CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA
art. 122
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2021, i soggetti
beneficiari dei crediti d'imposta elencati
al successivo comma 2
possono, in luogo dell'utilizzo
diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli
stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di
credito e altri intermediari finanziari.
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Per le seguenti
misure introdotte per fronteggiare
l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 |
a) credito d'imposta per
botteghe e negozi di cui all'articolo 65
del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
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si può, in
luogo dell'utilizzo diretto
optare per la cessione,
anche parziale,
degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari
finanziari.
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b) credito
d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
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c) credito d'imposta per
l'adeguamento degli ambienti di lavoro di
cui all'articolo 120;
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d) credito d'imposta per
sanificazione degli ambienti di lavoro e
l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo
125
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Il credito d'imposta é usufruito dal cessionario con le stesse
modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
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