1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio
a data successiva al 15 aprile 2020.
Art. 36. DL 23/2020 - Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e'
prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al 12 maggio 2020.
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2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Si intendono altresi' sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
L'art. 158 dl DL 34/2020 introduce una norma interpretativa ai sensi del comma 2 dell'art. 1 L. n. 212/2000 volta a chiarire che la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 co 2 D.L. n. 18/2000, convertito, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione. Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza", prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83. |
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