SI RIPARTE
Dal 18 Maggio
al 3 Giugno 2020 |
Accordo
Governo-Regioni |
1. A
partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti
all’interno del territorio regionale
non sono soggetti ad alcuna limitazione,
fatte salve le misure di contenimento più
restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2
e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,
relativamente a specifiche aree del territorio
regionale, soggette a particolare aggravamento
della situazione epidemiologica.
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2. Fino al
2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e
gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici
e privati, in una regione diversa rispetto a
quella in cui attualmente ci si trova, salvo
che per comprovate esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
resta in ogni caso consentito il rientro presso
il proprio domicilio, abitazione o residenza.
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3. A
decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul
territorio nazionale possono essere limitati
solo con provvedimenti adottati ai sensi
dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, in relazione a specifiche aree del
territorio nazionale, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalità al rischio
epidemiologico effettivamente presente in dette
aree.
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6.
Le
attività economiche e produttive sono consentite
a condizione che rispettino i contenuti di
protocolli o linee guida, idonei a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel settore di
esercizio o in ambiti analoghi, adottati a
livello nazionale. Le singole regioni
possono adottare propri protocolli nel
rispetto dei principi contenuti nei protocolli o
nelle linee guida nazionali.
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la
Regione, informando contestualmente il
Ministro della salute, può introdurre,
anche nell’ambito delle attività economiche e
produttive svolte nel territorio regionale,
misure derogatorie, ampliative o restrittive,
rispetto a quelle disposte ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020,
n. 19.
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