Congedi parentali |
Cos'è |
Si
tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni
complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei
genitori per nucleo familiare, per periodi che
decorrono dal 5 marzo
al 3 aprile.
Le seguenti
disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei
casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
|
I
predetti congedi e permessi non sono fruibili: |
✓
se
l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di
sostegno al reddito
✓
se è
stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di
baby-sitting. |
È
possibile cumulare: |
✓
nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di
permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto
Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓
nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il
prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità
grave. |
I beneficiari sono i
genitori: |
Lavoratori dipendenti privati |
-
Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età:
per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al
50 per cento della retribuzione e la contribuzione
figurativa.
-
Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono
assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15
giorni) senza alcuna indennità e senza copertura
figurativa.
-
Genitori di figli con handicap in situazione di
gravità senza limiti di età, purché iscritti a
scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri
diurni a carattere assistenziale: per il congedo
COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per
cento della retribuzione e la contribuzione
figurativa
-
Genitori che hanno esaurito la fruizione massima
individuale e di coppia prevista dalla normativa che
disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi
previsti a seconda dell’età del figlio per il quale
richiedono il congedo COVID-19
|
Come fare domanda:
|
-
I
genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del
5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo
parentale "ordinario" non devono presentare una nuova
domanda. I giorni di congedo parentale saranno
convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui
trattasi.
-
I
genitori di figli con handicap in situazione di gravità
che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo,
hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento
del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n.
151/2001, non devono presentare domanda. I predetti
periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto
alla relativa indennità.
-
I
genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo
Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai
congedi parentali "ordinari" possono già presentare
domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS,
utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale
già in uso.
-
I
genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di
handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un
prolungamento del congedo parentale, possono già
usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare
apposita domanda e nel caso in cui
la fruizione fosse
precedente alla data della domanda medesima, potranno
farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo
dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di
congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine
del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti
in corso di ultimazione.
- l
genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni,
devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente
al proprio datore di lavoro e
non all’INPS.
|
Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
INPS |
-
Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12
anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità
pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato
come base di calcolo dell’indennità di maternità.
-
Genitori di figli con handicap in situazione di gravità,
senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni
ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale: per il congedo è riconosciuta
un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito
individuato come base di calcolo dell’indennità di
maternità.
- Non è prevista la sussistenza
del requisito di un minimo contributivo.
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Come fare domanda:
|
-
I
genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda
all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo
parentale già in uso.
-
I
genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni
potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto
retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la
domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo,
utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di
congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine
del corrente mese di marzo.
-
I
genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori
di handicap grave possono già usufruire del congedo
COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda
e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima,
potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al
massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura
telematica di congedo parentale, che sarà disponibile
entro la fine del corrente mese di marzo.
-
I
periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente
già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle
attività
didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti
nel congedo COVID-19.
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Lavoratori
Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS |
-
Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12
anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità
pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale
giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda
della tipologia di lavoro autonomo svolto.
-
Genitori di figli con handicap in situazione di gravità,
senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni
ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale: per il congedo è riconosciuta
un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione
convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla
legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo
svolto
- Non è prevista la sussistenza
della regolarità contributiva
|
Come fare domanda:
|
-
I
genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda
all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo
parentale già in uso.
-
I
genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni
potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è
precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo
anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal
5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la
richiesta di congedo parentale, entro la fine del
corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti
informatici in corso.
- I genitori con
figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap
grave possono già usufruire del congedo COVID-19.
Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la
fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno
farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo
dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di
congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine
del corrente mese di marzo.
- I periodi di congedo parentale
"ordinario"
eventualmente già richiesti, anche se fruiti
durante il periodo
di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e
delle attività didattiche nelle scuole, non
potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
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Lavoratori dipendenti Pubblici |
Le
modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori
dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a
cura
dell’Amministrazione
pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
|
Come fare domanda:
|
- o
Non devono presentare domande all’INPS.
- o
La
domanda di congedo è presentata alla propria
Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla
stessa fornite.
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PERMESSI
EX L. 104/92 |
È prevista un incremento dei giorni di
permesso retribuiti.
In aggiunta ai 3 giorni mensili già
previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per
il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni
complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche
frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente
nello stesso mese |
Beneficiari |
-
lavoratori che assistono un familiare con handicap grave
|
Come
fare domanda
|
-
Il
lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione
ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo
e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già
fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di
lavoro devono considerare validi i provvedimenti di
autorizzazione già emessi.
-
Il
lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in
corso di validità deve presentare domanda secondo le
modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione
che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di
lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato
di giorni.
-
I
lavoratori dipendenti per i quali è previsto il
pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS
(lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a
tempo determinato), devono presentare una nuova domanda
secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non
sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi
per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.
|
Lavoratori
dipendenti Pubblici |
Le modalità di
fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del
settore pubblico
sono a
cura dell’Amministrazione
pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
|
Come possono fare
domanda: |
- o
Non devono presentare domande all’INPS.
- o
La
domanda di permesso è presentata alla propria
Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla
stessa fornite.
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BONUS PER
SERVIZI DI BABY-SITTING |
Il decreto Cura Italia ha
previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei
servizi
educativi
per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole,
la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di
baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di
chiusura scolastica. |
A chi spetta: |
✓
ai
genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5
marzo 2020;
✓
anche in caso di adozione e affido preadottivo;
✓
oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con
handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di
ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale;
✓
è
erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis
della legge 24 aprile 2017, n. 50. |
Chi sono i beneficiari
|
Lavoratori dipendenti Privati,
Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
INPS,
Lavoratori Autonomi (iscritti e non all’INPS)
|
Il
voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per
famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori dipendenti del settore
privato;
-
lavoratori
iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi
iscritti all’INPS;
-
lavoratori
autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla
comunicazione da parte delle
rispettive casse previdenziali).
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Lavoratori dipendenti Pubblici
|
Il bonus per servizi di baby-sitting
spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario,
pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti
categorie:
- Medici;
- Infermieri;
- Tecnici di laboratorio biomedico;
- Tecnici di radiologia medica;
- Operatori sociosanitari
- al personale del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le
esigenze
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per tali soggetti, il bonus:
- è erogato
dall’INPS mediante il
libretto famiglia, con riferimento
alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi
di sospensione delle attività didattiche;
-
l’importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare
ad un massimo di 1.000
euro per nucleo familiare.
|
IMPORTANTE |
Il bonus per servizi di
baby-sitting non è fruibile:
✓ se l'altro genitore è disoccupato/non
lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
✓ se è stato richiesto il
congedo COVID-19, rispetto al
quale è alternativo.
È possibile cumulare:
- il bonus per
servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito
per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 +
12 per marzo e aprile).
Il bonus per
servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo
parentale per figli con disabilità grave.
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Come fare domanda |
La domanda per il bonus per
servizi di baby-sitting, può essere presentata:
- per ogni figlio di età
inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori
portatori di handicap grave), fermo restando il limite
complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo
familiare ammesso al beneficio;
avvalendosi della modulistica
ufficiale che a breve
sarà messa a disposizione dall’INPS e della cui
disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con
apposito messaggio
dell’Istituto.
La domanda, disponibile entro la prima
settimana di aprile a seguito dell’implementazione
informatica in
corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete
modalità:
-
WEB -
www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il
cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure
SPID, CIE, CSN) >
"Domanda di prestazioni a sostegno del reddito"
> "Bonus
servizi di baby-sitting";
-
CONTACT CENTER
INTEGRATO -
numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
o numero 06 164.164
(da rete mobile con tariffazione a carico
dell'utenza chiamante);
-
PATRONATI - attraverso i
servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
|
Come Attivare il libretto famiglia per
poter fruire del bonus per servizi di baby-sitting |
Al fine di
consentire l’ero gazione
del beneficio, i beneficiari del bonus avranno
l’onere di registrarsi
tempestivamente come
utilizzatori di libretto Famiglia sul
sito INPS, nell’apposita sezione dedicata
alle prestazioni
occasionali > "Libretto
Famiglia link".
Parimenti, devono registrarsi come prestatori
sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle
Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di
baby-sitting,
ed esercitando "l’appropriazione" delle somme nell’ambito di
tale procedura.
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