Studio Commerciale Stefano Tombesi
ragioniere commercialista - revisore contabile
Assistenza fiscale e tributaria a privati ed imprese
Consulenza amministrativa, fiscale e societaria
Gestione e Consulenza delle società cooperative 
Consulenza del lavoro e tenuta paghe
Revisione contabile
 

 

 

Copia fedele estratta dalla

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084) 
(GU n.123 del 25-5-2021)
 
 Vigente al: 26-5-2021  
 
 

 

Art. 1      Contributo a fondo perduto
 

Art: 18    Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali
 

 

Titolo I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanità
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 
  Visto  il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 
  Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; 
  Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; 
  Considerata la straordinaria necessità ed  urgenza  di  introdurre
apposite e piu' incisive misure a sostegno dei  settori  economici  e
lavorativi piu' direttamente interessati  dalle  misure  restrittive,
adottate con i predetti  decreti,  per  la  tutela  della  salute  in
connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  Considerata la straordinaria necessità ed  urgenza  di  introdurre
misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi  a  tutela
del  lavoro,  della  salute  e  della  sicurezza,  di  garantire   la
continuità  di  erogazione  dei  servizi   da   parte   degli   Enti
territoriali  e  di  ristorare   i   settori   maggiormente   colpiti
dall'emergenza epidemiologica Covid-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, della salute e della cultura; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                     Contributo a fondo perduto 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere   gli   operatori   economici   colpiti
dall'emergenza  epidemiologica   "Covid-19",   e'   riconosciuto   un
ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che
hanno la partita IVA attiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  e,  inoltre,  presentano  istanza  e  ottengono  il
riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui  all'articolo  1
del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  e  che   non   abbiano
indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. 
  2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui  al  comma  1  spetta
nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto  ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  ed  e'
corrisposto  dall'Agenzia  delle  entrate   mediante   accreditamento
diretto sul conto corrente bancario o  postale  sul  quale  e'  stato
erogato il precedente contributo, ovvero e' riconosciuto sotto  forma
di credito d'imposta, qualora il richiedente  abbia  effettuato  tale
scelta per il precedente contributo. 
  3. Al contributo di cui ai commi 1 e  2  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  7,  primo
periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 
  4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2
sono valutati in 8.000 milioni di euro per l'anno 2021. 
  5. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  economici  maggiormente
colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto  un
contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che  svolgono
attività d'impresa, arte  o  professione  o  che  producono  reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato. Il contributo di cui al presente comma e' alternativo  a
quello di cui ai commi da 1 a 3. I  soggetti  che,  a  seguito  della
presentazione dell'istanza per il riconoscimento  del  contributo  di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  abbiano
beneficiato del contributo di  cui  ai  commi  da  1  a  3,  potranno
ottenere l'eventuale maggior valore  del  contributo  determinato  ai
sensi del presente comma. In tal caso, il contributo già corrisposto
o riconosciuto sotto forma di credito  d'imposta  dall'Agenzia  delle
entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato  da  quello  da
riconoscere ai sensi del  presente  comma.  Se  dall'istanza  per  il
riconoscimento del contributo di cui  al  presente  comma  emerge  un
contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi  dei  commi
da 1 a 3, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa. 
  6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non  spetta,  in
ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA  risulti  non  attiva  alla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  agli  enti
pubblici  di  cui  all'articolo  74,  nonche'  ai  soggetti  di   cui
all'articolo 162-bis  del  Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
  7. Il contributo  di  cui  al  comma  5  spetta  esclusivamente  ai
soggetti titolari di reddito  agrario  di  cui  all'articolo  32  del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),  o  compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico  delle  imposte  sui
redditi non superiori a  10  milioni  di  euro  nel  secondo  periodo
d'imposta antecedente a quello di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  8. Il contributo  di  cui  al  comma  5  spetta  a  condizione  che
l'ammontare medio mensile  del  fatturato  e  dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno  del
30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al  31  marzo  2020.  Al
fine  di  determinare  correttamente  i  predetti  importi,   si   fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di
beni o di prestazione dei servizi. 
  9. Per i soggetti che hanno  beneficiato  del  contributo  a  fondo
perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
l'ammontare del contributo di cui al comma 5 e' determinato in misura
pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla  differenza
tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2020 al  31  marzo  2021  e  l'ammontare  medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal  1°  aprile
2019 al 31 marzo 2020 come segue: 
    a) sessanta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  e  compensi
indicati al comma 7 non superiori a centomila euro; 
    b) cinquanta per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati  al  comma  7  superiori  a  centomila   euro   e   fino   a
quattrocentomila euro; 
    c) quaranta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila  euro  e  fino  a  1
milione di euro; 
    d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 
    e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. 
  10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
l'ammontare del contributo di cui al comma 5 e' determinato in misura
pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla  differenza
tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2020 al  31  marzo  2021  e  l'ammontare  medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal  1°  aprile
2019 al 31 marzo 2020 come segue: 
    a) novanta per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  e  compensi
indicati al comma 7 non superiori a centomila euro; 
    b) settanta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati  al  comma  7  superiori  a  centomila   euro   e   fino   a
quattrocentomila euro; 
    c) cinquanta per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila  euro  e  fino  a  1
milione di euro; 
    d) quaranta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5  milioni
di euro; 
    e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. 
  11. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al  comma
5 non puo' essere superiore a centocinquantamila euro. 
  12. Il contributo di cui al comma 5 non  concorre  alla  formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva  altresi'
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
Testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non  concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446.  A  scelta  irrevocabile  del
contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua
totalità  sotto  forma   di   credito   d'imposta,   da   utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24
esclusivamente  tramite  i  servizi   telematici   resi   disponibili
dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non
si  applicano  i  limiti  di  cui  all'articolo  31,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica,  un'istanza
all'Agenzia delle entrate con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
requisiti definiti dai  commi  da  5  a  10.  L'istanza  puo'  essere
presentata,  per  conto  del  soggetto  interessato,  anche   da   un
intermediario di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  delegato  al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle  entrate.  L'istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza,  entro  sessanta  giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per  la  presentazione
della stessa. Le modalità  di  effettuazione  dell'istanza,  il  suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi
da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
delle entrate, che individua, altresi', gli  elementi  da  dichiarare
nell'istanza al fine del  rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti
previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12  «Aiuti
sotto  forma  di  sostegno  a  costi   fissi   non   coperti»   della
Comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,   e
successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione
delle  comunicazioni  della  liquidazione  periodica   IVA   di   cui
all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
l'istanza puo' essere presentata esclusivamente dopo la presentazione
della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. 
  14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da  5  a
13 sono valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021. 
  15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si  applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9
e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 
  16. Al fine  di  sostenere  gli  operatori  economici  maggiormente
colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto  un
contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che  svolgono
attività d'impresa, arte  o  professione  o  che  producono  reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato. 
  17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in
ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA  risulti  non  attiva  alla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  agli  enti
pubblici  di  cui  all'articolo  74,  nonche'  ai  soggetti  di   cui
all'articolo 162-bis  del  Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
  18. Il contributo di cui  al  comma  16  spetta  esclusivamente  ai
soggetti titolari di reddito  agrario  di  cui  all'articolo  32  del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),  o  compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico  delle  imposte  sui
redditi non superiori a  10  milioni  di  euro  nel  secondo  periodo
d'imposta antecedente a quello di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  19. Il contributo a fondo perduto di  cui  al  comma  16  spetta  a
condizione che  vi  sia  un  peggioramento  del  risultato  economico
d'esercizio relativo al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al  31
dicembre 2019, in misura pari o superiore alla  percentuale  definita
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al  comma  16
e' determinato applicando la  percentuale  che  verrà  definita  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  alla  differenza
del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2020  rispetto  a  quello  relativo  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al  netto  dei  contributi  a
fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia  delle  entrate
ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
degli articoli 59 e 60 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, dell'articolo 2 del decreto-legge  18  dicembre  2020,  n.  172,
dell'articolo 1 del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  e  del
presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13. 
  21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al  comma
16 non puo' essere superiore a centocinquantamila euro. 
  22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre  alla  formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva  altresi'
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
Testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non  concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446.  A  scelta  irrevocabile  del
contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua
totalità  sotto  forma   di   credito   d'imposta,   da   utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24
esclusivamente  tramite  i  servizi   telematici   resi   disponibili
dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non
si  applicano  i  limiti  di  cui  all'articolo  31,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  23. Al fine di ottenere il contributo a fondo  perduto  di  cui  al
comma 16, i soggetti interessati presentano,  esclusivamente  in  via
telematica, un'istanza all'Agenzia delle  entrate  con  l'indicazione
della sussistenza dei requisiti  definiti  dai  commi  da  16  a  20.
L'istanza puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato,
anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  delegato  al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle  entrate.  L'istanza
deve essere presentata, a pena  di  decadenza,  entro  trenta  giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per  la  presentazione
della stessa. Le modalità  di  effettuazione  dell'istanza,  il  suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro  elemento  necessario  all'attuazione  delle  disposizioni  del
presente articolo  sono  definiti  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono
individuati gli  specifici  campi  delle  dichiarazioni  dei  redditi
relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019  e  al  31
dicembre 2020 nei quali sono indicati  gli  ammontari  dei  risultati
economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20. 
  24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al  comma
16 puo'  essere  trasmessa  solo  se  la  dichiarazione  dei  redditi
relativa al periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2020  e'
presentata entro il 10 settembre 2021. 
  25. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24  e'  destinata  una
somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri  si  fa  fronte
per un importo pari a 3.150 milioni di euro con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,
già nella disponibilità della contabilità speciale 1778  intestata
all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari  a  850  milioni  di
euro ai sensi dell'articolo 77. 
  26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9
e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 
  27. L'efficacia delle misure previste dal comma 16 al comma 26  del
presente  articolo  e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo   108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. 
  28. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.
41, dopo l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  "Le  imprese
presentano  un'apposita  autodichiarazione  con  la  quale  attestano
l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione  3.1  di  cui  al
periodo precedente.". 
  29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in  11.400  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  30  Previo  accertamento  disposto  con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai
sensi dei commi 4 e 14 del presente  articolo  nonche'  le  eventuali
risorse non utilizzate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  12,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  eccedenti  l'importo  di  3.150
milioni di cui al comma  25,  sono  destinate  all'erogazione  di  un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di  reddito
agrario di cui all'articolo 32 del  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma
1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma  1,  del
Testo unico delle imposte sui redditi superiori a 10 milioni di  euro
ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo  periodo  d'imposta
antecedente a quello di entrata in vigore del  presente  decreto,  in
possesso degli altri requisiti previsti  per  il  riconoscimento  dei
contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.
41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo.  Le  modalità
di determinazione dell'ammontare del contributo  di  cui  al  periodo
precedente e ogni elemento  necessario  all'attuazione  del  presente
comma sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. 
                               Art. 2 
 
       Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse 
 
  1. Al fine di favorire la continuità  delle  attività  economiche
per le quali, per  effetto  delle  misure  adottate  ai  sensi  degli
articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,  sia  stata
disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la  data
di conversione del presente  decreto,  la  chiusura  per  un  periodo
complessivo di almeno quattro mesi, nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo,  denominato
"Fondo per il sostegno alle attività  economiche  chiuse",  con  una
dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2.  I  soggetti   beneficiari   e   l'ammontare   dell'aiuto   sono
determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui  al  comma
1, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure  di
ristoro già adottate per specifici  settori  economici  nonche'  dei
contributi a fondo perduto concessi  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e dell'articolo  1  del  presente
decreto, con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresi' ad  individuare
modalità di erogazione della misura tali da garantire  il  pagamento
entro i successivi trenta giorni. 
  3. I contributi sono  concessi  nel  rispetto  della  Comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modificazioni. 
  4. Alla copertura degli oneri del presente  articolo,  pari  a  100
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
                               Art. 3 
 
  Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo  2021,
n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21  maggio  2021,  n.
69,  e'  incrementato  di  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.
L'incremento di cui al primo periodo e' assegnato alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano come da Allegato che  segue,
per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come  definite
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio  2011,  n.
79,  localizzate  nei  Comuni  ubicati  all'interno  di   comprensori
sciistici. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di  Bolzano  provvedono  con  proprio  provvedimento  a  definire   i
comprensori sciistici e i Comuni al  loro  interno  ubicati.  Con  il
medesimo provvedimento  provvedono  altresi'  a  definire  criteri  e
modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro. 
 
           ===============================================
           |       REGIONE       |    QUOTA SPETTANTE    |
           +=====================+=======================+
           | BOLZANO             |      € 26.600.000     |
           +---------------------+-----------------------+
           | TRENTO              |      € 20.900.000     |
           +---------------------+-----------------------+
           | VENETO              |     € 10.068.310      |
           +---------------------+-----------------------+
           | LOMBARDIA           |      € 9.776.882      |
           +---------------------+-----------------------+
           | VALLE D'AOSTA       |      € 8.304.614      |
           +---------------------+-----------------------+
           | PIEMONTE            |      € 7.633.285      |
           +---------------------+-----------------------+
           | ABRUZZO             |      € 3.679.154      |
           +---------------------+-----------------------+
           | FRIULI VENEZIA      |                       |
           |GIULIA               |      € 2.354.107      |
           +---------------------+-----------------------+
           | EMILIA ROMAGNA      |      € 2.308.240      |
           +---------------------+-----------------------+
           |MARCHE               |      € 1.717.317      |
           +---------------------+-----------------------+
           |TOSCANA              |      € 1.574.668      |
           +---------------------+-----------------------+
           |SICILIA              |      € 1.266.773      |
           +---------------------+-----------------------+
           |BASILICATA           |      € 1.051.550      |
           +---------------------+-----------------------+
           |UMBRIA               |       € 949.254       |
           +---------------------+-----------------------+
           |CALABRIA             |       € 690.868       |
           +---------------------+-----------------------+
           |CAMPANIA             |       € 461.343       |
           +---------------------+-----------------------+
           |MOLISE               |       € 254.017       |
           +---------------------+-----------------------+
           |LIGURIA              |       € 218.587       |
           +---------------------+-----------------------+
           |LAZIO                |       € 106.721       |
           +---------------------+-----------------------+
           |SARDEGNA             |       € 62.725        |
           +---------------------+-----------------------+
           |PUGLIA               |       € 21.585        |
           +---------------------+-----------------------+
           |TOTALE               |     € 100.000.000     |
           +---------------------+-----------------------+
 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 4 
 
Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di  locazione
  degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. 
 
  1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n.  77,  le  parole:  "fino  al  30  aprile  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2021". 
  2. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte  o  professione,
con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel  secondo
periodo d'imposta antecedente a  quello  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' agli enti  non  commerciali,  compresi  gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente  riconosciuti,
il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4  dell'articolo  28  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  spetta  in  relazione  ai  canoni
versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a  maggio
2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il  credito
d'imposta spetta a  condizione  che  l'ammontare  medio  mensile  del
fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il  1°  aprile
2020 e il 31 marzo  2021  sia  inferiore  almeno  del  30  per  cento
rispetto  all'ammontare   medio   mensile   del   fatturato   e   dei
corrispettivi del periodo compreso tra il 1°  aprile  2019  e  il  31
marzo  2020.  Il  credito  d'imposta  spetta  anche  in  assenza  dei
requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
  4. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  euro
1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
                               Art. 5 
 
       Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche 
 
  1. La riduzione  della  spesa  sostenuta  dalle  utenze  elettriche
connesse in bassa tensione  diverse  dagli  usi  domestici,  prevista
dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021,  n.
41, trova applicazione con le medesime modalità ivi  previste  anche
per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare
tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel  limite  di  spesa  di  200
milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 6 
 
                          Agevolazioni Tari 
 
  1. In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle  categorie
economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e'  istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con
una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato
alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,
o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma  688,  della
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 
  2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  in  proporzione
alla stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima  riconducibile
alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica
stima  TARI  e  TARI  corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero
dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 
  3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma
1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi  del  decreto
di cui al comma 2, a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  risorse
assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1
allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021,
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della
rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta  fermo,  in
ogni caso, che l'ammontare massimo delle  agevolazioni  riconoscibile
dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 
  4. I  comuni  possono  determinare,  nel  rispetto  di  criteri  di
semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante  strumenti
telematici,  le  modalità  per   l'eventuale   presentazione   della
comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte  delle  attività
economiche beneficiarie. 
  5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non
utilizzate per le finalità di  cui  al  comma  1,  come  certificate
nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono  recuperate,  nell'anno
2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi  128  e  129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 7 
 
Misure urgenti a sostegno  del  settore  turistico,  delle  attività
  economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi. 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 150 milioni di euro. 
  2. All'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole "per i beni  e  le  attività  culturali  e  per  il"  sono
sostituite dalla seguente "del". 
  3. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e successive modifiche, dopo la parola "ricettive," sono aggiunte  le
parole: "dalle agenzie di viaggi e tour operator". 
  4. Per il  rilancio  della  attrattività  turistica  delle  città
d'arte, e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
turismo un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per  l'anno
2021, destinato all'erogazione di contributi  in  favore  dei  comuni
classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica,  artistica  e
paesaggistica, nei  cui  territori  sono  ubicati  siti  riconosciuti
dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità,  tenendo  conto  delle
riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019,  da
destinare  ad  iniziative  di  valorizzazione  turistica  dei  centri
storici e delle città d'arte. Con decreto del Ministero del turismo,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa
con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  sono  stabilite  le  disposizioni  di  attuazione  del
presente comma. 
  5. All'articolo 79  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole "per  i  due  periodi  di
imposta successivi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  i  tre
periodi di imposta successivi"; 
    b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "degli anni  2020  e
2021" sono aggiunte le seguenti: "e di 100 milioni  di  euro  per  il
2022". 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 200  milioni  di
euro per l'anno 2021 e 100  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 8 
 
Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonche' per altre
  attività   economiche   particolarmente   colpite   dall'emergenza
  epidemiologica. 
 
  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "limitatamente  al  periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle  disposizioni
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  9  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del  9  marzo  2020",
sono inserite le seguenti: "ed a  quello  in  corso  al  31  dicembre
2021,"; le parole "in corso alla data di entrata in vigore del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020," sono
sostituite dalle seguenti: "di spettanza del beneficio";  le  parole:
"45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa" sono sostituite
dalle seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni  di
euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa"; 
    b) al comma 3, le parole: "in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto"   sono
sostituite dalle seguenti: "di maturazione"; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.  Fermi  restando  i
controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti  che  intendono
avvalersi  del   credito   d'imposta   devono   presentare   apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate.  Con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la corretta
individuazione dei  settori  economici  in  cui  operano  i  soggetti
beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1. Le modalità,  i
termini di presentazione e il  contenuto  della  comunicazione,  sono
stabiliti con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  medesima  da
adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
con il quale sono stabilite le modalità per  il  monitoraggio  degli
utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa  di
cui al comma 1, nonche'  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione del presente articolo."; 
    d) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso; 
  2. Il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, e' incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui
20 milioni di euro destinati  ad  interventi  in  favore  dei  parchi
tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  170  milioni  di
euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il  2022  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 9 
 
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente  della
  riscossione,  dei  termini  plastic  tax  e  del  termine  per   la
  contestazione delle  sanzioni  connesse  all'omessa  iscrizione  al
  catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali  ubicati  nei  comuni
  colpiti dal sisma 2016 e 2017. 
 
  1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le
parole "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno". 
  2. Restano validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
maggio 2021 alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici  sorti
sulla base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi
di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le
sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46.  Agli
accantonamenti effettuati  e  alle  somme  accreditate  nel  predetto
periodo  all'agente  della  riscossione  e   ai   soggetti   di   cui
all'articolo 52, comma 5, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77;
alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  effettuate
nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo  153,
comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
  3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal
1° gennaio 2022». 
  4. All'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole "31 dicembre 2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2022". 
  5. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  259,3
milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1
milioni per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 10 
 
               Misure di sostegno al settore sportivo 
 
  1. Le disposizioni di cui  all'articolo  81  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n.104, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n.126,  si  applicano  anche  per  le  spese  sostenute
durante l'anno  di  imposta  2021,  relativamente  agli  investimenti
sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 
  2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata  la  spesa,  per  un  importo
complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2021, che  costituisce
tetto di spesa. 
  3.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con  il  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020  per
contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e'  istituito,  per
l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  un  fondo  con  una
dotazione di 56 milioni di euro, che costituisce tetto di  spesa,  al
fine di riconoscere un contributo a fondo  perduto  a  ristoro  delle
spese   sanitarie   per   l'effettuazione   di   test   di   diagnosi
dell'infezione  da  COVID-19,  in  favore  delle  società   sportive
professionistiche che  nell'esercizio  2020  non  hanno  superato  il
valore della produzione di 100 milioni di euro e  delle  società  ed
associazioni sportive  dilettantistiche  iscritte  al  registro  CONI
operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta dell'Autorità politica delegata in  materia  di  sport,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità
ed i termini di  presentazione  delle  richieste  di  erogazione  del
contributo, i criteri di  ammissione,  le  modalità  di  erogazione,
nonche' le procedure di verifica, di controllo e  di  rendicontazione
delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di  cui  al
comma 3. 
  5. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, la dotazione del "Fondo  unico  per  il  sostegno  delle
associazioni  sportive   e   società   sportive   dilettantistiche",
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, e' incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2021. 
  6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di  spesa  ed  e'
destinato  all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per  le
associazioni e società sportive dilettantistiche che  hanno  sospeso
l'attività sportiva. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta dell'Autorità politica delegata in  materia  di  sport,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuate  ai  fini
dell'attuazione  del  comma  5,  le  modalità   e   i   termini   di
presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri
di ammissione, le modalità di erogazione, nonche'  le  procedure  di
verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto. 
  8. Il Fondo di cui  all'articolo  90,  comma  12,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino  al  31  dicembre
2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità  previste
dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile  2020,  n.  23,
delle  leghe  che  organizzano  campionati  nazionali  a  squadre  di
discipline  olimpiche  e  paralimpiche,  e  delle  società  sportive
professionistiche  impegnate  in  tali  competizioni,  con  fatturato
derivante da diritti  audiovisivi  inferiore  al  25  per  cento  del
fatturato complessivo relativo al bilancio  2019.  A  tali  fini,  è
utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1,  del  decreto
legge 8 aprile 2020, n. 23 che e' incrementato con una  dotazione  di
30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono  versate
sul conto corrente di tesoreria centrale intestato  all'Istituto  per
il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato  comparto,  per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario  derivante  dalla
gestione delle garanzie. 
  9. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le  esigenze  di
liquidità di cui al comma 8,  secondo  le  modalità  stabilite  dal
Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il  Credito
Sportivo. Per tale funzione  è  utilizzato,  nei  limiti  della  sua
dotazione, il comparto di cui all'articolo 14, comma 2,  del  decreto
legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato di 13 milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  10. Le garanzie di  cui  al  comma  8  sono  rilasciate,  a  titolo
gratuito, alle seguenti condizioni: 
    a) le garanzie sono rilasciate entro  il  31  dicembre  2021,  in
favore di soggetti che non abbiano già pienamente utilizzato la loro
capacità di accesso al Fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come documentato  e
attestato dal beneficiario; 
    b) la garanzia copre fino al: 
      1) 100 per cento dell'ammontare  del  finanziamento  garantito,
della durata massima di 120 mesi, con un  importo  massimo  garantito
per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio
2021, fino al 90 per cento; 
      2) 90 per cento  dell'ammontare  del  finanziamento  garantito,
della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per
singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad  un  massimo
di 5 milioni di euro; 
    c) a decorrere dal  1°  luglio  2021  le  garanzie  di  cui  alla
precedente lettera b), punto 2 sono  concesse  nella  misura  massima
dell'80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie  e'
innalzato a 120 mesi. Per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  alla
precedente lettera b), punto 2, aventi durata non superiore a 72 mesi
e già garantite dal Fondo, nel caso di  prolungamento  della  durata
dell'operazione accordato  dal  soggetto  finanziatore,  puo'  essere
richiesta la  pari  estensione  della  garanzia,  fermi  restando  il
predetto periodo  massimo  di  120  mesi  di  durata  dell'operazione
finanziaria."; 
    d) la  garanzia  non  puo'  essere  concessa  a  imprese  che  si
trovavano già in difficoltà il  31  dicembre  2019,  ai  sensi  del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento
(UE) n. 1388/2014 del 16  dicembre  2014,  salvo  che  si  tratti  di
microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al
31 dicembre 2019, purche' non siano soggette a procedure  concorsuali
per insolvenza; 
    e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie  di  cui  al
comma 10 non puo' superare, alternativamente: 
      1) il 25 per cento del fatturato totale  del  beneficiario  nel
2019; 
      2) il fabbisogno per costi del  capitale  di  esercizio  e  per
costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di  piccole  e
medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi  imprese;
tale fabbisogno e'  attestato  mediante  apposita  autocertificazione
resa dal beneficiario ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
  11. Gli impegni per il rilascio  di  garanzie  assunti  sulla  base
dell'incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei
commi 8, 9  e  10  e  del  rifinanziamento  per  30  milioni  operato
dall'articolo 31, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
non superano l'importo complessivo massimo  di  €  225.000.000,00.  I
benefici accordati ai sensi della  sezione  3.1  della  comunicazione
della Commissione europea del  19  marzo  2020,  recante  un  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del  COVID-19"  non  superano  le  soglie  ivi
previste, tenuto  conto  di  eventuali  altre  misure  di  aiuto,  da
qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari di  cui  al
comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1. 
  12. L'efficacia delle misure di cui ai commi  8,  9,  10  e  11  e'
subordinata  all'approvazione  della  Commissione  Europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
  13. Sono  a  carico  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo  gli
obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato
previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo
14  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a  369  milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 11 
 
        Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione 
 
  1. La dotazione del fondo rotativo di  cui  all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di
1,2 miliardi di euro per l'anno 2021. 
  2. La dotazione del fondo di cui  all'articolo  72,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 400 milioni  di
euro per l'anno 2021, per le finalità di cui  alla  lettera  d)  del
medesimo comma. Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo  perduto  di
cui al presente comma le richieste di  sostegno  alle  operazioni  di
patrimonializzazione presentate successivamente alla data di  entrata
in vigore del presente decreto-legge. 
  3.  All'articolo  72  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
apportare le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera d), primo periodo, la parola  "cinquanta,"
e' sostituita dalla seguente: "dieci" e dopo le parole  "dalla  legge
29 luglio 1981, n. 394", sono inserite le seguenti: "quale  incentivo
da riconoscere a fronte di iniziative  caratterizzate  da  specifiche
finalità o in settori  o  aree  geografiche  ritenuti  prioritari,";
infine,  dopo  la  parola  "criteri"   e'   inserita   la   seguente:
"selettivi"; 
    b) al comma 1,  lettera  d),  secondo  periodo,  dopo  la  parola
"concessi" sono inserite le seguenti:  "tenuto  conto  delle  risorse
disponibili e"; 
    c) al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo  e'  aggiunto,
in fine, il seguente: "Fino al 31 dicembre 2021 i  cofinanziamenti  a
fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per  cento
dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394,  tenuto  conto  delle  risorse
disponibili   e   dell'ammontare   complessivo   delle   domande   di
finanziamento  presentate  nei  termini  e  secondo   le   condizioni
stabilite con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni"; 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.600  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 

Titolo II
MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

                               Art. 12 
 
Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti  a  medio-lungo
termine  per  progetti  di  ricerca  e  sviluppo   e   programmi   di
                            investimento 
 
  1. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui  all'articolo
2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  per  le
garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio  lungo  termine
concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a  499  per
la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o  di
programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure: 
    a)  l'ammontare  massimo  dei  portafogli  di  finanziamenti   e'
innalzato a euro 500 milioni; 
    b) i finanziamenti hanno durata non inferiore  a  6  anni  e  non
superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per  cento  a
progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione  e/o  di  programmi  di
investimenti; 
    c) i soggetti  beneficiari  sono  ammessi  senza  la  valutazione
economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo; 
    d) il punto di stacco e lo  spessore  della  tranche  junior  del
portafoglio  di  finanziamenti  sono   determinati   utilizzando   la
probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base
dei propri modelli interni; 
    e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non superiore
al  80  per  cento  della   tranche   junior   del   portafoglio   di
finanziamenti; 
    f) la quota della tranche junior  coperta  dal  Fondo,  non  puo'
superare  il  25  per  cento  dell'ammontare   del   portafoglio   di
finanziamenti; 
    g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel  portafoglio
garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul
singolo finanziamento; 
    h) la chiusura del periodo  di  costruzione  del  portafoglio  di
finanziamenti deve avvenire entro il termine  indicato  dai  soggetti
richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque
superare i 24 mesi dalla  data  di  concessione  della  garanzia  del
Fondo. 
  2. Per le finalità di  cui  al  comma  precedente  sono  destinati
complessivamente 1.000 milioni di euro. Allo scopo la  dotazione  del
Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo  2,  comma  100,  lett.  a)
della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  e'  incrementata  di  1.000
milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 13 
 
        Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese 
 
  1.  Al  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le  parole
"30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; 
    b) all'articolo 1, comma 2,  lettera  a),  dopo  le  parole  "non
superiore a 6 anni" sono aggiunte  le  seguenti  "ovvero  al  maggior
termine di durata previsto dalla lettera a-bis)"; 
    c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a),  e'  inserita  la
seguente: 
      "a-bis) previa  notifica  e  autorizzazione  della  Commissione
europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto e' innalzata a  10  anni.  Su  richiesta
delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del
presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di
10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a
10 anni ai  sensi  della  presente  lettera  a-bis).  Le  commissioni
annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per  l'estensione
delle garanzie di cui all'articolo 1  del  presente  decreto  saranno
determinate  in  conformità  alla  Comunicazione  della  Commissione
europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa
notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato
sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A."; 
    d) all'articolo 1, comma 14-ter, le  parole  "trenta  per  cento"
sono sostituite dalle parole "quindici per cento". Tale previsione si
applica anche alle operazioni in  essere  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione; 
    e)  all'articolo  1-bis.1,  le  parole  "30  giugno  2021"   sono
sostituite dalle parole "31 dicembre 2021" e, al secondo periodo,  le
parole "lettera l)" sono sostituite dalle  seguenti:  "lettere  i)  e
l)"; 
    f) all'articolo 13, comma 1, lettera c), al primo  periodo,  dopo
le parole: "con durata  fino  a  72  mesi"  aggiungere  le  seguenti:
"ovvero del maggior termine di durata previsto dalla lettera  c-bis).
A decorrere dal 1° luglio 2021  le  garanzie  di  cui  alla  presente
lettera sono concesse nella misura massima dell'80%."; 
    g) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera c)  e'  inserita  la
seguente: 
      "c-bis) previa  notifica  e  autorizzazione  della  Commissione
europea, il limite di durata delle nuove  operazioni  finanziarie  di
cui alla lettera c) garantibili dal Fondo e' innalzato  a  120  mesi.
Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c),  aventi  durata
non superiore a 72 mesi e già  garantite  dal  Fondo,  nel  caso  di
prolungamento della durata  dell'operazione  accordato  dal  soggetto
finanziatore,  puo'  essere  richiesta  la  pari   estensione   della
garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120  mesi  di
durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della
Commissione europea.". 
    h) all'articolo 13, comma 1,  lettera  m)  dopo  le  parole  "con
copertura al 100 percento" sono aggiunte le seguenti: "e, a decorrere
dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 percento," e dopo  le  parole
"con  durata  analoga  al  finanziamento"  e'  inserito  il  seguente
periodo: "A decorrere dal 1 ° luglio 2021, per  i  finanziamenti  con
copertura al 90 percento, puo' essere applicato un tasso di interesse
diverso da quello previsto dal periodo precedente"; 
    i) all'articolo 13, comma 12-bis, le parole "Fino al 31  dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021". 
  2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni le parole "30  giugno  2021"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 
  3. All'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole "imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250  e
non superiore a 499" sono sostituite dalle seguenti "imprese  con  un
numero di dipendenti non superiore  a  499,  determinato  sulla  base
delle unità di lavoro anno e non  riconducibili  alle  categorie  di
imprese di cui alla raccomandazione  2003/361/CE  della  Commissione,
del 6 maggio 2003,  relativa  alla  definizione  delle  microimprese,
piccole e medie imprese". 
  4. All'articolo 6, comma 14-bis,  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, al primo periodo, dopo  le  parole  "per  finanziamenti
sotto qualsiasi forma" sono aggiunte  le  seguenti:  ",  ivi  inclusi
portafogli di finanziamenti,". 
  5. Per le finalità di cui ai commi 1, lett. da f) a i),  e  2,  la
dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  incrementata  di
euro 1.860.202.000 per l'anno 2021. 
  6. Sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021.  Le
predette  risorse  sono  versate  sul  conto  corrente  di  tesoreria
centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile
n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge  5  giugno
2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno  finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie. 
  7. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre  2016,  n.
225, le parole "La garanzia dell'ISMEA e' concessa a titolo gratuito,
nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai
regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  de
minimis" sono sostituite dalle seguenti: "La garanzia  dell'ISMEA  e'
concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai  regolamenti  (UE)
nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della  Commissione  e  successive
modifiche e integrazioni". 
  8. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  1.940,20
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
                               Art. 14 
 
             Tassazione capital gain start up innovative 
 
  1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma  1,  lettere  c)  e
c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  realizzate
da persone fisiche, derivanti dalla  cessione  di  partecipazioni  al
capitale di imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma
2, del decreto legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  acquisite  mediante
sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31  dicembre
2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione.
Al fine dell'esenzione di cui al primo  periodo  sono  agevolati  gli
investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del  decreto  legge  n.
179 del 2012. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere  c)  e  c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  realizzate  da
persone  fisiche,  derivanti  dalla  cessione  di  partecipazioni  al
capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo  4
del  decreto  legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  acquisite   mediante
sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31  dicembre
2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell'esenzione  di  cui
al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui  all'articolo
4, commi 9 e 9-ter, del decreto legge n. 3 del 2015. 
  3.  Non  sono  soggette  a  imposizione  le  plusvalenze   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da  persone  fisiche,
derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di
cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad  esse
equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico,
qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro  conseguimento,
siano reinvestite in imprese start up innovative di cui  all'articolo
25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in  piccole
e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24
gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del  capitale  sociale
entro il 31 dicembre 2025. 
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico. 
  5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per  l'anno
2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di  euro  per
l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026,  29,7  milioni  di
euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 15 
 
Misure per lo sviluppo di canali alternativi di  finanziamento  delle
                               imprese 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  l'accesso  a  canali  alternativi   di
finanziamento da parte delle imprese con  numero  di  dipendenti  non
superiore  a  499,  nell'ambito  del  Fondo  di   garanzia   di   cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, e' istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di
garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese
a fronte della realizzazione di  programmi  qualificati  di  sviluppo
aziendale, nell'ambito di operazioni  di  cartolarizzazione  di  tipo
tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. 
  2. Ai  fini  dell'ammissibilità  alla  garanzia,  l'importo  delle
obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro
2 milioni ed euro 8 milioni. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le
modalità, i termini, i limiti e le  condizioni  per  la  concessione
della  garanzia,  le  caratteristiche  dei  programmi   di   sviluppo
finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle  operazioni
di cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalità e i criteri  di
loro selezione e le modalità di  coinvolgimento  nell'operazione  di
eventuali investitori istituzionali o professionali. 
  4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale  di
cui al comma 1, in fase di prima applicazione,  sono  destinati  euro
100 milioni per l'anno  2021  e  100  milioni  per  l'anno  2022.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 16 
 
                    Proroga moratoria per le PMI 
 
  1. Previa comunicazione delle imprese già ammesse,  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  alle  misure  di  sostegno
previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, come  modificato  dal  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far  pervenire  al  soggetto
finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalità di
cui al comma 2 del suddetto articolo  56,  e'  prorogato  il  termine
delle predette misure di  sostegno,  limitatamente  alla  sola  quota
capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021.  Conseguentemente
sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini
di cui all'articolo 56, commi 6 e 8. 
  2. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere integrate le disposizioni operative del  Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. 
                               Art. 17 
 
           Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato 
 
  1. All'articolo 27  del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo
il comma 4 e'  inserito  il  seguente:  "4-bis.  Gli  interventi  del
Patrimonio Destinato nelle  forme  e  alle  condizioni  previsti  dal
quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti  di  Stato  adottato
per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  "Covid-19",  come
definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati  entro  il
31 dicembre 2021.". 
  2. All'articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, dopo le parole "possono esserlo",  sono  inserite
le seguenti ", in alternativa all'apporto di liquidità,". 
                               Art. 18 
 
  Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali 
 
  1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 le parole "o per mancato pagamento in  tutto  o  in
parte a causa di  procedure  concorsuali  o  di  procedure  esecutive
individuali  rimaste  infruttuose  o  a  seguito  di  un  accordo  di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo  182-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato
ai sensi dell'articolo 67, terzo  comma,  lettera  d),  del  medesimo
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese"
sono soppresse; 
    b)  dopo  il  comma  3,  è  inserito  il  seguente:  "3-bis.  La
disposizione di cui al comma 2 si applica anche in  caso  di  mancato
pagamento del corrispettivo, in  tutto  o  in  parte,  da  parte  del
cessionario o committente: 
      a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è  assoggettato  a
una procedura concorsuale o dalla data del  decreto  che  omologa  un
accordo di ristrutturazione dei debiti di  cui  all'articolo  182-bis
del  Regio  Decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  o  dalla   data   di
pubblicazione nel registro delle imprese di  un  piano  attestato  ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
      b)  a  causa  di  procedure   esecutive   individuali   rimaste
infruttuose."; 
    c) al comma  5,  è  inserito,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'obbligo di cui al  primo  periodo  non  si  applica  nel  caso  di
procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)."; 
    d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Nel caso  in
cui,  successivamente  agli  eventi  di  cui  al  comma   3-bis,   il
corrispettivo sia  pagato,  in  tutto  o  in  parte,  si  applica  la
disposizione di cui al  comma  1.  In  tal  caso,  il  cessionario  o
committente che abbia assolto  all'obbligo  di  cui  al  comma  5  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento."; 
    e) al comma 8, le parole "ai commi 2,  3  e  5"  sono  sostituite
dalle seguenti "ai commi 2, 3, 3-bis e 5"; 
    f) dopo il comma 10, è inserito il seguente comma:  "10-bis.  Ai
fini  del  comma  3-bis,  lettera  a),  il  debitore   si   considera
assoggettato  a  procedura  concorsuale  dalla  data  della  sentenza
dichiarativa  del  fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di  ammissione  alla
procedura di concordato preventivo  o  del  decreto  che  dispone  la
procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
crisi."; 
    g) al comma 12, le parole "ai fini del comma 2"  sono  sostituite
dalle seguenti "ai fini del comma 3-bis, lettera b)". 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a),
e  comma  5,  secondo  periodo,  del  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  nel  testo  risultante  dalle
modifiche  apportate  dal  comma  1  si  applicano   alle   procedure
concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in  vigore  della
presente norma. 
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
340  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 77. 
                               Art. 19 
 
Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e  ACE  innovativa
                                2021 
 
  1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole  "31  dicembre  2020",  ovunque  ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021"; 
    b) al comma 1, dopo le parole "2 miliardi di euro" sono  aggiunte
le seguenti parole "per ciascuno degli anni 2020 e 2021". 
  2. Nel periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2020, per la variazione  in  aumento  del  capitale  proprio
rispetto a quello  esistente  alla  chiusura  del  periodo  d'imposta
precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b)  del  comma
287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' pari  al
15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al
31 dicembre 2020, gli incrementi  del  capitale  proprio  rilevano  a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del  presente
comma la variazione in aumento del capitale  proprio  rileva  per  un
ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo
del patrimonio netto risultante dal bilancio. 
  3. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre  2020,  la  deduzione  del  rendimento  nozionale   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale di  cui  al  comma  2
corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo
comma 2, puo' essere alternativamente fruita  tramite  riconoscimento
di un  credito  d'imposta  da  calcolarsi  applicando  al  rendimento
nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in  vigore  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito  d'imposta
puo'  essere  utilizzato,  previa  comunicazione  all'Agenzia   delle
entrate da effettuarsi ai sensi del comma  7,  secondo  le  modalità
stabilite al comma 6, dal giorno successivo  a  quello  dell'avvenuto
versamento del conferimento in denaro o dal  giorno  successivo  alla
rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo
alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto  o  in  parte,  a
riserva l'utile di esercizio. 
  4. Nel caso di applicazione del comma 3, qualora la differenza  tra
la variazione in aumento del capitale  proprio  riferita  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita  al  periodo
d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui  quali  si
e' usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 3,  il  credito
d'imposta e' restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora
nel periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti  inferiore
rispetto a quella del periodo precedente,  il  credito  d'imposta  e'
restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel  secondo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la
variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto
a quello in corso al  31  dicembre  2021,  il  credito  d'imposta  e'
restituito in  proporzione  alla  differenza  tra  la  variazione  in
aumento del capitale proprio riferita al  secondo  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021  rispetto  a  quella
riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, al  netto
dell'eventuale credito d'imposta  restituito  nel  periodo  d'imposta
precedente. Ai fini della determinazione della variazione in  aumento
di cui ai periodi precedenti  non  si  tiene  conto  del  limite  del
patrimonio netto risultante dal bilancio. 
  5. Nel caso  di  mancata  applicazione  del  comma  3,  qualora  la
variazione in aumento del  capitale  proprio  del  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre  2021  risulti  inferiore
rispetto a quella  esistente  alla  chiusura  del  periodo  d'imposta
precedente,  il  reddito  complessivo  dell'imposta  sui  redditi  e'
aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della  differenza  tra
la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura
del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del
periodo d'imposta in corso. Qualora  nel  secondo  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre  2021  la  variazione  in
aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a  quello  in
corso al 31 dicembre 2021, il reddito  complessivo  dell'imposta  sui
redditi e' aumentato di un ammontare  pari  al  15  per  cento  della
differenza  tra  la  variazione  in  aumento  del  capitale   proprio
esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso,
al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo  dell'imposta
sui redditi effettuato nel  periodo  d'imposta  precedente.  Ai  fini
della determinazione della variazione in aumento di  cui  ai  periodi
precedenti non  si  tiene  conto  del  limite  del  patrimonio  netto
risultante dal bilancio. 
  6. Il credito d'imposta di cui al comma  3  non  e'  produttivo  di
interessi. Puo'  essere  utilizzato,  senza  limiti  di  importo,  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241,  oppure  puo'  essere  chiesto  a  rimborso.  In
alternativa, il credito d'imposta puo' essere ceduto, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti,  ed  e'  usufruito
dal cessionario con le stesse  modalità  previste  per  il  soggetto
cedente.  I  soggetti  cessionari  rispondono  solo  per  l'eventuale
utilizzo del  credito  d'imposta  in  modo  irregolare  o  in  misura
maggiore rispetto al credito  ricevuto.  Il  credito  d'imposta  deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi,  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  7. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di  cui
al comma 3 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle
entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono   definite   le
modalità,  i  termini  di  presentazione  e   il   contenuto   della
comunicazione nonche' le modalità  attuative  per  la  cessione  del
credito. 
  8. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2020, n.  178
le parole "e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo
competente per legge, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre  2021,"  sono
sostituite dalle seguenti:  "il  cui  progetto  sia  stato  approvato
dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, in
caso di fusioni e scissioni,  o  l'operazione  sia  stata  deliberata
dall'organo amministrativo competente della conferente,  in  caso  di
conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021,". 
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati  in  2.881,2
milioni di euro per l'anno 2021, 5,28  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 106,64 milioni di euro per l'anno 2023, 2,02  milioni  di  euro
per l'anno 2024, 1,57 milioni di euro per l'anno 2025,  1,13  milioni
di euro per l'anno 2026, 0,75 milioni di euro per l'anno  2027,  0,43
milioni di euro per l'anno 2028, 0,40  milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58 milioni di euro per
l'anno 2031, 0,24 milioni di euro per l'anno 2032,  0,25  milioni  di
euro per l'anno 2033 e 0,05 milioni  di  euro  per  l'anno  2034,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 20 
 
Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni  strumentali
                                nuovi 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 1059, e' aggiunto il seguente: 
    "1059-bis. Per gli investimenti  in  beni  strumentali  materiali
diversi da quelli indicati nell'allegato  A  annesso  alla  legge  11
dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020  e
fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del
comma 1054 ai soggetti  con  un  volume  di  ricavi  o  compensi  non
inferiori a 5 milioni di euro e'  utilizzabile  in  compensazione  in
un'unica quota annuale.". 
  2. All'articolo 1, comma 1065, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, le parole: "a  3.976,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  a
3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di  euro
per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni" sono sostituite dalle  seguenti:
", a 5.280,90 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.012,95 milioni  di
euro per l'anno 2022, a 2.699,68 milioni di euro per l'anno  2023,  a
2.063,97 milioni". 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in  1.304,80
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
                               Art. 21 
 
Fondo di liquidità per il pagamento  dei  debiti  commerciali  degli
                          enti territoriali 
 
  1. La  dotazione  del  "Fondo  per  assicurare  la  liquidità  per
pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed   esigibili",   di   cui
all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno  2021.  L'incremento
e'  attribuito  alla  "Sezione  per  assicurare  la  liquidità   per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali  e
delle regioni e  province  autonome  per  debiti  diversi  da  quelli
finanziari e sanitari". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 1.000 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
  2. Al fine di garantire l'immediata operatività del Fondo  di  cui
al comma 1, entro 10  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con
la Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  un  addendum  alla  convenzione
sottoscritta, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77 e trasferisce l'importo attribuito  alla  "Sezione
per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,  liquidi
ed esigibili degli enti locali e delle regioni  e  province  autonome
per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" al corrispondente
conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai
sensi del medesimo articolo 115 del decreto legge n. 34 del 2020. Per
le finalità di cui  alla  predetta  Sezione,  la  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A. e' autorizzata a effettuare operazioni di prelievo  e
versamento sul conto corrente aperto  presso  la  Tesoreria  centrale
dello  Stato.  Nell'addendum  alla  convenzione  sono  definiti,  tra
l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali
e delle regioni e  province  autonome  alle  risorse  della  Sezione,
secondo un  contratto  tipo,  approvato  con  decreto  del  Direttore
generale del Tesoro e pubblicato  sui  siti  internet  del  Ministero
dell'economia delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
nonche' i criteri e le  modalità  di  gestione  da  parte  di  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. L'addendum alla convenzione e'  pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della
Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
  3. Gli enti locali di cui all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano che in caso di carenza  di  liquidità,  anche  a
seguito del protrarsi della  situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da  COVID-19,  non
possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni,
forniture, appalti e a obbligazioni  per  prestazioni  professionali,
possono  chiedere,  con  deliberazione  della  Giunta,  nel   periodo
intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7  luglio  2021  alla  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare
ai predetti pagamenti, secondo le modalità  stabilite  nell'addendum
di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento  di
debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a obbligazioni per  prestazioni  professionali  e'  subordinata  al
relativo riconoscimento. 
  4. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 3 non  comportano
la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti,  ma
consentono  di  superare  temporanee  carenze  di  liquidità  e   di
effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e'  già  prevista
idonea copertura di bilancio e  non  costituiscono  indebitamento  ai
sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del  testo
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Con
riferimento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano,  le
anticipazioni sono  concesse  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 62 del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.
Successivamente al perfezionamento del  contratto  di  anticipazione,
gli enti richiedenti iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante  il
rimborso dei  prestiti,  un  fondo  anticipazione  di  liquidità  di
importo   pari   alle   anticipazioni   di    liquidità    accertate
nell'esercizio, non impegnabile e pagabile. 
  5. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai  sensi
del comma 3 e' corredata di  un'apposita  dichiarazione  sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente  l'elenco
dei  debiti  da  pagare  con  l'anticipazione,  come  qualificati  al
medesimo comma 3,  redatta  utilizzando  il  modello  generato  dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64 e dell'attestazione di copertura finanziaria delle
spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento,  verificata
dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. 
  6. L'anticipazione e' concessa entro il 23  luglio  2021  a  valere
sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste  di
anticipazione  pervenute  e,  comunque,  nei   limiti   delle   somme
disponibili. 
  7. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a  rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o  anticipatamente  in  conseguenza  del
ripristino della normale gestione della liquidità,  alle  condizioni
di cui al contratto tipo di  cui  al  precedente  comma  2.  La  rata
annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non  oltre  il
31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione  e  sino  alla
data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti,  il  giorno
lavorativo   bancario   antecedente   tale   data,    interessi    di
preammortamento. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del  Tesoro  alla  data
della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a  zero,
e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. 
  8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in
caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del
contratto di anticipazione, alle scadenze ivi  previste,  sulla  base
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia
delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni
interessati,  all'atto  del  pagamento   agli   stessi   dell'imposta
municipale propria, e, per le città  metropolitane  e  le  province,
all'atto  del   riversamento   alle   medesime   dell'imposta   sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilità  civile,  derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
riscossa tramite modello  F24.  Con  riferimento  alle  anticipazioni
concesse alle regioni e alle province autonome di Trento  e  Bolzano,
in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai  sensi
del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste,  si  puo'
procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a  qualsiasi
titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. 
  9. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma  3
entro  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di  erogazione
dell'anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il  termine
di cui al primo periodo e' rilevante  ai  fini  della  misurazione  e
della  valutazione  della  performance  individuale   dei   dirigenti
responsabili e comporta responsabilità dirigenziale  e  disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.   verifica,
attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma  5,  l'avvenuto
pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso  di  mancato
pagamento,  puo'  chiedere  per   il   corrispondente   importo,   la
restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle  modalità  di
cui al comma 8. 
  10. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui  al  comma  3,
gli  enti  utilizzano  eventuali  somme  residue  per   la   parziale
estinzione  dell'anticipazione  di  liquidità  concessa  alla  prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.  La
mancata estinzione dell'anticipazione entro  il  termine  di  cui  al
periodo precedente e' rilevante ai fini  della  misurazione  e  della
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili
e comporta responsabilità  dirigenziale  e  disciplinare,  ai  sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni. 
  11. Gli importi oggetto della  restituzione  da  parte  degli  enti
territoriali delle somme  anticipate  dallo  Stato  sono  annualmente
versati ad appositi capitoli dello stato di  previsione  dell'entrata
del bilancio dello Stato, distinti per la quota  capitale  e  per  la
quota interessi. Gli  importi  dei  versamenti  relativi  alla  quota
capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei  titoli  di
Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnate al fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato  le
eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla  data  del  31
dicembre 2021. 
  12. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021  cui
si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 22 
 
Estensione del limite annuo dei crediti compensabili  o  rimborsabili
      ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021 
 
  1. Per l'anno 2021, il limite previsto dall'articolo 34,  comma  1,
primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato  a  2
milioni di euro. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.607,1 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 23 
 
          Capitalizzazione società controllate dallo Stato 
 
  1. All'articolo 79, comma 4, ultimo periodo, del decreto  legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e all'articolo 66 del  decreto  legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, le parole "nell'anno 2020" sono abrogate. 
                               Art. 24 
 
Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi  imprese  e  misure
    per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, e' incrementato di 200 milioni di euro per  l'anno
2021. 
  2. Al fine scongiurare il rischio di interruzione del  servizio  di
trasporto aereo di linea di passeggeri  e  garantire  la  continuità
territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione  europea
sul piano di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del  decreto-legge  17
marzo 2020 n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' concesso,  per  l'anno  2021,  ad  Alitalia  -
Società Aerea Italiana S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria  e
alle  altre  società  del   medesimo   gruppo   in   amministrazione
straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   un
finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro  e
della durata massima di sei mesi, da utilizzare  per  la  continuità
operativa e gestionale.  Il  finanziamento  di  cui  al  comma  1  e'
concesso,   anche   mediante   anticipazioni   di   tesoreria,    con
l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il
giorno lavorativo antecedente la data di  erogazione,  maggiorato  di
1.000 punti base, ed e' restituito  alla  scadenza,  per  capitale  e
interessi, in prededuzione, con  priorità  rispetto  ad  ogni  altro
debito della procedura. 
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  300  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 25 
 
          Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali 
 
  l. All'articolo  52  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate te seguenti modificazioni: 
    a) al comma l, il primo periodo, e' sostituito dal seguente:  "1.
I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi
ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre  1985,  n.
808 in scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono  effettuati,
senza applicazione di interessi e di  sanzioni,  in  unica  soluzione
rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed  entro  il  31  dicembre
2023 o mediante rateizzazione  fino  ad  un  massimo  di  dieci  rate
mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal  31  dicembre
2022 e dal 31 dicembre 2023.". 
    b) al comma 2, le parole «e di diritti di regia» sono soppresse; 
    c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Con
riguardo agli  interventi  inerenti  ai  progetti  di  ricerca  e  di
sviluppo  nell'area  della  sicurezza  nazionale,  nelle  more  della
definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31  dicembre
2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti
utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti
finanziati, puo' procedersi all'erogazione delle  quote  relative  ai
finanziamenti già oggetto di liquidazione.». 
  2. Agli oneri derivanti dalla  presente  disposizione,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 

Titolo III
MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

                               Art. 26 
 
Disposizioni in materia di liste  di  attesa  e  utilizzo  flessibile
                            delle risorse 
 
  1.  Per  le  finalità  del  Piano  di  cui  all'articolo  29   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior
recupero delle prestazioni  di  ricovero  ospedaliero  per  acuti  in
regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali
non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020,
a causa dell'intervenuta emergenza  epidemiologica  conseguente  alla
diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome  di
Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021: 
    a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero  per
acuti  in  regime  di   elezione,   agli   istituti   già   previsti
dall'articolo 29, comma 2 lettere a), b) e c)  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n.126; 
    b)  per  il   recupero   delle   prestazioni   di   specialistica
ambulatoriale, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 3,
lettere a),  b)  e  c)  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n  104
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. 
  Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle  prestazioni
aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto legge n.  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020,  n.  126,  opera  soltanto  con  riferimento  alle  prestazioni
aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo  29  e  della
presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per  il
raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo  restando  il
prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al  comma  1,
possono integrare  gli  acquisti  di  prestazioni  ospedaliere  e  di
specialistica  ambulatoriale  da  privato,  di   cui   agli   accordi
contrattuali  stipulati  per  l'anno  2021,  ai  sensi  dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  in
deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135 e  fermo  restando  la  garanzia  dell'equilibrio
economico  del  Servizio  sanitario  regionale,   anche   utilizzando
eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A
tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le
liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29  del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n.126,  prevedendo,  ove  ritenuto,  il  coinvolgimento
delle strutture private accreditate  e  conseguentemente  rimodulando
l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture  private  accreditate
eventualmente interessate dal periodo precedente,  rendicontano  alle
rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le  attività  effettuate
nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini  della
valutazione della predetta deroga. 
  3. Per l'attuazione delle finalità di  cui  ai  commi  1  e  2  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  utilizzano  le
risorse non impiegate  nell'anno  2020,  previste  dall'articolo  29,
comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  nonche'  quota
parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per
le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo  le
modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero  delle  liste
d'attesa opportunamente aggiornati e dando  priorità  agli  utilizzi
secondo le modalità organizzative di cui al comma 1 e  solo  in  via
residuale alle  modalità  individuate  ai  sensi  del  comma  2.  Il
Ministero della salute monitora le attività effettuate dalle regioni
e province autonome a valere sui finanziamenti  di  cui  al  presente
comma. 
  4. Il Ministero della salute entro il 15 giugno 2021  effettua  per
ogni regione e  provincia  autonoma,  sulla  base  di  una  specifica
relazione di dettaglio trasmessa dalle medesime  regioni  e  province
autonome, il monitoraggio delle attività assistenziali  destinate  a
fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui ai decreti legge nn. 18,  34
e 104 del 2020. Sulla base del predetto monitoraggio, a seguito della
positiva certificazione delle attività previste dai  citati  decreti
legge, le regioni e province autonome possono utilizzare  le  risorse
correnti a valere sul Fondo sanitario  nazionale  2020  previste  dai
decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020 per la realizzazione di tutti
gli interventi individuati dai predetti decreti  legge,  prescindendo
dagli importi stabiliti dai singoli commi  in  relazione  a  ciascuna
linea di finanziamento. 
  5. Per l'anno 2021, il termine del 15 giugno di cui all'articolo  9
del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e' differito al 10 luglio  e,
conseguentemente, il termine del 15 luglio e' differito al 10 agosto. 
  6.  Alla  copertura  degli  oneri,  in  termini  di  fabbisogno   e
indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021 si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 27 
 
     Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID 
 
  1. Al fine di garantire la presa in carico  omogenea  su  tutto  il
territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro  clinico
COVID-19 correlato, mediante un programma  di  monitoraggio  dedicato
tale da  assicurare  un'attività  clinico-diagnostica  assistenziale
modulata in base  alla  severità  della  sintomatologia  presentata,
anche mediante la diagnosi  precoce  delle  possibili  sequele  della
malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce  le  prestazioni
di specialistica ambulatoriale, comprese nei  Livelli  essenziali  di
assistenza, incluse nella tabella A, che forma parte  integrante  del
presente  decreto,  senza  compartecipazione  alla  spesa  da   parte
dell'assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma  1  e'  garantita
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con  la
frequenza massima stabilita nella tabella A,  variabile  in  funzione
dell'evoluzione o dell'indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito
di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
attivano i programmi di monitoraggio previsti dal  comma  1,  per  la
presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le
prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A. 
  4. In  considerazione  dell'esigenza  di  comprensione,  analisi  e
studio degli esiti della malattia COVID-19, particolarmente rilevanti
per gli effetti  in  termini  di  coordinamento  delle  risposte  del
Servizio  sanitario  nazionale,   al   termine   del   programma   di
monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero  della  salute  effettua
studi mirati dei dati raccolti in  forma  aggregata  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  5. Per l'applicazione di quanto previsto dal presente  articolo  e'
autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000,  per  l'anno
2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro  4.441.000.  A  tal
fine e' conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023
il livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato  per  un  importo  corrispondente.  Al
finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente, in proporzione al  numero  di  prestazioni  da  erogare  ai
pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19  come  risulta  dai
dati dell'Istituto superiore di sanità alla data del 9 maggio  2021.
La ripartizione complessiva delle somme di cui al  presente  articolo
e' riportata nella tabella B che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma  per
ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 28 
 
Iniziative internazionali per il  finanziamento  dei  "beni  pubblici
                globali" in materia di salute e clima 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  la  partecipazione  dell'Italia  alle
iniziative multilaterali  per  il  finanziamento  dei  beni  pubblici
globali in materia di salute e clima e' istituito un  apposito  Fondo
nello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle finanze con una dotazione di 500 milioni  di  euro  per  l'anno
2021. 
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate: 
    a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie  e  al
contrasto  al  COVID-19,  incluse  le   iniziative   promosse   dalle
organizzazioni  facenti   parte   dell'Access   to   COVID-19   Tools
Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di  sviluppo,
dal Fondo Monetario  Internazionale  o  dai  gruppi  intergovernativi
informali; 
    b) a sostenere  l'azione  per  il  clima  nei  Paesi  in  via  di
sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015,  nell'ambito
delle iniziative promosse  dalle  banche  e  fondi  multilaterali  di
sviluppo,  dal  Fondo   Monetario   Internazionale   o   dai   gruppi
intergovernativi informali. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo
77. 
                               Art. 29 
 
Incentivo al processo di riorganizzazione della rete  dei  laboratori
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. Per favorire il completamento dei processi  di  riorganizzazione
della rete delle strutture pubbliche e private  accreditate  eroganti
prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio,  attivati
mediante l'approvazione dei piani  previsti  dall'articolo  1,  comma
796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  al  fine  di
adeguare gli standard organizzativi e di  personale  ai  processi  di
incremento dell'efficienza resi possibili  dal  ricorso  a  metodiche
automatizzate, per gli anni 2021 e 2022  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere,  alle  strutture
che si adeguano progressivamente ai predetti  standard  entro  e  non
oltre  il  31  dicembre  2022,  secondo  un  preciso   cronoprogramma
integrativo ai predetti piani al fine di garantire la  soglia  minima
di efficienza di 200.000  esami  di  laboratorio,  un  contributo  da
stabilirsi con provvedimento regionale, nei  limiti  dell'importo  di
cui al comma 2. 
  2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano e' assegnato, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, commi 34  e  34-bis,  della  legge  23
novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 e di 23 milioni di euro per  l'anno  2022,  al  cui  riparto  si
provvede con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione  dei  Livelli  di
assistenza,  di  cui  all'articolo  9   dell'Intesa   sancita   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 23  marzo  2005,  il
cronoprogramma di cui  al  comma  1  ai  fini  degli  adempimenti  di
competenza in  materia  di  accesso  alla  quota  premiale  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 68, lettera c) della legge 23  dicembre  2009,
n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2  e'  subordinata
all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di  cui  al
primo periodo e alla relativa positiva attuazione. 
                               Art. 30 
 
Misure per lo sviluppo  della  sanità  militare  e  della  capacità
            produttiva nel settore vaccinale e antidotico 
 
  1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanità  militare,  anche
attraverso la sua  piena  integrazione  nella  rete  di  telemedicina
nazionale, nonche' di  potenziare  la  capacità  di  intervento  sul
territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale, e' autorizzata
la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021. 
  2. Al  fine  di  conseguire  l'autonomia  produttiva  di  anticorpi
nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati  vaccini  e
di specifici antidoti per il bioterrorismo, e' autorizzata  la  spesa
di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto
di  infialamento  dei  farmaci,  da  costituirsi  all'interno   dello
stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze
della sanità militare e della sanità pubblica. 
  3. Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e  presidi
igienico-sanitari e per incrementare  le  capacità  di  prevenzione,
diagnostiche,  di  profilassi  e  di  cura  necessarie  al  fine   di
affrontare   le   eccezionali   esigenze    connesse    all'andamento
dell'epidemia da  COVID-19  sul  territorio  nazionale,  al  Servizio
sanitario della Guardia di finanza e' altresi' assegnata la somma  di
euro 2.000.000 per l'anno 2021. 
  4. A decorrere dal 1 maggio 2021 e fino  al  31  luglio  2021,  per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro  straordinario  e
del compenso forfetario di  impiego  al  personale  militare  medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative  delle  Forze  armate,  indispensabile  ad  assicurare   lo
svolgimento  delle  molteplici  attività  aggiuntive  necessarie   a
contrastare  l'eccezionale  diffusione   del   COVID-19   sull'intero
territorio  nazionale,  per  l'anno  2021  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 6.502.918. 
  5. Per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire
il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del  compenso
forfetario di impiego e  dell'indennità  di  missione  al  personale
militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività
di stoccaggio, movimentazione e trasporto  dei  vaccini  dall'hub  di
Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i
diversi punti vaccinali,  nonche'  a  consentire  l'impiego  di  team
vaccinali  mobili  per  contrastare  l'eccezionale   diffusione   del
COVID-19  sull'intero  territorio  nazionale,  per  l'anno  2021   e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835. 
  6. I compensi accessori di cui  ai  commi  4  e  5  possono  essere
corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo
10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli  stabiliti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171. 
  7. All'articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3,  e'  inserito  il
seguente: 
    "3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso  di
cui al comma 1, nell'anno  2021  puo'  essere  bandito  un  ulteriore
concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2
e secondo le modalità di cui al comma 3. Con determinazione del Capo
di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo  sono
ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di
personale, come determinate per l'anno 2021  ai  sensi  dell'articolo
2207". 
  8. All'articolo  19  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
    "5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco e gli ufficiali medici  delle  Forze  armate  e  del
Corpo della guardia di finanza in servizio permanente  effettivo  con
almeno quattro anni di anzianità di servizio,  previo  conseguimento
del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta
delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi
di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o
maggiori oneri per la  finanza  pubblica  e  compatibilmente  con  le
esigenze operative e  funzionali  delle  amministrazioni  interessate
nonche'  con  i  doveri  attinenti  al  servizio,  possono   svolgere
attività di medicina generale,  subordinatamente  all'  espletamento
delle  procedure  per   l'assegnazione   degli   incarichi   previsti
dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale-  del
23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore
del  personale  delle  medesime  amministrazioni   e   dei   relativi
familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti  stabiliti  con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  della
difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e  delle
finanze.". 
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 31 
 
 Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci 
 
  1. Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo  per
farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta  un  credito  d'imposta
nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno  2021
al 31 dicembre 2030. 
  2. Ai fini della determinazione della base di calcolo  del  credito
d'imposta, sono considerati ammissibili, nel  rispetto  delle  regole
generali di effettività, pertinenza  e  congruità,  tutti  i  costi
sostenuti per ricerca  fondamentale,  ricerca  industriale,  sviluppo
sperimentale e studi di fattibilità necessari  per  il  progetto  di
ricerca  e  sviluppo  nel  corso  della  sua  durata,  come  indicati
dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   ad
esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni  di  cui  al
paragrafo 3,  lettera  c),  del  medesimo  articolo  25.  Il  credito
d'imposta di cui al presente articolo non e' cumulabile, in relazione
ai medesimi costi ammissibili, con altri  incentivi  sotto  forma  di
credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. 
  3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o  alle
stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato  di  soggetti  non
residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo  in  Italia
nel caso di contratti stipulati con imprese residenti  o  localizzate
in altri Stati  membri  dell'Unione  europea,  negli  Stati  aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in  Stati  compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4  settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.  220  del  19  settembre
1996. 
  4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo  di  euro
20 milioni annui per  ciascun  beneficiario  ed  e'  utilizzabile  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  in  tre  quote  annuali  di  pari  importo,  a
decorrere dall'anno successivo a quello di  maturazione.  Al  credito
d'imposta di cui al presente articolo non si applicano  i  limiti  di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all'articolo 34 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e  delle  condizioni  previsti  dal  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo  regolamento,
che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. 
  6. La fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge
19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77,  assume  la  denominazione  di  «Enea  Biomedical
Tech»; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea  Tech  contenuto  in
disposizioni normative vigenti deve  intendersi  riferito  alla  Enea
Biomedical Tech. 
  7. All'articolo  42,  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1: 
      1)  dopo  le  parole  "ricerca  applicata,"  sono  aggiunte  le
seguenti: "ivi compreso il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e
la  riconversione  industriale  del  settore  biomedicale  verso   la
produzione di nuovi farmaci e  vaccini  per  fronteggiare  in  ambito
nazionale le patologie  infettive  emergenti,  oltre  a  quelle  piu'
diffuse,  anche  attraverso  la  realizzazione  di   poli   di   alta
specializzazione,"; 
      2) le parole "con particolare riferimento alle start  up"  sono
sostituite dalle seguenti "anche con riferimento alle start up" 
      3) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "Una
quota parte di almeno 200  milioni  di  euro,  e'  destinata  per  la
promozione della  ricerca  e  riconversione  industriale  di  cui  al
presente comma"; 
    b) al comma 2: 
      1) dopo  le  parole  "pubblici  e  privati"  sono  aggiunte  le
seguenti "anche attraverso strumenti di partecipazione"; 
      2)  le  parole  "progetti  di  innovazione  e  spin  off"  sono
sostituite dalle seguenti "programmi di cui al comma 1"; 
    c) al comma  4  le  parole  "si  avvale"  sono  sostituite  dalle
seguenti "puo' avvalersi", le parole "previa stipula" sono sostituita
da "anche tramite stipula". 
    d) al comma 5 i primi due periodi sono sostituiti  dai  seguenti:
"Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ivi  compresa
la realizzazione di programmi di sviluppo del settore  biomedicale  e
della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi  al
rafforzamento del sistema nazionale di produzione di  apparecchiature
e dispositivi medicali, nonche' tecnologie e servizi finalizzati alla
prevenzione delle emergenze  sanitarie  l'ENEA  e'  autorizzata  alla
costituzione  della  fondazione  di  diritto  privato,   di   seguito
denominata  "Fondazione  Enea  Biomedical  Tech",   sottoposta   alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che  puo'  definire,
mediante l'adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici
della fondazione. Lo statuto della Fondazione Enea Biomedical Tech e'
adottato, sentita l'Enea con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico. Lo statuto puo' prevedere  la  costituzione  di  strutture
dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al  primo  periodo
del presente comma.". 
    e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis.  Sono  organi
necessari della fondazione: 
      a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e  ha  la
rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta  del  Fondatore
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico; 
      b) il Consiglio Direttivo, al cui interno puo' essere  nominato
un consigliere delegato con funzioni di direttore per lo  svolgimento
delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il  Consiglio  Direttivo
e'  formato  di  5  membri  dotati  di   requisiti   onorabilità   e
indipendenza nonche' di specifica professionalità in capo economico,
medico scientifico e ingegneristico, uno con funzioni  di  presidente
nominato su proposta del Fondatore d'intesa  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, due  nominati  su  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico, uno  nominato  su  proposta  del  Ministro  della
salute ed uno su  proposta  del  Ministro  dell'università  e  della
ricerca; 
      c) il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e
tre supplenti nominati rispettivamente, su  proposta  del  Fondatore,
del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  del  Ministro  dello
sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i  membri
supplenti. 
  Alle nomine dei componenti  dei  suddetti  organi  si  procede  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  Gli organi della fondazione nominati antecedentemente alla data  di
entrata in vigore del presente provvedimento restano in  carica  fino
alla nomina dei nuovi organi ai sensi del presente comma". 
  8. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore di cui ai  commi  6  e  7
sono  adottati  i  conseguenti  adeguamenti   dello   statuto   della
fondazione Enea Tech. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni
di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno  2023,  68,3
milioni di euro per l'anno 2024, 76,8  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al  2031,
55,4 milioni di euro per l'anno 2032  e  27,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 32 
 
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
                             protezione 
 
  1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a  contenere  e
contrastare  la  diffusione  del  COVID-19,  ai  soggetti   esercenti
attività d'impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente
riconosciuti, nonche' alle strutture  ricettive  extra-alberghiere  a
carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso  del
codice identificativo di cui all'articolo  13-quater,  comma  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta  un  credito  d'imposta  in
misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno,
luglio ed agosto 2021 per la sanificazione  degli  ambienti  e  degli
strumenti utilizzati e per l'acquisto di  dispositivi  di  protezione
individuale e di altri dispositivi atti a  garantire  la  salute  dei
lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la  somministrazione
di tamponi per COVID-19. Il  credito  d'imposta  spetta  fino  ad  un
massimo  di  60.000  euro  per  ciascun  beneficiario,   nel   limite
complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per: 
    a) la  sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  e'  esercitata
l'attività lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati
nell'ambito di tali attività; 
    b) la somministrazione  di  tamponi  a  coloro  che  prestano  la
propria opera nell'ambito delle attività lavorative e  istituzionali
esercitate dai soggetti di cui al comma 1; 
    c) l'acquisto di dispositivi  di  protezione  individuale,  quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza
previsti dalla normativa europea; 
    d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
    e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi  da  quelli  di
cui alla  lettera  c),  quali  termometri,  termoscanner,  tappeti  e
vaschette  decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla  normativa  europea,
ivi incluse le eventuali spese di installazione; 
    f) l'acquisto di dispositivi atti  a  garantire  la  distanza  di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli  protettivi,  ivi
incluse le eventuali spese di installazione. 
  3. Il credito d'imposta e'  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta  di  sostenimento  della  spesa
ovvero in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del
credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 33 
 
Servizi territoriali e ospedalieri di  Neuropsichiatria  infantile  e
       dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi 
 
  1. Nelle more di un intervento organico strutturale  a  regime,  al
fine  di  potenziare  i  servizi  territoriali   e   ospedalieri   di
Neuropsichiatria infantile  e  dell'adolescenza  e  di  garantire  la
prevenzione e la presa in carico  multidisciplinare  dei  pazienti  e
delle  loro  famiglie,  assicurando  adeguati  interventi  in  ambito
sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai  bisogni  di  salute
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende  e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai vincoli previsti dalla
legislazione vigente in materia di personale e fino alla  concorrenza
dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di  euro,  possono,  in
relazione ai modelli organizzativi  regionali,  utilizzare  forme  di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata  e  continuativa,
fino al 31 dicembre  2021,  per  il  reclutamento  di  professionisti
sanitari e di assistenti sociali. 
  2. Per le finalità di cui al comma 1 e'  autorizzata,  per  l'anno
2021, la spesa di 8 milioni di euro. Conseguentemente il livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato e' incrementato di 8 milioni  di  euro  per  l'anno
2021. Al relativo  finanziamento  accedono  tutte  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario.  La  ripartizione
complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro e' riportata nella
tabella C allegata al presente decreto. 
  3. Al fine  di  tutelare  la  salute  e  il  benessere  psicologico
individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle  forme
di disagio psicologico dei bambini e degli  adolescenti,  conseguenti
alla pandemia da COVID-19, le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende  e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale a conferire, in  deroga  all'articolo  7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino  al  31  dicembre
2021,  incarichi  di  lavoro  autonomo,   anche   di   collaborazione
coordinata e continuativa,  a  psicologi,  regolarmente  iscritti  al
relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le  prestazioni
psicologiche, anche domiciliari, a  cittadini,  minori  ed  operatori
sanitari, nonche' di garantire  le  attività  previste  dai  livelli
essenziali  di  assistenza  (LEA)  per  una  spesa  complessiva   non
superiore all'importo  indicato  per  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma nella tabella di cui al comma 5. 
  4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la  propria  attività,
per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito
dei servizi territoriali e agli stessi e'  riconosciuto  un  compenso
lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi. 
  5. Per le finalità di cui al comma 3 e'  autorizzata,  per  l'anno
2021, la spesa complessiva di 19.932.000  euro.  Conseguentemente  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato e' incrementato di 19.932.000 euro  per  l'anno
2021. Al relativo  finanziamento  accedono  tutte  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario.  La  ripartizione
complessiva del finanziamento pari a  19.932.000  euro  e'  riportata
nella tabella D allegata al presente decreto. 
  6. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  27,932
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
                               Art. 34 
 
           Altre disposizioni urgenti in materia di salute 
 
  1. Per l'anno 2021, e' autorizzata la spesa  di  1.650  milioni  di
euro per gli interventi di competenza del  Commissario  straordinario
di cui all'articolo 122, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  da
trasferire sull'apposita contabilità  speciale  ad  esso  intestata,
previa  motivata  richiesta  avanzata  dal  medesimo  Commissario  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per   il   tramite   del
Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie
sono trasferite al Commissario previa  presentazione,  da  parte  del
medesimo, di rendiconto amministrativo susseguente  al  passaggio  di
consegne. 
  2. Ai fini di una migliore allocazione delle  risorse  confluite  a
legislazione vigente sulla contabilità speciale di cui al comma 1 ed
in  relazione  alle  necessità  di  spesa   connesse   all'emergenza
pandemica,  su  richiesta  del  commissario  straordinario,  mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro  della  Salute,
le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalità di cui
all'articolo 122, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  3. Il  commissario  straordinario  rendiconta  semestralmente  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e
delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al  comma
1. 
  4. Per  l'attuazione  della  Raccomandazione  (UE)  2021/472  della
Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un  approccio  comune  per
istituire una sorveglianza sistematica del  SARS-CoV-2  e  delle  sue
varianti nelle acque reflue, e' autorizzata la spesa  complessiva  di
euro 5.800.000, di cui euro  2.500.000,  per  l'anno  2021,  ed  euro
3.300.000, per l'anno 2022. 
  5. Le attività di sorveglianza di cui al comma 4 sono  coordinate,
con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto  superiore
di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province
autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. 
  6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma
4. 
  7. All'articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre 2020  n.  178,
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Le regioni e province
autonome possono prevedere anche il  coinvolgimento  degli  erogatori
privati accreditati nell'attività di  somministrazione  dei  vaccini
contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale  finalità,
degli accordi e dei contratti di  cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  stipulati  per  l'anno
2021, anche in deroga, per la quota  destinata  alle  prestazioni  di
somministrazione  dei  vaccini,  all'articolo  15,  comma  14,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando  la
garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale". 
  8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2021,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  marzo  2021,  n.
29,  le   parole:   "retribuiti"   sono   soppresse   e   le   parole
"Conseguentemente non e' erogato il trattamento previdenziale per  le
mensilità per cui l'incarico e' retribuito.'' sono sostituite  dalle
seguenti: « Il  predetto  personale  opta  per  il  mantenimento  del
trattamento previdenziale già in godimento ovvero  per  l'erogazione
della retribuzione connessa all'incarico da conferire.». 
  9. In considerazione del contributo fornito  per  far  fronte  alle
esigenze straordinarie  e  urgenti  derivanti  dalla  diffusione  del
COVID-19 e per garantire il massimo livello  di  copertura  vaccinale
sul territorio nazionale, le disposizioni di cui  all'articolo  3-bis
del  decreto-legge  14  gennaio   2021,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano  nel
senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli  incarichi  di
cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n.  18  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione  24  aprile
2020, n. 27. 
  10. Agli oneri derivanti dai commi 1  e  4  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
                               Art. 35 
 
            Disposizioni finanziarie in materia sanitaria 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter.  Ai  fini
della  determinazione  dei  fabbisogni  sanitari  standard  regionali
dell'anno 2021 sono regioni di riferimento tutte  le  cinque  regioni
indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.». 
    b) alla fine del comma 7 e' inserito il seguente periodo: «In via
transitoria, per il solo anno 2021, nelle more  dell'applicazione  di
quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga  a
quanto previsto dal quarto periodo del presente  comma,  al  fine  di
tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021,
l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del  fabbisogno
standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i
criteri di cui al presente comma e il restante  15  per  cento  delle
medesime risorse e' ripartito sulla base della popolazione  residente
riferita al 1° gennaio 2020». 
  2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Limitatamente all'anno 2021,  la  percentuale  indicata  al
citato articolo 15, comma 23,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  e'  pari
allo 0,32 per cento.". 

Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

                               Art. 36 
 
      Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza 
 
  1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro
quote di reddito di  emergenza  (di  seguito  "Rem"),  relative  alle
mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto
previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22  marzo  2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69 . Ciascuna quota e' della misura prevista al comma  1  del  citato
articolo 12. 
  2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1,
si applicano i requisiti previsti  dall'articolo  12,  comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del
reddito familiare di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del  medesimo
articolo 12, che e' riferito al mese di aprile 2021. 
  3. La domanda per  le  quote  di  Rem  e'  presentata  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) entro  il  31  luglio  2021
tramite modello  di  domanda  predisposto  dal  medesimo  Istituto  e
presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. 
  4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo  si  applica
la disciplina di cui all'articolo  82  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
  5. Il riconoscimento delle quote di  Rem  di  cui  al  comma  1  e'
effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e, a tali fini, l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77  e'
incrementata di  884,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di  cui  al
primo periodo del presente comma  e  comunica  i  risultati  di  tale
attività al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo,  pari  a
884,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
                               Art. 37 
 
Reddito  di  ultima  istanza  in  favore   dei   professionisti   con
                             disabilità 
 
  1.  All'articolo  31  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
    "1-ter. Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennità  di  cui
all'articolo 44 per gli iscritti agli  enti  di  diritto  privato  di
previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni  emolumento  corrisposto  dai
medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di  invalidità  e
avente natura previdenziale, che  risponda  alle  medesime  finalità
dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato,  e'
equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma. 
    1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per
la  corresponsione  dell'indennità  di  cui   all'articolo   44,   i
lavoratori iscritti  agli  enti  di  diritto  privato  di  previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  509  e
10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al  comma
1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data  di
entrata in vigore della presente disposizione. 
    1-quinquies. La domanda di cui al comma  1-quater  e'  presentata
con le medesime modalità previste dal decreto adottato dal  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2020. 
    1-sexies. L'indennità di cui  al  comma  1-ter  e'  erogata  dai
rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di  8,5
milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al
monitoraggio  del  rispetto  del  limite  di  spesa  e  comunicano  i
risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche  in
via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori.". 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  8,5  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 38 
 
                  Disposizioni in materia di NASPI 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento  dal  1
giugno 2021 e'  sospesa  l'ulteriore  applicazione  dell'articolo  4,
comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono
confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto  e  per  le  nuove  prestazioni  decorrenti  nel
periodo dal 1 giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 e'  sospesa  fino
al 31 dicembre 2021 l'applicazione  dell'articolo  4,  comma  3,  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1°  gennaio  2022  trova
piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto  legislativo  4
marzo 2015, n. 22 e l'importo  delle  prestazioni  in  pagamento  con
decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 e' calcolato applicando  le
riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati
in 327,2 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 39 
 
         Disposizioni in materia di contratto di espansione 
 
  1. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, all'articolo 41, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, le parole "500 unità" e  "250  unità"  sono
sostituite dalle seguenti: "100 unità" e, conseguentemente, i limiti
di spesa di cui ai commi 5-bis e 7 sono incrementati  rispettivamente
di 35 milioni di euro per l'anno 2021, 91 milioni di euro per  l'anno
2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 66,7 milioni di euro
per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente  articolo  pari  a
101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77. 
  3. Al comma 5-bis  dell'articolo  41  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148 le parole "3,7  milioni  di  euro  per  l'anno
2024" sono sostituite dalle parole "30,4 milioni di euro  per  l'anno
2024". Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 26,7 milioni di
euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 40 
 
Ulteriori disposizioni in  materia  di  trattamenti  di  integrazione
          salariale e di esonero dal contributo addizionale 
 
  1. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale  di  cui
al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di  lavoro
privati di cui all'articolo 8, comma 1  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, che nel primo semestre dell'anno 2021  hanno  subito  un
calo del fatturato del  50  per  cento  rispetto  al  primo  semestre
dell'anno  2019,  possono  presentare,  previa  stipula  di   accordi
collettivi  aziendali  ai  sensi   dell'articolo   51   del   decreto
legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  di  riduzione  dell'attività
lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del
presente   decreto   finalizzati   al   mantenimento   dei    livelli
occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo  l'emergenza
epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni  straordinaria
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata  massima  di  26
settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore  del  presente
decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione  media  oraria  non  puo'
essere  superiore   all'80   per   cento   dell'orario   giornaliero,
settimanale  o  mensile  dei  lavoratori   interessati   dall'accordo
collettivo. Per  ciascun  lavoratore,  la  percentuale  di  riduzione
complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 90 per
cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo
di cui al presente comma e'  stipulato.  Il  trattamento  retributivo
perso va determinato inizialmente non  tenendo  conto  degli  aumenti
retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di
sei mesi antecedente la stipula dell'accordo  collettivo  di  cui  al
presente comma. Il trattamento di integrazione salariale  e'  ridotto
in  corrispondenza  di  eventuali  successivi   aumenti   retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi  di  cui
al presente comma devono specificare le modalità attraverso le quali
l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei  limiti  del  normale  orario  di  lavoro,
l'orario  ridotto.  Il   maggior   lavoro   prestato   comporta   una
corrispondente riduzione del trattamento di  integrazione  salariale.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente  comma
e' riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in
misura pari al 70 per cento della retribuzione  globale  che  sarebbe
loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione
dei limiti di importo previsti dall'articolo 3, comma 5  del  decreto
legislativo 4 settembre 2015, n. 148,  e  la  relativa  contribuzione
figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi  del  presente  comma
non e' dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale. 
  2. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a  557,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo  periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  che  e'
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di  spesa,  l'INPS
non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri  derivanti
dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per
l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  3. I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere  dalla
data del 1 luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e
presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli  articoli
11 e 21 del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148  sono
esonerati  dal  pagamento   del   contributo   addizionale   di   cui
all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al  31  dicembre
2021. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del  presente
comma e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive  pari
a 163,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'ente  previdenziale
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di  cui  al
secondo periodo del presente comma e comunica  i  risultati  di  tale
attività al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  4. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il
31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo  periodo  le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  già
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai  medesimi  soggetti
di cui al  primo  periodo  resta,  altresi',  preclusa  nel  medesimo
periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà  di
recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'
sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della  medesima
legge. 
  5. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  4  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attività  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attività  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  società  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  6. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, rispettivamente  pari
a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 24  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 41 
 
                     Contratto di rioccupazione 
 
  1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021
e' istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento
nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di  disoccupazione  ai
sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015,  n.
150  nella  fase  di  ripresa  delle   attività   dopo   l'emergenza
epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo e' stipulato
in forma scritta ai fini della prova. 
  2. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione e'
la definizione, con  il  consenso  del  lavoratore,  di  un  progetto
individuale di inserimento,  finalizzato  a  garantire  l'adeguamento
delle  competenze  professionali  del  lavoratore  stesso  al   nuovo
contesto lavorativo. Il progetto individuale di  inserimento  ha  una
durata di  sei  mesi.  Durante  il  periodo  di  inserimento  trovano
applicazione le sanzioni previste  dalla  normativa  vigente  per  il
licenziamento illegittimo. 
  3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono  recedere
dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118  del  codice  civile,  con
preavviso decorrente dal medesimo  termine.  Durante  il  periodo  di
preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto
di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto  prosegue
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente  articolo  si
applica la disciplina ordinaria in  materia  di  rapporto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato. 
  5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo
e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il  contratto  di
cui al presente articolo e' riconosciuto, per un periodo  massimo  di
sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei  complessivi
contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL)  nel  limite
massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,  riparametrato  e
applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota  di  computo  delle
prestazioni pensionistiche. 
  6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli  incentivi
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, l'esonero contributivo di cui al comma 5  spetta  ai  datori  di
lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano
proceduto  a  licenziamenti  individuali  per   giustificato   motivo
oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15  luglio  1966,  n.
604 o a licenziamenti collettivi, ai  sensi  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. 
  7. Il licenziamento intimato durante o al termine  del  periodo  di
inserimento ai sensi del comma 3, o  il  licenziamento  collettivo  o
individuale  per  giustificato  motivo  oggettivo  di  un  lavoratore
impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso
livello e categoria legale di inquadramento  del  lavoratore  assunto
con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi
alla predetta  assunzione,  comporta  la  revoca  dell'esonero  e  il
recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo  del  periodo
residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non  ha
effetti nei confronti  degli  altri  datori  di  lavoro  privati  che
assumono il lavoratore ai sensi del presente  articolo.  In  caso  di
dimissioni del lavoratore il  beneficio  viene  riconosciuto  per  il
periodo di effettiva durata del rapporto. 
  8. Il beneficio previsto dal comma 5 e' cumulabile, per il  periodo
di durata del rapporto  successivo  ai  sei  mesi,  con  gli  esoneri
contributivi previsti a legislazione vigente e nei  casi  di  cui  al
comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso e' oggetto di recupero da
parte dell'ente previdenziale. 
  9. Il beneficio previsto dal comma 5 e'  concesso  ai  sensi  della
sezione 3.1 della comunicazione  della  Commissione  europea  C(2020)
1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di  cui  alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni  del  presente
articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione
della Commissione europea. 
  10. Il beneficio  contributivo  di  cui  ai  commi  da  1  a  9  e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari  a  585,6
milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per  l'anno
2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo e  comunica  i  risultati  di
tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a  585,6
milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per  l'anno
2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno  2024,  si  provvede
quanto a 202 milioni di euro per l'anno  2022  mediante  le  maggiori
entrate derivanti dai medesimi commi da  1  a  9  e  quanto  a  585,6
milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di  euro  per  l'anno
2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024  ai  sensi  dell'articolo
77. 
                               Art. 42 
 
   Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo 
 
  1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo
10, commi da  1  a  9,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.69,  e'
erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a euro 1.600. 
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo,  non  titolari  di  pensione  ne'  di  rapporto  di   lavoro
dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, e' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva  pari  a  euro
1.600. La  medesima  indennità  e'  riconosciuta  ai  lavoratori  in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e
che abbiano  svolto  la  prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta
giornate nel medesimo  periodo,  non  titolari  di  pensione  ne'  di
rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno  cessato,  ridotto  o
sospeso  la  loro  attività  o  il  loro  rapporto  di  lavoro,   e'
riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600: 
    a)   lavoratori   dipendenti   stagionali   e    lavoratori    in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo
e degli stabilimenti termali che hanno cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto e che  abbiano  svolto
la prestazione lavorativa per almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
    b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  siano  stati  titolari  di  contratti  autonomi  occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice
civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno  successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi,  per
tali contratti, devono essere già iscritti alla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  alla   Gestione   separata   di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  con
accredito  nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un  contributo
mensile; 
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019
derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e  titolari
di partita  IVA  attiva,  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie. 
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di contratto di lavoro  subordinato,  con  esclusione
del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di
disponibilità ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  5. E' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600  euro
ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del  turismo
e  degli  stabilimenti  termali  in  possesso   cumulativamente   dei
requisiti di seguito elencati: 
    a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  di  uno  o  piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali, di  durata  complessiva  pari  ad  almeno
trenta giornate; 
    b) titolarità nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    c) assenza di titolarità, alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente  decreto  al
medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di  contratto  di  lavoro
subordinato   a   tempo   indeterminato,   diverso   dal    contratto
intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e  18  del  decreto
legislativo   15   giugno   2015,   n.   81,   senza   corresponsione
dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari  a  1.600
euro. La medesima indennità e' erogata anche ai lavoratori  iscritti
al Fondo  pensioni  lavoratori  dello  spettacolo  con  almeno  sette
contributi giornalieri versati dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  con  un  reddito  riferito
all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro. 
  7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro
cumulabili e  sono  invece  cumulabili  con  l'assegno  ordinario  di
invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda  per
le indennità di cui ai commi 2, 3, 5  e  6  e'  presentata  all'INPS
entro il 31 luglio 2021 tramite modello di  domanda  predisposto  dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalità  stabilite  dallo
stesso. 
  8. Le indennità di cui ai commi da  1  a  7  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono  erogate
dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4  milioni  di  euro
per l'anno 2021. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
concessori. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 750,4 milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  10. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  10,  comma  8,
primo periodo, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,  convertito
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata di 21  milioni  di
euro per l'anno 2021. Agli oneri  derivanti  dal  primo  periodo  del
presente comma pari a 21 milioni di euro per l'anno 2021 si  provvede
ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 43 
 
Decontribuzione settori del turismo e degli  stabilimenti  termali  e
                            del commercio 
 
  1. Ai datori di lavoro privati dei  settori  del  turismo  e  degli
stabilimenti termali e  del  commercio  a  decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'  riconosciuto,  ferma
restando l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche,
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro  carico,
fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio  delle  ore
di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e
marzo  2021,  con  esclusione  dei  premi  e  dei  contributi  dovuti
all'INAIL. L'esonero e' riparametrato e applicato su base mensile. 
  2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di  cui
al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i  divieti  di  cui
all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.
41. 
  3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2  comporta  la
revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del  comma  1  con
efficacia retroattiva e l'impossibilità  di  presentare  domanda  di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi  1  e  2,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 
  4. L'esonero di cui al comma 1 e' cumulabile con  altri  esoneri  o
riduzioni delle aliquote di finanziamento  previsti  dalla  normativa
vigente, nei limiti  della  contribuzione  previdenziale  dovuta.  Il
beneficio contributivo di cui  al  comma  1  e'  riconosciuto,  fermo
restando quanto previsto dal comma 5, nel limite  di  minori  entrate
contributive pari a 770,0 milioni di euro  per  l'anno  2021.  L'ente
previdenziale provvede al monitoraggio del  rispetto  del  limite  di
spesa di cui  al  primo  periodo  e  comunica  i  risultati  di  tale
attività al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  5. Il beneficio previsto di cui al comma 1  e'  concesso  ai  sensi
della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei
limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea. 
  6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a  5,  pari  a  770
milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97 milioni di euro  per
l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 44 
 
               Indennità per i collaboratori sportivi 
 
  1. E' erogata dalla società Sport  e  Salute  s.p.a.,  nel  limite
massimo di  220  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  un'indennità
complessiva  determinata  ai  sensi  del  comma  2,  in  favore   dei
lavoratori  impiegati  con  rapporti  di  collaborazione  presso   il
Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano  Paralimpico
(CIP), le federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico  (CIP),
le  società  e  associazioni  sportive  dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i  quali,  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato,  ridotto  o
sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'  riconosciuto  ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza
di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,  del  reddito  di
emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,  20,  21,  22,
27, 28, 29, 30, 38 e 44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto-legge 21 marzo 2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  e
dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il
diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di  cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  2. L'ammontare dell'indennità di cui al  comma  1  e'  determinata
come segue: 
    a) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000
euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400; 
    b) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra  4.000
e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600; 
    c) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore  ad  euro
4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, la società Sport  e  Salute  s.p.a.,
sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle  Entrate
i dati relativi ai beneficiari. 
  4. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e  2,
i lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti  e  delle
condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si  considerano  cessati  a
causa  dell'emergenza  epidemiologica  anche  tutti  i  rapporti   di
collaborazione scaduti  entro  la  data  del  31  marzo  2021  e  non
rinnovati. 
  5. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e  comunica,  con
cadenza settimanale, i risultati di tale attività  all'Autorità  di
Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite  di  spesa  di
cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non  prende  in  considerazione
ulteriori  autocertificazioni  ai  sensi   del   comma   4,   dandone
comunicazione al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  fermo
restando,  in  ogni  caso,  la  possibilità  di  utilizzo  ai   fini
dell'erogazione  del  beneficio  di  cui  al  presente  articolo   di
eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo  10,
commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  convertito
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, previa comunicazione  al  medesimo
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
220  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 77. 
  7. Al fine di assicurare la piena ed efficace  realizzazione  degli
obiettivi sociali perseguiti con le indennità COVID-19  previste  in
favore dei lavoratori  titolari  di  un  rapporto  di  collaborazione
sportiva, dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  dall'articolo
12 del  decreto  legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dagli  articoli
17 e 17 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   ai
lavoratori che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A.
sia  all'INPS,  ai  quali  sia  conseguito  il  riconoscimento  delle
indennità, ai sensi degli articoli  27,  28,  29,  30,  38,  44  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  degli  articoli  84  e  222  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, degli articoli 9 e 10 del  decreto  legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, degli articoli 15 e 15 bis del decreto 28 ottobre  2020
n.137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, dell'articolo 10  del  decreto  -legge  22  marzo  2021  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  o
altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il
periodo emergenziale, si applicano le disposizioni dei commi da  8  a
12. 
  8. Fermo restando il divieto di cumulo  previsto  dall'articolo  31
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la società Sport e
Salute S.p.A. acquisisce  dall'Istituto  Nazionale  della  Previdenza
Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto  per  i
soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento  della  sussistenza
dei requisiti richiesti per ciascuna indennità  prevista  in  favore
dei lavoratori titolari di un rapporto  di  collaborazione  sportiva,
verifica  l'ammontare  delle  indennità  e  ne   liquida   l'importo
spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da  Sport  e
Salute o dall'INPS, nel limite massimo di spesa di  35,8  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  9. Le indennità di cui ai commi da 7  a  12  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  non  sono  riconosciute  ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza
di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  ne'  ai  percettori
del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34. Si considera reddito da  lavoro  che  esclude  il
diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di  cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  10. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti  per  le
indennità di  cui  al  comma  8,  i  soggetti  di  cui  al  comma  7
presentano, sulla piattaforma informatica prevista  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
per le politiche giovanili e lo sport dal Ministro 6 aprile 2020, una
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e  48  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che  prende
luogo della dichiarazione resa  all'atto  della  presentazione  delle
domande di cui al comma 7 salvi  gli  effetti  dell'articolo  76  del
predetto decreto. 
  11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a  35,8  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 12. Sono
autorizzati tutti i trattamenti dei dati  tra  la  Società  Sport  e
Salute S.p.A. e l'INPS necessari all'attuazione dei commi da 7 a 10. 
  13. Le somme trasferite a Sport e  Salute  e  non  utilizzate  sono
riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15  settembre
2021. 
                               Art. 45 
 
Proroga CIGS per  cessazione  e  incremento  del  Fondo  sociale  per
                      occupazione e formazione 
 
  1. All'articolo 44 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In  via  eccezionale
al fine di  sostenere  i  lavoratori  nella  fase  di  ripresa  delle
attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2021  puo'  essere
autorizzata una proroga di sei  mesi,  previo  ulteriore  accordo  da
stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello  sviluppo
economico e della Regione interessata, per  le  aziende  che  abbiano
particolare  rilevanza  strategica  sul  territorio  qualora  abbiano
avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie
al suo completamento e per  la  salvaguardia  occupazionale,  abbiano
incontrato fasi di particolare complessità anche  rappresentate  dal
Ministero dello  sviluppo  economico.  Ai  maggiori  oneri  derivanti
dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede  a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono  integrate
per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25 milioni di  euro  per
l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo  periodo  del  presente
comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e  a  25  milioni  di
euro per l'anno 2022si  provvede  a  valere  sul  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
  2.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e   formazione   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 125 milioni di euro per  l'anno  2022.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 46 
 
Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli
                        istituti di patronato 
 
  1. Per far fronte  agli  oneri  di  funzionamento  dei  centri  per
l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni,  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle  dotazioni
organiche previsto  dal  Piano  straordinario  di  potenziamento  dei
centri per l'impiego e delle  politiche  attive  del  lavoro  di  cui
all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4  del  2019,
e' autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per  l'anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per  l'anno  2021,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019. 
  2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, i commi 12, 13 e 14 sono soppressi; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        "a) il direttore"; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        "2. Il direttore e' scelto tra esperti ovvero  tra  personale
incaricato  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  generale   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  o  altro  personale  di  cui
all'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  in  possesso  di
provata esperienza e professionalità  nelle  materie  di  competenza
dell'ANPAL  ed  e'  nominato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e,  se
dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori
ruolo, aspettativa non retribuita, comando  o  analogo  provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e'  reso  indisponibile
un  posto  equivalente,  dal  punto  di  vista  finanziario,   presso
l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'ANPAL  spetta  il
trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo
dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del
1999. Il direttore  e'  sottoposto  alla  disciplina  in  materia  di
responsabilità dirigenziale  di  cui  all'articolo  21  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca
dell'incarico."; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        "3. Il consiglio di amministrazione e' nominato per tre  anni
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  ed  e'
composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato  di  funzioni
di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo  decreto
legislativo, in possesso di  provata  esperienza  e  professionalità
nelle materie di competenza dell'ANPAL.  Un  componente  e'  indicato
dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.  Uno  dei
componenti del consiglio di amministrazione svolge,  su  designazione
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le  funzioni  di
presidente. I membri del consiglio di amministrazione  cessano  dalle
funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello
stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o
deceduti, non percepiscono alcun  compenso,  indennità,  gettone  di
presenza o altro  emolumento  comunque  denominato  e  hanno  diritto
unicamente al rimborso delle spese sostenute  per  la  trasferta  dal
luogo di residenza."; 
    c) all'articolo 7: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. Il direttore  ha  la  rappresentanza  legale  dell'ANPAL,
provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida  adottate
d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali  e  presenta  al  consiglio  di
amministrazione il bilancio preventivo  e  il  conto  consuntivo.  Il
direttore riferisce periodicamente al Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al consiglio di amministrazione  e  presenta  una
relazione annuale sull'attività svolta dall'ANPAL. Al direttore sono
assegnati i poteri e la responsabilità  della  gestione  dell'ANPAL,
nonche' la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati
dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  nell'ambito,  ove
possibile, di massimali  di  spesa  predeterminati  dal  bilancio  o,
nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni  di
contabilità  sono  sottoposti  all'approvazione  del  ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze"; 
        2) il comma 2 e' soppresso; 
        3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3.  Il  consiglio  di   amministrazione,   convocato   dal
componente che svolge  le  funzioni  di  presidente,  che  stabilisce
altresi' l'ordine del giorno  delle  sedute,  coadiuva  il  direttore
nell'esercizio delle attribuzioni  ad  esso  conferite,  delibera  il
bilancio preventivo, il conto  consuntivo  e  i  piani  di  spesa  ed
investimento. Alle sedute del consiglio di amministrazione  partecipa
il direttore dell'ANPAL."; 
    d) l'articolo 8 e' soppresso. 
      3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,  entro
il termine  di  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  apportate  le  conseguenti  modifiche  allo
statuto dell'ANPAL. Nelle more dell'adozione  delle  modifiche  dello
statuto, nonche' della  nomina  del  direttore  e  del  consiglio  di
amministrazione di ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numeri  2)
e 3), a cui comunque si procede entro il termine di  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la
continuità amministrativa dell'Agenzia, e' nominato  un  commissario
straordinario con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario e' scelto tra  i
soggetti indicati al comma 1, lettera b), numero 2), ed  assume,  per
il periodo in cui e' in carica, i poteri attribuiti al  direttore  ed
al consiglio  di  amministrazione.  Con  la  nomina  del  commissario
straordinario, il presidente, il direttore generale ed  il  consiglio
di amministrazione dell'ANPAL in  carica  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto-legge  decadono  automaticamente.   Il
presidente dell'ANPAL decade altresi' dalla carica di  amministratore
unico di ANPAL Servizi Spa e il commissario  ne  assume  le  funzioni
fino  alla  nomina  del  nuovo  presidente   e   del   consiglio   di
amministrazione della società. Al commissario spetta il  trattamento
economico del direttore dell'ANPAL ai sensi del comma 1, lettera  b),
numero 2).  Il  commissario,  se  individuato  tra  dipendenti  della
pubblica amministrazione, e' collocato fuori ruolo,  aspettativa  non
retribuita, comando o  analogo  provvedimento  secondo  i  rispettivi
ordinamenti. In tal caso e' reso indisponibile un posto  equivalente,
dal  punto  di  vista  finanziario,   presso   l'amministrazione   di
provenienza. 
      4. A far data dalla nomina del commissario straordinario di cui
al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella
titolarità  delle  azioni  di   ANPAL   Servizi   Spa.   I   diritti
dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi
di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale  società
in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL. Ai fini  dell'esercizio
del controllo analogo, di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  c),
del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  il  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  sentita  l'ANPAL,  provvede:  a
definire  con  apposite  direttive  priorità  ed   obiettivi   della
società, approvare le linee generali di  organizzazione  interna  e,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,  lo  statuto;
individuare con proprio decreto gli  atti  di  gestione  ordinaria  e
straordinaria della società che, ai  fini  della  loro  efficacia  e
validità,  dovranno  formare  oggetto  di  preventiva   approvazione
ministeriale.  Lo  statuto  e'  corrispondentemente  adeguato   entro
sessanta giorni dalla data di cui al primo periodo. 
      5. Per l'esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di
cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo  2001,  n.  152,
sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni  di  euro.
Ai relativi oneri pari a 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 47 
 
Differimento dei termini dei  versamenti  contributivi  dei  soggetti
  iscritti alle gestioni autonome speciali degli  artigiani  e  degli
  esercenti attività commerciali 
 
  1. Il versamento delle somme richieste  con  l'emissione  2021  dei
contributi previdenziali dovuti dai soggetti di  cui  all'articolo  1
della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 puo'
essere  effettuato  entro   il   20   agosto   2021,   senza   alcuna
maggiorazione. 
                               Art. 48 
 
             Piano nazionale per le Scuole dei mestieri 
 
  1. Al fine di favorire una maggiore  integrazione  tra  il  sistema
delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale,
la transizione occupazionale e la formazione  dei  lavoratori  attivi
nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro  per  l'anno
2021 denominato "Scuole dei mestieri". 
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato all'istituzione da parte
delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  di
Scuole dei  mestieri  nell'ambito  dei  settori  di  specializzazione
industriale del territorio. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo  Stato  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 60 giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono  individuati  i
criteri e le modalità di applicazione della  misura  e  di  utilizzo
delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 77. 
                               Art. 49 
 
          Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri 
 
  1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77, comma 1,
le parole "Per l'anno 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Per
l'anno 2021"; 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante 77. 
                               Art. 50 
 
Interventi urgenti per la vigilanza e  la  sicurezza  sui  luoghi  di
                               lavoro 
 
  1. Al fine di potenziare le attività  di  prevenzione  sull'intero
territorio  nazionale  e  di  rafforzare  i   servizi   erogati   dai
Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza  negli  ambienti  e  nei
luoghi di lavoro, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano autorizzano le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  in  relazione  ai  modelli  organizzativi  regionali,   a
procedere,  in  deroga  agli   ordinari   limiti   assunzionali,   al
reclutamento  straordinario  di  dirigenti  medici  e  tecnici  della
prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con  contratti  di
lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai  predetti  servizi  per
una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna
regione e provincia  autonoma  nella  tabella  allegata  al  presente
decreto. 
  2. Per le finalità di cui al  comma  1  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 euro  a
decorrere   dall'anno   2022.   Conseguentemente   il   livello   del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato e' incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e
di 10.000.000 euro dall'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono
tutte le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  in
deroga  alle  disposizioni  legislative  che  stabiliscono   per   le
autonomie  speciali  il   concorso   regionale   e   provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al
fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno  2021  e
per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto. 
  3. Alle disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applica
l'articolo 26, comma 4,  in  materia  di  utilizzo  flessibile  delle
risorse per l'emergenza COVID-19. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 77. 

Titolo V
ENTI TERRITORIALI

                               Art. 51 
 
    Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale 
 
  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID- 19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1,  comma  816,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  incrementata  di  ulteriori
450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono  destinate  al
finanziamento dei servizi  aggiuntivi  programmati  al  fine  di  far
fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente
di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei  tavoli
prefettizi di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35. 
  2. Per le finalità di cui al comma  1,  le  Regioni,  le  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  i  Comuni,  nei   limiti   delle
disponibilità del fondo di  cui  al  medesimo  comma  possono  anche
ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di
passeggeri su strada ai sensi della legge 11  agosto  2003,  n.  218,
nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o
di autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente, mediante apposita convenzione ovvero  imponendo  obblighi
di servizio. Al personale  degli  operatori  economici  esercenti  il
servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11
agosto 2003, n.  218,  nonche'  ai  titolari  di  autorizzazione  per
l'esercizio del servizio di noleggio con  conducente,  impiegato  nei
servizi aggiuntivi  di  trasporto  pubblico  regionale  o  locale  si
applicano  esclusivamente  le  misure   di   sorveglianza   sanitaria
effettuata dal  medico  competente  ai  sensi  dell'articolo  41  del
decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  e  non  si  applicano  le
previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del  12
aprile 1999,  n.  84,  relative  allo  svolgimento  delle  visite  di
idoneità fisica e psicoattitudinale. 
  3. Qualora all'esito dello  specifico  procedimento,  previsto  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  1,
per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e
termine delle  attività  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi
stabilite  emerga  la  necessità  di  erogare   servizi   aggiuntivi
destinati esclusivamente agli studenti  della  scuola  secondaria  di
primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al  comma  2  possono
essere stipulate,  previa  intesa  con  la  Regione  o  la  Provincia
autonoma e nei limiti delle risorse ad essa  assegnate,  anche  dagli
uffici  dirigenziali   periferici   del   Ministero   dell'istruzione
relativamente agli ambiti territoriali di competenza. 
  4. Le risorse di cui al comma  1  possono  essere  utilizzate,  nel
limite massimo di 45  milioni  di  euro,  per  il  riconoscimento  di
contributi in favore delle aziende di traporto pubblico  regionale  o
locale, nonche' degli operatori economici esercenti  il  servizio  di
trasporto di passeggeri su strada ai  sensi  della  legge  11  agosto
2003, n. 218 ovvero dei  titolari  di  licenza  per  l'esercizio  del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio  di
noleggio  con  conducente,  impiegati  nell'erogazione  dei   servizi
aggiuntivi di trasporto  pubblico,  a  titolo  di  compensazione  dei
maggiori  costi  sostenuti  per  l'utilizzo  di   prodotti   per   la
disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per
l'uso  di   sistemi   di   sanificazione   ovvero   di   disinfezione
dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonche' per ogni  altra
modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi  di  contagi  da
Covid-19. 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilità
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono assegnate alle Regioni e alle Province  autonome
di Trento e  di  Bolzano  nonche'  alla  gestione  governativa  della
ferrovia circumetnea, alla concessionaria  del  servizio  ferroviario
Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa  navigazione
laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei  criteri
stabiliti ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  816,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto e'  determinata  anche
l'entità delle eventuali risorse da destinare per  le  finalità  di
cui al comma 4 nonche' le modalità di erogazione delle stesse. 
  6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento  complessivo  di
cui al comma 1 possono essere  utilizzate,  nell'anno  2021,  per  le
finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  7. Al fine di consentire  una  piu'  efficace  distribuzione  degli
utenti del trasporto pubblico di linea, nonche' di realizzare un piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio  e  termine  delle  attività
economiche, lavorative e  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto  delle
misure  di  contenimento  individuate  con  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e'  istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e la  mobilità  sostenibili
un fondo con una dotazione  di  euro  50  milioni  per  l'anno  2021,
destinato all'erogazione di contributi in favore: 
    a)  delle  imprese  e  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 229, comma 4, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
provvedano, previa nomina del  mobility  manager  di  cui  al  citato
articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano  degli
spostamenti casa-lavoro del proprio personale che  possa  contribuire
alla realizzazione delle finalità di cui  al  presente  comma;  tali
contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle  risorse
disponibili,  di  iniziative  di   mobilità   sostenibile,   incluse
iniziative di car-pooling,  di  car-sharing,  di  bike-pooling  e  di
bike-sharing,  in  coerenza  con  le  previsioni  dei   piani   degli
spostamenti casa - lavoro adottati entro il  termine  del  31  agosto
2021; 
    b)  degli  istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e  grado   che
provvedano, previa nomina del  mobility  manager  scolastico  di  cui
all'articolo 5, comma 6, della legge 28  dicembre  2015,  n.  221,  a
predisporre, entro il 31 agosto  2021,  un  piano  degli  spostamenti
casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni,  che  possa
contribuire alla realizzazione delle finalità  di  cui  al  presente
comma; tali contributi sono destinati al  finanziamento,  nei  limiti
delle risorse disponibili, di iniziative  di  mobilità  sostenibile,
incluse iniziative di piedibus, di car-pooling,  di  car-sharing,  di
bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza  con  le  previsioni  dei
piani degli spostamenti casa  -  scuola  -  casa  adottati  entro  il
termine del 31 agosto 2021. 
  8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilità
sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  di  concerto  con   i   Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  della  transizione   ecologica   e
dell'istruzione e previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono stabiliti i criteri e le modalità  per  il  riconoscimento  dei
contributi di cui al comma  7  per  il  tramite  degli  enti  locali,
indicati nel medesimo decreto, nel  cui  territorio  sono  ubicati  i
soggetti beneficiari. 
  9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in
complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
                               Art. 52 
 
Misure di sostegno all'equilibrio  di  bilancio  degli  enti  locali,
  proroga di termini concernenti  rendiconti  e  bilanci  degli  enti
  locali e fusione di comuni 
 
  1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 500 milioni di euro per l'anno  2021,  in  favore  degli
enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di  amministrazione  al
31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente  a  seguito  della
ricostituzione  del  fondo  anticipazioni  di  liquidità  ai   sensi
dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, se il maggiore disavanzo  determinato  dall'incremento  del  fondo
anticipazione di liquidità  e'  superiore  al  10  per  cento  delle
entrate correnti accertate, risultante dal  rendiconto  2019  inviato
alla BDAP. Il fondo  di  cui  al  primo  periodo  e'  destinato  alla
riduzione del disavanzo ed e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali,
da adottare entro 30 giorni dalla data di  conversione  del  presente
decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. 
  2. Per gli enti locali che  hanno  incassato  le  anticipazioni  di
liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti e' differito al 31 luglio 2021: 
    a) il termine per la deliberazione  del  rendiconto  di  gestione
relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo  227,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
    b) il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione
2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data e'  autorizzato  l'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n.
267 del 2000. 
  3. Il contributo straordinario  in  favore  dei  comuni  risultanti
dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' incrementato di  6,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. 
  4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 506,5  milioni  di  euro
per l'anno 2021, e di 6,5 milioni di euro a  decorrere  dal  2022  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 53 
 
Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie
  per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 
  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di
solidarietà  alimentare,  nonche'  di  sostegno  alle  famiglie  che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di  locazione
e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione  del
Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie  locali,  sulla  base
dei seguenti criteri: 
    a) una quota pari al 50% del totale,  per  complessivi  euro  250
milioni, e' ripartita in proporzione alla  popolazione  residente  di
ciascun comune; 
    b) una quota pari al  restante  50%,  per  complessivi  euro  250
milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito
pro capite di ciascun comune e il valore medio  nazionale,  ponderata
per la rispettiva popolazione.  I  valori  reddituali  comunali  sono
quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal  Dipartimento
delle  Finanze  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
all'indirizzo:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl
ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes; 
    c) il contributo minimo spettante a ciascun comune  non  puo'  in
ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a)
relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti  e'
decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario  ad  assicurare
il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera. 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 54 
 
       Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano 
 
  1. Nell'anno 2021 e' corrisposto l'importo di 60 milioni di euro  a
ciascuna  Provincia  autonoma  di  Trento  e  Bolzano  a  titolo   di
restituzione delle riserve di cui all'articolo 1,  comma  508,  della
legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e  a  riduzione  delle  somme  alle
medesime spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a  120  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 55 
 
     Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno 
 
  1. All'articolo 25 del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole: "250 milioni di euro"  sono  sostituite
dalle parole: "350 milioni di euro"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.  Alla  ripartizione
del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-città  ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.". 
  2. All'onere di cui al comma 1, lett. a), pari  a  100  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 56 
 
Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di
            liquidità delle Regioni e Province autonome 
 
  1. Al primo periodo dell'articolo 1,  comma  823,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, alla fine, sono aggiunte le  seguenti  parole:
"e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori
specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma
827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, sono vincolate per le finalità cui sono  state  assegnate,  nel
biennio 2020-2021.". 
  2. In considerazione del  protrarsi  dell'emergenza  COVID-19,  per
l'anno 2021 le  Regioni  e  le  Province  autonome  in  disavanzo  di
amministrazione utilizzano  le  quote  accantonate  e  vincolate  del
risultato  di   amministrazione   secondo   le   modalità   previste
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145,  senza  operare  la  nettizzazione   del   fondo   anticipazione
liquidità. Alla compensazione in termini di  indebitamento  netto  e
fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni
di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a  77
milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 57 
 
Riparto  del  contributo  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,   del
                 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 
 
  1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22  marzo  2021,  n.
41, il secondo  periodo  e  il  terzo  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: "Il  ristoro  delle  minori  entrate  e'  attuato  mediante
riduzione del contributo alla finanza pubblica  previsto  per  l'anno
2021 secondo gli importi indicati per  ciascun  ente  nella  seguente
tabella con corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui  al  primo
periodo: 
 
       =======================================================
       |                               |    Riduzione del    |
       |                               |concorso alla finanza|
       |                               |pubblica a titolo di |
       |                               |ristoro della perdita|
       |                               |di gettito per l'anno|
       |  Regioni e Province autonome  |2021 (in mln di euro)|
       +===============================+=====================+
       |Valle d'Aosta                  |         6,78        |
       +-------------------------------+---------------------+
       | Provincia di Trento           |       28,67         |
       +-------------------------------+---------------------+
       | Provincia di Bolzano          |        29,88        |
       +-------------------------------+---------------------+
       | Friuli-Venezia Giulia         |        43,45        |
       +-------------------------------+---------------------+
       |Sicilia                        |       63,00         |
       +-------------------------------+---------------------+
       | Sardegna                      |        88,22        |
       +-------------------------------+---------------------+
       | TOTALE                        |        260,00       |
       +-------------------------------+---------------------+
 

Titolo VI
GIOVANI, SCUOLA E RICERCA

                               Art. 58 
 
                    Misure urgenti per la scuola 
 
  1. Con una  o  piu'  ordinanze  del  Ministro  dell'istruzione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  per  l'ordinato  avvio
dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate,  nei  limiti
degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  anche  in  deroga  alle
disposizioni vigenti, misure volte: 
    a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo  conto  dell'eventuale  necessità  di  rafforzamento   degli
apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico; 
    b) all'adattamento e alla modifica degli  aspetti  procedurali  e
delle tempistiche di immissione in ruolo,  anche  in  relazione  alla
data di cui alla lettera a),  nonche'  degli  aspetti  procedurali  e
delle   tempistiche   relativi   alle   utilizzazioni,   assegnazioni
provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in
deroga al termine di conclusione delle stesse previsto  dall'articolo
4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando
il rispetto dei vincoli  di  permanenza  sulla  sede  previsti  dalle
disposizioni vigenti e  delle  facoltà  assunzionali  disponibili  e
ferma restando la decorrenza dei contratti al primo settembre  o,  se
successiva, alla data di inizio del servizio; 
    c) a prevedere che  a  partire  dal  1°  settembre  2021  e  fino
all'inizio delle lezioni siano attivati,  quale  attività  didattica
ordinaria,  l'eventuale  integrazione  e   il   rafforzamento   degli
apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    d) a tenere conto delle necessità degli studenti  con  patologie
gravi o immunodepressi, in possesso di certificati  rilasciati  dalle
competenti autorità sanitarie,  nonche'  dal  medico  di  assistenza
primaria che ha in carico il paziente, tali  da  consentire  loro  di
poter  seguire  la  programmazione   scolastica   avvalendosi   anche
eventualmente della didattica a distanza. 
  2.  Al  fine  di  sostenere  la  regolare   conclusione   dell'anno
scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo  sono
disposte le seguenti misure: 
    a) al  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l'articolo  3-bis  e'
abrogato; 
    b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno  scolastico
2021/2022 non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
commi da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e
le disposizioni di cui all'articolo 32 ter,  commi  2,  3  e  4,  del
decreto legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
    c) all'articolo 2-ter del decreto-legge 8  aprile  2020,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  le
parole  «per  l'anno  scolastico  2020/2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022»; 
    d) a decorrere dal giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino al 31 agosto  2021,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 3 del  decreto  legislativo  30  giugno
1999, n. 233, il Consiglio superiore della  pubblica  istruzione-CSPI
rende il proprio parere nel termine di sette giorni  dalla  richiesta
da parte del Ministro dell'istruzione; 
    e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del  COVID-19,
i  sistemi  regionali  di  Istruzione  e   Formazione   Professionale
(IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore  (I.F.T.S.)  e  gli  Istituti  Tecnici
Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il  numero  minimo  di  ore
previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso  formativo,
l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque  validità.
Qualora  si  determini  una  riduzione  dei  livelli  qualitativi   e
quantitativi di formazione delle attività svolte, sono  derogate  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  7,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22; 
    f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, le parole: "cinque  anni  scolastici"  sono  sostituite
dalle parole: "tre anni scolastici" e al comma 3 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro  anni"
sono sostituite  dalle  parole:  "due  anni".  Al  fine  di  tutelare
l'interesse degli studenti  alla  continuità  didattica,  i  docenti
possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima  di  tre
anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto  la
titolarità  in  una  qualunque  sede  della  provincia  chiesta.  Le
disposizioni di cui al precedente periodo si  applicano  a  decorrere
dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023; 
    g)  all'articolo  58,  comma  5-sexies,  secondo   periodo,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le  parole  "1°  marzo  2021"  sono
sostituite dalle seguenti "1° settembre 2021"; 
    h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile  2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.
41, le parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «,
per ragioni di  emergenza  sanitaria,  al  31  agosto  2022»  e  sono
aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente  comma  e
per  consentire  lo  svolgimento  delle  operazioni   elettorali   in
sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono  stabiliti
nuovi termini e modalità per le elezioni.  I  componenti  eletti  ai
sensi del periodo precedente decadono unitamente  ai  componenti  non
elettivi in carica all'atto della loro  nomina  secondo  modalità  e
termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»; 
    i) all'articolo 6 del decreto legge 29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, alla legge  27  febbraio  2017,  n.18,
dopo il comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:  "1-bis.  Con  decreto
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede  all'accorpamento
del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola  europea  di
Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo  decreto
disciplina l'organizzazione e il funzionamento della  Scuola  europea
di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". 
  3. All'articolo 32, comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole: "anno scolastico 2020-2021" sono  inserite  le
seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021"; 
    b)  dopo  le  parole:  "esigenze  didattiche"  sono  aggiunte  le
seguenti: "nei limiti delle risorse già  assegnate.  Per  la  stessa
finalità  di  cui  al  primo  periodo,  al  fine  di  garantire   la
continuità didattica  anche  nell'anno  scolastico  2021-2022,  sono
stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno  2021  da  trasferire  agli
enti locali beneficiari e  rendicontare  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2021". 
  4. Al fine di contenere  il  rischio  epidemiologico  in  relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato  di  previsione
del Ministero  dell'istruzione  e'  istituito  un  fondo,  denominato
"Fondo  per  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   per   l'anno
scolastico 2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo
e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo  della
destinazione a misure di contenimento del rischio  epidemiologico  da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e  nel  rispetto
dei saldi programmati di finanza pubblica. 
  5. Per le medesime finalità di cui al comma 4 alle scuole primarie
e secondarie  paritarie,  facenti  parte  del  sistema  nazionale  di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e'
erogato un contributo complessivo di 50  milioni  di  euro  nell'anno
2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo
e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali  in  proporzione  al
numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche  paritarie
di  cui  al  precedente  periodo.  Gli  uffici  scolastici  regionali
provvedono  al  successivo  riparto  in  favore   delle   istituzioni
scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al  numero
di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021, compresi i servizi
educativi autorizzati. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 si  provvede
ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 59 
 
Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei  docenti  di  posto
  comune e di sostegno e semplificazione delle procedure  concorsuali
  del personale docente. 
 
  1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti  di  tipo
comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel
limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo  39  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo  da  disporre
secondo la legislazione vigente,  fatto  salvo  quanto  disposto  dai
commi seguenti. 
  2. Per il medesimo anno scolastico  2021/2022  e'  incrementata  al
100% la quota prevista dall'articolo 17, comma  2,  lettera  b),  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura
di cui  al  comma  3  del  medesimo  articolo.  Per  lo  stesso  anno
scolastico e' incrementata al 100% la quota prevista dall'articolo  4
comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio  2018,  n.  87
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,  n.  96  da
destinare alla procedura di cui al  comma  1-quinquies  del  medesimo
articolo. 
  3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9,  lettera  b)  del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che
hanno conseguito nelle prove di cui  alla  lettera  a)  del  medesimo
comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo 
  4. In  via  straordinaria,  esclusivamente  per  l'anno  scolastico
2021/2022, i posti comuni e di sostegno  vacanti  e  disponibili  che
residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1,  2  e  3,
salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con
decreti dipartimentali  numeri  498  e  499  del  21  aprile  2020  e
successive  modifiche,  sono  assegnati   con   contratto   a   tempo
determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui  al  comma  1,  ai
docenti che, contestualmente: 
    a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie  provinciali
per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis,  della  legge  3
maggio 1999, n. 124 per  i  posti  comuni  o  di  sostegno,  o  negli
appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono  iscriversi,  anche  con
riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono  il  titolo
di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021; 
    b) hanno svolto su posto  comune  o  di  sostegno,  entro  l'anno
scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di  servizio,  anche  non
consecutive, negli ultimi  dieci  anni  scolastici  oltre  quello  in
corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali  ai
sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 
  5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4  e'  proposto
esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di  concorso  o
tipologie di posto per le quali il  docente  risulta  iscritto  nella
prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze  o  negli
elenchi aggiuntivi. 
  6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono
altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e  prova  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le
integrazioni di cui al comma 7. 
  7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova e' seguito da
una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i  candidati
valutati positivamente ai sensi dell'articolo  1,  comma  117,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare e'  superata  dai
candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed e'  valutata  da
una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. 
  8.  In  caso  di  positiva  valutazione  del  percorso  annuale  di
formazione e prova e di giudizio positivo della  prova  disciplinare,
il docente e' assunto a tempo indeterminato e  confermato  in  ruolo,
con decorrenza giuridica dal 1° settembre  2021,  o,  se  successiva,
dalla  data  di  inizio  del  servizio,  nella  medesima  istituzione
scolastica presso cui ha prestato servizio a  tempo  determinato.  La
negativa valutazione del percorso di formazione e prova  comporta  la
reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma  119,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.  Il  giudizio  negativo  relativo
alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di  cui
al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato
del contratto. 
  9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con  riferimento  alla
procedura di cui al  comma  4,  sono  disciplinati  le  modalità  di
attribuzione del contratto  a  tempo  determinato  dalle  graduatorie
provinciali per le supplenze e dai relativi  elenchi  aggiuntivi  nel
limite dei posti  vacanti  e  disponibili  di  cui  al  comma  4,  la
commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di  riferimento
per la valutazione della prova disciplinare di cui  al  comma  7,  le
modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i
requisiti  dei  componenti  e  le  modalità  di  espletamento  della
suddetta prova. Ai componenti della commissione  nazionale  non  sono
dovuti, per  le  attività  svolte,  compensi,  indennità,  gettoni,
emolumenti, rimborsi spese ne' altre utilità comunque denominate. 
  10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il  personale
docente per la scuola dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  per  i
posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza  annuale,  nel
rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della  Legge  27  dicembre
1997, n. 449,in deroga alla disciplina  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019,
n.  56,  nonche'  in  deroga  alla  disciplina  di  cui  al   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge  13  luglio  2015,  n.
107, al decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59  e  ai  relativi
decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le
prove di detti concorsi si svolgono  secondo  le  seguenti  modalità
semplificate: 
    a) in  sostituzione  della  o  delle  prove  scritte  previste  a
legislazione vigente, sostenimento e superamento di una  unica  prova
scritta con piu' quesiti a risposta multipla, volti  all'accertamento
delle conoscenze e competenze del candidato  sulla  disciplina  della
classe di concorso o tipologia  di  posto  per  la  quale  partecipa,
nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese.  Non  si  dà  luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione  si  riserva
la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,
ove necessario, la  non  contestualità  delle  prove  relative  alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza  e
l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di  selettività
tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata al massimo  100  punti
ed e' superata da coloro che conseguono il  punteggio  minimo  di  70
punti; 
    b) prova orale; 
    c) valutazione dei titoli; 
    d) formazione della graduatoria sulla base delle  valutazioni  di
cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso; 
  11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate  tutte
le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da  quanto
sopra previsto, fermo restando i  programmi  concorsuali,  senza  che
cio' comporti la riapertura dei termini per  la  presentazione  delle
istanze o la modifica dei requisiti di  partecipazione.  Con  decreto
del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate le  modalità
di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo  oneroso,
la  commissione  nazionale  incaricata  di  redigere  i   quadri   di
riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle
prove, i requisiti dei componenti delle  commissioni  cui  spetta  la
valutazione della  prova  scritta  e  della  prova  orale,  i  titoli
valutabili e il relativo punteggio 
  12. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare  entro  90
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  senza  nuovi  e
maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza  con  le  riforme
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  sono  disciplinati,
nell'ambito del percorso di formazione prova di cui  all'articolo  1,
comma  115,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  le  attività
formative, le procedure  e  i  criteri  di  verifica  degli  standard
professionali, le modalità di verifica in itinere e  finale  incluse
l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle  competenze
e del portfolio professionale. 
  13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite  previsto  dal
bando di concorso per la specifica  regione,  classe  di  concorso  o
tipologia di  posto,  in  caso  di  incapienza  dei  posti  destinati
annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni
scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di  cui
al comma 10, lettera  d),  nel  limite  delle  facoltà  assunzionali
disponibili  a  legislazione  vigente  per  i  concorsi  ordinari.  I
candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano
le relative prove non possono presentare  domanda  di  partecipazione
alla procedura concorsuale  successiva  per  la  medesima  classe  di
concorso o tipologia di posto per la  quale  non  hanno  superato  le
prove. 
  14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo
relative all'anno scolastico 2021/2022  in  ragione  degli  obiettivi
perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e  resilienza  circa
il  rafforzamento  delle  materie  scientifiche  e   tecnologiche   e
dell'elevato numero dei posti vacanti  e  disponibili,  le  procedure
concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto  dipartimentale
del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e  per
il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche  in  deroga  alla
normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15. 
 
                                                            Tabella A 
 
       =======================================================
       |   Classe di concorso/Tipologia di   |               |
       |                posto                |  Numero posti |
       +=====================================+===============+
       | A020 - Fisica                       |      282      |
       +-------------------------------------+---------------+
       | A026 - Matematica                   |     1005      |
       +-------------------------------------+---------------+
       | A027 - Matematica e fisica          |      815      |
       +-------------------------------------+---------------+
       | A028 - Matematica e scienze         |      3124     |
       +-------------------------------------+---------------+
       | A041 - Scienze e tecnologie         |               |
       |informatiche                         |      903      |
       +-------------------------------------+---------------+
 
   15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma
14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità: 
    a) unica prova scritta con  piu'  quesiti  a  risposta  multipla,
volta all'accertamento delle conoscenze e  competenze  del  candidato
sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la
quale partecipa, nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese.  La
prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli  Uffici
Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti,
40 dei quali vertenti  sui  programmi  previsti  dall'allegato  A  al
decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n.  201  per  la
singola classe di concorso,  5  sull'informatica  e  5  sulla  lingua
inglese. Per la classe di concorso  A027-Matematica  e  Fisica  i  40
quesiti vertenti sui programmi  sono  suddivisi  tra  20  quesiti  di
matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso  A028  -
Matematica e  scienze  i  40  quesiti  vertenti  sui  programmi  sono
suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle
scienze chimiche, fisiche, biologiche  e  naturali.  Ciascun  quesito
consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in  modalità
casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di  100
minuti,  fermi  restando  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  di   cui
all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione  si  riserva
la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,
ove necessario, la  non  contestualità  delle  prove  relative  alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza  e
l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di  selettività
tra tutti i partecipanti. La valutazione della  prova  e'  effettuata
assegnando 2 punti  a  ciascuna  risposta  esatta,  zero  punti  alle
risposte non date o errate. La prova e' valutata al massimo 100 punti
ed e' superata da coloro che conseguono il  punteggio  minimo  di  70
punti. 
    b) prova orale, valutata al  massimo  100  punti  e  superata  da
coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti; 
    c) formazione della graduatoria, entro  la  data  del  31  luglio
2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di  cui
alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso. 
  16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la riapertura
dei termini per la presentazione delle  istanze  o  la  modifica  dei
requisiti  di  partecipazione  alla  procedura  indetta  con  decreto
dipartimentale 21 aprile 2020, n.  499  per  le  classi  di  concorso
interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate
le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di  concorso  necessari
all'espletamento delle  procedure  di  cui  ai  commi  14  e  15.  La
redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, e'
assegnata  con  affidamento  diretto  ad  una  o  piu'   università.
Parimenti  i  servizi  logistici  e  informatici  necessari  per   lo
svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente  anche
a  soggetti  in  house  rispetto  al  Ministero  dell'istruzione.  Le
commissioni di concorso sono costituite  con  decreto  del  direttore
generale  dell'Ufficio  scolastico   regionale   responsabile   della
procedura che provvede entro cinque  giorni  dalla  pubblicazione  in
Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova  scritta.
E' possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento  contestuale
della prova orale, ferma restando l'unicità del presidente, a fronte
di gruppi di candidati superiore a 50. Al presidente ed ai componenti
e al  segretario  delle  commissioni  che  concludono  le  operazioni
concorsuali redigendo la graduatoria  entro  il  31  luglio  2021  e'
riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto  a  quello  previsto  a
legislazione vigente, pari a due  volte  il  compenso  base  previsto
dall'articolo 2, comma 1, numero 3),  comma  2  e  comma  3,  nonche'
dall'articolo  5,  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 24 aprile 2020. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione
sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare  la
congruità e l'equivalenza dei  quesiti,  di  redigere  i  quadri  di
riferimento per la valutazione della prova  orale,  i  requisiti  dei
componenti delle commissioni cui spetta la  valutazione  della  prova
scritta e della prova orale. 
  17  Le  graduatorie  delle  procedure  di  cui  al  comma  14  sono
utilizzate per le immissioni in ruolo  relative  all'anno  scolastico
2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di  ritardo,
entro la data del 30 ottobre 2021, con  conseguente  risoluzione  dei
contratti di lavoro a tempo  determinato  nelle  more  stipulati  sui
relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non
approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate
nel  corso  degli  anni  successivi  con  priorità   rispetto   alle
graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in
ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la
specifica regione e classe di concorso, in  caso  di  incapienza  dei
posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere  disposte
anche negli anni scolastici successivi,  sino  all'esaurimento  della
graduatoria, nel limite delle  facoltà  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno  scolastico
2021/2022  si  applica   la   decorrenza   dei   contratti   prevista
dall'articolo 58, comma 1 lett. b). 
  18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui  al
comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria  per
le corrispondenti classi di concorso,  anche  in  deroga  al  secondo
periodo del  comma  13.  Ai  fini  di  quanto  previsto  nel  periodo
precedente i posti delle  predette  procedure  concorsuali  ordinarie
sono rideterminati in ragione dei posti  vacanti  e  disponibili  nei
limiti individuati da un  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
per  le  pubblica  amministrazione.   Con   decreto   del   Ministero
dell'istruzione si provvede, altresi', alla riapertura dei termini di
partecipazione  limitatamente  alle  procedure  di  cui  al   periodo
precedente. 
  19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a  euro  7.684.000  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  20.  Con  ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  sono  definiti
appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni, relativi alle modalità di  svolgimento  in  sicurezza
dei concorsi per il personale scolastico fino al  31  dicembre  2022,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  21. All'articolo 1 del decreto  legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159: 
    1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi; 
    2) il comma 13 e' abrogato. 
                               Art. 60 
 
Misure straordinarie a sostegno degli studenti e  del  sistema  della
  formazione superiore e della  ricerca  e,  nonche'  in  materia  di
  concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina. 
 
  1.  In  considerazione   dei   disagi   determinati   dalla   crisi
epidemiologica da  COVID-19,  al  fine  di  favorire  l'attività  di
orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di
azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione
superiore, nonche' di azioni di  recupero  e  inclusione,  anche  con
riferimento agli studenti con disabilità e  con  disturbi  specifici
dell'apprendimento, e' istituito,  per  l'anno  2021,  un  fondo  con
dotazione pari a 50 milioni di  euro  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'università  e  della  ricerca.  Con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca,  da  adottarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati i  criteri  di  riparto  e  di  utilizzazione  delle
risorse di cui al  presente  comma  tra  le  università,  anche  non
statali legalmente riconosciute ammesse al  contributo  di  cui  alla
legge 29 luglio 1991, n. 243, e le  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge  21
dicembre 1999, n. 508. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  2. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  al  comma
12, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo e al secondo periodo, le parole: "successivamente,  a
fine corso o interrompendo lo stesso," sono soppresse; 
    b) e' aggiunto, infine,  il  seguente  periodo:  "E'  esclusa  la
contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione  specifica
in medicina generale e alle scuole di specializzazione  universitaria
di area sanitaria". 
  3. All'articolo 19  del  decreto  legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  di   conversione   11
settembre 2020, n.  120,  al  comma  5,  sono  aggiunte,  infine,  le
seguenti  parole:  «ovvero  ai  concorrenti  iscritti  ai  corsi   di
formazione specifica in medicina generale». 
  4. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'università e della
ricerca 10 agosto 2017, n. 130, il periodo  "Ai  sensi  dell'articolo
19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che  si
iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di  cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  puo'  partecipare  ai
concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione  universitarie
di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso  di
formazione, fatta  salva  la  possibilità  di  rinunciare  al  corso
stesso, interrompendolo anticipatamente." e' soppresso. 
                               Art. 61 
 
                    Fondo italiano per la scienza 
 
  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e
della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano  per  la
scienza" con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per  l'anno
2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto
del Ministro dell'università e  della  ricerca,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono stabiliti i criteri e  le  modalità  per  l'assegnazione  delle
risorse  del  fondo  attraverso  procedure  competitive  ispirate  ai
parametri dello European  Research  Council  (ERC),  con  particolare
riferimento alle tipologie denominate "Starting  Grant"  e  "Advanced
Grant". Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo,
determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e  150  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
                               Art. 62 
 
Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e  il  trasferimento
  tecnologico nel settore automotive nell'area di  crisi  industriale
  complessa di Torino. 
 
  1. All'articolo  49  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) Al comma 1, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite  dalle
seguenti: "a decorrere dall'anno 2020"; 
    b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  al  primo   periodo,   dopo   le   parole   "favorisce   la
collaborazione con" sono inserite le seguenti "università  e"  e  le
parole "anche mediante attività d'insegnamento  e  formazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "anche mediante attività di formazione" 
      b) sono infine aggiunti i seguenti periodi: 
        "Il Centro promuove e organizza attività di: 
          a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera  indipendente
e volta all'acquisizione di maggiori conoscenze  e  di  una  migliore
comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel  cui  ambito  il  Polo
intraprende un'effettiva collaborazione; 
          b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non
esclusiva e non discriminatoria; 
          c) formazione volta a ottenere  risorse  umane  qualificate
per le competenze inerenti l'attività del Centro." 
    c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Il Politecnico di Torino e' identificato quale coordinatore
del Centro e, per l'effetto, e' individuato come  beneficiario  delle
risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico  di
Torino e' tenuto a sottoporre alla  valutazione  e  approvazione  del
Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente
i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento e  di
realizzazione  dell'infrastruttura.  Il   Ministro   dello   Sviluppo
economico, sentito il  Ministro  dell'Università  e  della  Ricerca,
approva, con decreto  da  emanare  entro  40  giorni  dalla  data  di
presentazione, la proposta progettuale."; 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni  di
euro a decorrere dal 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 63 
 
Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla  povertà
                              educativa 
 
  1. Al fine di sostenere le famiglie  anche  mediante  l'offerta  di
opportunità educative rivolte ai  figli,  una  quota  di  risorse  a
valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  e'  destinata  al
finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel  periodo  1
giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti  pubblici
e  privati,  di  potenziamento  dei  centri   estivi,   dei   servizi
socioeducativi territoriali e dei centri  con  funzione  educativa  e
ricreativa destinati alle attività dei minori. 
  2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  stabiliti  i
criteri di riparto delle risorse ai Comuni,  tenuto  conto  dei  dati
relativi  alla  popolazione  minorenne  sulla  base  dei  dati  ISTAT
relativi all'ultimo censimento della popolazione  residente,  nonche'
le  modalità  di  monitoraggio  dell'attuazione   degli   interventi
finanziati quelle di recupero delle somme  attribuite,  nel  caso  di
mancata  manifestazione  di  interesse  alle  iniziative,  ovvero  di
mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. 
  3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base  dei  criteri
stabiliti con il decreto di  cui  al  comma  precedente  provvede  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
della  famiglia,  tramite  ricorso  ad  anticipazione  di   tesoreria
disposta dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  regolarizzata
con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli  di
spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021. 
  4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui  al
comma 1 e' incrementato di 135 milioni di euro per  l'anno  2021.  Al
relativo onere, pari a 135  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  5. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa  minorile  di
cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
e' prorogato per l'anno 2022. 
  6. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole: «e 2021,» sono sostituite  con  le
seguenti: «, 2021 e 2022»; 
    b) al secondo periodo le parole: «e a  55  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2019,  2020,  2021,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020,
a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a  55  milioni  di  euro  per
l'anno 2022»; 
  7. All'articolo  1,  comma  202,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  le  parole:  «2019,  2020  e  2021,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022». 
  8. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari  a  45  milioni  di
euro per l'anno 2021 e 115  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede quanto a 45  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  ai  sensi
dell'articolo 77 e quanto a 115  milioni  di  euro  per  l'anno  2022
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
                               Art. 64 
 
Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia
  di prevenzione e contrasto al disagio giovanile. 
 
  1. Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021. 
  2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, le parole  "di  età  inferiore  ai  trentacinque  anni
titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della
legge 28 giugno 2012, n. 92" sono sostituite dalle seguenti: "che non
hanno compiuto trentasei anni di età.". 
  3. Per le domande presentate  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno
dall'entrata in vigore della presente disposizione fino al 30  giugno
2022, alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n.  147,  che  hanno  un  valore  dell'indicatore  della   situazione
economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000  euro  annui,  per  i  finanziamenti  con
limite di finanziabilità, inteso come  rapporto  tra  l'importo  del
finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli
oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della  garanzia
concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della quota capitale,  tempo
per  tempo  in  essere  sui  finanziamenti   concessi.   I   soggetti
finanziatori sono tenuti ad indicare,  in  sede  di  richiesta  della
garanzia, le condizioni economiche di  maggior  favore  applicate  ai
beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. 
  4. La dotazione del Fondo di garanzia per la  prima  casa,  di  cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, e' incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021  e  di
250 milioni di euro per l'anno 2022. 
  5. Alla copertura degli oneri previsti  dai  commi  2,  3  e  4  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di  "prime
case" di abitazione, ad eccezione di quelle  di  categoria  catastale
A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis  all'articolo  1,  della
tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato  con   decreto   del
Presidente della repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  e  gli  atti
traslativi  o  costitutivi  della  nuda  proprietà,  dell'usufrutto,
dell'uso  e  dell'abitazione  relativi  alle   stesse   sono   esenti
dall'imposta di registro e dalle  imposte  ipotecaria  e  castale  se
stipulati  a  favore  di  soggetti  che  non  hanno  ancora  compiuto
trentasei anni di età nell'anno in cui  l'atto  e'  rogitato  e  che
hanno  un   valore   dell'indicatore   della   situazione   economica
equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  159,  non
superiore a 40.000 euro annui. 
  7. Per gli atti di cui al comma 6,  relativi  a  cessioni  soggette
all'imposta sul valore aggiunto, e' attribuito  agli  acquirenti  che
non hanno ancora compiuto trentasei anni di  età  nell'anno  in  cui
l'atto  e'  stipulato  un  credito  d'imposta   di   ammontare   pari
all'imposta   sul   valore   aggiunto   corrisposta   in    relazione
all'acquisto.  Il  credito  d'  imposta  puo'   essere   portato   in
diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria,  catastale,  sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce  presentati
dopo  la  data  di  acquisizione  del  credito,  ovvero  puo'  essere
utilizzato in diminuzione delle imposte  sui  redditi  delle  persone
fisiche   dovute   in   base   alla   dichiarazione   da   presentare
successivamente  alla  data  dell'acquisto;  puo'   altresi'   essere
utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d'imposta in  ogni  caso  non  dà  luogo  a
rimborsi. 
  8. I finanziamenti erogati per  l'acquisto,  la  costruzione  e  la
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i  quali  ricorrono
le condizioni e i requisiti  di  cui  al  comma  6  e  sempreche'  la
sussistenza  degli  stessi  risulti  da  dichiarazione  della   parte
mutuataria resa nell'atto di finanziamento  o  allegata  al  medesimo
sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte  di  registro,  di
bollo,  ipotecarie  e  catastali  e  delle  tasse  sulle  concessioni
governative, prevista in ragione dello 0,25 %  dall'articolo  18  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli  atti
stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
presente disposizione e il 30 giugno 2022. 
  10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei  requisiti  per
beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6,  7,  8  e  9  o  di
decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute
e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano
le relative disposizioni previste dalla nota II bis  all'articolo  1,
della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente  della  repubblica  26  aprile   1986,   n.   131   e
dall'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. 
  11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10, valutati in 347,34
milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48 milioni di euro  per  l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  12. In  considerazione  delle  conseguenze  causate  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le politiche  giovanili,  di
cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge  4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 allo scopo
di  finanziare,  nel  limite  di  spesa  autorizzato,  politiche   di
prevenzione  e  contrasto  ai  fenomeni  di   disagio   giovanile   e
comportamenti  a  rischio,  compresi  quelli   dovuti   all'uso   non
consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di
assistenza  e  supporto  psicologico,   azioni   volte   a   favorire
l'inclusione e l'innovazione sociale nonche' lo sviluppo individuale,
la promozione di attività sportive per i giovani di  età  inferiore
ai 35 anni. 
  13. I criteri di riparto delle risorse del comma 11 e le  modalità
di attuazione degli  interventi  realizzati  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome di Trento e Bolzano e dal sistema  delle  Autonomie
locali sono definiti  con  decreto  del  Ministro  per  le  politiche
giovanili, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  14. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a  30  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 

Titolo VII
CULTURA

                               Art. 65 
 
                    Misure urgenti per la cultura 
 
  1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero
della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni  di
euro per la  parte  corrente  e  di  120  milioni  di  euro  per  gli
interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento  del  fondo
di parte corrente, e' destinata a riconoscere un contributo  a  fondo
perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi  dell'infezione
da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
della cultura, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «105 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2021». 
  4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  "e  per  il  cinquanta  per  cento  ai
produttori di fonogrammi,  anche  tramite  le  loro  associazioni  di
categoria  maggiormente  rappresentative"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "e per il restante cinquanta per cento,  in  parti  uguali,
tra produttori di fonogrammi e gli artisti  interpreti  o  esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono  attività  di  intermediazione
dei  diritti  connessi  al  diritto  d'autore,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35"; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Quota parte dei contributi automatici, ai sensi  e  per  le
finalità di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione  III  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, e' destinata  agli  autori  del  soggetto,  agli
autori della sceneggiatura, agli autori della musica  e  ai  registi,
secondo quanto previsto nel decreto di  cui  all'articolo  25,  comma
1."; 
    b) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunta, in  fine,  la  seguente
lettera: "d-bis)  i  requisiti  e  le  modalità  di  erogazione  dei
contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.". 
  6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo  viaggiante  e
delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui  all'articolo
1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari  di  concessioni  o  di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto
conto di  quanto  stabilito  dall'articolo  4,  comma  3-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  sono  esonerati,
dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento  del  canone  di
cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160. 
  7. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 6, e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,65 milioni di euro  per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati  si
provvede con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro  il
30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
281, il decreto e' comunque adottato. 
  8. All'articolo  1,  comma  590,  terzo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole "e il finanziamento  attribuibile  a
ciascuna delle fondazioni non puo' essere superiore alla quota di  20
milioni di euro" sono soppresse. 
  9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le  parole  "150  milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "220
milioni". 
  10. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  286,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
                               Art. 66 
 
Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza  nel  settore
                          dello spettacolo 
 
  1.  I  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensione  lavoratori  dello
spettacolo hanno diritto all'indennità di malattia per ciascuno  dei
giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180
giorni nell'anno solare, a condizione che possano far  valere  almeno
quaranta contributi  giornalieri  dal  1°  gennaio  dell'anno  solare
precedente l'insorgenza dell'evento morboso. 
  2. All'articolo 13, primo comma, del decreto legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,  n.  708,  le  parole  "cento
paghe" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta paghe". 
  3. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.
48, le parole "lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro  a
tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti "lavoratori di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto  legislativo  30
aprile 1997, n. 182," e le  parole  "lire  130.000"  sono  sostituite
dalle seguenti "euro 100". 
  4.  I  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensione  lavoratori  dello
spettacolo  sono   assicurati   presso   l'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   (INAIL),   con
applicazione delle disposizioni vigenti in materia  di  assicurazione
contro gli infortuni sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  dal
decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,
nonche' delle  tariffe  dei  premi  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali  delle  gestioni
"Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività". 
  5. Le fondazioni  lirico  sinfoniche  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di  cui  alla  legge  11
novembre 2003, n. 310, sono tenute  all'obbligo  assicurativo  contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale
orchestrale, ivi  compreso  quello  operante  all'interno  del  golfo
mistico. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto si provvede a  determinare,
per il personale orchestrale,  l'ammontare  del  premio  assicurativo
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
  6. Al Capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  dopo
l'articolo 59 e' inserito il seguente: 
    "59-bis.  (Lavoro  nel  settore  dello  spettacolo).  -   1.   Le
lavoratrici e i lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensione  lavoratori
dello spettacolo hanno diritto  alle  tutele  previste  dal  presente
testo unico rispettivamente per i rapporti di  lavoro  subordinato  o
autonomo. 
    2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  182,
ai fini  del  calcolo  dell'indennità  di  cui  all'articolo  23  la
retribuzione  media  globale  giornaliera   corrisponde   all'importo
ottenuto dividendo l'ammontare del  reddito  percepito  in  relazione
alle attività lavorative nel settore  dello  spettacolo  nei  dodici
mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di
giorni lavorati,  o  comunque  retribuiti,  risultanti  nel  medesimo
periodo.". 
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, e' riconosciuta una  indennità
per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile  1997,
n. 182, per la disoccupazione involontaria. L'indennità  e'  erogata
dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). 
  8. L'indennità e' riconosciuta, previa domanda, ai  lavoratori  di
cui al comma 7 in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato; 
    b) non essere titolari di  trattamento  pensionistico  diretto  a
carico di gestioni previdenziali obbligatorie; 
    c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza  di  cui  al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
    d) aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio  dell'anno
solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto  di  lavoro  di
lavoro  autonomo  alla  data  di  presentazione  della   domanda   di
indennità, almeno  quindici  giornate  di  contribuzione  versata  o
accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; 
    e) avere un reddito  relativo  all'anno  solare  precedente  alla
presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro. 
  9.  La  domanda  e'  presentata  dal  lavoratore  all'INPS  in  via
telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni  dalla
cessazione del rapporto di lavoro autonomo. 
  10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c),  devono  essere
mantenuti anche durante la percezione dell'indennità. 
  11. L'indennità  e'  rapportata  al  reddito  imponibile  ai  fini
previdenziali risultante dai versamenti  contributivi  effettuati  al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in  cui
si e' concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni
di essi. 
  12.  L'indennità,  rapportata  al  reddito  medio   mensile   come
determinato al comma 11, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito
nel caso in cui il reddito mensile sia  pari  o  inferiore  nel  2021
all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno  precedente.  Nel
caso in cui il  reddito  medio  mensile  sia  superiore  al  predetto
importo l'indennità e' pari al 75 per  cento  del  predetto  importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della  differenza  tra
il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennità non puo'
in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro  nel
2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione  dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le  famiglie  degli  operai  e  degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
  13. L'indennità  e'  corrisposta  mensilmente  per  un  numero  di
giornate pari alla metà delle giornate di  contribuzione  versata  o
accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo
che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente  la  conclusione
dell'ultimo rapporto di lavoro di  lavoro  autonomo.  Ai  fini  della
durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già  dato
luogo ad erogazione della prestazione. L'indennità non puo' in  ogni
caso superare la durata massima di sei mesi. 
  14. Per i periodi di fruizione dell'indennità e'  riconosciuta  la
contribuzione figurativa rapportata al  reddito  medio  mensile  come
determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione  pari  a  1,4
volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in  corso.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma  7,
e'  dovuta  un'aliquota  contributiva  pari  al  2  per  cento,   che
confluisce  presso  la  Gestione  prestazioni   temporanee   di   cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  15. La prestazione e' incompatibile  con  le  altre  prestazioni  a
tutela della disoccupazione involontaria. 
  16. L'indennità di cui ai commi da 7 a 15 concorre alla formazione
del reddito ai sensi del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
  17. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 15 le parole "60 contributi" ovunque ricorrano sono
sostituite  dalle  seguenti  "45  contributi"  e   le   parole   "120
contributi" sono sostituite dalle seguenti "90 contributi"; 
      2) dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti: 
        "15-ter Ai  soli  fini  dell'acquisizione  del  diritto  alla
corresponsione  dei  trattamenti  pensionistici,  per  i   lavoratori
appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
che non raggiungano il  requisito  dell'annualità  di  contribuzione
richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e  che  abbiano
dichiarato per il medesimo anno una  retribuzione  globale  derivante
dall'esercizio delle attività lavorative per le quali  e'  richiesta
l'iscrizione  obbligatoria  al  Fondo   pensione   lavoratori   dello
spettacolo superiore quattro volte l'importo del  trattamento  minimo
annuale  in  vigore  nell'assicurazione  generale  obbligatoria,   e'
accreditato, d'ufficio un numero di contributi  giornalieri,  fino  a
concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione  richiesto
dall'articolo 2, comma 2, lettera a). 
        15-quater.  Ogni  giornata  contributiva  versata  al   Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo per attività dei lavoratori  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  30
aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e
audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino
a  del   requisito   dell'annualità   di   contribuzione   richiesto
dall'articolo 2, comma 2, lettera a). 
        15-quinquies. Il datore  di  lavoro  o  il  committente  sono
tenuti a rilasciare  al  lavoratore,  al  termine  della  prestazione
lavorativa,   una   certificazione   attestante   l'ammontare   della
retribuzione giornaliera corrisposta e dei  contributi  versati,  con
particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In  caso  di
mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro
e' punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro,
salvo che il fatto costituisca reato, e non puo' accedere,  nell'anno
successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche
tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione  di  ogni
altra pertinente disposizione di legge." 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 2, lettera a),  le  parole  "120  contributi"  sono
sostituite dalle seguenti: "90 contributi"; 
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        "2-bis. La contribuzione  previdenziale  e  assistenziale  e'
dovuta al Fondo pensione lavoratori dello  spettacolo  anche  per  le
prestazioni  rese   da   lavoratori   appartenenti   alle   categorie
professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a: 
          a) attività di insegnamento  retribuite  o  di  formazione
svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche  o  da
queste organizzate; 
          b)  attività  remunerate  di  carattere  promozionale   di
spettacoli  dal  vivo,  cinematografici,  televisivi  o  del  settore
audiovisivo, nonche'  di  altri  eventi  organizzati  o  promossi  da
soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale  o
sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività
educativa collegate allo spettacolo. 
        2-ter. Per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma
2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo  6,  del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio  1947,
n. 708. 
    c) all'articolo 4, il comma 7 e'  sostituito  dal  seguente:  "Ai
fini  dell'accesso  al  diritto   alle   prestazioni,   i   requisiti
contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre  1971,  n.  1420,  devono
riferirsi per almeno due terzi ad  effettive  prestazioni  lavorative
svolte nel settore dello spettacolo". 
  18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal
1° luglio 2021. 
  19. All'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole "di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze," sono inserite le  seguenti:  "sentiti
rispettivamente il Ministro della cultura e il  Ministro  con  delega
per lo sport, nonche'"  e,  dopo  le  parole  "sono  adeguate",  sono
inserite le seguenti: ", con frequenza almeno quinquennale," 
    b) al secondo  periodo,  dopo  le  parole  "di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e
il Ministro della cultura". 
  20. In sede di prima applicazione dell'articolo 3,  secondo  comma,
primo periodo del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 16 luglio 1947,  n.  708,  come  modificato  dal  comma  2  del
presente articolo,  l'adeguamento  ivi  previsto  e'  disposto  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  21. All'onere derivante dal presente articolo,  ad  esclusione  dei
commi 3, 4 e 5, valutati in 14,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
53,7 milione di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni di euro per l'anno
2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, 59,7 milioni di euro  per
l'anno 2025, 61,6 milioni di euro per l'anno 2026,  63,2  milioni  di
euro per l'anno 2027, 65,7 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  69,4
milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro per l'anno 2030
e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede,
per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2022  e  2023,  11
milioni di euro per l'anno 2024, 11,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro  per
l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028,  11,9  milioni  di
euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per  l'anno  2030  e  12,3
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2031,  mediante  le  maggiori
entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante importo, ai
sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 67 
 
Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa  e  investimenti
                            pubblicitari 
 
  1. A titolo  di  sostegno  economico  per  gli  oneri  straordinari
sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione  del
COVID-19,  alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  periodici  che
stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative,  accordi
di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la  capillarità
della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei
comuni con un solo punto vendita  di  giornali,  e'  riconosciuto  un
credito  d'imposta  fino  al  30  per  cento  della  spesa  sostenuta
nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi  inclusa
la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti  vendita,  come
attestata ai sensi del comma 2.  Il  credito  d'imposta  e'  concesso
entro  il  limite  di  60  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  che
costituisce tetto di spesa, previa istanza  diretta  al  Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse   disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla  ripartizione  delle
stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta
astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma  3.  L'efficacia
della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
  2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1  si  considerano
ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto
della percentuale di sconto per la rete  di  vendita  del  prezzo  di
copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante  il
testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali  spese
deve risultare da apposita attestazione rilasciata  dai  soggetti  di
cui  all'articolo  35,  commi  1,  lettera  a),  e  3,  del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il  visto
di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni  fiscali,  ovvero
dai soggetti che esercitano la revisione legale dei  conti  ai  sensi
dell'articolo 2409-bis del codice civile. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non e' cumulabile con  il
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani  e  periodici,
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre  2016,  n.
198, e al  decreto  legislativo  15  maggio  2017,  n.  70.  Esso  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.   Ai   fini
dell'utilizzo del credito di imposta,  il  modello  F24  deve  essere
presentato  a  pena  di  scarto  esclusivamente  tramite  i   servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate. Il  medesimo  modello  F24  e'
altresi'  scartato  qualora   l'ammontare   del   credito   d'imposta
utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante. 
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' revocato nel  caso  in
cui la documentazione presentata contenga elementi  non  veritieri  o
risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d'imposta e'  disposta  solo  nel  caso  in  cui  dagli  accertamenti
effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la
misura del  beneficio  concesso.  Ai  fini  del  recupero  di  quanto
indebitamente  fruito,  si  applica  l'articolo  1,  comma   6,   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, da  emanare  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  le  modalità,  i
contenuti,  la  documentazione  richiesta  ed  i   termini   per   la
presentazione dell'istanza di cui al comma 1. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a  60  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
delle  risorse  del  Fondo  per   il   pluralismo   e   l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n.  198,  nell'ambito  della  quota  spettante  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, che e' corrispondentemente incrementato di 60
milioni  di  euro  per  l'anno  2021.   Le   risorse   destinate   al
riconoscimento del  credito  d'imposta  medesimo  sono  iscritte  nel
pertinente  capitolo  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e sono  trasferite  nella  contabilità
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio»  per  le
necessarie regolazioni contabili. 
  7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali  quotidiani  e  di
periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta  sul  valore
aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' applicarsi,
in deroga alla suddetta disposizione, in relazione  al  numero  delle
copie consegnate o spedite, diminuito  a  titolo  di  forfetizzazione
della resa del 95 per cento per i giornali  quotidiani  e  periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi
dai supporti integrativi. 
  8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
al primo periodo, dopo le parole: "alle condizioni e con le modalità
ivi previste" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2020", e dopo il
primo periodo, e' inserito il seguente: "Fermo restando  il  suddetto
limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito  d'imposta  puo'
essere altresi' parametrato agli importi spesi per  l'acquisto  o  il
noleggio di registratori di cassa  o  registratori  telematici  e  di
dispositivi POS.". 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 80,66 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  10. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n.  96,  il
comma 1-quater e' sostituito dal seguente:  "1-quater.  Limitatamente
agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  e'
concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati,  nella  misura  unica
del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in  ogni
caso nei limiti dei regolamenti  dell'Unione  europea  richiamati  al
comma  1,  entro  il  limite  massimo  di  90  milioni  di  euro  che
costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021  e  2022.  Il
beneficio e' concesso nel limite  di  65  milioni  di  euro  per  gli
investimenti  pubblicitari  effettuati  sui  giornali  quotidiani   e
periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro  per  gli
investimenti pubblicitari effettuati  sulle  emittenti  televisive  e
radiofoniche  locali  e  nazionali,  analogiche   o   digitali,   non
partecipate  dallo  Stato.  Alla   copertura   del   relativo   onere
finanziario  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse   del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65 milioni
di euro alla  quota  spettante  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante  al  Ministero
dello sviluppo economico.  Ai  fini  della  concessione  del  credito
d'imposta si applicano, per i profili  non  derogati  dalla  presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 16  maggio  2018,  n.  90.  Per
l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma
1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il  1°
ed il 30 settembre del medesimo  anno,  con  le  modalità  stabilite
nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche  trasmesse  nel
periodo compreso tra il 1° ed  il  31  marzo  2021  restano  comunque
valide. Per le finalità di cui al presente comma, il  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 90 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022." 
  11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, i commi 612
e 613 sono abrogati. 
  12. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede quanto a 15  milioni
di euro ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 25 milioni di  euro  con
le risorse rinvenienti dal comma 11, a tal fine,  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  provvede  al  versamento  all'entrata   del
bilancio  dello  Stato  dell'importo,  già  trasferito  al   proprio
bilancio, pari a 12,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021  che  resta
acquisito all'entrata del bilancio dello Stato. 
  13. A decorrere dall'anno 2023,  per  la  concessione  del  credito
d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017 n. 96, e' autorizzata la spesa di 45 milioni di  euro  in
ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri  derivanti
dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione  d'anno,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del  Fondo
e' da imputare per 30 milioni di  euro  sulla  quota  spettante  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro  sulla
quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.   

Titolo VIII
AGRICOLTURA E TRASPORTI

                               Art. 68 
 
Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura  e  il
                        settore agrituristico 
 
  1. L'articolo 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'
sostituito dal seguente: 
    "All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo le parole "20 milioni di euro annui." e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "Per l'anno 2021 le  percentuali  di  compensazione  di  cui
all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 applicabili alle  cessioni  di  animali  vivi
della specie bovina e suina sono fissate  ambedue  nella  misura  del
9,5%.". 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27,5 milioni  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo 13,  comma  1,  del  decreto
legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge
5 giugno 2020, n. 40, le disposizioni relative alle operazioni di cui
alla lettera  i')  del  medesimo  comma,  si  applicano  nei  settori
dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima
di 10 anni e di  importo  superiore  a euro  100.000,00.  I  benefici
accordati ai  sensi  del  paragrafo  3.1  della  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un  "Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi  previste,  tenuto
conto di eventuali altre  misure  di  aiuto,  da  qualunque  soggetto
erogate, concesse al beneficiario ai  sensi  del  medesimo  paragrafo
3.1.". 
  4. Al fine  di  favorire  la  continuità  produttiva  nel  settore
bieticolo saccarifero, anche per  fare  fronte  alle  emergenze  o  a
situazioni di crisi di mercato impreviste  determinate  dalle  misure
restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19
e stimolare la ripresa e il rilancio del  comparto,  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e' istituito un fondo, denominato "Fondo  per  il  sostegno
del settore bieticolo saccarifero", con una dotazione di  25  milioni
di euro per l'anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro
coltivato a barbabietola da zucchero. 
  5. L'aiuto e' determinato, nei limiti della  dotazione  finanziaria
di  cui  al  comma  4,  sulla  base  delle  superfici   coltivate   a
barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del  regime
di aiuto di base di cui  al  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  ed  in
relazione alle quali siano state presentate domande  di  aiuto  dallo
stesso produttore nell'anno 2021. 
  6. L'aiuto e' erogato a favore dei produttori  di  barbabietola  da
zucchero, mediante il  versamento  di  un  acconto  pari  all'ottanta
percento  dell'importo  richiesto  e  del  saldo  al  termine   delle
verifiche di ammissibilità. All'erogazione dell'acconto  si  applica
l'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, entro venti giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, previa comunicazione alla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione  del
Fondo. Gli aiuti di cui al presente articolo devono essere  stabiliti
anche nel rispetto  di  quanto  previsto  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo 2020,  C  (2020)  91  I/01,  recante
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19"  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  da  ultimo  con   comunicazione   della
Commissione 2021/C 34/06. 
  8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari  ad  euro  25
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  58  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. 
  9. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al
comma 2, lettera c), dell'articolo 10-bis del decreto legislativo  21
aprile 2000, n. 185 dopo le parole "e condotte" sono aggiunte "da una
donna oppure" e  dopo  le  parole  "quote  di  partecipazione,"  sono
aggiunte "da donne e". 
  10. Al fine di sostenere  l'incremento  occupazionale  nel  settore
agricolo  e  ridurre  gli  effetti  negativi  causati  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo
2135  del  codice   civile   per   il   rispetto   della   prevalenza
dell'attività agricola principale, gli addetti di  cui  all'articolo
2, comma 2 della legge 20 febbraio  2006,  n.  96,  sono  considerati
lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del  rapporto  di
connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. 
  11. All'articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio  2006,  n.  96,
sono soppresse le seguenti parole: '', con particolare riferimento al
tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività'. 
  12. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  10  e  11,
valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno  2021,  4,56  milioni  di
euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  3,65
milioni di euro per l'anno 2024, 3,67  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro  per
l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028,  3,76  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede,  per  1,57  milioni  di
euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per  l'anno  2022  e  3,76
milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali. 
  13. Il comma 1 dell'articolo  10-ter  del  decreto-legge  29  marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, e' sostituito dal seguente: "Allo scopo di alleviare  le
gravi difficoltà finanziarie  degli  agricoltori  determinate  dalle
avverse condizioni meteorologiche, da  gravi  emergenze  sanitarie  e
fitosanitarie  ovvero  da  gravi   perturbazioni   di   mercato,   e'
autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio  di  ciascun  anno,
fino al  persistere  della  situazione  di  crisi  determinatasi,  di
un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle
somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune (PAC)". 
  14. Dopo il comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, sono aggiunti seguenti commi: 
    "2-bis. In alternativa al comma 2, nel periodo di vigenza "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione  della
Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863  e  successive  modifiche,
l'anticipazione e' concessa agli agricoltori applicando  i  tassi  di
interesse di  mercato  definiti  in  base  ai  tassi  di  riferimento
stabiliti ai sensi  della  comunicazione  della  Commissione  europea
2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato."; 
    "2-ter. Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di  cui
al  comma  2-bis  sono  compensati  agli  agricoltori  mediante   una
sovvenzione diretta che costituisce  aiuto  di  Stato  notificato  ai
sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della
comunicazione della Commissione europea  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza  del  COVID-19»  nei  limiti  del  massimale  previsto  per
ciascuna impresa operante nel settore della  produzione  primaria  di
prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo «Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19»". 
  15. All'articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Le  risorse  del  fondo
possono altresi'  essere  erogate  a  condizioni  diverse  da  quelle
previste dal regolamento (UE)  n.  1408/2013,  qualora  destinate  ad
interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale  produttivo
compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto  della
disciplina  dell'Unione  europea  in  materia  di  aiuti   di   Stato
riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali  alle
aziende agricole il cui potenziale produttivo e' stato danneggiato da
calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a  calamità
naturali,  epizoozie  e  organismi  nocivi   ai   vegetali,   nonche'
prevenzione dei danni da essi arrecati.". 
                               Art. 69 
 
   Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca 
 
  1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020,  abbiano
effettuato almeno  50  giornate  effettive  di  attività  di  lavoro
agricolo, e' riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 euro. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a)  titolari  di  contratto  di  lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato, con esclusione del contratto di  lavoro  intermittente
senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo
13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  3. L'indennità di cui al comma 1: 
    a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    b) e' incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione:  del  reddito  di
cittadinanza  di  cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.  26;  del
reddito di emergenza di cui  all'articolo  82  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui  all'articolo  12
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di cui al presente decreto; 
    c) non e' cumulabile con le altre misure  previste  dall'articolo
10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative  proroghe  di
cui al presente decreto; 
    d) e' cumulabile con l'assegno ordinario di  invalidità  di  cui
alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  4. L'indennità di cui al comma 1 e' erogata dall'INPS  nel  limite
di spesa complessivo di 448 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  La
domanda per l'indennità e' presentata all'INPS entro  il  30  giugno
2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo  Istituto  e
presentato  secondo  le  modalità  stabilite  dallo  stesso.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e  comunica
i risultati di  tale  attività  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  al  ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,  anche
in via prospettica, rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori. 
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  6. I pescatori  autonomi,  compresi  i  soci  di  cooperative,  che
esercitano professionalmente la pesca in acque marittime,  interne  e
lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  non  titolari  di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad
esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennità  una
tantum di 950 euro. L'indennità non  concorre  alla  formazione  del
reddito ai sensi del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  L'indennità  di  cui  al
presente comma e' erogata dall'INPS, previa domanda,  nel  limite  di
spesa complessivo di 3,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e  comunica
i risultati di  tale  attività  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
Qualora  dal  predetto  monitoraggio   emerga   il   verificarsi   di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,8  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 70 
 
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti  ai
                settori agrituristico e vitivinicolo 
 
  1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle
filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo
e contenere gli  effetti  negativi  del  perdurare  dell'epidemia  da
COVID-19,  alle  aziende  appartenenti  alle  predette  filiere,  ivi
incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate  dai
codici  ATECO  di  cui  alla   tabella   E   allegata   al   presente
decreto-legge,  e'  riconosciuto   l'esonero   dal   versamento   dei
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi  e
contributi dovuti all'INAIL, per la quota  a  carico  dei  datori  di
lavoro per la mensilità  relativa  a  febbraio  2021.  L'esonero  e'
riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di  altre
agevolazioni  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento  della
previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti
nel periodo di riferimento dell'esonero. 
  2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli  imprenditori  agricoli
professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai  coloni,  con
riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021. 
  3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma  l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. 
  4.  L'esonero  e'  riconosciuto  nel  rispetto   della   disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in  particolare  ai
sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della  Commissione
europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"  e  nei
limiti ed alle condizioni di  cui  alla  medesima  Comunicazione.  Il
beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 e'  riconosciuto,  fermo
restando quanto previsto dal primo periodo del  presente  comma,  nel
limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per
l'anno  2021.  L'ente  previdenziale  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo  del  presente
comma e comunica i risultati  di  tale  attività  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4,  pari  a  72,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
                               Art. 71 
 
Interventi per  la  ripresa  economica  e  produttiva  delle  imprese
         agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche 
 
  1. Le imprese agricole  che  hanno  subito  danni  dalle  gelate  e
brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021  e  che,  al
verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata  da
polizze  assicurative  a  fronte  del  rischio  gelo  brina,  possono
accedere  agli  interventi   previsti   per   favorire   la   ripresa
dell'attività economica e  produttiva  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6,
comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004,  possono  deliberare
la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui  al
comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  3. Per gli interventi di cui al  presente  articolo,  la  dotazione
finanziaria  del  "Fondo  di  solidarietà  nazionale  -   interventi
indennizzatori" di cui all'articolo 15  del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 105 milioni di euro per l'anno
2021. 
  4. Alla copertura degli oneri del presente  articolo,  pari  a  105
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  58  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. 
                               Art. 72 
 
      Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS s.p.a. 
 
  1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale  e
la copertura degli oneri connessi  alle  attività  di  monitoraggio,
sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle
strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui  al  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21   novembre   2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio  2020,  n.  22,  e
trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia  Romagna
e Toscana ad ANAS S.p.A., e' autorizzata, in favore di  ANAS  S.p.A.,
la spesa di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Per le finalità di cui  al  comma  1,  nonche'  per  assicurare
l'attività di manutenzione ed ispezione della intera rete  stradale,
Anas S.p.A. e' autorizzata ad assumere, negli anni 2021 e  2022,  con
contratti di lavoro a tempo determinato 370 unità  di  personale  in
possesso  di  alta  specializzazione  nei  settori   dell'ingegneria,
dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e  della  manutenzione  delle
infrastrutture stradali, da inquadrare in base al  vigente  Contratto
collettivo nazionale di lavoro. A tal fine e' autorizzata la spesa di
12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni  di  euro  per
l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,13 milioni
di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 73 
 
            Disposizioni urgenti in materia di trasporto 
 
  1.  In  considerazione  dei  danni   subiti   dall'intero   settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19,  la
dotazione del fondo di cui  all'articolo  198  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 100 milioni per l'anno 2021. 
  2. Al fine di mitigare gli effetti  economici  sull'intero  settore
aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  il
fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 e' incrementato di ulteriori 300 milioni di  euro  per  l'anno
2021. 
  3. L'incremento di cui al comma 2 e' destinato alla compensazione: 
    a) nel limite di 285  milioni  di  euro,  dei  danni  subiti  dai
gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in  corso
di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile; 
    b) nel limite di  15  milioni  di  euro,  dei  danni  subiti  dai
prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in  possesso
del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile. 
  4. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario e in
considerazione  del  perdurare   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro  per
l'anno  2021  a  favore  di  Rete  ferroviaria   italiana   Spa.   Lo
stanziamento di cui al primo periodo del presente comma e' dedotto da
Rete ferroviaria italiana Spa dai costi  netti  totali  afferenti  ai
servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre,  dal  1°
maggio 2021 al 30 settembre  2021,  entro  il  limite  massimo  dello
stanziamento di cui al medesimo  primo  periodo,  una  riduzione  del
canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per
cento della quota  eccedente  la  copertura  del  costo  direttamente
legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui  all'articolo
17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.  112,  per  i
servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a  obbligo  di  servizio
pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone  per  l'utilizzo
dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui  al  secondo
periodo del presente comma e' determinato sulla  base  delle  vigenti
misure di regolazione  definite  dall'Autorità  di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  5. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma
4, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di  traffico  rispetto  a
quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo
compreso tra il 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, sono destinate a
compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle
minori entrate  derivanti  dal  gettito  del  canone  per  l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo  periodo.  Entro  il  15
novembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette  al  Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di
regolazione dei trasporti  una  rendicontazione  sull'attuazione  del
comma 4 e del presente comma. 
  6. All'articolo 199, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020,  n.
34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto in  fine
il seguente periodo:  "Le  eventuali  risorse  residue  di  cui  alla
lettera b) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al  primo
periodo, sono destinate alle società di cui all'articolo  14,  comma
1-quinquies, della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  a  titolo  di
indennizzo per le ridotte  prestazioni  di  ormeggio  rese  da  dette
società  dal  1°  gennaio  2021  al  31  luglio  2021  rispetto   ai
corrispondenti mesi dell'anno 2019." 
  7. All'articolo 88, comma 1, del decreto - legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole "e fino al  30  aprile  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e  fino  al  31  dicembre  2021".  Il  relativo  onere  e'
determinato in 49 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di  euro
per l'anno 2022. 
  8. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 4 e  7  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 

Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

                               Art. 74 
 
Proroga  del  contingente  "Strade  sicure"  e  remunerazione   delle
  maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte  dal  personale
  della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di
  finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto -  Guardia  costiera,
  del Corpo della polizia Penitenziaria. 
 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19,  l'incremento  delle  753
unità  di  personale  di  cui  all'articolo   22,   comma   1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 luglio 2021. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e'  autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui  euro
1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario
ed euro 5.795.659  per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
personale. 
  3. Ai fini della prosecuzione, dal 1°  maggio  2021  al  31  luglio
2021,  del  dispositivo  di   pubblica   sicurezza   preordinato   al
contenimento del contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento  dei
maggiori compiti comunque connessi  all'emergenza  epidemiologica  in
corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro  40.317.880,
di cui euro 13.185.180 per il pagamento delle  indennità  di  ordine
pubblico del personale delle Forze di polizia  e  degli  altri  oneri
connessi  all'impiego  del  personale  delle  polizie  locali,   euro
8.431.150 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del  personale
delle Forze di polizia ed euro  18.701.550  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro straordinario  del  personale  delle  Forze  di
polizia. 
  4. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire,  per  il
periodo di cui  al  comma  3,  la  sanificazione  e  la  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi  in  uso  alle
medesime  Forze,   nonche'   assicurare   l'adeguata   dotazione   di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al
relativo personale impiegato, e' autorizzata,  per  l'anno  2021,  la
spesa di euro  22.651.320,  di  cui  euro  11.625.000  per  spese  di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
ed euro 11.026.320  per  l'acquisto  dei  dispositivi  di  protezione
individuale e per l'ulteriore materiale sanitario. 
  5. Al fine di assicurare, per il periodo di  cui  al  comma  3,  lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione  della
pubblica  sicurezza  in  relazione  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  euro  832.500
per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate
dal  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno   di   cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile
1981, n. 121. 
  6. Al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio  2021,  la
funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  relazione
agli accresciuti impegni  connessi  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro  4.622.070
per il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale dei vigili del fuoco. 
  7. In relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far
fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e
di acquisto di dispositivi di protezione  individuale  del  Ministero
dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle  Prefetture
-  U.t.G.,  e'  autorizzata,  per  l'anno  2021,  la  spesa  di  euro
2.520.000. 
  8. Al fine di assicurare, dal 1° maggio 2021  al  31  luglio  2021,
l'azione del Ministero dell'interno  nell'articolazione  territoriale
delle Prefetture - U.t.G. e lo svolgimento dei compiti  affidati,  e'
autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.372.275 per
il pagamento delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  reso  dal
personale delle predette Prefetture-U.t.G. 
  9. Per  la  remunerazione  delle  maggiori  prestazioni  di  lavoro
straordinario connesse alle accresciute  esigenze  di  controllo  del
territorio, anche per finalità economico-finanziarie, svolte dal  1°
maggio al 31 luglio  2021  dal  personale  della  Polizia  di  Stato,
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e' autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa di euro 18.575.092. 
  10. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie
di  porto  -  Guardia  Costiera  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19 ed in  considerazione  del
livello  di  esposizione  al  rischio  di  contagio   connesso   allo
svolgimento dei compiti istituzionali, e' autorizzata, dal 1°  maggio
2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di  euro  1.951.238,  di
cui euro  351.238  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario e di euro  1.600.000  per  spese  di  sanificazione  ed
acquisto di materiale di protezione individuale. 
  11. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della  sicurezza
in ambito carcerario e  far  fronte  al  protrarsi  della  situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19,  per  il  periodo
dal 1° maggio al 31 luglio 2021, e' autorizzata la spesa  complessiva
di euro 4.494.951,00 per l'anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per  il
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti,  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario per lo svolgimento da parte  del  personale  del
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  dei  dirigenti   della   carriera
dirigenziale penitenziaria,  nonche'  dei  direttori  degli  istituti
penali  per  minorenni  e  del  personale  appartenente  al  comparto
funzioni  centrali   dell'Amministrazione   penitenziaria   e   della
Giustizia minorile e di comunità di piu' gravosi  compiti  derivanti
dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento
epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di
protezione e  prevenzione,  di  sanificazione  e  disinfezione  degli
ambienti e dei locali nella  disponibilità  del  medesimo  personale
nonche' a tutela della popolazione detenuta. 
  12. Alla copertura degli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
pari a  105.008.000  euro  per  l'anno  2021  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
                               Art. 75 
 
Misure  urgenti  per   l'esercizio   dell'attività   giurisdizionale
  militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli
  atti,   documenti   e   istanze   nella   vigenza    dell'emergenza
  epidemiologica da Covid-19. 
 
  1.   Limitatamente   al   periodo   di    vigenza    dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,   le   disposizioni   per   l'esercizio
dell'attività  giurisdizionale  e  per  la   semplificazione   delle
attività di deposito di atti, documenti e istanze  introdotte  dagli
articoli 23-bis e 24 del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
e dall'articolo 37-bis del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
si applicano, in quanto compatibili,  anche  ai  procedimenti  penali
militari. 
  2. Per gli uffici giudiziari militari  e  per  il  Consiglio  della
magistratura  militare  in  funzione  di  giudice   disciplinare,   i
collegamenti da remoto utilizzabili per le attività di cui al  comma
1 e per quelle previste dall'articolo 23 del decreto-legge n. 137 del
2020, sono definiti con provvedimento adottato dal responsabile della
struttura  tecnica  del  Ministero  della  difesa,  d'intesa  con  il
Consiglio della magistratura militare. 
  3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti  e
le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge  n.  137  del
2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020  sono  depositati  con
valore legale  mediante  invio  da  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata,  risultante  dal  Registro  generale   degli   indirizzi
certificati di cui all' articolo 7 del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di  posta  elettronica
certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in
apposito provvedimento  adottato  dal  responsabile  della  struttura
tecnica  di  cui  al  comma  2,  d'intesa  con  il  Consiglio   della
magistratura  militare.  Tale  provvedimento,  pubblicato  sul   sito
internet del Ministero della difesa, definisce altresi' le specifiche
tecniche  relative  ai  formati  degli  atti  e  alla  sottoscrizione
digitale, nonche' le ulteriori modalità di invio con caratteristiche
corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari. 
  4. Restano validi ed efficaci gli atti di impugnazione di qualsiasi
tipo, gli atti di opposizione nonche' i  reclami  giurisdizionali  di
cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, posti in  essere  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, sottoscritti digitalmente e  pervenuti  alla  casella  di  posta
elettronica    certificata    dell'ufficio    giudiziario    militare
competente.". 
                               Art. 76 
 
Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa 
 
  1. In attuazione delle previsioni  di  cui  all'articolo  1,  comma
1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  con  decorrenza  dal  30
settembre 2021, Riscossione Sicilia  S.p.A.  e'  sciolta,  cancellata
d'ufficio dal registro  delle  imprese  ed  estinta,  senza  che  sia
esperita alcuna  procedura  di  liquidazione,  e  i  relativi  organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6. 
  2. Con decorrenza dal 1°  ottobre  2021,  secondo  quanto  previsto
dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio
delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma
2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n.  19  della  medesima
Regione Siciliana, e' affidato all'Agenzia delle entrate ed e' svolto
dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che,  dalla  stessa  data,  vi
provvede, nel territorio  della  Regione,  anche  relativamente  alle
entrate non spettanti a quest'ultima.  Conseguentemente  a  decorrere
dalla stessa data all'articolo 3, comma 29-bis del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248 le parole ",  relativamente  alle  entrate  non
spettanti a quest'ultima,"  e  le  parole  ",  con  riferimento  alle
predette entrate," sono soppresse. 
  3. Per garantire senza soluzione di continuità  l'esercizio  delle
funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro
il  31  ottobre  2021,  e'  erogato,  in  favore  di  Agenzia   delle
entrate-Riscossione, un versamento in  conto  capitale  di  ammontare
pari a trecento milioni di euro a carico del  bilancio  dello  Stato,
anche a  copertura  di  eventuali  rettifiche  di  valore  dei  saldi
patrimoniali   di    Riscossione    Sicilia    S.p.A.,    a    valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  4.  Al  fine  di  assicurare  la  continuità  e  la  funzionalità
nell'esercizio  delle  attività   di   riscossione   nella   Regione
Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre
2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici  attivi  e
passivi, anche processuali,  di  Riscossione  Sicilia  S.p.A.  con  i
poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo  II,  e  al
titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973, n. 602. 
  5. Tenuto conto della specificità  delle  funzioni  proprie  della
riscossione  e  delle  competenze   tecniche   necessarie   al   loro
svolgimento, a  decorrere  dal  1°  ottobre  2021,  il  personale  di
Riscossione  Sicilia  S.p.A.  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato, o sino alla scadenza del  contratto  in  essere  se  a
tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della  presente
legge risulti in servizio o assente con  diritto  alla  conservazione
del posto di  lavoro,  passerà  alle  dipendenze  di  Agenzia  delle
entrate-Riscossione senza soluzione di continuità e con la  garanzia
della  conservazione   della   posizione   giuridica,   economica   e
previdenziale maturata alla data del  passaggio,  ferma  restando  la
ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una  collocazione
organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso  ente.
Dalla data del passaggio alle dipendenze di Agenzia delle  entrate  -
Riscossione di cui al periodo che precede, a  tale  personale  verrà
applicata in  via  esclusiva  la  contrattazione  collettiva  vigente
presso il nuovo datore di lavoro con immediata cessazione dell'intera
contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi
aziendali. E' fatto divieto a Riscossione Sicilia S.p.A di effettuare
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsivoglia
tipologia di contratto di lavoro subordinato dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 
  6. Entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti
di Riscossione Sicilia S.p.A. provvede ad approvarne il  bilancio  di
esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge.  Entro
centoventi giorni dalla stessa  data,  il  bilancio  di  chiusura  di
Riscossione Sicilia S.p.A., e' deliberato dagli organi in carica alla
data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge,
e' trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana; si  applicano
le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. 
  7.  Agenzia  delle   entrate-Riscossione,   previo   utilizzo   del
versamento di cui  al  comma  3,  e'  tenuta  indenne  dalla  Regione
Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione
della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla
data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale  precedente
dismissione di tale partecipazione,  dalle  conseguenze  patrimoniali
derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi  comprese
quelle: 
    a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche  non  noti
alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata  o
di un atto compiuto o di un  fatto  determinatosi  fino  alla  stessa
data; 
    b) originate da qualsiasi sopravvenienza  passiva,  insussistenza
dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze  dei  bilanci  di
cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati; 
    c) originate  dall'assenza,  incompletezza,  o  erroneità  delle
informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali,  riguardanti
i carichi affidati, le relative procedure di recupero  e  ogni  altra
attività esperita; 
    d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilità di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. 
  8. Le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana  ai  sensi  del
comma 7 sono temporalmente  limitate  alle  richieste  di  indennizzo
avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro  il  31  dicembre
2030. Tale limite temporale non opera per  le  obbligazioni  gravanti
sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello
stesso comma 7 e, comunque, per quelle  derivanti  dallo  svolgimento
dell'attività di riscossione. 
  9. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della
Regione Siciliana, sono stabilite le modalità per  l'esercizio,  nei
confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al  comma  7,
nonche' le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali
controversie, tenendo anche conto della necessità, per quest'ultima,
di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio. 
  10. Nell'ambito della relazione  annuale  di  cui  all'articolo  1,
comma 14-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n.  193,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016  n.  225,  l'Agenzia
delle entrate - Riscossione espone separatamente, in apposita sezione
da trasmettere alla Regione Siciliana ai fini  della  predisposizione
del rapporto di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, le informazioni sui carichi di ruolo concernenti  le  entrate
spettanti alla stessa Regione Siciliana e le  relative  procedure  di
riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti,  evidenziando
in particolare le ragioni  della  mancata  riscossione  dei  predetti
carichi. 
  11. Le operazioni e gli atti  di  cui  al  presente  articolo  sono
esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura. 
  12. La Regione Siciliana adegua il proprio ordinamento  in  materia
di riscossione compatibilmente con  le  attribuzioni  previste  dallo
Statuto e dalle relative norme di attuazione. 
                               Art. 77 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti
negativi  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19  sul  reddito  dei
lavoratori, il valore medio dell'importo delle  spese  sostenute  per
l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  incrementato  nel  limite  annuo
massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi  oneri  si
provvede ai sensi del comma 10. 
  2. Per l'anno 2021 e' istituito, presso lo stato di previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un  apposito  fondo  da
ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato  alla
sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle
amministrazioni  centrali  dello  Stato,  per   la   definizione   di
contenziosi di pertinenza  di  altre  amministrazioni  pubbliche.  Il
riparto  del  fondo  e'  disposto  con  decreto  emanato   ai   sensi
dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione  -  periodo
di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata  di  200  milioni  di
euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma
10. 
  4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11,
comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17,  convertito
con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e'
incrementato di 150 milioni di euro l'anno 2021. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 10. 
  5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile
1987, n. 183, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno  2025
e di 140 milioni di euro  per  l'anno  2026.  Ai  relativi  oneri  si
provvede ai sensi del comma 10. 
  6. Le risorse  del  Fondo  di  cui  all'articolo  13-duodecies  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con  modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 100  milioni
di euro per l'anno 2021 e 130 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  7. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 800  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per  l'anno  2022.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  8. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  10,
lettera h), valutati in 150 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  208
milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024,
307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro  per  l'anno
2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni di euro
per l'anno 2030, 712 milioni di euro per l'anno 2031, 782 milioni  di
euro per l'anno  2032  e  836  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2033, che aumentano,  ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro  per
l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235 milioni di euro
per l'anno 2023, 291 milioni di euro per l'anno 2024, 364 milioni  di
euro per l'anno 2025, 433  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  526
milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028,
650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro  per  l'anno
2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni  di  euro  per
l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2033.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  9. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 100 milioni  di  euro
per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i  quali  e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei
Ministri del 23  dicembre  2020  nel  territorio  delle  Province  di
Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia,  da  destinare  ai
territori già danneggiati dagli eventi sismici del 20  e  29  maggio
2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25,
comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del  2018.
Le risorse di cui al precedente periodo sono traferite/versate  nella
contabilità speciale aperta per l'emergenza ai  sensi  dell'articolo
6,  comma  2  dell'ordinanza  732/2020  e  intestata  al  Commissario
delegato. Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1. 
  10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione  degli
articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57,
68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in  41.873,833  milioni
di euro per l'anno 2021, 2.140,411 milioni di euro nel 2022,  777,051
milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di  euro  per  l'anno
2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di  euro
nel 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61  milioni  di
euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro  per  l'anno  2029,  956,79
milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per  l'anno
2031, 1.086,34 milioni di euro nel 2032, 1.112,65 milioni di euro per
l'anno 2033 e  1.084,7  milioni  annui  a  decorrere  dal  2034,  che
aumentano, in termini di  saldo  netto  da  finanziare  di  cassa  in
42.145,633  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  e,  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno in 2.378,111  milioni  di  euro  nel
2022, 1.073,151 milioni di euro per l'anno 2023,  759,31  milioni  di
euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027,  935,41
milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro  per  l'anno
2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68  milioni  di
euro nel 2031, 1.170,54 milioni di euro nel 2032, 1.195,85 milioni di
euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere  dal
2034, si provvede: 
    a) quanto a 107,58 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  1.324,85
milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di  euro  per  l'anno
2023, 81,79 milioni di euro nel 2024, 61,76 milioni di euro nel 2025,
58,56 milioni di euro nel 2026, 61,67  milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 56,2 milioni di euro nel 2028, 55,56 milioni di euro nel  2029,
55,16 milioni di euro nel 2030, 1,21 milioni di euro nel  2031,  1,16
milioni di euro nel 2032  e  0,20  milioni  di  euro  nel  2034,  che
aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 251,449
milioni di euro per l'anno 2021, 1.477,95 milioni di euro per  l'anno
2022, 780,90 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni  di  euro
per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni
di euro nel 2026, 66,52  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  61,05
milioni di euro nel 2028, 60,41  milioni  di  euro  nel  2029,  60,01
milioni di euro nel 2030, 6,06 milioni di euro nel 2031, 6,01 milioni
di euro nel 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05  milioni
di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2035,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 14, 19,  20,
26, 30, 40, 41, 43, 50, 72, 74; 
    b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20  milioni
di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30
milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50  milioni  di  euro
per l'anno 2029, 38,80 milioni  di  euro  per  l'anno  2030  e  39,20
milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2031  al  2033,  225,50
milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70  milioni  di  euro  annui  a
decorrere    dal    2035,    mediante    corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025 e 100 milioni di euro nell'anno  2026  e,  solo  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    d) quanto a 50 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2024,
2025, 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10
milioni di euro per l'anno 2027,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo unico per l'edilizia scolastica  di  cui  all'articolo  11,
comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  17  convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    e) quanto a 23  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2023,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 
    f) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021,  175  milioni  di
euro nel 2023, 220 milioni di euro nel 2024, 145 milioni di euro  nel
2025  e  150  milioni  di  euro  nel  2026,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno  2027,  70  milioni  di
euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno  2029,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo  5,  comma  1,
della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
    h) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto. 
  12. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
le parole «180.000 milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti
«223.000 milioni di euro». 
  13. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
                               Art. 78 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 25 maggio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Orlando,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
                                  Franceschini,    Ministro     della
                                  cultura 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

                                                           Allegato 1 
                                              (articolo 77, comma 11) 
 
                                                          "Allegato 1 
                                                (articolo 1, comma 1) 
                                         (importi in milioni di euro) 
    
=====================================================================
|                      RISULTATI DIFFERENZIALI                      |
+===================================================================+
|                          - COMPETENZA -                           |
+===================================================================+
|  Descrizione risultato differenziale   |  2021  |  2022  |  2023  |
+========================================+========+========+========+
|Livello massimo del saldo netto da      |        |        |        |
|finanziare, tenuto conto degli effetti  |-286.000|-167.200|-148.700|
|derivanti dalla presente legge          |        |        |        |
|                                        +--------+--------+--------+
|Livello massimo del ricorso al mercato  |        |        |        |
|finanziario, tenuto conto degli effetti |573.235 |441.497 |503.750 |
|derivanti dalla presente legge (*)      |        |        |        |
+========================================+========+========+========+
|                             - CASSA -                             |
+========================================+========+========+========+
|  Descrizione risultato differenziale   |  2021  |  2022  |  2023  |
+========================================+========+========+========+
|Livello massimo del saldo netto da      |        |        |        |
|finanziare, tenuto conto degli effetti  |-379.000|-218.700|-208.200|
|derivanti dalla presente legge          |        |        |        |
|                                        +--------+--------+--------+
|Livello massimo del ricorso al mercato  |        |        |        |
|finanziario, tenuto conto degli effetti |666.365 |492.997 |563.250 |
|derivanti dalla presente legge (*)      |        |        |        |
+----------------------------------------+--------+--------+--------+
|(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare     |
|prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti    |
|con ammortamento a carico dello Stato.                             |
+-------------------------------------------------------------------+
    
 
 
Tabella A - Articolo 27, commi 1,  2,  3  (Esenzione  prestazioni  di
                 monitoraggio per pazienti ex COVID) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella  B  -  Articolo  27,  comma  5  (Esenzione   prestazioni   di
                 monitoraggio per pazienti ex COVID) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella C -  Articolo  33,  commi  1  e  2  (Servizi  territoriali  e
    ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella D  -  Articolo  33,  commi  3-5  (reclutamento  straordinario
                             psicologi) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella E - Articolo 70, comma 1 (Esonero contributivo a favore delle
filiere   agricole   appartenenti   ai   settori   agrituristico    e
                            vitivinicolo) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico