Studio Commerciale Stefano Tombesi
ragioniere commercialista - revisore contabile
Assistenza fiscale e tributaria a privati ed imprese
Consulenza amministrativa, fiscale e societaria
Gestione e Consulenza delle società cooperative 
Consulenza del lavoro e tenuta paghe
Revisione contabile
 

 

 

Copia fedele estratta dalla

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 

Misure  urgenti  per  il  sostegno  e  il   rilancio   dell'economia.
(20G00122) 
(GU n.203 del 14-8-2020 - Suppl. Ordinario n. 30)
 
 Vigente al: 15-8-2020  
 
 
Capo I
Disposizioni in materia di lavoro
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Considerata la straordinaria necessità ed  urgenza  di  introdurre
misure in materia di lavoro,  di  salute,  di  scuola,  di  autonomie
locali,  di  sostegno  e  rilancio  dell'economia,   nonché   misure
finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori  in  connessione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico, delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, per
i beni e le attività culturali e per il turismo, della  salute,  per
la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le  autonomie
e per il Sud e la coesione territoriale; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno  ordinario
                   e cassa integrazione in deroga 
 
  1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020,  sospendono  o  riducono
l'attività  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione
dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario  e
cassa  integrazione  in  deroga  di  cui  agli  articoli  da   19   a
22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e  successive
modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate
di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2.
Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo
ricompreso tra  il  13  luglio  2020  e  il  31  dicembre  2020.  Con
riferimento  a  tale  periodo,   le   predette   diciotto   settimane
costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale
COVID-19. I  periodi  di  integrazione  precedentemente  richiesti  e
autorizzati ai sensi del  predetto  decreto-legge  n.  18  del  2020,
collocati, anche parzialmente, in periodi  successivi  al  12  luglio
2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime  nove  settimane  del
presente comma. 
  2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al  comma  1,
sono riconosciute esclusivamente ai datori di  lavoro  ai  quali  sia
stato già interamente autorizzato  il  precedente  periodo  di  nove
settimane, decorso il periodo autorizzato. I  datori  di  lavoro  che
presentano  domanda  per  periodi  di  integrazione   relative   alle
ulteriori nove settimane di cui al  comma  1  versano  un  contributo
addizionale determinato sulla base del  raffronto  tra  il  fatturato
aziendale  del  primo  semestre  2020  e  quello  del  corrispondente
semestre 2019, pari: 
    a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata
al  lavoratore  per  le  ore  di  lavoro  non  prestate  durante   la
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per  i  datori  di
lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti
per cento; 
    b) al  18  per  cento  della  retribuzione  globale  che  sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate  durante  la
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per  i  datori  di
lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. 
  3. Il contributo addizionale non é dovuto dai datori di lavoro che
hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al  20  per
cento  e  per  coloro  che  hanno  avviato  l'attività  di   impresa
successivamente al primo gennaio 2019. 
  4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove  settimane  di  cui  al
comma 2, il datore di lavoro  deve  presentare  all'INPS  domanda  di
concessione nella quale autocertifica, ai sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445, la sussistenza  dell'eventuale  riduzione  del
fatturato di cui al comma 3. L'INPS autorizza i trattamenti di cui al
presente articolo e, sulla  base  della  autocertificazione  allegata
alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che  il
datore di lavoro é tenuto a versare a partire dal  periodo  di  paga
successivo  al   provvedimento   di   concessione   dell'integrazione
salariale. In mancanza di autocertificazione, si  applica  l'aliquota
del 18 per cento di  cui  al  comma  2,  lettera  b).  Sono  comunque
disposte  le  necessarie  verifiche  relative  alla  sussistenza  dei
requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di
integrazione salariale di cui al presente  articolo,  ai  fini  delle
quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a  scambiarsi
i dati. 
  5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la  fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio  il  periodo  di
sospensione o di riduzione  dell'attività  lavorativa.  In  fase  di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente  comma
é fissato entro la fine del mese successivo a quello di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  6. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro  é  tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il  saldo  dell'integrazione  salariale  entro  la  fine   del   mese
successivo a quello in cui é collocato il  periodo  di  integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di  trenta  giorni
dall'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima
applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al
trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto se tale ultima data é posteriore a quella di cui al
primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad  essa  connessi  rimangono  a  carico  del
datore di lavoro inadempiente. 
  7. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalità  di  cui  al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri
finanziari relativi alla predetta prestazione é stabilito nel limite
massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020 ed é  assegnato  ai
rispettivi  Fondi  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze. Le risorse di cui  al  presente  comma  sono  trasferite  ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  previo  monitoraggio  da  parte  dei  Fondi   stessi
dell'andamento  del  costo  della  prestazione,  relativamente   alle
istanze degli aventi diritto, nel rispetto  del  limite  di  spesa  e
secondo le indicazioni fornite  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  8. Il trattamento di cassa integrazione salariale  operai  agricoli
(CISOA),  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  3-bis,  del  predetto
decreto-legge n. 18 del  2020,  richiesto  per  eventi  riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, é concesso, in  deroga  ai
limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di
giornate lavorative da svolgere  presso  la  stessa  azienda  di  cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972,  n.  457,  per  una  durata
massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13  luglio
e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata,  a
pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in  cui
ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività  lavorativa.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati  ai
sensi del predetto decreto-legge n. 18  del  2020,  collocati,  anche
parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020  sono  imputati
ai cinquanta giorni stabiliti dal presente comma. In  fase  di  prima
applicazione, il termine di decadenza di cui  al  presente  comma  é
fissato entro la fine del mese successivo  a  quello  di  entrata  in
vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai
sensi dell'articolo19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n.  18
del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del
raggiungimento del requisito delle 181 giornate di  effettivo  lavoro
previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
  9. I termini decadenziali di invio  delle  domande  di  accesso  ai
trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e  di  trasmissione  dei
dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi
quelli differiti in via  amministrativa,  in  scadenza  entro  il  31
luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020. 
  10. I termini di invio delle  domande  di  accesso  ai  trattamenti
collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari
per il pagamento o per il saldo degli  stessi  che,  in  applicazione
della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1°  e  il  31  agosto
2020 sono differiti al 30 settembre 2020. 
  11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite
massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito  in  5.174
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione  ordinaria  e
assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni  di  euro
per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e
2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di  cui  al  comma  8.
L'INPS provvede al  monitoraggio  del  limite  di  spesa  di  cui  al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che é stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 9,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle risorse  di  cui
agli articoli da 68 a 71 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, a
valere sulle medesime risorse possono essere riconosciuti  i  periodi
corrispondenti alle prime nove  settimane  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
  13. All'onere  derivante  dal  presente  articolo  pari  a  7.804,2
milioni di euro per l'anno 2020 e  a  2.016,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 in termini di saldo  netto  da  finanziare  e  a  4.789,3
milioni di euro per l'anno 2020 e  a  1.224,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno  delle
amministrazioni pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di  euro
per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante  le
maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la
restante quota ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 2 
 
Disposizioni in  materia  di  accesso  alla  cassa  integrazione  dei
lavoratori   dipendenti   iscritti   al   Fondo   Pensione   Sportivi
                           Professionisti 
 
  1.  All'articolo  22  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1 é inserito il seguente: 
  «1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti  che,  nella  stagione   sportiva   2019-2020,   hanno
percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro
possono accedere al trattamento di integrazione salariale di  cui  al
comma 1, limitatamente ad un  periodo  massimo  complessivo  di  nove
settimane. Le domande di cassa integrazione  in  deroga,  di  cui  al
presente comma, dovranno  essere  presentate  dai  datori  di  lavoro
all'INPS, secondo le modalità che  saranno  indicate  dall'Istituto.
Sono considerate valide le domande già  presentate  alle  regioni  o
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  che   provvederanno   ad
autorizzarle nei  limiti  delle  risorse  loro  assegnate.  Per  ogni
singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate piu' di
nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi
sede nelle regioni di cui al comma  8  quater,  le  regioni  potranno
autorizzare periodi  fino  a  tredici  settimane,  nei  limiti  delle
risorse  ivi  previste.  La  retribuzione  contrattuale   utile   per
l'accesso alla misura viene  dichiarata  dal  datore  di  lavoro.  Le
federazioni sportive e l'INPS,  attraverso  la  stipula  di  apposite
convenzioni,  possono  scambiarsi  i  dati,  per  i  rispettivi  fini
istituzionali, riguardo all'individuazione della  retribuzione  annua
di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di  cui  al
presente comma. Al riconoscimento dei benefici  di  cui  al  presente
comma  si  provvede,  relativamente  al  riconoscimento  delle   nove
settimane di competenza INPS, nel limite massimo  di  spesa  di  21,1
milioni di euro per l'anno 2020.». 
  2.  All'articolo  98  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 7 é abrogato. 
                               Art. 3 
 
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per  aziende  che
          non richiedono trattamenti di cassa integrazione 
 
  1. In via eccezionale,  al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza  da
COVID-19, ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del  settore
agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1  del
presente decreto e che abbiano già fruito,  nei  mesi  di  maggio  e
giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale  di  cui  agli
articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  e
successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo  delle
prestazioni pensionistiche, é riconosciuto l'esonero dal  versamento
dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di
quattro mesi, fruibili entro il 31  dicembre  2020,  nei  limiti  del
doppio delle ore di integrazione salariale già fruite  nei  predetti
mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi  e  contributi
dovuti  all'INAIL,  riparametrato  e  applicato  su   base   mensile.
L'esonero di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto  anche
ai datori di lavoro  che  hanno  richiesto  periodi  di  integrazione
salariale ai  sensi  del  predetto  decreto-legge  n.  18  del  2020,
collocati, anche parzialmente, in periodi  successivi  al  12  luglio
2020. 
  2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al
comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14  del  presente
decreto. 
  3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2  comporta  la
revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del  comma  1  del
presente decreto con  efficacia  retroattiva  e  l'impossibilità  di
presentare domanda di integrazione salariale ai  sensi  dell'articolo
1. 
  4. L'esonero di cui al presente articolo é  cumulabile  con  altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla
normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione  previdenziale
dovuta. 
  5. Il beneficio previsto al presente articolo é concesso ai  sensi
della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei
limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo é  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea. 
  6. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  363
milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 4 
 
          Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze 
 
  1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «per l'anno 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per gli anni 2020 e 2021»; 
    b) dopo la parola: «impresa» sono inserite le  seguenti:  «ovvero
per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori»; 
    c) é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto  fondo
é incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di
ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.». 
  2. All'onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 200  milioni
di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 5 
 
                 Disposizioni in materia di proroga 
                         di NASPI e DIS-COLL 
 
  1. Le prestazioni previste  dagli  articoli  1  e  15  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di  fruizione  termini
nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020,  sono
prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di  scadenza,
alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge  19
maggio 2020 n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga é estesa anche  ai  soggetti
beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato  articolo  92
del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.  L'importo  riconosciuto  per
ciascuna  mensilità  aggiuntiva  é  pari  all'importo   dell'ultima
mensilità spettante per la prestazione originaria. 
  2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5  milioni  di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 6 
 
         Esonero dal versamento dei contributi previdenziali 
                per assunzioni a tempo indeterminato 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del  settore
agricolo, che assumono, successivamente  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto, lavoratori subordinati a tempo  indeterminato,  con
esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti  di  lavoro
domestico, é riconosciuto, ai sensi del comma  4  e  ferma  restando
l'aliquota di computo  delle  prestazioni  pensionistiche,  l'esonero
totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per
un periodo  massimo  di  sei  mesi  decorrenti  dall'assunzione,  con
esclusione dei  premi  e  contributi  dovuti  all'INAIL,  nel  limite
massimo di un importo di esonero pari a 8.060  euro  su  base  annua,
riparametrato e applicato su base mensile. 
  2. Dall'esonero sono esclusi i  lavoratori  che  abbiano  avuto  un
contratto   a   tempo   indeterminato   nei   sei   mesi   precedenti
all'assunzione presso la medesima impresa. 
  3. L'esonero di cui al comma 1 é riconosciuto anche  nei  casi  di
trasformazione  del  contratto  di   lavoro   subordinato   a   tempo
determinato in contratto di lavoro a tempo  indeterminato  successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed é  cumulabile
con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento
previsti dalla normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione
previdenziale dovuta. 
  4. Il  beneficio  contributivo  di  cui  ai  commi  da  1  a  3  é
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari  a  371,8
milioni di euro per l'anno 2020 e  a  1.024,7  milioni  di  euro  per
l'anno  2021.  L'ente  previdenziale  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa di cui al primo  periodo  e  comunica  i
risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche  in
via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori. 
  5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari  a  371,8
milioni di per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021
e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4
milioni  di  euro  per  l'anno  2021  mediante  le  maggiori  entrate
derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto  a  371,8  milioni  di
euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0
milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 7 
 
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni  a
tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali 
 
  1.  L'esonero  di  cui  all'articolo  6  del  presente  decreto  é
riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco  temporale
limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque  sino  ad
un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato  o  con
contratto di lavoro  stagionale  nei  settori  del  turismo  e  degli
stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti  contratti  in
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato  si  applica  il
comma 3 del predetto articolo 6. 
  2. Il beneficio di cui al presente articolo é  concesso  ai  sensi
della sezione 3.1.  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei
limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima   Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo é  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea nel limite di 87,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. Alle minori entrate derivanti dai commi  1  e  2,  pari  a  87,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro  per  l'anno
2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede  quanto  a
34,2 milioni di euro per l'anno 2021  mediante  le  maggiori  entrate
derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5  milioni  di  euro
per l'anno 2020, 53,6 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  a  14,1
milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 8 
 
                 Disposizioni in materia di proroga 
                  o rinnovo di contratti a termine 
 
  1.  All'articolo  93  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 é sostituito  dal  seguente:  «1.  In  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo  21
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al  31  dicembre
2020, ferma restando la durata massima  complessiva  di  ventiquattro
mesi, é possibile rinnovare o prorogare per un  periodo  massimo  di
dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato  a
tempo  determinato,  anche  in  assenza  delle  condizioni   di   cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81.»; 
    b) il comma 1-bis é abrogato. 
                               Art. 9 
 
      Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, 
            degli stabilimenti termali e dello spettacolo 
 
  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e  degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il  rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo
2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente,
né  di  NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, é riconosciuta un'indennità  onnicomprensiva  pari  a
1000 euro. La medesima indennità é riconosciuta  ai  lavoratori  in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né  di
rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata  in
vigore della presente disposizione. 
  2. é riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a  1000  euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
    a)  lavoratori  dipendenti  stagionali  appartenenti  a   settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che  hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
    b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; 
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio  2020  siano  stati  titolari  di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Gli
stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del
17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito  nello  stesso  arco
temporale di almeno un contributo mensile; 
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019
derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  Separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad  altre  forme  previdenziali
obbligatorie. 
  3. I soggetti di cui al comma 2, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di altro contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  4. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38  del  decreto
legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, é erogata una
indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro; la  medesima  indennità
viene  erogata  anche  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo   pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno sette  contributi  giornalieri
versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. 
  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei
requisiti  di  seguito  elencati,  é  riconosciuta  una   indennità
onnicomprensiva pari a 1000 euro: 
    a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
17 marzo 2020 di uno o piu' contratti di lavoro a  tempo  determinato
nel settore del turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  di  durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    b) titolarità nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore  del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
  6. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 4 e  5  non  sono  tra  loro
cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo
44  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e  successive
modificazioni. Le suddette indennità sono cumulabili  con  l'assegno
ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  7. Le indennità di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di  euro  per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attività  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  8. Decorsi quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  si  decade  dalla   possibilità   di   richiedere
l'indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, pari a 680  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 10 
 
                   Indennità lavoratori marittimi 
 
  1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della
Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2,  della
legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il
contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro  dipendente  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo  2020  e  che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta  giornate
nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o  di
altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di  indennità
di malattia né di pensione  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, é riconosciuta un'indennità pari a 600  euro  per
ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020. 
  2. L'indennità di cui  al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed é erogata dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro  per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attività  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo  pari
a 26,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 11 
 
Misure a sostegno dello  sviluppo  e  dell'occupazione  dell'Arsenale
                         Militare di Taranto 
 
  1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità e di
compatibilità  ambientale  dell'Arsenale  militare  marittimo,   nei
limiti della  dotazione  organica,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
é autorizzato ad assumere, per il triennio 2020-2022, con  contratto
di lavoro a tempo indeterminato e permanenza  nella  sede  di  almeno
cinque anni, un contingente complessivo di 315  unità  di  personale
non  dirigenziale  con  profilo   tecnico   mediante   corso-concorso
selettivo speciale bandito dal Centro  di  formazione  della  difesa,
secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della  difesa
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. 
  2. Il  contingente  di  personale  di  cui  al  comma  1  é  cosi'
ripartito: 
    a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2020; 
    b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2021; 
    c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2022. 
  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in  deroga  alle
procedure di mobilità  previste  dagli  articoli  30  e  34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. Agli  oneri  derivanti  dalle  assunzioni  di  cui  al  presente
articolo pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a  euro  4.368.420  per
l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro  10.484.208  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle  facoltà
assunzionali già maturate del Ministero della difesa  disponibili  a
legislazione  vigente,  coerentemente  con  il  piano  triennale  dei
fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6  e  ss.  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche. 
                               Art. 12 
 
           Disposizioni in materia di lavoratori sportivi 
 
  1. Per il mese di giugno 2020, é erogata dalla  società  Sport  e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di  euro  per  l'anno
2020,  un'indennità  pari  a  600  euro  in  favore  dei  lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato  Olimpico
Nazionale  (CONI),  il  Comitato  Italiano  Paralimpico   (CIP),   le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di  promozione  sportiva,  riconosciuti  dal  Comitato  Olimpico
Nazionale (CONI)  e  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),  le
società   e   associazioni   sportive   dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data  del
23  febbraio   2020,   i   quali,   in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la  loro
attività. Il predetto emolumento non concorre  alla  formazione  del
reddito ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e non é riconosciuto ai percettori  di  altro
reddito  da  lavoro  e  del  reddito  di  cittadinanza  di   cui   al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di  emergenza  e  delle
prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e
44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come
prorogate e integrate  dal  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 67 milioni di  euro  per  l'anno
2020. 
  3. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di  collaborazione  e  della  mancata
percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di  cittadinanza
e delle  prestazioni  indicate  al  comma  1,  sono  presentate  alla
società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del  registro  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,
acquisito dal  Comitato  Olimpico  Nazionale  (CONI)  sulla  base  di
apposite  intese,  le  istruisce  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione. Ai soggetti già beneficiari  per  i  mesi  di  marzo,
aprile  e  maggio  dell'indennità  di  cui   all'articolo   96   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e  di  cui  all'articolo  98  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la medesima indennità pari a  600
euro é erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per  il
mese di giugno 2020. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con l'Autorità delegata in materia di  sport,  da  adottare
entro sette giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a
3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e  le  cause
di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri  di  gestione  delle
risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento,  le
forme di monitoraggio della spesa e del relativo  controllo,  nonché
le modalità di distribuzione  delle  eventuali  risorse  residue  ad
integrazione dell'indennità erogata per il mese di giugno 2020. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente  articolo  per
l'anno 2020 si provvede, quanto a 23  milioni  di  euro,  mediante  i
residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 96, comma 5, del
decreto legge n. 18  del  2020  e  dell'articolo  98,  comma  6,  del
decreto-legge n. 34 del 2020, già nella disponibilità  di  Sport  e
salute S.p.A. e quanto a 67 milioni di euro  ai  sensi  dell'articolo
114. 
                               Art. 13 
 
           Disposizioni concernenti l'indennità a valere 
             sul Fondo per il reddito di ultima istanza 
 
  1.  Ai  fini  della  completa   attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  ai  soggetti
già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato  ai  sensi
dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  la
medesima indennità é erogata in via automatica anche per il mese di
maggio 2020 e, per tale mese, la stessa  é  elevata  all'importo  di
1.000 euro. Con riferimento ai liberi  professionisti  iscritti  agli
enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai  decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10  febbraio  1996,  n.  103,  i
quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio
2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità  di  cui
al primo periodo, si applicano le disposizioni  di  cui  al  medesimo
decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del  termine  temporale
per la cessazione di attività che é esteso dal 30 aprile 2020 al 31
maggio 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per  i  soggetti
di cui al secondo periodo devono essere presentate entro e non  oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. Ai fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal
presente  articolo,  salvo  quanto  non  diversamente  disposto,   si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44,
comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. Il beneficio di cui al comma 1 é  riconosciuto  nel  limite  di
spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere  pari
a 530 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: 
    a) quanto a 124,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) quanto a 405,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
come  rifinanziata  dall'articolo  78,  comma  1,  lettera   a)   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                               Art. 14 
 
Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti  collettivi  e
            individuali per giustificato motivo oggettivo 
 
  1. Ai datori di lavoro che non  abbiano  integralmente  fruito  dei
trattamenti di  integrazione  salariale  riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero  dell'esonero
dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del
presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di  cui  agli
articoli 4, 5 e 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223  e  restano
altresi' sospese le procedure pendenti avviate  successivamente  alla
data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
di appalto. 
  2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi', preclusa  al
datore di lavoro, indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti,  la
facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7
della medesima legge. 
  3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1  e  2  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva dell'attività dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in
liquidazione della  società  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  od  attività  che
possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo  di  essa
ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ovvero  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori  é
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio  provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio  provvisorio  sia
disposto per  uno  specifico  ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal
divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello
stesso. 
  4. Il datore  di  lavoro  che,  indipendentemente  dal  numero  dei
dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del  contratto
di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo  3
della legge 15 luglio 1966, n. 604, puo', in deroga  alle  previsioni
di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
revocare in ogni tempo  il  recesso  purché  contestualmente  faccia
richiesta del trattamento di cassa  integrazione  salariale,  di  cui
agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24  aprile  2020,  n.
27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal
caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato  senza  soluzione
di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. 
                               Art. 15 
 
Disposizioni in materia di trattamenti  pensionistici  in  favore  di
                         soggetti disagiati 
 
  1. Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma  4,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole
«di età pari o superiore a  sessanta  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di età superiore a diciotto anni». 
  2. L'articolo 89-bis del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  é
abrogato. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro
per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2021 si provvede, quanto  a  46  milioni  di  euro  per  l'anno  2020
mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  della
disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021
si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 16 
 
Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19
da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo  14
                       settembre 2015, n. 148 
 
  1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «1.100 milioni di euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1.600 milioni di euro» e al relativo onere, pari a  500  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter,  comma  1del  predetto
decreto-legge n. 18 del 2020. 
                               Art. 17 
 
       Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale 
 
  1.  Nell'ambito  del   programma   «Regolazione   giurisdizione   e
coordinamento del sistema della fiscalità» della missione  di  spesa
«Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio»,   le   dotazioni
finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono  incrementate  di  20
milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente  alle  attività
rese nell'anno 2019.  Le  risorse  da  destinare  all'erogazione  dei
compensi  spettanti  ai   Centri   di   assistenza   fiscale   e   ai
professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza  fiscale,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175,  non  possono  conseguentemente  eccedere  il  limite  di   euro
236.897.790,00 nell'anno  2020,  relativamente  alle  attività  rese
nell'anno 2019. Qualora per effetto  dell'applicazione  dei  compensi
unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c),  del  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29  dicembre   2014,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2015,
l'importo complessivo dei compensi  spettanti  risulti  superiore  al
suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto  per  le
attività svolte nell'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta
fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214
del 13 settembre 2016, per le attività svolte a decorrere  dall'anno
2020. 
  2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 18 
 
                Disposizioni in materia di patronati 
 
  1.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2020  gli  specifici
stanziamenti iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli  istituti
di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni  di
euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020, che consegue  da  maggiori  somme
versate agli istituti di cui al primo  periodo  in  deroga  a  quanto
previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo  2001,
n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 19 
 
          Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori 
                         delle ex-zone rosse 
 
  1. I datori di lavoro che abbiano sospeso  l'attività  lavorativa,
anche limitatamente alla prestazione dei  soli  soggetti  di  seguito
indicati, a causa dell'impossibilità  di  raggiungere  il  luogo  di
lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o
residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità  abbia  emanato
provvedimenti di contenimento e  di  divieto  di  allontanamento  dal
proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  per  i  quali  non
hanno  trovato  applicazione  le  tutele   previste   dalle   vigenti
disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  possono   presentare   domanda   dei
trattamenti  di  cui  agli  articoli  da  19  a  22   quinquies   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e  successive  modificazioni,  con
specifica causale «COVID-19 -  Obbligo  permanenza  domiciliare».  Le
domande possono essere  presentate  per  periodi  decorrenti  dal  23
febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure  previste
dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al comma 1, fino  a
un massimo  complessive  di  quattro  settimane,  limitatamente  alle
imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del  Veneto  e
Lombardia. 
  2. Le domande sono trasmesse esclusivamente  all'INPS,  a  pena  di
decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande é  allegata
l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità  che
ha emesso il provvedimento di restrizione. 
  3. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro  é  tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il saldo dell'integrazione  salariale  entro  il  15  novembre  2020.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del  datore  di  lavoro
inadempiente. 
  4. I trattamenti di cui ai commi da 1 a 3 sono concessi nel  limite
massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al  presente
comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  é   stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  5. Ai relativi oneri pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento  di  cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilità. 
                               Art. 20 
 
                  Disposizioni per il settore aereo 
 
  1.  All'articolo  94  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «200 milioni di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «190,2 milioni di euro»; 
    b) al comma 2, le parole «200 milioni di euro  per  l'anno  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «9,8 milioni di euro per l'anno  2020
e 22,9 milioni per l'anno 2021» e le parole «previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture  e  dei
trasporti  e  dello  sviluppo   economico   nonché   della   Regione
interessata, il trattamento straordinario di  integrazione  salariale
per crisi aziendale qualora  l'azienda  operante  nel  settore  aereo
abbia cessato o cessi l'attività produttiva  e  sussistano  concrete
prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento
occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del  comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per crisi aziendale in  favore  delle  aziende
operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di
Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza  di  trasporto  aereo  di
passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile,  che
hanno cessato o cessano l'attività produttiva  nel  corso  dell'anno
2020 e che non sono sottoposte  a  procedure  concorsuali  alla  data
della  stipulazione  dell'accordo  di  cui  al  presente  comma.   Il
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  puo'  essere
autorizzato, previo accordo in sede governativa stipulato, presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei
Ministeri delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dello  sviluppo
economico nonché della Regione  o  delle  Regioni  interessate,  ove
ricorra almeno una  delle  seguenti  condizioni:  a)  prospettive  di
cessione dell'azienda o di un ramo di essa; b) specifici percorsi  di
politica attiva del lavoro posti in  essere  dalla  regione  o  dalle
regioni  interessate  secondo  le  modalità  indicate   nell'accordo
previsto dal presente comma»; 
    c) dopo il comma 2, é inserito il seguente: «2-bis. Al  fine  di
consentire  il  costante  monitoraggio  delle   risorse   finanziarie
disponibili, il trattamento di integrazione salariale di cui al comma
2  viene  corrisposto  direttamente  dall'Istituto  Nazionale   della
Previdenza Sociale ed in relazione  allo  stesso  non  é  dovuto  il
pagamento del  contributo  addizionale  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli  oneri  derivanti
dall'esonero dal pagamento dell'addizionale prevista dall'articolo  5
del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, si provvede a  valere
e nei limiti delle risorse di cui al comma 2». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22,9  milioni
di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a  14,3
milioni di euro per il 2021 in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 21 
 
                Rideterminazione dei limiti di spesa 
            per Bonus baby sitter e lavoratori domestici 
 
  1. All'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive modificazioni, le  parole  «67,6  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «236,6 milioni di euro». 
  2. All'onere di cui al comma 1 pari  a  169  milioni  di  euro  per
l'anno  2020,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma  5,  primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                               Art. 22 
 
         Fondo per la formazione personale delle casalinghe 
 
  1.  é  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
Fondo  denominato  «Fondo   per   la   formazione   personale   delle
casalinghe», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno  2020,  finalizzato  alla   promozione   della   formazione
personale   e   all'incremento   delle   opportunità   culturali   e
partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici  e  privati,
delle donne che svolgono attività  prestate  nell'ambito  domestico,
senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla
cura   delle   persone   e    dell'ambiente    domestico,    iscritte
all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della  legge  3
dicembre 1999, n. 493. 
  2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la  famiglia
da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e  le
modalità di riparto del fondo di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  3
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 23 
 
           Nuove misure in materia di Reddito di emergenza 
 
  1. Ferme restando  le  erogazioni  già  concesse  del  Reddito  di
emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 82 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, il Rem é altresi' riconosciuto, per una  singola
quota pari all'ammontare di cui al comma 5 del medesimo  articolo  82
del decreto-legge n. 34 del 2020, ai  nuclei  familiari  in  possesso
cumulativamente dei seguenti requisiti: 
    a) un valore del reddito familiare,  nel  mese  di  maggio  2020,
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,
comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; 
    b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono  o
hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 10 e 11 del
presente decreto; 
    c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d),
2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  2. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1  é  presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  entro  il  15
ottobre 2020 tramite modello  di  domanda  predisposto  dal  medesimo
Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. 
  3. Il riconoscimento della quota del Rem  di  cui  al  comma  1  é
effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di  euro  per  l'anno
2020 nell'ambito del  Fondo  per  il  reddito  di  emergenza  di  cui
all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  4. Per quanto non previsto dal presente  articolo,  si  applica  la
disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34  del  2020,
ove compatibile. 
                               Art. 24 
 
        Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale 
                         e per lo spettacolo 
 
  1. Il Ministero per i beni  e  le  attività  culturali  e  per  il
turismo, al fine di  assicurare  lo  svolgimento  nel  territorio  di
competenza  delle  funzioni  di  tutela  e  di   valorizzazione   del
patrimonio   culturale   e   del   paesaggio   delle   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, puo'  autorizzare,  a  decorrere
dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per
l'assunzione di funzionari Area  3,  posizione  economica  F  1,  dei
profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1,  comma  338,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai  sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non  oltre  il
31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per  singolo
incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di  euro  per  l'anno
2020 e di 16 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Ai  collaboratori
possono essere attribuite  le  funzioni  di  responsabile  unico  del
procedimento. Ciascuna  Soprintendenza  assicura  il  rispetto  degli
obblighi di  pubblicità  e  trasparenza  nelle  diverse  fasi  della
procedura. 
  2. Gli incarichi di collaborazione di  cui  all'articolo  1,  comma
602, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  possono
essere conferiti per un ulteriore  periodo  di  durata  comunque  non
eccedente il termine del  31  dicembre  2020.  Per  l'attuazione  del
presente comma é autorizzata la spesa massima  di  25.000  euro  per
l'anno 2020. 
  3. Nelle more delle procedure concorsuali per il  reclutamento  del
personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il  31
dicembre 2021, per il Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo la misura massima di  cui  all'articolo  1,  comma  6,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
puo' essere elevata fino al 15 per cento. Gli incarichi  dirigenziali
non generali di  cui  al  presente  comma  possono  essere  conferiti
esclusivamente  per  le  direzioni  periferiche   di   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e  bibliografiche,
nonché istituti  e  uffici  periferici  diversi  dagli  istituti  di
rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale.  Ai  fini
di cui al presente comma i predetti  incarichi  dirigenziali  possono
essere conferiti esclusivamente al personale  delle  aree  funzionali
del medesimo Ministero, già in  servizio  a  tempo  indeterminato  e
comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti relativi a
detti incarichi prevedono una clausola  risolutiva  espressa  che  ne
stabilisce la cessazione dall'incarico  all'atto  dell'assunzione  in
servizio, nei ruoli del personale del  Ministero  per  i  beni  e  le
attività culturali e per il turismo, dei vincitori del  concorso  di
cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al comma  9.  La
quota di utilizzo eccedente la misura di cui all'articolo 1, comma 6,
secondo  periodo  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, é
comunque  previamente  autorizzata  dal  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione.  All'attuazione  del  presente  comma  si   provvede
comunque a valere sulle facoltà assunzionali  del  Ministero  per  i
beni e le attività culturali e per il turismo. 
  4. Al fine di  favorire  l'accesso  dei  giovani  alle  professioni
culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione  nel
settore dei beni culturali, il Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma
5-bis del decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99,  é  rifinanziato
nella misura di 300 mila euro nell'anno 2020 e di 1 milione  di  euro
annui a decorrere dal 2021  e  ridenominato  «Fondo  giovani  per  la
cultura». Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attività
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità
di accesso  al  Fondo  e  di  svolgimento  delle  relative  procedure
selettive. 
  5.  Al  fine  di   reclutare   personale   dotato   di   specifiche
professionalità  tecniche  nei  settori   della   tutela   e   della
valorizzazione del patrimonio culturale e  del  paesaggio,  l'accesso
alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i  beni  e  le
attività culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso
selettivo   di   formazione   bandito    dalla    Scuola    Nazionale
dell'Amministrazione, che si avvale, mediante  apposita  convenzione,
della Scuola dei beni e delle attività culturali,  per  gli  aspetti
relativi  alle  materie  specialistiche,  nonché   per   i   profili
organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso. 
  6. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei  posti
destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale
prova preselettiva e delle prove di esame, di cui  almeno  due  prove
scritte.  Il  bando  puo'   prevedere   una   terza   prova   scritta
obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli
specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste
nella soluzione di questioni o problemi di  natura  tecnica  inerenti
all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto. 
  7. La commissione esaminatrice del concorso é nominata con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo  di
concerto con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  ed  é
composta da un numero dispari di membri, di cui uno con  funzioni  di
presidente. 
  8. Al corso-concorso selettivo di formazione, da  svolgersi  presso
la Scuola dei  beni  e  delle  attività  culturali,  possono  essere
ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure
del diploma di laurea conseguito secondo  gli  ordinamenti  didattici
previgenti  al  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,   n.   509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000,  nonché
di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, o  master  di
secondo livello conseguito presso università italiane  o  straniere.
Al corso-concorso possono essere ammessi, altresi', i  dipendenti  di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica
o magistrale oppure del diploma  di  laurea  conseguito  secondo  gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale  3  novembre
1999, n. 509, che abbiano compiuto almeno cinque  anni  di  servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali é  richiesto
il possesso della laurea. 
  9.  Il  corso-concorso  é  coordinato   dalla   Scuola   nazionale
dell'amministrazione  d'intesa  con  la  Scuola  dei  beni  e   delle
attività  culturali  e  ha  la  durata  massima  di   dodici   mesi,
comprensivi di un periodo di applicazione presso il Ministero  per  i
beni e le attività culturali e per  il  turismo,  nell'ambito  degli
ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del  corso  forniscono
ai partecipanti  una  formazione  complementare  rispetto  al  titolo
posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al  corso
e nel periodo di applicazione é corrisposta una borsa  di  studio  a
carico della Scuola  dei  beni  e  delle  attività  culturali.  Agli
allievi  del  corso-concorso   selettivo   dipendenti   pubblici   é
corrisposto,  a  cura  dell'amministrazione   di   appartenenza,   il
trattamento  economico  complessivo   in   godimento,   senza   alcun
trattamento di missione. 
  10. La percentuale dei posti da riservare al  personale  dipendente
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in
possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso é pari
nel massimo al 10 per cento dei posti. Sono  ammessi  alla  frequenza
del corso-concorso di cui  al  comma  1  i  candidati  vincitori  del
concorso  entro  il  limite  dei  posti  di   dirigente   disponibili
maggiorato  del  50  per  cento.  Coloro  che   hanno   superato   il
corso-concorso di cui al comma 1  e  sono  collocati  in  graduatoria
oltre i posti già autorizzati, sono  iscritti  secondo  l'ordine  di
graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo, al quale il Ministero
puo' attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni
dirigenziali vacanti. Il Ministero puo'  procedere  a  bandire  nuovi
concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto
elenco. 
  11.  Per  quanto  non  diversamente  disposto   si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili. 
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a
4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a  17  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2022,
si provvede: 
    a) quanto a 4,300 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16  milioni
di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114; 
    b) quanto 25.000 euro per l'anno 2020,  mediante  utilizzo  delle
risorse del Fondo unico per lo  spettacolo,  di  cui  alla  legge  30
aprile 1985, n. 163; 
    c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. 
  13. All'attuazione  dei  commi  da  5  a  11  la  Scuola  Nazionale
dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attività culturali
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. 
                               Art. 25 
 
          Disposizioni in materia di procedure concorsuali 
 
  1. Al fine di semplificare  le  procedure  concorsuali,  ridurne  i
tempi di svolgimento  e  tutelare  la  salute  dei  candidati  e  del
personale preposto  alla  organizzazione  e  allo  svolgimento  delle
relative  procedure,  al  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «In via
sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle  seguenti:  «Nel
rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di
lavoro»; 
    b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al
31 dicembre 2020» sono soppresse; 
    c) all'articolo 250, comma 4, il terzo periodo é sostituito  dal
seguente: «Ferma restando l'assunzione  dei  vincitori  dei  concorsi
già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a  bandire
nuovi concorsi solo previo completo assorbimento  degli  iscritti  al
predetto elenco.». 
                               Art. 26 
 
    Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena 
 
  1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «e degli  Istituti  previdenziali»
sono sostituite dalle seguenti: «e dell'INPS»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole  «Gli  enti   previdenziali
provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede»; 
    c) al terzo periodo, le parole «gli stessi enti previdenziali non
prendono» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS non prende». 

Capo II
Disposizioni in materia di coesione territoriale

                               Art. 27 
 
Agevolazione contributiva per l'occupazione in  aree  svantaggiate  -
                         Decontribuzione Sud 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti  straordinari  sull'occupazione
determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave
situazioni di disagio socio-economico e di garantire  la  tutela  dei
livelli occupazionali, ai datori di lavoro  privati,  con  esclusione
del  settore  agricolo  e  dei  contratti  di  lavoro  domestico,  é
riconosciuta, con riferimento ai rapporti di  lavoro  dipendente,  la
cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel  2018  presentavano
un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento  della
media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento,
e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un  esonero
dal versamento dei contributi pari al 30 per  cento  dei  complessivi
contributi previdenziali dovuti  dai  medesimi,  con  esclusione  dei
premi  e  dei  contributi  spettanti   all'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta  ferma
l'aliquota   di    computo    delle    prestazioni    pensionistiche.
L'agevolazione é concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa
autorizzazione  della  Commissione  europea,   nel   rispetto   delle
condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto  di  Stato  a
sostegno   dell'economia   nell'attuale   emergenza   del    COVID-19
(Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863. 
  2. Al fine di favorire la riduzione dei  divari  territoriali,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per il sud e la coesione territoriale  e  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche  sociali  e  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari
europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati  le
modalità ed il riferimento ad  indicatori  oggettivi  di  svantaggio
socio-economico e di accessibilità al mercato  unico  europeo  utili
per la  definizione  di  misure  agevolative  di  decontribuzione  di
accompagnamento,  per  il  periodo  2021-2029,  degli  interventi  di
coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e  Resilienza  e
dei Piani Nazionali di Riforma. 
  3. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale  sugli
aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile é  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, e l'amministrazione  concedente  é
l'Istituto Nazionale per  la  Previdenza  Sociale,  che  provvede  al
monitoraggio in coerenza con quanto previsto  dal  Quadro  temporaneo
degli aiuti di Stato. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 914,3  milioni  di
per l'anno 2020, 573,2 milioni di euro per  l'anno  2021  e  in  72,2
milioni di euro  per  l'anno  2023  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e fabbisogno e in 1.487,5 milioni di euro per l'anno  2020
e in 72,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 28 
 
  Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne 
 
  1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per  lo
sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di  spesa  di
cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
come modificata dall'articolo 1, commi 895  e  896,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1 comma  314  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, è incrementata di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di  rotazione  di  cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e di 100 milioni di euro per l'anno
2021 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la  Coesione-programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147. 

Capo III
Disposizioni in materia di salute

                               Art. 29 
 
         Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa 
 
  1. Al fine  di  corrispondere  tempestivamente  alle  richieste  di
prestazioni ambulatoriali, screening e di  ricovero  ospedaliero  non
erogate nel periodo dell'emergenza  epidemiologica  conseguente  alla
diffusione del virus SARS-Cov-2, e,  contestualmente  allo  scopo  di
ridurre  le  liste  di  attesa,  tenuto  conto  delle  circolari  del
Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020  recante  «Linee  di
indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile
in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante
«Aggiornamento delle linee di  indirizzo  organizzative  dei  servizi
ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n.  8076
del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di  indirizzo  per  la
rimodulazione dell'attività  programmata  differibile  in  corso  di
emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di  appropriatezza
e di efficienza dei percorsi di  cura,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  e  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  possono  avvalersi  degli   strumenti
straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai  vincoli
previsti  dalla  legislazione  vigente  in  materia  di   spesa   del
personale. 
  2. Per le finalità di cui al comma 1,  limitatamente  al  recupero
dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province  autonome  di
Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio  sanitario  nazionale
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
dicembre 2020, nel  limite  degli  importi  di  cui  all'allegato  A,
colonna 1, é consentito di: 
    a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115,
comma 2,  del  CCNL  2016-2018  della  dirigenza  medica,  sanitaria,
veterinaria e delle professioni  sanitarie  dipendenti  del  Servizio
sanitario  nazionale,  per  le  quali  la  tariffa   oraria   fissata
dall'articolo  24,  comma  6,  del  medesimo  CCNL,  in  deroga  alla
contrattazione, é aumentata, con esclusione dei servizi di  guardia,
da 60 euro a 80 euro lordi  omnicomprensivi,  al  netto  degli  oneri
riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni
vigenti  in  materia  di  prestazioni  aggiuntive   con   particolare
riferimento ai volumi di  prestazioni  erogabili  nonché  all'orario
massimo di lavoro e ai prescritti riposi.  Conseguentemente,  vengono
ripristinati dal 1° gennaio 2021 i  valori  tariffari  vigenti  prima
della data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui  all'articolo  6,
comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del  personale  del  comparto
sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale  con  un  aumento
della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto  degli
oneri  riflessi  a  carico  dell'Amministrazione.  Restano  ferme  le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  prestazioni  aggiuntive   con
particolare riferimento ai volumi di  prestazioni  erogabili  nonché
all'orario   massimo   di   lavoro   e    ai    prescritti    riposi.
Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021  i  valori
tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del  presente
decreto; 
    c)  reclutare  il  personale,  attraverso  assunzioni   a   tempo
determinato di personale  del  comparto  e  della  dirigenza  medica,
sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in  deroga
ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme  di  lavoro  autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché impiegare,
per le medesime  finalità  di  cui  al  comma  1,  anche  le  figure
professionali previste in incremento ai sensi delle  disposizioni  di
cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  3. Per le  finalità  di  cui  al  comma  1  e  limitatamente  alle
prestazioni di  specialistica  ambulatoriale  e  di  screening,  alle
regioni ed alle province autonome di Trento e  Bolzano  nonché  agli
enti del Servizio sanitario nazionale é consentito, nel limite degli
importi di cui all'allegato A, dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di: 
    a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115,
comma 2,  del  CCNL  2016-2018  della  dirigenza  medica,  sanitaria,
veterinaria e delle professioni  sanitarie  dipendenti  del  Servizio
sanitario nazionale per le quali la tariffa  oraria  fissata  di  cui
all'articolo 24,  comma  6,  del  medesimo  CCNL  é  aumentata,  con
esclusione dei servizi di  guardia,  da  60  euro  a  80  euro  lordi
omnicomprensivi,   al   netto   degli   oneri   riflessi   a   carico
dell'Amministrazione.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti   in
materia di prestazioni  aggiuntive  con  particolare  riferimento  ai
volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di  lavoro
e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1°
gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in  vigore
del presente decreto; 
    b) ricorrere, per le  prestazioni  di  accertamenti  diagnostici,
alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma  1,  lettera
d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità  dipendente
del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa  oraria
a 50 euro lordi omnicomprensivi, al  netto  degli  oneri  riflessi  a
carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in
materia di prestazioni  aggiuntive  con  particolare  riferimento  ai
volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di  lavoro
e ai prescritti riposi. Dal  1°  gennaio  2021  sono  ripristinati  i
valori tariffari vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    c) incrementare, in parziale alternativa a quanto  indicato  alle
lettere a) e b)  del  presente  comma,  rispetto  a  quanto  disposto
dall'articolo 2-sexies, del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27,  il
monte ore dell'assistenza specialistica  ambulatoriale  convenzionata
interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,
con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo  collettivo
nazionale vigente,  nel  limite  di  quanto  riportato  per  ciascuna
regione nella colonna 3 dell'allegato A per un totale di  10  milioni
di euro. 
  4. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le  regioni
e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  sono  autorizzate  a
ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai
commi 2 e 3, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31  dicembre  2020.  A  tal  fine,  il
limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma  al
lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni é indicato
nell'allegato A che forma parte integrante del  presente  decreto  e,
solo se la somma degli importi ivi indicati  é  superiore  a  quelli
assegnati  a  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  sulla   base
dell'allegato  B,  il  limite  massimo  di  spesa  é   rappresentato
dall'importo riportato nell'allegato B del presente decreto. 
  5. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresi' conto
del livello di competenze e di autonomia  raggiunto,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020,  i
medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica
nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo  anno
del relativo corso, nell'espletamento delle  attività  assistenziali
presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano i
referti delle visite, degli esami e delle prestazioni  specialistiche
con esclusivo riferimento alle sole visite, esami  e  prestazioni  di
controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami  e
prestazioni specialistiche é invece riservata al medico specialista. 
  6. Il possesso della specializzazione é comunque richiesto per  le
refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia
rianimazione terapia  intensiva  e  del  dolore;  medicina  nucleare,
radiodiagnostica, radioterapia. 
  7. L'attività svolta dal medico in formazione specialistica di cui
al  comma  6  é  registrata  nel  libretto-diario  personale   delle
attività formative, e costituisce elemento  di  valutazione  per  il
curriculum professionale ai fini dell'accesso al  Servizio  sanitario
nazionale. 
  8. Per l'anno 2020, per l'attuazione  delle  finalità  di  cui  ai
commi 2 e 3 é autorizzata rispettivamente la  spesa  di  112.406.980
euro e 365.811.792 euro, che include anche  gli  oneri  previsti  per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per  un
totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal
fine é conseguentemente incrementato, per l'anno  2020,  il  livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento  di
cui al  presente  articolo  accedono  tutte  le  regioni  e  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base delle  quote  di  accesso  al  fabbisogno  sanitario  indistinto
corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva  delle
somme di cui al presente articolo é riportata nella tabella  di  cui
all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.
Agli oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2020, si  provvede
ai sensi dell'articolo 114. 
  9. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  da  presentare
al Ministero della  salute  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nell'ambito nel programma operativo  previsto  dall'articolo
18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27  un
Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa,  con
la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei  tempi  di
realizzazione e della destinazione delle  risorse.  La  realizzazione
dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalità di
cui al comma 1 sarà oggetto di monitoraggio ai sensi del  richiamato
articolo 18, comma 1, quarto  periodo,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27. 
                               Art. 30 
 
             Incentivi in favore del personale sanitario 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  al
terzo periodo, le parole: «Tali importi possono essere  incrementati,
fino al doppio degli stessi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Tali
importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui
importo non puo' essere superiore al doppio degli stessi». 
                               Art. 31 
 
Disposizioni  per  il  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  i
                     servizi sanitari regionali 
 
  1.   Al   fine   di   garantire   lo   svolgimento   dei    compiti
istituzionalmente  demandati   in   base   alla   normativa   vigente
all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali,  di  seguito
Agenas  e,  in  particolare,   in   relazione   a   quanto   disposto
dall'articolo 42, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, commi 2, 3 e  4,
relativamente ai compiti di supporto tecnico-operativo  alle  regioni
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenas  é
autorizzata,  in  aggiunta  alle  facoltà  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di
mobilità  ad  assumere  a  tempo  indeterminato,  mediante  appositi
concorsi pubblici per esami, scritti e orali, ai sensi e nei  termini
di cui all'articolo 249 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, n.1
statistico, n. 2 ingegneri gestionali, n. 3 ingegneri ambientali,  n.
3 ingegneri clinici, n. 3 ingegneri informatici, n. 4 infermieri  con
laurea magistrale, inquadrati come personale non  dirigenziale  nella
categoria D, e n. 6 dirigenti medici, n. 1  dirigente  statistico  ex
Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale.  La
dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo  1,  comma  444,
legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unità, di cui  17
unità   con   qualifica   dirigenziale,    é    corrispondentemente
incrementata di 16 unità di Categoria D, di 6  unità  di  dirigente
medico e di 2 unità di dirigente ex Area III di contrattazione. 
  2. Il Presidente e il direttore generale  dell'Agenas,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni,
sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Con la nomina dei predetti  organi  ordinari  cessa
l'incarico conferito al Commissario, ai sensi dell'articolo  42,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a  euro
463.071 per l'anno 2020 e ad euro  1.852.285  a  decorrere  dall'anno
2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di  cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della
legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente  devoluti  al  bilancio
dell'Agenas. 
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 238.482 per l'anno 2020
e a euro 953.927  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 

Capo IV
Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza

                               Art. 32 
 
Misure per l'edilizia scolastica, per i  patti  di  comunità  e  per
l'adeguamento  dell'attività   didattica   per   l'anno   scolastico
                              2020-2021 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 235  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, é incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020  e
di 600 milioni di euro nell'anno  2021.  Il  predetto  incremento  é
destinato alle  finalità  di  cui  ai  commi  2  e  3,  delle  quali
costituisce limite di spesa. 
  2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni
di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni  di  euro  nell'anno  2021,  é
destinata: 
    a)  al  trasferimento  di  risorse  agli  enti   titolari   delle
competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della  legge  11
gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in  affitto  o  con  le
altre  modalità  previste  dalla   legislazione   vigente,   inclusi
l'acquisto, il leasing o il  noleggio  di  strutture  temporanee,  di
ulteriori  spazi  da  destinare  all'attività  didattica   nell'anno
scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla  conduzione
di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche; 
    b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici  regionali
per il sostegno finanziario ai patti di comunità.  Per  la  predetta
finalità, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021,  le  istituzioni
scolastiche stipulano accordi con gli enti locali  contestualmente  a
specifici  patti  di  comunità,  di  collaborazione,  anche  con  le
istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o  ai  piani  di
zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge  8
novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare  la  permanenza  a  scuola
degli  allievi,   alternando   attività   didattica   ad   attività
ludico-ricreativa,   di   approfondimento    culturale,    artistico,
coreutico, musicale  e  motorio-sportivo,  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge  13  luglio  2015,  n.
107. 
  3. Quota parte dell'incremento di  cui  al  comma  1,  pari  a  368
milioni di euro nell'anno 2020 e a  552  milioni  di  euro  nell'anno
2021, é destinata: 
    a) al potenziamento delle misure  previste  all'articolo  231-bis
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo  la  sostituzione  del
personale cosi' assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il
rispetto  della  normativa  vigente  ed  il  prioritario  ricorso  al
personale  a  qualunque  titolo  in  servizio  presso   l'istituzione
scolastica e in possesso  di  abilitazione  o  di  titolo  di  studio
idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano  il  fondo  di
cui di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
per l'attivazione dei contratti temporanei a  tempo  determinato  del
personale scolastico, é resa indisponibile per essere utilizzata per
la copertura delle sostituzioni; 
    b) nel limite delle risorse a cio' destinate ai sensi  del  comma
5, all'autorizzazione  allo  svolgimento  di  prestazioni  di  lavoro
straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal  personale
degli ambiti territoriali  del  Ministero  dell'istruzione  impegnato
nelle  operazioni  di  avvio   dell'anno   scolastico   2020/2021   e
all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta  formativa
di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del  19
aprile 2018, anche  per  remunerare  lo  svolgimento  di  prestazioni
aggiuntive rese  dal  personale  delle  istituzioni  scolastiche  nei
limiti predefiniti. 
  4. Al  fine  di  consentire  l'avvio  e  lo  svolgimento  dell'anno
scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui  all'articolo  231-bis
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e  del  presente
articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale  scolastico  e
al  personale  coinvolto  nei  servizi  erogati   dalle   istituzioni
scolastiche in convenzione o tramite accordi,  non  si  applicano  le
modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34. 
  5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del citato  decreto-legge
si determinano le modalità e la misura del riparto delle risorse  di
cui ai commi 2 e 3 tra le finalità ivi indicate. 
  6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui  all'articolo  1,  comma
147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  é  prorogato
al 30 settembre 2021  limitatamente  alle  graduatorie  comunali  del
personale scolastico, educativo e  ausiliario  destinato  ai  servizi
educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. 
  7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400  milioni  di  euro  nel
2020 e di 600  milioni  di  euro  nel  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 33 
 
Misure urgenti per la continuità delle attività del  sistema  della
                        formazione superiore 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 100, comma 2, il secondo periodo é soppresso; 
    b) all'articolo 101: 
      1) al comma 2, le parole  «Nel  periodo  di  sospensione  della
frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli
1 e 3 del decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  13,  nonché  degli
articoli 1  e  2  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19»  sono
soppresse; 
      2) al comma 4, le parole «Nel periodo di sospensione di cui  al
comma 1» sono soppresse. 
  2. Limitatamente all'anno  accademico  2020/2021,  le  regioni,  le
province autonome di Trento e  Bolzano  e  le  università,  per  gli
interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare,  nei  limiti
delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio  destinate
agli studenti fuori sede  e,  in  deroga  all'articolo  4,  comma  8,
lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del  26
luglio 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in  un
luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo
prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando
le strutture residenziali pubbliche o  altri  alloggi  di  privati  o
enti, anche per un  periodo  inferiore  a  dieci  mesi,  purché  non
inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui  al  presente  comma
trovano applicazione, ove  possibile,  anche  per  l'anno  accademico
2019/2020.». 
                               Art. 34 
 
            Rifinanziamento del Commissario Straordinario 
 
  1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo  44  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  é  incrementato  di  580
milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro  per  l'anno
2021, da destinare alle attività di cui all'articolo 8, comma 8, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  ivi  incluse  quelle  connesse
all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonché per le attività di
cui  all'articolo  122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Una
quota delle predette risorse pari a 80 milioni per l'anno 2020 e  300
milioni per l'anno 2021  é  destinata  alla  ricerca  e  sviluppo  e
all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie
del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di  capitale  a
condizioni di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello
sviluppo  economico,  su  proposta  del  Commissario   straordinario,
nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, sono individuati e disciplinati gli interventi di acquisizione di
quote di capitale di cui al precedente periodo. Al relativo onere  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 35 
 
        Disposizioni concernenti l'operazione «Strade sicure» 
 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19,  l'incremento  delle  753
unità  di  personale  di  cui  all'articolo   22,   comma   1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, é ulteriormente prorogato fino al
15 ottobre 2020. 
  2. Allo scopo di soddisfare le esigenze  di  cui  al  comma  1,  é
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore  spesa  complessiva  di  euro
12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle  prestazioni
di lavoro  straordinario  ed  euro  4.933.010  per  gli  altri  oneri
connessi all'impiego del personale. 
  3. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 36 
 
Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio
                  campale dell'Aeronautica militare 
 
  1. Il Ministero della difesa é autorizzato, per l'anno 2020, e nel
limite massimo di 145 unità, ad avviare procedure  straordinarie  di
stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto  del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2012,  n.  236,  assunto  con
contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbia maturato almeno  tre  anni,  anche
non continuativi, di esperienza lavorativa, presso  i  reparti  Genio
campale dell'Aeronautica militare, e sia in possesso dei requisiti di
cui  all'articolo  20,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  del   decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  2. Il personale di cui al comma 1 é  inquadrato  in  un  ruolo  ad
esaurimento, nei  profili  professionali  dell'Amministrazione  della
difesa, nell'Area seconda, fascia retributiva F1, con decorrenza  dal
1° gennaio 2021. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  nel
limite massimo di euro  4.589.346  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali  già  maturate  del
Ministero della difesa, coerentemente  con  il  piano  triennale  dei
fabbisogni predisposto  ai  sensi  dell'articolo  6  e  seguenti  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. 
                               Art. 37 
 
Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle  Prefetture
                e del Corpo di polizia penitenziaria 
 
  1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal  1°  luglio  2020  e
fino al 15  ottobre  2020,  del  dispositivo  di  pubblica  sicurezza
preordinato al contenimento della diffusione  del  COVID-19,  nonché
dello   svolgimento   dei   maggiori   compiti   comunque    connessi
all'emergenza epidemiologica in corso,  é  autorizzata,  per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 24.696.021, di  cui  euro  20.530.146
per il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale delle Forze di polizia ed euro 4.165.875 per  il  pagamento
degli altri oneri connessi all'impiego del  personale  delle  polizie
locali. 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19,  connesso  allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino  al
15 ottobre 2020, alle esigenze di  sanificazione  e  di  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti  impianti
in uso alle medesime Forze, nonché di  acquisto  di  dispositivi  di
protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei
locali  aperti  al  pubblico,  é  autorizzata,  per   l'anno   2020,
l'ulteriore spesa di euro 7.800.000. 
  3. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione territoriale  delle  Prefetture  -  U.t.G.,  e  lo
svolgimento dei compiti ad esso demandati é autorizzata, per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919  per
il pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  ed  euro
750.000 per  spese  sanitarie,  pulizia  e  acquisto  dispositivi  di
protezione individuale, fino al 15 ottobre 2020. 
  4. Al fine di dare piena attuazione alle  misure  urgenti  volte  a
garantire, nel  piu'  gravoso  contesto  di  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il regolare  e  pieno  svolgimento  delle
attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli  istituti
penitenziari, é autorizzata, per l'anno 2020, la  spesa  complessiva
di euro 5.541.200  per  il  pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti
vigenti, delle prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal
15 giugno al 15 ottobre 2020  ed  euro  1.200.000  per  le  spese  di
sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità  del
medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta. 
  5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari  ad
euro 41.245.140, per l'anno 2020, si provvede ai sensi  dell'articolo
114. 
                               Art. 38 
 
Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del
           naviglio mercantile battente bandiera italiana 
 
  1.  In  considerazione  delle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19,  all'articolo  5,  comma  5,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  12  luglio   2011,   n.   107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  le
parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «30  giugno
2021». 

Capo V
Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma

                               Art. 39 
 
  Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali 
 
  1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli  enti  locali
connessa all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  al  netto  delle
minori spese e delle risorse assegnate dallo  Stato  a  compensazione
delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione  del  fondo
di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, é incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui
1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di  euro  in
favore di province e città metropolitane. L'incremento del fondo  di
cui al periodo precedente  é  ripartito  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro il 20  novembre  2020,  previa  intesa  in
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri  e
modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori  del  tavolo
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto  del
Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato é pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui
al  presente  comma  e  di  cui  all'articolo  106,  comma   1,   del
decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate  al  titolo  secondo
delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del  piano  dei  conti
finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti  da  Ministeri»,
al  fine  di  garantire  l'omogeneità  dei  conti  pubblici   e   il
monitoraggio  a  consuntivo  delle  minori  entrate  tributarie.   Al
relativo onere, quantificato in 1.670  milioni  di  euro  per  l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1  del
presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge  n.  34
del 2020,  sono  tenuti  a  inviare,  utilizzando  l'applicativo  web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine  perentorio  del
30  aprile  2021,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro  delle  minori
entrate e delle maggiori  spese  connesse  alla  predetta  emergenza,
firmata  digitalmente,  ai  sensi   dell'articolo   24   del   codice
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,  dal  responsabile  del
servizio     finanziario     e     dall'organo      di      revisione
economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e  con  le  modalità
definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  sentita  la   Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, da adottare  entro  il  31  ottobre
2020. La certificazione di cui al periodo precedente non  include  le
riduzioni di gettito derivanti da  interventi  autonomamente  assunti
dalla regione o provincia autonoma per gli enti  locali  del  proprio
territorio,  con  eccezione  degli  interventi  di  adeguamento  alla
normativa  nazionale.  La  trasmissione  per  via  telematica   della
certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo  45,  comma
1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del  2005.  Gli
obblighi di certificazione di cui al presente  comma,  per  gli  enti
locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e  province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di
finanza locale in via esclusiva, sono assolti per  il  tramite  delle
medesime regioni e province autonome. 
  3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio
del 30 aprile  2021,  la  certificazione  di  cui  al  comma  2  sono
assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio,
dei trasferimenti compensativi o del fondo di  solidarietà  comunale
in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
ai sensi del primo  periodo  del  comma  2,  da  applicare  in  dieci
annualità a decorrere dall'anno 2022. A seguito  dell'invio  tardivo
della certificazione, le riduzioni di risorse  non  sono  soggette  a
restituzione.  In  caso  di  incapienza  delle  risorse,  operano  le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128  e  129,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di  gettito  e
dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai
sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del  2020
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  si
tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2. 
  5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma
1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020. 
                               Art. 40 
 
               Incremento ristoro imposta di soggiorno 
 
  1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo  180  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, é incrementata di 300 milioni  di
euro per l'anno  2020.  L'incremento  di  cui  al  primo  periodo  é
ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali  da  adottare   entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 300  milioni  di  euro,  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 41 
 
Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle
                province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. All'articolo 111  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo é sostituito dal  seguente:  «Al
fine di garantire alle  regioni  e  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano il ristoro della perdita di  gettito  connessa  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato  a  compensazione  delle
minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli  accordi
sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  in  data  20
luglio 2020, é istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo con  una  dotazione  di  4.300
milioni di euro per l'anno 2020, di  cui  1.700  milioni  di  euro  a
favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni  di  euro  a
favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome  di
Trento e di Bolzano» e il terzo periodo é soppresso; 
    b) al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole  «,  destinate  a
finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in  materia  di
sanità, assistenza e istruzione» sono soppresse; 
    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al  comma  1  con  le
autonomie speciali, tenuto conto  dell'accordo  sottoscritto  tra  la
regione Trentino Alto Adige  e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano ai sensi dell'articolo  79,  comma  4-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro  della
perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle  province
autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti
dall'emergenza COVID-19  di  cui  al  presente  articolo  é  attuato
mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto  per
l'anno  2020  di  2.403.967.722  euro  e  attraverso  erogazioni  dal
medesimo Fondo nel limite massimo  di  196.032.278  euro,  conseguiti
attraverso utilizzo di quota parte del  Fondo  di  cui  al  comma  1,
secondo gli importi previsti nella seguente tabella: 
 
=====================================================================
|                 |                |   Riduzione    |               |
|                 |                | concorso alla  |               |
|                 |Ristoro perdita |finanza pubblica| Trasferimenti |
|     REGIONI     |di gettito 2020 |      2020      |     2020      |
+=================+================+================+===============+
|Valle d'Aosta    |      84.000.000|      84.000.000|               |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Sardegna         |     473.000.000|     383.000.000|     90.000.000|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Trento           |     355.000.000|     300.634.762|     54.365.238|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Bolzano          |     370.000.000|     318.332.960|     51.667.040|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Friuli-Venezia   |                |                |               |
|Giulia           |     538.000.000|     538.000.000|               |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Sicilia          |     780.000.000|     780.000.000|               |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|TOTALE           |   2.600.000.000|   2.403.967.722|    196.032.278|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
 
    2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige é confermato l'importo
del concorso alla finanza pubblica previsto  dall'articolo  1,  comma
407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    2-quater. Nell'anno 2022, é determinato, per ciascuna regione  a
statuto speciale e  provincia  autonoma,  l'importo  delle  effettive
minori entrate delle  spettanze  quantificate  per  l'esercizio  2020
rispetto alla media delle spettanze  quantificate  per  gli  esercizi
2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto  delle
maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di  cui
all'articolo  24,  comma  4,  e  delle  modifiche  degli  ordinamenti
finanziari nel periodo intervenute. 
    2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con  le
regioni a statuto ordinario, il  ristoro  della  perdita  di  gettito
delle regioni a statuto  ordinario  connesso  agli  effetti  negativi
derivanti dall'emergenza COVID-19 di  cui  al  presente  articolo  é
ripartito secondo gli importi  recati  dalla  seguente  tabella,  che
tiene conto delle somme già  assegnate  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020: 
 
=====================================================================
|            | Riparto prima  |                  |                  |
|            |quota del fondo | Riparto seconda  |                  |
|            |di cui al comma |quota del fondo di| Totale fondo di  |
|            |  1, destinato  |  cui al comma 1  |  cui al comma 1  |
|            | alle Regioni a |  destinato alle  |  destinato alle  |
|            |    statuto     |Regioni a statuto |Regioni a statuto |
|  REGIONE   |   ordinario    |    ordinario     |    ordinario     |
+============+================+==================+==================+
|Abruzzo     |   15.812.894,74|     37.950.947,37|     53.763.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Basilicata  |   12.492.894,74|     29.982.947,37|     42.475.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Calabria    |   22.302.894,74|     53.526.947,37|     75.829.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Campania    |   52.699.210,53|    126.478.105,26|    179.177.315,79|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Emilia      |                |                  |                  |
|Romagna     |   42.532.894,74|    102.078.947,37|    144.611.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Lazio       |   58.516.578,95|    140.439.789,47|    198.956.368,42|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Liguria     |   15.503.947,37|     37.209.473,68|     52.713.421,05|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Lombardia   |   87.412.631,58|    209.790.315,79|    297.202.947,37|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Marche      |   17.411.842,11|     41.788.421,05|     59.200.263,16|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Molise      |    4.786.052,63|     11.486.526,32|     16.272.578,95|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Piemonte    |   41.136.052,63|     98.726.526,32|    139.862.578,95|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Puglia      |   40.763.421,05|     97.832.210,53|    138.595.631,58|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Toscana     |   39.086.578,95|     93.807.789,47|    132.894.368,42|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Umbria      |    9.810.263,16|     23.544.631,58|     33.354.894,74|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Veneto      |   39.731.842,11|     95.356.421,05|    135.088.263,16|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|TOTALE      |  500.000.000,00|  1.200.000.000,00|  1.700.000.000,00|
+------------+----------------+------------------+------------------+
 
  2-sexies. Le risorse di cui al comma  2-bis  erogate  alla  Regione
Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle
del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al  titolo  secondo  delle
entrate  dei  bilanci  regionali  alla  voce  del  piano  dei   conti
finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti  da  Ministeri»,
al  fine  di  garantire  l'omogeneità  dei  conti  pubblici   e   il
monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. 
  2-septies. Entro il 30 giugno 2021 é determinato  l'importo  degli
effettivi minori gettiti delle regioni a  statuto  ordinario  tenendo
conto delle maggiori e minori spese e dei ristori. 
  2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel
2020 a ristoro delle minori  entrate  derivanti  dalle  attività  di
lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di
cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al  bilancio  dello  Stato
con le seguenti modalità: 
    a)  a  decorrere  dal  2021,  a  valere  sulle  maggiori  entrate
derivanti  dalla  lotta  all'evasione  incassate  annualmente   dalla
Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate  per  le  regioni  a
statuto ordinario rispetto  alla  media  delle  entrate  riscosse  da
ciascuna regione  negli  anni  2017-2019  relative  all'attività  di
accertamento  e  recupero  per  lotta  all'evasione  con  riferimento
all'IRAP, all'Addizionale IRPEF  e  alla  Tassa  automobilistica.  La
Struttura di gestione versa  ad  apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato, i maggiori  incassi  delle  regioni  a  statuto
ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di  cui
al primo  periodo,  determinata  dal  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato sulla base dei rendiconti di  ciascuna  regione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato  e  le
regioni e province autonome di Trento e Bolzano; 
    b) se in  attuazione  di  quanto  previsto  alla  lettera  a)  la
Struttura  di  gestione  dell'Agenzia   delle   entrate   non   versa
annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna  regione  a  statuto
ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50  milioni  di  euro
annui determinata ai sensi  del  comma  2-novies,  la  differenza  é
versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30
giugno dell'anno successivo.  In  caso  di  mancato  versamento  alla
scadenza del 30 giugno di ciascun anno,  si  procede  al  recupero  a
valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti  aperti
presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun  anno,  la
Struttura  di  gestione  dell'Agenzia  delle  entrate  comunica  alle
regioni e al Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  i
recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno  precedente  per
conto di ciascuna regione. 
  2-novies. Entro il 30 aprile  2021,  previa  intesa  in  Conferenza
permanente per i rapporti tra  lo  Stato  e  le  regioni  e  province
autonome, é ripartito tra le regioni a statuto ordinario: 
    a) l'importo delle minori entrate derivanti  dalle  attività  di
lotta  all'evasione,  pari  a  950.751.551  euro,  di  cui  al  comma
2-octies; 
    b) l'importo di 50 milioni di euro che, annualmente, deve  essere
riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del  predetto
importo di 950.751.551 euro. 
  2-decies.  Le  regioni  a  statuto   ordinario   contabilizzano   i
versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma
2-octies al titolo 1 della  spesa,  come  trasferimenti  a  ministeri
(U.1.04.01.01.001).»; 
    d) al comma 3, dopo le parole «puo' attivare»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, previa condivisione del tavolo tecnico di cui  al  comma
2». 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2.800 milioni di  euro,  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 42 
 
Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota  capitale  mutui
                         autonomie speciali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo  111  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n.  27,  si  applicano  anche  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal
Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi  e  prestiti
S.p.a. trasferiti al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in
attuazione dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre   2003,   n.   326,   versate   dalle   Autonomie   speciali
successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, sono recuperate dalle medesime autonomie  mediante
riduzione del contributo alla finanza pubblica  previsto  per  l'anno
2020 e, per  la  Regione  Sardegna,  mediante  l'attribuzione  di  un
contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020. 
  3. In attuazione di quanto previsto dal  comma  2  e  dall'articolo
111,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di  ciascuna  autonomia
speciale é rideterminato dalla seguente tabella: 
    
 
=====================================================================
|              |             |             |Riduzione |             |
|              |             |             |   del    |             |
|              |             |             | concorso |             |
|              |             |             |   alla   |             |
|              |             |             | finanza  |             |
|              |             |             |pubblica a|             |
|              |             |Riduzione del|  valere  |             |
|              |             |concorso alla|  delle   |             |
|              |Concorso alla|   finanza   |  quote   |             |
|              |   finanza   | pubblica a  | capitale |Concoro alla |
|              |pubblica anno| valere del  |   2020   |   finanza   |
|              |   2020 a    |Fondo di cui | sospese  |pubblica anno|
|              |legislazione |all'art. 111,|   già   |    2020     |
|   REGIONI    |   vigente   |   comma 1   |  pagate  |rideterminato|
+==============+=============+=============+==========+=============+
|Valle d'Aosta | 102.807.000 | 84.000.000  |          | 18.807.000  |
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|   Sardegna   | 383.000.000 | 383.000.000 |          |      0      |
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|    Trento    | 418.186.556 | 300.634.762 |          | 117.551.794 |
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|   Bolzano    | 501.728.143 | 318.332.960 | 651.135  | 182.744.048 |
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Friuli-Venezia|             |             |          |             |
|    Giulia    | 726.000.000 | 538.000.000 | 840.479  | 187.159.521 |
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|   Sicilia    |1.001.000.000| 780.000.000 |13.369.920| 207.630.080 |
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|    TOTALE    |3.132.721.699|2.403.967.722|14.861.534| 713.892.443 |
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  88  milioni  di
euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 43 
 
      Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale 
 
  1. Al fine di ridurre per entrambe le parti l'alea del contenzioso,
il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di sentenze di
primo grado, contenenti accertamento del diritto di  una  regione  al
riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del  decreto
legislativo  6  maggio   2011,   n.   68,   del   gettito   derivante
dall'attività  di  recupero  fiscale  riferita  ai  tributi   propri
derivati  e  alle  addizionali  alle  basi  imponibili  dei   tributi
erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, puo'
procedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima,  che  preveda
il pagamento da parte dello Stato della misura  massima  del  90  per
cento del capitale dovuto, suddiviso in  due  rate,  delle  quali  la
prima, pari a 120 milioni di euro, da versarsi entro  il  31  ottobre
2020 e la successiva, pari a 90 milioni di euro, da versarsi entro il
30 giugno 2021, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in  ordine
agli accessori e  alle  spese  legali  e  con  rinunzia  dello  Stato
all'impugnazione  della  sentenza  di  primo  grado,  anche  se  già
proposta. 
  2. Al relativo onere pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a
90  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 44 
 
            Incremento sostegno Trasporto pubblico locale 
 
  1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo  200  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, é incrementata di 400 milioni  di
euro per l'anno  2020.  L'incremento  di  cui  al  primo  periodo  é
ripartito  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, previa intesa in sede di  Conferenza  Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
secondo i medesimi criteri e modalità di cui  al  predetto  articolo
200. 
  2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a  ciascuna
regione a valere sul fondo  di  cui  al  comma  1  dovesse  risultare
superiore alla quota spettante a conguaglio, detta  eccedenza  dovrà
essere versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la  successiva
attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità. 
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 400  milioni  di  euro,  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 45 
 
          Incremento risorse per progettazione enti locali 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 51, la parola «2034» é  sostituita  dalla  seguente:
«2031»; 
    b) dopo il comma 51, é aggiunto il seguente: «51-bis. Le risorse
assegnate agli enti locali per gli anni 2020  e  2021  ai  sensi  del
comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno  degli
anni  2020  e  2021,  e  sono  finalizzate  allo  scorrimento   della
graduatoria dei progetti ammissibili per  l'anno  2020,  a  cura  del
Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai  commi  da
53 a 56. Gli enti beneficiari del  contributo  sono  individuati  con
comunicato del Ministero  dell'interno  da  pubblicarsi  entro  il  5
novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse  al
contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data
di pubblicazione del comunicato di  cui  al  secondo  periodo,  e  il
Ministero  dell'interno   provvede   a   formalizzare   le   relative
assegnazioni con proprio decreto da  emanare  entro  il  30  novembre
2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi  di
cui al comma 56 a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  citato
decreto di assegnazione.»; 
    c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), é  aggiunta
la seguente: «b-bis) le informazioni  relative  al  quadro  economico
dell'opera, dando  evidenza  dei  costi  inerenti  la  progettazione,
qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto  (CUP)  di
lavori.»; 
    d) al comma 58, le parole «al comma  51»  sono  sostituite  dalle
seguenti «ai commi 51 e 51-bis». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  b),
pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 46 
 
Incremento risorse per messa in sicurezza  di  edifici  e  territorio
                          degli enti locali 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 139, la parola «2026,» é sostituita dalle  seguenti:
«2026 e» la parola «2031» é sostituita dalla seguente: «2030.» e  le
parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e
2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse; 
    b) dopo il comma  139  é  inserito  il  seguente:  «139-bis.  Le
risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate
di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria  delle  opere  ammissibili  per  l'anno
2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri  di
cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del  contributo  sono
individuati con comunicato del Ministero dell'interno da  pubblicarsi
entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse
al contributo con comunicazione da inviare entro dieci  giorni  dalla
data di pubblicazione del comunicato di cui al  terzo  periodo  e  il
Ministero  dell'interno   provvede   a   formalizzare   le   relative
assegnazioni con proprio decreto da  emanare  entro  il  28  febbraio
2021. Gli enti beneficiari del contributo  sono  tenuti  al  rispetto
degli obblighi di  cui  al  comma  143  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  citato   decreto   di
assegnazione.»; 
    c) al comma 140, secondo periodo, dopo le  parole  «La  richiesta
deve contenere» sono  inserite  le  seguenti:  «il  quadro  economico
dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché»; 
    d) al comma 147 le parole «al comma 139»  sono  sostituite  dalle
seguenti «ai commi 139 e 139-bis»; 
    e) il comma 148 é sostituito dal seguente: «148. Le attività di
supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo  delle
risorse per investimenti stanziate  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno sono disciplinate secondo  modalità  previste
con decreto del Ministero dell'interno,  con  oneri  posti  a  carico
delle risorse di cui al  comma  139,  nel  limite  massimo  annuo  di
500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza,
il Ministero  dell'interno,  all'atto  dell'erogazione  all'ente  del
contributo o successivamente, effettua controlli  per  verificare  le
dichiarazioni e le informazioni rese in sede di  presentazione  della
domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla  regolarità
della  documentazione  amministrativa  relativa  all'utilizzo   delle
risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al  progetto.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste  per  le
attività di cui al primo periodo,  con  specifiche  convenzioni  ove
sono indicate anche le modalità di  rimborso  delle  relative  spese
sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni
competenti ovvero della Guardia di finanza.»; 
    f) dopo il comma 148-bis é aggiunto  il  seguente:  «148-ter.  I
termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019
e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto  attiene  ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  b),
pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750  milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 47 
 
                Incremento risorse per piccole opere 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 29 é inserito il seguente: «29-bis. Le  risorse
assegnate ai comuni per l'anno  2021  ai  sensi  del  comma  29  sono
incrementate  di  500  milioni  di  euro.  L'importo  aggiuntivo   é
attribuito  ai  comuni  beneficiari,  con   decreto   del   Ministero
dell'interno, entro il 15 ottobre 2020,  con  gli  stessi  criteri  e
finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le  opere  oggetto  di
contribuzione possono essere costituite da  ampliamenti  delle  opere
già previste e oggetto del finanziamento di cui  al  comma  29.  Gli
enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli  obblighi  di  cui  ai
commi 32 e 35.»; 
    b) al comma 33, dopo il primo periodo, é aggiunto, in  fine,  il
seguente: «Nel caso di finanziamento di opere con piu' annualità  di
contributo, il Ministero dell'interno,  ferma  restando  l'erogazione
del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell'avvenuto
inizio  dell'esecuzione  dei  lavori   attraverso   il   sistema   di
monitoraggio di cui al comma 35, eroga  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento dei lavori le restanti quote  di  contributo,  prevedendo
che il saldo, nella misura del 20 per cento  dell'opera  complessiva,
avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al  primo
periodo.». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  a),
pari a 500 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 48 
 
 Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63
é  sostituito  dal  seguente:  «63.  Per  il   finanziamento   degli
interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza
energetica delle scuole di province e città  metropolitane,  nonché
degli enti di decentramento regionale é autorizzata, nello stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90  milioni  di
euro per l'anno 2020, 215  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  625
milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli  anni
dal 2025 al 2029.». 
  2. Le  maggiori  risorse  per  gli  anni  dal  2021  al  2024  sono
ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione,  tra  gli  enti
beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'istruzione, di cui all'articolo 1,  comma  64,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022  e  300  milioni  di
euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 49 
 
   Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane 
 
  1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti  esistenti  e  la
realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti  con
problemi strutturali  di  sicurezza,  é  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo da ripartire, con una dotazione di  200  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  gennaio  2021,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  é   disposta
l'assegnazione delle risorse a favore delle  città  metropolitane  e
delle province territorialmente competenti, sulla base  di  un  piano
che classifichi i programmi di intervento presentati secondo  criteri
di priorità legati al miglioramento  della  sicurezza,  al  traffico
interessato  e  alla  popolazione  servita.  I   soggetti   attuatori
certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti  di  cui  al
presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione  dei
fondi, mediante presentazione di  apposito  rendiconto  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze  del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche  di  cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2023,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 50 
 
       Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana 
 
  1. Al comma 43 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, sono apportare le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole «entro la data del 31  marzo  2020»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31  marzo   dell'anno
precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente  il
biennio di riferimento per gli anni 2033-2034,»; 
    b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti:
«Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  di  cui  al  primo  periodo  é  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-città  ed
autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo é adottato  entro
il 30 settembre 2020, le istanze per la  concessione  dei  contributi
sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione  del
medesimo decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  i
contributi sono concessi con decreto del Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da  adottare  entro
centocinquanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri.». 
                               Art. 51 
 
          Piccole opere e interventi contro l'inquinamento 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,   all'articolo   30   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 14-bis  é  sostituito  dal  seguente:  «14-bis.  Per
stabilizzare  i  contributi  a  favore  dei  comuni  allo  scopo   di
potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di  scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e  per  l'abbattimento
delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della  collettività,
nonché per gli interventi di efficientamento energetico  e  sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma  3,  a  decorrere  dall'anno
2021  é  autorizzato,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'interno,  l'avvio   di   un   programma   pluriennale   per   la
realizzazione degli interventi di  cui  all'articolo  1,  comma  107,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15  gennaio  di  ciascun
anno, é assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000
abitanti un contributo di pari importo, nel  limite  massimo  di  160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  140
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033  e  160  milioni  di
euro  a  decorrere  dall'anno  2034.  Il  comune   beneficiario   del
contributo  di  cui  al  presente  comma  é   tenuto   ad   iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel  caso
di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei  lavori
di cui al presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il
medesimo contributo é revocato, in tutto o in  parte,  entro  il  15
giugno di ciascun anno, con decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto  periodo
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che
hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
recupero. I comuni  beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  quinto
periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori  entro  il  15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»; 
    b) il  comma  14-ter  é  sostituito  dal  seguente:  «14-ter.  A
decorrere dall'anno 2021, nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, é  istituito
un fondo dell'importo di 41 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  43
milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno  2023,
83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2031 al 2033, 80 milioni  di  euro  per  l'anno  2034  e  40
milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle  finalità
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d),  della  legge  7  luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  é
definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate  e  sono
stabilite le misure a cui esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del
perdurare del superamento dei valori  limite  relativi  alle  polveri
sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione  n.  2014/2147  e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2),  di  cui  alla
procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della  complessità  dei
processi di conseguimento degli obiettivi  indicati  dalla  direttiva
2008/50/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio
2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  e  gli  stessi  devono  essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).» 
    c) il comma 14-quater é  sostituito  dal  seguente:  «14-quater.
All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter  si
fa fronte con tutte le risorse per  contributi  dall'anno  2020,  non
ancora  impegnate  alla  data  del  1°   giugno   2019,   nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che  si  intende  corrispondentemente
ridotta di pari importo, nonché con le risorse di  cui  all'articolo
24, comma 5-bis, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli
eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente
comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze  é  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.». 
  2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento  della
qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti,  della
mobilità,  delle   sorgenti   stazionarie   e   dell'uso   razionale
dell'energia, nonché interventi per  la  riduzione  delle  emissioni
nell'atmosfera, tenendo  conto  del  perdurare  del  superamento  dei
valori limite relativi alle  polveri  sottili  (PM10),  di  cui  alla
procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al
biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n.
2015/2043, e della complessità dei processi di  conseguimento  degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del  21  maggio  2008,  e  delle  finalità  di  cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n.
88, che individua la pianura padana quale  area  geografica  con  una
particolare situazione di  inquinamento  dell'aria,  le  risorse  per
l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30
del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla  data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  trasferite  in
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3.  Al  comma  4,  primo   periodo,   dell'articolo   112-bis   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole  «trasferite»  sono
aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo  le  parole  «l'emergenza»
sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai  sensi  di  norme  di  legge
dello Stato per contributi agli investimenti». 
                               Art. 52 
 
       Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali 
 
  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  i  commi  4  e  6
dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175, sono abrogati. 
  2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, é sostituito dal seguente  «4.  Nei  casi  in  cui  il
tesoriere é tenuto  ad  effettuare  controlli  sui  pagamenti,  alle
variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto  dai
rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti  di  cui
all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.». 
                               Art. 53 
 
              Sostegno agli enti in deficit strutturale 
 
  1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale  n.  115
del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni  il  cui
deficit    strutturale    é    imputabile    alle    caratteristiche
socio-economiche  della  collettività  e  del  territorio  e  non  a
patologie organizzative, é istituito, nello stato di previsione  del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni  di
euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2021 e 2022, da ripartire  tra  i  comuni  che  hanno  deliberato  la
procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto risultano avere  il  piano  di
riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se  in  attesa
di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e  della
Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilità  sociale  e
materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la relativa
capacità fiscale pro capite, determinata con decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, risulta  inferiore  a
395. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-città ed autonomie locali,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i criteri e le modalità  di  riparto  del  fondo  per  gli  esercizi
2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite  della  quota  da
ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al  1°
gennaio 2020 e del  peso  della  quota  da  ripianare  sulle  entrate
correnti; ai fini del riparto gli enti con  popolazione  superiore  a
200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. 
  3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo  243-ter
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, é incrementata,  per
l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale  importo  é  destinato  al
pagamento  delle  spese  di  parte  corrente  relative  a  spese   di
personale, alla produzione di servizi in economia e  all'acquisizione
di servizi e forniture, già impegnate. L'erogazione in favore  degli
enti locali interessati delle  predette  somme,  da  effettuarsi  nel
corso  dell'anno  2020,  é  subordinata   all'invio   al   Ministero
dell'interno  da  parte  degli  stessi  di   specifica   attestazione
sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo  di  rotazione
anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato,  nel  caso  di
nuove sopravvenute esigenze. 
  4. Le risorse di cui al  comma  3  non  possono  essere  utilizzate
secondo le modalità previste dall'articolo 43 del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e sono  contabilizzate  secondo  le  modalità
previste  dal  paragrafo  3.20-bis  del  principio  applicato   della
contabilità  finanziaria  di  cui  all'allegato   4/2   al   decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  La  quota  del  risultato  di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità  é
applicata al bilancio di previsione anche  da  parte  degli  enti  in
disavanzo di amministrazione. 
  5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.  Alla  copertura
degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a  valere
sulle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata  del  bilancio
dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione  del  Ministero
dell'interno. 
  6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono aggiunte  le  seguenti
parole: «, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con  durata
diversa da quelli indicati al comma 2, puo'  garantire  la  copertura
finanziaria  delle  quote  annuali  previste  negli  accordi  con   i
creditori in  ciascuna  annualità  dei  corrispondenti  bilanci,  in
termini di competenza e di cassa». Nella delibera di  riconoscimento,
le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a  ciascun
esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. 
  7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la  deliberazione
del bilancio di previsione di cui  all'articolo  151,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  é  differito  al  31
ottobre 2020. 
  8. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da  COVID-19,  per
gli enti locali che hanno avuto approvato il  piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale  di  cui  all'articolo  243-bis  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti  ed  assegnati
con deliberazione e/o note istruttorie  dalle  Sezioni  Regionali  di
controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021,
anche se già decorrenti. 
  9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi' sospese, fino al 30
giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei
loro confronti. La sospensione di cui al  primo  periodo  si  applica
anche ai provvedimenti adottati dai  commissari  nominati  a  seguito
dell'esperimento delle procedure previste  dal  codice  del  processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,
nonché agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le
procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del  primo
periodo  non  determinano  vincoli  sulle   somme   né   limitazioni
all'attività del tesoriere. 
  10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9  si  applicano  anche  ai
procedimenti già avviati. 
                               Art. 54 
 
             Termine per gli equilibri degli enti locali 
 
  1. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità
delle risorse disponibili per  gli  enti  locali,  all'articolo  107,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «anche ai
fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli  equilibri
di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma
2 dell'articolo 193 del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000  é
differito al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il
termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del  decreto  legislativo
n. 267 del 2000 é differito al 30 novembre 2020». 
                               Art. 55 
 
Estensione dei termini per  la  concessione  delle  anticipazioni  di
  liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA. 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra  il  21  settembre  2020  e  il  9
ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  possono  chiedere,  con
deliberazione della giunta, le anticipazioni  di  liquidità  di  cui
all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere  sulle
risorse residue della  «Sezione  per  assicurare  la  liquidità  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali  e
delle regioni e  province  autonome  per  debiti  diversi  da  quelli
finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020,  a  condizione  che  non  abbiano  già
ottenuto la concessione della predetta  anticipazione  di  liquidità
entro il 24 luglio 2020. 
  2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1  sono  concesse
entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate  anche  ai  fini
del rimborso, totale o parziale, del solo importo in  linea  capitale
delle anticipazioni concesse dagli  istituti  finanziatori  ai  sensi
dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del  31  luglio
2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali. 
  3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle
finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il  14
settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il
28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  4. Restano applicabili,  in  quanto  compatibili  con  il  presente
articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti  già  adottati  ai
sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato  decreto-legge  n.  34
del 2020. 
                               Art. 56 
 
Disposizioni per gli enti locali in dissesto  interamente  confinanti
  con paesi non appartenenti all'Unione europea. 
 
  1. All'articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, dopo il primo periodo, é infine aggiunto il  seguente:
«Ferma restando la dotazione del fondo di cui al  comma  2-decies,  i
debiti di cui al primo periodo sono integralmente  pagati  anche  nel
caso di ricorso alla modalità semplificata di  liquidazione  di  cui
all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.». 
                               Art. 57 
 
              Disposizioni in materia di eventi sismici 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 4-quater é  inserito  il  seguente:  «4-quinquies.  Lo
stato di emergenza di cui al comma 4-bis  é  prorogato  fino  al  31
dicembre 2021; a tale  fine  il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali
previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di  cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, é incrementato  di  300
milioni di euro per l'anno 2021.». Al relativo onere si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114. 
  2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole «31 dicembre 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021» e le parole «per l'anno 2018.» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2020.». Ai relativi oneri, pari a 69,8  milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  3. Al  fine  di  assicurare  le  professionalità  necessarie  alla
ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le regioni, gli  enti
locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri  del
sisma del 2009 e del  sisma  del  2016,  in  coerenza  con  il  piano
triennale  dei  fabbisogni  di  cui  all'articolo   6   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono  assumere  a   tempo
indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  il  personale  con
rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli  Uffici
speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali  dei  predetti
crateri. 
  4. All'articolo 34 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
il comma 5 é sostituito dal seguente: 
    «5.   Il   contributo   massimo,   a   carico   del   Commissario
straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la
ricostruzione privata, é stabilito nella misura, ridotta del 30  per
cento,  al   netto   dell'IVA   e   dei   versamenti   previdenziali,
corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro
della  giustizia  del  20  luglio  2012,  n.  140,  concernente   gli
interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,
comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione  del
contributo e puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo  dello
0,5 per cento per l'analisi di  risposta  sismica  locale,  al  netto
dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti
puo' essere altresi'  riconosciuto  un  contributo  ulteriore,  nella
misura massima del 2 per cento, per  le  attività  professionali  di
competenza degli amministratori di condominio e per il  funzionamento
dei consorzi appositamente  istituiti  dai  proprietari  per  gestire
interventi  unitari.  Le  previsioni  per   la   determinazione   del
contributo massimo concedibile ai professionisti di cui  al  presente
comma si applicano ai progetti presentati successivamente  alla  data
di entrata in vigore della presente disposizione.». 
  5. Al fine di assicurare  ai  Comuni  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità  nello  smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, il Commissario  per  la  ricostruzione  é
autorizzato  a  concedere,   con   propri   provvedimenti,   apposita
compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle
minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui
all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della  legge  27  dicembre  2013,
n.147. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le  compensazioni  effettuate  in
favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente  comma,
la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma
3, del decreto-legge n. 189 del 2016, é integrata di 15  milioni  di
euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021.  Ai  relativi  oneri  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  6. All'articolo  46  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma  3  le  parole
«entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 dicembre 2021»; b) al comma  4,  le  parole  «e  per  i  tre  anni
successivi» sono sostituite dalle seguenti:  «e  per  i  cinque  anni
successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022»; c) al comma 6 le
parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro  per  l'anno  2019,  di  50
milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di  euro  per  l'anno
2022 » e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«dal  2019  al  2022».  Il  Ministero   dello   sviluppo   economico,
nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal  presente
comma e le eventuali economie dei bandi  precedenti,  puo'  prevedere
clausole di esclusione per le imprese  che  hanno  già  ottenuto  le
agevolazioni  di  cui  all'articolo  46,  comma   2,   del   predetto
decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data  di  pubblicazione  dei
bandi,  non  hanno  fruito  in  tutto   o   in   parte   dell'importo
dell'agevolazione  concessa  complessivamente  in  esito   ai   bandi
precedenti. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,  pari  a  50
milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  7. Al fine di una migliore  valutazione  e  previsione  dei  flussi
finanziari relativi alle attività di ricostruzione sul territorio, i
Commissari straordinari incaricati delle attività  di  ricostruzione
post eventi sismici in relazione alle relative contabilità  speciale
di cui sono titolari, predispongono e  aggiornano  mediante  apposito
sistema reso disponibile dal Dipartimento della  Ragioneria  Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base
al quale le amministrazioni competenti,  ciascuna  per  la  parte  di
propria competenza, assumono  gli  impegni  pluriennali  di  spesa  a
valere  sugli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio  riguardanti   il
trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente
ciascun Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in  bilancio,
puo' avviare le procedure di affidamento dei  contratti  anche  nelle
more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli
impegni pluriennali possono  essere  annualmente  rimodulati  con  la
legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del  cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le  risorse
destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa
tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti,
sulla contabilità speciale sulla base  degli  stati  di  avanzamento
dell'intervento comunicati  al  Commissario.  Il  monitoraggio  degli
interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla  base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  8. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  24,  comma  3,  del
Codice della protezione  civile  di  cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza  dell'evento
sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di
Aci Catena, di Aci Sant'Antonio,  di  Acireale,  di  Milo,  di  Santa
Venerina, di Trecastagni, di  Viagrande  e  di  Zafferana  Etnea,  in
provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla  delibera
del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, é prorogato fino al
31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse già rese disponibili con
le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11
giugno 2019. 
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis,  comma  38,  primo  e
secondo  periodo,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,   n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
sono prorogate sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal  presente
comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114. 
  10.  Il  termine  di  cui  all'articolo  67-ter,   comma   3,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata
a ciascuno degli Uffici speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  al
medesimo articolo 67-ter, comma 2, é prorogato fino al  31  dicembre
2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il  personale  in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all'esito della procedura comparativa pubblica, di  cui  alle  intese
sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la  città  dell'Aquila,
del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale  per  i
comuni del cratere, del 9-10 agosto  2012,  stipulate  ai  sensi  del
citato articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n.  83  del  2012,
sono prorogati fino al 31 dicembre  2021,  alle  medesime  condizioni
giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente  normativa  in
materia di vincoli alle assunzioni  a  tempo  determinato  presso  le
amministrazioni pubbliche.  Alle  proroghe  dei  suddetti  contratti,
eseguite in deroga alla  legge,  non  sono  applicabili  le  sanzioni
previste dalla normativa vigente,  ivi  compresa  la  sanzione  della
trasformazione  del  contratto  a  tempo  indeterminato.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma, quantificati nel limite di spesa  di  euro  2.320.000  per  il
2021, comprensivo del trattamento economico previsto per  i  titolari
degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo  67-ter,  comma  3,  del
decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  11. Le disposizioni di cui  all'articolo  9-sexies,  comma  1,  del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre
2021. A tal fine é autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro  per
l'anno 2021. Ai relativi oneri si  provvede  ai  sensi  dell'articolo
114. 
  12. Le disposizioni di cui  al  comma  2  dell'articolo  3-bis  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino  all'anno  2021.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole  «al  31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2021»; 
    b) le parole «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli  anni
2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite  di  500.000
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno
2021.». A tal fine le contabilità speciali di  cui  all'articolo  2,
comma 6, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono  incrementate
di complessivi 300.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri,  pari
a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
114. 
  14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, al primo periodo, le parole  «negli  anni  2015,  2016,
2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli  anni
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021». 
  A tal fine le contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono  incrementate
di 2  milioni  di  euro  complessivi  per  l'anno  2021.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione  degli  interventi
per la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la  ripresa
economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi  sismici  del
20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per  la  ricostruzione
delle  aree  colpite  dal  sisma  del  20-29  maggio  2012   di   cui
all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74  del  2012,
nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  e  ogni  ulteriore  risorsa   destinata   al
finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o
privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei
territori colpiti, non sono  soggetti  a  procedure  di  sequestro  o
pignoramento e, in ogni caso,  a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di
qualsivoglia azione esecutiva  o  cautelare,  restando  sospesa  ogni
azione  esecutiva  e  privi  di  effetto  i   pignoramenti   comunque
notificati. Le risorse e  i  contributi  di  cui  al  primo  periodo,
altresi', non sono da ricomprendersi nel fallimento e  sono  comunque
escluse dall'applicazione della disciplina della  legge  fallimentare
di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  nonché  del  Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui  al  primo  e  secondo
periodo si applicano sino alla  definitiva  chiusura  delle  apposite
contabilità  speciali  intestate   ai   Presidenti   delle   Regioni
Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,  operanti   in   qualità   di
commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
n. 74 del 2012. 
  16. Fermo restando quanto previsto  dalla  normativa  vigente,  per
l'attuazione, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, delle disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del  decreto-legge
28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2014, n. 50, é autorizzata la spesa di 15 milioni di euro  per
l'anno 2021. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
  17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio  2012,
individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, é prorogata all'anno 2022 la sospensione,  prevista  dal  comma
456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  come  da
ultimo prorogata dall'articolo 9-vicies quater del decreto  legge  24
ottobre 2019 n. 123, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei
mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti  al
Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione  dell'articolo
5, commi 1  e  3,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
da corrispondere nell'anno 2021, comprese quelle il cui pagamento  é
stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma  356,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Gli  oneri  di  cui  al  primo  periodo,  sono
pagati, senza applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  a  decorrere
dall'anno 2022, in rate di pari importo per  dieci  anni  sulla  base
della periodicità di pagamento  prevista  nei  provvedimenti  e  nei
contratti  regolanti   i   mutui   stessi.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
  18. All'articolo 8  del  decreto-legge  24  ottobre  2019  n.  123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,
al comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «relative a immobili inagibili in seguito al  sisma»
sono soppresse e la parola «situati» é  sostituita  dalla  seguente:
«situate». Restano fermi i pagamenti già  effettuati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
    b) é aggiunto infine il seguente periodo:  «Le  agevolazioni  di
cui al primo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31
dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili  inagibili
che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, con  trasmissione  agli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  e
dell'Istituto nazionale per la  previdenza  sociale  territorialmente
competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio
professionale o azienda o la permanenza dello stato  di  inagibilità
già dichiarato.». 

Capo VI
Sostegno e rilancio dell'economi

                               Art. 58 
 
               Fondo per la filiera della ristorazione 
 
  1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità  dell'attività
degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari,  é
istituito un fondo nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali con una  dotazione  pari  a
600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa. 
  2. Il fondo di cui al comma 1 é finalizzato all'erogazione  di  un
contributo a fondo perduto alle imprese in  attività  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto con  codice  ATECO  prevalente
56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (MENSE) e 56.29.20, 

(Catering continuativo su base contrattuale)

per l'acquisto  di  prodotti,  inclusi
quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari,  anche  DOP  e
IGP, valorizzando la  materia  prima  di  territorio.  Il  contributo
spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
medi dei mesi da marzo a giugno 2020  sia  inferiore  ai  tre  quarti
dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi  medi  dei  mesi  da
marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai  soggetti  che
hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
  3. Al fine  di  ottenere  il  contributo,  i  soggetti  interessati
presentano una istanza secondo le modalità fissate  dal  decreto  di
cui al comma 10. Tale contributo é erogato mediante il pagamento  di
un anticipo del 90  per  cento  al  momento  dell'accettazione  della
domanda,  a  fronte  della  presentazione   dei   documenti   fiscali
certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati,  nonché
di una autocertificazione attestante  la  sussistenza  dei  requisiti
definiti dal presente articolo  e  l'insussistenza  delle  condizioni
ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159. Il saldo del contributo é corrisposto a seguito  della
presentazione  della  quietanza  di  pagamento,   che   deve   essere
effettuato con modalità tracciabile. 
  4. L'erogazione del contributo viene effettuata  nel  rispetto  dei
limiti previsti dalla  normativa  europea  in  materia  di  aiuti  de
minimis. 
  5. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile
delle imposte sui redditi, non rileva ai fini  del  rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non concorre alla formazione del valore  della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446, ed é alternativo a quello concedibile  ai  sensi  dell'articolo
59. 
  6. Per  l'attuazione  del  presente  articolo  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  puo'  stipulare,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  convenzioni
con concessionari di servizi pubblici che, al fine di  assicurare  la
diffusa e immediata operatività della misura  garantendo,  altresi',
elevati livelli di sicurezza informatica,  risultino  dotati  di  una
rete di sportelli capillare su  tutto  il  territorio  nazionale,  di
piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche  integrate,  che
siano Identity Provider e che abbiano la qualifica  di  Certification
Authority  accreditata  dall'Agenzia  per  l'Italia   digitale,   con
esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione  e  gestione
delle istanze e dichiarazioni alla  pubblica  amministrazione  e  nei
servizi finanziari di pagamento. Per l'accesso ai benefici, erogabili
secondo i criteri, modalità e  i  limiti  di  importo  definiti  dal
decreto di cui al comma 10, il richiedente é  tenuto  a  registrarsi
all'interno della piattaforma  digitale,  messa  a  disposizione  dal
concessionario   convenzionato,   denominata    «piattaforma    della
ristorazione»,  ovvero   a   recarsi   presso   gli   sportelli   del
concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di
accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra  cui  copia  del
versamento  dell'importo  di  adesione  all'iniziativa  di  sostegno,
effettuato tramite bollettino di pagamento,  fisico  o  digitale.  Il
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  il
concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei
propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per
la richiesta di accesso al beneficio. Sulla base  delle  informazioni
contenute nell'istanza di cui al comma 3 e a seguito  della  verifica
del possesso dei requisiti del richiedente da  parte  del  Ministero,
cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in
formato   digitale,   il   concessionario   convenzionato    provvede
all'emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al 90  per  cento
del valore del contributo, previo accredito da  parte  del  Ministero
degli importi relativi. L'acquisto di cui al comma 2  é  certificato
dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti  richiesti
utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso
gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica
il  concessionario  convenzionato  provvederà  ad   emettere   nelle
medesime  modalità  i  bonifici  a  saldo  del  contributo.  Qualora
l'attività di cui al presente comma  necessiti  dell'identificazione
degli aventi diritto, il personale del  concessionario  convenzionato
procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti  disposizioni,
assumendo a tale fine la qualità di incaricato di pubblico servizio.
Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto é  determinato  l'importo  dell'onere  a
carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio richiesto e i
criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato. 
  7. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela  della  qualità  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), provvede
alle verifiche concernenti i contributi erogati. 
  8. Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita  percezione  del
contributo, oltre al recupero dello stesso, é punita con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio   del   contributo   non
spettante. All'irrogazione della sanzione, ai sensi  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, provvede l'Ispettorato centrale  della  tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
(ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo
non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza  possibilità
di compensazione con crediti entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
notifica dell'atto  emesso  dall'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
In  caso  di  mancato  pagamento  nei  termini  sopra   indicati   la
riscossione coattiva é effettuata mediante ruolo. 
  9.  Qualora  l'attività  d'impresa  di  cui  al  comma   2   cessi
successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario
dell'istanza ai sensi del comma 3 é tenuto a  conservare  tutti  gli
elementi giustificativi del  contributo  spettante  e  a  esibirli  a
richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto  di  recupero  di
cui al comma 8 é  emanato  nei  confronti  del  soggetto  firmatario
dell'istanza che ne é responsabile in solido con il beneficiario. 
  10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare  del  contributo
assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di  quanto
disposto dal presente articolo. 
  11. Agli oneri di cui al  presente  articolo,  nel  limite  di  600
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. All'espletamento delle attività connesse al presente  articolo,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                               Art. 59 
 
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei
                           centri storici 
 
  1. é riconosciuto  un  contributo  a  fondo  perduto  ai  soggetti
esercenti attività di impresa  di  vendita  di  beni  o  servizi  al
pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo  di
provincia  o  di  città  metropolitana  che,  in   base   all'ultima
rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche
competenti per la  raccolta  e  l'elaborazione  di  dati  statistici,
abbiano registrato presenze  turistiche  di  cittadini  residenti  in
paesi esteri: 
    a) per i comuni capoluogo di  provincia,  in  numero  almeno  tre
volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; 
    b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari
o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. 
  2. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del  fatturato
e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020,  degli  esercizi
di cui al comma 1, realizzati nelle zone  A  dei  comuni  di  cui  al
medesimo comma 1, sia  inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese  del
2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di  trasporto  pubblico
non di linea l'ambito territoriale  di  esercizio  dell'attività  é
riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1. 
  3.  L'ammontare  del  contributo  é  determinato  applicando   una
percentuale alla differenza  tra  l'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi riferito al mese  di  giugno  2020  e  l'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle
seguenti misure: 
    a) 15 per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori  a
quattrocentomila euro e  fino  a  un  milione  di  euro  nel  periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto; 
    c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi  superiori  a
un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. L'ammontare del contributo  a  fondo  perduto  é  riconosciuto,
comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi  2  e  3,
non inferiore a mille euro per le persone fisiche e  a  duemila  euro
per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  Detti  importi  minimi
sono altresi' riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività
a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al  comma
1. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non  puo'
essere superiore a 150.000 euro. 
  5. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e  3,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi  da
7 a 14, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  6. Il contributo di cui al presente articolo non é cumulabile  con
il  contributo  di  cui  all'articolo  58  per   le   imprese   della
ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta  per
uno solo dei due contributi. 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 60 
 
         Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,  comma  8,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, é integrata di 64 milioni di  euro
per l'anno 2020. 
  2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, é autorizzata  la  spesa  di  500
milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. All'articolo  43  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «100 milioni di  euro  per  l'anno  2020»
sono sostituite dalle seguenti:  «300  milioni  di  euro  per  l'anno
2020»; 
    b) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 5»  sono  inserite
le seguenti: «, ovvero di imprese che, indipendentemente  dal  numero
degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per
l'interesse nazionale»; 
    c) dopo il comma 2 é inserito il seguente: «2-bis. Nelle ipotesi
di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa  integrazione
di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in  relazione
alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei  dipendenti
della  società  interessata.  In  tali   casi,   la   procedura   di
licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo  di
operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la
finalizzazione   degli   esperimenti   di   cessione   dell'attività
produttiva.»; 
    d) al comma 5, le parole «Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali». 
  4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di  trasformazione
tecnologica   e   digitale   delle   piccole   e    medie    imprese,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  231,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, é incrementata di 50 milioni di euro
per l'anno 2021. 
  5. Per le finalità di promozione della nascita  e  dello  sviluppo
delle società cooperative di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  4  dicembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  2  del  3  gennaio  2015,  la
dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di  cui  all'articolo
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, é incrementata  di
10 milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla  realizzazione
degli  importanti  progetti  di  comune  interesse  europeo  di   cui
all'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del  Fondo  IPCEI  di
cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
é incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021. 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  774  milioni  di
euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021 si  provvede
ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 61 
 
Semplificazioni dei procedimenti  di  accorpamento  delle  camere  di
                              commercio 
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare   il   processo   di
riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto  2015,  n.
124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere  di  commercio
disciplinati dal  decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  219,
pendenti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  si
concludono con l'insediamento degli  organi  della  nuova  camera  di
commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. Scaduto tale termine,  gli
organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo
di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori  dei  conti,
decadono dal trentesimo  giorno  successivo  al  termine  di  cui  al
presente comma e il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
Regione interessata, nomina,  con  proprio  decreto,  un  commissario
straordinario  per  le  camere  coinvolte  in  ciascun  processo   di
accorpamento. 
  2. Ad esclusione del collegio dei revisori dei  conti,  gli  organi
delle Camere di commercio in corso di accorpamento che  sono  scaduti
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  decadono  dal
trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro  dello
sviluppo  economico,  sentita  la  regione  interessata,  nomina   un
commissario straordinario. Alla presente fattispecie non  si  applica
l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 
  3. Il comma 5-quater dell'articolo 1 della legge 29 dicembre  1993,
n. 580, é abrogato. 
  4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n.  580
é sostituito dal seguente: «3. Le camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura sono quelle  individuate  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018. Per le camere di commercio
di cui all'allegato B) del suddetto decreto sono sedi delle camere di
commercio le sedi legali e  tutte  le  altre  sedi  delle  camere  di
commercio accorpate.» 
  5. All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580: 
    a) al comma 4, le parole: «previa approvazione del Ministro dello
sviluppo  economico»,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico»; 
    b) al comma 5, le parole:  «previa  approvazione  del  Ministro»,
sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione al Ministero». 
  6. All'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580: 
    a) dopo il comma 3 é inserito il  seguente:  «3-bis.  Le  Giunte
delle camere di  commercio,  costituite  a  seguito  di  processi  di
accorpamento conclusi  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o  piu'  vice
presidenti al fine di garantire la rappresentanza  equilibrata  delle
circoscrizioni  territoriali  coinvolte  nei  medesimi  processi   di
accorpamento.». 
    b) al comma 5, la lettera c), é sostituta dalla seguente: «c) al
fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo  sviluppo  dei
servizi, definisce i  criteri  generali  per  l'organizzazione  delle
attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte
le sedi della camera di commercio.». 
  7. All'articolo 12, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n.  580,
le parole «e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui
garantire  la  rappresentanza   equilibrata   nel   Consiglio   delle
rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno  in  tale
organo piu' di un rappresentante» sono soppresse. 
                               Art. 62 
 
           Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese 
 
  All'articolo  61  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1, é inserito il seguente: 
    «1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54
a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole  imprese  ai
sensi  dell'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano  in  difficoltà  ai
sensi del medesimo regolamento già alla data del 31  dicembre  2019,
purché le stesse: 
      a) non siano soggette a procedure concorsuali  per  insolvenza,
oppure 
      b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che  al
momento della concessione dell'aiuto l'impresa  abbia  rimborsato  il
prestito o abbia revocato la garanzia; oppure 
      c) non abbiano ricevuto aiuti per  la  ristrutturazione,  salvo
che al momento della concessione dell'aiuto non siano  piu'  soggette
al piano di ristrutturazione.». 
                               Art. 63 
 
         Semplificazione procedimenti assemblee condominiali 
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 9, é inserito il seguente:  «9-bis.  Le  deliberazioni
dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli
interventi di cui al presente articolo sono valide se  approvate  con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e
almeno un terzo del valore dell'edificio.». 
                               Art. 64 
 
Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
  e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche  nel
  Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore. 
 
  1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é  incrementato  di  3.100
milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per  l'anno
2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Una somma pari a 200
milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno  2024
e 100 milioni di euro per l'anno 2025 é assegnata all'ISMEA  per  le
finalità di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente  di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno  finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie. 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 2019,  n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio  2020,  n.
5, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la parola «interamente» é soppressa; 
  b) dopo le parole  «e  nella  prospettiva  di  ulteriori  possibili
operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni» sono aggiunte
le  seguenti:  «ovvero  finalizzati  ad  iniziative  strategiche,  da
realizzarsi   mediante    operazioni    finanziarie,    inclusa    la
partecipazione diretta o indiretta  al  capitale,  a  sostegno  delle
imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.». 
  3. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, le parole «enti del Terzo settore, compresi  gli  enti  religiosi
civilmente   riconosciuti,   esercenti   attività   di   impresa   o
commerciale, anche in via non esclusiva o  prevalente  o  finalizzata
all'autofinanziamento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «enti  non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti». 
  4.  L'efficacia  della   presente   disposizione   é   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.300 milioni di  euro  per
l'anno 2023, a 2.800 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e  a  1.700
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
                               Art. 65 
 
Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge  n.  18
                              del 2020 
 
  1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma  6  lettere
a) e  c)  e  comma  8,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2021». 
  2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo  56,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  la  proroga  della
moratoria  opera  automaticamente  senza  alcuna  formalità,   salva
l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da
far pervenire al  soggetto  finanziatore  entro  il  termine  del  30
settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, presentino esposizioni che non siano  ancora  state
ammesse alle misure  di  sostegno  di  cui  al  comma  2  del  citato
articolo, possono essere ammesse, entro il  31  dicembre  2020,  alle
predette  misure  di  sostegno  finanziario   secondo   le   medesime
condizioni e modalità previste dall'articolo 56. 
  3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle  misure
di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il  termine
di diciotto mesi per l'avvio delle  procedure  esecutive  di  cui  al
medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine  delle  misure  di
sostegno di cui al citato  comma  2,  come  modificato  dal  presente
articolo. 
  4. All'articolo 37-bis del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  al
comma  1,  le  parole  «30  settembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2021». 
  5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto possono  essere  integrate  le
disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  6. Alle finalità di cui al presente articolo si fa fronte  con  la
vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di
cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.  Le
risorse della citata sezione speciale che allo  scadere  dei  termini
per  la  presentazione  della  richiesta   di   escussione   di   cui
all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli
anni successivi  dovessero  risultare  eccedenti  le  esigenze  della
sezione speciale sono  impiegate  per  l'ordinaria  operatività  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
                               Art. 66 
 
              Interventi di rafforzamento patrimoniale 
 
  1. Al fine di  sostenere  programmi  di  sviluppo  e  rafforzamento
patrimoniale delle società soggette a  controllo  dello  Stato,  nel
rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di  settore,  con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'  essere
autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e  di  strumenti
di  patrimonializzazione  di  società  controllate  per  un  importo
complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l'anno
2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 67 
 
                        Riassetto gruppo SACE 
 
  1. Una quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27,  comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  puo'  essere
destinata  alla  copertura  di   operazioni   di   trasferimento   di
partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE. 
  2. Previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e
Cassa depositi e prestiti (CDP)  S.p.A.,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  sottoposto  alla
registrazione della Corte dei conti, é determinato il riassetto  del
gruppo  SACE  e  il  valore  di  trasferimento  delle  partecipazioni
interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando,  in  quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40. 
  3. All'onere in termini di fabbisogno derivante dal versamento  del
corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2, cui si  dà  corso
tramite titoli di  Stato,  anche  appositamente  emessi,  nel  limite
massimo di 4.500 milioni  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per
l'attuazione del presente articolo sono esenti  da  ogni  imposizione
fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione. 
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi per le
attività  previste  dal  presente  articolo   della   consulenza   e
assistenza di esperti di provata esperienza  nel  limite  massimo  di
75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  5. All'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  e  ivi
incluse le decisioni relative alla Simest S.p.A.». 
                               Art. 68 
 
P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani  di  risparmio  a  lungo
                               termine 
 
  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
l'ultimo  periodo  é  sostituito  dai  seguenti:  «Per  i  piani  di
risparmio a lungo termine di cui all'articolo  13-bis,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli  investitori
possono destinare somme o valori  per  un  importo  non  superiore  a
300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti  di
cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti  di  cui  al  presente
comma.». 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno
2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni  di
euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per  l'anno  2026,  343,2
milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 450,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 69 
 
          Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  continuità  nell'operatività  delle
amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di  permanere  negli
immobili conferiti o  trasferiti  ai  fondi  comuni  di  investimento
immobiliare  già   costituiti   ai   sensi   dell'articolo   4   del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  anche  in
considerazione  dell'eccezionale   congiuntura   economica   connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di
alterazione dell'ordinario  andamento  del  mercato  immobiliare,  al
citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001,  dopo  il  comma
2-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
    «2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione  di  cui  al
presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facoltà di  prorogare  o
rinnovare i contratti o stipularne di nuovi,  sulla  base  di  quanto
previsto da uno o piu' decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano: 
      a) la decorrenza e la durata  dei  nuovi  contratti,  ai  sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392; 
      b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori  a  quelli
applicati alla data di entrata in  vigore  del  presente  comma,  che
dovranno  essere  definiti   tenendo   conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 3, comma 8, del decreto- legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
limitatamente alla durata residua del  finanziamento  originario  non
rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso; 
      c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni  da  riconoscere
al locatore in caso di  ritardata  restituzione  degli  immobili  per
scioglimento o cessazione del contratto di locazione; 
      d) le ulteriori condizioni contrattuali. 
    2-septies. Fermo restando che i canoni di locazione devono essere
definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3,  comma  8,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente  alla
durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti
fini  eventuali  proroghe  dello   stesso,   in   caso   di   mancata
sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di permanenza
delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative  negli
immobili per i quali si verifichi  ogni  ipotesi  di  scioglimento  o
cessazione degli effetti dei  contratti  di  locazione  previsti  dal
comma 2-ter, é dovuta un'indennità di occupazione precaria pari  al
canone pro tempore vigente,  senza  applicazione  di  alcuna  penale,
onere o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del  danno
ulteriore provato dal locatore. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma  si  inseriscono  automaticamente  nei  predetti  contratti  di
locazione in corso, ai sensi dell'articolo 1339  del  codice  civile,
anche in deroga ad ogni eventuale  diversa  pattuizione  esistente  e
hanno efficacia  per  un  periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi  a
decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetta. Nelle  more
dell'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze
di  cui  al  comma  2-sexsies,  che  disciplineranno,  tra   l'altro,
metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti
di locazione in essere, sono sospese le relative procedure.». 
  2. Per i medesimi fini di cui al comma  1,  a  decorrere  dall'anno
2021, con la legge di bilancio possono essere definite le risorse  da
appostare  nel  bilancio  dello  Stato  finalizzate  all'acquisto  di
immobili aventi caratteristiche di strategicità,  infungibilità  ed
esclusività, adibiti o da adibire ad  uffici  delle  amministrazioni
statali di cui all'articolo 2, comma 222,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191. 
  3. L'Agenzia del demanio,  in  qualità  di  conduttore  unico  dei
contratti di locazione afferenti gli immobili dei  Fondi  Immobiliari
istituiti ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410,  e  nell'ambito  degli  indirizzi,  criteri  e  risorse
individuati dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  cura  la
definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed
assistenza tecnico-specialistica alle  Amministrazioni  utilizzatrici
dei predetti immobili,  nelle  attività  valutative,  di  analisi  e
scelta, oltre che  delle  condizioni  economiche  di  mercato,  della
proposta complessivamente piu' conveniente,  anche  contemperando  le
molteplici e motivate esigenze istituzionali, logistico,  funzionali,
di razionalizzazione e sociali di lungo periodo  dell'Amministrazione
interessata, volta all'acquisto ovvero alla locazione di immobili per
finalità  istituzionali  nell'ambito  di  un  ristretto  elenco   di
possibili soluzioni alternative individuate anche a  seguito  di  una
specifica ricerca ad evidenza pubblica curata  dalle  Amministrazioni
interessate. In esito  all'attività  svolta  l'Agenzia  del  demanio
rende  specifico  parere  tecnico  anche  asseverando  le  specifiche
esigenze  dell'Amministrazione  richiedente  e  tenendo  conto  della
natura giuridica del soggetto  offerente.  Le  attività  di  cui  al
presente comma, svolte senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica,  possono   essere   fornite   anche   a   richiesta   delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  incluse  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e gli enti previdenziali. 
                               Art. 70 
 
         Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato 
 
  1. In considerazione della  straordinaria  situazione  emergenziale
derivante dalla pandemia di COVID-19  e  delle  misure  adottate  per
contenerla,  stante  la   necessità   di   alleggerire   i   carichi
amministrativi  delle  amministrazioni  statali  anche  mediante   la
dilazione degli adempimenti, con riferimento al quinquennio in corso,
in scadenza il 31 dicembre 2020, il rinnovo degli inventari dei  beni
mobili dello Stato, di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto  del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254,  é  effettuato
con riferimento alla situazione dei  beni  esistenti  in  uso  al  31
dicembre 2021. 
                               Art. 71 
 
  Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società 
 
  1. Alle assemblee delle società  per  azioni,  delle  società  in
accomandita per azioni, delle società  a  responsabilità  limitata,
delle società cooperative  e  delle  mutue  assicuratrici  convocate
entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei
commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei  FIA
italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma  4  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015,  n.  30,
le società di  gestione  del  risparmio  possono  usufruire  di  una
proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori  tre  mesi  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2020,   fermo   restando   le
disposizioni di cui al regolamento di gestione di  ciascun  FIA.  Per
potersi avvalere della proroga di cui al presente comma é necessario
il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA. 
                               Art. 72 
 
  Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, nonché di cui agli articoli 33 e 34  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020. 
                               Art. 73 
 
Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019,  n.
                                 160 
 
  1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 288 dopo le parole «hanno diritto ad un  rimborso  in
denaro, alle condizioni» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi»; 
    b) il comma 289 é sostituito dal seguente: 
      «289. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il
Garante per la protezione  dei  dati  personali,  emana  uno  o  piu'
decreti al fine di stabilire le condizioni e le  modalità  attuative
delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, incluse le
forme di adesione volontaria  e  i  criteri  per  l'attribuzione  del
rimborso, anche in  relazione  ai  volumi  ed  alla  frequenza  degli
acquisti, gli strumenti  di  pagamento  elettronici  e  le  attività
rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso,  nei  limiti  dello
stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto  dai
commi 289-bis e 289-ter.» 
    c) dopo il comma 289 sono inseriti i seguenti: 
      «289-bis. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  utilizza
la  piattaforma  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,   del   decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla  società  di  cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i
servizi  di  progettazione,  realizzazione  e  gestione  del  sistema
informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi  288  e
289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque  non
superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di  euro  per
ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  sono  a  carico  delle  risorse
finanziarie di cui al comma 290. 
      289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze  affida  le
attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai  commi
288 e 289 alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi  pubblici
S.p.A, nonché ogni altra attività  strumentale  e  accessoria,  ivi
inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali  controversie.  Gli
oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori
a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono
a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.». 
  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma  290,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, é incrementata di  2,2  milioni  per
l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021. Agli oneri di cui  al
presente articolo, pari a 2,2 milioni per  l'anno  2020  e  di  1.750
milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 74 
 
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse  emissioni
                      di Co2 g/km - Automotive 
 
  1. All'articolo  44  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera  a),  é  sostituita
dalla seguente: 
 
                =====================================
                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |
                +=============+=====================+
                |0-20         |2.000                |
                +-------------+---------------------+
                |21-60        |2.000                |
                +-------------+---------------------+
                |61-90        |1.750                |
                +-------------+---------------------+
                |91-110       |1.500                |
                +-------------+---------------------+
 
    b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera  b),  é  sostituita
dalla seguente: 
 
                =====================================
                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |
                +=============+=====================+
                |0-20         |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |21-60        |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |61-90        |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |91-110       |750                  |
                +-------------+---------------------+
 
    c) al comma 1-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   sono
individuate le modalità attuative  del  presente  comma  nel  limite
complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»; 
    d) al comma 1-septies, le parole «hanno diritto  a  un  ulteriore
incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro  già  attribuiti  al
primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di
imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici,
biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,
servizi di mobilità elettrica in condivisione  o  sostenibile»  sono
sostituite dalle seguenti: «hanno diritto, nei limiti  delle  risorse
disponibili, a un credito di imposta  del  valore  di  750  euro,  da
utilizzare  entro  tre  annualità  per  l'acquisto  di   monopattini
elettrici,  biciclette  elettriche  o   muscolari,   abbonamenti   al
trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione  o
sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono individuate le modalità attuative del presente comma  anche  ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»; 
    e) Al comma  1-octies  le  parole:  «quale  limite  di  spesa  da
destinare  esclusivamente  all'attuazione  dei  commi  da   1-bis   a
1-septies  del  presente   articolo.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono individuate le modalità per assicurare il rispetto  del  limite
di spesa di cui al presente comma» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del
comma 1-bis del presente articolo.». 
  2. Il fondo di cui all'articolo  1,  comma  1041,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, é rifinanziato di 400  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di cui 300 milioni di euro  quale  limite  di  spesa  da
destinare  esclusivamente  all'attuazione  delle  previsioni  di  cui
all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020,  n.  77,  come  modificate  dal  comma  1  del  presente
articolo, secondo la seguente ripartizione: 
    a)  euro  50  milioni  riservati  per  i  contributi   aggiuntivi
all'acquisto di autoveicoli compresi nelle  fasce  0-20  g/km  Co2  e
21-60 g/km  Co2  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1-bis
dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) euro 150 milioni riservati per i  contributi  all'acquisto  di
autoveicoli compresi  nella  fascia  61-90  g/km  Co2,  acquistati  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto; 
    c) euro 100 milioni riservati per i  contributi  all'acquisto  di
autoveicoli compresi nella  fascia  91-110  g/km  Co2,  acquistati  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
é istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni  di  euro  per
l'anno   2020,   finalizzato   all'erogazione   di   contributi   per
l'installazione  di  infrastrutture  per  la  ricarica   di   veicoli
elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio  di  attività
di  impresa,  arti  e  professioni,  nonché  da   soggetti   passivi
dell'imposta sul reddito  delle  società  (IRES).  Con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i  criteri  e  le  modalità  di  applicazione  e  di  fruizione  del
contributo. Il contributo di cui al presente comma non é  cumulabile
con altre agevolazioni previste per la medesima spesa. 
  4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a  legislazione
vigente, ai fini di cui al comma 107 dell'articolo 1 della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, l'acquisto o il noleggio di veicoli alimentati
ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non é soggetto ai  limiti
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. 
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  500  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 75 
 
Operazioni  di  concentrazione  a  salvaguardia   della   continuità
  d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del  decreto  legislativo
  24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della  legge
10 ottobre  1990,  n.  287,  le  operazioni  di  concentrazione,  non
disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del  Consiglio  del  20
gennaio 2004, riguardanti imprese operanti in mercati  caratterizzati
dalla presenza di servizi ad  alta  intensità  di  manodopera,  come
definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo  14
del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  Europea,  che  abbiano
registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche
a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria,  potrebbero
cessare le loro attività, rispondono a rilevanti interessi  generali
dell'economia nazionale e,  pertanto,  si  intendono  autorizzate  in
deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
fermo restando quanto previsto dal comma 2. 
  2. Le imprese di cui al comma 1 devono  preventivamente  comunicare
le  operazioni  di   concentrazione   all'Autorità   garante   della
concorrenza  e  del  mercato,  unitamente  alla  proposta  di  misure
comportamentali idonee a  prevenire  il  rischio  di  imposizione  di
prezzi o altre condizioni contrattuali  gravose  per  gli  utenti  in
conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con  propria  deliberazione
adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito  il  parere
del  Ministero  dello  sviluppo   economico   e   dell'Autorità   di
regolamentazione del settore, prescrive le  suddette  misure  con  le
modificazioni e  integrazioni  ritenute  necessarie  a  tutela  della
concorrenza e dell'utenza, tenuto anche  conto  della  sostenibilità
complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza  si  applicano
le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10  ottobre  1990,  n.
287. 
  3.  Il  presente   articolo   si   applica   alle   operazioni   di
concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020. 
  4. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 4 é sostituito dal seguente: 
      «4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire  o  cedere,
direttamente o indirettamente: 
        a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato  o
nel soggetto che, anche  indirettamente,  controlla  il  gestore  del
mercato, in misura tale che la  quota  dei  diritti  di  voto  o  del
capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il
10%, 20%, 30% o 50%; 
        b) il controllo del gestore del mercato; 
      ne dà preventiva comunicazione alla Consob. 
      Il controllo sussiste nei  casi  previsti  dall'articolo  2359,
commi primo e secondo, del codice civile.»; 
    b) dopo il comma 4, é aggiunto il seguente comma: 
      «4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume  esistente
nella  forma  dell'influenza  dominante,   salvo   prova   contraria,
allorché ricorra una delle  situazioni  indicate  dall'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo del 1º settembre 1993, n.  385,  ove
applicabili»; 
    c) al comma 5: 
      1) dopo le parole «la Consob puo' opporsi»,  sono  inserite  le
seguenti: «all'acquisizione della partecipazione di cui  al  comma  4
o»; 
      2) le parole «tali cambiamenti mettono» sono  sostituite  dalle
seguenti: «venga messa»; 
      3) dopo le parole «gestione sana e prudente del  mercato»  sono
inserite le seguenti:  «,  valutando  tra  l'altro  la  qualità  del
potenziale acquirente e la  solidità  finanziaria  del  progetto  di
acquisizione in base ai criteri indicati dall'articolo 15,  comma  2,
del  decreto  legislativo  del  24  febbraio   1998,   n.   58,   ove
applicabili»; 
    d) al comma 7: 
      1) le parole «puo' essere  esercitato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore  del
mercato,»; 
      2) le parole «6, lettera a),» sono sostituite  dalle  seguenti:
«4»; 
      3) dopo le parole «in violazione dei commi 4 e 5» sono aggiunte
le seguenti: «e gli altri diritti  che  consentono  di  influire  sul
gestore del mercato.». 
                               Art. 76 
 
               Sospensione scadenza titoli di credito 
 
  1.  All'articolo  11  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 é sostituito dal seguente: 
      «1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di
scadenza relativi a vaglia  cambiari,  cambiali  e  altri  titoli  di
credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi
fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori  e
obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva  la  facoltà
degli stessi di rinunciarvi espressamente.». 
    b) al comma 2, il primo periodo é sostituito dai seguenti:  «Gli
assegni portati all'incasso, non sono protestabili  fino  al  termine
del  periodo  di  sospensione  di  cui  al  comma  1.   Le   sanzioni
amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli  articoli  2  e  5
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci  per
cento della somma dovuta e non pagata di  cui  all'articolo  3  della
citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se  il
traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo  di
sospensione di cui al comma 1, effettua  il  pagamento  dell'assegno,
degli interessi, e delle eventuali spese per il  protesto  o  per  la
constatazione equivalente.». 
                               Art. 77 
 
               Misure urgenti per il settore turistico 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, comma 3,  dopo  la  parola  «alberghiere»  é
inserita la seguente: «, termali»; 
    b) all'articolo 28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite
dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le  parole:  «e  giugno»,  sono
sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»; 
    c) all'articolo 182, comma 1, dopo le parole «tour operator» sono
inserite le  seguenti  «,  nonché  le  guide  e  gli  accompagnatori
turistici» e le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«265 milioni». 
  2. Per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria
prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle  rate
dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, é prorogata  sino
al 31 marzo 2021. Per le  finalità  di  cui  al  presente  comma  la
dotazione della sezione speciale del Fondo di  garanzia  PMI  di  cui
all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  é
incrementata di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3.  L'efficacia  della   presente   disposizione   é   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 339,2 milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 78 
 
Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e
                          dello spettacolo 
 
  1.  In  considerazione   degli   effetti   connessi   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non é dovuta la seconda
rata dell'imposta municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  1,
commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 
    a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali  e
fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; 
    b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2  e  relative
pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli
ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine
e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e
appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei  residence  e  dei
campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori
delle attività ivi esercitate; 
    c) immobili rientranti nella categoria  catastale  D  in  uso  da
parte di imprese esercenti attività  di  allestimenti  di  strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
    d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati  a
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e  spettacoli,
a condizione che i relativi proprietari  siano  anche  gestori  delle
attività ivi esercitate; 
    e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,  night-club  e
simili, a condizione che i relativi proprietari siano  anche  gestori
delle attività ivi esercitate. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti
e delle condizioni previste  dalla  Comunicazione  della  Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro  temporaneo  per
le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19.». 
  3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1,  commi
da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non é dovuta per
gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d). 
  4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 é subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
  5. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dai
commi 1 e  3,  il  Fondo  di  cui  all'articolo  177,  comma  2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, é incrementato di  85,95  milioni
di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al  primo
periodo si provvede con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-città  ed  autonomie  locali,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a  231,60  milioni  di
euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari  a
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  si  provvede
ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 79 
 
  Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale 
 
  1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento
delle strutture ricettive turistico-alberghiere di  cui  all'articolo
10  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,  é  riconosciuto,
nella misura  del  65  per  cento,  per  i  due  periodi  di  imposta
successivi a quello in corso alla  data  del  31  dicembre  2019.  Il
credito  di  imposta  di  cui  al  primo  periodo   é   utilizzabile
esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al  secondo
periodo non si applica la ripartizione in quote  annuali  di  cui  al
comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.  Per
quanto non diversamente disposto dal presente articolo si  osservano,
ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo  10  del  citato
decreto-legge n. 83 del 2014. 
  2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al
presente articolo le strutture che svolgono attività  agrituristica,
come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti
norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3  della  legge  24
ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche  per  la  realizzazione  di
piscine   termali   e   per   l'acquisizione   di   attrezzature    e
apparecchiature  necessarie  per  lo  svolgimento   delle   attività
termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta. 
  3. Per l'attuazione del presente articolo é autorizzata  la  spesa
di 180 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  4. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il decreto di cui all'articolo  10,  comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, é adeguato alle disposizioni del presente articolo. 
                               Art. 80 
 
       Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura 
 
  1. All'articolo 183, del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le  parole:  «171,5  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «231,5 milioni»,  e  al  secondo  periodo,
dopo le parole «dall'annullamento» sono inserite le seguenti: «,  dal
rinvio o dal ridimensionamento»; 
    b) al comma 3, le parole: «100  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «165 milioni»; 
  2.  All'articolo  89  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, le  parole:  «245  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «335 milioni», le  parole:  «145  milioni»
sono sostituite dalle seguenti:  «185  milioni»  e  le  parole:  «100
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»; 
    b) al comma 3, alinea, le parole:  «130»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «335». 
  3. All'articolo  1,  comma  317,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  di  6
milioni di euro per l'anno 2020 e  di  1  milione  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021». 
  4. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  337,
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  é   rifinanziata,   per
l'attuazione degli interventi  del  piano  strategico  ivi  previsto,
nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2020.  All'articolo  7,
comma 1 del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2014,  n.  106,  al  secondo
periodo, dopo  le  parole  «interesse  culturale»  sono  aggiunte  la
seguente: «e  paesaggistico»  e  dopo  la  parola  «realizzare»  sono
aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione,». 
  5. Il Fondo, costituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, é  incrementato
di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  6. All'articolo 119, comma  15-bis,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: «appartenenti alle categorie  catastali  A/1,
A/8  e  A/9»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «appartenenti  alle
categorie catastali A/1, A/8, nonché alla  categoria  catastale  A/9
per le unità immobiliari non aperte al pubblico». 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 245,25 milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 81 
 
Credito d'imposta per gli  investimenti  pubblicitari  in  favore  di
leghe  e  società  sportive  professionistiche  e  di   società   e
               associazioni sportive dilettantistiche 
 
  1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai  lavoratori  autonomi  e  agli
enti  non  commerciali  che  effettuano  investimenti   in   campagne
pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei  confronti  di  leghe
che organizzano campionati  nazionali  a  squadre  nell'ambito  delle
discipline olimpiche ovvero  società  sportive  professionistiche  e
società  ed  associazioni  sportive  dilettantistiche  iscritte   al
registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che
svolgono attività sportiva giovanile, é riconosciuto un contributo,
sotto forma  di  credito  d'imposta,  pari  al  50  per  cento  degli
investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al  31
dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa  stabilito  ai
sensi del comma 6, che  costituisce  tetto  di  spesa.  Nel  caso  di
insufficienza  delle  risorse  disponibili  rispetto  alle  richieste
ammesse, si procede alla ripartizione tra  i  beneficiari  in  misura
proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato
ai sensi  del  presente  articolo,  con  un  limite  individuale  per
soggetto pari al 5 per cento del totale  delle  risorse  annue.  Sono
escluse  dalla  disposizione  di  cui   al   presente   articolo   le
sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono  al  regime
previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
  2.  Il  credito  d'imposta  é   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, previa istanza  diretta  al  Dipartimento  dello
sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
le politiche giovanili e  lo  sport,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  nel  rispetto  della
normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e
i criteri  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, con  particolare  riguardo  ai  casi  di  esclusione,  alle
procedure  di  concessione  e  di  utilizzo   del   beneficio,   alla
documentazione richiesta,  all'effettuazione  dei  controlli  e  alle
modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite  di  spesa
di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione  che  i  pagamenti
siano effettuati con versamento bancario o  postale  ovvero  mediante
altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie  deve
essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a
leghe  e  società   sportive   professionistiche   e   società   ed
associazioni   sportive   dilettantistiche   con   ricavi,   di   cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  del  Testo  Unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi  al  periodo  d'imposta
2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari  a  200.000  euro  e
fino a un massimo  di  15  milioni  di  euro.  Le  società  sportive
professionistiche    e    società    ed    associazioni     sportive
dilettantistiche,  oggetto  della   presente   disposizione,   devono
certificare di svolgere attività sportiva giovanile. 
  5. Il corrispettivo sostenuto per  le  spese  di  cui  al  comma  1
costituisce, per il soggetto erogante, spesa  di  pubblicità,  volta
alla promozione dell'immagine, dei prodotti o  servizi  del  soggetto
erogante mediante una specifica attività della controparte. 
  6.  Agli  oneri  di  cui  al  presente  articolo,  per  un  importo
complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di  spesa
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle
attività  amministrative  inerenti  alle  disposizioni  di  cui   al
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 82 
 
     Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021 
 
  1. La Federazione Italiana Sport  Invernali  (FISI),  in  relazione
alla garanzia  dalla  stessa  prestata  in  favore  della  Fondazione
Cortina 2021  per  l'adempimento  delle  obbligazioni  pecuniarie  da
quest'ultima contratte nei confronti  dell'Istituto  per  il  credito
sportivo, puo' richiedere la concessione della  controgaranzia  dello
Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da
escutersi in caso di annullamento  dei  campionati  mondiali  di  sci
alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021  dovuto
all'emergenza COVID-19. La garanzia é  elencata  nell'allegato  allo
stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  definiti  modalità,
condizioni e termini per la concessione della suddetta garanzia,  nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea. 
  2. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)  predispone  ogni
anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti
l'evento denominato «Mondiali di  Sci  Cortina  2021»  una  relazione
sulle  attività  svolte  dal   comitato   organizzatore   denominato
«Fondazione  Cortina  2021»   ,   accompagnata   da   una   analitica
rendicontazione dei costi  per  l'organizzazione  dell'evento,  e  la
invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per  lo
Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per
il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 
  3. All'articolo  61  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter, le parole «alla Struttura di missione per  gli
anniversari   nazionali   e   gli   eventi   sportivi   nazionali   e
internazionali, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 settembre 2019» , sono sostituite dalle  seguenti:  «alla
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport» ; 
    b) al comma 7 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  la
realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi  9  e
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357»; 
    c) al comma 21, le parole  «31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 gennaio 2021». 
  4. All'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, l'ultimo periodo é soppresso. 
  5. Per le finalità di cui al presente articolo é  autorizzata  la
spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi  oneri,  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in
favore della società Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'articolo 1,
comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
                               Art. 83 
 
     Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale 
 
  1. Al fine di  potenziare  il  servizio  civile  universale,  quale
strumento di tutela  dei  territori  e  di  sostegno  alle  comunità
nell'ambito della gestione  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,
gli stanziamenti per il  Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile,
istituito dall'articolo 19 della legge  8  luglio  1998,  n.  230,  e
iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, di cui  alla  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022», sono  incrementati
di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 84 
 
              Disposizioni in materia di autotrasporto 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  150,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, é incrementata di 5 milioni di
euro per l'anno 2020. Tali risorse sono  destinate  ad  aumentare  la
deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate
di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  2. Le somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi,
anche in forma societaria, dalle  cooperative  e  dai  raggruppamenti
aventi sede in Italia  ovvero  in  altro  paese  dell'Unione  europea
iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche  e  giuridiche  che
esercitano  l'autotrasporto  di  cose  per   conto   terzi   di   cui
all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari  di
licenza comunitaria ai sensi del Regolamento  CE  n.  881/92  del  26
marzo 1992, a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali
ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  decreto-legge  28  dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999 n. 40, e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
e  eventualmente  rimaste  nella  loro  disponibilità,  in   ragione
dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in  favore  dei
beneficiari  aderenti  al  consorzio,  alla  cooperativa  ovvero   al
raggruppamento,  per  un  periodo  superiore  a  ventiquattro   mesi,
decorrenti dalla pubblicazione del decreto di  pagamento  concernente
il  rimborso  compensato  dei  pedaggi  delle  imprese   beneficiarie
adottato dal citato Albo, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti. Le somme restituite sono destinate in favore di iniziative
deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per  il  sostegno
del  settore  e  per  la  sicurezza  della  circolazione,  anche  con
riferimento all'utilizzo delle infrastrutture. 
                               Art. 85 
 
Misure compensative per il trasporto di passeggeri  con  autobus  non
soggetti a obblighi di  servizio  pubblico,  nonché  in  materia  di
               trasporto aereo di linea di passeggeri 
 
  1. Al fine di sostenere il settore  dei  servizi  di  trasporto  di
linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti
a obblighi di servizio pubblico,  nonché  di  mitigare  gli  effetti
negativi derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  é
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
destinato a compensare i danni subiti dalle imprese  esercenti  detti
servizi ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni regionali,
in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle  misure
di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo
dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre  2020  rispetto  alla  media  dei
ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabiliti i criteri  e  le  modalità  per  il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1.  Tali  criteri,
al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti  anche  tenendo
conto dei costi cessanti, dei minori  costi  di  esercizio  derivanti
dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  in
conseguenza  della  medesima  emergenza.  Sono  esclusi  gli  importi
recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o  altra  fonte
per il ristoro del medesimo danno. 
  3. L'efficacia della  disposizione  di  cui  ai  commi  1  e  2  é
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a  20  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  5.  In  considerazione  del  protrarsi  dello  stato  di  emergenza
connesso alla pandemia COVID-19, al fine di assicurare  l'efficienza,
la sicurezza e  la  continuità  del  trasporto  aereo  di  linea  di
passeggeri ed  evitare  un  pregiudizio  grave  e  irreparabile  alle
imprese, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio,  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'articolo 79, comma
2,  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  come  modificato
dall'articolo  202  del  decreto  legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
Ministero dello sviluppo economico, a valere  sul  fondo  di  cui  al
comma 7 del citato articolo 79, é autorizzato ad erogare,  a  titolo
di anticipazione un importo complessivo non superiore a  250  milioni
di euro alle imprese aventi  i  requisiti  di  cui  al  comma  2  del
medesimo articolo 79 e  che  ne  abbiano  fatto  ovvero  ne  facciano
richiesta. Tale  anticipazione  comprensiva  di  interessi  al  tasso
Euribor a sei mesi pubblicato il  giorno  lavorativo  antecedente  la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti  base,  é  restituita,
entro il  15  dicembre  2020,  mediante  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui
al comma 7 del citato articolo 79. In caso di  perfezionamento  della
procedura con esito positivo, non  si  dà  luogo  alla  restituzione
dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta
acquisito definitivamente dai beneficiari. 
  6. Per le motivazioni e le finalità di cui al comma 5, nelle  more
del perfezionamento dell'iter autorizzatorio ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento  dell'Unione  europea
previsto all'articolo 198 del decreto - legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sul fondo di
cui al medesimo articolo 198, é autorizzato ad erogare, a titolo  di
anticipazione un importo complessivo non superiore a  50  milioni  di
euro alle imprese aventi i requisiti di cui al citato articolo e  che
ne facciano richiesta. Tale anticipazione, comprensiva  di  interessi
al  tasso  Euribor  a  sei  mesi  pubblicato  il  giorno   lavorativo
antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, é
restituita,  entro  il  15   dicembre   2020,   mediante   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al citato Fondo. In caso di perfezionamento della procedura con esito
positivo, non si dà luogo alla restituzione  dell'anticipazione  né
al  pagamento   degli   interessi   e   l'importo   resta   acquisito
definitivamente dai beneficiari. 
                               Art. 86 
 
         Misure in materia di trasporto passeggeri su strada 
 
  1. All'articolo 1, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 113, le parole: «per gli investimenti da parte  delle
imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a  3
milioni di euro per l'anno 2020,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per  gli  investimenti  da  parte  delle  imprese  di  autotrasporto
esercenti l'attività di trasporto di  passeggeri  su  strada  e  non
soggetti ad obbligo di  sevizio  pubblico  sono  stanziate  ulteriori
risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020,»; 
    b) al comma 114, primo periodo, le parole «nel  caso  di  veicoli
adibiti al trasporto passeggeri,»sono soppresse,  e  le  parole:  «30
settembre 2020»sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»  ed
é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità
di cui al comma 113 una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse
autorizzate al medesimo comma sono destinate al ristoro delle rate di
finanziamento o dei canoni di leasing, con  scadenza  compresa  anche
per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020  e  il  31  dicembre
2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal  1°  gennaio
2018, anche mediante contratti di  locazione  finanziaria,  da  parte
delle imprese di cui al comma 113 di veicoli  nuovi  di  fabbrica  di
categoria M2 ed M3  ed  adibiti  allo  svolgimento  del  servizio  di
trasporto di passeggeri su strada». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 87 
 
                Misure urgenti per il trasporto aereo 
 
  1.  All'articolo  79  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, secondo  periodo,  le  parole  «L'efficacia  della
presente  disposizione  é   subordinata   all'autorizzazione   della
Commissione europea.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «L'esercizio
dell'attività é  subordinato  alle  valutazioni  della  Commissione
europea.»; 
    b) il comma 4-bis é sostituito dal seguente: «4-bis. In sede  di
prima applicazione della presente disposizione, é  autorizzata,  con
le modalità di cui al comma 4, la costituzione della società  anche
ai fini dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale  sociale
iniziale é determinato in 20 milioni di  euro,  cui  si  provvede  a
valere sul fondo di cui al comma 7. Il Consiglio  di  amministrazione
della  società  redige  ed  approva,  entro  trenta   giorni   dalla
costituzione della società,  un  piano  industriale  di  sviluppo  e
ampliamento  dell'offerta,  che  include  strategie  strutturali   di
prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la costituzione di  una
o piu' società controllate o partecipate per la gestione dei singoli
rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con  altri
soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché  l'acquisto
o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese
titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile, anche in  amministrazione  straordinaria.  Il
piano é trasmesso alla Commissione europea  per  le  valutazioni  di
competenza, nonché alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni
parlamentari  competenti  esprimono  parere  motivato   nel   termine
perentorio di trenta giorni dalla data di  assegnazione,  decorso  il
quale si prescinde dallo stesso. La società procede all'integrazione
o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della  decisione
della Commissione europea. 
                               Art. 88 
 
                 Decontribuzione cabotaggio crociere 
 
  1. Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  negativi  derivanti  dalla
diffusione  del  virus  COVID-19  e  di   salvaguardare   i   livelli
occupazionali delle imprese esercenti attività  crocieristica  e  di
cabotaggio marittimo, nonché per consentire  la  prosecuzione  delle
attività  essenziali  marittime,  la  continuità  territoriale,  la
salvaguardia  dei  livelli  occupazionali,   la   competitività   ed
efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i  benefici  di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  1997,  n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1998  n.
30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre
2020, alle imprese armatoriali  delle  unità  o  navi  iscritte  nei
registri  nazionali  che  esercitano  attività  di  cabotaggio,   di
rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla  propulsione  ed
ai consumi di  bordo  delle  navi,  nonché  adibite  a  deposito  ed
assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   sono
individuate le modalità attuative del comma  1,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro  per
l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di  euro  per
l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini  di  saldo
netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di  euro  per  l'anno
2020  in  termini  di  indebitamento  netto,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 89 
 
Istituzione di un fondo per la compensazione  dei  danni  subiti  dal
                   settore del trasporto marittimo 
 
  1. In considerazione  dei  danni  subiti  dall'intero  settore  del
trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da  COVID19
e  al  fine  di  salvaguardare   i   livelli   occupazionali   e   la
competitività ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri  e
merci via mare, é istituito presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni  di
euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei  ricavi
tariffari relativi ai  passeggeri  trasportati  nel  periodo  dal  23
febbraio 2020 al 31 dicembre 2020  rispetto  alla  media  dei  ricavi
registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. 
  2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e  dei  Trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabiliti i criteri  e  le  modalità  per  il
riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1,  alle  imprese
armatoriali che operano con navi di bandiera italiana,  iscritte  nei
registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate  nei  trasporti  di
passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche  in  via
non esclusiva, per l'intero anno. Tali criteri, al  fine  di  evitare
sovra compensazioni, sono definiti  anche  tenendo  conto  dei  costi
cessanti,   dei   minori   costi   di   esercizio   derivanti   dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  in
conseguenza  della  medesima  emergenza.  Sono  esclusi  gli  importi
recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o  altra  fonte
per il ristoro del medesimo danno. 
  3.  L'efficacia  della   presente   disposizione   é   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  50  milioni
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 90 
 
         Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente 
 
  1. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito con, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma  1  é  sostituito  dal  seguente:  «1.  Al  fine  di
sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di  linea
eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio  di
noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle  misure
di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, un'efficace  distribuzione  degli  utenti  del  predetto
trasporto pubblico, nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  é  istituito  un  fondo,  con  una
dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo
sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle  risorse,
in favore delle persone fisicamente impedite o comunque  a  mobilità
ridotta, con  patologie  accertate,  anche  se  accompagnate,  ovvero
appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli  effetti  economici
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in  stato
di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o
capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al  50  per  cento
della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro  20
per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per  gli
spostamenti effettuati  a  mezzo  del  servizio  di  taxi  ovvero  di
noleggio con conducente. I  buoni  viaggio  non  sono  cedibili,  non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente.»; 
    b) il comma 2 é sostituito dal seguente:  «2.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si
provvede al trasferimento in favore dei comuni  di  cui  al  comma  1
delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i  seguenti
criteri: 
      a) una quota pari al 50 per cento del totale,  per  complessivi
17,5 milioni di euro, é ripartita in  proporzione  alla  popolazione
residente in ciascun comune interessato; 
      b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni
di euro, é  ripartita  in  proporzione  al  numero  di  licenze  per
l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per  l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente rilasciata da ciascun  comune
interessato; 
      c) una quota pari al restante 20 per cento, per  complessivi  7
milioni di euro, é ripartita in parti  eguali  tra  tutti  i  comuni
interessati.»; 
    c) il comma 4 é sostituito  dal  seguente:  «4.  Ciascun  comune
individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto  di  cui
al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo,  privilegiando  i
nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di  altre  misure
di sostegno pubblico.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a complessivi  30  milioni
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 91 
 
Internazionalizzazione  degli  enti  fieristici  e   delle   start-up
                             innovative 
 
  1. é istituita un'apposita  sezione  del  fondo  rotativo  di  cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394, volta al supporto ai processi  di  internazionalizzazione  degli
enti  fieristici  italiani,  costituiti  in  forma  di  società   di
capitali. Le iniziative di  cui  al  presente  comma  possono  essere
realizzate  mediante  interventi  temporanei  di  partecipazione  nel
capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione  di  altri
strumenti finanziari, nonché concessione di  finanziamenti,  secondo
termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera  del  Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, a condizioni di mercato o nei  limiti  e  alle
condizioni previsti dalla vigente normativa  europea  in  materia  di
aiuti di Stato. 
  2. Le disponibilità del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono
incrementate di 300 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Il  Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, determina, nei limiti di cui al primo periodo,
la quota parte del fondo rotativo da destinare alla sezione del fondo
stesso di cui al comma 1. 
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, é ulteriormente  incrementata  di
euro 63 milioni per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera
d) del medesimo comma. 
  4. All'articolo 18-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «a  tutti  gli  Stati  non  appartenenti
all'Unione europea», sono sostituite dalle  seguenti:  «a  tutti  gli
Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea»; 
    b) al comma 2, é aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Gli
interventi del fondo di cui  al  comma  1  possono  riguardare  anche
iniziative promosse dalle start-up innovative di cui all'articolo  25
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; 
    c) al comma 5, il secondo periodo é soppresso. 
  5. La dotazione  del  fondo  rotativo  per  operazioni  di  venture
capital di cui all'articolo 1, comma 932,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, é incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante
dal comma 3, pari a 63 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  e  della
relativa compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno
delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 22-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo  2020,  n.18,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le  parole  «2.673,2  milioni  di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.573,2 milioni di euro» 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'artico 114. 
                               Art. 92 
 
      Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge  21  luglio
2016, n. 145, é incrementato di euro 11 milioni per l'anno 2020. 
  2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,  dopo  le  parole  «per  l'anno  2021»  sono
inserite le seguenti: «nonché 3,5 milioni per l'anno 2022»; 
    b) al terzo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; 
    c) é aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «I  contratti  di
lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere  prorogati,
anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla
conclusione delle attività del Commissariato generale di sezione.». 
  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  euro  11
milioni per l'anno 2020 e a 3,5 milioni per l'anno 2022, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di   parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
                               Art. 93 
 
                  Disposizioni in materia di porti 
 
  1. All'articolo 199, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, alinea, le parole  «30  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni;» 
    b) al comma 7, lettera a) le parole «6 milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «26 milioni» e dopo le parole  «,  qualora  prive  di
risorse proprie utilizzabili  a  tali  fini»  inserire  le  seguenti:
«,nonché a finanziare il riconoscimento  da  parte  delle  Autorità
marittime, relativamente ai porti non sede di  Autorità  di  sistema
portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del  medesimo  comma
1»; 
  2. All'articolo 46 del codice della navigazione il primo periodo é
sostituito dal  seguente:  «Fermi  i  divieti  ed  i  limiti  di  cui
all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  quando
il  concessionario  intende  sostituire  altri  nel  godimento  della
concessione    deve    chiedere    l'autorizzazione    dell'autorità
concedente.». 
  3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre  2016  n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017  n.
18,» le parole da «nella  quale  confluiscono»  fino  alla  fine  del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «nella quale  confluiscono  i
lavoratori  in  esubero  delle   imprese   che   operano   ai   sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi  compresi  i
lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai  sensi
dell'articolo 18 della citata n. 84 del 1994». 
  4. La disposizione di cui al comma 3  si  applica  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso per  le
mensilità comprese fino al 31 dicembre 2020. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 94 
 
       Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali 
 
  1. All'articolo 13-bis, comma  4,  del  decreto-legge  del  decreto
legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «entro il 30 settembre 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2020». 
                               Art. 95 
 
Misure  per  la  salvaguardia  di  Venezia  e  della  sua  laguna   e
         istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia 
 
  1. é istituita l'Autorità per la laguna di  Venezia,  di  seguito
«Autorità», con sede in Venezia. L'Autorità é  ente  pubblico  non
economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia  amministrativa,
organizzativa, rertlamentare, di bilancio e finanziaria.  L'Autorità
opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche  ad  essa  affidate  in
base ai principi  di  legalità,  imparzialità  e  trasparenza,  con
criteri di efficienza, economicità ed  efficacia  nel  perseguimento
della sua missione. L'Autorità é sottoposta ai poteri di  indirizzo
e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo
le disposizioni di cui al presente articolo. Il  quinto  e  il  sesto
periodo del comma 3 dell'articolo  18  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, sono abrogati. 
  2. All'Autorità sono attribuite tutte  le  funzioni  e  competenze
relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna
e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi  incluse  quelle
di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171  e  29
novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite  al  Magistrato
alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia  Giulia
ai  sensi  dell'articolo  18,   comma   3,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare l'Autorità: 
    a) approva, nel rispetto del piano generale degli  interventi  di
cui all'articolo 4, legge 29 novembre  1984,  n.  798,  il  programma
triennale per la tutela della laguna di Venezia, il  programma  unico
integrato e il programma di gestione e manutenzione  dell'opera  già
denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE; 
    b) svolge attività di progettazione e gestione degli  interventi
di salvaguardia in ambito lagunare  in  amministrazione  diretta,  su
base convenzionale, tramite società da essa controllate  o  mediante
affidamenti all'esito di  procedure  di  gara  espletate  secondo  le
modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    c) provvede al coordinamento e all'alta sorveglianza su tutti gli
interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare  e  svolge  attività
tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa  alla  manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili  destinati  alle  attività  di
competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico,
architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito
lagunare; 
    d) svolge  attività  di  gestione  e  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria del MOSE; a tal fine, per  lo  svolgimento  di  servizi
professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non
reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,  una
società  da  essa  interamente  partecipata,  i  cui  rapporti   con
l'Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con  le
risorse disponibili  a  legislazione  vigente  per  le  attività  di
manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un  piano  che
comprovi la  sussistenza  di  concrete  prospettive  di  mantenimento
dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; 
    e)  svolge  attività  tecnica  di  vigilanza   e   supporto   ad
amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di
opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di  finanziamento  non
di diretta competenza; 
    f) assicura la gestione e tutela del demanio  marittimo  lagunare
nelle aree di competenza e lo  svolgimento  delle  relative  funzioni
amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; 
    g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante  emissione
di ordinanze, e di coordinamento amministrativo  delle  attività  di
repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle
leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984,
n. 798; 
    h)  assicura  il  supporto  di  segreteria  al  Comitato  di  cui
all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; 
    i)  provvede  alla  riscossione  delle  sanzioni   amministrative
derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; 
    l) provvede al rilascio delle concessioni e  autorizzazioni  allo
scarico delle acque reflue  e  alla  verifica  della  qualità  degli
scarichi  in  relazione  ai  limiti  legali,  nonché  alla  gestione
dell'attività amministrativa, contabile e di riscossione dei  canoni
dovuti per gli scarichi reflui in laguna; 
    m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei  canali  di
competenza statale nonché alla riscossione delle relative tasse; 
    n)  assicura  la  gestione  e   il   funzionamento   del   Centro
sperimentale per modelli idraulici; 
    o) assicura attività  di  supporto  alle  altre  amministrazioni
responsabili  della  salvaguardia  di  Venezia  e  della  laguna,  di
coordinamento  e  controllo  tecnico-amministrativo  delle  attività
affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali  la  difesa
dalle   acque   alte,   la   protezione   dalle   mareggiate   e   la
riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; 
    p) esercita le funzioni di regolazione  della  navigazione  della
laguna di Venezia, nonché l'esecuzione di tutte le opere  necessarie
al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei  canali
marittimi  e  delle  zone  portuali  di   competenza   dell'Autorità
marittima e dell'Autorità di sistema portuale; 
    q) rilascia le autorizzazioni e concessioni  per  dissodamenti  e
piantagioni entro il perimetro  lagunare,  nonché  per  il  prelievo
dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso; 
    r) rilascia le concessioni o autorizzazioni  per  lo  scarico  di
rifiuti  e  provvede  alla  gestione  dei  relativi  canoni;   svolge
attività di monitoraggio e  controllo  meteorologico  e  ambientale,
anche ai fini del controllo  della  qualità  delle  acque  lagunari,
nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche; 
    s) valuta ed esprime i pareri sulla validità dei trattamenti  di
depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della
laguna, sia per  quelli  defluenti  in  mare  aperto  tramite  canali
artificiali in prossimità della laguna; 
    t)  verifica  la  conformità  al  progetto  degli  impianti   di
depurazione realizzati. 
  3.  L'Autorità  promuove  lo  studio  e  la  ricerca  volti   alla
salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di
ricerca applicata, di informazione  e  didattica,  anche  tramite  il
Centro  di  studio  e  di  ricerca  internazionale  sui   cambiamenti
climatici di cui all'articolo 1, commi 119  e  120,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorità
si puo' avvalere della collaborazione delle università e di enti  di
ricerca pubblici e privati. 
  4. Sono organi dell'Autorità: 
    a) il Presidente; 
    b) il Comitato di gestione; 
    c) il Comitato consultivo; 
    d) il Collegio dei revisori dei conti. 
  5. Il Presidente é il rappresentante legale dell'Autorità, é  il
responsabile del suo  funzionamento  e  ne  dirige  l'organizzazione,
emanando  tutti  i  provvedimenti  che  non  siano  attribuiti  dalla
presente  disposizione  o  dallo  statuto  agli  altri   organi.   Il
Presidente é scelto tra  persone  che  abbiano  ricoperto  incarichi
istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta  e
riconosciuta competenza ed esperienza nei  settori  nei  quali  opera
l'Autorità ed é nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentiti la Regione Veneto e il Comune di  Venezia,  previo
parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari.  L'incarico  di
Presidente ha la durata massima di tre anni, é rinnovabile  per  una
volta ed é incompatibile con altri rapporti  di  lavoro  subordinato
pubblico o privato e  con  qualsiasi  altra  attività  professionale
privata.  I  dipendenti   di   pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 sono collocati in posizione di aspettativa o  di  fuori  ruolo  o
altra  posizione  equiparata  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti,  per  l'intera  durata   dell'incarico.   All'atto   del
collocamento fuori ruolo é reso indisponibile,  per  la  durata  del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. Al Presidente é corrisposto un compenso  stabilito  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  secondo  i
criteri e parametri previsti per gli enti  ed  organismi  pubblici  e
posto a carico del bilancio dell'Autorità e comunque nel  limite  di
cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  6.  Il  Comitato   di   gestione   é   composto   dal   Presidente
dell'Autorità, che lo presiede, e da  sette  dipendenti  di  livello
dirigenziale  scelti   tra   il   personale   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e  per  il
turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia
e del Comune di Venezia, e nominati,  per  la  durata  di  tre  anni,
secondo le  modalità  previste  dallo  statuto.  In  sede  di  prima
applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono  individuati
dalle Amministrazioni di appartenenza e  nominati  con  provvedimento
del Presidente dell'Autorità, adottato  entro  trenta  giorni  dalla
data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo  periodo.  Il
Comitato  di  gestione  delibera,  su  proposta  del  Presidente,  lo
statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri
atti  di   carattere   generale   che   regolano   il   funzionamento
dell'Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani  aziendali
e le  spese  che  impegnino  il  bilancio  dell'Autorità,  anche  se
ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al  limite  fissato
dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale  il  voto
del Presidente. Il Presidente sottopone alla valutazione del Comitato
di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti
responsabili delle strutture di vertice dell'Autorità. Ai componenti
del Comitato di gestione non spetta alcun  emolumento,  compenso  né
rimborso spese  a  qualsiasi  titolo  dovuto.  Le  deliberazioni  del
Comitato di gestione relative allo statuto,  ai  regolamenti  e  agli
atti  di   carattere   generale   che   regolano   il   funzionamento
dell'Autorità sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti  per   l'approvazione   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata  per
ragioni di legittimità o di merito. Le  deliberazioni  si  intendono
approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle  stesse
non venga emanato alcun  provvedimento  ovvero  non  vengano  chiesti
chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima  ipotesi  il
termine per l'approvazione é interrotto sino a  che  non  pervengono
gli elementi richiesti. 
  7. Per l'espletamento dei propri  compiti  l'Autorità  si  avvale,
nelle forme e  nei  modi  previsti  dallo  statuto,  di  un  Comitato
consultivo composto da sei componenti, nominati con provvedimento del
Presidente dell'Autorità, su proposta, rispettivamente, del  Sindaco
di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mar  Adriatico  Settentrionale,  del  Comandante
generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto,  del  Presidente
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  Ambientale  e
del  Presidente  della  Giunta  Regionale  del  Veneto,  scelti   tra
soggetti, anche estranei alla  pubblica  amministrazione,  dotati  di
specifiche e comprovate competenze e esperienza in materia  idraulica
e  di  morfodinamica  lagunare  e   di   gestione   e   conservazione
dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun
emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
  8. Il Collegio dei revisori dei conti é composto da un Presidente,
da due membri effettivi e due supplenti,  nominati  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo ed
uno supplente sono designati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. I revisori durano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere
confermati una  sola  volta.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti
esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del  decreto  legislativo
30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei componenti  del  Collegio  dei
revisori dei conti sono stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia delle finanze secondo i criteri  e  parametri  previsti
per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio
dell'Autorità. 
  9.  Lo  statuto  dell'Autorità,  adottato,  in   sede   di   prima
applicazione, dal Presidente dell'Autorità, é approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze.  Lo  statuto  disciplina  le
competenze degli organi di direzione dell'Autorità, reca i  principi
generali   in   ordine   all'organizzazione   ed   al   funzionamento
dell'Autorità, istituendo, inoltre, apposita struttura di  controllo
interno  e  prevedendo  forme  adeguate  di  consultazione   con   le
organizzazioni      sindacali      maggiormente      rappresentative.
L'articolazione degli uffici é stabilita  con  disposizioni  interne
adottate secondo le modalità previste dallo statuto.  La  Corte  dei
conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorità
con le modalità  stabilite  dalla  legge  21  marzo  1958,  n.  259.
L'Autorità  puo'  avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611. 
  10. In ragione dell'esercizio delle funzioni  di  cui  al  presente
articolo, é assegnato all'Autorità un contingente di  personale  di
100 unità, di cui due unità di livello dirigenziale  generale,  sei
unità di livello dirigenziale non generale e  novantadue  unità  di
livello   non   dirigenziale.   L'Autorità   adotta,   con    propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del  personale
dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35,  comma  3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  In  particolare,  il
regolamento di amministrazione: 
    a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità; 
    b) fissa le dotazioni  organiche  complessive  del  personale  di
ruolo dipendente dall'Autorità nel limite massimo di 100 unità. 
  11.   I   dipendenti   in   servizio   presso   il   Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per  il  Veneto,  Trentino-Alto
Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  svolgono  compiti
relativi alle funzioni dall'articolo 54, comma  1,  lettera  d),  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel  ruolo
organico dell'Autorità con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle finanze e  per  la  pubblica  amministrazione  con  contestuale
riduzione   della   dotazione   organica   dell'amministrazione    di
provenienza e trasferimento delle relative  risorse  finanziarie.  Il
personale  non  dirigenziale  trasferito  mantiene   il   trattamento
economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle  voci  di
natura fissa e continuativa, ove piu' favorevole, in godimento presso
l'amministrazione  di  provenienza  al  momento   dell'inquadramento,
mediante  assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  12. L'Autorità puo' avvalersi, per motivate esigenze,  nell'ambito
della dotazione organica,  di  dipendenti  dello  Stato  o  di  altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati  in  posizione
di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle  forme  previste
dai  rispettivi  ordinamenti,  ovvero   in   aspettativa   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  ad  esclusione
del  personale  docente,  educativo,   amministrativo,   tecnico   ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche. 
  13. Nel limite della dotazione organica di cui al  comma  10  e  al
termine  delle  procedure  di  cui  al  comma  11,   l'Autorità   é
autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato  di  due  unità  di
personale dirigenziale di livello non  generale  per  l'anno  2020  e
delle rimanenti unità  di  personale  a  copertura  delle  posizioni
vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da  inquadrare  nelle
aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui  al
comma 10. Le procedure concorsuali per il reclutamento del  personale
di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità di cui agli
articoli  247  e  249  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
valorizzando, in particolare, l'esperienza  maturata  in  materia  di
progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in
materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree. 
  14. Al personale dell'Autorità si applicano  le  disposizioni  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del personale dell'area e del  comparto  funzioni
centrali secondo le tabelle retributive sezione EPNE. 
  15. Nelle more della piena operatività dell'Autorità, la cui data
é determinata con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, adottato su proposta del Presidente  dell'Autorità  entro
sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di  cui  al
comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo,  ove  già  esistenti,  continuano  ad  essere
svolte dalle amministrazioni e dagli  enti  pubblici  competenti  nei
diversi settori interessati. 
  16. L'Autorità é dotata di un proprio patrimonio,  costituito  da
un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali  alla
sua attività. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i beni che  costituiscono  il  patrimonio  iniziale.
Agli oneri derivanti dai  commi  da  1  a  15,  ivi  compresi  quelli
relative alla costituzione ed al primo avviamento della  società  di
cui alla lettera d) del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per
l'anno 2020 e in euro  5  milioni  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  17. Per le attività di gestione  e  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria del MOSE é autorizzata la spesa di 40 milioni di  euro
per ciascuno degli anni  da  2021  al  2034.  Al  relativo  onere  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  18. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio
decreto, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore
del Consorzio Venezia Nuova  e  della  Costruzioni  Mose  Arsenale  -
ComarS.c.ar.l..  Con  il  decreto  di  nomina  viene  determinato  il
compenso  spettante  al  Commissario  liquidatore  sulla  base  delle
tabelle allegate  al  decreto  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi  al  pagamento
di tale compenso sono  a  carico  delle  società  di  cui  al  primo
periodo. 
  19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza  di
tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia  Nuova  e
della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., di cui il  predetto
Commissario  liquidatore  assume  i  relativi  poteri,  funzioni   ed
obblighi. Gli organi anche straordinari  delle  società  di  cui  al
primo periodo, entro sessanta giorni  dalla  nomina  del  Commissario
liquidatore, trasmettono al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  nonché  al  Commissario   liquidatore,   una   relazione
illustrativa recante  la  descrizione  dell'attività  svolta  ed  il
relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro  carico
previsti dalla vigente normativa. 
  20. Il Commissario liquidatore ha il compito: 
    a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e  la  Costruzioni  Mose
Arsenale -  ComarS.c.ar.l.  al  fine  di  ultimare  le  attività  di
competenza relative al MOSE  ed  alla  tutela  e  salvaguardia  della
Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonché di
procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorità; 
    b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose
Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo  alla  relativa  liquidazione,
successivamente alla consegna del MOSE all'Autorità medesima.  Nello
svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore  provvede,
altresi', alla verifica ed all'accertamento  delle  attività  svolte
dal Consorzio Venezia Nuova  e  della  Costruzioni  Mose  Arsenale  -
ComarS.c.ar.l., nonché all'adozione  dei  necessari  atti  anche  di
natura negoziale. 
  21. Il Commissario liquidatore assume tutti  i  poteri  ordinari  e
straordinari per la gestione del  Consorzio  Venezia  Nuova  e  della
Costruzioni  Mose  Arsenale  -   ComarS.c.ar.l.,   attenendosi   agli
indirizzi strategici e operativi del Commissario  nominato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
anche ai fini della celere esecuzione  dei  lavori  relativi  per  il
completamento dell'opera. Le attività  del  Commissario  liquidatore
sono  concluse  entro   il   termine   massimo   di   diciotto   mesi
dall'assunzione della gestione del MOSE da  parte  dell'Autorità.  A
tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire,  a  valere
sulle disponibilità del Consorzio Venezia Nuova e della  Costruzioni
Mose  Arsenale  -  ComarS.c.a.r.l.,  un  deposito  a  garanzia  delle
eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della  liquidazione
mediante versamento  sul  conto  corrente  intestato  al  Commissario
liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito
scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal  deposito,  le  somme
non riscosse dagli  aventi  diritto  e  i  relativi  interessi,  sono
versate a cura del depositario all'entrata del bilancio  dello  Stato
per essere riassegnate, con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello  stato   di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 é sostituito
dal seguente: 
    «Art. 4 - 1.  é  istituito  un  Comitato  istituzionale  per  la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal  Presidente
del Consiglio dei ministri,  che  lo  presiede,  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali  e  per  il
turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare,  dal  Ministro  dell'università  e  della  ricerca,   dal
Presidente della giunta  regionale  del  Veneto,  dal  Sindaco  della
Città metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di  Venezia
e  dal  Sindaco  di  Chioggia  o  loro  delegati,  nonché   da   due
rappresentanti dei comuni di Cavallino Treporti, Chioggia,  Codevigo,
Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo  e  Musile  di  Piave,
designati dai sindaci con voto limitato. 
  2. Segretario del Comitato é il Presidente dell'Autorità  per  le
acque lagunari, che assicura, altresi', la funzione di segreteria del
Comitato stesso. 
  3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il  coordinamento  e  il
controllo per l'attuazione degli interventi previsti  dalla  presente
legge. Esso approva  il  piano  degli  interventi  nell'ambito  della
Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate
per la loro attuazione. 
  4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il  30  settembre  di
ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. 
  5. Il Comitato provvede all'approvazione di  apposito  regolamento,
volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano
altresi' stabilite  modalità  e  frequenza  con  le  quali  esso  si
riunisce, nonché le modalità di votazione dei suoi componenti.». 
  23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  procede
alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte  nel  bilancio
dello Stato e non piu' dovute, con esclusione  delle  somme  perenti,
per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni  finanziarie
per la realizzazione del sistema MOSE.  All'esito  della  verifica  e
comunque non oltre il  31  marzo  2021,  con  delibera  del  Comitato
Interministeriale per la programmazione economica,  su  proposta  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  si  provvede  alla
definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle  risorse
di  cui  al  primo  periodo.  Con  la  predetta  delibera  le   somme
disponibili a seguito della ricognizione,  anche  iscritte  in  conto
residui, sono assegnate per il completamento e messa in esercizio del
modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la  salvaguardia
della  Laguna  di  Venezia,  noto  come  sistema  MOSE.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  é  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 
  24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza  nonché
salvaguardare l'unicità e le eccellenze  del  patrimonio  culturale,
paesaggistico  e  ambientale  italiano,  nei  siti  italiani  di  cui
all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n.  77,  inseriti  nella
«lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela  dell'UNESCO,
é vietato: 
    a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso,
ivi compresi le autorizzazioni  paesaggistiche,  i  provvedimenti  di
valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni
attività avente ad oggetto la costruzione  e  l'esercizio  di  nuovi
impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO; 
    b) l'avvio  dell'esercizio  degli  impianti  di  stoccaggio  GPL,
collocati  nei   suddetti   siti   riconosciuti   dall'UNESCO,   già
autorizzati  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione e non ancora in esercizio. 
  25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato  di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e
con il Ministero per i  beni  e  le  attività  culturali  e  per  il
turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori  atti  di
assenso, già adottati alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere a)  e  b)
del comma 24, nonché stabiliti i  criteri  e  le  modalità  per  il
riconoscimento dell'eventuale indennizzo  di  cui  al  comma  26  nei
limiti delle risorse ivi previste. 
  26. é istituto nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1  milione  per
l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13  milioni
per l'anno 2022, finalizzato  all'erogazione,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un  indennizzo  in
favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di
assenso, dichiarati inefficaci ai sensi  del  comma  25.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma pari a 1  milione  di  euro  per  l'anno
2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di  euro  13  milioni  per
l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,  n.
435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e  della
vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore
endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico  o  combinazione
degli stessi.»; 
    b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) alla rubrica é soppressa la parola: «liquido»; 
      2) dopo il comma 3 é aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Nelle navi e motonavi  che  effettuano  il  trasporto
pubblico locale lagunare di  linea  e  non  di  linea  esclusivamente
all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale
impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente  in
pressione é effettuato con sistemazioni conformi  alle  disposizioni
da emanarsi con decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.». 
                               Art. 96 
 
   Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria 
 
  1. All'articolo 57-bis, comma 1-ter, del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017 n. 96, come modificato dall'articolo 186  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «60 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «85 milioni»; 
    b) al secondo periodo, le parole  «40  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «35 milioni»; 
    c) al quarto periodo, le  parole  «40  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «35 milioni»; 
    d) all'ottavo periodo, le parole «32,5  milioni»  sono  sostitute
dalle seguenti: «57,5 milioni». 
  2. All'articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «8  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «10  per  cento»  e  le  parole:  «24  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 milioni»; 
    b) al sesto periodo, le  parole:  «24  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 milioni». 
  3. Limitatamente all'anno di  contribuzione  2020,  le  percentuali
minime di copie vendute di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  e),
del decreto legislativo 15  maggio  2017,  n.  70,  sono  determinate
rispettivamente nel 25 per cento  delle  copie  distribuite,  per  le
testate locali, e nel 15 per cento delle copie  distribuite,  per  le
testate nazionali. 
  4. Limitatamente al contributo  dovuto  per  l'annualità  2019,  i
costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto  a
certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere
pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni  dall'incasso
del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto
termine   é   attestato   dal   revisore   contabile   in   apposita
certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti  di  pagamento
tracciabili utilizzati. La predetta certificazione  é  trasmessa  al
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato  pagamento  dei  costi
esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione  nei
termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa  decade
dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo  restando  l'obbligo  in
capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse. 
  5.  Limitatamente   all'anno   di   contribuzione   2020,   qualora
dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui  all'articolo  8  del
predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, derivi un contributo  di
importo inferiore a quello erogato alla medesima  impresa  editoriale
per l'annualità 2019, il suddetto importo  é  parificato  a  quello
percepito per tale anno.  In  caso  di  insufficienza  delle  risorse
stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di
cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del  predetto  decreto
legislativo n. 70 del 2017. 
  6. All'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n.  70
del 2017, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti  di
cui al comma 1, lettere a) e d), non si  applicano  alle  cooperative
giornalistiche  costituite  per  subentrare  nella  gestione  di  una
testata  quotidiana  di  proprietà  di  una  società  editrice   in
procedura fallimentare.». 
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a  31
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 

Capo VII
Misure fiscali

                               Art. 97 
 
           Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi 
 
  1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del  decreto-  legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione  di
sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme
oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il  16  settembre
2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di  quattro  rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro  il
16 settembre 2020. Il versamento del  restante  50  per  cento  delle
somme dovute puo' essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e
interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro
rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata
entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto  già
versato. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  3.748
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
                               Art. 98 
 
                     Proroga secondo acconto ISA 
 
  1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le  quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale  e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze é prorogato al 30  aprile
2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto
delle  imposte  sui  redditi  e  dell'IRAP,  dovuto  per  il  periodo
d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2019.  La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
29 giugno 2020, n. 162. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai  contribuenti
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo  semestre  dell'anno  2020  rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  2.200
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
                               Art. 99 
 
                    Proroga riscossione coattiva 
 
  1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«15 ottobre». 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  65,7
milioni di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in  termini  di
indebitamento  netto  e  di  fabbisogno,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 114. 
                              Art. 100 
 
        Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682  e  683,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche  alle  concessioni
lacuali e  fluviali,  ivi  comprese  quelle  gestite  dalle  società
sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto  legislativo  23
luglio 1999 n. 242 , nonché alle concessioni per la realizzazione  e
la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi  i
punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto  la  gestione
di strutture turistico  ricreative  in  aree  ricadenti  nel  demanio
marittimo  per  effetto  di   provvedimenti   successivi   all'inizio
dell'utilizzazione. 
  2. All'articolo 03 del decreto-  legge  5  ottobre  1993,  n.  400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  494,
con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) é
sostituito  dal  seguente:  «2.1)  per  le  pertinenze  destinate  ad
attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di  beni
e servizi, il canone é determinato ai sensi del punto  1.3)».  Fermo
restando quanto previsto al successivo comma 4, sono  comunque  fatti
salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore  delle
presenti disposizioni. 
  3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e  di  zone  del
mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con  effetto
a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma
1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
494, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Le somme  per
canoni relative a concessioni demaniali marittime  di  cui  al  primo
periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle  dovute  a  decorrere
dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere  dal  2021  -  con
quelle  da  versare  allo  stesso  titolo,  in  base  alla   medesima
disposizione, in rate annuali costanti per la  residua  durata  della
concessione. Gli enti gestori provvedono  al  ricalcolo  delle  somme
dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri  dal  1°
gennaio 2007  fino  al  31  dicembre  2019,  effettuando  i  relativi
conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione  di  cui
al secondo periodo. 
  4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo  annuo  del  canone  dovuto  quale
corrispettivo  dell'utilizzazione  di  aree  e  pertinenze  demaniali
marittime  con  qualunque  finalità  non  puo',   comunque,   essere
inferiore a euro 2.500. 
  5. Nelle more  della  revisione  e  dell'aggiornamento  dei  canoni
demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677,  lettera  e)
della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  sono  sospesi  fino  al  15
dicembre 2020 i procedimenti amministrativi  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci  i  relativi
provvedimenti già  adottati  oggetto  di  contenzioso,  inerenti  al
pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e  i  provvedimenti  di
riscossione coattiva, nonché  di  sospensione,  revoca  o  decadenza
della concessione per mancato versamento del canone, concernenti: 
    a)   le   concessioni   demaniali   marittime    per    finalità
turistico-ricreative, con esclusivo  riferimento  a  quelle  inerenti
alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti  o
i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei  criteri  per  il
calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre  1993,  n.  494,  ivi  compresi  i   procedimenti   di   cui
all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione  e  la
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano
quando siano in corso procedimenti penali inerenti  alla  concessione
nonché  quando  il  concessionario  o  chi  detiene  il  bene  siano
sottoposti a  procedimenti  di  prevenzione,  a  misure  interdittive
antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159. 
  7. Al fine di ridurre  il  contenzioso  relativo  alle  concessioni
demaniali marittime  per  finalità  turistico-ricreative  e  per  la
realizzazione e la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  da
diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il  calcolo  dei
canoni  ai  sensi  dell'articolo  03,  comma  1,  lettera   b),   del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti  giudiziari
o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere
definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia  del  demanio
da parte del concessionario, mediante versamento: 
    a) in un'unica soluzione, di un importo, pari  al  30  per  cento
delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già  versate  a
tale titolo; 
    b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un  importo
pari  al  60  per  cento  delle  somme  richieste  dedotte  le  somme
eventualmente già versate a tale titolo. 
  8. La domanda per accedere alla definizione di cui al  comma  7  é
presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 é
versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima
rata, se rateizzato. 
  9. La liquidazione e  il  pagamento  nei  termini  assegnati  degli
importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7  costituisce  a  ogni
effetto  rideterminazione  dei  canoni  dovuti  per   le   annualità
considerate. 
  10. La presentazione della domanda nel termine di cui  al  comma  8
sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui  al  comma
7, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti  di
decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento
del  canone.  La  definizione  dei  procedimenti   amministrativi   o
giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero  importo  dovuto,
se in un'unica soluzione,  o  dell'ultima  rata,  se  rateizzato.  Il
mancato pagamento di una rata entro sessanta  giorni  dalla  relativa
scadenza comporta la decadenza dal beneficio. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                              Art. 101 
 
Concessione  della  gestione  dei  giochi  numerici  a  totalizzatore
                              nazionale 
 
  1. A causa della straordinarietà e imprevedibilità  degli  eventi
scaturenti dall'attuale situazione  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,   sono    prorogati    i    termini    degli    adempimenti
tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della
gara indetta ai sensi dell'articolo 1,  comma  576,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione  dei  giochi
numerici a totalizzatore nazionale. La  data  per  la  stipula  e  la
decorrenza della convenzione é fissata al 1° dicembre 2021. 
  2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono stabilite le modalità di corresponsione della  seconda
rata una tantum dell'offerta economica, in modo tale da garantire  il
pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020. 
                              Art. 102 
 
                          Siti oscuramento 
 
  1. L'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  nell'esercizio  delle
proprie funzioni nei settori dei giochi e  dei  tabacchi,  ordina  ai
fornitori di connettività alla rete internet ovvero  ai  gestori  di
altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli  operatori  che
forniscono servizi telematici o di  telecomunicazione,  la  rimozione
delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o  servizi,
secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme  vigenti
nei citati settori. L'ordine di rimozione puo' avere ad oggetto anche
la messa a disposizione di software  relativi  a  procedure  tecniche
atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima. 
  2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo  di
inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono  gestori
o in relazione alle quali forniscono servizi. L'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni  del  direttore
generale  le  modalità  degli  adempimenti  previsti  dal   presente
articolo. L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità
e  tempistiche  ivi  previste  comporta   l'irrogazione,   da   parte
dell'Agenzia  delle   dogane   e   dei   monopoli,   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie da  30.000  a  180.000  euro  per  ciascuna
violazione accertata. La pubblicazione sul sito  istituzionale  degli
ordini e  dei  provvedimenti  sanzionatori  ha  valore  di  notifica.
Decorsi quindici giorni dall'ordine di cui al comma  1,  in  caso  di
mancato ottemperamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  adotta
ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito,  senza
riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono  offerti
altri beni o servizi. 
  3. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati i commi da 50 a 50-quater dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli  effetti  prodotti  dalla
norma abrogata sui  procedimenti  sanzionatori  già  avviati  e  non
ancora conclusi. 
                              Art. 103 
 
          Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 
 
  1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e  dei  monopoli
di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui  al  comma
3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
apposita società,  di  cui  la  predetta  Agenzia  é  socio  unico,
regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175. Lo svolgimento dell'attività della società  é
assicurato  esclusivamente   dal   personale   dell'Agenzia   ed   é
disciplinato  nell'ambito  della   convenzione   triennale   prevista
dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  2. Ove la società di cui al comma 1 sia  costituita,  il  relativo
statuto prevede che  l'organo  amministrativo  é  costituito  da  un
amministratore unico e che la società medesima opera sulla  base  di
un  piano  industriale  che  comprovi  la  sussistenza  di   concrete
prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico  e  finanziario
della gestione. 
  3. La società di cui al comma 1  puo'  essere  costituita  per  lo
svolgimento dei servizi di: 
    a) certificazione di qualità dei prodotti realizzata  attraverso
l'analisi tecnico - scientifica e il controllo su campioni  di  merce
realizzati presso i laboratori dell'Agenzia; 
    b) uso del  certificato  del  bollino  di  qualità,  qualora  il
prodotto analizzato soddisfi gli standard  di  qualità  (assenza  di
elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla  confezione
dello stesso, previo riconoscimento all'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli di una royalty per l'utilizzo del  bollino  di  qualità,  e
sino a quando i controlli previsti dall'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli  nei  protocolli   tecnico   scientifici   garantiscano   il
mantenimento degli standard qualitativi. 
  4.  Ogniqualvolta  si  fa  riferimento  a:  Agenzia  delle  dogane,
Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato,  Direzione  generale
dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle  dogane,
Ministero delle  finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato,  Laboratori  chimici  compartimentali  delle  dogane  e  delle
imposte indirette, compartimenti doganali,  circoscrizioni  doganali,
dogane,  sezioni  doganali,  posti  di  osservazione  dipendenti   da
ciascuna dogana, dogane di  seconda  e  terza  categoria,  ricevitori
doganali, posti doganali,  Uffici  Tecnici  di  Finanza,  ispettorato
compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di Stato,  monopoli
di Stato, si intende l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  ed  i
rispettivi Uffici di competenza. 
                              Art. 104 
 
         Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro 
 
  1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7-bis, dopo le parole «le  sue  regole  fondamentali»
sono inserite le seguenti: «nonché tutti i giochi che, per modalità
similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano  indurre
una medesima aspettativa di vincita.»; 
    b) il comma 7-ter é sostituito dal seguente: «7-ter. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze  é  determinata  la  base
imponibile  forfetaria  dell'imposta  sugli  intrattenimenti  di  cui
all'articolo 14-bis,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al  fine
di garantire la prevenzione dai rischi connessi  al  gioco  d'azzardo
sono definite le regole tecniche finalizzate  alla  produzione  degli
apparecchi  di  cui  al   comma   7   nonché   la   regolamentazione
amministrativa dei medesimi, ivi compresi  i  parametri  numerici  di
apparecchi installabili nei punti di  offerta,  cosi'  come  definiti
dalla normativa vigente»; 
    c) al comma 7-quater dopo le parole «per l'acquisizione di premi»
sono inserite le seguenti: «di modico valore»; 
    d) il comma 7-quinquies é abrogato. 
                              Art. 105 
 
                  Lotteria degli scontrini cashless 
 
  1. All'articolo 141, del decreto-  legge  19  maggio  2020,  n.  34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse
disponibili sullo stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma  542,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020,  sono  interamente  destinate
alle spese amministrative e di comunicazione connesse  alla  lotteria
degli scontrini. 
    1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis
sono  gestite,  d'intesa  con  il  dipartimento  delle  finanze,  dal
dipartimento  dell'Amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il  quale,
nell'ambito delle predette risorse e nel limite  massimo  complessivo
di 240.000 euro, puo' avvalersi con decorrenza non antecedente al  1°
ottobre 2020, di personale assunto con contratti di  lavoro  a  tempo
determinato fino a sei unità, con una  durata  massima  di  quindici
mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo
di 40.000 euro per ciascun incarico.». 
                              Art. 106 
 
          Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole 
 
  1. All'articolo 136-bis del decreto legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 3 é sostituito dal seguente: 
    «3. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dalla  Comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  e  successive
modificazioni.». 
                              Art. 107 
 
Differimento del termine di versamento  della  tassa  automobilistica
per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente 
 
  1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole «nel primo semestre» sono sostituite
dalle seguenti: «nei primi nove mesi» e le parole  «31  luglio  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»; 
    b) al comma 3-quater, le parole «30 aprile 2020» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2020». 
                              Art. 108 
 
                        Maggiorazione ex-Tasi 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:  al  comma  755  le  parole  «da
adottare ai  sensi  del  comma  779,»  sono  soppresse  e  le  parole
«dell'1,06 per cento di cui al comma 754  sino  all'1,14  per  cento»
sono sostituite dalle  seguenti:  «nella  misura  aggiuntiva  massima
dello 0,08 per cento». 
                              Art. 109 
 
                    Proroga esonero TOSAP e COSAP 
 
  1. All'articolo 181  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    b) al comma 2 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    c) al comma 3 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020». 
  2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il  Fondo
di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, é incrementato  dell'importo  di  42,5  milioni  di  euro.  Alla
ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede  con
decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  All'onere
derivante dal presente articolo, pari a  42,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                              Art. 110 
 
Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 
 
  1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e  b),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui  alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  ad  esclusione
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  é  diretta
l'attività di impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2019. 
  2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o  rendiconto
dell'esercizio successivo a quello di cui al  comma  1,  puo'  essere
effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata  nel
relativo inventario e nella nota integrativa. 
  3. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere  affrancato,  in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  società  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare  con  le  modalità  indicate  al
comma 6. 
  4. Il maggior valore attribuito ai beni in  sede  di  rivalutazione
puo'  essere  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta  regionale  sulle  attività  produttive   a   decorrere
dall'esercizio successivo  a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione é stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attività produttive e di eventuali addizionali nella  misura  del  3
per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. 
  5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o
di  destinazione  a  finalità  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  é  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in  un
massimo di tre rate di pari importo di  cui  la  prima  con  scadenza
entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative al periodo d'imposta con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione é eseguita, e le altre con scadenza entro  il  termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte  sui
redditi relative ai periodi  d'imposta  successivi.  Gli  importi  da
versare possono essere compensati ai sensi della sezione I  del  capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  7. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.  86,  e
dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311. 
  8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1,  della  legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, é vincolata una  riserva
in sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo'  essere  affrancata
ai sensi del comma 3. 
  9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  74,8
milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
                              Art. 111 
 
                Riscossione diretta società in house 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: al comma  786,  lettera  c),  le
parole «numero 4)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «numero  3)».
Conseguentemente, al comma 788 del medesimo  articolo  1,  le  parole
«numeri 1), 2) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e
4)». 
                              Art. 112 
 
            Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 
 
  1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020,  l'importo  del  valore
dei beni ceduti e dei servizi  prestati  dall'azienda  ai  lavoratori
dipendenti che non concorre alla  formazione  del  reddito  ai  sensi
dell'articolo  51,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é elevato ad euro 516,46. 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  12,2
milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro  per  l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                              Art. 113 
 
   Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  10  giugno
2020, n.  49,  le  parole  «di  merito  da  parte  della  commissione
tributaria competente» sono sostituite dalle  seguenti:  «passata  in
giudicato». 

Capo VIII
Disposizioni finali e copertura finanziaria

                              Art. 114 
 
                         Norma di copertura 
 
  1. Gli effetti finanziari del presente decreto  sono  coerenti  con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29  luglio
2020  dal  Parlamento  con  le  Risoluzioni  di  approvazione   della
Relazione al Parlamento presentata ai  sensi  dell'articolo  6  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresi'
una quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2028  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di  euro  per  l'anno
2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2035,  del
margine  disponibile  risultante  a   seguito   dell'attuazione   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio   2020,   n.   77,   rispetto   al   ricorso
all'indebitamento autorizzato  con  le  Risoluzioni  di  approvazione
delle Relazioni al Parlamento presentate  ai  sensi  dell'articolo  6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato  1  all'articolo  1,
comma 1,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  é  sostituito
dall'Allegato 1 annesso al presente decreto. 
  2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
le parole «148.330 milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti
«215.000 milioni di euro». 
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma  1  primo
periodo sono determinati nel limite massimo di 3 milioni di euro  per
l'anno 2020, 360 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro
nel 2022, 505 milioni di euro nel 2023, 559 milioni di euro nel 2024,
611 milioni di euro nel 2025, 646  milioni  di  euro  nel  2026,  702
milioni di euro per l'anno 2027, 782 milioni di euro  nel  2028,  821
milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere  dal
2030 in termini di saldo netto  da  finanziare  e  fabbisogno  e,  in
termini di indebitamento netto, di 84 milioni di euro nel  2020,  445
milioni di euro per l'anno 2021, 518 milioni di euro per l'anno 2022,
569 milioni di euro per l'anno 2023, 629 milioni di euro  per  l'anno
2024, 678 milioni di euro per l'anno 2025, 733 milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 790 milioni di euro per l'anno 2027, 860 milioni di euro
per l'anno 2028, 890 milioni di euro per l'anno 2029 e 948 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2030. 
  4. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, é incrementato di 250  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12,
15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41,  42,  43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68,  73,  74,
77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95,  96,  97,
98, 99, 100, 109, 110, 112 e dai commi 3 e 4 del  presente  articolo,
con  esclusione  di  quelli  che  prevedono  autonoma  copertura,  si
provvede: 
    a) quanto a 4.500,3 milioni di euro per l'anno  2021,  a  2.491,8
milioni di euro per l'anno 2022, a 196,5 milioni di euro  per  l'anno
2023, a 66,5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2024  al
2029, a 291,5 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.041,5  milioni  di
euro per l'anno 2031, a 1.291,5 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2032 e 2033, a 791,5 milioni di euro per  l'anno  2034,  a  66,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al  2040,  a  17,251
milioni di euro per l'anno 2041 e a 16,5 annui a decorrere  dall'anno
2042, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento  netto,
a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.826,528 milioni di euro
per l'anno 2021, a 2.494,183 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  a
198,109 milioni di euro per l'anno 2023, a 68,109 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a 293,109 milioni di  euro  per
l'anno 2030, a 1.043,109 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.293,109
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2032  e  2033,  a  793,109
milioni di euro per  l'anno  2034,  a  68,109  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 18,86  milioni  di  euro  per
l'anno 2041 e a 18,109 annui a  decorrere  dall'anno  2042,  mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 24, 27, 29, 32,  35,  37,
41, 45, 46, 48, 57, 92, 95, 97, 98, 100, 110 e 112; 
    b) quanto  a  41  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2041,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    d) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1. 
  6. Alle misure  previste  dal  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge,
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  7. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  8. Il comma 11, dell'articolo 265, del decreto legge 19 maggio 2020
n. 34 é sostituito dal seguente: 
    «11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione  Europea  o  dalle
sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate  ad  affrontare
la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19
e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate: 
      a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al  Ministero
dell'economia e delle finanze,  RGS-IGRUE,  da  istituire  presso  la
tesoreria centrale dello Stato, quanto  alle  risorse  versate  sotto
forma di presiti; 
      b) sul  conto  corrente  di  Tesoreria  n.  23211  intestato  a
"Ministero del Tesoro - Fondo di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie: finanziamenti CEE" quanto alle risorse versate
a titolo di contributo.». 
  9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche nel conto dei  residui.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, é  effettuata  entro  la
conclusione dell'esercizio 2020. 
                              Art. 115 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 agosto 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
                                Patuanelli, Ministro  dello  sviluppo
                                economico 
 
                                De    Micheli,     Ministro     delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Catalfo, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Azzolina, Ministro dell'istruzione 
 
                                Franceschini, Ministro per i  beni  e
                                le  attività  culturali  e  per   il
                                turismo 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Dadone,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione 
 
                                Boccia,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie 
 
                                Provenzano, Ministro per il Sud e  la
                                coesione territoriale 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

    

                             Allegati

Allegato A all'articolo 29 - Disposizioni urgenti in materia di liste
                              di attesa

=====================================================================
|            ALLEGATO A - LIMITE DI SPESA PERSONALE DI CUI          |
|                 ALL'ART.29, COMMI 2 e 3 ANNO 2020                 |
=====================================================================
|              |                   ANNO 2020                        |
|              +===============+================+===================+
|              |               |                |  Incremento del   |
|              |               |    Recupero    |     monte ore     |
|              |               | prestazioni di |  dell'assistenza  |
|Regione       |               | specialistica  |   specialistica   |
|              |               | ambulatoriale  |   ambulatoriale   |
|              |               | (comma 3 lett. |   convenzionata   |
|              |   Recupero    |    a) e b)     | interna (comma 3  |
|              |   ricoveri    | nettizzati dei |    lett. c) in    |
|              |  ospedalieri  |  10 mln della  |proporzione a dati |
|              |   (comma 2)   |   colonna 3    |  di IV trim.2019  |
|              +---------------+----------------+-------------------+
|              |      (1)      |      (2)       |        (3)        |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Piemonte      |  10.824.697   |   28.219.185   |      706.338      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Valle d'Aosta |    330.975    |    876.766     |       8.960       |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Lombardia     |  18.950.578   |   72.752.900   |      614.860      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|PA di Bolzano |   1.232.869   |   3.070.545    |       8.031       |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|PA di Trento  |   1.051.423   |   2.955.094    |      64.844       |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Veneto        |  11.679.406   |   34.483.028   |      682.791      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Friuli Venezia|               |                |                   |
|Giulia        |   3.636.675   |   8.402.347    |      67.828       |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Liguria       |   3.571.124   |   8.925.028    |      256.341      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Emilia Romagna|  12.388.480   |   34.792.246   |      662.671      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Toscana       |  10.129.665   |   24.729.595   |      656.469      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Umbria        |   2.213.223   |   6.043.933    |      147.430      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Marche        |   3.834.217   |   8.106.880    |      178.265      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Lazio         |   5.392.542   |   27.612.176   |     1.168.678     |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Abruzzo       |   2.417.357   |   7.060.022    |      173.201      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Molise        |    235.407    |   2.878.377    |      60.244       |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Campania      |   6.963.530   |   25.674.793   |     2.172.286     |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Puglia        |   5.265.334   |   17.584.594   |      645.995      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Basilicata    |   1.204.049   |   3.998.325    |      66.040       |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Calabria      |   2.225.211   |   7.423.738    |      508.964      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Sicilia       |   6.255.376   |   21.085.255   |      725.177      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Sardegna      |   2.604.843   |   9.136.965    |      424.587      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Totale        |  112.406.980  |  355.811.792   |    10.000.000     |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
 
    
 
    

Allegato B all'articolo 29 - Disposizioni urgenti in materia di liste
                              di attesa

 ===================================================================
 |                           ALLEGATO B                            |
 ===================================================================

 ===================================================================
 |                     |                   | Riparto risorse sulla |
 |                     |  Quota d'accesso  |  base della quota di  |
 |       Regioni       |     ANNO 2020     |        accesso        |
 +=====================+===================+=======================+
 |PIEMONTE             |              7,36%|             35.219.754|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |V D'AOSTA            |              0,21%|              1.004.475|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |LOMBARDIA            |             16,64%|             79.595.816|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |BOLZANO              |              0,86%|              4.104.097|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |TRENTO               |              0,89%|              4.257.256|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |VENETO               |              8,14%|             38.935.696|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |FRIULI               |              2,06%|              9.872.508|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |LIGURIA              |              2,68%|             12.819.945|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |E ROMAGNA            |              7,46%|             35.665.198|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |TOSCANA              |              6,30%|             30.123.070|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |UMBRIA               |              1,49%|              7.125.589|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |MARCHE               |              2,56%|             12.258.402|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |LAZIO                |              9,68%|             46.283.767|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |ABRUZZO              |              2,19%|             10.472.048|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |MOLISE               |              0,51%|              2.454.194|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |CAMPANIA             |              9,30%|             44.483.036|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |PUGLIA               |              6,62%|             31.666.469|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |BASILICATA           |              0,93%|              4.468.358|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |CALABRIA             |              3,19%|             15.257.629|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |SICILIA              |              8,16%|             39.029.447|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |SARDEGNA             |              2,74%|             13.122.020|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |TOTALE               |            100,00%|            478.218.772|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 
    
 
    
 Allegato 1

                                              (articolo 114, comma 1)
                                         (importi in milioni di euro)

=====================================================================
|                      RISULTATI DIFFERENZIALI                      |
+===================================================================+
|                          - COMPETENZA -                           |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Descrizione risultato  |              |              |             |
|differenziale          |     2020     |     2021     |    2022     |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Livello massimo del    |              |              |             |
|saldo netto da         |              |              |             |
|finanziare, tenuto     |              |              |             |
|conto degli effetti    |              |              |             |
|derivanti dalla        |              |              |             |
|presente legge         |   -336.000   |   -89.950    |   -74.900   |
|                       +--------------+--------------+-------------+
|Livello massimo del    |              |              |             |
|ricorso al mercato     |              |              |             |
|finanziario, tenuto    |              |              |             |
|conto degli effetti    |              |              |             |
|derivanti dalla        |              |              |             |
|presente legge (*)     |   594.840    |   344.816    |   338.750   |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|                            - CASSA -                              |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Descrizione risultato  |              |              |             |
|differenziale          |     2020     |     2021     |    2022     |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Livello massimo del    |              |              |             |
|saldo netto da         |              |              |             |
|finanziare, tenuto     |              |              |             |
|conto degli effetti    |              |              |             |
|derivanti dalla        |              |              |             |
|presente legge         |   -384.000   |   -142.950   |  -124.900   |
|                       +--------------+--------------+-------------+
|Livello massimo del    |              |              |             |
|ricorso al mercato     |              |              |             |
|finanziario, tenuto    |              |              |             |
|conto degli effetti    |              |              |             |
|derivanti dalla        |              |              |             |
|presente legge (*)     |   642.840    |   397.816    |   388.750   |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di                |
| rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività     |
| preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.               |
+-------------------------------------------------------------------+