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SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI

CIVILI - PENALI - TRIBUTARI - MILITARI

art.  83 DL 18/2020

 

 

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze  dei  procedimenti civili e penali pendenti presso  tutti  gli  uffici giudiziari  sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

 

Art. 36. DL 23/2020 - Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  e'  prorogato  all'11 maggio  2020.  Conseguentemente  il  termine  iniziale  del   periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato  al  12  maggio 2020.

 


  2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e'  sospeso  il  decorso  dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono  pertanto  sospesi,  per  la  stessa  durata,  i termini  stabiliti  per  la  fase  delle  indagini  preliminari,  per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito  della  loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.  Ove  il  decorso  del  termine  abbia  inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla fine di detto periodo. Quando il termine e'  computato  a  ritroso  e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione,  e'  differita l'udienza o  l'attivita'  da  cui  decorre  il  termine  in  modo  da consentirne il rispetto.

Si intendono altresi' sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i  termini  per  la  notifica  del ricorso in primo grado  innanzi  alle  Commissioni  tributarie  e  il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del  decreto  legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

 

L'art. 158 dl DL 34/2020 introduce una norma interpretativa ai sensi del comma 2 dell'art. 1 L. n. 212/2000 volta a chiarire che la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 co 2 D.L. n. 18/2000, convertito, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza", prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.

 

 

Circolare 10/E del 16.04.2020

Fisco Oggi: Rinvio udienze e sospensione termini

Sospensione e termini di adesione, resta da sciogliere il nodo-cumulo (Il Sole 24 Ore)