Taglio dell'IRAP
art. 24 DL 34/2020
Per imprese e
professionisti con ricavi < 250 milioni, non è
dovuto:
- il
saldo
IRAP per
il
2019
- l'acconto IRAP
per il
2020
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Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
art. 26 DL 34/2020
agli aumenti di capitale |
effettuati da:
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società per azioni
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società in accomandita per azioni
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società a responsabilità limitata, anche semplificata
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società cooperative
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che:
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presenti un ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019,
superiore a cinque milioni di euro |
abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di
marzo e aprile 2020,
una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura
non inferiore al 33% |
abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed
entro il 31 dicembre 2020
un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato |
danno diritto ad un
credito d'imposta pari al 20 per cento
a favore dei soggetti che effettuano il
conferimento in denaro.
L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta
non può eccedere euro 2.000.000
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Il
credito d'imposta di cui al comma 4 è
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive
fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento,
anche in compensazione.
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La partecipazione riveniente dal conferimento o
deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.
La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
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