Studio Commerciale Stefano Tombesi
ragioniere commercialista - revisore contabile
Assistenza fiscale e tributaria a privati ed imprese
Consulenza amministrativa, fiscale e societaria
Gestione e Consulenza delle società cooperative 
Consulenza del lavoro e tenuta paghe
Revisione contabile
 

 

 

Copia fedele estratta dalla

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 agosto 2020 

 

Requisiti tecnici  per  l'accesso  alle  detrazioni  fiscali  per  la
riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. (20A05394) 
(GU n.246 del 5-10-2020)
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                                 ed 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  legge
finanziaria per il 2007 e, in particolare, i commi da 344 a 349; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19  febbraio  2007,
come modificato dal decreto ministeriale 26 ottobre 2007 e coordinato
con  il  decreto  ministeriale  7  aprile  2008  e  con  il   decreto
ministeriale 6  agosto  2009,  recante  disposizioni  in  materia  di
detrazioni fiscali per le spese di  riqualificazione  energetica  del
patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 1, comma  349  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto l'art. 1, commi da 20 a 24 della legge 24 dicembre  2007,  n.
244, che ha esteso l'ambito degli  interventi  del  comma  347  della
legge 296 del 2006 anche alle spese  relative  alla  sostituzione  di
impianti di climatizzazione invernale con pompe  di  calore  ad  alta
efficienza e con impianti geotermici a  bassa  entalpia,  modificando
altresì alcune procedure di incentivazione; 
  Visto l'art. 29, comma 6, del decreto-legge  29  novembre  2008  n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,
che ha previsto la  ripartizione  delle  detrazioni  in  cinque  rate
annuali di pari importo; 
  Visto l'art. 1, comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  che
ha previsto la proroga  degli  incentivi  per  interventi  effettuati
entro il 31 dicembre 2011, con  possibilità  di  detrarre  la  spesa
sostenuta  in  dieci  rate  fino  a  un  tetto  massimo   di   spesa,
differenziato per categoria di intervento; 
  Visto l'art. 4, comma 4, della legge 22 dicembre 2011, n. 214,  che
ha  prorogato  la  detrazione  del  55%  fino  al  31  dicembre  2012
aggiungendo,  agli  interventi  agevolabili,   la   sostituzione   di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a  pompa  di  calore  dedicati
alla produzione di acqua calda sanitaria; 
  Visto  l'art.  11  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha prorogato le
detrazioni agli interventi effettuati entro il 30 giugno 2013; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  recante
disposizioni urgenti per il recepimento  della  direttiva  2010/31/UE
del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19  maggio  2010  sulla
prestazione energetica nell'edilizia,  che  ha  disposto  la  proroga
delle detrazioni al 31 dicembre 2013 e, nel  caso  di  interventi  su
parti comuni degli edifici condominiali o che  interessino  tutte  le
unità immobiliari di cui si compone  il  condominio,  al  30  giugno
2014, disponendo inoltre l'innalzamento dell'entità della detrazione
nella misura del 65% per spese sostenute dal 6 giugno 2013; 
  Visto l'art. 1, comma 193 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che
ha  prorogato  la  detrazione   fiscale   per   gli   interventi   di
riqualificazione energetica degli edifici, confermandola nella misura
del 65%, per le spese sostenute dal 6  giugno  2013  al  31  dicembre
2014; 
  Visto l'articolo 1, comma 47 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato, in forza dei  quali  spetta  una  detrazione
dell'imposta lorda per una quota pari al 65 per  cento  delle  spese,
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio  2015  al
31 dicembre 2015, anche per gli interventi  di  acquisto  e  posa  in
opera delle schermature solari e di  acquisto  e  posa  in  opera  di
impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di  calore
alimentati da biomasse combustibili; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in  particolare,  l'art.
1: 
    comma 74, in forza del quale le detrazioni sono  state  prorogate
fino al 31 dicembre 2016; 
    comma 87, in forza del quale le detrazioni sono usufruibili anche
dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati; 
    comma 88, in forza del quale spetta una  detrazione  dell'imposta
lorda per una quota pari al  65  per  cento  per  gli  interventi  di
acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi  multimediali
per il controllo da remoto degli impianti nelle unità abitative; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, in  particolare,  l'art.
1: 
    comma 2, lettera a), punti 1 e 2, che proroga le detrazioni  fino
al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2021 per interventi  relativi  a
parti comuni degli edifici condominiali; 
    comma 2, lettera a) punto 3, in forza del quale sulle  detrazioni
per interventi relativi a parti  comuni  degli  edifici  condominiali
sono dettate le regole per l'aumento delle stesse dal 65% al  70%  ed
al 75%; 
  Visto l'art.  4-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai
sensi del quale é previsto che: 
    l'Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie  e  lo  sviluppo
economico sostenibile (ENEA) effettua controlli,  anche  a  campione,
sulle  attestazioni   di   prestazione   energetica   relative   alla
sussistenza  delle  condizioni  di   ammissibilità   al   beneficio,
asseverate da professionisti abilitati,  con  procedure  e  modalità
disciplinate con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,  di
concerto con il ministero dell'economia e delle finanze; 
    la non veridicità dell'attestazione comporta  la  decadenza  del
beneficio, ferma restando la responsabilità  del  professionista  ai
sensi delle disposizioni vigenti; 
    le autorizzazioni di spesa in favore  di  ENEA  per  i  controlli
predetti per gli anni dal 2017 al 2021; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 3, lettera a), che: 
    proroga le detrazioni fino al 31  dicembre  2018  e  le  rimodula
nella misura del 50 percento per gli interventi di acquisto e posa in
opera di finestre comprensive di infissi, di schermature  solari,  di
sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con  impianti
dotati di caldaie a condensazione con determinate  caratteristiche  e
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; 
    prevede la detrazione fiscale nella misura del 65 percento per le
spese documentate e rimaste a carico del contribuente per  l'acquisto
e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di  impianti
esistenti; 
    per le spese relative agli interventi su parti comuni di  edifici
condominiali ricadenti nelle zone  sismiche  1,  2  e  3  finalizzati
congiuntamente  alla   riduzione   del   rischio   sismico   e   alla
riqualificazione energetica,  prevede  una  detrazione  nella  misura
dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una
classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85  per  cento,  ove
gli interventi determinino il  passaggio  a  due  classi  di  rischio
inferiori; 
    ha esteso i controlli a campione dell'ENEA a tutti gli interventi
che accedono alle detrazioni fiscali; 
    ha esteso le  detrazioni  agli  Istituti  autonomi  per  le  case
popolari, comunque denominati, nonché dagli enti  aventi  le  stesse
finalità sociali dei predetti istituti,  istituiti  nella  forma  di
società che rispondono ai requisiti della  legislazione  europea  in
materia di in house providing; 
    con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto la definizione  dei
requisiti  tecnici  che  devono   soddisfare   gli   interventi   che
beneficiano delle detrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  che  ha  prorogato  le
detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del  decreto-legge  n.  63  del
2013 per l'anno 2019; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  a
mente del quale é prevista la possibilità, per il  soggetto  avente
diritto alle detrazioni, di optare, in  luogo  dell'utilizzo  diretto
delle stesse, per un contributo di pari  ammontare,  sotto  forma  di
sconto sul corrispettivo dovuto,  anticipato  dal  fornitore  che  ha
effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma  di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in  compensazione,  in
cinque quote annuali di pari  importo,  ai  sensi  dell'art.  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza  l'applicazione  dei
limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, la quale: 
    ha prorogato  le  detrazioni  fiscali  di  cui  all'art.  14  del
decreto-legge n. 63 del 2013 per l'anno 2020; 
    nello stesso art.  14  del  decreto-legge  n.  63  del  2013,  ha
soppresso i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2 lettera b-bis)
e ha sostituito il comma 3.1 limitando lo  sconto  sul  corrispettivo
dovuto anticipato dal  fornitore  ai  casi  in  cui  l'intervento  si
configura come ristrutturazione importante di primo livello e  quando
l'importo dei lavori é pari o superiore a 200.000 euro; 
    ai commi 219, 220,  221  e  222  dell'art.  1  ha  introdotto  la
detrazione del 90% per le spese sostenute  per  gli  interventi,  ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,  finalizzati
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del  Ministro  dei  lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i cui requisiti tecnici e per  i
controlli rimanda al comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che: 
    all'art. 119 ha introdotto, tra l'altro, l'aliquota di detrazione
del 110% per determinati  interventi  di  efficientamento  energetico
degli  edifici,  nonché  i  requisiti  tecnici  da  rispettare   per
l'accesso al beneficio, rimandando per tale aspetto al decreto di cui
al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge n. 63/2013; 
    all'art. 121 ha previsto, tra l'altro, modifiche alla  disciplina
della cessione del credito  per  gli  interventi  di  efficientamento
energetico degli edifici; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  concernente  il
recepimento della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili,  recante  «Modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015  recante  «Applicazione  delle  metodologie  di  calcolo   delle
prestazioni  energetiche  e  definizione  delle  prescrizioni  e  dei
requisiti minimi degli edifici»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015 recante «Schemi e modalità di riferimento per  la  compilazione
della relazione tecnica di progetto ai fini  dell'applicazione  delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione  energetica  negli
edifici»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015 recante «Adeguamento del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  26  giugno  2009  -  Linee   guida   nazionali   per   la
certificazione energetica degli edifici»; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  11  marzo
2008,  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 26 gennaio 2010,  di  attuazione  dell'art.  1,  comma  24,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la  definizione
dei valori limite di  fabbisogno  di  energia  primaria  annuo  e  di
trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi  344  e  345
della legge finanziaria 2007; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
28 febbraio 2017, n. 58, recante «Sisma Bonus - Linee  guida  per  la
classificazione del rischio  sismico  delle  costruzioni  nonché  le
modalità per l'attestazione, da parte di  professionisti  abilitati,
dell'efficacia degli interventi effettuati»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco
non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in  regime
di attività di edilizia libera, ai sensi dell'art. 1,  comma  2  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 11 ottobre  2017  recante  «Criteri  ambientali
minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per  la
nuova  costruzione,  ristrutturazione  e  manutenzione   di   edifici
pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 7 novembre 2017, n. 186 recante «egolamento
recante  la  disciplina  dei  requisiti,  delle  procedure  e   delle
competenze per il rilascio di una certificazione  dei  generatori  di
calore alimentati a biomasse combustibili solide»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto, ambito di applicazione 
                            e definizioni 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art.  14,  comma  3-ter,
del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti  tecnici  che
devono soddisfare gli interventi che danno  diritto  alla  detrazione
delle spese sostenute per interventi  di  efficienza  energetica  del
patrimonio  edilizio  esistente,  spettanti  ai  sensi   del   citato
articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero  o  restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti  di  cui  all'art.  1,
comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli  interventi  che
danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di  costo
specifici per singola tipologia di intervento. 
  2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e le definizioni di cui
al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  26  giugno  2015
recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle  prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei  requisiti  minimi
degli edifici». Si  applicano  altresì  le  definizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  2  marzo
2018 recante  approvazione  del  glossario  contenente  l'elenco  non
esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in  regime  di
attività edilizia libera, e delle  vigenti  norme  tecniche  per  le
costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 17 gennaio 2018. 
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2,  ai  fini  del  presente
decreto si applicano le seguenti definizioni: 
    a) Bonus Facciate: la misura di cui ai commi 219, 220, 221 e  222
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    b) Decreto Rilancio: il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    c) Decreto  Requisiti  Minimi:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  26  giugno  2015  recante  «Applicazione   delle
metodologie di calcolo delle prestazioni  energetiche  e  definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»; 
    d) Decreto Relazioni Tecniche:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 26 giugno 2015  recante  «Schemi  e  modalità  di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica  di  progetto
ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei  requisiti  minimi
di prestazione energetica negli edifici»; 
    e) Decreto  Linee  Guida  APE:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 26 giugno 2015 recante  «Adeguamento  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 -  Linee  Guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici»; 
    f)  fornitore:  fabbricante  o  suo  rappresentante   autorizzato
nell'Unione  europea  oppure  importatore  che  immette  o  mette  in
servizio il prodotto sul mercato  dell'Unione,  ovvero  fornitore  di
servizi; 
    g)    sostituzione    funzionale:     installazione     di     un
micro-cogeneratore di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), punti ix e
x, adibito all'uso  di  impianto  di  climatizzazione  invernale,  in
sostituzione di un generatore di calore  precedentemente  installato,
il  quale  può  rimanere  installato  con  esclusiva   funzione   di
apparecchio di riscaldamento supplementare; 
    h) tecnico abilitato: soggetto abilitato  alla  progettazione  di
edifici e impianti nell'ambito delle competenze  ad  esso  attribuite
dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini  e  collegi
professionali; 
    i) edificio unifamiliare: per edificio  unifamiliare  si  intende
quello  riferito  ad  un'unica  unità  immobiliare   di   proprietà
esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di  uno  o  più
accessi  autonomi  dall'esterno  e  destinato  all'abitazione  di  un
singolo nucleo  familiare.  Una  unità  immobiliare  può  ritenersi
«funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di  installazioni  o
manufatti di qualunque genere, quali impianti  per  l'acqua,  per  il
gas, per l'energia elettrica,  per  il  riscaldamento  di  proprietà
esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di  un  «accesso
autonomo dall'esterno», presuppone che l'unità immobiliare  disponga
di un accesso indipendente non comune ad  altre  unità  immobiliari,
chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso  dalla
strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva; 
    j) parti comuni degli edifici: le parti di cui all'art. 1117  del
codice civile, degli edifici dotati di più unità immobiliari; 
    k) interventi trainanti: interventi eseguiti ai  sensi  dell'art.
119, comma 1 del Decreto Rilancio; 
    l) interventi trainati: interventi eseguiti  ai  sensi  dell'art.
119, comma 2 del Decreto Rilancio; 
    m)  finestre  comprensive  di  infissi:  le   chiusure   tecniche
trasparenti e opache, apribili  e  assimilabili,  e  dei  cassonetti,
comprensivi degli infissi. 
                               Art. 2 
 
            Tipologia e caratteristiche degli interventi 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  é  identificata  la  seguente
tipologia di interventi: 
    a) interventi di riqualificazione energetica globale  di  cui  al
comma 344 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  eseguiti
su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti; 
    b) interventi sull'involucro  edilizio  di  edifici  esistenti  o
parti di edifici esistenti, di cui al comma 345  dell'art.  1,  della
legge finanziaria 2007, di cui ai commi 2, lettere a) e b),  2-quater
e 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, di cui al
comma 220 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e  di  cui
all'art.  119  comma  1,  lettera  a)  del  Decreto  Rilancio.   Tali
interventi possono riguardare: 
      i. le  strutture  opache  verticali  e/o  le  strutture  opache
orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato
verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra; 
      ii.  la  sostituzione  di  finestre  comprensive   di   infissi
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno  e  verso  vani  non
riscaldati; 
      iii. la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato
M del decreto  legislativo  n.  311  del  2006,  che  riguardino,  in
particolare, l'installazione di sistemi di schermatura  e/o  chiusure
tecniche oscuranti mobili, montate  in  modo  solidale  all'involucro
edilizio o ai suoi componenti; 
      iv. le parti comuni di edifici  condominiali,  che  interessino
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per  cento
della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; 
      v. le parti comuni di  edifici  condominiali,  che  interessino
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per  cento
della superficie  disperdente  lorda  dell'edificio  medesimo  e  che
conseguono almeno le qualità medie  di  cui  alle  tabelle  3  e  4,
dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE; 
      vi. i medesimi interventi di cui ai punti iv  e  v,  realizzati
nelle zone sismiche 1, 2  e  3  che  contestualmente  determinino  il
passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo  quanto
stabilito  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58; 
      vii. i medesimi interventi di cui ai punti iv e  v,  realizzati
nelle zone sismiche 1, 2  e  3  che  contestualmente  determinino  il
passaggio a due o più classi di rischio sismico  inferiori,  secondo
quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58; 
      viii. ai sensi  del  comma  220  dell'art.  1  della  legge  di
bilancio 2020, cd. Bonus  Facciate,  le  strutture  opache  verticali
delle facciate  esterne  influenti  dal  punto  di  vista  energetico
riguardanti il rifacimento dell'intonaco delle medesime facciate  per
oltre il 10% della superficie  disperdente  lorda  complessiva  degli
edifici esistenti ubicati nelle zone A  o  B  ai  sensi  del  decreto
ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968; 
      ix. ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 119 del  Decreto
Rilancio, l'isolamento delle superfici opache verticali,  orizzontali
e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, o  dell'unità
immobiliare situata all'interno di  edifici  plurifamiliari  che  sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi
dall'esterno, con  un'incidenza  superiore  al  25  per  cento  della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; 
    c) interventi  di  installazione  di  collettori  solari  di  cui
all'art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  per  la
produzione di acqua calda per usi domestici o industriali  e  per  la
copertura  del  fabbisogno  di  acqua  calda  in  piscine,  strutture
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; 
    d) interventi di installazione di collettori solari di  cui  alle
lettere b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio  in  sostituzione,
anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione
di acqua calda sanitaria assolte prima dell'intervento  dall'impianto
di climatizzazione invernale esistente; 
    e)  interventi  riguardanti  gli  impianti   di   climatizzazione
invernale e produzione di acqua calda sanitaria di  cui  all'art.  1,
comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle lettere
b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio. Tali  interventi  possono
riguardare: 
      i. la  sostituzione,  integrale  o  parziale,  di  impianti  di
climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a
condensazione; 
      ii. i medesimi interventi di cui al punto i, con la contestuale
installazione di sistemi di  termoregolazione  evoluti,  appartenenti
alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione  della  Commissione
2014/C 207/02; 
      iii. i medesimi interventi di cui ai punti i e ii, eseguiti  ai
sensi della  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  119  del  Decreto
Rilancio, o su impianti di edifici unifamiliari o unità  immobiliari
situate   all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  più  accessi
autonomi dall'esterno ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.
119 del Decreto Rilancio; 
      iv. la sostituzione,  integrale  o  parziale,  di  impianti  di
climatizzazione invernale con impianti dotati  di  generatori  d'aria
calda a condensazione; 
      v. la  sostituzione,  integrale  o  parziale,  di  impianti  di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di  calore  ad
alta efficienza, anche  con  sistemi  geotermici  a  bassa  entalpia,
destinati alla climatizzazione invernale con o  senza  produzione  di
acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva  se  reversibili,
aventi i requisiti di cui all'allegato F; 
      vi. i medesimi interventi di cui al punto v, eseguiti ai  sensi
delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio; 
      vii. la sostituzione, integrale  o  parziale,  di  impianti  di
climatizzazione invernale con impianti dotati di  apparecchi  ibridi,
costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e
concepiti per funzionare in abbinamento tra loro; 
      viii. i medesimi interventi di cui al  punto  vii  eseguiti  ai
sensi delle lettere b) e c) del comma 1  dell'art.  119  del  Decreto
Rilancio; 
      ix.  la  sostituzione  funzionale,  integrale  o  parziale,  di
impianti  di  climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di
micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe; 
      x. i medesimi interventi di cui al punto ix eseguiti  ai  sensi
delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio; 
      xi. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; 
      xii.  l'installazione  di  scaldacqua  a  pompa  di  calore  in
sostituzione di un  sistema  di  produzione  di  acqua  calda  quando
avviene  con  lo  stesso  generatore   di   calore   destinato   alla
climatizzazione invernale ai sensi delle lettere b) e c) del comma  1
dell'art. 119 del Decreto Rilancio; 
      xiii. l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; 
      xiv. ai sensi della lettera c) del comma 1  dell'art.  119  del
Decreto Rilancio, esclusivamente per  le  aree  non  metanizzate  nei
comuni non interessati dalle procedure di infrazione  comunitaria  n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la
non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE,  la   sostituzione   dell'impianto   di   climatizzazione
invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni  emissive  con  i
valori previsti almeno per la classe 5 stelle  individuata  ai  sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186; 
      xv.  l'allaccio  a  sistemi  di  teleriscaldamento  efficiente,
definiti ai sensi dell'art. 2, comma  2,  lettera  tt),  del  decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai sensi delle  lettere  b)  e  c)
dell'art. 119 del  Decreto  Rilancio,  esclusivamente  per  i  comuni
montani non interessati dalle  procedure  europee  di  infrazione  n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28  maggio  2015  per
l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE; 
    f) installazione e messa in opera,  nelle  unità  abitative,  di
dispositivi e sistemi di building automation. 
  2. Gli interventi di cui ai punti da iv a vii della lettera b)  del
comma 1 possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di
detrazione, i lavori  di  sostituzione  di  finestre  comprensive  di
infissi e di installazione delle  schermature  solari  che  insistono
sulla stessa  superficie  di  involucro  oggetto  dell'intervento  di
isolamento termico e gli interventi  sugli  impianti  comuni  purché
siano  eseguiti  contestualmente  e  siano  inseriti   nella   stessa
relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche. 
  3. Ai fini della definizione dei requisiti tecnici degli interventi
finalizzati contestualmente alla riduzione del  rischio  sismico,  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, si applicano  le
disposizioni di cui al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. 
  4. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'art.  1,  comma  1,
gli interventi di cui al  comma  1  rispettano  i  requisiti  di  cui
all'allegato A. 
  5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 119,  comma  2  del  Decreto
Rilancio, fatto salvo il caso indicato  al  medesimo  comma,  in  cui
l'edificio sia sottoposto ad almeno  uno  dei  vincoli  previsti  dal
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. ?42,  o  gli  interventi  di  cui  al
citato comma 1 siano vietati da regolamenti  edilizi,  urbanistici  e
ambientali,  le  date  delle  spese  sostenute  per  gli   interventi
trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato  dalla
data di inizio e dalla data di fine dei lavori per  la  realizzazione
degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi  trainati  si
applica  la  medesima  percentuale  di  detrazione  degli  interventi
trainanti. Ove possibile, gli interventi sono inseriti  nella  stessa
relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche. 
                               Art. 3 
 
                      Limiti delle agevolazioni 
 
  1. Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all'art.  2  si
applicano con le percentuali di detrazione, i  valori  di  detrazione
massima  ammissibile  o  di  spesa  massima   ammissibile   riportati
nell'allegato B al presente decreto. 
  2. L'ammontare massimo  delle  detrazioni  o  della  spesa  massima
ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2,  fermi  restando  i
limiti di cui all'allegato B, é calcolato nel rispetto dei massimali
di  costo  specifici  per  singola  tipologia  di  intervento.   Tale
ammontare é calcolato,  secondo  quanto  riportato  all'allegato  A,
punto 13. Fatti salvi gli interventi di cui all'art. 119 del  Decreto
rilancio, fanno eccezione le spese per gli  interventi  di  riduzione
del rischio sismico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punti  vi
e vii, per i quali non sono definiti massimali di costo specifici. 
  3. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art. 2  consista
nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati
in anni precedenti sullo stesso immobile, ai  fini  del  computo  del
limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto  anche  delle
spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti. 
                               Art. 4 
 
                  Soggetti ammessi alla detrazione 
 
  1. Per gli interventi di cui all'art. 2, la detrazione dall'imposta
sul reddito spetta: 
    a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui  all'art.
5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  non
titolari di  reddito  d'impresa,  che  sostengono  le  spese  per  la
esecuzione degli interventi di cui all'art. 14 del  decreto-legge  n.
63 del 2013 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti  o
su unità immobiliari esistenti  di  qualsiasi  categoria  catastale,
anche rurali, posseduti o detenuti; 
    b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa  che  sostengono  le
spese per la esecuzione degli interventi di cui al  predetto  art.  2
sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti  o  su  unità
immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche  rurali,
posseduti o detenuti; 
    c)  agli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari,   comunque
denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali  dei
predetti istituti, istituiti nella forma di società  che  rispondono
ai requisiti della  legislazione  europea  in  materia  di  in  house
providing e, fatti salvi gli  interventi  di  cui  all'art.  119  del
Decreto Rilancio, che siano costituiti e operanti alla  data  del  31
dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati  su
immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per  conto  dei  comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle  cooperative
di abitazione a proprietà  indivisa  per  interventi  realizzati  su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in  godimento  ai  propri
soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli  interventi  di
cui al predetto art. 2 sugli edifici esistenti, su parti  di  edifici
esistenti o su unità immobiliari esistenti  di  qualsiasi  categoria
catastale anche rurali. 
  2. Le detrazioni di cui all'art. 119 del Decreto  Rilancio  possono
essere fruite dai soggetti di cui al medesimo art. 119, comma 9. 
  3. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente decreto  siano
eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria,  la  detrazione
compete all'utilizzatore ed é determinata in base al costo sostenuto
dalla società concedente. 
                               Art. 5 
 
               Spese per le quali spetta la detrazione 
 
  1. La detrazione per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui
all'art. 2 spetta per le spese relative a: 
    a) interventi che comportano  una  riduzione  della  trasmittanza
termica U degli elementi  opachi  costituenti  l'involucro  edilizio,
purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori  di
cui  all'allegato  E,  comprensivi  delle   opere   provvisionali   e
accessorie, attraverso: 
      i. fornitura e messa in opera  di  materiale  coibente  per  il
miglioramento  delle   caratteristiche   termiche   delle   strutture
esistenti; 
      ii. fornitura e messa in opera  di  materiali  ordinari,  anche
necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso
di quelle preesistenti, per il  miglioramento  delle  caratteristiche
termiche delle strutture esistenti; 
      iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo; 
      iv.  demolizione,  ricostruzione  o  spostamento,  anche  sotto
traccia, degli impianti tecnici insistenti  sulle  superfici  oggetto
degli interventi di cui alla presente lettera a); 
    b) interventi che comportano  una  riduzione  della  trasmittanza
termica U delle finestre comprensive  degli  infissi,  purché  detta
trasmittanza  non  sia  inferiore  ai  pertinenti   valori   di   cui
all'Allegato E, attraverso: 
      i. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti con la fornitura e posa in  opera  di  una  nuova  finestra
comprensiva di infisso; 
      ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni; 
      iii. coibentazione o sostituzione dei cassonetti  nel  rispetto
dei  valori  limite  delle  trasmittanze  previsti  per  le  finestre
comprensive di infissi; 
    c)  interventi  di  fornitura  e  installazione  di  sistemi   di
schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in
modo  solidale  all'involucro  edilizio   o   ai   suoi   componenti,
all'interno,  all'esterno  o  integrati  alla  superficie  finestrata
nonché l'eventuale smontaggio  e  dismissione  di  analoghi  sistemi
preesistenti, nonché la fornitura e messa  in  opera  di  meccanismi
automatici di regolazione e controllo delle schermature; 
    d)  interventi  impiantistici  concernenti   la   climatizzazione
invernale e/o la produzione  di  acqua  calda  e  l'installazione  di
sistemi di building automation attraverso: 
      i. fornitura e  posa  in  opera  di  tutte  le  apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola  d'arte
di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche
in integrazione con impianti termici; 
      ii. smontaggio e dismissione dell'impianto  di  climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera  di
tutte  le  apparecchiature  termiche,   meccaniche,   elettriche   ed
elettroniche, delle opere idrauliche  e  murarie  necessarie  per  la
sostituzione,  a  regola  d'arte,  di  impianti  di   climatizzazione
invernale con impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera  e).  Sono
altresì  ricomprese  le  spese  per  l'adeguamento  della  rete   di
distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei  sistemi  di
trattamento dell'acqua, dei dispositivi di  controllo  e  regolazione
nonché dei sistemi di emissione; 
      iii. fornitura e posa in  opera  di  tutte  le  apparecchiature
elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere  elettriche
e murarie necessarie per l'installazione e la  messa  in  funzione  a
regola d'arte, all'interno degli edifici o delle unità abitative, di
sistemi di building automation degli impianti termici degli  edifici.
Non é compreso tra le spese ammissibili  l'acquisto  di  dispositivi
che  permettono   di   interagire   da   remoto   con   le   predette
apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer
o dispositivi similari comunque denominati; 
    e) interventi di riduzione del rischio sismico, di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, secondo quanto precisato  dal
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  28
febbraio 2017, n. 58; 
    f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione  degli
interventi di cui alle superiori lettere  da  a)  a  e),  comprensive
della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di  prestazione
energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all'art. 119,  comma
15 del Decreto Rilancio. 
                               Art. 6 
 
                             Adempimenti 
 
  1. Fermo restando quanto disposto  dal  comma  3  dell'art.  12,  i
soggetti di cui all'art. 4, che intendono avvalersi delle  detrazioni
relative alle spese per gli interventi di cui all'art. 2, sono tenuti
a: 
    a) depositare in Comune, ove previsto, la  relazione  tecnica  di
cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
192 o un provvedimento regionale equivalente. La  suddetta  relazione
tecnica é comunque obbligatoria per gli interventi  che  beneficiano
delle agevolazioni di cui all'art. 119 del Decreto rilancio; 
    b) nei casi e  nelle  modalità  di  cui  all'art.  8,  acquisire
l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei
costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai  pertinenti
requisiti richiesti; 
    c) nei casi e con le  modalità  di  cui  all'art.  7,  acquisire
l'attestato di prestazione energetica; 
    d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle
valvole termostatiche a bassa inerzia termica; 
    e) salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura
o cessione del credito di cui all'art.  121,  comma  1,  del  Decreto
Rilancio,  effettuare  il  pagamento  delle   spese   sostenute   per
l'esecuzione degli interventi mediante bonifico  bancario  o  postale
dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il
numero di partita IVA, ovvero,  il  codice  fiscale  del  soggetto  a
favore del quale  il  bonifico  é  effettuato.  Tale  condizione  é
richiesta per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a); 
    f) conservare le fatture o le  ricevute  fiscali  comprovanti  le
spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli  interventi
e, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera  a),
la ricevuta del  bonifico  bancario,  ovvero  del  bonifico  postale,
attraverso il quale é stato effettuato il pagamento. Se le  cessioni
di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da  soggetti  non
tenuti all'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la  prova  delle
spese può essere costituita da altra  idonea  documentazione.  Se  i
lavori sono  effettuati  dal  detentore  dell'immobile,  va  altresì
acquisita   la   dichiarazione   del   proprietario    di    consenso
all'esecuzione dei lavori.  Nel  caso  in  cui  gli  interventi  sono
effettuati su parti comuni  degli  edifici  va,  altresì,  acquisita
copia della delibera  assembleare  e  della  tabella  millesimale  di
ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere  sostituita
dalla certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio; 
    g) trasmettere all'ENEA  entro  novanta  giorni  dalla  fine  dei
lavori, i dati contenuti nella  scheda  descrittiva  che  contiene  i
modelli di cui ai successivi  punti  i)  e  ii),  ottenendo  ricevuta
informatica,  esclusivamente  attraverso  il   sito   internet   reso
annualmente disponibile: 
      i. l'Allegato C, esclusivamente per gli interventi indicati  al
primo periodo dell'allegato medesimo, contenente  i  principali  dati
estratti   dall'attestato   di    prestazione    energetica    ovvero
dall'attestato  di  qualificazione  energetica,  sottoscritto  da  un
tecnico abilitato; 
      ii. la scheda informativa relativa agli  interventi  realizzati
contenente i  dati  del  modello  di  cui  all'allegato  D,  ai  fini
dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 10; 
    h) trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dai commi 13 e  13-bis
dell'art. 119 del Decreto  Rilancio,  l'asseverazione  attestante  il
rispetto  dei  requisiti  previsti  dal   presente   decreto   e   la
corrispondente dichiarazione di congruità delle spese  sostenute  in
relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi  previsti
dal decreto di cui al medesimo comma; 
    i) conservare ed esibire, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate
o di ENEA, la documentazione di cui al presente articolo. 
                               Art. 7 
 
                 Attestato di prestazione energetica 
 
  1. L'attestato di prestazione energetica delle  unità  immobiliari
interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva
all'esecuzione degli interventi, é obbligatorio per  gli  interventi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e lettera b) punti  i,  ii  e
punti da iv a ix, con l'esclusione  dei  lavori  di  sostituzione  di
finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari. 
  2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto
v, fatto salvo  quanto  previsto  al  comma  1,  é  obbligatoria  la
produzione  dell'attestato   di   prestazione   energetica   riferita
all'intero  edificio,  prodotto  nella   situazione   ante   e   post
intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto
12  dell'Allegato  A,  il  conseguimento  della  qualità  estiva  ed
invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al  Decreto  Linee
Guida APE. 
  3. Per gli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del  Decreto
Rilancio,  é  obbligatoria  la   produzione   degli   attestati   di
prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui
al punto 12 dell'Allegato A. Ai fini di cui al  presente  comma,  non
sono ammessi gli attestati redatti  tramite  l'utilizzo  di  software
basati su metodi di  calcolo  semplificati  di  cui  al  punto  4.2.2
dell'allegato 1 del Decreto Linee Guida APE. 
                               Art. 8 
 
                  Asseverazione per gli interventi 
                    che accedono alle detrazioni 
 
  1. Al fine di accedere  alle  detrazioni,  gli  interventi  di  cui
all'art. 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la
rispondenza ai  pertinenti  requisiti  richiesti  nei  casi  e  nelle
modalità previste dal  presente  decreto,  secondo  le  disposizioni
dell'Allegato A. Tale asseverazione  comprende,  ove  previsto  dalla
legge, la  dichiarazione  di  congruità  delle  spese  sostenute  in
relazione  agli  interventi  agevolati,  intesa  come  rispetto   dei
massimali di costo di cui al presente decreto, prevista  dal  decreto
del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 119, comma 13,
lettera a) del Decreto Rilancio. 
  2.  Le  asseverazioni  di  cui  al  comma  1,  nei  casi   indicati
all'Allegato A, possono essere sostituite da un'analoga dichiarazione
resa dal  direttore  lavori  nell'ambito  della  dichiarazione  sulla
conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e successive modifiche e integrazioni. 
  3. Il tecnico abilitato nelle  asseverazioni  di  cui  al  presente
articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità
delle  opere  realizzate  dichiara  altresì   che   gli   interventi
rispettano le leggi e le normative nazionali  e  locali  in  tema  di
sicurezza e di efficienza energetica. 
                               Art. 9 
 
                      Trasferimento delle quote 
                       e cessione del credito 
 
  1.  In  caso  di  trasferimento  per  atto  tra  vivi   dell'unità
immobiliare  residenziale  sulla  quale  sono  stati  realizzati  gli
interventi di cui all'art. 2, le relative detrazioni  non  utilizzate
in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso  accordo  tra
le parti, per i rimanenti periodi d'imposta,  all'acquirente  persona
fisica  dell'unità  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  e
diretta del bene. 
  2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 4 possono optare  per  la
cessione di  un  credito  d'imposta  corrispondente  alla  detrazione
spettante ai sensi dall'art. 14 del decreto-legge n. 63  del  2013  e
successive modificazioni, nonché per un contributo anticipato  sotto
forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione  del
credito corrispondente  alla  detrazione  spettante  ai  sensi  degli
articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio. 
                               Art. 10 
 
                            Monitoraggio 
                    e comunicazione dei risultati 
 
  1. ENEA acquisisce ed  elabora  le  informazioni  ottenute  secondo
quanto previsto dal  presente  decreto,  al  fine  di  monitorare  il
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l'efficacia
dell'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo. 
  2.  ENEA,  sulla  base  delle  elaborazioni  di  cui  al  comma  1,
predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo  economico,  entro
il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico  relativo  ai
risultati dell'anno precedente, anche stimati.  I  risultati  stimati
nel  rapporto  relativo  all'anno  precedente  sono  consolidati  nei
rapporti  successivi,  sulla  base   delle   documentazioni   fiscali
definitive. 
  3. Il rapporto di cui al comma 2 é pubblicato  sul  sito  internet
del Ministero dello sviluppo economico e di ENEA. 
                               Art. 11 
 
                              Controlli 
 
  1. Per gli interventi previsti dal presente decreto, ENEA  effettua
controlli, anche a campione, con procedure e  modalità  disciplinate
con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11  maggio  2018
concernente le procedure e modalità per l'esecuzione  dei  controlli
sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle  detrazioni
fiscali  per  le  spese  sostenute  per  interventi   di   efficienza
energetica. 
                               Art. 12 
 
                         Disposizioni finali 
                        ed entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto
si applicano agli  interventi  la  cui  data  di  inizio  lavori  sia
successiva  all'entrata  in  vigore  del   presente   decreto.   Agli
interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite  apposita
documentazione, sia antecedente la data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, si applicano, ove compatibili, le  disposizioni  di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007. 
  2. Resta inteso che, al fine di accedere alle detrazioni  spettanti
ai sensi  dell'art.  119  del  Decreto  Rilancio,  permane  l'obbligo
previsto all'art. 8 di acquisire l'asseverazione che  comprenda,  nei
casi previsti dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e, per  i  soggetti
di cui al comma 9, lett. c), dell'art. 119 del Decreto Rilancio,  dal
1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, in relazione anche agli  interventi
agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente  l'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. La data di inizio lavori può essere comprovata,  ove  prevista,
dalla data di deposito in  comune  della  relazione  tecnica  di  cui
all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 
  4. Le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 agosto 2020 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                             Patuanelli 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                                Costa 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                             De Micheli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 836 
 
                             Allegato A 
 
Requisiti da  indicare  nell'asseverazione  per  gli  interventi  che
accedono alle detrazioni fiscali 
 
  Ai sensi dell'articolo 8, al fine di accedere alle detrazioni,  gli
interventi di cui  all'articolo  2  sono  asseverati  da  un  tecnico
abilitato, che attesti la rispondenza dell'intervento  ai  pertinenti
requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal  presente
decreto, e  in  particolare  secondo  quanto  riportato  al  presente
allegato. 
 
  1 Interventi di  riqualificazione  energetica  globale  di  edifici
esistenti 
  1.1 L'asseverazione del tecnico abilitato  per  gli  interventi  di
riqualificazione energetica  globale  di  edifici  esistenti  di  cui
all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),  specifica  il  rispetto  dei
requisiti previsti dal paragrafo 3.4,  dell'Allegato  1  del  Decreto
Requisiti Minimi. 
 
  2 Interventi sull'involucro di edifici esistenti 
  2.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1 per gli  interventi  di
cui alla lettera b, l'asseverazione: 
    a) per i punti i e ii, riporta i valori delle trasmittanze  delle
strutture su cui si interviene nella situazione  ante  (valore  medio
anche stimato) e post intervento (valori certificati o  calcolati)  e
la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori
o uguali ai valori riportati  nella  tabella  1  dell'allegato  E  al
presente decreto. Limitatamente alla sola  sostituzione  di  finestre
comprensive di infissi in  singole  unità  immobiliari  la  suddetta
asseverazione  può  essere  sostituita  da  una  dichiarazione   dei
fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante
il rispetto dei suddetti requisiti tecnici; 
    b) per il punto iii, specifica che detti sistemi sono  installati
all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata e che
limitatamente alle sole schermature solari,  queste  sono  installate
esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando  per
il Sud (S). Inoltre specifica che per  i  componenti  finestrati  con
orientamento da Est a Ovest  passando  per  Sud,  la  prestazione  di
schermatura  solare  installata  abbia  il  valore  del  fattore   di
trasmissione solare totale gtot (serramento più schermatura)  minore
o uguale a 0,35. L'asseverazione, nei casi in cui non é obbligatorio
il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo  8,
comma 1 del D.lgs. 192/05 e  successive  modificazioni,  può  essere
sostituita da una  dichiarazione  dei  fornitori  attestante  che  il
valore del fattore di trasmissione solare totale gtot  (infisso  più
serramento) sia minore o uguale a 0,35 valutato  con  riferimento  al
vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. In  ogni  caso,  al  fine
della valutazione  della  prestazione  delle  chiusure  oscuranti  é
indicato  il  valore  della  resistenza   termica   supplementare   o
addizionale valutata secondo la UNI EN 13125; 
    c) per i punti iv, v, vi, vii e ix, contiene la dichiarazione che
l'intervento  riguardi  parti  comuni  dell'edificio  e   che   abbia
incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell'edificio
verso l'esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno; 
    d) per il punto v, oltre a quanto suddetto, con riferimento  alle
tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida  APE,  contiene
la  dichiarazione  che,  dopo  la  realizzazione  degli   interventi,
l'involucro dell'intero edifico consegua almeno la qualità media per
le prestazioni energetiche invernale ed estiva; 
    e) per i punti vi e vii, oltre a  quanto  suddetto,  contiene  la
dichiarazione che l'intervento abbia determinato  una  riduzione  del
rischio sismico rispettivamente di una classe o di due o più classi,
secondo   quanto   stabilito   dal   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58; 
    f) per il punto ix, oltre a  quanto  indicato  alla  lettera  c),
contiene la dichiarazione che  l'intervento,  unitamente  agli  altri
interventi  trainati  e  trainanti  congiuntamente  eseguiti,   abbia
determinato l'incremento di due classi  energetiche  con  riferimento
all'attestato  di  prestazione  energetica,  e  la  dichiarazione  di
congruità  delle  spese  sostenute  in  relazione  agli   interventi
agevolati, con riferimento al punto 13. 
    g) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto,  contiene  la
verifica che i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi
strutturali (strutture opache e/o trasparenti) risultino superiori ai
pertinenti valori  limite  riportati  nell'allegato  E  del  presente
decreto; 
    h) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto,  contiene  la
verifica  che  i  valori  delle  trasmittanze  dei   nuovi   elementi
strutturali siano inferiori o uguali ai pertinenti  valori  riportati
nell'allegato E del presente decreto; 
 
  3 Interventi di installazione di pannelli solari 
  3.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e  in
base a quanto riportato all'Allegato  H,  l'asseverazione,  o  idonea
documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica  il
rispetto dei seguenti requisiti: 
    a) i collettori solari  sono  in  possesso  della  certificazione
Solar Keymark; 
    b) in alternativa, per gli impianti solari termici  prefabbricati
del tipo factory made, la certificazione di cui al punto a)  relativa
al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione  Solar
Keymark relativa al sistema; 
    c) i collettori solari hanno valori di producibilità  specifica,
espressa in termini di energia solare annua prodotta  per  unità  di
superficie lorda AG, o di superficie  degli  specchi  primari  per  i
collettori lineari di Fresnel, calcolata a partire dal dato contenuto
nella    certificazione    Solar    Keymark    (o    equivalentemente
nell'attestazione   rilasciata   da   ENEA   per   i   collettori   a
concentrazione) per una temperatura media di funzionamento  di  50°C,
superiore ai seguenti valori minimi: 
      i. nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht/m²  anno,
con riferimento alla località Würzburg; 
      nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati:
maggiore  di  400  kWht/m²  anno,  con  riferimento  alla   località
Würzburg; 
      nel caso  di  collettori  a  concentrazione:  maggiore  di  550
kWht/m² anno, con riferimento alla località Atene; 
    d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i  quali  é
applicabile solamente la UNI EN 12976, la  producibilità  specifica,
in termini  di  energia  solare  annua  prodotta  QL  per  unità  di
superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma UNI  EN  12976-2
con  riferimento  al  valore  di  carico  giornaliero,   fra   quelli
disponibili,  più  vicino,  in  valore  assoluto,  al  volume  netto
nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e  riportata
sull'apposito  rapporto  di  prova  (test  report)  redatto   da   un
laboratorio accreditato, deve essere maggiore di  400  kWht/m²  anno,
con riferimento alla località Würzburg; 
    e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per
almeno cinque anni; 
    f) gli accessori e i componenti  elettrici  ed  elettronici  sono
garantiti almeno due anni; 
    g) l'installazione dell'impianto é stata eseguita in conformità
ai manuali di installazione dei principali componenti; 
    h) per i collettori solari a concentrazione per i  quali  non  é
possibile  l'ottenimento  della  certificazione  Solar  Keymark,   la
certificazione di cui al punto i  é  sostituita  da  un'approvazione
tecnica rilasciata dall'ENEA; 
    i) nel caso di collettori solari dotati di protezione  automatica
dall'eccesso di radiazione solare,  per  i  quali  non  é  possibile
l'ottenimento della certificazione Solar Keymark e la  certificazione
di cui al punto i é sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata
dall'ENEA, i valori di producibilità specifica di cui  alla  lettera
c) sono ridotti del 10 per cento; 
    j) per gli impianti la cui superficie dei  collettori  solari  é
inferiore a  20  m2  l'asseverazione  può  essere  sostituita  dalla
dichiarazione del produttore che attesti il rispetto delle condizioni
tecniche sopra elencate con l'esclusione del punto g, per la quale si
fa  riferimento  alla   dichiarazione   di   conformità   rilasciata
dall'installatore ai sensi del D.M. 37/08. 
 
  4 Interventi di  sostituzione  degli  impianti  di  climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione 
  4.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera  e),  per  gli
interventi di sostituzione di impianti di  climatizzazione  invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o generatori di aria
calda a condensazione deve essere prodotta l'asseverazione redatta da
un tecnico abilitato o idonea documentazione prodotta  dal  fornitore
degli apparecchi come sotto specificato, attestante: 
    a) per gli interventi dal punto i al punto iii, che gli  impianti
di climatizzazione invernale esistenti sono sostituiti  con  impianti
di climatizzazione invernale dotati di caldaie  a  condensazione  con
efficienza energetica stagionale per il riscaldamento  d'ambiente  ηs
maggiore o uguale al 90% pari al valore  minimo  della  classe  A  di
prodotto prevista dal regolamento delegato  (UE)  n.  811/2013  della
Commissione europea  del  18  febbraio  2013  o,  per  le  caldaie  a
condensazione di potenza superiore a 400 kW, con  rendimento  termico
utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo  le  norme  UNI  EN
15502. Per impianti con potenza termica utile nominale non  superiore
a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una  dichiarazione
del fornitore. Tali requisiti possono essere  comprovati  tramite  la
scheda  prodotto  o  caratteristiche  tecniche  facente  parte  delle
informazioni rese  dal  fornitore  ai  sensi  dei  Regolamenti  della
Commissione  n.  811/2013  e   n.813/2013,   riportante   il   valore
dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs
della caldaia1 . Per gli interventi di cui al punto ii,  i  requisiti
sono inoltre comprovati dalla  scheda  prodotto  del  dispositivo  di
controllo della temperatura che deve appartenere alle  classi  V,  VI
oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; 
 
 
 -------- 
  1 Per le sole caldaie con potenza  nominale  superiore  a  400  kW,
asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che  sono
state installate caldaie a condensazione con rendimento termico utile
riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al  100%  della
potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 93 +  2  log  (Pn)
(nelle condizioni 80/60 °C), dove log Pn é il logaritmo in  base  10
della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in  kW,
posta pari a 400 kW. 
 
 
    b) per gli  interventi  di  cui  al  punto  iv,  che  sono  stati
installati generatori di aria calda a  condensazione  con  rendimento
termico utile riferito al potere calorifico inferiore a  carico  pari
al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 93 +
2 log (Pn), dove log Pn é il logaritmo  in  base  10  della  potenza
utile nominale del singolo generatore, espressa in  kW,  e  dove  per
valori di Pn  maggiori  di  400  kW  si  applica  il  limite  massimo
corrispondente a 400 kW.  Per  impianti  con  potenza  termica  utile
nominale  non  superiore  a  100  kW  l'asseverazione   può   essere
sostituita da una dichiarazione del fornitore; 
    c)  per  i  soli  interventi  di  sostituzione  di  impianti   di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
aventi potenza termica  utile  maggiore  a  100  kW,  l'asseverazione
contiene le seguenti ulteriori specificazioni: 
      i. é stato adottato un bruciatore di tipo modulante; 
      ii.  la   regolazione   climatica   agisce   direttamente   sul
bruciatore; 
      iii. é stata installata una pompa di tipo elettronico  a  giri
variabili o sistemi assimilabili; 
      iv. il sistema di distribuzione é messo a punto ed equilibrato
in relazione alle portate. 
 
  5  Interventi  di  sostituzione  di  impianti  di   climatizzazione
invernale con impianti dotati di pompe di calore ad  alto  rendimento
anche con sistemi geotermici a bassa entalpia 
  5.1  Per  gli   interventi   di   sostituzione   di   impianti   di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di  calore  ad
alta efficienza anche con sistemi geotermici a bassa entalpia di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera  e),  punti  v  e  vi,  é  prodotta
l'asseverazione  redatta  da   un   tecnico   abilitato,   o   idonea
documentazione prodotta dal fornitore  degli  apparecchi,  attestante
che: 
    a) sono installate pompe di calore che hanno un  coefficiente  di
prestazione (COP/GUEh - e  se  del  caso,  per  le  pompe  di  calore
reversibili, EER/GUEc)  almeno  pari  ai  pertinenti  valori  minimi,
fissati nella tabella 3 e 4  dell'allegato  F  al  presente  decreto.
Qualora  siano  installate  pompe  di  calore  elettriche  dotate  di
variatore  di  velocità  (inverter),  i  pertinenti  valori  di  cui
all'allegato F sono ridotti del 5%; 
    b) per impianti di potenza termica utile complessiva superiore  a
100 kW dichiarata dal fornitore nelle condizioni di  temperatura  cui
all'allegato F, che il sistema di distribuzione, é messo a punto  ed
equilibrato in relazione alle portate. 
  5.2 Per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a
100 kW, come dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura
cui all'allegato F, l'asseverazione può  essere  sostituita  da  una
dichiarazione del fornitore  attestante  il  rispetto  dei  requisiti
tecnici di cui al punto 5.1. 
 
  6  Interventi  di  sostituzione  di  impianti  di   climatizzazione
invernale con impianti dotati di sistemi ibridi 
  6.1  Per  gli   interventi   di   sostituzione   di   impianti   di
climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti vii e  viii,  é  prodotta
l'asseverazione  redatta  da   un   tecnico   abilitato,   o   idonea
documentazione prodotta dal fornitore  degli  apparecchi,  attestante
che: 
    a) il sistema ibrido é costituito da pompa di calore e caldaia a
condensazione, espressamente realizzati e concepiti  dal  fabbricante
per funzionare in abbinamento tra loro; 
    b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della  pompa
di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia é minore
o uguale a 0,5; 
    c) il COP/GUE della pompa di calore  rispetta  i  limiti  di  cui
all'allegato F al presente decreto; 
    d) la caldaia é del tipo a  condensazione  ed  avere  rendimento
termico utile, a carico pari al  100%  della  potenza  termica  utile
nominale (per le caldaie ad acqua con temperature  minima  e  massima
rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a 93  +  2  log(Pn),
dove log(Pn) é il logaritmo in base 10 della potenza utile  nominale
del singolo generatore, dove per valori di Pn maggiori di 400  kW  si
applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; 
    e) per impianti di potenza utile della caldaia  superiore  a  100
kW, é stato adottato un bruciatore di tipo modulante, la regolazione
climatica agisce direttamente sul bruciatore, é stata installata una
pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi  assimilabili  e
che il sistema di distribuzione é messo a punto  ed  equilibrato  in
relazione alle portate. 
  6.2 Per sistemi ibridi con  potenza  termica  utile  della  caldaia
minore o uguale a 100 kW l'asseverazione può  essere  sostituita  da
una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei  requisiti
tecnici di cui al punto 6.1. 
 
  7  Interventi  di  sostituzione  di  impianti  di   climatizzazione
invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori 
  7.1  Per  gli   interventi   di   sostituzione   di   impianti   di
climatizzazione invernale con impianti dotati  micro-cogeneratori  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti ix e  x,  é  prodotta
asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante: 
    a) che l'intervento, sulla base dei dati di progetto,  conduce  a
un risparmio di energia primaria (PES),  come  definito  all'allegato
III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto  2011,
pari almeno al 20 per cento; 
    b) che tutta l'energia  termica  prodotta  sarà  utilizzata  per
soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti
e la produzione di acqua calda sanitaria. 
  7.2  Qualora  sia   previsto   il   mantenimento   del   generatore
precedentemente installato con funzione di  back-up,  l'asseverazione
di cui al punto 7.1 ne riporta le motivazioni. 
  7.3 All'asseverazione di cui al punto 7.1 deve essere  allegata  la
dichiarazione del fornitore dell'unità di  microcogenerazione  dalla
quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche  e  in  cui  si
attesti l'assenza di dissipazioni termiche,  variazioni  del  carico,
regolazioni  della  potenza  elettrica,   rampe   di   accensione   e
spegnimento  di  lunga  durata,  altre  situazioni  di  funzionamento
modulabile  che   determinano   variazioni   del   rapporto   energia
elettrica/energia termica. 
  7.4 Per la realizzazione, la  connessione  alla  rete  elettrica  e
l'esercizio degli impianti di micro-cogenerazione si  fa  riferimento
al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017. 
 
  8 Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali 
  8.1 Nel caso di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a  pompa  di
calore di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  e),  punto  xi,
l'asseverazione é sostituita da una dichiarazione  del  fornitore  o
dalla documentazione a corredo del  prodotto  da  cui  si  desume  il
rispetto  della  condizione  prevista  dal  punto  3,   lettera   c),
dell'allegato 2 al decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28  (COP
>2,6). 
 
  9 Interventi di installazione di impianti dotati di  generatori  di
calore alimentati da biomasse combustibili 
  9.1 Nel caso di  interventi  installazione,  generatori  di  calore
alimentati da biomasse combustibili di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera e), punti xiii e xiv, l'asseverazione di cui all'articolo  8,
comma  1,  o  idonea  documentazione  prodotta  dal  fornitore  degli
apparecchi, specifica il rispetto dei  requisiti  pertinenti  di  cui
all'allegato G. 
  9.2 Nel caso di generatori di potenza termica utile minore o uguale
a 100 kW l'asseverazione di cui al punto 9.1 può  essere  sostituita
da una dichiarazione del fornitore del generatore. 
  10 Indicazioni  generali  per  gli  interventi  sugli  impianti  di
climatizzazione invernale 
  10.1 Nel caso degli interventi di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera e), la potenza termica complessiva dei  nuovi  generatori  di
calore installati non può superare  per  più  del  10%  la  potenza
complessiva dei generatori di calore sostituiti, salvo che  l'aumento
di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di
riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN  12831.  Nel  caso  di
generatori  di  calore   unifamiliari   combinati,   destinati   alla
climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria,
sono comunque ammesse potenze nominali fino a 35  kW.  Nel  caso  sia
prevista la produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di
utenze, gli interventi rispettano il comma 6 dell'articolo 5 del  DPR
412/93. 
  10.2 Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera  e),  é  ammissibile  la   trasformazione   degli   impianti
individuali  autonomi  in  impianti  di   climatizzazione   invernale
centralizzati con contabilizzazione del calore. é invece esclusa  la
trasformazione  o  il  passaggio  da  impianti   di   climatizzazione
invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di  edifici  ad
impianti individuali autonomi. 
  10.3  Nel  caso  di  interventi   riguardanti   gli   impianti   di
climatizzazione invernale all'articolo 2, comma 1, lettera  e)  punti
i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii, ove tecnicamente  possibile,  sono
installate valvole termostatiche a bassa  inerzia  termica  corredate
dalla  certificazione  del  fornitore,  ovvero   altro   sistema   di
termoregolazione per singolo ambiente, con l'esclusione: 
    a) dei locali in cui l'installazione di valvole  termostatiche  o
altra  regolazione  di  tipo  modulante  agente  sulla  portata   sia
dimostrata inequivocabilmente non  fattibile  tecnicamente  nel  caso
specifico; 
    b)  dei  locali  in  cui  é   installata   una   centralina   di
termoregolazione  con  dispositivi  modulanti  per   la   regolazione
automatica della temperatura ambiente; 
    c) degli impianti al servizio di più locali,  ove  é  possibile
omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante
agenti  sulla  portata  esclusivamente  sui  terminali  di  emissione
situati all'interno dei locali in cui é presente una  centralina  di
termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali  di
quel locale, anche sui terminali di  emissione  installati  in  altri
locali; 
    d) degli  impianti  di  climatizzazione  invernale  progettati  e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori  a
45°C. 
  Il motivo della  eventuale  mancata  installazione  delle  suddette
valvole termostatiche é riportato nella dichiarazione di conformità
resa ai sensi del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  22
gennaio 2008, n.  37  recante  regolamento  concernente  l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)  della  legge  n.
248 del 2 dicembre  2005,  recante  riordino  delle  disposizioni  in
materia di attività  di  installazione  degli  impianti  all'interno
degli edifici,  a  cura  dell'installatore  e,  ove  prevista,  nella
relazione tecnica  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  del  decreto
legislativo 19 agosto  2005,  n.  192  redatta  a  cura  del  tecnico
abilitato. 
  10.4  Nel  caso  di   interventi   di   allaccio   a   sistemi   di
teleriscaldamento efficiente di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
e), punto xv, l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 1, attesta
che a parità delle altre condizioni, il consumo di energia  primaria
per i servizi sostituiti a seguito del suddetto allaccio é inferiore
al consumo della situazione ex-ante. 
 
  11 Interventi di installazione di sistemi di building-automation 
  11.1 Nel caso di sistemi di building automation di cui all'articolo
2,  comma  1,  lettera  f),   installati   nelle   unità   abitative
congiuntamente o indipendentemente dagli interventi  di  sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale, l'asseverazione,  o  idonea
documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica che
la suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma  EN
15232 e consente la gestione automatica personalizzata degli impianti
di  riscaldamento  o  produzione  di  acqua  calda  sanitaria  o   di
climatizzazione estiva in maniera idonea a: 
    a) mostrare attraverso canali multimediali i  consumi  energetici
mediante la fornitura periodica dei dati. La misurazione dei  consumi
può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di
utilizzare  i   dati   atri   sistemi   di   misurazione   installati
nell'impianto purché funzionanti; 
    b)  mostrare  le  condizioni  di  funzionamento  correnti  e   la
temperatura di regolazione degli impianti; 
    c) consentire l'accensione, lo spegnimento  e  la  programmazione
settimanale degli impianti da remoto. 
  11.2 L'asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a  100
kW può essere sostituita da una dichiarazione dell'installatore. 
 
  12 Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali  del  110%  ai
sensi del Decreto Rilancio 
  12.1 Per gli interventi ai sensi  del  Decreto  Rilancio,  articolo
119, commi 1 e 2, le  asseverazioni  di  cui  al  presente  allegato,
redatte ai sensi  del  decreto  di  cui  al  comma  13  del  medesimo
articolo, contengono  la  dichiarazione  del  tecnico  abilitato  che
l'intervento ha comportato il  miglioramento  di  almeno  due  classi
energetiche  (o  una  classe  energetica  qualora  la   classe   ante
intervento sia la A3). 
  All'asseverazione  sono  allegati  gli  attestati  di   prestazione
energetica ante e post intervento rilasciati  da  tecnici  abilitati,
dal  progettista  o  dal  direttore  dei  lavori,  nella   forma   di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
  12.2 Gli attestati di prestazione energetica (APE) di cui al  punto
12.1, qualora redatti per edifici con più unità  immobiliari,  sono
detti   "convenzionali"   e   sono   appositamente   predisposti   ed
utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui al punto 12.1 stesso. 
  12.3 Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti
considerando l'edificio nella sua interezza, considerando  i  servizi
energetici  presenti  nella  situazione   ante-intervento.   Per   la
redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici  con
più unità immobiliari, tutti gli indici di  prestazione  energetica
dell'edificio considerato  nella  sua  interezza,  compreso  l'indice
EPgl,nren,rif,standard (2019/21)  che  serve  per  la  determinazione
della classe energetica dell'edificio, si calcolano a  partire  dagli
indici prestazione energetica delle singole  unità  immobiliari.  In
particolare ciascun  indice  di  prestazione  energetica  dell'intero
edificio  é  determinato  calcolando  la  somma  dei  prodotti   dei
corrispondenti indici delle singole unità immobiliari  per  la  loro
superficie utile e dividendo il risultato  per  la  superficie  utile
complessiva dell'intero edificio. 
 
  13 Limiti delle agevolazioni 
  13.1 Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1  e  2  del
Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi  del
presente allegato prevedano la redazione dell'asseverazione ai  sensi
del presente allegato A da parte del tecnico  abilitato,  il  tecnico
abilitato stesso che la  sottoscrive  allega  il  computo  metrico  e
assevera che siano  rispettati  i  costi  massimi  per  tipologia  di
intervento, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai
prezzi medi delle opere compiute riportati nei  prezzari  predisposti
dalle regioni e dalle province autonome territorialmente  competenti,
di concerto con le articolazioni  territoriali  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui  é  sito
l'edificio  oggetto  dell'intervento.  In  alternativa  ai   suddetti
prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi  ai  prezzi  riportati
nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite  dalla  casa
editrice DEI - Tipografia del Genio Civile; 
    b) nel caso in  cui  i  prezzari  di  cui  alla  lettera  a)  non
riportino le voci relative agli interventi, o parte degli  interventi
da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi  per  tali
interventi in maniera analitica, secondo un  procedimento  che  tenga
conto di  tutte  le  variabili  che  intervengono  nella  definizione
dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico  può  anche  avvalersi
dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione firmata dal  tecnico
abilitato  per  la  definizione  dei   nuovi   prezzi   é   allegata
all'asseverazione di cui all'articolo 8; 
    c) sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1,  comma  1,
gli  oneri   per   le   prestazioni   professionali   connesse   alla
realizzazione degli interventi, per la  redazione  dell'attestato  di
prestazione energetica APE, nonché per  l'asseverazione  di  cui  al
presente allegato, secondo i valori massimi di  cui  al  decreto  del
Ministro della giustizia 17 giugno 2016  recante  approvazione  delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al  livello  qualitativo  delle
prestazioni di progettazione  adottato  ai  sensi  dell'articolo  24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i  quali
l'asseverazione può  essere  sostituita  da  una  dichiarazione  del
fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo  delle  detrazioni
fiscali o della spesa massima ammissibile é calcolato sulla base dei
massimali di costo specifici per singola tipologia di  intervento  di
cui all'allegato I al presente decreto. 
  13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1  o  13.2  evidenzi
che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in
relazione a una o più tipologie  di  intervento,  la  detrazione  é
applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto. 
 
                             Allegato B 

                             Allegato C 
 
                             Allegato D 
 
                             Allegato E 
    
                             Allegato F 
 
                             Allegato G 
 
                            Allegato H   Collettori solari 
 
                              Allegato I