Studio Commerciale Stefano Tombesi
ragioniere commercialista - revisore contabile
Assistenza fiscale e tributaria a privati ed imprese
Consulenza amministrativa, fiscale e societaria
Gestione e Consulenza delle società cooperative 
 
Consulenza del lavoro e tenuta paghe
Revisione contabile
Home
Chi siamo
Lo Studio
Documenti
i Link
Contatti

 

 

CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

art. 122

 

 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31  dicembre  2021,  i  soggetti  beneficiari  dei  crediti d'imposta  elencati  al  successivo  comma  2   possono,   in   luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale,  degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti  di  credito  e  altri intermediari finanziari.

 

Per le  seguenti  misure  introdotte   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19

a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui  all'articolo  65
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

si può,   in   luogo dell'utilizzo diretto

optare per la cessione, anche parziale,  degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti  di  credito  e  altri intermediari finanziari.

b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;

c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro  di
cui all'articolo 120;

d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di  lavoro  e
l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125

   

Il credito d'imposta é usufruito dal cessionario con le  stesse
modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241