Studio Commerciale Stefano Tombesi
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RINVIO VERSAMENTI 16 MARZO 2020

 

art. 62 DL 18/2020

 2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

 a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;

 b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

 c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.  

5. I versamenti sospesi ai sensi dei  commi  2  e  3,  nonche'  del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24  febbraio  2020 sono effettuati, senza applicazione  di  sanzioni  ed  interessi,  in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o  mediante  rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal mese di maggio 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia' versato.

art. 127 DL 34/2020

1. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

 

 

RINVIO VERSAMENTI APRILE MAGGIO 2020

art. 18 DL 23/2020

 

 

Per  i  soggetti  esercenti   attività d'impresa,   arte   o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio  dello  Stato  con  ricavi  o  compensi  non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di  imposta  precedente  a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,

 

 

che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020  rispetto  allo  stesso mese del precedente periodo d'imposta  e  nel  mese  di  aprile  2020 rispetto allo stesso mese  del  precedente  periodo  d'imposta,  

periodo di confronto Periodo di sospensione
Marzo 2020 - Marzo 2019Aprile 2020
Aprile 2020 - Aprile 2019Maggio 2020

 

sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di  maggio  2020,  i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

 

alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli  23  e  24  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che  i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta

all'imposta sul valore aggiunto.

 

Per gli stessi soggetti di cui sopra sono sospesi, altresì,  per  i mesi di aprile e  di  maggio  2020,  i  termini  dei  versamenti  dei contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per l'assicurazione obbligatoria

 

art. 126 DL 34/2020

 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in  un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a  un massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal  medesimo mese di giugno 2020

in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020

 

Schematicamente:

Soggetti Versamento sospeso Ripresa dei versamenti
Imprese - lavoratori autonomi con ricavi compensi 2019

inferiori a € 50 milioni

riduzione di almeno il 33% di fatturato

corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019

IVA, ritenute lavoro dipendente  assimilato, contributi previdenziali

premi INAIL scadenti a aprile 2020

16.9.2020

riduzione di almeno il 33% di fatturato

corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019

IVA, ritenute lavoro dipendente assimilato, contributi previdenziali

premi INAIL scadenti a maggio 2020

Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019

superiori a € 50 milioni

riduzione di almeno il 50% di fatturatocorrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019IVA, ritenute lavoro dipendente assimilato, contributi previdenziali

premi INAIL scadenti a aprile 2020

16.9.2020

riduzione di almeno il 50% di fatturato

corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019

IVA, ritenute lavoro dipendente assimilato, contributi previdenziali

premi INAIL scadenti a maggio 2020

 

Imprese - lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019

IVA, ritenute lavoro dipendente assimilato, contributi previdenziali

premi INAIL scadenti a aprile - maggio 2020

 16.9.2020

Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d’impresa)ritenute lavoro dipendente - assimilato, contributi previdenziali

premi INAIL scadenti a aprile - maggio 2020

 16.9.2020

 

 
Le filiere ammesse
  • Associazioni e società sportive, stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
  • Teatri, sale da concerto e cinematografiche, compresi servizi biglietteria e attività di supporto ; discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • Ricevitorie lotto, lotterie, scommesse, gestione di slot e vlt
  • Corsi, fiere ed eventi, anche di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
  • Ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
  • Musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici , orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
  • Asili nido, servizi assistenza diurna minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e didattici di I eII grado, scuole vela, navigazione, volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per
  • autisti
  • Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
  • Aziende termali, centri benessere
  • Parchi divertimento o tematici
  • Stazioni autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
  • Servizi trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • Noleggio mezzi trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
  • Noleggio attrezzature sportive e ricreative o strutture/attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • Attività di guida e assistenza turistica
  • Servizi di trasporto merci