Studio Commerciale Stefano Tombesi
ragioniere commercialista - revisore contabile
Assistenza fiscale e tributaria a privati ed imprese
Consulenza amministrativa, fiscale e societaria
Gestione e Consulenza delle società cooperative 
Consulenza del lavoro e tenuta paghe
Revisione contabile
 

 

 

 

DL_Rilancio_13.05.2020_ore_17.00

 

Titolo II Sostegno alle imprese e all’economia

Titolo III Misure in favore dei lavoratori

Titolo VI Misure fiscali

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEMA DI DECRETO-LEGGE 

Titolo I Salute e sicurezza

Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

1. Per l’anno 2020, al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l’obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell’isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell’isolamento contagiati da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l’assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020. 

4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l’obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 – S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell’autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.

5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l’introduzione altresì dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.

6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di continuità assistenziali, ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell’attività all’ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni.

7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all’attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, il fondo di cui all’articolo 46 dell’Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è complessivamente incrementato nell’anno 2020 dell’importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.

10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l’anno 2020 per l’attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l’attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all’allegato B, che forma parte integrante del presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11.

11. Per l’attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro. Per l’attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata, per l’anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l’attuazione del comma 9 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, dall’anno 2021, all’onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell’apposito centro di costo "COV-20", di cui all’art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 4 e 8, a decorrere dall’anno 2021, all’onere complessivo di 766.466.017 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

Relazione illustrativa

A piani di assistenza territoriale (comma 1)

Al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, per l’anno 2020, le regioni e le province autonome sono chiamate ad adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. Detti piani devono contenere, tra l’altro, specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell’isolamento e del trattamento. I predetti piani sono monitorati congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi.

B. strutture territoriali COVID19 (comma 2)

Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l’emergenza (oltre alle procedure dell’articolo 6, comma 7, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020) è necessario individuare e rendere disponibili all’uso strutture alberghiere, ovvero altri immobili o strutture aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

C. Potenziamento dell’attività di assistenza domiciliare (comma 3)

Le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare determinano la necessità di implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, anche al fine di decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato.

D. Centrali operative regionali e kit di monitoraggio (comma 4)

Ai fini della gestione delle attività di sorveglianza attiva, di particolare utilità sarà la messa a disposizione a domicilio, dei pazienti di apparecchiature per il monitoraggio della saturimetria, anche attraverso le app di telefonia mobile, al fine di garantire un costante monitoraggio della saturazione di ossigeno dell’emoglobina, parametro fondamentale per definire il setting terapeutico assistenziale più adeguato, nel modo più tempestivo possibile.

Il percorso dovrebbe, quindi, consistere nel monitoraggio continuativo domiciliare, anche in strutture alberghiere laddove si individuino convivenze a rischio, precoce riconoscimento del peggioramento clinico e quindi tempestiva ospedalizzazione.

Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio sanitarie territoriali, le Regioni e le Province autonome attivano centrali operative regionali che svolgono funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. Le citate centrali si collocano, ove non ancora attivate, nel solco delle previsioni pattizie di cui all’Accordo Stato Regioni 7 febbraio 2013 rep. atti n. 36/CSR sul documento recante: "Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale" e nel successivo Accordo Stato Regioni 24 novembre 2016 rep. atti n. 221/CSR sul documento recante: "Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del numero europeo armonizzato 166-117".

Le Regioni, in relazione alla propria organizzazione, attivano, quindi, questa funzione di coordinamento e comunicazione unitaria, anche telefonica, a servizio dei MMG, PLS, MCA e loro aggregazioni, il SISP e servizi territoriali, per individuare il percorso più appropriato dei pazienti fra ospedale e territorio. Vista la crescente complessità gestionale e la necessità di armonizzare e sistematizzare tutte le azioni in campo, è necessario assicurare un coordinamento unitario, a servizio dell’immane sforzo organizzativo, che permetta di condividere indicazioni, protocolli, indirizzi, dati e risorse anche strumentali in maniera tempestiva e capillare da parte di tutti gli operatori, fornendo contestualmente informazioni e orientando l’utenza verso i percorsi corretti.

E. Personale infermieristico (comma 5)

Al fine di implementare l’assistenza domiciliare per garantire la presa in carico delle persone fragili e non autosufficienti, nonché affette da Covid-19, la cui condizione di vulnerabilità risulta aggravata dall’emergenza in corso e dalla difficoltà di accedere alle ordinarie prestazioni territoriali che sono state in larga parte rimodulate per fronteggiare l’emergenza, è potenziato il servizio di assistenza infermieristica sul territorio

F. Unità speciali di continuità territoriale (comma 6)

Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.

Possono far parte delle Unità speciali di continuità assistenziale anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni. Ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell’attività all’ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Dette relazioni possono essere richieste, in sede di monitoraggio, dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e finanze

G. Potenziamento Unità speciali di continuità assistenziali (comma 7)

Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale possono conferire (in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

H. Centrali operative regionali (comma 8)

Al fine di garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali previste nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all’attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le proprie funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

I. Indennità personale infermieristico (commi 9 e 10)

Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, nell’anno 2020 è incrementata la spesa per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico impegnato nelle suddette attività. A tal fine è autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. 

L. Distribuzione delle risorse e copertura finanziaria (comma 11)

Si dispone la distruzione delle risorse finalizzate a finanziare le attività di cui ai commi precedenti e si individua la relativa copertura finanziaria.

Art. 2 Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19

1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all’aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute secondo la metodologia di cui al comma 7, sono recepiti nei programmi operativi di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.

2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all’andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.

3. Allo scopo di fronteggiare l’emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell’ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l’operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. A tal fine, il limite di spesa regionale per l’anno 2020 è riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui all’Allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.

6. Al decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 1, le parole: "destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale"; dopo le parole "del personale del comparto sanità" sono inserite le seguenti: "nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti"; dopo le parole: "in deroga all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono inserite le seguenti: "e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale";

b) all’articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: "Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall’articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018".

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo e per le finalità di cui all’articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all’ articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l’anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all’allegato C, che forma parte integrante del presente decreto. All’onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall’anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all’allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.

8. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l’adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

9. Per l’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l’anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall’anno 2021 all’onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l’attuazione dei commi 5, secondo periodo, 6, primo periodo, e 7 del presente articolo, per l’anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, primo periodo, e 240.975.000 euro per i commi 5, secondo periodo, e 7. A tale fine, è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020 e per gli importi indicati nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 2020 nell’apposito centro di costo "COV-20", di cui all’art. 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. A decorrere dall’anno 2021, all’onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. A seguito dell’approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l’urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all’anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all’Allegato D, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà, nell’ambito dei poteri conferitigli dall’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l’omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.

12. Per l’attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l’esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L’incarico di commissario delegato per l’attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario. 

13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente.

15. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9 pari a 1.898.466.667, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 Modifica all’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

1. Il comma 5 dell’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.". 

 

 

 

Art. 4 Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19

1. Per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all’articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l’anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2020 e con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID-19 e l’incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l’anno 2020.

4. Nella vigenza dell’accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l’anno 2020.

5. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2020 e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto dall’articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.

6. L’articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è abrogato.

 

Art. 5 Incremento delle borse di studio degli specializzandi

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è conseguentemente incrementato, per l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 

 

 

Art. 6 Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell’emergenza da COVID-19

1. In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell’individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, al Ministero della salute non si applicano, per l’anno 2020, le riduzioni di cui all’articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Relazione illustrativa

La disposizione mira a ripristinare, per il solo esercizio finanziario 2020, la disponibilità delle risorse finanziarie originariamente allocate in capo al Ministero della salute per la gestione del settore informatico, in ragione dell’intervenuta emergenza sanitaria.

Anche in considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dell’emergenza in atto, il Ministero della salute deve fronteggiare notevoli spese di gestione afferenti al settore informatico, che derivano, oltreché dall’incremento del servizio informativo per lo smart working dei dipendenti, dall’incremento delle infrastrutture e degli strumenti di cui si avvale, quali il portale internet istituzionale, il numero d’emergenza "1500" (il cui pieno funzionamento anche in orari notturni e festivi richiede il potenziamento del servizio di videoconferenza), eventuali applicazioni per telefonia mobile per l’adozione di misure di contenimento e biosorveglianza, nonché sistemi di interconnessione dei dati raccolti.

Pertanto, per l’anno 2020, si esclude l’applicazione dei commi 610 e 611 della legge di bilancio per il 2020, che prevedono che le amministrazioni pubbliche (con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché' delle società dagli stessi partecipate) per il triennio 2020-2022 un risparmio di spesa annuale per la gestione del settore informatico, da attuare anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Art. 7 Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione

1. Il Ministero della salute, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell’attività tecnico sanitaria regionale, può trattare, ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all’interessato e al suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.

2. Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati. 

Art.8 Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità

1.Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono aggiunti i seguenti periodi: ", ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l’assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso".

2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, con la modalità decentrata e digitale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e mediante la valutazione dei titoli ed un esame scritto e orale.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato, altresì, ad assumere, mediante concorso pubblico espletato con le modalità di cui all’articolo 237 e ss., 7 ingegneri biomedici, appartenenti all’Area III, posizione economica F1, nell’ambito del contingente di 80 unità già previsto dall’articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, è altresì autorizzato a reclutare il personale di cui all’articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti da imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l’assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso. 

Art. 9 Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A

1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la validità della ricetta è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni.

2. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.

3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l’intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114.

4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi deve essere contattato il centro o lo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata.

Relazione illustrativa

La proposta normativa si prefigge lo scopo, in considerazione del periodo emergenziale e limitatamente al perdurare dello stesso, di estendere la validità delle ricette per una durata massima di ulteriori 60 giorni per i pazienti già in trattamento con i medicinali classificati in fascia A, in convenzionata e DPC, inclusi quelli classificati in A-PHT, con ricetta limitativa di cui agli artt. 91 e 93 del decreto-legge n. 219/2006, escluse le fattispecie sottoposte a PT e Registri di monitoraggio (per i quali è già stata disposta la proroga, a seguito del parere della Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA, attraverso comunicato AIFA).

La ratio di detta proposta normativa risiede nel motivo di agevolare il più possibile i pazienti in questo periodo di emergenza e, ove possibile, limitare, in particolare, l'esposizione di questi ultimi a possibile contagio dovuto all'accesso alle strutture ospedaliere/specialisti per il rinnovo delle ricette.

L’ambito di applicazione della proroga deriva anche da segnalazioni e richieste di semplificazione pervenute da parte di alcune regioni.

La deroga proposta interviene, in particolare, sul comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede un numero massimo di 2 pezzi per ricetta, fatte salve le disposizioni previste dall’art. 9 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e s.m.i. 

Al comma 1 è previsto che la proroga della validità delle ricette, per una durata massima di ulteriori 60 giorni (rispetto, in via generale, ai 30 giorni previsti per le ricette a carico SSN), si applica ai soli pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA e distribuiti attraverso la distribuzione per conto (DPC). Nello stesso comma si indirizza a tal proposito a un utilizzo il più possibile esteso da parte delle regioni e delle province autonome di tale modalità di erogazione (rispetto alla modalità della distribuzione diretta, ove possibile).

Al comma 2 è disposto che per i pazienti già in trattamento con ricetta scaduta e non utilizzata, è estesa la validità della ricetta per ulteriori 60 giorni dalla scadenza.

Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista, il comma 3 dispone che, a decorrere dalla data di decorrenza del provvedimento, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 90 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste (per le patologie croniche e invalidanti, antibiotici iniettabili e soluzioni per infusioni previste, in particolare, dall’art. 9 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e s.m.i.).

Al comma 4 è previsto che nei casi in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza, o nel caso in cui il trattamento preveda il monitoraggio di parametri che ne comporti la sospensione o l'aggiustamento della posologia, l’estensione di validità non potrà essere automatica, ma dovrà essere contattato il centro o lo specialista di riferimento con modalità che saranno definite dalle singole regioni o province autonome.

Al comma 5 è previsto che le precedenti disposizioni si applicano anche alle ricette di medicinali classificati in fascia A con ricetta limitativa erogati nel canale della farmaceutica convenzionata. 

Art. 10 Proroga piani terapeutici

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

Relazione illustrativa

Il comma 6, in considerazione delle maggiori difficoltà di rinnovo connesse alla fase di emergenza in atto, mira a prorogare nel periodo di dichiarazione dello stato di emergenza da rischio epidemiologico i diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi per l’incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio. 

 

 

 

 

Art. 11 Disposizioni in materia di attività statistiche sull’emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all’emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è autorizzato, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi, per comprendere la situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana, anche mediante l’integrazione di dati provenienti da fonti amministrative e di Big - Data.

2. Le attività statistiche di rilevazione, elaborazione, analisi e integrazione di cui al comma 1 possono includere anche il trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

3. L’ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 anche in forma semplificata e assicura, attraverso il proprio sito istituzionale, adeguate forme di pubblicità sulle attività statistiche di cui al presente articolo e sulla metodologia adottata.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la comunicazione di dati personali, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, anche in forma elementare, tra l’ISTAT e altri soggetti pubblici, nonché, quando risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività statistiche di cui al comma 1, tra l’ISTAT e soggetti privati.

5. L’ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Relazione illustrativa

Il presente articolo consente all’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di effettuare rilevazioni statistiche ufficiali non contemplate, né evidentemente prevedibili, nel Programma Statistico Nazionale, che risultano necessarie a coprire il fabbisogno informativo derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

La norma abilita ad effettuare indagini statistiche finalizzate a rilevare una serie di dati funzionali alle scelte di policy necessarie per l’ingresso nella cosiddetta fase 2 dell’emergenza sanitaria in atto. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’opportunità di valutare il senso di isolamento degli anziani, l’interruzione delle cure da parte di soggetti con malattie croniche a causa della paura del contagio, il ricorso straordinario a farmaci, i disturbi del sonno, nonché eventuali problematiche di salute e/o sicurezza del lavoro riportate da un campione di individui in età lavorativa. La norma autorizza l’Istat a condurre analisi integrate e indagini statistiche consentendo l’utilizzo della più ampia gamma di fonti.

Le attività statistiche di rilevazione, elaborazione, analisi e integrazione possono includere anche il trattamento dei dati personali rientranti tra le categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (ad esempio, dati relativi alla salute). Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la comunicazione di tali dati personali tra l’ISTAT e altri soggetti pubblici, nonché, quando risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività statistiche di cui al comma 1, tra l’ISTAT e soggetti privati. 

L’ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 anche in forma semplificata e assicura adeguate forme di pubblicità sulle attività statistiche e sulla metodologia adottata, attraverso il proprio sito istituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.12 Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 22-bis, comma 1, le parole: "di medici, personale infermieristico" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie"; la rubrica è sostituita dalla seguente: "Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari.";

b) all’articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e socio – sanitario" sono aggiunte le seguenti: "e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale.";

c) all’articolo 71-bis, comma 1, lettera a), il capoverso d-bis) è sostituito dal seguente:

"d-bis) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13 Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico

    1. 1. All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "l’assistito" sono inserite le seguenti: ", riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale";

    2. b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "comma 7", sono aggiunte le seguenti: "ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter";

    3. c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell’assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l’indice di cui al comma 15-ter.";

    4. d) il comma 3-bis è abrogato;

    5. e) al comma 4, dopo la parola "regionali", sono inserite le seguenti: "e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie" e, dopo le parole "l’assistito", sono aggiunte le seguenti: "secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7";

    6. f) al comma 15-ter, punto 3), sono apportate le seguenti modificazioni: − dopo le parole "per la trasmissione telematica", sono inserite le seguenti: ", la codifica e la firma remota";

    7. − le parole: "alimentazione e consultazione" sono sostituite con le seguenti: "alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

    8. g) al comma 15-ter, dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti:

    9. h) al comma 15-septies, dopo le parole: "di farmaceutica" sono inserite le seguenti: ", comprensivi dei relativi piani terapeutici, " e dopo le parole: "specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale," sono aggiunte le seguenti: "nonché le ricette e le prestazioni

"4-bis) l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, comprensiva delle informazioni relative all’eventuale soggetto delegato dall’assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;

4-ter) la realizzazione dell’Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;

4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma, anche attraverso l’interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell’Indice Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte dell’assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell’Agenzia per l’Italia Digitale."; 

    1. erogate non a carico del SSN," e, dopo la parola "integrativa", sono aggiunte le seguenti: ", nonché i dati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati,";
    2. i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:

"15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale del nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

15-nonies. Ai fini dell’alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:

  1. a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;

  2. b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;

  3. c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa è volta al potenziamento e al rafforzamento delle disposizioni di cui all’art. 12 del D.L. n. 179/2012 concernenti la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzato alla raccolta dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

Il FSE rappresenta un obiettivo strategico della c.d. sanità digitale, previsto dall’Agenda digitale italiana e europea, nonché dal Patto per la salute e Patto per la salute digitale. Al riguardo, inoltre, il vigente Piano triennale dell’Agid individua il FSE come una "piattaforma abilitante" del Paese, necessaria per lo sviluppo dei servizi sanitari digitali della Pubblica Amministrazione per il cittadino. Peraltro, ai fini del governo del settore sanitario, il FSE costituisce uno strumento strategico per la verifica dell’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni, consentendo al professionista sanitario di consultare on-line la storia clinica del paziente ed evitando, in tal modo, anche sprechi derivanti dalla reiterazione di prescrizioni di esami clinici già effettuati.

L’art. 12 del D.L. n. 179/2012 prevede l’istituzione (entro il 30 giugno 2015) del FSE da parte di ciascuna regione/provincia autonoma, specificandone le finalità di cura, ricerca e programmazione, prevedendo, altresì la realizzazione dell’infrastruttura nazionale di interoperabilità a cura dell’Agid.

Anche in ragione dei ritardi accumulati, com’è noto, la legge di bilancio per il 2017 ha modificato l’art. 12, D.L. n. 179/2012, prevedendo l’utilizzo dell’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria (gestito tramite la Sogei) già realizzata per l’implementazione della ricetta elettronica ed operativa su tutto il territorio nazionale da diversi anni.

A fronte di tale modifica normativa, nel 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con Ministero della salute, Agid, regioni e Garante per la protezione dei dati personali, ha proceduto alla revisione ed ottimizzazione dell’intero progetto FSE le cui funzionalità sono descritte nel decreto DM 4/8/2017. Successivamente, sono stati conseguiti i seguenti risultati: 

  • • è stata realizzata e resa operativa l’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità (INI) da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, tramite la Sogei, che consente il collegamento telematico fra i FSE regionali, necessario per gestire le prestazioni in mobilità dei cittadini. Senza tale infrastruttura, i FSE di ogni singola regione sarebbero parziali, in quanto non conterrebbero le prestazioni ricevute dal cittadino in regioni diverse dalla propria;

  • • in ogni regione/PA è realizzata e operativa l’infrastruttura di FSE. In particolare, le regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia hanno chiesto tutti i servizi in sussidiarietà di INI e, solo alcuni servizi, le regioni Piemonte e Basilicata;

  • • è stato realizzato il portale nazionale del FSE, in fase di interconnessione con i portali regionali;

  • • ad oggi, il FSE risulta attivato solo dal 20% della popolazione, tenuto conto che il FSE può essere attivato e alimentato solo a fronte del rilascio del consenso da parte dell’assistito (art. 12, comma 3-bis, DL n. 179/2012). A tal fine è stata programmata una campagna di comunicazione istituzionale coordinata fra livello nazionale e regionale, per la diffusione presso gli operatori sanitari e i cittadini della disponibilità del FSE.

  • • per i FSE attivati tramite il consenso dell’assistito, risultano inseriti nel FSE almeno i dati delle ricette elettroniche (farmaci e prestazioni specialistiche) del Sistema TS;

  • • in termini di risorse finanziarie, sono stanziati fondi per 2,5 milioni annui per la realizzazione dell’infrastruttura nazionale (pari alla metà dello stanziamento previsto precedentemente per la realizzazione dell’infrastruttura nazionale da parte di Agid). Inoltre, è stato stanziato uno specifico fondo di circa 210 mln di euro per gli anni 2018-2021 (ai sensi del art. 1, comma 1072, L. n. 205/2017) da destinare alle regioni per l’accelerazione della digitalizzazione dei documenti clinici da inserire nel FSE.

Tuttavia, nel corso della fase realizzativa, d’intesa con il Ministero della salute, Agid e regioni, sono emerse alcune criticità che richiederebbero alcune modifiche dell’art. 12 DL n. 179/2012.

A fronte del parere formulato dal Garante della protezione dei dati personali con nota n. 13147 del 3/4/2020, le proposte normative riguardano i seguenti aspetti:

  • • Lettere a), c), e) e h): si prevede l’estensione della definizione di FSE (art. 12, commi 1 e 3 DL 179/2012) a tutti i documenti digitali sanitari e socio-sanitari, riferiti alle prestazioni sia a carico del SSN che fuori del SSN. Ciò, al fine di potenziare l’efficacia degli obiettivi di cui al FSE, attraverso la maggior esaustività delle informazioni del FSE.

Si prevede pertanto l’estensione alla generalità degli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l’assistito del novero dei soggetti abilitati a perseguire le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 12.

A tal fine si prevede alla lettera h) il potenziamento (art. 12, comma 15-septies, DL n. 179/2012) del flusso già esistente nel Sistema Tessera Sanitaria relativo alle prestazioni pagate del cittadino, attualmente utilizzato dall’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3 d. lgs. n. 175/2014) e, per effetto delle nuove disposizioni in materia fiscale (artt. 10-bis e 17 del DL n. 119/2018) anche per la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici delle spese sanitarie. Le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza nonché di trattamento per le sole finalità del FSE dei dati relativi in particolare alla prestazione erogata e al relativo referto, sono da definirsi attraverso la modifica del decreto attuativo del punto 3) del comma 15-ter. Il vigente DM 4/8/2017 (attuativo del comma 15-ter) prevede le modalità di messa a disposizione per il FSE dei dati del Sistema TS di cui al comma 15-septies.

  • • Lettera d): eliminazione del consenso all’alimentazione del FSE (art. 12, comma 3-bis DL n. 179/2012), fermo restando che la consultazione del FSE da parte dei soggetti autorizzati (medici) è consentita solo a fronte della esplicita manifestazione del consenso da parte dell’assistito ai sensi del comma 5 dell’art. 12 DL. 179/2012.
  • • Lettera f): estensione delle funzioni "in sussidiarietà" di INI (comma 15-ter, punto 3), a supporto delle regioni "in ritardo", anche per l’accelerazione della digitalizzazione dei documenti (funzione di codifica e firma remota) e per la conservazione dei documenti digitalizzati ai sensi dell’art. 44 del Codice dell’amministrazione digitale. Le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza, sono da definirsi attraverso la modifica del decreto attuativo di cui al punto 3) del comma 15-ter. Il vigente DM 4/8/2017 (attuativo del medesimo punto 3) del comma 15-ter) prevede le funzionalità e i servizi "in sussidiarietà" per le regioni che ne fanno richiesta.
  • • Lettere b) e g): potenziamento di INI (comma 15-ter, punti 4-bis, 4-ter, 4-quater), per il trattamento, in conformità del GDPR, anche delle necessarie informazioni inerenti le deleghe (es. dei minori), la gestione dell’indice dei FSE a livello nazionale (per l’ottimizzazione delle funzioni di interoperabilità nei casi di mobilità dei cittadini) e il portale nazionale FSE. Con riferimento al Portale Nazionale FSE, trattasi di intervento volto a garantire all’assistito continuità nell’accesso on-line al proprio FSE anche nei casi di trasferimenti di assistenza in una regione diversa, come indicato all’art. 10 del DM 4/8/2017 e successive modificazioni, secondo le modalità tecniche previste dalla Circolare Agid n. 3 del 2/9/2019.
  • • Lettera i): accelerazione dell’alimentazione del FSE, attraverso (art. 12, comma 15-octies, D.L. n. 179/2012) la pubblicazione sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, delle specifiche tecniche dei documenti (definiti con i decreti attuativi del comma 7 dell’art. 12 DL 179/2012) da inserire nel FSE. Ulteriore accelerazione è prevista con l’introduzione dell’art. 12, comma 15-nonies, D.L. n. 179/2012, mediante l’alimentazione del FSE con i dati già disponibili della donazione degli organi, vaccinazioni e prenotazioni, attraverso l’interconnessione di INI con i Sistemi. Il previsto decreto dovrà definire le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza nonché dei livelli di accesso.

Art. 13-bis (Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)

    1. 1. Ai fini dell’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c), del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria (SAC) del Ministero dell’economia e delle finanze i dati: a) dell’avviso di decesso di cui all’articolo 72, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

    2. b) del certificato necroscopico di cui all’ articolo 74, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 396 del 2000;

    3. c) della denuncia della causa di morte di cui all’ articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

    4. d) dell’attestazione di nascita di cui all’ articolo 30, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 396 del 2000;

    5. e) della dichiarazione di nascita di cui all’ articolo 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 396 del 2000.

    6. 2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati dall’ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea (DA VERIFICARE CON MIN. INTERNO).

    7. 3. Il Sistema Tessera Sanitaria (SAC) rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1: a) alla Banca Dati Nazionale Covid (BDN-Covid) di cui all’art. XXXX;

    8. b) all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c), del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. L’ANPR comunica a BDN-Covid, tramite il SAC, gli estremi di registrazione dei relativi documenti nell’Anagrafe comunale;

    9. c) tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR.

    10. d) All’ISTAT.

    11. 4. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.

    12. 5. L’attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’articolo prevede la trasmissione telematica dei dati di nascita/morte, attualmente effettuata con modulistica cartacea, da compilare manualmente dai medici/strutture sanitarie e da inviare al Comune per la registrazione e immissione nel sistema ANPR, laddove collegati. Tale procedimento comporta un notevole ritardo nella registrazione dei dati, sia per i tempi necessari per la loro trasmissione all’Istat sia per i tempi tecnici necessari all’Istituto di statistica per il loro controllo e la loro trascrizione su supporto digitale ( si tratta di circa 600.000 moduli cartacee ). La norma accelera l’attuazione dell’art. 62, comma 6, lettera c) del CAD - il cui decreto attuativo (si allega la bozza a suo tempo condivisa con Min. Interno e Min. salute) non è stato ancora emanato – che prevede l’utilizzo dell’infrastruttura del Sistema TS per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni di nascita/morte.

In particolare:

  1. a) il comma 1 prevede la trasmissione dei dati di tutte le tipologie di attestazioni/certificati di nascita/morte, dai medici/strutture sanitarie al Sistema TS e (al comma 3) la messa a disposizione dei dati acquisiti dal Sistema TS all’ANPR (e, via PEC, ai Comuni non collegati all’ANPR) e all’Istat alla Banca Dati Covid (secondo articolo);

  2. b) il comma 2 (da verificare con il Min. interno) prevede che la trasmissione telematica dei dati esonera ai soggetti invianti l’invio di ulteriore documentazione cartacea ai Comuni;

  3. c) il comma 4 prevede che la modalità tecnica della trasmissione telematica dei dati di cui al primo e terzo comma siano stabiliti con uno o più decreti direttoriali.

Art. 14 Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali

1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull’apposita contabilità speciale ad esso intestata.

2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all’evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del capo della protezione civile e del commissario straordinario di cui all’articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. La rimodulazione può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

Relazione illustrativa

La disposizione in argomento è finalizzata a consentire al Dipartimento della protezione civile ed al Commissario Straordinario di cui all’articolo 122 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la prosecuzione degli interventi finalizzati al superamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine è disposto uno stanziamento di euro 1,5 miliardi sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. 

 

Art. 15 Disposizioni in materia di volontariato di protezione civile

1. Per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita l'indennità di cui all'articolo 89, comma 1 o agli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non si applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità.

Relazione illustrativa

La disposizione in esame è volta ad evitare il cumulo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero, di cui all’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dei volontari lavoratori autonomi, impegnati nell’emergenza Covid-19, con l’indennità prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, perseguendo, tali misure, la medesima finalità. 

 

 

Art. 16 Proroga dei termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza e delle contabilità speciali

1. I termini di scadenza degli stati di emergenza dichiarati ai sensi dell’articolo 24, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle contabilità speciali di cui all’articolo 27, del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della normativa vigente, sono prorogati per ulteriori sei mesi.

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle attività connesse alle proroghe di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente per i relativi stati di emergenza.

Relazione illustrativa

In considerazione dell’impegno profuso dalle regioni finalizzato al contrasto della diffusione del virus Covid-19 e della conseguente impossibilità di operare per superamento dei contesti emergenziali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la disposizione in parola prevede la proroga degli stati di emergenza e delle contabilità speciali in scadenza entro il 31 luglio 2020 e che non sono più prorogabili ai sensi della vigente normativa per ulteriori sei mesi. 

Art. 17 Modifiche all’articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

1. All’articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole "del presente articolo" sono inserite le seguenti "e per l’acquisizione a diverso titolo da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all’articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell’Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. "

Relazione illustrativa

La disposizione in oggetto, modificando l’articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, mira a consentire al Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario e ai soggetti attuatori, di fronteggiare l’emergenza COVID-19 acquisendo strutture per l’assistenza alla popolazione con strumenti ulteriori rispetto alla requisizione, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 10. 

Art. 18 Utilizzo delle donazioni

1. All’articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all’articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020."

b) al comma 3, dopo le parole "aziende, agenzie," sono inserite le seguenti: "regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,"

c) al comma 5, dopo le parole "per la quale è" è aggiunta la seguente: "anche".

2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti.

Relazione Illustrativa

La disposizione apporta modifiche all’art. 99 del decreto legge n. 18 del 2020, che disciplina l’utilizzo delle erogazioni liberali pervenute a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica.

Con il comma 1, lettera a), si intende coordinare quanto previsto dal citato articolo 99 e dall’articolo 122 del decreto legge n. 18 del 2020. In particolare si tratta di consentire, superando ogni eventuale incertezza interpretativa, l’utilizzo da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse finanziarie disponibili sui conti correnti, previsti dal citato articolo 99 e intestati al Dipartimento della protezione civile "dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19", al fine di far fronte alle spese sostenute dal Commissario straordinario nominato ai sensi del menzionato articolo 122. Infatti, il Commissario straordinario, come previsto dal comma 1 del medesimo articolo, per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ha, fra le proprie competenze, quella di provvedere "all’acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale". Si tratta, con ogni evidenza, dell’acquisizione di beni destinati a far fronte all’emergenza "Covid 19" e dunque certamente rientranti nella finalità che ha sostenuto la creazione dei conti correnti per la raccolta delle liberalità intestati al Dipartimento della protezione civile. Pertanto, le risorse ivi esistenti possano essere utilizzate dal medesimo Dipartimento per finanziare le acquisizioni poste in essere dal Commissario ex art. 122, il quale opera in raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il comma 1, lettera b) estende anche alle regioni e province autonome e ai loro enti, società e fondazioni la disciplina sulle acquisizioni finanziate esclusivamente mediante erogazioni liberali di cui all’art. 99 del decreto legge n. 18 del 2020. 

Con il comma 1, lettera c) si consente alle Regioni che già hanno utilizzato per le donazioni il conto corrente di tesoreria, garantendo la tracciabilità con una specifica causale, di proseguire ad utilizzare tale conto senza aprirne uno nuovo dedicato.

Infine, il comma 2 fa salve le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti, correlata all’entrata in vigore del decreto legge n. 18 del 2020. 

Art. 19 Funzionamento e potenziamento della Sanità militare

1. Per le finalità di cui all’articolo 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l’anno 2020 è autorizzato l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri;

b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare.

2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.

3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonché quelli prestati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

4. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.403.282 per l’anno 2020 e euro 3.241.969 per l’anno 2021

5. Allo scopo di sostenere le attività e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all’articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di euro 88.818.000 per l’anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 94.221.282 euro per l’anno 2020 e 3.241.969 per l’anno 2021, si provvede, quanto a 94.221.282 euro per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo XXX e, quanto a 3.241.969 per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Commi da 1 a 4. A seguito dell’evolversi della situazione emergenziale in atto, tali disposizioni sono volte a rafforzare i presidi già apprestati dall’articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che oggi già possono valutarsi non del tutto adeguati ad affrontare efficacemente la situazione in molti nosocomi sul territorio nazionale e a supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di affrontare una situazione assolutamente straordinaria, non codificata, senza precedenti e in costante evoluzione che, tenuta anche presente la ristrettissima tempistica a disposizione, già con il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha richiesto il ricorso a istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità (ancorché in linea con i principi generali dell’ordinamento), in questa disposizione integralmente confermati. Dunque, per le medesime finalità di cui al citato articolo 7 e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure, di trattamento giuridico ed economico, si intende rafforzare gli strumenti che hanno consentito e che vieppiù consentiranno alla Difesa e alle Forze armate di  fornire risposte adeguate, tempestive, flessibili e coerenti con l’ormai assodata necessità di dislocare e (eventualmente all’insegna della massima flessibilità d’impiego garantita dal personale militare) ri-dislocare contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri potenzialmente in difficoltà situati sull’intero territorio nazionale. Per questo, risulta essenziale, nella medesima logica di eccezionalità che connota il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, incrementare il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 170 unità, di cui 70 medici (30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri) e 100 infermieri per metà della Marina e per metà dell’Aeronautica. Quanto sopra, secondo le medesime forme di arruolamento straordinario, temporaneo e con ferma eccezionale di un anno. A tale personale, coerentemente con le vigenti previsioni, verrà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente.

Commi 5 e 6. Il rapido sviluppo e la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, richiede un ulteriore potenziamento della Sanità militare, quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l’epidemia sta producendo, per 88.818.000 per l’anno 2020.

Per realizzare l’efficiente potenziamento della Sanità militare occorrono una serie di interventi volti soprattutto alla realizzazione di strutture sanitarie dedicate, all’adeguamento infrastrutturale dei Poli ospedalieri militari esistenti, all’acquisto di tutti quei dispositivi e presidi sanitari idonei a gestire in sicurezza l’emergenza, e soprattutto degli ulteriori assetti per il trasporto in sicurezza e la gestione a terra, su unità navali, negli aeroporti militari e in volo di pazienti con malattie infettive contagiose. Il comma 1 della disposizione prevede, infatti, per elencare alcune esigenze, la spesa di 88.818.000 per:

- acquisto di 2 ospedali da campo Role 1+ oltre a moduli aggiuntivi per incrementare la capacità di risposta e di dispiegamento su ogni parte del territorio nazionale di altri ospedali da campo già nella disponibilità delle Forze armate;

- acquisto di materiale specifico e assetti per trasporti aerei in biocontenimento;

- acquisito di materiali e dispositivi medici per gestione di pazienti sia in terapia intensiva che in degenza ordinaria;

- potenziamento di strutture ospedaliere militari, al fine di pervenire anche ad un incremento dei posti letto degenza disponibili, con necessità di effettuare anche connesse opere infrastrutturali. I lavori di adeguamento infrastrutturali riguarderanno principalmente le strutture del Policlinico Militare del Celio, del polo Ospedaliero di Milano Baggio, del Centro Ospedaliero Militare di Taranto;

- costruzione di un APOD/ATOC nazionale (con relativo alternato), per garantire la gestione di personale contagiato trasportato con assetti aerei all’interno o all’esterno del territorio nazionale;

- potenziamento delle capacità di accoglienza di pazienti in biocontenimento epidemiologico e di decontaminazione delle strutture.

Scopo dell’intervento è, pertanto, continuare ad assicurare il funzionamento efficiente dell’apparato medico sanitario militare, la realizzazione di infermerie di accoglienza presso basi aeree militari (cd. APOD - Aerial Port of Debarkation), l’approvvigionamento di assetti e di ulteriore materiale per supportare l’esigenza straordinaria di approntamento delle misure di gestione di pazienti in alto biocontenimento su tutto il territorio nazionale. In particolare, in questo periodo e fino alla fine dello stato di emergenza è necessario incrementare le capacità di ricovero sul territorio nazionale, sia nelle strutture sanitarie militari esistenti (come il citato Centro ospedaliero militare di Taranto, il Polo ospedaliero militare di Milano Baggio e il Policlinico militare del Celio di Roma), comprese quelle presenti sulle unità navali della Marina militare, sia nelle strutture ospedaliere campali ad hoc (si pensi all’ospedale militare da campo a Piacenza allestito dall’Esercito, capace di ospitare dai 40 ai 60 posti letto, o a quello vicino all’Ospedale Carlo Urbani a Jesi nelle Marche allestito dalla Marina militare). Si rafforza inoltre la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento (anche in condizioni di assistenza intensiva), la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia nonché farmaci e dispostivi di protezione individuale per l’assistenza dei malati e dei contagiati, e non per ultimo l’esigenza di sanificare le aree e le strutture. Tutto ciò consente di assicurare una più incisiva partecipazione della Sanità militare alle operazioni di gestione e contenimento dell’epidemia in atto, garantendo altresì supporto, cura e assistenza alla popolazione civile. 

Art. 20 Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative

«1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede … .».

Relazione illustrativa

L’intervento regolatorio permette di finanziare, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli oneri di straordinario connessi con i maggiori compiti assolti dal personale delle Forze armate delle sale operative, in funzioni di coordinamento per tutte le attività svolte dal personale delle Forze armate sul territorio ("Strade sicure", attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.), e dal personale medico e paramedico militare, assegnato alle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) e sia del Servizio sanitario nazionale, il cui impiego è stato originariamente previsto, per 90 giorni, dall’articolo 74, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione del virus COVID-19. 

Art. 21 Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 2204-bis, è inserito il seguente:

"Art. 2204-ter.

(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata)

1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.

2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all’articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale.".

b) dopo l’articolo 2197-ter è inserito il seguente:

"Art. 2197-ter.1.

(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell’ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare.

2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale;

b) non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.".

Relazione illustrativa

La disposizione apporta modifiche al Codice dell’ordinamento militare di cui decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il comma 1, lett. a), introduce l’articolo 2204-ter. La disposizione è intesa a salvaguardare l’operatività delle Forze armate e, altresì, le aspettative di carriera dei militari in ferma prefissata, in presenza della sospensione dei concorsi per il reclutamento del personale disposta per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo:

- al comma 1, il prolungamento, per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta, della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma annuale, ovvero di prolungamento della ferma previsto ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (artt. 954, co. 1, e 2204 del codice ordinamento militare);

- al comma 2, il prolungamento della ferma dei volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale successivo alla ferma prefissata quadriennale (art. 954, co. 2, del codice ordinamento militare), che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, riservate al solo personale in servizio (art. 704 del codice ordinamento militare), per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale.

Il comma 1, lett. b), introduce l’articolo 2197-ter.1. La disposizione è intesa a consentire, in via eccezionale per l’anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare, mediante concorso per titoli riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale. 

Art. 22 Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure"

«1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:

  1. a) l’incremento delle 253 unità di personale di cui all’articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020;

  2. b) l’intero contingente di cui all’articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede … .».

Relazione illustrativa

L’intervento regolatorio permette di:

− prorogare fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, l’impiego del contingente incrementale di 253 unità di cui all’articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale contingente, infatti, fin dall’insorgere dell’emergenza epidemiologica è stato affiancato al "tradizionale" dispositivo di 7.050 unità e posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, ed è, allo stato, previsto e finanziato fino al 14 giugno p.v., in ragione di quanto stabilito all’articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

− integrare, a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), con ulteriori 500 unità – che si affiancano, quindi, alle 7.303 (7.050 + 253) già autorizzate, il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell’ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;

− finanziare gli oneri connessi.

Art. 23 Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell’indennità di ordine pubblico.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020 (in corso di verifica da parte di Ministero Interno), alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l’adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell’equipaggiamento operativo e sanitario d’emergenza, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 37.600.640.

3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell’interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.

5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 167.883.445 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo…..

6. L’autorizzazione di cui al comma 301, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all’invio, da parte del Ministero dell’interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

7. Il Ministero dell’interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all’Amministrazione civile dell’interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall’INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19. 

8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7, pari a euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell’Interno.

Relazione illustrativa

Commi da 1 a 5. Le disposizioni mirano ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e delle altre "componenti" del Ministero dell’interno per fare fronte ai crescenti impegni, emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.

In questo senso, tali commi prevedono un "pacchetto" di misure riguardanti la corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti al suddetto personale e a quello delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti, nonché l’acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi all’espletamento dei servizi demandati all’Amministrazione della pubblica sicurezza (commi 1 e 2). A questo si aggiungono previsioni riguardanti l’adeguamento del quadro finanziario delle esigenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 3), nonché di quelle delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 4).

Occorre premettere che, con i decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020, sono state stanziate risorse per le Forze di polizia e le Forze Armate, volte a rafforzare l’azione di controllo del territorio e di contenimento dell’esposizione a rischio nell’ambiente di lavoro, nonché per il supporto specialistico demandato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le maggiori attività demandate al Ministero dell’interno.

In particolare, per le Forze di polizia il fabbisogno quantificato con il D.L. 18/2020 era stato stimato per coprire l’impegno di circa 4.000 unità, per un periodo di tre mesi.

A fronte dell’espandersi dell’epidemia, tuttavia, il dispositivo effettivo è arrivato a contare 55.700 unità di personale impegnato nelle attività finalizzate ad assicurare l’osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio, cui vanno aggiunte ulteriori 1.000 unità della Guardia di finanza destinate all’esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto ai Prefetti sul territorio.

Per effetto di ciò, le risorse stanziate si sono rivelate insufficienti a coprire gli accresciuti fabbisogni connessi ai maggiori impegni. E’ utile precisare che il termine stabilito dall’art. 74 del ripetuto D.L. n. 18/2020 decorre dalla data di effettivo impiego delle Forze di polizia per "l’emergenza COVID-19", avvenuto il 24 febbraio u.s. La sua durata è data dalla somma dei trenta giorni previsti dal comma 01 del citato art. 74, e degli ulteriori novanta giorni stabiliti dal successivo comma 1. In sintesi, dunque, il termine in relazione al quale l’art. 74 del D.L. n. 18/2020 ha previsto i cennati interventi viene a spirare con la data del 25 giugno 2020.

Ciò premesso, il comma 1 prevede due ordini di misure volte a garantire la prosecuzione, fino al nuovo termine del 30 giugno 2020, dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia – per un contingente che oggi assorbe un volume di circa 55.700 unità – nonché dagli appartenenti ai Corpi e Servizi di polizia locale, messi a disposizione dei Prefetti, per un’aliquota complessiva che a oggi assomma a circa 12.000 unità. A tali contingenti vanno poi aggiunte le ulteriori 1.000 unità che la Guardia di finanza destina all’esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto alle Autorità prefettizie sul territorio.

Il comma 2, in considerazione delle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di polizia, nonché della necessità di assicurare l’adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione 

individuale e dell’equipaggiamento operativo e sanitario d’emergenza, prevede un ulteriore stanziamento, a integrazione di quello stimato, una tantum, nel comma 2 del citato articolo 74 del decreto legge 18/2020.

Il comma 3 prolunga fino al 31 luglio 2020 il già previsto potenziamento del dispositivo di soccorso messo in atto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per far fronte all’emergenza in corso. In particolare, le ulteriori risorse sono destinate, in parte, a garantire la copertura del compenso per lavoro straordinario a favore del personale impiegato nell’emergenza Covid-19 e, in parte, a incrementare la spesa per l’acquisto di attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, di dispositivi di protezione individuale del personale operativo e di dispositivi di protezione collettiva e individuale del personale nelle sedi di servizio.

Il comma 4, al fine di assicurare l’azione del Ministero dell’interno e delle Prefetture -U.t.G in particolare, nell’attuale situazione di emergenza e nella successiva fase di transizione, autorizza, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa, necessaria fino al 31 luglio, per prestazioni di lavoro straordinario per circa 1.650 unità di personale in servizio presso le Prefetture-U.t.G.. Vengono, inoltre, assicurate le esigenze di pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di dispositivi igienico sanitari, ed integrate le dotazioni per smart working e videoconferenze; si prevede inoltre, in una ottica di piena ripresa dell’attività lavorativa, di dotare gli uffici di pannelli divisori al fine di affrontarne la prevista riapertura con le necessarie cautele.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria dei commi da 1 a 4.

Il comma 6 dispone la proroga, per il triennio 2021-2023, della disposizione contenuta nel comma 301 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) in base alla quale, il Ministero dell’interno, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per il triennio 2018-2020.

Al momento sono in servizio tre unità di personale della carriera prefettizia, di cui due con incarico di esperto del Ministero dell’interno alla rappresentanza d’Italia presso l’Unione Europea in Bruxelles, con funzioni, nell’ambito del settore Giustizia e Affari Interni, di raccordo per la definizione delle posizioni nazionali nelle materie della migrazione, dell’asilo, delle frontiere e dei visti e delle iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo e uno con incarico di esperto del Ministero dell’interno alla Rappresentanza d’Italia presso la NATO in Bruxelles, per seguire la trattazione delle questioni attinenti le materie della difesa civile e le iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo.

A tale personale si applicano, in luogo del trattamento di missione, le indennità di lungo servizio all’estero disciplinate dall’articolo 1808 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 10 marzo 2010, n. 66), salvi i casi in cui si tratti di esperti, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere (DPR 5 gennaio 1967 n. 18, articolo 168).

L’intervento normativo assume il carattere dell’urgenza in quanto la disponibilità effettiva delle somme è conseguente all’adozione di un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Occorre, pertanto, avviare il suddetto iter, al fine di poter contare sulla disponibilità delle risorse, in vista della prosecuzione dell’attività di raccordo svolta dal personale in atto in servizio all’estero.

Commi da 7 a 9. A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19, il personale del Ministero dell’Interno (tutti gli appartenenti all’Amministrazione civile, compresa la carriera prefettizia), è stato pesantemente coinvolto nella gestione emergenziale, sia in periferia, per il delicato ruolo svolto dalle prefetture, che al centro e si sono verificati numerosi casi di positività al virus Covid-19 ed anche alcuni decessi. Pertanto, similmente a quanto hanno previsto numerose imprese private molto attive in questo particolare momento per i loro dipendenti, ma anche istituzioni pubbliche come i Carabinieri, si ritiene necessario garantire anche a questa categoria, eccezionalmente esposta al virus Covid-19, per debito istituzionale, la copertura di eventuali spese per prestazioni quali, ad esempio trasporto sanitario, assistenza medica e infermieristica, non coperte già dall’INAIL, attraverso una polizza da sottoscrivere con una società assicurativa. 

 

Titolo II Sostegno alle imprese e all’economia

Capo I Misure di sostegno

Art.27 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Relazione illustrativa

In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici. 

 

 

Art. 28 Contributo a fondo perduto

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo testo unico e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico ed ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto., nonché ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

5. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

9. L’istanza di cui al comma 8 contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti dei soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo. L’Agenzia delle entrate procede alla consultazione della Banca dati di cui all’articolo 96 del citato decreto legislativo. Ove alla consultazione non consegua l’immediato rilascio della documentazione antimafia, si applica l'articolo 92, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora dalla verifica effettuata risulti a carico di taluno dei soggetti indicati la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni, nonché di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. Il Prefetto comunica il mancato superamento della verifica antimafia all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate per il conseguente recupero ai sensi del successivo comma 12, al Procuratore distrettuale della Repubblica e agli altri soggetti indicati nell’articolo 91, comma 7-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni.

10. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

11. Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi di Bilancio".

12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, da commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

13. Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.29 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

1. Le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative, esclusi i soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi sede legale e amministrativa in Italia, hanno accesso alle misure previste dal presente articolo, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

a) presenti un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 10 e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;

b) abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;

c) abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l’accesso alla misura prevista dal comma 10 l’aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.

2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 10 la società soddisfa altresì le seguenti condizioni:

a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;

b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 10, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), di una o più società, come definite ai commi 1 e 2, spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento.

5. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresì quando l’investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al comma 1.

7. Il credito d’imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 19. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi sono ridotte dell’importo dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo cdi restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

9. Il credito d’imposta di cui al comma 8 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato « Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il "Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate al comma 12 (di seguito "gli Strumenti Finanziari "), emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c) e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a). Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, primo comma, del codice civile.

11. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllate (di seguito anche "il Gestore").

12. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo ogni altro credito e prima di quelli previsti dall’articolo 2467, cod.civ..

13. La società emittente assume l’impegno di:

a) non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;

b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e di quanto previsto al comma 14.

14. Non sono dovuti interessi qualora la società emittente abbia mantenuto fino al rimborso degli Strumenti Finanziari il numero di occupati al 1° gennaio 2020 ovvero abbia effettuato investimenti per finalità di digitalizzazione dell’attività, innovazione produttiva o sostenibilità ambientale e le altre finalità di cui al comma 86 dell’art. 1 della legge n. 169 del 2019.

15. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e le condizioni di operatività di quanto previsto al comma 14, ivi inclusa la tipologia e ammontare degli investimenti ammissibili.

16. L’istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell’informativa antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.Il Gestore procede, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

17. Il Gestore verifica la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l’esecuzione dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui al comma 15, e l’assunzione degli impegni di cui al comma 13procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto.

18. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a [*] miliardi di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante [*]. Per la gestione del Fondo è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale. [Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo le risorse necessarie per le proprie spese di gestione nel limite massimo di [*] euro.].

19. I benefici previsti ai commi 4, 5, 8 e 14, si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui l’Emittente ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19". L’importo complessivo lordo delle misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del Regolamento della Commissione n.1407/2013, del Regolamento della Commissione n.702/2014 e del Regolamento della Commissione n.717/2013 ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4, 5 e 6 secondo periodo, l’attestazione della misura dell’incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi 4, 5, 10 e 14, sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l’aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell’Unione europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 30 Patrimonio destinato

1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell’interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell’interesse degli stessi. In relazione alle attività riferite al Patrimonio Destinato e ai suoi comparti, alla CDP S.p.A. non si applicano le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti non costituiscono organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all’intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.

2. Gli apporti del Ministero dell’economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione i quali attribuiscono i diritti previsti dall’articolo 2447-octies del codice civile, prevedendo che tempi ed entità dei pagamenti e del rimborso di tali strumenti siano condizionati all’andamento economico del Patrimonio Destinato o dei singoli comparti. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. a valere su di esso in conformità al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

3. Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell’assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Non si applica l’articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l’apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell’economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all’assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A.

4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:

a) hanno sede legale in Italia;

b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;

c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato, può effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previso dal decreto di cui al comma 5. L’efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all’approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l’altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono acquisiti da, e intestati a, CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

7. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita, anche in deroga all’articolo 2412 del codice civile, l’emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell’operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente

8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Può essere altresì concessa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalità, la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20.000 milioni.

9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.

10. Il decreto di cui al comma 5 può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell’informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della comunicazione interdittiva antimafia comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni alle condizioni stabilite nel decreto di cui al comma 5.

11. Al fine di assicurare l’efficacia e la rapidità d’intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP S.p.A. può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l’autorità giudiziaria.

12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i propri esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale e assumono la responsabilità erariale in caso di dolo e colpa grave. Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all’articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall’imposta sul valore aggiunto, dall’imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze. L’eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell’ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione ovvero di attività e passività residue avvengono secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

15. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.

16. Ai fini dell’espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020, si provvede mediante [*].

17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata l’assegnazione a CDP S.p.A. di [*]. Ai maggiori oneri, si provvede [*]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 31 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

1) Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

2) Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

3) Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

4) Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

5) Il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

6) Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7) Il soggetto avente diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

8) Il credito d’imposta di cui al presente articolo, anche nell’ipotesi di cui al comma 7, può, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

9) Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

10) Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

11) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

12) Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

13) Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ….

Relazione illustrativa

La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Il comma 2 stabilisce che, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetti nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Ai sensi del comma 3, il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (comma 5).

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

I commi 7 e 8 stabiliscono che Il soggetto avente diritto al credito d’imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

Il comma 10, al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, dispone la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d’imposta di cui al presente articolo con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Viene inoltre stabilito, al comma 11, che le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Infine, il comma 12 prevede l’applicazione della misura nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C(2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche. 

 

Art. 32 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l’anno 2020.

2. L’erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall’articolo 65, commi 2- ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede a valere _______________.

Relazione illustrativa

La proposta normativa, al fine di ridurre l’impatto economico connesso al diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, prevede, al comma 1, un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazionedi cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 di 140 milioni per l’anno 2020.

Al comma 2, si prevede l’applicazione anche all’ulteriore stanziamento di euro 140 milioni previsti dal comma 1 della discplina acceleratoria prevista dall’articolo 65, commi 2- ter e 2-quater, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Relazione tecnica

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede_______________ 

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Art. 33 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l’Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 30 luglio 2020, , in modo da assicurare che:

a) sia garantito previsto un risparmio, almeno pari parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo xxxx. Il Ministero dell’economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L’Autorità assicura, con propri provvedimenti, l’utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.".

[integrare relazioni illustrativa e tecnica a cura del MISE]

Relazione illustrativa e tecnica

La presente proposta ha lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Mediante la norma, che riguarda un periodo di tre mesi a partire da maggio 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, si permette la tempestiva applicazione della misura semplificandone l’iter procedimentale e provvedendo a dare copertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato. L’intervento normativo, prevede che l’Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica al fine di: a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione b)Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

Vale ricordare che la c.d. "quota fissa" delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia prelevata, e può comprendere, oltre alle tariffe di rete e agli oneri generali, anche componenti fisse a copertura dei costi di commercializzazione della vendita; tali ultime componenti non sono oggetto della 

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disposizione allo scopo di non creare distorsioni tra il mercato libero e i clienti forniti nel servizio di maggiore tutela. La copertura legislativa è necessaria per finanziare l’intervento, evitando di ricorrere a meccanismi di perequazione tariffaria a carico degli altri clienti elettrici o successiva revisione in aumento delle aliquote per gli oneri. 

Art. 34 Rifinanziamento fondi

1.Il fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementato di XXX milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro per l’anno 2020 destinati al fondo di cui all’articolo 38, comma 1, lettera h).

2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di XXXX milioni di euro per l'anno 2020.

3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori XXX milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo XXX 

Art. 35 Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS

1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria della società di cui all’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell’operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle misure normative introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19.

2. La società di cui all’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, come successivamente modificato, ("Decreto GACS"), insieme ad altre misure a sostegno del sistema bancario italiano, è stato introdotto nell’ordinamento un regime di concessione della garanzia dello Stato (indicata nello stesso decreto-legge con l’acronimo "GACS" – Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) sui titoli senior emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, finalizzato a facilitare la dismissione da parte delle banche italiane dell’ingente stock di crediti deteriorati accumulato.

Per il periodo di applicazione dello schema di garanzia, il Ministero dell’economia e delle finanze ("MEF") è stato autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sui titoli senior emessi da società di cartolarizzazione nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge 130 del 1999 ed aventi ad oggetto crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze e detenuti da banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per essere ammessa al beneficio della garanzia statale un’operazione di cartolarizzazione deve inoltre rispettare specifici requisiti di struttura previsti dal Decreto GACS; la sussistenza dei requisiti è verificata, previa istruttoria, dalla CONSAP, che il MEF ha individuato e di cui si avvale per la gestione dell’intervento. I contratti delle operazioni di cartolarizzazione ammesse al beneficio sono pertanto negoziati e stipulati liberamente dalle parti, fermo il rispetto dei suddetti requisiti.

Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, ha modificato ed integrato il Decreto GACS incrementando le misure di monitoraggio delle operazioni ammesse al beneficio e prevedendo, tra gli ulteriori requisiti di struttura per le nuove operazioni, anche l’introduzione di obiettivi di performance il cui mancato rispetto è causa di sostituzione del soggetto incaricato della riscossione dei crediti (servicer) ovvero di differimento di quella parte dei compensi ad esso dovuti condizionata ad obiettivi di performance. In particolare il comma 1-bis dell’articolo 7 del Decreto GACS prevede che i pagamenti dovuti al servicer debbono essere "in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento" di tali somme "il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti …. che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi …. , fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento".

I recenti provvedimenti assunti dal Governo per contrastare la crescita della curva pandemica hanno previsto, tra gli altri, una sospensione di termini e delle attività giudiziarie che ritarda corrispondentemente le procedure di recupero giudiziale che i servicers avevano già intentato o che si accingevano ad avviare.

Considerata l’importanza del ruolo svolto dal servicer nell’operazione di cartolarizzazione a beneficio di tutti i portatori dei titoli e ritenendo che una subordinazione dei compensi dovuta esclusivamente a ritardi dovuti ai rinvii ed alle sospensioni imposti per legge possa nel caso concreto costituire un disincentivo al più efficiente recupero dei crediti, la norma consente, subordinatamente all’accordo tra le parti del regolamento contrattuale, la temporanea disapplicazione del meccanismo di subordinazione e differimento previsto al comma 1-bis dell’articolo 7 del Decreto GACS.

L’opportunità di procedere eventualmente a modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento di tali meccanismi di subordinazione e di differimento è oggetto di autonoma valutazione ed accordo delle parti dell’operazione secondo quanto previso nei contratti e nel regolamento dei titoli. L’intervento normativo si limita a consentire al Ministero di autorizzare le modifiche ai contratti così concordate tra le parti, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma, previa verifica di CONSAP. 

Art. 36 Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell’articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l’intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell’articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell’articolo 1888 del codice civile.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’articolo prevede disposizioni che – tenendo conto delle limitazioni imposte dai recenti Decreti della Presidenza del Consiglio per far fronte alla situazione di emergenza conseguente all’epidemia di COVID-19 – introducono modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi. Le disposizioni mirano ad assicurare la continuità nell’accesso a tali servizi e prodotti, da parte degli investitori, agevolando la conclusione a distanza dei nuovi contratti attraverso modalità semplificate di scambio del consenso, che consentono di superare difficoltà operative conseguenti all’attuale situazione di emergenza.

Tale disciplina – che si applica ai rapporti contrattuali relativi a tutte le categorie di clienti – opera principalmente nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione a distanza dei relativi contratti.

La norma ha carattere eccezionale e, pertanto, regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

Il comma 1, primo periodo, prevede – in deroga a quanto previsto dall’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale - "CAD") – che il consenso del cliente prestato mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, soddisfi il requisito della forma scritta richiesta dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni ("TUF") e abbia l’efficacia  probatoria di cui all’articolo 2702 del codice civile. Si prevedono, in ogni caso, alcune ulteriori condizioni minime, dirette a rafforzare la connessione tra il consenso ed il suo autore, in aggiunta a quelle già previste dal TUF e dal CAD.

In tal modo, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale attraverso gli strumenti di comunicazione di più diffuso utilizzo, eliminando il rischio che i relativi contratti risultino affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

Il comma 1, secondo periodo, prevede un regime speciale per la consegna, da parte dell’intermediario, della documentazione contrattuale rilevante. In particolare, il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente su supporto durevole. La copia del contratto e la documentazione informativa prescritta devono, in ogni caso, essere consegnate all’investitore alla prima occasione utile successiva allo stato di emergenza.

Il comma 1, ultimo periodo, introduce un regime speciale relativo alle modalità di esercizio dei diritti di legge o contrattuali da parte del cliente, ivi compreso, ove applicabile, il diritto di recesso, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Il comma 2 estende l’applicazione della disciplina di cui al comma 1, prevedendo che le modalità di sottoscrizione e le comunicazioni semplificate ivi previste, soddisfino i requisiti di forma previsti per i contratti assicurativi dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private") e dal codice civile. 

Art. 37 Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali

. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell’economia del Paese nonché prevedere l’adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei Buoni postali fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, potranno possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purchè il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita', custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l’esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.

2. Resta salva l’applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l’art. 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.

3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

Relazione illustrativa

Comma 1 e 2. In deroga all’art. 2, comma 3 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, la norma proposta è volta a consentire in via temporanea la stipula dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, per via telefonica nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Si tratta di una soluzione volta a contemperare l’esigenza di accesso ai prodotti di risparmio postale, nella forma di buoni fruttiferi postali, di quella parte della popolazione con bassa propensione all’uso di canali telematici digitali e di quella che non dispone affatto di tali canali, con quella di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali.

La norma per tale via assicura maggiori risorse per il sostegno, tra l’altro, del finanziamento delle infrastrutture nazionali e del sistema imprenditoriale attraverso il risparmio postale.

Comma 3. Si ritiene opportuno intervenire per riconoscere ai detentori di buoni fruttiferi postali che si prescrivono nel periodo di emergenza, un ulteriore periodo di due mesi per la riscossione degli stessi. 

Art.38 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

1. Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell’epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all’esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da seguenti.

2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l’esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

4. L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 107 comma 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito con una dotazione iniziale di 1700 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato a SACE, alimentato, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito della approvazione del bilancio."

Art. 39 Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti

1.Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia Covid-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che sono rese indisponibili per un corrispondente importo. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell’evoluzione del fabbisogno finanziario del Fondo di Garanzia di cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio della garanzia dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati ai sensi del comma 1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha proposto la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro per il sostegno agli Stati membri nella risposta alla crisi derivante dalla pandemia Covid-19, denominato "Pan-European Guarantee Fund" (EGF). L’obiettivo del Fondo è garantire principalmente a piccole e medie imprese (PMI), imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, nonché ad enti pubblici, liquidità e accesso a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza pandemica. Il Fondo consentirebbe di erogare fino a circa 200 miliardi di euro principalmente nella forma di garanzie e prestiti diretti (della BEI o del Fondo Europeo per gli Investimenti-FEI, entrambi con merito di credito AAA) o indiretti (tramite intermediari finanziari e banche di promozione nazionale) a favore dei suddetti beneficiari finali. Il Fondo sarà costituito dalle garanzie (irrevocabili, incondizionate e di prima perdita) fornite dagli Stati membri dell'Unione europea al Gruppo BEI (BEI e FEI) su base proporzionale, in rapporto alle quote di partecipazione azionaria nella BEI. Il contributo dell’Italia alla garanzia, pari alla sua quota capitale nella Banca, ammonta al 18,78 per cento di 25 miliardi di euro, cioè XXX milioni di euro.

Il Fondo, la cui costituzione è stata sostenuta dall’Eurogruppo (9 aprile 2020) e dal Consiglio europeo (23 aprile 2020), consentirebbe al Gruppo BEI di erogare fino a circa 200 miliardi di euro aggiuntivi rispetto all’attività ordinaria, nella forma di diversi strumenti di finanziamento (garanzie, controgaranzie, prestiti, partecipazione azionaria). La leva è stata stimata di circa 8 volte rispetto alla consistenza del Fondo, sulla base del programma europeo esistente di sostegno alle PMI COSME (per il sostegno della competitività e sostenibilità delle PMI europee sui mercati), ma dipenderà dalla tipologia di strumento utilizzato. Il valore effettivo del moltiplicatore dipenderà dal paniere di prodotti finanziati, che è a sua volta funzione delle esigenze dei mercati, della capacità di assorbimento e dei vincoli operativi del Fondo.

Il Fondo sarà aperto anche al contributo della Commissione europea e avrà natura temporanea. Gli Stati membri, chiamati a partecipare al Fondo fornendo la propria quota di garanzie, potranno, alternativamente, versare una parte della propria quota di contribuzione al momento dell’adesione oppure fruire di una linea di liquidità (prestiti) che la BEI metterà a disposizione di ciascuno per rimborsare le somme dovute da ciascuno Stato membro in caso di escussione delle garanzie. Dato l’elevato livello di rischio atteso, la probabilità che il Fondo registri perdite finanziarie è elevata. Nel caso una garanzia venga chiamata, la BEI anticiperebbe gli importi al beneficiario (e.g. PMI) garantito e chiederebbe agli Stati membri aderenti al Fondo il versamento della rispettiva quota garantita, a intervalli di tempo regolari, da concordare. L’escussione avverrebbe, quindi, a valere sulla quota di garanzia nominale impegnata, che potrà essere finanziata da una linea di liquidità, aperta dalla BEI agli Stati membri interessati per consentire un rimborso graduale dell’impegno. Tale meccanismo consente di non gravare i bilanci nazionali dell’intero importo della garanzia nominale da versare nel Fondo, ma di impegnarlo solo se e quando la garanzia venisse escussa. Lo strumento avrebbe la natura di garanzia solidale (joint and several) e consentirebbe, quindi, la condivisione del rischio tra gli Stati membri aderenti al Fondo; ogni contributore parteciperebbe alla garanzia complessiva che offre una copertura estesa a tutto il portafoglio del Fondo e quindi a tutti gli Stati membri partecipanti, ma il rischio assunto da ciascuno Stato membro sarebbe limitato al contributo al Fondo di garanzia. Lo schema di condivisione del rischio consentirebbe pertanto di ridurre il costo medio della garanzia rispetto agli schemi nazionali.

Le caratteristiche del Fondo, tra cui i criteri di eleggibilità, la tipologia dei prodotti offerti, la struttura dei prezzi e i livelli di rischio sarebbero approvati dagli Stati membri alla firma degli accordi di contribuzione. Una loro modifica dovrebbe essere approvata da un Comitato dei Contributori, che farebbe parte della governance del Fondo insieme ai rappresentanti delle strutture direttive della BEI e del FEI.

Le operazioni del Fondo dovrebbero essere approvate prima dal Comitato dei Contributori e dovrebbero poi seguire il consueto iter che prevedere l’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Lo schema di governance è simile a quello attuale predisposto per il FEIS (Fondo Europeo per gli Investimenti Sostenibili) del Piano Europeo per gli Investimenti (i.e. Piano Juncker) per il periodo 2015-2020 e rinnovato (InvestEU) per il periodo 2021-2027, che ha dato prova di efficacia ed efficienza nella mobilizzazione di ingenti risorse per investimenti rischiosi in Europa, di cui l’Italia ha particolarmente beneficiato.

Il Fondo finanzierà operazioni negli Stati contributori con un solo vincolo di concentrazione relativo ai tre maggiori contributori (Italia, Franca e Germania, che detengono la stessa quota nel capitale BEI, e quindi contribuiranno al Fondo nello stesso modo). Il vincolo prevede che, per questi tre Paesi, i finanziamenti possano essere garantiti fino al 50 per cento del Fondo di garanzia. L’obiettivo del Fondo è quello di finanziare operazioni con un alto profilo di rischio e beneficiari finali considerati solidi nel lungo periodo ma che sono in difficoltà a causa della crisi Covid-19, con un focus sulle PMI e sul settore privato.

Non è prevista una remunerazione della garanzia ai contributori; i proventi derivanti dalla remunerazione di alcuni dei prodotti offerti saranno destinati alla copertura delle spese di gestione del Fondo e le eventuali eccedenze utilizzate per l’eventuale escussione delle garanzie. Per limitare l’impatto sul capitale e sugli indicatori finanziari del Gruppo, il Fondo sarà contabilizzato fuori bilancio (off balance-sheet). Tuttavia è previsto un impatto sul bilancio della Banca data la natura di alcuni prodotti che implica partecipazioni (strumenti di tipo funded); inoltre la Banca si impegnerà a mantenere la liquidità del Fondo a livelli adeguati, con effetti contenuti sugli indicatori di liquidità della BEI/del Gruppo BEI.

Il Gruppo BEI e i paesi contributori dovrebbero delineare un’adeguata struttura di provvigioni per la copertura delle spese di gestione del Fondo, per la cui amministrazione non è prevista l’assunzione di nuovo personale.

Il Fondo farà leva sulle strutture e i prodotti del Gruppo BEI già in essere (garanzie, ABS, linee di liquidità, capitale di rischio) e sui suoi rapporti commerciali consolidati. Il principale strumento sarà quello delle c.d. garanzie limitate (capped). Mediante tale prodotto, il FEI (controgarantito dal Fondo) fornirà agli intermediari finanziari una garanzia a parziale copertura della perdita attesa di un portafoglio di crediti. La BEI potrà ulteriormente integrare tale garanzia limitata mediante una garanzia illimitata (uncapped) coprendo interamente il rischio dell’operazione. Grazie alla copertura del Fondo (che godrà di rating AAA) il Gruppo BEI potrà offrire agli intermediari finanziari garanzie a costo ridotto nonostante l’elevata rischiosità del portafoglio di crediti garantiti. In tal modo, gli intermediari finanziari potranno a loro volta trasferire tale vantaggio finanziario ai beneficiari finali. Al fine di garantire l’accesso alla liquidità anche alle imprese di maggiori dimensioni, la BEI potrà offrire anche prodotti "funded". Il Fondo sarà utilizzato dal Gruppo BEI per investire anche in tranche più rischiose (mezzanine) di operazioni ABS e cartolarizzazioni sintetiche. In tal modo, il Gruppo BEI contribuirebbe a liberare risorse degli intermediari finanziari per erogare un volume maggiore di prestiti alle imprese. Il Fondo effettuerà inoltre investimenti quasi-equity, venture capital e private equity limitati a garantire capitale di rischio per specifici settori di mercato (come il settore delle imprese più innovative). Il volume di risorse maggiore sarà dedicato alle garanzie e altri strumenti di sostegno diretto o indiretto alle imprese rispetto a investimenti in equity. Pertanto l’Italia, tra i principali beneficiari del Gruppo BEI per i prodotti a sostegno delle PMI, potrebbe beneficiare del contributo del Fondo più che proporzionalmente rispetto al proprio contributo alla garanzia, anche in confronto ad altri Stati membri che, tradizionalmente, ricevono maggiori investimenti in forma di capitale di rischio. 

Art. 40 Partecipazione dell’Italia all'International Finance Facility for Immunization

1. È autorizzata l’estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall’articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. È, inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all’IFFIm per l’anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. 

Art. 45 Voto plurimo nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati

1. All’articolo 127-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli statuti possono prevedere l’emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell’articolo 2351, quarto comma, del codice civile. In deroga all’articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono tuttavia disporre la maggiorazione del voto in dipendenza del possesso delle azioni in capo al medesimo soggetto o di altre condizioni non meramente potestative concernenti il titolare delle azioni, se non nel rispetto e nei limiti previsti dall’articolo 127-quinquies.

2. Ferme restando le disposizioni degli articoli 2376, 2437 e 2373 del codice civile al ricorrere dei rispettivi presupposti, la deliberazione avente ad oggetto l’introduzione di una categoria di azioni a voto plurimo è validamente approvata con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa, purché tali voti contrari siano almeno pari al dieci per cento del capitale sociale avente diritto a voto.

3. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle deliberazioni in forza delle quali il medesimo effetto consegua direttamente o indirettamente, anche mediante fusione o scissione, a un’operazione in esito alla quale la società trasferisca la sede sociale all’estero.".

b) il comma 4 è soppresso.

RELAZIONE

È noto che diversi ordinamenti giuridici stranieri, sia nell’ambito dell’Unione Europea sia al di fuori di essa, consentono alle società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, di derogare alla regola "one share one vote" mediante la previsione di categorie di azioni dotate di voto plurimo. Talvolta si tratta di una facoltà espressamente consentita dalla legge, in modo diretto, altre volte si tratta di un risultato che viene conseguito indirettamente, tramite la previsione di azioni con un diverso valore nominale, alle quali viene riconosciuto un numero di voti proporzionale al rispettivo valore nominale.

L’ordinamento giuridico italiano, in forza del combinato disposto dell’articolo 2351 del codice civile e dell’articolo 127-sexies del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), vieta alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati l’emissione di azioni a voto plurimo, se non nella peculiare forma delle azioni a voto maggiorato (c.d. "loyalty shares"), ai sensi dell’articolo 127-quinquies del predetto decreto, per le quali la maggiorazione del diritto voto dipende dal possesso continuativo delle azioni da parte del medesimo soggetto per almeno ventiquattro mesi.

È altresì noto che tale differenza di regolamentazione rischia di comportare una concorrenza tra ordinamenti, a danno del mercato borsistico italiano. Non sono mancati casi, del resto, nei quali la decisione di trasferire all’estero società italiane con azioni quotate in un mercato regolamentato o di scegliere un ordinamento estero per le società risultanti da fusioni alla quale partecipavano società quotate italiane sia stata motivata anche dalla possibilità di avvalersi di un regime giuridico favorevole alla previsione, diretta o indiretta, di azioni a voto plurimo. 

Per questa ragione, in assenza di comprovati effetti negativi che tale istituto possa generare alle società che lo adottano, si ritiene preferibile lasciare all’autonomia statutaria e alle valutazioni del mercato la possibilità di emettere azioni a voto plurimo anche da parte di società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati. Il rispetto dei diritti delle minoranze e le esigenze di protezione delle dinamiche di mercato verrebbero in particolare assicurati – oltre che dagli ordinari contrappesi costituiti dall’approvazione delle assemblee speciali (articolo 2376 del codice civile) e/o dal diritto di recesso (articolo 2437 del codice civile), al ricorrere dei relativi presupposti – anche dall’introduzione del meccanismo del c.d. "whitewash", quale condizione per l’approvazione della deliberazione che introduce una categoria di azioni a voto plurimo.

La medesima protezione, per evidenti ragioni di simmetria, verrebbe del resto prevista per ogni ipotesi nella quale una società italiana con azioni quotate in un mercato regolamentato intenda ottenere il medesimo risultato, mediante una deliberazione in forza della quale la società trasferisca la sede sociale all’estero. 

Art. 45-bis Misure a favore degli aumenti di capitale

1. Sino alla data del [31 dicembre 2020], a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall’articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall’articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:

(a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;

(b) l’introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, ultima frase, del codice civile;

(c) l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile.

2. Nei predetti casi, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.

3. Sino alla data del [31 dicembre 2020] le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, ultima frase, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del venti per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell’assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.

4. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell’articolo 2441 del codice civile sono modificati come segue.

"L’offerta di opzione deve essere depositata per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall’iscrizione nel registro delle imprese.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all’esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell’esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali".

RELAZIONE

Nell’ambito delle modificazioni del diritto societario volte ad aiutare le imprese italiane ad affrontare la difficile congiuntura economica dovuta alla pandemia del Covid-19, è stata evidenziata l’esigenza di favorire la spedita deliberazione ed esecuzione di operazioni di aumento di capitale. A tal fine, i primi due commi dell’articolo in epigrafe contengono due misure di carattere transitorio ed "emergenziale", mentre il terzo comma apporta alcune modificazioni all’articolo 2441 del codice civile, destinate ad entrare a regime anche a prescindere dalle attuali difficoltà congiunturali.

Il comma uno e due, in particolare, rimuovono un possibile ostacolo alla facilità deliberativa delle assemblee che siano chiamate ad assumere deliberazioni finalizzate, direttamente o indirettamente, a un’operazione di aumento di capitale. Viene, infatti, disattivato il quorum deliberativo rafforzato che richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea, adottando quindi il quorum della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, a condizione tuttavia che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale (in ossequio all’inderogabile principio imposto dall’art. 83 della direttiva UE 1132/2017). La deroga, di carattere eccezionale, ha un limite temporale sino alla data del 31 dicembre 2020 e si applica anche qualora lo statuto preveda quorum deliberativi pari o superiori a quello legale.

Il terzo comma, invece, comporta una estensione dell’ambito oggettivo e soggettivo dell’aumento di capitale con esclusione del diritto opzione in deroga alla procedura ordinaria di cui al sesto comma dell’articolo 2441 del codice civile. Più specificamente, la deroga consiste nei seguenti aspetti: (a) l’istituto viene esteso anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; (b) il limite quantitativo degli aumenti da deliberare entro la fine del periodo emergenziale è innalzato dal dieci al venti per cento; (c) la facoltà di avvalersi di questa modalità di aumento con esclusione del diritto di opzione viene concessa anche in mancanza di espressa clausola statutaria in tal senso; (d) i termini di convocazione dell’assemblea sono ridotti della metà. In questo modo – pur dovendo comunque ricorrere a un’assemblea (in ossequio all’inderogabile principio stabilito dall’articolo 68 della citata direttiva UE 1132/2017) – vi sarebbero maggiori possibilità di ricorrere in tempi relativamente rapidi a questa forma di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Il terzo comma, infine, introduce alcune modificazioni all’articolo 2441 del codice civile, sempre nel senso di semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale, pur sempre nel rispetto dei vincoli delle norme europee e delle necessarie tutele dei diritti dei soci. Tali modificazioni consistono in particolare:

(a) nella riduzione, seppur di un solo giorno, del termine minimo per l’esercizio del diritto di opzione, coincidente con quello previsto dall’articolo 72 della direttiva UE 1132/2017;

(b) nell’eliminazione, per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato, dell’obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati, dopo il decorso del relativo termine, consentendo alle società di imporre l’esercizio del diritto di prelazione sull’inoptato direttamente in sede di esercizio del diritto di opzione (c.d. oversubscriprion); ciò al fine di velocizzare ulteriormente l’esecuzione di un’operazione di aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti; 

(c) nell’estensione della particolare ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione prevista dall’ultima frase dell’articolo 2441 del codice civile anche alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, tenuto conto che anche per queste esiste la possibilità di fare riferimento a un prezzo di mercato; tale estensione rende peraltro necessario prevedere espressamente l’obbligo di motivazione in apposita relazione a cura degli amministratori, obbligo altrimenti mancante nel regime dell’informazione societaria applicabile alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione e non in un mercato regolamentato. La modificazione del comma quarto offre l’opportunità di precisare che, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, il limite del dieci per cento si applica al numero di azioni emesse, con riferimento del numero delle azioni preesistenti. 

Art. 46 Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative

1. Per il rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l’anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.

2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l’incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l’anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni nella forma del contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.

4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all’articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,».

5. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, in favore delle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dell’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo. 

5. All’art. 26-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", le parole "di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000", sono sostituite dalla parole "di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000".

6. Le agevolazioni previste per le start up nelle zone colpite dal sisma, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese al "Territorio del cratere sismico del centro Italia", cioè il territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. [RGS: si tratta di una modifica a un DM che potrebbe attuarsi in via amministrativa; disposizione mal formulata e occorre RT MISE dettagliata con risorse disponibili; in mancanza parere contrario ex art. 17 legge 196 del 2009]

7. Al fine di sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l’intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020.

8. Il Fondo di cui al comma 14 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.

9. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al al comma 14 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 19. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:

  1. a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
  2. b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti e/o altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
  3. c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
  4. d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.

10. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.

11. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 16, le imprese che:

  1. a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
  2. b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma precedente;
  3. c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;
  4. d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62;

12. L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità della domanda di cui al comma 17 da parte del Ministero dello sviluppo economico. 

13. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

Commi da 14 a 20: individuato 2020 come annualità di riferimento ai fini dell’assentibilità della proposta: occorre conferma MISE. SI segnala in ogni caso estraneità della finalità del provvedimento.

14. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro (più gli oneri delle misure fiscali in attesa quantificazione DF) si provvede a valere su copertura

Relazione illustrativa

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell’ambito della misura "Smart&Start Italia", principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019, attuativo dell’ultimo "Decreto Crescita" (articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2019).

L’obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura (comma 1), dall’altro, ampliando la capacità di azione (comma 2).

Con riferimento al secondo profilo di intervento (rafforzamento della capacità di azione della misura), la norma intende completare il supporto prestato alle start up innovative, che si limita, nell’attuale configurazione della misura, alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese.

In considerazione anche del momento di emergenza che il nostro sistema nazionale sta vivendo, emerge, infatti, la necessità da parte delle startup di un sostegno pubblico per sviluppare il proprio business caratterizzato principalmente da idee innovative che le contraddistinguono dalle altre società.

Le startup per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle delle altre imprese di piccola dimensione e anche quando iniziano a fatturare e hanno buone entrate, necessitano di ulteriori fondi per consolidarsi e "scalare il mercato". E’, pertanto, necessaria un’evoluzione dello strumento Smart & Start Italia, che conduca ad estendere l’ambito di intervento dello strumento, ora, come detto, incentrato sulle fasi iniziali del ciclo di vita, permettendo alle startup meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale proprio anche da parte di investitori privati e istituzionali.

Per soddisfare tali esigenze, il comma 1 della norma in commento rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina di nuove modalità di intervento della misura che vadano nella predetta direzione.

In particolare, la conversione del prestito Smart & Start Italia a talune condizioni di capitalizzazione delle imprese potrà costituire un valido incentivo idoneo a favorire l’ingresso di privati nel capitale sociale. Il nuovo strumento agevolativo potrà consentire, dunque, la conversione del debito in uno strumento partecipativo, accompagnato dall’ingresso nel capitale sociale di un investitore e/o aumento del capitale stesso, la cui restituzione sarà legata al rendimento aziendale. Grazie a questa operazione potrà essere sostenuta la patrimonializzazione della startup e si concederà la liquidità necessaria alla startup stessa per poter sviluppare il proprio business. 

Oltre a tale importante prospettiva di innovazione della misura, la norma prevede, al comma 2, l’attivazione di una nuova linea di intervento da affiancare alla misura smart&start, volta a facilitare l’incontro tra start up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub ecc. attraverso un contributo a fondo perduto per l’acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti e rafforzamento patrimoniale della start up innovative, incentivando, in una fase successiva al percorso di incubazione/accelerazione anche l’investimento nelle start up da parte di investitori qualificati (misura "Smart Money"). La concessione dei predetti contributi, da corrispondere ai sensi del regolamento generale "de minimis" (reg. UE n. 1407/2013), sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La prima delle suddette misure è particolarmente indicata, anche nella presente fase di emergenza, per fornire liquidità per l’acquisizione dei servizi di incubazione e accelerazione delle startup nella loro fase iniziale di sviluppo, soprattutto per quelle realtà non ancora in grado di presentare una progettualità matura per i finanziamenti di Smart&Start.

Al comma 3, si incrementa la dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, cui sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l’anno 2020. In particolare, il comma prevede un intervento straordinario - attraverso l’incremento della dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018 - per fronteggiare l’emergenza pandemica a favore di startup e PMI innovative da attuarsi mediante investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, secondo le modalità che saranno adottate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico.

I commi 4 e 5 introducono una moratoria temporanea di 12 mesi per le linee di credito in essere tra startup e PMI innovative e banche.

Il comma 6, equipara le sole startup innovative – nel caso di contratti di ricerca extra muros – alle università e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti di cui all’art. 1, comma 200 della legge 160/2019.

Il comma 7 proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Tale previsione è resa necessaria considerati gli effetti negativi per l’economia prodottisi, per il 2020, su tutto il comparto delle startup.

Il comma 8 riserva una quota di 200 milioni di euro del fondo di garanzia PMI in favore delle start up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

I commi da 9 a 11 introducono un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in startup o in PMI innovative. In particolare il comma 9 prevede una detrazione d’imposta pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. Il comma 10 prevede la medesima detrazione d’imposta per i contribuenti che investono in PMI Innovative. 

Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli Aiuti «de minimis».

Altri Paesi hanno adottato programmi analoghi quali il Seed Enterprise Investment Scheme del Regno Unito e il programma Tax Shelter for start-ups del Belgio.

La finalità della misura è di stimolare investimenti di importo limitato che sono parte essenziale del ciclo di vita di una start-up innovativa, sia nelle fasi iniziali, che nel suo passaggio a PMI innovativa, una volta decorsi i 5 anni dall’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.

La misura, proprio perché rivolta esclusivamente ad investitori persone fisiche, completa e integra il quadro delle misure volte a stimolare la partecipazione al capitale delle start up e delle PMI innovative, che attualmente si fonda su due pilastri: 1. gli incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche in start up e PMI innovative che si focalizza su un taglio di investimenti più elevato (agevolazioni fiscali del 30% fino a €1 milione per le persone fisiche e del 30% fino a €1,8 milioni per le persone giuridiche) e 2. il Fondo Nazionale di Innovazione che interviene con investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di start-up, scaleup e PMI innovative.

Con i predetti commi si intende invece incentivare la raccolta di capitale per quelle start-up innovative e PMI innovative che ancora hanno valori della produzione ridotti e potenziarne la capitalizzazione per favorirne la crescita e più in generale per colmare il divario esistente tra l’Italia e altri paesi UE nel venture capital rivolto a queste categorie di imprese.

Il comma 12 (Investor Visa for Italy) concerne il dimezzamento delle soglie minime per l’attrazione di investimenti verso le società di capitali e le startup innovative.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Legge di Bilancio 2017") ha introdotto (art. 1, comma 148) una nuova tipologia di visto dedicata ai cittadini non Ue che intendono effettuare investimenti di importo significativo in aree strategiche per l’economia e per la società italiana; a tal fine è aggiunto al d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione) l’articolo 26-bis, dal titolo "Ingresso e soggiorno per investitori", il quale prevede che possano candidarsi al visto i cittadini non Ue che effettuano un investimento in una delle seguenti tipologie: 2 milioni di euro in titoli di Stato a medio-lungo termine; almeno 1 milione di euro in società di capitali italiane (500mila euro nel caso di start-up innovative ex decreto legge. 179/2012); almeno 1 milione di euro per donazioni in ambito culturale, ambientale e sociale. La definizione delle modalità e delle procedure di candidatura per il nulla osta al visto è rimessa a un decreto attuativo, emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico, con il concerto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministro dell’Interno, il 21 luglio 2017. La procedura di richiesta del nulla osta al visto, gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, avviene attraverso la piattaforma investorvisa.mise.gov.it.

Dalla prima fase attuativa del programma "Investor Visa" emerge che la misura ha finora incontrato un interesse limitato: dalla fine del 2017 ad oggi sono pervenute 15 candidature, di cui 9 hanno portato al rilascio di visti per investitori (4 di esse riguardano operazioni di investimento in società di capitali per € 1 milione ciascuno; 3 riguardano investimenti in start-up innovative per € 500.000 ciascuno; 2 riguardano investimenti in titoli di Stato per € 2 milioni ciascuno).

La presente disposizione mira pertanto a incentivare l’utilizzo del programma, con particolare enfasi sulle forme di investimento a carattere produttivo, attraverso un dimezzamento delle soglie finanziarie per le operazioni dirette verso le società di capitali (da 1 milione a 500mila euro) e, in particolare, verso le start-up innovative (da 500mila a 250mila euro). Queste ultime, in particolare, scontano, rispetto alle altre imprese innovative europee, un notevole 

ritardo in termini di disponibilità di capitale di rischio. Il rapporto Dealroom.co 2019, ad esempio, mette in luce che al terzo trimestre 2019 le dimensioni del mercato italiano del venture capital risultavano di 13 volte inferiori rispetto a quelle del Regno Unito, di 10 volte rispetto alla Germania, e di 5 rispetto alla Francia.

La riduzione della soglia finanziaria renderebbe l’Italia più competitiva nel contesto europeo, che attualmente presenta 20 schemi nazionali di residenza per investitori esteri. Il rapporto "Schemi di cittadinanza e residenza per investitori nell’Unione europea" pubblicato dalla Commissione europea a fine 2018 evidenzia che l’Italia si posiziona nella fascia dei Paesi che prevedono le soglie finanziarie più elevate. Paesi come Francia e Spagna richiedono disponibilità finanziarie significativamente inferiori.

Mentre il comma 9 prevede la riduzione delle soglie minime per le tipologie di investimento in società di capitali e start-up innovative, il comma 10 allinea l’ammontare delle corrispondenti disponibilità finanziarie minime richieste agli investitori.

Comma 13: con il D.M. 24 settembre 2014, come modificato dal D.M 9 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite Invitalia, ha creato "Smart&Start", un progetto di finanziamento per startup innovative al fine di favorire e sviluppare la nuova imprenditorialità italiana. Il progetto "Smart&Start" finanzia tramite agevolazioni le startup innovative, di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo D.l. n.179/2012.

Possono beneficiare delle suddette agevolazioni le startup che presentano un progetto imprenditoriale di significativo contenuto tecnologico e innovativo e/o orientato allo sviluppo nel campo dell’economia digitale.

Va considerato, tuttavia, che attualmente il progetto "Smart&Start" riguarda le startup innovative con sede su tutto il territorio italiano, con un trattamento privilegiato riservato alle startup localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone del territorio del cratere sismico aquilano, ma non il "territorio del cratere sismico del centro Italia", cioè il territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n°189, convertito con modificazioni nella Legge 15 dicembre 2016, n°229, e successive modificazioni e integrazioni.

La proposta in questione quindi va a modificare il D.M. del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, in modo da includere tra i beneficiari delle agevolazioni del progetto "smart&start" anche il territorio del cratere sismico del centro Italia.

I commi da 15 a 21 sono volti ad istituire un fondo ad hoc presso il Ministero dello Sviluppo economico, diretto al sostegno della produzione italiana di videogiochi analogamente a quanto già adottato da Paesi europei ed extra-europei quali Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Polonia e Danimarca. Il videogioco è un’opera complessa, che richiede un’ampia gamma di profili professionali altamente specializzati: game designer, programmatori, artisti, designer di interfacce, grafici 3D, grafici 2D, animatori, compositori, ingegneri del suono, tester, traduttori, doppiatori, ecc.

Il prototipo di un videogioco rappresenta la prima versione giocabile dell’opera, contenente le funzionalità di base e distintive del prodotto finito. È lo strumento attraverso il quale le imprese del settore possono presentare il loro progetto di sviluppo a editori e/o investitori per ottenere finanziamenti necessari per la successiva produzione del prodotto finale e per la sua distribuzione sul mercato internazionale. 

La realizzazione del prototipo, che di solito coincide con le fasi di concezione e pre-produzione, richiede un investimento rilevante in termini di risorse da parte delle imprese e solitamente avviene in regime di autofinanziamento da parte delle imprese stesse, senza poter contare su apporti finanziari di editori e/o investitori, che possono intervenire nelle successive fasi della produzione.

Altri paesi europei sono già intervenuti in questo senso: la Germania nel 2019 ha istituito il "Computerspieleförderung des Bundes", un fondo finanziato con 50 milioni di euro; la Francia dal 2008 ha istituito il "Fonds d'aide au jeu vidéo", investendo in media 4 milioni di euro su 40 progetti ogni anno. In Italia ad oggi non esiste alcuna misura di sostegno paragonabile. Nel 2018, l’88% delle imprese italiane attive nel settore dei videogiochi dichiaravano di ricorrere a risorse proprie per finanziare lo sviluppo delle proprie opere.

Ogni nuovo videogioco è destinato alla distribuzione diretta sul mercato internazionale, con effetti benefici diretti sulla bilancia commerciale del paese in cui l’impresa sviluppatrice è basata. Il mercato dei videogiochi, infatti, non conosce limitazioni geografiche o logistiche, essendo largamente basato sulla distribuzione digitale: nel 2018, l’83% delle imprese italiane indicava nella vendita digitale il modello di distribuzione più utilizzato, con il 61% del proprio fatturato generato sul mercato internazionale e solo il 39% sul mercato nazionale; in particolare, le aree che concorrono maggiormente al fatturato oltreconfine sono America (28%), Europa (23%) e Asia (7%).

Da un’indagine effettuata da AESVI l’Associazione di categoria (ora IIDEA), rispetto al mercato software dei videogiochi in Italia nel 2018, la quota di mercato dei videogiochi prodotti da imprese italiane rappresenta il 3,7% del totale. Ciò significa che le imprese italiane necessitano di un supporto per poter competere sul mercato.

Il comma 14, pertanto, prevede l’istituzione presso il Ministero del cd. «First Playable Fund». Il nome riprende la definizione di "First Playable", letteralmente "prima versione giocabile" di un videogioco, ossia il prototipo che tipicamente viene realizzato per essere valutato dagli investitori privati.

Il comma 15 specifica che il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un ammontare compreso dai 10.000 euro e 200.000 euro per singolo prototipo.

Il comma 16 specifica le spese ammissibili, includendo le voci di costo che incidono maggiormente per la realizzazione del prototipo, ovvero il personale dell’impresa, le commissioni esterne, le attrezzature hardware, le licenze software.

Il comma 17 specifica la destinazione del videogioco al pubblico, attraverso canali di distribuzione commerciale diretta, digitali e/o fisici; sono pertanto da ritenersi esclusi videogiochi sviluppati per committenti pubblici o privati, non destinati alla distribuzione commerciale.

Il comma 18 specifica i requisiti di ammissione delle imprese.

Il comma 19 prevede il termine entro il quale il prototipo ammesso al fondo dovrà essere sviluppato.

il comma 20, infine, demanda ad un successivo decreto attuativo del MiSE la definizione delle modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese ammissibili, le cause di decadenza e revoca. Le modalità di erogazione dei contributi dovranno essere definite sulla base di criteri di accessibilità e modalità semplificate di candidatura e selezione. Quest’ultimo aspetto si ritiene necessario, al fine di poter consentire alle realtà imprenditoriali, per lo più imprese di piccole dimensioni, di poter usufruire dei contributi senza andare in contro a procedure farraginose. Infine, si specifica che il decreto andrà a dettagliare in apposita tabella le specifiche voci di costo per l’ideazione e la realizzazione dei prototipi eleggibili. 

Art. 48 Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale.

1. Al fine di potenziare e rendere più efficace l’attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti, individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale, di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140 .

2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse.

3. All'articolo 1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « è autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono inserite le seguenti: « destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, » .

4. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali e delle amministrazioni straordinarie, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto della struttura di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede lo stanziamento di 300.000 euro annui per il triennio 2020-22 per integrare la dotazione di 106.000 euro del capitolo di spesa n. 2234 e consentire di riattivare il nucleo degli esperti di politica industriale. Il nucleo, introdotto dalla disposizione di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, poteva inizialmente far ricorso alle risorse stanziate dallo stesso articolo per far fronte a diverse esigenze, fra cui quelle relative alla sua istituzione e al suo funzionamento.

Lo stanziamento originario era piuttosto cospicuo, risultando pari a sei miliardi di lire annui; circostanza quest’ultima, che aveva indotto il legislatore dell’epoca a prevedere la necessità da parte del Ministero di richiedere alle Commissioni Parlamentari competenti l'autorizzazione del programma finanziario per ogni esercizio in corso allo scopo di poter attivare le forme di collaborazione ivi previste. Tuttavia, a causa della progressiva diminuzione dello stanziamento relativo a questa autorizzazione di spesa, ormai da tempo considerevolmente ridotto rispetto a quello originario (da 6 miliardi di lire annui si è passati ai 106.000 euro attuali), non è stato più possibile procedere alla nomina del suddetto nucleo per assenza di risorse finanziarie necessarie a coprirne il costo di funzionamento.

Il comma 2 prevede l’eliminazione del prescritto preliminare passaggio presso le Commissioni Parlamentari competenti, attualmente contemplato dall’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Con il comma 3 si intende consentire l’utilizzo della dotazione finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n.296, anche per lo svolgimento di attività di competenza del Ministero dello sviluppo economico concernenti le procedure di amministrazione straordinaria. La Struttura, istituita in base alla norma sopra citata, operando in collaborazione e coordinamento con le altre strutture amministrative ministeriali, ha il compito precipuo di supportare la gestione delle crisi d’impresa per le quali sia richiesto l’intervento del Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero del lavoro, provvedendo alle necessarie analisi e agli approfondimenti tecnico-economici, al confronto con le parti sociali e con le istituzioni interessate, nonché alle interlocuzioni utili anche a livello territoriale, per promuovere e verificare le possibili ipotesi di soluzione delle crisi. Ciò allo scopo di contrastare il declino dell’apparato produttivo, anche garantendo la conservazione e il consolidamento delle attività e dei livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria. Tali imprese, assieme a quelle di dimensioni ancora più rilevanti di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, sono esattamente quelle che - salvo il caso di diverso, ancor più vantaggioso, esito delle trattative portate avanti dal tavolo di crisi - possono essere attratte alle procedure di amministrazione straordinaria, che costituiscono proprio lo strumento principe previsto dal nostro ordinamento per la conservazione della continuità aziendale in alternativa al fallimento. Ne consegue la necessità di consentire l’utilizzo della dotazione finanziaria, prevista per il funzionamento della struttura di crisi, anche per la trattazione e risoluzione di tematiche riguardanti specificamente le amministrazioni straordinarie.

Tenendo altresì conto della necessità di far fronte alle gravi conseguenze derivanti per il sistema produttivo nazionale dall’emergenza COVID-19, si introduce una norma funzionale sia al potenziamento della struttura di crisi d’impresa di cui al citato articolo 1, comma 852, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che allo svolgimento di attività di supporto volte alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria.

Per tale finalità, il comma 4 autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad avvalersi di esperti specializzati in materia di crisi di imprese ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esperti in questione dovranno possedere comprovate competenze, in particolare giuridiche ed economiche, nei processi di re-industrializzazione e saranno selezionati in base ad una procedura comparativa mediante avviso pubblico. Si è previsto di utilizzare tali professionalità, oltre a quelle di cui all’art. 12 del d.l. n. 101/2019, convertito dalla legge 128/2019, in considerazione delle specifiche conoscenze tecniche necessarie.

Ai sensi dell’articolo 4 del recente regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico (dPCM 19 settembre 2019, n. 93), la struttura in questione opera in raccordo con la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006, le specifiche modalità operative di raccordo organizzativo con la struttura saranno stabilite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 5 dispone la copertura degli oneri, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico

Invero, siffatto iter procedurale risulterebbe ormai eccessivamente gravoso, in considerazione dell’ammontare delle risorse stanziate per questa finalità, che, sia pure incrementate con la presente disposizione, si configurano decisamente molto esigue rispetto a quelle ben più consistenti inizialmente previste dal legislatore del 1999. Fra l’altro, si rende necessario semplificare tale procedimento per consentire di non frustrare l’esigenza posta alla base della norma in questione, finalizzata a fornire, nel più breve tempo possibile, l’ausilio del nucleo di esperti al sistema produttivo del paese, così gravemente messo in crisi dai recenti eventi legati all’emergenza COVID -19.

Il comma 6, infine, ha la finalità di rafforzare l’azione di sostegno all’acquisizione e al rilancio di aziende in crisi da parte dei lavoratori (c.d. workers buyout) e favorire la continuità aziendale attraverso la possibilità di fornire alla costituenda cooperativa la consulenza e l’assistenza delle società finanziarie particolarmente necessaria negli interventi rivolti alle PMI, alle start up e alle imprese che vivono situazioni di crisi determinate da eventi, come l’emergenza sanitaria da COVID-19, che hanno inciso negativamente sulla loro attività imprenditoriale .

In tal modo sia nella fase preliminare di valutazione della fattibilità del piano industriale, sia nella eventuale successiva delicata fase di avvio e consolidamento della nuova azienda, si integra l’intervento degli strumenti finanziari con un’attività di assistenza e affiancamento per tutta la durata della partecipazione della società finanziaria nel capitale della cooperativa. 

 

Art. 49 Proroga delle agevolazioni dei patti territoriali e dei contratti d’area

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che , per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto - legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 ottobre 2019, n. 253, entro il termine perentorio del 31 maggio 2020. Per le imprese che non presentino le dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma, il Ministero dello sviluppo economico procede, entro i successivi sessanta giorni, ad accertare la decadenza dai benefici».

Relazione illustrativa

La norma opera una rimessione in termini a favore delle imprese che, per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano proceduto agli adempimenti (presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso) previsti dall’articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area.

La proroga della scadenza al 31 maggio 2020 si rende necessaria al fine di non sanzionare con la decadenza dei benefici, in questo momento di crisi economica legata all’emergenza sanitaria da Covid-19, le imprese che, per causa ad esse non imputabile, non siano riuscite a presentare le dichiarazioni sostitutive previste dal decreto crescita. 

Art. 50 Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come prorogato dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l’anno d’obbligo 2019, l’emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all’articolo 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre a partire dal 15 novembre 2020.

2. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1 gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono riconosciuti, subordinatamente all’esito delle verifiche di cui all’articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.

Relazione illustrativa

I dati di monitoraggio per il meccanismo dei Certificati bianchi (CB), al termine per la verifica del conseguimento dell'obbligo 2018 (31 maggio 2019) hanno evidenziato che, per colmare l’attuale carenza di certificati, ai fini dell’obbligo 2019 (dovranno essere emessi almeno 0,6milioni di CB virtuali. Inoltre, in considerazione dell’attuale basso tasso di generazione di CB derivanti da nuovi progetti, si riscontra un’ulteriore difficoltà legata alla capacità del mercato di garantire il riscatto dei CB virtuali entro la data massima prevista dal D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., ovvero entro il 31 maggio 2021.

A questa situazione di scarsa liquidità del mercato dei CB, si è aggiunta l’attuale emergenza sanitaria legata al COVID-19, con ulteriori inevitabili impatti sul meccanismo nel suo complesso. Infatti, il rallentamento nella gestione ordinaria dell’intero meccanismo e il probabile rallentamento di nuovi investimenti in efficienza energetica determinerà una ancora più marcata riduzione di liquidità del mercato.

La norma in discussione interviene con disposizioni finalizzate a dare maggiore flessibilità a mercato dei CB.

Nello specifico la norma proposta prevede (comma 1) una proroga della chiusura dell’anno d’obbligo 2019, fino al 30 novembre 2020. Tale possibilità garantirebbe al mercato un tempo più adeguato per potersi riassestare dopo l’attuale emergenza.

Il comma 2, con riferimento ai Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), permette al contempo di incrementare la liquidità di Certificati immessi sul mercato, tramite l’anticipo dell’inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, che a normativa vigente dovrebbero attendere il 1 gennaio dell’anno successivo. Tale previsione è introdotta in considerazione del fatto che, specialmente nell’attuale periodo in cui l’emergenza coronavirus è passibile di generare ritardi di alcuni mesi sulle date di entrate in esercizio preventivate per effetto della dilazione delle attività produttive, non risulta necessaria l’attesa del primo gennaio dell’anno successivo per dare inizio al regime incentivante. Con l’applicazione della norma proposta si permette quindi, oltre all’anticipo del periodo di rendicontazione, anche l’anticipo della data di inizio dell’emissione degli incentivi, salvaguardando i piani industriali alla base degli investimenti sostenuti. 

Art.51 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innovazione

–rinvio a DT nel merito della proposta e a DF per profili fiscali

1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 3 comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.

4. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, nell’ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea Tech", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta di Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2020.

6. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. [occorre verifica DF circa esenzione fiscale]

8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo copertura.

Relazione illustrativa

Come misura urgente finalizzata al sostegno ed alla ripartenza duratura del sistema produttivo, la norma intende istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il Trasferimento Tecnologico per lo sviluppo e la crescita del Paese che, attraverso il soggetto attuatore, possa agire con urgenza ed efficacia per la finalità descritte attraverso le diverse forme consentite dall'ordinamento (convenzioni o assegnazioni dirette, accordi tra amministrazioni). In linea con le indicazioni europee, fatte proprie con la Nuova politica industriale per l’Europa, la presente disposizione rafforza inoltre le competenze dell’ENEA – l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – dando piena attuazione alle indicazioni statutarie e sostiene la piena integrazione dell’Agenzia nel tessuto produttivo, attraverso l’istituzione della fondazione Enea Tech. La misura, oltre ad accelerare una politica industriale fondata sull’innovazione, contribuisce al miglioramento della produttività e della resilienza del sistema delle PMI e alla creazione di nuove significative opportunità di lavoro qualificato. Dalle banche dati più consolidate emerge infatti che il contributo portato da nuove imprese (fino a 5 anni di vita) genera in modo anticiclico la quasi totalità dei nuovi posti di lavoro.

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico , con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative.

La finalità del Fondo, come precisato al comma 2, è quella di favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

Il comma 3, autorizza il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei  contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Si attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’individuazione dei possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito di cui al presente comma.

Il comma 4 prevede che per l’attuazione degli interventi di cui al comma 3 il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale dell’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA nell’ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di Trasferimento Tecnologico.

Lo statuto di Enea infatti, nel definire all’art. 2 le finalità istituzionali dell’Agenzia, stabilisce che "è un ente finalizzato alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini […]". Elenca, a seguire, una serie di attività per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente tra le quali:

• la conduzione di grandi programmi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, a prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico (art. 2, lett. b);

• lo svolgimento di attività di studio, ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie avanzate e dei materiali speciali e innovativi (art. 2, lett. e);

• la promozione di programmi di collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali che operano nel campo scientifico-tecnologico (art. 2, lett. f).

Inoltre, lo statuto contiene una clausola di chiusura che consente ad Enea lo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività necessaria al perseguimento delle sue finalità istituzionali, nonché di qualsiasi altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministro vigilante (art. 3, co. 3).

La gestione del fondo sarà disciplinata da apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico al fine di riconoscere al soggetto gestore una commissione per la gestione nel limite dell’1% del valore delle somme assegnate in gestione (ovvero, 5 milioni di euro).

Per le medesime finalità, al comma 5 si autorizza l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA alla costituzione della Fondazione di diritto privato denominata "Fondazione Enea Tech", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ed il cui statuto verrà approvato con decreto del medesimo Ministero. Per l'istituzione e l'operatività della Fondazione si autorizza la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2020.

Il comma 6 disciplina il patrimonio della Fondazione, specificando che esso è costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 (12 milioni di euro) e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Vengono inoltre declinate le attività della Fondazione, quali la promozione di investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione Europea.

Il comma 7 esenta da imposizione fiscale tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, escludo l’applicazione da ogni tributo e diritto. 

Il comma 8, infine, chiarisce che ai fini del presente articolo non trovano applicazione gli oneri di motivazione analitica di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, previsti nei casi di costituzioni di società o acquisizioni di partecipazioni. Tale disposizione, così come previsto dal comma 1 dello stesso articolo 5, non trova in ogni caso applicazione nei casi di in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative come nel caso degli interventi in capitale di rischio/debito operati ai sensi del presente articolo. 

Art.52 Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:

a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all’uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all’interno dell’impresa o del gruppo di appartenenza dell’impresa;

b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;

c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

6. L’articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. Il primo periodo dell’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 100 milioni, si provvede per euro 30 milioni mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 6; per i restanti euro 70 milioni, a valere sulle risorse di cui …

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

RGS: proposta non riconducibile a situazione emergenziale Covid-19; copertura da ricondurre al plafond nel MISE.

Relazione illustrativa e tecnica

Il presente articolo mira a istituire uno strumento di sostegno per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la prosecuzione dell’attività d’impresa nei casi in cui la cessazione dell’attività svolta o la delocalizzazione dell’attività stessa o di una sua parte al di fuori del territorio nazionale produca un rilevante impatto sociale ed economico.

Sono infatti sempre più presenti i casi in cui, a seguito di una situazione economica sfavorevole, imprese, anche di grandi dimensioni, non sono in grado di proseguire l’attività imprenditoriale con conseguente grave impatto sociale e occupazionale.

A tal fine, il presente emendamento istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, andando a sostituire il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, istituito dal decreto–legge n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), ma non ancora operativo.

La norma, da un lato, si pone in continuità con la volontà di preservare il valore strategico dei marchi storici d’interesse nazionale (prevedendo a tal fine una specifica priorità d’accesso per le imprese titolari dei marchi stessi), dall’altro, intende istituire un intervento di più ampia portata, in grado di intercettare tutti i processi di delocalizzazione o cessazione delle attività di rilevante impatto economico-sociale sul territorio nazionale, in maniera più rispondente alle situazioni di crisi recentemente portate all’attenzione del Governo.

Si evidenzia che detto Fondo, in continuità con quello di cui all’articolo 31 del citato Decreto Crescita, non contempla interventi aventi natura di aiuti di Stato, ma interventi effettuati, per espressa previsione, a condizioni di mercato. Il rinvio operato a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, infatti, è posto nella norma al solo fine di individuare quali interventi possano definirsi "a condizioni di mercato" e non già a caratterizzare gli interventi del fondo come aiuti di Stato.

L’attuazione della norma è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 1988, n. 400, che dovrà definire le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del predetto Fondo nonché i requisiti, anche dimensionali, delle imprese che potranno accedervi, operando attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese in crisi, nonché le procedure per l’accesso ai relativi interventi, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disposizione stessa.

Sotto il profilo finanziario, l’istituzione del Fondo per la tutela delle crisi d’impresa si avvarrà dei risparmi di spesa del Fondo per la tutela dei marchi storici, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2020; ulteriori 70 milioni di euro sono autorizzati a valere sulle risorse…

Si rappresenta che non vi è sovrapposizione del Fondo de quo rispetto al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione e all’attuale sistema degli ammortizzatori sociali, tenuto conto che i benefici occupazionali, nell’intervento in commento, hanno carattere indiretto, essendo ottenuti attraverso l’assicurazione della continuità dell’attività di impresa. Anche l’indicazione, prevista dalla lettera a) del comma 4, relativa alle azioni che le imprese istanti intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, costituisce un elemento, tra gli altri, del piano d’impresa, utile al solo scopo di orientare la valutazione dell’Amministrazione ai fini dell’accesso agli strumenti di venture capital previsti dal Fondo.

Si segnala che tale norma è simile a quella già bollinata dal MEF nel corso del decreto milleproroghe, ma è stata poi dichiarata inammissibile per estraneità di materia dalla Commissione Bilancio. 

Art.52-bis Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2020." 

Art.52-quater Interventi per le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 da parte dei comuni

1. I comuni destinatari delle risorse per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Relazione illustrativa

La norma proposta è volta a consentire ai Comuni destinatari delle risorse per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, l’utilizzo della quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico, per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Il citato articolo 14, in particolare, ha istituito interventi volti al superamento della crisi di natura socio ambientale in limitate aree di degrado urbano delle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia.

Le disposizioni per l’attuazione della misura, demandate a regolamenti del Ministro dello sviluppo economico, hanno previsto due modalità di attuazione delle finalità volute dal Legislatore. La prima è costituita dal finanziamento di azioni dei comuni stessi quali interventi formativi, costituzione di incubatori di impresa, assistenza tecnica alla progettazione e avvio di iniziative imprenditoriali, costituzione di fondi di garanzia ecc.). La seconda forma è rappresentata dalla concessione di agevolazioni alle PMI per la realizzazione di progetti imprenditoriali nelle aree di degrado urbano.

Per l’attuazione della misura il Ministero dello sviluppo economico ha trasferito ai comuni interessati risorse per euro 237.130.769,44 che sono state utilizzati per le due forme di aiuto predette.

La misura di cui all’art 14 citato è stata, tuttavia, abrogata dal combinato disposto dell’articolo 23, comma 7, e dell’allegato 1 al medesimo del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che non ha dettato però una disciplina specifica in merito alla sorte delle risorse trasferite ad enti territoriali.

Infatti, le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 83/2012, nell’abrogare una serie di misure agevolative nel contesto di una razionalizzazione del sistema degli incentivi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, dettano, altresì, una disciplina dei rientri delle economie, che, tuttavia, fa riferimento alle sole risorse iscritte in bilancio, che non sono testualmente applicabili alla misura prevista dall’art 14, né la norma abrogativa fornisce indicazioni sull’utilizzo delle risorse rimaste nella disponibilità dei comuni ed in ogni caso non è stato previsto come operare nei casi in cui le risorse residue delle misure abrogate non risultino più iscritte nel bilancio dello Stato.

Considerato che per la misura di cui all’art.14 in esame non risultano più iscritti, e né risultavano iscritte all’entrata in vigore dell’articolo 23 del D.L. 83/12, stanziamenti in bilancio, avendo il MISE operato nel 2005 l’ultimo trasferimento di risorse ai comuni per l’attuazione dei programmi proposti, appare necessario dettare una disciplina per il rientro delle risorse attribuite ai 10 predetti comuni al bilancio dello Stato ferma restando l’abrogazione della misura.

A tali fine e per venire incontro alle legittime aspettative dei comuni che rivendicano la possibilità di utilizzare le risorse disponibili presso di essi, risorse all’attualità pari a circa 30 milioni complessivi, nonché quelle che rientrano a seguito della gestione delle misure poste in essere, la norma proposta prevede che i comuni possano utilizzare le risorse che residuano dalla gestione della misura abrogata per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 . 

Art. 52-quinquies Indennizzi operatori rete locale

All’art. 1, comma 1039, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Ai fini di un corretto utilizzo delle risorse pubbliche, del rispetto dei principi di equità, trasparenza e oggettività, nonché di tutela degli investimenti effettuati sulle reti esercite in ambito locale, il valore dell'indennizzo è stabilito in base alla stima dei costi fissi non recuperabili e del loro ammortamento, riferiti al numero e alla tipologia di impianti in esercizio, sostenuti per la realizzazione della rete dagli operatori titolati a ricevere l’indennizzo. A tal fine, si tiene conto dei dati di costo per singola tipologia di impianto trasmissivo forniti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ai fini dell’erogazione dell’indennizzo concorrono anche i soggetti titolari di provvedimenti rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico ad esercire temporaneamente una frequenza purché in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti e con il versamento dei contributi e i diritti amministrativi alla data di entrata in vigore della presente legge".

RGS: VALUTAZIONE POLITICA IN ORDINE ALL’ADERENZA ALL’INZIATIVA

Relazione illustrativa

La proposta emendativa dell’art. 1, comma 1039, lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è volta a stabilire il criterio di calcolo per l’erogazione degli indennizzi a favore degli operatori di rete locali tenuti a rilasciare le frequenze in banda 700. Detti indennizzi saranno erogati con le modalità operative e le procedure da definire con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in base a quanto previsto all’art. 1, comma 1040 della citata legge 205/2017. In particolare, a fronte del periodo critico che il comparto televisivo locale sta affrontando nel periodo emergenziale, e di garantire un corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e oggettività, nonché di tutela degli investimenti effettuati dai predetti operatori, la proposta normativa adotta quale criterio di quantificazione degli indennizzi quello dei costi fissi non recuperabili sostenuti per la realizzazione delle reti, in base alle stime dei valori economici degli impianti trasmissivi in funzione della loro classe di potenza. I dati di costo, per singola tipologia di impianto trasmissivo, sono forniti al Ministero dello sviluppo economico dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Tale modalità di calcolo consente di tenere in dovuto conto degli investimenti sostenuti per la realizzazione delle reti esercite in virtù del diritto d’uso per il quale spetta l’indennizzo. Infatti, tali investimenti riflettono la struttura della rete esercita, in termini di numero e tipologia di impianti.

Inoltre, tale riferimento è, altresì, rappresentativo del bacino di servizio della rete come risultante dal diritto d’uso da indennizzare, in quanto esiste una stretta relazione tra il numero e la tipologia di impianti eserciti e il numero di abitanti serviti. Ciò vale sia nel caso in cui le reti in essere siano di proprietà dell’impresa, sia nel caso in cui le stesse vengano utilizzate dal titolare del diritto d’uso a qualsiasi altro titolo.

L’emendamento intende altresì disciplinare l’erogazione degli indennizzi a favore dei titolari dei diritti d’uso rilasciati temporaneamente dal Ministero dello sviluppo economico, anche in coerenza con la giurisprudenza amministrativa. 

Art. 53 Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e trasferimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Relazione illustrativa

L’articolo autorizza la società ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto, operazioni cui si applicano le disposizioni in materia di piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività previste dalla legge finanziaria del 2007. 

Art. 56 Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione

1. All’articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all’alinea, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400 milioni";

2) alla lettera d), le parole "di importanza minore (de minimis)" sono soppresse;

3) dopo la lettera d) aggiunta la seguente: "d-bis) costituzione presso Simest SpA di un fondo di garanzia per i finanziamenti concessi dal fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a favore delle piccole e medie imprese. Criteri e modalità di operatività del fondo di cui alla presente lettera sono stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.". (contrarietà DT)

b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) nell’ambito degli stanziamenti di cui al comma 1), il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese".

2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le seguenti misure:

a) le disponibilità del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l’anno 2020;

b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;

c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui alla lettera b), nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell’articolo 72, comma 1, lettere d) e d-bis) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XX.

4. Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente le assunzioni di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per l’anno 2020 e a euro 1.189.583 per l’anno 2021, si provvede quanto a euro 713.750 per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a euro 951.667 per l’anno 2020 e a euro 1.189.583 per l’anno 2021 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l’anno 2020, di euro 15 milioni per l’anno 2021 e di euro 15 milioni per l’anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. All’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "11 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15,5 milioni per l’anno 2020, 6,5 milioni per l’anno 2021 e 2,5 milioni per l’anno 2022";

b) al terzo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 4,5 milioni per l’anno 2020, euro 4 milioni per l’anno 2021 ed euro 2,5 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Relazione illustrativa

Comma 1

La disposizione rifinanzia per ulteriori 250 milioni [richiesta MAECI: ulteriori 500 milioni] il fondo di promozione integrata di cui all’articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020. Inoltre si consente, nell’ambito della dotazione di detto fondo, di costituire un fondo di garanzia, al fine di sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti erogati a valere sul fondo 394/81 dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti. Per avvalersi appieno delle possibilità concesse dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e delle sue successive modificazioni ed integrazioni, si sopprime il riferimento ai limiti degli aiuti de minimis per i cofinanziamenti a fondo perduto previsti dalla lettera d) dell’articolo 72, comma 1, del DL n. 18/2020.

Comma 2

La norma dispone un ulteriore rifinanziamento del fondo 394/81, strumento che negli anni recenti ha riscontrato un forte interesse da parte delle imprese e risulta pertanto ancora più necessario in questa fase volta al rilancio della penetrazione dei mercati esteri da parte del sistema Paese.

Inoltre, la disposizione consente al Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018 di incrementare temporaneamente fino al doppio i massimali di finanziamento previsti, per ciascuno degli strumenti di finanziamento previsti dal fondo 394/81, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 settembre 2016. E’ inoltre consentito che, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea, i finanziamenti agevolati sul fondo 394/81, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi delle lettere d) e d-bis) del comma 1 dell’articolo 72 del DL n. 18/2020, possono essere concessi temporaneamente anche oltre i limiti di importo fissati dalle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis. Le due previsioni temporanee introdotte dalla disposizione in esame si applicano ai finanziamenti fino al 31 dicembre 2021.

Comma 3

Reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2

Comma 4

La disposizione autorizza, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. La disposizione si rende necessaria in ragione dello straordinario ed immediato impegno richiesto all’ICE per la promozione del sistema economico italiano in questo particolare momento di crisi. Stante la funzionalità della misura ad un’adeguata proiezione internazionale dell’Italia nell’attuale situazione di crisi, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alla Tabella A della legge di bilancio 2020, voce MAECI, che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 5

La disposizione autorizza la spesa di euro 10 milioni per l’anno 2020 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, potenziando la partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali e il correlato sistema di alta formazione e ricerca nel settore di meteo-climatologia di Bologna. E’ inoltre previsto che fino al 31 dicembre 2022 la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, operi con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Il Tecnopolo di Bologna si candida oggi a diventare un ecosistema di alta-tecnologia Big Data che lega formazione, ricerca e territorio.

Grazie ad una straordinaria e sinergica cooperazione tra amministrazioni è stato infatti già attratto nell’area il più grande Centro di Elaborazioni dati in materia di metereologica e climatologia del mondo, quello del Centro Elaborazioni Dati del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (European Centre for Medium-Range Weather  Forecasts – ECMWF), che sarà operativo da inizio 2021 e per il quale l’Organismo internazionale effettuerà investimenti dell’ordine di 120 milioni di euro. Inoltre nell’area sarà anche presente il nuovo grande centro di calcolo europeo EuroHPC del valore di 240 milioni di euro, di cui 120 finanziati dalla Commissione UE. Con la Brexit si è oggi aperta l’eccezionale opportunità di attirare in Italia ulteriori strutture dell’ECMWF, a partire dai servizi Copernicus, finanziati dalla Commissione Europea, e, in prospettiva, il Quartier generale dell’Organismo. L’organismo, quale leader mondiale nell’elaborazione di dati concernenti previsioni meteorologiche a medio termine, è infatti delegato dalla Commissione europea alla conduzione di servizi del programma europeo Copernicus (osservazione spaziale della terra), gestendo risorse UE dell’ordine (nel periodo 2013 – 2019) di 300 milioni di euro da rifinanziare nel prossimo quinquennio. E’ quindi emersa la volontà delle Istituzioni UE di trasferire la gestione delle risorse finanziarie dei predetti servizi Copernicus in capo ad organizzazioni localizzate nel territorio UE. Pertanto l’Organismo ha aperto una call tra i suoi Stati Membri interessati alla localizzazione nel proprio territorio degli uffici che gestiscono i programmi Copernicus.

L’operazione è strategica e di interesse per il nostro Paese in relazione alla competitività delle imprese italiane del settore, allo sviluppo della ricerca del calcolo, alla formazione, all’innovazione e, più in generale, all’incremento del capitale immateriale per la produttività del Paese con interesse per profili di cambiamenti climatici e monitoraggio dell’atmosfera (servizi che ECMWF gestisce per conto dell’UE nell’ambito del programma Copernicus). A tali spese si aggiungono quelle correlate a indotto su scuole, abitazioni e servizi diversi derivanti dall’afflusso a Bologna di scienziati del settore. Vale la pena evidenziare che studi del settore stimano l’impatto dell’indotto degli investimenti nel settore meteo-climatico con un ritorno dell’ordine di 6 euro per ogni euro investito.

Comma 6

La disposizione adegua l’ordinamento italiano al posticipo al 2021 dell’Esposizione internazionale di Dubai, che il Governo degli Emirati arabi uniti ha richiesto in connessione con la pandemia in atto. Con la lettera a) si adeguano gli stanziamenti alle maggiori esigenze derivanti, da un lato, dall’allungamento dei tempi di preparazione e, dall’altro, dalle misure sanitarie rafforzate che debbono essere adottate nel cantiere. Con la lettera b), si proroga di un anno il Commissariato generale di sezione, in modo da consentire l’ordinato smantellamento del padiglione italiano alla fine della manifestazione. Con la lettera c), si prevedono disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile e di appalti, in modo da assicurare continuità operativa e il necessario snellimento delle procedure, per rispondere adeguatamente all’emergenza. 

Art. 57 Incentivi agli investimenti in aumenti di capitale in imprese danneggiate da epidemia COVID-19

1. Per l’anno 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più imprese aventi sede in Italia o stabili organizzazioni di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, con fatturato tra 5 milioni di euro e 50 milioni di euro, danneggiate dall’epidemia COVID-19.

2. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere l'importo di euro 1.000.000. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. Per l’anno 2020, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, il 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese o stabili organizzazioni di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, con fatturato tra 5 milioni di euro e 50 milioni di euro, danneggiate dall’epidemia COVID-19.

4. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 3 non può eccedere l'importo di euro 1.800.000. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando l’investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono prevalentemente nel capitale sociale delle imprese suindicate.

6. Ai fini del presente articolo, le imprese danneggiate dall’epidemia COVID-19 autocertificano, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito una diminuzione del fatturato nel periodo comprese dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 di oltre il 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche.

8. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi e non cumulabili con gli incentivi in favore delle start-up innovative previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con gli incentivi in favore delle PMI innovative previsti dall’articolo l'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

9. Ai fini dell’attuazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2019 recante "Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative".

Relazione illustrativa

Tale disposizione, facendo ricorso alla leva fiscale, intende favorire gli investimenti in imprese residenti in Italia medie imprese residenti in Italia e stabili organizzazioni di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, con fatturato anno nel periodo di imposta precedente compreso tra 5 milioni e 50 milioni di euro la cui continuità aziendale è messa fortemente a rischio dalle conseguenze sulla riduzione del fatturato derivanti dalla diffusione del Covid-19..

Con tale obiettivo primario, tale disposizione introduce degli incentivi fiscali di natura temporanea, ossia per i soli investimenti effettuati nel 2020, destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche che investono nel capitale sociale di una o più imprese aventi i requisiti di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5.

In particolare i commi 1 e 2 del presente articolo disciplinano per i soggetti persone fisiche le modalità di fruizione della detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), pari al 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di tali imprese.

In dettaglio, l’agevolazione fiscale prevede che i soggetti passivi IRPEF possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti in denaro effettuati nell’anno 2020, per importo non superiore a euro 1.000.000. In tal senso, il risparmio d’imposta massimo che potrà essere assicurato al conferente persona fisica sarà pari a euro 300.000. L’importo è ottenuto applicando all’ammontare massimo del conferimento agevolabile (euro 1.000.000) la detrazione d’imposta del 30%.

Tenuto conto che l’importo della detrazione spettante potrebbe non trovare capienza nell’imposta lorda, l’eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

I successivi commi 3 e 4 prevedono una deduzione per gli investitori soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 30 per cento della somma investita nel capitale sociale delle predette imprese. In dettaglio, l’agevolazione fiscale prevede che i soggetti IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti in denaro effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000. In tal senso, il risparmio d’imposta massimo che potrà essere assicurato al conferente sarà pari a euro 129.600 annui. L’importo è ottenuto applicando all’importo massimo deducibile, pari al 30% dell’investimento massimo agevolabile (euro 1.800.000), l’aliquota IRES del 24% (1.800.000 x 0,30 x 0,24).

Analogamente a quanto stabilito per le persone fisiche, i soggetti IRES potranno riportare in avanti l’eccedenza non utilizzata, pari all’importo spettante a titolo di deduzione per incapienza del reddito complessivo, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando l’investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono prevalentemente nel capitale sociale delle imprese suindicate.

Il comma 6 dispone che le imprese danneggiate dall’epidemia COVID-19 autocertificano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito una diminuzione del fatturato nel periodo comprese dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 di oltre il 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il comma 7 prevede che l’agevolazione sia concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche, che richiede la preventiva autorizzazione della Commissione europea.

I commi 8 e 9, infine, dispongono l’alternatività e la non cumulabilità degli incentivi di cui al presente articolo con gli incentivi in favore delle start-up innovative e delle PMI innovative, prevedendo altresì, ai fini dell’attuazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, l’applicazione - in quanto compatibili - delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2019 recante "Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative". 

Capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti

Art. 58 Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

1. In deroga all’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione

Relazione illustrativa

Come regola generale della normativa europea sugli aiuti di Stato, le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero. Questo principio (c.d. principio Deggendorf) fa parte di tutte le linee guida sulla compatibilità degli aiuti di Stato e dei regolamenti generali di esenzione per categoria.

Detto principio già non si applica - per espressa previsione normativa europea - nei casi di indennizzo dei danni derivanti da calamità naturale.

Analogamente, considerata la qualifica di evento eccezionale della pandemia covid-19 e, quindi, l’assoluta eccezionalità, temporaneità e la natura emergenziale delle misure di aiuti di Stato adottate per l’emergenza covid-19, in conformità con il Temporary Framework della Commissione europea, la stessa Commissione, attese anche le circostanze specifiche dell’epidemia COVID-19 e l’impatto sull’economia, ha comunicato che questo principio non si applica alle misure di cui al Temporary Framework per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus.

Pertanto, solo nel caso di aiuti concessi conformemente alle misure di cui al quadro temporaneo della Commissione europea e solo per il periodo di vigenza dello stesso, possono essere concessi aiuti anche a imprese che hanno ancora l’obbligo di rimborsare ulteriori aiuti illegali e incompatibili, fermo restando l’adempimento di tale obbligo.

Un approccio simile fu adottato nel contesto del quadro temporaneo al momento della crisi finanziaria del 2008.

Pertanto, attesa la norma nazionale che prevede il divieto generale di concedere aiuti alle imprese soggette ad un ordine di recupero pendente ai sensi dell’art.46 della legge n.234 del 24 dicembre 2012, in considerazione dell’applicabilità del richiamato quadro temporaneo, si rende necessario disporre una deroga alla suddetta norma nazionale, limitata nel merito e nel tempo, come sopra descritto, per le misure di aiuti adottate per l’emergenza covid-19 conformemente al quadro temporaneo della Commissione europea e per il periodo di vigenza dello stesso. 

L’erogazione dell’aiuto sarà disposto al netto di quanto il soggetto beneficiario è tenuto a restituire e che non è ancora stato recuperato. 

Art. 59 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.

2. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

3. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.

5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.

7. Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l’importo massimo possibile.

Relazione illustrativa

Il regime quadro di cui al presente articolato ha natura procedurale e adempie agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea degli interventi in forma di aiuti di Stato per far fronte all’emergenza Covid-19.

Il regime-quadro sarà notificato in modo che, una volta autorizzato dalla Commissione europea, gli enti possano procedere alla concessione di aiuti, a condizione che gli stessi rientrino fra quelli approvati dalla Commissione europea, rispettino le condizioni dettate dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, come modificata ed integrata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final e successive modifiche e rispettino altresì eventuali limiti e condizioni apposti dal presente regime.

Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio potranno concedere aiuti diversi da quelli notificati in via generale con il presente regime-quadro (o a condizioni diverse) solo qualora procedano autonomamente e singolarmente a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea e solo dopo detta preventiva autorizzazione.

L’articolo fa riferimento alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni.

Nella norma del regime-quadro in considerazione della situazione emergenziale in atto, si prevede la facoltà delle Regioni e delle Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio, di adottare misure di aiuto alle imprese, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 " e successive modificazioni.

Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa. Tutti i valori si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Con il comma 3 si prevede la possibilità di concedere aiuti alle imprese attive nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare l’aiuto complessivo concesso non può superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L’impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura è quella definita all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45). I prodotti agricoli dell’impresa attiva nel settore della produzione primaria sono tutti i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Con il comma 4 si precisa che gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.

Con il comma 5, ai sensi del punto 22, lettera e), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", si prevede che gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definiti dall’art. 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione sugli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, debbano essere subordinati al fatto di non essere parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e non essere fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

Ai sensi del comma 6, gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45).

Al comma 7 si precisa che nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l’importo massimo possibile. 

Art. 60 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.

4. L’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.

5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4 o all’articolo 61, comma 5. Un beneficiario può avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l’ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.

7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia"

8. Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Relazione illustrativa

La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19".

Tali garanzie possono operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 3.4 della richiamata Comunicazione.

Il comma 3 stabilisce che per ciascun singolo prestito i premi di garanzia siano fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19". La tabella richiamata stabilisce i seguenti premi di garanzia:

 Tipo di beneficiario Per il primo anno

Per il 2º - 3º anno

Per il 4°- 6° anno
PMI 25 punti base 50 punti base 100 punti base
Grandi imprese 50 punti base 100 punti base 200 punti base

Il comma 4, al fine di fissare i limiti dell’importo totale dei prestiti per beneficiario richiama il punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. Ai sensi del punto 25 lettera d), paragrafi i) e ii), della predetta Comunicazione l’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare:

(i) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o

ii. il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita); e

iii. in entrambi i casi di cui sopra, quando l’entitàdel prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perchéil prestito inizia a essere rimborsato, l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

Il comma 6 stabilisce che gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. Tuttavia, i predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4 o all’articolo 61, comma 5. Il beneficiario può inoltre avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l’ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.

Ai sensi della sezione 3.4 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, qualora la garanzia pubblica sia erogata per il tramite di intermediari, occorre evitare che gli aiuti pubblici volti a eliminare le difficoltà delle imprese si traducano in vantaggi indiretti per gli enti creditizi o altri enti finanziari e di limitare la distorsione della concorrenza. Tale finalità viene assicurata, tra l’altro, tramite il comma 7, ai sensi del quale le garanzie di cui all’articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, ed in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

Qualora un ente intenda adottare misure di aiuto avvalendosi della possibilità prevista al punto 25(b), 25 (d) (iii) o 25 (e) della Comunicazione di cui al comma 1, dovrà procedere a separata notifica alla Commissione europea per la preventiva autorizzazione prima della concessione degli aiuti stessi.

Ai fini della compatibilità con il quadro temporaneo della Commissione, le garanzie devono essere concesse entro il 31 dicembre 2020. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

Art. 61 Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli aiuti riguardano sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. I contratti di finanziamento sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.

4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.

5. L’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti del punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5 o all’articolo 60, comma 4. Un beneficiario può avvalersi in parallelo di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l’ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al presente articolo, comma 5.

7.Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

Relazione illustrativa

La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di prestiti a tasso agevolato alle imprese, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19.

I predetti aiuti possono essere attribuiti in modalità diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 3.4 della richiamata Comunicazione.

Ai fini della compatibilità con la suddetta Comunicazione, si prevede che i contratti di prestito devono essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19". In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui. La tabella richiamata stabilisce i seguenti margini per il rischio:

 Tipo di beneficiario Margine per il rischio di credito per il 1º anno Margine per il rischio di credito per il 2º-3° anno Margine per il rischio di credito per il 4º-6° anno
PMI 25 punti base 50 punti base 100 punti base
Grandi imprese 50 punti base 100 punti base 200 punti base

L’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti nel punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. Ai sensi del suddetto punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii) l’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare:

i. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o

ii. il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Qualora un ente intenda adottare misure di aiuto avvalendosi della possibilità prevista al punto 27 (b), 27 (d) (iii) o 27 (e) della Comunicazione di cui al comma 1, si dovrà procedere a separata notifica alla Commissione europea per la preventiva autorizzazione prima della concessione degli aiuti stessi.

Al comma 6 si stabilisce che gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della

sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante. Tuttavia, i predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5 o all’articolo 60, comma 4. Il beneficiario può inoltre avvalersi in parallelo di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l’ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al presente articolo, comma 5.

Si esclude l’applicabilità degli aiuti di cui all’articolo in questione a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

Art. 62 Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.

4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b) e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1. L’intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.

7. Il beneficiario dell’aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.

Relazione illustrativa

La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, per finalità di ricerca e sviluppo utile a fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19".

I predetti aiuti sono concessi a favore delle imprese sotto forma di agevolazioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.

Gli aiuti disciplinati dalla disposizione in esame riguardano progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti. Della ricerca in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti fanno parte la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari.

Ai sensi della Comunicazione richiamata, i costi ammissibili possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l’altro, i costi del personale, i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici, per gli strumenti diagnostici, per la raccolta di dati e il loro trattamento, per i servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e cliniche (fasi di sperimentazione I-IV), i costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali, per l’ottenimento delle valutazioni della conformità e/o delle autorizzazioni necessarie per la commercializzazione di vaccini e medicinali, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e dispositivi di protezione individuale nuovi e migliorati; le sperimentazioni di fase IV sono ammissibili, a condizione che esse consentano un ulteriore avanzamento scientifico o tecnologico. Per i progetti di ricerca e sviluppo avviati prima del 1º febbraio 2020 che non siano insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19, i costi ammissibili sono solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto.

L’intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l’80% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, in base alla definizione di cui all’articolo 2, punti 84, 85 e 86, del regolamento (UE) n. 651/2014. L’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese. Il beneficiario dell’aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.

Ai fini della compatibilità, tali aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2020.

Gli aiuti di cui alla sezione 3.6, 3.7 e 3.8 della Comunicazione non possono essere cumulati fra loro in relazione agli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.

Si precisa che il beneficiario dell’aiuto deve impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.

Art. 66 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19"e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.

4. I costi ammissibili e l’intensità dell’aiuto sono definiti al punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Il progetto d’investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Relazione illustrativa

Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni

La norma consente aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19.

Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1 ovvero per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un’agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l’impresa ha presentato la domanda; l’importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell’investimento. L’importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell’arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall’altro.

I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture di prova e upscaling per lo sviluppo dei prodotti di cui al comma 2. Per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020, sono ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto. L’intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili. L’intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l’agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l’investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell’aiuto o di applicazione dell’agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l’aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l’investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali.

Il progetto d’investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto. Un progetto d’investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell’importo dell’aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell’aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell’aiuto.

Il prezzo applicato per i servizi forniti dalle infrastrutture di prova e upscaling corrisponde al prezzo di mercato. Le infrastrutture di prova e upscaling sono aperte a più utenti e il loro uso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio.

Si precisa che gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Art. 64 Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19"e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.

4. I costi ammissibili e l’intensità dell’aiuto sono definiti al punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Il progetto d’investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Relazione illustrativa

Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni

La norma, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione, come modificata, consente aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19. Tale produzione comprende i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime e gli altri investimenti di cui alla sezione 3.8, inclusi quelli per la produzione di dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; ecc...

Gli enti di cui al comma 1 possono adottare misure e concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1 successive modifiche e integrazioni ovvero una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un’agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l’impresa ha presentato la domanda; l’importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell’investimento; l’importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell’arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall’altro.

I costi ammissibili riguardano tutti i costi d’investimento necessari per la produzione dei prodotti di cui al comma 2 e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione. Per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020, sono ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto. L’intensità di aiuto non supera l’80 % dei costi ammissibili. L’intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l’agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l’investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell’aiuto o di applicazione dell’agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l’aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l’investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali.

Il progetto d’investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto. Un progetto d’investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell’importo dell’aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell’aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell’aiuto.

Si precisa che gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Art. 65 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID‐19.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.

4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. L’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.

5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

6. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Relazione illustrativa

Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni

L’articolo prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Tali aiuti, concessi dagli enti di cui al comma 1, sono finalizzati a proteggere l’occupazione e sono volti a contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti.

Rientrano nella fattispecie di cui all’articolo in questione gli aiuti che conferiscono alle imprese un vantaggio selettivo, circostanza che può verificarsi se gli aiuti sono limitati a determinati settori, regioni o tipi di imprese, poiché in tal caso rientrano nella definizione di aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Al contrario, non rientrano nella fattispecie di cui all’articolo in questione gli aiuti che riguardano tutta l’economia, poiché, in quanto tali, non comportano un vantaggio selettivo e, pertanto, esulano dal campo di applicazione del controllo dell’Unione sugli aiuti di Stato.

Gli aiuti di cui all’articolo in questione, se selettivi, devono essere compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, e, in particolare, devono soddisfare le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni.

L’articolo stabilisce che gli aiuti sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID‐19 e sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.

Vengono precisate le condizioni di concessione degli aiuti ovvero che la sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.

Inoltre la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovra compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

Gli aiuti disciplinati dalla norma non possono in alcun caso consistere nei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del d.l. del 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge del 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 66 Disposizioni comuni

1. Gli aiuti di cui agli articoli da 59 a 65 non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.

2. Gli aiuti di cui agli articoli da 59 a 65 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell’aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020.

3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 59 a 65 è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.

4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 59 a 65 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 59 a 65 nel registro di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’articolo 69, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura.

5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro nazionale aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’articolo 69. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 59 a 65 si applica la disposizione di cui all’articolo 46.

7. Gli aiuti di cui agli articoli da 59 a 65 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 59 a 65 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all’articolo 68.

Relazione illustrativa

L’articolo detta disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto disciplinati dalle precedenti norme. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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In linea con quanto stabilito nella Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla comunicazione C (2020) 2215 final del 3 aprile 2020, sono escluse dall’ambito di applicazione della norma, le imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dei regolamenti generali di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019.

Il termine per la concessione degli aiuti è il 31 dicembre 2020 e, per quelli concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine per la presentazione della relativa dichiarazione da parte del beneficiario.

L’efficacia delle misure contenute nell’articolato è subordinata alla previa autorizzazione di compatibilità da parte della Commissione europea del regime-quadro, ai sensi dell’art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.

Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla notifica del regime-quadro alla Commissione europea, nonché alla registrazione nei registri sugli aiuti di Stato RNA, SIAN e SIPA.

Al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, si prevede che gli enti di cui al comma 1 provvedano alla registrazione delle misure e degli aiuti individuali nel registro di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234, e successive modifiche, secondo le disposizioni del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del 31 maggio 2017, n. 117, nonché nei registri SIAN e SIPA per gli aiuti rispettivamente nei settori agricoltura e pesca. L’utilizzo dei registri costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

Gli aiuti di cui all’articolo in questione possono essere concessi anche a imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea che ha dichiarato l’aiuto da recuperare illegale e incompatibile.

Il comma 7, infine, tende a chiarire nel regime quadro – in via generale - quanto già presente in ciascun articolo dispositivo, circa la necessità che i beneficiari degli aiuti non superino mai le soglie massime previste. Per tale ragione, occorre che i soggetti concedenti si accertino che i beneficiari non ricevano aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime concedibili consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all’articolo 56.

Art. 67 Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione degli articoli da 59 a 65 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.".

Relazione illustrativa

L’articolo conferma la necessità che le amministrazioni che concedono i regimi di aiuto vi provvedano a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e che gli enti territoriali rispettino quanto previsto dal comma 17 dell’art. 3 della legge 24/12/2003, n. 350.

Art. 68 Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti

1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura.

2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 59 a 65 del presente decreto deve essere identificata, attraverso l’indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.

Relazione illustrativa

L’articolo disciplina gli obblighi di registrazione degli aiuti concessi in conformità con la Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" nei registri RNA, SIAN e SIPA.

Si prevede, inoltre, che ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 59 a 65 del presente decreto sia identificata attraverso l’indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.

Art. 69 Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA

1. Entro il [30 maggio] 2020, il registro di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e SIPA sono adeguati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro il [15 giugno] 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli articoli da 59 a 65 del presente decreto e delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti.

3. L’adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Sono mantenute tutte le funzionalità dei registri e in ogni caso sono mantenute le funzionalità del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui all’art. 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.

Relazione illustrativa

Le misure di aiuti di Stato introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni sono soggette a precisi e specifici obblighi di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione, previsti dalla sezione 4 della richiamata Comunicazione.

In Italia il monitoraggio e la rendicontazione degli aiuti di Stato può avvenire attraverso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito con Legge 234/2012, nonché attraverso i registri SIAN e SIPA.

Le modifiche integrative all’RNA sono apportate a cura del Ministero dello Sviluppo economico, in quanto Ministero che ha competenza ad intervenire sul registro, eventualmente consultando altre amministrazioni interessate, mentre le modifiche ai registri SIAN e SIPA vengono effettuate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le modifiche da apportare, di cui all’articolo in parola, sono strettamente limitate e mirate a quelle assolutamente necessarie per gli adempimenti richiesti dalla Comunicazione.

Ai fini dell’approvazione del regime-quadro, infatti, è assolutamente imprescindibile che non sia pregiudicata in alcun modo la piena operatività dei registri ed è essenziale assicurare che tutte le funzionalità siano mantenute e continuino ad essere utilizzate anche rispetto alle misure di aiuti di Stato temporanee per l’emergenza covid-19: fra tali funzionalità da mantenere assume rilevanza ulteriore quella che permette il calcolo del cumulo ex-ante, al fine del rispetto delle soglie consentite preliminarmente alla concessione dell’aiuto. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Ogni eventuale altra modifica ai registri può essere consentita solo ove arricchisca le varie funzionalità dello stesso, nessuna delle quali può essere compromessa: ciò rappresenterebbe un rischio di violazione della normativa europea che, oltretutto, in questa emergenza, è di particolare favore.

I tempi previsti per procedere alle modifiche al registro sono perentori poiché tengono conto della esigenza di tempestività nell’attuazione delle misure per l’emergenza covid-19. La tempistica proposta appare congrua con tale esigenza.

Titolo III Misure in favore dei lavoratori

Capo I Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Art. 70 Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

1. All’articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "per i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non";

b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.".

Relazione illustrativa

Reca modifiche all’articolo 16 specificando che le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza.

Art.70-bis Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale

1. Ai fini di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione Bancaria Italiana e le parti sociali e parti sociali alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione del trattamento di integrazione salariale, ordinario o in deroga nonché dell’assegno ordinario di cui gli articoli 19 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una dotazione iniziale pari a ______ milioni di euro per l’anno 2020.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione con l’Associazione Bancaria Italiana e le parti sociali firmatarie del protocollo di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Art. 71 Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

1. All’articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 73-bis. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.";

b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva";

c) al comma 2, secondo periodo, la parola "quarto" è soppressa.

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione".

"2 ter. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis"

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.

Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell’articolo 22.";

f) al comma 6, secondo periodo, le parole: "80 milioni" sono sostituite dalle eseguenti: "1.100 milioni";

g) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.";

6-ter. I Fondi di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall’INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.".

h) al comma 8, le parole: "23 febbraio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "25 marzo 2020";

i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole "da 1 a 5" sono inserite le seguenti: "e 7"; le parole "pari a 1.347, 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 11.159,0milioni di euro".

Art. 72 Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

1. All’articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per un periodo non superiore a nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 73-bis.;

b) al comma 5, le parole: "pari a 338,2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 828,6 milioni di euro" .

Art.73 Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

1. All’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all’articolo 73-ter. Con le medesime modalità sono altresì riconosciuti eventuali periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti dal datore di lavoro. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 73-bis." e, all’ultimo periodo, le parole "né per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19" sono soppresse;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 5.376,2 .milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.";

c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il sesto periodo è soppresso;

2. al settimo periodo le parole: "dal predetto Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.".

c-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-bis. Ai sensi dell’articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l’INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e delle somme non ripartite al fine di renderle disponibili all’INPS per le finalità di cui all’articolo 73-ter."

d) dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

«5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.»

e) Al comma 6 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il giorno 15 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale".

f) Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all’ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148."

Art.73-bis Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali

1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come stabiliti dagli articoli da 71 a 73 del presente decreto è istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l’anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all’INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020, prevedendo eventualmente anche l’estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, coerentemente con le ulteriori risorse allocate per tutte le diverse tipologie di trattamenti.

2. Qualora dall’attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al periodo massimo di nove settimane eventualmente incrementato delle ulteriori cinque settimane per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo di nove settimane dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziale le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell’ambito dei decreti ivi previsti.

Art. 73-ter

(Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

1. Dall’entrata in vigore del presente decreto i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L’Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 4. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l’Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.

1-bis. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dell’articolo 22, commi 1 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

3. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda di cui al comma 2, entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’Inps. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L’Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell’articolo 44 comma 6 ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all’Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione di cui al presente comma. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

4. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di cui all’articolo 22, comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all’articolo 22, comma 3 del predetto decreto-legge n. 18 del 2020 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.

5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4 ultimo periodo.

VALUTAZIONI MEF

Art. 73-quater

(Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario)

1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono disciplinate dalla procedura di cui all’articolo 73-ter, comma 3 del presente decreto.

VALUTAZIONI MEF

Art.74 Misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali

1. Al fine di favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli articoli 19 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero, nel caso di periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine di 15 giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Le Amministrazioni competenti autorizzano queste domande entro il giorno 5 del mese successivo. A seguito all’autorizzazione, entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto. L’Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso a condizione che i dati necessari per il pagamento siano stati resi in forma completa e corretta.

2. Per le domande di cui al comma 1 riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle Amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Relazione illustrativa

Reca misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Art.75 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

1. All’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.";

b) al comma 6, le parole: ", di età compresa tra i 12 e i 16 anni" sono sostituite dalle seguenti: "di anni 16";

c) al comma 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti: "uno o più bonus" e le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1200 euro" ed è aggiunto il seguente periodo: "Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

d) al comma 11, le parole: "1.261,1 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.569 milioni di euro".

2. All’articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "1000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2000 euro";

b) al comma 5, le parole "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "67,6 milioni di euro".

Relazione illustrativa

Il comma 1 modifica l’articolo 23 in materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

E’ aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Il comma 2 modifica l’articolo 25, aumentando da 1000 euro a 2000 euro il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Art.76 Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.".

Relazione illustrativa

Reca modifiche all’articolo 24, in materia di permessi retribuiti ex lege n. 104/92, portandoli a dodici giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

 

Art.77 Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020";

b) al comma 5, le parole "130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "380 milioni".

Relazione illustrativa

Reca modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, spostando al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

Art.78 Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità

1. All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.".

Relazione illustrativa

Reca modifiche all’articolo 31, prevedendo la compatibilità delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30, 38 e 44 con l’assegno ordinario di invalidità.

Art.79 Modifiche all’articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità

1. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per quattro mesi".

Relazione illustrativa

Reca modifiche all’articolo 40, estendendo la sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni (es. reddito di cittadinanza, NASPI, DIS-COLL..) da due a quattro mesi.

Art.80 Modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore

1. All’articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: "contributi alle imprese" sono sostituite dalle seguenti: "contributi alle imprese e agli enti del terzo settore";

b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dei processi produttivi delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";

2) dopo le parole: "alle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

Relazione illustrativa

Reca modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari estendendo la disciplina anche in favore di enti del terzo settore.

Art.81 Modifiche all’articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.150 milioni";

b) al comma 2, quarto alinea, la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

2. Ai fini del riconoscimento dell’indennità al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione.

3. L’articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.

Relazione illustrativa

Aumenta la dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza da 300 milioni a 1.200 milioni.

Art.82 Modifiche all’articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico

1. All’articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2020".

Relazione illustrativa

Reca modifiche all’articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico, estendendo al 15 giugno 2020, il termine della validità delle abilitazioni già in loro possesso anche in caso di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico e ciò al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l’esecuzione di lavori per il ripristino del servizio elettrico sul territorio nazionale.

Art.83 Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

1. All’articolo 46, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque mesi" ed è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.".

Relazione illustrativa

Reca modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, portando a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all’articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Art.86 Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

1. All’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad eccezione del documento unico di regolarità contributiva, che conserva validità sino al 15 giugno 2020".

Relazione illustrativa

Capo II Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

Art.87 Reddito di emergenza

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all’ammontare di cui al comma 5.

2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

4. Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem:

a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 gennaio 2014, n. 19;

b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 gennaio 2014, n. 19, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;

c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 gennaio 2014, n. 19.

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.

7. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288.

8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera e), l’INPS e l’Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.

9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

10. Ai fini dell’erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l’anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 959,6 milioni di euro si provvede Ai sensi dell’articolo,,,

Relazione illustrativa

Introduce il Reddito di emergenza dal mese di maggio 2020 ("Rem"), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Il Rem non è compatibile con le indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né con le indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.

Ai fini dell’erogazione del Rem è autorizzato un determinato limite di spesa per l’anno 2020.

Art.88 Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al comma 2 non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

4.Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di 105 milioni di euro.

Relazione illustrativa

L’articolo impone ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19. Per quei datori per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale – che ha origine dall’emergenza sanitaria COVID-19 - può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro. Viene statuito poi che l’inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. Inoltre, per sostenere le imprese nella fase di ripresa delle attività produttive, l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al PON Giovani, fissando all’uopo un limite massimo di spesa.

Art.89 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

2. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.

8. E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

b) titolari di pensione.

10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 del 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

11. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

11. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

12. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 72 milioni di euro per l’anno 2020.

13. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020. All’articolo 27, comma 2, del predetto decreto- legge n. 18 del 2020 le parole "203,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "318,0 milioni di euro", conseguentemente all’articolo 28, comma 2, del medesimo decreto-legge le parole "2.160 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.999,2 milioni di euro" e all’articolo 29, comma 2, dello stesso decreto-legge le parole "103,8 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro".

14. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.912,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo…..

Relazione illustrativa

L’articolo reca nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.

Inoltre è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione. Tali sono i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tutte le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 gg.) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

Art.90 Indennità per i lavoratori domestici

1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

2. L’indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro.

3. L’indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l’indennità di cui all’articolo 20 del presente decreto. L’indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all’articolo 77 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 8,3 milioni di euro per l’anno 2020.

4. L’indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

5. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l’anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo….

Relazione illustrativa

Riconosce un’indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. Detta indennità non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da COVID-19 e non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza). Essa non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L’indennità de quo è erogata dall’INPS in unica soluzione, in un determinato limite di spesa complessivo.

Art.92 Divieto di cumulo tra indennità

1. Le indennità di cui agli articoli 79, 80, 81 e 95 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Relazione illustrativa

Stabilisce un divieto di cumulo tra le varie indennità di cui agli articoli 20, 21, 22 e 36 del presente decreto e l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020. Dette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

Art.94 Fondo Nuovo Competenze

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l’ANPAL una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse.

Relazione illustrativa

Istituisce un Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’ANPAL, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, rimodulare l’orario di lavoro erogando ore di formazione.

Art.95 Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.

Relazione illustrativa

Reca norme in materia di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse fondi sociali finalizzati anche alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi a seguito dell’emergenza da Covid-19.

Art.96 Lavoro agile

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Art.97 Attività di formazione a distanza

1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale ( I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ( I.F.T.S.), tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Relazione illustrativa

Consente agli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore, di svolgere con modalità a distanza le medesime attività, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. E’ assicurato altresì il recupero delle attività formative o di ogni altra prova funzionale al completamento del percorso didattico.

Art.98 Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 20, 21, 22 e 36 del presente decreto. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All’onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 440,2 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di indebitamento si provvede ai sensi …

Relazione illustrativa

Reca disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prorogandone la fruizione per ulteriori due mesi, per un importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste nel decreto-legge n. 18/2020 o nel presente decreto.

Art.99 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

1. In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Relazione illustrativa

Introduce la possibilità, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni disciplinate dall’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015.

Art.101 Promozione del lavoro agricolo

1. In relazione all’emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 57,6 milioni di euro per l’anno 2020.

2. All’onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 58,5 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di indebitamento si provvede ai sensi …

Relazione illustrativa

Introduce una disposizione che promuove il lavoro agricolo, stabilendo la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020. possono.

Art.102 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

1. Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

  1. a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

  2. b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

  3. c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

  4. d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

  5. e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C (2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L’importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato nella GURI, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019, è revocato.

6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.

Relazione illustrativa

Reca misure di sostegno alle imprese, al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020. E’ prevista la promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Art.103 Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro

1. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, anche in deroga all’articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Relazione illustrativa

Reca disposizioni in materia vigilanza sul lavoro, stabilendo la possibilità per l’INL di provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell’attività ispettiva, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

Art.104 Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297

1. All’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo periodo, dopo la parola: "richiesta" è soppressa la parola: "dell’interessato" e sono aggiunte, infine, le seguenti: "mediante accredito sul conto corrente del beneficiario";

  2. b) al secondo periodo, dopo la parola: "Il fondo" sono inserite le seguenti: ", previa esibizione della contabile di pagamento," e dopo le parole: "dei datori di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "e degli eventuali condebitori solidali".

Relazione illustrativa

Reca semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297 del 1982.

Art.105 Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 96 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di maggio 2020.

5. Il limite di spesa previsto dall’articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell’articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo …

7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni per l’anno 2020 si provvede ai sensi

Relazione illustrativa e tecnica

Prevede per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

E’ stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

A) Commi 1-5

La disposizione in commento ‒ che reitera per i mesi di aprile e maggio 2020 la misura già prevista dall’art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ‒ si rende necessaria in quanto i compensi erogati nell’«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all’interno dell’art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono classificati dal legislatore tra i "redditi diversi". Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).

I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all’assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall’erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

In ragione della particolarità del comparto lavorativo in esame e per ragioni di equità, si è ritenuto necessario escludere i soggetti percipienti altri redditi da lavoro.

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Nell’ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall’istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all’erogazione dell’analoga misura prevista per il mese di marzo 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 165.000 i soggetti che svolgono l’attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito (le domande presentate sono state infatti 131.077, ma occorre tenere conto del fatto che l’ordine di priorità per i redditi più bassi ‒ stabilito con il decreto attuativo del Ministro dell’Economia ‒ potrebbe avere dissuaso molti aventi diritto dal richiedere l’indennità, come testimoniato dal fatto che le prenotazioni era state superiori, circa 153.586).

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all’Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'art. 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall’Agenzia delle Entrare, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'art. 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue di cui al comma 2, ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di maggio.

Stante la verificatasi incapienza delle risorse stanziate per il mese di marzo, si propone di innalzare il limite di spesa previsto dall’art. 96, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n 18, come convertito, sino a 120 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell’art. 96, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n 18, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 70 milioni di euro.

Alla copertura degli oneri derivanti dai comma 1 e 5, si provvede _____.

B) Comma 7

La legge n 91 del 1981 individua come sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità.

Le società sportive professionistiche non sono destinatarie delle disposizioni in ordine a CIGS e CIGO. Gli sportivi professionisti sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Si tratta, tuttavia, di una iscrizione circoscritta all’IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) e non alla contribuzione minore.

La possibilità dei suddetti professionisti di accedere alla cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n 18 del 2020, pone delle incertezze interpretative: gli atleti professionisti, anche quando inquadrabili nella figura giuridica dei lavoratori subordinati, hanno una disciplina speciale, soggiacendo a regole diverse dalla generalità dei lavoratori dipendenti (non possono certo, essere ricondotti alle figure dell’operaio, dell’impiegato o del quadro). Le mansioni e classificazioni d’altra parte sono importanti, posto ad esempio, che gli strumenti di cui stiamo trattando non si applicano ai dirigenti ma solo a operai, impiegati e quadri.

Per questo motivo la proposta normativa in commento è volta ad includere nella cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n 18 del 2020, i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti delle categorie minori, individuate tra quelli con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro.

Dall’esame degli archivi gestionali dell’Inps sono emersi i seguenti dati:

- numero medio annuo di lavoratori: 5.293

- retribuzione media annua 2019: 16.948,92;

- giornate annue lavorate: 188,42;

- mesi lavorati: 7,69.

Ai fini della stima degli oneri derivanti dalle prestazioni concesse dalla presente proposta di modifica normativa, si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019. L’onere derivante dall’applicazione del presente comma 1-bis è stato stimato ipotizzando una percentuale di ricorso alla prestazione in esame pari al 100% dei potenziali beneficiari e la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 9 settimane.

Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote Fondo pensione sportivi professionisti pari, nel 2020, al 33%.

Si precisa inoltre che nella stima dell’onere di prestazione e stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all’assegno al nucleo familiare.

Ciò detto, le disposizioni previste dal presente emendamento comportano oneri complessivi per 21,1 milioni di euro (di cui 13 milioni per prestazioni e 8,1 milioni per coperture figurative).

Art.106 Disposizioni in materia di terzo settore

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, si applicano altresì agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa."

Relazione illustrativa

Estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-legge, n. 23 del 2020.

Art.107 Incremento Fondo Terzo settore

1. Al fine di sostenere le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore attraverso interventi capaci di generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento, la seconda sezione del Fondo di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2020.

2. All’onere derivante dalle disposizioni recate dal comma precedente si provvede ai sensi dell’articolo xxx

Relazione illustrativa

Prevede un incremento di 100 milioni di euro della prima sezione del Fondo Terzo settore, ex articolo 72 del d.lgs. n.117 del 2017, al fine di sostenere interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19.

Art. 108-bis Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

La norma richiama quanto già disposto dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del lavoro in data 25 novembre 2019, in relazione alla situazione emergenziale in corso nel nostro Paese che comporta la necessità di intensificare le ispezioni al fine di consentire una regolare dinamica di ripresa delle attività produttive che salvaguardi le basilari esigenze di salute e sicurezza dei lavoratori.

La Convenzione citata in norma per altro prevede in via generale la possibilità del Ministro del lavoro di "avvalersi del Comandante dei carabinieri per la tutela del lavoro e per il suo tramite delle strutture dallo stesso gerarchicamente dipendenti onde disporre a pieno di specifiche professionalità, le cui prerogative, tipiche della polizia giudiziaria meglio si attagliano alle citate esperienze operative".

L’avvalimento previsto dalla norma dovrà avvenire nell’ambito dell’attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall’Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.109 Spese per acquisto di beni e servizi Inps

1. Allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi diretti all’erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e di favorire il rafforzamento dei servizi di consulenza e assistenza all’utenza, le spese per acquisto di beni e servizi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’esercizio 2020, possono, in deroga alle disposizioni normative vigenti, essere incrementate in misura non superiore all’undici per cento del valore medio sostenuto per l’acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi bilanci deliberati. Le voci di spesa per l’acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento al piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.

Relazione illustrativa

Reca una disposizione che, in deroga alle disposizioni normative vigenti, consente all’INPS un incremento in misura non superiore all’undici per cento del valore medio sostenuto per le spese per l’acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari precedenti, allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi diretti all’erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Art.110 Spese per acquisto di beni e servizi Inail

1. Allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi diretti all’erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e di favorire il rafforzamento dei servizi di consulenza e assistenza all’utenza, le spese per acquisto di beni e servizi dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per l’esercizio 2020, possono, in deroga alle disposizioni normative vigenti, essere incrementate in misura non superiore all’undici per cento del valore medio sostenuto per l’acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi bilanci deliberati. Le voci di spesa per l’acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento al piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.

Relazione illustrativa

Per l’esercizio 2020, stabilisce che le spese per acquisto di beni e servizi dell’INAIL, possono, in deroga alle disposizioni normative vigenti, essere incrementate in misura non superiore all’undici per cento del valore medio sostenuto per l’acquisto di beni e servizi negli ultimi esercizi finanziari precedenti.

Art.110-bis Emersione di rapporti di lavoro

1.Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da Covid 19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 13. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell’istanza di cui al comma 1 è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.

5. L’istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso:

a) l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;

b) lo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l’attività lavorativa di cui al comma 13 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell’attività lavorativa; nell’ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l’attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza.

6. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 400 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione di cui al comma 1, ovvero di 160 euro a copertura degli oneri per la procedura di cui al comma 2, ivi incluso il costo di trasmissione della domanda previsto al comma 13. E’ inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.

7. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui al commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

9. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

10 bis. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

11. La sospensione di cui al comma 10 cessa nel caso in cui non venga presentata l’istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 12. Si procede comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l’esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

11 bis. Nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare degli istanti di cui al comma 2 le sanzioni previste dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151 sono raddoppiate così come sono raddoppiate le sanzioni previste dall’art. 603 bis codice penale.

12. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

13. L’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 5 idonea a comprovare l’attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell’Ispettorato Nazionale del lavoro cui l’istanza è altresì diretta. All’atto della presentazione della richiesta, è consegnata un’attestazione che consente all’interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E’ consentito all’istante altresì, di iscriversi al registro di cui all’art.19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150 esibendo agli Uffici per l’impiego l’attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l’articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell’interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

14. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 9. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 12 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 10. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lett. a) comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 10, lett. a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 10 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

15. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui al comma 6.

17. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l’implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall’art. 25 quater del D.L. n.119/2018 convertito con modifiche dalla legge n.136/2018, si avvale del supporto operativo del Dipartimento per la protezione civile e della Croce Rossa Italiana.

18. Al comma 1 dell’articolo 25-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo la parola rappresentanti sono aggiunte le seguenti parole "dell’Autorità politica delegata per la coesione territoriale".

19. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

20. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell’interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, prorogabile per ulteriori sei mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di 900 unità, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione. A tal fine il Ministero dell’interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

21. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di …… milioni di euro per l'anno 2020 e di ….. milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

22. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a …………. milioni di euro per l'anno 2020, a …………. milioni di euro per l'anno 2021, a …………. milioni di euro per l'anno 2022 e a ……….. milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede…

Titolo IV

Disposizioni per la disabilità e la famiglia

Art.111 Assistenza e servizi per la disabilità

1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti gravi e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui periodo precedente.

Relazione illustrativa

Il primo comma prevede un incremento del Fondo per le non autosufficienze. Il Fondo per la non autosufficienza è stato istituito nel 2006 con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, co. 1264), con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Tali risorse sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni nonché da parte delle autonomie locali e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria.

Dal 2015 il fondo è individuato come strutturale e viene ripartito annualmente. Il DPCM 21 dicembre 2019 recante "Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per la non autosufficienza nel triennio 2019-2021" ha individuato la dotazione del Fondo in 571 mln di euro per il 2019 e 568,9 mln di euro per il 2021.

Successivamente all’intesa raggiunta in Conferenza Unificata circa il riparto del Fondo per il triennio 2019-2021, la legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) all’art.1, comma 331 ha ulteriormente incrementato la dotazione del Fondo per l’anno 2020 di 50 mln di euro, portandone quindi la consistenza per l’anno in corso a 621 mln di euro.

Dal Piano per la non autosufficienza 2019-2021 si evince che gli interventi finanziabili a valere sulle risorse del Fondo "sono andati specializzandosi in tre tipologie (le uniche ammissibili dal 2015): assistenza domiciliare diretta; assistenza «indiretta» mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il care-giver; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo)".

Inoltre, è indicato che i destinatari dei benefici sono i disabili gravissimi ed i non autosufficienti, e le loro famiglie o coloro che ne hanno cura.

Sempre nel Piano per la non autosufficienza 2019-2021 è espressamente previsto che, oramai, "gli interventi a valere sulle risorse del Fondo non vanno più intesi come addizionali rispetto a quelli definiti a livello regionale e locale, ma devono costituire il nucleo delle prestazioni rivolte a beneficiari nelle medesime condizioni in tutto il territorio nazionale. In altri termini, i tempi sono maturi perché questo Piano identifichi, come previsto dal legislatore (art. 21, co. 7, d.lgs. 147/2017), «lo sviluppo degli interventi… nell’ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale".

Ovviamente, come evidenzia, lo stesso Piano ciò è configurabile soltanto con un’adeguata dotazione del Fondo, che possa, come detto, assicurare una graduale progressione nel raggiungimento dei servizi essenziali, affinchè possa giungersi alla istituzione di "un assegno di cura e per l’autonomia, con alcune caratteristiche uniformi definite a livello nazionale".

In questo quadro, appare, dunque, evidente la necessità di aumentare ulteriormente per l’anno 2020 il Fondo a causa dei complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con riferimento alla tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti in considerazione della emergenza da Covid 19. Invero, la riferita emergenza oltre a imporre un aumento e riorganizzazione delle diverse prestazioni ed attività di assistenza, richiede, altresì, maggiori spese per lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, in ragione dalla necessità di riorganizzare i suddetti interventi anche per continuare a contrastare e ridurre il rischio epidemiologico, pure al termine dello stato di emergenza. Ciò in quanto la tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, tenuto conto della loro vulnerabilità e maggiore esposizione al rischio di contagio e di eventuale ricovero ospedaliero, richiede, sia per loro sia per chi ne ha l'assistenza, l'adozione di standard di sicurezza particolarmente elevati.

Inoltre, il Fondo, come detto, prevede anche una quota da destinare a progetti di vita indipendente, che nell'attuale contesto di rischio assumono una maggiore rilevanza, sì che un incremento del fondo è volto a favorire anche le riferite progettualità nella misura di 20 milioni di euro specificamente dedicati.

Il secondo comma prevede un incremento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Le risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare sono aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali.

Esse sono finalizzate, di regola, per:

-percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione;

- interventi di supporto alla domiciliarità;

- programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e, in tale contesto, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;

- interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative;

- in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare.

In questo quadro, appare, dunque, evidente la necessità di aumentare ulteriormente per l’anno 2020 il Fondo a causa dei complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con riferimento alla tutela delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in considerazione della emergenza da Covid 19, in quanto le prossime fasi di c.d. convivenza con il virus rendono ancora più urgente l'adozione, tra l'altro, di forme di c.d. deistituzionalizzazione e di interventi di supporto alla domiciliarità, nonchè di maggiore attitudine alla vita autonoma quotidiana, volte a ridurre, in ambienti domestici e alloggiativi adeguati, i rischi di contagio delle persone con disabilità grave, già fisiologicamente più esposte.

Il terzo comma prevede l'istituzione del "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità". La proposta in oggetto mira a sostenere le strutture semiresidenziali che ospitano persone con disabilità, durante la fase emergenziale dovuta alla diffusione del virus COVID-19. Nella specie, si istituisce un Fondo attraverso cui gli enti gestori di suddette strutture possono richiedere un’indennità volta a favorire l’adozione di dispositivi di protezione individuale o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio.

Sul punto si evidenzia che alla chiusura delle strutture semiresidenziali, disposta con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, ha fatto seguito un nuovo provvedimento, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con cui se ne autorizza la riapertura a condizione che vengano assicurati specifici protocolli concernenti il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Art.112 Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, con decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La disposizione prevede, per l’anno 2020, un’integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.

Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante il finanziamento di progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il lockdown gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale.

Le modalità di ripartizione del suddetto fondo sono stabilite con decreto che ripartisce gli stanziamenti riservando la misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servi socioeducativi. Il decreto indicato è adottato previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 150 milioni di euro per l’anno 2020. 

 

Titolo V Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali

Art.113 Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1.Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sulle minori entrate, al netto delle minori spese e tenendo conto dei contributi assegnati a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate, e sui fabbisogni di spesa valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese di cui al comma 2, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell’importo. All’onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo XXX

2. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell’interno, da due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19 per l’espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 prevede l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione per l’anno 2020 di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali valutati dal tavolo di cui al comma 2. Al fine di assicurare, in ogni caso, una celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. Infine, in considerazione della circostanza che il riparto del fondo avverrà sulla base di informazioni sull’andamento delle entrate e delle spese parziali, si prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Il comma 2 prevede l’istituzione di un tavolo tecnico presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell’interno, da due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Le finalità del tavolo di cui al periodo precedente sono quelle di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa.

Infine, al comma 3, si prevede che il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, possa attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane.

Art. 114 Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell’emergenza alimentare

1.Tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l’anno 2020, dell’importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All’onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma, in considerazione di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, è finalizzata a reintegrare la dotazione del capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell’Interno, relativo al fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’importo di 400 milioni di euro.

Art.115 Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane

1. L’articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 è sostituito dal seguente: "6-bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l’erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l’anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse recuperate nel 2020 ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è finalizzata ad anticipare l’erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l’anno 2020.

Art.116 Servizi delle pubbliche amministrazioni

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Art. 48

(Prestazioni individuali domiciliari).

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E’ inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

3. A seguito dell’attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all’articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»

b) all’articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e di trasporto scolastico" sono soppresse.

Relazione illustrativa

La disposizione introduce due modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La lettera a) sostituisce integralmente l’articolo 48.

Al comma 1 del novellato articolo 48 si prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, che sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, in ragione dell'emergenza di protezione civile e del conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possono essere rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale. L’individuazione delle prestazioni da svolgere e le modalità attraverso cui svolgerle possono essere definite tramite coprogettazioni con gli enti gestori, e possono riguardare specifici progetti da questi ultimi proposti. I servizi sostitutivi vengono svolti avvalendosi del personale disponibile, già impiegato nei servizi sospesi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, ed esclusivamente impiegando i fondi ordinari destinati a tale finalità. Viene assicurato il rispetto di protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per garantire la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Il comma 2 specifica che, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi utilizzando l’importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, appostato nel proprio bilancio e già destinato allo scopo, e senza quindi affrontare ulteriori oneri, suddiviso in tre distinte quote. Una quota commisurata alle prestazioni rese in altra forma, secondo le modalità indicate al comma 1, subordinatamente alla verifica del loro effettivo svolgimento. Una seconda quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività che a tale scopo utilizzano il personale a ciò preposto, in modo tale che le strutture siano immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, all'atto della ripresa della normale attività. Una terza quota eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incomprimibili, definita tenendo anche in considerazione altre entrate che affluiscono agli enti gestori.

Il terzo comma specifica che è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all’articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

La lettera b) dispone che all’articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e di trasporto scolastico" siano soppresse.

Art.117 Rinvio termini bilancio consolidato

1.Il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è finalizzata a differire dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte degli enti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011.

Art.118 Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l’anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di XXX miliardi di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese di cui al comma 2, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.

2. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali, al Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e da un Rappresentante del Ministro degli affari regionali. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia sanità, assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 prevede l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione per l’anno 2020 di XXX miliardi di euro, da ripartire tra Regioni e Province autonome, entro il 31 luglio 2020 con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza. Infine, in considerazione della circostanza che il riparto del fondo avverrà sulla base di informazioni sull’andamento delle entrate e delle spese parziali, si prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Il comma 2 prevede l’istituzione di un tavolo tecnico presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali, e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Le finalità del tavolo di cui al periodo precedente sono quelle di esaminare le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia sanità, assistenza e istruzione.

Infine, al comma 3, si prevede che il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, possa attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regione e Province autonome.

Art.119 Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali

1. All’articolo 111 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "Le regioni a statuto ordinario" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) al comma 5 sostituire le parole "4,3 milioni" con "92,3 milioni"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma prevede:

- alla lettera a), l’estensione alle Autonome speciali, della sospensione nell’esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti spa, prevista per le regioni a statuto ordinario dall’articolo 111 del decreto legge n. 18 del 2020. La sospensione dei mutui concessi dalla CdP spa riguarda solo quelli della cd. gestione MEF, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

- alla lettera b) un incremento di 88 milioni degli effetti sui saldi di finanza pubblico derivanti dall’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’articolo 111 del DL n. 18 del 2020.

Art.121 Fondo comuni ricadenti nei territori delle province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

1. In considerazione della particolare gravità dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i territori delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle predette province. Con decreto del Ministero dell’interno, da adottarsi ripartire entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma prevede l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 da assegnare sulla base della popolazione ai comuni ricadenti nei territori delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 9 aprile 2020, n. 23. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Art.122 Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell’anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. In considerazione dell’emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è finalizzata a facoltizzare gli enti locali ad effettuare nel corso dell’anno 2020 operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione

Art.123 Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all’anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:

  1. a) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 luglio;
  2. b) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 30 agosto;
  3. c) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 novembre.

Relazione illustrativa

La norma proroga, per l’anno 2020, taluni dei termini indicati dall’articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 per la stabilizzazione dei contribuiti a favore dei comuni per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

La disposizione vigente prevede, a regime, che il comune beneficiario del contributo sia tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ogni anno e che entro il 15 giugno esso possa essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell’interno, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione o di parziale utilizzo dello stesso e possa essere destinato, con lo stesso decreto, ad altri comuni che a loro volta sono tenuti ad iniziare l’esecuzione entro il 15 ottobre di ciascun anno.

L’intervento è necessario in quanto, le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate dal Governo potrebbero non consentire ai Comuni il rispetto del termine prossimo del 15 maggio per l’inizio dell’esecuzione dei lavori, con conseguente rischio di perdita degli stessi contributi assegnati per le finalità dell’articolo 14-ter.

Pertanto si interviene, con disposizione in deroga, prevedendo, per l’anno 2020, il differimento dei termini indicati per l’inizio dell’esecuzione dei lavori (dal 15 maggio al 15 luglio), di quelli relativi all’adozione del decreto del Ministro dell’interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti (dal 15 giugno al 30 agosto) ed infine di quelli richiesti a tali ultimi beneficiari per l’avvio dei propri lavori (dal 15 ottobre al 15 novembre).

Art.124 Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro, e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell’ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome.

2. Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un’apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..

3. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l’anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell’articolo XX.

4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l’operatività di cui agli articoli 125 e 126 2 e 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l’anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell’articolo XX.

Relazione illustrativa

La proposta normativa istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, anche derivante dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Il comma 1 prevede l’istituzione del Fondo, articolato in due Sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Nell’ambito della prima Sezione le risorse sono ripartite in due quote, una destinata alle regioni e province autonome, l’altra agli enti locali.

È stata inoltre prevista la possibilità di rimodulare i finanziamenti tra le due Sezioni, in base alle richieste di utilizzo delle risorse, da attuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento.

Il comma 2 prevede che la gestione delle due Sezioni del Fondo sia affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto. La convenzione definisce i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti beneficiari alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro. Stabilisce inoltre i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte della Cassa depositi e prestiti. Le risorse assegnate alle due Sezioni del Fondo sono trasferite su due distinti conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell’economia e delle finanze e gestiti dalla Cassa depositi e prestiti.

Il comma 3 prevede che per le attività oggetto della convenzione è autorizzata per l’anno 2020 una spesa pari a 300.000 euro.

l comma 4 prevede infine che per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) è autorizzata per l’anno 2020 una spesa pari a 300.000 euro.

Art.125 Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

1. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all’articolo 124, comma 2. L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all’articolo 124 comma 1 proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l’altra quota della medesima sezione.

5. L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 124, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Gli enti provvedono all’estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.

9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali. 

Relazione illustrativa

La disposizione consente di attivare anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali, destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale.

La norma regola le modalità di funzionamento della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. In particolare:

- il comma 1 individua sotto il profilo oggettivo le tipologie di debiti per le quali è possibile il ricorso alle anticipazioni di liquidità: si tratta dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali; in presenza di debiti fuori bilancio l’anticipazione di liquidità è subordinata al loro riconoscimento formale. La richiesta di anticipazione è previsto sia presentata nel periodo tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020, subordinatamente all’adozione di un’apposita delibera della Giunta dell’ente;

- il comma 2 individua le caratteristiche delle anticipazioni, destinate a superare temporanee carenze di liquidità per effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio, escludendo che si configuri una disponibilità di risorse aggiuntive per l’ente che vi ricorre; pertanto le anticipazioni non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Una volta perfezionato il contratto di anticipazione gli enti sono tenuti ad adeguare gli stanziamenti del proprio bilancio di previsione, secondo quanto previsto dal paragrafo 20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Infine, il comma 2, prevede che il fondo anticipazione di liquidità disciplinato dal richiamato paragrafo 20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria, possa essere utilizzato anche dagli enti in disavanzo. Tale disposizione costituisce una deroga alla disciplina dell’utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo di cui all’articolo 1, comma 897 e seguenti, della legge 30 dicembre2018, n. 145, prevista in analoghe fattispecie.

- il comma 3 regola le modalità di presentazione della domanda di anticipazione, cui vanno allegati una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) e un’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

- il comma 4 regola le modalità e i tempi di concessione delle anticipazioni di liquidità, il cui importo per ogni ente è determinato proporzionalmente alle richieste presentate nell’ambito delle risorse disponibili per singola quota (una assegnata alle regioni e province autonome, l’altra agli enti locali), con possibilità di utilizzare le risorse rimaste inutilizzate nell’ambito di quelle assegnate a una quota, qualora se ne manifesti l’esigenza nell’altra;

- il comma 5 regola le modalità e i tempi di restituzione dell’anticipazione, con un piano di ammortamento che decorre dal 2022 e rate annuali con scadenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, per un massimo di 30 anni e un tasso d’interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione;

- il comma 6 individua gli strumenti per recuperare le rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti: per comuni, province e città metropolitane il recupero verrebbe effettuato dall’Agenzia delle entrate in sede di riversamento di specifiche entrate tributarie di competenza dell’ente inadempiente; per le regioni e province autonome, invece, il recupero opererebbe direttamente a valere delle giacenze disponibili sui conti aperti presso la tesoreria statale e intestati agli enti;

- i commi 7 e 8 regolano tempi e modalità di utilizzo delle anticipazioni; gli enti sono tenuti a estinguere i debiti per i quali hanno richiesto l’anticipazione entro 30 giorni dalla sua erogazione; la verifica del pagamento è affidata alla Cassa depositi e prestiti che vi provvede attraverso le funzionalità della PCC. È previsto inoltre che gli enti, avendo completato il pagamento dei debiti, restituiscano l’eventuale quota di anticipazione non utilizzata, a parziale estinzione dell'anticipazione concessa, alla prima scadenza di pagamento della rata di ammortamento del prestito. Il mancato rispetto delle norme di cui ai commi 7 e 8 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare;

- tenuto conto che per la stessa tipologia di debiti, come individuati al comma 1, con la legge di bilancio 2020 era stata prevista la possibilità per gli enti territoriali di fare ricorso ad anticipazioni di liquidità, finanziate da banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e istituzioni finanziarie dell'Unione europea, da restituire entro la fine dell’esercizio, il comma 9 prevede che i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e le province autonome possono utilizzare le anticipazioni di cui al comma 1 anche per estinguere l’importo in linea capitale delle anticipazioni autorizzate dall’articolo 1, comma 556 legge di bilancio 27 dicembre n. 160, che ha aggiunto i commi da 7-bis a 7-novies all’art. 4 del decreto legislativo 231/2002.

Art.126 Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari

1. In considerazione dell’emergenza Covid-19, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell’adozione delle delibere del CIPE, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato:

a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l’anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 99,5 per cento. Le medesime percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all’anno 2019 per cui si procede all’erogazione di quota parte delle quote premiali accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le somme di cui all’articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge n. 191 del 2009, per gli anni 2019 e 2020;

b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l’anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 55/CSR;

c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto dall’ articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ferme restando le verifiche del Comitato permanente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sui progetti presentati dalle regioni anche ai fini dell’eventuale recupero delle somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi, il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2020 per gli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonché la quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018 e 2019;

d) ad anticipare all’Istituto superiore di sanità, all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2020 nell’ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR e il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2019 nell’ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti

  1. ai fini dell’accesso al finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato perfezionamento dei citati procedimenti;
  2. e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all’anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.
  3. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilità di cassa ed è autorizzato ad effettuare eventuali necessarie compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi successivi.
  4. 3. Per l’anno 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le regioni garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
  5. 4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell’emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020.
  6. 5. Le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui all’articolo 124, comma 2, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale " di cui all'articolo 124, comma 1.
  7. 6. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 5 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio regionale per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi

dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e delle province autonome in disavanzo di amministrazione.

7. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 5 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e dal responsabile finanziario del medesimo ente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 5, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

8. L'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all’articolo 12 dell’Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell’idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata dei relativi interessi. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro e non oltre il 15 luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro e non oltre il 15 giugno 2020.

9. L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 124, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

10. Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa acquisizione al trasferimento dell’anticipazione di liquidità agli enti sanitari che provvedono all’estinzione dei debiti di cui al comma 5 entro i successivi sessanta giorni dall’erogazione dell’anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione questa provvede entro sessanta giorni dall’acquisizione dell’anticipazione all’estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il rappresentante legale dell'ente richiedente e il responsabile finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.

11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

Relazione illustrativa

La norma introduce una serie di disposizioni che hanno lo scopo di incrementare la liquidità disponibile presso gli enti sanitari allo scopo di favorire una corretta e tempestiva gestione dei pagamenti in un momento di particolare emergenza quale è quello derivante dal COVID-19.

In particolare il comma 1 è diretto a rendere disponibili alle regioni e agli enti sanitari risorse a titolo di finanziamento sanitario corrente per l’anno 2020 e per taluni anni precedenti in via anticipata, nelle more del perfezionamento dei procedimenti amministrativi e/o delle verifiche degli adempimenti in ambito sanitario a cui l’erogazione di tali risorse è subordinata.

Tenuto conto del fatto che restano fermi tutti i procedimenti e gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente che dovranno comunque svolgersi, il comma 2 precisa che il Ministero dell’economia e delle finanze è comunque autorizzato ad effettuare eventuali compensazioni ovvero recuperi di risorse che dovessero rendersi necessari in conseguenza del perfezionamento dei procedimenti/delle verifiche di adempimenti a cui si è fatto sopra cenno. Per garantire, poi, che l’anticipazione dell’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 si concretizzi in maggior liquidità per gli enti del Servizio sanitario nazionale il comma 3 obbliga le regioni a trasferire ai propri enti sanitari il 100% delle somme incassate nell’anno 2020 a titolo di finanziamento sanitario, nonché delle somme che le regioni devono versare ai propri enti sanitari a valere sulle proprie risorse. Inoltre il comma 4, per agevolare una regolare programmazione e gestione amministrativa e contabile dei pagamenti introduce una sospensione temporanea delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari fino al 31 dicembre 2020.

I commi 5 e seguenti prevedono le modalità, la tempistica e le procedure per la concessione di anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome i cui enti sanitari non riescano a far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti, prestazioni professionali, nei limiti dell’importo di cui all’articolo 1. Le anticipazioni sono concesse dalla Cassa depositi e prestiti, previa verifica positiva da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali delle coperture finanziarie disposte dalle regioni richiedente per provvedere al relativo rimborso, ivi compresi interessi passivi, al MEF. Trattandosi di anticipazioni di liquidità le somme in oggetto non danno luogo a maggior spesa e devono pertanto corrispondere a spese già previste nei bilanci degli enti sanitari e nel bilancio della regione. Le anticipazioni sono destinate al pagamento entro 60 giorni dei debiti, come indicati in apposito elenco predisposto ai fini dell’accesso alle risorse in oggetto. Il rimborso si sviluppa in un arco temporale di massimo 30 anni a rate costanti, comprensive di interessi e il MEF è autorizzato al recupero delle somme in caso di mancato rimborso nei termini di legge e di contratto.

Art.127 Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato

1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 125 e 126, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all’articolo 124, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.

Relazione illustrativa

Relativamente al rimborso delle anticipazioni di liquidità, è stato previsto il versamento delle rate di ammortamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e la quota interessi. Circa la quota capitale è stato previsto che le somme versate a titolo di rimborso siano riassegnate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Sono riassegnate allo stesso fondo anche le eventuali somme residue del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", per la quota non richiesta alla data del 31 dicembre 2020.

 

Titolo VI Misure fiscali

Art.128 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

  1. a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.

  2. b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

  3. c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

2. L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

4. Per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

8. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

9. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 .

10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 9 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

11. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

12. Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall’articolo yyy in materia di opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione.

13. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

14. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

16. Salvo che Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro [XXX] ad euro [YYYY]. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a XXX milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 15 e del visto di conformità di cui al comma 11.

Relazione illustrativa

Con l’articolo si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento al-le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo. In particolare:

- la disposizione del comma 1 – ponendosi in deroga all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica degli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La medesima aliquota di detrazione spetta, ai sensi del comma 2, anche con riferimento agli interventi indicati nel citato articolo 14 del DL 63 del 2013, nel caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 1;

- il comma 3 indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 2;

- nel comma 4 si prevede, in deroga all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, converti-to, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, una detrazione pari al 110% delle spese rela-tive a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Ciò sempreché sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi;

- nei commi 5 e 6 si estende la spettanza della detrazione nella misura del 110 % anche agli interven-ti di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 4. Con il successivo comma 7 è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito;

- la disposizione contenuta nel comma 8 riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4, per l’installazione di infra-strutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Con i commi 9 e 10 si stabilisce l’ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari delle stesse. In particolare, nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applica-no alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni - salvo quanto disposto nel comma 10 -, ai condomini e agli IACP mentre nel comma 10, con riferimento agli interventi di eco-DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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bonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Art.128-bis Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico [indicati nell’allegato], [alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore,] è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma.

4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro …..(a cura di RGS).

Relazione illustrativa

In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività [economiche] è previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020. Il comma 1 fornisce un elenco di investimenti per i quali è ammessa l’agevolazione.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa identificato al comma 5.

Art. 128-ter Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al successivo comma 3 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo XXX;

c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti solari fotovoltaici, compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo XXX;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

3. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 , le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. Il recupero dell’importo di cui al comma 6 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Relazione illustrativa

La disposizione, anche al fine di supportare la ripresa dell’economia a seguito della crisi collegata all’emergenza epidemiologica da Covid 19, introduce in via sperimentale – per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali, richiamate nel comma 3, di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. . Tale previsione deroga espressamente alle specifiche disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura contenute negli articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013.

Ai sensi del comma 2, secondo periodo, la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, di cui alla lettera b) del comma 1 trova applicazione, su opzione da esercitare nel 2020, anche in relazione alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti.

Il comma 4 disciplina le modalità di fruizione del credito d’imposta.

I commi 5, 6 e 7 recano le disposizioni in materia di controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.

Infine, il comma 8 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Art.129 Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ;

b) credito d’imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’articolo AAA;

c) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro …………….di cui all’articolo BBB;

d) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ….. di cui all’articolo CCC;

e) credito d’imposta per i servizi turistico- ricettivi ….. di cui all’art. DDD.

f) f) credito d’imposta per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’art. EEE.

3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.

Relazione illustrativa

La disposizione introduce in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, richiamati al comma 2, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I commi 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, le modalità di fruizione del credito d’imposta oggetto di cessione e i controlli delle competenti Amministrazioni.

Il comma 5, infine, rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.

Art.130 Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

1. L’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e l’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

Relazione illustrativa

Le disposizioni in esame intendono sopprimere definitivamente, a partire le c.d. "clausole di salvaguardia" che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

A tal fine si prevede l’abrogazione del comma 718, dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, da ultimo modificato dalla legge n. 160 del 2019; tale comma attualmente dispone, alla lettera a), che l’aliquota IVA del 10 per cento sia incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020, mentre alla lettera b), il medesimo comma dispone che l'aliquota IVA del 22 per cento sia incrementata di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021. Nella legislazione vigente risultano pertanto incorporate le seguenti clausole di salvaguardia: un aumento della aliquota IVA ridotta all'11,5% nel 2019 e al 13% a decorrere dal 2020; un aumento dell'aliquota IVA ordinaria al 24,2% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% a decorrere dal 2021.

Il medesimo comma 718, alla lettera c), prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano aumentate le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usato come carburante, al fine di reperire maggiori entrate a partire dall’anno 2021.

La norma in illustrazione, attraverso l’abrogazione del predetto articolo 1, comma 718, della legge n. 190/2014, mira ad eliminare definitivamente, a decorrere dall’anno 2021, le predette clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa che, negli anni successivi alla loro introduzione, sono state più volte "sterilizzate", in tutto o in parte, nei loro effetti, ad opera di ulteriori interventi normativi.

Al fine di mantenere inalterate le aliquote IVA del 10 per cento e del 22 per cento, è altresì abrogato il comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 3 della legge 160 del 2019, il quale, per sterilizzare le suddette clausole di salvaguardia per gli anni 2019 e 2020, prevede, in particolare, corrispondenti riduzioni dell’aliquota ridotta e dell’aliquota ordinaria dell'IVA per i medesimi anni 2019 e 2020.

Art.130-bis Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: "1-quater. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo".

2. Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Relazione illustrativa

Il comma 1, mediante inserimento nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, prevede che alle relative cessioni, si applichi l’aliquota IVA del 5%.

La disposizione di cui al comma 2, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, accorda in via transitoria alle cessioni di tali beni un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti i da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. Viene, in sostanza, riconosciuta l’applicazione di una aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia. In tale contesto, e tenuto conto che nel gennaio 2018 è stata presentata una proposta di direttiva, attualmente in discussione in Consiglio, che modifica la disciplina delle aliquote IVA per permettere a tutti gli Stati di applicare un’aliquota ridotta anche inferiore al 5% e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata a monte -in principio su tutti i beni e servizi tranne alcuni esplicitamente elencati-, la Commissione ha fatto presente che gli Stati, per il periodo di emergenza sanitaria, possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia.

Art.130-ter Modifiche all’articolo 64 in materia di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore

1. All’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione" aggiungere le seguenti: "nonché agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

Relazione illustrativa

Reca modifiche all’articolo 64 estendendo il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore.

Art.130-quater Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) per l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. L’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati .

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell’articolo XXX e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al comma 6.

Relazione illustrativa

La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta finalizzato a favorire l’adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

In particolare – ai sensi del comma 1 – il credito d'imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro.

Il comma 2 elenca le spese ammissibili al credito d’imposta in esame, prevedendo, in particolare, che lo stesso spetta in relazione alle spese relative: a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) all’acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; e) all’acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il comma 3 prevede, al primo periodo, che il credito d’imposta possa essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza l’applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il secondo periodo del medesimo comma 3 precisa che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 4 rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 50 milioni di euro.

Il comma 5 prevede l’applicazione della misura nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C(2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.

Il comma 6 abroga l’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l’articolo 30 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Art.131 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

1. I versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 61:

1) al comma 4, il primo periodo, è sostituito dai seguenti: «I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

2) al comma 5:

2.1) al primo periodo, le parole "31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020;

2.2) il secondo e il terzo periodo, sono sostituiti dal seguente: "I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati con le modalità ed nei termini previsti dal comma 4.";

b) all’articolo 62 il comma 5 è sostituito dal seguente: «I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

Relazione illustrativa

L’articolo proroga i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché dagli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il comma 1 proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. La norma prevede, altresì, che i predetti versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).

Il comma 2 modifica il comma 1 dell’articolo 19 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, che prevede in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, con ripresa della riscossione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in cinque rate a partire dal mese di luglio 2020.

In particolare, si prevede per i predetti soggetti la possibilità di versare le ritenute d’acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020).

Il comma 3, lettera a), n. 1 proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 61 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da Covid-19. Il termine è prorogato dalla data del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateizzazione al massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020. Invece, gli interventi recati al n. 2 riguardano specificamente le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche; in particolare, la lettera a), proroga di un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, mentre la lett, b), sempre nel n. 2 dispone per le medesime federazioni che il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime modalità di rateizzazione.

Il comma 3, lettera b) proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 62, commi 2 e 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 dall’attuale termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Art.131-bis Modifiche all’art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1. All’articolo 62 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis."Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali di cui al decreto ministeriale 22 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18";

b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. La sospensione degli adempimenti di cui al presente articolo si estende anche agli enti esonerati dalla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non imponibili secondo la normativa vigente.

6-ter. Ai sensi del comma 6-bis, sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti:

a) enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;

b) associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro ai quali si applica il regime speciale IVA ed imposte dirette ai sensi della legge n. 398 del 1991;

c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995;

d) patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;

e) Onlus, di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;

f) enti destinatari di una specifica disciplina fiscale.

6-quater. Sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti, già autorizzati dalla normativa vigente a trasmettere i propri dati all'Agenzia delle entrate con modalità semplificate:

a) associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate;

b) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;

c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello;

d) associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 361 del 2000;

e) associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali io Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

f) movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;

g) associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

h) l'Anci, comprese le articolazioni territoriali;

i) associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

l) associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;

m) le federazioni sportive nazionale riconosciute dal CONI.  

Art.132 Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato TUIR, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo TUIR, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato DPR n. 917 del 1986 non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge n. 18 del 2020 è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorre dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Relazione illustrativa

Il comma 1 dell’articolo in commento prevede che il credito di 80 euro di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, e il trattamento integrativo di 100 euro di cui all'articolo 1 del DL n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1 luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle citate disposizioni sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In sostanza, il datore di lavoro riconosce i predetti benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del DL n. 18 del 2020 assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID 19.

Il comma 2 del presente articolo prevede che il sostituto d'imposta eroghi al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha percepito a titolo di credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, (bonus Renzi) nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro ai sensi degli articoli da 19 a 22 del DL n. 18 del 2020. In particolare, è stabilito che le predette somme siano corrisposte a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Art.135 Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica

1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle accise, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità previste dai medesimi articoli. L’eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l’ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

Relazione illustrativa

I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e l’energia elettrica sono tenuti, rispettivamente ai sensi degli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise), a versare l’imposta mediante rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente e mediante eventuali conguagli relativi all’accisa dovuta per l’anno precedente, che viene determinata in dichiarazioni annuali di consumo.

In considerazione della circostanza che i consumi di gas naturale ed energia elettrica sono destinati, come tutti i prodotti energetici, a subire pesanti contrazioni per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di favorire le imprese del settore interessate dalla crisi alla medesima connessa, la norma in illustrazione mira a consentire una riduzione delle rate di acconto mensili dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, da versare nel periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, disponendo che le stesse siano versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate, come stabilito dal testo unico delle accise, sulla base dei consumi dell’anno precedente. La disposizione, correlatamente, dispone che le rate di acconto mensili, relative a ciascuno dei restanti tre mesi (ottobre, novembre e dicembre) del 2020, siano versate, invece, secondo le modalità ordinarie contenute negli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2 del citato testo unico delle accise.

Infine, la norma in illustrazione prevede che l’eventuale versamento a conguaglio sia effettuato in un’unica soluzione entro le normali scadenze fissate dal citato testo unico, vale a dire entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica ma concede anche, in alternativa, di poter ripartire il debito a conguaglio in dieci rate mensili di pari importo, da versare nel periodo da marzo a dicembre 2021.

Art.136 Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.";

b) all’articolo 7, nel comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020";

c) all’articolo 10, comma 1, nel primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre";

d) all’articolo 11, comma 1, nel primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";

e) all’articolo 12, nel comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2020".

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7-bis:

1) nel comma 6, dopo le parole: "con particolare riguardo", sono inserite le seguenti: "alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,";

2) nel comma 7, dopo le parole: "20 litri", sono aggiunte le seguenti: "salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6";

b) all’articolo 25, nel comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."

Relazione illustrativa

Con l’articolo in illustrazione, si intende differire l’efficacia di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, (c.d. collegato alla legge di bilancio 2020). Si tratta, in particolare, del differimento dell’efficacia di talune disposizioni che prevedono l’introduzione di nuovi e specifici adempimenti di forte impatto sia per l’Amministrazione finanziaria, con riguardo all’approntamento e alla sperimentazione delle procedure telematiche, sia per gli operatori economici, con riguardo all’organizzazione gestionale degli impianti; adempimenti che, in relazione alla particolare situazione emergenziale dovuta alla pandemia del virus COVID-19, si ritiene necessario rinviare per un limitato periodo di tempo.

In particolare con il comma 1, lettera a), dell’articolo in illustrazione, si intende differire l’efficacia di alcuni nuovi obblighi autorizzativi e di contabilizzazione dei prodotti, previsti per i piccoli depositi di prodotti energetici dall’articolo 5 del decreto-legge n. 124/2019 in parola. Tale articolo 5 prevede, infatti, una specifica modifica dell’articolo 25 del testo unico delle accise (d.lgs. n. 504, del 1995) finalizzata a ridurre i limiti capacitivi, attualmente previsti per talune tipologie di depositi di prodotti energetici ad accisa assolta, superati i quali risulta necessario il rilascio della licenza di esercizio da parte degli Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). Il nuovo obbligo in questione, che riguarderà in particolare i depositi di capacità compresa tra 10 e 25 metri cubi (e quelli tra 5 e 10 metri cubi qualora muniti di erogatori), già dilazionato al 30 giugno 2020 per effetto del decreto legge n. 18/2020 e differito al 1° gennaio 2021, per i soli depositi privati di distribuzione aventi capacità tra 5 mc e 10 mc, ad opera dell’art. 92, comma 4-sexies, del medesimo decreto–legge n. 18/2020, sarà ulteriormente differito al 1° gennaio 2021. Occorre anche evidenziare che l’introduzione del predetto obbligo di rilascio di una licenza di esercizio per i citati depositi, trova la sua ratio nella necessità di consentire, all’ADM, di censire e monitorare i soggetti che, a vario titolo, ricevono prodotti energetici (tipicamente carburanti per autotrazione) gestendo piccoli stoccaggi, attualmente del tutto sottratti alla strutturale registrazione degli operatori del settore dei prodotti sottoposti ad accisa.

In tale contesto, correlatamente al predetto differimento stabilito dal comma 1, lettera a), viene introdotta (comma 2, lettera b) dell’articolo in illustrazione) una lieve modifica al citato articolo 25 del testo unico delle accise in modo che, ai predetti piccoli depositi, sia rilasciato solo un codice identificativo in luogo della licenza di esercizio; tale circostanza garantirà, in piena aderenza alle finalità della norma attuale, la conoscibilità e la rintracciabilità geografica dei medesimi piccoli depositi, senza che gli Uffici dell’ADM siano costretti alla verifica fisica di tali piccoli impianti e consentendo anche un’indubbia semplificazione procedurale per gli operatori.

Con la lettera b) del medesimo comma 1 si intende differire, al 1° ottobre 2020, l’efficacia di quanto disposto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 124/2019, che ha introdotto un sistema di tracciamento del trasferimento intraunionale di prodotti classificabili come oli lubrificanti, mediante l’emissione obbligatoria di uno specifico codice di autorizzazione gestito dal sistema informatico dell’ADM. Correlatamente, con il comma 2, lettera a) dell’articolo in illustrazione, si intende rendere maggiormente efficiente la predetta attività di monitoraggio relativa al trasporto dei lubrificanti prevedendo che, con il decreto attuativo già previsto, si possa anche prevedere l’esclusione, dalle norme inerenti la citata tracciabilità, in particolare, per trasporti di piccole quantità di prodotto confezionato. Tali trasporti di lubrificanti in piccole confezioni risultano infatti non rilevanti per le finalità perseguite dalla norma antifrode: migliorando l’operatività dell’intera procedura di monitoraggio si avranno minori oneri amministrativi per lo Stato e una effettiva semplificazione per l’attività delle imprese.

Con le lettere c) ed e), del comma 1, infine, si intende differire al 31 dicembre 2020, sempre a causa della predetta situazione emergenziale, i termini attuativi delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 12 del predetto decreto-legge n. 124/2019. Per la medesima ragione, con la lettera d) dello stesso comma 1, si mira a differire, invece, al 30 settembre 2020 il termine attuativo di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto-legge sopra menzionato.

In particolare con il comma 1, lettera c) si intende rinviare l’introduzione dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge n. 124/2019, di installazione obbligatoria del sistema INFOIL per alcuni depositi di prodotti energetici aventi capacità superiore a 3.000 mc; con la lettera d) si intende, invece, differire il termine per l’introduzione dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 11 del medesimo decreto-legge, di presentazione, in forma telematica del DAS, documento di accompagnamento relativo al trasferimento dei prodotti assoggettati ad accisa. Infine con la lettera e) del comma 1, si intende differire il termine per l’adozione del provvedimento dell’ADM previsto dall’articolo 12 del decreto-legge in parola, che deve stabilire tempi e modalità per la trasmissione, alla medesima ADM, dei dati inerenti l’energia elettrica e il gas naturale trasportati da parte dei soggetti vettorianti e di quelli relativi alle fatturazioni ai consumatori finali, dei medesimi prodotti, da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas. 

Art.137 Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell’anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 16 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 16 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.

Relazione illustrativa

La disposizione, in relazione alla grave situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, intende non sanzionare i soggetti obbligati che abbiano effettuato, per il pagamento dell’accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, versamenti in ritardo rispetto alla prevista scadenza del 16 aprile. I predetti pagamenti saranno considerati regolari se effettuati entro la data del 16 maggio 2020.

Art.138 Disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020 possono essere effettuati, alle scadenze previste dell’articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura dell’ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti alle medesime scadenze; in tal caso, il versamento del saldo delle somme dovute è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

Relazione illustrativa

L’articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (testo unico delle accise) prevede che l’accisa sui prodotti energetici debba essere pagata in relazione al quantitativo dei medesimi prodotti immesso in consumo nel mese solare precedente. In tale contesto, in relazione al periodo di grave emergenza nazionale derivante dalla diffusione del COVID-19, la disposizione in illustrazione dispone che per i soli mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020, i soggetti obbligati al pagamento del tributo in questione possano effettuare, entro le previste scadenze e a titolo di acconto, i suddetti pagamenti nella misura dell’ottanta per cento delle somme che sarebbero dovute. La restante parte delle somme dovute sarà versata cumulativamente entro il termine del 16 novembre 2020, unitamente all’accisa dovuta per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di ottobre.

Art.139 Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 652, le parole:" dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021";

b) al comma 676, le parole:" dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021".

Relazione illustrativa

Con l’articolo in illustrazione, si intende differire l’efficacia di alcune disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020.

In particolare, con il comma 1, lettera a), dell’articolo in illustrazione, si intende differire, al 1° gennaio 2021, l’efficacia delle disposizioni istitutive dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) mentre, con il comma 1, lettera b), si provvede a rinviare alla medesima data la decorrenza dell’efficacia delle norme che introducono e disciplinano l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

Art.140 Modifiche alla disciplina dell’IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche

1. All’articolo 19, comma 20, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "dall’articolo 13, comma 2-bis,", le parole: "lettera a)", sono sostituite dalle parole: "lettere a) e b)";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.".

Relazione illustrativa

La legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), all’art. 1, commi 710 e 711, ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero (IVAFE) da soggetti residenti nel territorio dello Stato. In particolare, tale ambito è stato esteso ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990, residenti in Italia. A decorrere dal 2020, quindi, sono soggetti all’IVAFE, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR residenti che detengono attività finanziarie all’estero.

Al fine di uniformare, il trattamento previsto, per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell’IVAFE, a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini dell’imposta di bollo, con la norma in commento si intende apportare una duplice modifica al comma 20, dell’art. 19 del D.L. n. 201 del 2011:

con la lett. a) si stabilisce la misura – pari a quella dell’imposta di bollo (100 euro su base annua) - in cui si applica l’IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

con la lett. b), invece, si stabilisce la misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a quella prevista per l’imposta di bollo (14.000 euro).

Art.142 Disposizioni in materia di giustizia tributarie e contributo unificato

1. All’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all’articolo 16 e il termine di cui all’articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato."

2. Il comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente: "4. La partecipazione all’udienza di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto domicilio. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza. La partecipazione da remoto all’udienza di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l’ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza a distanza."

3. In deroga al criterio previsto dall’art. 37, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l’anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell’anno 2020

Relazione illustrativa

Il comma 1 del presente articolo sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG). Per il medesimo periodo si applica la sospensione del termine previsto dall’articolo 248 del TUSG in materia di invito al pagamento del contributo unificato.

Con il comma 2 viene integralmente sostituito il comma 4 dell’articolo 16 del decreto legge n.119/2019, relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell’udienza a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio. La nuova disciplina permette l’utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Inoltre, soltanto le parti possono richiedere l’udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti. Tale richiesta deve essere effettuata prima della comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Le regole tecniche e l’individuazione delle Commissioni tributarie preso le quali è possibile attivare l’udienza a distanza sono demandate all’adozione di decreto direttoriale del Dipartimento delle finanze previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dell’AGID. Infine, si prevede che i giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, possono disporre l’udienza a distanza e quindi autorizzare l’ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto.

Il comma 3 consente la ripartizione delle somme CUT relative al solo anno 2020, derogando ai criteri previsti dal comma 13 dell’art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che individuano le Commissioni tributarie c.d. "virtuose". Tale regola appare coerente con le disposizioni emergenziali contenute nel decreto legge n. 18/2020, che hanno disposto la sospensione delle udienze nel processo tributario e dei depositi dei provvedimenti giurisdizionali a partire dal 9 marzo 2020 e fino all’11 maggio 2020. Ne consegue che la ripartizione delle somme riferibili al corrente anno avverrà esclusivamente sulla base del numero di giudici tributari e di personale amministrativo in servizio nell’anno 2020.

Art.143 Incentivi per gli investimenti nell’economia reale

1. All’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all’articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20%.

2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:

  1. a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;

  2. b) cessano di essere applicati quando l’organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;

  3. c) sono temporaneamente sospesi quando l’organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.

2. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all’articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.»;

  2. b) il comma 112 è sostituito dal seguente: «Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L’intermediario o l’impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all’atto dell’incarico acquisisce dal titolare un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto art. 13-bis, comma 2-bis, del d. lgs. n. 124 del 2019.».

3. L’articolo 36-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

Relazione illustrativa

L’articolo introduce una misura di carattere strutturale volta ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.

La misura, basandosi sulla disciplina generale prevista per i PIR dall’art. 1, commi da 100 a 114 della legge di bilancio per il 2017, tende a convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici.

Gli investimenti qualificati, infatti, sono composti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese. Tra gli investimenti qualificati, quindi, oltre agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l’acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto.

Le disposizioni in commento prevedono, inoltre:

- un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20 per cento;

- limiti all’entità degli investimenti pari a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente.

La disciplina in esame consente la costituzione del nuovo PIR attraverso un’ampia categoria di intermediari. Gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di PIR, infatti, possono essere effettuati, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA, quali, a mero titolo semplificativo: ELTIF, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito. In considerazione di tale circostanza, l’agevolazione prevista in favore degli ELTIF dall’art. 36-bis del decreto legge n. 34 del 2019 è abrogata.

La nuova disciplina viene inserita nell’art. 13-bis del d.l. n. 124 del 2019, il quale contiene le disposizioni relative agli investimenti qualificati per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2020.

L’introducendo comma 2-bis, in particolare, contiene le disposizioni in materia di investimenti qualificati ed il limite di concentrazione sopra illustrati.

Il successivo comma 2-ter, prevede delle disposizioni specifiche per il caso di PIR costituito tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

Il comma 2 del presente articolo, modifica direttamente la legge di bilancio per il 2017, in particolare i commi 101 e 112 dell’art. 1, relativi rispettivamente ai limiti all’entità dell’investimento e all’unicità del PIR.

Come sopra accennato, i limiti all’entità dell’investimento, per il nuovo PIR, sono superiori a quelli previsti per il PIR ordinario.

L’unicità del PIR va ora intesa nel senso che ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR.

Il comma 3 abroga l’art. 36-bis del D.L. n. 34 del 2019.

Art.144 Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’11 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all’11 per cento.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020. Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Le disposizioni, prorogate, da ultimo, per effetto della legge di bilancio per il 2020, sono affiancate dalla possibilità di una ulteriore rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020.

Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento:

- sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;

- sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Art.148 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

1. Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Relazione illustrativa

L’intervento normativo uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione.

Infatti, il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI è attualmente fissato al 30 giugno (comma 4 dell’art. 107 del D. L. n. 18 del 2020 che interviene a prorogare il termine previsto dal comma 686-bis dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) mentre per l’IMU il comma 779 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha prorogato fino a giugno l’approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo.

Art.150 Rafforzamento delle attività di promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19

11. Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell’amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall’attività 2020, ai fini dell’integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per le attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito erariale per il bilancio dello Stato rispetto alle previsioni definitive di bilancio connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all’articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all’attività di controllo fiscale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si tiene conto del recupero di gettito erariale per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, rispetto alle previsioni definitive del bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all’articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Relazione illustrativa

La disposizione mira a rafforzare le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell’amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

In questa prospettiva, al comma 1, primo periodo, si prevede che le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscano per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendo, ove possibile, la fruizione online dei servizi stessi e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese nell’ottica di garantire maggiore liquidità al sistema economico nell’attuale congiuntura che si preannuncia molto sfavorevole.

Per orientare ancora di più l’operato dell’amministrazione finanziaria verso le attività di promozione della tax compliance, la disposizione in commento dispone anche una parziale revisione dei meccanismi di incentivazione del personale dell’amministrazione finanziaria previsti dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 per quello delle agenzie fiscali e dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 per il personale del Ministero dell’economia e delle finanze.

In particolare, al comma 1, secondo periodo, è previsto che, a decorrere dalle attività 2020, ai fini dell’integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, per le attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale, si deroga al criterio ivi stabilito del maggior gettito incassato rispetto all’ultimo anno consuntivato e si tiene, invece, conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all’articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stipulate tra il Ministro dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali.

Analogamente, il terzo periodo del comma 1, dispone che anche per la determinazione delle quote di risorse correlabili all’attività di controllo fiscale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, compreso quello derivante dalle attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle suddette convenzioni.

Il comma 2 riporta, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Art.151 Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

1. All’articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto."

2. All’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2021".

Relazione illustrativa

Il comma 1 proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019.

Il comma 2 interviene anche sulle disposizioni del comma 6-quater del citato articolo 2, prevedendo uno slittamento – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

Le proroghe si rendono necessarie in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, rende difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio il rispetto del termine del 1° luglio p.v. sopra citato.

Art.152 Lotteria dei corrispettivi

1. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’inizio del primo periodo le parole: "A decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole "A decorrere dal 1° gennaio 2021"

Relazione illustrativa

La norma introduce un differimento dei termini a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi.

La proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, rende difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti con volume d’affari inferiore a 400mila euro di dotarsi di tale strumento e, quindi, poter trasmettere i dati della lotteria a partire dal 1° luglio p.v. Conseguentemente, si potrebbe creare confusione nei contribuenti che non comprenderebbero con immediatezza i motivi dell’impossibilità di partecipare alla lotteria per acquisti effettuati da taluni operatori, discriminando questi ultimi non per loro colpa ma per la situazione di emergenziale in corso e creando false aspettative dei cittadini che si ripercuoterebbero sull’efficacia della lotteria stessa. 

Art.153 Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell’IVA;

c) dichiarazione annuale dell’IVA."

b) il comma 1-bis è abrogato.

Relazione illustrativa

La norma in commento, nel modificare il comma 1 dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, sostituito dall’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, dispone che l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle entrate sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021. Il comma 1-bis del medesimo articolo 4 viene abrogato in quanto il riferimento alla bozza della dichiarazione annuale IVA, per la quale viene confermato l’avvio con riguardo alle operazioni IVA del 2021, è ora contenuto nel comma 1 dello stesso articolo 4.

La modifica normativa si rende opportuna in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che, in particolare, comporterà un ritardo nell’adozione del nuovo tracciato della fattura elettronica approvato con provvedimento del 28.02.20, nonché - in capo agli esercenti con volume d’affari inferiore a 400.000 euro - un probabile ritardo di adeguamento all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro il termine del 1° luglio 2020.

Art.154 Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

1. All’articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quarto periodo è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Relazione illustrativa

La norma proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

La proroga è necessaria per evitare di introdurre una nuova procedura, che richiede aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall’Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art.155 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Relazione illustrativa

In considerazione degli effetti dei provvedimenti del periodo emergenziale sulla liquidità delle imprese e dei cittadini, la norma proposta rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma proposta prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Art.156 Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Relazione illustrativa

In considerazione del periodo emergenziale in atto, con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, la norma proposta consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione di cui dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art.157 Indennità requisizione strutture alberghiere

1. All’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il terso periodo è sostituito dal seguente:

"L’indennità di requisizione è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell’imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla corrispondente categoria catastale dell’immobile requisito. L’indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell’Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell’indennità di requisizione."

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La modifica della norma in oggetto non altera il contenuto sostanziale della stessa, ma solo l’aspetto procedurale. Consente infatti di effettuare immediatamente un primo ristoro in forma di acconto al proprietario il cui immobile è stato requisito, dilazionando però di quaranta giorni la corresponsione dell’importo definitivo per dar modo di operare nel modo più corretto possibile la stima da parte dell’Agenzia dell’Entrate del valore di mercato su cui si applica il parametro dello 0,42% ai fini dell’indennità di requisizione.

Si è aggiunto per chiarezza che il valore corrente di mercato deve riferirsi al 31 dicembre 2019, in analogia a quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo, per evitare che i riferimenti di mercato corrente siano quelli potenzialmente alterati e fortemente instabili dei primi mesi del 2020, fortemente segnati dagli effetti della pandemia COVID-19.

Inoltre, si è fatto riferimento, ai fini del calcolo del valore utile per determinare l’acconto ai moltiplicatori in uso per l’imposta di registro per due ragioni: 1) i moltiplicatori sono previsti anche per la categoria catastale "E", diversamente che per IMU e TASI; 2) i moltiplicatori per l’imposta di registro sono inferiori a quelli in uso a fini IMU e ciò consente di affermare che non si possono determinare situazioni in cui il saldo tra valore finale dell’indennità e acconto iniziale sia negativo, condizione che appesantirebbe la procedura amministrativa oltre ad avere, si ritiene, un impatto negativo nei rapporti con il soggetto il cui immobile è oggetto di requisizione.

Art.158 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

1. A decorrere dall'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1 milione di euro.

Relazione illustrativa

L'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo (516 mila euro, NdR) per ciascun anno solare".

A decorrere dall’anno 2014, detto limite è stato elevato a 700 mila euro dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).

A tal fine, a decorrere dall’anno 2020 è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso il richiamato istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

Art.159 Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria:

a) la società di cui all’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l’interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica;

b) in deroga a quanto previsto all’articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;

c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.

2. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

Relazione illustrativa

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati previsti dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e hanno sostituito, dal periodo d’imposta 2018, i precedenti studi di settore e parametri.

La concreta applicazione del nuovo strumento, originariamente prevista per il periodo d’imposta 2017, è stata posticipata per effetto di una disposizione, contenuta nella legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 931 della legge 27 dicembre 2017, n. 205), che ne ha  previsto l’applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Tale proroga, come si legge nel disposto normativo e nelle raccomandazioni fornite dall’apposita commissione degli esperti nella riunione del 14 dicembre 2017, trae origine dall’esigenza di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari e, dunque, dalla volontà di sostituire integralmente i 193 studi di settore attraverso l’introduzione degli ISA, senza la previsione di un’annualità in cui siano presenti contemporaneamente gli indici per talune tipologie di attività e gli studi per altre attività.

L’approvazione dei 175 ISA applicati a partire dal periodo d’imposta 2018 è avvenuta con la pubblicazione dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018.

L’ipotesi di schema normativo è articolata in due commi.

Al primo comma, riguardante i periodi d’imposta 2020 e 2021, è previsto un intervento che ha la principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA.

In particolare, è previsto che, attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi, la società di cui all’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, definisca specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l’interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica.

È altresì previsto che, valutate le specifiche proposte della Commissione di esperti di cui all’articolo 9-bis, comma 8 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.

Inoltre, sono spostati i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.

Al comma 2, considerati, al contempo, le difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli ISA e gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per il periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il successivo periodo d’imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.

Art.160 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) accordo conciliativo ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) accordo di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 54, dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell’articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell’articolo 10, dell’articolo 15 e dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

f) atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell’imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

3. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

Relazione illustrativa

Il comma 1 dispone la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Il comma 2 prevede che la disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti indicati al comma 1 i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Il comma 3 statuisce la proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti individuati al comma 1 e di quelli definibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Il comma 4 prevede che la proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.

Il comma 5 introduce una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre.

Al comma 6 viene previsto che gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso temporale, non siano rimborsabili.

Restano invece confermati i termini di versamento delle somme e delle rate non interessate dalla proroga.

Art.161 Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

1. All’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.

2-ter. Ai sostituti d’imposta di cui all’articolo 23, comma 1 e all’articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazione illustrativa

La modifica normativa ha la finalità di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all’atto del pagamento.

In base alla normativa vigente, la restituzione dovrebbe essere operata solo al lordo delle ritenute subite secondo le modalità stabilite dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR, in base alla quale sono deducibili dal reddito complessivo «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze».

Tuttavia, secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente la ripetizione dell’indebito nei confronti del percettore non può che avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, non potendosi pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore (cfr., ex multis: Cassazione, Sez. Lav., 27 luglio 2018, n. 19735; 12 giugno 2019, n. 15755; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164).

La modifica normativa, pertanto, attraverso l’inserimento dei commi 2-bis e 2-ter nell’articolo 10, del TUIR prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis), comma 1, del medesimo articolo 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.

Al sostituto d’imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione "senza limiti di importo" secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d’imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.

La misura del 30 per cento è calcolata considerando che su una somma lorda di 100 sia stata applicata l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, attualmente prevista nella misura del 23 per cento, analogamente a quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 aprile 2016, per la determinazione dell’importo rimborsabile in capo al contribuente.

Della restituzione delle somme in esame e dell’emersione del credito d’imposta sarà data evidenza nella certificazione unica rilasciata dal sostituto e nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari.

La disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020.

La norma prevede che sono fatti salvi i rapporti già divenuti definiti alla data di entrata in vigore del decreto.

Art.162 Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

1. E’ prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione disposta dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 12, comma 2-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12.

2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall’articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazione illustrativa

L’articolo 67, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso sino al 31 maggio 2020 tra gli altri i termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori.

Tra i termini sospesi rientrano anche quelli previsti dall’art. 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d) del d. P. R. 663 del 1972.

Il comma 1 della norma differisce al 31 gennaio 2021 la fine del periodo di sospensione in considerazione del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno già dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura a seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da COVID 19.

Il comma 2 della norma dispone che il differimento del termine finale della sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l’entrata in vigore del presente decreto, anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall’art. 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (tre per l’ipotesi del comma 2- quinquies del medesimo articolo) degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all’articolo 74, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione ha il fine di evitare che possano essere commesse ulteriori violazioni degli obblighi appena citati nella consapevolezza che l’esecuzione della eventuale sanzione accessoria non potrà avvenire prima del 1° febbraio 2021.

Art.163 Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Nel medesimo periodo le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Relazione illustrativa

Tenuto conto degli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1 dispone la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, relativi a stipendi/pensioni e trattamenti assimilati, pignorati, nei limiti di legge, dagli stessi soggetti e, in pari tempo, sottrae le medesime somme al vincolo pignoratizio, consentendo al terzo, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore.

Viene altresì precisato che restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla predetta data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Art.164 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

1. Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Relazione illustrativa

Tenuto conto degli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1 prevede, nel periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del DL n. 18/2020, la non applicazione delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento. Tale previsione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, anche in data antecedente al predetto periodo, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973, che resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che i "soggetti pubblici" di cui all’art. 48-bis, comma 1, dello stesso DPR n. 602/1973 procederanno al pagamento a favore del beneficiario.

Art.165 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

1. All’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto";

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.";

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all’articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.".

Relazione illustrativa

Tenuto conto del protrarsi dei gravi effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione introduce una serie di modifiche all’art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.

In particolare, la lett. a) differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione.

La lett. b), invece, stabilisce che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.

La lett. c) sostituisce il comma 3 dell’art. 68 del DL n. 18/2020 - che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, - e consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. Viene precisato che a tale ultimo termine non si applica la "tolleranza" di cinque giorni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018; ciò, per garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.

Infine, la lett. d), sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell’assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate di cui alla medesima lettera d) per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Art.166 Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti: "326. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell’esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all’andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell’esercizio 2019, in deroga all’articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per l’esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all’approvazione del bilancio annuale dell’Agenzia delle entrate – Riscossione.

327. Qualora la quota da erogare per l’anno 2020 all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all’importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l’anno 2021, in conformità al comma 326.

328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l’anno 2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota erogabile all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l’anno 2022, in conformità al comma 326.".

Relazione illustrativa

L’articolo è finalizzato, ad assicurare la continuità operativa dell’Agenzia delle entrate – Riscossione a garantirne l’equilibrio economico, gestionale e finanziario per l’anno 2020, e per i successivi 2021 e 2022 a fronte degli interventi normativi di sostegno per i contribuenti correlati alle misure introdotte per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali misure emergenziali consistenti nella sospensione:

  • dei termini per gli adempimenti; dei termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione da parte degli enti impositori;

  • dei termini dei versamenti, che scadono nei periodi indicati dai relativi decreti, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, inclusi gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;

  • • delle altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione;

determinano una conseguente contrazione dei livelli di incasso e dei volumi di attivazione delle procedure di riscossione, che comportano una collegata contrazione della capacità finanziaria e dei ricavi dell’Ente.

Art.167 Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019

1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

Relazione illustrativa

Al fine di far fronte alle difficoltà rilevate dagli enti del terzo settore che svolgono attività di rilevante interesse sociale e all’imminente esigenza di liquidità evidenziata a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, la norma proposta anticipa al 2020 l’erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’anno finanziario 2019. A tal fine la disposizione accelera le procedure di erogazione del contributo, stabilendo che nella ripartizione dello stesso non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998. Conseguentemente l’Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti (Ministero del lavoro e delle politiche, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero dell’interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) procedono alla erogazione del contributo entro il successivo 31 ottobre.

Art.168 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 del decreto legislativo 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione di cui all’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quelle previste dal comma 1 dell’articolo 67 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) comunicazioni di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

d) atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641;

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo.

Relazione illustrativa

In considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza COVID-19 per i contribuenti, la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti indicati al comma 1 da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice.

Al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, il comma 1 prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) di cui al comma 2 dell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Il medesimo comma prevede che tale proroga operi per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020. Con la medesima finalità del comma 1, i commi 2 e 3 dispongono l’invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.

Il comma 4 statuisce che per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non siano dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto. Il comma 5 individua specifiche modalità di attestazione dell’avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020.

Il comma 6, infine, dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emettere entro 60 giorni, siano individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

La disposizione fa salva tuttavia la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale ovvero quelli conseguenti l'applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione fa salvi anche i casi l’emissione dell’atto è funzionale all’adempimento, come nel caso della liquidazione d’ufficio dell’imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari..

Art.169 Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Relazione illustrativa

Al fine di garantire una maggior certezza relativamente ai termini per la notifica del ricorso avverso l’avviso di accertamento, si introduce una disposizione la cui natura interpretativa è chiaramente indicata dal richiamo espresso all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

In particolare, si prevede che la sospensione dei termini processuali di cui all’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.

Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza", prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.

Art.169-bis Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Relazione illustrativa

La norma allarga la platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730 prevedendo l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 anche in presenza del sostituto d’imposta.

In particolare, l’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille.

Lo stesso articolo 51-bis, ai commi 2 e 3, stabilisce che se dal 730 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l’assistenza fiscale tramite il modello F24. Se invece emerge un credito, il rimborso è eseguito dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).

Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19 su tutto il territorio nazionale e il livello di gravità della situazione economica che sta investendo le imprese che potrebbe determinare anche l’impossibilità per molti sostituti di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, al fine di evitare un ulteriore danno al contribuente, derivante dalla mancata definizione del conguaglio fiscale da assistenza fiscale, si prevede la possibilità di presentazione del Modello 730/2020 nella modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Art.169-ter Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14-quater dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2021.

Relazione illustrativa

La norma prevede la proroga del termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

La proroga è limitata temporalmente, considerato che il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie scadrebbe, in base alle vigenti disposizioni, a seconda della data degli eventi calamitosi, fra marzo e agosto 2021 (per effetto delle proroghe previste relativamente ai fabbricati ubicati nei comuni richiamati colpiti dal sisma nonché della sospensione connessa all’emergenza sanitaria disposta dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dall’articolo 67 del decreto-legge n. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

La proroga, fissata unitariamente al 31 dicembre 2021, consente ai titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni di completare le procedure per la relativa iscrizione al catasto edilizio urbano, regolarizzando spontaneamente la loro posizione catastale avvalendosi dell’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 169-quater Proroga del pagamento dei diritti doganali

1. I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall’articolo 61, comma 2, lettera n) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall’articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23.

3. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Relazione illustrativa

Per contenere con maggiore efficacia gli effetti negativi prodotti sul tessuto socio-economico nazionale dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di introdurre ulteriori misure di sostegno alla liquidità delle imprese, la proposta normativa è finalizzata a prorogare i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell’art.92 del D.L. 17 marzo 2020, n.18) e la data del 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, senza applicazione di sanzioni e di interessi.

La proposta di proroga del pagamento dei diritti doganali interessa i titolari del conto di debito che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale e che rientrino nelle seguenti categorie:

- soggetti di cui art. 61, comma 2, lettera n) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

- soggetti indicati dall’art. 18, commi 1 e 3, del decreto legge 8 aprile, n. 23.

La proposta di proroga de qua attiene esclusivamente ai pagamenti in scadenza entro il 31 luglio 2020, ovverosia ai pagamenti che, anche eventualmente grazie alla dilazione di cui al citato art. 79, scadono comunque entro tale data. Ne segue che il termine ultimo in cui verrebbero effettuati i pagamenti dei diritti doganali, ove prorogati, sarebbe, al massimo, quello di 60 giorni a partire dal 31 luglio 2020, con conseguente insussistenza del rischio paventato di spostare gli effetti della proroga sull’anno successivo.

Si precisa che il comma 1 indica l’ambito della proroga – pagamento dei diritti doganali oggetto dei cd conti di debito – mentre il comma 2 stabilisce i requisiti oggettivi e soggettivi per la relativa applicazione.

Le modalità di applicazione delle suddette disposizioni vengono rinviate ad una determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Art.169-quinquies Rateizzazione del debito di accisa

1. All’art. 3, comma 4 bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole "che si trovi in" sono aggiunte le seguenti: "documentate e

riscontrabili";

b) al terzo periodo, le parole "in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro" sono sostituite dalle seguenti: "in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno";

c) l’ultimo periodo è soppresso.

Relazione Illustrativa

La modifica normativa proposta è funzionale a permettere la concreta possibilità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici; l’istanza prevede di modulare la richiesta di rateizzazione in ragione delle differenti situazioni economiche in cui versa l’operatore che devono essere documentate e quindi riscontrabili da parte dell’Agenzia.

Detta proposta si rende necessaria in quanto a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 comma 4 bis del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) la possibilità di concedere rateizzazioni non è mai stata disciplinata a causa della mancata approvazione del DM che ai sensi dello stesso articolo doveva prevederne condizioni e modalità di applicazione.

Detta impossibilità operativa è risultata particolarmente penalizzante a seguito della crisi economica del settore petrolifero e dei prodotti alcolici causata dall’emergenza COVID-19. La mancanza di liquidità degli operatori del settore in tale contingenza, senza avere la possibilità di intervenire con piani di rateizzazione come invece è possibile in altri ambiti, potrebbe determinare serie ricadute in termini economici in quanto, ai sensi della vigente normativa, il mancato pagamento delle accise comporta l’applicazione di sanzioni economiche e amministrative, come il divieto di estrazione, con conseguente immediata inoperatività del deposito e quindi capaci di ritardare, se non addirittura, impedire la ripresa economica dell’operatore.

Invece la possibilità di rateizzare consente evidentemente di facilitare il superamento della contingenza negativa, permettendo anche all’erario di vedere assicurato il pagamento del debito tributario ma anche di poterne pianificare l’incasso che in caso di fallimento dell’operatore sarebbe perduto.

Detto provvedimento ha carattere di assoluta urgenza in quanto la crisi COVID-19 è già conclamata tra gli operatori del settore come si evince dai mancati pagamenti già riscontrati per la rata in scadenza al 16 aprile 2020.

Per effetto delle modifiche che si intendono apportare al comma 4-bis, con le lettere a) e b), la disposizione risulta integrata di elementi che circoscrivono puntualmente le modalità di attuazione dell’istituto garantendo anche l’esaurimento del piano di rateizzazione nel medesimo esercizio finanziario di suo avvio. Assumendo carattere di autoesecutività, non si rende necessaria la previsione di norme di esecuzione per la sua applicazione. In tal senso la lettera c) dispone la soppressione del rinvio al decreto ministeriale per l’applicazione della norma.

Art.169-sexies Proroga in materia di tabacchi

1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies e dell’imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.

Relazione illustrativa

L’emergenza sanitaria da coronavirus ha generato problematiche di liquidità anche nel settore dei prodotti da fumo per i soggetti privati incisi dalle norme per le quali si propone la proroga dei termini. In particolare la norma prevede che la scadenza del pagamento delle imposte (accisa e IVA sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione; imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) dovute per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020, possa essere prorogata al 31 ottobre 2020.

La richiesta di proroga non nasce tanto dall’aggravio fiscale in sé – per i prodotti in questione e in particolare per i tabacchi lavorati, i soggetti obbligati vendono ai rivenditori al dettaglio ad un prezzo già comprensivo degli oneri fiscali che quindi dovrebbero essere già acquisiti dal soggetto obbligato al riversamento – quanto dalla difficoltà eventuale di reperire liquidità; infatti le norme consentono già ordinariamente l’utilizzo di fidi e la situazione di emergenza, unitamente alla necessità di consentire il rifornimento degli esercizi di vendita, può aver condotto ad anticipazioni di cassa da parte dei soggetti obbligati con difficoltà di recupero delle somme e conseguentemente di pagamento del dovuto entro i termini previsti.

Art.170 Valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. All’articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) le parole "degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti";

  2. b) le parole "ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno di detti soggetti".

2. All’articolo 3-bis del Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 4, la parola "cinquanta" è sostituita con "settanta";

  2. b) al comma 6, dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente: "nonché può essere riconosciuta, nei limiti temporali di cui al presente articolo, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi dell’articolo 952 e seguenti del codice civile.".

3. All’articolo 306 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"6. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all’articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all’articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d’asta è decretato dal Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.".

Relazione illustrativa

La proposta di introduzione di un comma 2 all’articolo 170 del DL Rilancio ha la finalità di rendere più efficienti le procedure di valorizzazione di beni immobili dello Stato disciplinate dall’articolo 3-bis del DL n.301 del 2001. In particolare si prevede:

  • l’estensione da 50 a 70 anni del termine di durata delle concessioni o delle locazioni di immobili pubblici al fine di facilitare il processo di raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario delle iniziative;

  • la possibilità di perseguire le finalità di valorizzazione e di utilizzazione a fini economici degli immobili pubblici anche per mezzo dell’istituto del diritto di superficie.

Il comma 3 si propone di razionalizzare le procedure di dismissione del patrimonio alloggiativo della Difesa, in particolare, con la proposta in esame si consente alla Difesa di alienare anche "in blocco" unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori rendendo più appetibile sul mercato "commerciale" la specifica offerta che sarà aperta direttamente a imprenditori del settore, ovvero a cooperative private.

A tal proposito, si evidenzia che l’art. 297, comma 1, del D.lgs. n.66 del 2010 stabilisce che «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4», il quale attiene agli immobili appartenenti al Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa.

Lo stesso Ministero allo scopo di conseguire tale obiettivo ha avviato l’alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate. In particolare, il Decreto Direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 e successive varianti e integrazioni ha individuato 3.022 alloggi da alienare ai sensi del D.lgs. 66/2010 e del d.P.R. 90/2010.

Ad oggi, la maggior parte delle vendite è stata finalizzata a favore del personale della Difesa occupante gli alloggi stessi, mentre la vendita all’asta di quelli liberi si è dovuta necessariamente confrontare con un mercato immobiliare non sempre favorevole.

La disposizione proposta si pone come strumento ulteriore per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa associata agli immobili della Difesa e si rende necessaria a causa della non completa efficacia dei meccanismi di vendita delle singole unità immobiliari. Quei meccanismi, che si sono scontrati con la congiuntura non particolarmente propizia per il mercato immobiliare, potrebbero essere affiancati da strumenti di vendita in blocco capaci, invece, di intercettare settori del mercato non interessati alla singola unità. Il driver che accompagna l’iniziativa è il cd. "costo del non uso" cioè la consapevolezza del fatto che il patrimonio immobiliare di cui si tratta rappresenta un mero costo che assorbe risorse, destinate ad oneri manutentivi completamente improduttivi, che potrebbero indirizzarsi in maniera più proficua sulla restante parte di patrimonio immobiliare ancora pienamente funzionale alle esigenze operative delle FFAA.

La semplificazione consentirà, da un lato, alle Forze armate di proseguire il già avviato programma

pluriennale per soddisfare le sempre più insistenti esigenze alloggiative del proprio personale, dall’altro, di favorire investimenti privati nel mercato immobiliare.

Titolo VII

Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio

Capo I Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

Art.172 Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del presente decreto legge, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro .

2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.

3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2, sulla notifica individuale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì rilasciare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.

5. Nel presente Capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.

Art. 173 Condizioni

1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto legge sono state svolte prove di stress a livello dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorità bancaria europea verifiche della qualità degli attivi o analoghi esercizi, la valutazione dell’Autorità competente riguarda altresì l’inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.

2. La garanzia di cui all'articolo 1 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.

3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

Art. 174 Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, ad eccezione dell’articolo 3, comma 2.

Capo II Regime di sostegno pubblico per l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni

Art.175 Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte, a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il "Testo unico bancario") dopo l’entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art.176 Sostegno pubblico

1. Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all’articolo 4, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente (di seguito, "l’Acquirente") di attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (di seguito, "il Compendio Ceduto") della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:

a) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest’ultima;

b) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell’Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest’ultima;

c) concessione all’Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all’importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;

d) erogazione all’Acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano sufficienti.

2. Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta; c) componenti reddituali di cui all’articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione in credito d’imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente può essere disposta per un ammontare complessivo massimo non superiore all’ammontare massimo di cui al comma 3. Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero può essere chiesto a rimborso. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

3. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico di cui al presente capo non eccedono l’ammontare complessivo di 100 milioni di euro. In caso di concessione di garanzie, il corrispondente ammontare del sostegno pubblico è pari al fair value delle garanzie stesse.

4. Il sostegno pubblico può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità del regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e non oltre dodici mesi dalla data di questa ovvero a seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere modificate le condizioni del regime di sostegno pubblico al fine di assicurarne la conformità alla decisione della Commissione europea.

Art.177 Cessione del compendio

1. Qualora le offerte vincolanti per l’acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d’Italia le trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d’Italia attesta che:

a) l’offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l’acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest’ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall’acquisizione;

b) tra l’offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico bancario;

c) l’offerente è autorizzato a svolgere l’attività bancaria e le altre attività svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa nell’ambito del Compendio Ceduto;

d) il Compendio Ceduto non comprende le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

e) non vi sono condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario.

2. La Banca d’Italia attesta che:

a) la cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico è necessario per l’ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilità di effettuare interventi ai sensi dell’articolo 96 bis del Testo unico bancario; qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d’Italia motiva le ragioni dell’esclusione delle stesse;

b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, in conformità del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato;

c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditività a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.

3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione di cui all’articolo 5, comma 4, al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell’Acquirente dopo l’acquisizione.

Art.178 Concessione del sostegno

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 6, verificata la conformità con quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea ovvero il decreto previsti all’articolo 5, commi 4 e 5, selezionata in caso di trasmissione di più offerte quella che, tenuto dell’obiettivo di cui all’articolo 5, comma 1, minimizza il sostegno pubblico, può disporre le misure di sostegno.

2. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti. L’Acquirente può avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto previsto dal comma 1, solo successivamente della cessione del compendio.

3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell’articolo 5, comma 1, attribuiscono un credito [di regresso] a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito è pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), il credito del Ministero dell’Economia e delle finanze è commisurato al valore attuale netto attribuito all’Acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate.

4. Se la concentrazione che deriva dall’acquisizione del Compendio Ceduto all’Acquirente non è disciplinata dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

Art.179 Altre disposizioni

1. Le cessioni di cui all’articolo 5 si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

2. Nelle cessioni di cui all’articolo 5, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l’ente-ponte e per l’ente sottoposto a risoluzione dall’articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all’articolo 5, non concorrono, in quanto escluse, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. [Le spese sostenute dal cessionario nell’ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. SOGGETTO A VALUTAZIONE POLITICA]

4. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività.

Art.180 Relazioni alla Commissione europea e alle Camere

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5 della comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.

Art.181 Disposizioni di attuazione

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze può emanare disposizioni di attuazione del presente capo con uno o più decreti di natura non regolamentare

Art. 182 Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede [*]

Titolo VIII Misure di settore

Capo I Misure per il turismo e la cultura

Art.183 Tax credit vacanze

1. Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a (…) si provvede....

Relazione illustrativa

Il comma 1 riconosce in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed &breakfast.

Il comma 2 prevede che il credito sia utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

I commi 3 e 4 disciplinano le condizioni e le modalità di applicazione della misura.

In particolare, quanto alle condizioni prescritte a pena di decadenza, il comma 3 prevede che: 1) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; 2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; 3) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il comma 4, invece, dispone che il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’ imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Il comma 5 prevede che lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Si dispone inoltre che, accertata la mancata integrazione (anche parziale), dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi dei commi precedenti. All’Agenzia delle entrate è demandato il compito di provvedere al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Al comma 6 si prevede, infine, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative della disposizione in parola (anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.) .

Il comma 7 reca le necessarie coperture finanziarie.

Art.184 Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 2019, sono esentati dalla prima rata relativa all’anno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 155 158,7 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 209 203 milioni di euro nell’anno 2020, si provvede….

Relazione illustrativa

La disposizione prevede l’abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali.

Art.185 Fondo turismo

1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti privati.

2 All’onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede …..

3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2021 di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (FSC), già assegnate con le delibere del CIPE n. 3 del 2016 e n. 100 del 2017 al Piano operativo Cultura e turismo di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo."

Art.186 Promozione turistica in Italia

1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell’Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in ragione dell’esigenza di assicurare l’attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma all’articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da altri quattro membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e uno dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il Consiglio nomina un amministratore delegato, scelto tra i propri componenti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.»;

b) al comma 6, il terzo periodo è soppresso.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, introdotto dal comma 5 del presente articolo. Nei trenta giorni successivi, l’Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 5 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a (…) si provvede....

Art.187 Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

1. Nell’anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, in misura pari a due dodicesimi del complesso delle entrate derivanti dall’imposta di cui al comma 1 come risultanti dall’ultimo bilancio o se non approvato dall’ultimo consuntivo annuale, si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

3. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»

4. All’articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da «nonché» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

311

Art.187-bis Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 127 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 127 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante …

Relazione illustrativa

Con la norma in commento, al comma 1 si esonerano dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020.

Il comma 2 prevede che a decorrere dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160 del 2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642 del 1972.

Il comma 3 esonera gli esercenti le attività di cui all’art. 5 della legge n. 287 del 1991 dall’obbligo di richiedere le autorizzazioni di cui all’art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all’art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il successivo comma 4 stabilisce che per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’art. 6 comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380 del 2001. Quest’ultima norma dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

Il comma 5 istituisce un fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero in commento nello stato di previsione del Ministero dell’interno alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l’intesa non venga raggiunta entro il termine previsto al comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 281del 1997 – vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno - il decreto medesimo è comunque adottato. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

313

Art.187-ter Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico (in attesa riformulazione Mibact)

1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 20 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Anche al fine di contenere i danni derivanti dall’emergenza COVID-19 a carico degli operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata, gli operatori proseguono l’attività, nel rispetto degli obblighi inerenti ai relativi rapporti concessori già in atto, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell’area e delle relative pertinenze è conseguenza dell’annullamento, della revoca o della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

3. All’onere derivante dal commi 1, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede …..

Art.187-quater Misure per il settore cultura

1. All’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente "I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale";

b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti";

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2020 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (FSC), già assegnate con le delibere del CIPE n. 3 del 2016 e n. 100 del 2017 al Piano operativo Cultura e turismo di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo."

2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell’impatto economico negativo nei settori conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da bigliettazione conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l’anno 2020 e per l’anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall’articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014. Per l’anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

5. Per l’anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l’erogazione della restante quota, tenendo conto dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l’erogazione dei contributi per l’anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell’intero anno 2020.

6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l’anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all’anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall’articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall’attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all’articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l’anno 2020 è riferito anche all’anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all’anno 2022.

9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: ''di distribuzione'' sono aggiunte le seguenti: ", dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti".

10. Al di fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l’accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

11. All’articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto" sono sostituite delle seguenti: "e comunque in ragione degli effetti derivanti dall’emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente "2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario";

c) il comma 3 è abrogato.

12. All’onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 460 milioni di euro per l’anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l’anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l’anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l’anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante.......

Art.187-quinquies Fondo cultura

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. La dotazione del fondo può essere incrementata dall’apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile.

3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.

4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ....

6. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (FSC), già assegnate con le delibere del CIPE n. 3 del 2016 e n. 100 del 2017 al Piano operativo Cultura e turismo di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art.187-sexies Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell’ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l’entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell’ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.

2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall’articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto.

3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell’impatto economico conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

4. Al termine della procedura di esecuzione dell’ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3.

5. È abrogato il comma 2 dell’articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Capo II Misure per l’editoria

Art.188 Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, (MISE: e nazionali) analogiche o digitali. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l’anno 2020.".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede …..

RELAZIONE

Il perdurare dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando –in conseguenza del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari delle imprese per l’anno in corso - un significativo aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali (giornali ed emittenti radiotelevisive locali), che pure stanno svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell’ambito dell’emergenza in atto.

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 20202, n. 18 (cd DL Cura Italia), ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.

Oggi, le mutate condizioni economiche di contesto impongono un rafforzamento di tale strumento, idoneo a costituire un adeguato incentivo alla ripresa degli investimenti da parte delle imprese.

A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al 50 per cento l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta.

Il tetto di spesa per l’anno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.

Art.190 Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali

1. Limitatamente all’anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ….

RELAZIONE

La norma è orientata a introdurre per l’anno 2020 un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, si dispone che, limitatamente all’anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento, in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria.

In relazione agli oneri finanziari, e considerato che l’entrata in vigore della modifica viene ipotizzata a partire da maggio (8/12), si stima una perdita di gettito IVA di circa 13 milioni di euro per il 2020. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.191 Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali

1. Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all’8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d’imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ….

RELAZIONE

La norma è orientata a introdurre, in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall’emergenza sanitaria.

In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di libri e alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione sia riconosciuto un credito d'imposta pari all’8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2020.

Per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.

L’agevolazione non è comunque cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in quanto la suddetta disciplina ammette a compensazione la medesima tipologia di spesa. Inoltre, ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010

Art.192 Bonus una tantum edicole

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per dallo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

2. Il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Esso è cumulabile con l’agevolazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. Con decreto del Capo del Dipartimento dell’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, nell’ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il suddetto Fondo è incrementato di 7 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle predette finalità.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ….

RELAZIONE

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, in quanto attività ammesse ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, le edicole hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell’assicurare la continuità dei servizi da esse erogati.

Secondo i dati diffusi dal Sindacato nazionale giornalai d’Italia (SI.NA.GI.), nello stesso periodo i fatturati dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste sono diminuiti mediamente del 30% con un picco nei centri storici delle maggiori città che sfiora il 70%, a fronte di maggiori oneri connessi alla sanificazione degli ambienti e alla protezione personale e di aumentati rischi per la salute.

La misura è pertanto orientata a riconoscere agli esercenti di tali attività, ove persone fisiche non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un sostegno economico una tantum per i maggiori oneri correlati allo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria.

A questo fine si dispone il riconoscimento ad essi di un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il contributo è concesso a ciascun soggetto, nel rispetto del previsto limite di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.

Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Esso è cumulabile con l’agevolazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Con decreto del Capo del Dipartimento dell’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

325

Art.193 Credito d’imposta per i servizi digitali

1. Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del regolamento UE ivi indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 1.

3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.

4. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d’imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

5. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.

6. Il credito d’imposta è revocato nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d’imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

7. Con decreto del Capo del Dipartimento dell’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 8 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ….

RELAZIONE

Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2020 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il credito d'imposta è concesso in ogni caso nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Sono previste le usuali clausole che disciplinano gli analoghi crediti d’imposta, sia sotto il profilo della loro utilizzabilità (esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, sia per quanto riguarda i controlli e le revoche relative agli eventuali casi di indebita fruizione.

Si prevede che con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Art.194 Procedura straordinaria semplificata per l’accesso ai contributi diretti per l’editoria

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all’editoria in favore delle imprese indicate all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l’annualità 2019, non si applica quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

RELAZIONE

Il pagamento del contributo diretto in favore delle imprese editoriali è articolato in due ratei: un primo rateo entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, ed il saldo entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per ognuno dei due pagamenti la legge prevede la verifica della regolarità previdenziale e fiscale. La norma che si propone - con la disapplicazione, per la sola annualità 2019, dell’articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 - è volta a concentrare la verifica della regolarità previdenziale e fiscale in coincidenza con il pagamento del saldo del contributo, in considerazione della situazione di difficoltà economica e gestionale in cui si trovano tali imprese nell’attuale periodo di emergenza sanitaria. La verifica al momento del saldo del contributo rimane operativa, in quanto disciplinata dal comma 6 dello stesso articolo 11.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.195 Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI (in attesa verifica DAGL)

1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

RELAZIONE

La disposizione proroga di 6 mesi – dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 –il termine perentorio previsto dalla procedura per il riequilibrio finanziario dell’INPGI, di cui all’articolo articolo 16-quinquies del D.L. n. 34/2019, entro il quale l’Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento della spesa imposte dalla medesima disposizione, nonché delle risultanze del Tavolo tecnico a tal fine insediato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione delle amministrazioni interessate.

Le sopravvenute esigenze e priorità imposte alle medesime amministrazioni dal perdurare dell’emergenza sanitaria, hanno di fatto precluso l’avvio delle attività del Tavolo tecnico, a tutt’oggi riunitosi solo una volta, in sede di primo insediamento.

La proroga del termine si rende pertanto necessaria al fine di garantire l’effettivo svolgimento della procedura di riequilibrio finanziario dell’Istituto, per come già delineata dalla legislazione vigente.

Pertanto, risulta contestualmente sospesa fino alla stessa data, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.

La norma è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.195-bis Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga

1. Ferma restando l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell’INPS, secondo la procedura di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto, è accreditata presso l’INPGI. A tal fine, l’INPS trasmette mensilmente all’INPGI l’elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti. Entro il mese successivo, l’INPGI presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.

Art.196 Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria

1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

RELAZIONE

La norma è orientata a prorogare di sei mesi – dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 – la durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati con le agenzie di stampa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale centrale di committenza per l’acquisizione dei servizi giornalistici e informativi.

Tale proroga è funzionale a garantire la continuità dell’erogazione dei servizi di informazione primaria per le amministrazioni centrali dello Stato, anche a fronte delle sopravvenute esigenze e priorità imposte dal perdurare dell’emergenza.

Allo stato, infatti, non può ritenersi assicurato il completamento, entro i termini previsti dalla legislazione vigente delle procedure di affidamento dei suddetti servizi. Allo stesso modo non appare possibile prevedere, sulla base dell’agenda parlamentare, il perfezionamento entro la stessa data di una nuova disciplina legislativa che – previa verifica della compatibilità con il diritto dell’Unione europea – stabilisca eventualmente nuove modalità per l’acquisizione dei servizi di agenzia di stampa, anche diverse dalla procedura competitiva, alla stregua di quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell’Unione, che a tutt’oggi non adottano procedure competitive per l’affidamento dei servizi di agenzia di stampa.

Art. 196-bis Fondo emergenze emittenti locali

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l’importo di XX milioni di euro per l’anno 2020, per l’erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Il contributo è erogato entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministero dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Al relativo onere, pari a XX milioni di euro per l’anno 2020 si provvede mediante ai sensi dell’articolo XXX.

Relazione

Le emittenti radiotelevisive locali, a seguito dell’emergenza corona virus, stanno registrando un tracollo degli investimenti pubblicitari, che sono sempre le prime voci di spesa soggette a taglio, da parte delle aziende durante le situazioni di crisi. Tali disdette risultano ancor più motivate dal fatto che gli esercizi commerciali e la quasi totalità delle piccole aziende sono chiuse. In questo caso un massiccio ricorso alla cassa integrazione per il settore radiotelevisivo locale, oltre ad oneri per lo stato, comporterebbe il venir meno del servizio informativo locale che, nell’attuale situazione emergenziale risulta quanto mai di interesse generale. L’utilità di tale servizio, mai come in questo momento, è riconosciuta dagli stessi cittadini nonché dalle autorità locali, come comprovato dalla sorprendente impennata degli indici di ascolto del comparto, anche dovuta all’eccezionale incremento del livello produttivo dei programmi informativi territoriali.

La norma ha lo scopo di prevedere uno stanziamento fondo aggiuntivo per le emittenti locali che, in questo momento, sono in prima linea nell’informazione di emergenza e a garantire che sia veicolata l’informazione riguardante l’emergenza Covid 19 dell’autorità governativa nazionale, del parlamento e della protezione civile, all’interno degli spazi informativi delle emittenti locali stesse.

Capo III Misure per le infrastrutture e i trasporti

Art.198 Interventi a favore delle imprese ferroviarie

1. Al fine di sostenere le imprese ferroviarie per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale è riconosciuto un indennizzo, pari ad euro 115 milioni di euro, a compensazione dei minori introiti scaturenti dalla riscossione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi relativamente ai mesi di marzo e aprile 2020.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario,per il periodo compreso dal 1°maggio 2020 al 30 giugno 2020, il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17,comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, non è dovuto. Il medesimo canone, per il periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, è, invece, determinato:

a) per i servizi ferroviari passeggeri:

1) applicando una riduzione del sessanta per cento, su base bimestrale, qualora il tasso di riempimento medio nel bimestre di riferimento, calcolato come rapporto tra passeggeri*km e posti*km, dell’intero segmento di mercato è inferiore o uguale al cinquantacinque per cento;

2) applicando una riduzione del quaranta per cento, su base bimestrale, qualora il tasso di riempimento medio nel bimestre di riferimento, calcolato come rapporto tra passeggeri*km e posti*km, dell’intero segmento di mercato è maggiore del cinquantacinque per cento e inferiore o uguale al sessanta per cento;

3) non procedendo ad alcuna riduzione, qualora il tasso di riempimento medio nel bimestre di riferimento, calcolato come rapporto tra passeggeri*km e posti*km, dell’intero segmento di mercato è maggiore del sessanta per cento;

  1. b) per i servizi ferroviari merci, è ridotto nella misura del quaranta per cento per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17,comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112".

  2. 3. E’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di 155 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a compensare, nei limiti della dotazione del fondo, il gestore della infrastruttura ferroviaria delle minori entrate derivanti dalla riduzione prevista dal comma 2.

  3. 4. Ai fini dell’acceso al fondo di cui al comma 3, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun bimestre ed anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, l’entità della riduzione del canone applicata ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico nel medesimo bimestre, trasmettendo anche la documentazione relativa ai tassi di riempimento registrati in

detto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al trasferimento delle risorse entro i successivi quindici giorni.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari acomplessivi euro 270 milioni per l’anno 2020, si provvede…

Relazione illustrativa

La proposta normativa di cui al comma 1, in considerazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, cui è conseguita una drastica riduzione dei servizi ferroviari – sia realizzati a condizioni di mercato sia oggetto di committenza pubblica –prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale pari a 100 milioni di euro. Tale indennizzo è finalizzato a compensare il gestore a fronte della contrazione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete.

Per le medesime ragioni, la proposta di cui al comma 2 prevede la riduzionea favore di tutte le imprese ferroviarie trasporto passeggeri e merci titolari dei requisiti necessari alla circolazione sul territorio italiano ed operanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, della quota parte del canone di accesso all’infrastruttura relativa alla componente B definita dalla delibera 96/2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, al fine di garantire la sostenibilità economica minima del trasporto ferroviario oggi gravemente compromessa dagli effetti conseguenti alla diffusione del COVID 19.

In particolare la disposizione stabilisce che, per il periodo compreso dal 1°maggio 2020 al 30 giugno 2020,il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17,comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, non è dovuto.

Il medesimo canone, per il periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 è, invece, determinato:

  1. a) per i servizi ferroviari passeggeri:

  2. 1) applicando una riduzione del sessanta per cento, su base bimestrale, qualora il tasso di riempimento medio nel bimestre di riferimento, calcolato come rapporto tra passeggeri*km e posti*km, dell’intero segmento di mercato è inferiore o uguale al cinquantacinque per cento;

  3. 2) applicando una riduzione del quaranta per cento, su base bimestrale, qualora il tasso di riempimento medio nel bimestre di riferimento, calcolato come rapporto tra passeggeri*km e posti*km, dell’intero segmento di mercato è maggiore del cinquantacinque per cento e inferiore o uguale al sessanta per cento;

  4. 3) non procedendo ad alcuna riduzione, qualora il tasso di riempimento medio nel bimestre di riferimento, calcolato come rapporto tra passeggeri*km e posti*km, dell’intero segmento di mercato è maggiore del sessanta per cento;

  1. b) per i servizi ferroviari merci: il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria da applicarsi è ridotto nella misura del quaranta per cento per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17,comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

Il comma 3 dispone l’istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva di 180 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a compensare, nei limiti della dotazione del fondo stesso, il gestore della infrastruttura ferroviaria delle minori entrate derivanti dalla riduzione prevista dal comma 2.

Il comma 4 disciplina le modalità di accesso al Fondo da parte delgestore della infrastruttura ferroviaria.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria della disposizione.

Art.199 Ferrobonus e Marebonus

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante…

Relazione illustrativa

Il comma 647 della legge n. 208 del 2015 ha autorizzato il MIT a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria. Tali progetti devono riguardare l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il comma 648 della medesima legge n. 208 del 2015 prevede per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, l'autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.

In considerazione della riduzione dei traffici merci, conseguente alle misure di contenimento COVID- 19, e della necessità di incentivare la catena di trasporto intermodale, decongestionando la rete viaria, il comma 1 della presente disposizione prevede, in relazione alla misure di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un’autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Al comma 2, per le medesime finalità, viene autorizzata, in relazione alla misura di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, una spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria della disposizione.

Art.201 Istituzione fondo compensazione danni settore aereo

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall’articolo 79, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell’aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L’accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 130 milioni per l’anno 2020, si provvede …..

Relazione illustrativa

La crisi delle aerolinee è riconosciuta a livello mondiale. E' riconosciuta, altresì, come necessaria una rapida ripartenza del traffico aereo non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza sanitaria.

La proposta normativa prevede l’istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato a ristorare i danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall’articolo 79, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'ENAC, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti, per i danno subiti dalla riduzione dei traffici determinata dalla misure di prevenzione e contenimento del virus COVID- 19.

Costituisce condizione necessaria per l’accesso al fondo l’applicazione da parte degli operatori ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, di trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art.202 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall’emergenza COVID – 19, le Autorità di sistema portuale e l’Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall’articolo 9–ter del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) possono disporre, fino all’azzeramento, la riduzione dell’importo dei canoni concessori di cui all’articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all’anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall’articolo 92, comma 2, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che che dimostino di aver subito subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019;

b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall’Autorità portuale ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all’articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID – 19, fermo quanto previsto all’articolo 9 – ter del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate di due anni. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID–19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate:

a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 delle legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell’articolo101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell’articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

6. Al fine di mitigare gli effetti economici dervianti dall’emergenza COVID – 19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all’articolo 14, comma 1- quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l’anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019.

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l’anno 2020, destinato:

a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;

b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all’erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’indennizzo di cui al comma 6.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, si procede all’assegnazione delle risorse di cui al comma 7.

9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all’emergenza COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d’emergenza, le Autorità di sistema portuale e l’Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.

10. Agli oneri dervianti dal comma 7, pari a complessivi euro 30 milioni per l’anno 2020, si provvede....

Relazione illustrativa

La norma proposta, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall’emergenza COVID – 19, è finalizzata ad introdurre misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali

In particolare, al comma 1, lettera a), si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l’ Autorità portuale di Gioia Tauro di disporre, fino all’azzeramento, la riduzione dell’importo dei canoni concessori di cui all’articolo 36 del codice della navigazione e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all’anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall’articolo 92,

comma 2, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione.

Tale misura prevede la possibilità per le Autorità di sistema portuale e l’Autorità portuale di Gioia Tauro di accordare delle riduzioni dei canoni concessori sia per le concessioni dei beni demaniali di cui all’articolo 36 del codice della navigazione, sia per le concessioni per i servizi portuali di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sia infine per i canoni relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.

Detta riduzione può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, esclusivamente in favore dei concessionari che dimostino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, esclusivamente in favore dei concessionari che che dimostino di aver subito subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019.

Al comma 1, lettera b), per salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e la fornitura di lavoro temporaneo e far fronte alle alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19 - si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale di corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione, al soggetto fornitore di lavoro temporaneo portualedi cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, pari ad euro 60 per ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o Autorità portuale ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all’articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Al comma 2 si prevede, alla luce del carattere esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, attualmente compromessa dall'emergenza COVID – 19, che le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, siano prorogate di due anni. La disposizione fa salvo quanto previsto all’articolo 9–ter del decreto–legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che già prevede tale facoltà per l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Sempre al fine di contrastare le conseguenze negative derivanti dalla diffusione del COVID – 19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, al comma 3, lettera a), si prevede che la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, sia prorogata di 12 mesi.

Parimenti, al comma 3, lettera b), si prevede che la durata delle concessioni rilasciate in ambito portuale ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione e dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi.

Tali disposizioni estendono di un anno la durata di tutte le concessioni di aree in ambito portuale, sia per il settore passeggeri e merci (il cui flusso ha subito una drastica riduzione, soprattutto nell'ambito crocieristico), sia per il settore della cantieristica navale (settore anch'esso in sofferenza per contrazione dell'economia di mercato), nonché per quelle turistico ricreative, anche per mantenere e/o ristabilire un equilibrio con i piani economico-finanziari che assistono le concessioni in essere.

Al comma 3, lettera c) si prevede l’estensione di dodici mesi delle concessioni di rimorchio rilasciate ai sensi dell’articolo 101 del codice della navigazione. Il dispositivo si applica a quelle attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020 e ciò anche in considerazione del fatto che, tra gli elementi da porre a base di gara, c'è il fatturato recente e il numero delle prestazioni eseguite dal concessionario "uscente". Con la drastica riduzione dei traffici dovuti all’attuale emergenza, rappresenta una criticità per le Autorità marittime, che operano quali stazioni appaltanti, calcolare in modo coerente il fatturato delle società concessionarie che rappresenta uno degli elementi essenziali per l’impostazione della gara e la determinazione dell’offerta.

Il comma 4 della disposizione prevede che la proroga disposta dalle lettere a) e b) del comma 3 non si applichi alle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell’articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

Al comma 5 si prevede che, fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1, si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

Tale disposizione si rende necessaria al fine di chiarire che, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, si intendono escluse dal credito d’imposta le sole classi di Codice ATECO 49, 50 e 51 della sezione H Trasporto e Magazzinaggio.

Si ritiene necessario chiarire che, tra le attività incentivabili all’interno delle Zona Economica Speciale, che hanno come obiettivo fondamentale l’aumento della competitività delle imprese insediate, l’attrazione di investimenti, l’incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale impulso alla crescita economica e all’innovazione, sono ricomprese quelle relative al settore della logistica, in particolare quelle classificate con il codice 52. "MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI". Al riguardo si evidenzia che il citato Regolamento UE 651/2014 chiarisce che per «settore dei trasporti» si intende: "trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi".

Più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;

b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;

c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale.

Tale classificazione viene ripresa nel nostro ordinamento dall’ISTAT con ATECO 2007.

Con la seguente proposta emendativa, pertanto, si intende chiarire che il codice ATECO "52. MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI" rientra nell’applicazione dell’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 dell’articolo 1,della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il comma 6 prevede, al fine di mitigare le conseguenze economiche derivanti dalla diffusione del COVID – 19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all’articolo 14, comma 1- quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l’anno 2020 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019.

Per le finalità di cui ai commi 1 e 6, il comma 7 prevede l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l’anno 2020, destinato:

a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;

b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all’erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’indennizzo di cui al comma 6.

Il comma 8 stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, si procede all’assegnazione delle risorse di cui al comma 7.

La disposizione di cui al comma 9 prevede, al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all’emergenza COVID-19, che fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d’emergenza, le Autorità di sistema portuale e l’Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.

La disposizione di cui al comma 10 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 7 che prevede l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo, con una dotazione complessiva di euro 34 milioni per l’anno 2020 (nel testo si parla di 30 milioni).

Art.203 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall’attuazione delle misure previste dall’articolo 252 del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi,le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l’applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata in un’unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.

5. La ripartizione delle risorse stanziate per l’esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata, fermo restando quanto previsto dal comma 2- bis,dell’articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148,e successive modificazioni.

6. Al fine di garantire l’operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all’articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 erogano alle stesse imprese, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un importo non inferiore all’80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.

7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell’acquisto dei mezzi nonché per tutte le risorse attribuite con stanziamento di competenza sino al 30 giugno 2021 di quelle relative all’obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, ferma restando la facoltà di impiegare detti mezzi qualora disponibili entro il medesimo termine del 30 giugno 2021 Per le medesime finalità di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all’obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l’utilizzo di tali mezzi. E’ autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l’acquisito di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l’acquisto di materiale rotabile anche in leasing.

8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5%, per l’attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante. Per le finalità di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed all’articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.

9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma...., quantificati in euro 500 milioni per l’anno 2020 si provvede……

Relazione illustrativa

La proposta emendativa prevede interventi per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico.

Il comma 1 prevede, pertanto, l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 500 milioni di euro, per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico di persone oggetto di obbligo di servizio pubblico (trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale) che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19. Tale fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio. Inoltre, il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall’attuazione delle misure previste dall’articolo 252 del presente decreto.

Il comma 2 stabilisce le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 1, prevedendo l’adozione di apposito decreto.

Il comma 3 prevede di conseguenza che le riduzioni dei servizi di trasporto disposte a seguito delle misure di contenimento del virus COVID- 19, per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, non comportino una decurtazione dei corrispettivi previsti dai contratti in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Al comma 4 si prevede, al fine di sostenere il comparto del trasporto pubblico locale, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria in atto che ha determinato una forte riduzione dei relativi introiti da bigliettazione e dal trasporto per gite scolastiche, l’erogazione alla Regioni in unica soluzione, entro la data del 30 giugno 2020, al netto delle eventuali quote già erogate, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento dello stanziamento 2020 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico localedi cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in deroga alle tempistiche di erogazione previste dall’articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.L’articolo 27, comma 4, del citato decreto-legge n. 50/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto annuale di riparto previsto dalla riforma, sia concessa alle regioni, con decreto ministeriale, entro il 15 gennaio di ciascun anno, un'anticipazione dell'80 per cento delle risorse del Fondo e l'erogazione con cadenza mensile delle quote ripartite. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. L’articolo 47 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificando il citato articolo 27 del decreto-legge n. 50/2017, ha infatti precisato che tale modalità di riparto è applicabile a decorrere dal gennaio 2018. Per l’anno 2019, ad esempio, il decreto n. 82 del 5 marzo 2019 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto che al pagamento delle quote assegnate ad ogni singola Regione si provvedesse mediante ordini di pagamento da effettuarsi con cadenza mensile fino alla concorrenza dell’importo.

Il comma 5, per ridurre i tempi proceduralidi erogazione del residuo 20% dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, prevede che la ripartizione delle risorse stanziate sul fondo medesimo, sia effettuata applicando le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta 26 giugno 2013, n.148 come successivamente modificato ed integrato, fermo restando quanto disposto al comma 2 bis dello stesso articolo 27 come modificato dall’articolo 47 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124.

Il comma 6 prevede che le stesse imprese di trasporto, che, malgrado la rilevante riduzione del servizio disposta a seguito delle misure di contenimento, continuano a dover far fronte ai costi fissi connessi, tra l'altro, al personale ai fornitori e al mantenimento in efficienza del materiale rotabile, ricevano dalle autorità titolari dei relativi contratti di servizio un anticipo di cassa non inferiore all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31agosto 2020.

Con il comma 7 sono introdotte misure che, tenendo conto delle criticità derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, consentono di garantire una più tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti, sospendendo temporaneamente alcune disposizioni vigenti. In primo luogo le attuali difficoltà finanziarie delle regioni, degli enti locali e delle imprese esercenti i servizi che perdureranno anche nella fase successiva a quella emergenziale non consentono di dare attuazione alla previsione di un cofinanziamento a loro carico nel rinnovo del parco autobus. Per evitare, quindi, il possibile blocco degli investimenti sono temporaneamente sospese le previsioni che stabiliscono l’obbligo di un cofinanziamento, condividendo le specifiche richieste della Conferenza delle Regioni e dell’ANCI. Per analoghe ragioni appare molto complesso attuare nel breve periodo il rinnovo del parco rotabile con modalità di alimentazione alternativa, che presuppongono rilevanti interventi di carattere infrastrutturale sul territorio. Di conseguenza, si propone di sospendere le disposizioni sulle modalità di alimentazione alternativa al diesel per le risorse attribuite a diverso titolo con stanziamenti di competenza per il rinnovo del parco rotabile sino al 30 giugno 2021, lasciando agli enti affidanti la scelta sulla modalità di rinnovo del parco rotabile più efficace nelle circostanze attuali. Inoltre, nella difficoltà di procedere nelle circostanze attuali a nuove procedure di acquisto, si consente alle amministrazioni ed alle aziende interessate di poter utilizzare la vigente convenzione Consip per l’acquisto del materiale rotabile (autobus 3) in scadenza al 1° agosto 2020 sino alla data del 31 marzo 2021, nonché di acquistare i mezzi anche in leasing.

Il comm 8 si propone di destinare fino al 30 giugno 2021 una quota, nel limite massimo del 5%, delle risorse stanziate per il rinnovo dei parchi autobus e ferroviari utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, all’attrezzaggio dei medesimi parchi necessario per limitare i rischi epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante. Al contempo, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuova uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed all’articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.

Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1.

Art.204 Incremento Fondo salva-opere

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo salva-opere di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede___________

2. Pe le medesime finalità di cui al comma 1, l’erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l’esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell’articolo 47, comma 1-quinquies del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l’intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 47, con esclusione dell’applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all’ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47.

Relazione illustrativa

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", all’art. 47 ha previsto il cd "Fondo salva Opere" nonché le disposizioni generali per l’accesso al fondo. Il Fondo prevede uno stanziamento di 12 milioni per l’anno 2019 e 33,5 milioni per l’anno 2020.

La proposta normativa, al fine di ridurre l’impatto economico derivante dal diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività imprenditoriali connesse alla realizzazione delle opere pubbliche e conseguentemente sui lavoratori impegnati nello svolgimento della attività, nonché al fine di garantire il rapido completamento delle stesse opere, prevede un incremento della dotazione del Fondo previsto all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 di 40 milioni per l’anno 2020.

A tal fine si evidenzia che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto interministeriale n. 144 del 12 novembre 2019 intitolato "Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo Salva opere", risultano presentate entro i termini indicati dal decreto dirigenziale n. 16861 del 19 dicembre 2019 domande di accesso al fondo, da parte dei creditori di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 47 (creditori insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge n. 34 del 2019, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore) per complessivi 82 milioni di euro a fronte dei 45 milioni attualmente disponibili e stanziate per soddisfare detti operatori economici.

Il comma 2 prevede che, ai fini del pagamento nei confronti dei creditori di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non procede alle verifiche di regolarità contributiva ai fini previdenziali, né all’espletamento della procedura di cui all’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973.

Art.205 Misure per incentivare la mobilità sostenibile

1. All’articolo 2 del decreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "euro 70 milioni per l’anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "euro 120 milioni per l’anno 2020";

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A valere sul programma sperimentale, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità" di cui al terzo periodo può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto dal terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale".

b) al comma 2, al primo periodo, le parole: "corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale" sono sostituite dalle seguenti: "corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili", e al terzo periodo le parole: "e n. 2015/2043" sono sostituite dalle seguenti: "o n. 2015/2043";

2. Fermo quanto previsto dall’articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1:

1) dopo il numero 7), è inserito il seguente: «7- bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »; DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

348

2) dopo il numero 12) è inserito il seguente: «12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi; »;

b) all’articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.».

3. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale.

4. I soggetti di cui al comma 3 nominano un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in servizio.

5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di redazione del piano di cui al comma 3, nonché i requisiti soggettivi, le modalità di nomina, la durata in carica e le funzioni del mobility manager di cui al comma 4. Con lo stesso decreto sono indicate espressamente le disposizioni che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

6.All’attuazione dei commi da 3 a 5 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in relazione alle misure precauzionali che sarà necessario attuare nei prossimi mesi, la mobilità nelle aree urbane e metropolitane subirà inevitabili e rilevanti cambiamenti dovuti sia alla riduzione della capacità di trasporto pubblico determinata dalla necessità di garantire il distanziamento DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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sociale che alla possibile minore propensione all’uso dei mezzi del trasporto pubblico, con un conseguente incremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati.

La presente disposizione, al comma 1, apporta modifiche all’art. 2, commi 1 e 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il vigente articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019 istituisce il «Programma sperimentale buono mobilità» con l’obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, climalteranti e acustiche, dei volumi di traffico privato, della congestione veicolare e dell’occupazione dello spazio pubblico. La modifica proposta, al comma 1, lettera a), prevede che per l’anno 2020 il Programma incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore del d.P.C.M. 26 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Rispetto a quanto previsto dal vigente articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli ivi indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; inoltre, tale buono può essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, alla lettera b) del medesimo comma 1 si novella l’articolo 2, comma 2, del citato decreto legge n. 111 del 2019, che attualmente prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale. La modifica prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma anche di piste ciclabili, in aggiunta o in alternativa a quelli relativi alle corsie riservate per il trasporto pubblico locale.

Il comma 2,lettera a), sempre per le finalità di cui al comma 1, e in particolare per promuovere l’utilizzo delle biciclette nelle aree urbane, quali mezzi a basso impatto ambientale, apporta modifiche al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In particolare, fermo quanto previsto dall’articolo 33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che reca la disciplina della circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, si modifica l’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserendo, dopo il numero 6), il numero 6-bis), che introduce la definizione di "Casa avanzata", ovvero una linea di arresto dedicata alle biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli per garantire maggior sicurezza alla circolazione delle biciclette. Si prevede, poi, sempre all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 12), l’inserimento del numero 12-bis) che introduce la definizione di "Corsia ciclabile", ovvero la parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La bike lane è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione esclusiva alla circolazione dei velocipedi, eliminando ogni forma di promiscuità di circolazione con altre tipologie di veicoli, con indubbi vantaggi sulla sicurezza e snellimento della circolazione.

In coordinamento e in attuazione dell’introdotta definizione di "casa avanzata", alla lettera b) del medesimo comma 2 si modifica l’articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserendo, dopo il comma 9-bis, il comma aggiuntivo 9-ter, che prevede, nelle intersezioni semaforizzate, e sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che sulla soglia dell’intersezione possa essere realizzata la "casa avanzata", estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.

Infine, i comma da 3 a 6 prevedono l’obbligatorietà della predisposizione del piano degli spostamenti casalavoro entro il 31 dicembre di ogni anno, nonché della nomina del responsabile della mobilità aziendale (mobility manager) da parte delle imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Attualmente, detto obbligo, previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, si applica esclusivamente alle imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e alle imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dei decreti del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991. In tutti gli altri casi, gli adempimenti in parola sono previsti come "facoltativi". Al riguardo, si prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di redazione del piano di cui al comma 1, nonché i requisiti soggettivi, le modalità di nomina, la durata in carica e le funzioni del mobility manager di cui al comma 3. Con il medesimo decreto sono indicate espressamente le disposizioni che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo.

Art.206 Trasporto aereo

1. All’articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

0a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Per l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l’atto costitutivo della società, è definito l’oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell’anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica. 4-bis. La società di cui al comma 3 redige senza indugio un piano industriale di sviluppo e

ampliamento dell’offerta, che include strategie strutturali di prodotto. La società può costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è altresì autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.

4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell’ottica della continuità territoriale, la società di cui al comma 3, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, un contratto di servizio di durata quinquennale con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, sottoscritto dai rispettivi Ministri.";

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si

applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dall’articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014.

5-bis. La società di cui al comma 3 può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

5-ter. Tutti gli atti connessi all’operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.";

c) il comma 6 è soppresso;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 500 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-ter, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l’anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.850,3 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l’anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 e quanto a 850,3 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l’anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell’articolo XX (di copertura).

Art.207 Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo

1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell’Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, comunicano all’ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilità, la comunicazione all’ENAC dell’impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall’autorità amministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l’applicazione da parte dell’ENAC, secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unità di personale impiegata sul territorio italiano.

6. Le somme rivenienti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comm 5 sono destinate, nella misura dell’80 per cento, all’alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attività dell’ENAC.

DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.208 Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall’incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall’articolo 6 – quater, comma 2, del decreto – legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 1, si applicano le previsioni dell’articolo 6 – quater, commi da 3 a 3 – quater, del decreto – legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole "A decorrere dal 1°gennaio 2020" sono inserite le parole "e fino al 30 giugno 2021".

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro_____per l’anno 2021 e in euro______, a decorrere dall’anno 2022, si provvede…

Relazione illustrativa

L’attuale normativa prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS.

La proposta normativa, per far fronte ad esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2021, che il 50 per cento delle risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43) siano destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Art.209 Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori

1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE per l’organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l’efficacia della convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006 e dell’articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, per l’effettuazione di detti servizi è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 4 del citato regolamento n. 3557/92/CEE e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi successivi alla scadenza dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.

2. L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 30.285.684 per l’anno 2020 e in euro 42.399.958 per l’anno 2021, si provvede quanto ad euro 23.307.563 per l’anno 2020 e ad euro 32.630.588 per l’anno 2021 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quanto ad euro 6.978.121 per l’anno 2020 e ad euro 9.769.370 per l’anno 2021 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione prevede la proroga, fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 4 del citato regolamento n. 3557/92/CEE e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi successivi alla scadenza dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24,comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, della Convenzione per i servizi marittimi di continuità territoriale con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti in scadenza il 18luglio 2020, stipulata con la Compagnia Italiana di Navigazione– CIN S.p.A. in data 18 luglio 2012, ad esito dell’aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica per la cessione del ramo d’azienda di Tirrenia S.p.a. in A.S., e successivamente modificata con accordo del 7 agosto 2014, approvata con decreto interministeriale n. 361 del 4 settembre 2014.

La misura è necessitata dal fatto che la diffusione del contagio da COVID-19 si è verificata mentre erano (e sono tuttora in corso) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le procedure di analisi previste dall’art. 4 del Regolamento (CEE) n. 3577/92 e dalla delibera dell’Autorità di regolazione dei Trasporti n. n. 22/2019 del 13 marzo 2019 propedeutiche alla definizione delle esigenze di servizio pubblico ed alla verifica, attraverso la consultazione del mercato, della possibilità che dette esigenze possano essere soddisfatte senza alcun ricorso a misure di intervento pubblico ovvero, in subordine, attraverso il ricorso alle misure meno restrittive per la concorrenza in un’ottica di proporzionalità dell’intervento.

I gravi effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi – soprattutto nei segmenti estivi generalmente più profittevoli – possono senz’altro inficiare gli esiti delle analisi in corso se solo di considera che la consultazione degli operatori presenti sul mercato potrebbe fornire risultati distorti, condizionati dal crollo della domanda e dei ricavi dell’imminente stagione estiva 2020, verosimilmente destinato a protrarsi anche nel corso del 2021 fino alla cessazione definitiva dello stato di emergenza e delle sue conseguenze psicologiche sugli utenti dei servizi marittimi.

La consultazione del mercato finalizzata alla revisione dei servizi marittimi di continuità territoriale nel contesto specifico dell’emergenza in corso potrebbe fornire dati di benchmark fuorvianti, incompatibili con la durata verosimilmente lunga di una nuova convenzione (o eventuali obblighi di servizio pubblico orizzontali di analogo contenuto) ed implicare un maggior esborso per l’erario rispetto a quanto riconosciuto oggi a C.I.N. sulla base della convenzione in vigore.

In definitiva, non appaiono sussistere allo stato le condizioni affinché l’organizzazione dei servizi possa beneficiare del massimo grado di concorrenza espresso dal mercato. Appare opportuno pertanto prorogare l’attuale convenzione fino a quando le condizioni di domanda e offerta dei servizi, con la conclusione dell’emergenza e la normalizzazione dei flussi di traffico, torneranno a regimi ordinari.

Art.209-bis Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017).

1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l’adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato apposito Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella del trattamento economico di una unità di livello dirigenziale generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell’opera.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono a valere sulle risorse disponibili per il finanziamento dell’opera nel limite complessivo del 3 per cento.

3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell’opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.

4. Per l’esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario ai sensi del comma 6. Per gli interventi individuati, il Commissario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell’iter approvativo, il Commissario procede all’affidamento dei lavori. Dal momento dell’affidamento dei lavori e per l’intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

5. In relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell’intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario, il concessionario propone al concedente l’atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza.

7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1 comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali, come incrementati per effetto delle rimodulazioni finanziarie di cui al comma 8.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 8, sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella seguente tabella:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le tratte autostradali A24 ed A25 Roma l’Aquila Teramo e diramazione Torano – Pescara sono attualmente gestite in regime di concessione dalla società Strada dei Parchi S.p.A. sulla base della convenzione, sottoscritta a seguito di procedura di gara, con l’allora concedente Anas S.p.A. in data 20 dicembre 2001.

Tale convenzione è stata aggiornata con l’Atto Aggiuntivo sottoscritto con ANAS S.p.A. in data 18 novembre 2009.

A seguito degli eventi sismici verificatisi nell’anno 2009 nel 2016 e nel 2017 si sono resi necessari interventi di adeguamento autostradale finalizzati prevalentemente alla messa in sicurezza dei viadotti e alle ulteriori misure previste dalle norme intervenute.

La proposta normativa è finalizzata ad accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25.

In particolare, al comma 1, si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che per lo svolgimento di tale attività, al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura non superiore al trattamento economico di un’unità di livello dirigenziale generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell’opera.

Al comma 2 viene stabilito che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono a valere sulle risorse disponibili per il finanziamento dell’opera nel limite complessivo del 3 per cento.

Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori , al comma 3, viene stabilito che:

  • • il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell’opera;

  • • l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

Il comma 4 dispone che il Commissario straordinario definisca, entro trenta giorni dalla nomina, il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità, individuando altresì eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario ai sensi del comma 6. Per l’esecuzione degli inteventi indicati dal programma, il Commissario procede, entro 90 giorni ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell’iter approvativo, il Commissario procede all’affidamento dei lavori. Dal momento dell’affidamento dei lavori e per l’intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

Il comma 5 stabilisce che il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e, in tal caso, opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Con riguardo alle occupazioni di urgenza e alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Il comma 6 dispone che il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell’intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi.

Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario, il concessionario propone al concedente l’atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza.

Il comma 7 autorizza l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1 comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali, come incrementati per effetto delle rimodulazioni finanziarie di cui al comma 8.

Il comma 8, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi, prevede le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa poste a copertura degli interventi di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, incrementando la disponibilità delle risorse destinate alla messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 per gli anni iniziali (2020-2023) compensata da una pari riduzione degli stanziamenti per gli anni successivi (2026-2029).

Tali variazioni sia in incremento che in diminuzione trovano corrispondenza nell’analoga variazione compensativa effettuata sulle risorse destinate al contratto di programma RFI parte investimenti.

Art.209-quater Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario

1. All’articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.";

2. All’onere derivante dal comma 1, lettera a), pari a complessivi 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130.

3. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell’ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell’ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l’importo di euro 25 milioni per l’anno 2020 e di euro 15 milioni per l’anno 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche AV/AC, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova –Ventimiglia.

4. Al fine di garantire l’accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 4, un importo di euro 7 milioni nel 2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la realizzazione dell’intervento denominato "Variante di Riga", nonché di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario "Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio".

5. Al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 2 milioni nel 2020, di euro 1 milione nel 2021, di euro 1 milione nel 2022, di euro 1 milione nel 2023, di euro 1 milione nel 2024, di euro 1 milione nel 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle Economia e delle Finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Relazione illustrativa

Il comma 1, prevede la proroga al 2020 del termine di operatività del fondo istituito dall’articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci al fine di favorire interventi mirati per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria. Al riguardo, si rappresenta che in Italia il trasporto ferroviario merci, a partire dall’anno 2015, ha registrato un trend in crescita anche grazie anche alle politiche di rilancio del settore, collegate all’adozione di un pacchetto di norme specifiche. In particolare, la norma riguardante la formazione dei macchinisti impiegati nel trasporto ferroviario merci è risultata fondamentale al fine di formare e procedere all’assunzione a tempo indeterminato di circa 2000 addetti nel triennio 2017-2019. L’articolo 47, comma 11-quinquies del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Si evidenzia che gli articoli 6 e 7 del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2017, n. 570 stabiliscono la quota di contributo per l’attività di formazione da riconoscere alle imprese ferroviarie in misura non superiore al 50 per cento dei costi ritenuti ammissibili. Tuttavia, si rappresenta che il settore del trasporto ferroviario di merci necessita ancora oggi di oltre 2000 addetti che, data la delicatezza e la specificità dello stesso, andrebbero adeguatamente formati per poter essere successivamente assunti. La disciplina riguardante la qualificazione del personale delle imprese ferroviarie ("IF") impiegato nella circolazione dei treni è attualmente contenuta nel D. Lgs. 247/2010 e, per quanto concerne la figura professionale del macchinista, nell’Allegato C al decreto ANSF (ora ANSFISA) n. 4/2012 e nel Regolamento (UE) 2015/995.

Il comma 2 prevede la copertura relativa all’attuazione delle misure previste dal comma 1.

Il comma 3 si riferisce al potenziamento con caratteristiche AV/AC della linea Salerno-Reggio Calabria, in relazione alla quale sono stati individuati una serie di interventi tecnologici ed infrastrutturali per ottenere i seguenti obiettivi:

• elevare la velocità della linea tra i 200 e i 250 km/h al fine di ridurre i tempi di percorrenza;

• elevare le caratteristiche prestazionali della rete per permettere la circolazione di treni più performanti;

• elevare la capacità dell’infrastruttura al fine di poter garantire un’offerta quantitativamente più alta.

Sono già in corso interventi di potenziamento essenzialmente tecnologico in parte completati, in parte in progettazione/realizzazione, con attivazione finale pianificata, per fasi funzionali, entro il 2024.Sono stati studiati ulteriori interventi consistenti sia in significative varianti di tracciato, sia in diffusi interventi di adeguamento/rettifiche di tracciato tali da assicurare prestazioni analoghe a una linea AV/AC.In particolare, è’ stato sviluppato lo studio di fattibilità della variante di tracciato fra Gioia Tauro e Villa San Giovanni, consistente nella realizzazione di un nuovo tratto di linea in variante dell’estensione di circa 50 km dei quali circa 32 in galleria. Per il miglioramento delle prestazioni e l’affidabilità di tutta la linea sono previsti anche interventi di adeguamento di ponti, viadotti e gallerie. Con la realizzazione gli DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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interventi previsti e di quelli che saranno individuati sarà possibile garantire una riduzione dei tempi di viaggio.

Per il potenziamento con caratteristiche AV/AC della linea Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia sono stati individuati una serie di interventi tecnologici ed infrastrutturali per ottenere i seguenti obiettivi:

• elevare la velocità della linea al fine di ridurre i tempi di percorrenza;

• elevare le caratteristiche prestazionali della rete per permettere la circolazione di treni più performanti;

• elevare la capacità dell’infrastruttura al fine di poter garantire un’offerta quantitativamente più alta.

E’ già in corso un programma di interventi puntuali finalizzati al potenziamento della linea Battipaglia – Potenza, che consentiranno un significativo recupero dei tempi percorrenza sulla relazione Napoli-Potenza. Gli interventi sono parte in progettazione definitiva e parte in realizzazione.

Sono stati studiati ulteriori interventi consistenti sia in significative varianti di tracciato, sia in diffusi interventi di adeguamento/rettifiche di tracciato tali da assicurare prestazioni analoghe a una linea AV/AC di rete (studi CIPE).

Il comma 4 reca disposizioni finalizzate a garantire la realizzazione dell’opera ferroviaria "Variante di Riga" nei tempi previsti per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026.L’intervento, per la spesa complessiva di 70 milioni di euro, consentirà di prolungare i servizi di trasporto sulla stazione di Bolzano provenienti dalla Val Pusteria con l’obiettivo di un servizio tra Bressanone e Bolzano con frequenza a 30’, con incremento a 15’ nelle ore di punta. La realizzazione di tale opera, inoltre, consentirà una riduzione dei tempi di viaggio sul collegamento Bolzano – Val Pusteria.

L’intervento, già in fase di progettazione definitiva, prevede la realizzazione di una nuova bretella di collegamento tra le linee Verona – Brennero e Fortezza-San Candido. Esso ha origine alla progressiva 193+850 della linea Brennero e termina alla progressiva 5+600 della linea Fortezza-San Candido. E’ prevista, inoltre, la sistemazione a PRG di Bressanone che risulta necessaria per poter garantire, secondo il modello di esercizio previsto, l’attestamento e la ribattuta dei servizi sia in direzione Bolzano che in direzione Brennero. E’ prevista una nuova fermata in località Naz Sciavese, con lo spostamento della fermata di Varna (attualmente dismessa) dalla progressiva 192+197 alla progressiva 191+770 della linea del Brennero e l’adeguamento della stessa agli standard RFI.

Per le medesime finalità è, altresì, autorizzata, per la realizzazione del collegamento ferroviario Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio, la spesa complessiva di 100 milioni di euro.

Infine si evidenzia che il collegamento con l'aeroporto di Bergamo costa 170 milioni, alla luce della effettuazione della progettazione, cui sono stati destinati gli 8 milioni sinora disponibili nel CDP di RFI. Le somme ulteriori somme necessarie al completamento dell’opera saranno poste a carico del fondo per le olimpiadi.

Il comma 5, al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T, prevede lo stanziamento di risorse pari a complessivi 128 milioni di euro per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia).

La linea Pontremolese (Parma – La Spezia) fa parte della rete TEN-T Comprehensive e rappresenta una linea di collegamento trasversale tra la Dorsale Tirrenica e la Dorsale Milano-Roma. A tal fine il Contratto di Programma 2017-2021 prevede il raddoppio di alcuni DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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tratti della linea ferroviaria Parma-La Spezia". Il più importante dal punto di vista trasportistico, alla luce della project review realizzata da RFI, d’intesa con gli EE.LL. e con l’autorità portuale di La Spezia, per il miglioramento dei traffici regionali e merci è il lotto funzionale Parma-Vicofertile, per il quale è stata sviluppata la progettazione definitiva. Tale raddoppio ha un costo stimato di 247 M€, risorse disponibili per 96 milioni di euro (12 milioni di euro già contabilizzati per progettazioni già sviluppate). DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.209-quinquies Attualizzazione di contributi pluriennali tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operazioni finanziarie per gli investimenti dei Comuni

1. Al fine favorire il rilancio degli investimenti dei Comuni a favore dello sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione viaria, dell’efficientamento energetico, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere utilizzate, anche mediante attualizzazione, alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. A tal fine, i beneficiari delle risorse di cui al comma 1, individuate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere autorizzati con il medesimo decreto a stipulare mutui, di durata massima quindicennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione è finalizzata a permettere di utilizzare rapidamente, mediante anticipazioni, le risorse del Fondoper investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 1, comma 44, della legge n. 160/2019, finalizzato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.209-sexies Misure a tutela del personale e dell’utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche

1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell’utenza attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi e l’adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi, è autorizzata la spesa di euro 345.000 per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto ad euro 232.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Relazione illustrativa

La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata, a fronte dell’attuale situazione sanitaria in atto, a garantire l’espletamento dell’attività dei dipendenti Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento Trasporti per i trasporti, la navigazione, gli affari generali in condizioni di sicurezza sanitaria attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi e di nuovi modelli organizzativi che, riducano al minimo le occasioni di contatto, salvaguardando anche la salute dell’utenza.

Al riguardo, deve poi sottolinearsi che l’implementazione di nuovi modelli organizzativi, con l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, comporterà una maggiore razionalizzazione dei processi produttivi con un aumento del relativo indice quantificabile in 10-15 punti percentuali, parametrabile alla produttività di 300-450 nuove unità di personale.

In via esemplificativa, gli interventi necessari a ridurre al minimo le occasioni di contagio consisteranno nell’adozione e nell’istallazione: DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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1. di un sistema di termocamere per la misurazione della temperatura corporea del personale, dell’utenza e dei candidati e relativo sistema di monitoraggio e gestione;

2. di un sistema di tornelli a tre vie per l’inibizione automatica dell’utenza con temperatura corporea superiore al limite ammesso;

3. di un impianto del software di riconoscimento facciale, al fine di evitare la procedura di riconoscimento dei candidati prima della prova d’esame;

4. di barriere "antifiato" in plexiglass su tutte le postazioni candidato;

5. di installazione su ogni postazioni candidato di monitor dotati di videocamera per il riconoscimento facciale dell’esaminando;

6. di un sistema per garantire il lavoro da remoto della postazione dell’esaminatore.

7. di un software di virtualizzazione dello sportello fisico dell’Ufficio con relativa gestione elettronica dei fascicoli e del relativo work flow;

8. di sistema per rendere tutte le risorse circuitali necessarie in modalità cloud, al fine di garantire la massima accessibilità e scalabilità della soluzione e non richiedere investimenti per l’acquisto di componentistica Hardware;

9. di un software centrale cd "Quiz patenti" per la necessaria integrazione con il software di riconoscimento facciale e la gestione remotizzata della sessione da parte dell’esaminatore.

La disposizione di cui al comma 2 è finalizzata ad assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri del personale dipendente dei Provveditorati alle opere pubbliche, tutelando la salute dei dipendenti attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi di protezione (mascherine, guanti e gel disinfettante mani) e la sanificazione delle postazioni di lavoro mediante apposito spray disinfettante. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.209-septies Disposizioni in materia di autotrasporto

1. Al fine di assicurare sostegno al settore dell’autotrasporto, tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID – 19,che costituisce evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, comma 2, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica, alle imprese del settore,l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

2.Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi, anche in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell’Unione europea iscritti all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente versano all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017e fino al 31 dicembre 2018a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto -legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40 e dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell’impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla coopertativa ovvero al raggruppamento. Le somme restituite sono destinate in favore delle iniziative deliberate dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi,per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture.

3. Le somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi, anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell’Unione europea iscritti all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992,a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto -legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40 e dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell’impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla coopertativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento concernente il rimborso compensato dei pedaggi delle imprese beneficiarie adottato dal citato Albo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasportientro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di ventiquattro mesi. Le somme restituite sono destinate in favore di iniziative deliberate dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture.

4. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei traporti e nei limiti delle risorse disponibili DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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a legislazione vigente, provvede, nell’ambito delle attività di cui alle lettere l-ter) e l-quater del comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al controllo dell’adempimento degli obblighi previsti dai commi 2 e 3 della presente disposizione.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in complessivi euro 20 milioni per l’anno 2020, si provvede….

Relazione illustrativa

Il settore dell’autotrasporto ha rivestito un ruolo centrale nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da Coronavirus.

In considerazione della ricadute della situazione emergenziale sulle attività di autotrasporto dall’epidemia da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, comma 2, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica, alle imprese del settore, il comma 1 prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.

A tale riguardo, si evidenzia che il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

L’articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha reso strutturali, a decorrere dall'anno 2000, le misure previste dalle disposizioni normative testé citate.

Le risorse, a tale fine destinate, sono iscritte nel capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30dicembre 2019 «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022», prevede l'iscrizione di euro 148.541.587 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 148 del 7 aprile 2020, è stato disposto che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330per l'anno 2020 per la copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2019dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonché del contenzioso pregresso, per un importo pari a euro 146.041.587.

In coerenza con la citata direttiva, si prevede un incremento del fondo di 20 milioni di euro finalizzato alla copertura della riduzioni compensate dei pedaggi autostradali.

I commi 2 e 3 recano disposizioni finalizzate all’eventuale recupero delle somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2017 a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità dei soggetti iscritti all’Albo, per impossibilità di riversamento al beneficiario.

Il comma 4 prevede che il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei traporti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio ed al controllo dell’adempimento degli obblighi previsti dai commi 2 e 3. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.209-octies Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dal data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l’idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l’anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l’acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell’articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell’affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e di ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 si provvede mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l’articolo 74 del DL n. 18 del 2020 è stata autorizzata a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto la spesa complessiva di euro 2.230.000 per far fronte alla situazione emergenziale in argomento.

Il perdurare della situazione emergenziale, nella cosiddetta "FASE 2" anche in considerazione della progressiva riapertura degli Uffici al pubblico, richiede il rafforzamento delle attività di prevenzione e sanificazione attuate per contenere il contagio.

Per quanto sopra, al fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera , e la piena operatività del relativo personale in condizioni di sicurezza, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza maggiormente, nella fase due dell’emergenza nazionale, lo svolgimento dei delicati e necessitati compiti istituzionali inerenti l’assolvimento della missione "ordine pubblico e sicurezza" programma di spesa "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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coste", anche con riguardo al concorso nelle aree di giurisdizione all’attività di controllo dell’osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 2.230.000, di cui euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, ed euro 320.000 per l’acquisto di ozonizzatori portatili necessari per igienizzare autovetture, unità navali e vani di modeste dimensioni (comma 1) necessari per assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale degli agenti biologici fuori dal luogo di lavoro.

Si rende, quindi, necessario (comma 2) assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all’accresciuto impegno del personale del Corpo anche al fine di garantire la piena operatività dello stesso in condizioni di sicurezza rifinanziando gli stanziamenti già disposti ai sensi dell’articolo 74 del DL n. 18 del 2020 ad oggi esauriti.

Aggiungere relazione commi 2 e 3.

Pertanto, il comma 4 reca la copertura finanziaria, mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.209-novies Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto

1. Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l’anno 2020 e 10 milioni per l’anno 2021 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all’articolo 1, comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n.205. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell’assegnazione di tali risorse nell’ambito del decreto ministeriale di applicazione dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2019.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Comune di Taranto è uno dei più esposti agli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico: si rende, quindi, estremamente urgente attivare misure atte a ridurre gli impatti delle emissioni inquinanti. Il rinnovo del parco automobilistico con mezzi più sostenibili, obiettivo del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile, va accelerato in modo da poter garantire in tempi rapidi la sostituzione degli autobus circolanti, responsabili della produzione di emissioni inquinanti, con altri a impatto ambientale estremamente limitato. La norma prevede l’attribuzione immediata al Comune di Taranto di 20 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2020 e 10 milioni per l’anno 2021 a valere sulle risorse attribuite al Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile, per renderle immediatamente erogabili. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.209-decies Finanziamento del sistema bus rapidtransit

1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei cittadini, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l’anno 2020, 10 milioni per l’anno 2021, 35 milioni per l’anno 2022, 40 milioni per l’anno 2023 e 40 milioni per l’anno 2024.Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione è finalizzata ad introdurre un’ulteriore azione tesa a ridurre l’entità dell’inquinamento ambientale della città di Taranto.

In particolare, al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei cittadini, la proposta normativa prevede la realizzazione di infrastrutture di supporto per la circolazione di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale a basso impatto, autorizzando la spesa di 5 milioni per l’anno 2020, 10 milioni per l’anno 2021, 35 milioni per l’anno 2022, 40 milioni per l’anno 2023 e 40 milioni per l’anno 2024.

Il nuovo sistema di bus rapidtransit si inserisce in quest’ambito, essendo costituito da una serie di interventi (realizzazione corsie riservate, impianti di fermata, sistemi di priorità semaforica) che comporteranno una razionalizzazione della rete di autobus urbani e una drastica riduzione del trasporto su mezzo privato, con conseguente riduzione della congestione stradale ed abbattimento delle emissioni inquinanti. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa sono ricompresi anche le attività di progettazione e altri oneri tecnici. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.209-undecies Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS

1. A seguito dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all’anno 2020 riscosse ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 19, comma 9-bis, ed integrate dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, art.15, comma 4, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi del comma 1020 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

2. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2021, acquisita una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

3. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall’emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il 30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3 secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

5. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020.

6. L’erogazione dei fondi assegnati ai sensi del comma 5 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Relazione illustrativa

Ai commi 1 e 2 si introduce un contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS.

Il comma 1 procede a stanziare 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di coprire i costi di monitoraggio, gestione, vigilanza, infomobilità, nonché di garantire la prosecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale nazionale volti in particolare alla messa in sicurezza e al miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture esistenti, sostenuti da ANAS S.p.A. a fronte dei minori introiti riscossi ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 19, comma 9-bis, ed integrate dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, art.15, comma 4, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi del comma 1020 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, causati dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Al comma 2 è prevista l’adozione di un decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2021, acquisita una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1.

Ai commi da 3 a 6 si introducono misure per il sostegno trasporto ferroviario a mercato.

Anche per effetto dei provvedimenti adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 1, punto 5), del decreto del DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, è stata disposta la riduzione dei servizi ferroviari passeggeri a mercato su tutto il territorio nazionale. Peraltro, gli stessi servizi, hanno visto, in conseguenza delle misure di restrizione degli spostamenti disposte per contenere l’epidemia, una fortissima riduzione dei passeggeri trasportati e dei relativi incassi di biglietti sia nei giorni precedenti che in quelli successivi alle riduzioni dei servizi. Inoltre, anche il trasporto ferroviario delle merci sta subendo consistenti riduzioni di traffico a seguito del rallentamento della produzione industriale conseguente all’epidemia.

Ai sensi della normativa Europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE), gli Stati Membri possono compensare le imprese per i danni direttamente causati da una calamità naturale o da un evento eccezionale. La Commissione ha affermato che l’emergenza causata dal COVID-19 in Europa possa qualificarsi come evento di portata eccezionale, sottolineando altresì come il settore dei trasporti sia tra quelli maggiormente impattati negativamente dal punto di vista economico.

In coerenza con tale contesto di riferimento a livello comunitario, il comma 3 dispone uno stanziamento di 1.190 milioni di euro, da erogare in 80 milioni di euro annui per quindici anni, per compensare le imprese che svolgono servizi di trasporto ferroviario di persone e merci non soggetti a obbligo di servizio pubblico per i danni direttamente subiti a causa della diffusione del COVID-19.

Il comma 4 prevede un obbligo di rendicontazione degli effetti economici direttamente imputabili all’emergenza COVID-19 secondo le modalità da definirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il comma 5 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 si provveda all’assegnazione alle imprese ferroviarie delle somme complessivamente stanziate dalla misura.

Il comma 6 prevede che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la misura venga notificate alla Commissione Europea che le valuterà ai sensi del TFUE. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.209-duodecies Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

1. Possono accedere alla richiesta di ristoro di cui al comma 2 i soggetti, pendolari per motivi di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di

trasporto pubblico locale, per cui ricorrono le seguenti condizioni:

a) possiedono un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;

b) possono dichiarare, sotto propria responsabilità, previa autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui alla lettera a) a causa delle misure governative ivi citate.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di procedere alla richiesta di ristoro, comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando la documentazione comprovante

il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, lettera a) e l'autocertificazione di cui al comma 1, lettera b).

3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al ristoro, optando per una delle seguenti modalità:

a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare di cui alla lettera a) del presente comma, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

b) prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo" DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Capo IV Misure per lo sport

Art.210 Disposizioni in tema di impianti sportivi

1. All’art. 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono sostituite con le seguenti: "al 30 giugno 2020";

b) al comma 2, le parole "entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020".

2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti- legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.

Relazione illustrativa e tecnica

A) Comma 1

La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Secondo le rilevazioni del CONI e dell’ICS il numero totale degli impianti pubblici censiti ammonta a circa 76.000 unità.

Non è definibile un rapporto attendibile tra infrastrutture sportive pubbliche (che dai dati in nostro possesso sono in prevalenza) e private, ma se dovessimo indicare una proporzione ci orienteremmo su 2/3 pubblici e 1/3 privati (una ricerca CNEL 2003 indicava 77,8% pubblici / enti territoriali e altri enti pubblici / e 22,2% privati).

La stragrande maggioranza di questi impianti è di proprietà di enti territoriali (di pertinenza statale risultano soltanto lo Stadio Olimpico ed il Foro Italico: il primo di proprietà della struttura operativa Sport e Salute s.p.a.; il secondo dato in usufrutto a Sport e Salute s.p.a.). Peraltro, non tutti gli impianti in esame sono dati in concessione onerosa: molti di essi sono infatti affidati (in diritto di superficie, ad esempio) senza alcuna controprestazione, esclusi ovviamente gli oneri di manutenzione.

Veniamo ora alla stima prudenziale dei canoni di utilizzazione.

Considerando una sommaria classificazione prodotta da Fitness Network Italia, della quale però è stato possibile verificare la metodologia di raccolta ed elaborazione dei dati, dividendo per cluster di impianti grandi e piccoli-medi, pubblici e privati, si potrebbe stimare un impatto mensile non superiore a 200 milioni di euro per canoni di concessione e affitto

Questo dato può essere ora scomposto in termini dimensionali.

Il costo medio di concessione di un impianto di media grandezza è di circa € 4.000,00 mensili (è utile sul punto segnalare che la città di Roma, con il più grande numero di impianti sportivi in funzione, percepisce circa 100,000 euro di canone)

Per l’impiantistica sportiva di maggiore dimensione, relativa ovviamente alle attività sportive professionistiche di calcio e basket, il quadro di sintesi è il seguente:

CALCIO

Stadi Serie A:

- Atalanta e Sassuolo (a Reggio Emilia) di proprietà

- Juventus, Udinese e Frosinone diritto di superficie (canone pagato alla soc di scopo)

- Roma e Lazio (Olimpico, proprietà Sport e Salute)

- tutti gli altri di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 100.000€ mese per ognuno dei club

Stadi Serie B:

- tutti di proprietà comunale DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Stima canone concessione/affitto medio circa 20.000€ mese per ognuno dei 20 club

Stadi Serie C/Lega Pro:

- tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 5.000€ mese per ognuno dei 60 club

BASKET

Palazzetti Serie A e Serie A2:

- tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio 15.000€ mese per ognuno dei 17 club A

Stima canone concessione/affitto medio 5.000€ mese per ognuno dei 28 club A2

Su queste basi, tenuto conto che il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, non risultano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

B) Comma 2

Con la norma in commento, i soggetti concessionari possono sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

La proposta normativa, peraltro caldeggiata da diversi enti territoriali, si giustifica in quanto, dal giorno della chiusura degli impianti sportivi, la maggior parte degli introiti derivanti dall’attività sportiva a favore di terzi è venuta meno, mentre i gestori dovranno comunque fronteggiare rilevanti spese fisse quali utenze, canoni di concessione, tasse e, in alcuni casi, anche compensi per i vari collaboratori sportivi. Considerato che la stagione sportiva 2019/2020 deve considerarsi oramai compromessa, per i gestori si pone la necessità di rimodulare la programmazione per la nuova stagione sportiva. Peraltro, gli operatori dei centri sportivi dovranno presumibilmente anche affrontare maggiori spese di riqualificazione degli impianti sportivi per garantire le condizioni minime di sicurezza tra gli utenti, ivi inclusa una possibile riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi. Costituisce dunque interesse economico generale quello di agevolare il riequilibrio economico-finanziario dei bilanci dei soggetti concessionari le cui convenzioni scadranno entro il 31 luglio 2023 (entro cioè tre anni dalla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020): per i rapporti concessori più lunghi può infatti ragionevolmente presumersi che le diseconomie determinate dalla emergenza COVID-19 potranno essere nel tempo "assorbite" attraverso piani di recupero e di efficientamento adottati dal gestore, senza necessità di un intervento eteronomo sul rapporto.

C) Comma 3

Le misure di contenimento, come è noto, hanno inciso sui rapporti giuridici che sono stati costituiti ai fini dell’esercizio delle attività commerciali. Il contratto di locazione, nel periodo in cui al conduttore è inibito per un factum principis l’utilizzabilità dell’immobile locato secondo l’uso pattuito, non realizza lo scopo oggettivo per il quale fu stipulato. Si verifica quindi un’alterazione in concreto del sinallagma che, in un contratto commutativo, non può che determinare un intervento di riequilibrio da parte dell’ordinamento.

Il problema citato ‒ in questa sede affrontato sotto lo specifico aspetto della locazione di impianti sportivi ‒ non è risolto dall’art. 65, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in

quanto tale disposizione: da un lato, ha previsto, per il 2020, un credito d’imposta (nella misura del sessanta per cento del canone relativo al mese di marzo 2020) a favore soltanto del conduttore di locali commerciali rientranti nella categoria catastale C/1, tra cui non rientrano gli impianti sportivi; inoltre, la norma lascia impregiudicata la questione se la legge civile attribuisca al conduttore il diritto ad una riduzione del canone (ed eventualmente ad un esonero dal relativo pagamento) relativamente al periodo di tempo in cui egli sia stato costretto, per factum principis, a tenere chiusa la sua attività commerciale.

Neppure soccorre il comma 6-bis dell’art. 3 del d.l. n. 6 del 2020, convertito in l. n. 13 del 2020, introdotto dall’art. 91 del d.l. n. 18 del 2020: tale norma, al più, potrebbe essere interpretata nel senso di facoltizzare il conduttore a non pagare i canoni per il periodo della chiusura coatta, senza incorrere in decadenze o penali, salvo poi regolarizzare ad emergenza finita.

È noto che, per quanto attiene al profilo delle tecniche di rilevanza delle sopravvenienze, l’ordinamento, in caso di variazioni qualitative, costantemente accoppia il rimedio della revisione a quello dello scioglimento del contratto (riguardano l’inattuabilità sopravvenuta del programma negoziale gli artt. 963, 1464, 1584, 1622, 1623, 1660, 1896, 1897, 1926 c.c.; riguardano l’inattuabilità originaria gli artt. 1484 e 1492), mentre per le variazioni quantitative il rimedio della revisione non è mai concesso ad un contraente al quale di già spetti il diritto di chiedere la risoluzione (cfr. gli artt. 1467 e 1468 c.c.). Nella disciplina contrattuale di parte speciale, l’art. 1664, comma 1, prevede invece che, qualora si siano verificati, per effetto di circostanze imprevedibili, aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o, rispettivamente, il committente hanno diritto ad una revisione del prezzo medesimo per la differenza che eccede il decimo.

In dottrina si è fatta strada, da diversi anni, sull’esempio dell’esperienza angloamericana degli relational contracts, l’idea secondo la quale, all'insorgere di sopravvenienze perturbative di un contratto, la parte esonerata dal rischio della sopravvenienza avrebbe il diritto di chiedere, anziché la risoluzione, la rinegoziazione dell’accordo anche in casi in cui l'esperibilità di tali rimedi non sia prevista espressamente né dalla legge né dal contratto. In particolare: 1) secondo alcuni, si tratterebbe di coniugare la normativa specifica dell’art. 1467 con la disposizione generale dell'art. 1175 al fine di accertare se il rifiuto del creditore di ricondurre il contratto ad equità, autorizzato in via di principio dall’art. 1467, risulti in concreto scorretto ex art. 1175 e possa, perciò, dirsi precluso; 2) secondo altri, sarebbero enucleabili classi di fattispecie rispetto alle quali, risultando insoddisfacente la previsione dell’art. 1467, andrebbe estesa la potenzialità normativa dell'art. 1664, comma 1, anche a contratti che, non riducibili puntualmente al tipo legale, sollevino esigenze simili a quelle previste per l’appaltatore.

Nell’ipotesi in esame della locazione di impianti sportivi, resi inutilizzabili per factum principis, l’assegnazione di un rimedio conservativo, in luogo di quello risolutivo, appare giustificato alla luce delle seguenti considerazioni: a) il conduttore ha un forte interesse a mantenere in vita il contratto in ragione della «specificità ubicativa» dell’impianto sportivo e del rischio di non ricollocabilità altrove della sua attività; b) il locatore non ha alcun apprezzabile interesse a rifiutare la revisione, poiché da tale rimedio non subisce un pregiudizio che, in questa fase, potrebbe scongiurare ricorrendo al mercato.

Alla luce della predetta dialettica degli interessi in gioco, la norma in commento introduce un rimedio azionabile dal locatore per ricondurre il rapporto all’equilibrio originariamente pattuito, consistente del diritto alla riduzione del canone locatizio mensile per tutto il periodo in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, sono stati di fatto privati del godimento degli immobili locati. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Per evitare comportamenti opportunistici a danno della parte più debole, oltre che per arginare un numero elevatissimo di contenziosi che potrebbero riversarsi sui tribunali, la disposizione determina, in via presuntiva, la percentuale di riduzione del canone in misura non inferiore al cinquanta per cento dell’importo pattuito, per tutto il periodo di efficacia delle suddette misure, salvo che il locatore fornisca una prova di pronta soluzione di un minore squilibrio tra le prestazioni.

In base all’art. 1256, comma 2 c.c., se l’impossibilità di godimento dell’immobile locato è solo temporanea, come nel caso dell’inutilizzabilità dei locali in rispetto dell’obbligo di chiusura, il rapporto riprenderà nella sua fisiologica conformazione contrattuale non appena saranno rimosse le misure statali di contenimento e restrizione.

Resta fermo, inoltre, che le parti, nell’esercizio della loro autonomia, ben possano rifiutare la selezione di interessi effettuata dal legislatore in via tipica.

La norma si applica a decorrere dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e dunque disciplina effetti di fatti verificatisi (anche) nel passato. La limitata retroattività della disposizione (da marzo 2020 a luglio 2020, data in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) appare rispondere ai parametri di riferimento dello scrutinio di non arbitrarietà e ragionevolezza elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, e segnatamente: i) l’esistenza di una inderogabile esigenza normativa; ii) la proporzionalità tra il peso imposto ai destinatari della norma e il fine perseguito dal legislatore (sentenza n. 203 del 2016).

D) Comma 4

Il comma 4 estende le disposizioni già previste dall’art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.211 Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, una quota pari allo 0,3 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo di cui al comma 1. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato in misura comunque non inferiore a 40 milioni di euro per l’anno 2020, e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

3. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

Relazione illustrativa e tecnica

Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, la norma prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive viene destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del "Fondo salva sport" su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il livello di finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stabilito nella misura annua dello 0,3 per cento sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata periodicamente dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e comunque in misura non inferiore a 40 milioni di euro per l’anno 2020, e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

È opportuno ricostruire sinteticamente il quadro normativo di riferimento.

Le entrate generate dal comparto dei giochi si distinguono a seconda che il gettito rientri tra le entrate extra-tributarie o tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale coincide con il margine erariale residuo, una sorta di utile di gestione, e si ottiene sottraendo dall’importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l’aggio spettante al gestore del punto di gioco. La riscossione di tali entrate rientra nelle competenze di ADM, la quale esercita in modo diretto l’attività di raccolta presso i concessionari autorizzati. Questo prelievo si applica solo al Lotto, alle Lotterie istantanee e a estrazione differita e, fino al DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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2016, al Bingo. Tali entrate confluiscono ugualmente tra le imposte indirette del Bilancio dello Stato e del conto economico delle Amministrazioni pubbliche.

Il gettito generato da tutte le altre tipologie di gioco, viene classificato, invece, fra le entrate tributarie.

I soggetti passivi di imposta sono i concessionari e le basi imponibili e le aliquote variano a seconda della diversa tipologia di gioco. In particolare, la base imponibile può essere la raccolta lorda o il margine lordo del concessionario (differenza tra la raccolta e le vincite) e attualmente esistono quattro tipi di imposta:

i) Il Prelievo erariale unico (PREU), istituito nel 2003 per i giochi praticati su macchine da intrattenimento comma 615 (AWP e VLT). La base imponibile dell’imposta è rappresentata dalle somme giocate (raccolta), mentre l’aliquota, diversa fra AWP e VLT, viene in genere fissata dalle leggi di bilancio, anche se ADM, con propri decreti può emanare tutte le disposizioni in materia al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l’altro variare la misura del PREU DL 269 del 2003, art. 39 c. 13

ii) L’imposta unica (di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504), che si applica invece ai giochi numerici a totalizzatore, ai giochi a base sportiva e a base ippica, ai giochi di abilità a distanza, ai giochi di carte, ai giochi di sorte a quota fissa, ai poker cash e ai giochi da casinò. La base imponibile può corrispondere sia alla raccolta sia al margine lordo (GGR), calcolato quest’ultimo come differenza fra la raccolta e i premi restituiti ai giocatori. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco e anche in questo caso possono essere modificate da interventi legislativi o da ADM;

iii) Imposta sugli intrattenimenti (ISI), che si applica ai giochi nei quali non è prevista vincita in denaro (i videogiochi, i simulatori, il biliardo, il calcio balilla, ecc.) come gli apparecchi da intrattenimento comma 716. In genere, in questo caso la base imponibile viene calcolata in modo forfettario, a seconda della tipologia di gioco;

iv) Aliquota IVA, che si applica esclusivamente ai giochi per i quali non è prevista vincita in denaro.

Dal 2012, infine, per alcuni tipologie di gioco è stata introdotta una tassazione ulteriore sulle vincite superiori a 500 euro, la cosiddetta tassa sulla fortuna. Da ottobre 2017 tale prelievo è stato esteso anche ad altre tipologie di gioco: ad oggi risultano tassate, anche se con aliquote diverse, le vincite oltre i 500 euro per i giochi numerici a totalizzatore, i giochi numerici a quota fissa, le lotterie e i premi corrisposti dalle VLT17. Una sintesi delle diverse forme di tassazione è riportata nella tabella 6.

Il comparto delle scommesse sportive è oggi costituito prevalentemente dalle scommesse sportive (93,4 per cento nel 2016) e solo in piccolissima parte dalle scommesse ippiche, che hanno perso rilevanza soprattutto a causa della riduzione dell’offerta. Fino al 1998 inoltre, le uniche scommesse sportive possibili erano quelle a totalizzatore come il Totocalcio, il Totogol e il Totosei. Successivamente, oltre alle scommesse a quota fissa, non solo è stata prevista la possibilità di scommettere su eventi sportivi non organizzati dal Coni ma è anche stata introdotta, seguendo l’esempio di alcuni paesi europei, la possibilità di scommettere su eventi non sportivi. La tecnologia ha permesso di incrementare notevolmente il numero di scommesse grazie anche all’opportunità di poter effettuare scommesse online e live, anche dai propri dispositivi e su eventi già iniziati. Nel 2016 il volume di gioco delle scommesse sportive offline si è assestato su valori prossimi ai 4,5 miliardi ai quali si aggiungono oltre 4 miliardi provenienti dalla raccolta online.

Per quanto riguarda le scommesse ippiche, sia al totalizzatore sia a quota fissa, possono effettuare la raccolta i concessionari autorizzati da ADM attraverso le agenzie aderenti alle rispettive reti distributive. La raccolta è però anche permessa all’interno degli ippodromi DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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presso gli appositi sportelli e i picchetti degli allibratori. Le altre scommesse sportive possono invece essere raccolte esclusivamente dai concessionari presso le ricevitorie facenti parte della loro rete distributiva (DL 4 luglio 2006 n. 223).

Nel 2016, le scommesse sportive e ippiche a quota fissa sono state oggetto di una importante innovazione fiscale (per effetto dell’art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta unica si applica sul cosiddetto "margine", cioè la differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte). In particolare, le scommesse sportive sono passate a un sistema di tassazione sul margine lordo, definito come differenza fra la raccolta e le vincite dei giocatori, con un’aliquota del 18 per cento per la rete fisica e del 22 per cento per la rete telematica. Per le scommesse ippiche il cambio di regime è previsto dal 2018 con aliquote del 33 per cento sulla rete fisica e del 37 per cento sulla rete telematica. La ragione di questa differenziazione di aliquote risiede nel fatto che le ricevitorie on line sopportano costi operativi di gestione molto più bassi rispetto alle ricevitorie fisiche. Da un punto di vista economico il passaggio dal sistema di tassazione sulla raccolta a uno sul margine lordo equivale a una trasformazione dell’imposta che si sposterebbe dalla quantità al prezzo.

Attualmente, sulle scommesse a quota fissa l’imposta si applica con l’aliquota del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, così aumentata dall’art. 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (mentre sulle scommesse su eventi virtuali l’aliquota è del 22 per cento).

Come esemplificato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, considerato che per una raccolta di 100 euro la vincita sulle scommesse è di circa 82 euro con un margine di circa 18 euro, emerge che un aumento di 1 euro su una raccolta di 100 euro si trasla parimenti sul prelievo applicato al margine portandolo da 3,6 euro a 4,6 euro per il gioco fisico. L’ultimo aumento previsto nella legge di bilancio 2018 è stato – proseguendo nel nostro esempio – di 2 euro sul margine, equivalente a circa 0,35 euro sulla raccolta; ed in tale periodo si rammenta non vi era la crisi finanziaria in corso e la sospensione del gioco. Analoghe considerazioni per scommesse a distanza e virtuali.

Per la determinazione del prelievo nella misura dello 0,3 per cento si è dunque tenuto conto del delicato momento di crisi di liquidità e di sospensione dei giochi.

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il livello di finanziamento del Fondo non è comunque in misura non inferiore complessivamente a quaranta milioni di euro per l’anno 2020, e cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tali importi sono stati determinati prudenzialmente, partendo dall’ammontare della raccolta sportiva realizzatasi negli anni precedenti ed operando le necessarie correzioni al ribasso in ragione del periodo di lockdown del 2020. Il Centro Studi della Federazioni Italiana Gioco Calcio, in un documento datato 27 marzo 2020, ha evidenziato che "solo tra il 2006 e il 2019 la raccolta delle scommesse sul Calcio è aumentata di quasi 5 volte, passando da 2,1 a 10,4 miliardi di euro, e nel medesimo periodo il relativo gettito erariale è passato da 171,7 a 248,5 milioni di euro". La fonte dei dati indicati nel riportato documento della FIGC è la "Direzione Centrale gestione tributi e monopoli giochi – Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore" del Ministero dell’Economia.

Per espressa previsione normativa, il predetto livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Ne consegue che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art. 211-bis Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici

1. In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

2. Nelle more dell’adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l’eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3.

3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsi per il rito elettorale, di cui all’articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell’apertura dell’udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell’udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell’udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell’udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all’udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell’udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l’art. 54, comma 2, del codice del processo amministrativo.

5. L’appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell’udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Relazione illustrativa e tecnica

La norma in esame ‒ in previsione dell’ingente mole di controversie che potrebbero scaturire dalle decisioni che le federazioni sportive nazionali saranno presumibilmente costrette ad adottare, a causa del "lockdown", in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva 2020/2021 ‒ si prefigge lo scopo di evitare la paralisi dell’ordinamento sportivo attraverso misure, del tutto eccezionali e temporanee, che possano contenere entro tempi certi la durata del predetto contenzioso.

A questi fini, l’articolo si muove lungo due versanti: i) da un lato, prevedendo l’esclusione di ogni competenza degli organi di giustizia sportiva per le controversie in esame, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono tali questioni in unico grado; ii) dall’altro, introducendo un rito speciale accelerato per la definizione dei giudizi davanti al T.a.r. e Consiglio di Stato. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Capo V Misure in materia di giustizia

Art.212 Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell’amministrazione della giustizia e per l’incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all’emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all’amministrazione giudiziaria, per l’acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per l’anno 2020.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, per l’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per l’anno 2020.

3. All’articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all’impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.".

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi precedenti, pari ad euro 40.000.000 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo…. del presente decreto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma, al comma 1, è finalizzata a finanziare, in primo luogo, la spesa per la sanificazione e disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all’amministrazione della giustizia nonché l’acquisto di dispositivi di protezione personale e materiale igienico sanitario, a tutela dei lavoratori e degli utenti che, nel corso dell’emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e non delocalizzabili DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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dell’amministrazione della giustizia e che, per la fase successiva di ripresa post emergenziale, dovranno essere chiamati a prestare la loro opera in condizioni sicurezza. Gli interventi in esame sono imposti dalla necessità di contenere il più possibile l’esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all’interno degli uffici giudiziari.

Oltre agli interventi volti a creare le condizioni di sicurezza igienico sanitaria all’interno degli uffici e dei luoghi di lavoro, la norma ha l’obiettivo di dotare il personale amministrativo e di magistratura di più moderna strumentazione informatica indispensabile per svolgere anche da remoto la propria opera, nella consapevolezza del permanere, anche nella fase post emergenziale, delle esigenze di distanziamento e di turnazione che caratterizzeranno l’organizzazione del lavoro nei mesi a venire.

Al comma 3 si prevede di incrementare di ulteriori 3.660.000,00 euro il plafond stanziato dall’articolo 74, comma 7, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni. Tali misure si rendono necessarie al fine di mantenere nelle strutture penitenziarie l’ordine e la sicurezza, gravemente compromessi dal perdurare dello stato di agitazione della popolazione detenuta, determinato dalle pur indispensabili misure eccezionali messe in atto dal Governo, che hanno inciso sulle prerogative delle persone ristrette, limitandone l’esercizio e le modalità di fruizione.

Tale incremento trova giustificazione proprio nell’accresciuto carico di lavoro del personale, chiamato a fronteggiare situazioni di elevatissima criticità per l’ordine e la sicurezza negli istituti penitenziari. L’iniziale stanziamento di complessivi euro 3.434.500,00 previsto nell’articolo 74, comma 7, del D.L. n. 18/2020, di cui 2.077.950,00 per il personale del Corpo di polizia penitenziaria ed euro 1.356.500,00 per i dirigenti penitenziari ed i direttori degli istituti penali per minori, risulta sottostimato alla luce delle attività già svolte e di quelle che sarà necessario porre in essere per garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari, sia per adulti che per minori.

In considerazione di ciò, onde garantire la piena operatività di tutti gli operatori menzionati in condizioni di sicurezza - e senza tralasciare la cura e la tutela delle persone in regime di privazione della libertà - si rende necessario assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all’accresciuto impegno del personale penitenziario coinvolto.

A tal fine la norma prevede, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un’autorizzazione di spesa complessiva di euro 9.879.625,00 per l'anno 2020, di cui euro 7.094.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni; euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi all’impiego temporaneo fuori sede del personale necessario; euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

Il plafond complessivo stanziato per finanziare i servizi connessi alla gestione dell’emergenza in atto, consentirebbe:

- di liquidare ai direttori di istituti penitenziari per adulti e minori ulteriori 10 ore di lavoro straordinario in aggiunta a quelle già previste;

- di procedere a liquidare ad ulteriori 800 unità di personale, per un periodo di tre mesi, lo stesso trattamento previsto inizialmente per sole 500 unità, numero che è risultato sottostimato rispetto alle reali necessità emerse sul territorio nella gestione delle criticità. Anche per tali ulteriori unità di personale, ai fini della quantificazione della

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spesa per il lavoro straordinario, viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79, atteso che l’individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri risulta difficoltosa a causa dell’elevato numero dei soggetti appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alle emergenze, della diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed del continuo avvicendamento dello stesso.

Per tale motivo l’importo complessivo quantificato per il 2020 viene modificato, attraverso la rimodulazione degli oneri per euro 3.660.000,00.

Al comma 4 si prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, quantificati complessivamente in euro 40.000.000 per l’anno 2020, si provvede ai sensi della norma finanziaria del presente decreto. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art. 212-bis Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008

1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all’entrata del bilancio dello Stato nel corso dell’anno 2019, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La disposizione in esame stabilisce che, per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell’anno 2019 all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 art. 2 e art. 3 (per complessivi euro 116.587.953,25) relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2018, sono riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell’interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni.

Tali somme sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

La riassegnazione, nella misura stabilita dalla norma in esame, consentirà a ciascuno dei Ministeri suddetti di disporre di una somma pari ad euro 57.128.097 (pari al 49% di euro 116.587.953) nel corso del corrente esercizio finanziario. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.212-ter Modifiche all’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

1. All’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale";

b) dopo il comma 21, sono aggiunti i seguenti: "21-bis. Quando il mandato dell’amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa alla data, l’incarico dell’amministratore è rinnovato per ulteriori sei mesi dalla scadenza in deroga a quanto previsto dall’articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.

21-ter. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale annuale con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito di 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile". DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Capo VI Misure per l’agricoltura

Art.213 Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19".

Relazione illustrativa

L’emergenza Covid 19 ha comportato la chiusura di gran parte degli esercizi pubblici di ristorazione, con una fortissima contrazione della domanda in particolare di alcuni prodotti, e un rallentamento generalizzato delle esportazioni dei prodotti agricoli e agroalimentare. A tale scopo la norma interviene per un sostegno diretto delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. I settori che hanno maggiormente risentito della crisi sono: florovivaismo, lattiero-caseario, zootecnico, vinicolo, pesca e dell’acquacoltura.. La dotazione di 450 milioni di euro potrà essere utilizzata quindi per interventi mirati, con aiuti diretti in de minimis o nei limiti di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19". DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.214 Aiuto all’ammasso privato

1. Per fronteggiare la grave crisi che ha investito il settore zootecnico a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo con una dotazione di 45 milioni di euro da destinare alla concessione di aiuti all’ammasso privato di latte bovino, bufalino e ovicaprino, oltre ai relativi semilavorati e prodotti trasformati. L’aiuto, determinato in ragione delle spese fisse di ammasso e di ogni giorno di immagazzinamento per tonnellata di prodotto, per un periodo minimo di 60 e massimo di 180 giorni, è concesso per latte prodotto in Italia e derivati da latte prodotto in Italia nel periodo emergenziale, a condizione che lo stesso sia liquidato all’impresa agricola nel rispetto nella normativa sulle pratiche sleali. Il Fondo di cui al presente comma può essere utilizzato anche per la concessione di un aiuto all’ammasso privato di carne bovina e suina.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente norma, sono definiti i prodotti ammissibili, le relative caratteristiche merceologiche, la quantificazione e le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e la ripartizione del Fondo tra settori, nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" n. C(2020) 1863 del 19.3.2020.

Relazione illustrativa

Le misure adottate per il contenimento del COVID19 hanno creato gravi difficoltà per l’intero settore zootecnico, a causa della chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle esportazioni.

Il problema si riscontra principalmente per i trasformati del latte destinati al consumo fresco, in particolare mozzarelle, che a seguito della chiusura della ristorazione non hanno più trovato i principali sbocchi commerciali, ma la stessa situazione si verifica per il settore carne, soprattutto per i tagli che trovavano nel canale HO.RE.CA il principale sbocco commerciale.

Al fine di alleggerire il peso finanziario che grava sulle imprese produttrici, è opportuno adottare misure volte a compensare parzialmente le spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione.

L’ammasso privato è una misura adottata nell’ambito delle Organizzazioni comuni di mercato anche a livello UE, per contribuire a stabilizzare i mercati in periodi di crisi, alleggerendo e dilazionando l’offerta del prodotto, ma reca insufficienti disponibilità finanziarie e, per tale ragione, è necessario integrare la relativa dotazione con risorse nazionali DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.215 Misure a favore della filiera dell’agrumicoltura e dell’allevamento ovino

1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 5 milioni di euro, per aumentare la dotazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2019. L’articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019, n. 44 è di conseguenza abrogato. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede utilizzando le risorse residue di stanziamento dell’anno 2019 previste dall’art. 9 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019, n. 44. All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi sostenuti per istruttorie, pratiche bancarie e interessi dovuti su mutui, prestiti o altri strumenti finanziari bancari contratti dalle imprese entro la data di presentazione della domanda di aiuto".

Relazione illustrativa

La crisi conseguente alla diffusione del COVID-19 ha inciso anche su settori agricoli come l’agrumicoltura e l’allevamento ovino. A tale scopo la norma interviene supportando la filiera degli agrumi attraverso il rifinanziamento del fondo nazionale agrumicolo e in particolare la misura relativa alla concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole. Allo stesso tempo si interviene per favorire l’accesso al credito per le imprese di allevamento degli ovini, in modo da garantire liquidità per tutta la fase produttiva. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.216 Contenimento produzione e miglioramento della qualità

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, è stanziato l’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 20% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l’erogazione del contributo da corrispondere alle imprese agricole.

Relazione illustrativa

L’emergenza sanitaria e sociale che stiamo vivendo ha generato una situazione di grave difficoltà per l’intera economia nazionale. Il settore vini di qualità (DOCG, DOC, IGT) sta affrontando una grave e drammatica crisi di mercato, dovuta soprattutto al blocco dei canali HO.RE.CA, che assorbono circa la metà della produzione vitivinicola di qualità.

In questo contesto, si registrano ormai livelli elevati di giacenze in cantina che andranno sicuramente ad incidere in modo significativo sull’equilibrio domanda/offerta del settore, anche per le prossime campagne. La situazione è ulteriormente aggravata dal fermo dell’attività agrituristica, voce sempre più significativa del bilancio aziendale.

In relazione a tali prospettive, per mantenere in equilibrio il mercato e per sostenere una politica remunerativa dei prezzi, occorre spingere le imprese vitivinicole ad un ridimensionamento della produzione della prossima annata, attraverso operazioni agronomiche da programmare nel più breve tempo possibile.

In tale contesto, l’attivazione di una misura volta alla riduzione volontaria delle rese per ettaro, da incentivare finanziariamente, appare la più appropriata, tenuto conto che sulle giacenze di prodotto relative alla campagna 2019, su cui è comunque necessario intervenire, si intende attivare una misura di distillazione di crisi rimodulando gli interventi previsti dall’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) del vino, finanziata con i fondi europei FEAGA.

Entrambe le misure, riduzione volontaria della produzione da sostenere con fondi nazionali e distillazioni di crisi da finanziare con fondi UE, consentirebbero di dare equilibrio al mercato, assicurare un sostegno economico all’azienda e, soprattutto, incidere in maniera sostanziale migliorando la qualità della produzione vitivinicola, che avrà migliori possibilità di affermarsi sui mercati.

Tali scelte, da valorizzare anche a livello comunicativo, rappresentano un ottimo biglietto da visita in termini di serietà, trasparenza e garanzia di qualità del vino italiano, soprattutto nei confronti degli operatori esteri. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.217 Anticipo PAC

1. In relazione all’aggravamento della situazione di crisi economica determinata dall’emergenza da COVID-19, all’articolo 10-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore" sono sostituite dalle seguenti "Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo e' concessa in misura pari al 70 per cento. In alternativa all’ordinario procedimento, l’anticipazione è concessa con riferimento al valore"

Relazione illustrativa

La disposizione è volta ad equiparare, per l’anno 2020, la procedura semplificata - già inserita nel testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che prevede un anticipo pari al 70 per cento - alla procedura ordinaria di anticipo PAC prevista dall’art. 10-ter, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, che, allo stato, prevede un anticipo pari al 50 per cento.

Si intende, dunque, chiarire che lo strumento della anticipazione, per l’anno 2020, viene corrisposto nella misura del 70% in entrambe le fattispecie previste dalla legge:

- la prima, di carattere speciale e con tempi accelerati e modalità semplificate, rivolta a coloro che non hanno potuto completare il processo di presentazione della domanda a causa delle misure restrittive adottate per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19, e per i quali l’anticipazione è corrisposta nella misura del 70 per cento ma calcolata sul valore del portafoglio titoli 2019 (art. 78 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);

- la seconda, di carattere ordinario e con tempi e modalità fissati a regime, prevista dall’art. 10-ter, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

La disposizione proposta, dunque, intende uniformare – per l’anno 2020 – la misura dell’anticipazione prevista, allo scopo di rendere possibile, a salvaguardia delle aziende agricole che non si siano avvalse della facoltà di presentare la domanda semplificata prevista dall’art. 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed abbiano invece presentato l’ordinaria domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) per l’annualità 2020, l’accesso all’anticipazione innalzata dal 50 al 70 per cento del valore della domanda.

Si rammenta che tale proposta normativa era già stata bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato, approvata dal Consiglio dei Ministri e inserita nel testo base del cd. dl "Cura Italia". Nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto legge, a causa di una formulazione non appropriata di un emendamento approvato al Senato, la predetta disposizione è stata oggetto di soppressione.

La disposizione proposta non impatta sui saldi di finanza pubblica per il 2020, in quanto l’anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori è compensata, a partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

398

Art.218 Mutui consorzi di bonifica ed enti irrigui

1. Al fine di fronteggiare la situazioni di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall’articolo 62 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati, possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.

2. I mutui sono concessi nell’importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

5. Con Decreto interministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, sono stabiliti i termini e la modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell’importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al precedente comma 2.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell’articolo XX"

Relazione illustrativa

Per favorire la continuità dell’attività dei consorzi di bonifica si propone la possibilità di ricorrere alla stipula di contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati e prestiti con quota interessi a totale carico dello Stato.

Tali mutui potranno essere concessi fino ad un massimo di complessivi 500 milioni di euro, pari a circa il 60% dei contributi annuali dei consorzi, con capitale da restituire in cinque anni a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

A tale scopo sono assegnati all'ISMEA 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate a copertura del pagamento degli interessi.

Con Decreto interministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle Politiche agricole e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla approvazione della presente legge, saranno stabiliti i termini e le modalità entro i quali gli enti dovranno presentare domanda, le motivazioni, la documentazione da allegare, i criteri di riduzione dei mutui nel caso in cui le richieste superino le disponibilità, gli elementi per la definizione di un piano di rientro. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

399

Art.218-bis Fondo emergenza alimentare

1. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020, anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati.

2. Alle finalità di cui al comma 1, contribuisce il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)2014/2020.

3. Il soggetto attuatore del programma di cui all’articolo 58, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzato ad acquisire servizi di assistenza tecnica finalizzati all’accelerazione dell’utilizzo delle risorse suddette, nei limiti dello 0,5% dell’importo dell’incremento del fondo. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

400

Capo VII Misure per l’ambiente

Art.219 Sostegno alle zone economiche ambientali

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all’articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4 e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

3. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il danno economico che la limitazione delle visite turistiche nei territori dei parchi nazionali sta producendo colpisce soprattutto l’insieme delle imprese turistiche (strutture ricettive, ristorazione), ivi compresi i professionisti che operano nel settore turistico all’interno dei parchi nazionali come guide escursionistiche e ambientali e guide del parco.

Per far fronte a tale situazione e preservare il tessuto sociale ed economico all’interno delle zone economiche ambientali (ZEA), così definite ai sensi dell’art.4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, si DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

401

prevede un contributo straordinario, per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro, per compensare il danno in termini di minor fabbisogno conseguito e consentire la prosecuzione di attività economiche che, operando all’interno di aree protette nazionali, hanno una responsabilità aggiuntiva rispetto alle imprese che non operano in tale contesto dovendo preservare la tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Il carattere aggiuntivo della misura proposta dalla norma in esame – aggiuntiva rispetto all’eventuale erogazione di contributi economici a favore delle categorie economiche interessate - trova ragionevole giustificazione nel fatto che i soggetti che operano all’interno dei parchi nazionali sono gravati di ulteriori oneri procedimentali e burocratici rispetto a coloro che agiscono al di fuori di dette aree e dalla necessità che tali soggetti operino con modalità eco-compatibili estremamente più onerose rispetto a quelle tradizionali. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle previsioni contenute all’articolo 13 della legge n. 394 del 1991, in forza delle quali il rilascio delle concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’ente parco, secondo una procedura prevista nel medesimo articolo. O al fatto che ove un ristoratore voglia realizzare uno spazio esterno per far fronte alle misure di distanziamento sociale dovute all’emergenza Covid-19 dovrà rispettare una serie di vincoli – anche in relazione ai materiali da utilizzare – non ricadenti su chi non opera in ambito ZEA. Conseguentemente per tali soggetti, vi saranno oneri ulteriori per fare fronte alle previsioni in corso di elaborazione per la fase 2 dell’emergenza Covid-2.

L’istituzione delle Zone Economiche Ambientali operata ai sensi dell’articolo 4-ter del decreto legge n 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, è dovuta proprio alla volontà del Legislatore di prevedere, mediante una specifica cornice giuridica a livello statale, misure incentivanti a favore dei soggetti che operano all’interno dei parchi nazionali che compensino il gravame amministrativo derivante dal fatto di operare all’interno dei parchi e tali da creare condizioni economiche favorevoli per la permanenza dei cittadini e delle imprese all’interno del territorio dei parchi nazionali e contrastare il fenomeno dello spopolamento.

Il comma 2 individua la copertura finanziaria della norma in argomento.

Secondo quanto previsto dal comma 3, il contributo viene ripartito in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 da ciascuna impresa richiedente. La modalità di corresponsione del contributo è definita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, potendosi a tal fine avvalere degli Enti parco, senza nuovi o maggiori oneri, per le attività di monitoraggio, verifica e controllo. Si prevede che, ai fini della corresponsione del contributo, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo è destinato esclusivamente alle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4-ter del decreto legge n. 111 del 2019.

Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogato in coerenza con la normativa unionale vigente in materia.

. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

402

Art.220 Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

1. Al fine di assicurare l’immediato insediamento della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, dopo le parole "a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132" aggiungere le seguenti "e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca";
  2. b) il comma 3 è soppresso;
  3. c) al comma 4, le parole "e del Comitato tecnico istruttorio" sono soppresse;
  4. d) al comma 5, al primo periodo le parole "e del Comitato tecnico istruttorio" sono soppresse e, al secondo periodo, le parole "e del Comitato" sono soppresse.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il vigente articolo 8 del Codice dell’Ambiente, al comma 3, ha istituito il Comitato tecnico istruttorio per supportare la Commissione di valutazione dell’impatto ambientale VIA-VAS. Tale Comitato, prevede la norma, deve essere composto da 30 unità di personale, pubblici dipendenti posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, cui è riconosciuta una indennità aggiuntiva a valere sui proventi delle tariffe pagate dai richiedenti VIA o VAS.

A causa dell’emergenza Covid-19 è stato impossibile procedere a costituire il suddetto Comitato con l’effetto che la nuova Commissione VIA-VAS - nominata con decreto del ministro dell’ambiente n. 241 del 2019 registrato in Corte dei Conti a febbraio 2020 – non si è potuta insediare e prosegue ad operare, in deroga e solo per alcuni tipi di valutazione, la medesima Commissione già scaduta 5 anni fa con costi nettamente superiori rispetto alla nuova Commissione (applicandosi la previgente normativa sui compensi dei commissari). Tale problematica potrebbe comportare un significativo ritardo nel rilascio dei pareri VIA- VAS necessari per assicurare l’avvio di lavori strategici per il Paese specialmente alla luce dell’emergenza Covid-19.

Al fine di consentire l’immediato insediamento della Commissione, l’emendamento sopprime il Comitato tecnico istruttorio e, al contempo, estende, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di siglare protocolli di intesa non solo il SNPA ma anche con altri enti pubblici di ricerca come l’ISPRA e il CNR.

Il venir meno di tale organo trova fondamento nel fatto che si tratta di una struttura di supporto "tecnico-giuridico" alla Commissione VIA VAS che a sua volta già svolge attività di supporto "tecnico-scientifico" all’autorità competente in materia di autorizzazioni ambientali ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; come si evince dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 241 del 20 agosto 2019 di nomina della Commissione VIA/VAS, i componenti di tale Commissione sono stati individuati nelle aree "ambientale" (25 unità), "economica" (4 unità), "giuridica" (8 unità), "salute pubblica" (3 unità), talchè le competenze richieste per i membri del Comitato tecnico sono di fatto assorbite tra quelle individuate per i membri della Commissione VIA/VAS.

Conseguentemente, si novellano i commi 4 e 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

403

Capo VIII Misure in materia di istruzione

Art. 221-bis Incremento posti concorsi banditi

1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto dipartimentale 510 del 23 aprile 2020 di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all’assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.

2. Il numero dei posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie di cui all’articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e all’articolo 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in deroga all’articolo 1, comma 4 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, è incrementato, complessivamente, di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il relativo limite annuale le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui sono state bandite le procedure con decreti dipartimentali n. 498 e 499 del 21 aprile 2020 di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all’assunzione di tutti i vincitori.

Relazione illustrativa e tecnica

L’intervento normativo è volto ad incrementare nella misura di 8.000 posti i concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all’articolo 400 del Testo unico scuola e all'art. 17, comma 2, lettera d), D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e di 8.000 posti la procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 1 del DL 29 ottobre 2019, n. 126.

Comma 1, concorso straordinario - L’incremento di 8.000 posti non produce oneri aggiuntivi quanto ai costi di assunzione atteso che le immissioni in ruolo dei vincitori (24.000+8.000=32.000), nei limiti dei posti vacanti e disponibili, saranno effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4 DL n. 126/2019, in tanti anni (n. 4) quanti ne occorreranno al fine di assicurare il rispetto della quota delle facoltà assunzionali già destinata al concorso. Quota che costituisce una parte di quelle complessive autorizzate dalla legislazione vigente.

L’incremento di posti invece determina maggiori oneri per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 13, lettera a) laddove si prevede che lo Stato si faccia carico di coprire le spese occorrenti per assicurare che tutti i neo-immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2017. Ai sensi del DM 616/2017, ciò comporta una spesa di 500 euro per discente. Si può stimare che, in aggiunta alla spesa massima possibile, già stimata in RT nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si debba prevedere una spesa aggiuntiva pari a 4 milioni di euro nell’anno 2023 necessari per coprire gli oneri di ulteriori 8.000 vincitori. L’intervento normativo ipotizzato genera dunque una maggiore spesa pari a 4 milioni di euro nell’anno 2023.

Comma 2, concorso ordinario - L’incremento di 8.000 posti non produce maggiori oneri per le finanze pubbliche. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.222 Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021

1. Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai seguenti interventi:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

c-bis) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche computabili con la situazione emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la dispersione;

d) acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al presente articolo potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5.

4. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell’istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell’istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle Istituzioni scolastiche alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell’Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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all’art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate, in favore delle istituzioni scolastiche che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicano al Ministero dell’istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste dal presente articolo. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020

6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell’istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.

7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020, a valere sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle scuole paritarie.

8. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.

9. Nelle more del perfezionamento delle variazioni di bilancio di cui al comma 13, il Ministero dell’istruzione, dal giorno seguente all’entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l’ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l’obiettivo di accelerare l’avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.

10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite. 11. Il Ministero dell’istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

Relazione illustrativa

La disposizione è diretta a sostenere e contribuire alla ripresa dell’attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza.

Dopo il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, sarà necessario adeguare l’avvio dell’anno scolastico a necessarie esigenze di distanziamento tra gli studenti, alla dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, all’adeguamento degli spazi fisici ed al sostenimento di modalità didattiche innovative. Sono inclusi lavori e forniture per l’adeguamento e la riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici anche in funzione delle indicazioni sanitarie per il contenimento del contagio da COVID-19. In particolare, le risorse possono essere destinate alla realizzazione di pareti mobili, a piccoli interventi edilizi di adattamento delle strutture e all’acquisto di infrastruttura impiantistica e tecnologica per consentire anche soluzioni di didattica a distanza. Solo attraverso l’insieme coordinato di tali interventi sarà possibile garantire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021. Ogni iniziativa, inoltre, dovrà essere ancora più rafforzata nei confronti delle situazioni di svantaggio per supportare il processo di inclusione ed evitare l’aggravarsi di fenomeni di dispersione scolastica. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Per concorrere a tale obiettivo, attraverso il comma 1, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all’art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene incrementato, per l’anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro.

Il comma 2 specifica per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono disporre dell’incremento del fondo per il funzionamento. In dettaglio:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

d) acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

Il comma 3, considerando che gli interventi, con particolare riferimento a quelli di cui alla citata lettera f), possono avere ad oggetto anche la realizzazione di lavori, per quanto di limitato impatto, supporta le scuole nel procedimento degli affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, prevedendo che possano utilizzare parte delle risorse assegnate sul fondo per il funzionamento, purché vengano rispettate le tempistiche stabilite dal comma 5 che prevedono la realizzazione, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

L’assegnazione delle risorse, ai sensi del comma 4, a tutte le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle presenti nella regione Sicilia, avviene entro dieci giorni dall’entrata in vigore della disposizione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento. Ai sensi del decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015, pertanto, il riparto avviene considerando la tipologia dell’istituzione scolastica, la consistenza numerica degli alunni ed il numero degli alunni diversamente abili, il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e il numero delle classi terminali.

L’assegnazione delle risorse avviene per esigenze di carattere immediato delle istituzioni scolastiche che pertanto, pur potendo articolare la spesa in relazione alle specifiche esigenze, in ragione dell’avvio dell’anno scolastico, avranno tempi di realizzazione molto ristretti. Il comma 5 prevede che entro il 30 settembre 2020 gli interventi debbano essere realizzati o, comunque, devono essere completate le procedure di affidamento. Per riassegnare le risorse non impegnate il Ministero, sulla base di apposito monitoraggio, dispone un piano di redistribuzione delle risorse e la riassegnazione in base alle residue esigenze. Tali risorse dovranno, comunque, essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

407

I commi 6 e 7 prevedono, inoltre, lo stanziamento di 39,2 milioni di euro per assicurare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, nell’ambito delle attività in presenza connesse all’espletamento dell’esame di stato per l’anno scolastico 2019/2020, di effettuare interventi di pulizia secondo le prescrizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute n. 5543 del 22/02/2020 nonché di poter acquistare dispositivi di protezione individuali da mettere a disposizione degli studenti e del personale scolastico coinvolto. A tal fine il Ministero provvede ad assegnare alle istituzioni scolastiche una risorsa finanziaria appositamente stanziata sulla base del numero di studenti, del numero di unità di personale scolastico mediamente coinvolti, ivi inclusi i componenti delle commissioni, nonché il numero di plessi in ciascuna delle istituzioni scolastiche interessate dallo svolgimento degli esami di Stato.

Come già previsto per altre misure di carattere emergenziale in favore del sistema scolastico e, in particolare, per le piattaforme per la didattica a distanza di cui all’articolo 120 del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 8 prevede che le scuole svolgono le procedure di affidamento di cui al presente articolo mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, dato il limitato impatto degli interventi di gran lunga inferiore alla soglia comunitaria, qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono alla realizzazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La presenza di circa 8.300 scuole comporta che, mediamente, ad ognuna di esse sarà assegnata la somma di 40.000 euro per realizzare tutti i diversi interventi di cui al comma 2.

I commi 9 e 10 contengono delle previsioni che consentono di garantire che le somme relative agli esami di stato vengano immediatamente assegnate da parte del ministero nei limiti delle risorse iscritte in bilancio e che le altre somme di cui al comma 1 possano essere immediatamente assegnate per consentire, nelle more del perfezionamento delle variazioni di bilancio, di programmare la spesa e avviare le procedure amministrativo contabili.

Ai sensi del comma 11, l’utilizzo congruo delle risorse ed il rispetto dei termini descritti, sarà verificato dai revisori dei conti delle singole istituzioni scolastiche anche sulla base di specifiche indicazioni ed indirizzi ministeriali. Lo stesso Ministero supporterà le scuole tramite il servizio, già funzionante di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse, come previsto al comma 12. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.223 Edilizia scolastica

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l’assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell’istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze.".

2. In considerazione dell’attuale fase emergenziale è ammessa l’anticipazione del 20% del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020.

3. All’articolo 1, comma 717, secondo capoverso, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) dopo la parola "vincolate" è aggiunta la seguente "prioritariamente";
  2. b) dopo la parola "cantierizzazione" sono aggiunte le seguenti "e al completamento".

4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.

5. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

6. La conferenza di servizi di cui al comma 6 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del periodo precedente, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell’istruzione procede all’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell’istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.

Relazione illustrativa

La proposta normativa intende semplificare al comma 1 le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale. La norma prevede, infatti, che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Il comma 2 prevede la possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nell’ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese.

Il comma 3, invece, semplifica la procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui all’articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare le risorse derivanti dall’alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento.

Infatti, a seguito della stima del valore delle aree, è emersa la necessità da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di sostenere spese per opere di demolizione e di bonifica che non erano sostenibili dall’INAIL e che non erano oggetto di finanziamento.

In considerazione del fatto che la procedura era stata pensata in modo da consentire all’ente locale di compartecipare alla realizzazione dell’intervento, utilizzando le risorse derivanti dall’alienazione dell’area, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015 ne ha successivamente limitato l’utilizzo alle sole spese di progettazione.

Il comma 4 prevede una semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19. Infatti, si prevede che per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.

Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 introducono una semplificazione procedurale per consentire l’immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.

In particolare, considerando che i riparti e le assegnazioni delle risorse in materia di edilizia scolastica sono spesso subordinati all’acquisizione di concerti e/o pareri di altre pubbliche amministrazioni, con il comma 5 si introduce un termine di 10 giorni per la relativa risposta e si prevede che nel caso di infruttuoso decorso del predetto termine, viene indetta dal Ministero dell’istruzione una conferenza di servizi per semplificare l’iter di adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel comma 6 è indicata la modalità di svolgimento della conferenza, i tempi di convocazione e di conclusione del procedimento ridotti e in deroga a quelli previsti per tale strumento dalla legge n. 241 del 1990.

L’obiettivo della proposta è quello di consentire, in questa fase emergenziale di sospensione forzata delle attività didattiche, di accelerare al massimo l’assegnazione delle risorse agli enti locali e, di conseguenza, l’avvio dei cantieri approfittando proprio della chiusura delle scuole. Attualmente, infatti, l’iter di adozione degli atti e dei decreti per l’assegnazione delle risorse richiede tempi anche molto lunghi di 2 o 3 mesi, per garantire l’acquisizione di concerti e di pareri da parte di altre Amministrazioni centrali. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.224 Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni

1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l’anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19.

2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l’anno 2020, si provvede, previa intesa in Conferenza unificata, con decreto del Ministro dell'istruzione, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Si prescinde dall’intesa qualora la stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni.

3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

Relazione illustrativa

La norma prevede, anche in considerazione dello stato di emergenza l’incremento del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sarà ripartito, ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, previa intesa in conferenza unificata. Considerata la ristrettezza dei tempi, potrà prescindersi dall’intesa qualora la stessa non sopraggiunga nel termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

I soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le scuole paritarie dell’infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, di un contributo previsto per 65 milioni al comma 3. Il relativo riparto avviene tramite decreto del Ministro dell’istruzione.

Art.225 Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica

1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano anche l’organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Il Ministero dell’istruzione affida la realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell’istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.

Relazione illustrativa

comma 1 — la disposizione intende porre rimedio a una storica carenza della porzione del sistema informativo del Ministero dell’istruzione dedicata alla missione istituzionale dell’istruzione scolastica.

In particolare, si tratta di un sistema di natura prevalentemente transazionale, orientato alla gestione giuridica ed economica del personale scolastico. Sono presenti solo in minima misura, invece, funzioni di raccolta, sistematizzazione e validazione dei dati, che ne favoriscano l’aggregazione e l’interrogazione in base alle diverse dimensioni di analisi pertinenti.

Pertanto, si prevede di costruire datawarehouse e datamart che consentano, viceversa, ai decisori politici e amministrativi di assumere le decisioni di rispettiva competenza, nella piena consapevolezza dell’impatto di sistema e delle relative conseguenze.

Si tratterebbe, peraltro, di un sistema informativo che potrebbe condurre a una migliore previsione del fabbisogno di personale nelle diverse aree del Paese, tenuto conto delle dinamiche di lungo periodo della popolazione residente in età scolare nonché delle esigenze, anch’esse mutevoli nel tempo, derivanti dalla programmazione territoriale dell’offerta formativa.

Infine, appare oramai necessario supportare le istituzioni scolastiche nella gestione quotidiana delle pratiche per la gestione giuridica ed economica del personale, anche avvalendosi, in ragione dell’elevatissimo volume, delle tecnologie dell’intelligenza artificiale, eventualmente in cooperazione applicativa con il servizio NoiPA del MEF, che continuerà a gestire le partite stipendiali. Ciò consentirebbe, ad es., di facilitare il lavoro quotidiano per la gestione delle istanze di cessazione dal servizio, con un beneficio molto tangibile per le segreterie amministrative delle scuole.

La costruzione del sistema informativo in questione verrà affidata alla SOGEI in qualità di società in-house del Ministero dell’istruzione. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.225-bis Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell’istruzione

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.226 Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell’anno scolastico o formativo

1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale ( I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ( I.F.T.S.), tali attività sono svolte con modalità a distanza individuate dai medesimi istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

2., Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l’anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il primo comma della proposta normativa dispone, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza epidemiologica e in analogia a quanto previsto per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, che le attività didattiche erogate dai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale ( I e F.P.) e dai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ( I.F.T.S.), siano svolte con modalità a distanza dai medesimi istituti, tenuto conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità

Il secondo comma della proposta normativa è finalizzato a salvaguardare la validità dell’anno formativo 2019/2020 dei percorsi IeFP, IFTS e ITS, analogamente a quanto disposto per l’anno scolastico 2019/2020. Inoltre, trattandosi di situazione necessitata, si prevede che la sospensione delle attività in presenza non incida negativamente e che, pertanto, non rilevi ai fini dell’applicazione del meccanismo di decurtazione dei finanziamenti. Infatti, l’art 4, comma 7, del d.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, dispone che l'Autorità di gestione può prevedere, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità. Con la presente proposta normativa si intende derogare alla già menzionata disposizione.

Inoltre, si dispone che i medesimi istituti assicurano, individuandone le modalità e ove considerato necessario, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Capo IX Misure in materia di università e ricerca

Art.227 Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

1. Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" di cui all’articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è incrementato, per l’anno 2020, di 62 milioni di euro. L’incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l’accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l’acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l’accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all’attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l’anno 2020, di 165 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM statali è incrementato, per l’anno 2020, di 8 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse.

4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.

5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti

DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

415

 

accreditati" e della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificata dall’art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che terminano il percorso di dottorato nell’anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall’art. 8, comma 1, primo periodo, del citato Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 è differito, per l’anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 15 milioni di euro.

6. La durata degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, può essere prorogata dai soggetti conferenti l’assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell’attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.

7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A decorrere dall’anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall’anno 2023".

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo…

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

In considerazione della grave crisi economica e sociale causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessaria l’attivazione di una serie di interventi finalizzati a supportare le esigenze di studenti, dottorandi e ricercatori affinché sia garantito il diritto allo studio e siano rimossi gli ostacoli legati alle nuove forme di didattica a distanza (digital divide).

Il presente articolo mira a introdurre le misure di sostegno necessarie alle istituzioni universitarie, AFAM ed agli Enti pubblici di ricerca, per affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto.

Le disposizioni in esame sono pertanto finalizzate, innanzitutto, a destinare maggiori risorse all’intero comparto dell’Istruzione superiore e della ricerca, tramite il necessario potenziamento degli strumenti già predisposti con il decreto-legge "Cura Italia" (comma 1) e dei fondi ordinari di finanziamento (FFO e FIS ai commi 3 e 4), al fine di supportare le esigenze degli studenti e dei ricercatori che potrebbero subire ripercussioni negative dallo stato di crisi.

In coerenza ed in continuità con le misure fino ad ora adottate nell’ambito della ricerca, inoltre, si introducono norme di proroga in favore dei dottorandi (comma 5) e degli assegnisti di ricerca (comma 6) per garantire il recupero delle attività sospese e la continuità in un settore strategico per la ripartenza del Paese, nonchè misure di carattere ordinamentale (commi 6 e 7) finalizzate a rendere possibile, attraverso le semplificazioni ivi indicate, il raggiungimento degli obiettivi connessi alle linee di finanziamento introdotte dal presente articolo

In particolare:

La disposizione di cui comma 1 incrementa di 62 milioni di euro il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" istituito con l’articolo 100, co. 1, del DL 18/2020 (Cura DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Italia), con la specifica finalizzazione delle risorse al sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell’emergenza in atto, si renda necessario l’acquisto di dispositivi digitali, l’accesso da remoto a banche dati e risorse bibliografiche e l’accesso a piattaforme digitali per la ricerca e la didattica a distanza. L’incremento, dunque, è volto a colmare il divario digitale emerso in fase di prima applicazione della didattica a distanza, in modo da garantire in maniera uniforme e diffusa l’erogazione dei servizi agli studenti e consentire a tutti di proseguire il percorso formativo, evitando che la ridotta consistenza iniziale del Fondo produca misure meramente frammentarie e di scarso impatto. Si chiarisce, inoltre, che per gli acquisti dei relativi beni e servizi le amministrazioni interessate – anche in considerazione dell’estrema urgenza connessa alle finalità degli acquisti medesimi – possano invocare la disposizione dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che, invero, consente modalità semplificate per lo svolgimento della gara (senza previa pubblicazione del bando) per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili.

Il comma 2 è finalizzato ad autorizzare le università statali e le istituzioni AFAM a procedere all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, facendo ricorso al mercato attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip. Le università e le istituzioni AFAM, quindi, potranno effettuare gli acquisti suindicati, in deroga all’obbligo di provvedere agli approvvigionamenti esclusivamente attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali, non solo nel caso – già previsto dalla normativa vigente – di acquisti funzionalmente destinati all’attività di ricerca e terza missione, ma anche per gli acquisti dei medesimi beni destinati all’attività didattica. L’Amministrazione, per effettuare gli acquisti potrà usare il portale Consip (MEPA) con gli strumenti RdO (richiesta di offerta), trattativa diretta, ordine diretto di acquisto, se sottosoglia, nonché con le procedure previste dal codice dei contratti, sempre tramite il portale, se sopra soglia. La norma in esame, assolutamente indispensabile in ragione delle attività che le istituzioni di formazione superiore stanno svolgendo in questo momento di emergenza, colma, in ogni caso, anche la lacuna normativa dell’articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, che non aveva previsto tale agevolazione anche per gli acquisti funzionalmente destinati alla didattica che attualmente rivestono un’importanza notevole per il prosieguo delle attività.

Il comma 3 reca un incremento di 165 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per il solo anno 2020, al fine di consentire di individuare ulteriori casi di esonero o riduzione del contributo onnicomprensivo annuale a carico degli studenti. Con tale intervento, si intende liberare risorse all’interno dei bilanci degli atenei – attualmente gravate, peraltro in modo insufficiente, dalla copertura di quota parte della misura della c.d. no tax area all’attuale platea – al fine di favorire l’estensione delle provvidenze in parola al maggior numero di studenti, in ragione delle difficoltà connesse alla eccezionale congiuntura sfavorevole in atto. Per le medesime finalità, un incremento di 8 milioni di euro è disposto a favore del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attivita' didattiche delle istituzioni AFAM.

Al comma 4 si prevede un incremento pari a 40 milioni di euro del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (di cui all’art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012), al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli. Detto incremento è finalizzato, innanzitutto, a colmare il gap attualmente esistente tra il numero di studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e gli effettivi percettori delle borse di studio: il che determina un’ingiustizia che nell’attuale stato di crisi risulterebbe particolarmente inopportuna. Si prevede inoltre che fino alla concorrenza dei fondi disponibili, si sostengano ulteriori interventi promossi dalle regioni per tutti quegli studenti DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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che, a causa della situazione emergenziale in corso, risultino esclusi dalle graduatorie per non aver potuto conseguire in tempo utile i requisiti legati al merito.

Al comma 5 si introduce una proroga di due mesi, a richiesta, a beneficio dei dottorandi titolari di borse di studio iscritti all’ultimo anno, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. A tal fine il Fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), della legge 537/1993 è incrementato di 15 milioni di euro.

Il comma 6 riconosce la possibilità ai soggetti che conferiscono assegni di ricerca (tra gli altri, università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonchè ogni altra istituzione il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca) di prorogare la durata degli assegni in essere alla data del 9 marzo 2020 del tempo necessario a concludere il progetto di ricerca, la cui attività abbia subito nocumento dalle misure di contenimento del contagio adottate dal Governo. La norma è, dunque, volta a garantire la possibilità che, in ragione della sospensione di talune attività connesse alla ricerca, le Università e gli Enti di ricerca reputino necessario prorogare la durata degli attuali contratti, al fine di consentire il recupero di quelle attività di ricerca inevitabilmente rallentate a causa del periodo di chiusura disposto per far fronte all’emergenza sanitaria. Tenuto conto che la normativa vigente prevede dei limiti massimi per la durata degli assegni in parola, si rende indispensabile che tali limiti massimi siano prorogati in via generale, al fine di non creare disparità di trattamento tra i soggetti beneficiari della proroga ai sensi della presente disposizione e di quelli che, in ipotesi, attesa l’autonomia dei soggetti conferenti gli assegni, possano beneficiarne ad altro titolo.

Al comma 7 si prevede il rinvio all’esercizio 2023 (fabbisogno realizzato nel 2022) dell’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto, a livello di comparto, del fabbisogno finanziario assegnato al Sistema universitario (articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145): ciò non solo alla luce della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare con la diffusione dell’epidemia da Covid-19 e delle conseguenti spese impreviste e indispensabili sostenute da parte degli Atenei ma, anche, in considerazione dell’acquisizione delle informazioni riferite alle spese per ricerca attraverso il sistema SIOPE+ che rendono necessario un biennio di sperimentazione per la costante e completa acquisizione delle informazioni; informazioni indispensabile ai fini del monitoraggio in corso d’esercizio da parte degli atenei e del Ministero dell’Università e della Ricerca. In questo modo si eviterebbe che, in un momento particolarmente delicato per le università statali, si aggiungano ulteriori criticità che potrebbero comprometterne il già precario equilibrio.

Il comma 8 reca la copertura finanziaria. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.228 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici

1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l’eliminazione di una prova, il decreto di cui al periodo precedente individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. Nelle more della ricostituzione dell’Osservatorio nazionale di cui all’art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l’accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l’anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute, 13 giugno 2017, prot. n. 402, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l’anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l’accreditamento ministeriale per l’anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l’anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell’Università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell’Osservatorio nazionale di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 marzo 2015, prot. n.195, prorogato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2 maggio 2018, prot. n. 342 e come da ultimo integrato dal Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 settembre 2018, prot. n. 608, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.

3. All’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130, recante "Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 36 comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368", il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al concorso possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d’esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l’inizio delle attività didattiche delle scuole."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Al comma 1 si intende introdurre misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolate dal MUR, le cui prove siano in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si prevede che il Ministero dell’Università e della Ricerca possa disporre, sulla base della richiesta proveniente dagli organismi nazionale dei relativi ordini o collegi professionali, modalità alternative e/o semplificate per le prove ancora da svolgersi. Nel caso in cui – in ragione del protrarsi dello stato di emergenza e lo stato do avanzamento dello specifico esame di stato – sia richiesta la riduzione del numero delle prove previste dalle disposizioni vigenti (la maggior parte delle quali sono indicate in un atto di natura regolamentare, il DPR 328 del 2001), il decreto del Ministro dovrà in ogni caso assicurare l’omogeneità dello svolgimento delle prove ed il rispetto dei principi comunitari in materia.

Il comma 2 reca una disposizione particolarmente urgente, finalizzata a consentire in questo periodo di obiettiva complessità dell’azione amministrativa, modalità semplificate per l’accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, in ragione della mancata costituzione dell’Osservatorio nazionale di cui all’art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In ragione dell’urgenza determinata dalla necessità di non far mancare l’offerta formativa per il prossimo anno accademico, si prevede innanzitutto una proroga degli accreditamenti già disposti per il decorso anno accademico. Per consentire comunque una valutazione delle Scuole di specializzazione che in occasione della scorsa valutazione avevano avuto esito negativo si dispone che, nelle more della costituzione del nuovo Osservatorio, il cui processo di nomina è incompatibile con la necessità di un celere avvio delle attività qui richieste, venga costituito un comitato di esperti formato dai componenti del decorso Osservatorio. La necessità di tale rivalutazione è determinata dal fatto che tali Scuole, sulla base dello scorso giudizio, hanno, nella maggior parte dei casi, proseguito nella loro attività di adeguamento organizzativo, investendo nel raggiungimento degli standard richiesti; risulta peraltro ragionevole assegnare il compito della verifica delle prescrizioni indicate alle Scuole al medesimo collegio che le ha formulate in precedenza, in modo da consentire uno svolgimento mirato e celere delle attività qui indicate. Peraltro, il possibile accreditamento di nuove Scuole avrebbe l’effetto positivo di allargare la rete formativa a beneficio della ricettività di un maggior numero di contratti di specializzazione.

Il comma 3 reca una modifica al Regolamento n.130/2017 che risulta strettamente consequenziale alla riforma della laurea abilitante in medicina e chirurgia, disposta dall’art. 102 del d.l.18/2020. Con la modifica indicata si consente, infatti, a tutti coloro i quali conseguiranno la laurea già abilitante durante la sessione di giugno-luglio di prendere parte alla prova d’esame che di norma si svolge a partire da luglio, pur chiudendo le iscrizioni al concorso i primi di giugno. In sostanza la nuova formulazione amplia l’accesso al concorso laddove il concetto di "partecipazione al concorso" viene sostanzialmente inteso come "partecipazione alla prova concorsuale". La disposizione è particolarmente urgente in relazione alle tempistiche di emanazione del bando del concorso, solitamente adottato a maggio.

Il comma 4 interviene sul meccanismo di conferimento degli incarichi a tempo determinato, ed a tempo pieno, inserito in conversione al DL 18/2020, introducendo un ulteriore elemento a tutela della continuità del percorso formativo degli specializzandi coinvolti in tale misura. Tenuto conto che, come detto, gli incarichi in parola hanno durata massima pari ad un anno e consistono in un impegno a tempo pieno, risulta necessario far sì che tali contratti siano portati alla durata di 6 mesi e che gli stessi possano essere prorogati solo in esito alla stipula degli accordi tra le Regioni e le Università in merito alle modalita' di svolgimento della DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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formazione specialistica e delle attivita' formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Si tratta, dunque, di misura posta a presidio della continuità del percorso formativo degli specializzandi i quali, grazie al rispetto del menzionato accordo, sono messi in condizione di svolgere attività utili alla funzionalità del Servizio Sanitario nazionale in questa fase di emergenza e, allo stesso tempo, coerenti con il rimanente percorso didattico relativo alla propria branchia di specializzazione.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni del presente articolo sono di carattere ordinamentale, per cui dalla loro applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con particolare riferimento al comma 2, la disposizione precisa che, al pari di quanto già previsto per l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate che non siano già sostenute dalle amministrazioni di appartenenza dei partecipanti in base alla normativa vigente. Tale prescrizione è infatti contenuta nel decreto istitutivo del decorso Osservatorio (Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 marzo 2015, prot. n.195, ai cui sensi «la partecipazione all’Osservatorio è onorifica e non prevede corresponsione di gettoni di presenza. Essa dà luogo al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal Presidente e dai rappresentanti dei medici in formazione specialistica, ove competano ai sensi della normativa vigente. Le spese sostenute dagli altri componenti saranno a carico delle Amministrazioni di appartenenza»), la cui attività, con la norma in esame, viene di fatto prorogata. Al riguardo si fa presente che il mandato del decorso Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica "uscente", ha avuto durata triennale per espressa previsione del decreto ministeriale istitutivo 27.3.2015, n. 195 che, all’art. 2, co. 2, prevedeva che "la permanenza in carica del Presidente e dei relativi componenti ha durata triennale, decorrente dalla data del presente decreto". Essendo il procedimento di ricostituzione dell’Osservatorio un procedimento complesso, costituito da molteplici designazioni, alcune delle quali tuttora mancanti, ed essendo il decorso osservatorio ormai spirato, con la presente disposizione si intende, attesa l’eccezionalità della situazione e la necessità di addivenire con la massima urgenza alla definizione della rete formativa delle scuole di specializzazione medica, prorogare l’attività del vecchio collegio, al quale è affidato il riesame delle sole istanze negate nello scorso anno accademico. Per l’attività del collegio si ripetono le identiche modalità di funzionamento con la previsione, in termini di costi, del solo rimborso delle spese documentate per il presidente ed i tre componenti di designazione studentesca. Al riguardo si fa presente che in considerazione del numero massimo di istanze rivedibili (pari a 54, tali essendo le scuole non accreditate nello scorso anno accademico) si svolgeranno ragionevolmente pochissime sedute del collegio (in ipotesi due) e che dunque le possibili spese qui previste – e già riconosciute a legislazione vigente – potranno trovare certamente capienza nei seguenti capitoli del Dicastero utilizzati per le spese di missione in parola

• 1689 PG 1 (stanziamento competenza e cassa: euro 12.379,00)

• 2389 PG1 (stanziamento competenza e cassa: euro 4.249,00)

• 2489 PG1 (stanziamento competenza e cassa: euro 4.249,00) DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.229 Misure a sostegno dell’attività della ricerca

1. Nelle more di una revisione dei decreti di natura non regolamentare di cui all’articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il Ministero dell’Università e della Ricerca può disporre l’ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti ministeriali 26 luglio 2016, n.593, 26 luglio 2016, n.594 e 18 dicembre 2017, n.999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all’articolo 18 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Il comma 1 mira ad allineare alle "migliori pratiche" europee la normativa per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, onde consentire ai partner italiani una più efficace e spedita partecipazione a detti progetti. Nello specifico, si intende anticipare la fase dell’ammissione al finanziamento in un momento antecedente alla nomina dell’Esperto Tecnico Scientifico (ETS) rispetto alla normativa attuale che prevede la preventiva nomina del ETS, la quale, normalmente richiede un minimo di 5 mesi di tempo. Con l’anticipazione del decreto di ammissione al finanziamento sulla base delle graduatorie internazionali – per le quali il MUR concorre nella fissazione dei criteri di valutazione e di eleggibilità – i beneficiari non dovranno più attendere la nomina dell’ETS per avviare l’iter di contrattualizzazione. Tale scelta, consentirebbe ai partner italiani di avviare le proprie attività in sincronia con i partner stranieri, evitando rallentamenti per l’intero consorzio e, soprattutto, garantendo ai partner pubblici (università ed enti pubblici di ricerca) la possibilità di anticipare le spese del progetto. Soltanto successivamente al decreto di ammissione verrà nominato l’ETS che si occuperà della cd fase "in itinere" per la valutazione ed il monitoraggio scientifico sullo stato di avanzamento del progetto. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.229-bis Piano di investimenti straordinario nell’attività di ricerca

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall’articolo 6, comma 5-sexies del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell’Unione Europea, il Ministro dell’Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.

5. Al fine di promuovere l’attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l’anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento, sono stabilite i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma.

6. Per l’anno 2020, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 591 e 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, agli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all’articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per i quali resta fermo l’obbligo di versamento di cui all’articolo 1, comma 594, della legge n. 160 del 2019.

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7. Nelle more di una revisione dei decreti di natura non regolamentare di cui all’articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il Ministero dell’Università e della Ricerca può disporre l’ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti ministeriali 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n.999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all’articolo 18 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con le misure contenute nel presente articolo si introducono rilevantissime misure finalizzate al rilancio, attraverso investimenti mirati, del sistema nazionale della ricerca e, per il suo tramite, della competitività del Paese.

Le misure si muovono su una duplice linea di azione: un robusto investimento nel capitale umano e una promozione dei progetti di ricerca maggiormente innovativi.

Con le misure di cui ai commi da 1 a 3 si implementano le misure di sostegno per l’accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale.

In particolare, al comma 1, con incremento di risorse (pari a 200 milioni a decorrere dal 2021) si rafforza considerevolmente il piano di assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 già attivato dal Governo con l’articolo 6 del decreto legge n. 162/2019. In particolare si prevede di aggiungere ai 1607 ricercatori, la cui assunzione è stata già disposta, ulteriori 3.333 ricercatori, per un numero complessivo di assunti, al 1 gennaio 2021, di 4.940 unità.

Al comma 2, invece, si prevede analoga misura destinata ai ricercatori da assumere presso gli enti pubblici di ricerca nel limite di spesa di 50 milioni di euro, in grado di assumere un numero di ricercatori pari a oltre 1300 unità.

I commi 4 e 5 accrescono le , rispettivamente, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a).

Il comma 6 reca deroghe, a beneficio delle università e gli enti di ricerca, ai nuovi limiti di spesa per l’acquisto di beni e servizi, per il triennio 2020-2022, introdotti dalla Legge n. 160 del 2019. La disposizione è particolarmente urgente poiché le nuove esigenze determinate dalla emergenza COVID hanno dimostrato l’impellente necessità che gli EPR, proprio per la natura dell’azione da essi svolta, debba prescindere – fermi restando gli obiettivi di risparmio per la finanza pubblica, che con la presente disposizione vengono confermati – da una eccessiva rigidità. Si prevede, inoltre, che la medesima deroga sia prevista anche per Fondazione di ricerca IIT, in considerazione dell’attività da essa svolta, proprio in occasione dell’emergenza COVID, che l’ha vista particolarmente impegnata nelle attività di ricerca applicata alla attuale congiuntura. Si segnala, infatti, che la fondazione ha intrapreso importanti progettualità, che prevedono l’impiego di risorse da destinare ad acquisiti in ICT, in relazione alle quali si rende ineludibile poter derogare ai limiti indicati dalla disposizione in parola (si pensi al progetto "LHF-Connect" - un robot avatar in telepresenza basato su un iPad controllato a distanza - nonché alla realizzazione di dispositivi per respiratori con la metodologia "Facility di IIT" per la stampa 3D, messa a disposizione di diversi ospedali per sopperire alla mancanza di alcuni componenti dei respiratori nonché di valvole, sdoppiatori e componentistica; da ultimo, si segnala, la realizzazione di un Respiratore a costruzione rapida DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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che può essere prodotto in grandi quantità partendo da componentistica esistente in Italia: in sole 5 settimane è stata sviluppata la meccanica, l’elettronica e il software di controllo e realizzato il primo prototipo testato).

Il comma 7 mira ad allineare alle "migliori pratiche" europee la normativa per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, onde consentire ai partner italiani una più efficace e spedita partecipazione a detti progetti. Nello specifico, si intende anticipare la fase dell’ammissione al finanziamento in un momento antecedente alla nomina dell’Esperto Tecnico Scientifico (ETS) rispetto alla normativa attuale che prevede la preventiva nomina del ETS, la quale, normalmente richiede un minimo di 5 mesi di tempo. Con l’anticipazione del decreto di ammissione al finanziamento sulla base delle graduatorie internazionali – per le quali il MUR concorre nella fissazione dei criteri di valutazione e di eleggibilità – i beneficiari non dovranno più attendere la nomina dell’ETS per avviare l’iter di contrattualizzazione. Tale scelta, consentirebbe ai partner italiani di avviare le proprie attività in sincronia con i partner stranieri, evitando rallentamenti per l’intero consorzio e, soprattutto, garantendo ai partner pubblici (università ed enti pubblici di ricerca) la possibilità di anticipare le spese del progetto. Soltanto successivamente al decreto di ammissione verrà nominato l’ETS che si occuperà della cd fase "in itinere" per la valutazione ed il monitoraggio scientifico sullo stato di avanzamento del progetto. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Capo X Misure per l’innovazione tecnologica

Art.230 Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di cinquanta milioni di euro per l’anno 2020, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l’anno 2020, si provvede XXXXXX.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I numerosi strumenti destinati alla modernizzazione e semplificazione del Paese necessitano di un adeguato supporto finanziario tutt’ora assente. La norma colma questo deficit istituendo il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, dell’accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale), nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche. Le risorse sono destinate anche a coprire le spese per le attività e i servizi di assistenza e supporto tecnico-amministrativo necessari a realizzare gli interventi.

La dotazione prevista per il Fondo è di 50 milioni di euro, stanziati già nel 2020 e utilizzabili negli anni a venire, che vengono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri e rimangono stabilmente nella disponibilità del ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, a cui sono assegnate. Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla gestione del fondo e agli interventi previsti, utilizzando via via anche le risorse eventualmente non impiegate alla fine di ciascun esercizio e sempre tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.

L’individuazione degli interventi previste con le risorse del Fondo avviene sulla base di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Capo XI Coesione territoriale

Art.231 Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e del Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more di sottoposizione all’approvazione in CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all’articolo 44 del Decreto Legge 30 aprile 2019, la Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all’approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020, dandone opportuna informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione.

Relazione illustrativa e tecnica

La norma si propone di rendere le finalità e gli ambiti di intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione coerenti con le importanti modifiche recentemente apportate dai regolamenti europei relativi ai Fondi SIE, consentendo la possibilità di destinare le risorse del Fondo, al pari delle risorse dei Fondi SIE, a misure per a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19. L'efficacia della norma decorre dal 1° febbraio 2020, in coerenza con la data a partire dalla quale i Regolamenti (UE) consentono l'ammissibilità degli interventi emergenziali nell'ambito dei Fondi SIE. La norma prevede che ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale possa usufruire della citata possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l'emergenza Covid-19 nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE. La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.232 Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia Covid-19.

2. Le risorse erogate dall’Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.

3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell’integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.

4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli per dalle spese emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) assegnate alle Amministrazioni di riferimento che non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more di sottoposizione all’approvazione in CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all’approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazione viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l’assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.

5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.

6. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025.

Relazione illustrativa e tecnica

Con le modifiche ai regolamenti relativi ai Fondi Strutturali dell’UE per il periodo 2014-2020 introdotte a marzo ed aprile 2020, è stata, fra l’altro, prevista la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021.

Con l’articolo proposto, si intende promuovere la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020, finalizzata a favorire l’utilizzo al tasso di cofinanziamento dell’UE al 100 per cento dei fondi stessi per il contrasto all’emergenza, a consentire con le risorse rivenienti dal bilancio comunitario la prosecuzione degli investimenti pubblici con finalità proprie della politica di coesione previsti da ciascun programma, con particolare riguardo a quelli relativi alle regioni meridionali, a fornire un contributo concreto agli equilibri di finanza pubblica.

Nello specifico, la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 è finalizzata a liberare spazi e risorse allo scopo di rendicontare e certificare le spese per l’emergenza Covid-19 anche utilizzando al tasso di cofinanziamento UE al 100%.

Il comma 2 assicura la salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione prevedendo che le risorse erogate dall’Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali sono riassegnate alle stesse Amministrazioni e Autorità di gestione che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi complementari, vigenti o da adottarsi.

Nelle more dell’integrale ricostituzione dei POC le amministrazioni possono comunque proseguire negli impegni già assunti sui progetti originariamente finanziati sui fondi strutturali europei attraverso riprogrammazioni del FSC o nuove assegnazioni nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale, da reintegrare con il meccanismo dei commi 4 e 5.

In tal modo, i programmi dei Fondi strutturali possono contribuire alle spese per l’emergenza, originariamente non previste, mentre i Programmi Complementari consentono di salvaguardare il volume complessivo degli investimenti della politica di coesione nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.233 Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza Covid-19

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall’articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il comma 65-quater è aggiunto il seguente comma:

"65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di Euro 60 milioni per l’anno 2020, di Euro 30 milioni per l’anno 2021 e di Euro 30 milioni per l’anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.".

Relazione illustrativa

La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall’articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, è incrementata di Euro 60 milioni per l’anno 2020, di Euro 30 milioni per l’anno 2021 e di Euro 30 milioni per l’anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni delle aree interne di garantire un maggiore supporto alle attività economiche, artigianali e commerciali colpite dall’emergenza Covid-19. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.234 Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

1. Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Relazione illustrativa

La misura prevede la maggiorazione, nelle Regioni del Mezzogiorno e per gli investimenti afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, della misura generale di credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche al fine di agevolare l’attività di ricerca in ambito Covid-19 . La maggiorazione è disposta nelle misure di cui al comma 1 e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 25 del Reg. UE 651/2014 relativo ad "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo". La maggiorazione è disposta a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

La misura potrà essere rivolta a progetti che comprendano una o più delle seguenti categorie:

- ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

- ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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- sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

I costi ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:

- spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti);

- strumentazioni e attrezzature;

- costi relativi a immobili e terreni;

- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;

- spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture). DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.235 Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria

1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei limiti dallo stesso previsti all’articolo 3, comma 2, in misura pari a:

a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;

b) 10.000 euro per ciascun socio , fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:

a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;

b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174;

c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un’unica soluzione dal soggetto gestore di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, a seguito dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all’erogazione della quota a saldo di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, ovvero, qualora sia già stata completata l’erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, all’incentivo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazione illustrativa e tecnica

L'attuale emergenza sanitaria, determinata dall'epidemia di COVID-19, è destinata ad impattare pesantemente sulla situazione socio-economica del Paese, che rischia di dover affrontare una crisi produttiva ed occupazionale senza precedenti.

La rapida diffusione del virus ha reso necessaria, infatti, l’adozione di misure sempre più restrittive alla libera circolazione delle persone ed all’esercizio delle attività economiche, incidendo così, con effetti di lungo periodo, sul sistema produttivo nazionale, caratterizzato dalla marcata prevalenza (99,4% del totale) delle piccole e piccolissime imprese. Anche qualora fosse disposta nel breve termine, sul piano normativo, la riapertura delle attività imprenditoriali, alla crisi sul lato dell’offerta verrà ad aggiungersene un’altra sul versante DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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della domanda, in considerazione della riduzione della capacità di spesa delle famiglie correlata agli effetti del lock-down.

In relazione all’impatto economico del Covid-19, sono già disponibili delle stime (ad es. il rapporto Svimez del 9 aprile u.s.) sulle sue ricadute nelle diverse aree del Paese. In particolare, se è vero che la contrazione del PIL interesserà soprattutto il Nord Italia, che è allo stesso tempo l’area più produttiva e la più colpita dall’epidemia, è il Sud che rischia di vedere pesantemente compromesso il suo assetto economico e sociale, a causa della lunga fase di stagnazione degli ultimi anni (con la sola, e parziale, eccezione del biennio 2016/17). Infatti, come già registrato per la crisi del 2009, in un’economia, come quella meridionale, nella quale la dinamica del PIL è «trainata» dalla spesa delle famiglie piuttosto che dagli investimenti del comparto industriale (come invece accade al Centro Nord), i tempi per un’inversione di tendenza e per la ripresa economica saranno inevitabilmente molto più lunghi. La decrescita strutturale della domanda interna, inoltre, non impatterà in maniera omogenea sulle varie classi dimensionali d’impresa, ma interesserà in misura maggiore le micro-iniziative, che rappresentano la fattispecie di gran lunga più diffusa nelle regioni meridionali e che sono quelle più interessate dal fenomeno del lavoro irregolare e/o sommerso, con la conseguenza che una drastica e ulteriore contrazione del comparto potrebbe produrre effetti devastanti sulla tenuta del tessuto sociale prima ancora che di quello economico.

Guardando alla distribuzione settoriale dell’impatto economico del Covid-19, sulla base dei dati ISTAT è possibile rilevare che l’incidenza delle imprese e degli occupati "sospesi" per effetto del lock-down da Coronavirus è particolarmente elevata per i servizi collettivi e personali (solo il 19% di operatori attualmente attivi) e per quello degli alberghi e ristoranti (14%).

Pur non risultando, ad oggi, puntualmente quantificabili gli effetti del blocco delle attività imprenditoriali nei diversi settori economici, dipendendo anche dalla durata delle attuali restrizioni, si rileva che la sospensione delle attività è al momento di oltre 10 giorni maggiore, rispetto all’industria manifatturiera, per il comparto dei servizi, che rappresenta una quota significativa dell’occupazione nelle aree più deboli del Paese (e in particolare nel Mezzogiorno).

Fin da ora è comunque possibile prevedere che, tra i settori maggiormente colpiti dagli effetti dell’emergenza sanitaria, figureranno quelli relativi al turismo (ricettività, attività accessorie e agenzie di viaggi), alla ristorazione e ai servizi di prossimità/alla persona.

Nel contesto sopra delineato emerge chiaramente, oltre all’esigenza di mettere a punto misure di contrasto alla crisi nelle aree più colpite dal Covid-19, anche la necessità di intervenire sull’intero territorio nazionale a salvaguardia della coesione sociale e dell’occupazione, con particolare attenzione alle aree più deboli del Paese e, al loro interno, alle imprese che, per dimensione e settore di attività, sono maggiormente a rischio di default; al riguardo si sottolinea che, sulla base delle stime già disponibili, si prevede che i fallimenti d’impresa nel Mezzogiorno saranno 4 volte superiori a quelli che si determineranno nelle regioni del Centro-Nord.

Resto al Sud, nato come strumento agevolativo a supporto della nascita di nuove attività imprenditoriali nel Mezzogiorno, e recentemente esteso alle aree del cratere sismico del Centro Italia, ha ad oggi finanziato più di 5.200 iniziative imprenditoriali (con investimenti attivati per 352 milioni di euro, a fronte di agevolazioni pari a 166 milioni di euro), in larga parte operanti proprio nei settori economici più interessati, come sopra evidenziato, dagli effetti della crisi (52% attività turistico/culturali; 19% servizi alla persona). DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Al fine di evitare che le iniziative finanziate, peraltro tuttora in fase di start-up, vedano compromessa la loro permanenza sul mercato per effetto di una crisi di liquidità dovuta alla sospensione dell’attività e alla successiva contrazione della domanda dei loro prodotti/servizi, si propone l’istituzione, ad integrazione degli incentivi già previsti dalla misura Resto al Sud, di un contributo a copertura del fabbisogno di capitale circolante, nella misura massima di 40.000 euro, da erogarsi soltanto a seguito del completamento dei programmi di spesa già agevolati e a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regime di aiuto.

Il contributo in oggetto è, peraltro, in linea con le indicazioni e gli orientamenti adottati di recente dall’Unione Europea per il superamento degli effetti della crisi Covid-19; in particolare si segnala quanto disposto, a valere sui fondi strutturali, con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020.

Si sottolinea che Resto al Sud prevede che le spese relative al capitale circolante possano essere riconosciute soltanto in misura pari al 20% del programma di spesa ammesso alle agevolazioni ed esclusivamente con riferimento ad alcune tipologie di costo di gestione (materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata); nei 24 mesi di realizzazione delle iniziative resta pertanto non coperta, anche a prescindere dagli effetti dell’attuale emergenza epidemiologica, una componente rilevante del fabbisogno di circolante dei soggetti beneficiari.

L’incentivo a fondo perduto proposto consentirebbe di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle imprese agevolate da Resto al Sud, evitando che sia vanificato, in una misura che potrebbe essere significativa, l’investimento pubblico già effettuato per contrastare il fenomeno dei flussi migratori verso altre aree del Paese e sostenere lo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno.

Potrebbe inoltre rendere più attrattivo lo strumento agevolativo per i lavoratori irregolari, promuovendo così percorsi di emersione dall’economia informale in maniera più efficace di quanto finora registrato, a tutto vantaggio anche di un effetto di pay-back per le casse dello Stato, alimentato dalle entrate erariali e dai contributi previdenziali.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, si sottolinea che la presente proposta non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, dal momento che sarebbe unicamente a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo dalle delibere CIPE n.74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017. Considerato che le imprese che risulteranno complessivamente ammesse alle agevolazioni di Resto al Sud entro la fine dell’anno 2020 sono stimabili in un numero pari a circa 7.500, e tenuto conto dell’attuale trend di ripartizione tra attività individuali e società con due o più soci (fino a un massimo di quattro), il tiraggio finanziario in oggetto è stimabile in circa 140/150 milioni di euro (come detto, la misura Resto al Sud ha ad oggi attivato investimenti per 352 milioni di euro, a fronte di agevolazioni pari a 166 milioni di euro). DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Art.236 Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno

1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 120 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.

2. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

3. Il contributo è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all’articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r),s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. L’Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamenti COM(2020)138 final 2020/0054 e 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al comma 1.

Relazione illustrativa e tecnica

La norma prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell’emergenza Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, è pari ad euro 120 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.

La norma individua quale soggetto attuatore della misura l’Agenzia per la Coesione territoriale. A tal fine, l’Agenzia per la Coesione territoriale provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici finalizzati all’assegnazione di un contributo a fondo perduto agli Enti del Terzo settore operanti nelle aree di attività di interesse generale richiamate nel comma 3, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. L’Agenzia per la Coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Capo XII

Accelerazioni concorsi

Sezione I

Decentramento e digitalizzazione delle procedure

Art. 237

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM)

1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle previste dall’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate e anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni dei commi seguenti.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L’individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture.

3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.

5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

6. Per l’applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell’anonimato anche con modalità

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digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario.

7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base all’ordinamento professionale già definito dalla contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle singole pubbliche amministrazioni.

9. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui al comma 10, dell’articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all’autorizzazione a rivestire l’incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.

10. All’articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della presente legge» sono soppresse.

11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall’articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.

Art. 238

(Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:

a) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell’articolo 1;

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2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocomissioni si applica il comma 7 dell’articolo 1.

3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA, può risolvere i contratti stipulati per l’organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l’indennizzo limitato alle spese sostenute dall’operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.

4. Il pagamento dell’indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.

Art. 239

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 238, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell’articolo 237, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 237, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Capo II

Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese

Art. 240

(Scuola Nazionale dell’amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca)

1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell’Amministrazione bandisce l’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo:

a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le modalità di cui ai commi 4 e 5, dell’articolo 237;

b) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all’articolo 237, comma 2;

c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che può essere anche svolto in videoconferenza secondo le modalità di cui all’articolo 237, comma 3;

d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7, dell’articolo 237.

2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell’Amministrazione, anche attraverso l’utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i programmi del

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corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all’accesso alla Scuola.

3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l’ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

5. Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui all’articolo 1, comma 3.

Art. 240-bis

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

1. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 1, e per assicurare il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, può avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, delle seguenti unità di personale:

a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3;

b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l’urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l’accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell’amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito; DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;

e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche;

f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.

3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 1, lettere da a) ad f), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l’accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;

b) lo svolgimento di un esame frontale del candidato, svolto presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalità di cui all’articolo 2, comma 1;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3.

6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l’accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo:

a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell’amministrazione giudiziaria, senza demerito;

b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;

e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.

7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 1, lettere da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l’accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;

b) lo svolgimento di un esame frontale del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso le modalità di cui all’articolo 2, comma 1;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

8. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l’Amministrazione giudiziaria può indicare l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 240-ter

(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario)

1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario può effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7, dell’articolo 237.

2. Il termine del 31 luglio può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

3. Con le medesime modalità indicate al comma precedente si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto con le modalità di cui all’articolo 237, comma 3, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

5. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell’applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.

Art. 240-quater

(Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all’esercizio della professione forense)

1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, ai sensi dell’articolo 237, comma 7, con le modalità di cui al comma 2.

2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d’appello nominate a norma dell’articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all’articolo 22, comma 3, del medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d’esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.

3. Il presidente della commissione nominata a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d’appello, il presidente della commissione centrale di cui all’articolo 22, comma 3, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell’articolo 237, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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delegato, del presidente della sottocommissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.

5. 4. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l’esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l’accesso del pubblico all’aula di esame.

6. 5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e 5 si applicano anche alle prove orali dell’esame per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.

7. 6. All’articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, alla fine, dopo le parole: «in materie giuridiche», aggiungere le parole: «, anche in pensione».

Art. 240-quinquies

(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l’assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale è assegnato alle sedi di servizio individuate dall’Amministrazione e ad esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all’art. 178 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, previe intese con il Ministero della Difesa, può utilizzare il personale medico selezionato e non assunto, nell’ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dall’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo l’ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati. Le attività professionali sanitarie svolte dai medici di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l’immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall’articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – "Concorsi ed Esami" n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all’esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 nel 2020, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 240-sexies

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali)

1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, mediante:

a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute.

3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella gazzetta ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.

4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell’interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell’ambito dell’originario concorso sono prese in considerazione secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, qualora idonei, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale

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ultimo concorso. Agli stessi è attribuita la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Art. 240-septies

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione)

1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati:

a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei; DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.

3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale generale, può essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l’accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione.

4. Nell’ipotesi di sospensione cui al comma 2, lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l’accesso alla qualifica o al grado superiore.

5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima dell’entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.

6.Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione o rinvio per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione o il rinvio.

7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché i servizi di istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi, in particolare, alle esigenze poste dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, nonché in deroga al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, ridurre, rispettivamente, la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, e la durata dei corsi per DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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la formazione degli allievi vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Nell’ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall’articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

Art. 240-octies

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure

concorsuali relative al personale della Corte dei conti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalità tecniche per l’applicazione del presente articolo.

Sezione III

Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni

Art. 241

(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.

5. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Capo XIII Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19

Art.242 Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19

    1. 1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020: a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (in neretto VERSIONE INTERNO);
    2. b) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, ovvero nei contratti pubblici e nei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, in relazione all’ urgenza determinata dal COVID-19, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del predetto decreto procedono anche in assenza della documentazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni comunque denominate di cui al primo periodo sono corrisposti sotto la condizione risolutiva di cui agli articoli 88, comma 4 bis e 92 comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano i benefici economici comunque denominati, concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. (VERSIONE PA alternativa a quella della lettera a solo con riguardo alla parte in neretto);
    3. c) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all’emergenza Covid-19, possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all’art. 21 nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine

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    1. decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    2. d) qualora l’attività in relazione all’emergenza Covid-29 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;
    3. e) per i procedimenti di cui alla lettera a) l’applicazione dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;
    4. f) nell’ipotesi di cui all’articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all’ art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;
    5. g) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, anche in deroga ai regolamenti edilizi comunali e agli atti di pianificazione territoriale, nel rispetto dei vincoli. Gli interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, anche in deroga alle autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale, corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presiedente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’ emergenza sanitaria COVID-19. L’eventuale mantenimento delle opere realizzate, ove conformi alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, è subordinato alla presentazione entro il 31 dicembre 2020 della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero nei casi in cui è richiesto un diverso presupposto, della segnalazione certificata di inizio attività, utilizzando la modulistica unificata, corredata dalle prescritte attestazioni e eventuali istanze. Per l’acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.1990;
    6. h) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata

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    1. da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi agli strumenti di pianificazione, va richiesto entro il 31 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 36 e 37, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione del pagamento delle somme previste dalle suddette disposizioni a titolo di oblazione e di sanzione pecuniaria, fermo restando il versamento del contributo di costruzione, ove dovuto. Per l’acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l’attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell’emergenza economica derivante dalla diffusione dell’infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all’ articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso:

a) al d.P.R. n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 dell’articolo 71, è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)";

2) all’articolo 75 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)";

3) al comma 1 dell’articolo 76 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.";

b) all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole "salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il disposto degli articoli 43, comma 4 e 71,";

2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all’articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.";

c) nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione.

3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all’articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.

Relazione illustrativa

La disposizione mira a garantire la massima semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022.

La lettera a) amplia la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione. Introduce una deroga alla legislazione vigente in materia, affermando che tutti gli stati oggettivi e soggettivi da allegare come corredo dell’istanza del cittadino o dell’impresa sono liberi da forme. Conseguentemente, è stabilito un incremento dei controlli ex post e un innalzamento della sanzione penale in caso di dichiarazioni mendaci. È prevista inoltre la restituzione di quanto ricevuto, fornendo false dichiarazioni. Si può riflettere su eventuali sanzioni interdittive.

La lettera b) riduce i tempi dell’autotutela dell’Amministrazione sub specie di annullamento d’ufficio da un termine massimo ragionevole di 18 mesi a 3 mesi.

La lettera c) sospende, nel periodo preso in considerazione dalle norme emergenziali, e salvo che per eccezionali ragioni, la possibilità per l’amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti previsti dalla lettera a): da notare che attualmente non vi sono termini per l’esercizio di questo potere.

La lettera d) dice esplicitamente cosa deve succedere dopo la formazione del silenzio endoprocedimentale, tra amministrazioni, per sottolineare la doverosità di andare avanti ed adottare il provvedimento conclusivo. Nella prassi accade di frequente che la formazione del silenzio non "sblocchi" il procedimento ma si attenda ugualmente l’assunzione di un atto da parte dell’amministrazione coinvolta.

Inoltre consente di applicare la norma sulla concertazione interistituzionale tra pubbliche amministrazioni anche alle ipotesi in cui la necessità di una pluralità di titoli abbia comportato l’avvalimento del SUAP o del SUE. In tal modo si riesce a dare la più ampia latitudine applicativa possibile alla misura di semplificazione, come peraltro suggerito anche dall’ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in sede di diramazione di indirizzi interpretativi e applicativi antecdenti il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1640 del 13 luglio 2016 (circolare 27158 del 10 novembre 2015). DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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La lettera e), sempre nell’ottica di velocizzare i tempi procedimentali, laddove si proceda a erogazioni finanziarie, dimezza i termini per informazione e comunicazione antimafia e chiarisce quanto già è prescritto dal codice antimafia, e cioè la possibilità di procedere, con autocertificazione e una volta formatosi il silenzio assenso, con la cautela, pure prevista, della condizione risolutiva. Questa misura non fa che sottolineare precetti già vigenti, ma si rende necessaria perché, di fatto, nessuna amministrazione fa applicazione della possibilità di procedere data dalle norme, al pari di quanto accade per il silenzio endoprocedimentale.

La lettera f) liberalizza (sottraendoli a ogni forma autorizzativa, anche agile) gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza successiva al lockdown, in forza di provvedimenti dell’amministrazione statale, regionale o comunale, per contenere la diffusione del virus. Questa misura consentirà a cittadini e imprese di non trovarsi nella situazione di dovere affrontare ulteriori spese e ritardi per l’avvio o la ripresa dell’attività. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

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Titolo IX Ulteriori disposizioni

Art.249 Modifiche all’art. 78 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1. All’articolo all’Art.78 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 , convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

apportare le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al comma 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole « 50 per cento » sono sostituite con le parole « 70 per cento ». In relazione all’aggravamento della situazione di crisi determinata dall’emergenza da COVID-19, all’articolo 10-ter del decreto- legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per l’anno 2020, in alternativa, l’anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell’anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell’anticipazione".»

1-bis. Gli aiuti connessi all’anticipazione di cui all’articolo 10-ter del decreto- legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, comma 4-bis, sono concessi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23, della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono eseguiti al momento della quantificazione dell’aiuto."

2. Al comma 3-ter, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.".

3. Dopo il comma 3-novies sono aggiunti i seguenti:

3-decies. All’articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, al comma 10 è aggiunto infine il seguente periodo: A decorrere dal 1 gennaio 2021, e comunque non prima dell’entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate;

b)dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

10 bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

454

Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga.

3-undecies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

3–duodecies. Al sesto comma dell’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, le parole "entro il termine di tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di sei mesi". Tali disposizioni si applicano a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3–terdecies. Al fine di favorire l’emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica un’imposta sostituiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

3– quaterdecies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione del comma 3–terdecies.

3–quinquiesdecies. Al decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l’articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino."

3–seiesdecies. Al fine di preservare l’immagine, la reputazione e il valore dei prodotti di cui al Regolamento UE 1151/2012, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalorizzanti dei prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari. È in particolare vietato:

a) il posizionamento di vendita di prodotti DOP e IGP nella gamma "primo prezzo", ovvero nelle linee commerciali "low cost";

b) porre in vendita prodotti DOP e IGP a un prezzo normalmente praticato (quindi non ridotto per effetto di promozioni o campagne temporalmente limitate) inferiore a quelli medi di mercato dei prodotti generici (non DOP e IGP) paragonabili per merceologia, formato di vendita e caratteristiche, facendo anche riferimento ai prezzi rilevati dalle principali Camere di Commercio italiane (prezzo di cessione all’ingrosso) per questi prodotti;

c) prevedere per le DOP e IGP "da ricorrenza" o comunque che hanno campagne di vendita molto limitate nell’arco dell’anno, una regolamentazione delle promozioni basate sul prezzo, limitandone sia la durata in termini relativi e assoluti sia l’entità a livello di percentuale di riduzione del prezzo. Con decreto non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definitive le modalità attuative del presente comma.

4. Al comma 4-sexies, apportare le seguenti modificazioni: DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

455

- sopprimere le parole: , a valere sulle risorse di cui all’articolo 56, comma 12;

- dopo le parole: altri finanziamenti inserire le seguenti: concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito;

- sostituire le parole: sono rinegoziabili. La rinegoziazione con le seguenti: possono essere rinegoziati;

- sostituire la parola: , assicura con le seguenti: ed assicurando. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

456

Art.250 Modifiche all’art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1.All’articolo all’Art.88 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con le modalità ivi previste, anche ai titoli di accesso relativi ad eventi sportivi organizzati da associazioni, società sportive, agli altri enti riconosciuti e ai gestori degli impianti sportivi. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

457

Art.251 (Esonero temporaneo contributi Anac)

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

Relazione tecnica:

La norma prevede, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire la necessaria liquidità, l’esonero, limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento del contributo previsto dall’art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005 relativo al funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione.

In particolare, l’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce che le spese di funzionamento dell'Autorità sono a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; prevede, inoltre, che l’Autorità determini, con propria delibera, annualmente l'ammontare della contribuzione dovuta dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, nonché le relative modalità di riscossione, purché la misura della contribuzione fissata tenga conto del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza.

La predetta delibera è sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni, decorsi i quali diventa esecutiva.

L’Autorità, in attuazione del citato art. 1, commi 65 e 67, ha determinato con delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, per l’anno 2019, l’importo della contribuzione dovuta, in relazione all’importo posto a base di gara, dai soggetti pubblici e privati vigilati. Anche per il 2020 l’importo è rimasto invariato.

Tuttavia in considerazione dell’avanzo di amministrazione maturato dall’Autorità nel corso degli anni per effetto degli interventi normativi di contenimento della spesa e tenuto conto della destinazione vincolata di tali somme, la norma prevede - limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2020 - di esonerare sia le stazioni appaltanti sia gli operatori economici dal versamento del predetto contributo in modo da favorire, in coerenza con i provvedimenti assunti dal Governo, una maggiore liquidità per cittadini e imprese e, quindi, sostenere la ripresa del sistema produttivo.

Il predetto esonero comporta per l’Autorità una riduzione delle entrate previste per il 2020 di circa 42 milioni di euro e, pertanto, la norma dovrà autorizzare l’Autorità a coprire le conseguenti minori entrate proprio mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

458

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di scelta del contraente e non arretrare sul sistema dei controlli e della vigilanza, restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

459

Art.252 Modifiche all’art. 105 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1.All’articolo all’Art.105 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

al comma 1-quinquies, capoverso 3-bis, dopo le parole: diffusione del virus COVID-19, inserire le seguenti: e comunque non oltre il 31 luglio 2020,. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

460

Art.253 Misure urgenti in materia di servizi postali

1. Al fine di assicurare la tutela della salute dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali e la piena operatività della misura, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art. 202, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto e sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

3. E’ abrogato l’articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Relazione Illustrativa

La proposta normativa al primo comma è volta innanzitutto ad estendere la misura per la durata dell’emergenza evitando così la necessità di proroga legislativa della stessa.

Inoltre la norma riscrive la norma in materia di svolgimento del servizio postale in quanto con l’approvazione dell’emendamento 108.1 (testo 2), l’articolo 108 del decreto-legge, in materia di misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale, è stato modificato nel senso di prevedere un regime autonomo di modalità di svolgimento del servizio postale per le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

Con tale modifica al regime introdotto dalla norma del decreto-legge - finalizzato a prevenire la diffusione del contagio nell’espletamento delle attività di consegna dei plichi a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii - si è ritenuto di dover prevedere che, per le notifiche a mezzo posta di atti giudiziari e di sanzioni amministrative da violazione del codice della strada, gli operatori postali procedano alla consegna dei plichi o con procedura ordinaria di firma ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna.

L’introduzione di un doppio regime, alternativo e non vincolato, non pare compatibile con l’intento cautelativo e di tutela voluto dalla norma, cosicché il testo dell’articolo 108 va ricondotto alla formulazione anteriore alla modifica apportata, con l’emendamento richiamato, nel passaggio al Senato. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

461

Posto che le esigenze primarie costituzionalmente garantite di tutela della salute pubblica non consentono l’applicazione dell’articolo 7 della legge n. 890 del 1982, previsto in sede di applicazione discrezionale dell’operatore postale, si evidenzia, altresì, che le modifiche apportate, in sede di conversione del decreto, all’articolo 108 dettano un processo non chiaro e con inesattezze tecniche gravi tali da rendere sostanzialmente non applicabile la norma. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali prima della data di entrata in vigore della presente legge per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza in considerazione anche delle previsioni di cui al decreto legge n. 18/2020.

Il secondo comma prevede ai medesimi fini del primo comma, in via del tutto eccezionale e transitoria per il medesimo periodo di cui al comma 1 una riduzione del 30 per cento delle somme dovute per le violazioni per le quali il codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 202, del nuovo codice della strada se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Il terzo comma, infine, abroga l’articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per i motivi esposti nell’ambito della illustrazione del comma 1. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

462

Art. 254 Misure straordinarie di accoglienza

1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal decreto-legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni, in materia di servizi per l’accoglienza.

Relazione illustrativa

Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale presenta una notevole disponibilità di posti, come comunicato dalle prefetture, che tuttavia non consente di corrispondere alle indifferibili esigenze di accoglienza dei migranti che giungono nel territorio nazionale, a causa delle misure adottate per contrastare il rischio di diffusione del virus Covid- 19, quali :

1) la possibilità per i richiedenti protezione internazionale di rimanere nei centri anche oltre la scadenza del titolo che ne legittima la permanenza, con l’effetto di impedire il normale avvicendamento nel sistema di accoglienza (cfr, art. 86-bis del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020).

2)l’obbligo di mantenere il prescritto distanziamento interpersonale, con una restrizione degli spazi normalmente allestiti per l’accoglienza;

3) l’individuazione di appositi posti all’interno dei centri per lo svolgimento della misura sanitaria della quarantena, che comporta di fatto la riduzione di posti per l’accoglienza ordinaria

Questa situazione determina l’urgente necessità di disporre di nuovi posti per l’accoglienza dei richiedenti asilo, resa ancora più pressante del consistente numero di arrivi, destinato ad aumentare nella stagione estiva.

Si prevede quindi la possibilità di utilizzare i posti disponibili e già finanziati nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l’accoglienza in via temporanea, dei richiedenti asilo, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni, che riserva l’accoglienza nel SIPROIMI a determinate categorie di stranieri. La disposizione prevede inoltre che ai richiedenti asilo accolti temporaneamente nel SIPROIMI sono assicurati solo i servizi ad essi riservati dalle disposizioni vigenti e che al termine dell’emergenza sanitaria l’accoglienza proseguirà nelle strutture del sistema dedicato ai richiedenti asilo, di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con un trasferimento progressivo dei beneficiari, da completare in ogni caso entro sei mesi dal termine dello stato di emergenza. DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

463

Art.255 Modifiche all’articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

1. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020». DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

464

Art.256 Disposizioni finanziarie

1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n. 160, i commi 624 e 625 sono soppressi.

2. All’articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n. 160, comma 609:

- al secondo periodo le parole: "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l’anno 2022";

- il quarto periodo è soppresso;

- al quinto periodo le parole: "il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021" sono abrogate.

3. L’elenco 1 allegato alla legge 27 dicembre2019, n. 160 è sostituito dal seguente ……….

4. Le disposizioni indicate dall’articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non si applicano per l’anno 2020.

 

 

Decreto- legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all’economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

Il seguente decreto-legge

Titolo I Salute e sicurezza

Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

1. Per l’anno 2020, al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l’obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell’isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell’isolamento contagiati da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l’assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l’obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 – S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell’autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.

5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l’introduzione altresì dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.

6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di continuità assistenziali, ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell’attività all’ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni.

7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all’attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, il fondo di cui all’articolo 46 dell’Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è complessivamente incrementato nell’anno 2020 dell’importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.

10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l’anno 2020 per l’attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l’attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all’allegato B, che forma parte integrante del presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11.

11. Per l’attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro. Per l’attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata, per l’anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l’attuazione del comma 9 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, a decorrere dall’anno 2021, all’onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell’apposito centro di costo "COV-20", di cui all’articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 4 e 8, a decorrere dall’anno 2021, all’onere complessivo di 766.466.017 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19

1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all’aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute secondo la metodologia di cui al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.

2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all’andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.

3. Allo scopo di fronteggiare l’emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell’ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l’operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. A tal fine, il limite di spesa regionale per l’anno 2020 è riportato nella colonna 6 della tabella di riparto di cui all’Allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.

6. Al decreto -legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 1, le parole: "destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale"; dopo le parole "del personale del comparto sanità" sono inserite le seguenti: "nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti"; dopo le parole: "in deroga all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono inserite le seguenti: "e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale";

b) all’articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: "Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall’articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018".

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e per le finalità di cui all’articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all’ articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l’anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all’allegato C, che forma parte integrante del presente decreto. All’onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, , secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall’anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all’allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.

8. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l’adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

9. Per l’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l’anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine è istituito per l’anno 2020 apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della salute per l’importo di 1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri dimanutenzione delle attrezzature per posto letto, dei pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall’anno 2021 all’onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l’attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonché al fine di integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera a), per l’anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, è corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020 e per gli importi indicati nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 2020 nell’apposito centro di costo "COV-20", di cui all’art. 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. A decorrere dall’anno 2021, all’onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. A seguito dell’approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l’urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all’anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all’Allegato D, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà, nell’ambito dei poteri conferitigli dall’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l’omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.

12. Per l’attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l’esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L’incarico di commissario delegato per l’attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.

13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni 8

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente.

14. La proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione abbia già provveduto in tutto o in parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente decreto-legge il Commissario è autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse"

15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

 

Art. 3 Modifica all’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

1. Il comma 5 dell’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.". 9

 

 

 

Art. 4 Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19

1. Per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all’articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l’anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2020 e con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID-19 e l’incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l’anno 2020.

4. Nella vigenza dell’accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l’anno 2020.

5. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2020 e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto dall’articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.

6. L’articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è abrogato. 10

 

Art. 5 Incremento delle borse di studio degli specializzandi

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 11

 

Art. 6 Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell’emergenza da COVID-19

1. In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell’individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, al Ministero della salute non si applicano, per l’anno 2020, le riduzioni di spesa di cui all’articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7 Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione

1. Il Ministero della salute, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell’attività tecnico sanitaria regionale, può trattare, ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all’interessato e al suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.

2. Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati. 13

Art. 8 Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A

1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la validità della ricetta è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni.

2. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.

3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l’intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114.

4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi deve essere contattato il centro o lo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata. 14

 

 

 

Art. 9 Proroga piani terapeutici

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10 Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 22-bis, comma 1, le parole: "di medici, personale infermieristico" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie"; la rubrica è sostituita dalla seguente: "Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari.";

b) all’articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e socio – sanitario" sono aggiunte le seguenti: "e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale.".

2. All’articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la lettera d-bis), introdotta dall’articolo 71-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è sostituita dalla seguente:

d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;". 15

Art. 11 Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico

1. All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "l’assistito" sono inserite le seguenti: ", riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale";

b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "comma 7", sono aggiunte le seguenti: "ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell’assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l’indice di cui al comma 15-ter.";

d) il comma 3-bis è abrogato;

e) al comma 4, dopo la parola "regionali", sono inserite le seguenti: "e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie" e, dopo le parole "l’assistito", sono aggiunte le seguenti: "secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7";

f) al comma 15-ter, punto 3), sono apportate le seguenti modificazioni:

 dopo le parole "per la trasmissione telematica", sono inserite le seguenti: ", la codifica e la firma remota";

 le parole: "alimentazione e consultazione" sono sostituite con le seguenti: "alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

g) al comma 15-ter, dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti:

"4-bis) l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, comprensiva delle informazioni relative all’eventuale soggetto delegato dall’assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;

4-ter) la realizzazione dell’Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;

4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma, anche attraverso l’interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell’Indice Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte dell’assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell’Agenzia per l’Italia Digitale.";

h) al comma 15-septies, dopo le parole: "di farmaceutica" sono inserite le seguenti: ", comprensivi dei relativi piani terapeutici, " e dopo le parole: "specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale," sono aggiunte le seguenti: "nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN," e, dopo la parola "integrativa", sono aggiunte le seguenti: ", nonché i dati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati,";

i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:

"15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale del nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

15-nonies. Ai fini dell’alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:

a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;

b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;

c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.".

Art. 12 Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi

1. Ai fini dell’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze i dati:

a) dell’avviso di decesso di cui all’articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

b) del certificato necroscopico di cui all’articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

c) della denuncia della causa di morte di cui all’articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) dell’attestazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

e) della dichiarazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all’ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.

3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1:

a) all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;

b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;

c) all’ISTAT.

4. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 13 Rilevazioni statistiche dell’ISTAT connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all’emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell’articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolare del trattamento, anche in contitolarità con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle direttive di cui al comma 2, è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di cui al comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.

2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell’ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all’allegato A4 al medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione.

4. L’ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale dell’ISTAT.

5. I dati trattati nell’ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati, per finalità scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all’allegato A4 del medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. La diffusione dei dati trattati nell’ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.

6. L’ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14 Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali

1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull’apposita contabilità speciale ad esso intestata.

2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all’evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. La rimodulazione può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

4. I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il COVID-19, già dichiarati ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilità speciali di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi. Alle attività connesse alle proroghe di cui al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente per i relativi stati di emergenza e conseguentemente dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 20

Art. 15 Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile

1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all’assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede mediante _____.

3. Per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita l'indennità di cui all'articolo 89, comma 1 o agli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non si applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità. 21

Art. 16 Misure straordinarie di accoglienza

1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal decreto-legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni, in materia di servizi per l’accoglienza. All’attuazione del presente comma, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno. 

 

 

 

 

Art. 17 Modifiche all’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

1. All’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole "del presente articolo" sono inserite le seguenti "e per l’acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprietà, da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all’articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell’Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. ". 

 

 

 

Art. 18 Utilizzo delle donazioni

1. All’articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all’articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020."

b) al comma 3, dopo le parole "aziende, agenzie," sono inserite le seguenti: "regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,"

c) al comma 5, dopo le parole "per la quale è" è aggiunta la seguente: "anche".

2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti. 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19 Funzionamento e potenziamento della Sanità militare

1. Per le finalità di cui all’articolo 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l’anno 2020 è autorizzato l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri;

b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare.

2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.

3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonché quelli prestati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

4. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.403.282 per l’anno 2020 e euro 3.241.969 per l’anno 2021

5. Allo scopo di sostenere le attività e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all’articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per l’anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 89.535.282 euro per l’anno 2020 e 3.241.969 per l’anno 2021, si provvede, quanto a 89.535.282 euro per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo XXX e, quanto a 3.241.969 per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20 Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 21 Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 2204-bis, è inserito il seguente:

"Art. 2204-ter.

(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata)

1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.

2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all’articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale.".

b) dopo l’articolo 2197-ter è inserito il seguente:

"Art. 2197-ter.1.

(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell’ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare.

2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale;

b) non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22 Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure"

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:

a) l’incremento delle 253 unità di personale di cui all’articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020;

b) l’intero contingente di cui all’articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ….. 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23 Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell’indennità di ordine pubblico.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l’adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell’equipaggiamento operativo e sanitario d’emergenza, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 37.600.640.

3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell’interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.

5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 167.883.445 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo….

6. L’autorizzazione di cui al comma 301, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all’invio, da parte del Ministero dell’interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

7. Il Ministero dell’interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all’Amministrazione civile dell’interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall’INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19. 29

8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7, pari a euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Interno. 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo II Sostegno alle imprese e all’economia

Capo I Misure di sostegno

Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 31

Art. 25 Contributo a fondo perduto

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

5. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 32

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate fermo restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’applicabilità dell’art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché quelle relative ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

10. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

11. Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi di Bilancio". L’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, 33

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

13. Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale.

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 34

Art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

1. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, , società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia escluse quelle di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attività assicurative, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

a) presenti un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12 e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;

b) abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;

c) abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l’accesso alla misura prevista dal comma 12 l’aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.

2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la società soddisfa altresì le seguenti condizioni:

a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;

b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7.

g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento.

5. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L’agevolazione spetta all’investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d’imposta. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresì quando l’investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.

7. Il credito d’imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20 La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo cdi restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

9. Il credito d’imposta di cui al comma 8 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale 36

sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 10.

12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato « Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il "Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di seguito "gli strumenti finanziari "), emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento dell’ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a). Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", ovvero di prestiti agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera il maggiore tra il 25 per cento dell’ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a), il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della prima misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale. Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, primo comma, del codice civile.

13. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllata (di seguito anche "il Gestore")

14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo ogni altro credito e prima di quelli previsti dall’articolo 2467 cod.civ..

15. La società emittente assume l’impegno di:

a) non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;

b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16. 37

16. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel decreto sono altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.

17. L’istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell’informativa antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.Il Gestore procede, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze

18. Il Gestore verifica la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l’esecuzione dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui al comma 16, e l’assunzione degli impegni di cui al comma 15, e procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto nell’anno 2020.

19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale. Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo le risorse necessarie per le proprie spese di gestione nel limite complessivo massimo per operazione dell’1 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti, e comunque per un importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per l’anno 2020.

20. I benefici previsti ai commi 4 e 8, si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19". L’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione n.1407/2013, del regolamento della Commissione n.702/2014 e del regolamento della Commissione n.717/2013 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l’attestazione della misura dell’incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi, 4 e 8 sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della 38

Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l’aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell’Unione europea.

21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo XX 3

Art. 27 Patrimonio destinato

1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell’interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell’interesse degli stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all’intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.

2. Gli apporti del Ministero dell’economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all’andamento economico del Patrimonio Destinato. Può essere restituita al Ministero dell’economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruità del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalità di realizzazione dell’affare per cui è costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalità con cui si effettua la restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformità al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

3. Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell’assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Non si applica l’articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l’apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell’economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Ai 40

fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all’assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A.

4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:

a) hanno sede legale in Italia;

b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;

c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività

6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previso dal decreto di cui al comma 5. L’efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all’approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l’altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono acquisiti da, e intestati a, CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

7. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita, anche in deroga all’articolo 2412 del codice civile, l’emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni 41

dell’operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.

8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Può essere altresì concessa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalità, la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20 miliardi.

9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.

10. Il decreto di cui al comma 5 può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell’informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.

11. Al fine di assicurare l’efficacia e la rapidità d’intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP S.p.A. può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l’autorità giudiziaria.

12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i propri esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all’articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle 42

garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall’imposta sul valore aggiunto, dall’imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze. L’eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell’ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

15. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.

16. Ai fini dell’espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020.

17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l’anno 2020 l’assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l’anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell’operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata relativo all’accensione di prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo XX.

18. È autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5. 43

Art.28 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

5. Il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9.Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

10.Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

12.Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

13.Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede …. 44 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.29 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l’anno 2020.

2. L’erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall’articolo 65, commi 2- ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede a valere _______________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l’Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 30 luglio 2020, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo xxxx. Il Ministero dell’economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L’Autorità assicura, con propri provvedimenti, l’utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.31 Rifinanziamento fondi

1.Il fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementato di 30.000 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall’articolo 35, comma 5.

2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo XXX 47

Art.32 Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS

1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria della società di cui all’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell’operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle misure normative introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19.

2. La società di cui all’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 33 Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell’articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l’intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell’articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell’articolo 1888 del codice civile. 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.34 Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali

1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell’economia del Paese nonché prevedere l’adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l’esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

2. Resta salva l’applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l’articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.

3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.35 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

1. Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell’epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all’esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi seguenti.

2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l’esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

4. L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai sensi dell’articolo 31, comma 1, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio.

Art. 36 Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)

1.Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia Covid-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell’economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l’accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia da COVID – 19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato. 51

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell’evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell’ambito del Fondo di garanzia pan europeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma è autorizzata l’apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.37 Partecipazione dell’Italia all'International Finance Facility for Immunization

1. È autorizzata l’estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall’articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. È, inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all’IFFIm per l’anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative

1. Per il rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l’anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.

2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l’incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l’anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; .

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.

4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all’articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente. 54

6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dell’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l’articolo 29 è inserito il seguente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Art. 29-bis (Incentivi in «de minimis» all’investimento in start-up innovative)

a) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 29, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

b) La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

c) L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.».

8. All’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

"9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento ed è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.".

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8.

10. All’articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole "di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000". 55

11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresì riconosciuti alle start up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l’intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l’anno 2020.

13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.

14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:

a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;

b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;

c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;

d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.

15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.

16. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:

a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;

b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;

c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;

d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

17. L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico.

18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per il 2020, 70,8 milioni di euro per il 2021 e 40,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede ai sensi dell’articolo XX56

 

 

 

 

 

 

Art. 39 Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale.

1. Al fine di potenziare e rendere più efficace l’attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti, individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, comma 1, primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse.

3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « è autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono inserite le seguenti: « destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, » .

4. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto della struttura di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 40 Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l’anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell’impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

4. Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano con le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

Art. 41 Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come prorogato dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l’anno d’obbligo 2019, l’emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all’articolo 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre a partire dal 15 novembre 2020.

2. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1 gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono riconosciuti, subordinatamente all’esito delle verifiche di cui all’articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.

 

 

Art. 42 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innovazione

1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.

4. Per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, nell’ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea Tech", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta di Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2020.

6. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la 60

partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo copertura. 61

Art. 43 Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:

a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all’uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all’interno dell’impresa o del gruppo di appartenenza dell’impresa;

b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;

c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

6. L’articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. Il primo periodo dell’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2020 mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo XXX. 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 44 Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 97 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 63

Art. 45 Interventi per le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 da parte dei comuni

1. I comuni destinatari delle risorse per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art.46 Misure urgenti in materia di servizi postali

1. All’articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "fino al 30 giugno 2020" sono sostituite con le seguenti parole: "fino al 31 luglio 2020";

2) dopo le parole "di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261," sono inserite le seguenti parole: "nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,";

3) è aggiunto in fine il seguente periodo "Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.";

b) il comma 1-bis è abrogato. 64

Art. 47 Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e trasferimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 65

Art. 48 Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione

1. All’articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all’alinea, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400 milioni";

2) alla lettera d), le parole "di importanza minore (de minimis)" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) nell’ambito degli stanziamenti di cui al comma 1), il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese".

2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le seguenti misure:

a) le disponibilità del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l’anno 2020;

b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;

c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui alla lettera b), nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell’articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 18 del 2020, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa.

d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XX.

4. Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente le assunzioni di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per l’anno 2020 e a euro 1.189.583 per l’anno 2021, si provvede quanto a euro 713.750 per l’anno 2020 mediante 66

corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a euro 951.667 per l’anno 2020 e a euro 1.189.583 per l’anno 2021 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l’anno 2020, di euro 15 milioni per l’anno 2021 e di euro 15 milioni per l’anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. All’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "11 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15,5 milioni per l’anno 2020, 6,5 milioni per l’anno 2021 e 2,5 milioni per l’anno 2022";

b) al terzo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 4,5 milioni per l’anno 2020, euro 4 milioni per l’anno 2021 ed euro 2,5 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 67

Art. 49 Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino

1. Nell’ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell’industria dell’automotive, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni di euro per l’anno 2020 per la realizzazione di un’infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata "Centro nazionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive" con sede a Torino. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l’ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d’insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell’Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell’Università e della Ricerca, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell’intervento e di realizzazione dell’infrastruttura logistica e per l’erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull’esecuzione del progetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

Art. 50 Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento

1. In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall’articolo 1 del decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2020. 68

Art. 51 Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria

1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, già autorizzati ai sensi dell’articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche qualora già prorogati ai sensi dell’articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di sei mesi.

Art. 52 Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell’aerospazio

1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n.808, scadenti nel 2020 sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 3 15 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 69

Capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti

Art. 53 Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

1. In deroga all’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione 70

Art. 54 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.

2. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

3. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.

5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.

7. Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l’importo massimo possibile.

Art. 55 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.

4. L’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.

5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4 o all’articolo 60, comma 5. Un beneficiario può avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l’ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.

7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia"

8. Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 72

Art. 56 Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli aiuti riguardano sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. I contratti di finanziamento sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.

4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.

5. L’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti del punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5 o all’articolo 59, comma 4. Un beneficiario può avvalersi in parallelo di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l’ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al presente articolo, comma 5.

7.Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. 73

Art. 57 Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.

4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b) e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1. L’intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.

7. Il beneficiario dell’aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.

Art. 58 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19"e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.

4. I costi ammissibili e l’intensità dell’aiuto sono definiti al punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Il progetto d’investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Art. 59 Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19"e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.

4. I costi ammissibili e l’intensità dell’aiuto sono definiti al punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Il progetto d’investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 60 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.

4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. L’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.

5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

6. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 61 Disposizioni comuni

1. Gli aiuti di cui agli articoli da 58 54 a 640 non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.

2. Gli aiuti di cui agli articoli da 58 54 a 64 60 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell’aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020.

3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 58 54 a 64 60 è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.

4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 58 54 a 64 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 58 54 a 64 60 nel registro di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’articolo 64, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura.

5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro nazionale aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 58 54 a 64 60 si applica la disposizione di cui all’articolo 46.

7. Gli aiuti di cui agli articoli da 58 54 a 64 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 58 54 a 64 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all’articolo 63.

Art. 62 Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione degli articoli da 54 a 60 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica l’articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 79

Art. 63 Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti

1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura.

2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 58 54 a 64 60 del presente decreto deve essere identificata, attraverso l’indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.

Art. 64 Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA

1. Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli articoli da 58 54 a 64 60 del presente decreto e delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali.

3. L’adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Sono mantenute tutte le funzionalità dei registri e in ogni caso sono mantenute le funzionalità del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui agli articoli 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui all’art. 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.

5. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 65 Esonero temporaneo contributi Anac

1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 82

Titolo III Misure in favore dei lavoratori

Capo I Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Art. 66 Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

1. All’articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "per i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non";

b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.".

Art.67

Incremento Fondo Terzo Settore

Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2020.

Art.67 Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale

1. Ai fini di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione Bancaria Italiana e le parti sociali alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione del trattamento di integrazione salariale, ordinario o in deroga nonché dell’assegno ordinario di cui gli articoli 19 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una dotazione iniziale pari a ______ milioni di euro per l’anno 2020.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione con l’Associazione Bancaria Italiana e le parti sociali firmatarie del protocollo di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  

Art. 68 Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

1. All’articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.";

b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva";

c) al comma 2, secondo periodo, la parola "quarto" è soppressa.

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione".

"2 ter. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis"

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse 85

dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell’articolo 22.";

f) al comma 6, secondo periodo, le parole: "80 milioni" sono sostituite dalle eseguenti: "1.100 milioni";

g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.";

6-ter. I Fondi di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall’INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.".

h) al comma 8, le parole: "23 febbraio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "25 marzo 2020";

i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole "da 1 a 5" sono inserite le seguenti: "e 7"; le parole "pari a 1.347, 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 11.599,1 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo …86

Art. 69 Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

1. All’articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per un periodo non superiore a nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter";

b) al comma 5, le parole: "pari a 338,2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 828,6 milioni di euro" .

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo … 87

Art.70 Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

1. All’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all’articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall’articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane." e, all’ultimo periodo, le parole "né per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19" sono soppresse;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.";

c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il sesto periodo è soppresso;

2. al settimo periodo le parole: "dal predetto Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.".

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-bis. Ai sensi dell’articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l’INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all’INPS per le finalità di cui all’articolo 22-ter, fermo restando quanto previsto dall’articolo 126, commi 7 e 8."

e) dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

«5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.»

f) al comma 6 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità 88

stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale";

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all’ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.";

h) dopo il comma 8-quinquies sono inseriti i seguenti:

"8-sexies. Per l’anno 2020, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima indicata al comma 8-quater, utilizzando le risorse residue di cui all’articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e dei commi 8-quater e 8-quinquies del presente articolo, previo accertamento delle stesse di intesa con INPS e comunicazione delle medesime al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, non possono in ogni caso in ogni caso essere emessi altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo …89

Art. 71 Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l’articolo 22-bis sono inseriti i seguenti:

"Art.22-ter (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)

1.Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l’anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all’INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020, prevedendo eventualmente anche l’estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonché per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all’articolo 22, dal presente comma.

2.Qualora dall’attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziale le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell’ambito dei decreti ivi previsti.

Art. 22-quater (Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L’Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 4. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l’Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero. 90

2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dell’articolo 22, commi 1 e 5.

3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’Inps. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L’Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell’articolo 44 comma 6 ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all’Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione di cui al presente comma. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di cui all’articolo 22, comma 3 al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all’articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo.

Art. 22- quinquies (Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario)

1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all’articolo 22-quater, comma 3."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.740,8 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo .. 91

Art.72 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

1. All’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro."

c) al comma 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti: "uno o più bonus" e le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1200 euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

d) al comma 11, le parole: "1.261,1 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.569 milioni di euro".

2. All’articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "1000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2000 euro";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di67,6 milioni di euro per l’anno 2020".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo …92

 

Art.73 Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo …

Art.74 Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020";

b) al comma 5, le parole "130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "380 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo …

Art.75 Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità

1. All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.". 93

Art.76 Modifiche all’articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità

1. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per quattro mesi". 94

Art.77 Modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore

1. All’articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: "contributi alle imprese" sono sostituite dalle seguenti: "contributi alle imprese e agli enti del terzo settore";

b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dei processi produttivi delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";

2) dopo le parole: "alle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

Art.78 Modifiche all’articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.150 milioni";

b) al comma 2, quarto alinea, la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

2. Ai fini del riconoscimento dell’indennità al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione.

3. L’articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo XX.

Art.79 Modifiche all’articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico

1. All’articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2020".

Art.80 Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

1. All’articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque mesi" ed è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.". 97

Art.81 Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

1. All’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.".

2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020. 98

Capo II Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

Art.82 Reddito di emergenza

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all’ammontare di cui al comma 5.

2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5;

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 20 84 e 21 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;

c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

4. Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem:

a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;

c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 99

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.

7. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.

8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera e), l’INPS e l’Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.

9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

10. Ai fini dell’erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l’anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.

11.Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 959,6 milioni di euro si provvede Ai sensi dell’articolo…100

Art.83 Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l’anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. 101

Art.84 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

2. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro. Formattato: Tipo di carattere: 12pt102

8. E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

b) titolari di pensione.

10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 del 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

11. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

12. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di 103

cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 72 milioni di euro per l’anno 2020.

14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020. All’articolo 27, comma 2, del predetto decreto- legge n. 18 del 2020 le parole "203,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "318,0 milioni di euro", conseguentemente all’articolo 28, comma 2, del medesimo decreto-legge le parole "2.160 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.999,2 milioni di euro" e all’articolo 29, comma 2, dello stesso decreto-legge le parole "103,8 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro".

15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.912,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo….

Art.85 Indennità per i lavoratori domestici

1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

2. L’indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.

3. L’indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l’indennità di cui all’articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all’articolo 103. L’indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all’articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 8,3 milioni di euro per l’anno 2020. 104

4. L’indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

5. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l’anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo… 105

Art.86 Divieto di cumulo tra indennità

1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art.87 Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga

1. L’articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è sostituito dal seguente:

"251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n.92."

2. L’articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come sostituito dall’art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 è sostituito dal seguente:

"253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell’articolo 22, commi da 8-quater a 8-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni.. Le regioni e le province autonome concedono l’indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS." 106

Art.88 Fondo Nuovo Nuove Competenze

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l’ANPAL una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Quota degli oneri relativi alle ore di formazione, eventualmente comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l’ANPAL una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa. 107

. 108

Art.89 Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.

Art.90 Lavoro agile

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle Formattato: Giustificato,SpazioDopo: 8 pt, Interlineamultipla 1,08 ri, Regola lo spaziotra testo asiatico e in alfabetolatino, Regola lo spazio tra caratteriasiatici e numeri109

menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL). 110

Art.91 Attività di formazione a distanza

1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ( I.F.T.S.), tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

. 111

Art.92 Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All’onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo…112

Art.93 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

1. In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art.94 Promozione del lavoro agricolo

1. In relazione all’emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 57,6 milioni di euro per l’anno 2020.

2. All’onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo…

3. All’articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: "diffusione del virus COVID-19,", sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 31 luglio 2020,". 113

Art.95 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

1. Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C (2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L’importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato nella GURI, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019, è revocato.

6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto. 114

Art.96 Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro

1. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, anche in deroga all’articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 115

Art.97 Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297

1. All’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "richiesta" è soppressa la parola: "dell’interessato" e sono aggiunte, infine, le seguenti: "mediante accredito sul conto corrente del beneficiario";

b) al secondo periodo, dopo la parola: "Il fondo" sono inserite le seguenti: ", previa esibizione della contabile di pagamento," e dopo le parole: "dei datori di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "e degli eventuali condebitori solidali".

116

Art.98 Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 96 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di maggio 2020.

5. Il limite di spesa previsto dall’articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell’articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo …

7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 117

27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo …118

Art.99 Osservatorio del mercato del lavoro

1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato "Osservatorio").

2. L’Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:

a) studio ed elaborazione dei dati relativi all’occupazione con particolare riferimento all’analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;

b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all’emergenza epidemiologica;

c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;

d) supporto all’individuazione dell’offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;

e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate;

3. L’Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

4. Per le finalità dell’Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell’Istat, dell’Inps, dell’Inail, dell’Anpal, dell’Inapp, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti dell’Osservatorioe del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per le finalità di cui al comma 2.

6. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

119

Art. 100

Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.101 Spese per acquisto di beni e servizi Inps e Inail

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all’erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell’importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall’Istituto nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 591, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l’esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

2. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all’erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell’importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 591, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l’esercizio 2020, nel limite massimo di 45 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

. 120

Art.102 Spese per acquisto di beni e servizi Inail

Incremento Fondo Terzo Settore

21. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all’erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell’importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 591, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l’esercizio 2020, nel limite massimo di 45 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 121

Art.103 Emersione di rapporti di lavoro

1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da Covid 19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell’istanza di cui al comma 1 è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa. 122

5. L’istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

a) l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;

b) lo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l’attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell’attività lavorativa; nell’ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l’attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza.

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell’interessato. E’ inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.

8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 123

9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di applicazione pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato: 124

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l’istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l’esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall’articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall’articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all’articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.

15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

16. L’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6 idonea a comprovare l’attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell’Ispettorato Nazionale del lavoro cui l’istanza è altresì diretta. All’atto della presentazione della richiesta, è consegnata un’attestazione che consente all’interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E’ consentito all’istante altresì di iscriversi al registro di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, esibendo agli Uffici per l’impiego l’attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l’articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 125

2003, n. 3; il relativo onere a carico dell’interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all’ultimo periodo del comma 7.

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l’implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall’art. 25 quater del D.L. n.119/2018 convertito con modifiche dalla legge n.136/2018, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Dipartimento per la protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All’attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell’ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

21. Al comma 1 dell’articolo 25-quater del decreto legge n.119 del 2018, dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti "dell’Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità".

22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con 126

l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell’interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell’interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

25. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l’anno 2020, ed euro 6.399.000, per l’anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno; di euro 24.234.834, per l’anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l’anno 2020, per l’utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l’anno 2020, per l’utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l’anno 2020, per l’acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l’adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.

26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 35.000.000 di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative all’attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto ad euro 93.720.000 per l’anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 6, che sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario; 127

c) quanto ad euro 110.072.744 per l’anno 2020, ad euro 346.399.000 per l’anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall’anno 2022 ai sensi dell’articolo XXX.1.Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da Covid 19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell’istanza di cui al comma 1 è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.

5. L’istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 128

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

a) l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;

b) lo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l’attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell’attività lavorativa; nell’ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l’attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza.

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell’interessato. E’ inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.

8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui al commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare. 129

10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

13. La sospensione di cui al comma 10 cessa nel caso in cui non venga presentata l’istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l’esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo. 130

14. Nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare degli istanti di cui al comma 2 le sanzioni previste dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 sono raddoppiate così come sono raddoppiate le sanzioni previste dall’articolo 603-bis codice penale.

15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

16. L’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 5 idonea a comprovare l’attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell’Ispettorato Nazionale del lavoro cui l’istanza è altresì diretta. All’atto della presentazione della richiesta, è consegnata un’attestazione che consente all’interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E’ consentito all’istante altresì di iscriversi al registro di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, esibendo agli Uffici per l’impiego l’attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l’articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell’interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 13. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lett. a) comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 13, lett. a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 131

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui al comma 7.

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l’implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall’articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modifiche, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica del supporto del Dipartimento della protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All’attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell’ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

21. Al comma 1 dell’articolo 25-quater del decreto legge n.119 del 2018, dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti "dell’Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità".

22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell’interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell’interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni..

24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 132

24. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l’anno 2020, ed euro 6.399.000, per l’anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno; di euro 24.234.834, per l’anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l’anno 2020, per l’utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l’anno 2020, per l’utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.706.930, per l’anno 2020, per l’acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l’adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 25.

25. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 239.021.744 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede…

a) quanto a 35.000.000 di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative all’attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto ad euro 93.720.000 per l’anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 6, che sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario;

c) quanto ad euro 110.301.744 per l’anno 2020, ad euro 346.399.000 per l’anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall’anno 2022 ai sensi dell’articolo XXX 133

Titolo IV Disposizioni per la disabilità e la famiglia

Art.104 Assistenza e servizi per la disabilità

1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XX. 134

Art.105 Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo …135

Titolo V Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali

Art.106 Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1.Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell’importo. All’onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX

2. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell’interno, da due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19 per l’espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane. 136

Art. 107 Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell’emergenza alimentare

1.Tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l’anno 2020, dell’importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All’onere di cui al presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 137

Art.108 Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane

1. L’articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 è sostituito dal seguente: "6-bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l’erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l’anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse recuperate nel 2020 ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. 138

Art.109 Servizi delle pubbliche amministrazioni

1. L’articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 48

(Prestazioni individuali domiciliari).

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto- legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E’ inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

3. A seguito dell’attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al 139

comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all’articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»

b) all’articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e di trasporto scolastico" sono soppresse. 140

Art.110 Rinvio termini bilancio consolidato

1.Il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020. 141

Art.111 Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l’anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e della delle maggiori spese. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.

2. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia sanità, assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome. 142

Art.112 Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa

1. In considerazione della particolare gravità dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell’interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX 143

Art.113 Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell’anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. In considerazione dell’emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento. 144

Art.114 Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all’anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:

a) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 luglio;

b) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 30 agosto;

c) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 novembre.

145

Art.115 Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell’ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome.

2. Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un’apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..

3. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l’anno 2020 cui si provvede ai sensi dell’articolo XX.

4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l’operatività di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l’anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell’articolo XX.

146

Art.116 Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

1. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all’articolo 115, comma 2. L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all’articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l’altra quota della medesima sezione.

5. L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto

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tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Gli enti provvedono all’estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.

9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

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Art.117 Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari

1. In considerazione dell’emergenza Covid-19, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell’adozione delle delibere del CIPE, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato:

a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l’anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 99,5 per cento. Le medesime percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all’anno 2019 per cui si procede all’erogazione di quota parte delle quote premiali accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le somme di cui all’articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge n. 191 del 2009, per gli anni 2019 e 2020;

b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l’anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 55/CSR;

c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto dall’ articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ferme restando le verifiche del Comitato permanente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sui progetti presentati dalle regioni anche ai fini dell’eventuale recupero delle somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi, il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2020 per gli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonché la quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018 e 2019;

d) ad anticipare all’Istituto superiore di sanità, all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2020 nell’ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR e il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2019 nell’ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell’accesso al finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato perfezionamento dei citati procedimenti;

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e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all’anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilità di cassa ed è autorizzato ad effettuare eventuali necessarie compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi successivi.

3. Per l’anno 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le regioni garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell’emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020.

5. Le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale " di cui all'articolo 115, comma 1.

6. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 5 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio regionale per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno

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2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e delle province autonome in disavanzo di amministrazione.

7. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 5 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e dal responsabile finanziario del medesimo ente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 5, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

8. L'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all’articolo 12 dell’Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell’idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata dei relativi interessi. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro e non oltre il 15 luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro e non oltre il 15 giugno 2020.

9. L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

10. Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa acquisizione al trasferimento dell’anticipazione di liquidità agli enti sanitari che provvedono all’estinzione dei debiti di cui al comma 5 entro i successivi sessanta giorni dall’erogazione dell’anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione questa provvede entro sessanta giorni dall’acquisizione dell’anticipazione all’estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il rappresentante legale dell'ente richiedente e il responsabile

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finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.

11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

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Art.118 Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato

1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all’articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020. 153

Titolo VI Misure fiscali

Art.119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più 154

alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

8. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

9. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.

10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 9 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomìni;

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b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

12. Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall’articolo 120 in materia di opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione.

13. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

14. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

16 Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a di 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente 156

disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 15 e del visto di conformità di cui al comma 13.

18. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 62,2 milioni di euro per l’anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l’anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l’anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l’anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l’anno 2026, 11,2 milioni di euro per l’anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l’anno 2031, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

Art.120 Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 157

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.. 158

Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

2. In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli impianti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 128 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 9 dell'articolo 119;

3. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla 159

verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica. 160

Art.122 Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ;

b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda di cui all’articolo 28;

c) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125;

d) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 all’articolo 120.

3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.

161

Art.123 Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

1. L’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e l’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 19.821 milioni di euro per l’anno 2021, 26.733 milioni di euro per l’anno 2022, 27.004 milioni di euro per l’anno 2023, 27.104 milioni di euro per l’anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

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Art.124 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: "1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;".

2. Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2.3.3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 257 milioni di euro per l’anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

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Art.125 Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. L’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati .

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell’articolo XXX e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al comma 6.

164

Art.126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

1. I versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. All’articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".

4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 61:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.";

b) all’articolo 62 il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.". 165

Art.127 Modifiche all’articolo. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1. All’articolo 62 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 marzo 1983, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 26 marzo 1983.";

b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. La sospensione degli adempimenti di cui al presente articolo si estende anche agli enti esonerati dalla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non imponibili secondo la normativa vigente.

6-ter. Ai sensi del comma 6-bis, sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti:

a) enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;

b) associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro ai quali si applica il regime speciale IVA ed imposte dirette ai sensi della legge n. 398 del 1991;

c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995;

d) patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;

e) Onlus, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, 460;

f) enti destinatari di una specifica disciplina fiscale.

6-quater. Sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti, già autorizzati dalla normativa vigente a trasmettere i propri dati all'Agenzia delle entrate con modalità semplificate:

a) associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate;

b) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;

c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello;

d) associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 361 del 2000;

e) associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

f) movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo; 166

g) associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni, gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

h) l'Anci, comprese le articolazioni territoriali;

i) associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

l) associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;

m) le federazioni sportive nazionale riconosciute dal CONI.". 167

Art.128 Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato TUIR, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo TUIR, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27.

2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato TUIR, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge n. 18 del 2020 è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorre dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio. 168

Art.129

Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica

1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità previste dai medesimi articoli. L’eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l’ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui all’articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, è differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9 milioni di euro per l’anno 2020 134,7 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 169

Art.130 Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.";

b) all’articolo 7, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020";

c) all’articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre";

d) all’articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";

e) all’articolo 12, comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2020".

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7-bis:

1) al comma 6, dopo le parole: "con particolare riguardo", sono inserite le seguenti: "alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,";

2) al comma 7, dopo le parole: "20 litri", sono aggiunte le seguenti: "salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6";

b) all’articolo 25, comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 320,31milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0170

Art.131 Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell’anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 20 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 20 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento. 171

Art.132 Disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura dell’ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai sensi del medesimo articolo 3, comma 4:

a) entro il 20 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;

b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020.

2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme dovute ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

Art.133 Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, le parole:" dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021";

b) al comma 676, le parole:" dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1 milioni di euro per l’anno 2020, 120,4 milioni di euro per l’anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,25cm172

Art.134 Modifiche alla disciplina dell’IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche

1. All’articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "dall’articolo 13, comma 2-bis,", le parole: "lettera a)", sono sostituite dalle parole: "lettere a) e b)";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.". 173

Art.135 Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato

1. All’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all’articolo 16 e il termine di cui all’articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.".

2. All’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza. La partecipazione da remoto all’udienza di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l’ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza a distanza." .

3. In deroga al criterio previsto dall’articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l’anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell’anno 2020 . 174

Art.136 Incentivi per gli investimenti nell’economia reale

1. All’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all’articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20%.

2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:

a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;

b) cessano di essere applicati quando l’organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;

c) sono temporaneamente sospesi quando l’organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.".

2. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all’articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.»;

b) il comma 112 è sostituito dal seguente: «112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L’intermediario o l’impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all’atto dell’incarico acquisisce dal titolare un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

3. L’articolo 36-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 10,7 milioni di euro per l’anno 2020, 55,2 milioni di euro per l’anno 2021, 93,3 milioni di euro per l’anno 2022, 137,8 milioni di 175

euro per l’anno 2023, 188,8 milioni di euro per l’anno 2024, 240,2 milioni di euro per l’anno 2025, 291,7 milioni di euro per l’anno 2026, 343,2 milioni di euro per l’anno 2027, 394,7 milioni di euro per l’anno 2028, 446,2 milioni di euro per l’anno 2029, 450,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

Art.137 Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’11 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all’11 per cento.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 176

Art.138 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

1. Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 177

Art.139 Rafforzamento delle attività di promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19

1. Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell’amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall’attività 2020, ai fini dell’integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per le attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all’articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all’attività di controllo fiscale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all’articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 178

Art.140 Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

1. All’articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.".

2. All’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2021". 179

Art.141 Lotteria dei corrispettivi

1. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’inizio del primo periodo le parole "A decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2021". 180

Art.142 Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell’IVA;

c) dichiarazione annuale dell’IVA.";

b) il comma 1-bis è abrogato. 181

Art.143 Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

1. All’articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quarto periodo è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 57 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 182

Art.144 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato. 183

Art.145 Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 184

Art.146 Indennità requisizione strutture alberghiere

1. All’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"L’indennità di requisizione è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell’imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla corrispondente categoria catastale dell’immobile requisito. L’indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell’Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell’indennità di requisizione.". 185

Art.147 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

1. Per l’anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1 milione di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 557,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 186

Art.148 Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria:

a) la società di cui all’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l’interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica;

b) in deroga a quanto previsto all’articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;

c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.

2. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. 187

Art.149 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) accordo conciliativo ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) accordo di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 54, dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell’articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell’articolo 10, dell’articolo 15 e dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

f) atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell’imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

3. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga. 188

Art.150 Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

1. All’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.

2. Ai sostituti d’imposta di cui all’articolo 23, comma 1 e all’articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 189

Art.151 Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

1. E’ prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione disposta dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12.

2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall’articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 190

Art.152 Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,7 milioni di euro per l’anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 191

Art.153 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

1. Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29.1 milioni di euro per l’anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 192

Art.154 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

1. All’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto";

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.";

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all’articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.". 193

Art.155 Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti: "326. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell’esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all’andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell’esercizio 2019, in deroga all’articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per l’esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all’approvazione del bilancio annuale dell’Agenzia delle entrate – Riscossione.

327. Qualora la quota da erogare per l’anno 2020 all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all’importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l’anno 2021, in conformità al comma 326.

328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l’anno 2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota erogabile all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l’anno 2022, in conformità al comma 326.". 194

Art.156 Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019

1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

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Art.157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 del decreto legislativo 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione di cui all’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quelle previste dal comma 1 dell’articolo 67 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) comunicazioni di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

d) atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641;

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 196

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo.

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 205 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 197

Art.158 Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall’articolo 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione. 198

Art.159 Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. 199

Art.160 Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14-quater dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2021. 200

Art. 161 Proroga del pagamento dei diritti doganali

1. I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall’articolo 61, comma 2, lettera o) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall’articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23.

3. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 201

Art.162 Rateizzazione del debito di accisa

1. All’art. 3, comma 4 bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole "che si trovi in" sono aggiunte le seguenti: "documentate e

riscontrabili";

b) al terzo periodo, le parole "in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro" sono sostituite dalle seguenti: "in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno";

c) l’ultimo periodo è soppresso. 202

Art.163 Proroga in materia di tabacchi

1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies e dell’imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020. 203

Art.164 Valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. All’articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti";

b) le parole "ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno di detti soggetti"

2. All’articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all’articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all’articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d’asta è decretato dal Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.".

3. All’articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"In considerazione della specificità degli immobili militari, le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse può essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi dell’articolo 952 e seguenti del codice civile." Conseguentemente, al quinto periodo dell’articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "ovvero alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie". 204

Titolo VII Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio

Capo I Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

Art.165 Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del presente decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro .

2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.

3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 166, comma 2, sulla notifica individuale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì rilasciare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.

6. Nel presente capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal Regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.

7. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 7. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 205

Art. 166 Condizioni

1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 165, comma 1, è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto sono state svolte prove di stress a livello dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorità bancaria europea verifiche della qualità degli attivi o analoghi esercizi, la valutazione dell’Autorità competente riguarda altresì l’inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.

2. La garanzia di cui all'articolo 165 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.

3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico. 206

Art. 167 Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, a eccezione dell’articolo 3, comma 2. 207

Capo II Regime di sostegno pubblico per l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni

Art.168 Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte, a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il "Testo unico bancario") dopo l’entrata in vigore del presente decreto.

208

Art.169 Sostegno pubblico

1. Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all’articolo 168, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente (di seguito, "l’Acquirente") di attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (di seguito, "il Compendio Ceduto") della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:

a) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest’ultima;

b) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell’Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest’ultima;

c) concessione all’Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all’importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;

d) erogazione all’Acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano sufficienti.

2. Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta;

c) componenti reddituali di cui all’articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. La trasformazione in credito d’imposta di cui alle lettere a) e b) del comma 1 può essere disposta per un ammontare complessivo massimo non superiore all’ammontare massimo di cui al comma 4. Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero può essere chiesto a rimborso. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico di cui al presente capo non eccedono l’ammontare complessivo di 100 milioni di euro eventualmente incrementati secondo le modalità di cui al comma 6. In caso di concessione di garanzie, il corrispondente ammontare del sostegno pubblico è pari al fair value delle garanzie stesse.

5. Il sostegno pubblico può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità del regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a tale decisione ovvero a seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale del 209

singolo sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente capo è istituito nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020. Il predetto fondo può altresì essere alimentato con gli eventuali minori oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze con i quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato, è autorizzato il versamento all’entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma.

7. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente capo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020 cui si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 210

Art.170 Cessione del compendio

1. Qualora le offerte vincolanti per l’acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d’Italia le trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d’Italia attesta che:

a) l’offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l’acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest’ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall’acquisizione;

b) tra l’offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico bancario;

c) l’offerente è autorizzato a svolgere l’attività bancaria e le altre attività svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;

d) il Compendio Ceduto non comprende le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

e) non vi sono condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario.

2. La Banca d’Italia attesta che:

a) la cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico è necessario per l’ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilità di effettuare interventi ai sensi dell’articolo 96-bis del Testo unico bancario; qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d’Italia motiva le ragioni dell’esclusione delle stesse;

b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, in conformità del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato;

c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditività a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.

3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o nell’autorizzazione di cui all’articolo 169, comma 5, al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell’Acquirente dopo l’acquisizione. 211

Art.171

Concessione del sostegno

1.Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 170, verificata la conformità con quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista all’articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di più offerte quella che, tenuto dell’obiettivo di cui all’articolo 169, comma 1, minimizza il sostegno pubblico, può disporre le misure di sostegno.

2. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti. L’Acquirente può avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto previsto dal comma 1, solo successivamente della cessione del compendio.

3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell’articolo 169, comma 1, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell’economia e delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito è pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all’articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il credito del Ministero dell’economia e delle finanze è commisurato al valore attuale netto attribuito all’Acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate.

4. Se la concentrazione che deriva dall’acquisizione del Compendio Ceduto all’Acquirente non è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale. 212

Art.172 Altre disposizioni

1. Le cessioni di cui all’articolo 169 si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

2. Nelle cessioni di cui all’articolo 169, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l’ente-ponte e per l’ente sottoposto a risoluzione dall’articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all’articolo 169, non concorrono, in quanto escluse, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell’ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all’articolo 169, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

4. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività. 213

Art.173 Relazioni alla Commissione europea e alle Camere

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5 della comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01. 214

Art.174 Disposizioni di attuazione

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze può emanare disposizioni di attuazione del presente capo con uno o più decreti. 215

Art. 175 Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede ai sensi dell’articolo XXX 216

Titolo VIII Misure di settore

Capo I Misure per il turismo e la cultura

Art.179 Tax credit vacanze

1. Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677.239.244 euro per l’anno 2020 e in 733.792.169 euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 217

Art.180 Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo XXX. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 205,45 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX....

Art.181 Fondo turismo

1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti privati.

2 All’onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto a valere sulla dotazione del fondo, nel limite massimo di 200.000 euro per l’anno 2020.

3 Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a 218

rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 219

Art.182

Promozione turistica in Italia

1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell’Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in ragione dell’esigenza di assicurare l’attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma, all’articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.»;

b) al comma 6, il terzo periodo è soppresso.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal comma 1. Nei trenta giorni successivi, l’Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 220

Art.183 Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

1. Nell’anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

3. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

4. All’articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da «nonché» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.…

Formattato: Tipo di carattere: NonCorsivoFormattato: Tipo di carattere: NonCorsivo221

Art.184 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.

6. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’art. XXX. 222

Art. 185

Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall’emergenza da COVID-19 nonché dell’esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l’attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l’efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell’area e delle relative pertinenze è conseguenza dell’annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

3. All’onere derivante dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo…

Art.186 Misure per il settore cultura

1. All’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente "I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale";

b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti";

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con 223

propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".

2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell’impatto economico negativo nei settori conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da bigliettazione conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l’anno 2020 e per l’anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall’articolo 1 decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014. Per l’anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

5. Per l’anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l’erogazione della restante quota, tenendo conto dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l’erogazione dei contributi per l’anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell’intero anno 2020.6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l’anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all’anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall’articolo 21, comma 1, della medesima 224

legge. Nel caso in cui dall’attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all’articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l’anno 2020 è riferito anche all’anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all’anno 2022.

9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: ''di distribuzione'' sono aggiunte le seguenti: ", dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti".

10. Al di fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l’accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

11. All’articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto" sono sostituite delle seguenti: "e comunque in ragione degli effetti derivanti dall’emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente "2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario";

c) il comma 3 è abrogato.

12. All’onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 435 milioni di euro per l’anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l’anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l’anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l’anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante.......ai sensi dell’articolo XXX. 225

Art.187 Fondo cultura

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. La dotazione del fondo può essere incrementata dall’apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile.

3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.

4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ....

6. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 226

Art.188 Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell’ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l’entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell’ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.

2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall’articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto.

3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell’impatto economico conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

4. Al termine della procedura di esecuzione dell’ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3.

5. È abrogato il comma 2 dell’articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. 227

Capo II Misure per l’editoria

Art. 189 Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali. Limitatamente alle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, il beneficio di cui al periodo precedente è riconosciuto alle emittenti, non partecipate dallo Stato, che abbiano subito un calo di fatturato superiore al 33 per cento nel periodo 1° marzo 2020 - 31 maggio 2020 rispetto al medesimo periodo 2019. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l’anno 2020.".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo XXX. 228

Art.190 Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali

1. Limitatamente all’anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede … 229

Art.191 Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali

1. Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all’8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d’imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede … 230

Art.192 Bonus una tantum edicole

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per dallo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

2. Il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il suddetto Fondo che è corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle predette finalità.

6. Alla’incremento del predetto fondo copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede …ai sensi dell’articolo XXX. 231

Art.193 Credito d’imposta per i servizi digitali

1. Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del regolamento UE ivi indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 1.

3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.

4. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d’imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

5. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.

6. Il credito d’imposta è revocato nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d’imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è 232

incrementato di 8 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede … 233

Art.194 Procedura straordinaria semplificata per l’accesso ai contributi diretti per l’editoria

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all’editoria in favore delle imprese indicate all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l’annualità 2019, non si applica quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 234

Art.195 Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI

1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 235

Art.196 Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga

1. Ferma restando l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell’INPS, secondo la procedura di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 22 è accreditata presso l’INPGI. A tal fine, l’INPS trasmette mensilmente all’INPGI l’elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l’INPGI presenta all’INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa. 236

Art.197 Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria

1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

2. All’attuazione della presente disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 237

Art. 198 Fondo emergenze emittenti locali

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l’erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Il contributo è erogato entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede mediante ai sensi dell’articolo XXX. 238

Capo III Misure per le infrastrutture e i trasporti

Art. 199

(Interventi a favore delle imprese ferroviarie)

1. Al fine di sostenere l’attività del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. è riconosciuto un indennizzo, pari ad euro 115 milioni per l’anno 2020, a compensazione dei minori introiti scaturenti dalla riscossione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi relativamente ai mesi di marzo e aprile 2020.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, non è dovuto. Il medesimo canone, per il periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, è, invece, determinato:

a) per i servizi ferroviari passeggeri:

1) applicando una riduzione del sessanta per cento, su base bimestrale, qualora il tasso di riempimento medio nel bimestre di riferimento, calcolato come rapporto tra passeggeri*km e posti*km, dell’intero segmento di mercato è inferiore o uguale al cinquantacinque per cento;

2) applicando una riduzione del quaranta per cento, su base bimestrale, qualora il tasso di riempimento medio nel bimestre di riferimento, calcolato come rapporto tra passeggeri*km e posti*km, dell’intero segmento di mercato è maggiore del cinquantacinque per cento e inferiore o uguale al sessanta per cento;

3) non procedendo ad alcuna riduzione, qualora il tasso di riempimento medio nel bimestre di riferimento, calcolato come rapporto tra passeggeri*km e posti*km, dell’intero segmento di mercato è maggiore del sessanta per cento;

b) per i servizi ferroviari merci, è ridotto nella misura del quaranta per cento per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

3. E’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di 155 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a compensare, nei limiti della dotazione del fondo, il gestore della infrastruttura ferroviaria delle minori entrate derivanti dalla riduzione prevista dal comma 2.

4. Ai fini dell’acceso al fondo di cui al comma 3, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun bimestre ed anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, l’entità della riduzione del canone applicata ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico nel medesimo bimestre, trasmettendo anche la documentazione relativa ai tassi di riempimento registrati in detto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al trasferimento delle risorse entro i successivi quindici giorni.

239

 

5. Il residuo dello stanziamento sul fondo di cui al comma 3, conseguente anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso dal 1°maggio 2020 al 31 dicembre 2020, è destinato a compensare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per l’anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 270 milioni per l’anno 2020, si provvede…

Art.200 (Ferrobonus e Marebonus)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante…

Art. 201 Istituzione fondo compensazione danni settore aereo

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall’articolo 79, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell’aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L’accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. 240

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizionedal presente articolo, quantificati inpari a euro 130 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede …. ai sensi dell’articolo XXX. 241

Art.202 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall’emergenza COVID – 19, le Autorità di sistema portuale e l’Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall’articolo 9–ter del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) possono disporre, la riduzione dell’importo dei canoni concessori di cui all’articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all’anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall’articolo 92, comma 2, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostino di aver subito subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019;

b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall’Autorità portuale ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all’articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all’articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate di due anni.

3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate:

a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 delle legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell’articolo101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi. 242

4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell’articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza COVID – 19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all’articolo 14, comma 1- quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l’anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019.

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l’anno 2020, destinato:

a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;

b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all’erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’indennizzo di cui al comma 6.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, si procede all’assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonché alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità portuali per le finalità del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all’emergenza COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d’emergenza, le Autorità di sistema portuale e l’Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXXX. 243

Art. 203 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall’attuazione delle misure previste dall’articolo 218 del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi,le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l’applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata in un’unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.

5. La ripartizione delle risorse stanziate per l’esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata, fermo restando quanto previsto dal comma 2- bis,dell’articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148,e successive modificazioni.

6. Al fine di garantire l’operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all’articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento 244

europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all’80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.

7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell’acquisto dei mezzi. Per le medesime finalità di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all’obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l’utilizzo di tali mezzi. E’ autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l’acquisito di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l’acquisto di materiale rotabile anche in leasing.

8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per l’attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante. Per le finalità di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.

9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in europari a 500 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede……ai sensi dell’articolo XXX. 245

Art. 204 Incremento Fondo salva-opere

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo salva-opere di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede.......

2. Pe le medesime finalità di cui al comma 1, l’erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l’esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell’articolo 47, comma 1-quinquies del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l’intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 47, con esclusione dell’applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all’ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47. 246

Art. 205 Trasporto aereo

1. All’articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Per l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l’atto costitutivo della società, è definito l’oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell’anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.

4-bis. La società di cui al comma 3 redige senza indugio un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell’offerta, che include strategie strutturali di prodotto. La società può costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è altresì autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.

4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell’ottica della continuità territoriale, la società di cui al comma 3, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti già stipulati per le medesime finalità dalle imprese di cui all’ultimo periodo del comma 4-bis.";

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dall’articolo 23-bis del decreto 247

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014.

5-bis. La società di cui al comma 3 può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

5-ter. Tutti gli atti connessi all’operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.";

c) il comma 6 è soppresso;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-ter, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l’anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.850,3 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l’anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 e quanto a 850,3 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l’anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell’articolo XX (di copertura). 248

Art.206 Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo

1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell’Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, comunicano all’ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilità, la comunicazione all’ENAC dell’impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall’autorità amministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l’applicazione da parte dell’ENAC, secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unità di personale impiegata sul territorio italiano.

6. Le somme rivenienti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono destinate, nella misura dell’80 per cento, all’alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attività dell’ENAC.

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Art. 207 (Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall’incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall’articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 1, si applicano le previsioni dell’articolo 6-quater, commi da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole "A decorrere dal 1°gennaio 2020" sono inserite le seguenti: "e fino al 30 giugno 2021".

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7 milioni di euro per l’anno 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo…250

Art. 208

(Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)

1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE per l’organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l’efficacia della convenzione stipulata per l’effettuazione di detti servizi, ai sensi dell’articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 4 del citato regolamento n. 3557/92/CEE e comunque non oltre la data del 18 luglio 2021.

2. L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3.Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo. 251

Art.209 Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017)

1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l’adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell’opera.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché fino ad un massimo di 10 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono a valere sulle risorse disponibili per il finanziamento dell’opera nel limite complessivo del 3 per cento.

3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell’opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino

252

 

all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.

4. Per l’esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell’iter approvativo, il Commissario procede all’affidamento dei lavori. Dal momento dell’affidamento dei lavori e per l’intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

5. In relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell’intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario, il concessionario propone al concedente l’atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4.

7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1 comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente. 253

Art. 210

Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)

1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore.

Art.211

(Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario)

1. All’articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.".

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130.

3. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell’ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell’ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è 254

autorizzata ad utilizzare l’importo di euro 25 milioni per l’anno 2020 e di euro 15 milioni per l’anno 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia.

4. Al fine di garantire l’accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di euro 7 milioni nel 2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la realizzazione dell’intervento denominato "Variante di Riga", nonché di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario "Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio".

5. Al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 2 milioni nel 2020, di euro 1 milione nel 2021, di euro 1 milione nel 2022, di euro 1 milione nel 2023, di euro 1 milione nel 2024, di euro 1 milione nel 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

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Art. 212

(Misure a tutela del personale e dell’utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche)

1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell’utenza attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi e l’adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi, è autorizzata la spesa di euro 345.000 per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a euro 232.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 256

Art.213 (Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. Al fine di assicurare sostegno al settore dell’autotrasporto, tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID – 19,che costituisce evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica, alle imprese del settore, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

2.Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi, anche in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell’Unione europea iscritti all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, versano all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione per l’anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40 e dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell’impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento. Le somme restituite sono destinate in favore delle iniziative deliberate dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture.

3. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei traporti e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede, nell’ambito delle attività di cui alle lettere l-ter e l-quater del comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al controllo dell’adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in complessivi europari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.…

Art.214 (Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari)

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dal data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle 257

medesime Forze, nonché assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l’idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l’anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l’acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell’articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell’affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e di ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 si provvede ai sensi dell’articolo XX 258

Art. 215

(Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto)

1. Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l’anno 2020 e 10 milioni di euro per l’anno 2021 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all’articolo 1, comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n.205. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell’assegnazione di tali risorse nell’ambito del decreto ministeriale di applicazione dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, registrato dalla Corte dei conti il 22 maggio 2019, n. 972.

259

Art. 216

(Finanziamento del sistema bus rapidtransit)

1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, per agevolare la mobilità dei cittadini, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l’anno 2020, 10 milioni per l’anno 2021, 35 milioni per l’anno 2022, 40 milioni per l’anno 2023 e 40 milioni per l’anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa. 260

Art.217 (Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario)

1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 24 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all’anno 2020 riscosse ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102, articolo 19, comma 9-bis, ed integrate dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 15, comma 4.

2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31 dicembre gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 per il periodo interessato dalle misure di contenimento e prevenzione cui al comma 1 riferita al differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione autostradale tra gli anni 2019 e 2020.

3. È autorizzata la spesa di 95 70 milioni di euro per l’anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2020 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall’emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020

4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il 30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3 secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020.

6. L’erogazione dei fondi assegnati ai sensi del comma 5 è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

7. agli Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 95 milioni di euro per il 2020, e 115 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo ...... xxx Formattato: Giustificato261

Art.218 (Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)

1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:

a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;

b) prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.

2. Ai fini dell’erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando:

a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento di cui alla lettera a).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1. 262

Capo IV Misure per lo sport

Art. 219 (Disposizioni in tema di impianti sportivi)

1. All’articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2020";

b) al comma 2, le parole "entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020".

2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti- legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al 263

periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva. 264

Art. 220 (Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale")

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

3. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti. 265

Art. 221 (Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici)

1. In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

2. Nelle more dell’adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l’eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3.

3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsi per il rito elettorale, di cui all’articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell’apertura dell’udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell’udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell’udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell’udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati 266

dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all’udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell’udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l’articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo.

5. L’appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell’udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 267

Capo V Misure in materia di giustizia

Art.222 Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell’amministrazione della giustizia e per l’incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all’emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all’amministrazione giudiziaria, per l’acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per l’anno 2020.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, per l’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per l’anno 2020.

3. All’articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all’impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.".

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi precedenti, pari ad euro 40.000.000 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo… del presente decreto.

268 269

Art. 223 Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008

1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all’entrata del bilancio dello Stato nel corso dell’anno 2019, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze. 270

Art.224 Modifiche all’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

1. All’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale.". 271

Capo VI Misure per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura

Art. 225 (Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XX. 272

Art. 226 (Contenimento produzione e miglioramento della qualità)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l’erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XX.

273

Art. 227

(Misure in favore della filiera agroalimentare)

1. All’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

b) al comma 4-bis, dopo le parole "per l’anno 2020", sono inserite le seguenti ", in alternativa all’ordinario procedimento".

2. All’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.";

b) dopo il comma 3-novies è aggiunto il seguente:

"3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, l’’Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.";

c) il comma 4-sexies è sostituito dal seguente:

"4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.".

3. All’articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2021, e comunque non prima dell’entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate.";

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione.".

4. All’articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole "entro il termine di tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di sei mesi". Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l’articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente: 274

"3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.". 275

Art. 228

Mutui consorzi di bonifica

1. Al fine di fronteggiare la situazioni di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall’articolo 62 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati, possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.

2. I mutui sono concessi nell’importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e la modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell’importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell’articolo XX. 276

Art. 229

(Fondo emergenza alimentare)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è destinato l’importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, cui concorrre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)2014/2020.

2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. 277

Capo VII Misure per l’ambiente

Art.230 Sostegno alle zone economiche ambientali

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all’articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4 e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

3. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

. 278

Art.231 Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

1. Al fine di assicurare l’immediato insediamento della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132" sono aggiunte le seguenti "e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca";

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4, le parole "e del Comitato tecnico istruttorio" sono soppresse;

d) al comma 5, al primo periodo le parole "e del Comitato tecnico istruttorio" sono soppresse e, al secondo periodo, le parole "e del Comitato" sono soppresse.

279

Art. 232

Misure per incentivare la mobilità sostenibile

1. All’articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti:

"Le disponibilità di bilancio relative all’anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.".

b) all’ultimo periodo del comma 1, sostituire le parole "presente comma" con le parole "sesto periodo";

c) al comma 2, al primo periodo, le parole "corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale" sono sostituite dalle seguenti: "corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili", e al terzo periodo le parole: "e n. 2015/2043" sono sostituite dalle seguenti: "o n. 2015/2043";

2. Il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 è adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo articolo 2, comma 1, del

280

 

decreto- legge n. 111 del 2019, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro nell’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

3. Fermo quanto previsto dall’articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1:

1) dopo il numero 7), è inserito il seguente: "7- bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;

2) dopo il numero 12) è inserito il seguente: «12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi; »;

b) all’articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.».

4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione 281

del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VIII Misure in materia di istruzione

Art. 233

Incremento posti concorsi banditi

1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto dipartimentale 510 del 23 aprile 2020 di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all’assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.

2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in deroga all’articolo 1, comma 4 del decreto legge 29 ottobre 2019, n.126, è incrementato complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all’assunzione di tutti i vincitori. All’onere di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo……XXX. 282

Art. 234

(Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell’istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 283

5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell’istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell’Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate , in favore delle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicano al Ministero dell’istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste al comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell’istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.

7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.

8. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.

9. Il Ministero dell’istruzione, dal giorno seguente all’entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l’ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l’obiettivo di accelerare l’avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.

10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

11. Il Ministero dell’istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse. 284

Art.235

Edilizia scolastica

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l’assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell’istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze.".

2. In considerazione dell’attuale fase emergenziale è ammessa l’anticipazione del 20% del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione già autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. All’articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "vincolate" è aggiunta la seguente "prioritariamente";

b) dopo la parola "cantierizzazione" sono aggiunte le seguenti "e al completamento".

4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.

5. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell’istruzione procede all’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell’istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.

8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l’anno 2020.

9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante _____ 285

Art.236

(Misure di sostegno economico all’istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni)

1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l’anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19.

2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l’anno 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Si prescinde dall’intesa qualora la stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni.

3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 40 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni fino a sedici anni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni fino a sedici anni di età iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. 286

Art.237

Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica

1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, è autorizzata la spesa di dieci 10 milioni di euro per gli annil’anno 2020. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano anche l’organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Il Ministero dell’istruzione affida la realizzazione del sistema informativo alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell’istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione. 287

Art.238 Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell’istruzione

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. 288

Capo IX Misure in materia di università e ricerca

Art.239

Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

1. Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" di cui all’articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato, per l’anno 2020, di 62 milioni di euro. L’incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l’accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l’acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l’accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all’attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l’anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM statali è incrementato, per l’anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse.

4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.

5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell’anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della

289

 

borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l’anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lett. era a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 15 milioni di euro per l’anno 2020.

6. La durata degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, può essere prorogata dai soggetti conferenti l’assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell’attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.

7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A decorrere dall’anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall’anno 2023".

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo…

290

Art.240 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici

1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l’eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. Nelle more della ricostituzione dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l’accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l’anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l’anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l’accreditamento ministeriale per l’anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l’anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell’università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell’Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.

3. Al concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d’esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l’inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l’articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130.

291

Art.241 Piano di investimenti straordinario nell’attività di ricerca

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall’articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell’Unione Europea, il Ministro dell’Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.

5. Al fine di promuovere l’attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l’anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma. 292

6. Per l’anno 2020, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all’articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all’articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il Ministero dell’università e della ricerca può disporre l’ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all’articolo 18 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

8. All’articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196" sono aggiunte le seguenti "e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)".

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per l’anno 2021 a 750 milioni per l’anno 2022 e a 450 milioni a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi dell’articolo…293

Capo X Misure per l’innovazione tecnologica

Art.242 Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di cinquanta milioni di euro per l’anno 2020, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.

43. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.XXXXXX. 294

Art.243

(Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'internoDipartimento della Pubblica Sicurezza)

1. È istituita presso il Ministero dell’interno, nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all’articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall’articolo 7-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall’articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonché ad assicurare l’unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell’organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.

2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D. P.R.. 24 aprile 1982, n.335. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale: generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 295

Capo XI Coesione territoriale

Art.244 Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more di sottoposizione all’approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all’approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione. 296

Art.245 Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia COVID-19.

2. Le risorse erogate dall’Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.

3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell’integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.

4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more di sottoposizione all’approvazione in CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all’approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazione viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l’assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.

5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.

6. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.

7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025. 297

Art.246 Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza Covid-19

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65-quater è aggiunto il seguente:

"65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l’anno 2020, di Euro 30 milioni per l’anno 2021 e di euro 30 milioni per l’anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.". 298

Art.247 Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

1. Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 299

Art.248 Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria

1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei limiti dallo stesso previsti all’articolo 3, comma 2, in misura pari a:

a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;

b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:

a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;

b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174;

c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un’unica soluzione dal soggetto gestore di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, a seguito dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all’erogazione della quota a saldo di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, ovvero, qualora sia già stata completata l’erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, all’incentivo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 300

Art.249 Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno

1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa e a 20 milioni per l’anno 2021.

2. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

3. Il contributo è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all’articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r) ,s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. ,

4. L’Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al comma 1. 301

Capo XII

Accelerazioni concorsi

Sezione I

Decentramento e digitalizzazione delle procedure

Art. 250 (Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM)

1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle previste dall’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L’individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture.

3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.

5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

6. Per l’applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell’anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento

302

 

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli ordinamenti professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.

9. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui al comma 10 dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all’autorizzazione a rivestire l’incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.

10. All’articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della presente legge» sono soppresse.

11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall’articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.

303

Art. 251

(Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:

a) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell’articolo 250.

2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell’articolo 250.

3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA può risolvere i contratti stipulati per l’organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l’indennizzo limitato alle spese sostenute dall’operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.

4. Il pagamento dell’indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.

304

Art. 252

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell’articolo 251, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell’articolo 250, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 250, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 262 e 263.

305

Sezione II

Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese

Art. 253

(Scuola Nazionale dell’amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca)

1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell’Amministrazione bandisce l’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo:

a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 250;

b) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all’articolo 250, comma 2;

c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che può essere anche svolto in videoconferenza secondo le modalità di cui all’articolo 250, comma 3;

d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7, dell’articolo 250.

2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell’Amministrazione, anche attraverso l’utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all’accesso alla Scuola.

3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l’ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l’assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

5. Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui all’articolo 250, comma 3.

306

Art. 254 (Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute)

1.Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono aggiunti le seguenti: ", ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l’assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso".

2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, anche con le modalità di cui all’articolo 252 e mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato, altresì, ad assumere, mediante concorso pubblico espletato anche con le modalità di cui all’articolo 250, 7 ingegneri biomedici, appartenenti all’Area III, posizione economica F1, nell’ambito del contingente di 80 unità già previsto dall’articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, è altresì autorizzato a reclutare il personale di cui all’articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti da imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalità di cui all’articolo 252. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l’assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso. 307

Art. 255

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, può avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l’urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l’accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell’amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito;

b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;

e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche;

f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;

g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 1, lettere da a) ad f), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo 308

di studio richiesto per l’accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;

b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalità di cui all’articolo 251, comma 1;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3.

6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l’accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonché di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo:

a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell’amministrazione giudiziaria, senza demerito;

b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;

e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.

7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l’accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;

b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso le modalità di cui all’articolo 251, comma 1;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali disponibili 309

a legislazione vigente e secondo l’ordinaria procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l’Amministrazione giudiziaria può indicare l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

310

Art. 256

(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario)

1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario può effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7 dell’articolo 250.

2. Il termine del 31 luglio può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

3. Con le medesime modalità indicate al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione.

4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto con le modalità di cui all’articolo 250, comma 3, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

5. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell’applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6. 311

Art. 257

(Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all’esercizio della professione forense)

1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, ai sensi dell’articolo 250, comma 7, con le modalità di cui al comma 2.

2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d’appello nominate a norma dell’articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all’articolo 22, comma 3, del medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d’esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.

3. Il presidente della commissione nominata a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d’appello, il presidente della commissione centrale di cui all’articolo 22, comma 3, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell’articolo 250, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.

4. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l’esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l’accesso del pubblico all’aula di esame.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle prove orali dell’esame per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.

6. All’articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, alla fine, dopo le parole: «in materie giuridiche», aggiungere le parole: «, anche in pensione». 312

Art 258

(Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)

1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l’avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all’attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1. L’assunzione del personale di cui al periodo precedente è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. L’amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1 secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ovvero mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono compresi quelli di cui all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché l’esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.508.014 per l’anno 2020, di euro 37.524.040 per l’anno 2021 e di euro 25.016.027 per l’anno 2022, cui si provvede:

a) quanto a euro 12.508.014 per l’anno 2020 e a euro 7.877.769 per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l’anno 2020, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per euro 2.500.000 per l’anno 2020, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l’anno 2020 e per euro 7.877.769 per l’anno 2021, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l’anno 2020 e l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l’anno 2020;

b) quanto a euro 15.000.000 per l’anno 2021, a euro 18.000.000 per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 14.646.271 per l’anno 2021 e a euro 7.016.027 per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 313

Art. 259

(Misure straordinarie per la definizione dell’arretrato penale presso le Corti di appello)

1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 62, comma 1, dopo le parole "definizione dei procedimenti", sono aggiunte le seguenti: "penali e" e dopo le parole "Corti di appello" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell’articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero";

b) all’articolo 63, comma 1, le parole "trecentocinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "ottocentocinquanta".

2. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente decreto è adottato il decreto di cui all’articolo 65, commi 1 e 2, per la rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le modalità e i termini di presentazione delle domande.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

314

Art. 260

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure

concorsuali relative al personale della Corte dei conti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalità tecniche per l’applicazione del presente articolo. 315

Art. 261

(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l’assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale è assegnato alle sedi di servizio individuate dall’Amministrazione e ad esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all’art. 178 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, previe intese con il Ministero della Difesa, può utilizzare il personale medico selezionato e non assunto, nell’ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dall’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo l’ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati. Le attività professionali sanitarie svolte dai medici di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l’immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall’articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – "Concorsi ed Esami" n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all’esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 nel 2020, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 316

Art. 262

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali)

1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute.

3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella gazzetta ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.

4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell’interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell’ambito dell’originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell’economia e

317

 

delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

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Art. 263

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione)

1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati:

a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;

b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.

3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale generale, può essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l’accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione.

4. Nell’ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l’accesso alla qualifica o al grado superiore.

5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima dell’entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi. 319

6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.

7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Nell’ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall’articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. 320

Art. 264

(Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile)

1. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell’emergenza sanitaria di cui al presente provvedimento, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l’anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 321

Art. 265

(Procedure assunzionali del Ministero dell’economia e delle finanze)

1 Il Ministero dell’economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed esame orale per l’accesso ai quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti:

a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilità e bilancio;

b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonché in materie inerenti la contabilità e il bilancio anche ai fini dello sviluppo e la sperimentazione dei relativi sistemi informativi.

2. I bandi di selezione, stabiliscono:

a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;

b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le modalità che saranno indicate dall’Amministrazione, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate dall’articolo 252 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici. 322

Sezione III

Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni

Art. 266

(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.

4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 323

Capo XIII Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19

Art. 267 (Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19)

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all’emergenza Covid-19, possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all’art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) qualora l’attività in relazione all’emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;

d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l’applicazione dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;

e) nell’ipotesi di cui all’articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all’ art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso; 324

f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l’acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l’attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell’emergenza economica derivante dalla diffusione dell’infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all’ articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso:

a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 dell’articolo 71 è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)";

2) all’articolo 75 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)"; 325

3) all’articoli 76, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.";

b) all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole "salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71,";

2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all’articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.";

c) all’articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche: le parole "lettera a),", ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola "sperimentazione" è sostituita con la parola "gestione" e le parole "al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri"; al comma 3, primo periodo, le parole "il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale" sono sostituite dalle seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei ministri" e, al secondo periodo, le parole "del Commissario" sono sostituite dalle seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri"."

d) nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione;

3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all’articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale. 326

Art.268 Disposizioni finanziarie finali

1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresì il margine disponibile di 6.390 milioni di euro, in termini di fabbisogno, come risultante a seguito dell’attuazione del decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all’indebitamento autorizzato l’11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall’Allegato 1 al presente decreto.

2. All’articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «83.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «148.330 milioni di euro».

3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 1 primo periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro nel 2020, 1.130 milioni di euro per l’anno 2021, 1.884 milioni di euro nel 2022, 2.625 milioni nel 2023, 3.461 milioni di euro nel 2024, 4.351 milioni di euro dal 2025, 5.057 milioni di euro nel 2026, 5.288 milioni di euro per l’anno 2027, 5.450 milioni di euro nel 2028, 5.619 milioni nel 2029, 5.814 milioni di euro nel 2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 l’anno 2021, 2.136 milioni di euro per l’anno 2022, 2.925 milioni di euro per l’anno 2023, 3.832 milioni di euro per l’anno 2024, 4.747 milioni di euro per l’anno 2025, 5.345 milioni di euro per l’anno 2026, 5.569 milioni di euro per l’anno 2027, 5.815 milioni di euro per l’anno 2028, 6.003 milioni di euro per l’anno 2029, 6.193 milioni di euro per l’anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

4. Quale concorso al finanziamento degli interventi di cui al titolo I, il fondo sanitario nazionale è incrementato di ulteriori 500 milioni di euro per l’anno 2021, di 1.000 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2031 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2032.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli e dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede: 327

b) quanto a milioni di euro per l’anno 2020, a milioni di euro per l’anno 2021, a milioni di euro per l’anno 2022, a milioni di euro per l’anno 2023, a milioni di euro per l’anno 2024, a milioni di euro per l’anno 2025, a milioni di euro per l’anno 2026, a milioni di euro per l’anno 2027, a milioni di euro per l’anno 2028, a milioni di euro per l’anno 2029 e a milioni di euro per l’anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a milioni di euro per l’anno 2021, a milioni di euro per l’anno 2022 e a milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli ;

c) quanto a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrisponde riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

a) quanto a milioni di euro per l’anno 2020, a milioni di euro per l’anno 2021, a milioni di euro per l’anno 2022, a milioni di euro per l’anno 2023, a milioni di euro per l’anno 2024, a milioni di euro per l’anno 2025, a milioni di euro per l’anno 2026, a milioni di euro per l’anno 2027, a milioni di euro per l’anno 2028, a milioni di euro per l’anno 2029 e a milioni di euro per l’anno 2030, mediante il ricorso all’indebitamento di cui al comma 1;

7. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

8. Nel caso in cui, dopo l’attuazione del comma 7, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al comma 7 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

9. Le risorse destinate all’attuazione da parte dell’INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all’Istituto medesimo.

10. Le risorse erogate all’Italia dall’Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l’emergenza sanitaria connessa alla Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono versate sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE»

11. Le risorse di cui al comma 10:

a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidità a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell’Economia e delle finanze all’entrata del bilancio dello Stato sull’apposito capitolo relativo all’accensione di prestiti.

b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo perduto, sono versate dal Ministero dell’Economia e delle finanze all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il predetto fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

12. All’articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 624 e 625 sono soppressi; 328

b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche:

- al secondo periodo le parole: "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l’anno 2022";

- il quarto periodo è soppresso;

- al sesto periodo le parole: "il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021" sono abrogate;

13. L’elenco 1, dell’articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall’Elenco 1 al presente decreto.

14. Le disposizioni indicate dall’articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non si applicano per l’anno 2020.

15. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell’emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell’esercizio 2020.

Disposizioni finanziarie 329

Art.269

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a