Ai fini del computo
dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali
ed esecutivi, relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi su istanza
di parte o d'ufficio, pendenti
alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale
data,
non si tiene conto del periodo
compreso tra la medesima data e quella
del 15 aprile 2020.
Art. 37. DL 23/2020 - Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
è
prorogato al 15 maggio 2020;
|
Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì
applicazione in relazione ai termini relativi ai processi
esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di
notificazione dei processi verbali, di esecuzione del
pagamento in misura ridotta, di svolgimento di
attività difensiva e per la presentazione di ricorsi
giurisdizionali.
Tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il
31 gennaio 2020 e il 31 luglio
2020, conservano la loro validita'
per i novanta giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di
agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque
denominate ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza
Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente e' tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 1° settembre 2020.