DETRAZIONE AL 110% DI
SPESE
art. 119 DL 19.05.2020 N. 34
La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del
110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute
dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto
in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
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comma 1 |
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Interventi
sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
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max 30.000 |
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Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
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max 60.000 |
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Interventi
sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
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max 30.000 |
SE SI ESEGUE UNO DI
QUESTI TRE INTERVENTI DI CUI SOPRA:
l'aliquota
del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di
cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento
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comma 4 |
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SISMA BONUS
opere
per la messa in sicurezza statica, in particolare
sulle parti strutturali degli immobili
Per gli
interventi di cui ai commi
da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del
decreto-legge n. 63 del 2013,
l'aliquota delle detrazioni
spettanti è elevata al 110 per cento
per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021.
Per
gli interventi di cui al primo periodo, in caso
di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di
assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che
copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione
prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera
f-bis), del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella
misura del 90 per cento.
Le disposizioni di cui al primo e al secondo
periodo non si applicano agli edifici
ubicati in zona sismica 4 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20 marzo
2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2003
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max 96.000 |
comma 5 |
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5. Per
l'installazione di
impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su
edifici ai sensi dell'articolo 1, comma
1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
la detrazione
di cui all'articolo
16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,
spetta, per le spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021, nella misura del
110 per cento,
fino ad un ammontare
complessivo delle stesse spese non superiore a euro
48.000 e comunque nel limite di
spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza
nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo,
sempreché l'installazione degli impianti sia
eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o
4.
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art. 16
- DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63
1-bis. Per le spese sostenute dal
1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,
Art.
16-bis DPR 917/1986
immobile sul quale sono effettuati gli
interventi:
i)
relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere
per la messa in sicurezza statica, in
particolare sulle parti strutturali, per
la redazione della documentazione obbligatoria
atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione
degli interventi necessari al rilascio della
suddetta documentazione. Gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica devono essere realizzati
sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i
centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unità
immobiliari;
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le cui procedure autorizzatorie sono
iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente
disposizione, su edifici ubicati nelle
zone sismiche ad
alta pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a
costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive,
spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del
50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità
immobiliare per ciascun anno. La detrazione e'
ripartita in cinque quote annuali di pari importo
nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al
presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella
mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti,
ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni per le quali si e' gia' fruito
della detrazione.(7)
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio
2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma
1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona
sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2003. (7)
1-quater. Qualora dalla
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter
derivi una riduzione del rischio sismico che determini il
passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione
dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della
spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il
passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione
spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la
classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché
le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti
abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.(7)
1-quinquies. Qualora gli
interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati
sulle parti comuni di edifici condominiali, le
detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo
del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente,
nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le
predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese
non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi,
a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della
detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
con la facolta' di successiva cessione del credito.
Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.(7)
1-sexies. A decorrere dal 1º
gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione
degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e
1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la
classificazione e verifica sismica degli immobili. (7)
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi
da 1-bis a1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché
dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31
dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti
ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative
di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati
su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento
ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi
di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni
ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3
ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante
demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di
ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica
rispetto all'edificio preesistente, ove le norme
urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che
provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione
dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le
detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo
del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle
unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti
beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente
credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi
ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
a istituti di credito e intermediari finanziari.
AGGIORNAMENTO (7) La L. 11 dicembre 2016,
n. 232, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le
detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter,
1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 2 del presente
articolo, non sono cumulabili con agevolazioni gia'
spettanti per le medesime finalita' sulla base di norme
speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici".
Vedi sezione dedicata
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Decreto legge
4 giugno 2013, n. 63
Articolo 14
Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica
Testo in vigore dal 1 gennaio 2020
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si
applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020. La detrazione
di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese,
sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di
schermature solari e di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente comma gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione
della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con
caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra
loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di
generatori d'aria calda a condensazione.
2. La detrazione di cui
al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle
spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi
relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui
agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che
interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il
singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2021;
b) per l'acquisto e
la posa in opera delle schermature solari di cui
all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311,
sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, fino a un
valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
b-bis) per l'acquisto e
la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di
impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di
100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione
gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di
energia primaria (PES), come definito all'allegato III del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2011, pari almeno al 20 per cento.
2-bis. La detrazione
nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese
sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e la posa in opera di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,
fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
2-ter. Per le spese
sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui
al presente articolo, i soggetti che nell’anno precedente a
quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni
di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13,
comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della
detrazione possono optare per la cessione del corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero
ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione
del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del
presente comma sono definite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2-quater. Per le spese
sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi
di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici
condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie
disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui
al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese
sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi
alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a
migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che
conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del
15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono
calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore
a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio.
2-quater.1. Per le
spese relative agli interventi su parti comuni di edifici
condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle
detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del
presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una
detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi
determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o
nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il
passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta
detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e
si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro
136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di
ciascun edificio.
2-quinquies. La
sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è
asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione
della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al
citato comma 2-quater. L’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
effettua controlli, anche a campione, su tali
attestazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi
del presente articolo, con procedure e modalità disciplinate con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni. La non veridicità dell’attestazione
comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la
responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni
vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è
autorizzata in favore dell’ENEA la spesa di 500.000 euro per
l’anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal
2018 al 2021.
2-sexies. Per le spese
sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui
al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti
beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono
optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori
che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti
privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente
comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
2-septies. Le
detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche
dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali
dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di
in house providing e che siano costituiti e operanti alla data
del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica
realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per
conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,
nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
3. La detrazione
spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci
quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3.1. A partire dal 1°
gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione
importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015,
recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la
certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici
condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a
200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può
optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato
gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione,
in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli
interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta
ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e
ad intermediari finanziari.
3-bis. Al fine di
effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio
energetico conseguito a seguito della realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di
detrazione pervenute per via telematica e trasmette una
relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello
sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze,
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell’ambito di tale attività, l’ENEA predispone il costante
aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle
dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui
all’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto
tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano.
3-ter. Con uno o più
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di
cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo
specifici per singola tipologia di intervento, nonché le
procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione,
sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad
accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al
beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai
fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa
vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai
relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in
essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a
cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al
presente articolo.
3-quater. Al fine di
agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica
di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni
di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del
Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro
annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello
sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il
periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui
delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità
dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il
perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o
più decreti di natura non regolamentare da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
acquisito il parere della Conferenza unificata, sono
individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di
funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del
Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa.
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Art. 16
Proroga delle detrazioni
fiscali per interventi di ristrutturazione
edilizia e per
l'acquisto di mobili
1. Ferme restando le
ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le
spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1
del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall’imposta
lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione è pari al 50
per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2019 31 dicembre 2020.
1-bis. Per le spese
sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli
interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono
iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente
disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione
e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta
lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per
unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in
cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento
delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli
interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno
consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in
anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle
spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche
delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già
fruito della detrazione
1-ter. A decorrere dal 1º
gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del
comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona
sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio
2003.
1-quater. Qualora dalla
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter
derivi una riduzione del rischio sismico che determini il
passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione
dall’imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa
sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi
di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80
per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee
guida per la classificazione di rischio sismico delle
costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi
effettuati.
1-quinquies. Qualora gli
interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti
comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta di
cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater
spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e
dell’85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato
per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per
tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della
detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione
del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli
interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad
istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di
attuazione del presente comma sono definite con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
1-sexies. A decorrere dal
1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione
degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies
rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e
verifica sismica degli immobili 1-septies. Le detrazioni di cui
ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,
nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31
dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad
edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di
abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai
propri soci.
1 -octies. Per gli
interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente
articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare,
in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo
di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito
d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in
cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli
interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta
ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e
ad intermediari finanziari.
2.
Ai contribuenti che
fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a
decorrere dal 1° gennaio 2018 1° gennaio 2019, è altresì
riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese
documentate sostenute nell’ anno 2019 anno 2020 per l’acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali
sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui
al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci
quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per
cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli
interventi effettuati nell’ anno 2018 anno 2019 ovvero per
quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2019 nel
2020, al netto delle spese sostenute nell’ anno 2018 anno 2019
per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della
fruizione della detrazione dall’imposta, le spese di cui al
presente comma sono computate indipendentemente dall’importo
delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che
fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.
2-bis. Al fine di
effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio
energetico conseguito a seguito della realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già
previsto in materia di detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per
via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi
effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette
una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello
sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze,
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali |
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