Studio Commerciale Stefano Tombesi
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Taglio dell'IRAP

art. 24 DL 34/2020

 

 
Per imprese e professionisti con ricavi < 250 milioni, non è dovuto:
- il saldo IRAP per il 2019
- l'acconto IRAP per il 2020

 

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

art. 26 DL 34/2020

 

agli aumenti  di  capitale

effettuati da:

società  per   azioni

società   in accomandita per azioni

società a  responsabilità  limitata,  anche semplificata

società  cooperative

 

che:

presenti un ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019, superiore  a  cinque  milioni  di euro

abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19 nei  mesi  di  marzo  e  aprile  2020una   riduzione   complessiva dell'ammontare dei ricavi,  rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non  inferiore  al 33%

abbia deliberato  ed  eseguito  dopo  l'entrata  in  vigore  del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre  2020  un  aumento  di capitale a pagamento e  integralmente  versato

 

danno diritto ad un credito  d'imposta  pari  al  20  per cento  a favore dei soggetti che effettuano il conferimento in denaro.

L'investimento massimo del  conferimento  in  denaro  sul  quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro  2.000.000

 

Il credito d'imposta di cui al comma  4  è  utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione.

 

La partecipazione riveniente dal conferimento o deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

La distribuzione di riserve, di qualsiasi  tipo, prima di tale data da parte della società oggetto  del  conferimento in denaro  comporta  la  decadenza  dal  beneficio  e  l'obbligo  del contribuente di  restituire  l'ammontare  detratto,  unitamente  agli interessi legali.