Studio Commerciale Stefano Tombesi
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

art. 25 DL 34/2020

 

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. (quindi un calo di più di un terzo)  

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

 

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè alla data del 31 gennaio 2020 (lista dei comuni).

 

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 
Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario ed a imprese e professionisti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
 
Il contributo a fondo perduto non  spetta,  in ogni caso:
  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data  di presentazione dell'istanza di cui al comma 8;
  • agli enti  pubblici  di cui all'articolo 74;
  • ai soggetti  di  cui  all'articolo  162-bis  del testo unico delle imposte sui redditi (intermediari finanziari);
  • ai  contribuenti  che  hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli  27 (Indennita' professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) , e 38 ( Indennita' lavoratori dello spettacolo) del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27;
  • ai lavoratori dipendenti;
  • ai  professionisti  iscritti  agli  enti  di diritto  privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai   decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103

 
 
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
 

 

GUIDA AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

CIRCOLARE 15/E DEL 13/06/2020

Se il contributo non spetta, pronti tre codici per la restituzione spontanea