INTEGRAZIONE SALARIALE 2021
(DL 41/2021)
INPS
- Messaggio 1297 del 26.03.2021 |
Tipo integrazione: |
L. 178/2020 |
DL 41/2021 |
Dal - Al |
Sett. |
Dal - Al |
Sett. |
Trattamenti di integrazione salariale ordinaria |
01.01.2021 - 31.03.2021 |
12 |
01.04.2021 - 30.06.2021 |
13 |
Trattamenti di assegno ordinario e di
cassa integrazione guadagni in deroga |
01.012021 - 30.06.2021 |
12 |
01.04.201 - 31.12.2021 |
28* |
*Complessivamente 40 settimane di
trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Il periodo
di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge
di bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30
giugno 2021. |
Cassa integrazione
ordinaria 2020 |
Chi può fare domanda |
- Imprese industriali
manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione
di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua
e gas
- Cooperative di produzione e lavoro
che svolgano attività lavorative similari a quella degli
operai delle imprese industriali, ad eccezione delle
cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970
- Imprese dell'industria boschiva,
forestale e del tabacco
- Cooperative agricole, zootecniche
e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione,
manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli
propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato
- Imprese addette al noleggio e alla
distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola
cinematografica
- Imprese industriali per la
frangitura delle olive per conto terzi
- Imprese produttrici di
calcestruzzo preconfezionato
- Imprese addette agli impianti
elettrici e telefonici
- Imprese addette all'armamento
ferroviario
- Imprese industriali degli enti
pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente
di proprietà pubblica
- Imprese industriali e artigiane
dell'edilizia e affini
- Imprese industriali esercenti
l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale
lapideo
- Imprese artigiane che svolgono
attività di escavazione e di lavorazione di materiali
lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed
escavazione.
|
Come fare domanda |
La domanda può
essere presentata, con le consuete modalità, per
periodi decorrenti dal 23 febbraio
2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9
settimane,
incrementate
di ulteriori cinque settimane nel medesimo
periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo
interamente fruito il periodo precedentemente
concesso fino alla durata massima di nove
settimane.
È
altresì riconosciuto un eventuale ulteriore
periodo di durata massima di quattro settimane
di trattamento di cui al presente comma per
periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31
ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo
73-bis
E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter |
utilizzando la
nuova causale
denominata "COVID-19
nazionale"
-
Le
aziende non devono fornire
alcuna prova in ordine
alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività
lavorativa né, tantomeno, dimostrare
la sussistenza del requisito di non
imputabilità
dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.
Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare
in allegato alla domanda la relazione tecnica,
ma solo
l’elenco dei lavoratori beneficiari.
-
Le
aziende possono
chiedere
l’integrazione salariale per "Emergenza COVID-19
nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno
in corso un’autorizzazione con un’altra
causale. Il periodo concesso con causale
"Emergenza COVID-19
nazionale", infatti, prevarrà sulla
precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non
ancora definita. Queste
ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi
corrispondenti.
|
Le novit à
dell’istruttoria |
- Non è dovuto il pagamento del
contributo addizionale.
- Non si tiene conto dei seguenti
limiti:
- limite delle 52 settimane nel
biennio mobile;
-
limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore
edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
- limite di 1/3 delle ore
lavorabili.
- I
periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive
richieste.
-
Non
occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito
dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo
sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda
richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
-
Il termine di presentazione delle
domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell'attività lavorativa.
I
datori di lavoro che presentano la domanda di
cui al comma 1 sono dispensati
dall'osservanza dell'articolo
14 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei
termini del procedimento previsti dall'articolo
15, comma 2, nonché dall'articolo 30,
comma 2, del medesimo decreto legislativo
per l’assegno ordinario, fermo restando
l’informazione, la consultazione e l’esame
congiunto che devono essere svolti anche in via
telematica entro i tre giorni successivi a
quello della comunicazione preventiva
|
|
Aziende in CIGS |
Le imprese che alla data del 23 febbraio
2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale
straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e
accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di
imprese assicurate anche alle integrazioni salariali
ordinarie.
-
La cassa
integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si
avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO
richiesta in via diretta.
-
Le
aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non
possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie,
possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa
integrazione in deroga.
|
Erogazione della prestazione |
Oltre all’ordinaria
modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio
su UNIEMENS, sarà
possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore,
senza che il datore di lavoro debba
comprovare le difficoltà finanziarie
dell’impresa.
|
INPS |
Circolare 48 del 28.03.20 - CIGO |
F.I.S.
Assegno ordinario |
Si tratta di una prestazione di
integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o
riduzione
dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori
dipendenti di
datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei
Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.
Nota Bene
L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo
indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori
dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo
di integrazione salariale (FIS) che occupano
mediamente più di 5 dipendenti.
|
Beneficiari |
- Per il Fondo di integrazione
salariale (FIS):
- lavoratori dipendenti,
compresi i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante e con esclusione dei
dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso
datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
-
i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di
solidarietà possono accedere al
trattamento anche
per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno
di solidarietà, a copertura delle
ore di lavoro residue che non possono essere prestate
per sospensione
totale
dell’attività.
- Per i Fondi di solidarietà di
settore:
-
lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi
i dirigenti, se non diversamente specificato dai
regolamenti dei rispettivi fondi.
|
Le novit à
dell’istruttoria |
Al fine di garantire un
più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima
fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata, che
si sintetizza di seguito:
- non è dovuto il pagamento del
contributo addizionale;
non si tiene conto del tetto
contributivo aziendale;
non si tiene conto dei seguenti
limiti:
- limite delle 52
settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel
biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale
(FIS);
- limite dei 24
mesi nel quinquennio mobile;
- limite di 1/3 delle ore
lavorabili.
I periodi autorizzati sono
neutralizzati in caso di successive richieste;
o
non
occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito
dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo
sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda
richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
o
il termine di presentazione delle domande è individuato alla
fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attività lavorativa.
|
Come fare domanda
|
-
In
deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà
essere presentata entro la fine del quarto mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il
periodo di sospensione o di riduzione dell'attività
lavorativa.
-
La
domanda deve essere presentata dal datore di lavoro
esclusivamente on line sul sito
www.inps.it,
avvalendosi dei servizi per "Aziende, consulenti e
professionisti", alla voce "Servizi per aziende e
consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà",
selezionando la causale "Emergenza COVID-19 nazionale".
-
Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda
causale, né ogni altra documentazione probatoria.
-
Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno
ordinario sia subordinato al preventivo espletamento
delle procedure sindacali con obbligo di accordo
aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà
ritenuto valido anche un accordo stipulato in data
successiva alla domanda.
-
Le
aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per
"Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già
presentato una domanda o hanno in corso
un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso
con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti,
prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla
precedente domanda non ancora definita. Queste ultime
saranno annullate d’ufficio per i periodi
corrispondenti.
-
Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e
somministrazione), la domanda dovrà essere presentata
direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.
|
Modalità di accesso
|
Per
le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale
l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche
stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto
aziendale.
|
Modalità di pagamento |
Oltre all’ordinaria modalità di
erogazione della prestazione tramite
conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il
pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore
di lavoro debba
comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
|
Cassa integrazione in deroga |
Beneficiari |
art. 22 DL 18-2020
Il Decreto Cura Italia
riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga
per una durata massima di nove settimane
per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
art.
70-71 DL 34/2020
incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.
Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute
secondo quanto disciplinato dall'articolo
22-quater del DL 18-2020
Art.
22-quater DL 18/2020: i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22,
per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia
è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4.
I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps
indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.
L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 4.
La domanda di concessione del trattamento può essere trasmessa,
decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla sede Inps territorialmente competente.
Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda
è trasmessa
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Il datore di lavoro che si avvale del
pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda di cui al comma 3,
entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps.
Cassa integrazione in deroga – pagamento diretto
|
Datore di lavoro presenta domanda a Inps entro 15 giorni dall’ inizio sospensione/riduzione
|
La domanda deve contenere:
- Elenco beneficiari
- Ore di sospensione/riduzione per ciascun lavoratore per l’intero periodo oggetto di domanda;
- Dati per il calcolo dell’anticipazione da parte di Inps;
|
Inps entro 15 giorni da ricezione domanda
|
- Autorizza domanda
- Paga anticipazione ai lavoratori pari a 40% del valore delle ore autorizzate per intero periodo richiesto
|
Datore di lavoro entro 30 giorni da erogazione dell’anticipazione
|
Invia a INPS i dati necessari al pagamento del saldo del trattamento di integrazione salariale
|
|
- a tutti i
datori di lavoro del settore privato, compresi quello
agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti
religiosi civilmente riconosciuti;
- sono esclusi i datori di lavoro
rientranti nel campo di applicazione della
CIGO, del
FIS o dei Fondi di
solidarietà;
|
Soggetti esclusi
|
- Datori di lavoro domestico.
-
Datori
di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni
garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà.
-
Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio
2020.
La prestazione è aggiuntiva rispetto
alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga
concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per
la cosiddetta "zona rossa". |
La prestazione |
- Ai
beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione
salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri
accessori (ANF).
-
Limitatamente ai lavoratori del
settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei
limiti previsti, il trattamento è equiparato a "lavoro" ai
fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione
agricola.
|
Requisiti |
-
Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario
l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con
le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale relativamente alla
durata della sospensione del rapporto di lavoro.
-
Per datori di lavoro che occupano fino
a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale,
neanche concluso in via telematica.
|
Ai fini del riconoscimento del
trattamento non si applicano: |
- le disposizioni relative al
requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
- il contributo addizionale;
-
la riduzione in percentuale della
relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa
integrazione in deroga.
|
Come fare domanda |
La prestazione è concessa
con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate,
le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei
requisiti di legge.
Le domande di accesso alla prestazione
in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e
Province autonome
interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine
cronologico di
presentazione delle stesse.
Le Regioni inviano all’Istituto, in
modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei
Percettori (SIP),
attraverso
l’utilizzo del cosiddetto "Flusso B":
- o
il decreto di concessione,
individuato con numero di decreto convenzionale "33193";
- o la lista dei beneficiari.
|
Modalità di pagamento |
-
Esclusivamente pagamento diretto.
-
Il datore di lavoro dovrà inoltrare il
modello "SR 41".
|
Intesa con la Regione Marche |
Scarica il testo dell'intesa
|
INPS |
Circolare 48 del 28.03.2020 - CIGD
|
INPS – Direzione
Regionale Marche: Principali novità relative agli adempimenti
connessi alla liquidazione delle domande di Cassa integrazione
in deroga COVID-19 |
Si riportano qui di seguito, in
sintesi, le principali novità relative agli adempimenti
connessi alla
liquidazione delle domande di Cassa
integrazione in deroga COVID-19, contenute nelle circolari
INPS
n. 47 del 28 marzo 2020 e n. 48 del
29 marzo 2020, e nei messaggi n. 1508 del 6 aprile 2020, e
1525
del 7 aprile 2020, così come
trasmesse dalla direzione:
1. Una volta pervenuto il
decreto concessorio disposto dalla Regione Marche e
completata
l’istruttoria interna, la Direzione
regionale INPS emetterà il provvedimento di autorizzazione
al
pagamento, che sarà reso
disponibile all’interno del Fascicolo elettronico aziendale
e notificato al
datore di lavoro.
2. Per la richiesta di
pagamento diretto ai lavoratori (unica forma di pagamento
consentito in caso
di CIG in deroga) dovrà essere
usato, come di consueto, il modello “IG Str Aut” (cod.
“SR41”). Come
è noto questo modello
si sostanzia nell’ invio telematico di dati utili alla
liquidazione della prestazione
e all’accredito della
contribuzione figurativa, e in un documento stampabile. La
sottoscrizione del
documento cartaceo da
parte del lavoratore, nell’attuale fase emergenziale, non è
più richiesta. Alla
non obbligatorietà
della compilazione dei quadri D ed E, si aggiunge la non
obbligatorietà della
compilazione dei dati
relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione
a lavori socialmente utili
ed eventuali periodi
effettuati.
3.
Il modello “SR 41” potrà
essere inviato solo successivamente alla ricezione del
provvedimento
di
autorizzazione .
Contrariamente a quanto accadeva negli anni precedenti,
l’indicazione del numero
di autorizzazione nel
modello sr41 è obbligatoria, perché consente l’abbinamento
automatico del file
“SR41” alla medesima
autorizzazione. Non si potrà dare luogo a pagamenti in
assenza del numero di
autorizzazione nel
modello suddetto.
4. Secondo le
attuali disposizioni di legge, il modello “SR 41” dovrà
essere inviato entro sei mesi
dalla fine del periodo
di paga in corso alla scadenza del termine di durata della
concessione, o alla
data del provvedimento
di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se
successivo. Trascorso
inutilmente tale
termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa
connessi rimangono a
carico del datore di
lavoro inadempiente (articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n.
148/2015).
5. Un’altra importante
novità introdotta è quella di consentire l’invio di flussi
relativi a periodi più
ampi di una singola
mensilità e ciò al fine di ridurre il numero di file “SR41”
da trasmettere. Per
quanto riguarda,
infine, la certificazione dell’IBAN sul quale avviene
l’accredito della prestazione, la
circolare n. 48 del 29
marzo 2020 ha disposto l’abolizione del modello sr163 con il
quale il titolare
della prestazione
doveva comunicare i propri dati identificativi e la scelta
in ordine alle modalità di
riscossione della prestazione
medesima.
|
Domande di
NASPI, di
DIS-COLL e di disoccupazione agricola
|
Proroga del termine di presentazione
delle domande |
Il Decreto Cura
Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di
NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola ha previsto, la
proroga dei termini di presentazione delle stesse. |
Cessazione involontaria del lavoro |
In particolare, per gli
eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro
intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31
dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI
e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il
conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128
giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del
rapporto di lavoro.
Nella
ipotesi di presentazione di domande di NASpI e DIS-COLL oltre il
termine ordinario di 68 giorni dalla data di
cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione
decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di
cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
Le
domande riferite ad eventi di cessazione involontaria
intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state
respinte perché presentate fuori termine (oltre il
sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio.
|
Proroga termine domade NASpI
anticipata |
È stata
altresì prevista la proroga di 60 giorni del termine
(ordinariamente fissato a 30 giorni) per la presentazione delle
domande di erogazione della prestazione NASpI in forma
anticipata, nonché per
l’adempimento
connesso all’obbligo di comunicazione
del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle
prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale
svolgimento di attività lavorativa
autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione
delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto
ampliati da 30 a 90 giorni.
|
Domande già respinte |
L e
domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma
anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata
a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché
presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio.
|
Domande poste in decadenza |
Le
prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in
decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di
comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate
d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta
la
suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1°
gennaio 2020. |
Disoccupazione agricola |
Infine, per
le domande di disoccupazione
agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il
termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020;
pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno
considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e
fino al giorno 1° giugno 2020 |
|
Interessati: |
Destinatari: |
Tipo di intervento |
Fondo
integrazione salariale (FIS) |
I datori di lavoro, anche non imprenditori, che hanno
le seguenti caratteristiche:
- Occupano mediamente più di 5 dipendenti (apprendisti inclusi).
- Fanno parte di settori per i quali non sono stati stipulati
accordi per la creazione di un fondo di solidarietà bilaterale o un
fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
- Non devono rientrare nell’ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, come disposto nella
circolare Inps n.130/2017
|
Lavoratori assunti con contratto di
lavoro subordinato, compresi gli apprendisti assunti con
contratto di apprendistato professionalizzante (II livello).
Restano invece esclusi i dirigenti e i lavoratori
a domicilio.
Devono aver maturato un’anzianità
di lavoro effettivo di almeno 90 giorni presso l’unità
produttiva per cui verrà richiesta la prestazione.
Il termine di decorrenza è la data di
presentazione della domanda di concessione del trattamento.
|
per i datori di lavoro che occupano mediamente
più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti,
considerando il semestre precedente la data di inizio delle
sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro
|
ASSEGNO ORDINARIO |
Per i
datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.
Esso viene erogato in caso di esubero del
personale e anche qui vi è una durata massima: 12 mesi in un
biennio mobile.
|
ASSEGNO DI SOLIDARIETA' |
|
Durata |
|
|
La domanda per il FIS va presentata in
via telematica entro 7 giorni dalla data di conclusione
dell’accordo sindacale. Accedendo al sito
Inps vi è il
servizio dedicato sia per le aziende che per i
consulenti. La riduzione dell’attività deve avere inizio entro il
trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della
domanda.
|
Come per qualunque altro ammortizzatore sociale
di questo tipo, è altresì prevista una durata massima complessiva,
pari a 24 mesi in un quinquennio mobile per
ciascuna unità produttiva. La modalità consueta è l’anticipo del
trattamento ai lavoratori da parte del datore di lavoro che gli
verrà rimborsato dall’Inps attraverso conguaglio. Nel caso però vi
siano serie ed accertate difficoltà da parte di quest ultimo è
possibile anche richiedere il pagamento diretto.
|
-
un contributo ordinario pari allo
0,65% della retribuzione del lavoratore per le aziende con più di 15
dipendenti e pari allo 0,45% per le aziende fino ai 15 dipendenti.
Il contributivo viene ripartito nella misura di 2/3 a carico del
datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.
-
Un contributo addizionale
totalmente a carico del datore di lavoro e pari al 4% delle
retribuzioni perse, quando appunto viene richiesta la prestazione al
FIS
|
|
La Legge |
Art. 2.
Ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale |
Art. 6.
Prestazioni: assegno di solidarietà
|
Art. 7.
Prestazioni: assegno ordinario
|
MINISTERO DEL
LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 febbraio 2016 |
1. Sono soggetti alla disciplina del fondo di
integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di
cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi
dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I del
decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, per i quali non siano
stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 o
fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del
decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
2. Ai fi ni del raggiungimento della soglia
dimensionale di cui al precedente comma 1 vengono computati anche gli
apprendisti.
|
1. Il Fondo di integrazione
salariale garantisce un assegno di solidarietà in favore dei
lavoratori dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
accordi collettivi aziendali che stabiliscano
una riduzione
dell’orario di lavoro,
al
fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso
della procedura di cui all’art. 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali
per giustificato motivo oggettivo.
2. La misura dell’assegno di
solidarietà per le ore di lavoro non prestate è calcolata ai
sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 14
settembre 2015 ed è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 26
della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La riduzione di cui
all’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 rimane nelle
disponibilità del Fondo.
3. L’assegno di solidarietà può essere
corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi in un biennio
mobile.
4. Gli accordi collettivi aziendali di cui al
comma 1 della presente disposizione individuano i lavoratori
interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non
può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Per ciascun lavoratore, la percentuale di
riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore
al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo
di solidarietà è stipulato.
5. Gli accordi di cui al comma 1 devono
specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario
soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di
lavoro può modifacare in aumento, nei limiti del normale orario di
lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una
corrispondente riduzione dell’assegno di solidarietà.
6. Per l’ammissione all’assegno di solidarietà,
il datore di lavoro presenta in via telematica all’INPS domanda di
concessione, corredata dall’accordo di cui al comma 1, entro sette
giorni dalla data di conclusione del medesimo accordo.
7. Alla domanda deve essere allegato l’elenco dei
lavoratori interessati dalla riduzione di orario. L’elenco
deve essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al
comma 1 e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate
dall’INPS alle regioni e province autonome, per il tramite del
sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fi ni
dell’attività e degli obblighi di cui all’art. 8, comma 1, del
decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
8. La riduzione dell’attività lavorativa deve
avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
9. Gli interventi e i trattamenti di cui al
presente articolo sono autorizzati, previa istruttoria, alla luce
dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali adottato per l’approvazione dei programmi di cassa
integrazione guadagni straordinaria ai sensi del decreto legislativo
n. 148 del 14 settembre 2015, con particolare riferimento alla
causale del contratto di solidarietà di cui all’art. 21, comma 1,
lettera c)
, del medesimo decreto legislativo, dalla struttura
territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva. In
caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è comunque unica
ed è rilasciata dalla sede INPS ove si trova la sede legale del
datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto
l’accentramento della posizione contributiva.
10. All’assegno di solidarietà di cui al presente
articolo si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia
di integrazioni salariali ordinarie.
11. Per la prestazione di cui al presente
articolo il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
12. La contribuzione dovuta è computata in base a
quanto previsto dall’art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
13. L’assegno di solidarietà può essere
riconosciuto esclusivamente in favore dei lavoratori di cui all’art.
3 del presente decreto dipendenti di datori di lavoro che abbiano
occupato mediamente più di cinque lavoratori nel semestre precedente
la data di inizio delle riduzioni dell’orario di lavoro. Ai fini
della verifica vengono computati anche gli apprendisti.
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1. Ai lavoratori di cui all’art. 3 del presente decreto,
dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di
quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre
precedente la data di inizio delle
sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro,
il Fondo di integrazione salariale garantisce, oltre alla
prestazione di cui all’art. 6 del presente decreto, anche
l’ulteriore prestazione di un assegno ordinario d’importo pari
all’integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione
o sospensione dell’attività lavorativa previste dall’art. 11 del
decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 in materia di cassa
integrazioni guadagni ordinaria, ad esclusione delle intemperie
stagionali e dall’art. 21 del medesimo decreto legislativo in
materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente
alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale, con esclusione
della cessazione anche parziale di attività.
2. L’importo dell’assegno ordinario è calcolato ai sensi
dell’art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed è
soggetto alle disposizioni di cui all’art. 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 . La riduzione di cui all’art. 26 della legge
28 febbraio 1986, n. 41 rimane nelle disponibilità del Fondo.
3. Ciascun intervento per riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa per le causali di cui al comma 1 del presente decreto è
corrisposto fi no a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio
mobile.
4. La domanda di accesso alla prestazione di cui al presente
articolo deve essere presentata all’INPS territorialmente competente
in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni dall’inizio
della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa programmata e
non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa.
5. Gli interventi e i trattamenti di cui al presente articolo
sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in
relazione all’unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate
l’autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata dalla sede INPS
ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale
il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento della posizione
contributiva.
6. L’INPS valuta le istanze presentate secondo i criteri di cui
al decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 16, comma 2, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per le causali in
materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle
intemperie stagionali, e del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali adottato per l’approvazione dei programmi di cassa
integrazione guadagni straordinaria, con particolare riferimento
alle causali della riorganizzazione e della crisi aziendale.
7. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
8. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto
dall’art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
9. All’assegno ordinario si applica per quanto compatibile la
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
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