Come ogni anno, in piena campagna dichiarativa,
l’Agenzia fornisce importanti indicazioni per la
compilazione della dichiarazione dei redditi
delle persone fisiche e per l’apposizione del
visto di conformità, relativi all’anno d’imposta
2022.
Le circolari nn. 14/E e 15/E firmate
oggi, 19 giugno 2023, dal direttore dell’Agenzia
delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, infatti,
contengono i principali documenti di prassi
relativi alle spese che danno diritto a
deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta,
crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per
la compilazione della dichiarazione dei redditi
delle persone fisiche e per l’apposizione del
visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.
I citati documenti di prassi rappresentano un
aggiornamento della circolare
n. 24/2022 (riferita all’anno di imposta
2021), in cui sono evidenziate le principali
novità introdotte in materia per l’anno
d’imposta 2022, a fronte delle disposizioni
normative, dei documenti di prassi (circolari e
risoluzioni), nonché delle risposte fornite agli
interpelli e alle consulenze giuridiche.
Tra l’altro, nelle circolari in commento non
sono trattate – in quanto, come avvenuto l’anno
scorso, saranno oggetto di uno specifico
documento di prassi – le detrazioni connesse
agli interventi edilizi che beneficiano del
110%, agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, al Sismabonus,
al bonus verde
e al bonus facciate,
all’Ecobonus,
agli interventi finalizzati al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche,
al bonus mobili,
all’acquisto e posa in opera di infrastrutture
di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica.
In considerazione della molteplicità degli
argomenti trattati, che saranno oggetto di
specifici approfondimenti, in questa sede si
segnalano, tra le novità di quest’anno, i
chiarimenti resi in tema di:
1) Visto di conformità - acquisizione e
conservazione del modello 730 e relativi
documenti
Nel merito, vengono recepite le modifiche
normative – intervenute a decorrere dall’anno
d’imposta 2022, al generale obbligo di
conservazione in capo ai Caf e ai professionisti
abilitati della documentazione relativa agli
oneri deducibili e detraibili – introdotte
dall’articolo 6 del Dl n. 73/2022. In
particolare, con riferimento alla conservazione
della documentazione, concernente gli oneri per
i quali spetta una detrazione, nell’ipotesi di
dichiarazione precompilata presentata senza
modifiche, è previsto l’esonero dalla
conservazione della documentazione degli oneri
comunicati dai soggetti terzi. In caso di
modifica della dichiarazione precompilata è
necessario, invece, conservare la documentazione
per tutti gli oneri. Per le spese sanitarie
occorre tenere da parte i singoli documenti
(scontrini, fatture, eccetera.), che non
risultano indicati nella precompilata o il cui
importo è stato modificato nonché il prospetto
dettagliato delle spese sanitarie disponibili
nel Sistema tessera sanitaria (Sts).
2) Visto di conformità – Superbonus
Nello specifico, l’Agenzia chiarisce che il
contribuente che intenda fruire della detrazione
relativa al Superbonus nella
dichiarazione dei redditi, e per la medesima
dichiarazione non sussista l’obbligo di
apposizione del visto sull’intera dichiarazione,
può avvalersi, per la trasmissione telematica
della dichiarazione, di un soggetto a tal fine
abilitato, diverso da quello che ha rilasciato
il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione
del 110 per cento.
3) Trattamento integrativo
Al riguardo, è precisato che, dal 1° gennaio
2022, il trattamento integrativo è riconosciuto
nella misura di 1.200 euro ai lavoratori la cui
imposta, determinata tenendo conto solo dei
redditi da lavoro dipendente e di alcuni
assimilati, sia di ammontare superiore alle
detrazioni per lavoro dipendente e il cui
reddito complessivo sia non superiore a 15mila
euro. Se le condizioni precedenti sono
rispettate, ma il reddito di riferimento ai fini
delle agevolazioni fiscali è compreso tra 15.001
e 28mila euro, occorre verificare che la somma
di alcune detrazioni sia maggiore dell’imposta
lorda. Qualora questa condizione sia verificata,
il trattamento integrativo è comunque
riconosciuto per un ammontare non superiore a
1.200 euro, determinato in misura pari alla
differenza tra la somma delle menzionate
detrazioni e l’imposta lorda.
Si evidenzia, inoltre, il rapporto tra il
trattamento integrativo e detrazione degli
interessi passivi per mutui ipotecari. Infatti,
a decorrere dall’anno d’imposta 2022, si è reso
necessario, sulla base dell’anno di stipula del
contratto di mutuo, distinguere gli interessi
passivi per mutui ipotecari per l’acquisto
dell’abitazione principale, per la costruzione
e/o ristrutturazione dell’abitazione principale
e gli interessi per prestiti o mutui agrari. In
particolare, è stato chiarito che occorre
distinguere gli interessi passivi pagati
nell’anno 2022 riferiti a contratti di mutuo
stipulati entro il 31 dicembre 2021 e quelli
stipulati a partire dal 1° gennaio 2022. Ai fini
della corretta indicazione dell’importo degli
interessi passivi qualora sia stato stipulato un
contratto di
accollo/subentro/rinegoziazione/surroga occorre
far riferimento alla data di stipula del
contratto di
accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del
mutuo.
4) Contributi versati per il riscatto del corso
Its Academy dei familiari a carico
In proposito, i documenti di prassi in commento,
nel richiamare l’articolo 4, comma 9, della
legge n. 99/2022 – rubricata “Istituzione
del Sistema terziario di istruzione tecnologica
superiore” – precisano che, ai percorsi
formativi delle fondazioni Its Academy,
si applicano le disposizioni del Dlgs n.
184/1997, con riferimento al riscatto degli anni
di studio ai fini pensionistici.
Pertanto, agli iscritti ai percorsi formativi
degli Its
Academy è riconosciuta, nel rispetto delle
disposizioni di cui al citato Dlgs n. 184/1997,
la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici,
il relativo periodo di frequenza nonché la
possibilità di detrarre i contributi versati –
nella misura del 19 per cento – da parte dei
soggetti di cui l’interessato risulti
fiscalmente a carico.
5) Credito di imposta per attività fisica
adattata (Afa)
È riconosciuto un credito d’imposta per le spese
sostenute per l’attività fisica adattata (Afa) a
coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15
febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il
servizio web disponibile
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle entrate. La percentuale del credito
d’imposta effettivamente fruibile da ciascun
beneficiario è pari al 97,5838% dell’importo
indicato nell’istanza.
Il credito d’imposta in esame non è cumulabile
con altre agevolazioni di natura fiscale aventi
ad oggetto le medesime spese ed è utilizzabile
esclusivamente nella dichiarazione dei redditi
in diminuzione delle imposte dovute. Il
beneficiario indica nella dichiarazione dei
redditi da presentare per il periodo d’imposta
2022 l’importo del credito spettante. Nel caso
in cui il bonus indicato
nella dichiarazione dei redditi da presentare
per il periodo d’imposta 2022 non sia
utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale
credito residuo è riportato nella dichiarazione
relativa al periodo d’imposta 2023.
6) Credito d’imposta per erogazioni liberali in
favore delle fondazioni Its Academy
Per le erogazioni liberali in denaro alle Its
Academy è riconosciuto un credito d’imposta
pari al 30% dell’importo delle erogazioni
stesse, sempre che vengano effettuate tramite
sistemi di pagamento tracciabili.
L’importo è elevato al 60% se le erogazioni sono
effettuate a favore delle fondazioni Its
Academy operanti nelle province in cui il
tasso di disoccupazione è superiore a quello
medio nazionale.
Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote
annuali di pari importo a partire dalla
dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta nel corso del quale è effettuata
l’elargizione ovvero in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997.
7) Erogazioni liberali a favore degli Ets
Il Codice del Terzo settore subordina la
spettanza delle detrazioni e deduzioni per le
erogazioni liberali, tra l’altro, all’iscrizione
degli enti del Terzo settore (Ets), a favore dei
quali sono effettuate le medesime, nel Registro
unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Atteso che tale Registro è operativo a decorrere
dal 23 novembre 2021, la circolare in commento
precisa che:
- per le Associazioni promozione sociale (Aps) e per le Organizzazioni di volontariato (Odv) già iscritte nei vecchi registri che transitano nel Runts permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono detraibili/deducibili, senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel Runts)
- per le Aps e per le Odv già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del processo di “trasmigrazione”, sono estromesse dal Runts, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo l’estromissione non sono detraibili/deducibili
- per gli enti diversi dalle Odv e dalle Aps già iscritte nei vecchi registri, le erogazioni liberali da essi ricevute sono detraibili/deducibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel Runts.
L’Agenza specifica, inoltre, che le agevolazioni
si applicano anche, in via transitoria, ai sensi
dell’articolo 104, comma 1, del Codice del Terzo
settore, alle erogazioni liberali in favore
delle Onlus di cui all’articolo 10 del Dlgs n.
460/1997, iscritte nell’apposita Anagrafe.
8) Erogazioni liberali in denaro effettuate a
favore delle società e associazioni sportive
dilettantistiche
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al
19%, delle erogazioni liberali in denaro
effettuate da parte delle persone fisiche in
favore delle società e associazioni sportive
dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
I documenti di prassi in commento precisano che
ai fini dell’individuazione dei soggetti
“riconosciuti a fini sportivi” fino al 30 agosto
2022 occorre fare riferimento al riconoscimento
effettuato da parte del Coni. A decorrere dal 31
agosto 2022 occorre, invece, fare riferimento
all’iscrizione nel Registro nazionale delle
attività sportive dilettantistiche gestito dal
dipartimento per lo Sport della presidenza del
Consiglio dei ministri.
9) Detrazione per alloggi locati con contratti
in regime convenzionale
In virtù della modifica introdotta dall’articolo
7 del Dl n. 73/2022, l’attestazione rilasciata
dalle organizzazioni sindacali e dalle
associazioni degli inquilini e dei proprietari
di immobili firmatarie degli accordi
territoriali, con la quale viene confermata la
rispondenza del contenuto economico e normativo
del contratto di locazione all’accordo
territoriale per fruire delle agevolazioni
fiscali, può essere fatta valere per tutti i
contratti di locazione, stipulati
successivamente al suo rilascio, aventi il
medesimo contenuto del contratto per cui è stata
rilasciata, fino a che non intervengano
eventuali variazioni delle caratteristiche
dell’immobile o dell’accordo territoriale del
comune a cui essa si riferisce.
Al riguardo le Entrate precisano che, qualora
non sia intervenuto un nuovo accordo
territoriale, oppure non siano variate le
caratteristiche dell’immobile locato
(superficie, posto auto, balconi, terrazze,
ascensore, eccetera), la stipula di un nuovo
contratto non richiede il rilascio di una nuova
attestazione, atteso che non sono considerate
rilevanti le variazioni del conduttore o del
canone di locazione, purché rimanga entro il
limite stabilito dall’accordo territoriale
indicato nell’attestazione stessa.