enti  e  gestori  di  beni   o   servizi   pubblici
interessati  dall'installazione,  nonche'   un   rappresentante   dei
soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge  22
febbraio 2001, n. 36. 
      7. La determinazione positiva della conferenza  sostituisce  ad
ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni,  pareri,  intese,
concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o
assenso, comunque denominati,  necessari  per  l'installazione  delle
infrastrutture  di  cui  al  comma  1,  di  competenza  di  tutte  le
amministrazioni,  enti  e  gestori  di  beni   o   servizi   pubblici
interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica  utilita',
indifferibilita'  ed  urgenza  dei  lavori.  Della   convocazione   e
dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero. 
      8.  Alla  predetta  conferenza  di  servizi  si  applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  il  dimezzamento
dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al suddetto
articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo  di  rispettare  il
termine perentorio finale di conclusione  del  presente  procedimento
indicato al comma 9. 
      9. Le istanze di autorizzazione si intendono  accolte  qualora,
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del
progetto e della  relativa  domanda,  non  sia  stato  comunicato  un
provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui  all'articolo  14  della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un  dissenso,
congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione  preposta  alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei  beni  culturali.
Nei predetti casi di dissenso  congruamente  motivato,  ove  non  sia
stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di  cui
al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7
agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono  prevedere  termini  piu'
brevi per la conclusione dei relativi procedimenti  ovvero  ulteriori
forme  di  semplificazione   amministrativa,   nel   rispetto   delle
disposizioni  stabilite  dal  presente  comma.  Decorso  il  suddetto
termine, l'amministrazione  procedente  comunica,  entro  il  termine
perentorio   di   sette   giorni,    l'attestazione    di    avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente  l'autocertificazione
del richiedente. Sono fatti salvi i  casi  in  cui  disposizioni  del
diritto dell'Unione europea richiedono  l'adozione  di  provvedimenti
espressi. 
  3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a  tutte  le
amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."; 
    b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
      "3. Quando l'installazione di infrastrutture  di  comunicazione
elettronica  e'  subordinata   all'acquisizione   di   uno   o   piu'
provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o  assenso,   comunque
denominati,  ivi  incluse  le  autorizzazioni  previste  dal  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  da  adottare  a  conclusione  di
distinti procedimenti di  competenza  di  diverse  amministrazioni  o
enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione
procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca,  entro  cinque  giorni
lavorativi  dalla  presentazione  dell'istanza,  una  conferenza   di
servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni,  enti  e
gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione. 
      4.La determinazione positiva della  conferenza  sostituisce  ad
ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni,  pareri,  intese,
concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o
assenso,   comunque   denominati,   necessari   per   l'installazione
dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli
enti e dei gestori di beni o  servizi  pubblici  interessati  e  vale
altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza dei lavori. 
      5.  Alla  predetta  conferenza  di  servizi  si  applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  il  dimezzamento
dei  termini  ivi  indicati,  ad  eccezione  del   termine   di   cui
all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma  7
e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione
del presente procedimento indicato al comma 9."; 
    c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "ivi
compreso il sedime ferroviario e  autostradale.  Decorsi  i  suddetti
termini, l'amministrazione  procedente  comunica,  entro  il  termine
perentorio   di   sette   giorni,    l'attestazione    di    avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente  l'autocertificazione
del richiedente"; 
    d) il comma 7-bis e' abrogato; 
    e) il comma 9 e' sostituito  dal  seguente:  "9.  Fermo  restando
quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi
entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla  data  di
presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi  in  cui  disposizioni
del   diritto   dell'Unione   europea   richiedono   l'adozione    di
provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione
decisoria della  conferenza  entro  il  predetto  termine  perentorio
equivale ad  accoglimento  dell'istanza,  salvo  che  non  sia  stato
espresso  un   dissenso,   congruamente   motivato,   da   parte   di
un'Amministrazione     preposta     alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di
dissenso  congruamente  motivato,  ove  non  sia  stata  adottata  la
determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo  periodo,
si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto  1990,  n.
241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti
di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli
scavi e delle  eventuali  opere  civili  indicate  nel  progetto,  di
competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni  o
servizi pubblici interessati e vale altresi'  come  dichiarazione  di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori,  anche  ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  Della  convocazione  e  dell'esito
della  conferenza  viene  tempestivamente  informato  il   Ministero.
Decorso  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,  l'amministrazione
procedente comunica, entro il termine  perentorio  di  sette  giorni,
l'attestazione  di  avvenuta  autorizzazione,  scaduto  il  quale  e'
sufficiente l'autocertificazione del richiedente.". 
  4.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli
obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, fino  al  31  dicembre  2026,  in  deroga  agli
articoli 5 e 7 del decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33,
nonche' ai  regolamenti  adottati  dagli  enti  locali,  qualora  sia
tecnicamente  fattibile  per  l'operatore,  la  posa  in   opera   di
infrastrutture  a  banda  ultra  larga  viene   effettuata   con   la
metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo
e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00  a
4,00 cm, con profondita' variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in
ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale
o sul marciapiede. Per i predetti interventi  di  posa  in  opera  di
infrastrutture a banda ultra  larga  effettuati  con  la  metodologia
della micro trincea, nonche' per quelli effettuati con tecnologie  di
scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono  richieste
le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42, e non si applicano le previsioni di  cui  all'articolo  7,  commi
2-bis e 2-ter, del decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33.
L'operatore di rete si limita  a  comunicare,  con  un  preavviso  di
almeno quindici  giorni,  l'inizio  dei  lavori  alla  soprintendenza
competente,  allegando  la   documentazione   cartografica   prodotta
dall'operatore medesimo relativamente al  proprio  tracciato  e,  nel
caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri  storici,  un
elaborato tecnico che dia conto  delle  modalita'  di  risistemazione
degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della
strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e
profondita' proposte dall'operatore in  funzione  delle  esigenze  di
posa dell'infrastruttura a banda ultra  larga,  puo'  concordare  con
l'operatore  stesso  accorgimenti   in   merito   al   posizionamento
dell'infrastruttura  allo  scopo  di  garantire  le   condizioni   di
sicurezza dell'infrastruttura stradale. 
  5.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli
obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui
agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1 agosto  2003,
n. 259, sono realizzati previa  comunicazione  di  avvio  dei  lavori
all'amministrazione  comunale,  corredata  da   un'autocertificazione
descrittiva degli interventi e delle caratteristiche  tecniche  degli
impianti e non sono richieste le autorizzazioni  di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, purche' comportino  aumenti  delle
altezze non superiori a 1,5  metri  e  aumenti  della  superficie  di
sagoma  non  superiori  a  1,5  metri  quadrati.  Gli  impianti  sono
attivabili  qualora,  entro  trenta   giorni   dalla   richiesta   di
attivazione all'organismo competente di  cui  all'articolo  14  della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal  medesimo
un provvedimento negativo. 
                               ART. 41 
 
         (Violazione degli obblighi di transizione digitale) 
 
  1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
ed  europea,  la  digitalizzazione  dei  cittadini,  delle  pubbliche
amministrazioni e  delle  imprese,  con  specifico  riferimento  alla
realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di  ripresa
o di  resilienza,  nonche'  garantire  il  coordinamento  informativo
statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
regionale  e  locale  e  la  tutela  dei  livelli  essenziali   delle
prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  su  tutto  il
territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo  5,  comma  3,
lett. b-bis),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e'  aggiunto  il
seguente: 
                            "Art. 18-bis 
         (Violazione degli obblighi di transizione digitale) 
 
    1. L'AgID esercita poteri di  vigilanza,  verifica,  controllo  e
monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di
ogni  altra  norma  in   materia   di   innovazione   tecnologica   e
digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese  quelle
contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale  per  l'informatica
nella  pubblica  amministrazione,  e  procede,  d'ufficio  ovvero  su
segnalazione del difensore civico  digitale,  all'accertamento  delle
relative violazioni da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica,  controllo
e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e  ogni  altra  informazione
strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla  richiesta  di
dati, documenti o informazioni di cui al secondo  periodo  ovvero  la
trasmissione di informazioni o  dati  parziali  o  non  veritieri  e'
punita ai sensi del comma 5,  con  applicazione  della  sanzione  ivi
prevista ridotta della meta'. 
    2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state
commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma  1,
procede  alla   contestazione   nei   confronti   del   trasgressore,
assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti  difensivi  e
documentazione e per chiedere di essere sentito. 
    3.L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate,
assegna al trasgressore un congruo termine perentorio,  proporzionato
rispetto al tipo e alla gravita' della violazione, per conformare  la
condotta agli obblighi previsti dalla normativa  vigente,  segnalando
le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti  disciplinari
di  ciascuna  amministrazione,  nonche'   ai   competenti   organismi
indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni
su apposita area del proprio sito internet istituzionale. 
    4. Le violazioni  accertate  dall'AgID  rilevano  ai  fini  della
misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei
dirigenti responsabili e comportano  responsabilita'  dirigenziale  e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo  quanto  previsto  dagli  articoli
13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice  e
dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
    5. In caso  di  mancata  ottemperanza  alla  richiesta  di  dati,
documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche'
di violazione degli obblighi previsti dagli  articoli  5,  50,  comma
3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3­bis, 64-bis del presente  Codice,
dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre  2017,
n. 217 e dall'articolo 33-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo  2,  comma
2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di
cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione  amministrativa  pecuniaria
nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si  applica,
per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  articolo,  la
disciplina della legge 24 novembre 1981, n.  689.  I  proventi  delle
sanzioni sono versati in apposito capitolo di  entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati allo  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il  50
per cento  dell'AgID  e  per  la  restante  parte  al  Fondo  di  cui
all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
    6. Contestualmente all'irrogazione della  sanzione  nei  casi  di
violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di
violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID
segnala la violazione alla struttura della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la
transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente
il soggetto  responsabile  a  conformare  la  propria  condotta  agli
obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un  congruo  termine
perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita'  della  violazione,
avvisandolo  che,  in  caso  di   inottemperanza,   potranno   essere
esercitati i poteri sostitutivi  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine,  il
Presidente del Consiglio dei ministri  o  il  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,  valutata  la
gravita' della violazione,  puo'  nominare  un  commissario  ad  acta
incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano
compensi, indennita' o  rimborsi.  Nel  caso  di  inerzia  o  ritardi
riguardanti amministrazioni  locali,  si  procede  all'esercizio  del
potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2,
della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8  della  legge  5  giugno
2003, n. 131. 
    7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina  le  procedure  di
contestazione,  accertamento,  segnalazione   e   irrogazione   delle
sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione. 
    8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
vigente.". 
  2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Con
lo stesso regolamento sono individuati i termini e le  modalita'  con
cui le amministrazioni devono effettuare  le  migrazioni  di  cui  ai
commi 1 e 1-bis."; 
      b)  dopo  il  comma  4-quater,   e'   aggiunto   il   seguente:
"4-quinquies. La violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente
articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai  sensi  dell'articolo
18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.". 
  3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il
difensore civico,  accertata  la  non  manifesta  infondatezza  della
segnalazione,  la  trasmette  al  Direttore  generale  dell'AgID  per
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo  18-bis";  il  quarto,  il
quinto e il sesto periodo sono soppressi. 
                               ART. 42 
 
(Implementazione della piattaforma nazionale  per  l'emissione  e  la
          validazione delle certificazioni verdi COVID-19) 
 
  1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio  e  la
verifica  delle  certificazioni  COVID-19  interoperabili  a  livello
nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del
decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  e'  realizzata,  attraverso
l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e
gestita dalla stessa per conto del Ministero della  salute,  titolare
del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima. 
  2. Le certificazioni verdi  COVID-19  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge  22   n.   52   del   2021,   sono   rese   disponibili
all'interessato,  oltreche'  mediante  l'inserimento  nel   fascicolo
sanitario  elettronico   (FSE)   e   attraverso   l'accesso   tramite
autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma
1, anche tramite il punto di accesso telematico di  cui  all'articolo
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  nonche'  tramite
l'applicazione di cui all'articolo  6  del  decreto-legge  30  aprile
2020, n. 28, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2020, n.  70,  con  le  modalita'  individuate  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo  9,
comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto  di
coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la
prevenzione  dell'infezione  da   SARS-CoV-2,   per   consentire   la
comunicazione all'interessato di un codice univoco che  gli  consenta
di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai  canali  di
accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui  al  primo
periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle  regioni
e delle province autonome avviene,  per  coloro  che  hanno  ricevuto
almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore  del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui   al
menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n.  52  del  2021,
per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per  coloro  ai  quali
verranno somministrate una o piu'  dosi  di  vaccino  successivamente
all'entrata in vigore  del  menzionato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  per  il  tramite  dell'Anagrafe  Nazionale
Vaccini di cui al decreto del  Ministro  della  salute  17  settembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  5  novembre  2018,  n.
257. 
  4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per
il recapito dei codici di cui al comma 3, e' autorizzata, per  l'anno
2021, la spesa di 3.318.400 euro,  alla  cui  copertura  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente  di  cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
salute. 
                               ART. 43 
 
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  digitalizzazione  e  servizi
informatici del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
                            sostenibili) 
 
  1. Al fine di migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'azione
amministrativa e di favorire la sinergia tra  processi  istituzionali
afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi  e
dei  processi   attraverso   interventi   di   consolidamento   delle
infrastrutture,   razionalizzazione   dei   sistemi   informativi   e
interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli
obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento  (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio  2021  nonche'
quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto - legge 6 maggio  2021,  n.  59,  il  Ministero  delle
infrastrutture e delle mobilita'  sostenibili  puo'  avvalersi  della
Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali  al  raggiungimento
dei propri obiettivi  istituzionali  e  funzionali,  nonche'  per  la
realizzazione  di  programmi  e  progetti  da   realizzare   mediante
piattaforme informatiche rivolte  ai  destinatari  degli  interventi,
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  1043,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.
229 relativamente al monitoraggio dello  stato  di  attuazione  delle
opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono  definiti
mediante apposite convenzioni. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a  500.000
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale  2021  -2023,
nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 

Titolo III
Procedura speciale per alcuni progetti PNRR

                               ART. 44 
 
(Semplificazioni  procedurali  in  materia  di  opere  pubbliche   di
          particolare complessita' o di rilevante impatto) 
 
  1.  Ai  fini  della   realizzazione   degli   interventi   indicati
nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di  cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura della stazione
appaltante,  al  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   per
l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del
presente decreto. Il Comitato speciale del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici di  cui  all'articolo  45  verifica,  entro  quindici
giorni  dalla  ricezione  del  progetto   di   fattibilita'   tecnico
-economica, l'esistenza di evidenti  carenze,  di  natura  formale  o
sostanziale, ivi comprese quelle afferenti  gli  aspetti  ambientali,
paesaggistici e culturali, tali da non consentire  l'espressione  del
parere e, in tal caso, provvede  a  restituirlo  immediatamente  alla
stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni
ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini  dell'espressione
del parere in senso favorevole. La stazione appaltante  procede  alle
modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale,  entro
e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di  restituzione
del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine
massimo di trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti  giorni
dalla ricezione del progetto modificato o  integrato  secondo  quanto
previsto dal presente comma.  Decorsi  tali  termini,  il  parere  si
intende reso in senso favorevole. 
  2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed   economica   relativi   agli
interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto  e'  trasmesso
dalla stazione  appaltante  alla  competente  soprintendenza  decorsi
quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei  lavori
pubblici del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,  ove
questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
del progetto  modificato  nei  termini  dallo  stesso  richiesti.  Il
termine di cui al comma 3,  secondo  periodo,  dell'articolo  25  del
decreto legislativo n.  50  del  2016  e'  ridotto  a  quarantacinque
giorni. Le risultanze della verifica preventiva  sono  acquisite  nel
corso della conferenza di servizi di cui al comma 4. 
  3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
decreto,  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica   e'
trasmesso all'autorita' competente  ai  fini  dell'espressione  della
valutazione di impatto ambientale  di  cui  alla  Parte  seconda  del
decreto  legislativo  3  agosto  2006,  n.   152,   unitamente   alla
documentazione  di  cui  all'articolo  22,  comma  1,   del   decreto
legislativo 3 agosto 2006, n. 152, a cura della  stazione  appaltante
decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei
lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove
questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti
della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi  e  comunicati
dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che  partecipano
alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si  sia  svolto
il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso  il  ricorso
all'inchiesta  pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del  predetto
decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
decreto, decorsi quindici  giorni  dalla  trasmissione  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo  periodo
del comma 1,  ovvero  contestualmente  alla  trasmissione  al  citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti,
la  stazione  appaltante  convoca  la  conferenza  di   servizi   per
l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma  3,  del
decreto legislativo n. 50 del  2016.  La  conferenza  di  servizi  e'
svolta in forma semplificata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa,  ferme  restando  le
prerogative  dell'autorita'  competente  in  materia  di  VIA,   sono
acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e  direttive  adottate
dal Consiglio superiore dei lavori  pubblici  ai  sensi  del  secondo
periodo del comma 1, nonche' gli esiti del dibattito  pubblico  e  le
osservazioni raccolte secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo47,
della  verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico   e   della
valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della
conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai  fini  della  localizzazione  dell'opera,
della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento,  della
risoluzione delle interferenze e delle relative opere  mitigatrici  e
compensative.   La   determinazione   conclusiva   della   conferenza
perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra  Stato
e  regione  o  provincia  autonoma,  in  ordine  alla  localizzazione
dell'opera,  ha  effetto  di  variante  degli  strumenti  urbanistici
vigenti e comprende il provvedimento di VIA e  i  titoli  abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. La variante  urbanistica,  conseguente  alla
determinazione     conclusiva     della     conferenza,      comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera. 
  5. In caso di approvazione del progetto da parte  della  conferenza
di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano
stati  espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi   dell'articolo
14­quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  la
questione e' posta all'esame  del  Comitato  speciale  del  Consiglio
superiore dei lavori  pubblici  e  definita,  anche  in  deroga  alle
previsioni di cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,  secondo  le
modalita' di cui al comma 6. 
  6. Entro  cinque  giorni  dalla  conclusione  della  conferenza  di
servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso  unitamente  alla
determinazione  conclusiva   della   conferenza   e   alla   relativa
documentazione al  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal  comma  5,  con  la
partecipazione dei rappresentanti  delle  amministrazioni  che  hanno
espresso  il  dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che   hanno
partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto  dal  quarto
periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il  Comitato
speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio
alla  stazione  appaltante,  con  la  quale  individua  le  eventuali
integrazioni  e  modifiche  al  progetto  di   fattibilita'   tecnico
-economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri  acquisiti
in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti  dal  comma  5  e
fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la
determinazione motivata del Comitato speciale individua  altresi'  le
integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione  del
principio di leale  collaborazione,  ad  una  soluzione  condivisa  e
sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4,  quella  della
conferenza di  servizi.  In  relazione  alle  eventuali  integrazioni
ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale  e'  acquisito,  ove
necessario,  il  parere   dell'autorita'   che   ha   rilasciato   il
provvedimento di  VIA,  che  si  esprime  entro  venti  giorni  dalla
richiesta  e,  in  tal  caso,  il   Comitato   speciale   adotta   la
determinazione motivata entro i  successivi  dieci.  In  presenza  di
dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi  1  e
2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non  sia  possibile
pervenire ad una soluzione  condivisa  ai  fini  dell'adozione  della
determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
scadenza del termine di cui al  secondo  ovvero  al  quarto  periodo,
trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione
recante l'illustrazione degli esiti  della  conferenza  dei  servizi,
delle ragioni del dissenso e delle proposte  dallo  stesso  formulate
per il superamento del dissenso, compatibilmente  con  le  preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro
i termini previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi
finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'
articolo 1 del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.  59  La  Segreteria
tecnica propone al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  entro
quindici giorni dalla ricezione della  relazione  di  cui  al  quinto
periodo, di sottoporre  la  questione  all'esame  del  Consiglio  dei
ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri
si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso  adottando
una nuova determinazione conclusiva ai sensi del  primo  periodo  del
comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della  legge  n.  241  del
1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto
periodo del  presente  articolo.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei
ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle
regioni o delle  province  autonome  interessate.  Restano  ferme  le
attribuzioni e le prerogative riconosciute  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  dagli  statuti
speciali di autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Le
decisioni del Consiglio dei ministri  sono  immediatamente  efficaci,
non sono sottoposte al controllo  preventivo  di  legittimita'  della
Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni  dalla  data
di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
  7. In deroga all'articolo 27 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016, la verifica del progetto definitivo e  del  progetto  esecutivo
condotta ai sensi dell'articolo 26, comma  6,  del  predetto  decreto
accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite  in  sede
di conferenza di servizi e di VIA, nonche'  di  quelle  impartite  ai
sensi del comma 6 ed all'esito della stessa  la  stazione  appaltante
procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo  ovvero
del progetto esecutivo direttamente. 
  8. La stazione  appaltante  provvede  ad  indire  la  procedura  di
aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data  di  comunicazione
della determinazione motivata del  Comitato  speciale  ai  sensi  del
comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della decisione del Consiglio dei ministri di cui al  medesimo  comma
6, dandone contestuale comunicazione alla  Cabina  di  regia  di  cui
all'articolo 2, per  il  tramite  della  Segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. In caso di inosservanza del  termine  di  cui  al  primo
periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le
modalita' di cui all'articolo 12. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021,  n.
130 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
                               ART. 45 
 
(Disposizioni urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del  Consiglio
                   Superiore dei lavori pubblici) 
 
  1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026,  presso
il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  per  l'espressione  dei
pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli
interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato
speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e composto da: 
    a) sei dirigenti  di  livello  generale  in  servizio  presso  le
amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente  del  Consiglio
dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei  quali  uno  appartenente
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  uno  appartenente  al
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  uno
appartenente  al   Ministero   della   transizione   ecologica,   uno
appartenente  al  Ministero  della  cultura,  uno   appartenente   al
Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e
delle finanze; 
    b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti
tra soggetti in possesso di adeguate professionalita'; 
    c) tre rappresentanti designati dagli  Ordini  professionali,  di
cui uno designato  dall'Ordine  professionale  degli  ingegneri,  uno
designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato
dall'Ordine professionale dei geologi; 
    d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di  chiara  ed
acclarata competenza; 
    e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un
consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. 
  2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare,  in  qualita'
di esperti per  la  trattazione  di  speciali  problemi,  studiosi  e
tecnici anche non appartenenti  a  pubbliche  amministrazioni,  senza
diritto di voto. Per la partecipazione alle  attivita'  del  Comitato
non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, durano  in  carica  tre
anni e possono essere confermati per un secondo triennio  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non
possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato  speciale  e'
corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo  24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  fermo  il
limite di cui all'articolo  23-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  un'indennita'  pari  al   25   per   cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso
l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma
omnicomprensiva di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico
dell'Amministrazione. 
  4. Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  del  Comitato
speciale e' istituita,  presso  il  Consiglio  Superiore  dei  lavori
pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021
e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di
supporto di durata temporanea  fino  al  31  dicembre  2026,  cui  e'
preposto un dirigente di livello generale,  in  aggiunta  all'attuale
dotazione  organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, e composta da  un  dirigente  di  livello  non
generale e da dieci unita' di personale di livello non  dirigenziale,
individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  ad  esclusione  del  personale  docente,   educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche.
Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  in
posizione  di  fuori  ruolo,  comando,  distacco  o   altra   analoga
posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto
puo' altresi' avvalersi, mediante apposite convenzioni e  nel  limite
complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno  2021  e  di  euro  1
milione per ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,  di  societa'
controllate  da  Amministrazioni  dello  Stato  specializzate   nella
progettazione o realizzazione di opere pubbliche. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  4  quantificati  in  euro
1.381.490per l'anno 2021 e in euro 2.762.979per ciascuno  degli  anni
dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 2021  -2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                               ART. 46 
 
         (Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico) 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, adottato su proposta  della  Commissione
nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma  2,
del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  possono  essere
individuate, in relazione agli interventi  di  cui  all'articolo  44,
comma 1, nonche' a quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
risorse del PNRR e  del  PNC,  soglie  dimensionali  delle  opere  da
sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a  quelle
previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi  di  cui
all'Allegato IV al presente decreto, il  dibattito  pubblico  ha  una
durata massima di trenta  giorni  e  tutti  i  termini  previsti  dal
decreto n. 76 del  2018,  sono  ridotti  della  meta'.  Nei  casi  di
obbligatorieta'  del  dibattito  pubblico,  la  stazione   appaltante
provvede ad avviare il  relativo  procedimento  contestualmente  alla
trasmissione del progetto di fattibilita'  tecnica  ed  economica  al
Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere
di cui all'articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto
ai sensi del secondo periodo dell'articolo 44, comma 1, il  dibattito
pubblico e' sospeso con  avviso  pubblicato  sul  sito  istituzionale
della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo  del
presente comma riprende a decorrere dalla data di  pubblicazione  sul
medesimo sito istituzionale dell'avviso di trasmissione del  progetto
di fattibilita' tecnica ed economica integrato o  modificato  secondo
le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore  di
lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e  le  osservazioni
raccolte  sono  valutate  nella  conferenza   di   servizi   di   cui
all'articolo 44, comma 4. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei
termini di cui al secondo periodo del presente comma, la  Commissione
nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire,  entro  il
termine di sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, un elenco di soggetti, in  possesso  di  comprovata
esperienza e competenza nella  gestione  dei  processi  partecipativi
ovvero nella gestione ed esecuzione delle attivita' di programmazione
e pianificazione in materia urbanistica o  di  opere  pubbliche,  cui
conferire l'incarico di coordinatore  del  dibattito  pubblico,  come
disciplinato dal decreto adottato  in  attuazione  dell'articolo  22,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.  In  caso  di
inosservanza da  parte  della  stazione  appaltante  dei  termini  di
svolgimento del dibattito pubblici previsti dal  presente  comma,  la
Commissione nazionale  per  il  dibattito  pubblico  esercita,  senza
indugio,  i  necessari  poteri  sostitutivi.  Ai   componenti   della
Commissione nazionale e' riconosciuto, per il  periodo  dal  2021  al
2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il  rimborso  delle
spese di missione nei limiti previsti per il personale del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  con  oneri  non
superiori a 22,5 mila euro per l'anno 2021  e  a  45  mila  euro  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. 
  2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma   1,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 -  2023,
nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 

Titolo IV
Contratti pubblici

                               ART. 47 
 
(Pari opportunita', generazionali e di genere, nei contratti pubblici
                             PNRR e PNC) 
 
  1. Per perseguire le finalita'  relative  alle  pari  opportunita',
generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti  gli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche'  dal
PNC, si applicano le disposizioni seguenti. 
  2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale,  ai  sensi  dell'articolo  46  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di  esclusione,
al momento della presentazione  della  domanda  di  partecipazione  o
dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto  redatto,  con  attestazione
della  sua  conformita'  a  quello  trasmesso   alle   rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale  di
parita' ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in
caso di inosservanza dei termini previsti dal comma  1  del  medesimo
articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle
rappresentanze  sindacali  aziendali  e   alla   consigliera   e   al
consigliere regionale di parita'. 
  3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma  2
e che occupano un numero pari  o  superiore  a  quindici  dipendenti,
entro sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto,  sono  tenuti  a
consegnare alla stazione appaltante una  relazione  di  genere  sulla
situazione  del  personale  maschile  e  femminile  in  ognuna  delle
professioni  ed  in  relazione  allo  stato  di   assunzioni,   della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi
di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilita',
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei   prepensionamenti   e    pensionamenti,    della    retribuzione
effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo  periodo  e'
tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e
al consigliere regionale di parita'. 
  4. Le stazioni appaltanti  prevedono,  nei  bandi  di  gara,  negli
avvisi e negli inviti, specifiche clausole  dirette  all'inserimento,
come  requisiti  necessari  e  come  ulteriori   requisiti   premiali
dell'offerta,  criteri   orientati   a   promuovere   l'imprenditoria
giovanile, la parita' di genere e l'assunzione di giovani,  con  eta'
inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle  clausole  e'
determinato tenendo,  tra  l'altro,  conto  dei  principi  di  libera
concorrenza,  proporzionalita'   e   non   discriminazione,   nonche'
dell'oggetto del  contratto,  della  tipologia  e  della  natura  del
singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei
principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi
in termini di occupazione femminile e giovanile  al  2026,  anche  in
considerazione   dei   corrispondenti   valori   medi   nonche'   dei
corrispondenti indicatori medi  settoriali  europei  in  cui  vengono
svolti i progetti. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma7,  e'
requisito  necessario  dell'offerta  l'assunzione   dell'obbligo   di
assicurare una quota pari almeno al 30 per  cento,  delle  assunzioni
necessarie per l'esecuzione del contratto o per la  realizzazione  di
attivita' ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e
femminile. 
  5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un
punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che: 
    a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza  del  termine  di
presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti
relativi  ad   atti   o   comportamenti   discriminatori   ai   sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,
dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle
di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, quelle di cui
agli articoli 35 e 55-quinquies del  decreto  legislativo  11  aprile
2006, n. 198, ovvero  quelle  di  cui  all'articolo  54  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
    b) utilizzi o si impegni  a  utilizzare  specifici  strumenti  di
conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i
propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del
lavoro; 
    c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia  minima  percentuale
prevista  come  requisito  di  partecipazione,  giovani,   con   eta'
inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto  o
per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali; 
    d) abbia,  nell'ultimo  triennio,  rispettato  i  principi  della
parita' di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari
opportunita' generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del
rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi
e nel conferimento di incarichi apicali; 
    e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno  degli
esercizi  finanziari,  ricompresi  nella  durata  del  contratto   di
appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  2016,  n.
254. 
  6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione  di  penali  per
l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi  di  cui  al  comma  3
ovvero del comma 4, commisurate  alla  gravita'  della  violazione  e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o  alle  prestazioni
del  contratto,  nel  rispetto  dell'importo   complessivo   previsto
dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo  di
cui al comma 3 determina, altresi', l'impossibilita' per  l'operatore
economico di partecipare, in forma singola ovvero  in  raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori  procedure  di
affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in  tutto
o in parte, con le risorse di cui al comma 1. 
  7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi
di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al comma
4, o stabilire una quota  inferiore,  dandone  adeguata  e  specifica
motivazione, qualora l'oggetto  del  contratto,  la  tipologia  o  la
natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano
l'inserimento   impossibile   o   contrastante   con   obiettivi   di
universalita' e socialita',  di  efficienza,  di  economicita'  e  di
qualita' del servizio  nonche'  di  ottimale  impiego  delle  risorse
pubbliche 
  8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero
dei Ministri o delle autorita' delegati per le  pari  opportunita'  e
della famiglia e per le politiche  giovanili  e  il  servizio  civile
universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottarsi entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore
del presente decreto,  possono  essere  definite  le  modalita'  e  i
criteri applicativi delle  misure  previste  dal  presente  articolo,
indicate  misure  premiali  e  predisposti  modelli  di  clausole  da
inserire nei bandi di gara differenziate  per  settore,  tipologia  e
natura del contratto o del progetto. 
  9. I rapporti e  le  relazioni  previste  dai  commi  2  e  3  sono
pubblicati   sul   profilo    del    committente,    nella    sezione
"Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla  Presidenza  del
consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle  autorita'  delegati
per le  pari  opportunita'  e  della  famiglia  e  per  le  politiche
giovanili e il servizio civile universale. 
                               ART. 48 
 
(Semplificazioni in materia di  affidamento  dei  contratti  pubblici
                             PNRR e PNC) 
 
  1. In relazione alle procedure afferenti gli investimenti  pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e
dal  PNC  e  dai  programmi  cofinanziati   dai   fondi   strutturali
dell'Unione  europea,  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' le disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. E' nominato, per  ogni  procedura,  un  responsabile  unico  del
procedimento che, con propria determinazione adeguatamente  motivata,
valida e approva  ciascuna  fase  progettuale  o  di  esecuzione  del
contratto, anche in corso d'opera,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura
di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per  i
settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori  speciali,
nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di  estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non  imputabili  alla
stazione appaltante, l'applicazione dei  termini,  anche  abbreviati,
previsti   dalle   procedure   ordinarie   puo'   compromettere    la
realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi  di  attuazione
di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
strutturali dell'Unione Europea. 
  4. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui al comma 1, relative ai lavori di cui al comma  7,
primo periodo, si applica l'articolo  125  del  codice  del  processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1­ter, del decreto legislativo  n.
50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed  esecuzione
dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita'  tecnica  ed
economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza  di
servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7  agosto  1990,
n. 241. L'affidamento  avviene  mediante  acquisizione  del  progetto
definitivo in  sede  di  offerta  ovvero,  in  alternativa,  mediante
offerte aventi a oggetto la realizzazione  del  progetto  definitivo,
del progetto esecutivo e il prezzo. In  entrambi  i  casi,  l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto
per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori. In ogni caso,  alla  conferenza  di  servizi
indetta ai fini dell'approvazione del progetto  definitivo  partecipa
anche l'affidatario dell'appalto, che provvede,  ove  necessario,  ad
adeguare il  progetto  alle  eventuali  prescrizioni  susseguenti  ai
pareri resi in sede di conferenza  di  servizi.  A  tal  fine,  entro
cinque giorni  dall'aggiudicazione  ovvero  dalla  presentazione  del
progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso  non
sia stato acquisito in  sede  di  gara,  il  responsabile  unico  del
procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli
atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto. 
  6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui  al
comma 1, possono prevedere, nel bando di  gara  o  nella  lettera  di
invito, l'assegnazione di  un  punteggio  premiale  per  l'uso  nella
progettazione dei metodi e strumenti  elettronici  specifici  di  cui
all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo  n.  50
del 2016. Tali  strumenti  utilizzano  piattaforme  interoperabili  a
mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non  limitare  la
concorrenza tra i fornitori di  tecnologie  e  il  coinvolgimento  di
specifiche progettualita' tra  i  progettisti.  Entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   con
provvedimento del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, sono stabilite  le  regole  e  specifiche  tecniche  per
l'utilizzo dei  metodi  e  strumenti  elettronici  di  cui  al  primo
periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di  cui  al
decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13  del  citato
articolo 23. 
  7. Per gli interventi di  cui  al  comma  1,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
parere  del  Consiglio  Superiore  dei  lavori   pubblici   e'   reso
esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed  economica  di
lavori pubblici di competenza  statale,  o  comunque  finanziati  per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari  o  superiore  ai
100 milioni di euro. In tali  casi,  il  parere  reso  dal  Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la  valutazione
di congruita' del costo. In relazione agli  investimenti  di  cui  al
primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  disposizione  e  fino  al  31
dicembre 2026, si  prescinde  dall'acquisizione  del  parere  di  cui
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n.  50  del  2016.
Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore  dei  lavori
pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono individuate le modalita'  di
presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma,  e'
indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli  elaborati  di
cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n.  50  del
2016, occorrenti  per  l'espressione  del  parere,  e  sono  altresi'
disciplinate, fermo quanto previsto  dall'articolo  44  del  presente
decreto, procedure semplificate per  la  verifica  della  completezza
della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente
definizione accelerata del procedimento. 
                               ART. 49 
 
             (Modifiche alla disciplina del subappalto) 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
    a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e
5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  subappalto  non
puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo  del
contratto di  lavori,  servizi  o  forniture.  E'  pertanto  abrogato
l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55; 
    b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50: 
      1) al comma 1, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti
dai seguenti: "A  pena  di  nullita',  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo'  essere
ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di  appalto,  nonche'
la prevalente esecuzione  delle  lavorazioni  relative  al  complesso
delle categorie prevalenti e dei  contratti  ad  alta  intensita'  di
manodopera. E' ammesso il  subappalto  secondo  le  disposizioni  del
presente articolo."; 
      2) al comma 14, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
"Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in  subappalto,  deve
garantire gli stessi standard qualitativi  e  prestazionali  previsti
nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori  un  trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi  contratti
collettivi nazionali di  lavoro,  qualora  le  attivita'  oggetto  di
subappalto   coincidano   con   quelle   caratterizzanti    l'oggetto
dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti  e  siano  incluse  nell'oggetto  sociale  del  contraente
principale.". 
  2. Dal 1°  novembre  2021,  al  citato  articolo  105  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi  di  cui  all'articolo
30,  previa  adeguata  motivazione  nella  determina   a   contrarre,
eventualmente avvalendosi del  parere  delle  Prefetture  competenti,
indicano nei documenti  di  gara  le  prestazioni  o  le  lavorazioni
oggetto   del   contratto   di   appalto   da   eseguire    a    cura
dell'aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche   caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89,  comma  11,
dell'esigenza, tenuto conto della natura o della  complessita'  delle
prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi
di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni  di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di  prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali, a meno  che  i  subappaltatori
siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.
229."; 
    b) il comma 5 e' abrogato; 
    c) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Il
contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di subappalto.". 
  3. Le amministrazioni competenti: 
    a) assicurano la piena operativita' della  Banca  Dati  Nazionale
dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo
n. 50  del  2016,  come  modificato  dall'articolo  54  del  presente
decreto; 
    b) adottano il documento relativo alla congruita'  dell'incidenza
della manodopera, di cui  all'articolo  105,  comma  16,  del  citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo  8,  comma  10-bis,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
    c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma  7,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  4. Per garantire la piena operativita'  e  l'implementazione  della
banca dati di cui al comma 3, lettera a), e' autorizzata la spesa  di
euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli
anni dal 2022  al  2026.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                               ART. 50 
 
(Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR
                               e PNC) 
 
  1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021
e  al  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, in  relazione  alla  esecuzione  dei
contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte,  con  le  risorse
previste dai citati regolamenti, nonche' dalle risorse del PNC, e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea,  si
applicano  le  disposizioni   del   presente   titolo,   nonche'   le
disposizioni del presente articolo. 
  2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto,
la consegna dei  lavori,  la  costituzione  del  collegio  consultivo
tecnico,  gli  atti  e  le  attivita'  di  cui  all'articolo  5   del
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  nonche'  gli  altri  termini,
anche  endoprocedimentali,  previsti  dalla  legge,  dall'ordinamento
della stazione  appaltante  o  dal  contratto  per  l'adozione  delle
determinazione relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR  e
PNC, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui all'articolo  2,
comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare  del  potere
sostitutivo  in  caso  di   inerzia,   d'ufficio   o   su   richiesta
dell'interessato, esercita il potere  sostitutivo  entro  un  termine
pari alla meta'  di  quello  originariamente  previsto,  al  fine  di
garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR  nonche'
al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali  dell'Unione
Europea. 
  3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione  e  non  trova
applicazione l'articolo 32, comma  12,  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50. 
  4. La stazione appaltante  prevede,  nel  bando  o  nell'avviso  di
indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei  lavori  avvenga
in anticipo rispetto al termine  ivi  indicato,  e'  riconosciuto,  a
seguito dell'approvazione da  parte  della  stazione  appaltante  del
certificato di collaudo o di verifica di conformita',  un  premio  di
accelerazione per ogni giorno  di  anticipo  determinato  sulla  base
degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale,  mediante
utilizzo delle somme indicate nel  quadro  economico  dell'intervento
alla voce imprevisti,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  disponibili,
sempre che l'esecuzione dei lavori  sia  conforme  alle  obbligazioni
assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50
del 2016, le penali  dovute  per  il  ritardato  adempimento  possono
essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per  mille
e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare  in
relazione all'entita' delle conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non
possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto
ammontare netto contrattuale. 
                               ART. 51 
 
         (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) 
 
  1.  Al  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, le parole "31  dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
      2) al comma 2: 
      2.1.  la  lettera  a)  e'  sostituita   dalla   seguente:   "a)
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro  e
per servizi e forniture, ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo  inferiore  a
139.000  euro.  In  tali  casi   la   stazione   appaltante   procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'  operatori
economici,  fermo  restando  il  rispetto   dei   principi   di   cui
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;"; 
      2.2. alla lettera b), le parole "di importo pari o superiore  a
75.000 euro e fino alle soglie di cui  all'articolo  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a
150.000 euro e inferiore a  350.000  euro,  ovvero  di  almeno  dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore  a  350.000  euro  e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno  quindici  operatori
per lavori di importo pari o superiore a un milione di  euro  e  fino
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore  a
139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a
150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro
e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  n.
50 del 2016"; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, le parole "31  dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
      2) al  comma  2,  le  parole  "agli  articoli  61  e  62"  sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 62"; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, le parole "31  dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
      2) al comma 2, le parole "31  dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
    d) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, le parole "31  dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
      2)al comma 2, le parole  "su  determinazione"  sono  sostituite
dalle seguenti: "su parere"; 
    e) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
      2) al comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole  "ciascuna  di
esse nomini uno o due  componenti"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
individuati anche tra il  proprio  personale  dipendente  ovvero  tra
persone  ad  esse  legate  da  rapporti  di  lavoro  autonomo  o   di
collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti  previsti
dal primo periodo,"; 
      3) al comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Quando  il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  corrisponde
interamente  al  contenuto  della   determinazione   della   collegio
consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle  spese  sostenute
dalla parte  vincitrice  che  non  ha  osservato  la  determinazione,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
condanna al rimborso delle spese sostenute  dalla  parte  soccombente
relative allo stesso periodo, nonche' al versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo  corrispondente
al contributo unificato dovuto. Resta  ferma  l'applicabilita'  degli
articoli 92 e 96 del codice di procedura civile."; 
      4) al comma 7, il secondo periodo e'  soppresso  e,  al  quarto
periodo, dopo le parole "fino a un quarto" sono inserite le seguenti:
"e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter"; 
      5) dopo il comma 8  e'  inserito  il  seguente:  "8-bis.  Entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, con provvedimento del Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, previo parere  del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, sono approvate  apposite  Linee  guida  volte  a
definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente  articolo,  i
requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del
Presidente del collegio consultivo tecnico, i  criteri  preferenziali
per la loro scelta, i parametri per la  determinazione  dei  compensi
rapportati  al  valore  e  alla  complessita'   dell'opera,   nonche'
all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e  alla
qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e
funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri  istituti
consultivi, deflattivi  e  contenziosi  esistenti.  Con  il  medesimo
decreto, e'  istituito  presso  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un
Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita'
dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi
consultivi provvedono a  trasmettere  all'Osservatorio  gli  atti  di
costituzione del collegio e le determinazioni assunte  dal  collegio,
entro   cinque   giorni   dalla   loro   adozione.   Ai    componenti
dell'osservatorio  non  spettano  indennita',  gettoni  di  presenza,
rimborsi  spese  o   altri   emolumenti   comunque   denominati.   Al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici disponibili a legislazione vigente"; 
    f) all'articolo 8, comma 1, le parole  "31  dicembre  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
    g) all'articolo 13, comma 1, le parole "31  dicembre  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
    h) all'articolo 21, comma 2, le parole "31  dicembre  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". 
  2. La proroga di cui al comma 1, lettera  b),  numero  1),  non  si
applica alle disposizioni di cui  al  comma  4  dell'articolo  2  del
decreto-legge n. 76 del 2020. 
  3. Le modifiche apportate dal  comma  1,  lettera  a),  numero  2),
numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma  2,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge n. 76 del 2020, si  applicano  alle  procedure  avviate
dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui
bandi o  avvisi  di  indizione  della  gara  siano  pubblicati  prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero  i  cui  inviti  a
presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la  medesima
data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n.
76 del 2020 nella formulazione antecedente alle  modifiche  apportate
con il presente decreto. 
                               ART. 52 
 
(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime  misure  di
                riduzione delle stazioni appaltanti) 
 
  1.  Al  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: 
      1.1 all'alinea, le parole "31 dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
      1.2. alla lettera a),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole ", limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti
pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
10 febbraio 2021 e  dal  Regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche'  dalle  risorse
del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui
all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59.  Nelle  more
di  una  disciplina  diretta   ad   assicurare   la   riduzione,   il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti,  per  le
procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo  di
provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e  lavori,
oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
4,  attraverso  le  unioni  di  comuni,  le   province,   le   citta'
metropolitane e i comuni capoluogo di province. 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 3, le parole "31  dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
      4) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023"; 
      5) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023"; 
      6) al comma 7, le parole "31  dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del
parere del Consiglio superiori dei lavori pubblici relativamente alla
costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta."; 
      7) al comma 10, le parole  "Fino  al  31  dicembre  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2023"; 
      8) al comma 15, le parole "Per gli anni dal 2019 al 2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023"; 
      9) al comma 18, secondo periodo le parole "Fino al 31  dicembre
2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023". 
                               ART. 53 
 
(Semplificazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi   informatici
strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure  di
       e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici) 
 
  1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni  e  servizi  di  importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
n. 50 del 2016, quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a),
del decreto-legge n. 76 del 2020, cosi' come modificato dal  presente
decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla  procedura  di
cui all'articolo  48,  comma  3,  in  presenza  dei  presupposti  ivi
previsti, in relazione agli affidamenti  di  importo  superiore  alle
predette soglie, aventi ad  oggetto  l'acquisto  di  beni  e  servizi
informatici, in particolare basati sulla  tecnologia  cloud,  nonche'
servizi di connettivita', finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR,  la  cui
determina  a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del  procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra
la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni  disponibili  tale
da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. 
  2. Al termine delle procedure  di  gara  di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni stipulano il contratto e avviano  l'esecuzione  dello
stesso secondo le modalita' di cui  all'articolo  75,  comma  3,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito  in  legge  24  aprile
2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32,  commi
9 e 10, del decreto legislativo n. 50  del  2016.  Per  le  verifiche
antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16  luglio  2020,
n.  76,  convertito   in   legge   11   settembre   2020,   n.   120.
L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i
contratti relativi ai beni, servizi  e  forniture,  sotto  condizione
risolutiva, ferme  restando  le  verifiche  successive  ai  fini  del
comprovato possesso  dei  requisiti  da  completarsi  entro  sessanta
giorni. 
  3.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g),
del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  sentita  l'AgID,  in
relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma  1  ritenute
strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi
di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa  e
resilienza. 
  4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma  3,  la  struttura
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   competente   per
l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  detta  anche
prescrizioni,  obbligatorie  e   vincolanti   nei   confronti   delle
amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalita' organizzative
e alla tempistica  di  svolgimento  delle  procedure  di  affidamento
necessarie al fine di assicurare  il  conseguimento  degli  specifici
obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR  nel  rispetto
dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo  ai
singoli progetti, nonche' alla qualita' e alla  coerenza  tecnologica
complessiva delle architetture infrastrutturali. 
  5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei
contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 29: 
      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole  "nonche'  alle
procedure  per  l'affidamento"  sono   inserite   le   seguenti:   "e
l'esecuzione"; 
      2) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  Tutte  le
informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori relativi alla  programmazione,  alla  scelta
del  contraente,  all'aggiudicazione  e  all'esecuzione  di   lavori,
servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i  concorsi  di
progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi  quelli
di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente  alla
Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC  attraverso  le
piattaforme telematiche ad essa interconnesse  secondo  le  modalita'
indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso  la
Banca Dati Nazionale dei Contratti  pubblici,  la  pubblicazione  dei
dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e  ad
eccezione di quelli  che  riguardano  contratti  secretati  ai  sensi
dell'articolo  162,  la  trasmissione  dei  dati  all'Ufficio   delle
pubblicazioni  dell'Unione  europea  e  la  pubblicazione  ai   sensi
dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione  ai
sensi del presente comma decorrono dalla data  di  pubblicazione  dei
relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici."; 
      3) al comma 3, sono inserite,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme  telematiche
interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per
la gestione di tutte  le  fasi  della  vita  dei  contratti  pubblici
secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9"; 
      4) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  Le  stazioni
appaltanti sono tenute ad utilizzare le  piattaforme  telematiche  di
cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44."; 
      5)  il  comma  4-bis  e'  sostituito  dal   seguente:   "4-bis.
"L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei
Contratti  pubblici  dell'ANAC,  il  sistema  di   cui   al   decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad
essa interconnesse avviene, nel rispetto del  principio  di  unicita'
del  luogo  di  pubblicazione  e   di   unicita'   dell'invio   delle
informazioni, in conformita' alle Linee  guida  AgID  in  materia  di
interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni  condivisi
costituiscono   fonte   informativa   prioritaria   in   materia   di
pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si
applica  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.". 
    b) all'articolo 36,  comma  6-bis,  secondo  periodo,  la  parola
"decreto" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento" e,  al  terzo
periodo, le parole "Banca dati nazionale degli  operatori  economici"
sono sostituite dalle seguenti: "Banca dati nazionale  dei  contratti
pubblici."; 
    c) all'articolo 77, comma  2,  le  parole  "puo'  lavorare"  sono
sostituite dalle seguenti: "di regola, lavora". 
    d) all'articolo 81: 
      1) al comma 1, le parole "Banca dati centralizzata gestita  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati
nazionale degli operatori economici" sono sostituite dalle  seguenti:
"Banca dati nazionale dei contratti  pubblici,  di  cui  all'articolo
213, comma 8"; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per le  finalita'
di cui al comma  1,  l'ANAC  individua,  con  proprio  provvedimento,
adottato d'intesa con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili  e  con  l'AgID,   i   dati   concernenti   la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione  ai  quali  e'
obbligatoria la verifica  attraverso  la  Banca  dati  nazionale  dei
contratti  pubblici,   i   termini   e   le   regole   tecniche   per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati,
anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i  criteri  e  le  modalita'
relative  all'accesso  e   al   funzionamento   della   Banca   dati.
L'interoperabilita' tra le diverse banche  dati  gestite  dagli  enti
certificanti coinvolte nel procedimento,  nonche'  tra  queste  e  le
banche dati gestite dall'ANAC, e'  assicurata  secondo  le  modalita'
individuate dall'AgID con le Linee guida in materia."; 
      3) al comma 3, primo periodo, la parola "decreto" e' sostituita
dalla seguente: "provvedimento" e, al secondo periodo, le  parole  ",
debitamente  informata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti," sono soppresse; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Presso  la  Banca
dati nazionale dei  contratti  pubblici  e'  istituito  il  fascicolo
virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i  dati  di
cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi  di  esclusione
di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84,  comma
1, per i soggetti esecutori di lavori  pubblici,  nonche'  i  dati  e
documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che
l'operatore economico carica. Il  fascicolo  virtuale  dell'operatore
economico e' utilizzato per la partecipazione alle  singole  gare.  I
dati e documenti contenuti nel fascicolo  virtuale,  nei  termini  di
efficacia di ciascuno di essi, possono essere  utilizzati  anche  per
gare  diverse.  In  sede  di  partecipazione  alle  gare  l'operatore
economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti  generali
e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel  fascicolo
virtuale per consentire la valutazione  degli  stessi  alla  stazione
appaltante."; 
      5) dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:  "4-bis.  Le
amministrazioni competenti al rilascio delle  certificazioni  di  cui
all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure
organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla  Banca  Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici la  disponibilita'  in  tempo  reale
delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle
proprie   banche   dati,   con   modalita'   automatizzate   mediante
interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID  con  le
linee guida  in  materia.  L'ANAC  garantisce  l'accessibilita'  alla
propria  banca  dati  alle  stazioni  appaltanti  e  agli   operatori
economici, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di  entrata  in
vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC  puo'  predisporre
elenchi di operatori economici gia'  accertati  e  le  modalita'  per
l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse."; 
    e) all'articolo 85, comma 7, la parola  "decreto"  e'  sostituita
dalla seguente: "provvedimento"; 
    f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo e' soppresso; 
    g) all'articolo 216, comma 13, la parola "decreto" e'  sostituita
dalla seguente: "provvedimento"; 
  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 593 e' aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo  «Il
superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi' consentito per
le spese per l'acquisto di beni e  servizi  del  settore  informatico
finanziate con il PNRR»; 
    b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati. 
  7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
                               ART. 54 
 
(Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori  agli  interventi
per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici  del
             mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo) 
 
  1. Al fine di favorire il piu' celere svolgimento  delle  procedure
connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per
gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati  dagli  eventi
sismici del mese di aprile 2009 nella regione  Abruzzo,  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori  di  cui
all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo
e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione di cui al
primo periodo,  devono  essere  iscritti,  a  domanda,  nell'Anagrafe
antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6,  del
decreto-legge n. 189 del 2016.  Sono  abrogati  i  commi  1,  2  e  4
dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  e'  abrogato.  Gli  operatori
economici gia' iscritti nella sezione speciale del  citato  comma  33
dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017,  confluiscono,
a cura  della  Prefettura-UTG  dell'Aquila,  nell'Anagrafe  antimafia
degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo. 
                               ART. 55 
 
        (Misure di semplificazione in materia di istruzione) 
 
  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  in  materia
di istruzione ricompresi nel PNRR e  garantirne  l'organicita',  sono
adottate le seguenti misure di semplificazione: 
    a) per gli interventi di nuova  costruzione,  riqualificazione  e
messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad  uso  scolastico
ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR: 
      1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche
suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati
con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano
per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il  collaudo  dei
lavori,  tenendo  conto  delle  regole  di   monitoraggio   e   delle
tempistiche definite dai regolamenti europei in materia; 
      2)  in  caso  di  inerzia   degli   enti   locali   beneficiari
nell'espletamento  delle  procedure  per  la  progettazione   e   per
l'affidamento   dei   lavori,   nonche'   nelle   attivita'    legate
all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito  di
attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e  le
condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e  di  assicurare  il  diritto
allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12; 
      3) all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  le
parole  "31  dicembre  2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2026"; 
      4) gli enti locali che si trovano in esercizio  provvisorio  di
bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal  2021  al  2026,  ad
iscrivere  in  bilancio  i  relativi   finanziamenti   concessi   per
l'edilizia  scolastica  nell'ambito  del   PNRR   mediante   apposita
variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e  dall'allegato  4/2  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
      5)  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  21  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  relativa  agli  interventi  di
edilizia  scolastica  autorizzati  nell'ambito  del  PNRR,  e'   resa
dall'amministrazione   competente   entro   sessanta   giorni   dalla
richiesta,  anche  tramite  conferenza  di  servizi.  Il  parere  del
soprintendente  di  cui  all'articolo  146,  comma  8,  del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni; 
    b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole,
al contrasto  alla  dispersione  scolastica  e  alla  formazione  del
personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR: 
      1) al fine di rispettare le tempistiche e le  condizioni  poste
dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano
far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi  449  e  450,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  possono  procedere  anche  in
deroga alla citata normativa  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
presente titolo; 
      2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli
interventi  ricompresi   nel   complessivo   PNRR,   procedono   agli
affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge  n.  76
del 2020, come modificato dal presente decreto,  anche  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera  a),  del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  28
agosto 2018, n. 129; 
      3) fermo restando lo svolgimento dei compiti  di  controllo  di
regolarita' amministrativa e contabile  da  parte  dei  revisori  dei
conti delle istituzioni scolastiche, come  disciplinati  dal  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129
del 2018,  ai  fini  del  monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse
assegnate  alle  istituzioni  scolastiche,  i  revisori   dei   conti
utilizzano apposita piattaforma digitale  messa  a  disposizione  dal
Ministero dell'istruzione, alla quale  e'  possibile  accedere  anche
tramite  il  sistema  pubblico   di   identita'   digitale,   secondo
indicazioni  del  Ministero  dell'istruzione,  sentito  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate
al cablaggio e alla sistemazione degli  spazi  delle  scuole  possono
procedere direttamente  all'attuazione  dei  suddetti  interventi  di
carattere non  strutturale  previa  comunicazione  agli  enti  locali
proprietari degli edifici. 
                               ART. 56 
 
(Disposizioni in materia  di  semplificazione  per  l'attuazione  dei
programmi del Ministero della salute ricompresi nel  Piano  nazionale
                      di ripresa e resilienza) 
 
  1. Per i programmi di  edilizia  sanitaria  indicati  nel  PNRR  di
competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di
cui all'articolo 10,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  il  permesso  di  costruire  puo'
essere rilasciato in  deroga  alla  disciplina  urbanistica  ed  alle
disposizioni  di  legge   statali   e   regionali   in   materia   di
localizzazione delle  opere  pubbliche;  i  medesimi  programmi,  ove
riconducibili alle  ipotesi  di  cui  all'articolo  22  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica  n.  380  del  2001,  possono
essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato  decreto
del Presidente della Repubblica, delle  leggi  regionali,  dei  piani
regolatori e  dei  regolamenti  edilizi  locali,  fermo  restando  il
rispetto  delle  disposizioni,  nazionali   o   regionali,   igienico
sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e  di  statica  degli
edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle  sui
vincoli idrogeologici nonche' di quelle sul risparmio energetico. 
  2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui  all'articolo
2, comma 203, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  la
disciplina del  contratto  istituzionale  di  sviluppo  di  cui  agli
articoli 1 e 6 del decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88  e
all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai
programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute. 

Titolo V
Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno

                               ART. 57 
 
                     (Zone Economiche Speciali) 
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 6, secondo periodo, le parole ", nominato ai  sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono soppresse e
dopo le parole "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"  sono
aggiunte le seguenti: ", nonche' da un rappresentante dei consorzi di
sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della  legge  5  ottobre
1991, n. 317, ovvero di quelli  costituiti  ai  sensi  della  vigente
legislazione  delle  regioni  a  statuto   speciale,   presenti   sul
territorio"; 
      2) dopo il  comma  6,  e'  inserito  il  seguente:  "6-bis.  Il
Commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la  coesione
territoriale, d'intesa con il Presidente della  Regione  interessata.
Nel caso  di  mancato  perfezionamento  dell'intesa  nel  termine  di
sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il
sud e la coesione territoriale sottopone la  questione  al  Consiglio
dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto  e'
stabilita la misura del compenso spettante al  Commissario,  previsto
dal comma 6, nel rispetto dei  limiti  di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima  della
data di entrata in vigore della presente  disposizione  cessano,  ove
non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data."; 
      3) il comma 7-quater  e'  sostituto  dal  seguente:  "7-quater.
L'Agenzia per  la  Coesione  territoriale  supporta  l'attivita'  dei
Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti  della  Cabina
di regia sulle ZES di  cui  all'articolo  5,  comma  1  a-quater,  il
coordinamento  della  loro  azione   nonche'   della   pianificazione
nazionale degli  interventi  nelle  ZES,  tramite  proprio  personale
amministrativo e tecnico  a  cio'  appositamente  destinato,  con  le
risorse umane  e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente.
L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre  supporto  ai
singoli  Commissari  mediante  personale  tecnico  e   amministrativo
individuato  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma   6,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di  idonee  competenze,  al
fine di garantire efficacia e operativita' dell'azione commissariale,
con oneri a carico del Programma operativo complementare al Programma
nazionale Governance e  capacita'  istituzionale  2014  -  2020,  nel
limite complessivo di 4,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  8,8
milioni di euro per l'anno 2022 e 4,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2023. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle  strutture
delle  amministrazioni   centrali   o   territoriali,   di   societa'
controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica."; 
      4)  dopo  il  comma  7-quater,   e'   inserito   il   seguente:
"7-quinquies. Al fine di assicurare la  piu'  efficace  e  tempestiva
attuazione  degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES,  fino  al  31
dicembre 2026, il Commissario straordinario puo', a  richiesta  degli
enti competenti,  assumere  le  funzioni  di  stazione  appaltante  e
operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui  agli  articoli
30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  nonche'
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
e dei vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
europea, ivi inclusi quelli  derivanti  dalle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle  funzioni  di  cui  al  primo
periodo, il Commissario  straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze."; 
      5) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
      "8-bis. Le Regioni adeguano  la  propria  programmazione  o  la
riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento
e sviluppo della ZES e concordano le relative linee  strategiche  con
il  Commissario,  garantendo  la  massima  sinergia   delle   risorse
materiali e strumentali approntate per  la  piena  realizzazione  del
piano strategico di sviluppo."; 
    b) all'articolo 5: 
      1) al comma 1,  lettera  a-bis),  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1.1 prima delle parole "eventuali autorizzazioni" sono inserite
le  seguenti:  "nell'ambito  del  procedimento  di  cui  all'articolo
5-bis,"; 
      1.2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e sono altresi'
ridotti alla meta' i termini di cui  all'articolo  17-bis,  comma  1,
della legge 7 agosto 1990 n. 241;"; 
      2) al comma 1, lettera a-ter), le parole  da  "e  lo  sportello
unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84"  a  "conclusione  del
procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "e  i  procedimenti  di
cui all'articolo 5-bis". 
      3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. I  termini
di cui al  comma  1  previsti  per  il  rilascio  di  autorizzazioni,
approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti  di
conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici  ed
edilizi, nulla osta ed atti di assenso,  comunque  denominati,  degli
enti locali, regionali, delle  amministrazioni  centrali  nonche'  di
tutti gli altri  competenti  enti  e  agenzie  sono  da  considerarsi
perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli  atti  si  intendono
resi in senso favorevole."; 
      4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In relazione agli
investimenti effettuati  nelle  ZES,  il  credito  d'imposta  di  cui
all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e'  commisurato  alla  quota  del  costo  complessivo  dei  beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo,  per  ciascun
progetto di investimento, di 100 milioni di euro.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al  medesimo  articolo  1,
commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito
d'imposta  e'  esteso  all'acquisto  di  immobili  strumentali   agli
investimenti."; 
    c) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
 
                             "ART. 5-bis 
                       (Autorizzazione unica) 
 
      1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti  in  materia
di autorizzazione di impianti  e  infrastrutture  energetiche  ed  in
materia di  opere  ed  altre  attivita'  ricadenti  nella  competenza
territoriale delle Autorita' di sistema portuale e  degli  aeroporti,
le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone
economiche speciali (ZES) da parte di  soggetti  pubblici  e  privati
sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti. 
      2.  I  progetti  inerenti  alle  attivita'  economiche   ovvero
all'insediamento di attivita' industriali,  produttive  e  logistiche
all'interno delle ZES, non soggetti  a  segnalazione  certificata  di
inizio attivita', sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto
delle  normative  vigenti  in  materia  di  valutazione  di   impatto
ambientale.  L'autorizzazione  unica,  ove  necessario,   costituisce
variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale,
ad eccezione del piano paesaggistico regionale. 
      3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono  tutti  gli
atti di autorizzazione, assenso e  nulla  osta  comunque  denominati,
previsti  dalla  vigente  legislazione  in  relazione  all'opera   da
eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da  intraprendere,
e'  rilasciata  dal  Commissario  straordinario  della  ZES,  di  cui
all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di  servizi,
in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7  agosto  1990,  n.
241. 
      4.  Alla  conferenza  di  servizi  sono  convocate   tutte   le
amministrazioni  competenti,  anche   per   la   tutela   ambientale,
paesaggistico-territoriale,   dei    beni    culturali,    demaniale,
antincendio, della salute dei cittadini e  preposte  alla  disciplina
doganale. 
      5. Il  rilascio  dell'autorizzazione  unica,  sostituisce  ogni
altra autorizzazione, approvazione e  parere  comunque  denominati  e
consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e  attivita'
previste nel progetto. 
      6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresi'
alle opere e altre attivita' all'interno delle ZES e ricadenti  nella
competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuali e, in tal
caso, l'autorizzazione unica prevista di citati commi  e'  rilasciata
dall'Autorita' di sistema portuale.". 
  2. L'efficacia del comma 1, lettera a), numero 4), da  attuare  con
le risorse previste per la realizzazione  di  progetti  compresi  nel
PNRR, resta subordinata alla  definitiva  approvazione  del  PNRR  da
parte del Consiglio dell'Unione europea. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3,  pari  a
4,4 milioni di euro per il 2023 e 8,8 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al  2034,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati
in 45,2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  Sviluppo
e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027,  di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
                               ART. 58 
 
    (Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15
e'  sostituito  dal  seguente:  "15.  L'attuazione  degli  interventi
individuati ai  sensi  del  comma  14  e'  perseguita  attraverso  la
cooperazione  tra  i  livelli  istituzionali  interessati,   con   il
coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale  che
si avvale, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale,  nelle  forme  e
con  le  modalita'  definite  con  apposita  delibera  del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque  non
oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione e'  perseguita
attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma-quadro di cui
all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro  per
il sud e la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale,". 
                               ART. 59 
 
 (Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale) 
 
  1. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi da 1 a
1-sexies sono sostituiti dai seguenti: 
    "1.   Al   fine   di   assicurare   il   recupero   del   divario
infrastrutturale tra  le  diverse  aree  geografiche  del  territorio
nazionale, anche infra-regionali, con decreto adottato  entro  e  non
oltre il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  sentite   le   amministrazioni   competenti,
effettua, limitatamente alle infrastrutture statali  la  ricognizione
del  numero  e  della  classificazione  funzionale  delle   strutture
sanitarie,  assistenziali  e  scolastiche,  nonche'  del   numero   e
dell'estensione,  con  indicazione  della  relativa   classificazione
funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie,
portuali e aeroportuali. In relazione alle infrastrutture di  cui  al
primo  periodo  non  di  competenza  statale,  la   ricognizione   e'
effettuata dagli enti  territoriali,  nonche'  dagli  altri  soggetti
pubblici e privati competenti, entro e  non  oltre  la  data  del  31
ottobre 2021. La ricognizione effettuata dagli enti  territoriali  e'
comunicata dalle singole Regioni e dalle Province autonome,  entro  e
non oltre la data del 31  dicembre  2021,  al  Dipartimento  per  gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
    1-bis. All'esito della  ricognizione  di  cui  al  comma  1,  con
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  su  proposta  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di
concerto con i Ministri per gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
dell'economia  e  delle  finanze,  e  per  il  Sud  e   la   coesione
territoriale, sentiti i Ministri competenti, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,  da  adottare  entro  il  31  marzo  2022,  sono
stabiliti i criteri di priorita' e le azioni  da  perseguire  per  il
recupero del divario risultante dalla  ricognizione  predetta,  avuto
riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in
ciascun territorio, all'estensione  delle  superfici  territoriali  e
alla specificita' insulare, alla densita' della popolazione  e  delle
unita' produttive, e si individuano i Ministeri competenti e la quota
di finanziamento con ripartizione annuale,  tenuto  conto  di  quanto
gia'  previsto  dal  PNRR  e  dal  Piano  complementare  di  cui   al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, a valere sulle risorse del  fondo
cui al comma 1-ter. 
    1-ter. Per il finanziamento degli  interventi  di  cui  al  comma
1-quater, nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito il  "Fondo  perequativo  infrastrutturale"
con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per  gli  anni
dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  300
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al  2027,  500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028  al  2033.  Al
predetto Fondo non si applica l'articolo 7­bis del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali  e  le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto
tecnico - operativo alle  attivita'  di  competenza,  puo'  stipulare
apposita convenzione ai sensi degli articoli  5  e  192  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di 200.000 euro
per l'anno 2021. 
    1-quater. Entro trenta giorni dalla delibera  CIPESS  di  cui  al
comma 1-bis, ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse
di cui al comma 1-bis individua, in un apposito Piano da adottare con
decreto  del   Ministro   competente   d'intesa   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, gli interventi da realizzare, che  non
devono essere gia' oggetto di integrale  finanziamento  a  valere  su
altri  fondi  nazionali  o   comunitari,   l'importo   del   relativo
finanziamento, i soggetti attuatori, in  relazione  al  tipo  e  alla
localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma  della  spesa,  con
indicazione  delle   risorse   annuali   necessarie   per   la   loro
realizzazione,  nonche'  le  modalita'  di  revoca  e  di   eventuale
riassegnazione delle risorse in caso di  mancato  avvio  nei  termini
previsti dell'opera  da  finanziare.  Gli  interventi  devono  essere
corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2  bis,  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3 del Codice unico di progetto. Il Piano di  cui  al
primo  periodo  e'  comunicato  alla  Conferenza  unificata  di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
    1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi
finanziati di cui al comma 1-  quater  e'  effettuato  attraverso  il
sistema di cui al decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  "Interventi  per  il
recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.". 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                               ART. 60 
 
 (Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale) 
 
  1. All'articolo 12 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  dopo  la  parola  "Ministri",  sono  inserite  le
seguenti: "o, su sua delega, il Ministro per il  sud  e  la  coesione
territoriale" e le parole "anche avvalendosi" sono  sostituite  dalle
seguenti: "avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e"; 
    b) al comma 3,  dopo  la  parola  "Ministri",  sono  inserite  le
seguenti: "o, su sua delega, il Ministro per il  sud  e  la  coesione
territoriale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per il
tramite dell'Agenzia per la  coesione  territoriale.  L'Agenzia  puo'
assumere le  funzioni  di  soggetto  attuatore,  avvalendosi  di  una
centrale di committenza ai fini  dell'effettiva  realizzazione  degli
interventi". 

Titolo VI
Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241

                               ART. 61 
 
         (Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo) 
 
  1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9-bis: 
      1) il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  "L'organo  di
governo  individua  un  soggetto  nell'ambito  delle  figure  apicali
dell'amministrazione o una unita'  organizzativa  cui  attribuire  il
potere sostitutivo in caso di inerzia."; 
      2)  al  terzo  periodo,  dopo  le  parole  "l'indicazione   del
soggetto" sono inserite le seguenti: "o dell'unita' organizzativa"; 
    b) il comma 9-ter e' sostituito  dal  seguente:  "9-ter.  Decorso
inutilmente il termine per la conclusione del procedimento  o  quello
superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa
di cui al comma 9-bis, d'ufficio  o  su  richiesta  dell'interessato,
esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, conclude il procedimento  attraverso
le strutture competenti o con la nomina di un commissario.". 
                               ART. 62 
 
          (Modifiche alla disciplina del silenzio assenso) 
 
  1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' inserito il seguente: "2-bis.  Nei  casi  in  cui  il  silenzio
dell'amministrazione equivale  a  provvedimento  di  accoglimento  ai
sensi del comma 1, fermi restando gli  effetti  comunque  intervenuti
del silenzio assenso, l'amministrazione e' tenuta, su  richiesta  del
privato, a rilasciare, in via telematica,  un'attestazione  circa  il
decorso dei termini  del  procedimento  e  pertanto  dell'intervenuto
accoglimento della domanda ai sensi del  presente  articolo.  Decorsi
inutilmente  dieci  giorni   dalla   richiesta,   l'attestazione   e'
sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.". 
                               ART. 63 
 
                      (Annullamento d'ufficio) 
 
  1. All'articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto  1990,  n.
241, la parola "diciotto" e' sostituita dalla seguente: "dodici". 

Titolo VII
Ulteriori misure di rafforzamento della capacitŕ amministrativa

                               ART. 64 
 
(Semplificazione delle  procedure  di  valutazione  dei  progetti  di
ricerca ed ulteriori  misure  attuative  del  PNRR  nel  campo  della
                              ricerca) 
 
  1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le  parole
"tramite appositi comitati, " e ",tenendo conto  in  particolare  dei
principi della tecnica di valutazione tra pari" sono soppresse. 
  2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e' sostituito
dal seguente: 
    "Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca) 
    1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca  e  assicurare
il buon funzionamento delle procedure di valutazione, e' istituito il
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR).  Il  CNVR
e' composto da quindici studiosi, italiani o  stranieri,  di  elevata
qualificazione  scientifica  internazionale,   appartenenti   a   una
pluralita' di aree disciplinari, nominati con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca, tra i quali dieci  componenti  sono
scelti dal Ministro dell'universita' e della ricerca nel rispetto del
principio della parita' di genere e gli altri cinque sono  designati,
uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dal
presidente  dell'European   Research   Council   e   dal   presidente
dell'European  Science  Foundation.  Il  Comitato   e'   regolarmente
costituito con almeno dieci componenti. 
    2. Il CNVR, in particolare: 
      a) indica i criteri generali per le attivita'  di  selezione  e
valutazione dei  progetti  di  ricerca,  nel  rispetto  dei  principi
indicati dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di
cui  all'articolo  20,   tenendo   in   massima   considerazione   le
raccomandazioni  approvate  da  organizzazioni   internazionali   cui
l'Italia e' parte; 
      b)  nomina  i  componenti  dei  comitati  di  valutazione,  ove
previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di
cui all'articolo 20; 
      c) provvede allo svolgimento, anche parziale,  delle  procedure
di selezione dei progetti o  programmi  di  ricerca  di  altri  enti,
pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi; 
      d) definisce i criteri per la individuazione e  l'aggiornamento
di  liste  di  esperti  tecnico-scientifici   e   professionali   per
l'affidamento di incarichi  di  valutazione  tecnico-scientifica  dei
progetti   di   ricerca,   istituite   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
      e) predispone rapporti specifici sull'attivita'  svolta  e  una
relazione annuale  in  materia  di  valutazione  della  ricerca,  che
trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione
dei rapporti e delle relazioni del CNVR. 
    3. Il CNVR  definisce  le  proprie  regole  di  organizzazione  e
funzionamento  ed  elegge  al  proprio  interno  il   presidente,   a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti  pubblici
possono essere collocati in aspettativa per la  durata  del  mandato.
L'incarico di componente del CNVR  e'  di  durata  quinquennale,  non
rinnovabile. In caso di  cessazione  di  un  componente  prima  della
scadenza del proprio mandato, il componente  che  viene  nominato  in
sostituzione resta in carica per la durata residua  del  mandato.  Il
compenso dei componenti del Comitato  e'  stabilito  nel  decreto  di
nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178. 
    4. Nell'esercizio delle sue funzioni  il  CNVR  si  avvale  delle
risorse   umane,   strumentali   e    finanziarie    del    Ministero
dell'universita' e della ricerca.". 
  3. In sede di prima applicazione,  il  Comitato  nazionale  per  la
valutazione  della  ricerca  di  cui  al  comma  2  e'  composto  dai
componenti del Comitato nazionale  dei  garanti  per  la  ricerca  in
carica alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  ed  e'
integrato nella sua piena composizione dal Ministro  dell'universita'
e della ricerca nel rispetto del principio della parita'  di  genere.
Sono fatti salvi gli atti  inerenti  alle  procedure  valutative  del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. Le parole "Comitato nazionale
dei  garanti  della  ricerca"  devono  intendersi  riferite,  ovunque
ricorrano, al "Comitato nazionale per la valutazione della ricerca". 
  4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole "Comitato  nazionale  dei  garanti  per  la  ricerca"  sono
sostituite dalle seguenti: "Comitato  nazionale  per  la  valutazione
della ricerca". 
  5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
la lettera b) e' soppressa. 
  6. In relazione alle accresciute esigenze in tema  di  selezione  e
valutazione  dei  programmi  e  dei  progetti  di  ricerca   connessi
all'attuazione  del  PNRR,  il  Fondo  per  la   valutazione   e   la
valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo  1,  comma
550, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e'  incrementato  di  5
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2022. L'incremento di cui al  presente  comma  e  le  somme
eventualmente non impiegate per l'attivazione  delle  convenzioni  di
cui al primo periodo dell'articolo  1,  comma  550,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere  l'attivita'  di
valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali,  anche
in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo
del citato articolo 1, comma  551,  della  legge  n.  178  del  2020,
nonche'  alla  stipula  di  accordi  o  convenzioni   con   enti   ed
istituzioni, anche  esteri,  di  riconosciuto  prestigio  nell'ambito
della valutazione  della  ricerca,  in  ordine  allo  svolgimento  di
attivita' di supporto specialistico  e  di  analisi,  di  valutazione
economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e  controllo
sugli  interventi  nel  settore  della   ricerca,   con   particolare
riferimento  a  quelli  previsti  dal  PNRR.  Agli  oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e di 20 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2022  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, relativamente alla quota destinata  ai  compiti  dell'Agenzia
Nazionale della ricerca in materia  di  valutazione  dell'impatto  di
attivita' di ricerca. 
  7. Al fine di realizzare  interventi  di  investimento  finalizzati
alla rigenerazione delle periferie  urbane  disagiate  attraverso  la
realizzazione di nuove sedi delle istituzioni  dell'alta  formazione,
artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela  di  strutture  di
particolare  rilievo  storico  ed   architettonico   delle   medesime
istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per  l'anno
2021 da assegnare alle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica
musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi  di
cui  al  presente  comma.  Agli   oneri   previsti   dalla   presente
disposizione, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
    - quanto a 8 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131,  legge
30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata  dall'articolo  1,  comma
14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    - quanto a 4 milioni  di  euro  mediante  utilizzo  delle  somme,
conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1,  comma  131,
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  rifinanziata  dall'articolo  1,
comma  14,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 
  8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al comma 2,
la parola "50" e' sostituita dalla seguente "75". 
  9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri  sono  a
carico delle risorse previste per l'attuazione di  progetti  compresi
nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR  da
parte del Consiglio dell'Unione europea. 
                               ART. 65 
 
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e  delle
               infrastrutture stradali e autostradali) 
 
  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Fermi i compiti,  gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia
promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni  di  sicurezza  del
sistema ferroviario  nazionale  e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali,  direttamente  sulla  base  del  programma  annuale  di
attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle  forme  e  secondo  le
modalita' indicate nei commi da 3 a 5."; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4.  Con  riferimento  alla  sicurezza   delle   infrastrutture
stradali  e  autostradali  e  fermi   restando   i   compiti   e   le
responsabilita' dei soggetti gestori,  l'Agenzia,  anche  avvalendosi
degli altri soggetti pubblici che operano  in  materia  di  sicurezza
delle infrastrutture: 
      a) esercita l'attivita'  ispettiva  finalizzata  alla  verifica
dell'attivita' di  manutenzione  svolta  dai  gestori,  dei  relativi
risultati  e  della   corretta   organizzazione   dei   processi   di
manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a  campione
sulle infrastrutture, obbligando i gestori,  in  quanto  responsabili
dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in  atto  le  necessarie
misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al  Ministero
delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili   ed   alla
Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  5  ottobre
2006, n. 264; 
      b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali
ed autostradali  di  Sistemi  di  Gestione  della  Sicurezza  per  le
attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati
da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia; 
      c) propone al Ministro delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili l'adozione, sentito il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del  decreto
legislativo 15 marzo 2011, n. 35; 
      d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalita',  contenuti
e documenti costituenti la valutazione  di  impatto  sulla  sicurezza
stradale per i progetti di infrastruttura di cui all'articolo  3  del
citato decreto legislativo n. 35 del 2011; 
      e)  cura  la  tenuta  dell'elenco  dei  soggetti  che   possono
effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4  del  citato  decreto
legislativo  n.35  del  2011  nonche'  la   relativa   attivita'   di
formazione, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  9  del
medesimo decreto; 
      f)  provvede  alla  classificazione  dei  tratti   ad   elevata
concentrazione  di  incidenti  nonche'  alla  classificazione   della
sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo
5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011,  anche  al  fine  di
definire,  con  proprio  provvedimento,  criteri  e   modalita'   per
l'applicazione  delle  misure  di  sicurezza  previste  dal  medesimo
decreto; 
      g) effettua, in attuazione del programma annuale  di  attivita'
di cui  al  comma  5-bis  e  comunque  ogni  qual  volta  ne  ravvisi
l'opportunita' anche sulla base  delle  segnalazioni  effettuate  dal
Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  o  di
altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di  sicurezza  previste
dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011,  anche
compiendo verifiche sulle attivita'  di  controllo  gia'  svolte  dai
gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; 
      h) adotta le misure di sicurezza  temporanee  da  applicare  ai
tratti di rete stradale interessati da lavori stradali,  fissando  le
modalita' di svolgimento  delle  ispezioni  volte  ad  assicurare  la
corretta applicazione delle stesse; 
      i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto  previsto
dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011; 
      l) propone al Ministro delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste  dall'articolo  10
del citato decreto legislativo n. 35 del 2011; 
      m) svolge attivita' di studio,  ricerca  e  sperimentazione  in
materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"; 
    c) dopo il comma 5, e' inserito il  seguente:  "5-bis.  L'Agenzia
nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture
stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
il programma delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia  sulle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,
da espletarsi nel corso dell'anno successivo,  dandone  comunicazione
al Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  ed
alla Commissione di cui all'articolo  4  del  decreto  legislativo  5
ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attivita' dell'anno 2021, il
programma di cui al primo periodo e'  adottato  entro  il  31  agosto
2021. Entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  l'Agenzia  trasmette  al
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibile  e  alle
competenti Commissioni parlamentari  una  relazione  sulle  attivita'
previste  dai  commi  da  3  a  5  e  svolte  nel   corso   dell'anno
precedente.". 
                               ART. 66 
 
         (Disposizioni urgenti in materia politiche sociali) 
 
  1.All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore,  di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  le  parole:"31  maggio
2021" sono sostituite dalle seguenti:"31 maggio 2022". 
  2. All'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:  "Esclusivamente  per
le medesime finalita', l'INPS consente ai soggetti erogatori di  beni
o servizi in favore delle  persone  con  disabilita',  l'accesso,  su
richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie
contenute nei verbali di accertamento dello stato invalidante di  cui
alla legge 15 ottobre 1990, n. 295,  attraverso  lo  strumento  della
Carta.  L'INPS,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, individua la tipologia di dati soggetti al  trattamento  e
le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento  della  Carta  e
all'accesso alle predette informazioni nonche' le  misure  necessarie
alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato.". 
                               ART. 67 
 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  attinormativi   della   Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 maggio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Franco,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione 
 
                                Colao,  Ministro  per   l'innovazione
                                tecnologica e la transizione digitale 
 
                                Cingolani, Ministro della transizione
                                ecologica 
 
                                Franceschini, Ministro della cultura 
 
                                Giovannini,      Ministro       delle
                                infrastrutture  e   della   mobilita'
                                sostenibili 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

                                                           Allegato I 
                                                        (Articolo 17) 
 
                    "Allegati alla Parte Seconda 
                           ALLEGATO I-bis 
- Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli
obiettivi fissati dal  Piano  Nazionale  Integrato  Energia  e  Clima
 (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999. 
  1 Dimensione della decarbonizzazione 
  1.1 Infrastrutture per il phase  out  della  generazione  elettrica
alimentata a carbone 
    1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali  alimentate  a
carbone; 
    1.1.2 Nuovi impianti  termoelettrici  alimentati  attraverso  gas
naturale  per  le  esigenze  di  nuova  potenza  programmabile,   con
prevalente funzione di adeguatezza, regolazione  e  riserva  connessi
alle esigenze del sistema elettrico derivanti  dalla  chiusura  delle
centrali alimentate a carbone 
    1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio
e  rigassificazione  necessarie  a  consentire  il  phase  out  dalla
generazione a carbone  e  la  decarbonizzazione  delle  industrie  in
Sardegna. 
  1.2  Nuovi  impianti  per  la  produzione  di  energia  e   vettori
energetici  da  fonti  rinnovabili,  residui   e   rifiuti,   nonche'
ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione  e  incremento
della capacita' esistente, relativamente a: 
    1.2.1 Generazione di energia elettrica:  impianti  idroelettrici,
geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a
concentrazione, produzione  di  energia  dal  mare  e  produzione  di
bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti; 
    1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare
termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide,
bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti; 
    1.2.3  Produzione  di  carburanti  sostenibili:  biocarburanti  e
biocarburanti avanzati,  biometano  e  biometano  avanzato  (compreso
l'upgrading del biogas e  la  produzione  di  BioLNG  da  biometano),
syngas, carburanti rinnovabili  non  biologici  (idrogeno,  e-fuels),
carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels). 
  1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e  lo
stoccaggio di idrogeno 
    1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno; 
    1.3.2 Impianti di Power-to-X; 
    1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno; 
    1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno. 
  1.4 Altre  opere  funzionali  alla  decarbonizzazione  del  sistema
energetico e dell'industria 
    1.4.1 Costruzione di impianti  di  rifornimento  di  combustibili
alternativi (per il trasporto  stradale,  aereo  e  navale),  nonche'
ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con  incluso
l'annesso stoccaggio, per: 
      a. Ricarica elettrica; 
      b. Rifornimento Idrogeno (per  utilizzo  conFuel  cell,  motori
endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca); 
      c. Rifornimento Gas Naturale Compresso / Gas Naturale Compresso
di origine Biologica; 
      d.  Rifornimento  Gas  Naturale  Liquefatto  /   Gas   Naturale
Liquefatto di origine biologica; 
      e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto /  Gas  di  Petrolio
Liquefatto di origine biologica; 
      f. Biocarburanti in purezza; 
    1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo  finalizzati
a ridurre le emissioni da parte del settore industriale, ivi compresa
la cattura, trasporto, utilizzo e/o stoccaggio della CO2. 
  2 Dimensione dell'efficienza energetica 
    2.1 Riqualificazione energetica profonda di  zone  industriali  o
produttive, aree portuali, urbane e commerciali; 
    2.2 Reti di telecalore / teleriscaldamento / teleraffrescamento; 
    2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR); 
    2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto. 
  3 Dimensione della sicurezza energetica 
  3.1 Settore elettrico 
    3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale: 
      a. elettrodotti funzionali  al  collegamento  internazionale  e
interconnector; 
      b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone  di
mercato nazionali e alla riduzione delle  congestioni  intrazonali  e
dei vincoli di capacita' produttiva; 
      c. opere funzionali  all'incremento  dell'adeguatezza  e  della
sicurezza del sistema e di regolazione dei  parametri  di  frequenza,
tensione e potenza di corto circuito; 
      d. aumento della resilienza delle  reti  anche  verso  fenomeni
meteorologici estremi a tutela della continuita'  delle  forniture  e
della sicurezza di persone e cose; 
    3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione: 
      a. Cabine primarie e secondarie; 
      b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione; 
      c. Telecontrollo e Metering. 
    3.1.3 Sviluppo capacita' di accumulo elettrochimico e pompaggio 
      a.  Installazione  di  sistemi  di  accumulo  elettrochimici  e
pompaggi 
  3.2 Settore gas 
    3.2.1 Miglioramento della flessibilita' della  rete  nazionale  e
regionale  di  trasporto,  ,  e  ammodernamento  delle  stesse   reti
finalizzato all' aumento degli standard di sicurezza e controllo; 
    3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti di gas  rinnovabili
attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema  gas
per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione; 
    3.2.3  Impianti  per  la  diversificazione  della  capacita'   di
importazione; 
    3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione  di
GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo  16  dicembre
2016, n. 257, nonche' impianti di liquefazione  di  GNL,  finalizzati
alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili, e
relative modifiche degli impianti esistenti; 
    3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione  di
GPL di cui all'articolo 57 del Decreto-Legge del 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito con  modificazioni  dalla  L.  4  aprile  2012,  n.  35
finalizzate alla riduzione di emissioni  di  CO2  rispetto  ad  altre
fonti fossili. 
  3.3 Settore dei prodotti petroliferi 
    3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie  esistenti
e nuovi impianti per la produzione di prodotti  energetici  derivanti
da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonche'  l'ammodernamento  e
l'incremento  della  capacita'  esistente  anche   finalizzata   alla
produzione  di  carburanti  rinnovabili  non   biologici   (idrogeno,
e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels); 
    3.3.2  Interventi  di  decommissioning   delle   piattaforme   di
coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.". 
                                                          Allegato II 
                                                        (Articolo 31) 
 
                                                           "Tabella A 
                                                        (Articolo 12) 
 
 
              =========================================
              |          Fonte          |   Soglie    |
              +=========================+=============+
              |1 Eolica                 |    60 kW    |
              +-------------------------+-------------+
              |2 Solare fotovoltaica    |    50 kW    |
              +-------------------------+-------------+
              |3 Idraulica              |   100 kW    |
              +-------------------------+-------------+
              |4 Biomasse               |   200 kW    |
              +-------------------------+-------------+
              |5 Gas di discarica, gas  |             |
              |residuati dai processi di|             |
              |depurazione e biogas     |   250 kW    |
              +-------------------------+-------------+
 
                                                         Allegato III 
                                                        (Articolo 35) 
 
                     "Allegati alla Parte Quarta 
                  Allegato D - Elenco dei rifiuti. 
                    Classificazione dei rifiuti. 
  "Indice. Capitoli dell'elenco 
  01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o  cava,
nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali 
  01 01 Rifiuti da estrazione di minerali 
  01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 
  01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 
  01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di  minerali
metalliferi 
  01 03 04 *  sterili  che  possono  generare  acido  prodotti  dalla
lavorazione di minerale solforoso 
  01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose 
  01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04  e  01
03 05 
  01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 
  01 03 08 polveri e residui affini diversi da  quelli  di  cui  alla
voce 01 03 07 
  01 03 09 fanghi  rossi  derivanti  dalla  produzione  di  allumina,
diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 
  01 03 10* fanghi  rossi  derivanti  dalla  produzione  di  allumina
contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01
03 07 
  01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di  minerali
non metalliferi 
  01 04 07 * rifiuti  contenenti  sostanze  pericolose,  prodotti  da
trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 
  01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi  da  quelli  di  cui
alla voce 01 04 07 
  01 04 09 scarti di sabbia e argilla 
  01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli  di  cui  alla
voce 01 04 07 
  01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e  salgemma,  diversi
da quelli di cui alla voce 01 04 07 
  01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura  di
minerali, diversi da quelli di cui alle voci 0104 07 e 01 04 11 
  01 04 13 rifiuti  prodotti  dal  taglio  e  dalla  segagione  della
pietra, diversi da quelli di cui alla voce 
  01 04 07 
  01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione 
  01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 
  01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 
  01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di  perforazione
contenenti sostanze pericolose 
  01 05 07  fanghi  e  rifiuti  di  perforazione  contenenti  barite,
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
  01 05 08 fanghi  e  rifiuti  di  perforazione  contenenti  cloruri,
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
  01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  02 Rifiuti  prodotti  da  agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti 
  02 01 rifiuti prodotti da agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca 
  02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
  02 01 02 scarti di tessuti animali 
  02 01 03 scarti di tessuti vegetali 
  02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 
  02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 
  02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura 
  02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 
  02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 
  02 01 10 rifiuti metallici 
  02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione  di  carne,
pesce ed altri alimenti di origine animale 
  02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
  02 02 02 scarti di tessuti animali 
  02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
  02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  02 03 rifiuti della  preparazione  e  del  trattamento  di  frutta,
verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffe', te' e tabacco; della
produzione di conserve alimentari; della  produzione  di  lievito  ed
estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa 
  02 03 01  fanghi  prodotti  da  operazioni  di  lavaggio,  pulizia,
sbucciatura, centrifugazione e separazione 
  02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 
  02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente 
  02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
  02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 
  02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia  e  lavaggio
delle barbabietole 
  02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica 
  02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
  02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia 
  02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
  02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione 
  02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti 
  02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
  02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche  e  analcoliche
(tranne caffe', te' e cacao) 
  02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio,  pulizia  e
macinazione della materia prima 
  02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 
  02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 
  02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
  02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  03 Rifiuti della  lavorazione  del  legno  e  della  produzione  di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 
  03 01 rifiuti della lavorazione del legno  e  della  produzione  di
pannelli e mobili 
  03 01 01 scarti di corteccia e sughero 
  03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio,  legno,  pannelli
di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose 
  03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli  di
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 
  03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno 
  03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti  organici  non
alogenati 
  03  02  02  *  prodotti  per  trattamenti  conservativi  del  legno
contenenti composti organici clorurati 
  03  02  03  *  prodotti  per  trattamenti  conservativi  del  legno
contenenti composti organometallici 
  03  02  04  *  prodotti  per  trattamenti  conservativi  del  legno
contenenti composti inorganici 
  03 02 05 * altri prodotti per trattamenti  conservativi  del  legno
contenenti sostanze pericolose 
  03 02 99  prodotti  per  trattamenti  conservativi  del  legno  non
specificati altrimenti 
  03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa,  carta
e cartone 
  03 03 01 scarti di corteccia e legno 
  03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 
  03 03 05 fanghi derivanti  da  processi  di  deinchiostrazione  nel
riciclaggio della carta 
  03 03 07 scarti della separazione  meccanica  nella  produzione  di
polpa da rifiuti di carta e cartone 
  03 03 08 scarti della selezione di carta  e  cartone  destinati  ad
essere riciclati 
  03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 
  03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti  fibre,  riempitivi  e
prodotti  di  rivestimento  generati  dai  processi  di   separazione
meccanica 
  03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 
  03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e  dell'industria
tessile 
  04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 
  04 01 01 carniccio e frammenti di calce 
  04 01 02 rifiuti di calcinazione 
  04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi  senza
fase liquida 
  04 01 04 liquido di concia contenente cromo 
  04 01 05 liquido di concia non contenente cromo 
  04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal  trattamento  in  loco
degli effluenti, contenenti cromo 
  04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal  trattamento  in  loco
degli effluenti, non contenenti cromo 
  04 01 08 rifiuti  di  cuoio  conciato  (scarti,  cascami,  ritagli,
polveri di lucidatura) contenenti cromo 
  04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 
  04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  04 02 rifiuti dell'industria tessile 
  04  02  09  rifiuti  da  materiali  compositi  (fibre   impregnate,
elastomeri, plastomeri) 
  04 02 10 materiale organico proveniente da  prodotti  naturali  (ad
es. grasso, cera) 
  04  02  14  *  rifiuti  provenienti  da  operazioni  di   finitura,
contenenti solventi organici 
  04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi  da  quelli  di
cui alla voce 04 02 14 
  04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose 
  04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce  04
02 16 
  04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 
  04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 
  04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate 
  04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione  del  gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone 
  05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio 
  05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione 
  05 01 03 * morchie da fondi di serbatoi 
  05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione 
  05 01 05 * perdite di olio 
  05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti  e
apparecchiature 
  05 01 07 * catrami acidi 
  05 01 08 * altri catrami 
  05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 
  05 01 11 *  rifiuti  prodotti  dalla  purificazione  di  carburanti
mediante basi 
  05 01 12 * acidi contenenti oli 
  05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 
  05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
  05 01 15 * filtri di argilla esauriti 
  05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla  desolforizzazione
del petrolio 
  05 01 17 bitume 
  05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone 
  05 06 01 * catrami acidi 
  05 06 03 * altri catrami 
  05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
  05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto  di  gas
naturale 
  05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio 
  05 07 02 rifiuti contenenti zolfo 
  05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 
  06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di
acidi 
  06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso 
  06 01 02 * acido cloridrico 
  06 01 03 * acido fluoridrico 
  06 01 04 * acido fosforico e fosforoso 
  06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso 
  06 01 06 * altri acidi 
  06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di
basi 
  06 02 01 * idrossido di calcio 
  06 02 03 * idrossido di ammonio 
  06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio 
  06 02 05 * altre basi 
  06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di
sali, loro soluzioni e ossidi metallici 
  06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri 
  06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 
  06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle  voci
06 03 11 e 06 03 13 
  06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti 
  06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
15 
  06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da  quelli  di  cui  alla
voce 06 03 
  06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico 
  06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio 
  06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti 
  06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
  06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di  effluenti,  contenenti
sostanze pericolose 
  06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 
  06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di
prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e
dei processi di desolforazione 
  06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi 
  06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui  alla
voce 06 06 02 
  06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di
prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni 
  06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 
  06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro 
  06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio 
  06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto 
  06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e  uso  del
silicio e dei suoi derivati 
  06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi 
  06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di
prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo 
  06 09 02 scorie fosforose 
  06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti
o contaminati da sostanze pericolose 
  06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi  da
quelli di cui alla voce 06 09 03 
  06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di
prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto  e
della produzione di fertilizzanti 
  06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06  11  rifiuti  dalla  produzione   di   pigmenti   inorganici   e
opacificanti 
  06 11 01 rifiuti prodotti  da  reazioni  a  base  di  calcio  nella
produzione di diossido di titanio 
  06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 13  rifiuti  di  processi  chimici  inorganici  non  specificati
altrimenti 
  06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno  ed
altri biocidi inorganici 
  06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02) 
  06 13 03 nerofumo 
  06  13  04  *  rifiuti  derivanti  dai  processi   di   lavorazione
dell'amianto 
  06 13 05 * fuliggine 
  06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  07 Rifiuti dei processi chimici organici 
  07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di
prodotti chimici organici di base 
  07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 01 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 
  07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 
  01 11 
  07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 
  07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 02 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 
  07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 
  07 02 13 rifiuti plastici 
  07 02 14  *  rifiuti  prodotti  da  additivi,  contenenti  sostanze
pericolose 
  07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi  da  quelli  di  cui
alla voce 07 02 14 
  07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi 
  07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui  alla
voce 07 02 16 
  07 02 17* rifiuti contenenti siliconi, diversi  da  quelli  di  cui
alla voce 07 02 16 
  07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) 
  07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 03 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 03 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 
  07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti  fitosanitari  (tranne  02  01  08  e  02  01  09),   agenti
conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici 
  07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 04 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 04 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 
  07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 
  07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di
prodotti farmaceutici 
  07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 05 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 
  07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 
  07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 
  07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 
  07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 06 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 
  07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 
  07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di
prodotti della chimica fine e di  prodotti  chimici  non  specificati
altrimenti 
  07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 07 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 
  07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  08 Rifiuti della produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso  di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti
e inchiostri per stampa 
  08 01 rifiuti della  produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso
nonche' della rimozione di pitture e vernici 
  08 01 11  *  pitture  e  vernici  di  scarto,  contenenti  solventi
organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 08 01 11 
  08 01 13  *  fanghi  prodotti  da  pitture  e  vernici,  contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di
cui alla voce 08 01 13 
  08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,  contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e  vernici,  diversi  da
quelli di cui alla voce 08 01 15 
  08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di  pitture  e  vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 18 fanghi prodotti dalla  rimozione  di  pitture  e  vernici,
diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 
  08 01 19  *  sospensioni  acquose  contenenti  pitture  e  vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,  diverse
da quelle di cui alla voce 08 01 19 
  08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori 
  08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di
altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) 
  08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti 
  08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 
  08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 
  08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di
inchiostri per stampa 
  08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 
  08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 
  08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 
  08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui  alla  voce
08 03 12 
  08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 
  08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui  alla  voce
08 03 14 
  08 03 16 * residui di soluzioni per incisione 
  08  03  17  *  toner  per  stampa  esauriti,  contenenti   sostanze
pericolose 
  08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di  cui  alla
voce 08 03 17 
  08 03 19 * oli dispersi 
  08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di
adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) 
  08 04 09 * adesivi e  sigillanti  di  scarto,  contenenti  solventi
organici o altre sostanze pericolose 
  08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli  di  cui
alla voce 08 04 09 
  08 04 11 * fanghi di  adesivi  e  sigillanti,  contenenti  solventi
organici o altre sostanze pericolose 
  08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli  di  cui
alla voce 08 04 11 
  08  04  13  *  fanghi  acquosi  contenenti  adesivi  o  sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da
quelli di cui alla voce 08 04 13 
  08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi  o  sigillanti,
diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 
  08 04 17 * olio di resina 
  08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08 
  08 05 01 * isocianati di scarto 
  09 Rifiuti dell'industria fotografica 
  09 01 rifiuti dell'industria fotografica 
  09 01 01 * soluzioni di  sviluppo  e  soluzioni  attivanti  a  base
acquosa 
  09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 
  09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi 
  09 01 04 * soluzioni di fissaggio 
  09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio 
  09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal  trattamento  in
loco di rifiuti fotografici 
  09 01 07 carta e pellicole per  fotografia,  contenenti  argento  o
composti dell'argento 
  09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o
composti dell'argento 
  09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie 
  09 01  11  *  macchine  fotografiche  monouso  contenenti  batterie
incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 
  09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse  da  quelle  di  cui
alla voce 09 01 11 
  09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal  recupero  in  loco
dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 
  09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 Rifiuti provenienti da processi termici 
  10 01 rifiuti prodotti  da  centrali  termiche  ed  altri  impianti
termici (tranne 19) 
  10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri  di  caldaia  (tranne  le
polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) 
  10 01 02 ceneri leggere di carbone 
  10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 
  10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia 
  10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di  calcio  nei
processi di desolforazione dei fumi 
  10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio  nei
processi di desolforazione dei fumi 
  10 01 09 * acido solforico 
  10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati
come combustibile 
  10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, contenenti sostanze pericolose 
  10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia  prodotte  dal
coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14 
  10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 01 17 ceneri leggere prodotte dal  coincenerimento,  diverse  da
quelle di cui alla voce 10 01 16 
  10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei  fumi,  diversi  da
quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 
  10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 
  10 01 22 * fanghi acquosi da  operazioni  di  pulizia  di  caldaie,
contenenti sostanze pericolose 
  10 01 23 fanghi  acquosi  da  operazioni  di  pulizia  di  caldaie,
diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 
  10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 
  10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento  e  della  preparazione  del
combustibile delle centrali termoelettriche a carbone 
  10  01  26  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento 
  10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 02 rifiuti dell'industria siderurgica 
  10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie 
  10 02 02 scorie non trattate 
  10 02 07 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversi
da quelli di cui alla voce 10 02 07 
  10 02 10 scaglie di laminazione 
  10 02  11  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  02  12  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 
  10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
  10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 
  10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione 
  10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio 
  10 03 02 frammenti di anodi 
  10 03 04 * scorie della produzione primaria 
  10 03 05 rifiuti di allumina 
  10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria 
  10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria 
  10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano,  al  contatto
con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose 
  10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 
  10 03 17 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di
anodi 
  10 03 18 rifiuti contenenti  carbonio  derivanti  dalla  produzione
degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 
  10 03 19 * polveri dei  gas  di  combustione,  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui
alla voce 10 03 19 
  10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da
mulini a palle), contenenti sostanze pericolose 
  10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli  prodotti  da
mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21 
  10 03 23 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversi
da quelli di cui alla voce 10 03 23 
  10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
  10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 
  10 03  27  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  03  28  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 
  10 03 29 * rifiuti prodotti dal  trattamento  di  scorie  saline  e
scorie nere, contenenti sostanze pericolose 
  10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie
nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 
  10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo 
  10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria 
  10 04 02  *  scorie  e  schiumature  della  produzione  primaria  e
secondaria 
  10 04 03 * arsenato di calcio 
  10 04 04 * polveri dei gas di combustione 
  10 04 05 * altre polveri e particolato 
  10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi 
  10 04  09  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  04  10  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 
  10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco 
  10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
  10 05 03 * polveri dei gas di combustione 
  10 05 04 altre polveri e particolato 
  10 05 05 * rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi 
  10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi 
  10 05  08  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  05  09  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 
  10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che  rilasciano,  al
contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose 
  10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10
05 10 
  10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame 
  10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
  10  06  02  scorie  e  schiumature  della  produzione  primaria   e
secondaria 
  10 06 03 * polveri dei gas di combustione 
  10 06 04 altre polveri e particolato 
  10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi 
  10 06  09  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  06  10  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 
  10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino 
  10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
  10  07  02  scorie  e  schiumature  della  produzione  primaria   e
secondaria 
  10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  10 07 04 altre polveri e particolato 
  10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi 
  10 07  07  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  07  08  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 
  10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 08 rifiuti della  metallurgia  termica  di  altri  minerali  non
ferrosi 
  10 08 04 polveri e particolato 
  10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria 
  10 08 09 altre scorie 
  10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o che  rilasciano,  al
contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose 
  10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10
08 10 
  10 08 12 * rifiuti contenenti catrame  derivante  dalla  produzione
degli anodi 
  10 08 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione degli  anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 
  10 08 14 frammenti di anodi 
  10 08 15 * polveri dei  gas  di  combustione,  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui
alla voce 10 08 15 
  10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
  10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 
  10 08  19  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  08  20  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 
  10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi 
  10 09 03 scorie di fusione 
  10 09 05 * forme  e  anime  da  fonderia  inutilizzate,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da  quelle
di cui alla voce 10 09 05 
  10 09 07  *  forme  e  anime  da  fonderia  utilizzate,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 09 07 
  10 09 09 * polveri  dei  gas  di  combustione  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse, da quelle  di  cui
alla voce 10 09 09 
  10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose 
  10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09
11 
  10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose 
  10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09
13 
  10 09 15 * scarti  di  rilevatori  di  crepe,  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da  quelli  di  cui
alla voce 10 09 15 
  10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi 
  10 10 03 scorie di fusione 
  10 10 05 * forme  e  anime  da  fonderia  inutilizzate,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da  quelle
di cui alla voce 10 10 05 
  10 10 07  *  forme  e  anime  da  fonderia  utilizzate,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 10 07 
  10 10 09 * polveri  di  gas  di  combustione,  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui
alla voce 10 10 09 
  10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose 
  10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10
11 
  10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose 
  10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10
13 
  10 10 15 * scarti  di  rilevatori  di  crepe,  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da  quelli  di  cui
alla voce 10 10 15 
  10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 
  10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 
  10 11 05 polveri e particolato 
  10 11 09 * residui di miscela  di  preparazione  non  sottoposti  a
trattamento termico, contenenti sostanze pericolose 
  10 11 10 residui  di  miscela  di  preparazione  non  sottoposti  a
trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 
  10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato  e  polveri  di
vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio  da  tubi  a
raggi catodici) 
  10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10  11
11 
  10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla  macinazione
del vetro, contenenti sostanze pericolose 
  10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura  e  dalla  macinazione
del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 
  10 11 15  *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  di  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 11 16 rifiuti prodotti  dal  trattamento  di  fumi,  diversi  da
quelli di cui alla voce 10 11 15 
  10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
di fumi, contenenti sostanze pericolose 
  10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 
  10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento  in  loco  degli
effluenti, contenenti sostanze pericolose 
  10 11 20 rifiuti solidi prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 
  10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da costruzione 
  10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico 
  10 12 03 polveri e particolato 
  10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi 
  10 12 06 stampi di scarto 
  10 12 08 scarti di ceramica, mattoni,  mattonelle  e  materiali  da
costruzione (sottoposti a trattamento termico) 
  10 12 09 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversi
da quelli di cui alla voce 10 12 09 
  10 12 11 *  rifiuti  delle  operazioni  di  smaltatura,  contenenti
metalli pesanti 
  10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi  da  quelli
di cui alla voce 10 12 11 
  10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 13 rifiuti della fabbricazione  di  cemento,  calce  e  gesso  e
manufatti di tali materiali 
  10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico 
  10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 
  10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13  12
e 10 13 13) 
  10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi 
  10  13  09  *  rifiuti  della  fabbricazione  di   cemento-amianto,
contenenti amianto 
  10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da
quelli di cui alla voce 10 13 09 
  10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base  di
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 
  10 13 12 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversi
da quelli di cui alla voce 10 13 12 
  10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento 
  10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori 
  10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,  contenenti
mercurio 
  11 Rifiuti prodotti dal  trattamento  chimico  superficiale  e  dal
rivestimento di  metalli  ed  altri  materiali;  idrometallurgia  non
ferrosa 
  11 01 rifiuti  prodotti  dal  trattamento  chimico  superficiale  e
rivestimento di metalli (ad esempio, processi  galvanici,  zincatura,
decappaggio, pulitura elettrolitica,  fosfatazione,  sgrassaggio  con
alcali, anodizzazione) 
  11 01 05 * acidi di decappaggio 
  11 01 06 * acidi non specificati altrimenti 
  11 01 07 * basi di decappaggio 
  11 01 08 * fanghi di fosfatazione 
  11 01 09 * fanghi e residui  di  filtrazione,  contenenti  sostanze
pericolose 
  11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di  cui
alla voce 11 01 09 
  11 01 11 *  soluzioni  acquose  di  lavaggio,  contenenti  sostanze
pericolose 
  11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da  quelle  di  cui
alla voce 11 01 11 
  11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 
  11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla  voce
11 01 13 
  11 01 15 * eluati e fanghi  di  sistemi  a  membrana  o  sistemi  a
scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 
  11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite 
  11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  11  02  rifiuti  prodotti  dalla  lavorazione  idrometallurgica  di
metalli non ferrosi 
  11 02 02 * fanghi della lavorazione  idrometallurgica  dello  zinco
(compresi jarosite, goethite) 
  11  02  03  rifiuti  della  produzione  di   anodi   per   processi
elettrolitici acquosi 
  11 02 05 * rifiuti della  lavorazione  idrometallurgica  del  rame,
contenenti sostanze pericolose 
  11 02 06  rifiuti  della  lavorazione  idrometallurgica  del  rame,
diversi da quelli della voce 11 02 05 
  11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento 
  11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro 
  11 03 02 * altri rifiuti 
  11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo 
  11 05 01 zinco solido 
  11 05 02 ceneri di zinco 
  11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  11 05 04 * fondente esaurito 
  11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e  dal  trattamento  fisico  e
meccanico superficiale di metalli e plastica 
  12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastica 
  12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi 
  12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi 
  12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi 
  12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi 
  12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 
  12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto
emulsioni e soluzioni) 
  12 01 07 * oli minerali  per  macchinari,  non  contenenti  alogeni
(eccetto emulsioni e soluzioni) 
  12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 
  12 01 09 * emulsioni e soluzioni  per  macchinari,  non  contenenti
alogeni 
  12 01 10 * oli sintetici per macchinari 
  12 01 12 * cere e grassi esauriti 
  12 01 13 rifiuti di saldatura 
  12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 
  12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla  voce
12 01 14 
  12 01 16 * residui di materiale di sabbiatura, contenente  sostanze
pericolose 
  12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da  quelli  di
cui alla voce 12 01 16 
  12 01 18 * fanghi metallici  (fanghi  di  rettifica,  affilatura  e
lappatura) contenenti oli 
  12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili 
  12 01 20 * corpi d'utensile  e  materiali  di  rettifica  esauriti,
contenenti sostanze pericolose 
  12 01 21  corpi  d'utensile  e  materiali  di  rettifica  esauriti,
diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 
  12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore
(tranne 11) 
  12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio 
  12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 
  13 Oli esauriti e  residui  di  combustibili  liquidi  (tranne  oli
commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) 
  13 01 scarti di oli per circuiti idraulici 
  13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB 
  13 01 04 * emulsioni clorurate 
  13 01 05 * emulsioni non clorurate 
  13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 
  13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 
  13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici 
  13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 
  13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici 
  13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti 
  13 02 04 * oli minerali per motori,  ingranaggi  e  lubrificazione,
clorurati 
  13 02 05 * oli minerali per motori,  ingranaggi  e  lubrificazione,
non clorurati 
  13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione 
  13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione,  facilmente
biodegradabili 
  13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 
  13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati 
  13 03 01 * oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB 
  13 03 06 *  oli  minerali  isolanti  e  termoconduttori  clorurati,
diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 
  13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati 
  13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori 
  13  03  09  *  oli  isolanti  e  oli  termoconduttori,   facilmente
biodegradabili 
  13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori 
  13 04 oli di sentina 
  13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna 
  13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli 
  13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione 
  13 05 prodotti di separazione olio/acqua 
  13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e  di  prodotti  di
separazione olio/acqua 
  13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 
  13 05 03 * fanghi da collettori 
  13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua 
  13 05 07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 
  13 05 08 * miscugli di  rifiuti  prodotti  da  camere  a  sabbia  e
separatori olio/acqua 
  13 07 residui di combustibili liquidi 
  13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel 
  13 07 02 * benzina 
  13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele) 
  13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti 
  13 08 01 * fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione 
  13 08 02 * altre emulsioni 
  13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti 
  14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto  (tranne
07 e 08) 
  14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e  propellenti  di
schiuma/aerosol 
  14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
  14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati 
  14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi 
  14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati 
  14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi 
  15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti
e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 
  15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio  oggetto
di raccolta differenziata) 
  15 01 01 imballaggi di carta e cartone 
  15 01 02 imballaggi di plastica 
  15 01 03 imballaggi in legno 
  15 01 04 imballaggi metallici 
  15 01 05 imballaggi compositi 
  15 01 06 imballaggi in materiali misti 
  15 01 07 imballaggi di vetro 
  15 01 09 imballaggi in materia tessile 
  15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze  pericolose  o
contaminati da tali sostanze 
  15 01 11 * imballaggi metallici contenenti  matrici  solide  porose
pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori  a  pressione
vuoti 
  15  02  assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci   e   indumenti
protettivi 
  15  02  02  *  assorbenti,  materiali  filtranti  (inclusi   filtri
dell'olio  non   specificati   altrimenti),   stracci   e   indumenti
protettivi, contaminati da sostanze pericolose 
  15 02 03  assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci  e  indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 
  16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 
  16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi  modi  di  trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti  prodotti  dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione  di  veicoli
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 
  16 01 03 pneumatici fuori uso 
  16 01 04 * veicoli fuori uso 
  16 01 06 veicoli  fuori  uso,  non  contenenti  liquidi  ne'  altre
componenti pericolose 
  16 01 07 * filtri dell'olio 
  16 01 08 * componenti contenenti mercurio 
  16 01 09 * componenti contenenti PCB 
  16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag") 
  16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto 
  16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16
01 11 
  16 01 13 * liquidi per freni 
  16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 
  16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16  01
14 
  16 01 16 serbatoi per gas liquefatto 
  16 01 17 metalli ferrosi 
  16 01 18 metalli non ferrosi 
  16 01 19 plastica 
  16 01 20 vetro 
  16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci
da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 
  16 01 22 componenti non specificati altrimenti 
  16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  16  02  rifiuti  provenienti  da  apparecchiature   elettriche   ed
elettroniche 
  16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB 
  16 02 10 * apparecchiature fuori  uso  contenenti  PCB  o  da  essi
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 
  16   02   11    *    apparecchiature    fuori    uso,    contenenti
clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
  16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto  in  fibre
libere 
  16  02  13  *  apparecchiature  fuori  uso,  contenenti  componenti
pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 
  ________ 
(1) Fra i componenti  pericolosi  di  apparecchiature  elettriche  ed
  elettroniche possono rientrare gli accumulatori e  le  batterie  di
  cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori  a
  mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
  ecc. 
  16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di  cui  alle
voci da 16 02 09 a 16 02 13 
  16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da  apparecchiature  fuori
uso 
  16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da
quelli di cui alla voce 16 02 15 
  16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 
  16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 
  16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce  16
03 03 
  16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze pericolose 
  16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03
05 
  16 03 07* mercurio metallico 
  16 04 esplosivi di scarto 
  16 04 01 * munizioni di scarto 
  16 04 02 * fuochi artificiali di scarto 
  16 04 03 * altri esplosivi di scarto 
  16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto 
  16 05 04 * gas in contenitori a  pressione  (compresi  gli  halon),
contenenti sostanze pericolose 
  16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli  di  cui
alla voce 16 05 04 
  16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite
da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze  chimiche  di
laboratorio 
  16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche  di  scarto  contenenti  o
costituite da sostanze pericolose 
  16 05 08 * sostanze  chimiche  organiche  di  scarto  contenenti  o
costituite da sostanze pericolose 
  16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui  alle
voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 
  16 06 batterie ed accumulatori 
  16 06 01 * batterie al piombo 
  16 06 02 * batterie al nichel-cadmio 
  16 06 03 * batterie contenenti mercurio 
  16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 
  16 06 05 altre batterie ed accumulatori 
  16 06 06 * elettroliti di  batterie  ed  accumulatori,  oggetto  di
raccolta differenziata 
  16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto  e
stoccaggio (tranne 05 e 13) 
  16 07 08 * rifiuti contenenti oli 
  16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
  16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  16 08 catalizzatori esauriti 
  16 08 01 catalizzatori esauriti  contenenti  oro,  argento,  renio,
rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) 
  16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di  transizione
pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi 
  16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o
composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti 
  16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking  catalitico
(tranne 16 08 07) 
  16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico 
  16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori 
  16  08  07  *  catalizzatori  esauriti  contaminati   da   sostanze
pericolose 
  16 09 sostanze ossidanti 
  16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio 
  16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di  potassio,  dicromato  di
potassio o di sodio 
  16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno 
  16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti 
  16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad  essere  trattati  fuori
sito 
  16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 
  16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da  quelle  di  cui  alla
voce 16 10 01 
  16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 
  16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16
10 03 
  16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari 
  16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a  base  di  carbone
provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose 
  16 11 02 rivestimenti e materiali  refrattari  a  base  di  carbone
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 01 
  16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose 
  16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari  provenienti  da
processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 
  16 11 05 *  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da
lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 
  16  11  06  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce  16
11 05 
  17 Rifiuti dalle attivita' di costruzione e  demolizione  (compreso
il terreno prelevato da siti contaminati 
  17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
  17 01 01 cemento 
  17 01 02 mattoni 
  17 01 03 mattonelle e ceramiche 
  17 01 06 *  miscugli  o  frazioni  separate  di  cemento,  mattoni,
mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 
  17 01 07 miscugli di  cemento,  mattoni,  mattonelle  e  ceramiche,
diversi da quelle di cui alla voce 
  17 01 06 
  17 02 legno, vetro e plastica 
  17 02 01 legno 
  17 02 02 vetro 
  17 02 03 plastica 
  17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o
da esse contaminati 
  17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti  contenenti
catrame 
  17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone 
  17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla  voce  17
03 01 
  17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
  17 04 metalli (incluse le loro leghe) 
  17 04 01 rame, bronzo, ottone 
  17 04 02 alluminio 
  17 04 03 piombo 
  17 04 04 zinco 
  17 04 05 ferro e acciaio 
  17 04 06 stagno 
  17 04 07 metalli misti 
  17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 
  17 04 10 * cavi impregnati di olio, di  catrame  di  carbone  o  di
altre sostanze pericolose 
  17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 
  17 05 terra (compresa  quella  proveniente  da  siti  contaminati),
rocce e materiale di dragaggio 
  17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 
  17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
  17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose 
  17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce
17 05 05 
  17 05  07  *  pietrisco  per  massicciate  ferroviarie,  contenente
sostanze pericolose 
  17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso  da  quello
di cui alla voce 17 05 07 
  17 06 materiali isolanti  e  materiali  da  costruzione  contenenti
amianto 
  17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto 
  17 06 03 * altri materiali  isolanti  contenenti  o  costituiti  da
sostanze pericolose 
  17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci  17
06 01 e 17 06 03 
  17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto 
  17 08 materiali da costruzione a base di gesso 
  17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati  da
sostanze pericolose 
  17 08 02 materiali da costruzione  a  base  di  gesso,  diversi  da
quelli di cui alla voce 17 08 01 
  17 09 altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione 
  17 09 01 * rifiuti dell'attivita'  di  costruzione  e  demolizione,
contenenti mercurio 
  17 09 02 * rifiuti dell'attivita'  di  costruzione  e  demolizione,
contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB,  pavimentazioni
a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro  contenenti
PCB, condensatori contenenti PCB) 
  17  09  03  *  altri  rifiuti  dell'attivita'  di   costruzione   e
demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 
  17 09 04 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 
  18 Rifiuti prodotti  dal  settore  sanitario  e  veterinario  o  da
attivita' di ricerca collegate (tranne  i  rifiuti  di  cucina  e  di
ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) 
  18 01  rifiuti  dei  reparti  di  maternita'  e  rifiuti  legati  a
diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani 
  18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) 
  18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma
e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) 
  18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni 
  18 01  04  rifiuti  che  non  devono  essere  raccolti  e  smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es.  bende,
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) 
  18 01 06 *  sostanze  chimiche  pericolose  o  contenenti  sostanze
pericolose 
  18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01
06 
  18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici 
  18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 
  18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 
  18  02  Rifiuti  legati  alle  attivita'  di   ricerca,   diagnosi,
trattamento e prevenzione delle malattie negli animali 
  18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) 
  18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni 
  18 02  03  rifiuti  che  non  devono  essere  raccolti  e  smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 
  18 02 05 *  sostanze  chimiche  pericolose  o  contenenti  sostanze
pericolose 
  18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02
05 
  18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici 
  18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 
  19  Rifiuti  prodotti  da  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti,
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche'  dalla
potabilizzazione  dell'acqua  e  dalla  sua  preparazione   per   uso
industriale 
  19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 
  19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 
  19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
  19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi  prodotti  dal  trattamento  dei
fumi e altri rifiuti liquidi acquosi 
  19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  19 01 10 * carbone attivo esaurito, prodotto  dal  trattamento  dei
fumi 
  19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose 
  19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da  quelle  di  cui  alla
voce 19 01 11 
  19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose 
  19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce  19  01
13 
  19 01 15 * polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose 
  19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce  19
01 15 
  19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose 
  19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce
19 01 17 
  19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 
  19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  19 02 Rifiuti prodotti da  trattamenti  chimico-fisici  di  rifiuti
(comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione) 
  19 02 03 rifiuti premiscelati composti  esclusivamente  da  rifiuti
non pericolosi 
  19 02 04  *  rifiuti  premiscelati  contenenti  almeno  un  rifiuto
pericoloso 
  19  02  05  *  fanghi  prodotti  da   trattamenti   chimico-fisici,
contenenti sostanze pericolose 
  19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi  da
quelli di cui alla voce 19 02 05 
  19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione 
  19 02  08  *  rifiuti  combustibili  liquidi,  contenenti  sostanze
pericolose 
  19  02  09  *  rifiuti  combustibili  solidi,  contenenti  sostanze
pericolose 
  19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui  alle  voci
19 02 08 e 19 02 09 
  19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati 
  19 03 04 * rifiuti  contrassegnati  come  pericolosi,  parzialmente
stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 
  19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19
03 04 
  19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 
  19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19
03 06 
  19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato 
  19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione 
  19 04 01 rifiuti vetrificati 
  19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi 
  19 04 03 * fase solida non vetrificata 
  19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra  di  rifiuti
vetrificati 
  19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 
  19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata 
  19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata 
  19 05 03 compost fuori specifica 
  19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 
  19 06 03 liquidi prodotti dal  trattamento  anaerobico  di  rifiuti
urbani 
  19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico  di  rifiuti
urbani 
  19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti  di
origine animale o vegetale 
  19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico  di  rifiuti
di origine animale o vegetale 
  19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  19 07 Percolato di discarica 
  19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 
  19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce
19 07 02 
  19 08 Rifiuti prodotti dagli  impianti  per  il  trattamento  delle
acque reflue, non specificati altrimenti 
  19 08 01 residui di vagliatura 
  19 08 02 rifiuti da dissabbiamento 
  19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 
  19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite 
  19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di
ioni 
  19 08 08 * rifiuti  prodotti  da  sistemi  a  membrana,  contenenti
sostanze pericolose 
  19 08 09  miscele  di  oli  e  grassi  prodotte  dalla  separazione
olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili 
  19 08 10 * miscele di  oli  e  grassi  prodotte  dalla  separazione
olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 
  19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento  biologico  delle  acque
reflue industriali, contenenti sostanze pericolose 
  19 08 12 fanghi prodotti  dal  trattamento  biologico  delle  acque
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 
  19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da  altri
trattamenti delle acque reflue industriali 
  19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti  delle  acque  reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 
  19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione  dell'acqua  o  dalla
sua preparazione per uso industriale 
  19 09 01 rifiuti solidi prodotti  dai  processi  di  filtrazione  e
vaglio primari 
  19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 
  19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 
  19 09 04 carbone attivo esaurito 
  19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite 
  19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio
ionico 
  19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di  frantumazione  di  rifiuti
contenenti metallo 
  19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 
  19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 
  19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti  sostanze
pericolose 
  19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diverse da  quelle  di
cui alla voce 19 10 03 
  19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose 
  19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce  19  10
05 
  19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli 
  19 11 01 * filtri di argilla esauriti 
  19 11 02 * catrami acidi 
  19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi 
  19 11 04 *  rifiuti  prodotti  dalla  purificazione  di  carburanti
tramite basi 
  19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 
  19 11 07 * rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi 
  19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico  dei  rifiuti  (ad
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in  pellet)
non specificati altrimenti 
  19 12 01 carta e cartone 
  19 12 02 metalli ferrosi 
  19 12 03 metalli non ferrosi 
  19 12 04 plastica e gomma 
  19 12 05 vetro 
  19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose 
  19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 
  19 12 08 prodotti tessili 
  19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 
  19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) 
  19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali  misti)  prodotti  dal
trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose 
  19 12 12 altri rifiuti  (compresi  materiali  misti)  prodotti  dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11 
  19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica  di  terreni  e
risanamento delle acque di falda 
  19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, contenenti sostanze pericolose 
  19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di  bonifica  dei
terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 
  19 13 03  *  fanghi  prodotti  dalle  operazioni  di  bonifica  dei
terreni, contenenti sostanze pericolose 
  19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei  terreni,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 
  19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni  di  risanamento  delle
acque di falda, contenenti sostanze pericolose 
  19 13 06 fanghi prodotti  dalle  operazioni  di  risanamento  delle
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 
  19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e  rifiuti  concentrati  acquosi
prodotti dalle  operazioni  di  risanamento  delle  acque  di  falda,
contenenti sostanze pericolose 
  19 13 08 rifiuti liquidi  acquosi  e  rifiuti  concentrati  acquosi
prodotti dalle  operazioni  di  risanamento  delle  acque  di  falda,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 
  20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici  e  assimilabili  prodotti  da
attivita'  commerciali  e  industriali  nonche'  dalle   istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 
  20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 
  20 01 01 carta e cartone 
  20 01 02 vetro 
  20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
  20 01 10 abbigliamento 
  20 01 11 prodotti tessili 
  20 01 13 * solventi 
  20 01 14 * acidi 
  20 01 15 * sostanze alcaline 
  20 01 17 * prodotti fotochimici 
  20 01 19 * pesticidi 
  20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 
  20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 
  20 01 25 oli e grassi commestibili 
  20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 
  20 01  27  *  vernici,  inchiostri,  adesivi  e  resine  contenenti
sostanze pericolose 
  20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi  da  quelli
di cui alla voce 20 01 27 
  20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose 
  20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 
  20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici 
  20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 
  20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06
02 e  16  06  03,  nonche'  batterie  e  accumulatori  non  suddivisi
contenenti tali batterie 
  20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da  quelli  di  cui  alla
voce 20 01 33 
  20 01 35 * apparecchiature elettriche ed  elettroniche  fuori  uso,
diverse da quelle di cui alla voce 20 
  01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (2) 
  _______ 
(2) Fra i componenti  pericolosi  di  apparecchiature  elettriche  ed
  elettroniche possono rientrare gli accumulatori e  le  batterie  di
  cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori  a
  mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
  ecc. 
  20 01 36 apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  fuori  uso,
diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 
  20 01 37 * legno contenente sostanze pericolose 
  20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
  20 01 39 plastica 
  20 01 40 metalli 
  20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 
  20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti 
  20 02 Rifiuti prodotti da giardini  e  parchi  (inclusi  i  rifiuti
provenienti da cimiteri) 
  20 02 01 rifiuti biodegradabili 
  20 02 02 terra e roccia 
  20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 
  20 03 Altri rifiuti urbani 
  20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 
  20 03 02 rifiuti dei mercati 
  20 03 03 residui della pulizia stradale 
  20 03 04 fanghi delle fosse settiche 
  20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 
  20 03 07 rifiuti ingombranti 
  20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.". 
                                                          Allegato IV 
                                                        (Articolo 44) 
 
  1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; 
  2) Potenziamento linea ferroviaria  Verona  -  Brennero  (opere  di
adduzione); 
  3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; 
  4)       Realizzazione        della        linea        ferroviaria
Battipaglia-Potenza-Taranto; 
  5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; 
  6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara; 
  7)  Realizzazione  delle  opere  di  derivazione  della   Diga   di
Campolattaro (Campania); 
  8) Messa in sicurezza  e  ammodernamento  del  sistema  idrico  del
Peschiera (Lazio); 
  9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture  del  Porto  di
Trieste (progetto Adriagateway); 
  10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.