delle somme,
scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31
maggio 2020, dovute a seguito di:
− atti di
accertamento con adesione
ai sensi dell’articolo 7 D.Lgs.
n. 218/1997;
−
accordo conciliativo ai
sensi degli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. n. 546/1992;
−
accordo di mediazione ai
sensi dell’articolo 17-bis D.Lgs. n. 546/1992;
− atti di liquidazione a seguito di
attribuzione della rendita;
− atti di liquidazione per
omessa registrazione di contratti
di locazione e di contratti
diversi;
− atti di recupero dei
crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche
in compensazione
(articolo 1, comma 421 della L. n. 311/2004)
− avvisi di
liquidazione emessi in presenza di
omesso, carente o tardivo
versamento dell’imposta di registro
di cui al DPR n. 131/1986, dei tributi di cui all’articolo
33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
dell’imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico,
dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al DPR n.
601/1973, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla L. n.
1216/1961.
Tale proroga si
applica (comma 4) altresì alle
somme dovute per le rate relative all’acquiescenza,
adesione, mediazione, conciliazione
e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli
articoli 1, 2, 6 e 7 del D.L. n. 119/2018, scadenti tra il 9
marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli atti di cui al
presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni
vigenti.
È altresì
prorogato al 16 settembre 2020
il termine finale per la
notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni
tributarie relativo agli atti
sopra enunciati e a quelli
definibili ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 218/1997, i cui
termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9
marzo 2020 e il 16 settembre 2020 (comma 3).