Studio Commerciale Stefano Tombesi
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LOCAZIONE IMMOBILI PER ATTIVITA'

art. 28  DL 34/2020

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito di imposta  di  cui  ai  commi  1  e  2  spetta  alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente  dal  volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

 

 

Il credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Per  le  strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con  riferimento  a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Art. 77 DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 
 
               Misure urgenti per il settore turistico
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 28, comma 3,  dopo  la  parola  «alberghiere»  é

inserita la seguente: «, termali»;
    b) all'articolo 28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite
dalle seguenti: «
, maggio e giugno» e le  parole:  «e  giugno»,  sono
sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»;

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

In relazione alle attività iniziate a partire dal 1° gennaio 2019, una modifica introdotta alla Camera (nello specifico al comma 5) dispone che il bonus può essere riconosciuto anche in assenza dei requisiti che attestano il calo dell’attività. In pratica, per questi soggetti non occorrerà verificare la diminuzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi periodi del 2019. E questo sia che manchi il dato di riferimento mensile 2019 sia che, in presenza di tale dato, non risulti verificata la diminuzione minima rispetto al dato di quest’anno. Non sarà rilevante il calo anche per coloro che hanno sede operativa «nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19».

Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il soggetto avente diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Il  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non   é cumulabile con il  credito  d'imposta  di  cui  all'articolo  65  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  in relazione alle  medesime  spese sostenute.

 

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19

Circolare 14/E del 6 Giugno 2020

 

 

 

LOCAZIONE BOTTEGHE E NEGOZI

art. 65 DL 18/2020

 

Ai   soggetti   esercenti   attivita'   d'impresa   e' riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura  del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d'imposta non si applica alle attività di  cui  agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 11 marzo 2020

ed e' utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. istituzione del codice tributo

Il credito d'imposta di cui al comma 1 non  concorre  alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 11 marzo 2020 
Allegato 1 
 
                       COMMERCIO AL DETTAGLIO 
 
    Ipermercati 
    Supermercati 
    Discount di alimentari 
    Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari
vari 
    Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
    Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di
consumo audio e video, elettrodomestici 
    Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco
in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) 
    Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
specializzati 
    Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le
telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco:
47.4) 
    Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e
materiale elettrico e termoidraulico 
    Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
    Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 
    Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
    Farmacie 
    Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   di
medicinali non soggetti a prescrizione medica 
    Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in
esercizi specializzati 
    Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per
toletta e per l'igiene personale 
    Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
    Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
    Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per
riscaldamento 
    Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la
lucidatura e affini 
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato
via internet 
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato
per televisione 
    Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   per
corrispondenza, radio, telefono 
    Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 
                                                           Allegato 2 
 
                       SERVIZI PER LA PERSONA 
 
    Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 
    Attivita' delle lavanderie industriali 
    Altre lavanderie, tintorie 
    Servizi di pompe funebri e attivita' connesse