Studio Commerciale Stefano Tombesi
ragioniere commercialista - revisore contabile
Assistenza fiscale e tributaria a privati ed imprese
Consulenza amministrativa, fiscale e societaria
Gestione e Consulenza delle società cooperative 
Consulenza del lavoro e tenuta paghe
Revisione contabile
 

 

 

Copia fedele estratta dalla

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 agosto 2020 

 

Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle  detrazioni  fiscali
per la riqualificazione energetica  degli  edifici  -  cd.  Ecobonus.
(20A05395) 
(GU n.246 del 5-10-2020)
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» ed in particolare: 
    il comma 13 dell'art. 119, secondo cui «Ai fini della  detrazione
del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione  per  la
cessione o per lo sconto di cui all'art. 121: a) per  gli  interventi
di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i  tecnici  abilitati
asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di  cui  al
comma 3-ter dell'art. 14 del  decreto-legge  n.  63  del  2013  e  la
corrispondente congruita' delle spese  sostenute  in  relazione  agli
interventi agevolati. Una copia  dell'asseverazione  viene  trasmessa
esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le  nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di  trasmissione  della
suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative»; 
    il comma 13-bis dell'art. 119, secondo  cui  «L'asseverazione  di
cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo e' rilasciata
al termine dei lavori o per ogni  stato  di  avanzamento  dei  lavori
sulla base delle  condizioni  e  nei  limiti  di  cui  all'art.  121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i  requisiti
tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva  realizzazione.  Ai
fini  dell'asseverazione  della  congruita'   delle   spese   si   fa
riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al  comma  13,
lettera  a).  Nelle  more  dell'adozione  del  predetto  decreto,  la
congruita' delle spese e' determinata facendo riferimento  ai  prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle  province
autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle  locali  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero,  in  difetto,
ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi.»; 
    il comma 14 dell'art.  119,  secondo  cui  «Ferma  l'applicazione
delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni  infedeli  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro  15.000  per
ciascuna attestazione  o  asseverazione  infedele  resa.  I  soggetti
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita'  civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni  o  asseverazioni
rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore  a  500  mila
euro, al fine di garantire ai propri  clienti  e  al  bilancio  dello
Stato   il   risarcimento   dei   danni    eventualmente    provocati
dall'attivita' prestata. La  non  veridicita'  delle  attestazioni  o
asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.  Si  applicano  le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.  L'organo  addetto
al controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai  sensi
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel
Ministero dello sviluppo economico.»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  relativa   al   rendimento
energetico nell'edilizia»; 
  Visto il comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno  2013,
n. 63, che prevede che con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici  che  devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni  di  cui
al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per
singola tipologia di intervento; 
  Vista legge del 24 novembre 1981, n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.   445,   recante   «Disposizioni   legislative   in   materia   di
documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015,  recante  «Applicazione  delle  metodologie  di  calcolo  delle
prestazioni  energetiche  e  definizione  delle  prescrizioni  e  dei
requisiti minimi degli edifici»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015, recante «Schemi e modalita' di riferimento per la  compilazione
della relazione tecnica di progetto ai fini  dell'applicazione  delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione  energetica  negli
edifici»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015, recante «Adeguamento del decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  26  giugno  2009  -  Linee   guida   nazionali   per   la
certificazione energetica degli edifici»; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  11  marzo
2008, come modificato ed integrato dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 26 gennaio 2010, di attuazione dell'art. 1,  comma
24, lettera  a)  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  per  la
definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo
e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi  344  e
345 della legge finanziaria 2007; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  dell'11
maggio 2018, recante «Procedure  e  modalita'  per  l'esecuzione  dei
controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per  la
fruizione  delle  detrazioni  fiscali  per  le  spese  sostenute  per
interventi di efficienza energetica, ai  sensi  dell'art.  14,  comma
2-quinquies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina il contenuto e  le  modalita'  di
trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli  interventi  di
cui ai commi 1, 2 e  3  dell'art.  119  del  decreto  rilancio,  come
previsti  dai  decreti  di  cui  al  comma  3-ter  dell'art.  14  del
decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  nonche',  per  i   medesimi
interventi,  le  modalita'  di   verifica   ed   accertamento   delle
asseverazioni,  attestazioni  e  certificazioni  infedeli   al   fine
dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) decreto rilancio: il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
    b) decreto requisiti ecobonus:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  del  6
agosto 2020, adottato ai sensi  del  comma  3-ter  dell'art.  14  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che definisce i requisiti tecnici
che  devono  soddisfare  gli   interventi   che   beneficiano   delle
agevolazioni di cui all'art. 119 del decreto rilancio, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento; 
    c) decreto relazioni tecniche:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n.  162  del  15  luglio  2015,  recante  «Schemi  e
modalita' di riferimento per la compilazione della relazione  tecnica
di progetto  ai  fini  dell'applicazione  delle  prescrizioni  e  dei
requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici»; 
    d) linee guida  APE:  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 162  del  15  luglio  2015,  recante  «Adeguamento  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»; 
    e)  asseverazione:  la  dichiarazione  sottoscritta  dal  tecnico
abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2  e
3 dell'art. 119 del decreto rilancio sono rispondenti ai requisiti di
cui  all'allegato  A  del  decreto  requisiti  ecobonus,  nonche'  la
congruita' dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi
specifici di cui all'art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus; 
    f) polizza di assicurazione: il contratto di assicurazione  della
responsabilita'   civile   stipulato   con   un'impresa   autorizzata
all'esercizio del ramo 13 - Responsabilita' civile  generale  di  cui
all'art. 2, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.  209/2005  o  con
un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attivita' in  regime  di
stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio  della
Repubblica italiana; 
    g) tecnico abilitato: il soggetto di cui alla lettera  c),  comma
3, art. 1 del decreto requisiti ecobonus; 
    h) ENEA:  l'ente  Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico. 
                               Art. 2 
 
                            Asseverazione 
 
  1.   Il   tecnico   abilitato    antepone    alla    sottoscrizione
dell'asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. Il tecnico abilitato, all'atto della sottoscrizione,  appone  il
timbro fornito dal collegio o dall'ordine  professionale,  attestante
che  lo  stesso  possiede  il  requisito,  prescritto  dalla   legge,
dell'iscrizione nell'albo professionale e di svolgimento della libera
professione. 
  3.  Fermo  restando   quanto   previsto   dai   commi   precedenti,
costituiscono, inoltre,  elementi  essenziali  dell'asseverazione,  a
pena di invalidita': 
    a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con  la  quale
lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione  con  valore
legale ad un preciso  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,
anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'art. 6; 
    b)   la   dichiarazione   che,   alla   data   di   presentazione
dell'asseverazione, il massimale della polizza allegata  e'  adeguato
al numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni  rilasciate  e  agli
importi degli  interventi  oggetto  delle  predette  asseverazioni  o
attestazioni. 
  4.  Il  tecnico   abilitato   allega,   a   pena   di   invalidita'
dell'asseverazione medesima, copia della  polizza  di  assicurazione,
che costituisce parte integrante del documento  di  asseverazione,  e
copia del documento di riconoscimento. 
  5. Non sono considerati validi, ai fini del  presente  decreto,  le
polizze di assicurazione stipulate con le  imprese  di  assicurazione
extracomunitaria, ovverosia le societa' di assicurazione aventi  sede
legale e amministrazione  centrale  in  uno  Stato  non  appartenente
all'Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo.  E'
consentita anche la stipulazione in coassicurazione. 
  6. Il massimale della  polizza  di  assicurazione  e'  adeguato  al
numero delle asseverazioni rilasciate e all'ammontare  degli  importi
degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il  tecnico
abilitato dichiara che il massimale della  polizza  di  assicurazione
allegata all'asseverazione e' adeguato. In  ogni  caso  il  massimale
della polizza di assicurazione  non  puo'  essere  inferiore  a  euro
500.000. 
  7. L'asseverazione puo' avere ad oggetto gli interventi conclusi  o
uno stato di avanzamento delle opere per la loro  realizzazione,  nei
limiti previsti all'art. 119, comma 13-bis del decreto rilancio ed e'
redatta: 
    a) secondo il modulo tipo di cui all'allegato 1, che contiene gli
elementi essenziali dell'asseverazione di cui al  presente  articolo,
con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi; 
    b) secondo il modulo tipo di cui all'allegato 2, che contiene gli
elementi essenziali dell'asseverazione di cui al  presente  articolo,
con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori. 
  8. L'asseverazione di cui  al  comma  7,  lettera  b)  e'  comunque
seguita, dopo il termine dei lavori, dall'asseverazione di  cui  alla
lettera a) del medesimo comma. 
                               Art. 3 
 
                         Termini e modalita' 
                 di trasmissione dell'asseverazione 
 
  1. L'asseverazione di cui all'art. 2, previa registrazione da parte
del tecnico abilitato, e' compilata on-line nel  portale  informatico
ENEA dedicato, secondo i modelli di cui  agli  allegati  al  presente
decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni
pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, e'
digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito. 
  2. L'asseverazione e' trasmessa, con le modalita' di cui  al  comma
1,  entro  novanta  giorni  dal  termine  dei  lavori,  nel  caso  di
asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi. 
  3. A seguito della trasmissione di  cui  al  comma  1,  il  tecnico
abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta  trasmissione,  che
riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema. 
  4. Le comunicazioni tra ENEA  e  tecnico  abilitato,  ad  eccezione
della comunicazione di cui all'art. 6,  comma  2,  avvengono  tramite
l'area personale riservata allo stesso nel portale informatico di cui
al comma 1. 
                               Art. 4 
 
Verifiche ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione diretta,
  alla cessione o  allo  sconto  di  cui  all'art.  121  del  decreto
  rilancio 
 
  1. Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione
diretta e alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 del decreto
rilancio,   fermo   restando   il   controllo    sulla    regolarita'
dell'asseverazione ai sensi dell'art. 5, ENEA effettua  un  controllo
automatico per il tramite del portale di cui  all'art.  3,  volto  ad
assicurare  la   completezza   della   documentazione   fornita.   In
particolare,   per   ogni   istanza,   verifica   che   sia   fornita
dichiarazione: 
    a) che il beneficiario rientri tra quelli previsti  dal  comma  9
dell'art.  119  del  decreto  rilancio  e  che  siano  rispettate  le
condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo; 
    b) per tutti gli interventi  oggetto  dell'asseverazione,  che  i
dati tecnici dichiarati  nella  scheda  di  cui  all'allegato  D  del
decreto requisiti ecobonus garantiscano: 
      i) la rispondenza degli  interventi  ai  requisiti  di  cui  al
medesimo decreto; 
      ii) che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili
ai sensi dell'art. 119 del decreto rilancio; 
    c) che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all'art. 14
del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi  da  quelli  di  cui
alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al  comma
2 dell'art. 119 del decreto rilancio; 
    d) della congruita' degli stessi interventi al rispetto dei costi
specifici di cui all'art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus; 
    e) che l'asseverazione sia regolarmente  datata,  sottoscritta  e
timbrata dal tecnico abilitato; 
    f) che nell'asseverazione sia presente il richiamo agli  articoli
47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    g) del tecnico abilitato, con la  quale  lo  stesso  dichiara  di
voler ricevere ogni comunicazione con valore legale,  anche  ai  fini
della contestazione di cui al comma 2 dell'art. 6; 
    h)  che,  alla  data  di  presentazione  dell'asseverazione,   il
massimale della polizza di assicurazione e' adeguato al numero  delle
attestazioni  o  asseverazioni  rilasciate  e  agli   importi   degli
interventi oggetto delle predette  asseverazioni  o  attestazioni  e,
comunque, non inferiore a 500 mila euro; 
    i) che, per la  polizza  di  assicurazione,  siano  riportati  la
societa'  assicuratrice,   il   numero   della   polizza,   l'importo
complessivo assicurato, la  disponibilita'  residua  della  copertura
assicurativa,  che  deve  essere  maggiore   o   uguale   all'importo
dell'intervento asseverato. 
  2. ENEA, all'esito positivo della  verifica  di  cui  al  comma  1,
eseguita anche a  mezzo  del  portale  informatico  dedicato  di  cui
all'art. 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all'art.
6, comma 1, lettera g) del decreto  requisiti  ecobonus,  comprensiva
del codice identificativo della domanda. 
  3. Nei casi in cui l'asseverazione si  riferisca  a  uno  stato  di
avanzamento delle opere per la  loro  realizzazione,  ai  fini  della
verifica di cui alle lettere b), c), d), g) del comma 1, e' acquisita
dichiarazione del tecnico abilitato  che  asseveri  il  rispetto  dei
requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari
e dalle caratteristiche  tecniche  dei  componenti  acquistati,  come
evidenziato anche  dalle  attestazioni/schede  tecniche  fornite  dai
produttori e dalle fatture allegate. In tali casi  l'ENEA,  all'esito
positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del
portale informatico dedicato di cui all'art. 3, comma 1, rilascia  la
ricevuta informatica di cui all'art.  6,  comma  1,  lettera  g)  del
decreto requisiti ecobonus,  comprensiva  del  codice  identificativo
della domanda che evidenzi la caratteristica di «stato di avanzamento
lavori». Tale codice identificativo e'  abilitante  all'accesso  alle
opzioni di cui all'art. 121 del decreto  rilancio  per  un  ammontare
massimo pari al valore economico dello stato  di  avanzamento  lavori
dichiarato. 
  4. Nei casi di cui al comma 3 del  presente  articolo,  il  tecnico
abilitato, al termine dei lavori e nel rispetto  dei  tempi  previsti
dall'art. 3, dovra' fornire l'asseverazione di cui all'art. 2,  comma
7, lettera a). ENEA, all'esito positivo  della  verifica  di  cui  al
comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico  dedicato  di
cui all'art. 3, comma 1, rilascia  la  ricevuta  informatica  di  cui
all'art. 6, comma 1,  lettera  g)  del  decreto  requisiti  ecobonus,
comprensiva del codice identificativo della domanda che  evidenzi  la
caratteristica di «intervento realizzato». Tale codice identificativo
e' abilitante al riconoscimento  degli  importi  residui  rispetto  a
quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. 
  5. Nei casi in cui, trascorsi quarantotto mesi  dalla  trasmissione
dell'asseverazione  di  cui   al   comma   3,   non   sia   pervenuta
l'asseverazione  di  cui  al  comma  4,  ENEA  comunica  la   mancata
conclusione dei lavori all'Agenzia delle entrate per  il  seguito  di
competenza. 
                               Art. 5 
 
                        Controlli a campione 
                sulla regolarita' dell'asseverazione 
 
  1. I controlli a campione sulla  regolarita'  delle  asseverazioni,
anche rispetto alle dichiarazioni di cui all'art. 4, nonche' volti ad
accertare la sussistenza delle  condizioni  per  la  fruizione  delle
detrazioni fiscali di cui all'art. 119,  commi  1  e  2  del  decreto
rilancio, sono svolti da ENEA secondo le modalita' e le procedure, in
quanto compatibili con il presente decreto, previste dal decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 11 maggio  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2018. 
  2. ENEA, in conformita' e nel rispetto dei criteri di cui  all'art.
2 del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  dell'11  maggio
2018, entro sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto per le istanze presentate  nell'anno  2020  ed  entro  il  31
gennaio 2021 per le istanze  presentate  nell'anno  2021,  elabora  e
sottopone   alla   Direzione   generale   per   l'approvvigionamento,
l'efficienza e  la  competitivita'  energetica  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  un  programma  di  controlli  a  campione  sugli
interventi che beneficiano delle  detrazioni  fiscali  oggetto  delle
asseverazioni e sulla regolarita' delle asseverazioni stesse. 
  3. Il campione delle istanze sottoposte a controllo e' definito nel
limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate. ENEA
esegue i controlli di cui  al  comma  1  su  tutte  le  asseverazioni
relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020. 
  4. Il  programma  di  cui  al  comma  2  specifica  le  istanze  da
sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ, i quali non
sono inferiori al 10% delle  istanze  complessivamente  sottoposte  a
controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico dell'11 maggio 2018. 
  5. Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di
cui al comma 2 sono trasmesse da ENEA  alla  Direzione  generale  per
l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica del
Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale,  anche  al
fine di  avviare  gli  eventuali  procedimenti  sanzionatori  di  cui
all'art. 6. 
                               Art. 6 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto
costituisca reato, la Direzione  generale  per  l'approvvigionamento,
l'efficienza e  la  competitivita'  energetica  del  Ministero  dello
sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano  attestazioni  e
asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
2.000 a euro 15.000  per  ciascuna  attestazione  infedele  resa.  Al
procedimento si applicano, in  quanto  compatibili  con  il  presente
decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. La Direzione generale per l'approvvigionamento,  l'efficienza  e
la competitivita' energetica del Ministero dello sviluppo  economico,
a seguito della comunicazione di cui all'art. 5, comma 5, procede nei
confronti del tecnico abilitato che ha  sottoscritto  l'asseverazione
infedele con la contestazione di cui all'art. 14 della legge  n.  689
del 1981. 
  3. La contestazione di cui all'art. 14,  della  legge  n.  689  del
1981, e' effettuata per il tramite di posta elettronica certificata. 
                               Art. 7 
 
              Comunicazione alla Agenzia delle entrate 
            e al Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  1. La Direzione generale per l'approvvigionamento,  l'efficienza  e
la competitivita' energetica del Ministero dello sviluppo  economico,
dopo aver effettuato la contestazione di cui  all'art.  6,  comma  3,
sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano  fatto  richiesta,  ed
esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti  negli  scritti
difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981,  qualora
ritenga   fondato   l'accertamento,   contestualmente    all'adozione
dell'ordinanza di ingiunzione, trasmette  all'Agenzia  delle  entrate
territorialmente competente  nonche'  al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  l'elenco  completo  delle  asseverazioni   o   delle
attestazioni prive del requisito della veridicita', per assicurare lo
svolgimento delle attivita' che comportano la decadenza dal beneficio
e   per   il   risarcimento   dei   danni   eventualmente   provocati
dall'attivita' prestata, provvedendo a darne comunicazione all'ordine
professionale di appartenenza del tecnico abilitato interessato. 
                               Art. 8 
 
                      Rendicontazione attivita' 
 
  1. Le spese sostenute da ENEA sono  riconosciute  a  valere  e  nei
limiti delle risorse  di  cui  all'art.  14,  comma  2-quinquies  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in conformita' ai criteri e  alle
modalita' di rendicontazione  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  dell'11  maggio  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 211 dell'11  settembre
2018. 
                               Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il  presente  decreto,  di  cui  l'allegato  1  e  l'allegato  2
costituiscono parte integrante, e' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione ed  e'  successivamente  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 agosto 2020 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 837 
 
 
 
 
           DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
    (articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
 
 Asseverazione di cui al comma 13 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, 
         resa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a) 
                     del Decreto "Asseverazioni" 
 
                           (Stato finale) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
 
           DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
    (articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
 
 Asseverazione di cui al comma 13 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, 
         resa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b), 
                     del Decreto "Asseverazioni" 
 
            Stato di avanzamento lavori (SAL) n.__del ___ 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico