DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13 

Misure urgenti per il contrasto alle frodi e  per  la  sicurezza  nei
luoghi di  lavoro  in  materia  edilizia,  nonche'  sull'elettricita'
prodotta da impianti da fonti rinnovabili. (22G00021) 
(GU n.47 del 25-2-2022)
 
 Vigente al: 26-2-2022  
 
 

 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il codice penale, approvato nel testo  definitivo  con  regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
apposite e piu' incisive misure per il  contrasto  alle  frodi  1.nel
settore delle agevolazioni fiscali ed  economiche  e  in  materia  di
erogazioni pubbliche; 
  Ritenuta altresi' la necessita' ed  urgenza  di  introdurre  misure
urgenti sull'elettricita' prodotta da impianti a  fonti  rinnovabili,
nonche' in materia di utilizzo dei  crediti  d'imposta  sottoposti  a
sequestro  penale,  di  benefici   normativi   e   contributivi,   di
applicazione dei contratti collettivi  e  per  il  miglioramento  dei
livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  della
transizione ecologica e del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali
                            ed economiche 
 
  1. L'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
e' abrogato. 
  2.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 121: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
per un contributo, sotto forma di sconto  sul  corrispettivo  dovuto,
fino a un importo massimo pari al  corrispettivo  stesso,  anticipato
dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi  ultimi
recuperato sotto forma di credito d'imposta,  di  importo  pari  alla
detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad  altri  soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,
senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di
due ulteriori cessioni solo  se  effettuate  a  favore  di  banche  e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4,
del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra  i  predetti
soggetti, anche successiva alla prima;»; 
      2) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)
per la cessione di un credito d'imposta di pari  ammontare  ad  altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari
finanziari, senza facolta' di successiva  cessione,  fatta  salva  la
possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo  di  cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4,
del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i  predetti
soggetti, anche successiva alla prima.»; 
      3) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:  «1-quater.  I
crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di  cui  al  comma  1,
lettere a) e b), non possono formare  oggetto  di  cessioni  parziali
successivamente alla  prima  comunicazione  dell'opzione  all'Agenzia
delle entrate effettuata con le modalita' previste dal  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al  comma  7.  A  tal
fine, al credito e' attribuito un codice  identificativo  univoco  da
indicare nelle comunicazioni  delle  eventuali  successive  cessioni,
secondo le modalita' previste  dal  provvedimento  di  cui  al  primo
periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano  alle
comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura  inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.»; 
    b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri  intermediari
finanziari»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  senza   facolta'   di
successiva cessione, fatta salva la  possibilita'  di  due  ulteriori
cessioni solo  se  effettuate  a  favore  di  banche  e  intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto  dall'articolo  106  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  societa'  appartenenti  a  un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto
testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia  ovvero
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in  Italia  ai  sensi
del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente  decreto,
per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
successiva alla prima». 
  3. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.  241,  dopo  la  lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)
all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge
24 dicembre 2012, n. 228;». 
  4. Al decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 8: 
      1) il sesto periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Il  credito
d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di  successiva
cessione ad altri  soggetti,  fatta  salva  la  possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del sesto  periodo  sono
nulli.»; 
      2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «Le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla
tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica,   sono   definite   con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate.»; 
    b) all'articolo 4, comma 2, il terzo periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Il credito d'imposta e' cedibile, solo per  intero,  senza
facolta' di successiva cessione ad altri  soggetti,  fatta  salva  la
possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo  di  cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4,
del decreto-legge n. 34  del  2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 77 del 2020, per ogni  cessione  intercorrente  tra  i
predetti soggetti,  anche  successiva  alla  prima.  I  contratti  di
cessione conclusi in violazione del  terzo  periodo  sono  nulli.  Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e  alla
tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica,   sono   definite   con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate.».  
                               Art. 2 
 
Misure  sanzionatorie  contro  le  frodi  in  materia  di  erogazioni
                              pubbliche 
 
  1. Al codice penale,  approvato  nel  testo  definitivo  con  regio
decreto  19  ottobre  1930,  n.  1398,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono
inserite le seguenti: «640, secondo comma,  n.  1,  con  l'esclusione
dell'ipotesi in  cui  il  fatto  e'  commesso  col  pretesto  di  far
esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,»; 
    b) all'articolo 316-bis: 
      1)  nella  rubrica,  le  parole  «a  danno  dello  Stato»  sono
sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; 
      2) al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalita'»
sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui  agevolati  o
altre erogazioni dello stesso tipo,  comunque  denominate,  destinati
alla realizzazione di una o  piu'  finalita',  non  li  destina  alle
finalita' previste»; 
    c) all'articolo 316-ter: 
      1)  nella  rubrica,  le  parole  «a  danno  dello  Stato»  sono
sostituite dalla seguente: «pubbliche»; 
      2) al primo comma, dopo la parola: «contributi,» e' inserita la
seguente: «sovvenzioni,»; 
      d) all'articolo  640-bis,  dopo  la  parola:  «contributi,»  e'
inserita la seguente: «sovvenzioni,». 
  2. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del  2020,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n.  77  del  2020  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 13-bis e' inserito il  seguente:  «13-bis.1.  Il
tecnico abilitato che, nelle asseverazioni  di  cui  al  comma  13  e
all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni  false
o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del
progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione  dello  stesso
ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e' punito con la
reclusione da due a cinque anni e con  la  multa  da  50.000  euro  a
100.000 euro. Se il fatto  e'  commesso  al  fine  di  conseguire  un
ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata.»; 
    b) al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle
attestazioni  o  asseverazioni  rilasciate  e  agli   importi   degli
interventi oggetto delle predette  attestazioni  o  asseverazioni  e,
comunque,  non  inferiore  a  500.000  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «per   ogni   intervento   comportante   attestazioni   o
asseverazioni,  con  massimale  pari  agli  importi   dell'intervento
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».  
                               Art. 3 
 
Termini di utilizzo dei  crediti  d'imposta  sottoposti  a  sequestro
                               penale 
 
  1. L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e  122
del decreto-legge n. 34  del  2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 77 del 2020,  nel  caso  in  cui  tali  crediti  siano
oggetto  di  sequestro  disposto  dall'Autorita'   giudiziaria   puo'
avvenire,  una  volta  cessati  gli  effetti  del  provvedimento   di
sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e  122,
comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati  di  un
periodo pari alla durata del sequestro medesimo,  fermo  restando  il
rispetto  del  limite  annuale  di  utilizzo  dei  predetti   crediti
d'imposta previsto dalle richiamate  disposizioni.  Per  la  medesima
durata, restano fermi gli ordinari poteri di  controllo  esercitabili
dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno
esercitato le opzioni di cui agli articoli 121  e  122  del  medesimo
decreto-legge n. 34 del 2020. 
  2. L'Agenzia delle Entrate effettua il  monitoraggio  sull'utilizzo
del credito d'imposta nei casi  di  cui  al  precedente  comma  1,  e
comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e  delle  finanze
ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.  
                               Art. 4 
 
Disposizioni in  materia  di  benefici  normativi  e  contributivi  e
  applicazione dei contratti collettivi e per  il  miglioramento  dei
  livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
  1. Al fine di assicurare una  formazione  adeguata  in  materia  di
salute e sicurezza, nonche' incrementare i livelli di  sicurezza  nei
luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti  definiti  in  sede  di
contrattazione collettiva, all'articolo 1  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, dopo il comma 43 e' inserito il seguente: 
    «43-bis. Per i lavori edili di  cui  all'allegato  X  al  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro,
i benefici previsti dagli  articoli  119,  119-ter,  120  e  121  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'   quelli   previsti
dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2013,  n.  90,
dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  e
dall'articolo 1, comma 219, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
possono essere riconosciuti solo  se  nell'atto  di  affidamento  dei
lavori e' indicato che i lavori edili  sono  eseguiti  da  datori  di
lavoro che  applicano  i  contratti  collettivi  del  settore  edile,
nazionale e territoriali, stipulati dalle  associazioni  datoriali  e
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81.  Il  contratto  collettivo  applicato,  indicato   nell'atto   di
affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in
relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo
3, comma 3,  lettere  a)  e  b)  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i  responsabili  dell'assistenza
fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  per  rilasciare,  ove
previsto, il visto di conformita',  ai  sensi  dell'articolo  35  del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche  che  il
contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di  affidamento
dei  lavori  e  riportato   nelle   fatture   emesse   in   relazione
all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per  la  verifica
dell'indicazione del contratto collettivo  applicato  negli  atti  di
affidamento   dei   lavori   e   nelle   fatture,   puo'    avvalersi
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.
Le amministrazioni e gli  enti  coinvolti  provvedono  alle  previste
attivita' di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.». 
  2. L'articolo 1, comma 43-bis, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234, come introdotto dal comma  1  del  presente  articolo,  acquista
efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto e si applica ai lavori edili  ivi  indicati  avviati
successivamente a tale data. 
                               Art. 5 
 
Ulteriori interventi sull'elettricita' prodotta da impianti  a  fonti
                             rinnovabili 
 
  1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del
31 dicembre 2022, e' applicato un meccanismo di compensazione  a  due
vie sul prezzo dell'energia,  in  riferimento  all'energia  elettrica
immessa in rete da: 
    a) impianti  fotovoltaici  di  potenza  superiore  a  20  kW  che
beneficiano  di  premi  fissi  derivanti  dal  meccanismo  del  Conto
Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; 
    b) impianti di potenza superiore a  20  kW  alimentati  da  fonte
solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a
meccanismi  di  incentivazione,  entrati   in   esercizio   in   data
antecedente al 1° gennaio 2010. 
  2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del  Gestore
dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono  al  medesimo,
entro trenta giorni  dalla  medesima  richiesta,  una  dichiarazione,
redatta ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per  le
finalita'   di   cui   al   presente   articolo,   come   individuate
dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con
i provvedimenti di cui al comma 6. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza
tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b): 
    a) un prezzo di riferimento pari a  quello  indicato  individuato
dalla Tabella  1  allegata  al  presente  decreto  in  riferimento  a
ciascuna zona di mercato; 
    b) un prezzo di mercato pari a: 
      1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonche'  per
gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare,  eolica,
geotermica ed idrica ad acqua fluente, il  prezzo  zonale  orario  di
mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di  fornitura
stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le  condizioni
di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi; 
      2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b),  diversi  da
quelli di cui al numero 1), la media aritmetica  mensile  dei  prezzi
zonali  orari  di  mercato  dell'energia  elettrica,  ovvero,  per  i
contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio  2022  che  non
rispettano le condizioni di cui al comma 7, il  prezzo  indicato  nei
contratti medesimi. 
  4. Qualora la differenza di cui al comma 3  sia  positiva,  il  GSE
eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la  predetta
differenza  risulti  negativa,  il  GSE  conguaglia  o   provvede   a
richiedere al produttore l'importo corrispondente. 
  5. In relazione agli  impianti  che  accedono  al  ritiro  dedicato
dell'energia di cui  all'articolo  13,  commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al
comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori  spetti
una remunerazione economica  totale  annua  non  inferiore  a  quella
derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti. 
  6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ARERA  disciplina  le  modalita'  con  le  quali  e'  data
attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5,  nonche'
le modalita' con le quali i proventi  sono  versati  in  un  apposito
fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali
e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma  11,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  3,  4,  5  e  6  non  si
applicano all'energia oggetto  di  contratti  di  fornitura  conclusi
prima del 27 gennaio 2022,  a  condizione  che  non  siano  collegati
all'andamento  dei  prezzi  dei  mercati  spot  dell'energia  e  che,
comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10  per
cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente
al periodo di durata dei predetti contratti. 
  8. L'articolo 16 del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  e'
abrogato. 
                               Art. 6 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Cingolani,      Ministro      della
                                  transizione ecologica 
 
                                  Orlando,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
                                                             Allegato 
 
                                     (di cui all'articolo 5, comma 3) 
 
 TABELLA 1: prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona mercato 
 
     ===========================================================
     |  CNOR   |  CSUD   |  NORD   |  SARD   |  SICI   |  SUD  |
     +=========+=========+=========+=========+=========+=======+
     |   58    |   57    |   58    |   61    |   75    |  56   |
     +---------+---------+---------+---------+---------+-------+