CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
art. 25 DL 34/2020
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile
2020
sia inferiore
ai
due terzi dell’ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
(quindi un calo di più di un terzo)
Al fine di determinare
correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla
data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o
di prestazione dei servizi.
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Il contributo spetta
anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che
hanno iniziato l’attività a
partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data
dall’insorgenza dell’evento calamitoso,
hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni
colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano
ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè alla data
del 31 gennaio 2020 (lista dei comuni).
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L’ammontare del contributo a fondo
perduto è determinato applicando una percentuale alla
differenza tra l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come
segue:
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a) venti per cento per i
soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non
superiori a quattrocentomila euro nel periodo
d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
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b) quindici per cento per i
soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori
a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel
periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
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c) dieci per cento per i
soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori
a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
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Il contributo
spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario ed
a imprese e professionisti con ricavi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso:
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ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8;
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agli enti pubblici di cui all'articolo
74;
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ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi
(intermediari finanziari);
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ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27
(Indennita' professionisti e lavoratori con rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa)
, e 38 ( Indennita' lavoratori
dello spettacolo) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
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ai lavoratori dipendenti;
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ai professionisti iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
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L’ammontare del contributo a
fondo perduto è riconosciuto, comunque,
per un importo non
inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e
a 2.000
euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
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