LOCAZIONE IMMOBILI PER ATTIVITA'
art. 28 DL 34/2020
Ai
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione,
con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, spetta
un credito d’imposta nella misura del 60 per cento
dell'ammontare mensile del canone di locazione,
di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo
destinati allo svolgimento dell’attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o
all'esercizio abituale e professionale dell’attività di
lavoro autonomo.
Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
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Il credito d’imposta
commisurato all’importo
versato nel periodo d’imposta
2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di
marzo, aprile
e maggio.
Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Art.
77 DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104
Misure urgenti per il settore
turistico
1. Al decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 3, dopo la
parola «alberghiere» é
inserita la seguente: «,
termali»;
b) all'articolo
28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite
dalle seguenti: «,
maggio e giugno» e le
parole: «e giugno», sono
sostituite dalle seguenti: «,
giugno e luglio»;
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Ai soggetti locatari esercenti
attività economica,
il credito d’imposta spetta
a condizione che abbiano subito una
diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi nel mese di
riferimento di almeno il 50 per cento rispetto
allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
In
relazione alle attività iniziate a partire dal 1° gennaio
2019, una modifica introdotta alla Camera (nello specifico
al comma 5) dispone che il bonus può essere riconosciuto
anche in assenza dei requisiti che attestano il calo
dell’attività. In pratica, per questi soggetti non occorrerà
verificare la diminuzione di fatturato o corrispettivi di
almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020
rispetto agli stessi periodi del 2019. E questo sia che
manchi il dato di riferimento mensile 2019 sia che, in
presenza di tale dato, non risulti verificata la diminuzione
minima rispetto al dato di quest’anno. Non sarà rilevante il
calo anche per coloro che hanno sede operativa «nel
territorio dei
comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di
emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione
dello stato di emergenza Covid-19».
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Il credito d'imposta di cui ai commi
precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
ovvero in compensazione,
successivamente all'avvenuto pagamento
dei canoni.
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Il soggetto avente diritto al credito
d’imposta di cui al presente articolo, in luogo
dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la
cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a
fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da
versare.
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Il credito d'imposta di cui al presente articolo non é cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo
65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
in relazione alle medesime spese sostenute.
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Modalità di attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei
crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per
fronteggiare l’emergenza da COVID-19
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Circolare 14/E del 6 Giugno 2020
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