Studio Commerciale Stefano Tombesi
ragioniere commercialista - revisore contabile
Assistenza fiscale e tributaria a privati ed imprese
Consulenza amministrativa, fiscale e societaria
Gestione e Consulenza delle società cooperative 
Consulenza del lavoro e tenuta paghe
Revisione contabile
 

 

 

Copia fedele estratta dalla

 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 

Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno   al   lavoro   e
all'economia, nonché di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00052) 
(GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
 Vigente al: 19-5-2020  

 

 

CONVERSIONE IN LEGGE

 
Titolo I
Salute e sicurezza
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  VISTO il decreto legge  23  febbraio  2020,  n.6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13; 
  VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito  in  legge,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  VISTO il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23; 
  VISTO il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30; 
  CONSIDERATA la straordinaria necessità  ed  urgenza  di  stabilire
misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al  lavoro  ed
all'economia,  in  materia  di  politiche  sociali   nonché   misure
finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori  in  connessione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 2020; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     Il seguente decreto-legge: 
 
Art. 1 
     Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale 
 
  1. Per l'anno 2020, al fine di  rafforzare  l'offerta  sanitaria  e
sociosanitaria territoriale, necessaria  a  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  del  virus  SARS-Cov-2
soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle  misure  di
distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e  rafforzare
un  solido  sistema  di  accertamento  diagnostico,  monitoraggio   e
sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati  e
dei loro contatti al fine di intercettare  tempestivamente  eventuali
focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una  presa  in
carico precoce dei pazienti contagiati, dei  pazienti  in  isolamento
domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e
dei pazienti in isolamento  fiduciario,  le  regioni  e  le  province
autonome adottano piani di  potenziamento  e  riorganizzazione  della
rete assistenziale. I piani  di  assistenza  territoriale  contengono
specifiche misure di identificazione  e  gestione  dei  contatti,  di
organizzazione dell'attività di  sorveglianza  attiva  effettuata  a
cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con  i  medici
di  medicina  generale,  pediatri  di  libera  scelta  e  medici   di
continuità  assistenziale  nonché  con  le   Unità   speciali   di
continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a
un tracciamento precoce dei  casi  e  dei  contatti,  al  fine  della
relativa  identificazione,  dell'isolamento  e  del  trattamento.   I
predetti piani  sono  recepiti  nei  programmi  operativi  richiamati
dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  e
sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi  dal
Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni  e
le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza
attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le
altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la
consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute
delle  persone  assistite,  con  le  risorse  umane   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al comma 1, primo periodo, le parole: « SARS-Cov-2 » sono so-stituite dalle seguenti: « SARS-CoV-2 »;

 

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di in-fezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del per-sonale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall’e-mergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province auto-nome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della sa-lute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l’Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell’accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in pos-sesso dei requisiti prescritti.

1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pub-blico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l’obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV- 2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le re-gioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all’Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e or-ganizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

1-quater. L’Istituto superiore di sanità, le regioni e le province au-tonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-gente »;

 

2. Qualora, per le esigenze di cui al  comma  1,  occorra  disporre
temporaneamente di beni immobili  per  far  fronte  ad  improrogabili
esigenze  connesse  alla  gestione  dell'isolamento   contagiati   da
SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma  7,
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province  autonome
possono stipulare contratti di  locazione  di  strutture  alberghiere
ovvero  di  altri  immobili  aventi   analoghe   caratteristiche   di
idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020. 
  3.  Le  aziende  sanitarie,  tramite  i  distretti,  provvedono  ad
implementare le  attività  di  assistenza  domiciliare  integrata  o
equivalenti, per i pazienti in isolamento anche  ospitati  presso  le
strutture individuate ai  sensi  del  comma  2,  garantendo  adeguato
supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza  dei  pazienti,
nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e  di
erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino  al  31  dicembre
2020. 
  4. Le regioni e le province  autonome,  per  garantire  il  massimo
livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica
e  di  sicurezza  delle  cure  in  favore  dei  soggetti   contagiati
identificati attraverso le  attività  di  monitoraggio  del  rischio
sanitario, nonché di tutte le  persone  fragili  la  cui  condizione
risulta aggravata dall'emergenza in corso, incrementano e indirizzano
le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con
l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio  e
assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per  rafforzare
i servizi di assistenza  domiciliare  integrata  per  i  pazienti  in
isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici,
disabili, con  disturbi  mentali,  con  dipendenze  patologiche,  non
autosufficienti, con bisogni  di  cure  palliative,  di  terapia  del
dolore, e in generale per le situazioni  di  fragilità  tutelate  ai
sensi del Capo IV  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017 "Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15.  A  tal
fine,  nel  rispetto   dell'autonomia   regionale   in   materia   di
organizzazione dei servizi domiciliari,  le  regioni  e  le  province
autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale  nei
limiti indicati al comma 10.

al comma 2, le parole: « dell’isolamento contagiati » sono sosti-tuite dalle seguenti: « dell’isolamento delle persone contagiate »;

 

 

 

 

 

 

 

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « emergenza in corso, » sono inserite le seguenti: « qualora non lo abbiano già fatto, », la parola: « quarantenati » è sostituita dalle seguenti: « sottoposti a quaran-tena » e la parola: « cronici » è sostituita dalle seguenti: « affetti da ma-lattie croniche »;

 

 

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 « 4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au-tonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il bien-nio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integra-zione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di inter-vento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domi-ciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità »;

  5.  Al  fine  di  rafforzare   i   servizi   infermieristici,   con
l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o  di  comunità,
per potenziare  la  presa  in  carico  sul  territorio  dei  soggetti
infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche  supportando  le
Unità speciali di continuità  assistenziale  e  i  servizi  offerti
dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al  comma  4,
le aziende e gli enti del Servizio  sanitario  nazionale,  in  deroga
all'articolo 7  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali,  utilizzare
forme di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, con infermieri che non si trovino in costanza  di  rapporto  di
lavoro  subordinato  con  strutture   sanitarie   e   socio-sanitarie
pubbliche e private accreditate,  in  numero  non  superiore  a  otto
unità  infermieristiche  ogni  50.000  abitanti.  Per  le  attività
assistenziali svolte è  riconosciuto  agli  infermieri  un  compenso
lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte
ore settimanale massimo di 35  ore.  Per  le  medesime  finalità,  a
decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e  gli  enti  del  Servizio
Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di  infermieri
in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti,  attraverso
assunzioni a tempo indeterminato e comunque  nei  limiti  di  cui  al
comma 10. 
  6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità  delle  Unità
speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo  4-bis  del
decreto legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è  autorizzata  per  l'anno  2020
l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a  valere  sul  finanziamento
sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.  Per  la  funzionalità
delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al  periodo
precedente è consentito anche ai  medici  specialisti  ambulatoriali
convenzionati interni di far parte delle  stesse.  In  considerazione
del ruolo attribuito alle predette  Unità  speciali  di  continuità
assistenziali,  ogni   Unità   è   tenuta   a   redigere   apposita
rendicontazione  trimestrale  dell'attività  all'ente  sanitario  di
competenza  che  la  trasmette  alla  regione  di  appartenenza.   Il
Ministero della salute e il Ministero  dell'economia  e  finanze,  in
sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono  richiedere
le relative relazioni. 
  7. Ai fini della  valutazione  multidimensionale  dei  bisogni  dei
pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e  socio  sanitari
territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario  nazionale
a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di  cui
all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  possono
conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020,  incarichi  di  lavoro  autonomo,   anche   di   collaborazione
coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente
sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero  non
superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un  monte  ore
settimanale  massimo  di  24  ore.  Per  le   attività   svolte   è
riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo  orario  di 30
euro, inclusivo degli oneri riflessi.

al comma 5, primo periodo, le parole: « identificati COVID-19, anche supportando » sono sostituite dalle seguenti: « identificati come af-fetti da COVID-19, anche coadiuvando »;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al comma 6, al terzo periodo, la parola:

« assistenziali » è sosti-tuita dalla seguente: « assistenziale » e, al quarto periodo, le parole: « Ministero dell’economia e finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell’economia e delle finanze »;

 

 

dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicolo-giche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID 19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all’articolo 4-bis del de-cretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, in-carichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e conti-nuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psico-logi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al re-lativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore »;

  8. Per garantire  il  coordinamento  delle  attività  sanitarie  e
sociosanitarie  territoriali,  così  come  implementate  nei   piani
regionali,   le   regioni   e   le   province   autonome   provvedono
all'attivazione di centrali  operative  regionali,  che  svolgano  le
funzioni in raccordo  con  tutti  i  servizi  e  con  il  sistema  di
emergenza-urgenza,  anche  mediante  strumenti   informativi   e   di
telemedicina. 
  9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da  COVID-19
e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili,
la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo
di  cui  all'articolo  46  dell'Accordo   collettivo   nazionale   23
marzo 2005 e  successive  modificazioni   e   integrazioni   per   la
disciplina  dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina  generale  è
complessivamente  incrementato  nell'anno  2020  dell'importo  di  10
milioni di euro per  la  retribuzione  dell'indennità  di  personale
infermieristico di cui all'articolo 59,  comma  1,  lettera  b),  del
medesimo Accordo collettivo nazionale.  A  tal  fine  è  autorizzata
l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a  valere  sul  finanziamento
sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.
 
10. Le regioni e le province autonome sono  autorizzate,  anche  in
deroga  ai  vincoli   previsti   dalla   legislazione   vigente,   ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per  l'attuazione
dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione  dei
commi 4, 5 e 8 fino  agli  importi  indicati  nella  tabella  di  cui
all'allegato B, che forma parte integrante del  presente  decreto,  a
valere sulle risorse di cui al comma 11. 
  11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro. Per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 4 e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

al comma 10, le parole: « , che forma parte integrante del pre-sente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente de-creto »;

 

 

al comma 11: il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per l’attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis »;

 

 

al quinto periodo, le parole: « e province autonome » sono so-stituite dalle seguenti: « e le province autonome »;

 

al sesto periodo, le parole: « che costituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente de-creto »;

 il nono periodo è sostituito dai seguenti: « Per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall’anno 2021, all’onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l’anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui con-corre lo Stato per l’anno di riferimento. Al termine del periodo di spe-rimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti ».

  Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis.

– (Borse di studio per medici)

 – 1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di forma-zione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 ago-sto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall’anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a va-lere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sani-tario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il li-vello di finanziamento fissato a legislazione vigente.

Art. 1-ter.

– (Linee guida per la gestione dell’emergenza epidemio-logica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri sog-getti in condizione di fragilità)

 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Co-mitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gaz-zetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2020, adotta linee guida per la pre-venzione, il monitoraggio e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pub-bliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comun-que denominate dalle normative regionali, che durante l’emergenza ero-gano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri sog-getti in condizione di fragilità. 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti princìpi: a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1; b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sa-nitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio; c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l’attuazione delle conseguenti misure di contenimento; d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il per-sonale in servizio è obbligato ad attenersi; e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica de-gli ambienti. 3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presìdi ospe-dalieri ai fini dell’accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispo-sitivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Art. 2 
        Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 
 
  1. Le regioni  e  le  province  autonome,  al  fine  di  rafforzare
strutturalmente   il   Servizio   sanitario   nazionale   in   ambito
ospedaliero, tramite  apposito  piano  di  riorganizzazione  volto  a
fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche,  come  quella  da
COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività  in  regime
di ricovero in Terapia Intensiva e in  aree  di  assistenza  ad  alta
intensità di cure,  rendendo  strutturale  la  risposta  all'aumento
significativo  della  domanda  di  assistenza   in   relazione   alle
successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata
al virus Sars-CoV-2,  ai  suoi  esiti  e  a  eventuali  accrescimenti
improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di  cui
al presente comma, come approvati dal Ministero della salute  secondo
la metodologia di  cui  al  comma  8,  sono  recepiti  nei  programmi
operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n.  27  e  sono  monitorati  congiuntamente,  a  fini  esclusivamente
conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia
e  delle  finanze  in  sede  di  monitoraggio  dei  citati  programmi
operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi  di
separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì,  strutturale
sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto  di
terapia intensiva. Per ciascuna regione e  provincia  autonoma,  tale
incremento strutturale determina una  dotazione  pari  a  0,14  posti
letto per mille abitanti. 
  2.  Le   regioni   e   le   province   autonome   programmano   una
riqualificazione di 4.225 posti letto  di  area  semi-intensiva,  con
relativa   dotazione   impiantistica   idonea   a    supportare    le
apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento  e
ristrutturazione di  unità  di  area  medica,  prevedendo  che  tali
postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in  regime  di
trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In  relazione
all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per  cento  dei
posti letto di cui al presente comma, si prevede la  possibilità  di
immediata conversione in posti letti di terapia  intensiva,  mediante
integrazione   delle   singole   postazioni   con    la    necessaria
strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al  funzionamento  dei
predetti posti letto, a  decorrere  dal  2021,  si  provvede  con  le
risorse umane programmate a legislazione vigente. 
  3. Allo scopo di fronteggiare  l'emergenza  pandemica,  e  comunque
fino al 31 dicembre 2020, si  rendono  disponibili,  per  un  periodo
massimo di 4 mesi dalla data  di  attivazione,  300  posti  letto  di
terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture  movimentabili,  ciascuna
delle  quali  dotata  di  75  posti  letto,  da  allocare   in   aree
attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione
e provincia autonoma. 
All’articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « secondo la metodolo-gia di cui » sono sostituite dalle seguenti: « con il procedimento stabi-lito »;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al comma 2, secondo periodo, le parole: « posti letti » sono so-stituite dalle seguenti: « posti letto »;

  4. Le regioni e  le  province  autonome,  che  abbiano  individuato
unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti  affetti  dal
COVID-19,  nell'ambito  delle  strutture  ospedaliere,  provvedono  a
consolidare la separazione  dei  percorsi  rendendola  strutturale  e
assicurano   la   ristrutturazione   dei    Pronto    Soccorso    con
l'individuazione di  distinte  aree  di  permanenza  per  i  pazienti
sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi. 
  5.  Le  regioni  e  le  province  autonome   sono   autorizzate   a
implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari
per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti
interospedalieri  per  pazienti  non   affetti   da   COVID-19.   Per
l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e  le  province
autonome    possono    assumere    personale    dipendente    medico,
infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. A
tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020  è  riportato
nella colonna 6 della tabella di riparto di cui all'Allegato  C,  che
forma parte integrante del presente decreto.

al comma 4, le parole:

 « dei Pronto Soccorso » sono sostituite dalle seguenti: « dei reparti di pronto soccorso » e le parole: « sospetti COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « sospetti di COVID-19 »;

al comma 5, al primo periodo, le parole: « a implementare i mezzi di trasporto » sono sostituite dalle seguenti: « ad aumentare il nu-mero dei mezzi di trasporto » e, al terzo periodo, le parole: « A tal fine, il limite di spesa regionale per l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Il limite di spesa regionale per l’attuazione delle misure di cui al presente comma per l’anno 2020 », le parole: « colonna 6 » sono so-stituite dalle seguenti: « colonna 3 » e le parole: « , che forma parte in-tegrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;

 

dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. Al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di as-sistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le mo-dalità e nei limiti di cui all’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l’assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 »;

 

6.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a)  all'articolo  1,  comma   1,   le   parole:   "destinate   alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
sanitario  dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del   Servizio
sanitario nazionale" sono sostituite dalle  seguenti:  "da  destinare
prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate  alle
particolari condizioni  di  lavoro  del  personale  dipendente  delle
aziende e degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale";  dopo  le
parole  "del  personale  del  comparto  sanità"  sono  inserite   le
seguenti:  "nonché,  per  la  restante  parte,  i   relativi   fondi
incentivanti"; dopo le parole: "in deroga all'articolo  23,  comma  2
del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75"  sono  inserite  le
seguenti: "e  ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione  vigente  in
materia di spesa di personale"; 
  b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte  le  seguenti  le
parole: "Tali importi possono essere  incrementati,  fino  al  doppio
degli stessi, dalle regioni e dalle province  autonome,  con  proprie
risorse  disponibili   a   legislazione   vigente,   fermo   restando
l'equilibrio economico del sistema sanitario della  regione  e  della
provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui  al
comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo  86,  comma
6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018". 

al comma 6, lettera b), le parole: « fermo restando » sono sosti-tuite dalle seguenti: « a condizione che sia salvaguardato », le parole: « ivi incluse le indennità » sono sostituite dalle seguenti: « compresa l’e-rogazione delle indennità » e le parole: « CCNL 2016-2018 del 21 mag-gio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome pos-sono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza de-liberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell’ammini-strazione, non superiore all’ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti »;

 

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle presta-zioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell’emergenza re-gionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All’at-tuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su propo-sta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente ri-duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto »;

 7. Per le finalità di cui ai commi  1  e  5,  terzo  periodo,  del
presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi
1, lettera a) e 5, e all' articolo 2-ter del decreto legge  17  marzo
2020, n.18, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le Regioni e le province autonome  sono  autorizzate  ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in  deroga
ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite
massimo di 240.975.000 euro, da  ripartirsi,  per  il  medesimo  anno
2020, a livello regionale come indicato nelle colonne  3  e  5  della
tabella di  cui  all'allegato  C,  che  forma  parte  integrante  del
presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a  valere
sul livello del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di  cui  al
comma 1, le regioni e le province  autonome  indicano  le  unità  di
personale aggiuntive rispetto alle  vigenti  dotazioni  organiche  da
assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis  e  2-ter  del
decreto legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1
e 5, secondo periodo, del  presente  articolo,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono  autorizzate  ad
incrementare la spesa di personale nel limite massimo di  347.060.000
euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione  vigente
in  materia  di  spesa  di  personale,  da  ripartirsi,  a  decorrere
dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7
della tabella di cui all'allegato C, che forma parte  integrante  del
presente decreto. 
  8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma
1, comprensivo di tutte le misure di  cui  ai  commi  successivi,  al
Ministero della salute,  che  provvede  ad  approvarlo  entro  trenta
giorni dalla ricezione. è ammessa per una sola volta la richiesta di
chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la  regione  o
la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci  giorni,
durante i quali il termine di approvazione  è  sospeso.  Decorso  il
termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento
negativo espresso  da  parte  del  Ministero,  il  piano  si  intende
approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della
regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di  un
provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il  piano  è
adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di  trenta
giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome. 
  9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5,  primo  periodo,  del
presente  articolo,  per  l'anno  2020  è   autorizzata   la   spesa
complessiva di 1.467.491.667  euro,  di  cui  1.413.145.000  euro  in
relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo  periodo,  e
54.346.667 euro in relazione a quanto previsto  dal  comma  3. A  tal
fine è istituito per l'anno 2020 apposito capitolo  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute per l'importo di  1.467.491.667
euro. Per far  fronte  ai  successivi  oneri  di  manutenzione  delle
attrezzature per posto letto, dei pronto  soccorso  e  dei  mezzi  di
trasporto,  a  decorrere  dall'anno  2021  all'onere  complessivo  di
25.025.250 euro si provvede a valere sul  livello  del  finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  è
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 

al comma 7, primo e quarto periodo, le parole: « , che forma parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « an-nesso al presente decreto »;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di Trento e di Bolzano »;

 

 

 

 

 

 

al comma 9, terzo periodo, le parole: « dei pronto soccorso » sono sostituite dalle seguenti: « dei reparti di pronto soccorso »;

10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e  7,  nonché  al
fine di integrare le risorse per le finalità  di  cui  al  comma  6,
lettera a), per l'anno 2020 è autorizzata la  spesa  complessiva  di
430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a),
e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine,  è
corrispondentemente incrementato per pari importo, per  l'anno  2020,
il livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui  al  presente
comma accedono tutte le regioni e province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote  di  accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno  2020
e per gli importi indicati nell'Allegato  C,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. Le regioni e le province autonome  e
gli enti dei rispettivi servizi sanitari  regionali  provvedono  alla
rendicontazione delle spese sostenute  nell'anno  2020  nell'apposito
centro di costo "COV-20", di cui all'art. 18 del decreto legge 18 del
2020  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  27/2020.  A
decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo
alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente
articolo,  si  provvede  a  valere  sul  livello  finanziamento   del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui  concorre  lo  Stato  per
l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  è
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute
di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma  1,  considerata
l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari
a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti  alla  contabilità
speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono  di
1.413.145.000 euro, da  ripartire  a  livello  regionale  secondo  la
Tabella di cui all'Allegato D, e di 54.346.667 euro per le  strutture
movimentabili  di  cui  al  comma  3.  Il  Commissario  Straordinario
procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  a  dare  attuazione  ai  piani,
garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale,  in
raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma. 

al comma 10: al terzo periodo, le parole: « e province » sono sostituite dalle seguenti: « e le province » e le parole: « , che costituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »; al quarto periodo, le parole: « all’art. 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 » sono so-stituite dalle seguenti: « all’articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 »; al quinto periodo, le parole: « sul livello finanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « sul livello del finanziamento »;

 

 

 

 

 

 

 

 

al comma 11, primo periodo, dopo le parole: « all’Allegato D » sono inserite le seguenti: « annesso al presente decreto »;

12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di
cui al comma 11 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122  del  decreto  legge  17
marzo 2020, n. 18 a ciascun Presidente  di  regione  o  di  provincia
autonoma che  agisce  conseguentemente  in  qualità  di  commissario
delegato. L'incarico di commissario  delegato  per  l'attuazione  del
piano di cui al comma 1 è svolto a  titolo  gratuito,  nel  rispetto
delle  direttive  impartite  e  delle   tempistiche   stabilite   dal
Commissario straordinario. 
  13. Le opere  edilizie  strettamente  necessarie  a  perseguire  le
finalità di cui al presente  articolo  possono  essere  eseguite  in
deroga alle disposizioni di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi  regionali,  dei  piani
regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine
dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  in
data 31 gennaio 2020 e  delle  successive  eventuali  proroghe,  agli
obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1  agosto  2011,
n. 151. Il rispetto  dei  requisiti  minimi  antincendio  si  intende
assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati  contestualmente
alla presentazione della  istanza  o  della  denunzia  di  inizio  di
attività presso il comune competente. 

al comma 12, le parole: « del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18", »;

 

 

al comma 13, le parole: « agli obblighi del » sono sostituite dalle seguenti: « agli obblighi previsti dal » e le parole: « 1 agosto 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° agosto 2011 »;

 

 

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

 « 13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l’anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, di esperti individuati all’esito di una selezione compara-tiva effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata espe-rienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell’atti-vità e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l’anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-tire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-lativo al medesimo Ministero »;

 14. La proprietà delle opere realizzate dal Commissario  è  delle
aziende  del  Servizio  sanitario  nazionale  presso  le  quali  sono
realizzate. Qualora la regione abbia già provveduto in  tutto  o  in
parte  alla  realizzazione  delle  opere  anteriormente  al  presente
decreto-legge il Commissario è autorizzato a  finanziarle  a  valere
sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse" 
  15.  Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 

 

al comma 15, le parole: « di euro » sono sostituite dalla seguente: « euro »;

alla rubrica, le parole: « in emergenza COVID-19 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « in relazione all’emergenza da COVID-19 ».

 
                          Art. 3 
 
 
Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo  2020  n.  18,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 
 
  1. All'articolo 2-ter del decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 5 è sostituito dal seguente: 
  "5. Gli incarichi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
conferiti  anche  ai  medici  specializzandi  iscritti   regolarmente
all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione
per la durata di 6 mesi.  Tali  incarichi  sono  prorogabili,  previa
definizione dell'accordo di cui al settimo periodo  dell'articolo  1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, sino al  31  dicembre  2020.  Nei
casi di cui  al  precedente  periodo,  l'accordo  tiene  conto  delle
eventuali e  particolari  esigenze  di  recupero,  all'interno  della
ordinaria  durata  legale  del  corso  di  studio,  delle   attività
formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. Il  periodo  di  attività  svolto  dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al  conseguimento
del diploma di  specializzazione.  I  medici  specializzandi  restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire  il  trattamento  economico  previsto  dal   contratto   di
formazione specialistica, integrato dagli emolumenti  corrisposti  in
proporzione all'attività lavorativa svolta.". 
 
 

 

All’articolo 3: al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: « possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ul-timo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere con-feriti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti re-golarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione ».

 

 

 

 

 

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis.

– (Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di me-dici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: "i medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi";

b) al comma 548, le parole: "dei medici e dei medici veterinari di cui" sono sostituite dalle seguenti: "dei medici, dei medici veterinari, de-gli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui" e le parole: "della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data" sono sostituite dalle seguenti: "della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data";

c) al comma 548-bis: 1) le parole: "di formazione medica specialistica", ovunque ri-corrono, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica" ;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "fatti salvi" sono inserite le seguenti: ", per i medici specializzandi,";

3) al quarto periodo, le parole: "I medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "I medici, i medici veterinari, gli odonto-iatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi" e le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono sostituite dalle seguenti: "del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria";

4) al decimo periodo, dopo la parola: "specializzandi" è inserita la seguente: "medici" e dopo le parole: "trattamento economico previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi medici" ».

                               Art. 4 
 
 
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni  assistenziali  per
                        l'emergenza COVID-19 
 
  1.  Per   far   fronte   all'emergenza   epidemiologica   COVID-19,
limitatamente al  periodo  dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in  deroga
al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter,  del  decreto
legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in  deroga  all'articolo  8-sexies,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  le
regioni, ivi comprese quelle in  piano  di  rientro,  e  le  province
autonome di Trento  e  Bolzano  possono  riconoscere  alle  strutture
inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3,  comma  1,
lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la  remunerazione
di  una  specifica  funzione  assistenziale  per  i  maggiori   costi
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza
COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e  un  incremento
tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il  riconoscimento
avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei
contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, per le  finalità  emergenziali  previste  dai
predetti piani. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  Intesa  con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di
determinazione della specifica funzione assistenziale e  l'incremento
tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire  la  compatibilità
con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale  per  l'anno
2020 e con le risorse  previste  per  l'attuazione  dell'articolo  3,
comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  3.  La  specifica  funzione  assistenziale  per  i  maggiori  costi
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza
COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese  a  pazienti
COVID,  come  individuati  nel  decreto  di  cui  al  comma  2,  sono
riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato  di  emergenza  di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,
anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo
19,  lettera  c),  della  legge  n.   23   giugno   2011,   n.   118,
compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto  per  l'anno
2020.

All’articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « in piano di rientro » sono sostituite dalle seguenti: « sottoposte a piano di rientro » e le parole: « pazienti COVID » sono sostituite dalle seguenti: « pazienti affetti da COVID-19 »;

 

 

 

 

 

 

al comma 3, le parole: « pazienti COVID » sono sostituite dalle seguenti: « pazienti affetti da COVID-19 », le parole: « di cui all’articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legi-slativo 23 giugno 2011, n. 118 »

 

 

e sono aggiunti, in fine, i seguenti pe-riodi:

« Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assisten-ziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programma-zione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020, non-ché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all’allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della re-gione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all’allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l’incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ri-coveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, soste-nuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Mi-nistero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, an-che in relazione alla loro congruità »;

4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli
enti del servizio sanitario nazionale  corrispondono  agli  erogatori
privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita
rendicontazione da parte degli erogatori privati,  un  corrispettivo,
su base mensile, per  le  prestazioni  rese  ai  sensi  del  presente
articolo, fino  ad  un  massimo  del  90  per  cento  dei  dodicesimi
corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020. 
  5. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma  2,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano   possono
riconoscere  alle  strutture  private  accreditate  destinatarie   di
apposito budget per l'anno 2020 e che vedono altresì una  temporanea
sospensione delle attività ordinarie in  funzione  anche  di  quanto
previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17  marzo
2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e
salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli
erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del  volume  di
attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei  contratti  di
cui all'articolo 8-quinquies  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 stipulati per il 2020. 
  6. L'articolo 32  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  è
abrogato.

 

 

 

 

al comma 5, le parole: « e che vedono altresì una temporanea so-spensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto » sono sostituite dalle seguenti: « , le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell’applicazione delle misure previste ».

 

 

  Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. –

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche ammini-strazioni e nel Servizio sanitario nazionale)

1. All’articolo 20 del de-creto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti mo-dificazioni: a) al comma 2, lettera b), le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020"; b) al comma 11-bis, l’ultimo periodo è soppresso ».

                                Art. 5 
 
 
        Incremento delle borse di studio degli specializzandi 
 
  1. Al fine di aumentare  il  numero  dei  contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici  di  cui  all'articolo  37   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore  spesa
di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023  e  2024.  A  tale
fine, è corrispondentemente incrementato, per i  medesimi  anni,  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 

 

 

 

All’articolo 5: dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine è corrispondentemente incre-mentato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto »; alla rubrica, le parole: « degli specializzandi » sono sostituite dalle seguenti: « dei medici specializzandi ».

 

Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:

 « Art. 5-bis. –

(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

 1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si inten-dono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.

Art. 5-ter. –

(Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative)

1. A decorrere dall’anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia. 2. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di con-certo con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1. 3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell’ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria. 4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l’anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l’anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

                               Art. 6 
 
 
Deroghe  alle  riduzioni  di  spesa  per  la  gestione  del   settore
          informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19 
 
  1. In considerazione delle funzioni che è  chiamato  ad  assolvere
per la gestione dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020  e  dell'individuazione
quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile  3  febbraio  2020,  n.
630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020,  le
riduzioni di spesa di cui all'articolo 1,  commi  610  e  611,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 

					
 
                               Art. 7 
 
 
Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della
                             popolazione 
 
  1. Il Ministero  della  salute,  nell'ambito  dei  compiti  di  cui
all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e,
in particolare, delle funzioni relative a  indirizzi  generali  e  di
coordinamento  in  materia   di   prevenzione,   diagnosi,   cura   e
riabilitazione delle  malattie,  nonché  di  programmazione  tecnico
sanitaria  di   rilievo   nazionale   e   indirizzo,   coordinamento,
monitoraggio  dell'attività  tecnico   sanitaria   regionale,   può
trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera  v),  del
decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e  nel  rispetto  del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile  2016,  dati  personali,  anche  relativi  alla  salute  degli
assistiti, raccolti nei sistemi informativi  del  Servizio  sanitario
nazionale, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al  suo
nucleo  familiare  per  lo   sviluppo   di   metodologie   predittive
dell'evoluzione del fabbisogno di salute della  popolazione,  secondo
le modalità di cui al decreto del Ministro della salute  7  dicembre
2016, n. 262. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro   della   salute,   avente   natura
regolamentare,  da  adottarsi  previo  parere  del  Garante  per   la
protezione dei dati personali, sono  individuati  i  dati  personali,
anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'articolo
9 del Regolamento  UE  2016/679,  che  possono  essere  trattati,  le
operazioni eseguibili, le modalità  di  acquisizione  dei  dati  dai
sistemi informativi  dei  soggetti  che  li  detengono  e  le  misure
appropriate e specifiche per tutelare i  diritti  degli  interessati,
nonché i tempi di conservazione dei dati trattati. 

 

 

All’articolo 7: al comma 1, le parole: « nonché dati reddituali riferiti all’interes-sato e al suo nucleo familiare » sono soppresse; al comma 2, le parole: « Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi » sono sostituite dalle seguenti: « Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, ».


						
 
                               Art. 8 
 
 
Proroga validità delle ricette limitative dei  farmaci  classificati
                             in fascia A 
 
  1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i  pazienti  già  in
trattamento con  medicinali  classificati  in  fascia  A  soggetti  a
prescrizione medica limitativa ripetibile e  non  ripetibile  (RRL  e
RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, non  sottoposti  a  Piano  Terapeutico  o  Registro  di
monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla
provincia autonoma competente una modalità di erogazione  attraverso
la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un  uso  il
più possibile esteso, la validità della ricetta  è  prorogata  per
una durata massima di ulteriori 30 giorni. 
  2. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali  di  cui  al
comma 1, con ricetta  scaduta  e  non  utilizzata,  la  validità  è
prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza. 
  3.  Per  le  nuove  prescrizioni  da  parte  del  centro  o   dello
specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è
estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo  di  6
pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale  di  60
giorni e tenuto conto del  fabbisogno  individuale,  fatte  salve  le
disposizioni più favorevoli già previste, tra  cui  quelle  per  le
patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto
2014, n.114. 
  4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente  articolo
non si applica nei casi in cui il paziente presenta un  peggioramento
della patologia di base o  un'intolleranza  o  nel  caso  in  cui  il
trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il  monitoraggio
di parametri ai fini della prescrizione; in  tali  casi  deve  essere
contattato il centro o lo  specialista  di  riferimento,  secondo  le
indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano  anche
ai medicinali classificati  in  fascia  A,  soggetti  a  prescrizione
medica limitativa ripetibile e  non  ripetibile  (RRL  e  RNRL),  non
sottoposti a Piano Terapeutico o Registro  di  monitoraggio  AIFA,  e
distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata.

All’articolo 8:

 

 

 

al comma 1, dopo le parole: « di ulteriori 30 giorni » sono ag-giunte le seguenti: « dalla data di scadenza »;

al comma 3, dopo le parole: « del centro » è inserita la seguente: « ospedaliero » e dopo la parola: « convertito » sono inserite le seguenti: « , con modificazioni, »;

al comma 4, le parole: « deve essere contattato il centro o lo spe-cialista » sono sostituite dalle seguenti: « il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista »;

 al comma 5, le parole: « , e distribuiti tramite il canale della far-maceutica convenzionata » sono sostituite dalle seguenti: « e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati »;

 

 

 

 

 

 

 

 

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nel-l’ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell’articolo 8, secondo con-dizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o mag-giori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Mi-nistro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.

5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l’elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicu-rezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici ».

Art. 9 
 
 
                      Proroga piani terapeutici 
 
  1. I piani  terapeutici  che  includono  la  fornitura  di  ausili,
dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio  2017,  per
incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per
la prevenzione e trattamento delle  lesioni  cutanee,  per  patologie
respiratorie   e   altri   prodotti    correlati    a    qualsivoglia
ospedalizzazione  a  domicilio,  in  scadenza  durante  lo  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
2020, sono prorogati per ulteriori 90  giorni.  Le  Regioni  adottano
procedure accelerate ai fini delle  prime  autorizzazioni  dei  nuovi
piani terapeutici. 
 
 
                              Art. 10 
 
 
Modifiche al decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
           modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: "di  medici,  personale
infermieristico" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercenti  le
professioni sanitarie"; la  rubrica  è  sostituita  dalla  seguente:
"Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli  esercenti
le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari."; 
  b) all'articolo 47, comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole:  "e
socio  -  sanitario"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  nei   Centri
riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale". 
  2. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la
lettera d-bis), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è sostituita  dalla
seguente: 
  d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei  mobili  e  dei
complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali  per  l'edilizia
inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici  ad
uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer,
tablet, e-reader e  altri  dispositivi  per  la  lettura  in  formato
elettronico,  non   più   commercializzati   o   non   idonei   alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o  vizi  che
non  ne  modificano  l'idoneità  all'utilizzo  o  per  altri  motivi
similari;". 

 

 

All’articolo 10:

al comma 1, lettera a), dopo la parola: « infermieristico » è inse-rita la seguente: « e », dopo le parole: « seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie » sono inserite le seguenti: « , degli esercenti la profes-sione di assistente sociale e degli » e le parole: « degli esercenti le pro-fessioni sanitarie e operatori socio-sanitari » sono sostituite dalle se-guenti: « degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la profes-sione di assistente sociale e operatori socio-sanitari ».

 

 

                               Art. 11 
 
 
    Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico 
 
  1. All'articolo 12 del decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1, dopo  le  parole:  "l'assistito"  sono  inserite  le
seguenti: ", riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori  del
Servizio sanitario nazionale"; 
  b) al comma 2, ultimo periodo, dopo  le  parole:  "comma  7",  sono
aggiunte le seguenti: "ovvero tramite il Portale nazionale di cui  al
comma 15-ter"; 
  c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il FSE è alimentato con
i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in
maniera continuativa e  tempestiva,  senza  ulteriori  oneri  per  la
finanza pubblica, dai  soggetti  e  dagli  esercenti  le  professioni
sanitarie che  prendono  in  cura  l'assistito  sia  nell'ambito  del
Servizio sanitario nazionale e dei servizi  socio-sanitari  regionali
sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa  dell'assistito,
con i dati medici in  possesso  dello  stesso.  Il  sistema  del  FSE
aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter."; 
  d) il comma 3-bis è abrogato; 
  e) al comma  4,  dopo  la  parola  "regionali",  sono  inserite  le
seguenti: "e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie" e, dopo
le parole "l'assistito",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "secondo  le
modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e  da
parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel  rispetto
delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7"; 
  f)  al  comma  15-ter,  punto  3),  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  - dopo le parole "per la trasmissione telematica", sono inserite le
seguenti: ", la codifica e la firma remota"; 
  - le parole: "alimentazione e consultazione" sono sostituite con le
seguenti:  "alimentazione,  consultazione  e  conservazione,  di  cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"; 
  g) al comma 15-ter, dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis)  l'istituzione  dell'Anagrafe  Nazionale  dei  consensi   e
relative revoche, da associarsi agli  assistiti  risultanti  in  ANA,
comprensiva  delle  informazioni  relative   all'eventuale   soggetto
delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel
rispetto delle modalità  e  delle  misure  di  sicurezza  stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati  personali,  dal
decreto di cui al punto 3) del presente comma; 
  4-ter) la realizzazione dell'Indice  Nazionale  dei  documenti  dei
FSE, da associarsi agli assistiti  risultanti  in  ANA,  al  fine  di
assicurare in interoperabilità  le  funzioni  del  FSE,  secondo  le
modalità e le misure  di  sicurezza  stabilite,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di  cui  al
punto 3) del presente comma; 
  4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale  FSE,  secondo  le
modalità e le misure  di  sicurezza  stabilite,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di  cui  al
punto 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione  con
i corrispondenti portali  delle  regioni  e  province  autonome,  per
consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale,  l'accesso  on
line al FSE  da  parte  dell'assistito  e  degli  operatori  sanitari
autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale
accesso è fornito in modalità aggregata,  secondo  quanto  disposto
dalla  Determinazione  n.  80  del  2018  dell'Agenzia  per  l'Italia
Digitale."; 
  h) al comma 15-septies, dopo  le  parole:  "di  farmaceutica"  sono
inserite le seguenti: ", comprensivi dei relativi piani  terapeutici,
" e dopo le parole: "specialistica a carico  del  Servizio  sanitario
nazionale," sono aggiunte le  seguenti:  "nonché  le  ricette  e  le
prestazioni erogate  non  a  carico  del  SSN,"  e,  dopo  la  parola
"integrativa", sono aggiunte le seguenti: ", nonché i  dati  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,
comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al  relativo
referto, secondo le modalità stabilite, previo  parere  del  Garante
per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto  3)
del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative
necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e  le
libertà degli interessati,"; 
  i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi: 
  "15-octies. Le specifiche tecniche dei  documenti  del  FSE  e  del
dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del  comma  7,
sono pubblicate sul portale del  nazionale  FSE,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali. 
 

 

All’articolo 11:

 

 al comma 1: alla lettera c), le parole: « Il FSE » sono sostituite dalle se-guenti: « 3. Il FSE »; alle lettere f), alinea, g), alinea e capoversi 4-bis), 4-ter) e 4-quater), h) e i), capoverso 15-nonies, la parola: « punto » è sostituita dalla seguente: « numero »;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 alla lettera f): al primo capoverso, le parole: « – dopo le parole » sono so-stituite dalle seguenti: « 1) dopo le parole: »;

 

al secondo capoverso, le parole: « – le parole: » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 2) le parole: »; alla lettera g), capoversi 4-bis) e 4-ter), le parole: « in ANA » sono sostituite dalle seguenti: « nell’ANA »; alla lettera i): al capoverso 15-octies, le parole: « portale del nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « portale nazionale »;

                             
 15-nonies.  Ai   fini   dell'alimentazione   dei   FSE   attraverso
l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto  di  cui
al punto 3) del comma 15-ter, sono stabilite  le  modalità  tecniche
con le quali: 
  a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della  salute  di
cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i  dati
relativi al consenso o al  diniego  alla  donazione  degli  organi  e
tessuti; 
  b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono  disponibili  ai  FSE  i
dati relativi alla situazione vaccinale; 
  c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e  provincia
autonoma  rende   disponibili   ai   FSE   i   dati   relativi   alle
prenotazioni.".

al capoverso 15-nonies, all’alinea, la parola: « 15-nonies » è sostituita dalla seguente: « 15-novies » e, alla lettera a), le parole: « 1 aprile 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 1999 ».

 

 

Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-bis. –

(Misure urgenti in materia di sperimentazioni clini-che)

1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche es-senziali per fare fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4 dell’arti-colo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: ", l’as-senza, rispetto allo studio proposto, d’interessi finanziari propri, del co-niuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell’azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l’assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qual-siasi titolo, con il promotore" sono sostituite dalle seguenti: "gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il se-condo grado rispetto allo studio proposto, nonché i rapporti di dipen-denza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico va-luta tale dichiarazione nonché l’assenza, nel capitale dell’azienda farma-ceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell’indipen-denza e dell’imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all’inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi" ».

 
                               Art. 12 
 
 
Accelerazione  dell'acquisizione  delle  informazioni  relative  alle
                        nascite e ai decessi 
 
  1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle  informazioni
relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62,  comma  6,
lettera c), del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  recante
Codice  dell'amministrazione  digitale,  le  strutture  sanitarie,  i
medici, i medici necroscopi o altri  sanitari  delegati,  inviano  al
Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze
i dati: 
  a) dell'avviso di decesso di cui  all'articolo  72,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 
  b) del certificato necroscopico di cui all'articolo  74,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 
  c) della denuncia della causa di morte di cui  all'articolo  1  del
regolamento di polizia mortuaria di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; 
  d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo  30,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 
  e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
  2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1  esonera  i  soggetti
interessati all'ulteriore invio ai Comuni di  ulteriore  attestazione
cartacea. 
  3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende  immediatamente  disponibili,
senza registrarli, i dati di cui al comma 1: 
  a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente  (ANPR),  per
le finalità di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice  dell'amministrazione
digitale; 
  b) tramite Posta  elettronica  certificata  (PEC),  ai  Comuni  non
ancora collegati alla ANPR; 
  c) all'ISTAT. 
  4. Con uno o più  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero
dell'interno, previo parere del Garante per la  protezione  dei  dati
personali, sono definiti i dati di cui  al  presente  articolo  e  le
relative modalità tecniche di trasmissione. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono allo svolgimento delle attività del  presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente.
 
   Art. 13 
 
 
Rilevazioni    statistiche    dell'ISTAT    connesse    all'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19 
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e
della necessità e  urgenza  di  disporre  di  statistiche  ufficiali
tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e  produttivo
nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali,  anche
a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di
quelli finalizzati alla gestione della  fase  di  ripresa,  ai  sensi
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera  g),  e  dell'articolo  89  del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera  cc)
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Istituto  nazionale
di statistica (ISTAT), in qualità di titolare del trattamento, anche
in contitolarità con altri soggetti che fanno parte o partecipano al
Sistema statistico nazionale, che verranno indicati  nelle  direttive
di cui al comma 2, è autorizzato, fino al  termine  dello  stato  di
emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri  del  31
gennaio 2020  e  per  i  dodici  mesi  successivi,  a  trattare  dati
personali, anche  inerenti  alle  particolari  categorie  di  dati  e
relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e  10  del
Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie
individuate nelle  direttive  di  cui  al  comma  2,  per  effettuare
rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi  statistiche
anche presso gli interessati sul  territorio  nazionale,  volte  alla
comprensione della situazione economica,  sociale  ed  epidemiologica
italiana. 
  2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati  personali  di
cui agli  articoli  9  e  10  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  sono
individuati  in  una  o  più  specifiche  direttive  del  presidente
dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione  dei
dati  personali,  e  sono  svolti  nel  rispetto   delle   pertinenti
disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e  delle  Regole
deontologiche  per  trattamenti  a  fini  statistici  o  di   ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico  nazionale,
di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo,  nonché  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
  3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono  indicati  gli  specifici
scopi perseguiti, i tipi di  dati,  le  operazioni  eseguibili  e  le
misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti  fondamentali  e
le libertà degli interessati, le  fonti  amministrative  utilizzate,
anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione. 
  4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni  di  cui  agli
articoli 13 e  14  del  Regolamento  (UE)  2016/679  anche  in  forma
sintetica.  Le  informazioni  agli  interessati  sono  pubblicate  in
maniera completa e facilmente  consultabili  sul  sito  istituzionale
dell'ISTAT. 
  5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al
presente  articolo,  privi   di   ogni   riferimento   che   permetta
l'identificazione diretta delle unità  statistiche,  possono  essere
comunicati, per finalità scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei
limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai  soggetti  che
fanno parte o partecipano al  Sistema  statistico  nazionale  secondo
quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo
n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti  a  fini
statistici  o  di  ricerca  scientifica  effettuati  nell'ambito  del
Sistema statistico nazionale, di cui  all'allegato  A4  del  medesimo
decreto legislativo, nonché  del  decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322. La  diffusione  dei  dati  trattati  nell'ambito  delle
indagini statistiche di cui al presente articolo è autorizzata  solo
in forma anonima e aggregata. 
  6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
 
                               Art. 14 
 
 
Rifinanziamento Fondo  emergenze  nazionali  e  proroga  dei  termini
previsti per  la  scadenza  di  stati  di  emergenza  e  contabilità
                              speciali 
 
  1.  In  conseguenza  del  perdurare  delle  straordinarie  esigenze
connesse  allo  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il  fondo  di  cui
all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  è
incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui  1.000
milioni di euro  da  destinare  agli  interventi  di  competenza  del
commissario straordinario di cui all'articolo 122  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020,  n.  27,  e  da  trasferire  sull'apposita  contabilità
speciale ad esso intestata. 
  2.  In  relazione  alle  effettive  esigenze  di   spesa   connesse
all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente  articolo,
le risorse di  cui  comma  1,  a  seguito  di  apposito  monitoraggio
effettuato  dai  soggetti  interessati,   comunicato   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con  decreto
del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del  Capo
della protezione  civile  e  del  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.  La  rimodulazione
può disporsi, previa autorizzazione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità  speciale
di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.  
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 265. 
  4. I termini di scadenza  degli  stati  di  emergenza,  diversi  da
quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio
2020 per il COVID-19, già dichiarati ai sensi dell'articolo  24  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilità speciali
di cui all'articolo 27 del medesimo  decreto  legislativo  n.  1  del
2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più  prorogabili  ai
sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi.
Alle attività connesse alle proroghe di cui  al  presente  comma  si
provvede nell'ambito delle  risorse  già  stanziate  a  legislazione
vigente per i relativi stati  di  emergenza  e  conseguentemente  dal
presente comma non derivano nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
All’articolo 13:

 

 

al comma 1, dopo le parole: « epidemiologici e ambientali » sono inserite le seguenti: « , nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione »; al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « per finalità scien-tifiche » sono inserite le seguenti: « , nonché ai fini di ricerche di mer-cato, sociali e di opinione » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5 ».

 

 

 

                               Art. 15 
  
Incremento risorse del Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile  e
    disposizioni in materia di volontariato di protezione civile 
 
  1.  Al  fine   di   garantire   adeguate   risorse   da   destinare
all'assistenza delle persone più vulnerabili  e  alla  ricostruzione
del tessuto  sociale  deteriorato  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,  il  Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile,  di   cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di
20 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal  precedente  comma,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  3. Per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali  sia
percepita l'indennità  di  cui  all'articolo  84,  comma  1  o  agli
articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
disposizioni di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto  legislativo
2 gennaio 2018, n.  1,  non  si  applicano  ai  volontari  lavoratori
autonomi che, in ottemperanza alle  misure  adottate  allo  scopo  di
contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non  aver
svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità. 
 

 

All’articolo 15:

al comma 1, le parole: « 20 milioni » sono sostituite dalle se-guenti: « 21 milioni ».

                               Art. 16 
  
                 Misure straordinarie di accoglienza 
 
  1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di
cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
per un termine non superiore ai sei mesi successivi  alla  cessazione
dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri  del  31  gennaio  2020,  possono  essere   utilizzati   per
l'accoglienza  dei  richiedenti  protezione   internazionale,   fermo
restando quanto previsto dal decreto-legislativo 18 agosto  2015,  n.
142,  e  successive  modificazioni,  in  materia   di   servizi   per
l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si  provvede  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse
disponibili a legislazione  vigente  sui  pertinenti  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. 
 
 

Dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. –

(Estensione dei benefìci di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavora-tori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da CO-VID- 19)

1. L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID- 19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un’invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del conta-gio da COVID-19 ».

 
                               Art. 17 
 
 Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo  2020,
                                n. 18 
 
  1. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo le parole "del presente articolo" sono inserite le  seguenti  "e
per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della  proprietà,
da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di
cui all'articolo 122 e  dei  soggetti  attuatori  nominati  ai  sensi
dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile  n.  630
del 2020 di  strutture  per  ospitarvi  le  persone  in  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare ". 
 
 

Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente: «

Art. 17-bis. –

(Proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)

1. Al comma 6 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" ».

                               Art. 18 
  
                      Utilizzo delle donazioni 
 
  1.  All'articolo  99,  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  "a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Il Dipartimento  della  protezione  civile  può  destinare
somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei
conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto  legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al  pagamento  delle  spese
connesse alle acquisizioni di farmaci, delle  apparecchiature  e  dei
dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1,
dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte
del Commissario straordinario per  l'attuazione  e  il  coordinamento
delle   misure   occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione  allo  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
2020." 
  b) al comma 3, dopo le parole "aziende, agenzie," sono inserite  le
seguenti: "regioni e  province  autonome  e  loro  enti,  società  e
fondazioni," 
  c) al comma 5, dopo le parole "per la  quale  è"  è  aggiunta  la
seguente: "anche". 
  2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni già  disposte
ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data  di  apertura  dei
citati conti correnti. 
 
  Dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. –

(Rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122) –

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incre-mentato di 3 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’anno 2020, nell’am-bito delle risorse stanziate ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche le-galmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la per-sona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da rela-zione affettiva, anche ove cessata. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».

Art. 19 
 
 
        Funzionamento e potenziamento della Sanità militare 
 
  1. Per le finalità di cui all'articolo 7,  del  decreto  legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in  materia
di modalità, di requisiti, di procedure e di  trattamento  giuridico
ed  economico,  per  l'anno  2020   è   autorizzato   l'arruolamento
eccezionale,  a  domanda,  di  personale   della   Marina   militare,
dell'Aeronautica militare e dell'Arma  dei  carabinieri  in  servizio
temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno,  nelle
misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: 
    a)  70  ufficiali  medici  con  il  grado  di  tenente  o   grado
corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30  dell'Aeronautica
militare e 10 dell'Arma dei carabinieri; 
    b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di  maresciallo,  di
cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare. 
  2. Le domande di  partecipazione  sono  presentate  entro  quindici
giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da
parte della Direzione generale del  personale  militare  sul  portale
on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it  e
gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni. 
  3. I periodi di servizio prestato ai sensi  del  presente  articolo
nonché quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato
decreto-legge n. 18 del  2020,  costituiscono  titolo  di  merito  da
valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale
militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli  delle
Forze armate. 

 

 

 

 

 

 

 

All’articolo 19: dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

 « 3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all’ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di forma-zione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3-ter. In ragione dell’eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell’Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza »; al comma 6, dopo la cifra: « 3.241.969 » nonché dopo la cifra: « 3.962.407 » è inserita la seguente parola: « euro ».

 4. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa  di    euro
4.682.845 per l'anno 2020 e euro3.962.407 per l'anno 2021 
  5. Allo scopo di sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento
dei servizi sanitari militari di  cui  all'articolo  9,  del  decreto
legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile  2020,  n.  27,  è  autorizzata  la  spesa  di  euro
84.132.000 per l'anno 2020. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per
l'anno 2020 e 3.241.969  per  l'anno  2021,  si  provvede,  quanto  a
88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto
a 3.962.407 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della difesa.  
                               Art. 20 
 
 
Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale  sanitario
                       e delle sale operative 
 
  1. Ai fini dello svolgimento,  da  parte  del  personale  medico  e
paramedico e delle sale operative delle Forze  armate,  dei  maggiori
compiti connessi con il contrasto e il contenimento della  diffusione
del virus COVID-19, fino alla  data  di  cessazione  dello  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31  gennaio  2020,
è autorizzata, per l'anno 2020,  l'ulteriore  spesa  complessiva  di
euro  1.000.000  per  il  pagamento  delle  prestazioni   di   lavoro
straordinario. 
  2. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
                               Art. 21 
 
 
Prolungamento  della  ferma  dei  volontari  in  ferma  prefissata  e
reclutamento  straordinario  di  infermieri  militari   in   servizio
                             permanente 
 
  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
 
  a) dopo l'articolo 2204-bis, è inserito il seguente: 
 
                           "Art. 2204-ter. 
    (Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata) 
  1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020,
2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di  prolungamento
della ferma, di cui agli articoli 954, comma  1,  e  2204,  comma  1,
possono  essere  ammessi,  nei  limiti  delle  consistenze  organiche
previste a legislazione vigente, su proposta della  Forza  armata  di
appartenenza e previo consenso degli  interessati,  al  prolungamento
della ferma  per  un  periodo  massimo  di  sei  mesi,  eventualmente
rinnovabile solo per una volta. 
  2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale,
di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020,  2021  e  2022
partecipano alle procedure per il transito  in  servizio  permanente,
possono  essere  ammessi,  nei  limiti  delle  consistenze  organiche
previste a legislazione vigente e previo consenso degli  interessati,
al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente  necessario
al completamento dell'iter concorsuale.". 
 
  b) dopo l'articolo 2197-ter è inserito il seguente: 
 
                          "Art. 2197-ter.1. 
      (Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli) 
  1. In  deroga  a  quanto  previsto  dagli  articoli  682  e  760  e
nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata,
come determinate per l'anno 2020  ai  sensi  dell'articolo  2207,  è
autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta
con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso
per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30
dell'Esercito  italiano,  n.  15  della  Marina  militare  e  n.   15
dell'Aeronautica militare. 
  2. Il concorso di cui al comma  1  è  riservato  al  personale  in
servizio appartenente ai  ruoli  dei  sergenti  e  dei  volontari  in
servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti  di  età,  in
possesso dei seguenti requisiti: 
  a) laurea per la professione sanitaria infermieristica  e  relativa
abilitazione professionale; 
  b) non aver riportato  nell'ultimo  biennio  sanzioni  disciplinari
più gravi della consegna. 
  3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la  tipologia
e i criteri di  valutazione  dei  titoli  di  merito  ai  fini  della
formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.". 
 
 
                               Art. 22 
 
 
Misure per la funzionalità delle Forze armate -  Operazione  "Strade
                               sicure" 
 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  fino  alla  data   di
cessazione dello stato di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che: 
  a) l'incremento delle 253 unità di personale di  cui  all'articolo
74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  è  ulteriormente
prorogato fino al 31 luglio 2020; 
  b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  è  integrato  di  ulteriori  500
unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020. 
  2. Allo scopo di soddisfare le esigenze  di  cui  al  comma  1,  è
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore  spesa  complessiva  di  euro
9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento  delle  prestazioni
di lavoro  straordinario  ed  euro  4.250.019  per  gli  altri  oneri
connessi all'impiego del personale. 
  3. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
                               Art. 23 
 
 
Ulteriori misure per la  funzionalità  del  Ministero  dell'interno,
  delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento,  fino
al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento  della  diffusione
del COVID-19, predisposto sulla base  delle  esigenze  segnalate  dai
prefetti territorialmente  competenti,  è  autorizzata,  per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765  per  il  pagamento  delle
prestazioni  di  lavoro  straordinario  effettuate  dalle  Forze   di
polizia,  nonché  di  euro   111.329.528   per   la   corresponsione
dell'indennità di ordine pubblico. 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19,  connesso  allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino  al
31 luglio 2020, alle  accresciute  esigenze  di  sanificazione  e  di
disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e  dei  mezzi
in  uso  alle  medesime  Forze,  nonché  di  assicurare   l'adeguato
rifornimento   dei   dispositivi   di   protezione   individuale    e
dell'equipaggiamento   operativo   e   sanitario   d'emergenza,    è
autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640. 
  3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei
compiti  demandati  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del
personale impiegato,  è  autorizzata,  per  l'anno  2020,  la  spesa
complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per  il  pagamento
delle prestazioni di lavoro  straordinario  e  di  euro  698.080  per
attrezzature e materiali dei nuclei specialistici  per  il  contrasto
del rischio biologico, per incrementare i dispositivi  di  protezione
individuali del personale operativo e  i  dispositivi  di  protezione
collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio. 
  4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio  2020,  lo  svolgimento
dei   compiti   demandati   al    Ministero    dell'interno,    anche
nell'articolazione  territoriale  delle  Prefetture  -   U.t.G.,   in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  è  autorizzata,
per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro  4.516.312,  di  cui  euro
838.612 per il pagamento delle prestazioni di  lavoro  straordinario,
euro 750.000 per spese sanitarie, di  pulizia  e  per  l'acquisto  di
dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di
prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000  per  materiale  per
videoconferenze e altri materiali. 
  5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,  pari  a
euro 167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi  dell'articolo
265. 
  6. L'autorizzazione di cui al comma  301,  dell'articolo  1,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205,  relativa  all'invio,  da  parte  del
Ministero  dell'interno,  di  personale  appartenente  alla  carriera
prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è  prorogata
per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di  500  mila
euro per ciascun anno dello stesso triennio  2021-2023.  Al  relativo
onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
  7. Il Ministero dell'interno è autorizzato,  nel  limite  di  euro
220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere  un'apposita
polizza   assicurativa   in   favore   del   personale   appartenente
all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle  spese
mediche e sanitarie, non coperte  dall'INAIL,  sostenute  dai  propri
dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19. 
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7,  pari  a  euro
220.000 annui, per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  23,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero dell'Interno.
 

 

All’articolo 23:

 al comma 3, le parole: « e di euro » sono sostituite dalle seguenti: « ed euro ».

 

 

Titolo II
Sostegno alle imprese e all'economia
Capo I
Misure di sostegno

 
                               Art. 24 
 
 
           Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP 
 
  1. Non è dovuto il versamento  del  saldo  dell'imposta  regionale
sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2019, fermo restando il  versamento  dell'acconto  dovuto
per il medesimo  periodo  di  imposta.  Non  è  altresì  dovuto  il
versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attività produttive relativa al  periodo  di  imposta  successivo  a
quello  in  corso  al  31  dicembre  2019,  nella   misura   prevista
dall'articolo  17,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 7 dicembre 2001,  n.  435,  ovvero  dall'articolo  58  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è
comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo  per  lo
stesso periodo d'imposta. 
  2. Il comma 1 si applica esclusivamente  ai  soggetti,  diversi  da
quelli che determinano il valore della produzione netta  secondo  gli
articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
nonché dai soggetti di cui  all'articolo  162-bis  del  testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di  cui  all'articolo
85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle  imposte
sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
  4. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze è istituito un fondo con una dotazione  di  448  milioni  di
euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le
minori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo   non   destinate
originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto
del fondo di  cui  al  periodo  precedente  tra  Regioni  e  Province
autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto  legge  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Staro,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano. 
  5. Agli oneri di  cui  al  presente  articolo,  valutati  in  3.952
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
 
Art. 25
 
                     Contributo a fondo perduto 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  i  soggetti   colpiti   dall'emergenza
epidemiologica "Covid-19", è  riconosciuto  un  contributo  a  fondo
perduto a favore dei soggetti  esercenti  attività  d'impresa  e  di
lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui
al testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  di  seguito
testo unico delle imposte sui redditi. 
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non  spetta,  in
ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data  di
presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti  pubblici  di
cui all'articolo 74, ai soggetti  di  cui  all'articolo  162-bis  del
testo unico delle imposte sui redditi e  ai  contribuenti  che  hanno
diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli  27,
e 38 del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  nonché  ai
lavoratori dipendenti e  ai  professionisti  iscritti  agli  enti  di
diritto  privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai   decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 
  3. Il contributo  spetta  esclusivamente  ai  titolari  di  reddito
agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico  delle  imposte
sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui  all'articolo  85,
comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte  sui
redditi, o compensi di cui all'articolo 54,  comma  1,  del  medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a  5  milioni  di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi del  mese  di  aprile  2019.  Al  fine  di  determinare
correttamente i predetti importi, si  fa  riferimento  alla  data  di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni  o  di  prestazione
dei servizi. Il predetto  contributo  spetta  anche  in  assenza  dei
requisiti di cui al presente comma ai  soggetti  che  hanno  iniziato
l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che,  a
far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno  il  domicilio
fiscale o la sede operativa nel  territorio  di  comuni  colpiti  dai
predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora  in  atto  alla
data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 
  5. L'ammontare  del  contributo  a  fondo  perduto  è  determinato
applicando  una  percentuale  alla  differenza  tra  l'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020  e  l'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: 
    a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al  comma  3  non  superiori  a  quattrocentomila  euro  nel  periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto; 
    b) quindici per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro  e  fino  a  un
milione di euro nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni  di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  6. L'ammontare del contributo  a  fondo  perduto  è  riconosciuto,
comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari  del  contributo
ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a  mille  euro
per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi  dalle
persone fisiche. 
  7. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non
rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  e  non  concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  8. Al fine di ottenere il contributo a fondo  perduto,  i  soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
all'Agenzia delle entrate con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
requisiti  definiti  dai  precedenti  commi.  L'istanza  può  essere
presentata,  per  conto  del  soggetto  interessato,  anche   da   un
intermediario di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi
per la fatturazione elettronica.  L'istanza  deve  essere  presentata
entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura  telematica
per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
 
  9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche  l'autocertificazione
che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti  di  cui  all'articolo
85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo  67  del
medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione  dei
tentativi  di  infiltrazioni  criminali,  con   protocollo   d'intesa
sottoscritto   tra   il   Ministero   dell'interno,   il    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  l'Agenzia  delle  entrate   sono
disciplinati i controlli di cui al libro II del  decreto  legislativo
n.  159  del  2011  anche  attraverso  procedure  semplificate  fermo
restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui  al  presente
articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in  considerazione  dell'urgenza
connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri  di  cui
al periodo  precedente  emerga  la  sussistenza  di  cause  ostative,
l'Agenzia delle  entrate  procede  alle  attività  di  recupero  del
contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha  rilasciato
l'autocertificazione  di  regolarità  antimafia  è  punito  con  la
reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del
contributo,  si  applica  l'articolo  322-ter  del   codice   penale.
L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano
apposito protocollo volto a regolare la trasmissione,  con  procedure
informatizzate, dei dati e delle informazioni  di  cui  al  comma  8,
nonché quelle  relative  ai  contributi  erogati,  per  le  autonome
attività  di  polizia  economico-finanziaria  di  cui   al   decreto
legislativo n. 68 del 2001. 

All’articolo 25:

Al comma 9: al secondo periodo, le parole: « fermo restando » sono sosti-tuite dalle seguenti: « ferma restando »; al sesto periodo, le parole: « nonché quelle relative » sono so-stituite dalle seguenti: « nonché di quelli relativi »;

 

  10. Le modalità di effettuazione dell'istanza,  il  suo  contenuto
informativo, i termini di presentazione della  stessa  e  ogni  altro
elemento necessario all'attuazione delle  disposizioni  del  presente
articolo sono definiti con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate. 
  11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui  al
comma 8, il contributo a fondo perduto  è  corrisposto  dall'Agenzia
delle entrate  mediante  accreditamento  diretto  in  conto  corrente
bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.  I  fondi  con
cui  elargire  i  contributi  sono  accreditati  sulla   contabilità
speciale  intestata  all'Agenzia  delle  entrate  n.1778  "Fondi   di
Bilancio". L'Agenzia delle entrate  provvede  al  monitoraggio  delle
domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare  complessivo
dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà  comunicazione  con
cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
Stato.

al comma 10, la parola: « effettuazione » è sostituita dalla se-guente: « presentazione »;

  12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si
applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il  contributo  sia  in
tutto  o  in  parte  non  spettante,  anche  a  seguito  del  mancato
superamento  della  verifica  antimafia,  l'Agenzia   delle   entrate
recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle  previste  dall'articolo  13,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli  interessi  dovuti
ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  602,  in  base  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004,  n.
311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui  all'articolo  27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto
compatibili, anche quelle di  cui  all'articolo  28  del  decreto  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010,  n.  122.  Per  le  controversie  relative  all'atto  di
recupero  si  applicano  le   disposizioni   previste   dal   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  13.  Qualora   successivamente   all'erogazione   del   contributo,
l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e  gli
altri enti percettori cessino  l'attività,  il  soggetto  firmatario
dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle  entrate  ai
sensi  del  comma  8  è  tenuto  a  conservare  tutti  gli  elementi
giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In  questi  casi,
l'eventuale atto di recupero di  cui  al  comma  12  è  emanato  nei
confronti del soggetto firmatario dell'istanza. 
  14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in  parte  non
spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale. 
  15. Agli oneri di cui  al  presente  articolo,  valutati  in  6.192
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.

 al comma 12: al secondo periodo, le parole: « e gli interessi dovuti » sono so-stituite dalle seguenti: « , e applicando gli interessi dovuti »; al terzo periodo, le parole: « Si rendono applicabili » sono so-stituite dalle seguenti: « Si applicano » e le parole: « del decreto 31 mag-gio 2010, n. 78 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ».

 

Dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:

« Art. 25-bis.

(Contributi per i settori ricreativo e dell’intratteni-mento)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emer-genza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ri-creativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e ce-rimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa com-plessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-tare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del pre-sente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto.

4. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento del-l’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea ».

                             Art. 26 
 
 
    Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni 
 
  1. Le misure  previste  dal  presente  articolo  si  applicano,  in
conformità a tutti i criteri e  le  condizioni  ivi  previsti,  agli
aumenti  di  capitale  delle  società  per   azioni,   società   in
accomandita per azioni, società a  responsabilità  limitata,  anche
semplificata, società  cooperative,  -società  europee  di  cui  al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee  di  cui
al regolamento (CE) n.  1435/2003,  aventi  sede  legale  in  Italia,
escluse quelle di cui all'articolo  162-bis  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attività
assicurative, qualora la società regolarmente costituita e  iscritta
nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni: 
  a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917
relativo al periodo d'imposta 2019, superiore  a  cinque  milioni  di
euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista  al
comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro;  nel  caso  in  cui  la
società appartenga ad un gruppo, si fa  riferimento  al  valore  dei
citati  ricavi  su  base  consolidata,  al  più  elevato  grado   di
consolidamento, non tenendo conto dei ricavi  conseguiti  all'interno
del gruppo; 
  b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19
nei  mesi  di  marzo  e  aprile  2020,  una   riduzione   complessiva
dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non  inferiore  al
33%; nel caso in cui la società  appartenga  ad  un  gruppo,  si  fa
riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al  più
elevato  grado  di  consolidamento,  non  tenendo  conto  dei  ricavi
conseguiti all'interno del gruppo; 
  c) abbia deliberato  ed  eseguito  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto legge ed entro il 31 dicembre  2020  un  aumento  di
capitale a pagamento e  integralmente  versato;  per  l'accesso  alla
misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a
250.000 euro. 
  2. Ai fini delle misure previste  ai  commi  8  e  12  la  società
soddisfa altresì le seguenti condizioni: 
  a) alla data del 31 dicembre 2019  non  rientrava  nella  categoria
delle imprese  in  difficoltà  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014  e  del
Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; 
  b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale; 
  c) si trova in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 
  d)  non  rientra  tra   le   società   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
  e) non si trova nelle condizioni ostative di  cui  all'articolo  67
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
 

 

 

All'articolo 26: al comma 2: alla lettera e), le parole: « all’articolo 67 decreto » sono sosti-tuite dalle seguenti: « all’articolo 67 del decreto »;

 

 

 

 

f) nei confronti degli amministratori,  dei  soci  e  del  titolare
effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque
anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
nei casi in cui  sia  stata  applicata  la  pena  accessoria  di  cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.
7. 
  g) solo nel caso di accesso alla misura di  cui  al  comma  12,  il
numero di occupati è inferiore a 250 persone 

alla lettera f), le parole: « 10 marzo 2000, n. 7. » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 10 marzo 2000, n. 74; »;

 

  dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I benefìci di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

 3. L'efficacia delle  misure  previste  dal  presente  articolo  è
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
  4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più
società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di  cui  al
comma 1, lettera c), spetta un  credito  d'imposta  pari  al  20  per
cento. 
  5. L'investimento massimo del  conferimento  in  denaro  sul  quale
calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro  2.000.000.  La
partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino
al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi  tipo,
prima di tale data da parte della società oggetto  del  conferimento
in denaro  comporta  la  decadenza  dal  beneficio  e  l'obbligo  del
contribuente di  restituire  l'ammontare  detratto,  unitamente  agli
interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore  che  ha  una
certificazione della società conferitaria che attesti  di  non  aver
superato il limite dell'importo complessivo  agevolabile  di  cui  al
comma 20 ovvero,  se  superato,  l'importo  per  il quale  spetta  il
credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito  d'imposta  le
società che controllano direttamente o  indirettamente  la  società
conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con
la stessa ovvero sono da questa controllate. 
  6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in
stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati  membri
dell'Unione europea o in Paesi  appartenenti  allo  Spazio  economico
europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si
applicano altresì quando l'investimento avviene attraverso  quote  o
azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo   del   risparmio
residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo  73  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
spazio economico europeo, che investono in misura  superiore  al  50%
nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo. 
  7. Il credito d'imposta di cui al comma  4  è  utilizzabile  nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo   d'imposta   di
effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a  quando
non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire  dal  decimo  giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa  al
periodo di effettuazione dell'investimento, anche  in  compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attività
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di
cui al comma 2, è  riconosciuto,  a  seguito  dell'approvazione  del
bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle
perdite eccedenti il 10 per cento  del  patrimonio  netto,  al  lordo
delle  perdite  stesse,  fino  a  concorrenza  del   30   per   cento
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera  c),  e  comunque
nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi  tipo
di riserve prima del 1° gennaio  2024  da  parte  della  società  ne
comporta  la  decadenza  dal  beneficio  e  l'obbligo  di  restituire
l'importo, unitamente agli interessi legali. 
  9. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  8  è  utilizzabile  in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a  quello
di  presentazione  della  dichiarazione  relativa   al   periodo   di
effettuazione dell'investimento. Non si applicano  i  limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
  10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti  dal  presente
articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di  2
miliardi di euro  per  l'anno  2021.  A  tal  fine,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è  istituito,
per il medesimo anno, un apposito Fondo. 
  11. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e  le  modalità  di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma
10.
 
12.   Ai   fini   del   sostegno    e    rilancio    del    sistema
economico-produttivo italiano, è istituito  il  fondo  denominato  «
Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il "Fondo"),  finalizzato  a
sottoscrivere entro  il  31  dicembre  2020,  entro  i  limiti  della
dotazione del  Fondo,  obbligazioni  o  titoli  di  debito  di  nuova
emissione, con le caratteristiche indicate  ai  commi  14  e  16  (di
seguito "gli strumenti finanziari "), emessi dalle società di cui al
comma 1, che soddisfano le condizioni di  cui  al  comma  2,  per  un
ammontare massimo pari al minore importo tra  tre  volte  l'ammontare
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per
cento dell'ammontare dei ricavi  di  cui  al  comma  1,  lettera  a).
Qualora la società sia beneficiaria di  finanziamenti  assistiti  da
garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto  ai  sensi  del
paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione  europea  recante
un "Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero  di  aiuti
sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime
di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della  stessa  Comunicazione,  la
somma   degli   importi   garantiti,   dei   prestiti   agevolati   e
dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera  il
maggiore tra il 25 per cento dell'ammontare  dei  ricavi  di  cui  al
comma 1, lettera a), il doppio dei costi del personale della società
relativi al  2019,  come  risultanti  dal  bilancio  ovvero  da  dati
certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; il  fabbisogno
di liquidità della società per  i  diciotto  mesi  successivi  alla
concessione  della  misura  di  aiuto,   come   risultante   da   una
autocertificazione   del   rappresentante   legale.   Gli   Strumenti
Finanziari  possono  essere  emessi  in  deroga  ai  limiti  di   cui
all'articolo 2412, primo comma, del codice civile. 
  13. La gestione del Fondo è  affidata  all'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  di  impresa  Spa  -
Invitalia, o a società da questa interamente controllata (di seguito
anche "il Gestore") 
  14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla
sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via
anticipata decorsi  tre  anni  dalla  sottoscrizione.  Gli  Strumenti
Finanziari sono immediatamente rimborsati  in  caso  di  informazione
antimafia interdittiva. Nel caso in cui  la  società  emittente  sia
assoggettata a fallimento o altra procedura  concorsuale,  i  crediti
del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi
sono soddisfatti dopo  i  crediti  chirografari  e  prima  di  quelli
previsti dall'articolo 2467 del codice civile. 
  15. La società emittente assume l'impegno di: 
  a) non deliberare o effettuare,  dalla  data  dell'istanza  e  fino
all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari,  distribuzioni  di
riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di  non  procedere  al
rimborso di finanziamenti dei soci; 
  b) destinare il  finanziamento  a  sostenere  costi  di  personale,
investimenti  o  capitale  circolante   impiegati   in   stabilimenti
produttivi e  attività  imprenditoriali  che  siano  localizzati  in
Italia; 
  c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti,  la
cadenza  e  le  modalità  da  quest'ultimo  indicati,  al  fine   di
consentire la verifica degli impegni assunti ai  sensi  del  presente
comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16. 
  16. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono  definite
caratteristiche, condizioni e modalità  del  finanziamento  e  degli
Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicità annuale
e sono corrisposti in unica soluzione  alla  data  di  rimborso.  Nel
decreto sono altresì indicati gli  obiettivi  al  cui  conseguimento
può essere accordata una riduzione  del  valore  di  rimborso  degli
Strumenti Finanziari. 
  17. L'istanza è trasmessa al Gestore secondo il  modello  uniforme
da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della
documentazione ivi indicata. Il Gestore può prevedere ai fini  della
verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi  1  e  2  la
presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia
non sia immediatamente conseguente  alla  consultazione  della  banca
dati unica  prevista  dall'articolo  96  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, ferma restando la  richiesta  di  informativa
antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi
del Fondo sono integrate da una dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con  la  quale  il  legale
rappresentante attesta, sotto  la  propria  responsabilità,  di  non
trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto  dello
stato di emergenza  sanitaria,  può  procedere  alla  attuazione  di
quanto  previsto  dal  presente  articolo  anche  prima  dei  termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.Il  Gestore
procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze 
  18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di  cui  ai
commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1,
lettera c), la conformità della  deliberazione  di  emissione  degli
Strumenti Finanziari a quanto previsto dal  presente  articolo  e  al
decreto di cui al comma 16, e l'assunzione degli impegni  di  cui  al
comma 15, procede, entro i limiti della  dotazione  del  Fondo,  alla
sottoscrizione degli stessi e  al  versamento  del  relativo  apporto
nell'anno 2020. 
  19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4  miliardi  di  euro
per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo è autorizzata  l'apertura
di apposita  contabilità  speciale.  Il  Gestore  è  autorizzato  a
trattenere dalle disponibilità del Fondo le risorse  necessarie  per
le proprie spese di gestione nel limite massimo per operazione dell'1
per  cento   del   valore   nominale   degli   Strumenti   Finanziari
sottoscritti, e comunque per un importo complessivo non superiore a 5
milioni di euro per l'anno 2020. 

al comma 12, secondo periodo, le parole: « non supera il mag-giore tra » sono sostituite dalle seguenti: « non può superare il maggiore valore tra: » e le parole: « lettera a), » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a); »; al comma 19,

 il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ge-store è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell’anno 2020, allo 0,4 per cento del va-lore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni succes-sivi e fino all’esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2024 »;

 

  dopo il comma 19 è inserito il seguente:

« 19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle società finanziarie parte-cipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attri-buite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo econo-mico »;

  20. I benefici previsti ai commi 4 e 8, si cumulano fra di  loro  e
con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque  soggetto  erogate,
di cui la società ha beneficiato ai sensi del  paragrafo  3.1  della
Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19". L'importo complessivo lordo  delle  suddette
misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui  al  comma  1
l'ammontare di 800.000 euro,  ovvero  120.000  euro  per  le  imprese
operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o  100.000  euro
per le imprese operanti nel  settore  della  produzione  primaria  di
prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di  cui  la
società abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione
n.1407/2013, del  regolamento  della  Commissione  n.702/2014  e  del
regolamento  della  Commissione  n.717/2013  ovvero  ai   sensi   del
regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del  25
giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.
Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti  la  società
ottiene dai soggetti  indicati  ai  commi  4  e  6  secondo  periodo,
l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si è usufruito. La
società  presenta  una  dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  legale
rappresentante attesta, sotto  la  propria  responsabilità,  che  le
misure previste ai commi, 4 e 8 sommate con le misure  di  aiuto,  da
qualunque soggetto erogate, di cui la  società  ha  beneficiato,  ai
sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea
recante un "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19   non
superano  i  limiti  suddetti.  Con  il  medesimo  atto   il   legale
rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che  l'aiuto
eccedente detti limiti è  da  ritenersi  percepito  indebitamente  e
oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea. 
  21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 265.

al comma 20: al primo periodo, le parole: « , si cumulano fra di loro » sono sostituite dalle seguenti: « sono cumulabili tra loro »;

al terzo periodo, le parole: « del regolamento della Commis-sione n. 702/2014 e del regolamento della Commissione n. 717/2013 » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014 »;

al quarto periodo, le parole: « ai commi, 4 e 8 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 4 e 8, » e le parole: « del COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « del COVID-19", ».

 

Dopo l’articolo 26 sono inseriti i seguenti:

« Art. 26-bis. –

 (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura)

 1. Per l’esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fe-nomeno dell’usura, di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di sog-getti esposti al rischio di usura. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto.

Art. 26-ter. –

(Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese)

1. Le misure di sostegno finanziario di cui all’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell’arti-colo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall’attuazione del presente comma restano a carico dell’impresa richiedente ».

                               Art. 27 
 
 
                        Patrimonio destinato 
 
  1. Al fine  di  attuare  interventi  e  operazioni  di  sostegno  e
rilancio del sistema  economico-produttivo  italiano  in  conseguenza
dell'emergenza  epidemiologica   da   "Covid-19",   CDP   S.p.A.   è
autorizzata  a  costituire   un   patrimonio   destinato   denominato
"Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio Destinato")  a  cui
sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero  dell'economia
e delle finanze. Il Patrimonio Destinato può  essere  articolato  in
comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi  comparti  sono
rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici  attivi  e
passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti  giuridici
di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle
loro  rispettive  risorse,  ivi  inclusi  i  mezzi  finanziari  e  le
passività  rivenienti  dalle   operazioni   di   finanziamento.   Il
Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi  comparti,  è  autonomo  e
separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A.  e  dagli
altri patrimoni  separati  costituiti  dalla  stessa.  Il  Patrimonio
Destinato e ciascuno  dei  suoi  comparti  rispondono  esclusivamente
delle obbligazioni dai  medesimi  assunte,  nei  limiti  dei  beni  e
rapporti  giuridici  agli  stessi  apportati,   ovvero   generati   o
rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono  ammesse
azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli  stessi  e,
allo stesso modo, sul patrimonio  di  CDP  S.p.A.  non  sono  ammesse
azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse  degli
stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono  alle
imprese diritti o interessi  legittimi  rispetto  all'intervento  del
Patrimonio Destinato in loro favore. 
  2. Gli apporti del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  sono
effettuati con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.
Gli apporti sono esenti dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni  altra  imposta
indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e
rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori  di
apporto e di iscrizione nella contabilità del  Patrimonio  Destinato
sono determinati  sulla  scorta  della  relazione  giurata  di  stima
prodotta  da  uno  o  più  soggetti   di   adeguata   esperienza   e
qualificazione professionale. A fronte di tali apporti,  sono  emessi
da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione
prevedendo che la loro remunerazione sia  condizionata  all'andamento
economico  del  Patrimonio  Destinato.  Può  essere  restituita   al
Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera  del  consiglio
di  amministrazione  di  CDP  S.p.A.,  su  richiesta  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, la quota  degli  apporti  che  risulti
eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione  della
congruità del patrimonio previsti dal decreto di  cui  al  comma  5,
rispetto alle finalità  di  realizzazione  dell'affare  per  cui  è
costituito  il  Patrimonio  Destinato  come  risultante   dal   piano
economico-finanziario  del  Patrimonio  Destinato,  tempo  per  tempo
aggiornato.  Le  modalità  della  restituzione  sono  stabilite  nel
decreto di cui al comma 5. I beni e i  rapporti  giuridici  apportati
sono intestati a CDP  per  conto  del  Patrimonio  Destinato  e  sono
gestiti da CDP a  valere  su  di  esso  in  conformità  al  presente
articolo, al  decreto  di  cui  al  comma  5  e  al  Regolamento  del
Patrimonio Destinato.
 
  
  3.  Il  Patrimonio  Destinato  è  costituito   con   deliberazione
dell'assemblea di CDP  S.p.A.  che,  su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione, identifica, anche in blocco, i  beni  e  i  rapporti
giuridici  compresi  nel  Patrimonio  Destinato.  Con   la   medesima
deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A.  è  incaricato  della
revisione dei conti del Patrimonio  Destinato.  La  deliberazione  è
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice  civile.
Non si applica l'articolo 2447-quater, comma 2,  del  codice  civile.
Per ogni successiva  determinazione,  ivi  incluse  la  modifica  del
Patrimonio Destinato, la  costituzione  di  comparti  e  la  relativa
allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle  concernenti
l'apporto di  ulteriori  beni  e  rapporti  giuridici  da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti  pubblici
si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di  CDP
S.p.A. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il  consiglio
di amministrazione di CDP S.p.A. è  integrato  dai  membri  indicati
dall'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio
1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce
un  sistema  organizzativo  e  gestionale  improntato  alla   massima
efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato,  anche
in relazione all'assetto operativo e  gestionale  e  al  modello  dei
poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato,  o  di  ciascuno
dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio
netto  di  CDP  S.p.A.  Di  esso  non  si  tiene  conto  in  caso  di
costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A. 

All’articolo 27:

al comma 3, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mu-tualistico e senza fine di speculazione privata »;

 

 

  4. Le risorse  del  Patrimonio  Destinato  sono  impiegate  per  il
sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.  Il
Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal
quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti  di  Stato  adottato
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  "Covid-19"  ovvero  a
condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato  hanno
ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate  in  mercati
regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: 
  a) hanno sede legale in Italia; 
  b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; 
  c)  presentano  un  fatturato  annuo  superiore  a  euro  cinquanta
milioni. 

al comma 4, alinea, al primo periodo, dopo le parole: « produt-tivo italiano » sono aggiunte le seguenti: « , secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla pro-grammazione economica » e, al terzo periodo, dopo le parole: « in forma cooperativa » è inserito il seguente segno d’interpunzione: « , »;

 

 

  5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli
interventi del Patrimonio Destinato sono  definiti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Ministro  dello
Sviluppo Economico. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio
Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea
ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. In via preferenziale  il  Patrimonio  Destinato  effettua  i
propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti  obbligazionari
convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di
azioni  quotate  sul  mercato  secondario  in  caso   di   operazioni
strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto  tiene
in  considerazione  l'incidenza  dell'impresa  con  riferimento  allo
sviluppo tecnologico, alle  infrastrutture  critiche  e  strategiche,
alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e
alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del  2019,
alla reta logistica e dei rifornimenti, ai  livelli  occupazionali  e
del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi
a  operazioni  di  ristrutturazione  di  società   che,   nonostante
temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano  caratterizzate
da adeguate prospettive di redditività 
  6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del  Patrimonio  Destinato  nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto  previso
dal decreto di  cui  al  comma  5.  L'efficacia  del  Regolamento  è
sospensivamente   condizionata    all'approvazione    del    Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Regolamento  disciplina,   tra
l'altro,  le  procedure  e  attività  istruttorie  e  le  operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La  remunerazione  di  CDP
S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai  costi  sostenuti
da CDP S.p.A. per  la  gestione  del  Patrimonio  Destinato.  Per  il
Patrimonio Destinato,  che  non  contribuisce  al  risultato  di  CDP
S.p.A., è redatto annualmente  un  rendiconto  separato  predisposto
secondo i  principi  contabili  internazionali  IFRS  e  allegato  al
bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni  e  i  rapporti  giuridici
acquisiti per effetto degli impieghi del  Patrimonio  Destinato  sono
intestati a CDP S.p.A. per conto  del  Patrimonio  Destinato  e  sono
gestiti da CDP S.p.A.  in  conformità  al  presente  articolo  e  al
Regolamento del Patrimonio Destinato. 
  7. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato  o
di singoli comparti è consentita, anche in deroga all'articolo  2412
del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio  Destinato  o
su singoli comparti,  di  titoli  obbligazionari  o  altri  strumenti
finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli  articoli
da 2415 a 2420 del codice civile  e,  per  ciascuna  emissione,  può
essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il
quale ne cura gli interessi  e,  in  loro  rappresentanza  esclusiva,
esercita  i  poteri  stabiliti  in  sede  di  nomina  e  approva   le
modificazioni delle condizioni  dell'operazione.  Delle  obbligazioni
derivanti dalle operazioni di finanziamento  risponde  unicamente  il
Patrimonio Destinato. Non si applicano il  divieto  di  raccolta  del
risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo  11,  comma  2,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e  la  relativa
regolamentazione  di  attuazione,  nè  i  limiti  quantitativi  alla
raccolta previsti dalla normativa vigente. 
  8.  Sulle  obbligazioni  del  Patrimonio  Destinato,  in  caso   di
incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima
istanza dello Stato. Con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni  e
modalità di operatività della garanzia  dello  Stato.  La  garanzia
dello Stato è  allegata  allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge  31
dicembre 2009, n. 196. Può essere altresì concessa con decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  che  ne  determina  criteri,
condizioni  e  modalità,  la  garanzia  dello  Stato  a  favore  dei
portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel  limite  massimo
di euro 20 miliardi. 
  9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da  CDP  a
valere  sul  Patrimonio  Destinato  e  tutti   gli   atti   ad   esse
funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali
e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni  equipollenti  che
dovessero altrimenti operare. 
  10. Il decreto di cui al comma  5  può  prevedere  ai  fini  della
verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la  presentazione
di  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di  notorietà  ai   sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445.  Qualora   il   rilascio   dell'informativa
antimafia, ove richiesta, non  sia  immediatamente  conseguente  alla
consultazione della banca dati unica prevista  dall'articolo  96  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze  di  accesso
agli  interventi  del  Fondo  sono  integrate  da  una  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà ai  sensi  dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la  quale  il  legale  rappresentante  attesta,  sotto   la   propria
responsabilità, di non trovarsi nelle  condizioni  ostative  di  cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP
può procedere  alla  attuazione  di  quanto  previsto  dal  presente
articolo anche prima dei termini previsti dal decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159.  Il  rilascio  della  informazione  antimafia
interdittiva comporta la risoluzione del contratto  di  finanziamento
ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle
condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437  e  seguenti
del codice civile, nel decreto di cui al comma 5. 
  11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e
di rafforzare i presidi  di  legalità,  CDP  S.p.A.  può  stipulare
protocolli  di  collaborazione  e  di  scambio  di  informazioni  con
istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità  di
controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità giudiziaria. 

al comma 5: dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei depu-tati per l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamen-tari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato »;

al quarto periodo, le parole: « al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla reta logistica » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 86 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logi-stica »;

 

  12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A.
e i propri  esponenti  aziendali  operano  con  la  dovuta  diligenza
professionale.  Le  operazioni  di  impiego  effettuate  nonché   le
garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati  in  esecuzione
di tali operazioni  o  mediante  impiego  delle  risorse  finanziarie
provenienti da tali operazioni, a valere  sul  Patrimonio  Destinato,
purchè realizzati in conformità al relativo Regolamento,  non  sono
soggetti all'azione revocatoria di  cui  all'articolo  67  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
  13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato
e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e
i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte  sostitutive
delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo  percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti,  prestazioni  e  formalità
relativi alle  operazioni,  sotto  qualsiasi  forma,  effettuate  dal
Patrimonio Destinato e  dai  suoi  comparti,  alla  loro  esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali  di  qualunque
tipo da chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate,  sono  escluse
dall'imposta sul  valore  aggiunto,  dall'imposta  sulle  transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di  bollo,  dalle
imposte ipotecaria e catastale e da  ogni  altra  imposta  indiretta,
nonché ogni altro tributo o  diritto.  Gli  interessi  e  gli  altri
proventi dei titoli  emessi  dal  Patrimonio  Destinato  e  dai  suoi
comparti sono  soggetti  al  regime  dell'imposta  sostitutiva  delle
imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e  d.lgs.
21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli  di  cui
all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601.

al comma 12, primo periodo, le parole: « i propri esponenti » sono sostituite dalle seguenti: « i suoi esponenti »;

   14.  Il  Patrimonio  Destinato  cessa  decorsi  dodici  anni  dalla
costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o
anticipata con delibera  del  consiglio  di  amministrazione  di  CDP
S.p.A., su richiesta del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
L'eventuale cessazione anticipata,  in  tutto  o  con  riferimento  a
singoli  comparti,  ha  luogo  sulla  base   dell'ultimo   rendiconto
approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di
cessazione.  Alla  cessazione  del  Patrimonio  Destinato  ovvero  di
singoli comparti, è approvato dal Consiglio  di  Amministrazione  di
CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato  da  una  relazione
del Collegio Sindacale e  del  soggetto  incaricato  della  revisione
legale, è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La
liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il
trasferimento  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  degli
eventuali residui  della  gestione  avvengono  secondo  le  modalità
individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti
di cui al  presente  comma  sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. 
  15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono
essere integrati e modificati  termini  e  condizioni  contenuti  nel
presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile. 
  16. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al  presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze  può  affidare,
con  apposito  disciplinare,  un  incarico  di  studio,   consulenza,
valutazione e assistenza  nel  limite  massimo  complessivo  di  euro
100.000 per l'anno 2020. 
  17. Ai fini degli apporti di cui al comma  2,  è  autorizzata  per
l'anno 2020 l'assegnazione a CDP  di  titoli  di  Stato,  nel  limite
massimo di 44 miliardi di euro, appositamente  emessi.  Detti  titoli
non concorrono a formare il limite delle emissioni nette  per  l'anno
2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive  modifiche.
Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a  fronte  del
controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo
è iscritto su  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  ed  è  regolato  mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo
dello stato di previsione  dell'entrata  relativo  all'accensione  di
prestiti. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  18.  è  autorizzata  l'apertura  di  apposito  conto  corrente  di
tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono  le  disponibilità
liquide del Patrimonio destinato.  La  remunerazione  del  conto,  da
allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo  di
riferimento,  e  le  caratteristiche  del  suo   funzionamento   sono
disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5. 

al comma 14, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia »;

 

 

 

 

 

dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

« 18-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 gen-naio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.

18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro ri-sparmi a sostegno della crescita dell’economia reale, rafforzando la capi-talizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimo-nio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio ita-liane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del pri-vate capital. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di at-tuazione del presente comma.

18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all’arti-colo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "di-verse dalle banche" sono soppresse ».

                                 Art. 28 
 
 
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso  non
                    abitativo e affitto d'azienda 
 
  1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle  misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19,  ai  soggetti  esercenti  attività  d'impresa,  arte  o
professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di  euro
nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, spetta un  credito  d'imposta
nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile  del  canone  di
locazione, di leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non
abitativo  destinati  allo  svolgimento  dell'attività  industriale,
commerciale,  artigianale,  agricola,  di   interesse   turistico   o
all'esercizio  abituale  e  professionale  dell'attività  di  lavoro
autonomo. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti  di
servizi a prestazioni complesse o di affitto  d'azienda,  comprensivi
di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo  svolgimento
dell'attività industriale, commerciale,  artigianale,  agricola,  di
interesse  turistico  o  all'esercizio   abituale   e   professionale
dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella  misura  del  30  per
cento dei relativi canoni. 
 
3. Il credito di imposta  di  cui  ai  commi  1  e  2  spetta  alle
strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente  dal  volume
di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. 
All’articolo 28:

al comma 3, dopo la parola: « agrituristiche » sono inserite le se-guenti: « , alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator »;


dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettiva-mente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento »;

 4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta  anche  agli  enti
non commerciali, compresi gli enti  del  terzo  settore  e  gli  enti
religiosi  civilmente  riconosciuti,  in  relazione  al   canone   di
locazione, di leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non
abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. 
 
 5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è  commisurato
all'importo versato nel periodo  d'imposta  2020  con  riferimento  a
ciascuno dei mesi di marzo,  aprile  e  maggio  e  per  le  strutture
turistico ricettive con attività solo stagionale con  riferimento  a
ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.  Ai  soggetti  locatari
esercenti  attività  economica,  il  credito  d'imposta   spetta   a
condizione che abbiano subito una diminuzione  del  fatturato  o  dei
corrispettivi nel mese di riferimento  di  almeno  il  cinquanta  per
cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. 

al comma 5, dopo le parole: « Il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 » è inserita la seguente: « , 3-bis »

 

ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

 « Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone »;

  6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è  utilizzabile
nella dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  di
sostenimento  della  spesa  ovvero   in   compensazione,   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
successivamente  all'avvenuto  pagamento  dei  canoni.   Il   credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 

 

 

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« , salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo »; al comma 10, le parole: « valutati in 1.424,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in 1.499 milioni di euro per l’anno 2020 ».

  7.Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano
i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre  2000,
n. 388. 
  8.Il  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non   è
cumulabile con il  credito  d'imposta  di  cui  all'articolo  65  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle  medesime  spese
sostenute. 
  9.Le disposizioni del presente articolo si applicano  nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
  10.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in  1.424,1
milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
   Dopo l’articolo 28 è inserito il seguente:

 « Art. 28-bis. –

 (Disposizioni in materia di concessioni per il ser-vizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un ca-none a favore dell’appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distribu-tori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le uni-versità e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposi-zioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall’emergenza epidemio-logica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni con-cedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall’articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo pe-riodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio eco-nomico delle singole concessioni ».

                               Art. 29 
 
 
           Incremento fondo per il sostegno alle locazioni 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio  da  COVID-19,  il  Fondo  nazionale  per  il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di  ulteriori
140 milioni di euro per l'anno 2020. 

 

All’articolo 29:

al comma 1, le parole: « 140 milioni » sono sostituite dalle se-guenti: « 160 milioni »;

 

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Una quota dell’incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione econo-mica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel li-mite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile lo-cato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consi-glio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell’uni-versità e della ricerca, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attua-tive del presente comma, prevedendo l’incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020 ».

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma  1  viene  effettuata
nei termini, nonché secondo le modalità e i  coefficienti  indicati
dall'articolo 65, commi 2- ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede  ai
sensi dell'articolo 265.
 
                                Art. 30 
 
 
           Riduzione degli oneri delle bollette elettriche 
 
  1. Per i mesi di maggio,  giugno  e  luglio  2020,  l'Autorità  di
regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  dispone,   con   propri
provvedimenti,  la  riduzione  della  spesa  sostenuta  dalle  utenze
elettriche connesse in bassa tensione diverse  dagli  usi  domestici,
con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto
e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema",  nel  limite
massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono  tetto  di
spesa. 
  2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma  1,  l'Autorità
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate  e  in
via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma  1,
le tariffe  di  distribuzione  e  di  misura  dell'energia  elettrica
nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da
applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che: 
  a)      sia previsto un risparmio, parametrato  al  valore  vigente
nel primo trimestre  dell'anno,  delle  componenti  tariffarie  fisse
applicate per punto di prelievo; 
  b)      per le sole utenze con potenza disponibile superiore a  3,3
kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma  1  non
superi quella che, in  vigenza  delle  tariffe  applicate  nel  primo
trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo  un  volume  di  energia
prelevata pari a quello effettivamente registrato  e  un  livello  di
potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. 
  3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata  la  spesa
di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e  finanze  è
autorizzato a versare detto  importo  sul  Conto  emergenza  COVID-19
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella
misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto  e,  per  il  restante  cinquanta  per
cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorità  assicura,  con  propri
provvedimenti, l'utilizzo  di  tali  risorse  a  compensazione  della
riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e
2 e degli oneri generali di sistema.
 
 

Dopo l’articolo 30 è inserito il seguente:

« Art. 30-bis. –

(Fondo per la compensazione dei pagamenti effet-tuati con carte di credito o di debito)

 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, con una do-tazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, per la parziale compen-sazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che co-stituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti atti-vità commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, di-sciplina l’utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1. 3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sotto-scrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».

                               Art. 31 
 
 
                        Rifinanziamento fondi 
 
  1.Il fondo di cui all'articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, è incrementato di 30.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di cui 1.700 milioni  di  euro  destinati  alla  sezione
speciale istituita dall'articolo 35, comma 5.

All’articolo 31:

 

al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come "decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23", »;

 2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è  incrementato  di  3.950
milioni di euro per l'anno 2020. 

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, arti-colata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo »;

3. Sono assegnati all'ISMEA  ulteriori  250  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto  corrente  di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge  8
aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in  base  al  fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 

al comma 3, secondo periodo, le parole: « 8 aprile n. 23 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 8 aprile 2020, n. 23 »;

 

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, an-che attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2020 »;

4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui  all'articolo  1,
comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020. 
 
 

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per le finalità di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l’apposito comparto del Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente im-porto, delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa »;

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 265. 
al comma 5, le parole: « Agli oneri derivanti dal presente arti-colo » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo ».
  Dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:

« Art. 31-bis.

(Confidi)

1. Il comma 6 dell’articolo 112 del te-sto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "6. Fermo restando l’esercizio prevalente dell’attività di garanzia, i confidi iscritti nell’albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell’articolo 106, comma 1" ».

                                Art. 32 
 
 
Disposizioni in materia di Garanzia  cartolarizzazione  sofferenze  -
                                GACS 
 
  1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per  le  quali
sia stata concessa o sarà richiesta la  concessione  della  garanzia
dello Stato ai sensi del  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.  49,  il
Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della
società  cessionaria,  previa  istruttoria  della  società  di  cui
all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, è
autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli
o  dei   contratti   dell'operazione,   concordate   tra   le   parti
dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o più date  di
pagamento dei meccanismi di  subordinazione  e  di  differimento  dei
pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti
ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purchè  tali  date
di pagamento cadano tra la data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto ed  il  31  luglio  2021,  le  modifiche  non  comportino  un
peggioramento  del  rating  dei  Titoli  senior   e   la   temporanea
sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle
misure   normative   introdotte    per    fronteggiare    l'emergenza
epidemiologica COVID-19. 
  2. La  società  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 18 del 2016,  provvede  alle  attività  di  cui  al
presente articolo a valere sulle risorse disponibili  a  legislazione
vigente.
 
 
 
                               Art. 33 
 
 
Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi
                        in modo semplificato 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini  dell'articolo
23  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  delle
disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo
decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le  previsioni  sulle
tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti  informativi
o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra  la  data
di entrata in vigore del presente decreto ed il termine  dello  stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui  all'articolo
20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche se il cliente esprime il proprio  consenso  mediante  il
proprio indirizzo di posta elettronica non certificata  o  con  altro
strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia
di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità   del
contraente, facciano riferimento ad un  contratto  identificabile  in
modo certo e siano  conservati  insieme  al  contratto  medesimo  con
modalità  tali  da   garantirne   la   sicurezza,   l'integrità   e
l'immodificabilità.  Il  requisito  della  consegna  di  copia   del
contratto  e  della  documentazione   informativa   obbligatoria   è
soddisfatto anche mediante la messa a  disposizione  del  cliente  di
copia del testo del  contratto  e  della  documentazione  informativa
obbligatoria  su  supporto  durevole;  l'intermediario  consegna   al
cliente  copia  del  contratto  e  della  documentazione  informativa
obbligatoria alla prima occasione utile successiva al  termine  dello
stato  di  emergenza.  Fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data  31  gennaio  2020,  il
cliente può usare il medesimo strumento impiegato per  esprimere  il
consenso al contratto anche per esercitare i diritti  previsti  dalla
legge o dal contratto stesso. 
  2. La disciplina di cui al comma 1 si applica,  altresì,  ai  fini
dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
dell'articolo 1888 del codice civile. 

All’articolo 33:

 

 

 

 al comma 1, primo periodo, le parole:

« mediante il proprio in-dirizzo di posta elettronica » sono sostituite dalle seguenti: « mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica », le pa-role: « questi siano accompagnati » sono sostituite dalle seguenti: « l’e-spressione del consenso sia accompagnata », le parole: « facciano riferi-mento » sono sostituite dalle seguenti: « faccia riferimento » e le parole: « siano conservati » sono sostituite dalle seguenti: « sia conservata »;

 

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

 « 2-bis. Nell’ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicura-tivi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-zione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vi-gore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020 »;

 alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi ».

 

Dopo l’articolo 33 è inserito il seguente:

« Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)

1. Su richiesta dell’assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbliga-toria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non-ché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l’attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l’assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell’assicurato, che restano esercitabili ».

                            Art. 34 
 
 
         Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali 
 
  1. Al fine di  assicurare  maggiori  risorse  per  il  sostegno  al
finanziamento per la  realizzazione  degli  investimenti  a  supporto
dell'economia del Paese nonché  prevedere  l'adozione  di  procedure
semplificate in linea con le misure di prevenzione  della  diffusione
del virus Covid-19 di  cui  alla  normativa  vigente  in  materia,  i
contratti relativi al servizio di collocamento dei  buoni  fruttiferi
postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino  al  termine  del  periodo  di  emergenza
deliberato dal Consiglio  dei  Ministri  in  data  31  gennaio  2020,
possono essere stipulati anche mediante telefonia  vocale  in  deroga
all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica
14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime  modalità
della  identità  del  sottoscrittore,  purchè   il   consenso   del
sottoscrittore   reso   telefonicamente   sia   attestato    mediante
registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la  sicurezza,
l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal  proponente.  Prima
che il sottoscrittore sia vincolato  dal  contratto  di  collocamento
concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le  informazioni
previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione  a
distanza di servizi finanziari  ai  consumatori  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi  comprese  le  informazioni
relative all'esercizio del diritto di recesso.  Successivamente  alla
conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento  viene
in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea
del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle
condizioni generali di contratto. Il cliente può usare  il  medesimo
strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche  per
esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei  termini  previsti
dal   citato   decreto   legislativo   n.   206   del   2005,   sulla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai  consumatori.
Il termine per il diritto di recesso decorre  dalla  ricezione  della
copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per
l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal  contratto
stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento  impiegato
per la conclusione del contratto  fino  al  termine  del  periodo  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
2020. 
  2.  Resta  salva  l'applicazione,  in  quanto  compatibili,   delle
previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia
di  commercializzazione  a  distanza   di   servizi   finanziari   ai
consumatori, ivi incluso l'articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei
servizi finanziari offerti a distanza. 
  3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di  prescrizione  cade
nel periodo di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  in
data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi
causa entro due mesi successivi al  termine  del  predetto  stato  di
emergenza. 
 
                                Art. 35 
 
 
 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali 
 
  1. Al fine di preservare la continuità  degli  scambi  commerciali
tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito
commerciale continuino ad essere disponibili per le  imprese  colpite
dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, SACE  S.p.A.  concede
in favore delle imprese di assicurazione dei  crediti  commerciali  a
breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che  abbiano
aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui
al comma 3, una garanzia  pari  al  90  per  cento  degli  indennizzi
generati dalle esposizioni relative a  crediti  commerciali  maturati
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro;  la
garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in  tema
di aiuti di Stato e nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni
previste dai commi seguenti. 
  2. Sulle obbligazioni  di  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle  garanzie
disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la  garanzia  dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui  operatività  sarà
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La  garanzia  dello
Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A.  svolge
anche per conto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le
attività relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del
ramo  credito.  SACE   S.p.A.   opera   con   la   dovuta   diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere impartiti  a  SACE  S.p.A.  indirizzi  sulla  gestione
dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica,  al  fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti
indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite ulteriori modalità attuative e operative, ed
eventuali elementi e requisiti integrativi,  per  l'esecuzione  delle
operazioni di cui al presente articolo. 
  4. L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della
Commissione Europea ai  sensi  dell'articolo  108  del  Trattato  sul
Funzionamento dell'Unione Europea. 
  5. Per le finalità  di  cui  al  presente  articolo  è  istituita
nell'ambito  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma   14,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma
evidenza contabile a copertura delle garanzie relative  alle  imprese
di assicurazione del ramo credito  con  una  dotazione  stabilita  ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresì, con le risorse
finanziarie versate dalle compagnie  di  assicurazione  a  titolo  di
remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti
da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo
e risultanti dalla contabilità  di  SACE  S.p.A.,  salvo  conguaglio
all'esito dell'approvazione del bilancio. 
 

All’articolo 35:

 al comma 1, le parole: « in conformità con la normativa » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità alla normativa ».

 

                                Art. 36 
 
 
Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della  Banca  Europea
per gli Investimenti e allo  strumento  di  sostegno  temporaneo  per
attenuare il rischio  di  disoccupazione  nello  stato  di  emergenza
                               (SURE) 
 
  1.Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  è  autorizzato  a
stipulare con la Banca  europea  per  gli  Investimenti  gli  accordi
necessari  a  consentire  la  partecipazione  italiana  al  Fondo  di
Garanzia pan europeo, costituito dal Gruppo  Banca  Europea  per  gli
Investimenti per il sostegno agli Stati membri  nel  fronteggiare  la
crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione  dei  predetti
accordi il Ministro dell'economia e delle finanze  è  autorizzato  a
concedere  la  garanzia  dello  Stato,  incondizionata  e   a   prima
richiesta, a favore della Banca  Europea  per  gli  investimenti.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze  è  altresì  autorizzato  a
stipulare  l'accordo  con  la  Commissione  europea  concernente   le
modalità di pagamento della  controgaranzia  che  gli  Stati  membri
possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione  nello  stato  di
emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia da COVID - 19 e a rilasciare
la relativa garanzia dello Stato. 
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  con
una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020.  Annualmente,
con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure  di
cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio
delle  garanzie  dello  Stato  o  per  il  rimborso  delle  linee  di
liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di
escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo  di
garanzia pan europeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo  di
cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito  conto
corrente di tesoreria centrale. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000  milioni  di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 

all’articolo 36:

 

 

ai commi 1, primo periodo, 2, secondo periodo, e alla rubrica, le parole: « pan europeo » sono sostituite dalla seguente: « paneuropeo »; al comma 1, terzo periodo, le parole: « epidemia da COVID – 19 » sono sostituite dalle seguenti: « epidemia di COVID-19 »; al comma 3, dopo le parole: « 1.000 milioni di euro » sono inse-rite le seguenti: « per l’anno 2020 ».

                                  Art. 37 
 
 
Partecipazione dell'Italia  all'International  Finance  Facility  for
                            Immunization 
 
  1. è autorizzata  l'estensione  della  partecipazione  dell'Italia
all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista
dall'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  con
un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con  versamenti
annuali fino al  2030,  valutati  in  euro  30  milioni  a  decorrere
dall'anno 2026. è, inoltre,  autorizzato  il  versamento  aggiuntivo
all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5  milioni,  per  il  finanziamento
della Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI). 
  2. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede,  quanto  a  30
milioni di euro annui  dal  2026  al  2030,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e, quanto a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze. 

 

All’articolo 37:

al comma 1, dopo la parola: « Preparedness » è inserita la se-guente: « Innovations ».

                               Art. 38 
 
 
       Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative 
 
  1. Per il rafforzamento, sull'intero  territorio  nazionale,  degli
interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  24  settembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  264
del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari  a  euro
100 milioni per  l'anno  2020,  destinate  al  rifinanziamento  delle
agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato. 
  2.  Per  sostenere  le   start   up   innovative,   come   definite
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
anche attraverso nuove azioni volte a facilitare  l'incontro  tra  le
stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione,  per  l'anno  2020
sono destinati 10 milioni di euro per la concessione  alle  start  up
innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo  perduto
finalizzate  all'acquisizione  di  servizi  prestati  da   parte   di
incubatori, acceleratori, innovation hub,  business  angels  e  altri
soggetti pubblici o privati  operanti  per  lo  sviluppo  di  imprese
innovative. Le predette  agevolazioni  sono  concesse  ai  sensi  del
regolamento (UE)  n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,  alle
condizioni e con le modalità e i termini definiti  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 

 

 

 

 

 

All’articolo 38: dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell’impresa innovativa nell’affron-tare l’emergenza derivante dal COV1D-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al me-desimo comma 2 al finanziamento di iniziative: a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con spe-cifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2; b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese in-novative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali; c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2 »;

 3. Per le medesime finalità  di  cui  al  comma  1,  al  Fondo  di
sostegno al venture capital,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 209, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono  assegnate
risorse aggiuntive pari  a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2020
finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche  tramite  la
sottoscrizione  di  strumenti   finanziari   partecipativi,   nonché
mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati,  la  sottoscrizione
di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di  debito
che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a
beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo  25
del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle  PMI  innovative  di
cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.   3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.  Con
decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le modalità di attuazione  delle  agevolazioni  previste
dal presente comma, ivi compreso il rapporto di  co-investimento  tra
le risorse di cui al presente  comma  e  le  risorse  di  investitori
regolamentati o qualificati. 
 

						
 

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che cia-scuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può otte-nere è pari a quattro volte l’importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo in-vestimento »;

 4. Al fine di incentivare le attività di ricerca  e  sviluppo  per
fronteggiare l'emergenza derivante  dalla  diffusione  del  Covid-19,
all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, dopo le parole: «università  e  istituti  di  ricerca»  sono
aggiunte le  seguenti:  «nonché  con  start-up  innovative,  di  cui
all'articolo  25  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221». 
  5. Il termine di permanenza nella  sezione  speciale  del  registro
delle imprese delle start-up innovative di cui  all'articolo  25  del
citato decreto-legge n. 179  del  2012,  è  prorogato  di  12  mesi.
Eventuali  termini  previsti  a  pena  di  decadenza  dall'accesso  a
incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di  12
mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della  permanenza  nella
sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini  della
fruizione delle agevolazioni fiscali e  contributive  previste  dalla
legislazione vigente. 
  6.  Ai  fini  del  rilascio  delle  garanzie  del  Fondo   di   cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n.  662,  in  favore  delle   start-up   innovative   come   definite
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge  24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2015, n. 33, è riservata una quota pari a 200 milioni di  euro
a valere sulle  risorse  già  assegnate  al  Fondo,  alla  quale  le
predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo
vigenti,   ivi   incluse   le   disposizioni   applicabili   previste
dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
 
 7. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo  l'articolo
29 è inserito il seguente: 
    «Art. 29-bis  (Incentivi  in  «de  minimis»  all'investimento  in
start-up innovative) 
    1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, in alternativa  a  quanto  previsto  dall'articolo  29,
dall'imposta lorda sul reddito delle persone  fisiche  si  detrae  un
importo pari al 50 per cento della somma investita  dal  contribuente
nel capitale sociale di una o più start-up  innovative  direttamente
ovvero per il tramite di organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. 
    2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole  start-up
innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle  imprese
al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi  del
Regolamento (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  europea  del  18
dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. 
    3.  L'investimento  massimo  detraibile  non  può  eccedere,  in
ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000  e  deve  essere
mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche  parziale,
dell'investimento prima del decorso  di  tale  termine,  comporta  la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.». 

al comma 7, capoverso Art. 29-bis, alla rubrica, le parole: « in "de minimis" » sono sostituite dalle seguenti:

« in regime "de minimis" »;

 8.  All'articolo  4  del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33,  dopo
il comma 9-bis, è inserito il seguente: 
  "9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si
detrae un importo pari al cinquanta per cento della  somma  investita
dal contribuente nel capitale sociale di una o  più  PMI  innovative
direttamente ovvero per  il  tramite  di  organismi  di  investimento
collettivo  del  risparmio  che  investano  prevalentemente  in   PMI
innovative;  la  detrazione  si  applica  alle  sole  PMI  innovative
iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al  momento
dell'investimento ed è concessa ai sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli  aiuti
de minimis. L'investimento massimo detraibile non può  eccedere,  in
ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000  e  deve  essere
mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche  parziale,
dell'investimento prima del decorso  di  tale  termine,  comporta  la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.". 
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  articolo,   sono
individuate le modalità di attuazione  delle  agevolazioni  previste
dai commi 7 e 8. 
  10.  All'articolo  26-bis,  comma  1,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  le  parole  "di  almeno  euro
1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di  una  società
costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni  ovvero
di almeno euro 500.000", sono sostituite dalle seguenti:  "di  almeno
euro  500.000  in  strumenti  rappresentativi  del  capitale  di  una
società costituita e operante in Italia  mantenuto  per  almeno  due
anni ovvero di almeno euro 250.000". 

al comma 8, capoverso 9-ter, secondo periodo, le parole: « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300.000 » e sono ag-giunti, in fine, i seguenti periodi:

« La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all’ammontare di in-vestimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trat-tato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" »;

 

 

 11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
264 del 13  novembre  2014,  in  favore  delle  start  up  innovative
localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresì
riconosciuti alle start up innovative localizzate nel territorio  dei
comuni colpiti dagli eventi sismici  del  2016  e  2017,  specificati
negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  12.   Al   fine   di   sostenere   lo    sviluppo    dell'industria
dell'intrattenimento  digitale  a  livello  nazionale,  è  istituito
presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico   il   fondo   per
l'intrattenimento digitale  denominato  «First  Playable  Fund»,  con
dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.

 

al comma 11, la parola: « riconosciuti » è sostituita dalla se-guente:

« riconosciute »;

 13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le  fasi
di  concezione  e  pre-produzione  dei  videogames,  necessarie  alla
realizzazione di prototipi,  tramite  l'erogazione  di  contributi  a
fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese
ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000  euro
per singolo prototipo. 

al comma 13, la parola: « videogames » è sostituita dalla se-guente:

 « videogiochi » e la parola: « compreso » è soppressa;

 14. I contributi erogati a valere sul Fondo  di  cui  al  comma  12
vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte  delle
imprese che abbiano i requisiti di ammissione di  cui  al  successivo
comma 16. I contributi potranno essere utilizzati  esclusivamente  al
fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come
spese ammissibili: 
    a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle
attività di realizzazione di prototipi; 
    b)   prestazioni    professionali    commissionate    a    liberi
professionisti o ad altre imprese finalizzate alla  realizzazione  di
prototipi; 
    c)   attrezzature   tecniche   (hardware)   acquistate   per   la
realizzazione dei prototipi; 
    d) licenze  di  software  acquistate  per  la  realizzazione  dei
prototipi. 
  15. In tutti i casi,  il  videogioco  deve  essere  destinato  alla
distribuzione commerciale. 
 
 16. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 13, le imprese che: 
    a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo; 
    b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto  della  loro
residenza fiscale, ovvero per la presenza di una  sede  operativa  in
Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13; 
    c) abbiano capitale  sociale  minimo  interamente  versato  e  un
patrimonio netto non inferiori a diecimila  euro,  sia  nel  caso  di
imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel  caso
di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di
società di persone; 
    d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

al comma 16: all’alinea, la parola: « ammessi » è sostituita dalla seguente:

« ammesse »; alla lettera c), le parole: « società di capitale » sono sostituite dalle seguenti: « società di capitali »;

 17. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il  prototipo  di
videogames  entro  il  termine  di   18   mesi   dal   riconoscimento
dell'ammissibilità della domanda di cui al comma  14  da  parte  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle  domande;
i criteri per la selezione delle stesse;  le  spese  ammissibili;  le
modalità di erogazione del contributo;  le  modalità  di  verifica,
controllo e rendicontazione delle spese;  le  cause  di  decadenza  e
revoca. 

al comma 17, la parola: « videogames » è sostituita dalla se-guente: « videogioco »;

 

 

19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari  a
314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate  valutate
in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di  euro  a
decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 

al comma 19, le parole: « valutate in 70,8 milioni di euro per l’anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « valutate in 72,55 milioni di euro per l’anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 »;

alla rubrica, le parole: « dell’ecosistema » sono sostituite dalle seguenti: « del sistema ». Dopo

  Dopo l’articolo 38 sono inseriti i seguenti:

 « Art. 38-bis.

(Misure di sostegno all’industria del tessile, della moda e degli accessori) –

1. Al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissi-bili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020. A tale fine è auto-rizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. 3. L’efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordi-nata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione euro-pea. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto.

Art. 38-ter.

(Promozione del sistema delle società benefit) –

1. Per sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all’articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costitu-zione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa. 2. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de mini-mis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 di-cembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trat-tato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Il credito d’imposta è utiliz-zabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del de-creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l’anno 2021. 3. Per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è isti-tuito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-creto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente arti-colo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 e a 7 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede me-diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 38-quater.

(Disposizioni transitorie in materia di princìpi di redazione del bilancio) –

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui eser-cizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche con-tabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da for-nire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, non-ché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. 2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 di-cembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continua-zione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risul-tanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti da-gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a co-stituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. 3. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici ».

                                Art. 39 
 
 
Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e
potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di  impresa  e
                    per la politica industriale. 
 
  1. Al fine di potenziare e rendere  più  efficace  l'attività  di
elaborazione delle politiche  industriali  dei  settori  maggiormente
colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico
può avvalersi, ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel  limite  di  spesa  di  euro
300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di  consulenti  ed
esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa  mediante
avviso pubblico, specializzati in materia  di  politica  industriale,
nel numero massimo di dieci  unità  per  ciascun  anno  del  periodo
considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di  esperti  di
politica industriale di cui all'articolo  3  della  legge  11  maggio
1999, n. 140. 
  2. All'articolo 3 della legge 11 maggio  1999,  n.  140,  comma  1,
primo periodo, le parole:  «,  sentite  le  Commissioni  parlamentari
competenti,» sono soppresse. 
  3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo le parole: « è autorizzata  la  spesa  di  300.000  euro»  sono
inserite le seguenti: « destinata, nella misura non superiore  al  40
per cento, allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla
trattazione di tematiche concernenti le procedure di  amministrazione
straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270  e
al  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, » . 
  4. Al fine di potenziare le attività di  prevenzione  e  soluzione
delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021  e  2022  il  Ministro
dello sviluppo economico può avvalersi, ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel  limite
di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati
all'esito di una  selezione  comparativa  mediante  avviso  pubblico,
specializzati in materia di politica industriale e crisi di  imprese,
nel numero massimo di dieci  unità  per  ciascun  anno  del  periodo
considerato  da  destinare  a  supporto  della   struttura   di   cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro  800.000  per
ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. 
 
 

All’articolo 39:  dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è assegnata la somma di 15 milioni di euro per l’anno 2020, destinata all’erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società coopera-tiva, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo pe-riodo, gli enti di cui all’articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non su-periori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

                                Art. 40 
 
 
Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese  titolari  del
servizio di distribuzione  di  carburanti  nelle  autostrade  per  il
                  periodo di emergenza da COVID-19 
 
  1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese  come  definite
dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del  6
maggio 2003, aventi sede in Italia, che  gestiscono  il  servizio  di
distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano  attive  ed
in  regola  con  il  versamento  dei  contributi   previdenziali   ed
assistenziali alla data del 1°  marzo  2020,  in  considerazione  del
mantenimento del servizio durante il periodo di  emergenza  sanitaria
pur in presenza di calo considerevole della  domanda  di  carburanti,
può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro
per  l'anno   2020,   un   contributo   commisurato   ai   contributi
previdenziali  e  assistenziali,  con  esclusione   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei  datori  di
lavoro, dovuti sulle retribuzioni da  lavoro  dipendente  corrisposte
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei  casi
di gestioni dirette degli impianti  di  distribuzione  carburanti  in
autostrada  da  parte  delle  società  petrolifere  integrate   alla
raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività  petrolifere  e
di ristorazione. 
  3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo  economico
su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa  di  cui  al
comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra
le  domande  ammissibili.  Con  provvedimento  del  Ministero   dello
sviluppo economico sono individuati le modalità  ed  il  termine  di
presentazione delle domande nonché le procedure per  la  concessione
del contributo.


 

Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e  alle
piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi  si
calcolano con le modalità di cui  all'articolo  18,  comma  10,  del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
All’articolo 40:  al comma 4, le parole: « Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di car-buranti i ricavi si calcolano » sono sostituite dalle seguenti: « Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell’appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è ef-fettuata calcolando i ricavi ».
  
                               Art. 41 
 
 
  Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi 
 
  1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti
dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e  comma  5,  lettera  c),  del
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  11  gennaio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  3
aprile  2017,  n.  78,  il  termine  del  15  aprile  2020   previsto
dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come
prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n.  23,   è   ulteriormente   prorogato   al   30   novembre   2020.
Conseguentemente,  per  l'anno   d'obbligo   2019,   l'emissione   di
Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti  di
efficienza energetica di cui  all'articolo  14-bis  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile  2017,  n.  78,
decorre a partire dal 15 novembre 2020. 

 

 

All’articolo 41:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « a partire » sono sop-presse;

2. Per le unità  di  cogenerazione  entrate  in  esercizio  dal  1
gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n.  218,  sono
riconosciuti,  subordinatamente  all'esito  delle  verifiche  di  cui
all'articolo 7 e fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  4,
comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio  di
ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti  dallo  stesso
decreto. 

 

al comma 2, le parole: « 1 gennaio » sono sostituite dalle se-guenti: « 1° gennaio ».
                               Art. 42 
 
 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per  la
               difesa ed il sostegno dell'innovazione 
 
  1. Al fine di sostenere e accelerare  i  processi  di  innovazione,
crescita e ripartenza  duratura  del  sistema  produttivo  nazionale,
rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia  e
della ricerca applicata, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per
il trasferimento tecnologico", con una dotazione di  500  milioni  di
euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con  le  modalità
di  cui  al  comma  3,  di  iniziative  e  investimenti  utili   alla
valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca  presso  le
imprese  operanti   sul   territorio   nazionale,   con   particolare
riferimento alle start-up  innovative  di  cui  all'articolo  25  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI  innovative  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 
  2. Le iniziative di cui  al  comma  1  sono  volte  a  favorire  la
collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione  di
progetti  di  innovazione  e  spin-off   e   possono   prevedere   lo
svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma  4,  nei
limiti delle risorse  stanziate  ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del
medesimo  comma,  di  attività  di   progettazione,   coordinamento,
promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta
di  soluzioni  tecnologicamente   avanzate,   processi   o   prodotti
innovativi, attività di rafforzamento delle strutture  e  diffusione
dei risultati della  ricerca,  di  consulenza  tecnico-scientifica  e
formazione,  nonché  attività  di  supporto  alla  crescita   delle
start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. 
  3. Al fine di sostenere  le  iniziative  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del
fondo di cui al comma 1, è autorizzato ad intervenire attraverso  la
partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di
natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in  materia
di aiuti di Stato ovvero delle vigenti  disposizioni  in  materia  di
affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra
amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro   60   giorni
dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono  individuati  i
possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per  la
partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al
presente comma.
 
 4. Per l'attuazione degli interventi di cui  ai  commi  2  e  3  il
Ministero dello sviluppo  economico  si  avvale  di  ENEA  -  Agenzia
nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia   e   lo   sviluppo
sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa  già  attribuite  in
materia di trasferimento  tecnologico,  previa  stipula  di  apposita
convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per l'anno 2020
All’articolo 42:  al comma 4, le parole: « di ENEA » sono sostituite dalle se-guenti: « dell’ENEA »;
 5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo,  ENEA  è
autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di
seguito denominata "Fondazione Enea Tech", sottoposta alla  vigilanza
del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto  della  Fondazione
Enea Tech è approvato, su proposta di Enea, con decreto del Ministro
dello   sviluppo    economico.    Ai    fini    dell'istituzione    e
dell'operatività della Fondazione è  autorizzata  la  spesa  di  12
milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Il patrimonio  della  Fondazione  è  costituito  dalle  risorse
assegnate ai sensi del comma 5 e può essere incrementato da  apporti
di soggetti pubblici e privati. Le attività,  oltre  che  dai  mezzi
propri, sono costituite da contributi di  enti  pubblici  e  privati.
Alla fondazione possono, inoltre, esser  concessi  in  comodato  beni
immobili facenti parte del demanio e  del  patrimonio  disponibile  e
indisponibile  dello  Stato.  La  Fondazione  promuove   investimenti
finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle  iniziative  di
sostegno  in  materia  di  ricerca   e   sviluppo   e   trasferimento
tecnologico,  favorendo  la  partecipazione  anche  finanziaria  alle
stesse da parte di  imprese,  fondi  istituzionali  o  privati  e  di
organismi e  enti  pubblici,  inclusi  quelli  territoriali,  nonché
attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea. 
  7. Tutti gli atti connessi alle operazioni  di  costituzione  della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di
neutralità fiscale. 
  8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo
5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.  
 al comma 5, le parole: « ENEA è autorizzata » sono sostituite dalle seguenti: « l’ENEA è autorizzata » e le parole: « di Enea » sono sostituite dalle seguenti: « dell’ENEA »;
 9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo pari a
517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
al comma 9, dopo le parole: « del presente articolo » è inserito il seguente segno d’interpunzione: « , ».
 

Dopo l’articolo 42 è inserito il seguente:

« Art. 42-bis.

 – (Disposizioni concernenti l’innovazione tecnologica in ambito energetico)

 1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima: a) al comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’alinea, dopo le parole: "di cui all’articolo 3" sono inserite le seguenti: "e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima per gli anni 2021-2030";

2) alla lettera a), le parole: "di cui al presente Titolo" sono so-stituite dalle seguenti: "di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all’efficienza energetica";

3) il numero i. della lettera b) è sostituito dal seguente: "i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualifi-cazione di sistemi e tecnologie"; b) al comma 4 dell’articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "di cui ai numeri ii e iv della lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera b)" ».

                               Art. 43 
 
 
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione
                      dell'attività d'impresa 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e
la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una  dotazione  di  100
milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e  alla  ristrutturazione
di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte
nel registro di cui  all'art.  185-bis  del  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un  numero
di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino  in  uno  stato  di
difficoltà economico-finanziaria come  individuate  sulla  base  dei
criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5. 
  3. Per le finalità di cui al presente articolo,  il  Fondo  opera,
nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel
capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui
al comma 2, effettuati a  condizioni  di  mercato,  nel  rispetto  di
quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea  2014/C
19/04,  recante  orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  destinati   a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio  nonché
attraverso  misure  di   sostegno   al   mantenimento   dei   livelli
occupazionali, in  coordinamento  con  gli  strumenti  vigenti  sulle
politiche attive e passive del lavoro. 
  4. Le imprese che versano nella  condizione  di  cui  al  comma  2,
qualora intendano avvalersi del Fondo di cui  al  presente  articolo,
notificano al Ministero  dello  sviluppo  economico  le  informazioni
relative a: 
  a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli  impatti
occupazionali,   ad   esempio   attraverso   incentivi    all'uscita,
prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o
del gruppo di appartenenza dell'impresa; 
  b)   le   imprese   che   abbiano   già   manifestato    interesse
all'acquisizione della società o  alla  prosecuzione  dell'attività
d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per  trovare
un possibile acquirente, anche  mediante  attrazione  di  investitori
stranieri; 
  c) le opportunità per i dipendenti di presentare una  proposta  di
acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da  parte
degli stessi. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del
Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel
rispetto di quanto previsto dal presente  articolo,  dando  priorità
alle domande che impattano maggiormente sui profili  occupazionali  e
sullo sviluppo del sistema produttivo. 
  6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.
30, è abrogato. Il primo periodo  dell'articolo  31,  comma  2,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato. 
  
 
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 100 milioni  di  euro
per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per  l'anno
2020 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione  di
cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi
dell'articolo 265.

All’articolo 43:  al comma 7, le parole: « ad euro 100 milioni di euro » sono so-stituite dalle seguenti: « a 100 milioni di euro » e le parole: « rinvenienti dall’abrogazione » sono sostituite dalle seguenti: « rivenienti dall’abroga-zione della disposizione ».

 

Dopo l’articolo 43 è inserito il seguente:

 « Art. 43-bis.

(Contratto di rete con causale di solidarietà)

 1. All’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quin-quies sono aggiunti i seguenti:

"4-sexies. Per l’anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Ri-entrano tra le finalità perseguibili l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professio-nali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto le-gislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni la-vorative presso le aziende partecipanti alla rete.

4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rap-presentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’econo-mia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori". 2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

 
                               Art. 44 
 
 
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse  emissioni
                             di Co2 g/km 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  1041,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 200 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 

All’articolo 44: dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in loca-zione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli im-porti di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia prati-cato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

 CO2g/km Contributo (euro) 0-20 2.000 21-60 2.000 61-110 1.500

b) per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il con-tributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km se-condo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condi-zione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

 CO2g/km Contributo (euro) 0-20 1.000 21-60 1.000 61-110 750 ;

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che: a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa auto-mobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-quinquies. Ai fini dell’attuazione del comma 1-bis del presente ar-ticolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicem-bre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.

1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 com-prese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da som-mare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sosteni-bile.

1-octies. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l’anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Mini-stro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello svi-luppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indivi-duate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

1-novies. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».

  Dopo l’articolo 44 è inserito il seguente:

« Art. 44-bis.

(Modifica all’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l’acquisto di mo-toveicoli elettrici o ibridi)

 1. Il comma 1057 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell’anno 2020, acquistano, anche in locazione finan-ziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è ricono-sciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbliga-toria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare con-vivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell’anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso del-l’anno" ».


						
                                Art. 45 
 
 
Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da
                   COVID - 19 da parte dei comuni 
 
  1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure
di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto  1997,  n.  266,  possono
utilizzare la quota libera da impegni  delle  risorse  ad  essi  già
trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di
misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
 
                               Art. 46 
 
 
            Misure urgenti in materia di servizi postali 
 
  1. All'articolo  108  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) le parole "fino al  30  giugno  2020"  sono  sostituite  con  le
seguenti parole: "fino al 31 luglio 2020"; 
  2) dopo le parole "di cui  all'articolo  3,  comma  2  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999 n. 261," sono inserite le seguenti parole:
"nonché per lo svolgimento dei  servizi  di  notificazione  a  mezzo
posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo  201
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,"; 
  3) è aggiunto in fine il seguente  periodo  "Sono  fatti  salvi  i
comportamenti  tenuti  dagli  operatori  postali  per  garantire   la
continuità del  servizio  e  la  tutela  della  salute  pubblica  in
occasione dello stato di emergenza."; 
  b) il comma 1-bis è abrogato. 
 
  Dopo l’articolo 46 è inserito il seguente:

« Art. 46-bis.

(Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali)

 1. Le risorse relative al credito d’imposta di cui all’articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, desti-nate, per l’anno 2020, dall’articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipa-zione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state di-sdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei li-miti delle medesime risorse. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».

                                Art. 47 
 
 
Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo
                    d'impresa S.p.A. - Invitalia 
 
  1. Al fine di assicurare il pieno  ed  efficace  svolgimento  della
missione societaria ed il conseguimento degli  obiettivi  di  cui  al
piano industriale e  alla  normativa  vigente,  Invitalia  S.p.A.  è
autorizzata  ad  iscrivere  esclusivamente  nelle  proprie  scritture
contabili patrimoniali  gli  eventuali  decrementi  conseguenti  alle
operazioni immobiliari di razionalizzazione e  dismissione  poste  in
essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo
pubblico anche  indiretto.  Alle  operazioni  di  riorganizzazione  e
trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art.  1,  comma
461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
 
                                Art. 48 
 
 
        Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione 
 
  1.  All'articolo  72  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) all'alinea,  le  parole  "150  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "400 milioni"; 
  2) alla lettera d), le parole "di importanza minore  (de  minimis)"
sono soppresse; 
  b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: 
  "b-bis) nell'ambito degli stanziamenti  di  cui  al  comma  1),  il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
può  stipulare  con  enti  pubblici  e   privati   convenzioni   per
l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in  materia  di
internazionalizzazione del sistema Paese". 
All’articolo 48:

 

 

 

al comma 1: alla lettera b), capoverso b-bis), le parole: « comma 1) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »; dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: "euro 4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6 milioni" »;

2. Relativamente al fondo rotativo di  cui  all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono  disposte  le
seguenti misure: 
  a) le disponibilità del fondo sono ulteriormente  incrementate  di
200 milioni di euro per l'anno 2020; 
  b)  con  propria  delibera,  il  Comitato   agevolazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può,
in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato,
elevare, fino al doppio di  quelli  attualmente  previsti,  i  limiti
massimi dei  finanziamenti  agevolati  a  valere  sul  fondo  di  cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394. La presente lettera si applica  alle  domande  di  finanziamento
presentate entro il 31 dicembre 2021; 
  c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere  sul
fondo di cui alla lettera b), nonché i cofinanziamenti e le garanzie
concessi  ai  sensi  dell'articolo  72,  comma  1,  lettera  d)   del
decreto-legge n. 18 del 2020, possono eccedere  gli  importi  massimi
previsti dalla normativa europea in  materia  di  aiuti  de  minimis,
fermi restando gli obblighi  di  notifica  alla  Commissione  europea
stabiliti dalla predetta normativa. 
  d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo
2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 sono  esentati,
a domanda  del  richiedente, dalla  prestazione  della  garanzia,  in
deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. La presente lettera
si applica alle domande  di  finanziamento  presentate  entro  il  31
dicembre 2020. 

al comma 2, lettera b), le parole: « in conformità con la norma-tiva » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità alla normativa »;

 

 

 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro
per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
al comma 3, le parole: « pari a 450 milioni di euro per il 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 452 milioni di euro per l’anno 2020 »;
 
dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all’estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l’export management e la promozione di contatti commer-ciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all’estero. Agli oneri deri-vanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto »; al comma 5, terzo periodo, le parole: « di parte capitale » sono sostituite dalle seguenti: « di conto capitale »; i commi 6 e 7 sono soppressi.

 4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di  cui
all'articolo 1, comma 299, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
l'ICE    -    Agenzia    per    la    promozione     all'estero     e
l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  è  autorizzata  ad
assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo
di 50 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro  a
tempo determinato della durata massima di  12  mesi,  equiparato,  ai
fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale,
posizione economica F1, in deroga ai limiti di  cui  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  Conseguentemente
le assunzioni di cui  all'articolo  1,  comma  299,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non  antecedente  alla
scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo  determinato.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per  l'anno
2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede  quanto  a  euro
713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale  e  quanto  a  euro
951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021  a  valere
sulle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  299,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. 
  5. Per gli interventi necessari a completare la  realizzazione  del
Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione
italiana  a  istituzioni   e   progetti   di   ricerca   europei   ed
internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema  di  alta
formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna,  è  autorizzata  la
spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020,  di  euro  15  milioni  per
l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di
cui  al  presente  comma,  fino  al  31  dicembre  2022,  la  Regione
Emilia-Romagna, in qualità  di  stazione  appaltante,  opera  con  i
poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi  2  e  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal  presente
comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020,  a  15  milioni  di
euro per l'anno 2021 e a 15 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di
parte capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  6. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole "11 milioni di euro per l'anno  2020
e di 2,5 milioni di euro  per  l'anno  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "15,5 milioni per l'anno 2020, 6,5 milioni per l'anno  2021
e 2,5 milioni per l'anno 2022"; 
  b) al terzo periodo, le parole "31 dicembre 2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro  4,5  milioni  per
l'anno 2020, euro 4 milioni per l'anno 2021 ed euro 2,5  milioni  per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 

 

 
  Dopo l’articolo 48 è inserito il seguente:

« Art. 48-bis.

(Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di contenere gli effetti nega-tivi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’e-mergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magaz-zino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tes-sile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di cre-dito d’imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ec-cedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato de-creto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento del-l’importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certifi-cato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non sog-gette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono av-valersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magaz-zino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revi-sione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’arti-colo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusiva-mente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-creto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti be-neficiari del credito d’imposta di cui al comma 1 e sono definiti le mo-dalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del ri-spetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro tem-poraneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at-tuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adem-pimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ri-duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

 

                                Art. 49 
 
 
Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il
trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area  di  crisi
                   industriale complessa di Torino 
 
  1. Nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione
4.0, al fine di favorire i  processi  di  transizione  ecologica  nei
settori  della  mobilità  sostenibile  pubblica  e  privata   e   la
competitività  dell'industria  dell'automotive,  è  autorizzata  la
spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la  realizzazione  di
un'infrastruttura  di  ricerca  di  interesse  nazionale   denominata
"Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione  e  il  trasferimento
tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive" con  sede  a
Torino. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle condizioni  di
cui all'articolo 26 regolamento (UE) n. 651/2014. 
  2. Il Centro favorisce la collaborazione con  istituti  di  ricerca
nazionali ed europei, garantendo  l'ampia  diffusione  dei  risultati
delle ricerche e il trasferimento delle  conoscenze,  anche  mediante
attività  d'insegnamento  e  formazione.  Il  Centro   favorisce   e
organizza attività di ricerca  collaborativa  tra  imprese  e  altri
centri di  ricerca,  dimostratori  tecnologici  anche  attraverso  la
realizzazione di linee pilota sperimentali per  la  dimostrazione  di
tecniche di produzione e per la sperimentazione  di  nuove  forme  di
mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida  autonoma  e
ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della
mobilità in genere. 
  3. Con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e  delle
Finanze, sentito il Ministro dell'Università  e  della  Ricerca,  da
pubblicare entro 120 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono  individuati  i  termini  e  le  modalità  di
presentazione della proposta progettuale, le modalità di  attuazione
dell'intervento e di realizzazione  dell'infrastruttura  logistica  e
per  l'erogazione  delle  risorse  finanziarie  e   il   monitoraggio
sull'esecuzione del progetto. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 

All’articolo 49:

 

 

 

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « all’articolo 26 » è inserita la seguente: « del ».

 

 

Dopo l’articolo 49 è inserito il seguente:

« Art. 49-bis.

(Centro per l’innovazione e il trasferimento tecno-logico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia)

 1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell’innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le start-up innovative, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanzia-mento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collabora-zione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all’ar-ticolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso una struttura denominata "Centro per l’innovazione e il trasfe-rimento tecnologico nel campo delle scienze della vita", con sede in Lombardia.

2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra sog-getti privati del sistema dell’innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l’ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il tra-sferimento delle conoscenze e sostenendo l’attività brevettuale e la valo-rizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorve-glianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l’invecchiamento attivo.

3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure orga-nizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa all’utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.

4. All’articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli apporti al fondo di dota-zione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto;

b) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corri-spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

                               Art. 50 
 
 
Proroga del termine di consegna dei beni strumentali  nuovi  ai  fini
                della maggiorazione dell'ammortamento 
 
  1. In considerazione della  situazione  emergenziale  covid-19,  il
termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge
del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 2020. 
 
 
                               Art. 51 
 
 
Proroga dei termini dei programmi di esecuzione  delle  procedure  di
                    amministrazione straordinaria 
 
  1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti  secondo  gli
indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo  8
luglio 1999, n. 270, già autorizzati ai sensi dell'articolo  57  del
medesimo decreto legislativo, delle società ammesse  alla  procedura
di  amministrazione  straordinaria  ai  sensi  del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio  2004,  n.  39,  anche  qualora  già  prorogati  ai   sensi
dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del  medesimo  decreto-legge
n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono
prorogati di sei mesi. 
 
 

Dopo l’articolo 51 è inserito il seguente:

« Art. 51-bis.

(Modifica al codice della crisi d’impresa e dell’in-solvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d’impresa, all’articolo 379, comma 3, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "bilanci relativi all’esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all’esercizio 2021" ».


						
                                Art. 52 
 
 
Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese
                           dell'aerospazio 
 
  1. I versamenti di quote di restituzione e  di  diritti  di  regia,
relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge  24  dicembre
1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi  e  sono  effettuati,
senza applicazione di interessi e di  sanzioni,  in  unica  soluzione
entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo
di dieci rate mensili di pari importo a  decorrere  dal  31  dicembre
2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a  15  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai  sensi  della  legge  24
dicembre 1985, n.808 con cadenza nell'esercizio 2020  o  in  esercizi
precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per  le
quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di  quote  di
restituzione e di diritti di regia  dovuti  fino  alla  data  del  31
dicembre 2019; alle  imprese  che  diano  corso  a  tali  adempimenti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
e comunque entro il 30 settembre  2020,  nei  limiti  delle  relative
disponibilità di bilancio le quote vengono erogate  entro  tre  mesi
dal completamento degli adempimenti. 
 
 

Al capo I del titolo II, dopo l’articolo 52 sono aggiunti i seguenti:

 « Art. 52-bis.

(Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)

1. Al fine di suppor-tare le imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finan-ziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all’arti-colo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di am-mortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell’equivalenza fi-nanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rim-borso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventual-mente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vi-gente alla data della rinegoziazione.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello age-volato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le ga-ranzie, inclusa la garanzia di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del pre-sente articolo è corredata della dichiarazione di un professionista indipen-dente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commer-cialista, designato dall’impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammorta-mento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello banca-rio associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell’im-presa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari di-sciplinati dalla normativa sulla crisi d’impresa e sull’insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debi-tore nell’ambito della relativa procedura.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 52-ter.

(Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produ-zioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021 da de-stinare all’elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al so-stegno e alla valorizzazione dell’attività ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Con-siglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell’istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendiconta-zione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».


						

Capo II
Regime quadro della disciplina degli aiuti

 
                               Art. 53 
 
 
Deroga al  divieto  di  concessione  di  aiuti  di  Stato  a  imprese
       beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati 
 
  1. In deroga all'articolo 46, comma  1,  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  che  vieta  ai  soggetti beneficiari  di  aiuti  non
rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione  di  una
decisione della  Commissione  europea, di  ricevere  nuovi  aiuti,  i
suddetti  soggetti,  in  ragione   delle   straordinarie   condizioni
determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono  agli  aiuti previsti
da atti legislativi o amministrativi adottati, a  livello  nazionale,
regionale  o  territoriale,  ai   sensi   e   nella   vigenza   della
comunicazione della  Commissione  europea  del  19  marzo   2020,   C
(2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",   e
successive  modificazioni,  al  netto  dell'importo  dovuto   e   non
rimborsato, comprensivo  degli  interessi  maturati  fino  alla  data
dell'erogazione 
 

 

 

 

All’articolo 53: al comma 1, le parole: « dall’epidemia da Covid-19 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « dall’epidemia di COVID-19 »

 
                               Art. 54 
 
 
Aiuti sotto forma di sovvenzioni  dirette,  anticipi  rimborsabili  o
                        agevolazioni fiscali 
 
  1. Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.1  della  Comunicazione  della
Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e  integrazioni,  nei
limiti e alle condizioni di cui alla  medesima  Comunicazione  ed  al
presente articolo, fino a un importo di  800.000  euro  per  impresa,
salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3. 
  2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette,
agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali  anticipi
rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a  condizione  che
il valore nominale totale di tali misure  rimanga  al  di  sotto  del
massimale di 800 000 euro per  impresa;  tutti  i  valori  utilizzati
devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
All’articolo 54: al comma 3, primo periodo, le parole: « nella settore » sono so-stituite dalle seguenti: « nel settore »;

 

  3. Gli aiuti non possono superare l'importo  di  120.000  euro  per
ogni impresa attiva nel settore della  pesca  e  dell'acquacoltura  e
100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore  della  produzione
primaria di prodotti agricoli. Tutti  i  valori  utilizzati  sono  al
lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 
  4. Gli aiuti alle  imprese  attive  nella  produzione  primaria  di
prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del  prezzo  o
della quantità dei prodotti immessi sul mercato. 
  5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti  nella  trasformazione  e
commercializzazione di prodotti agricoli  devono  essere  subordinati
alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della  Comunicazione
di cui al comma 1. 
  6. Gli  aiuti  alle  imprese  attive  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti  di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del  regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione. 
  7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori  a  cui
si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2  e  al
comma  3,  deve  essere  assicurato  con  mezzi  adeguati,  quali  la
separazione  contabile,  che  per  ciascuna  di  tali  attività  sia
rispettato il massimale pertinente e che in totale non  sia  superato
l'importo massimo possibile. 
All’articolo 54: al comma 3, primo periodo, le parole: « nella settore » sono so-stituite dalle seguenti: « nel settore »;

 

                               Art. 55 
 
 
       Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese 
 
  1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.2  della  Comunicazione  della
Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modifiche  e  integrazioni,  nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima  Comunicazione  ed  al
presente articolo. 
  2. Le garanzie riguardano sia prestiti  per  gli  investimenti  sia
prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore  delle
imprese  in  modo  diretto  o  attraverso  banche  o  altri  soggetti
abilitati all'esercizio del credito in  Italia,  nel  rispetto  delle
condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione  di  cui
al comma 1. 
 

 

 

All’articolo 55: al comma 1, la parola: « Provincie » è sostituita dalla seguente: « Province »;

 3. Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati  a
un livello minimo,  che  aumenterà  progressivamente  man  mano  che
aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella
di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui  al  comma
1. 
  4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare
i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii),  della
Comunicazione di cui al comma 1. 
  5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni  e
la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni  indicati  nel
punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma1. 
al comma 3, la parola: « singolo » è soppressa e le parole: « che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata » sono so-stituite dalle seguenti: « che aumenta progressivamente all’aumentare della durata »;
 6. Gli aiuti di cui  al  presente  articolo  ed  ogni  altro  aiuto
concesso dagli stessi enti di cui al comma 1  o  da  qualsiasi  altro
ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al  comma
1, non possono essere cumulati con nessun  altro  aiuto  concesso  ai
sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di  cui
al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse
agevolati per i prestiti,  per  lo  stesso  prestito  sottostante.  I
predetti aiuti possono essere cumulati  per  prestiti  differenti  se
l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario  soggetti  ad  un
regime di aiuto istituito ai sensi  della  Comunicazione  di  cui  al
comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4  o
all'articolo 56, comma 5. Un  beneficiario  può  avvalersi  di  più
aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di  cui
al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto
non supera le soglie di cui al comma 4. 
  7. Le garanzie di cui al  presente  articolo  non  si  applicano  a
prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI,
come  definite  ai  sensi  della  Raccomandazione  della  Commissione
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
C(2003) 1422  del  6  maggio  2003;  in  tal  caso  non  può  essere
addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri
enti  finanziari  dovrebbero,  nella  misura  più  ampia  possibile,
trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o
dei  tassi  di  interesse  agevolati  sui  prestiti.  L'intermediario
finanziario dovrà essere in grado di dimostrare  l'esistenza  di  un
meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano  trasferiti,  nella
misura più ampia possibile, ai beneficiari finali,  sotto  forma  di
maggiori  volumi  di   finanziamento,   maggiore   rischiosità   dei
portafogli, minori requisiti  in  materia  di  garanzie  e  premi  di
garanzia o tassi d'interesse  inferiori.  Quando  sussiste  l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le  PMI
non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia" 
al comma 6, secondo periodo, le parole:

 « , non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo »;

 

 

  8. Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 
al comma 8, le parole: « e non oltre » sono soppresse.
                               Art. 56 
 
 
Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti  alle
                               imprese 
 
  1. Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.3  della  Comunicazione  della
Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modifiche  e  integrazioni,  nei
limiti ed alle condizioni di cui alla  medesima  Comunicazione  e  al
presente articolo. 
 
 2. Gli aiuti riguardano sia i prestiti per il  fabbisogno  per  gli
investimenti sia per il capitale  di  esercizio  e  sono  concessi  a
favore delle imprese in modo diretto  o  attraverso  banche  o  altri
soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel  rispetto
delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di
cui al comma 1. 
All’articolo 56: al comma 2, le parole:

« sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il ca-pitale di esercizio »;

 3. I contratti di finanziamento sono firmati entro e non  oltre  il
31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni. 
  4. I prestiti possono essere  concessi  a  un  tasso  di  interesse
agevolato pari almeno  al  tasso  di  base  (-31  punti  base  annui)
applicabile il 1° gennaio 2020, più i  margini  per  il  rischio  di
credito indicati nella tabella di cui alla lettera a)  del  punto  27
della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso,  tale  tasso  di
interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui. 
  5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare
i limiti del  punto  27,  lettera  d),  paragrafi  i)  e  ii),  della
Comunicazione di cui al comma 1. 
al comma 3, le parole:

« e non oltre » sono soppresse; al comma 5, le parole: « del punto » sono sostituite dalle se-guenti: « indicati al punto »;

 

 

 6. Gli aiuti di cui  al  presente  articolo  ed  ogni  altro  aiuto
concesso dagli stessi enti di cui al comma 1  o  da  qualsiasi  altro
ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui  al  comma
1, non possono essere cumulati con nessun  altro  aiuto  concesso  ai
sensi della sezione 3.2dagli stessi enti di  cui  al  comma  1  o  da
qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie  sui  prestiti,  per  lo
stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati
per prestiti differenti se l'importo  complessivo  dei  prestiti  per
beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi  della
Comunicazione di cui al comma 1, non  supera  le  soglie  di  cui  al
presente  articolo,  comma  5  o  all'articolo  55,   comma   4.   Un
beneficiario può avvalersi in parallelo di più  aiuti  concessi  ai
sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui  al  comma  1,  se
l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede  le
soglie di cui al presente articolo, comma 5. 
  7.Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti
preesistenti,  salva  l'ipotesi  nella   quale   sussiste   l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI,
come  definite  ai  sensi  della  Raccomandazione  della  Commissione
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
C(2003) 1422  del  6  maggio  2003;  in  tal  caso  non  può  essere
addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri
enti  finanziari  dovrebbero,  nella  misura  più  ampia  possibile,
trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o
dei  tassi  di  interesse  agevolati  sui  prestiti.  L'intermediario
finanziario dovrà essere in grado di dimostrare  l'esistenza  di  un
meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano  trasferiti,  nella
misura più ampia possibile, ai beneficiari finali,  sotto  forma  di
maggiori  volumi  di   finanziamento,   maggiore   rischiosità   dei
portafogli, minori requisiti  in  materia  di  garanzie  e  premi  di
garanzia o tassi d'interesse  inferiori.  Quando  sussiste  l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le  PMI
non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

al comma 6, al secondo periodo, le parole:

 « , non supera le so-glie di cui al presente articolo, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo » e, al terzo periodo, le parole: « di cui al presente articolo, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 5 del presente articolo ».

                               Art. 57 
 
 
Aiuti alle imprese per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  in  materia  di
                              COVID-19 
 
  1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.6  della  Comunicazione  della
Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modifiche  e  integrazioni,  nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima  Comunicazione  ed  al
presente articolo. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di  aiuto  a
favore di progetti di ricerca e sviluppo in  materia  di  COVID-19  e
antivirali pertinenti. 
  3. Gli aiuti sono concessi  sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,
anticipi rimborsabili o  agevolazioni  fiscali,  nel  rispetto  delle
condizioni di cui alla sezione 3.6  della  Comunicazione  di  cui  al
comma 1. 
  4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b)
e c) della sezione  3.6  della  Comunicazione  di  cui  al  comma  1.
L'intensità di aiuto per ciascun  beneficiario  rientra  nei  limiti
imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui  al
comma 1.
 

 

 

 

All’articolo 57: al comma 1, la parola: « Provincie » è sostituita dalla seguente: « Province »;

 

 

  5. Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 
  6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai  sensi  della
sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai
sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione  3.8
della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro,  se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti  di  cui  al
presente articolo possono invece essere  combinati  con  il  sostegno
proveniente da altre  fonti  per  gli  stessi  costi  ammissibili,  a
condizione che gli aiuti combinati non superino i  massimali  di  cui
alle lettere d) ed e) del punto 35  della  Comunicazione  di  cui  al
comma 1. 
al comma 5, le parole: « e non oltre » sono soppresse;

 

  7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a  concedere  licenze  non
esclusive a condizioni di mercato non  discriminatorie  a  terzi  nel
SEE.

 

al comma 7, le parole: « nel SEE » sono sostituite dalle seguenti: « nello Spazio economico europeo ».
                               Art. 58 
 
 
Aiuti alle imprese per gli  investimenti  per  le  infrastrutture  di
                          prova e upscaling 
 
  1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.7  della  Comunicazione  della
Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19"e successive  modifiche  e  integrazioni,  nei
limiti ed alle condizioni di cui alla  medesima  Comunicazione  e  al
presente articolo. 
  2. Gli enti  di  cui  al  comma  1  possono  concedere  aiuti  agli
investimenti nei limiti di cui alla lettera a)  del  punto  37  della
Comunicazione di cui al comma 1. 
  3. Gli aiuti sono concessi  sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e,  nel  rispetto  delle
condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di
cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite. 
  4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono  definiti  al
punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1. 
  5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di
cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1. 
  6. Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni
di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione  di  cui
al comma 1. 
  7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai  sensi  della
sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai
sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione  3.8
della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro,  se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti  di  cui  al
presente articolo non possono essere combinati con altri  aiuti  agli
investimenti per gli stessi costi ammissibili.
All’articolo 58: al comma 1, la parola: « Provincie » è sostituita dalla seguente: « Province ».
                               Art. 59 
 
 
Aiuti alle imprese agli investimenti per la  produzione  di  prodotti
                        connessi al COVID-19 
 
  1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.8  della  Comunicazione  della
Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19"e successive  modifiche  e  integrazioni,  nei
limiti ed alle condizioni di cui alla  medesima  Comunicazione  e  al
presente articolo. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono  istituire  regimi  di  aiuti
agli investimenti nei limiti di cui alla  lettera  a)  del  punto  39
della Comunicazione di cui al comma 1. 
  3. Gli aiuti sono concessi  sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e,  nel  rispetto  delle
condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di
cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite. 
  4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono  definiti  al
punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1. 
  5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di
cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1. 
  6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai  sensi  della
sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai
sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione  3.7
della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro,  se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti  di  cui  al
presente articolo non possono essere combinati con altri  aiuti  agli
investimenti per gli stessi costi ammissibili. 

All’articolo 59: al comma 1, la parola: « Provincie » è sostituita dalla seguente: « Province ».

 

                               Art. 60 
 
 
Aiuti sotto forma di sovvenzioni per  il  pagamento  dei  salari  dei
dipendenti  per  evitare  i  licenziamenti  durante  la  pandemia  di
                              COVID-19 
 
  1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse, ai  sensi  della  sezione  3.10  della  Comunicazione  della
Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19 " e successive modifiche  e  integrazioni  nei
limiti e alle condizioni di cui alla  medesima  Comunicazione  ed  al
presente articolo. 
  2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al  fine  di
contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive  e
assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e  sono
destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID?19. 
  3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto  forma
di regimi destinati alle imprese di determinati settori o  regioni  o
di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia  di
COVID-19. 
  4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un
periodo non superiore a dodici mesi  a  decorrere  dalla  domanda  di
aiuto  ovvero  dalla  data   di   inizio   dell'imputabilità   della
sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che  altrimenti  sarebbero
stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione  delle
attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e  a  condizione
che il personale  che  ne  beneficia  continui  a  svolgere  in  modo
continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo  per  il
quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione  per  il
pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020. 
  5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei  salari  non  supera
l'80 %  della  retribuzione  mensile  lorda  (compresi  i  contributi
previdenziali  a  carico  del  datore  di   lavoro)   del   personale
beneficiario. 
  6. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata
con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili
o  selettive,  purchè  il  sostegno  combinato  non   comporti   una
sovracompensazione  dei  costi  salariali   relativi   al   personale
interessato. Le sovvenzioni  per  il  pagamento  dei  salari  possono
essere inoltre  combinate  con  i  differimenti  delle  imposte  e  i
differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali. 
  7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun  caso
consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19  a  22  del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

All’articolo 60: al comma 1, la parola: « Provincie » è sostituita dalla seguente: « Province ».

 

                             Art. 61 
 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a  60  non  possono  essere
concessi alle  imprese  che  erano  già  in  difficoltà,  ai  sensi
dell'articolo 2, punto 18 del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, dell'articolo  2,  punto  14  del  regolamento  (UE)  n.
702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del  regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019. 
  2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro  e
non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma  di
agevolazioni fiscali, il termine di concessione  dell'aiuto  coincide
con la data in cui deve essere presentata da parte  del  beneficiario
la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.  
 

 

 

 

 

All’articolo 61: al comma 2, le parole: « e non oltre » sono soppresse;

  3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54  a  60  è
subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui  al
comma 4 da parte della Commissione europea, ai  sensi  dell'art.  108
TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della  Comunicazione
di cui al comma 1. 

al comma 3, le parole: « dell’art. 108 TFUE » sono sostituite dalle seguenti: « dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’U-nione europea »;

  4. Il Dipartimento delle politiche  europee  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  provvede,  entro  7  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60  al
fine di  ottenere  la  preventiva  autorizzazione  della  Commissione
europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive  misure
che saranno adottate dagli enti  di  cui  al  comma  1.  Il  medesimo
Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente  del
regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60  nel  registro  di  cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato
dall'articolo 64, nonché nei registri aiuti di Stato  SIAN-  Sistema
Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e
dell'Acquacoltura. 

al comma 4, primo periodo, le parole: « dell’art. 107 TFUE » sono sostituite dalle seguenti: « dell’articolo 107 del Trattato sul funzio-namento dell’Unione europea »;

  5. Gli enti che adottano  le  misure  e  concedono  gli  aiuti,  ad
eccezione degli aiuti nei settori  agricoltura  e  pesca,  provvedono
agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro nazionale  aiuti
di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
come  modificato  dall'articolo  64.  Per  gli  aiuti   nei   settori
agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo  provvedono,  in
analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri
SIAN  -  Sistema  Informativo  Agricolo  Nazionale  e  SIPA-  Sistema
Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo  agli
enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli  aiuti  gli
obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla
sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1. 
  6. Agli aiuti concessi ai sensi  degli  articoli  da  54  a  60  si
applica la disposizione di cui all'articolo 53. 
  7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60  non  devono  in  ogni
caso superare  le  soglie  massime  per  beneficiario  ivi  previste,
calcolate tenendo conto di  ogni  altro  aiuto,  da  qualunque  fonte
proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di  cui
ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli  aiuti
ai sensi degli  articoli  da  54  a  60  verificano,  anche  mediante
autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti  di  importo
complessivamente superiore alle soglie  massime  consentite.  Restano
fermi gli obblighi di cui all'articolo 63. 

al comma 5, primo periodo, le parole: « inerenti il » sono sosti-tuite dalle seguenti: « inerenti al ».

                               Art. 62 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  degli
articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse  dei  rispettivi  bilanci.
Gli  aiuti  degli  enti  territoriali  sono  concessi  nel   rispetto
dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.  350.  Le
Camere di commercio  non  possono  concedere  aiuti  sotto  forma  di
agevolazioni fiscali e per  gli  aiuti  sotto  forma  di  prestiti  e
garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, decreto-legge  17  marzo
2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile  2020,
n. 27. 
 
 
                               Art. 63 
 
 
         Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti 
 
  1.  Gli  aiuti  concessi  ai  sensi   della   Comunicazione   della
Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modifiche e  integrazioni,  sono
concessi  in  osservanza  degli  obblighi  previsti  dal  regolamento
recante la disciplina per il  funzionamento  del  Registro  nazionale
degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24  dicembre
2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  31
maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura  e
pesca che sono registrati  nei  registri  SIAN-  Sistema  Informativo
Agricolo  Nazionale  e  SIPA  -  Sistema  Italiano  della   Pesca   e
dell'Acquacoltura. 
  2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli
da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata,  attraverso
l'indicazione del codice unico identificativo  «Codice  Aiuto  RNA  -
CAR», acquisito dal Dipartimento delle  politiche  europee  ai  sensi
dell'articolo 8  del  citato  decreto  31  maggio  2017,  n.  115  ed
assegnato a ciascuno  dei  regimi-quadro  autorizzati  ai  sensi  dei
precitati articoli. La registrazione  di  ciascuna  misura  di  aiuto
adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli  e  degli
aiuti  concessi  ai  singoli  beneficiari  è  operata  dai  soggetti
competenti, sotto la propria responsabilità. 
 
                               Art. 64 
 
 
Adeguamento e modiche al registro  nazionale  aiuti  di  Stato  e  ai
                 registri aiuti di Stato SIAN e SIPA 
 
  1. Entro il 30 maggio 2020, il  registro  di  cui  all'articolo  52
della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  è  adeguato  a  cura  del
Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e
SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole  alimentari
e  forestali,  mediante   sezione   aggiuntiva,   alle   disposizioni
introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19"  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
modificano  i  registri  di  cui  al  comma  1  per   consentire   la
registrazione del  regime  di  aiuti  autorizzato  dalla  Commissione
europea ai sensi degli articoli da 54 a 60  del  presente  decreto  e
delle misure di  aiuti  adottate  ai  sensi  degli  stessi  articoli,
nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli  aiuti,
prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici,  sia  fiscali
che non fiscali. 
 
  3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato  d'intesa  con
la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. 
  4. Sono mantenute tutte le funzionalità dei  registri  e  in  ogni
caso sono mantenute le funzionalità  del  registro  nazionale  degli
aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24  dicembre  2012,
n. 234, a supporto dello svolgimento  delle  verifiche  di  cui  agli
articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115. 
  5.  Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono   agli   adempimenti
previsti dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,  e  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

All’articolo 64: al comma 3, le parole: « d’intesa con la Conferenza Unificata » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza uni-ficata »;

 alla rubrica, la parola: « modiche » è sostituita dalla seguente: « modifiche ».

 

 

             Art. 65 
 
 
                 Esonero temporaneo contributi Anac 
 
  1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono  esonerati
dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65,  della
legge   23   dicembre   2005,   n.   266   all'Autorità    nazionale
anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data  di
entrata in vigore della presente norma e fino al  31  dicembre  2020.
L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione  maturato  al  31  dicembre
2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni  di
euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento  netto,
si provvede ai sensi dell'articolo 265. 

All’articolo 65: al comma 1, primo periodo, le parole: « della presente norma » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto ».

 


						

Titolo III
Misure in favore dei lavoratori


Capo I
Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

 
                               Art. 66 
 
 
Modifiche all'articolo 16 in materia  di  dispositivi  di  protezione
                             individuale 
 
  1. All'articolo  16,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole "per i lavoratori"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non"; 
  b) al  comma  1,  è  aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  "Le
previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai  lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari."
 

 

 

 

 

 

 

 

All’articolo 66:

al comma 1: alla lettera a), le parole: « sanitari e non » sono sostituite dalle seguenti: « sanitari e no, »; alla lettera b), la parola: « previsioni » è sostituita dalla se-guente: « disposizioni ».

 

Dopo l’articolo 66 è inserito il seguente:

« Art. 66-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei pro-cedimenti per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

 1. Al fine di assicurare alle im-prese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle atti-vità produttive, per l’importazione e l’immissione in commercio dei pre-detti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l’efficacia protettiva idonea all’utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da CO-VID- 19.

2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell’Ente italiano di accreditamento – ACCREDIA, da un rappresentante dell’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli or-ganismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valuta-zione della conformità socie dell’ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall’ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolu-menti comunque denominati.

3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico compo-sto da un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell’ACCREDIA, da un rap-presentante dell’UNI e da un rappresentante degli organismi notificati in-dicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell’ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicu-rato dall’INAIL. Ai componenti del comitato tecnico non spettano com-pensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comun-que denominati.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in ap-plicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli orga-nismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall’ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l’effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi con-trolli. Il monitoraggio sull’applicazione dei criteri semplificati di valida-zione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l’attività delle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall’ISS e dal-l’INAIL in attuazione dell’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L’ISS e l’INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presen-tare domanda alla regione.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all’articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: ", importare e immettere in commercio" sono soppresse; b) al comma 2, le parole: "e gli importatori", ovunque ricorrono, e le parole: "e coloro che li immettono in commercio," sono soppresse; c) al comma 3: 1) al primo periodo, le parole: ", gli importatori" e le parole: "e coloro che li immettono in commercio" sono soppresse; 2) al secondo periodo, le parole: "e gli importatori" sono sop-presse; d) al comma 4, le parole: "e all’importatore è fatto divieto di im-missione in commercio" sono soppresse.

7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall’articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

                               Art. 67 
 
 
                   Incremento Fondo Terzo Settore 
 
  1. Al fine  di  sostenere  le  attività  delle  organizzazioni  di
volontariato,  delle  associazioni  di  promozione  sociale  e  delle
fondazioni del Terzo  settore,  volte  a  fronteggiare  le  emergenze
sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID  -19,  la
dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72  del
decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.117,  è  incrementata  di  100
milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 265.
 
  Dopo l’articolo 67 è inserito il seguente:

« Art. 67-bis.

(Inserimento al lavoro dei care leavers)

1. La quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria ».

                               Art. 68 
 
 
Modifiche all'articolo 19 in  materia  di  trattamento  ordinario  di
             integrazione salariale e assegno ordinario 
 
  1.  All'articolo  19,  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I  datori  di  lavoro
che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività  lavorativa  per
eventi  riconducibili  all'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19,
possono presentare domanda di concessione del  trattamento  ordinario
di integrazione salariale o  di  accesso  all'assegno  ordinario  con
causale  "emergenza  COVID-19",  per  una  durata  massima  di   nove
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020  al  31  agosto
2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo
per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove  settimane.
E' altresì riconosciuto un eventuale  ulteriore  periodo  di  durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente  comma
per periodi decorrenti dal 1°  settembre  2020  al  31  ottobre  2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per  i  datori
di  lavoro  dei  settori   turismo,   fiere   e   congressi,   parchi
divertimento,  spettacolo  dal  vivo  e  sale  cinematografiche,   è
possibile  usufruire  delle  predette  quattro  settimane  anche  per
periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione
che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo  precedentemente
concesso fino  alla  durata  massima  di  quattordici  settimane.  Ai
beneficiari di assegno  ordinario  di  cui  al  presente  articolo  e
limitatamente alla  causale  ivi  indicata  spetta,  in  rapporto  al
periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad
orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui  all'art.  2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153."; 
  b) al comma 2, primo periodo,  sono  aggiunte  infine  le  seguenti
parole: "per l'assegno ordinario, fermo restando  l'informazione,  la
consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti  anche  in
via  telematica  entro  i  tre  giorni  successivi  a  quello   della
comunicazione preventiva";  
 

 

  c) al comma 2, secondo periodo, la parola "quarto" è soppressa. 

All’articolo 68: al comma 1: la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza" e la parola: "quarto" è soppressa; »;


   d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  "2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine  indicato
nel comma 2, l'eventuale trattamento di  integrazione  salariale  non
potrà aver luogo per periodi anteriori  di  una  settimana  rispetto
alla data di presentazione". 
  "2 ter. Il  termine  di  presentazione  delle  domande  riferite  a
periodi di sospensione  o  riduzione  dell'attività  lavorativa  che
hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio  2020  e
il 30 aprile 2020 è fissato  al  31  maggio  2020.  Per  le  domande
presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto  nel
comma 2 bis" 
la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’am-ministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52" »;

  e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 
  "3-bis. Il  trattamento  di  cassa  integrazione  salariale  operai
agricoli (CISOA), richiesto per  eventi  riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  è  concesso  in  deroga  ai  limiti  di
fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di  giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di  cui  all'articolo
8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di  trattamento  sono
concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al
31 ottobre 2020 e comunque  con  termine  del  periodo  entro  il  31
dicembre  2020,  e  sono  neutralizzati  ai  fini  delle   successive
richieste. Per  assicurare  la  celerità  delle  autorizzazioni,  le
integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla
sede  dell'INPS  territorialmente  competente,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 14 della legge  8  agosto  1972,  n.  457.  La
domanda di CISOA deve  essere  presentata  entro  la  fine  del  mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione
dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle  domande
riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno
avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e  il  30
aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti
di  aziende  del  settore  agricolo,  ai  quali  non  si  applica  il
trattamento di cassa integrazione  salariale  operai  agricoli,  può
essere  presentata  domanda  di  concessione   del   trattamento   di
integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 22."; 
la lettera e) è sostituita dalla seguente: 

« e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al sin-golo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le in-tegrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale ‘emer-genza COVID-19’ sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trat-tamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell’articolo 22" »;

 

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 « 1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell’arti-colo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 ».

  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  11.521,9
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265.
 
                               Art. 69 
 
 
Modifiche all'articolo 20 in  materia  di  trattamento  ordinario  di
integrazione salariale per le aziende che si trovano  già  in  Cassa
                     integrazione straordinaria 
 
  1.  All'articolo  20  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: "per un  periodo  non  superiore  a  nove
settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di
nove settimane per periodi decorrenti dal  23  febbraio  2020  al  31
agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel  medesimo
periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il
periodo  precedentemente  concesso.  è  altresì   riconosciuto   un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi  decorrenti  dal  1°
settembre 2020 al 31 ottobre 2020  fruibili  ai  sensi  dell'articolo
22-ter"; 
  b) al comma 5, le parole: "pari  a  338,2  milioni  di  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "pari a 828,6 milioni di euro" . 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4  milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
                               Art. 70 
 
 
Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga 
 
  1.  All'articolo  22  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo  periodo,  le  parole  "nove  settimane"  sono
sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove  settimane
per periodi decorrenti dal  23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,
incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i
soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato
un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque  settimane
sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo  22-ter  e
tenuto conto  di  quanto  disciplinato  dall'articolo  22-quater.  E'
altresì  riconosciuto  un  eventuale  ulteriore  periodo  di  durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente  comma
per periodi decorrenti dal 1°  settembre  2020  al  31  ottobre  2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori  di  lavoro  dei
settori turismo, fiere e congressi, parchi  divertimento,  spettacolo
dal vivo  e  sale  cinematografiche,  è  possibile  usufruire  delle
predette  quattro  settimane  anche  per  periodi  precedenti  al  1°
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente  fruito  il
periodo  precedentemente  concesso  fino  alla  durata   massima   di
quattordici settimane." e, all'ultimo periodo, le parole "nè  per  i
datori di lavoro che hanno  chiuso  l'attività  in  ottemperanza  ai
provvedimenti  di  urgenza  emanati  per  far  fronte   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" sono soppresse; 
  b) il primo periodo del comma 3 è  sostituito  dal  seguente:  "Il
trattamento di cui al presente articolo è  riconosciuto  nel  limite
massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a  decorrere  dal
23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti  già  in  forza  alla
data del 25 marzo 2020."; 
  c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1. il sesto periodo è soppresso; 
    2. al settimo periodo le parole: "dal  predetto  Ministero"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "dal  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali.". 
  d) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-bis. Ai  sensi
dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa  attuazione,
l'INPS comunica settimanalmente  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  le
risultanze, anche in via prospettica, delle  autorizzazioni  e  delle
erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni
e province autonome. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  da  adottare  entro  il  30  giugno  2020  si  provvede   ad
individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili
all'INPS per le finalità di cui all'articolo 22-ter, fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8." 
  e) dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente: 
  «5-quater.  Le  risorse  finanziarie  dei  Fondi  di   solidarietà
bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,  costituiti  ai  sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
possono essere utilizzate dalle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, a condizione che  alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità
di  assicurare  ai  lavoratori  una  tutela  integrativa  rispetto  a
prestazioni  connesse  a  trattamenti   di   integrazione   salariale
ordinaria,  straordinaria  e  in  deroga  previste  dalla   normativa
vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell'articolo 40  del
decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le
relative prestazioni.» 
 

 

All’articolo 70:

al comma 1: alla lettera e), capoverso 5-quater, secondo periodo, la parola: « costituti » è sostituita dalla seguente: « costituiti »;

 

 f) al comma 6 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il  datore
di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i
dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale,  secondo
le modalità stabilite dall'Istituto, entro  il  giorno  20  di  ogni
mensilità successiva a quella in cui  è  collocato  il  periodo  di
integrazione salariale"; 
  

 

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le dispo-sizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ul-timo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo pe-riodo.

Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente" ».

  g) dopo il comma 6 è inserito il seguente: 
  "6-bis. Esclusivamente per i datori di  lavoro  di  cui  all'ultimo
periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può,  altresì,
essere concesso con la modalità di cui all'articolo  7  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.". 
  2. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  1.642,9
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265.
 
  Dopo l’articolo 70 è inserito il seguente:

« Art. 70-bis.

– (Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativa-mente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ul-teriori quattro settimane massime da parte dell’INPS ai sensi degli arti-coli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall’articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 mi-lioni di euro per l’anno 2020.

L’INPS provvede al monitoraggio del ri-spetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungi-mento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l’INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede me-diante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall’articolo 71 del presente decreto ».

                               Art. 71 
 
 
      Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  dopo  l'articolo
22-bis sono inseriti i seguenti: 
 
                             Art.22-ter 
       (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali) 
  1.Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli
effetti sul  piano  occupazionale  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, la possibilità di una più ampia  forma  di  tutela  delle
posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti
delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell'ambito
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per  l'anno  2020
pari  a  2.740,8  milioni  di  euro.   Le   predette   risorse,   che
costituiscono in ogni caso limite massimo di  spesa,  possono  essere
trasferite all'INPS e ai Fondi di cui  agli  articoli  26  e  27  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento
delle specifiche misure di cui al primo periodo  del  presente  comma
con uno o più decreti del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare  entro  il  31
agosto 2020, prevedendo eventualmente anche l'estensione del  periodo
massimo di durata dei trattamenti di integrazione  salariale  di  cui
all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonché per un massimo  di
quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1°  settembre
al 31 ottobre 2020 limitatamente ai  datori  di  lavoro  che  abbiano
interamente fruito il periodo massimo di quattordici  settimane  come
disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i  trattamenti  di  cui
all'articolo 22, dal presente comma. 
  2.Qualora   dall'attività   di   monitoraggio   relativamente   ai
trattamenti concessi ai sensi degli articoli da  19  a  22  dovessero
emergere economie rispetto alle somme  stanziate  le  stesse  possono
essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito  dei  decreti  ivi
previsti. 
 

 

 

 

 

All’articolo 71:

 al comma 1: al capoverso Art. 22-ter, comma 1: al primo periodo, le parole: « 2.740,8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.673,2 milioni di euro »;

al secondo periodo, le parole: « nel rispetto dei saldi di fi-nanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, »;

                              Art. 22-quater 
(Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19"
          all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) 
  1. I  trattamenti  di  integrazione  salariale  in  deroga  di  cui
all'articolo 22, per periodi successivi  alle  prime  nove  settimane
riconosciuti dalle Regioni, sono concessi  dall'Inps  a  domanda  del
datore di lavoro la cui efficacia è in ogni  caso  subordinata  alla
verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori
di lavoro  inviano  telematicamente  la  domanda  con  la  lista  dei
beneficiari all'Inps indicando le  ore  di  sospensione  per  ciascun
lavoratore  per  tutto  il  periodo  autorizzato.   L'Inps   provvede
all'erogazione  delle  predette  prestazioni,  previa  verifica   del
rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di  spesa  di  cui  al
comma 4. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del  limite  di
spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro
e delle politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  è  stato
raggiunto, anche in via prospettica il limite di  spesa,  l'Inps  non
potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti  concessori.  Per  i
datori di lavoro  con  unità  produttive  site  in  più  regioni  o
province autonome il trattamento di cui  al  presente  articolo  può
essere riconosciuto  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. Nel decreto di cui al comma 5  è  stabilito  il  numero  di
regioni o  province  autonome  in  cui  sono  localizzate  le  unità
produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra  del  quale  il
trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero. 
  2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto
disposto dell'articolo 22, commi 1 e 5. 

 

 

al capoverso Art. 22-quater: al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;

al comma 2, le parole: « dell’articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dall’articolo »;

 

 3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può
essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore  della
presente disposizione, alla sede  Inps  territorialmente  competente.
Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima  domanda  è  trasmessa
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio  il
periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. 
i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell’INPS territo-rialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

 4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte
dell'Inps  trasmette  la  domanda  di  cui  al  comma  3,  entro   il
quindicesimo  giorno  dall'inizio  del  periodo  di   sospensione   o
riduzione dell'attività lavorativa, unitamente  ai  dati  essenziali
per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della  prestazione
ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps. L'Inps  autorizza
le domande e dispone l'anticipazione  di  pagamento  del  trattamento
entro 15 giorni dal  ricevimento  delle  domande  stesse.  La  misura
dell'anticipazione  è  calcolata  sul  40  per   cento   delle   ore
autorizzate  nell'intero  periodo.   A   seguito   della   successiva
trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro,  l'Inps
provvede al pagamento del  trattamento  residuo  o  al  recupero  nei
confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi  indebitamente
anticipati. L'Inps provvede a regolamentare  le  modalità  operative
del procedimento della presente disposizione. Alle  disposizioni  del
presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44 comma 6  ter
del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148.  Il  datore  di
lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati  necessari  per
il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità  stabilite
dall'Istituto, entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione  di
cui al presente comma. Per  le  domande  dei  datori  di  lavoro  che
richiedono  il  pagamento  diretto  della  presentazione  riferita  a
periodi di sospensione  o  riduzione  dell'attività  lavorativa  che
hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio  2020  e
il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti,
i datori di lavoro,  ove  non  abbiano  già  provveduto,  comunicano
all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni  con  le
modalità indicate  dall'Istituto  entro  20  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Il trattamento di cui al presente articolo è  riconosciuto  nel
limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse
già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite  di  spesa,
limitatamente ai dipendenti già in forza  alla  data  del  25  marzo
2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro 15 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
stabilite le modalità di  attuazione  del  presente  articolo  e  la
ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo  22,
comma  3  tra  i  differenti  soggetti  istituzionali   preposti   al
riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22. 

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di un’anticipazione della prestazione ai lavora-tori, con le modalità indicate dall’INPS.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

L’INPS auto-rizza l’accoglimento della domanda e dispone l’anticipazione del paga-mento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della do-manda stessa. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva tra-smissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l’INPS prov-vede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L’INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le mo-dalità stabilite dall’Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo pe-riodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente »;

  6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è stabilita la  quota
delle risorse riservata al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali per i trattamenti concessi dal medesimo  Ministero  ai  sensi
del comma 5 ultimo periodo. 
 
                         Art. 22- quinquies 
(Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione
                  ordinaria e di assegno ordinario) 
  1. Le richieste  di  integrazione  salariale  a  pagamento  diretto
previste agli  articoli  da  19  a  21  presentate  a  decorrere  dal
trentesimo giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione  sono  disciplinate  dalla  procedura  di  cui
all'articolo 22-quater, comma 3." 
al comma 6, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle se-guenti: « comma 5 »; alla rubrica, le parole: « all’Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « concesso dall’Istituto »;

 

 2. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  2.740,8
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo ai
sensi dell'articolo 265.

al comma 2, le parole: « 2.740,8 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 2.673,2 milioni » e le parole: « ai sensi dell’articolo ai sensi dell’articolo 265 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell’articolo 265 ».

                               Art. 72 
 
 
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i
                             dipendenti 
 
  1.  All'articolo  23  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.  Per  l'anno  2020  a
decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio  2020,  e  per  un  periodo
continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta  giorni,  i
genitori lavoratori dipendenti del settore privato  hanno  diritto  a
fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore
ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno  specifico
congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al  50  per
cento  della  retribuzione,   calcolata   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi  sono
coperti da contribuzione figurativa."; 
  b)  il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In aggiunta a quanto
previsto nei commi da 1 a 5, i  genitori  lavoratori  dipendenti  del
settore privato con figli minori di anni 16,  a  condizione  che  nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di  strumenti
di  sostegno  al  reddito  in  caso  di  sospensione   o   cessazione
dell'attività lavorativa o  che   non  vi  sia  altro  genitore  non
lavoratore, hanno  diritto  di  astenersi  dal  lavoro  per  l'intero
periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia  e  delle
attività didattiche nelle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  senza
corresponsione di  indennità  nè  riconoscimento  di  contribuzione
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione
del posto di lavoro." 
  c) al comma 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti:
"uno o più bonus" e le  parole  "600  euro"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1200 euro" ed è aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"Il bonus è erogato, in alternativa,  direttamente  al  richiedente,
per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi
per l'infanzia di cui all'articolo  2,  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n.  65,  ai  servizi  socio-educativi  territoriali,  ai
centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per  servizi
integrativi  per  l'infanzia  di  cui  al   periodo   precedente   è
incompatibile  con  la  fruizione  del  bonus  asilo  nido   di   cui
all'articolo 1, comma  355,  legge  11  dicembre  2016,  n.232,  come
modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160." 
  d)  al  comma  11,  le  parole:  "1.261,1  milioni  di  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "1.569 milioni di euro". 
  2. All'articolo  25  del  citato  decreto-legge  n.  18  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  27  del  2020,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  3,  le  parole:  "1000  euro"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2000 euro"; 
  b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il bonus  di  cui  al
comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di67,6 milioni di euro
per l'anno 2020". 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7  milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 

All’articolo 72: al comma 1: alla lettera a), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legisla-tive in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i ge-nitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »; dopo la lettera a) è inserita la seguente: « a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni" ».

 
                               Art. 73 
 
 
Modifiche all'articolo  24  in  materia  di  permessi  retribuiti  ex
             articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 
 
  1.  All'articolo  24  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  al
comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le  seguenti:  "e
di ulteriori complessive dodici  giornate  usufruibili  nei  mesi  di
maggio e giugno 2020.". 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  604,7
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265. 
 
 
 
                               Art. 74 
 
 
Modifiche all'articolo  26  in  materia  di  tutela  del  periodo  di
       sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato 
 
  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020"; 
  b) al comma 5,  le  parole  "130  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "380 milioni". 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 

All’articolo 74: al comma 1, alinea, dopo le parole: « decreto-legge 17 marzo » è inserita la seguente: « 2020 ».

 
                               Art. 75 
 
 
Modifiche all'articolo  31  in  materia  di  divieto  di  cumulo  tra
                             indennità 
 
  1.  All'articolo  31  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e  44
sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità  di  cui  alla
legge 12 giugno 1984, n. 222.". 
 
 
                               Art. 76 
 
 
Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle  misure  di
                           condizionalità 
 
  1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole: "per due mesi" sono sostituite dalle seguenti:  "per  quattro
mesi". 
 
 
                               Art. 77 
 
 
Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e
il potenziamento dei presidi sanitari in favore  di  enti  del  terzo
                               settore 
 
  1.  All'articolo  43  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  nella  rubrica,  le  parole:  "contributi  alle  imprese"  sono
sostituite dalle seguenti: "contributi alle imprese e agli  enti  del
terzo settore"; 
  b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) dopo le parole: "dei processi  produttivi  delle  imprese"  sono
aggiunte le seguenti: "nonché delle attività di interesse  generale
degli enti del terzo settore di cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"; 
  2) dopo le parole: "alle imprese" sono  aggiunte  le  seguenti:  "e
agli enti del terzo settore di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117". 
 
                               Art. 78 
 
 
Modifiche all'articolo  44  recante  istituzione  del  Fondo  per  il
reddito di ultima istanza a favore  dei  lavoratori  danneggiati  dal
                           virus COVID-19 
 
  1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile  e  maggio
2020 dell'indennità per il sostegno del reddito  dei  professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria  di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,
n. 103 all'articolo  44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1,  le  parole  "300  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1.150 milioni"; 
  b) al comma 2, la parola "trenta"  è  sostituita  dalla  seguente:
"sessanta". 
  2. Ai  fini  del  riconoscimento  dell'indennità  al  comma  1,  i
soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
  a)  titolari  di  contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato; 
  b) titolari di pensione. 
  3. L'articolo  34  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23  è
abrogato. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
                               Art. 79 
 
 
Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto  ai  lavori
           necessari al ripristino del servizio elettrico 
 
  1. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole "30 aprile 2020" sono sostituite dalle  seguenti:  "15  giugno
2020". 

All’articolo 78: al comma 2, alinea, dopo le parole: « dell’indennità » sono inse-rite le seguenti: « di cui ».

 
                               Art. 80 
 
 
Modifiche  all'articolo  46   in   materia   di   licenziamento   per
                    giustificato motivo oggettivo 
 
  1.  All'articolo  46  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole:  "60  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "cinque mesi" ed è aggiunto infine  il  seguente  periodo:
"Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604."; 
  b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal  numero  dei
dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo  2020  abbia
proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato  motivo
oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge  15  luglio  1966,  n.
604, può, in deroga alle previsioni di cui  all'articolo  18,  comma
10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare  in  ogni  tempo  il
recesso purchè contestualmente faccia richiesta del  trattamento  di
cassa integrazione salariale, di cui agli articoli  da  19  a  22,  a
partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso,
il rapporto di lavoro si  intende  ripristinato  senza  soluzione  di
continuità, senza oneri nè sanzioni per il datore di lavoro.". 
 

 

 

All’articolo 80: al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: « recesso del contratto » sono sostituite dalle seguenti: « recesso dal con-tratto »; Atti parlamentari – 50 – Senato della Repubblica – N. 874 XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quaran-tacinque giorni ».

 
 

Dopo l’articolo 80 è inserito il seguente:

« Art. 80-bis.

(Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

 1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministra-tore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo du-rante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la pre-stazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di ge-stione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento ».

                               Art. 81 
 
 
Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini  nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti  amministrativi  in
                              scadenza 
 
  1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti  parole:  ",  ad
eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità
sino al 15 giugno 2020.". 
  2. I termini di accertamento e di notifica delle  sanzioni  di  cui
agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020. 
 

 

 

All’articolo 81: il comma 1 è soppresso

 

Capo II
Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

 
                               Art. 82 
 
 
                        Reddito di emergenza 
 
  1. Ai nuclei familiari in condizioni  di  necessità  economica  in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  identificati
secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto  un
sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di
seguito "Rem"). Le domande  per  il  Rem  sono  presentate  entro  il
termine del mese di giugno 2020 e il  beneficio  è  erogato  in  due
quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5. 
  2.  Il  Rem  è  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in   possesso
cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: 
  a) residenza in Italia, verificata con  riferimento  al  componente
richiedente il beneficio; 
  b) un valore del  reddito  familiare,  nel  mese  di  aprile  2020,
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5; 
  c) un valore del patrimonio  mobiliare  familiare  con  riferimento
all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000,  accresciuta  di
euro 5.000 per ogni componente successivo  al  primo  e  fino  ad  un
massimo di euro 20.000. Il  predetto  massimale  è  incrementato  di
5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un  componente
in condizione di disabilità grave  o  di  non  autosufficienza  come
definite  ai  fini   dell'Indicatore   della   Situazione   Economica
Equivalente (ISEE), di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
  d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000. 
   
 

 

 

 

All’articolo 82:

al comma 1, alinea, la parola: « giugno » è sostituita dalla se-guente: « luglio »;

 
  dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in dif-ficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato arti-colo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014 »;

 3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel  nucleo  familiare
di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità
di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  ovvero  di  una  delle  indennità  disciplinate   in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di  una
delle  indennità  di  cui  agli  articoli  84  e  85  del   presente
decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel
nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda  in
una delle seguenti condizioni: 
  a) essere titolari di pensione diretta  o  indiretta  ad  eccezione
dell'assegno ordinario di invalidità; 
  b) essere titolari di un  rapporto  di  lavoro  dipendente  la  cui
retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5; 
  c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al  Capo  I
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  ovvero  le  misure
aventi finalità analoghe  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  del
medesimo decreto-legge. 
  4. Ai fini dell'accesso e della determinazione  dell'ammontare  del
Rem: 
  a) il nucleo familiare è definito ai  sensi  dell'articolo  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159; 
  b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di  cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è riferito al  mese  di  aprile
2020 secondo il principio di cassa; 
  c) il patrimonio mobiliare è definito ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 4, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159; 
  5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400
euro, moltiplicati per il corrispondente  parametro  della  scala  di
equivalenza di cui all'articolo 2,  comma  4,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, fino ad un massimo di  2,  corrispondente  a  800  euro,
ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti componenti in condizioni di disabilità  grave  o  non
autosufficienza come definite ai fini ISEE. 
  6. Non hanno diritto al Rem i soggetti  che  si  trovano  in  stato
detentivo, per tutta la durata della pena, nonché  coloro  che  sono
ricoverati in istituti di cura di lunga  degenza  o  altre  strutture
residenziali a totale carico dello Stato o di  altra  amministrazione
pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia  tra
i suoi componenti soggetti di cui  al  primo  periodo,  il  parametro
della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti. 
  7. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale  della
previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda
predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo  le  modalità
stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate
presso i centri di assistenza fiscale  di  cui  all'articolo  32  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  previa  stipula  di  una
convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Le richieste del Rem possono essere altresì  presentate  presso  gli
istituti di patronato di cui alla legge 30  marzo  2001,  n.  152,  e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento  di
cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. 
  8. Ai fini della verifica del possesso  dei  requisiti  di  cui  al
comma 2,  lettera  c),  l'INPS  e  l'Agenzia  delle  entrate  possono
scambiare i  dati  relativi  ai  saldi  e  alle  giacenze  medie  del
patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai
sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo  11,  comma  2,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle  modalità
previste ai fini ISEE. 
  9. Nel caso in cui in esito  a  verifiche  e  controlli  emerga  il
mancato  possesso  dei  requisiti,  il  beneficio  è  immediatamente
revocato, ferma restando  la  restituzione  di  quanto  indebitamente
percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
 
  10. Ai fini dell'erogazione del Rem è  autorizzato  un  limite  di
spesa di 954,6 milioni di  euro  per  l'anno  2020  da  iscrivere  su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e delle  politiche  sociali  denominato  "Fondo  per  il  Reddito  di
emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto  del  limite
di spesa di cui al primo periodo del  presente  comma  e  comunica  i
risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche  in
via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi  alla
stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un  limite
di spesa pari a 5 milioni di euro. 

al comma 10, le parole: « 954,6 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 966,3 milioni di euro »;

 

 11.Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 959,6  milioni
di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265. 

al comma 11, le parole: « pari a 959,6 milioni di euro » sono so-stituite dalle seguenti: « pari a 971,3 milioni di euro ».

                               Art. 83 
 
 
                       Sorveglianza sanitaria 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  41  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per  garantire  lo  svolgimento  in
sicurezza delle attività produttive e commerciali  in  relazione  al
rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione
dello  stato  di  emergenza  per  rischio  sanitario  sul  territorio
nazionale, i datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  assicurano  la
sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei   lavoratori   maggiormente
esposti  a  rischio  di  contagio,  in  ragione  dell'età  o   della
condizione  di  rischio  derivante  da  immunodepressione,  anche  da
patologia COVID-19, o da  esiti  di  patologie  oncologiche  o  dallo
svolgimento di terapie  salvavita  o  comunque  da  comorbilità  che
possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le  amministrazioni
pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le
risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione
vigente. 
  2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  non  sono
tenuti alla nomina del medico competente  per  l'effettuazione  della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto,  fermo
restando  la  possibilità  di   nominarne   uno   per   il   periodo
emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1
del presente articolo può essere richiesta ai  servizi  territoriali
dell'INAIL che  vi  provvedono  con  propri  medici  del  lavoro,  su
richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente  di
personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro  della  Salute,  acquisito  il   parere   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita  la
relativa tariffa per  l'effettuazione  di  tali  prestazioni.  Per  i
medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39,
40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  3. L'inidoneità alla mansione  accertata  ai  sensi  del  presente
articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore  di
lavoro dal contratto di lavoro. 
  4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le
imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive
in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti  di  lavoro  e
delle modalità lavorative l'INAIL è autorizzato, previa convenzione
con  ANPAL,  all'assunzione  con  contratti   di   lavoro   a   tempo
determinato, della  durata  massima  di  quindici  mesi,   di  figure
sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore
a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020
e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si  provvede,
a valere sulle  risorse  di  cui  al  Programma  Operativo  Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani.
 

All’articolo 83: al comma 2, primo periodo, le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferma restando ».

 
                              Art. 84 
 
 
Nuove  indennità  per  i   lavoratori   danneggiati   dall'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19 
 
  1.  Ai  soggetti  già   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
dell'indennità di cui all'articolo 27  del  decreto-legge  18  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il
mese di aprile 2020. 
  2. Ai liberi professionisti titolari di  partita  IVA  attiva  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  iscritti  alla
Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito  una  comprovata
riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo  bimestre
2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è  riconosciuta
una indennità per il mese di maggio 2020  pari a 1000  euro.  A  tal
fine il reddito è individuato secondo il  principio  di  cassa  come
differenza  tra  i  ricavi  e  i  compensi  percepiti  e   le   spese
effettivamente sostenute nel  periodo  interessato  e  nell'esercizio
dell'attività, comprese le eventuali quote di  ammortamento.  A  tal
fine il soggetto deve presentare  all'Inps  la  domanda  nella  quale
autocertifica il possesso dei requisiti di  cui  al  presente  comma.
L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati  identificativi  dei
soggetti che hanno presentato l'autocertificazione  per  la  verifica
dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito  dei
riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di  cui
sopra con modalità e termini definiti con  accordi  di  cooperazione
tra le parti. 
  3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa, iscritti alla Gestione separata di  cui  all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  non  titolari  di
pensione e non iscritti ad altre  forme  previdenziali  obbligatorie,
che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, è  riconosciuta  un'indennità  per  il
mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. 
  4.  Ai  soggetti  già   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
dell'indennità di cui all'articolo 28  del  decreto-legge  18  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il
mese di aprile 2020. 
 

 

All’articolo 84:

ai commi 1, 4, 5, 7 e 14, le parole: « decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 »;

 5.  Ai  soggetti  già   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
dell'indennità di cui all'articolo 29  del  decreto-legge  18  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il
mese di aprile  2020.  La  medesima  indennità  è  riconosciuta  ai
lavoratori   in   somministrazione,    impiegati    presso    imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e  degli  stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di  lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo  2020,  non
titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro  dipendente,  nè  di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 

al comma 5, le parole: « in somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « in regime di somministrazione »;

 

 6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e  degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il  rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo
2020, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente,
nè  di  NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, è riconosciuta un'indennità per  il  mese  di  maggio
2020 pari a 1000 euro. La  medesima  indennità  è  riconosciuta  ai
lavoratori   in   somministrazione,    impiegati    presso    imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e  degli  stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di  lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo  2020,  non
titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro  dipendente,  nè  di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 

al comma 6, al primo periodo, le parole: « settore turismo » sono sostituite dalle seguenti: « settore del turismo » e, al secondo periodo, le parole: « in somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « in regime di somministrazione »;

 

 7.  Ai  soggetti  già   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
dell'indennità di cui all'articolo 30  del  decreto-legge  18  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di  aprile
2020 con un importo pari a 500 euro. 
  8. è riconosciuta un'indennità per i mesi  di  aprile  e  maggio,
pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi
che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da  COVID  19  hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il  loro  rapporto  di
lavoro, individuati nei seguenti: 
  a)  lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi
da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio 2019 e  il  31  gennaio  2020  e  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
 
  b)  lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; 
al comma 8, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« ; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l’accesso all’indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10 »;

   c)  lavoratori autonomi, privi di  partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio  2020  siano  stati  titolari  di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere  alla  data  del  23  febbraio  2020.  Gli  stessi,  per  tali
contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con accredito nello  stesso  arco  temporale  di
almeno un contributo mensile; 
  d)  incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019
derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  Separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie. 
 
  9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
  a) titolari di  altro  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
  b) titolari di pensione.

al comma 9, lettera a), le parole: « articoli 13 e 18 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « articoli da 13 a 18 »;

 

  10. Ai lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo  che hanno i requisiti di  cui  all'art.  38  del  decreto
legge del 17 marzo 2020  n. 18, convertito  con  modificazioni  nelle
legge 24 aprile 2020 n. 27, è erogata  una indennità  di  600  euro
per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità
viene  erogata   per  le  predette  mensilità  anche  ai  lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con  almeno  7
contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva  un  reddito  non
superiore ai 35.000 euro.

al comma 10, le parole: « all’art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27 » sono sostituite dalle seguenti: « all’articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 »

 

ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera »;

 11.  Non  hanno  diritto  all'indennità  di  cui  al  comma  10  i
lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente  o  titolari  di
pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
 
  12. Le indennità di cui al presente articolo non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni  di  euro
per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
concessori. 
  13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4,  5,
6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei  familiari  già  percettori  del
reddito di cittadinanza, di  cui  al  Capo  I  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, per i  quali  l'ammontare  del  beneficio  in  godimento
risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai  medesimi  commi
del presente articolo, in luogo  del  versamento  dell'indennità  si
procede ad integrare il beneficio del reddito  di  cittadinanza  fino
all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna  mensilità.
Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e  10  non  sono
compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento
pari  o  superiore   a   quello   dell'indennità.   Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di  72  milioni  di
euro per l'anno 2020. 
  14. Decorsi quindici giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  si  decade  dalla   possibilità   di   richiedere
l'indennità  di  cui  agli  articoli  27,  28,  29,  30  e  38   del
decreto-legge 18 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese  di  marzo  2020.

al comma 12, le parole: « 3.840,8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3.850,4 milioni di euro »;

 

   15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari  a
3.912,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265. 

al comma 15, le parole da: « pari a 3.912,8 milioni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell’arti-colo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall’articolo 183 del presente decreto ».


 
 
                               Art. 85 
 
 
                Indennità per i lavoratori domestici 
 
  1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del  23
febbraio 2020,  uno  o  più  contratti  di  lavoro  per  una  durata
complessiva superiore a 10 ore settimanali  è  riconosciuta,  per  i
mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500  euro,
per ciascun mese. 
  2. L'indennità di cui al comma 1 sono  riconosciute  a  condizione
che i lavoratori domestici non siano  conviventi  con  il  datore  di
lavoro. 
  3. L'indennità di  cui  al  comma  1  non  è  cumulabile  con  le
indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità  disciplinate  in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo  decreto-legge,  ovvero  con
l'indennità di cui  all'articolo  84  del  presente  decreto  e  non
concorre alla  formazione  del  reddito  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  L'indennità
non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennità
non spetta altresì ai percettori del reddito  di  emergenza  di  cui
all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza,  di
cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  per  i  quali
l'ammontare del beneficio  in  godimento  risulti  pari  o  superiore
all'ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a
nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza,  per  i
quali l'ammontare del beneficio  in  godimento  risulti  inferiore  a
quello delle indennità di cui al comma 1, in  luogo  del  versamento
dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del  reddito  di
cittadinanza fino all'ammontare della  stessa  indennità  dovuto  in
ciascuna mensilità. Conseguentemente, l'autorizzazione di  spesa  di
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
è incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai  titolari
di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e  ai  titolari  di
rapporto di lavoro  dipendente  a  tempo  indeterminato  diverso  dal
lavoro domestico. 
  5. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in
unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo  di
460 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Le  domande  possono  essere
presentate presso gli Istituti di Patronato, di  cui  alla  legge  30
marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D,
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  10  ottobre  2008,  n.  193,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  10
dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attività  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori. 
  6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a
468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 

 

 

 

 

 

 

All’articolo 85: al comma 2, le parole: « sono riconosciute » sono sostituite dalle seguenti: « è riconosciuta ».

 

						
 
                               Art. 86 
 
 
                  Divieto di cumulo tra indennità 
 
  1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono  tra
loro cumulabili  e  non  sono  cumulabili  con  l'indennità  di  cui
all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27.  Le  suddette
indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità  di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
 
 
                               Art. 87 
 
 
Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in
                               deroga 
 
   1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre  2018,  n.145,
è sostituito dal seguente: 
  "251.  Ai  lavoratori  che  hanno  cessato  la  cassa  integrazione
guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017  al  31  dicembre
2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione  denominata
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego  (NASpI)  è
concessa, nel limite massimo di  dodici  mesi  e  in  ogni  caso  con
termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la  prestazione
di Cassa integrazione  guadagni  in  deroga,  un'indennità  pari  al
trattamento di mobilità in deroga, comprensiva  della  contribuzione
figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n.92." 
  2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30  dicembre  2018,  n.145,
così come sostituito dall'art. 11-bis, comma 1 del  decreto-legge  3
settembre 2019, n. 101 è sostituito dal seguente: 
  "253. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  251  si  fa
fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  dell'articolo
44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
ove non previamente utilizzate ai sensi  del  comma  3  dell'articolo
26-ter del decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26  e  ai   sensi
dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità
di  cui  al  comma  251,   esclusivamente   previa   verifica   della
disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.". 
    
 
 
                               Art. 88 
 
 
                       Fondo Nuove Competenze 
 
  1. Al fine di consentire la graduale  ripresa  dell'attività  dopo
l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i  contratti  collettivi
di  lavoro  sottoscritti  a  livello  aziendale  o  territoriale   da
associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
più  rappresentative  sul  piano  nazionale,   ovvero   dalle   loro
rappresentanze  sindacali  operative  in  azienda  ai   sensi   della
normativa  e  degli   accordi   interconfederali   vigenti,   possono
realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario  di  lavoro
per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa,  con  le
quali parte  dell'orario  di  lavoro  viene  finalizzato  a  percorsi
formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei
relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a  carico  di
un apposito Fondo denominato  "Fondo  Nuove  Competenze",  costituito
presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL),
nel limite di 230 milioni di euro a valere  sul  Programma  Operativo
Nazionale SPAO. 
  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al  comma  1  possono
partecipare, previa intesa in Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo,
i   Fondi   Paritetici   Interprofessionali   costituiti   ai   sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  nonché,  per
le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno  al
reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 che, a  tal  fine,  potranno  destinare  al
Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle  risorse  disponibili
nell'ambito dei rispettivi bilanci. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del  presente  decreto,
sono individuati criteri e modalità di applicazione della  misura  e
di utilizzo delle risorse e per il rispetto del  relativo  limite  di
spesa..
 
 
 
                               Art. 89 
 
 
         Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali 
 
  1. Ai fini  della  rendicontazione  da  parte  di  regioni,  ambiti
territoriali e comuni al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali dell'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze
di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di
sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma  1,  della  legge  22
giugno  2016,  n.  112,  del  Fondo  nazionale   per   l'infanzia   e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28  agosto  1997,  n.
285, la rendicontazione del 75% della  quota  relativa  alla  seconda
annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della
quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello
stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della  coerenza
degli utilizzi  con  le  norme  e  gli  atti  di  programmazione.  Le
eventuali somme  relative  alla  seconda  annualità  precedente  non
rendicontate devono  comunque  essere  esposte  entro  la  successiva
erogazione. 
  2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento
alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni  destinatarie
dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto
forma di servizi  effettivamente  erogati,  specifiche  spese  legate
all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla  riorganizzazione  dei
servizi,  all'approvvigionamento  di  dispositivi  di  protezione   e
all'adattamento degli spazi. 
 
 

All’articolo 89: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I servizi previsti all’articolo 22, comma 4, della legge 8 no-vembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, an-che se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante con-venzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l’effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle loro competenze e della loro autonomia orga-nizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l’accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sa-nitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emer-genza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all’at-tuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

 

Dopo l’articolo 89 è inserito il seguente:

« Art. 89-bis.

(Applicazione della sentenza della Corte costituzio-nale in materia di trattamenti di invalidità civile)

1. Nello stato di pre-visione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte co-stituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefìci di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipen-dentemente dal requisito dell’età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 ».

                               Art. 90 
 
 
                            Lavoro agile  
 
  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da
COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del  settore  privato  che
hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro  genitore  beneficiario  di  strumenti  di
sostegno  al  reddito   in   caso   di   sospensione   o   cessazione
dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore  non  lavoratore,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità  agile
anche  in  assenza  degli  accordi  individuali, fermo  restando   il
rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da  18  a
23 della legge 22  maggio  2017,  n.  81, e  a  condizione  che  tale
modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
 
 

All’articolo 90:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgi-mento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono ca-ratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa »;

  2. La prestazione lavorativa in lavoro  agile  può  essere  svolta
anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilità  del
dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. 
  3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di  lavoro  del
settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data  di
cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo
alla documentazione resa  disponibile  sul  sito  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  4.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   87   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di  lavoro  pubblici,
limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile  disciplinata
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  può
essere applicata dai datori di lavoro  privati  a  ogni  rapporto  di
lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei   principi   dettati   dalle
menzionate disposizioni, anche in assenza degli  accordi  individuali
ivi previsti; gli obblighi di  informativa  di  cui  all'articolo  22
della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in  via  telematica
anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL). 
ai commi 3 e 4, le parole: « sul sito » sono sostituite dalle se-guenti: « nel sito internet ».

						
 
                               Art. 91 
 
 
Attività di formazione a distanza e  conservazione  della  validità
                  dell'anno scolastico o formativo 
 
  1. A beneficio degli studenti ai quali non è  consentita,  per  le
esigenze  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID  19,  la
partecipazione alle attività didattiche  dei  sistemi  regionali  di
istruzione  e  formazione  professionale  (I  e  F.P.),  dei  sistemi
regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica  superiore  (  I.F.T.S.),  tali  attività  sono  svolte  con
modalità  a  distanza,  individuate   dai   medesimi   Istituti   di
istruzione, avuto  anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli
studenti con disabilità. 
  2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,  i
sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale  (IeF.P.),
i sistemi  regionali  che  realizzano  i  percorsi  di  Istruzione  e
Formazione  Tecnica  Superiore  (I.F.T.S.)  e  gli  Istituti  Tecnici
Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il  numero  minimo  di  ore
previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso  formativo,
l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque  validità.
Qualora  si  determini  una  riduzione  dei  livelli  qualitativi   e
quantitativi di formazione delle attività svolte, sono  derogate  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  7  del  decreto   del
Presidente della Repubblica  5  febbraio  2018,  n.  22.  I  medesimi
istituti assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni  caso
individuandone le relative modalità,  il  recupero  delle  attività
formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia,  che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico. 
 
 
                               Art. 92 
 
 
            Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL 
 
  1. Le prestazioni previste  dagli  articoli  1  e  15  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di  fruizione  termini
nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile  2020,  sono
prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di  scadenza,
a condizione che il percettore non sia beneficiario delle  indennità
di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e  44  del  decreto-legge  17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24  aprile
2020, n. 27, nè di quelle di cui agli  articoli  84,  85  e  98  del
presente decreto.  L'importo  riconosciuto  per  ciascuna  mensilità
aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità  spettante  per
la prestazione originaria. 
  2. All'onere derivante dal comma 1 valutato  in  613,7  milioni  di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
                              Art. 93 
 
 
 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine 
 
  1. In deroga all'articolo 21  del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è  possibile  rinnovare  o
prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato  a
tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche  in
assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
 
  All’articolo 93:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei con-tratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministra-zione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’atti-vità lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

 la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di ap-prendistato »

                               Art. 94 
 
 
                   Promozione del lavoro agricolo 
 
  1.  In  relazione  all'emergenza  epidemiologica  i  percettori  di
ammortizzatori sociali, limitatamente al  periodo  di  sospensione  a
zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di
reddito di cittadinanza possono stipulare con datori  di  lavoro  del
settore agricolo contratti a  termine  non  superiori  a  30  giorni,
rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire  la  perdita  o  la
riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro  per  l'anno
2020.  Il  lavoratore  percettore  del  reddito  di  cittadinanza  è
dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3,  comma  8,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito  con  modificazioni
dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,  con  riferimento  ai  redditi
percepiti  per  effetto  dei  contratti  di  cui  al  primo  periodo.
Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  12,
comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è  incrementata  di
57,6 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro
per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31  gennaio  1994,  n.
97, dopo le parole: "diffusione del virus COVID-19,",  sono  inserite
le seguenti: "e comunque non oltre il 31 luglio 2020,". 
 
                               Art. 95 
 
 
Misure di sostegno alle imprese  per  la  riduzione  del  rischio  da
                    contagio nei luoghi di lavoro 
 
  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il
contrasto della diffusione  del  virus  COVID-19  negli  ambienti  di
lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14  marzo
2020, come integrato il 24  aprile  2020,  l'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  promuove
interventi straordinari destinati alle  imprese,  anche  individuali,
iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane
alle imprese agricole iscritte nella sezione  speciale  del  Registro
delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro
delle  imprese,  che  hanno  introdotto   nei   luoghi   di   lavoro,
successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27,  interventi  per  la  riduzione  del  rischio  di
contagio attraverso l'acquisto di: 
  a)  apparecchiature  e   attrezzature   per   l'isolamento   o   il
distanziamento  dei  lavoratori,  compresi  i   relativi   costi   di
installazione; 
  b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei
lavoratori; 
  c)  apparecchiature  per  l'isolamento  o  il  distanziamento   dei
lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto  agli  addetti  di
aziende terze fornitrici di beni e servizi; 
  d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e
strumentazione per il controllo degli accessi nei  luoghi  di  lavoro
utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; 
  e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 
  2. Al finanziamento delle iniziative di cui al  presente  articolo,
fatti salvi gli  interventi  di  cui  all'articolo  1,  commi  862  e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015  n.  208,  sono  destinate  le
risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI
2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei  progetti  di
cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni. 
  3. I  contributi  per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente articolo sono concessi  in  conformità  a  quanto  previsto
nella Comunicazione della Commissione europea  del  19  marzo  2020-C
(2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  Covid-19",  come
modificata e integrata dalla Comunicazione della  Commissione  del  3
aprile  2020-C  (2020)  2215-final.  L'importo  massimo   concedibile
mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari  ad  euro
15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino  a  9  dipendenti,  euro
50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50  dipendenti,  euro
100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I
contributi  sono  concessi  con  procedura   automatica,   ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  4. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  incompatibili
con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto  i
medesimi costi ammissibili. 
  5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019,  pubblicato
nella GURI, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre  2019,
è revocato. 
  6. Al fine di attuare gli interventi di cui al  presente  articolo,
l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse  di  cui
al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese,  sulla  base
degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto. 
 

All’articolo 95:

 al comma 1, alinea, dopo le parole: « Albo delle imprese arti-giane » è inserito il seguente segno d’interpunzione: « , »;

al comma 5, la parola: « GURI » è sostituita dalle seguenti: « Gazzetta Ufficiale »;

 

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l’anno 2020, l’INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l’INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanzia-mento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L’INAIL provvede all’aggiornamento del piano de-gli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pub-blica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 »;

alla rubrica, le parole: « rischio da contagio » sono sostituite dalle seguenti: « rischio di contagio ».


						
 
                               Art. 96 
 
 
Disposizioni in materia di noleggio  autovetture  per  vigilanza  sul
                               lavoro 
 
  1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  può  provvedere,  con
onere a carico del proprio bilancio, al noleggio  di  autovetture  da
utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza,  anche  in
deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122
nonché, al fine di  una  tempestiva  disponibilità  dei  mezzi,  in
deroga  agli  obblighi  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
 
 
                               Art. 97 
 
 
Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo  di  garanzia  di
        cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 
 
  1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29  maggio  1982,  n.  297,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo la parola: "richiesta"  è  soppressa  la
parola: "dell'interessato" e  sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti:
"mediante accredito sul conto corrente del beneficiario"; 
  b) al secondo periodo, dopo la parola: "Il fondo" sono inserite  le
seguenti: ", previa esibizione della contabile di pagamento," e  dopo
le parole: "dei datori di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "e degli
eventuali condebitori solidali". 
 
                               Art. 98 
 
 
           Disposizioni in materia di lavoratori sportivi 
 
  1. Per i mesi di  aprile  e  maggio  2020,  è  riconosciuta  dalla
società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni  di
euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600  euro  in  favore  dei
lavoratori  impiegati  con  rapporti  di  collaborazione  presso   il
Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano  Paralimpico
(CIP), le federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico  (CIP),
le  società  e  associazioni  sportive  dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data  del
23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori  di  altro
reddito  da  lavoro  e  del  reddito  di  cittadinanza  di   cui   al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di  emergenza  e  delle
prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e
44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  così  come
prorogate e integrate dal presente decreto. 
  2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro  per  l'anno
2020. 
  3. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di  collaborazione  e  della  mancata
percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di  cittadinanza
e delle  prestazioni  indicate  al  comma  1,  sono  presentate  alla
società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del  registro  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,
acquisito dal  Comitato  Olimpico  Nazionale  (CONI)  sulla  base  di
apposite  intese,  le  istruisce  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione. Ai soggetti già beneficiari  per  il  mese  di  marzo
dell'indennità di cui all'articolo 96  del  decreto-legge  18  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza
necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e  maggio
2020. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con l'Autorità delegata in materia di  sport,  da  adottare
entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1  a  3,  di
presentazione delle domande, i documenti  richiesti  e  le  cause  di
esclusione. Sono, inoltre,  definiti  i  criteri  di  gestione  delle
risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento,  le
forme di monitoraggio della spesa e del relativo  controllo,  nonché
le modalità di distribuzione  delle  eventuali  risorse  residue  ad
integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio 2020. 
  5. Il limite di spesa  previsto  dall'articolo  96,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n  18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è innalzato sino a 80 milioni  di
euro. Le risorse  trasferite  a  Sport  e  Salute  s.p.a.,  ai  sensi
dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro. 
  6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5  pari  a
230  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265. 
  7. I lavoratori dipendenti  iscritti  al  Fondo  Pensione  Sportivi
Professionisti con retribuzione annua lorda non  superiore  a  50.000
euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui
all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad
un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici  di
cui al primo periodo  del  presente  comma  si  provvede  nel  limite
massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo
onere pari a 21,1 milioni  per  l'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265. 
All’articolo 98:

al comma 3, secondo periodo, le parole: « decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 »;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: « 21,1 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro ».

 
 
 
                               Art. 99 
 
 
                 Osservatorio del mercato del lavoro 
 
  1. Al fine di monitorare tempestivamente gli  effetti  sul  mercato
del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  delle  misure
di contenimento adottate, in  maniera  da  programmare  efficacemente
adeguate strategie occupazionali, incluse  politiche  attive  per  il
lavoro e per la formazione, è  istituito  presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche  sociali  l'Osservatorio  nazionale  per  il
mercato del lavoro (di seguito denominato "Osservatorio"). 
  2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi: 
  a) studio ed elaborazione dei  dati  relativi  all'occupazione  con
particolare riferimento all'analisi per  competenze,  caratteristiche
settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere; 
  b) individuazione  e  definizione  dei  fabbisogni  generati  dalle
trasformazioni  del  mercato  del  lavoro,  anche  per  effetto   dei
mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica; 
  c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare  azioni
e interventi per  il  superamento  degli  squilibri  tra  domanda  ed
offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare; 
  d) supporto all'individuazione dell'offerta  formativa,  tecnica  e
scolastica professionale in base alle  richieste  dei  nuovi  profili
professionali emergenti; 
  e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e
di sostegno al reddito attivate; 
  3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali
aventi analoghe  finalità,  ove  non  già  costituiti,  assicurando
indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete
nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 
  4. Per le finalità dell'Osservatorio, il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali può avvalersi  di  un  Comitato  scientifico
appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, presieduto dal rappresentante  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre  a  rappresentanti
dell'ISTAT,  dell'INPS,  dell'INAIL,  dell'ANPAL,  dell'INAPP,  delle
regioni e province autonome, da esperti indipendenti.  Ai  componenti
dell'Osservatorio  e  del  Comitato  scientifico  non  spetta   alcun
compenso,  indennità,  gettone  di  presenza,   rimborso   spese   o
emolumento comunque denominato. 
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni  titolari
del trattamento, che li mettono  a  disposizione  del  Ministero  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  al  solo  fine  di  elaborazione
statistica per le finalità di cui al comma 2. 
  6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo  non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è
assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a
legislazione vigente. 
 
 
                              Art. 100 
 
 
    Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro 
 
  1. In via eccezionale,  al  fine  di  contrastare  e  contenere  la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data  di  cessazione  dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio  dei  Ministri,  per  far
fronte all'emergenza epidemiologica  e  al  fine  di  assicurare  una
tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza  nei luoghi  di
lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2020,  in  base  a  quanto  stabilito  dalla
Convenzione  concernente  gli  obiettivi  assegnati   all'Ispettorato
Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta  tra  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche  sociali  e  il  Direttore  dell'Ispettorato
Nazionale del lavoro, in data  25  novembre  2019,  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre  che
dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  anche  del   Comando   dei
Carabinieri  per  la  Tutela  del  Lavoro   e   delle   articolazioni
dipendenti, limitatamente al personale già  in  organico,  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e  del
decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
                              Art. 101 
 
 
              Spese per acquisto di beni e servizi Inps 
 
  1.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti
negativi sul reddito  dei  lavoratori  dell'emergenza  epidemiologica
COVID-19, il valore medio  dell'importo  delle  spese  sostenute  per
acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale  della  Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591,  dalla
legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  può  essere  incrementato,  per
l'esercizio 2020, nel limite massimo di  68  milioni  di  euro.  Alla
compensazione dei conseguenti  effetti  finanziari,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 265. 
  . 
 
All’articolo 101: al comma 1, le parole: « dalla legge » sono sostituite dalle se-guenti: « della legge ».  
                              Art. 102 
 
 
             Spese per acquisto di beni e servizi Inail 
 
  1.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti
negativi sul reddito  dei  lavoratori  dell'emergenza  epidemiologica
COVID-19, il valore medio  dell'importo  delle  spese  sostenute  per
acquisto   di   beni   e   servizi   dall'Istituto   Nazionale    per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato  ai
sensi dell'articolo 1, comma 591, dalla legge 27  dicembre  2019,  n.
160, può essere  incrementato,  per  l'esercizio  2020,  nel  limite
massimo di 45 milioni di euro.  Alla  compensazione  dei  conseguenti
effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
All’articolo 102: al comma 1, le parole: « dalla legge » sono sostituite dalle se-guenti: « della legge » e le parole: « 45 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni di euro ».  
                              Art. 103 
 
 
                   Emersione di rapporti di lavoro 
 
  1. Al fine di garantire livelli adeguati  di  tutela  della  salute
individuale  e  collettiva  in  conseguenza  della   contingente   ed
eccezionale emergenza sanitaria  connessa  alla  calamità  derivante
dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione  di
rapporti  di  lavoro  irregolari,  i  datori  di  lavoro  italiani  o
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di
lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno  previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
successive  modificazioni,  possono  presentare   istanza,   con   le
modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere  un  contratto
di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale ovvero per dichiarare la  sussistenza  di  un  rapporto  di
lavoro  irregolare,  tuttora  in  corso,  con  cittadini  italiani  o
cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono  essere
stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020
ovvero  devono  aver  soggiornato  in  Italia  precedentemente   alla
suddetta data, in forza della  dichiarazione  di  presenza,  resa  ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni  costituite
da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in
entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono  aver  lasciato  il
territorio nazionale dall'8 marzo 2020. 
  2. Per le medesime  finalità  di  cui  al  comma  1,  i  cittadini
stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non
rinnovato  o  convertito  in  altro  titolo  di  soggiorno,   possono
richiedere con le modalità di  cui  al  comma  16,  un  permesso  di
soggiorno temporaneo, valido solo  nel  territorio  nazionale,  della
durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A  tal  fine,  i
predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale
alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati  dalla
medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei  settori
di cui al comma 3, antecedentemente al 31  ottobre  2019,  comprovata
secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della  durata
del permesso  di  soggiorno  temporaneo,  il  cittadino  esibisce  un
contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione  retributiva
e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività  lavorativa
in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui  al  comma
3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno  per  motivi
di lavoro. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo,  si  applicano  ai
seguenti settori di attività: 
  a) agricoltura, allevamento e zootecnia,  pesca  e  acquacoltura  e
attività connesse; 
  b) assistenza alla persona per se stessi  o  per  componenti  della
propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti  da  patologie  o
handicap che ne limitino l'autosufficienza; 
  c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 
  4. Nell'istanza di cui  al  comma  1  è  indicata  la  durata  del
contratto di lavoro e la  retribuzione  convenuta,  non  inferiore  a
quella prevista dal contratto collettivo  di  lavoro  di  riferimento
stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi  1
e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso  di  contratto  a
carattere stagionale, trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  e  successive  modificazioni,  al  fine  di  svolgere  ulteriore
attività lavorativa. 
  5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno  al
15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto  del  Ministro
dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ed  il
Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   da
adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, presso: 
  a) l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  per  i
lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea; 
  b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui  all'art.  22  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni
per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1; 
  c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al
comma 2. 
  6. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  5  sono  altresì
stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti  per  la
conclusione del  rapporto  di  lavoro,  la  documentazione  idonea  a
comprovare l'attività lavorativa di  cui  al  comma  16  nonché  le
modalità di dettaglio di svolgimento del  procedimento.  Nelle  more
della definizione  dei  procedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  la
presentazione delle istanze consente  lo  svolgimento  dell'attività
lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma  1  il  cittadino  straniero
svolge l'attività  di  lavoro  esclusivamente  alle  dipendenze  del
datore di lavoro che ha presentato l'istanza. 
  7. Le istanze sono presentate previo pagamento,  con  le  modalità
previste dal decreto interministeriale di  cui  al  comma  5,  di  un
contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun
lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari
a 130 euro, al netto dei  costi  di  cui  al  comma  16  che  restano
comunque a carico dell'interessato. è inoltre previsto il  pagamento
di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro
a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e
le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  dell'interno
ed il Ministro delle politiche agricole e forestali. 
  8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze  di  cui  ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di
soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli
ultimi cinque anni,  anche  con  sentenza  non  definitiva,  compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: 
  a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso  l'Italia  e
dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare  in  attività  illecite,  nonché  per  il  reato  di  cui
all'art.600 del codice penale; 
  b) intermediazione illecita e  sfruttamento  del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale; 
  c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni. 
  9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze  di  cui  ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di
soggiorno in motivi di lavoro, la mancata  sottoscrizione,  da  parte
del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo  sportello
unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione  del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al
datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento  di
procedure di ingresso di cittadini stranieri  per  motivi  di  lavoro
subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare. 
  10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1  e  2  del
presente articolo i cittadini stranieri: 
  a) nei confronti dei quali sia stato  emesso  un  provvedimento  di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  dell'articolo  3  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni. 
  b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o  convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non  ammissione
nel territorio dello Stato; 
  c) che risultino condannati, anche  con  sentenza  non  definitiva,
compresa quella pronunciata anche a  seguito  di  applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380  del  codice  di
procedura penale o per i delitti contro la libertà personale  ovvero
per  i  reati   inerenti   gli   stupefacenti,   il   favoreggiamento
dell'immigrazione  clandestina  verso  l'Italia  e   dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati  o  per  reati  diretti  al
reclutamento di  persone  da  destinare  alla  prostituzione  o  allo
sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare   in
attività illecite; 
  d)  che  comunque  siano  considerati  una  minaccia  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella
valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto  anche
di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa
quella di applicazione pronunciata a seguito  di  applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381  del  codice  di
procedura penale. 
  11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino  alla
conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2,  sono  sospesi  i
procedimenti penali e amministrativi  nei  confronti  del  datore  di
lavoro e del lavoratore, rispettivamente: 
  a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata  presentata  la
dichiarazione  di  emersione,  anche  se  di  carattere  finanziario,
fiscale, previdenziale o assistenziale; 
  b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale,
con esclusione degli illeciti di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 
  12. Non sono  in  ogni  caso  sospesi  i  procedimenti  penali  nei
confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato: 
  a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso  l'Italia  e
dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare  in  attività  illecite,  nonché  per  il  reato  di  cui
all'articolo 600 del codice penale; 
  b) intermediazione illecita e  sfruttamento  del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale. 
  13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel  caso  in  cui  non
venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero  si  proceda
al rigetto  o  all'archiviazione  della  medesima,  ivi  compresa  la
mancata presentazione delle parti di cui  al  comma  15.  Si  procede
comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a
carico del datore di lavoro  se  l'esito  negativo  del  procedimento
derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal  comportamento  del
datore medesimo. 
  14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi  quali  lavoratori
subordinati, senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del
rapporto di lavoro,  stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono
raddoppiate le  sanzioni  previste  dall'articolo  3,  comma  3,  del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo  39,  comma  7,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82,  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797  e
dall'articolo 5, primo comma, della  legge  5  gennaio  1953,  n.  4.
Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis  del  codice  penale  sono
commessi ai danni di stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma  2,  la
pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un
terzo alla metà. 
  15.   Lo   sportello   unico   per    l'immigrazione,    verificata
l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il
parere  della  questura   sull'insussistenza   di   motivi   ostativi
all'accesso  alle  procedure  ovvero  al  rilascio  del  permesso  di
soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato  territoriale
del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro  e
alla congruità delle condizioni  di  lavoro  applicate,  convoca  le
parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione
obbligatoria di assunzione e  la  compilazione  della  richiesta  del
permesso  di   soggiorno   per   lavoro   subordinato.   La   mancata
presentazione  delle  parti  senza   giustificato   motivo   comporta
l'archiviazione del procedimento. 
  16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno  temporaneo  di
cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal
1° giugno al  15  luglio  2020,  unitamente  alla  documentazione  in
possesso, individuata  dal  decreto  di  cui  al  comma  6  idonea  a
comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al  comma
3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro  cui
l'istanza è altresì diretta.  All'atto  della  presentazione  della
richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato
di soggiornare legittimamente nel  territorio  dello  Stato  fino  ad
eventuale comunicazione  dell'Autorità  di  pubblica  sicurezza,  di
svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di  attività
di cui al comma 3,  nonché  di  presentare  l'eventuale  domanda  di
conversione del permesso  di  soggiorno  temporaneo  in  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro. è consentito all'istante altresì di
iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
14  settembre  2015,  n.150,  esibendo  agli  Uffici  per   l'impiego
l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al  presente  articolo.
Per gli adempimenti di cui al comma  2,  si  applica  l'articolo  39,
commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n.  3;  il  relativo
onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di  cui
al comma 5, nella misura massima di 30 euro. 
  17. Nelle  more  della  definizione  dei  procedimenti  di  cui  al
presente articolo, lo straniero non può essere espulso,  tranne  che
nei casi previsti al comma 10.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  la
sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno   congiuntamente   alla
comunicazione obbligatoria di assunzione di cui  al  comma  15  e  il
rilascio del permesso di  soggiorno  comportano,  per  il  datore  di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e  degli  illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel  caso
di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a  cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai
sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli
illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma  2,
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi  alle
violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
  18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla  base  di  un'istanza
contenente  dati  non  rispondenti  al  vero  è   nullo   ai   sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal  caso,  il  permesso  di
soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo
5, comma 5, del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e
successive modificazioni. 
  19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
di  concerto  con  il  Ministro   dell'interno,   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione  del
contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7. 
  20.  Al  fine  di   contrastare   efficacemente   i   fenomeni   di
concentrazione dei cittadini stranieri di cui  ai  commi  1  e  2  in
condizioni  inadeguate  a  garantire  il  rispetto  delle  condizioni
igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione  del
contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e  le
Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure  previste  dal
Piano  triennale  di  contrasto  allo  sfruttamento   lavorativo   in
agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano  soluzioni  e  misure
urgenti idonee  a  garantire  la  salubrità  e  la  sicurezza  delle
condizioni alloggiative, nonché ulteriori  interventi  di  contrasto
del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per  i  predetti
scopi  il  Tavolo  operativo  istituito  dall'art.  25   quater   del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, può avvalersi, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  del  supporto  del
Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.
All'attuazione  del  presente  comma  le  Amministrazioni   pubbliche
interessate   provvedono   nell'ambito   delle   rispettive   risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  21.  Al  comma  1  dell'articolo  25-quater   del   decreto   legge
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le  parole  rappresentanti
sono aggiunte le seguenti "dell'Autorità politica  delegata  per  la
coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica  delegata  per
le pari opportunità". 
  22. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  più  grave,  chiunque
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto
nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito
ai sensi dell'articolo 76 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto  è
commesso attraverso la contraffazione o  l'alterazione  di  documenti
oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti,  si  applica  la
pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad
un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. 
  23. Per consentire una più rapida definizione delle  procedure  di
cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad
utilizzare per un periodo non superiore a mesi  sei,  tramite  una  o
più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di  lavoro  a
contratto a termine, nel limite massimo di  spesa  di  30.000.000  di
euro per il 2020, da ripartire nelle  sedi  di  servizio  interessate
nelle procedure di regolarizzazione,  in  deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  A
tal  fine  il  Ministero  dell'interno  può   utilizzare   procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di  gara,  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. 
  24.  In  relazione  agli  effetti  derivanti  dall'attuazione   del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è  incrementato  di
170 milioni di euro per l'anno 2020  e  di  340  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i
relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 
  25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020,  ed  euro
6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di  lavoro  straordinario
per  il   personale   dell'Amministrazione   civile   del   Ministero
dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di
lavoro straordinario per il personale della  Polizia  di  Stato;  nel
limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di
prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro  4.480.980,  per
l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di  mediazione  culturale;  di
euro  3.477.430,  per  l'anno  2020,  per  l'acquisto  di   materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale  e  servizi
di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della  piattaforma
informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai  sensi  del
comma 26. 
  26. Agli oneri  netti  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a
238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno  2021
e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede: 
  a)  quanto  a  35.000.000  di  euro  per  l'anno   2020,   mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
all'attivazione,  la  locazione  e  la   gestione   dei   centri   di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
  b) quanto ad  euro  93.720.000  per  l'anno  2020  con  le  risorse
provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del
comma 7, che sono  versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario; 
  c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro  346.399.000
per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno  2022  ai
sensi dell'articolo 265.
 

All’articolo 103:

al comma 1, secondo periodo, la parola: « documentazioni » è so-stituita dalla seguente: « documentazione »;

al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: « cittadini » è inserita la seguente: « stranieri » e, al terzo periodo, dopo le parole: « il cittadino » è inserita la seguente: « straniero »; al comma 3, lettera b), le parole: « per se stessi o per componenti della propria famiglia » sono sostituite dalle seguenti: « per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « è indicata » sono so-stituite dalle seguenti: « sono indicate » e, al secondo periodo, le parole: « di svolgere » sono sostituite dalle seguenti: « dello svolgimento di »;

al comma 5, alinea, le parole: « L’istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020 »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « la conclusione » sono so-stituite dalle seguenti: « l’instaurazione »; al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro delle politiche agricole » è inserita la seguente: « alimentari »;

 al comma 8, lettera a), le parole: « dell’immigrazione clandestina dall’Italia » sono sostituite dalle seguenti: « dell’emigrazione clandestina dall’Italia » e le parole: « art.600 » sono sostituite dalle seguenti: « arti-colo 600 »;

al comma 10: alla lettera c), le parole: « pronunciata anche » sono sostituite dalla seguente: « adottata » e le parole: « inerenti gli » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti agli »; alla lettera d), le parole: « quella di applicazione pronunciata » sono sostituite dalle seguenti: « quella adottata »;

al comma 12, lettera a), le parole: « dell’immigrazione clande-stina dall’Italia » sono sostituite dalle seguenti: « dell’emigrazione clan-destina dall’Italia »;

al comma 13, primo periodo, le parole: « ivi compresa la » sono sostituite dalle seguenti: « anche per »;

al comma 16, primo periodo, dopo le parole: « comma 6 » è in-serito il seguente segno d’interpunzione: « , »;

al comma 21, le parole: « Al comma 1 » sono sostituite dalle se-guenti: « Al secondo periodo del comma 1 », le parole: « del decreto legge decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge » e le parole: « dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti "dell’Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità" » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: "rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dell’Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità," »;

al comma 23, primo periodo, le parole: « da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure » sono sostituite dalle seguenti: « da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure ».

 
 

Al titolo III, dopo l’articolo 103 è aggiunto il seguente:

« Art. 103-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

1. Per l’anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’ero-gazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordina-mento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settem-bre 2009, nonché dell’allegato II all’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all’Unione eu-ropea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti ap-positi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione co-ordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei tito-lari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei re-quisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori pre-viste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».

Titolo IV
Disposizioni per la disabilità e la famiglia

 
                              Art. 104 
 
 
               Assistenza e servizi per la disabilità 
 
  1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e  i  progetti  di
vita  indipendente   per   le   persone   con   disabilità   e   non
autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono  cura,
in  conseguenza  della  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,   lo
stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo
1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è  incrementato
di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui  20  milioni
destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. 
  2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita
dal    nucleo    familiare    di    origine     ovvero     per     la
deistituzionalizzazione,   gli   interventi    di    supporto    alla
domiciliarità e i programmi di accrescimento  della  consapevolezza,
di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione  della
vita quotidiana e  per  il  raggiungimento  del  maggior  livello  di
autonomia possibile, per le persone con disabilità grave  prive  del
sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica  da
Covid-19, lo stanziamento del  Fondo per  l'assistenza  alle  persone
con  disabilità  grave   prive   del   sostegno   familiare di   cui
all'articolo 3, comma 1, della legge  22  giugno  2016,  n.  112,  è
incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020. 
   3.  Al  fine  di  garantire  misure  di  sostegno  alle  strutture
semiresidenziali,   comunque   siano   denominate   dalle   normative
regionali,   a   carattere   socio-assistenziale,    socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario  per
persone  con   disabilità,   che   in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19  devono  affrontare  gli  oneri  derivante
dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli  utenti,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno  per  le
strutture semiresidenziali  per  persone  con  disabilità"  volto  a
garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle
medesime strutture di  cui  al  presente  comma,  con  una  dotazione
finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da  trasferire  al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio,  da  adottare  entro
quaranta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
definiti i criteri  di  priorità  e  le  modalità  di  attribuzione
dell'indennità di cui periodo precedente. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  150  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 

 

 

 

All’articolo 104:

al comma 3: al primo periodo, le parole: « gli oneri derivante » sono sosti-tuite dalle seguenti: « gli oneri derivanti » e le parole: « il riconosci-mento di una indennità » sono sostituite dalle seguenti: « la concessione di un indennizzo »;

al secondo periodo, le parole: « dell’indennità » sono sostituite dalle seguenti: « dell’indennizzo »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impedi-scono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via spe-rimentale per l’anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all’erogazione de-gli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività spor-tive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la do-tazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au-tonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l’erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale »;

 al comma 4, le parole: « pari a 150 milioni di euro » sono sosti-tuite dalle seguenti: « pari a 155 milioni di euro »;

 

                              Art. 105 
 
 
Finanziamento dei  centri  estivi  2020  e  contrasto  alla  povertà
                              educativa 
 
  1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere  sul
Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19,  comma
1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,   convertito   con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse
è  destinata  ai  comuni,  per  finanziare  iniziative,   anche   in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: 
  a) interventi per il potenziamento dei centri  estivi  diurni,  dei
servizi  socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  con   funzione
educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e  bambine
di età compresa fra i 3 e  i  14  anni,  per  i  mesi  da  giugno  a
settembre 2020; 
  b)  progetti  volti  a  contrastare  la  povertà  educativa  e  ad
implementare le opportunità culturali e educative dei minori. 
  2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce  i
criteri per il riparto della quota di risorse di cui  al  comma  1  e
ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alle  lettere  a)
e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la  finalità  di
cui alla lettera b), previa intesa in sede di  conferenza  unificata,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281. 
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al  comma  1
medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno  2020.  Al
relativo onere, pari a 150  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
All’articolo 105:

al comma 1: alla lettera a), le parole: « di bambini e bambine di età com-presa fra i 3 e i 14 anni » sono sostituite dalle seguenti: « dei minori di età compresa tra zero e sedici anni »; alla lettera b), la parola: « implementare » è sostituita dalla se-guente: « incrementare »; al comma 2, le parole: « alle lettere a) » sono sostituite dalle se-guenti: « alla lettera a) ».

 

  Al titolo IV, dopo l’articolo 105 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 105-bis.

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vit-time di violenza)

1. Al fine di contenere i gravi effetti economici de-rivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, non-ché di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autono-mia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Mi-nistro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Con-ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto.

Art. 105-ter.

(Contributo per l’educazione musicale)

 1. Per l’anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro è ricono-sciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la fre-quenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi re-gistri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pa-gamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro del-l’economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l’e-rogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del ri-spetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto.

Art. 105-quater.

(Misure per il sostegno delle vittime di discrimi-nazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere)

 1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incremen-tato di 4 milioni di euro per l’anno 2020, allo scopo di finanziare poli-tiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vit-time di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all’orientamento sessuale o all’identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attività sono svolte garantendo l’anonimato dei soggetti di cui al presente comma.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costi-tuito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».

Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere ».

Titolo V
Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali

 
                              Art. 106 
 
 
 Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali 
 
  1.Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni,  alle  province  e
alle città metropolitane le risorse  necessarie  per  l'espletamento
delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla
possibile perdita di  entrate  connesse  all'emergenza  COVID-19,  è
istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione
di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui  3  miliardi  di
euro in favore dei comuni  e  0,5  miliardi  di  euro  in  favore  di
province  e  città  metropolitane.   Con   decreto   del   Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro  il  10  luglio  2020,  previa  intesa  in
Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri
e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo  di
cui al presente articolo  sulla  base  degli  effetti  dell'emergenza
COVID-19 sui fabbisogni di spesa  e sulle minori  entrate,  al  netto
delle minori spese, e tenendo conto delle  risorse assegnate a  vario
titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate  e  delle  maggiori
spese,  valutati  dal  tavolo  di  cui  al  comma   2.   Nelle   more
dell'adozione del decreto di cui  al  periodo  precedente,  entro  10
giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  legge,
una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a
ciascun comparto è erogata  a  ciascuno  degli  enti  ricadenti  nel
medesimo comparto, a titolo di  acconto  sulle  somme  spettanti,  in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui  al  titolo  I  e
alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come  risultanti  dal  SIOPE.  A
seguito della verifica  a  consuntivo  della  perdita  di  gettito  e
dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021,  si
provvede   all'eventuale   conseguente   regolazione   dei   rapporti
finanziari tra Comuni e tra Province e Città  metropolitane,  ovvero
tra  i  due  predetti  comparti   mediante   apposite   rimodulazione
dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi
di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  2. Al fine di monitorare gli effetti  dell'emergenza  COVID-19  con
riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni,  delle  province  e
delle città  metropolitane,  ivi  incluse  le  entrate  dei  servizi
pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di  spesa,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore del presente  decreto  legge,  è  istituito  un
tavolo tecnico presso il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo  delegato,
composto da due rappresentanti del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da due rappresentanti del  Ministero  dell'interno,  da  due
rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane,  da
un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze  connesse
all'emergenza   Covid-19   per    l'espletamento    delle    funzioni
fondamentali, con  riferimento  alla  possibile  perdita  di  gettito
relativa alle entrate locali rispetto  ai  fabbisogni  di  spesa.  Il
tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto  tecnico
della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti
del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese
o altri emolumenti comunque denominati. 
  3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di  cui  ai
commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi
di finanza pubblica, monitoraggi presso  Comuni,  Province  e  Città
metropolitane, da individuarsi anche  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dal Tavolo tecnico,  per  verificare  il  concreto  andamento
degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di
cui al comma 1 e della  quantificazione  della  perdita  di  gettito,
dell'andamento delle spese e dell'eventuale  conseguente  regolazione
dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane. 
 

All’articolo 106:

al comma 1: al primo periodo, la parola: « connesse » è sostituita dalla se-guente: « connessa »; al quarto periodo, dopo le parole: « dell’andamento delle spese » è inserito il seguente segno d’interpunzione: « , » e la parola: « apposite » è sostituita dalla seguente: « apposita »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quan-tità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 di-cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-bre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 di-cembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto le-gislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021" ».

 

  Dopo l’articolo 106 è inserito il seguente:

 « Art. 106-bis.

 – (Fondo per i comuni in stato di dissesto finanzia-rio) –

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manuten-zione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’ar-ticolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».

                              Art. 107 
 
 
titar+Reintegro   Fondo   di   Solidarietà   Comunale   a    seguito
                      dell'emergenza alimentare 
 
  1.Tenuto conto di  quanto  previsto  dall'Ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del  29  marzo  2020,  al
fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà  comunale
di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre
2012,  n.  228,  la  stessa  è  incrementata,   per   l'anno   2020,
dell'importo  di  euro  400.000.000,  da  destinare  alle   finalità
originarie del fondo di solidarietà comunale. All'onere  di  cui  al
presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020,  si  provvede
ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
                              Art. 108 
 
 
Anticipazione  delle  risorse  in  favore  di   province   e   città
                            metropolitane 
 
  1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30  dicembre  2015,
n. 210 è sostituito dal seguente: "6-bis. Dall'anno 2016, sino  alla
revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle  Città
metropolitane, sono confermate le  modalità  di  riparto  del  fondo
sperimentale di riequilibrio provinciale già  adottate  con  decreto
del Ministro dell'interno 4 maggio 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  145  del  23  giugno  2012.  Al  fine  di   assicurare
l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno  2020
la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della  spesa
del Ministero dell'interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla
ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire  si  provvede
annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla
revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle  Città
metropolitane,   i   trasferimenti   erariali    non    oggetto    di
fiscalizzazione, corrisposti dal  Ministero  dell'interno  in  favore
delle province appartenenti alla Regione  siciliana  e  alla  regione
Sardegna, sono determinati in base  alle  disposizioni  dell'articolo
10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68." 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  a  euro  58.293.889  nel
2020 si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse
recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228,  che  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 
 
                              Art. 109 
 
 
               Servizi delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. L'articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  è  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 48 
  (Prestazioni individuali domiciliari). 
  1. Durante la sospensione dei servizi educativi  e  scolastici,  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e
successive modificazioni, disposta con i  provvedimenti  adottati  ai
sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto- legge del 23 febbraio 2020
n. 6, e durante  la  sospensione  delle  attività  sociosanitarie  e
socioassistenziali nei centri diurni per anziani e  per  persone  con
disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per  la
salute mentale, per le dipendenze e per persone senza  fissa  dimora,
dei servizi sanitari  differibili,  laddove  disposta  con  ordinanze
regionali  o  altri   provvedimenti,   considerata   l'emergenza   di
protezione civile e il conseguente stato di necessità, le  pubbliche
amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti  gestori  di
specifici  progetti  per  il  fine  di  cui  al  presente   articolo,
avvalendosi  del  personale  disponibile,  già  impiegato  in   tali
servizi,  anche  dipendente  da  soggetti  privati  che  operano   in
convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme  individuali
domiciliari  o  a  distanza  o  rese  nel  rispetto  delle  direttive
sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente  i  servizi
senza ricreare  aggregazione.  Tali  servizi  possono  essere  svolti
secondo  priorità   individuate   dall'amministrazione   competente,
tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando  i  medesimi
operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse
condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a  eventuali
clausole   contrattuali,   convenzionali,   concessorie,    adottando
specifici protocolli che definiscano tutte le misure  necessarie  per
assicurare la massima tutela della salute  di  operatori  ed  utenti,
secondo quanto stabilito al comma 2. 
  2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e  dei
servizi sociosanitari e socioassistenziali di  cui  al  comma  1,  le
pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento  dei  gestori
privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione,  sulla
base delle risorse disponibili e  delle  prestazioni  rese  in  altra
forma. Le prestazioni convertite  in  altra  forma,  in  deroga  alle
previsioni del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  previo
accordo tra le parti secondo le modalità indicate  al  comma  1  del
presente  articolo,  sono  retribuite  ai  gestori  con  quota  parte
dell'importo  dovuto  per  l'erogazione  del  servizio   secondo   le
modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente
alla verifica dell'effettivo  svolgimento  dei  servizi.  è  inoltre
corrisposta un'ulteriore quota per il  mantenimento  delle  strutture
attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli  affidatari  di
tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo  restando
che le stesse dovranno  risultare  immediatamente  disponibili  e  in
regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento
a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio  da  COVID-19,
all'atto  della  ripresa  della  normale  attività.   Le   pubbliche
amministrazioni possono riconoscere,  ai  gestori,  un  contributo  a
copertura  delle  spese  residue  incomprimibili,  tenendo  anche  in
considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori,  a
seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di  cui
al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti. 
  3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui  al  comma  2,  è
fatta comunque salva la possibilità per i gestori di  usufruire,  in
relazione alle  ore  non  lavorate,  dei  trattamenti  del  fondo  di
integrazione salariale e di  cassa  integrazione  in  deroga  laddove
riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per  l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,
degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi  degli  educatori
per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo
4-ter, o  di  servizi  sociosanitari  e  socioassistenziali  resi  in
convenzione, appalto  o  concessione  nell'ambito  dei  provvedimenti
assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e  con
ordinanze  regionali  o  altri  provvedimenti   che   dispongano   la
sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.» 
  b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le  parole:  "e  di
trasporto scolastico" sono soppresse. 
All’articolo 109:

 al comma 1: l’alinea è sostituito dal seguente: « Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 48 è sostituito dal seguente: »; al capoverso Art. 48, comma 1, secondo periodo, la parola: « pre-visti » è sostituita dalla seguente: « previste ».

 

                              Art. 110 
 
 
                 Rinvio termini bilancio consolidato 
 
  1.Il termine per l'approvazione del bilancio  consolidato  2019  di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020. 
 

 

All’articolo 110:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 « 1-bis. Il comma 3 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"3. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 31 del decreto le-gislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell’ar-ticolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così mo-dificati per l’anno 2020: a) i bilanci di esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui alle let-tere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020; b) il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario re-gionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020" ».

                              Art. 111 
 
 
Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e  delle  Province
                              autonome 
 
  1. Al fine di concorrere ad  assicurare  alle  Regioni  e  Province
autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle  funzioni  in
materia di sanità, assistenza  e  istruzione  per  l'anno  2020,  in
conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza
COVID-19, è istituito presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi  di  euro  per  il
medesimo anno.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro  il  31  luglio  2020,  previa  intesa  in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri  e
modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base
della perdita di gettito al netto delle  minori  spese  valutata  dal
tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza  e
tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo  dallo  Stato  a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito  della
verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle
spese  da  effettuare  entro  il  30   giugno   2021,   si   provvede
all'eventuale conseguente regolazione  dei  rapporti  finanziari  tra
Regioni e Province autonome. 
  2. Al fine di monitorare gli effetti  dell'emergenza  Covid-19  con
riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle  Province
autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un  tavolo
tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto
dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da
tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un
rappresentante  del  Ministro  degli  affari  regionali,  da  quattro
rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di
cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e  dal  Presidente
della Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard.  Il  tavolo
esamina  le  conseguenze   connesse   all'emergenza   COVID-19,   con
riferimento alla possibile perdita di gettito relativa  alle  entrate
regionali, non  compensata  da  meccanismi  automatici,  destinate  a
finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in  materia  di
sanità, assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi  o
maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE -  Soluzioni  per  il
Sistema Economico  S.p.A.  Ai  componenti  del  tavolo  non  spettano
compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
  3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di  cui  ai
commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi
di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province  autonome,
da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo
tecnico, per verificare il  concreto  andamento  degli  equilibri  di
bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma  1  e
della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento  delle
spese  e  dell'eventuale   conseguente   regolazione   dei   rapporti
finanziari tra Regioni e Province autonome. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 265. 
 

 

All’articolo 111:

al comma 1: al primo periodo, la parola: « connesse » è sostituita dalla se-guente: « connessa »; al terzo periodo, dopo le parole: « dell’andamento delle spese » è inserito il seguente segno d’interpunzione: « , ».

 

                              Art. 112 
 
 
Fondo comuni ricadenti  nei  territori  delle  province  di  Bergamo,
  Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa 
 
  1. In  considerazione  della  particolare  gravità  dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle  province  di
cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile  2020,  n.
23,  nonché  i  comuni  dichiarati  zona  rossa,   sulla   base   di
provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per  almeno
trenta  giorni  consecutivi,  è  istituito   presso   il   Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni  di  euro  per
l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero
dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di
cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni
beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo  precedente
ad interventi di sostegno di carattere economico e  sociale  connessi
con  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19.  All'onere  derivante  dal
presente articolo, pari a 200 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
All’articolo 112:

al comma 1, quarto periodo, le parole: « 200 milioni » sono so-stituite dalle seguenti: « 200,5 milioni »; dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, intera-mente compreso nel territorio dell’azienda socio-sanitaria di Lodi ancor-ché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l’anno 2020, ad integrazione di quanto determi-nato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e terri-toriali del Ministero dell’interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020 ».

 

 

Dopo l’articolo 112 è inserito il seguente:

 « Art. 112-bis.

(Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria da COVID-19) –

 1. In considerazione dell’e-mergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non com-presi tra quelli previsti dall’articolo 112, nello stato di previsione del Mi-nistero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di so-stegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolar-mente colpiti dall’emergenza sanitaria.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie lo-cali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto.

3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i co-muni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell’incidenza, in rapporto alla po-polazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da CO-VID- 19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giu-gno 2020.

4. Per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le varia-zioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguar-danti l’utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza. Per il medesimo anno, l’ar-ticolo 158 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in rela-zione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».

  
                              Art. 113 
 
 
Rinegoziazione  mutui  enti  locali.  Semplificazione  procedure   di
                              adesione 
 
  1. In considerazione  delle  difficoltà  determinate  dall'attuale
emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020,
gli enti locali possono effettuare  operazioni  di  rinegoziazione  o
sospensione quota capitale di mutui e  di  altre  forme  di  prestito
contratto con le banche,  gli  intermediari  finanziari  e  la  Cassa
depositi e prestiti, anche nel corso  dell'esercizio  provvisorio  di
cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
mediante  deliberazione   dell'organo   esecutivo,   fermo   restando
l'obbligo di provvedere alle  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di
previsione.  
  2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso  di  adesione
ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle
associazioni degli enti locali, che prevedono  la  sospensione  delle
quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno  2020
dei finanziamenti in essere, con conseguente  modifica  del  relativo
piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga
all'articolo 204,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267  e  all'articolo  41,  commi  2  e
2-bis, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,  fermo  restando  il
pagamento  delle  quote  interessi  alle  scadenze   contrattualmente
previste. Le sospensioni di cui al presente comma non  comportano  il
rilascio  di  nuove  garanzie,  essendo  le  stesse   automaticamente
prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento. 
 

All’articolo 113:

al comma 1, dopo le parole: « rinegoziazione o sospensione » è inserita la seguente: « della » e la parola: « contratto » è sostituita dalla seguente: « contratti »; al comma 2, primo periodo, le parole: « delle quote capitale » sono sostituite dalle seguenti: « della quota capitale »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e ri-lancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza del-l’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal se-guente: "L’immobile può essere destinato all’amministrazione interessata per finalità diverse dall’edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall’emergenza epidemio-logica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giusti-zia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell’immo-bile a finalità di edilizia giudiziaria" ».

 


						
 
                              Art. 114 
 
 
Differimento dei termini per  la  stabilizzazione  dei  contributi  a
favore dei comuni per interventi di messa  in  sicurezza  di  scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e  per  l'abbattimento
                   delle barriere architettoniche 
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  al
fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni,
la stabilizzazione dei contributi per  gli  interventi  di  messa  in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e
per l'abbattimento delle  barriere  architettoniche,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sono differiti  i  termini  di
seguito indicati: 
  a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo  periodo,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è  fissato  al  15
luglio; 
  b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è  fissato  al  30
agosto; 
  c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, sesto  periodo,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è  fissato  al  15
novembre. 
All’articolo 114: al comma 1: alla lettera a), le parole: « 15 luglio » sono sostituite dalle se-guenti: « 15 settembre »; alla lettera b), le parole: « 30 agosto » sono sostituite dalle se-guenti: « 15 ottobre »; alla lettera c), le parole: « 15 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre ».

 

  Dopo l’articolo 114 sono inseriti i seguenti:

« Art. 114-bis.

(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)

 1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell’articolo 243- qua-ter del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall’8 marzo 2020 fino alla fine dell’emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.

2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio fi-nanziario pluriennale relativa al primo semestre dell’anno 2020, prevista dal comma 6 dell’articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull’or-dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell’ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l’intero anno e tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 114-ter.

 – (Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani)

 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è inserito il seguente:

"4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno pre-sentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle ri-sorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell’analisi dei costi e dei benefìci per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguen-temente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deli-berazioni adottate in materia. A tale fine l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti" ».

                              Art. 115 
 
 
Fondo di liquidità per il pagamento  dei  debiti  commerciali  degli
                          enti territoriali 
 
  1.  è  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  un  fondo,  denominato  "Fondo  per
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il  2020.
Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in  due  sezioni  a
cui corrispondono due articoli del  relativo  capitolo  del  bilancio
dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione  per  assicurare  la
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da
quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000  milioni  di
euro e "Sezione per assicurare la  liquidità  alle  regioni  e  alle
province  autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
esigibili degli enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale",  con  una
dotazione  di  4.000  milioni  di  euro.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze da comunicare  al  Parlamento,  possono
essere disposte variazioni compensative, in termini di  competenza  e
di cassa, tra i predetti articoli  in  relazione  alle  richieste  di
utilizzo delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare  la
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da
quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote:
una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti  locali  e
una quota pari a 1.500 milioni  di  euro  destinata  alle  regioni  e
province autonome. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  pari  a
12.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'art. 265. 
  2. Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo per assicurare la
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed  esigibili"  di
cui al comma 1, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  stipula
con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce
le disponibilità delle Sezioni che costituiscono  il  Fondo  su  due
conti correnti appositamente  accesi  presso  la  Tesoreria  centrale
dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su
cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad  effettuare
operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui  alle
predette Sezioni. La suddetta  Convenzione  definisce,  tra  l'altro,
criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e  delle
regioni e province autonome alle risorse delle  Sezioni,  secondo  un
contratto tipo, approvato con  decreto  del  Direttore  generale  del
Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.,  nonché  i
criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da  parte  di  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. La  convenzione  è  pubblicata  sui  siti
internet del Ministero dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. 
  3. Per le attività oggetto  della  convenzione  di  cui  al  comma
precedente è autorizzata la spesa complessiva di  300.000  euro  per
l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  4. Per il potenziamento della struttura di  gestione  e  assistenza
tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica  del
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  necessario   per   garantire
l'operatività di cui agli articoli 116 e 117 del  presente  decreto,
è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a
cui si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
All’articolo 115:

al comma 1, secondo periodo, la parola: « denominati » è sosti-tuita dalla seguente: « denominate »; al comma 3, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 ».

 

                              Art. 116 
 
 
Pagamento dei debiti degli enti locali e  delle  regioni  e  province
                              autonome 
 
  1. Gli enti locali di cui all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome
che  in  caso  di  carenza  di  liquidità,  anche  a  seguito  della
situazione  straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla
diffusione dell'epidemia da  COVID-19,  non  possono  far  fronte  ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili  maturati  alla  data
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con
deliberazione della Giunta,  nel  periodo  intercorrente  tra  il  15
giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti  S.p.A.
l'anticipazione di liquidità da  destinare  ai  predetti  pagamenti,
secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui  all'articolo
115, comma 2. L'anticipazione  di  liquidità  per  il  pagamento  di
debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. 
  2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non  comportano
la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti,  ma
consentono  di  superare  temporanee  carenze  di  liquidità  e   di
effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è  già  prevista
idonea copertura di bilancio e  non  costituiscono  indebitamento  ai
sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del  testo
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Con
riferimento alle regioni e province autonome, le  anticipazioni  sono
concesse in deroga alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  62  del
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.  Successivamente  al
perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti  richiedenti
adeguano le  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di  previsione  nel
rispetto di quanto previsto  dal  paragrafo  3.20-bis  del  principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato  4/2  al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità  è
applicata al bilancio di previsione anche  da  parte  degli  enti  in
disavanzo di amministrazione. 
  3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai  sensi
del comma 1 è corredata di  un'apposita  dichiarazione  sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente  l'elenco
dei  debiti  da  pagare  con  l'anticipazione,  come  qualificati  al
medesimo comma 1,  redatta  utilizzando  il  modello  generato  dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64,  e  dell'attestazione  di  copertura  finanziaria
delle spese concernenti  il  rimborso  delle  rate  di  ammortamento,
verificata dall'organo di controllo di regolarità  amministrativa  e
contabile. 
  4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio  2020  a  valere
sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali  e  delle  regioni  e
province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari"
di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di
anticipazione  pervenute  e,  comunque,  nei   limiti   delle   somme
disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a
valere su una delle  due  quote  della  Sezione  di  cui  al  periodo
precedente siano state pienamente  soddisfatte,  le  risorse  residue
possono essere destinate alle  eventuali  richieste  non  soddisfatte
presentate per l'altra quota della medesima sezione. 
  5. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a  rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o  anticipatamente  in  conseguenza  del
ripristino della normale gestione della liquidità,  alle  condizioni
di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma  2.
La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio  2022  e  non
oltre il 31 ottobre di ciascun anno.  Dalla  data  dell'erogazione  e
sino alla data di decorrenza dell'ammortamento  saranno  corrisposti,
il giorno lavorativo bancario antecedente  tale  data,  interessi  di
preammortamento. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del  tesoro  alla  data
della pubblicazione  del  presente  decreto  e  pubblicato  sul  sito
internet del medesimo Ministero. 
  6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in
caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del
contratto di anticipazione, alle scadenze ivi  previste,  sulla  base
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia
delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni
interessati,  all'atto  del  pagamento   agli   stessi   dell'imposta
municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di
riscossione e, per le città metropolitane e  le  province,  all'atto
del  riversamento  alle  medesime  dell'imposta  sulle  assicurazioni
contro la responsabilità civile, derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo  60  del
decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  riscossa  tramite
modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni
e alle province  autonome,  in  caso  di  mancata  corresponsione  di
qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione,  alle
scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a  valere  delle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei  conti  aperti  presso  la
tesoreria statale. 
  7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli
enti devono  utilizzare  eventuali  somme  residue  per  la  parziale
estinzione  dell'anticipazione  di  liquidità  concessa  alla  prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.  La
mancata estinzione dell'anticipazione entro  il  termine  di  cui  al
precedente periodo è rilevante ai fini  della  misurazione  e  della
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili
e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma  1
entro il trentesimo giorno successivo alla  data  di  erogazione.  Il
mancato pagamento dei debiti entro  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili  e  comporta
responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  La  Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.A.  verifica,  attraverso  la  piattaforma
elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui
al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per
il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione,  anche
ricorrendo alle modalità di cui al comma 6. 
  9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai
comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle  regioni  e
dalle  province  autonome  anche  ai  fini  del  rimborso,  totale  o
parziale, del solo importo  in  linea  capitale  delle  anticipazioni
concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4,  commi
da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,
che risultino erogate alla data del  15  giugno  2020,  nel  rispetto
delle pattuizioni contrattuali. 

 

 
                              Art. 117 
 
 
Disposizioni in  materia  di  anticipo  del  finanziamento  sanitario
       corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari 
 
  1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell'adozione delle delibere  del
CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato: 
  a) a concedere alle regioni a  statuto  ordinario  e  alla  Regione
siciliana anticipazioni con riferimento al livello del  finanziamento
a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento  ordinario  della  quota
indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per  la
Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento
della spesa  sanitaria.  Per  le  regioni  che  risultano  adempienti
nell'ultimo  triennio  rispetto  agli  adempimenti   previsti   dalla
normativa  vigente,   la   misura   della   citata   erogazione   del
finanziamento è fissata al livello del 99,5 per cento.  Le  medesime
percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019
per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali
accantonate. Sono  rideterminate  di  conseguenza  le  somme  di  cui
all'articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge  23  dicembre
2009, n. 191, per gli anni 2019 e 2020; 
  b) a  trasferire  alle  regioni  il  finanziamento  destinato  agli
interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento  destinato  al
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il
finanziamento destinato agli  istituti  zooprofilattici  sperimentali
per l'anno 2020, nelle misure indicate  nella  proposta  al  CIPE  di
riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo  2020,
rep. atti 55/CSR; 
  c) a trasferire alle regioni, in deroga  a  quanto  previsto  dall'
articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  e
ferme restando le verifiche del Comitato permanente per  l'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza sui  progetti  presentati  dalle
regioni anche ai fini dell'eventuale recupero delle somme in caso  di
verifica negativa dei  medesimi  progetti  a  valere  sulle  somme  a
qualsiasi titolo spettanti negli  esercizi  successivi,  il  100  per
cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per  gli  obiettivi
del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al
CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata  raggiunta
l'Intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i  rapporti  fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  il  31
marzo  2020,  rep.  atti  56/CSR,  nonché  la  quota   residua   del
finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale  per  gli
anni 2018 e 2019; 
  d) ad anticipare all'Istituto superiore  di  sanità,  all'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro  nazionale
sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per  l'anno  2020
nell'ambito degli  obiettivi  del  piano  sanitario  nazionale  nelle
misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della
salute su cui è stata  raggiunta  l'Intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR e  il
100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito
degli  obiettivi  del  piano  sanitario  nazionale,  nelle  more  del
perfezionamento dei procedimenti previsti  ai  fini  dell'accesso  al
finanziamento e fermi restando  eventuali  recuperi  a  valere  sulle
somme  spettanti  negli  esercizi  successivi  in  caso  di   mancato
perfezionamento dei citati procedimenti; 
  e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino  al
100 per cento del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato  con
Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti  fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  e
nelle more della relativa delibera del CIPE. 
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   ai
trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti  delle  disponibilità  di
cassa  ed  è  autorizzato   ad   effettuare   eventuali   necessarie
compensazioni ovvero recuperi a  valere  sulle  risorse  a  qualunque
titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli  esercizi
successivi. 
  3. Per l'anno 2020, in deroga a  quanto  disposto  all'articolo  3,
comma 7, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  le   regioni
garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi  sanitari  regionali,
entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione
incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione,  a
valere su risorse proprie dell'anno,  destina  al  finanziamento  del
proprio servizio sanitario regionale. 
  4. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  nonché  per  assicurare  al
Servizio  sanitario   nazionale   la   liquidità   necessaria   allo
svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un
tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere  intraprese  o
proseguite azioni esecutive.  I  pignoramenti  e  le  prenotazioni  a
debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni  agli  enti
del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della  data
di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del  Servizio  sanitario
regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per  le  finalità
dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e  al
pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite  durante  il
suddetto periodo. Le disposizioni del  presente  comma  si  applicano
fino al 31 dicembre 2020. 
  5. Le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, i cui
enti del Servizio sanitario  nazionale  a  seguito  della  situazione
straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti  dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31  dicembre
2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni
per prestazioni professionali,  possono  chiedere  con  deliberazione
della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il  7
luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di
liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo  le  modalità
stabilite nella Convenzione di  cui  all'articolo  115,  comma  2,  a
valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle
regioni e alle province autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale " di
cui all'articolo 115, comma 1. 
  6. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 5 non  comportano
la disponibilità di risorse aggiuntive per  le  regioni  nè  per  i
relativi  enti  sanitari  e  consentono  esclusivamente  di  superare
temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti  di  spese
per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio  regionale
per  costi  già  iscritti  nei  bilanci  degli  enti  sanitari,  non
costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della
legge 24 dicembre 2003, n.  350,  e  sono  concesse  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni,
le regioni  e  le  province  autonome  e  i  relativi  enti  sanitari
eseguono, per quanto di rispettiva competenza,  le  dovute  scritture
contabili  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui   al   decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  La  quota  del  risultato  di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità  è
applicata al bilancio di previsione anche da parte  delle  regioni  e
delle province autonome in disavanzo di amministrazione. 
  7. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai  sensi
del comma 5 è corredata di  un'apposita  dichiarazione  sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente  e  dal  responsabile
finanziario del medesimo  ente  contenente  l'elenco  dei  debiti  da
pagare con l'anticipazione, come qualificati  al  medesimo  comma  5,
redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica
per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  8.  L'anticipazione  è  concessa  entro   il   24   luglio   2020,
proporzionalmente  alle  richieste  di  anticipazione  pervenute   e,
comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il
relativo rimborso predisposte dalle regioni.  Eventuali  risorse  non
richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali
non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica
positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
in materia sanitaria di cui  all'articolo  12  dell'Intesa  raggiunta
presso la Conferenza permanente per i rapporti  fra  lo  Stato  e  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  il  23  marzo
2005, dell'idoneità e  della  congruità  delle  misure  legislative
regionali,  di   copertura   del   rimborso   dell'anticipazione   di
liquidità,  maggiorata   dei   relativi   interessi.   Tali   misure
legislative sono approvate dalle regioni entro  e  non  oltre  il  15
luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di  puntuale
relazione    tecnica    che    ne    dimostri    la    sostenibilità
economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti
entro e non oltre il 15 giugno 2020. 
  9. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a  rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o  anticipatamente  in  conseguenza  del
ripristino della normale gestione della liquidità,  alle  condizioni
di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma  2.
La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio  2022  e  non
oltre il 31 ottobre di ciascun anno.  Dalla  data  dell'erogazione  e
sino alla data di decorrenza dell'ammortamento  saranno  corrisposti,
il giorno lavorativo bancario antecedente  tale  data,  interessi  di
preammortamento. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del  tesoro  alla  data
della pubblicazione  del  presente  decreto  e  pubblicato  sul  sito
internet del medesimo Ministero. 
  10.  Le  regioni  provvedono  entro  dieci  giorni  dalla  relativa
acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di  liquidità  agli
enti sanitari che provvedono all'estinzione  dei  debiti  di  cui  al
comma  5  entro  i   successivi   sessanta   giorni   dall'erogazione
dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria  accentrata  presso
la regione questa provvede entro  sessanta  giorni  dall'acquisizione
dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di  sua  competenza.  Il
mancato pagamento dei debiti entro  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili  e  comporta
responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  La  Cassa
depositi e prestiti verifica, attraverso la  piattaforma  elettronica
di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo
comma  e,  in  caso  di  mancato  pagamento,  può  chiedere  per  il
corrispondente  importo,  la  restituzione   dell'anticipazione.   Il
rappresentante  legale  dell'ente  richiedente  e   il   responsabile
finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti,  al
Tavolo  di  verifica  per  gli  adempimenti  apposita   dichiarazione
sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti. 
  11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta  ai
sensi del contratto di anticipazione,  alle  scadenze  ivi  previste,
ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base
dei dati comunicati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.,  il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero
a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti. 

 

All’articolo 117:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di ac-cordi contrattuali stipulati ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto le-gislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piat-taforma elettronica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all’ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L’ente debitore, effettuate le oc-correnti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l’accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende ri-fiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all’ente debitore con l’indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L’ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell’atto di cessione »;

al comma 5, le parole: « province autonomie » sono sostituite dalle seguenti: « province autonome »; al comma 8, quarto periodo, le parole: « e non oltre », ovunque ricorrono, sono soppresse.

 

                              Art. 118 
 
 
        Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato 
 
  1. Gli importi oggetto  della  restituzione  da  parte  degli  enti
territoriali delle somme  anticipate  dallo  Stato,  ai  sensi  degli
articoli 116 e 117, sono annualmente  versati  ad  appositi  capitoli
dello stato di previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli  importi
dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo
per l'ammortamento dei  titoli  di  Stato.  Sono  ugualmente  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  e  riassegnate  al  fondo  per
l'ammortamento dei  titoli  di  Stato  le  eventuali  somme,  di  cui
all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.  
 

 

 
  Al titolo V, dopo l’articolo 118 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 118-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto)

 1. Nel rispetto dei princìpi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedimentali, nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le re-gioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finan-ziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove as-sunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a ter-mine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente defici-tario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell’adesione alla pro-cedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finan-ziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale. Art. 118-ter. – (Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria) – 1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale. Art. 118-quater. – (Modifiche al comma 346 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208) – 1. Allarticolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto periodo, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"; b) il sesto periodo è soppresso. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto. Art. 118-quinquies. – (Modifica al comma 368 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) – 1. Al comma 368 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell’individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l’emergenza da COVID-19, l’Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l’anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

 

Titolo VI
Misure fiscali

 
                              Art. 119 
 
 
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e
             colonnine di ricarica di veicoli elettrici 
 
  1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le  spese
documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal  1°
luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra  gli  aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: 
  a)  interventi  di  isolamento  termico  delle   superfici   opache
verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con
un'incidenza superiore al 25 per cento della  superficie  disperdente
lorda dell'edificio medesimo. La  detrazione  di  cui  alla  presente
lettera è calcolata su un  ammontare  complessivo  delle  spese  non
superiore a euro 60.000  moltiplicato  per  il  numero  delle  unità
immobiliari  che  compongono   l'edificio.   I   materiali   isolanti
utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi  di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  259
del 6 novembre 2017. 
  b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la  sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con  impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la  fornitura
di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno  pari
alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato  (UE)  n.
811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa  di  calore,
ivi  inclusi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche   abbinati
all'installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui  al  comma  5  e
relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero  con  impianti
di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera  è
calcolata su un ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a
euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità  immobiliari  che
compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese  relative
allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 
  c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione  degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti  per  il
riscaldamento, il  raffrescamento  o  la  fornitura  di  acqua  calda
sanitaria a pompa di  calore,  ivi  inclusi  gli  impianti  ibridi  o
geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al  comma  6,
ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui  alla
presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese
non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta  anche  per  le  spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 
  2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti
gli  altri  interventi   di   efficientamento   energetico   di   cui
all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei  limiti  di  spesa
previsti  per  ciascun  intervento  di   efficientamento   energetico
previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. 
  3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di  cui  ai
commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,
e, nel loro complesso, devono assicurare, anche  congiuntamente  agli
interventi di cui ai commi 5 e 6,  il  miglioramento  di  almeno  due
classi  energetiche  dell'edificio,  ovvero,  se  non  possibile,  il
conseguimento  della  classe  energetica  più  alta,  da  dimostrare
mediante  l'attestato  di  prestazione  energetica  (A.P.E),  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e
post intervento, rilasciato da tecnico abilitato  nella  forma  della
dichiarazione asseverata. 
  4. Per gli  interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a  1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del  2013,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni
spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute  dal  1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui  al  primo
periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa
di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la  detrazione  prevista  nell'articolo
15, comma 1, lettera  f-bis),  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, spetta nella  misura  del  90  per  cento.  Le
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo  non  si  applicano
agli edifici ubicati in zona  sismica  4  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  3274  del  20  marzo  2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 
  5. Per l'installazione di  impianti  solari  fotovoltaici  connessi
alla rete elettrica su edifici ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della  Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, la detrazione  di  cui  all'articolo  16-bis,
comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020  al  31  dicembre  2021,  nella
misura del 110 per cento, fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle
stesse spese non superiore a euro 48.000 e  comunque  nel  limite  di
spesa di euro 2.400 per ogni kW  di  potenza  nominale  dell'impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi  diritto  in  cinque
quote annuali  di  pari  importo,  semprechè  l'installazione  degli
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi
1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere
d), e) ed f), del decreto del Presidente della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto  ad  euro  1.600
per ogni kW di potenza nominale. 
  6. La detrazione di cui  al  comma  5  è  riconosciuta  anche  per
l'installazione contestuale  o  successiva  di  sistemi  di  accumulo
integrati  negli  impianti  solari  fotovoltaici  agevolati  con   la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni,  negli
stessi limiti di importo  e  ammontare  complessivo  e  comunque  nel
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità  di  accumulo
del sistema di accumulo. 
  7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione
in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito  e  non  è
cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione
di qualsiasi natura previste dalla  normativa  europea,  nazionale  e
regionale, compresi i  fondi  di  garanzia  e  di  rotazione  di  cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.
28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di  cui  all'articolo
25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta  nella  misura  del
110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto  in  cinque  quote
annuali di pari  importo,  semprechè  l'installazione  sia  eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1. 
  9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si  applicano  agli
interventi effettuati: 
  a) dai condomini; 
  b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio  di  attività
di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari,  salvo  quanto
previsto al comma 10; 
  c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
nonché dagli enti aventi le stesse finalità  sociali  dei  predetti
Istituti,  istituiti  nella  forma  di  società  che  rispondono  ai
requisiti  della  legislazione  europea  in  materia  di  "in   house
providing" per interventi realizzati su immobili, di loro  proprietà
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica; 
  d) dalle cooperative  di  abitazione  a  proprietà  indivisa,  per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e  assegnati
in godimento ai propri soci. 
  10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non  si  applicano
agli interventi effettuati dalle persone  fisiche,  al  di  fuori  di
attività di impresa, arti e  professioni,  su  edifici  unifamiliari
diversi da quello adibito ad abitazione principale. 
  11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per  lo  sconto  di  cui
all'articolo 121, il contribuente richiede il  visto  di  conformità
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei
presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformità  è
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello  stesso  decreto
legislativo n. 241 del 1997. 
  12. I dati relativi all'opzione sono comunicati  esclusivamente  in
via  telematica  secondo  quanto  disposto  con   provvedimento   del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  che  definisce   anche   le
modalità attuative del presente articolo, da adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per  lo  sconto  di  cui
all'articolo 121: 
  a) per gli interventi di cui  ai  commi  1,  2  e  3  del  presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il  rispetto  dei  requisiti
previsti dai decreti di cui  al  comma  3-ter  dell'articolo  14  del
decreto-legge n. 63 del 2013 e  la  corrispondente  congruità  delle
spese sostenute in relazione agli  interventi  agevolati.  Una  copia
dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via  telematica
all' Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono  stabilite  le  modalità   di   trasmissione   della   suddetta
asseverazione e le relative modalità attuative; 
  b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia  degli  stessi
finalizzati alla riduzione del  rischio  sismico  è  asseverata  dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale,  direzione
dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo  le  rispettive
competenze professionali, e iscritti ai  relativi  Ordini  o  Collegi
professionali di appartenenza, in base alle disposizioni  di  cui  al
decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  28
febbraio  2017,  n.  58.  I  professionisti   incaricati   attestano,
altresì, la  corrispondente  congruità  delle  spese  sostenute  in
relazione agli interventi agevolati. 
  14.  Ferma  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  ove  il  fatto
costituisca  reato,  ai  soggetti  che  rilasciano   attestazioni   e
asseverazioni  infedeli  si  applica   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per  ciascuna  attestazione  o
asseverazione infedele resa. I  soggetti  stipulano  una  polizza  di
assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al
numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e  agli  importi
degli interventi oggetto delle predette attestazioni o  asseverazioni
e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di  garantire  ai
propri clienti e al bilancio dello Stato il  risarcimento  dei  danni
eventualmente provocati dall'attività prestata. La  non  veridicità
delle  attestazioni  o  asseverazioni  comporta  la   decadenza   dal
beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della  presente
disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre  1981,
n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 
  15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui  al
presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni
e delle asseverazioni di  cui  ai  commi  3  e  13  e  del  visto  di
conformità di cui al comma 11. 
  16. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  62,2
milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro  per  l'anno
2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno  2022,  2.827,9  milioni  di
euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026,  11,2  milioni
di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per  l'anno  2032,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 

 

L’articolo 119 è sostituito dal seguente:

« Art. 119.

 – (Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fo-tovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calco-lata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate al-l’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi-ficio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compon-gono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione de-gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centraliz-zati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Com-missione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli im-pianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fo-tovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori so-lari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscal-damento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità im-mobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità im-mobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indi-pendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con im-pianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Com-missione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli im-pianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fo-tovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli ob-blighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli ob-blighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscal-damento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

«1-bis. Nei comuni dei territori  colpiti  da  eventi  sismici, l'incentivo di cui al comma  1  spetta  per  l'importo  eccedente  il contributo previsto per la ricostruzione»

«1-bis. Ai  fini  del  presente  articolo,  per  'accesso  autonomo dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso  da  cancello  o  portone  d'ingresso  che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino  anche  di proprieta' non esclusiva».

2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli in-terventi di cui al citato comma 1.

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesag-gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli in-terventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immo-biliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzional-mente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’e-sterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione ener-getica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requi-siti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli in-terventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presi-dente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente ar-ticolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

«4-ter. I limiti  delle  spese  ammesse  alla  fruizione  degli
incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti,
sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per  cento
per  gli  interventi  di  ricostruzione  riguardanti   i   fabbricati
danneggiati dal sisma nei comuni di  cui  agli  elenchi  allegati  al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui  al  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi  sono  alternativi  al
contributo per la ricostruzione e sono fruibili per  tutte  le  spese
necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case
diverse  dalla  prima  abitazione,  con  esclusione  degli   immobili
destinati alle attivita' produttive».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  0,3  milioni  di
euro per l'anno 2020, 5,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  4,2
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2025,  si
provvede, quanto a 0,3 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  a  4,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2025,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, e, quanto a 5,5 milioni di euro  per  l'anno  2021,  ai
sensi dell'articolo 114.))
 

5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 di-cembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale del-l’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammon-tare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è su-bordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pub-blici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla nor-mativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all’uti-lizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti in-centivati ai sensi del presente comma.

8. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ri-partire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomìni;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di im-presa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti isti-tuti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legi-slazione europea in materia di " in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godi-mento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle or-ganizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province au-tonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 di-cembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconosci-mento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni del-l’edificio.

11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al-l’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati re-lativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al pre-sente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle let tere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di con-formità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente ar-ticolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le re-lative modalità attuative; b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti in-caricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze profes-sionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del pre-sente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avan-zamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’ar-ticolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requi-siti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata fa-cendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali ca-mere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli in-terventi.

«13-ter. Al  fine  di  semplificare  la  presentazione  dei  titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le  asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo  degli  immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  i relativi accertamenti  dello  sportello  unico  per  l'edilizia  sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli  edifici  interessati
dai medesimi interventi».

14. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni in-fedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle atte-stazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente dispo-sizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al pre-sente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle as-severazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

16. Al fine di semplificare l’attuazione delle norme in materia di in-terventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposi-zioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all’articolo 14 del decre-tolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con effi-cacia dal 1° gennaio 2020: a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono sop-pressi; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di ac-quisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con im-pianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto previ-sta dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale in-stallazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commis-sione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di gene-ratori d’aria calda a condensazione".

16-bis. L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall’articolo 16- bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rin-novabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non su-periore a euro 96.000. 16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all’installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L’aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza mas-sima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza ec-cedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa comples-sivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto. 16-quater.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l’anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l’anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l’anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l’anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l’anno 2025, in 1.357,4 mi-lioni di euro per l’anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l’anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l’anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi dell’articolo 265 ».

 

 

Dopo l’articolo 119 è inserito il seguente:

« Art. 119-bis.

(Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 30 di-cembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-braio 2020, n. 8)

1. All’articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-braio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2020"; b) le parole: ", per fatti non imputabili all’amministrazione" sono soppresse ».

 


 
 
                              Art. 120 
 
 
    Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro 
 
  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure  legate
alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli  ambienti  di
lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione
in  luoghi  aperti  al  pubblico  indicati  nell'allegato   1,   alle
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli
enti del Terzo settore,  è  riconosciuto  un  credito  d'imposta  in
misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel  2020,  per  un
massimo di 80.000 euro, in relazione agli  interventi  necessari  per
far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di  contenimento
contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli  edilizi
necessari  per  il  rifacimento  di  spogliatoi  e  mense,   per   la
realizzazione  di  spazi  medici,  ingressi  e  spazi   comuni,   per
l'acquisto  di  arredi  di  sicurezza,  nonché  in  relazione   agli
investimenti in attività innovative, ivi compresi  quelli  necessari
ad  investimenti  di  carattere  innovativo  quali  lo   sviluppo   o
l'acquisto di strumenti  e  tecnologie  necessarie  allo  svolgimento
dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per  il
controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile  con  altre
agevolazioni per le medesime spese, comunque  nel  limite  dei  costi
sostenuti  ed  è  utilizzabile  nell'anno  2021  esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono
essere individuate le ulteriori spese ammissibili o  soggetti  aventi
diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite  di
spesa di cui al comma 6. 
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  della  legge  di
conversione del presente decreto legge, sono stabilite  le  modalità
per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini  di
quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge  31  dicembre
2009, n. 196. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 

 

All’articolo 120: al comma 1, le parole: « indicati nell’allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « indicati nell’allegato 2 »; al comma 3, la parola: « individuate » è sostituita dalla seguente: « individuati ».

 

                              Art. 121 
 
 
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto  sul  corrispettivo
               dovuto e in credito d'imposta cedibile 
 
  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione, alternativamente: 
  a) per un contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo
dovuto fino a  un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  dovuto,
anticipato dal fornitore  che  ha  effettuato  gli  interventi  e  da
quest'ultimo  recuperato  sotto  forma  di  credito  d'imposta,   con
facoltà di successiva cessione del credito ad  altri  soggetti,  ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 
  b) per la trasformazione  del  corrispondente  importo  in  credito
d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi
inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
  2. In deroga all'articolo  14,  commi  2-ter,  2-sexies  e  3.1,  e
all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e
1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno  2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  per
le spese relative agli interventi di: 
  a) recupero del patrimonio edilizio  di  cui  all'articolo  16-bis,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917; 
  b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
  c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da
1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  di  cui  al
comma 4 dell'articolo 119; 
  d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,  ivi
inclusi quelli di sola  pulitura  o  tinteggiatura  esterna,  di  cui
all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  e) installazione  di  impianti  fotovoltaici  di  cui  all'articolo
16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n.  917,  ivi  compresi  gli  interventi  di  cui  ai  commi  5  e  6
dell'articolo 119 del presente decreto; 
  f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di
cui al comma 8 dell'articolo 119; 
  3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati
anche  in  compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate  residue  di
detrazione non fruite. Il  credito  d'imposta  è  usufruito  con  la
stessa ripartizione in quote  annuali  con  la  quale  sarebbe  stata
utilizzata  la  detrazione.  La  quota  di  credito   d'imposta   non
utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi,
e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti  di
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei  soggetti
di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli
31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori  e  i
soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
credito d'imposta in modo irregolare o in  misura  maggiore  rispetto
allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle  entrate
nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base  a
criteri selettivi e tenendo anche  conto  della  capacità  operativa
degli  uffici,  alla  verifica  documentale  della  sussistenza   dei
presupposti che danno diritto alla detrazione  d'imposta  di  cui  al
comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600  e
all'articolo 27, commi da 16 a  20,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  5. Qualora sia accertata la mancata integrazione,  anche  parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,  l'Agenzia
delle entrate provvede al recupero dell'importo  corrispondente  alla
detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui  al  comma
1. L'importo  di  cui  al  periodo  precedente  è  maggiorato  degli
interessi di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  e  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  6. Il recupero dell'importo di cui al comma  5  è  effettuato  nei
confronti  del  soggetto  beneficiario  di  cui  al  comma  1,  fermo
restando,  in  presenza   di   concorso   nella   violazione,   oltre
all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo  18
dicembre 1997,  n.  472,  anche  la  responsabilità  in  solido  del
fornitore che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei  cessionari  per  il
pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. 
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  definite  le  modalità   attuative   delle
disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle  relative
all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica. 
All’articolo 121:

al comma 1: all’alinea, dopo la parola: « detrazione » è inserita la seguente: « spettante »; l

a lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento comples-sivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento »;

al comma 2, lettera d), le parole: « comma 219 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 219 e 220 »;

 

 

 

 

 

al comma 3: al primo periodo, la parola: « anche » è soppressa; il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

 al comma 4, secondo periodo, le parole: « allo sconto praticato o al credito » sono sostituite dalle seguenti: « al credito d’imposta »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « integrazione » è sosti-tuita dalla seguente: « sussistenza »;

al comma 6, le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle se-guenti: « ferma restando »;

 al comma 7, dopo le parole: « in vigore » sono inserite le se-guenti: « della legge di conversione » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’ar-ticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 »; la rubrica è sostituita dalla seguente: « Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ».

 

                              Art. 122 
 
 
Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti  emanati
              per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31  dicembre  2021,  i  soggetti  beneficiari  dei  crediti
d'imposta  elencati  al  successivo  comma  2   possono,   in   luogo
dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale,  degli
stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti  di  credito  e  altri
intermediari finanziari. 
  2. Le disposizioni contenute nel  presente  articolo  si  applicano
alle  seguenti  misure  introdotte   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19:
  a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui  all'articolo  65
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28; 
  c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro  di
cui all'articolo 120; 
  d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di  lavoro  e
l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125. 
  3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le  stesse
modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La  quota  di  credito  non  utilizzata  nell'anno  non  può  essere
utilizzata negli anni successivi,  e  non  può  essere  richiesta  a
rimborso. Non si applicano i limiti  di  cui  all'articolo  34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti
Amministrazioni relativi al controllo  della  spettanza  del  credito
d'imposta e all'accertamento e  all'irrogazione  delle  sanzioni  nei
confronti dei soggetti beneficiari di cui  al  comma  1.  I  soggetti
cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del  credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
ricevuto. 
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo, comprese quelle  relative  all'esercizio  dell'opzione,  da
effettuarsi in via telematica.
All’articolo 122:

al comma 1, dopo le parole: « ivi inclusi » sono inserite le se-guenti: « il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari am-montare sul canone da versare, gli »;

 al comma 2, lettera d), le parole: « per sanificazione degli am-bienti di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « per la sanificazione ».

 

                              Art. 123 
 
 
Soppressione delle clausole di  salvaguardia  in  materia  di  IVA  e
                               accisa 
 
  1. L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  sono
abrogati. 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati  in
19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023,  27.104  milioni
di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
All’articolo 123: al comma 2, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « valutate ».

 

                              Art. 124 
 
 
Riduzione aliquota IVA per le  cessioni  di  beni  necessari  per  il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 
 
  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il  numero  1-ter,  è
aggiunto il seguente: "1-ter.1.  Ventilatori  polmonari  per  terapia
intensiva  e  subintensiva;   monitor   multiparametrico   anche   da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e  pompe  peristaltiche  per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi  per  ventilazione  a
pressione  positiva  continua;  maschere  per  la  ventilazione   non
invasiva;  sistemi  di  aspirazione;   umidificatori;   laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico;  centrale
di  monitoraggio  per  terapia  intensiva;  ecotomografo   portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche;
mascherine Ffp2 e Ffp3;  articoli  di  abbigliamento  protettivo  per
finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in  nitrile,
visiere  e  occhiali  protettivi,  tute  di  protezione,  calzari   e
soprascarpe,   cuffie   copricapo,   camici   impermeabili,    camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;  dispenser
a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri;  perossido
al 3 per cento in litri;  carrelli  per  emergenza;  estrattori  RNA;
strumentazione per diagnostica  per  COVID-19;  tamponi  per  analisi
cliniche; provette sterili;  attrezzature  per  la  realizzazione  di
ospedali da campo;". 
  2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica  da  Covid-19,
le cessioni di beni di  cui  al  comma  1,  effettuate  entro  il  31
dicembre 2020, sono esenti  dall'imposta  sul  valore  aggiunto,  con
diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633. 
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati  in
257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
All’articolo 124: al comma 3, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « valutate ».
                               Art. 125 
 
 
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
                             protezione 
 
  1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a  contenere  e
contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai  soggetti  esercenti
attività d'impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente
riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari  al  60  per
cento delle spese sostenute  nel  2020  per  la  sanificazione  degli
ambienti e degli strumenti  utilizzati,  nonché  per  l'acquisto  di
dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi  atti  a
garantire la  salute  dei  lavoratori  e  degli  utenti.  Il  credito
d'imposta spetta fino ad  un  massimo  di  60.000  euro  per  ciascun
beneficiario, nel limite complessivo  di  200  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per: 
  a)  la  sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  è   esercitata
l'attività lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati
nell'ambito di tali attività; 
  b) l'acquisto  di  dispositivi  di  protezione  individuale,  quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza
previsti dalla normativa europea; 
  c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
  d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di  cui
alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e  vaschette
decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai  requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse
le eventuali spese di installazione; 
  e) l'acquisto  di  dispostivi  atti  a  garantire  la  distanza  di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli  protettivi,  ivi
incluse le eventuali spese di installazione. 
  3. Il credito d'imposta è  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta  di  sostenimento  della  spesa
ovvero in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 
  5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del  decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati . 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno  2020  si  provvede,  per  150  milioni  di  euro   ai   sensi
dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro  mediante  utilizzo  delle
risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5. 
All’articolo 125:

al comma 1, primo periodo, la parola: « virus » è soppressa e dopo le parole: « civilmente riconosciuti, » sono inserite le seguenti: « nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non impren-ditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, »;

al comma 2, lettera e), la parola: « dispostivi » è sostituita dalla seguente: « dispositivi »; al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

al comma 6, dopo le parole: « dall’abrogazione » sono inserite le seguenti: « della disposizione ».

 

                              Art. 126 
 
 
Proroga dei termini  di  ripresa  della  riscossione  dei  versamenti
                               sospesi 
 
  1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1,  2,  3,
4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23,  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 16 settembre 2020  o  mediante  rateizzazione,  fino  ad  un
massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con  il  versamento
della prima rata entro il 16 settembre  2020.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto già versato. 
  2. I soggetti i  cui  ricavi  e  compensi,  percepiti  nel  periodo
compreso tra il  17  marzo  2020  e  il  31  maggio  2020,  non  sono
assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.
23, provvedono a versare  l'ammontare  delle  medesime  ritenute,  in
un'unica  soluzione,  entro  il  16   settembre   2020   o   mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di quattro  rate  mensili  di  pari
importo, con il versamento della prima rata  entro  il  16  settembre
2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo  al
rimborso di quanto già versato. 
  3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27  dopo
il secondo periodo è aggiunto il  seguente:  "Gli  adempimenti  e  i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo
2020,  n.  9  sono  effettuati,  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi, in  un'unica  soluzione  entro  il  16  settembre  2020  o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate  mensili  di
pari importo,  con  il  versamento  della  prima  rata  entro  il  16
settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato". 
All’articolo 126:

 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subìto danni economici a causa dell’epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-se-xies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementato di 4 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

 


						
 
                              Art. 127 
 
 
Proroga dei termini di ripresa della riscossione per  i  soggetti  di
cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17  marzo  2020,  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 61: 
  1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I versamenti  sospesi
ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di  sanzioni
e interessi, in un'unica soluzione  entro  il  16  settembre  2020  o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate  mensili  di
pari importo,  con  il  versamento  della  prima  rata  entro  il  16
settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche  mediante
il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute  non  operate  ai
sensi  dell'articolo  1,  comma   3,   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si  fa  luogo  al
rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del
comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020."; 
  2) il comma 5  è  sostituito  dal  seguente:  "5.  Le  federazioni
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le  associazioni
e le società sportive professionistiche e dilettantistiche,  di  cui
al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui  al  comma  1
fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e  i  versamenti  sospesi  ai
sensi del periodo precedente sono effettuati, senza  applicazione  di
sanzioni ed interessi, con le modalità e nei  termini  previsti  dal
comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."; 
  b) all'articolo 62 il comma 5 è sostituito  dal  seguente:  "5.  I
versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24  febbraio  2020,  sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in  un'unica
soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino  a
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre  2020.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto già versato."  . 
 
All’articolo 127: al comma 1: alla lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 48 del 26 febbraio 2020 »; alla lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: « 24 febbraio 2020 » sono inserite le seguenti: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020 ».  

						
 
                              Art. 128 
 
 
Salvaguardia del credito di cui all'articolo  13,  comma  1-bis,  del
Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1  della
                     legge 2 aprile 2020, n. 21 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica
da COVID -19, per l'anno 2020 il  credito  di  cui  all'articolo  13,
comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il
trattamento integrativo di cui all'articolo 1  del  decreto  legge  5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda  calcolata  sui
redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore
alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo  13,  comma  1,  del
medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del  lavoro
contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile, n. 27. 
  2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo
unico, non attribuito nei mesi in cui  il  lavoratore  fruisce  delle
misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli  da  19  a  22  del
decreto legge n. 18 del 2020 è riconosciuto dal sostituto  d'imposta
a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini
di effettuazione delle operazioni di conguaglio. 
 
All’articolo 128: al comma 1, dopo le parole: « legge 24 aprile » è inserita la se-guente: « 2020 ».  

						
 
                              Art. 129 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  rate  di  acconto  per  il   pagamento
        dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica 
 
  1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13,  e
56, commi 1 e 2,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative di cui  al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020  al
mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90
per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate
di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative  ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e
versate con le modalità previste dai medesimi articoli.  L'eventuale
versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro  il
31 marzo 2021 per il gas naturale ed  entro  il  16  marzo  2021  per
l'energia  elettrica;  in  alternativa,  il  medesimo  conguaglio  è
effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza  interessi  da
versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo  a
dicembre 2021. Le  somme  eventualmente  risultanti  a  credito  sono
detratte, nei modi ordinari, dai  versamenti  di  acconto  successivi
alla presentazione della dichiarazione annuale. 
  2. Il termine per  il  pagamento  della  rata  di  acconto  di  cui
all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle  accise  approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al  mese
di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, è differito dal
16 maggio al 20 maggio 2020. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  246,9
milioni di euro per l'anno 2020 134,7  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
All’articolo 129: al comma 3, dopo le parole: « per l’anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e in ».  
  Dopo l’articolo 129 è inserito il seguente: « Art. 129-bis. (Disposizioni in materia di imposte dirette e di ac-cise nel comune di Campione d’Italia) – 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 573, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci"; b) al comma 574, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci"; c) al comma 575, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci"; d) dopo il comma 576 è inserito il seguente: "576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell’importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli"; e) il comma 577 è sostituito dal seguente: "577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d’I-talia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come defi-nito all’articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d’imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell’articolo 14 del predetto regolamento (UE) n, 651/2014. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni ac-quisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella mi-sura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile";

f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti: "577-bis. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il cre-dito d’imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell’importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di pro-dotti agricoli. 577-ter. L’efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante ‘Qua-dro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19'". 2. Al comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1" sono sostituite delle seguenti: "commi 1 e 2" e le parole: "come modificato dal comma 631 del presente articolo," sono soppresse. 3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d’Italia è sottoposto ad accisa con l’applica-zione della corrispondente aliquota di cui all’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produ-zione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano ap-plicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all’articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 4. L’energia elettrica consumata nel territorio del comune di Cam-pione d’Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministra-tive, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate: a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi ap-plicazione nelle abitazioni; b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni. 5. L’efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 è subordinata al-l’autorizzazione del Consiglio prevista dall’articolo 19 della direttiva

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni. 6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 55.000 euro per l’anno 2020, a 105.000 euro per l’anno 2021, a 103.000 euro per l’anno 2022, a 105.000 euro per l’anno 2023, a 105.000 euro per l’anno 2024, a 6.205.000 euro per l’anno 2025, a 8.729.000 euro per l’anno 2026, a 8.069.000 euro per l’anno 2027, a 8.072.000 euro per l’anno 2028, a 8.070.000 euro per l’anno 2029 e a 1.970.000 euro per l’anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

 

						
 
                              Art. 130 
 
 
       Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa 
 
  1. Al decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo  è  sostituito  dal
seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e
2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021."; 
  b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo  è  sostituito  dal
seguente:  "Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   hanno
efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020"; 
  c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30
giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre"; 
  d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30
giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre"; 
  e) all'articolo 12, comma 1,  le  parole:  "entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto"  sono  sostituite  dalle
parole: "entro il 31 dicembre 2020". 
  2. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 7-bis: 
  1) al comma 6, dopo le parole:  "con  particolare  riguardo",  sono
inserite le seguenti: "alla determinazione di limiti quantitativi  di
prodotto e  di  specifiche  modalità  relative  al  trasporto  o  al
confezionamento del medesimo per i quali le stesse  disposizioni  non
trovano applicazione,"; 
  2) al comma 7,  dopo  le  parole:  "20  litri",  sono  aggiunte  le
seguenti: "salvo che  al  riguardo  sia  stabilito  diversamente  dal
decreto di cui al comma 6"; 
  b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo  è  sostituito  dal
seguente "Gli esercenti depositi di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri
cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma  2,  lettera  c),
collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore  a  5
metri cubi e non superiore a  10  metri  cubi,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2021,  sono  obbligati,  in  luogo  della  denuncia,  a  dare
comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli, competente per  territorio;  ai  medesimi  soggetti  è
attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono  il  registro
di carico e scarico  con  modalità  semplificate  da  stabilire  con
determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli." 
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati  in
320,31milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 130: al comma 3, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « , valutate ».  

						
 
                              Art. 131 
 
 
     Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa 
 
  1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese  di  marzo
dell'anno 2020, i pagamenti  dell'accisa,  da  effettuarsi  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato  con  il  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati  tempestivi  se
effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020;  sui  medesimi
pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si
applicano  le  sanzioni  e  l'indennità  di  mora  previste  per  il
ritardato pagamento. 
 
 
                              Art. 132 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  pagamenti  dell'accisa  sui   prodotti
                             energetici 
 
   1. In considerazione dello  stato  di  emergenza  derivante  dalla
diffusione  del  COVID-19,  i  pagamenti  dell'accisa  sui   prodotti
energetici immessi in consumo nei mesi  di  aprile,  maggio,  giugno,
luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo
3,  comma  4,  del  testo   unico    delle disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre  1995,  n.  504,  possono  essere   eseguiti   nella   misura
dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti  ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 4: 
  a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti  energetici  immessi  in
consumo nel mese di aprile 2020; 
  b) alle scadenze previste dal predetto articolo  3,  comma  4,  del
citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo  nei
mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle  somme
dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è  effettuato  entro  il
termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi. 
 
 
                              Art. 133 
 
 
Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di  imposta
sul consumo dei manufatti  con  singolo  impiego  e  di  imposta  sul
                  consumo delle bevande edulcorate 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 652, le parole:" dal  primo  giorno  del  secondo  mese
successivo alla data di pubblicazione del  provvedimento  di  cui  al
comma 651" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021"; 
  b) al comma 676, le parole:" dal  primo  giorno  del  secondo  mese
successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma  675"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021". 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  199,1
milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265. 
 
 

						
 
                              Art. 134 
 
 
Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per  i  soggetti  diversi  dalle
                           persone fisiche 
 
  1. All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al secondo periodo, dopo le  parole:  "dall'articolo  13,  comma
2-bis,", le parole:  "lettera  a)",  sono  sostituite  dalle  parole:
"lettere a) e b)"; 
  b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per i soggetti
diversi dalle  persone  fisiche  l'imposta  è  dovuta  nella  misura
massima di euro 14.000.". 
 
 
All’articolo 134: alla rubrica, la parola: « IVAFE » è sostituita dalle seguenti: « imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero ».  

						
 
                              Art. 135 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  giustizia  tributaria   e   contributo
                              unificato 
 
  1.  All'articolo  62  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Dall'8 marzo al  31
maggio 2020 è sospeso il termine per il computo  delle  sanzioni  di
cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del  decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  per  il
mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.". 
  2. All'articolo 16 del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136,  il
comma 4 è  sostituito  dal  seguente:  "4.  La  partecipazione  alle
udienze di cui agli articoli 33  e  34  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento
audiovisivo tra l'aula di udienza e  il  luogo  del  collegamento  da
remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei
soggetti della riscossione,  nonché  dei  giudici  tributari  e  del
personale  amministrativo  delle  Commissioni  tributarie,  tali   da
assicurare la contestuale, effettiva e  reciproca  visibilità  delle
persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene  detto.
Il luogo  dove  avviene  il  collegamento  da  remoto  è  equiparato
all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza  di  cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,
può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo
atto  difensivo  ovvero  con  apposita  istanza  da   depositare   in
segreteria  e  notificata   alle   parti   costituite   prima   della
comunicazione dell'avviso  di  cui  all'articolo  31,  comma  2,  del
decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546.  Con  uno  o  più
provvedimenti  del  Direttore  Generale  delle  Finanze,  sentito  il
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono
individuate  le  regole   tecnico   operative   per   consentire   la
partecipazione all'udienza a distanza  e  le  Commissioni  tributarie
presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei  criteri
individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie,  individuano
le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a
comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza." . 
  3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma  13,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle  somme  del
contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per  ciascuna
Commissione tributaria sulla  base  del  numero  dei  giudici  e  del
personale in servizio nell'anno 2020 . 
 
All’articolo 135: al comma 2, alinea, le parole: « dalla legge dicembre » sono so-stituite dalle seguenti: « dalla legge 17 dicembre ».  

						
 
                              Art. 136 
 
 
         Incentivi per gli investimenti nell'economia reale 
 
  1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: 
  "2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno  i
due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano  almeno  il
70%  del  valore  complessivo,  direttamente  o  indirettamente,   in
strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati  o
in sistemi multilaterali di  negoziazione,  emessi  o  stipulati  con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai  sensi  dell'articolo
73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo con stabile  organizzazione  nel  territorio
dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e  FTSE
Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati
regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese  nonché  in
crediti delle medesime imprese, il vincolo  di  cui  all'articolo  1,
comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20%. 
  2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo  1,
comma 104, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  i  vincoli  di
investimento di cui ai commi 2 e 2-bis: 
  a)  devono  essere  raggiunti  entro  la   data   specificata   nel
regolamento   o   nei   documenti   costitutivi   dell'organismo   di
investimento collettivo del risparmio; 
  b) cessano di essere applicati quando l'organismo  di  investimento
inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le  quote  o  le
azioni degli investitori; 
  c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di  investimento
raccoglie capitale aggiuntivo o riduce  il  suo  capitale  esistente,
purchè tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.". 
  2. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i
piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis,  comma
2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli  investitori
possono destinare somme o valori  per  un  importo  non  superiore  a
150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti  di
cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti  di  cui  al  presente
comma.»; 
  b) il comma 112 è sostituito dal seguente: «112. Ciascuna  persona
fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo  piano  di
risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di  un
solo  piano  di  risparmio  costituito  ai  sensi  del  comma   2-bis
dell'articolo 13-bis del decreto  legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157;
ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di  un
titolare. L'intermediario o  l'impresa  di  assicurazioni  presso  il
quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce  dal
titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non
essere titolare di un  altro  piano  di  risparmio  a  lungo  termine
costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito  ai
sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157.». 
  3. L'articolo 36-bis del decreto  legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  è
abrogato. 
  4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati  in
10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno
2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni  di
euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per  l'anno  2026,  343,2
milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi  dell'articolo
265. 
 
All’articolo 136: al comma 4, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « , valutate ».  
  Dopo l’articolo 136 è inserito il seguente: « Art. 136-bis. (Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole) – 1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 del codice civile, pos-sono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi pre-cedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell’articolo 84

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del red-dito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l’anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto. 3. L’efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento del-l’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea ».

 

						
 
                              Art. 137 
 
 
Proroga della rideterminazione del costo  d'acquisto  dei  terreni  e
    delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati 
 
  1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7  della  legge  28  dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche  per  la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data  del  1°  luglio  2020.  Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a  un  massimo  di
tre rate annuali di pari importo,  a  decorrere  dalla  data  del  30
settembre 2020; sull'importo delle rate successive  alla  prima  sono
dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da  versarsi
contestualmente. La redazione e il giuramento  della  perizia  devono
essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020. 
  2. Sui valori di acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili  e  con  destinazione
agricola rideterminati con le modalità e nei  termini  indicati  dal
comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.  448,  sono  pari  entrambe
all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma  2,  della
medesima legge è aumentata all'11 per cento. 
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati  in
37 milioni di euro annui dal 2023  al  2028,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265. 
 
All’articolo 137: al comma 1, le parole: « 30 settembre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 15 novembre 2020 »; al comma 3, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « , valutate ».  

						
 
                              Art. 138 
 
 
Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI
e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 
 
  1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, il comma  779  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147. 
 
 
 
 

						
 
                              Art. 139 
 
 
Rafforzamento  delle   attività   di   promozione   dell'adempimento
spontaneo da  parte  dei  contribuenti  e  orientamento  dei  servizi
offerti dalle agenzie  fiscali  a  seguito  dell'emergenza  sanitaria
        derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 
 
  1. Per favorire il  rafforzamento  delle  attività  di  promozione
dell'adempimento  spontaneo  degli  obblighi  fiscali  da  parte  dei
contribuenti anche alla luce del necessario  riassetto  organizzativo
dell'amministrazione   finanziaria   a   seguito   della   situazione
straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19, le convenzioni fra Ministro  dell'economia
e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo  59,  comma  2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  stabiliscono  per  le
agenzie  fiscali,  a  decorrere  dal  triennio  2020-2022,  specifici
obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza  e  consulenza
offerti ai  contribuenti,  favorendone  ove  possibile  la  fruizione
online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali  ai
cittadini ed alle imprese. A tal  fine,  a  decorrere  dall'attività
2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24  settembre  2015,
n. 157, e  in  deroga  a  quanto  ivi  previsto  sulle  modalità  di
riscontro del gettito  incassato,  per  le  attività  di  promozione
dell'adempimento spontaneo degli  obblighi  fiscali  e  di  controllo
fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio  dello
Stato  connesso  al  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  nelle
convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attività  2020,
per  la   determinazione   delle   quote   di   risorse   correlabili
all'attività di controllo fiscale di cui all'articolo 12,  comma  1,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto  del  recupero  di
gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle  attività
di promozione  dell'adempimento  spontaneo  degli  obblighi  fiscali,
connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle  convenzioni
di cui all'articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300. 
  2. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
 
All’articolo 139: al comma 1: al primo periodo, le parole: « dell’epidemia da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « dell’epidemia di COVID-19 »; al secondo e al terzo periodo, le parole: « decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto le-gislativo 30 luglio 1999, n. 300 »; alla rubrica, le parole: « dell’epidemia da COVID-19 » sono so-stituite dalle seguenti: « dell’epidemia di COVID-19 ».  

						
 
                              Art. 140 
 
 
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati  dei  corrispettivi
                             giornalieri 
 
  1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nel primo
semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1°
luglio 2019 per i soggetti con volume  di  affari  superiore  a  euro
400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni
previste dal comma  6  non  si  applicano  in  caso  di  trasmissione
telematica dei dati relativi ai corrispettivi  giornalieri  entro  il
mese successivo a  quello  di  effettuazione  dell'operazione,  fermi
restando  i  termini  di   liquidazione   dell'imposta   sul   valore
aggiunto.". 
  2. All'articolo 2, comma 6-quater,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1°  luglio  2020"  sono
sostituite dalle parole "1° gennaio 2021". 
 
 
                              Art. 141 
 
 
                     Lotteria dei corrispettivi 
 
  1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
all'inizio del primo periodo le parole "A  decorrere  dal  1°  luglio
2020" sono sostituite dalle  parole:  "A  decorrere  dal  1°  gennaio
2021". 
 
 
                              Art. 142 
 
 
Rinvio della  decorrenza  del  servizio  di  elaborazione,  da  parte
dell'Agenzia delle entrate, delle bozze  precompilate  dei  documenti
                                 IVA 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127: 
  a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
  "1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio  2021,
in via sperimentale, nell'ambito di un  programma  di  assistenza  on
line basato sui  dati  delle  operazioni  acquisiti  con  le  fatture
elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
nonché  sui  dati  dei  corrispettivi   acquisiti   telematicamente,
l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  di  tutti  i  soggetti
passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia,  in  apposita  area
riservata  del  sito  internet  dell'Agenzia  stessa,  le  bozze  dei
seguenti documenti: 
  a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  b) liquidazione periodica dell'IVA; 
  c) dichiarazione annuale dell'IVA."; 
  b) il comma 1-bis è abrogato. 
    
 
 
 

						
 
                              Art. 143 
 
 
Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta  di
                  bollo sulle fatture elettroniche 
 
  1. All'articolo 12-novies, comma 1,  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, il quarto periodo è sostituito dal seguente: 
  "Le disposizioni di cui al presente  articolo,  si  applicano  alle
fatture  inviate  dal  1°  gennaio  2021  attraverso  il  sistema  di
interscambio di cui al citato articolo 1,  commi  211  e  212,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.". 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati  in
57  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 143: al comma 2, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « , valutate ».  

						
 
                              Art. 144 
 
 
Rimessione in termini e  sospensione  del  versamento  degli  importi
richiesti a seguito  del  controllo  automatizzato  e  formale  delle
                            dichiarazioni 
 
  1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2,  3  e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,  in  scadenza
nel periodo compreso tra l'8  marzo  2020  e  il  giorno  antecedente
l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi
se effettuati entro il 16 settembre 2020. 
  2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2,  3  e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,  in  scadenza
nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente  decreto  e
il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro  il  16  settembre
2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. 
  3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono
essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere
da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si  procede
al rimborso di quanto già versato. 
 
 
 

						
 
                              Art. 145 
 
 
Sospensione  della  compensazione  tra  credito  d'imposta  e  debito
                          iscritto a ruolo 
 
  1. Nel 2020, in sede di erogazione  dei  rimborsi  fiscali  non  si
applica la compensazione  tra  il  credito  d'imposta  ed  il  debito
iscritto a  ruolo  prevista  dall'articolo  28-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati, in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di  euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
All’articolo 145: al comma 2, la parola: « valutati, » è sostituita dalla seguente: « , valutate ».  

						
 
                              Art. 146 
 
 
            Indennità requisizione strutture alberghiere 
 
  1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
terzo periodo è sostituito dal seguente: 
  "L'indennità di requisizione è liquidata  in  forma  di  acconto,
nello stesso decreto del Prefetto, applicando lo 0,42%, per ogni mese
o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al  valore
ottenuto moltiplicando la rendita catastale,  rivalutata  del  cinque
per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini  dell'imposta  di
registro, di  cui  al  comma  5  dell'articolo  52  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,  relativo  alla
corrispondente   categoria   catastale    dell'immobile    requisito.
L'indennità di requisizione è determinata in via  definitiva  entro
quaranta giorni con successivo decreto  del  Prefetto,  che  ai  fini
della stima si avvale dell'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  del
valore  corrente  di  mercato  al  31  dicembre  2019   dell'immobile
requisito o di quello di immobili  di  caratteristiche  analoghe,  in
misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di  effettiva
durata della requisizione,  allo  0,42%  di  detto  valore.  In  tale
decreto è liquidata la  differenza  tra  gli  importi  definitivi  e
quelli in acconto dell'indennità di requisizione.". 
 
 
 
All’articolo 146: al comma 1: all’alinea, le parole: « dal seguente » sono sostituite dalle se-guenti: « dai seguenti »; al capoverso, primo periodo, le parole: « applicando lo » sono sostituite dalle seguenti: « applicando il coefficiente dello ».  

						
 
                              Art. 147 
 
 
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite  modello
                                 F24 
 
  1. Per l'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34,  comma  1,
primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è  elevato  a  1
milione di euro. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  557,5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
 
 
 

						
 
                              Art. 148 
 
 
Modifiche alla disciplina degli  indici  sintetici  di  affidabilità
                            fiscale (ISA) 
 
  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al
fine di tenere conto degli  effetti  di  natura  straordinaria  della
crisi economica e dei  mercati  conseguente  all'emergenza  sanitaria
causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori
ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici  sintetici  di
affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, tenuto conto  di  quanto  previsto  dal  medesimo
articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
evitando l'introduzione di nuovi  oneri  dichiarativi  attraverso  la
massima valorizzazione delle informazioni già  nella  disponibilità
dell'Amministrazione finanziaria: 
  a) la società di cui all'articolo 10,  comma  12,  della  legge  8
maggio 1998 n. 146, per  l'applicazione  degli  indici  sintetici  di
affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge del
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017,  n.  96,  definisce  specifiche  metodologie  basate  su
analisi    ed    elaborazioni    utilizzando,    anche     attraverso
l'interconnessione e la pseudonimizzazione,  direttamente  le  banche
dati già disponibili per l'Amministrazione  finanziaria,  l'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,  l'Ispettorato  nazionale  del
lavoro e l'Istituto nazionale di statistica  nonché  i  dati  e  gli
elementi acquisibili presso  istituti  ed  enti  specializzati  nella
ricerca e nell'analisi economica; 
  b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  valutate  le
specifiche proposte da parte  delle  organizzazioni  di  categoria  e
degli ordini professionali presenti nella Commissione di  esperti  di
cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24  aprile
2017,  n.  50,  potranno  essere   individuati   ulteriori   dati   e
informazioni necessari per una migliore valutazione  dello  stato  di
crisi individuale; 
  c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici  e  per  la  loro
eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31 marzo e al
30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione. 
  2. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo  d'imposta
di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli
effetti  sull'economia  e  sui  mercati   conseguenti   all'emergenza
sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di  cui  al
comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2018,  l'Agenzia  delle
entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto  anche  del
livello di affidabilità fiscale  derivante  dall'applicazione  degli
indici per il  periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2019.
Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020,
si tiene conto  anche  del  livello  di  affidabilità  fiscale  più
elevato  derivante  dall'applicazione  degli  indici  per  i  periodi
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. 
 
 
All’articolo 148: al comma 1, lettera c), la parola: « spostati » è sostituita dalla seguente: « differiti ».  

						
 
                              Art. 149 
 
 
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito  di  atti  di
accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione  e
                  di recupero dei crediti d'imposta 
 
  1. Sono prorogati al 16 settembre  2020  i  termini  di  versamento
delle somme dovute a seguito di: 
  a)   atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 
  b)     accordo   conciliativo   ai   sensi   dell'articolo   48   e
dell'articolo 48-bis del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
546; 
  c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
  d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita  ai
sensi dell'articolo 12  del  decreto-legge  14  marzo  1988,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  maggio  1988,  n.  54,
dell'articolo 52 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis  del  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; 
  e) atti di liquidazione per omessa registrazione  di  contratti  di
locazione  e  di  contratti  diversi  ai  sensi   dell'articolo   10,
dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 
    f) atti di recupero ai sensi dell'articolo  1,  comma  421  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso,  carente  o
tardivo versamento dell'imposta di registro di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  dei  tributi  di
cui all'articolo 33, comma 1bis, del Testo unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni  e  donazioni  approvata  con
decreto legislativo  31  ottobre  1990  n.  346,  dell'imposta  sulle
donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva  sui
finanziamenti di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui  alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216. 
  2. La proroga di cui al comma 1 si  applica  con  riferimento  agli
atti ivi indicati, i cui termini di versamento  scadono  nel  periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 
  3. è prorogato al 16 settembre  2020  il  termine  finale  per  la
notifica  del  ricorso  di  primo  grado  innanzi  alle   Commissioni
tributarie relativo  agli  atti  di  cui  al  comma  1  e  agli  atti
definibili ai sensi  dell'articolo  15  del  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel  periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e
il 31 maggio 2020, dovute in base agli  atti  rateizzabili  ai  sensi
delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli  in
relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma  3,  nonché
dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1,
2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 
  5. I versamenti prorogati dalle disposizioni  di  cui  al  presente
articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a  decorrere  dal
medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione  fino
a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di
ciascun mese. 
  6. Non si procede al  rimborso  delle  somme  di  cui  al  presente
articolo versate nel periodo di proroga. 
    
 
 
               
 
All’articolo 149: al comma 1: alla lettera d), le parole: « legge 13 maggio 1988, n. 54 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 13 maggio 1988, n. 154 »; alla lettera g), le parole: « all’articolo 33, comma 1bis » sono sostituite dalle seguenti: « all’articolo 33, comma 1-bis » e la parola: « approvata » è sostituita dalla seguente: « approvato ».  
   
 
 
                              Art. 150 
 
 
Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e
 retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto 
 
  1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le somme di cui
alla lettera d-bis) del comma 1, se  assoggettate  a  ritenuta,  sono
restituite al netto della ritenuta subita e non  costituiscono  oneri
deducibili.". 
  2. Ai sostituti  d'imposta  di  cui  all'articolo  23,  comma  1  e
all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite,  ai  sensi  del
comma 2-bis dell'articolo  10  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le somme al netto  delle  ritenute  operate  e
versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme
ricevute, utilizzabile senza limite di importo  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  alle  somme
restituite dal 1° gennaio 2020. Sono  fatti  salvi  i  rapporti  già
definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
 
                              Art. 151 
 
 
Differimento del periodo di sospensione della notifica degli  atti  e
per   l'esecuzione   dei   provvedimenti   di    sospensione    della
licenza/autorizzazione          amministrativa          all'esercizio
      dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali 
 
  1. è prorogato fino al 31 gennaio 2021, il  termine  finale  della
sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei
provvedimenti di  sospensione  della  licenza  o  dell'autorizzazione
amministrativa all'esercizio  dell'attività,  ovvero  dell'esercizio
dell'attività  medesima  o  dell'iscrizione   ad   albi   e   ordini
professionali, emanati dalle direzioni regionali  dell'Agenzia  delle
entrate  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  2-bis,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi  del  comma
2-ter dello stesso articolo 12. 
  2. La proroga della sospensione di cui al comma 1  non  si  applica
nei confronti di coloro che  hanno  commesso  anche  una  sola  delle
quattro  violazioni  previste  dall'articolo  12,  comma  2  e  comma
2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  o  una
delle tre previste  dal  comma  2-quinquies  del  medesimo  articolo,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
 
 
 

						
 
                              Art. 152 
 
 
Sospensioni  dei  pignoramenti  dell'Agente  della   riscossione   su
                         stipendi e pensioni 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore  del
presente decreto e il 31 agosto 2020 sono  sospesi  gli  obblighi  di
accantonamento derivanti dai  pignoramenti  presso  terzi  effettuati
prima  di  tale  ultima  data dall'agente  della  riscossione  e  dai
soggetti iscritti all'albo  previsto  dall'articolo  53  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  aventi  ad  oggetto  le  somme
dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità  relative  al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute  a  causa  di
licenziamento, nonché  a  titolo  di  pensione,  di  indennità  che
tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.  Le somme  che
avrebbero dovuto essere accantonate  nel  medesimo  periodo non  sono
sottoposte a vincolo di indisponibilità  e  il  terzo  pignorato  le
rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data  di
entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta  ordinanza  di
assegnazione   del   giudice   dell'esecuzione. Restano   fermi   gli
accantonamenti effettuati prima della data di entrata in  vigore  del
presente decreto e  restano  definitivamente  acquisite  e  non  sono
rimborsate le somme  accreditate,  anteriormente  alla  stessa  data,
all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  8,7
milioni di  euro  per  l'anno  2020  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto  e  di
fabbisogno  in  26,4  milioni  di  euro,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 152: al comma 1: al primo periodo, le parole: « dai soggetti iscritti all’albo pre-visto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »; al secondo periodo, dopo le parole: « anche se anteriormente » è inserita la seguente: « alla »; al terzo periodo, le parole: « ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 »; al comma 2, le parole: « 8,7 milioni » sono sostituite dalle se-guenti: « 9,7 milioni » e le parole: « e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro ». Atti parlamentari – 82 – Senato della Repubblica – N. 874 XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

						
 
                              Art. 153 
 
 
   Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 
 
  1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo  68,  commi  1  e
2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già
effettuate, anche in data antecedente a tale periodo,  ai  sensi  del
comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente  della  riscossione
non ha  notificato  l'ordine  di  versamento  previsto  dall'articolo
72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società  a  prevalente
partecipazione  pubblica,  procedono  al  pagamento  a   favore   del
beneficiario. 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  29,1
milioni di  euro  per  l'anno  2020  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto  e  di
fabbisogno  in  88,4  milioni  di  euro,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265. 
 
 
All’articolo 153: al comma 2, le parole: « e di fabbisogno in » sono sostituite dalle seguenti: « e di fabbisogno, a ».  

						
 
                              Art. 154 
 
 
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente  della
                             riscossione 
 
  1. All'articolo  68  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  comma  1,  le  parole  "31  maggio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 agosto"; 
  b)  dopo  il  comma  2-bis,  è  inserito  il   seguente:   "2-ter.
Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8  marzo
2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con  riferimento  alle
richieste presentate fino al 31  agosto  2020,  gli  effetti  di  cui
all'articolo 19, comma 3, lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano
in caso di mancato pagamento, nel periodo  di  rateazione,  di  dieci
rate, anche non consecutive."; 
  c) il comma 3 è sostituito dal seguente:  "3.  Il  mancato  ovvero
insufficiente ovvero  tardivo  versamento,  alle  relative  scadenze,
delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui
agli articoli 3 e 5  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e
all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, non determina  l'inefficacia  delle  stesse  definizioni  se  il
debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il
termine  del  10  dicembre  2020,  al  quale  non  si  applicano   le
disposizioni di  cui  all'articolo  3,  comma  14-bis,  del  medesimo
decreto-legge n. 119 del 2018."; 
  d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis.  Relativamente
ai debiti per i  quali,  alla  data  del  31  dicembre  2019,  si  è
determinata l'inefficacia delle definizioni di cui  al  comma  3  del
presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma  13,  lettera  a),
del decreto-legge n. 119 del 2018,  possono  essere  accordate  nuove
dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 602 del 1973.". 
 
 
                              Art. 155 
 
 
Integrazione   del   contributo   a   favore   di    Agenzia    delle
            entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  i  commi
326, 327 e 328 sono sostituiti dai  seguenti:  "326.  Fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 17 del decreto  legislativo  13  aprile
1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio
2020-2022,  l'equilibrio  gestionale  del   servizio   nazionale   di
riscossione, l'Agenzia delle entrate, in  qualità  di  titolare,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, della funzione  della  riscossione,  svolta  dall'ente  pubblico
economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso  ente,
a  titolo  di  contributo  e  in  base  all'andamento  dei   proventi
risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non  superiore  a
300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui  fondi  accantonati
in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli  eventuali
avanzi di gestione dell'esercizio 2019,  in  deroga  all'articolo  1,
comma 358, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e  sulle  risorse
assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia  delle  entrate.
Tale erogazione  è  effettuata  entro  il  secondo  mese  successivo
all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia  delle  entrate  -
Riscossione. 
  327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020  all'ente  Agenzia
delle entrate-Riscossione a titolo di  contributo  risulti  inferiore
all'importo di 300 milioni di euro, si determina,  per  un  ammontare
pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per  l'anno
2021, in conformità al comma 326. 
  328. La parte eventualmente non fruita del  contributo  per  l'anno
2021, determinato ai  sensi  del  comma  327,  costituisce  la  quota
erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022,
in conformità al comma 326.". 
 
 
                              Art. 156 
 
 
Accelerazione delle procedure di riparto del  cinque  per  mille  per
                    l'esercizio finanziario 2019 
 
  1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione  del
contributo del cinque per mille  relativo  all'esercizio  finanziario
2019, nella ripartizione delle risorse allo  stesso  destinate  sulla
base  delle  scelte  dei  contribuenti  non  si  tiene  conto   delle
dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2,  commi
7, 8 e del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti  ammessi  e
di  quelli  esclusi  dal   beneficio   sono   pubblicati   sul   sito
istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il
contributo è erogato dalle amministrazioni competenti  entro  il  31
ottobre 2020. 
  . 
 
 
 
 

						
 
                              Art. 157 
 
 
Proroga dei termini al fine di favorire  la  graduale  ripresa  delle
                   attività economiche e sociali 
 
  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000,  n.  212,  gli  atti  di  accertamento,  di  contestazione,  di
irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti  di  imposta,  di
liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini  di
decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione  di
cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi  entro
il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il  1°
gennaio e il 31 dicembre  2021,  salvo  casi  di  indifferibilità  e
urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali  che
richiedono il contestuale versamento di tributi. 
  2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al  comma
1,  non  si  procede  altresì  agli   invii   dei   seguenti   atti,
comunicazioni  e  inviti,  elaborati   o   emessi,   anche   se   non
sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020: 
  a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
  b)  comunicazioni  di  cui  all'articolo  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  c)  inviti  all'adempimento  di   cui   all'articolo   21-bis   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122; 
  d) atti  di  accertamento  dell'addizionale  erariale  della  tassa
automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del  decreto-legge
6 luglio 2011 n.98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111; 
  e) atti di accertamento delle  tasse  automobilistiche  di  cui  al
Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge
30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28
febbraio 1983, n.  53,  limitatamente  alle  Regioni  Friuli  Venezia
Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27
dicembre 1997 n. 449; 
  f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa
sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di
cui alla  Tariffa  articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641; 
  Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui  al  presente  comma
sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo  compreso
tra  il  1°  gennaio  e  il  31  dicembre   2021,   salvo   casi   di
indifferibilità e urgenza,  o  al  fine  del  perfezionamento  degli
adempimenti fiscali  che  richiedono  il  contestuale  versamento  di
tributi. Restano ferme  le  disposizioni  previste  dall'articolo  1,
comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. I termini di decadenza per la notificazione  delle  cartelle  di
pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a)  e  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
sono prorogati di un anno relativamente: 
  a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le  somme  che
risultano dovute a seguito dell'attività  di  liquidazione  prevista
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate  nell'anno
2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19  e
20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917; 
  c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017  e  2018,  per  le
somme che risultano dovute  a  seguito  dell'attività  di  controllo
formale prevista dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel
2021 non sono  dovuti,  se  previsti,  gli  interessi  per  ritardato
pagamento  di  cui  all'articolo   6   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 maggio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale15  giugno  2009,  n.  136,  e  gli  interessi  per
ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021  e  la  data  di  notifica  dell'atto
stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono
dovuti gli interessi per ritardato pagamento di  cui  all'articolo  6
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  21
maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi  per  ritardata
iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il  periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione. 
  5. Al  fine  del  differimento  dei  termini  di  cui  al  presente
articolo,  l'elaborazione  o   l'emissione   degli   atti   o   delle
comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione  risultante
dai  sistemi  informativi  dell'Agenzia  delle  entrate,  compresi  i
sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima. 
  6. Con uno o più provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono individuate le modalità di  applicazione  del  presente
articolo. 
  7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati  in
205  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 157: al comma 2: alla lettera f), le parole: « n. 641; » sono sostituite dalle se-guenti: « , n. 641. » e, al capoverso, le parole: « Gli atti, le comunica-zioni e gli inviti di cui al presente comma » sono sostituite dalle se-guenti: « 2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 »; al comma 7, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « , valutate »; dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: « 7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si appli-cano alle entrate degli enti territoriali. 7-ter. All’articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" ».  

						
 
                              Art. 158 
 
 
Cumulabilità della  sospensione  dei  termini  processuali  e  della
sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione 
 
  1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo
83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si  intende
cumulabile  in  ogni  caso  con  la  sospensione   del   termine   di
impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione. 
 
 
                              Art. 159 
 
 
Ampliamento della  platea  dei  contribuenti  che  si  avvalgono  del
                             modello 730 
 
  1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine  di  superare
le difficoltà che si  possono  verificare  nell'effettuazione  delle
operazioni  di   conguaglio   da   assistenza   fiscale   anche   per
l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal
sostituto d'imposta,  i  soggetti  titolari  dei  redditi  di  lavoro
dipendente e  assimilati  indicati  all'articolo  34,  comma  4,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  possono  adempiere  agli
obblighi di dichiarazione  dei  redditi  con  le  modalità  indicate
all'articolo  51-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto  a  effettuare  il
conguaglio. 
 
 
                              Art. 160 
 
 
Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati  rurali  ubicati
              nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 
 
  1. In deroga alle disposizioni  dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni  di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per  il
caso di inottemperanza da parte del  soggetto  obbligato,  dal  comma
14-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011  n.  214,
è prorogato al 31 dicembre 2021. 
 
 
 
 

						
 
                              Art. 161 
 
 
             Proroga del pagamento dei diritti doganali 
 
  1. I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1°
maggio 2020 ed il 31 luglio 2020,  effettuati  secondo  le  modalità
previste dagli articoli 78 e 79  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni,
senza applicazione di sanzioni ed interessi. 
  2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti
gravi difficoltà di carattere economico o sociale,  si  applica,  su
istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri  tra  i
soggetti individuati  dall'articolo  61,  comma  2,  lettera  o)  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra  i  soggetti  indicati
dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23. 
  3. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai  commi
1 e 2 sono stabilite con determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli 
 
 
All’articolo 161: al comma 1, le parole: « I pagamenti » sono sostituite dalle se-guenti: « I termini per i pagamenti ».  

						
 
                              Art. 162 
 
 
                 Rateizzazione del debito di accisa 
 
  1. All'art. 3, comma 4 bis,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni  penali  e  amministrative  approvato  con  decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
  a) al primo periodo, dopo le parole "che si trovi in" sono aggiunte
le seguenti: "documentate e 
  riscontrabili"; 
  b) al terzo periodo, le parole "in numero non inferiore a sei e non
superiore a ventiquattro" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "in  un
numero modulato in funzione del completo  versamento  del  debito  di
imposta entro la data  prevista  per  il  pagamento  dell'accisa  sui
prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno"; 
  c) l'ultimo periodo è soppresso. 
 

						
 
                              Art. 163 
 
 
                   Proroga in materia di tabacchi 
 
  1. Ferma restando la necessità di procedere  alle  rendicontazioni
nei termini previsti, i soggetti obbligati al  pagamento  dell'accisa
per i tabacchi  lavorati  di  cui  agli  articoli  39-bis,  39-ter  e
39-terdecies e dell'imposta di  consumo  sui  prodotti  di  cui  agli
articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26  ottobre
1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il  31  ottobre  2020,
con debenza degli interessi legali calcolati giorno per  giorno,  gli
importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di  aprile  e  maggio
2020. 
 
 
 
  Dopo l’articolo 163 è inserito il seguente: « Art. 163-bis. – (Modifiche all’articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) – 1. Al comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Per l’anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022"; b) dopo le parole: "dogane interne" è inserita la seguente: "an-che"; c) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari

a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal-l’abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente ridu-zione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi plurien-nali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189" ».

 

						
 
                              Art. 164 
 
 
              Valorizzazione del patrimonio immobiliare 
 
  1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole "degli enti territoriali nonché da parte  degli  enti
pubblici, anche economici, strumentali delle regioni" sono sostituite
dalle  seguenti:  "di  regioni,  provincie,  comuni  anche  in  forma
consorziata o associata ai sensi del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente
partecipate dai predetti enti"; 
  b) le parole "ciascuna regione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"ciascuno di detti soggetti" 
  2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 
  "5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma  pluriennale  di
cui all'articolo  297  ed  allo  scopo  di  rendere  più  celeri  le
procedure di  alienazione  degli  alloggi  di  cui  al  comma  3,  il
Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere  alla
dismissione unitaria di più immobili liberi  inseriti  in  un  unico
fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante  la  procedura  ad
evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10.  Il  valore  dei
beni da porre a base d'asta è decretato dal Ministero della difesa -
Direzione dei lavori e del demanio del  Segretariato  generale  della
difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto
in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma  sono  effettuate
senza il riconoscimento del diritto di preferenza  per  il  personale
militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.". 
  3. All'articolo 3-ter, comma 13, del  decreto  legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge  23  novembre
2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente: 
  "In considerazione della specificità degli immobili  militari,  le
concessioni e le locazioni di cui al presente  comma  sono  assegnate
dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un
periodo  di  tempo  commisurato  al  raggiungimento   dell'equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa  e  comunque  non  eccedente  i
cinquanta anni,  e  per  le  stesse  può  essere  riconosciuta,  nei
suddetti  limiti  temporali,  la  costituzione  di  un   diritto   di
superficie ai sensi dell'articolo 952 e seguenti del codice  civile."
Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo  3-ter,  comma  13,
del  decreto  legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole "ovvero  alla  scadenza  del  termine  di
durata del diritto di superficie". 
 
All’articolo 164: al comma 1, lettera a), le parole: « e da altri enti pubblici ovvero da società » sono sostituite dalle seguenti: « e di altri enti pubblici ov-vero di società »; al comma 2, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: « è de-cretato dal » sono sostituite dalle seguenti: « è stabilito con decreto del »; dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 17-bis è sostituito dal seguente: "17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si ap-plica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente ar-ticolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le dimi-nuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso re-sidenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai mede-simi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l’emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell’assegnazione delle unità immobiliari ai predetti sog-getti" »; al comma 3, capoverso, le parole: « dell’articolo 952 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 952 e seguenti ».  

						

Titolo VII
Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio
Capo I
Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

 
                              Art. 165 
 
 
        Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione 
 
  1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione
dell'economia  e  preservare  la  stabilità  finanziaria,  ai  sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.  180  e
dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15  luglio  2014,
il Ministero dell'economia e delle finanze è  autorizzato,  nei  sei
mesi  successivi  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a
concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane
in conformità di quanto previsto dal presente capo I,  nel  rispetto
della disciplina europea in materia di aiuti  di  Stato,  fino  a  un
valore nominale di 19 miliardi di euro . 
  2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in
Italia. 
  3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione
della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o,
nel  caso  previsto  dall'articolo  166,  comma  2,  sulla   notifica
individuale. 
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  può   altresì
rilasciare, entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia  statale
per integrare il valore di  realizzo  del  collaterale  stanziato  da
banche italiane a  garanzia  di  finanziamenti  erogati  dalla  Banca
d'Italia per fronteggiare gravi crisi di  liquidità  (erogazione  di
liquidità di  emergenza  -  ELA),  in  conformità  con  gli  schemi
previsti dalla Banca centrale europea. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  può  con  proprio
decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4,  fino  a
un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da  parte  della
Commissione europea. 
  6. Nel presente capo I per Autorità competente si intende la Banca
d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei  casi
previsti dal Regolamento (UE)  del  Consiglio  n.  1024/2013  del  15
ottobre 2013. 
  7.  è  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a  copertura  della  garanzia
concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di  30  milioni
di euro per l'anno 2020. Per la gestione  del  fondo  è  autorizzata
l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. 
  8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo  di  cui  al
comma 7. Le risorse del Fondo non più necessarie alle  finalità  di
cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
 
 
 
All’articolo 165: al comma 1, le parole: « in conformità di quanto previsto » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità a quanto previsto »;

al comma 4, le parole: « in conformità con gli schemi » sono so-stituite dalle seguenti: « in conformità agli schemi ».

 

						
 
                              Art. 166 
 
 
                             Condizioni 
 
  1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 165,  comma  1,
è effettuata sulla base della valutazione caso  per  caso  da  parte
dell'Autorità competente del rispetto dei requisiti di fondi  propri
di  cui  all'articolo  92  del  Regolamento  (UE)  n.  575/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  giugno  2013,  su  base
individuale e consolidata,  alla  data  dell'ultima  segnalazione  di
vigilanza disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in
vigore del presente decreto sono  state  svolte  prove  di  stress  a
livello dell'Unione europea o del Meccanismo  di  vigilanza  unico  o
sono stati condotti dalla Banca  Centrale  Europea  o  dall'Autorità
bancaria europea verifiche della qualità  degli  attivi  o  analoghi
esercizi, la valutazione dell'Autorità competente riguarda  altresì
l'inesistenza di carenze di  capitale  evidenziate  da  dette  prove,
verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende
l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto  alla
somma dei requisiti di  fondi  propri  di  cui  all'articolo  92  del
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 26 giugno 2013,  su  base  individuale  e  consolidata,  e  degli
eventuali requisiti specifici  di  carattere  inderogabile  stabiliti
dall'Autorità competente. 
  2. La garanzia di cui all'articolo 165 può essere concessa anche a
favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma
avente comunque patrimonio netto positivo, se  la  banca  ha  urgente
bisogno di  sostegno  della  liquidità,  a  seguito  della  positiva
decisione   della   Commissione    europea    sulla    compatibilità
dell'intervento  con  il  quadro  normativo  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato applicabile alle misure  di  sostegno  alla
liquidità nel contesto della crisi finanziaria. 
  3. Le banche che ricorrono agli interventi  previsti  dal  presente
articolo devono svolgere la propria attività in modo da non  abusare
del sostegno ricevuto nè conseguire indebiti vantaggi per il tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali  rivolte
al pubblico. 
 
 
                              Art. 167 
 
 
Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016,  n.  237,  convertito,  con
         modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il  capo  I
del  decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.  237,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, a eccezione degli
articoli 3, comma 2, e 4, comma 3. 
 
 

						

Capo II
Regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni

 
                              Art. 168 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di
credito cooperativo, con attività totali di valore pari o  inferiore
a  5  miliardi   di   euro,   sottoposte,   a   liquidazione   coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 (di seguito, il "Testo unico  bancario")  dopo
l'entrata in vigore del presente decreto. 
 
 
All’articolo 168: al comma 1, dopo la parola: « sottoposte » è soppresso il se-guente segno di interpunzione: « , ».  

						
 
                              Art. 169 
 
 
                          Sostegno pubblico 
 
  1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure  di
liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all'articolo
168, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  è  autorizzato  a
concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una
banca  acquirente  (di  seguito,  "l'Acquirente")  di   attività   e
passività, di azienda, rami d'azienda nonché  di  beni  e  rapporti
giuridici individuabili in blocco (di seguito, "il Compendio Ceduto")
della banca in liquidazione  coatta  amministrativa,  nelle  seguenti
forme, anche in combinazione fra di loro: 
  a) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte
anticipate della banca posta in liquidazione  coatta  amministrativa,
anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima; 
  b) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte
anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte  nel  bilancio
di quest'ultima; 
  c)  concessione  all'Acquirente  di  garanzie  su  componenti   del
Compendio Ceduto; la  garanzia  dello  Stato  è  gratuita,  a  prima
richiesta, incondizionata,  irrevocabile  ed  esplicita;  essa  copre
capitale,  interessi  e  oneri  accessori  fino  all'importo  massimo
garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite; 
  d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in  cui  le
forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti  non  siano
sufficienti. 
  2. Possono  essere  oggetto  della  trasformazione  in  crediti  di
imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attività
per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: 
  a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del  reddito
imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
  b)  importo  del  rendimento   nozionale   eccedente   il   reddito
complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto nè trasformato in  credito
d'imposta; 
  c) componenti reddituali di cui all'articolo 1, commi 1067 e  1068,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  3. La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a)  e
b) del comma 1 può essere  disposta  per  un  ammontare  complessivo
massimo non superiore all'ammontare massimo di cui  al  comma  4.  Il
credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di
interessi. Può  essere  utilizzato,  senza  limiti  di  importo,  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997,  n.  241,  ovvero  può  essere  ceduto  secondo  quanto
previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  ovvero  può
essere chiesto a rimborso. Il credito  d'imposta  va  indicato  nella
dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del  reddito
di impresa nè della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attività produttive. 
  4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione  del  sostegno
pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo
di  100  milioni  di  euro  eventualmente  incrementati  secondo   le
modalità di cui al comma 6. In caso di concessione di  garanzie,  il
corrispondente ammontare del sostegno pubblico è pari al fair  value
delle garanzie stesse. 
  5. Il sostegno  pubblico  può  essere  concesso  a  seguito  della
positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità del
regime di cui al presente capo con il  quadro  normativo  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato nei  dodici  mesi  successivi  a
tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata  dalla
Commissione europea a seguito della notifica individuale del  singolo
sostegno, qualora questa sia necessaria.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze tale periodo può essere esteso fino  a
un massimo di ulteriori dodici  mesi  previa  approvazione  da  parte
della Commissione europea. 
  6. Per far  fronte  agli  oneri  derivanti  dal  presente  capo  è
istituito nello stato di previsione  del  ministero  dell'economia  e
delle finanze un Fondo di importo pari a  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Il predetto fondo può altresì  essere  alimentato  con
gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione  degli  articoli
55, 56 e 57 del decreto legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  da  accertarsi  con
uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze  con  i
quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio,  anche  in
conto residui. Qualora i suddetti minori oneri  siano  conseguiti  su
risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato,  è  autorizzato  il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato del relativo  importo
per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma. 
 
 
 
 

						
 
                              Art. 170 
 
 
                       Cessione del compendio 
 
  1. Qualora le  offerte  vincolanti  per  l'acquisto  del  Compendio
Ceduto  prevedano  quale  condizione  la  concessione  di  misure  di
sostegno pubblico,  la  Banca  d'Italia  le  trasmette  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per  le
quali la Banca d'Italia attesta che: 
  a)  l'offerente  ha  una  situazione  patrimoniale,  finanziaria  e
organizzativa idonea, anche in relazione  alla  dimensione  dei  suoi
attivi  rapportati  a  quelli  del  Compendio  Ceduto,  a   sostenere
l'acquisizione del Compendio Ceduto e a  integrare  quest'ultimo  nei
propri processi e nella propria  organizzazione  aziendale  entro  un
anno dall'acquisizione; 
  b)  tra  l'offerente  e  la  banca  posta  in  liquidazione  coatta
amministrativa  non  sussistono  rapporti  di  controllo   ai   sensi
dell'articolo 23 del Testo unico bancario; 
  c) l'offerente è autorizzato a svolgere l'attività bancaria e  le
altre  attività  svolte   dalla   banca   in   liquidazione   coatta
amministrativa in relazione al Compendio Ceduto; 
  d)  il  Compendio  Ceduto  non  comprende  le  passività  indicate
all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv),  del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; 
  e) non vi sono condizioni ostative al rilascio  dell'autorizzazione
ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario. 
  2. La Banca d'Italia attesta che: 
  a) la cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico,
evidenziando le motivazioni per le  quali  il  supporto  pubblico  è
necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione, anche  alla
luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei  depositi
in  merito  alla  possibilità  di  effettuare  interventi  ai  sensi
dell'articolo 96-bis del Testo unico bancario;  qualora  siano  state
presentate offerte che non prevedono il sostegno  pubblico  la  Banca
d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse; 
  b)  le  offerte  sono  state  individuate,  anche  sulla  base   di
trattative  a  livello  individuale,  nell'ambito  di  una  procedura
aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta
di acquisto più conveniente, in  conformità  del  quadro  normativo
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato; 
  c) le offerte trasmesse sono idonee  a  garantire  la  liquidazione
ordinata della banca e il mantenimento  della  redditività  a  lungo
termine  del  soggetto  risultante  dalla  cessione,  indicando   per
ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione. 
  3. Le offerte di  acquisto  del  Compendio  Ceduto  contengono  gli
impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea  sugli
aiuti di Stato, inclusa la comunicazione  della  Commissione  Europea
2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli  ivi  stabiliti  dal
paragrafo 6.4, al divieto di  utilizzo  dei  segni  distintivi  della
banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori  impegni
eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella  decisione  o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 169,  comma  5,  al  fine  di
limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare  la
redditività dell'Acquirente dopo l'acquisizione. 
 
 
 
All’articolo 170: al comma 2, lettera b), le parole: « in conformità del quadro nor-mativo » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità al quadro norma-tivo ».  

						
 
                              Art. 171 
 
 
                      Concessione del sostegno 
 
  1.Il Ministro dell'economia e delle finanze  con  proprio  decreto,
tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 170, verificata la conformità con quanto previsto  dal
presente capo e con la decisione della Commissione  europea  prevista
all'articolo 169, comma 5, selezionata in  caso  di  trasmissione  di
più offerte quella che, tenuto dell'obiettivo  di  cui  all'articolo
169, comma 1, minimizza il sostegno pubblico, può disporre le misure
di sostegno. 
  2. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità
e  alla  registrazione  della  Corte  dei  Conti.  L'Acquirente  può
avvalersi delle misure di sostegno,  come  disposte  con  il  decreto
previsto  dal  comma  1,  solo  successivamente  della  cessione  del
compendio. 
  3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma
1, attribuiscono un credito a favore del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa;
il  credito  è  pagato  dopo  i  crediti  prededucibili   ai   sensi
dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis  della
legge fallimentare e prima di ogni  altro  credito.  Con  riferimento
alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere  a)  e  b),  il
credito del Ministero dell'economia e delle finanze è commisurato al
valore attuale netto  attribuito  all'Acquirente  per  effetto  della
trasformazione in crediti di  imposta  delle  attività  per  imposte
anticipate. 
  4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del  Compendio
Ceduto all'Acquirente non è disciplinata  dal  Regolamento  (CE)  n.
139/2004  del  Consiglio  del  20  gennaio  2004,  essa  si   intende
autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10  ottobre
1990,  n.  287,  per  rilevanti  interessi   generali   dell'economia
nazionale. 
 
 
All’articolo 171: al comma 1, le parole: « la conformità con quanto previsto » sono sostituite dalle seguenti: « la conformità a quanto previsto », le parole: « tenuto dell’obiettivo » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto del-l’obiettivo » e le parole: « minimizza il sostegno pubblico » sono sosti-tuite dalle seguenti: « comporta il minimo sostegno pubblico »; al comma 2, le parole: « successivamente della cessione » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente alla cessione ».  
nazionale. 
 
 
                              Art. 172 
 
 
                         Altre disposizioni 
 
  1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano  cessione  di
rami di azienda ai fini del decreto del Presidente  della  Repubblica
del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto  le  cessioni
di cui al periodo precedente, le imposte di  registro,  ipotecaria  e
catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa  di  200  euro
ciascuna. 
  2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto  cessionario
e  al  soggetto  cedente  si  applicano  le  disposizioni   previste,
rispettivamente,  per  l'ente-ponte  e  per   l'ente   sottoposto   a
risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio  2016,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49. 
  3. I componenti positivi  derivanti  dagli  interventi  a  sostegno
della cessione di cui all'articolo 169,  non  concorrono,  in  quanto
escluse, alla  formazione  del  reddito  complessivo  ai  fini  delle
imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione
netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito
delle  misure  di  ristrutturazione  aziendale  sovvenzionate  con  i
contributi di  cui  all'articolo  169,  comma  1,  lettera  d),  sono
comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul
reddito e dal valore della  produzione  netta  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attività produttive. 
  4. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il  cedente  ai
sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
  5.  Sono  escluse  dalla  cessione  le  controversie  relative   ad
attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività. 
 
 
 
All’articolo 172: al comma 1, primo periodo, la parola: « cessione » è sostituita dalla seguente: « cessioni »; al comma 3, le parole: « , non concorrono, in quanto escluse » sono sostituite dalle seguenti: « non concorrono, in quanto esclusi ».  

						
 
                              Art. 173 
 
 
                 Relazioni alla Commissione europea 
 
  1. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sulla  base  degli
elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  presenta  alla  Commissione
Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime  di  aiuti
di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5  della
comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01. 
 
 
                              Art. 174 
 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1.  Il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  può   emanare
disposizioni di attuazione del presente capo con uno o più decreti. 
 
 
 
 

						
 
                              Art. 175 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  Agli oneri derivanti dal  presente  Titolo  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265. 
 
 
All’articolo 175: le parole: « Agli oneri » sono sostituite dalle seguenti: « 1. Agli oneri ».  
  Al titolo VII, dopo l’articolo 175 è aggiunto il seguente: « Art. 175-bis. – (Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori) – 1. Al comma 501-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi: "La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la so-cietà di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dal-l’Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell’anagrafe tri-butaria di cui all’articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimo-nio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Mi-nistero dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione tec-nica e sentiti l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza ade-guate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L’attività posta in essere dal-l’Agenzia delle entrate è svolta nell’ambito delle risorse umane, finanzia-rie e strumentali disponibili a legislazione vigente". 2. Al comma 505 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "nonché i loro" è inserita la seguente: "co-niugi," ».

 

						

Titolo VIII
Misure di settore
Capo I
Misure per il turismo e la cultura

 
                              Art. 176 
 
 
                         Tax credit vacanze 
 
  1. Per il periodo d'imposta 2020  è  riconosciuto  un  credito  in
favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario
o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000
euro, utilizzabile, dal  1°  luglio  al  31  dicembre  2020,  per  il
pagamento di  servizi  offerti  in  ambito  nazionale  dalle  imprese
turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai  bed  &breakfast
in  possesso  dei  titoli  prescritti  dalla  normativa  nazionale  e
regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. 
  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente
per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500  euro
per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i
nuclei familiari composti da due persone e di  150  euro  per  quelli
composti da una sola persona. 
  3. Il credito di cui al  comma  1  è  riconosciuto  alle  seguenti
condizioni, prescritte a pena di decadenza: 
  a) le spese debbono  essere  sostenute  in  un'unica  soluzione  in
relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva,
da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; 
  b) il totale del corrispettivo deve essere documentato  da  fattura
elettronica o documento commerciale  ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è  indicato  il
codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; 
  c)  il  pagamento  del  servizio  deve  essere  corrisposto   senza
l'ausilio,  l'intervento  o   l'intermediazione   di   soggetti   che
gestiscono piattaforme o portali telematici  diversi  da  agenzie  di
viaggio e tour operator. 
  4. Il credito di cui al comma 1 è  fruibile  esclusivamente  nella
misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i
servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e
per il 20 per cento in forma di detrazione  di  imposta  in  sede  di
dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. 
  5. Lo sconto di cui al comma  4  è  rimborsato  al  fornitore  dei
servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, con facoltà di  successive  cessioni  a  terzi,
anche diversi dai propri fornitori  di  beni  e  servizi,  nonché  a
istituti di credito o intermediari finanziari. Il  credito  d'imposta
non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con  le  stesse
modalità previste per il soggetto cedente. Non si  applicano  limiti
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di  cui
all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244.
Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti  che
danno diritto al credito d'imposta, il  fornitore  dei  servizi  e  i
cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del  credito
d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del  comma
4  e  l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al  recupero  dell'importo
corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni. 
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare sentito l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e
previo parere dell'Autorità  garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5,
da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in  1.677,2
milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 176: al comma 5, al terzo periodo, le parole: « Non si applicano li-miti » sono sostituite dalle seguenti: « Non si applicano i limiti » e, al quarto periodo, le parole: « Accertata la mancata integrazione » sono so-stituite dalle seguenti: « Qualora sia accertata la mancata sussistenza ».  

						
 
                              Art. 177 
 
 
Esenzioni  dall'imposta  municipale  propria-IMU   per   il   settore
                              turistico 
 
  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria
da  COVID  19,  per  l'anno  2020,  non  è  dovuta  la  prima   rata
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da
738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 
  a) immobili adibiti a stabilimenti balneari  marittimi,  lacuali  e
fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; 
  b) immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  immobili
degli  agriturismo,  dei  villaggi  turistici,  degli  ostelli  della
gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie  marine  e  montane,
degli affittacamere per brevi soggiorni, delle  case  e  appartamenti
per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence  e  dei  campeggi,  a
condizione che i  relativi  proprietari  siano  anche  gestori  delle
attività ivi esercitate. 
  2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dal comma 1, è istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto  del
Ministro dell'interno di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-città  ed
autonomie locali, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
  4. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  205,45
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
 
All’articolo 177: al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni »; al comma 2, le parole: « 74,90 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 76,55 milioni di euro »; al comma 4, le parole: « 205,45 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 211,45 milioni di euro ».  

						
 
                              Art. 178 
 
 
                            Fondo turismo 
 
  1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di
mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero  per  i
beni e le attività culturali e per  il  turismo  un  fondo  con  una
dotazione di 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Il  fondo  è
finalizzato alla sottoscrizione di quote o  azioni  di  organismi  di
investimento  collettivo  del  risparmio  e  fondi  di  investimento,
gestiti da  società  di  gestione  del  risparmio,  in  funzione  di
acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati  ad
attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni  e
le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  modalità  e
condizioni di funzionamento  del  fondo,  comprese  le  modalità  di
selezione del gestore del fondo,  anche  mediante  il  coinvolgimento
dell'Istituto nazionale di promozione di cui  all'articolo  1,  comma
826, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  e  di  altri  soggetti
privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  2. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto,  a  valere
sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel  limite  massimo  di
200.000 euro per l'anno 2020. 
  3. Il Fondo di cui al comma  1  può  essere  incrementato  di  100
milioni di euro per l'anno  2021  mediante  corrispondente  riduzione
delle  risorse  del  Fondo  sviluppo  e  coesione  -   programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge  27  dicembre
2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare  e  ridurre
di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le
delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e  10/2018  al  Piano  operativo
"Cultura e turismo" di competenza del  Ministero  per  i  beni  e  le
attività culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze è autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
 
 
All’articolo 178: al comma 3, primo periodo, le parole: « Fondo sviluppo e coe-sione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coe-sione ».  

						
 
                              Art. 179 
 
 
                   Promozione turistica in Italia 
 
  1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito
nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le
attività culturali e per il turismo è istituito il  "Fondo  per  la
promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 20 milioni di
euro per l'anno 2020. Con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuati,  anche  avvalendosi  dell'Enit-Agenzia   nazionale   del
turismo, i soggetti destinatari delle  risorse  e  le  iniziative  da
finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine
del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.  Anche  in
ragione  dell'esigenza  di  assicurare  l'attuazione  tempestiva   ed
efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'articolo 16  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e  sono
aggiunti,  in  fine,   i   seguenti   periodi:   «Il   Consiglio   di
amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal
Ministro per i beni e le attività culturali e per  il  turismo,  con
funzioni di amministratore delegato, e  da  un  membro  nominato  dal
Ministro per i beni e le attività culturali  e  per  il  turismo  su
designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio
dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi,  uno  dei
quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e  da  due
supplenti, nominati  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attività culturali  e  per  il  turismo,  che  altresì  designa  il
Presidente.»; 
  b) al comma 6, il terzo periodo è soppresso. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  si  provvede  all'attuazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del  decreto-legge
n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio
2014, n.  106,  come  modificato  dal  comma  1.  Nei  trenta  giorni
successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo  adegua  il  proprio
statuto alle disposizioni  di  cui  all'articolo  16,  comma  5,  del
decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni  di
euro si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
All’articolo 179: al comma 1, lettera a), dopo le parole: « amministratore dele-gato, » sono inserite le seguenti: « sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, » e dopo le parole: « designato dal Mini-stro dell’economia e delle finanze » è inserito il seguente segno d’inter-punzione: « , »; al comma 3, dopo le parole: « pari a 20 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per l’anno 2020 ».  
 
 
                              Art. 180 
 
 
Ristoro ai  Comuni  per  la  riduzione  di  gettito  dell'imposta  di
              soggiorno e altre disposizioni in materia 
 
  1.     Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di  previsione  del
Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di
euro, per il ristoro  parziale  dei  comuni  a  fronte  delle  minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno
o del  contributo  di  sbarco  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche  del contributo di soggiorno
di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto  legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, in conseguenza  dell'adozione  delle  misure  di
contenimento del COVID-19. 
  2.     Alla ripartizione del Fondo  tra  gli  enti  interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  in  sede
Conferenza Stato-città ed autonomie  locali  da  adottare  entro  30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3.     All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dopo il comma 1-bis, è inserito  il  seguente:  «1-ter.  Il  gestore
della struttura ricettiva è responsabile del pagamento  dell'imposta
di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno  di  cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto  legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, con diritto di  rivalsa  sui  soggetti  passivi,  della
presentazione   della   dichiarazione,   nonché   degli    ulteriori
adempimenti previsti dalla  legge  e  dal  regolamento  comunale.  La
dichiarazione   deve    essere    presentata    cumulativamente    ed
esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  30  giugno  dell'anno
successivo  a  quello  in  cui  si  è  verificato   il   presupposto
impositivo, secondo le modalità approvate con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città  ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele
presentazione  della  dichiarazione  da  parte  del  responsabile  si
applica  la  sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per   cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato  o  parziale  versamento
dell'imposta di soggiorno e del contributo di  soggiorno  si  applica
una sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». 
  4.     All'articolo 4, comma 5-ter,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 196, le  parole  da  "nonché"  alla  fine  del  comma  sono
sostituite dalle seguenti:  "con  diritto  di  rivalsa  sui  soggetti
passivi,  della  presentazione  della  dichiarazione,  nonché  degli
ulteriori  adempimenti  previsti  dalla  legge  e   dal   regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente  ed
esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  30  giugno  dell'anno
successivo  a  quello  in  cui  si  è  verificato   il   presupposto
impositivo, secondo le modalità approvate con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città  ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge.  Per  l'omessa  o  infedele
presentazione  della  dichiarazione  da  parte  del  responsabile  si
applica  la  sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per   cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato  o  parziale  versamento
dell'imposta di soggiorno e del contributo di  soggiorno  si  applica
una sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.". 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 180: al comma 1, le parole: « Nell’anno 2020 » sono soppresse e dopo le parole: « 100 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per l’anno 2020 »; al comma 2, le parole: « in sede Conferenza » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di Conferenza »; al comma 3, capoverso 1-ter: al secondo periodo, le parole: « del presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione »; al terzo periodo, dopo le parole: « la sanzione amministrativa » sono inserite le seguenti: « pecuniaria del pagamento di una somma »; al quarto periodo, le parole: « una sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione »; al comma 4, le parole: « legge 21 giugno 2017, n. 196 » sono so-stituite dalle seguenti: « legge 21 giugno 2017, n. 96 », le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposi-zione », dopo le parole: « la sanzione amministrativa » sono inserite le seguenti: « pecuniaria del pagamento di una somma » e le parole: « una sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione ».  

						
 
                              Art. 181 
 
 
            Sostegno delle imprese di pubblico esercizio 
 
    
  1.  Anche  al  fine  di  promuovere  la  ripresa  delle   attività
turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  legge  25
agosto 1991, n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione  del  suolo  pubblico,  tenuto  conto  di
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater,  del  decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al  31  ottobre
2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione  di  spazi  ed  aree
pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446. 
  2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino  al  31
ottobre 2020, le domande di nuove concessioni  per  l'occupazione  di
suolo pubblico ovvero di ampliamento delle  superfici  già  concesse
sono presentate in via telematica  all'ufficio  competente  dell'Ente
locale, con allegata la sola planimetria, in deroga  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160  e  senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
  3.  Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento connesse all'emergenza da  COVID-19,  e  comunque  non
oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze,
strade e altri spazi aperti di interesse culturale  o  paesaggistico,
da parte dei soggetti di cui al  comma  1,  di  strutture  amovibili,
quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano,  attrezzature,  pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni, purchè  funzionali  all'attività  di
cui all'articolo 5 della legge  n. 287 del 1991, non  è  subordinata
alle autorizzazioni di  cui  agli  articoli  21  e  146  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3
è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo  6  comma  1,
lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380. 
  5. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 1, è  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-città ed autonomie locali  da  adottare  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui  ricorra
la condizione prevista  dal  comma  3  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto  medesimo  è  comunque
adottato. 
  6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265. 
 
All’articolo 181: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID- 19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utiliz

zazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbli-che, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l’oc-cupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l’oc-cupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis. 1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso pre-visto dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato »; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: « 4-bis. Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con mo-dalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscri-zione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività. 4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del com-mercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi li-beri, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in pos-sesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei proce-dimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della conces-sione »; al comma 6, le parole: « 127,5 milioni » sono sostituite dalle se-guenti: « 140 milioni »

 

						
 
                              Art. 182 
 
 
        Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico 
 
  1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour  operator  a
seguito delle misure di contenimento del  COVID-19,  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro
per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e  le  attività
culturali e per il turismo, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalità  di  ripartizione  e  assegnazione   delle   risorse   agli
operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo  conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 
  2. In riferimento ai beni del  demanio  marittimo  in  concessione,
tenuto conto degli effetti derivanti nel  settore  dall'emergenza  da
COVID-19 nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti
giuridici  e  la  parità  di  trattamento  tra  gli  operatori,   in
conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative  pertinenze
oggetto di riacquisizione già  disposta  o  comunque  avviata  o  da
avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli  operatori
proseguono  l'attività  nel  rispetto  degli  obblighi  inerenti  al
rapporto concessorio  già  in  atto,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo  34  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  e
gli  enti  concedenti  procedono  alla  ricognizione  delle  relative
attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati.  Le
disposizioni del presente comma non si applicano  in  riferimento  ai
beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, nè  quando
la  riacquisizione  dell'area  e   delle   relative   pertinenze   è
conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure
della decadenza del titolo per fatto del concessionario. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 25 milioni di  euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 182: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l’anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l’ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monu-menti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. 1-ter. Le disposizioni per l’attuazione del comma 1-bis sono ema-nate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefìci di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto »; il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall’articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di con-tenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o pro-seguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovi-bili, di cui all’articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree og-getto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto. L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall’atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario »; dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in consi-derazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l’accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive col

pite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l’Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all’attribuzione di un codice ATECO specifico nell’ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l’introduzione, nell’attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l’individuazione di tali aree ci si avvale: a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turi-sticoalberghiere di cui all’allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uf-ficiale n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l’individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi ag-giornamenti; b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indi-catori di densità turistica rilevati dall’Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente; c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, rela-tive all’individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore den-sità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, reli-gioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall’UNESCO, ovvero individuate nell’area delle città d’arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b) »; al comma 3, le parole: « dal comma 1, pari a 25 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35 milioni »; dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. All’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ap-portate le seguenti modificazioni: a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un anno" sono so-stituite dalle seguenti: "diciotto mesi"; b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi in-ternazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021"; c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: "11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con ef

fetto dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso eser-citato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all’e-stero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall’estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e va-lido per diciotto mesi dall’emissione. 12. L’emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il ter-mine di cui al primo periodo"; d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: "12-bis. La durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi pre-vista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, en-tro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell’importo versato. Li-mitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in re-lazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere ri-chiesto decorsi dodici mesi dall’emissione ed è corrisposto entro quattor-dici giorni dalla richiesta. 12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per l’anno 2021, per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vet-tore. L’indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell’indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1 milione di euro per l’anno 2021, si provvede, per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la pro-mozione del turismo in Italia di cui all’articolo 179, comma 1, del pre-sente decreto e, per l’anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle

risorse di cui all’articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286" ».

 

						
 
                              Art. 183 
 
 
                    Misure per il settore cultura 
 
  1.  All'articolo  89  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, il secondo periodo è  sostituito  dal  seguente  "I
Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di  245
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di  euro  per  la
parte corrente e 100 milioni di euro  per  gli  interventi  in  conto
capitale"; 
  b) al comma 2, le  parole:  "Con  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Con uno o più decreti"; 
  c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis.  Il  Fondo  di
cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di  50  milioni
di euro per  l'anno  2021  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
previa delibera del  CIPE  volta  a  rimodulare  e  ridurre  di  pari
importo, per il  medesimo  anno,  le  somme  già  assegnate  con  le
delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e  10/2018  al  Piano  operativo
"Cultura e turismo" di competenza del  Ministero  per  i  beni  e  le
attività culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze è autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le
occorrenti variazioni di bilancio.". 
  2. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo  emergenze
imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni  di
euro  per  l'anno  2020,  destinato  al  sostegno   delle   librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei  e  degli  altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma
3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite  derivanti
dall'annullamento,  in  seguito   all'emergenza   epidemiologica   da
Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con  uno  o  più
decreti del Ministro per i beni e le attività  culturali  e  per  il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle  risorse,
tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. 
  3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei  e  dei  luoghi
della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore  museale,  tenuto  conto
delle mancate  entrate  da  bigliettazione  conseguenti  all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di
100 milioni di euro per l'anno 2020. Le  somme  di  cui  al  presente
comma sono  assegnate  allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. 
  4. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge  30
aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche  per
l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita  sulla  base  della  media
delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in  deroga  ai
criteri  generali  e  alle  percentuali  di   ripartizione   previsti
dall'articolo 1 decreto del Ministero  dei  beni  e  delle  attività
culturali e del turismo 3 febbraio 2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014. Per l'anno 2022,  detti  criteri
sono   adeguati   in   ragione   dell'attività   svolta   a   fronte
dell'emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  delle  esigenze  di  tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. 
  5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a  valere  sul  Fondo
unico per lo spettacolo per  il  triennio  2018-2020,  diversi  dalle
fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo  del  contributo
fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019.  Con
uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e
per il turismo, adottati ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le  modalità  per
l'erogazione  della  restante  quota,  tenendo  conto  dell'attività
svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da  Covid-19,  della  tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli,  nonché,
in deroga alla durata triennale della  programmazione,  le  modalità
per l'erogazione dei contributi per l'anno  2021,  anche  sulla  base
delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno
2020.6.  Decorso  il  primo  periodo  di  applicazione  pari  a  nove
settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  aprile
2020,  n.  27,  gli  organismi  dello  spettacolo  dal  vivo  possono
utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo
unico dello spettacolo di cui alla legge  30  aprile  1985,  n.  163,
anche per integrare le misure di  sostegno  del  reddito  dei  propri
dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte  fissa  della
retribuzione continuativamente erogata prevista dalla  contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in
ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti. 
  7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
può adottare,  limitatamente  agli  stanziamenti  relativi  all'anno
2020, e nel limite delle risorse individuate con il  decreto  di  cui
all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o
più decreti ai sensi  dell'articolo  21,  comma  5,  della  medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste  per  i  crediti  di
imposta di cui alla sezione II del  capo  III  e  al  limite  massimo
stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge.  Nel  caso
in cui dall'attuazione del primo periodo derivino  nuovi  o  maggiori
oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti  delle  risorse
disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma
1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,
n. 27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Alle finalità  di  mitigazione  degli  effetti  subiti  dal
settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi
previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III  della  legge  di  14
novembre 2016, n. 220. 
  8. Il titolo di capitale  italiana  della  cultura  conferito  alla
città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno  2021.  La
procedura  di  selezione  relativa  al  conferimento  del  titolo  di
«Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  si  intende  riferita
all'anno 2022. 
  9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106,  dopo
le parole: ''di distribuzionè' sono aggiunte  le  seguenti:  ",  dei
complessi strumentali, delle società concertistiche  e  corali,  dei
circhi e degli spettacoli viaggianti". 
  10. Al di fine di sostenere la ripresa delle  attività  culturali,
il Ministero per i beni e le attività culturali  e  per  il  turismo
realizza una piattaforma digitale per  la  fruizione  del  patrimonio
culturale  e  di  spettacoli,  anche   mediante   la   partecipazione
dell'Istituto nazionale di promozione di cui  all'articolo  1,  comma
826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri
soggetti  pubblici  e  privati.  Con  i  decreti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  e
con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220,
per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge,
possono essere stabiliti condizioni o incentivi  per  assicurare  che
gli  operatori  beneficiari  dei  relativi   finanziamenti   pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per  le
finalità di cui al presente comma è  autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per l'anno 2020. 
  11. All'articolo 88,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile,  n.  27,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore del medesimo  decreto"  sono  sostituite  delle  seguenti:  "e
comunque  in  ragione  degli  effetti  derivanti  dall'emergenza   da
Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  medesimo
decreto e fino al 30 settembre 2020"; 
  b) il comma 2 è sostituito dal seguente "2. I soggetti  acquirenti
presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto,  o  dalla   diversa   data   della   comunicazione
dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita  istanza
di rimborso al  soggetto  organizzatore  dell'evento,  anche  per  il
tramite dei canali di vendita da quest'ultimo  utilizzati,  allegando
il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento  provvede
alla emissione di un voucher di pari importo al titolo  di  acquisto,
da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione  dei  voucher
previsti  dal  presente  comma  assolve  i  correlativi  obblighi  di
rimborso e non richiede alcuna forma di  accettazione  da  parte  del
destinatario"; 
  c) il comma 3 è abrogato. 
  12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3,  9  e  10,  pari  a  435
milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di  euro  per  l'anno
2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di  euro
per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 183: al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: « per l’anno 2021 » è inserito il seguente segno d’interpunzione: « , » e le parole: « Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle se-guenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione »; al comma 2, primo periodo, le parole: « Fondo emergenze im-prese e istituzioni culturali » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali », le parole: « 210 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 171,5 milioni di euro » e dopo le parole: « dell’intera filiera dell’editoria » sono inserite le se-guenti: « , compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai di-ritti d’autore »; al comma 3, la parola: « bigliettazione » è sostituita dalle se-guenti: « vendita di biglietti d’ingresso, »; al comma 4, le parole: « Fondo unico dello spettacolo » sono so-stituite dalle seguenti: « Fondo unico per lo spettacolo » e le parole: « dall’articolo 1 decreto del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « dall’articolo 1 del decreto del Ministro »; al comma 6, le parole: « Fondo unico dello spettacolo » sono so-stituite dalle seguenti: « Fondo unico per lo spettacolo »; al comma 7, terzo periodo, le parole: « legge di 14 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « legge 14 novembre » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all’articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione pre-vista dall’articolo 28, comma 1, della medesima legge, limitatamente al-l’anno 2020 »; dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: « 8-bis. Per l’anno 2023, il titolo di "Capitale italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è conferito alle città di Ber-gamo e di Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell’area sovraprovinciale maggiormente colpita dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia

presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immate-riale. 8-ter. All’articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 feb-braio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti parole: "A eccezione del-l’anno 2020," »; al comma 10, le parole: « Al di fine di sostenere » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di sostenere »; dopo il comma 10 è inserito il seguente: « 10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è in-crementata di 15 milioni di euro per l’anno 2020 »; al comma 11: all’alinea, le parole: « legge 24 aprile, n. 27 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 24 aprile 2020, n. 27 »; alla lettera b), capoverso 2: al secondo periodo, dopo la parola: « provvede » sono inse-rite le seguenti: « al rimborso o » e le parole: « di pari importo al titolo di acquisto » sono sostituite dalle seguenti: « di importo pari al prezzo del titolo di acquisto » ; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L’organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione del-l’artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l’organizzatore provvede immedia-tamente al rimborso con restituzione della somma versata »; dopo la lettera b) è inserita la seguente: « b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a decor-rere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all’arti-colo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di ac-cesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori in-teressati dalle citate misure di contenimento, nonché comunque ai sog-getti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il ter-mine di trenta giorni per la presentazione dell’istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" »;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: « 11-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 88, comma 2, del decre-tolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del pre-sente articolo, si applicano anche ai voucher già emessi alla data di en-trata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 11-ter. All’articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "190 mi-lioni". 11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distri-buzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall’attuazione delle pre-scrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall’emergenza epi-demiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ri-partite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All’onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2020, del Fondo di cui al-l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ri-finanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto »; al comma 12, le parole: « All’onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10 » sono sostituite dalle seguenti: « All’onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter » e le parole: « 435 milioni » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 441,5 milioni »; alla rubrica, le parole: « settore cultura » sono sostituite dalle se-guenti: « settore della cultura ».

 
 
                              Art. 184 
 
 
                            Fondo cultura 
 
  1. è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione
di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di
investimenti e altri interventi  per  la  tutela,  la  fruizione,  la
valorizzazione  e  la  digitalizzazione  del   patrimonio   culturale
materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per  i  beni  e  le
attività culturali e per il turismo, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e  condizioni
di funzionamento del fondo. 
  2. La dotazione del fondo  può  essere  incrementata  dall'apporto
finanziario di  soggetti  privati,  comprese  le  persone  giuridiche
private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile. 
  3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e
le attività culturali e  per  il  turismo  l'Istituto  nazionale  di
promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28  dicembre
2015, n. 208  può  svolgere,  anche  tramite  società  partecipate,
l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative
di cui al comma 1, nonché le  relative  attività  di  assistenza  e
consulenza, con oneri a carico del fondo. 
  4. Il decreto di cui al comma 1  può  destinare  una  quota  delle
risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per  la  concessione
di contributi in  conto  interessi  e  di  mutui  per  interventi  di
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il  fondo  di
cui al presente comma è gestito e  amministrato  a  titolo  gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le
modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Il Fondo di cui al  comma  1  può  essere  incrementato,  nella
misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante  corrispondente
riduzione  delle  risorse   del   Fondo   sviluppo   e   coesione   -
programmazione 2014-2020 - di cui  all'articolo  1,  comma  6,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa  delibera  del  CIPE  volta  a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le  somme
già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e  10/2018
al Piano operativo "Cultura e turismo" di  competenza  del  Ministero
per i beni e le attività culturali e per  il  turismo.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 184: al comma 1, primo periodo, le parole: « investimenti e altri inter-venti per la tutela » sono sostituite dalle seguenti: « investimenti e al sup-porto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro »; al comma 2, le parole: « di cui dal titolo II » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al titolo II » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« L’apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un’ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura »; al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « per l’anno 2021 » è inserito il seguente segno d’interpunzione: « , » e le parole: « Fondo svi-luppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione »; dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’e-ducazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all’iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbs Pietà, Giotto, la cap-pella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 »; al comma 6, le parole: « 50 milioni » sono sostituite dalle se-guenti: « 52 milioni »; alla rubrica, la parola: « cultura » è sostituita dalle seguenti: « per la cultura ».

 

						
 
                              Art. 185 
 
 
            Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   i   Commissari   liquidatori   dell'IMAIE    in
liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010,
n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010,  n.
100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche
dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione  è
indicata, come  voce  distinta  dal  residuo  attivo,  l'entità  dei
crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e  sono  altresì
indicati  i  nominativi  dei  creditori   dell'ente   e   i   crediti
complessivamente  riferibili  ad   artisti,   interpreti,   esecutori
dell'area  musicale  e  quelli  riferibili  ad  artisti,  interpreti,
esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati  passivi
esecutivi  per  i  quali  sia  stato  autorizzato  il  pagamento  dei
creditori. 
  2. Ai crediti di cui al comma 1 si  applica  il  termine  stabilito
dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio  1992,  n.  93,  con
decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai
sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in  attuazione
del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per  i  titolari  dei
crediti ammessi agli  stati  passivi  i  cui  nominativi  sono  stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda,  n.  130  del  3
novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente decreto. 
  3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo
attivo, comprese le somme relative  ai  diritti  non  esercitati  nei
termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato
per  la  successiva  riassegnazione  allo  stato  di  previsione  del
Ministero per i beni e le attività culturali  e  per  il  turismo  e
ripartite in favore degli artisti, interpreti ed  esecutori,  secondo
le modalità definite con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attività  culturali  e  per  il   turismo,   anche   tenendo   conto
dell'impatto  economico  conseguente  all'adozione  delle  misure  di
contenimento del COVID-19. 
  4. Al termine della procedura di esecuzione  dell'ultimo  piano  di
riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le  ulteriori
somme relative ai diritti non esercitati nei  termini  stabiliti,  è
versato all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali e per  il  turismo  e  ripartito  in  favore  dei
medesimi soggetti secondo  le  modalità  definite  con  decreto  del
Ministro per i beni  e  le  attività  culturali  e  per  il  turismo
adottato ai sensi del comma 3. 
  5. è abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto  legislativo
15 marzo 2017, n. 35. 
 
All’articolo 185: al comma 2, le parole: « della presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »; il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini sta-biliti, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le atti-vità culturali e per il turismo e sono ripartite in favore degli artisti, in-terpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che intermediano diritti connessi al diritto d’autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell’impatto economico conseguente all’adozione delle mi-sure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei de-stinatari ».  
  Al capo I del titolo VIII, dopo l’articolo 185 è aggiunto il seguente: « Art. 185-bis. – (Patrimonio culturale immateriale tutelato dall’U-NESCO) – 1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e

alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell’Organizza-zione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNE-SCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimo-nio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa ese-cutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in rela-zione ad essa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».

 

						

Capo II
Misure per l'editoria

 
                              Art. 186 
 
 
         Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari 
 
  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge  24  aprile  2017  n.  50,
convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n.  96,  come
modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  il
comma  1-ter  è  sostituito  dal  seguente:  "1-ter.   Limitatamente
all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai
medesimi soggetti ivi contemplati, nella  misura  unica  del  50  per
cento del valore degli investimenti effettuati, e in  ogni  caso  nei
limiti dei regolamenti dell'Unione europea  richiamati  al  comma  1,
entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce  tetto
di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni  di  euro
per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali  quotidiani
e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli
investimenti pubblicitari effettuati  sulle  emittenti  televisive  e
radiofoniche  locali  e  nazionali,  analogiche   o   digitali,   non
partecipate  dallo  Stato.  Alla   copertura   del   relativo   onere
finanziario  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse   del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni
di euro sulla quota  spettante  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante  al  Ministero
dello sviluppo economico.  Ai  fini  della  concessione  del  credito
d'imposta si applicano, per i profili  non  derogati  dalla  presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 16  maggio  2018,  n.  90.  Per
l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma
1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il  1°
ed il 30 settembre del medesimo  anno,  con  le  modalità  stabilite
nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche  trasmesse  nel
periodo compreso tra il 1° ed  il  31  marzo  2020  restano  comunque
valide. Per le finalità di cui al presente comma, il  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura  di
32,5 milioni di euro per l'anno 2020.". 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  32,5
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265.
 
All’articolo 186: al comma 1: all’alinea, le parole: « con modificazione » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »; al capoverso 1-ter, quarto periodo, le parole: « sulla quota » sono sostituite dalle seguenti: « alla quota ».  

						
 
                              Art. 187 
 
 
         Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali 
 
  1. Limitatamente  all'anno  2020,  per  il  commercio  di  giornali
quotidiani e  di  periodici  e  dei  relativi  supporti  integrativi,
l'imposta sul valore  aggiunto  di  cui  all'articolo  74,  comma  1,
lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta  disposizione,
in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito  a
titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i  giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e  quelli  ceduti
unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 187: al comma 1, le parole: « 26 ottobre 1974, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: « 26 ottobre 1972, n. 633 ».  

						
 
                              Art. 188 
 
 
      Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali 
 
  1. Per l'anno 2020,  alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  di
periodici iscritte al registro degli operatori  di  comunicazione  è
riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per  cento  della  spesa
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la
stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per
l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.  Per  il  riconoscimento
del  credito  d'imposta  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 4, commi 182,  183,  184,  185  e  186  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito  d'imposta  di  cui  al
presente comma non è  cumulabile  con  il  contributo  diretto  alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, di  cui  all'articolo  2,
commi 1 e 2, della legge 26  ottobre  2016,  n.  198,  e  al  decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili,  le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma  6,  del  decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo
per  il  pluralismo  e  l'innovazione   dell'informazione,   di   cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per  le  predette
finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per
l'anno 2020. Le  risorse  destinate  al  riconoscimento  del  credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  sono
trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
- fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 

						
 
                              Art. 189 
 
 
                      Bonus una tantum edicole 
 
  1. A titolo  di  sostegno  economico  per  gli  oneri  straordinari
sostenuti per dallo svolgimento  dell'attività  durante  l'emergenza
sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche
esercenti punti vendita esclusivi per  la  rivendita  di  giornali  e
riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione,  è
riconosciuto un contributo una tantum  fino  a  500  euro,  entro  il
limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di
spesa. 
  2. Il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al comma  1,
nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta
al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del
Consiglio dei ministri.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse
disponibili  rispetto  alle  richieste  ammesse,  si   procede   alla
ripartizione delle stesse tra i beneficiari in  misura  proporzionale
al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1. 
  3. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i  termini  per
la presentazione della domanda di cui al comma 2. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del
Fondo per il pluralismo e  l'innovazione  dell'informazione,  di  cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della
quota spettante alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  che  è
corrispondentemente incrementato di 7  milioni  di  euro  per  l'anno
2020.  All'incremento  del  predetto  fondo  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 265.
 
All’articolo 189: al comma 1, le parole: « per dallo svolgimento » sono sostituite dalle seguenti: « per lo svolgimento ».  

						
 
                              Art. 190 
 
 
              Credito d'imposta per i servizi digitali 
 
  1. Per l'anno 2020,  alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  di
periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione,  che
occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è  riconosciuto
un credito d'imposta pari al  30  per  cento  della  spesa  effettiva
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei  servizi  di  server,
hosting e manutenzione evolutiva per  le  testate  edite  in  formato
digitale,  e   per   information   technology   di   gestione   della
connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro  il  limite
di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi  e  nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis". 
  2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1,
nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del regolamento UE  ivi
indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel  caso  di
insufficienza  delle  risorse  disponibili  rispetto  alle  richieste
ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i  beneficiari
in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante
calcolato ai sensi del comma 1. 
  3. Le  spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 109 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, recante  il  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi. L'effettuazione di tali spese  deve  risultare  da  apposita
attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1,
lettera a), e 3, del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
legittimati a rilasciare il visto di  conformità  dei  dati  esposti
nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti  che  esercitano  la
revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice
civile. 
  4. Il  credito  d'imposta  è  alternativo  e  non  cumulabile,  in
relazione a medesime voci  di  spesa,  con  ogni  altra  agevolazione
prevista  da  normativa  statale,  regionale  o  europea  salvo   che
successive  disposizioni  di  pari  fonte  normativa  non   prevedano
espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il  credito
d'imposta  di  cui  al  presente  comma  non  è  cumulabile  con  il
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani  e  periodici,
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre  2016,  n.
198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. 
  5.  Il  credito  d'imposta  è   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i  servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate, pena  lo  scarto  del  modello
F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare
del credito d'imposta utilizzato in compensazione  risulti  eccedente
l'importo spettante. 
  6. Il credito d'imposta è revocato nel caso  che  venga  accertata
l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in  cui
la  documentazione  presentata  contenga  elementi  non  veritieri  o
risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d'imposta è  disposta  solo  nel  caso  in  cui  dagli  accertamenti
effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la
misura del  beneficio  concesso.  Ai  fini  del  recupero  di  quanto
indebitamente  fruito,  si  applica  l'articolo  1,  comma   6,   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini  per
la presentazione della domanda di cui al comma 2. 
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per  le  predette
finalità il suddetto Fondo è incrementato di 8 milioni di euro  per
l'anno 2020. Le  risorse  destinate  al  riconoscimento  del  credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  sono
trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
- fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede  ai
sensi dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 190: al comma 2, primo periodo, le parole: « del regolamento UE » sono sostituite dalle seguenti: « del citato regolamento (UE) n. 1407/ 2013 »; al comma 4, primo periodo, le parole: « a medesime » sono so-stituite dalle seguenti: « alle stesse »; al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « deve essere pre-sentato » sono inserite le seguenti: « a pena di scarto » e le parole: « , pena lo scarto del modello F24 » sono soppresse.  

						
 
                              Art. 191 
 
 
Procedura straordinaria  semplificata  per  l'accesso  ai  contributi
                       diretti per l'editoria 
 
  1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di  legge  del
rateo del contributo all'editoria in favore  delle  imprese  indicate
all'articolo 2, comma  1,  lettere  a),  b),  c)  e  d)  del  decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto
per l'annualità 2019, non si applica quanto  previsto  dall'articolo
11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta
ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in  sede  di
saldo, ai sensi dell'articolo  11,  comma  6,  del  medesimo  decreto
legislativo. 
 
 
 

						
 
                              Art. 192 
 
 
      Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI 
 
  1.  All'articolo  16-quinquies,  comma  2,  secondo  periodo,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «30 giugno  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 
 
 
All’articolo 192: la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroga di un termine re-lativo alla procedura di riequilibrio dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ».  

						
 
                              Art. 193 
 
 
Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione
                              in deroga 
 
  1.  Ferma  restando   l'erogazione   dei   trattamenti   di   cassa
integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo  la  procedura  di
cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche
ai  giornalisti  dipendenti  iscritti   alla   gestione   sostitutiva
dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti   italiani
(INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi  del
comma 1 dello stesso articolo 22 è accreditata presso l'INPGI. A tal
fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari
dei  suddetti  trattamenti  e,  entro  il  mese  successivo,  l'INPGI
presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine  di  ottenere
le somme relative alla contribuzione figurativa. 
 
 
 

						
 
                              Art. 194 
 
 
   Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria 
 
  1. All'articolo 11, comma  2-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le parole:  «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2021». 
  2.  All'attuazione  della   presente   disposizione   si   provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato. 
 
 
 
All’articolo 194: al comma 1, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».  

						
 
                              Art. 195 
 
 
                  Fondo emergenze emittenti locali 
 
  1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive  locali  di
continuare a svolgere il servizio di interesse  generale  informativo
sui territori attraverso la quotidiana produzione e  trasmissione  di
approfondita  informazione  locale  a  beneficio  dei  cittadini,  è
stanziato nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico l'importo di 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  che
costituisce  tetto  di  spesa,  per  l'erogazione  di  un  contributo
straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione  del
contagio   da   COVID-19.   Le   emittenti   radiotelevisive   locali
beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi  di  comunicazione
istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri
spazi informativi.   Il  contributo  è  erogato  secondo  i  criteri
previsti  con  decreti  del  Ministro   dello   sviluppo   economico,
contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento  degli
oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto  2017,
n. 146. 
  2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
All’articolo 195: alla rubrica, la parola: « emergenze » è sostituita dalle seguenti: « per emergenze relative alle ».  
  Al capo II del titolo VIII, dopo l’articolo 195 sono aggiunti i se-guenti: « Art. 195-bis. – (Disposizioni in materia di tutela del diritto d’au-tore) – 1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l’Autorità per le ga-ranzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi. 2. Al comma 31 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se l’inottemperanza ri-guarda ordini impartiti dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun sog-getto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro dieci-mila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione". Art. 195-ter. – (Modifiche all’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416) – 1. All’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell’editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma. In caso di fallimento dell’editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell’attività dell’impresa per la sua migliore liqui-dazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere

del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una pe-rizia sull’ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell’articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14" ».

 

						

Capo III
Misure per le infrastrutture e i trasporti

 
                              Art. 196 
 
 
           (Interventi a favore delle imprese ferroviarie) 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  il  settore  ferroviario  per  i  danni
derivanti  dalla  contrazione  del  traffico  ferroviario   a   causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa  di
115 milioni di euro per l'anno 2020  a  favore  di  Rete  Ferroviaria
Italiana S.p.A. a compensazione dei  minori  introiti  relativi  alla
riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. 
  2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A
dispone una riduzione del canone per  l'utilizzo  dell'infrastruttura
ferroviaria  per  i  servizi  ferroviari  passeggeri  e   merci   non
sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota  eccedente
la copertura del  costo  direttamente  legato  alla  prestazione  del
servizio ferroviario di cui all'articolo 17,  comma  4,  del  decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112. 
  3. Per le stesse finalità di cui  al  comma  1  e  allo  scopo  di
promuovere la ripresa del  traffico  ferroviario  è  autorizzata  la
spesa di 155 milioni di  euro  per  l'anno  2020  a  favore  di  Rete
Ferroviaria  Italiana  S.p.A.  Lo  stanziamento  di  cui  al  periodo
precedente è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  dai  costi
netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso  al
fine di disporre, dal 1 luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro
il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione  del  canone
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria: 
  a) pari al 60 per cento della  quota  eccedente  la  copertura  del
costo direttamente legato alla prestazione del  servizio  ferroviario
di cui all'articolo 17,comma 4, del  decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri  non  sottoposti  ad
obbligo di servizio pubblico; 
  b) pari al 40 per cento della  quota  eccedente  la  copertura  del
costo direttamente legato alla prestazione del  servizio  ferroviario
di cui all'articolo 17,comma 4, del  decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci. 
  4. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la
riduzione di cui al comma 3 è determinato sulla base  delle  vigenti
misure di regolazione  definite  dall'Autorità  di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011  n.
214. 
  5. Il residuo dello stanziamento di cui  al  comma  3,  conseguente
anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a  quelli  previsti
dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il
1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, è  destinato  a  compensare  il
gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale   delle   minori
entrate   derivanti   dal   gettito   del   canone   per   l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020. Entro il  30  aprile
2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e  all'Autorità  di  regolazione  dei
trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  complessivi
270  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 265. 
 
All’articolo 196: al comma 3, alinea, le parole: « 1 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio ».  

						
 
                              Art. 197 
 
 
                      (Ferrobonus e Marebonus) 
 
  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647,  della  legge
28  dicembre  2015,  n.   208,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648,  della  legge
28  dicembre  2015,  n.   208,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  è
autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di  euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
             
 
 

						
 
                              Art. 198 
 
 
         Istituzione fondo compensazione danni settore aereo 
 
  1.  In  considerazione  dei  danni   subiti   dall'intero   settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19,  è
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020,  per
la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali,  diversi
da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto - legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, in possesso  del  prescritto  Certificato  di  Operatore
Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di  trasporto
aereo di passeggeri  rilasciati  dall'Ente  nazionale  dell'aviazione
civile, che impieghino aeromobili con una capacità  superiore  a  19
posti. L'accesso al fondo di cui  al  presente  comma  è  consentito
esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con
base di servizio in Italia ai sensi del regolamento  (UE)  5  ottobre
2012 n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da  essi  utilizzati
per lo svolgimento della propria attività,  trattamenti  retributivi
comunque non  inferiori  a  quelli  minimi  stabiliti  dal  Contratto
Collettivo  Nazionale  del  settore  stipulato  dalle  organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale. Con decreto adottato dal Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite   le
modalità di applicazione della  presente  disposizione.  L'efficacia
della presente disposizione è subordinata  all'autorizzazione  della
Commissione europea ai sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  130  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
All’articolo 198: al comma 1: al secondo periodo, dopo le parole: « agli operatori che » sono inserite le seguenti: « alla data di presentazione della domanda di ac-cesso » e le parole: « regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012 »; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo pe-riodo »; alla rubrica, le parole: « fondo compensazione danni » sono so-stituite dalle seguenti: « di un fondo per la compensazione dei danni su-biti dal ».  

						
 
                              Art. 199 
 
 
 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi 
 
  1. In considerazione del  calo  dei  traffici  nei  porti  italiani
derivanti dall'emergenza COVID - 19, le Autorità di sistema portuale
e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilità di bilancio  e  fermo  quanto  previsto  dall'articolo
9-ter del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
  a)  possono  disporre,  la  riduzione   dell'importo   dei   canoni
concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione,  agli
articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di  quelli
relativi alle concessioni per la gestione  di  stazioni  marittime  e
servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione  all'anno  2020
ed ivi compresi  quelli  previsti  dall'articolo  92,  comma  2,  del
decreto - legge 17 marzo  2020,  n.  18,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri  di
bilancio,  allo  scopo  anche  utilizzando  il  proprio   avanzo   di
amministrazione; la riduzione  di  cui  alla  presente  lettera  può
essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio
2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver  subito  nel
periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il  30  giugno  2020,  una
diminuzione del fatturato pari  o  superiore  al  20  per  cento  del
fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno  2019  e,  per  i
canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in  favore  dei
concessionari che  dimostino  di  aver  subito  subito,  nel  periodo
compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione
del fatturato  pari  o  superiore  al  20  per  cento  del  fatturato
registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019; 
  b) sono autorizzate  a  corrispondere,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore  di  lavoro
portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,
un contributo, nel limite massimo di 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione  a  ciascuna
minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente  mese  dell'anno
2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del
sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID  -19.  Tale
contributo è erogato dalla stessa Autorità di  sistema  portuale  o
dall'Autorità portuale ed è cumulabile con l'indennità di  mancato
avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma  15,  della  legge  28
gennaio 1994, n. 84. 
  2. In relazione al rilievo esclusivamente  locale  della  fornitura
del  lavoro  portuale  temporaneo  e  al  fine  di  salvaguardare  la
continuità delle operazioni portuali presso gli  scali  del  sistema
portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo  quanto
previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre  2018,  n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16  novembre  2018,  n.
130, le autorizzazioni attualmente  in  corso,  rilasciate  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  sono  prorogate
di due anni. 
  3. Al  fine  di  ridurre  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di  prevenzione  e
contenimento adottate: 
  a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo
16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute
tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, è prorogata di 12 mesi; 
  b) la durata  delle  concessioni  rilasciate  nei  porti  ai  sensi
dell'articolo 36 del codice  della  navigazione  e  dell'articolo  18
delle legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per  la
gestione di stazioni marittime e servizi di  supporto  a  passeggeri,
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, è  prorogata  di  12
mesi; 
  c) la  durata  delle  concessioni  per  il  servizio  di  rimorchio
rilasciate ai sensi dell'articolo101  del  codice  della  navigazione
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, è  prorogata  di  12
mesi. 
  4. La proroga di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  3  non  si
applica in presenza di procedure di  evidenza  pubblica  relative  al
rilascio delle autorizzazioni  o  delle  concessioni  previste  dagli
articoli  16  e  18  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  ovvero
dell'articolo 36 del codice  della  navigazione,  già  definite  con
l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. 
  5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del
medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori
del magazzinaggio e supporto ai trasporti. 
  6.  Al  fine  di   mitigare   gli   effetti   economici   derivanti
dall'emergenza COVID - 19 ed assicurare la continuità  del  servizio
di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di  cui
all'articolo 14, comma 1- quinquies, della legge 28 gennaio 1994,  n.
84, nel limite complessivo di euro 24 milioni  per  l'anno  2020,  un
indennizzo per le ridotte  prestazioni  di  ormeggio  rese  da  dette
società dal 1°  febbraio  2020  al  31  dicembre  2020  rispetto  ai
corrispondenti mesi dell'anno 2019. 
  7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6, è istituito  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  un  fondo,  con  una
dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato: 
  a) nella misura di complessivi  euro  6  milioni  a  finanziare  il
riconoscimento dei benefici previsti  dal  comma  1  da  parte  delle
Autorità di sistema portuale  o  dell'Autorità  portuale  di  Gioia
Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini; 
  b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione,  per
il tramite  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'indennizzo di cui al comma 6. 
  8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7,
nonché alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione,
eventualmente utilizzabili da ciascuna  delle  Autorità  di  sistema
portuale e delle Autorità portuali per le  finalità  del  comma  1,
lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro  per  l'anno
2020. 
  9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni  dei  traffici  portuali
merci e passeggeri riconducibili all'emergenza  COVID-19,  fino  allo
scadere  dei  sei  mesi  successivi  alla  cessazione   dello   stato
d'emergenza, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità  portuale
di  Gioia  Tauro  possono,  con  provvedimento  motivato,   destinare
temporaneamente aree e banchine di  competenza  a  funzioni  portuali
diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti. 
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di
euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni  di  euro
in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento,  per  l'anno  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 199: al comma 1: alla lettera a), dopo le parole: « decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, » e le parole: « che dimostino di aver subìto subìto » sono sostituite dalle seguenti: « che dimostrino di aver subìto »; alla lettera b), dopo le parole: « a legislazione vigente » sono inserite le seguenti: « e nel rispetto degli equilibri di bilancio », le pa-role: « nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 4 milioni

di euro per l’anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno » e le parole: « ed è cu-mulabile con l’indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all’articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 » sono soppresse; al comma 3: alla lettera b), le parole: « delle legge » sono sostituite dalle seguenti: « della legge »; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio fer-roviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi »; al comma 8, le parole: « e delle Autorità portuali » sono sostituite dalle seguenti: « e dall’Autorità portuale di Gioia Tauro »; dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: « 8-bis. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzio-nale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell’ultimo trien-nio". 8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell’ambito dell’emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di sal-vaguardia della salute adottate a seguito dell’emergenza da COVID-19. 8-quater. Con riguardo alla società capogruppo e alle società del gruppo di cui all’articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 set-tembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano in-tervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del

citato articolo 26, l’atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifi-che apportate all’atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell’attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4,95 mi-lioni di euro per l’anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 »; al comma 10, le parole da: « dal presente articolo » fino a: « in-debitamento » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 7, 8 e 10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebita-mento »; dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: « 10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Le disponibilità del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorità di si-stema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per ef-fetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica. 10-ter. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020, sono destinate a com-pensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto, nel periodo compreso tra il 1° feb-braio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o su-periore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo pe-riodo dell’anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi so-stenuti. 10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema por-tuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter. 10-quinquies. L’efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10- ter del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, para-grafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autoriz-zazione della Commissione europea ».

 
  Dopo l’articolo 199 è inserito il seguente: « Art. 199-bis. (Disposizioni in materia di operazioni portuali) – 1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall’epidemia da CO-VID- 19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) del comma 4 è abrogata; b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgi-mento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all’impresa o al-l’agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispetti-vamente, ai commi 2 e 5 dell’articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che: a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati; b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all’organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusiva-mente allo svolgimento di tali operazioni; c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cau-zione. 4-ter. L’autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa ve-rifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7". 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l’at-tuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativa-mente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissa-zione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di eco-nomicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio ».  
 
                              Art. 200 
 
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 
 
  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e
regionale di passeggeri oggetto di obbligo  di  servizio  pubblico  a
seguito   degli    effetti    negativi    derivanti    dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, è istituito presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di
500 milioni di euro  per  l'anno  2020,  destinato  a  compensare  la
riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal
23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media  dei  ricavi
tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo  del
precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti  delle  risorse
disponibili,  anche  alla  copertura  degli   oneri   derivanti   con
riferimento ai servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  regionale
dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del  presente
decreto. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente decreto, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalità  per  il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese  di
trasporto pubblico locale  e  regionale,  alla  gestione  governativa
della  ferrovia  circumetnea,  alla   concessionaria   del   servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero, alla  gestione  governativa
navigazione laghi e agli enti affidanti  nel  caso  di  contratti  di
servizio   grosscost.   Tali   criteri,   al    fine    di    evitare
sovracompensazioni, sono  definiti  anche  tenendo  conto  dei  costi
cessanti,   dei   minori   costi   di   esercizio   derivanti   dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti   in
conseguenza della medesima emergenza. 
  3. In considerazione  delle  riduzioni  dei  servizi  di  trasporto
pubblico passeggeri  conseguenti  alle  misure  di  contenimento  per
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione,  in
relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza  e
per i servizi ferroviari interregionali indivisi,le disposizioni  che
prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di  sanzioni
o penali in ragione delle minori  corse  effettuate  o  delle  minori
percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al  31
dicembre 2020. 
  4. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio da  COVID-19,  l'erogazione  alle  Regioni  a
statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma
4, del decreto  -  legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa  all'anno
2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020. 
  5. La ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 sul
fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135, è effettuata, fermo restando quanto previsto  dal  comma  2-
bis,dell'articolo 27, del decreto - legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito con modificazioni dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,
applicando le modalità stabilite  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  11  marzo  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148,e successive modificazioni. 
  6. Al fine di garantire l'operatività delle imprese  di  trasporto
pubblico di passeggeri, le autorità competenti di  cui  all'articolo
2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23  ottobre  2007,  erogano  alle  stesse
imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per
cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020. 
  7.  Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  di  favorire   lo   sviluppo   degli
investimenti  e  il  perseguimento  più  rapido  ed  efficace  degli
obiettivi di rinnovo del  materiale  rotabile  destinato  ai  servizi
stessi, per le regioni, gli enti locali e i  gestori  di  servizi  di
trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano  sino  al  31
dicembre 2024 le disposizioni che prevedono  un  cofinanziamento  dei
soggetti  beneficiari  nell'acquisto  dei  mezzi.  Per  le   medesime
finalità di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30
giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi
ad  alimentazione  alternativa,  qualora  non  sia  presente   idonea
infrastruttura per l'utilizzo di tali  mezzi.  è  autorizzato,  fino
alla data del 30 giugno  2021,  l'acquisito  di  autobus  tramite  la
convenzione ConsipAutobus 3  stipulata  il  2  agosto  2018,  nonché
l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing. 
  8. Fino al 30 giugno 2021,  le  risorse  statali  previste  per  il
rinnovo  del  materiale  rotabile   automobilistico   e   ferroviario
destinato al trasporto pubblico locale  e  regionale  possono  essere
utilizzate,  entro  il  limite  massimo  del   5   per   cento,   per
l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere  i  rischi
epidemiologici per i passeggeri ed il personale  viaggiante.  Per  le
finalità di cui al precedente periodo ed  a  valere  sulle  medesime
risorse, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  anche
mediante apposite  convenzioni  sottoscritte  con  Enti  pubblici  di
ricerca o Istituti universitari, promuove  uno  o  più  progetti  di
sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente  con  le
misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, ed all'articolo 1 del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.
19,  nonché  dai  relativi  provvedimenti  attuativi,  l'indice   di
riempimento dei mezzi  di  trasporto,  garantendo  la  sicurezza  dei
passeggeri e del personale viaggiante. 
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  a  500
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
 
 
 
All’articolo 200: al comma 1, primo periodo, le parole: « oggetto di » sono sosti-tuite dalle seguenti: « sottoposto a »; al comma 2, primo periodo, le parole: « della presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »; al comma 5, dopo le parole: « è effettuata » sono inserite le se-guenti: « senza l’applicazione di penalità »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: « 5-bis. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è au-torizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell’80 per cento delle risorse a decorrere dall’anno 2019, sulla base delle informazioni tra-smesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all’attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale. 5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffu-sione del contagio da COVID-19, l’assegnazione e l’erogazione alle re-gioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e dell’articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate in un’unica soluzione, sulla base delle in-formazioni già trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono as-segnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell’articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già pre-sentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-creto »; dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giu-gno 2021, in deroga all’articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all’articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

al comma 8: al primo periodo, le parole: « per l’attrezzaggio dei relativi par-chi finalizzato » sono sostituite dalle seguenti: « per l’installazione di do-tazioni sui relativi mezzi, finalizzate » e sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: « , nonché per il finanziamento di progetti relativi all’ac-quisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all’utilizzo di detti mezzi per l’integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti »; al secondo periodo, le parole: « ed all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, » sono sostituite dalle seguenti: « e dall’ar-ticolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, »; dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-bis. Le risorse previste dall’articolo 30, comma 14-ter, nono pe-riodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come incrementate dall’articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

 
  Dopo l’articolo 200 è inserito il seguente: « Art. 200-bis. – (Buono viaggio) – 1. Al fine di sostenere la ri-presa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, un’efficace distri-buzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previ-sione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, in favore delle persone fi-sicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non supe-riore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti ef-fettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono ce-dibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rile

vano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione eco-nomica equivalente. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, se-condo i seguenti criteri: a) una quota pari all’80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato; b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 mi-lione di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati. 3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio. 4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici de-rivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico. 5. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».

 

						
 
                              Art. 201 
 
 
                    Incremento Fondo salva-opere 
 
  1. Al  fine  di  garantire  il  rapido  completamento  delle  opere
pubbliche,  di  tutelare  i  lavoratori  e  sostenere  le   attività
imprenditoriali a  seguito  del  contagio  da  COVID  -19,  il  Fondo
salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno  2020.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma  si  provvede
ai sensi dell'articolo 265. 
  2. Pe le medesime finalità di cui al comma 1,  l'erogazione  delle
risorse  del  Fondo  salva-opere  in  favore   dei   sub-appaltatori,
sub-affidatari   e   i    sub-fornitori,    che    hanno    trasmesso
all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente  generale  la
documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data  del  24
gennaio  2020,  è  effettuata,  ai  sensi  dell'articolo  47,  comma
1-quinquies del citato decreto legge n. 34  del  2019,  per  l'intera
somma spettante ai sensi del comma 1-bis del  medesimo  articolo  47,
con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui  al  settimo
ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47. 
 
 
All’articolo 201: al comma 2, le parole: « Pe le medesime » sono sostituite dalle seguenti: « Per le medesime » e le parole: « i sub-fornitori » sono sosti-tuite dalla seguente: « sub-fornitori ».  

						
 
                              Art. 202 
 
 
                           Trasporto aereo 
 
  1.  All'articolo  79  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"; 
  b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  "3.  Per  l'esercizio  dell'attività  d'impresa  nel  settore  del
trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di
una   nuova   società   interamente   controllata   dal    Ministero
dell'economia e delle finanze ovvero controllata da  una  società  a
prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della
presente  disposizione  è   subordinata   all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
  4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il  Ministro  dello
sviluppo economico  e  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, e sottoposto alla registrazione della Corte dei  Conti,  che
rappresenta l'atto costitutivo della società, è definito  l'oggetto
sociale,  il  capitale  sociale  iniziale  e  ogni   altro   elemento
necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con
lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della  società,
sono nominati gli organi sociali per il primo periodo  di  durata  in
carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai  sensi
dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i
criteri, in  riferimento  al  mercato,  per  la  remunerazione  degli
amministratori  investiti  di  particolari  cariche  da   parte   del
consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo  2389,  comma  3,
del  codice  civile.  Le  successive  modifiche  allo  statuto  e  le
successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate
a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze
è autorizzato a partecipare al capitale sociale e  a  rafforzare  la
dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un
apporto complessivo  di  3.000  milioni  di  euro,  da  sottoscrivere
nell'anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi  aumenti
di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società  a
prevalente partecipazione pubblica. 
  4-bis. La società di cui al comma 3 redige senza indugio un  piano
industriale di  sviluppo  e  ampliamento  dell'offerta,  che  include
strategie strutturali di prodotto. La società può costituire una  o
più società controllate o partecipate per la gestione  dei  singoli
rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con  altri
soggetti pubblici e privati, nazionali  ed  esteri.  La  società  è
altresì autorizzata ad acquistare e prendere  in  affitto,  anche  a
trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza  di
trasporto  aereo  rilasciata  dall'Ente  Nazionale  per   l'Aviazione
Civile, anche in amministrazione straordinaria. 
  4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali  di
rilevanza sociale, e nell'ottica della continuità  territoriale,  la
società  di  cui  al  comma  3,  ovvero  le  società  dalla  stessa
controllate  o  partecipate,  stipula,  nel  limite   delle   risorse
disponibili, apposito  contratto di servizio  con il Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche
subentrando nei contratti già stipulati per  le  medesime  finalità
dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis."; 
  c) il comma 5 è sostituito dai seguenti: 
  "5. Alla società di cui al comma 3 e alle  società  dalla  stessa
partecipate o controllate non si applicano le  disposizioni  previste
dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dall'articolo 23-bis
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  in  legge  con
modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014. 
  5-bis. La società di cui al comma 3 può avvalersi del  patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai  sensi  dell'articolo  43  del  testo
unico delle leggi e delle norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e
difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al regio decreto 30  ottobre  1933,  n.  1611,  e
successive modificazioni. 
  5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di  cui  al  presente
articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da
tasse."; 
  d) il comma 6 è soppresso; 
  e) il comma 7 è sostituito dal seguente: 
  "7. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2  è
istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico un fondo con una dotazione  di  350  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3
a 4-bis,  è  istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo con  una  dotazione  di  3.000
milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle  disposizioni
di cui al comma 3, 4 e 4-bis  del  presente  articolo,  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  si  avvale  di  primarie  istituzioni
finanziarie, industriali e legali nel limite di  300  mila  euro  per
l'anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
per gli interventi previsti dal comma  4,  può  essere  riassegnata,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli
importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari
e  immobiliari  o   da   distribuzione   di   dividendi   o   riserve
patrimoniali.". 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di  saldo  netto
da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini
di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000  milioni  di  euro
per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e  fabbisogno
mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
esigenze indifferibili connesse  ad  interventi  non  aventi  effetti
sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3  del
decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 e quanto a 850,3 milioni di  euro
per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e  fabbisogno
e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto  ai
sensi dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 202: al comma 1: alla lettera b): al capoverso 4, al primo periodo, le parole: « e sottoposto » sono sostituite dalla seguente: « sottoposto » e le parole: « è definito » sono sostituite dalle seguenti: « sono definiti » e, al secondo periodo, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « terzo comma »;

al capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: « senza in-dugio » sono sostituite dalle seguenti: « , entro trenta giorni dalla costi-tuzione della società ai sensi del comma 4, » e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Tale piano è trasmesso alle Camere per l’e-spressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un pa-rere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di asse-gnazione »; alla lettera c): al capoverso 5, le parole: « convertito in legge con modifi-cazioni dall’articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014 » sono so-stituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-cembre 2011, n. 214 »; al capoverso 5-ter, dopo la parola: « fiscale » è soppresso il seguente segno di interpunzione: « , »; alla lettera d), la parola: « soppresso » è sostituita dalla se-guente: « abrogato »; alla lettera e), capoverso 7, terzo periodo, le parole: « al comma » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi »; dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la du-rata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell’attività aeropor-tuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »; al comma 2, dopo le parole: « decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, ».

 
  All’articolo 203: al comma 1, la parola: « assoggettate » è sostituita dalla se-guente: « assoggettati », la parola: « EASA » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) » e le parole: « rego-lamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012 »; ai commi 3 e 4, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto ». Atti parlamentari – 105 – Senato della Repubblica – N. 874 XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

						
 
                              Art. 203 
 
 
  Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo 
 
  1. I vettori aerei e le imprese che operano e  impiegano  personale
sul territorio  italiano  e  che  sono  assoggettate  a  concessioni,
autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla
normativa nazionale nonché alla vigilanza  dell'Ente  nazionale  per
l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni,  applicano
ai propri dipendenti, con base di servizio in  Italia  ai  sensi  del
regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, trattamenti  retributivi
comunque non  inferiori  a  quelli  minimi  stabiliti  dal  Contratto
Collettivo  Nazionale  del  settore  stipulato  dalle  organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale. 
  2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al  personale
dipendente di terzi ed utilizzato per lo  svolgimento  delle  proprie
attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo  comma
1. 
  3. Entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, i soggetti di cui al comma 1, a pena  di  revoca  delle
concessioni,  autorizzazioni  e  certificazioni  ad  essi  rilasciate
dall'autorità  amministrativa  italiana,  comunicano   all'ENAC   di
ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2. 
  4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, le  domande  dirette  ad  ottenere  il  rilascio  delle
concessioni, autorizzazioni o  certificazioni  di  cui  al  comma  1,
recano,  a  pena  di  improcedibilità,  la  comunicazione   all'ENAC
dell'impegno a  garantire  al  personale  di  cui  ai  commi  1  e  2
trattamenti economici  complessivi  non  inferiori  a  quelli  minimi
stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale  del  settore  stipulato
dalle organizzazioni  datoriali  e  sindacali  comparativamente  più
rappresentative a livello nazionale. 
  5. In caso di  concessioni,  autorizzazioni  e  certificazioni  non
rilasciate  dall'autorità  amministrativa  italiana,  la  violazione
degli obblighi di cui ai commi 1  o  3  determina  l'applicazione  da
parte dell'ENAC, secondo le modalità di cui alla legge  24  novembre
1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra  un  minimo
di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna  unità
di personale impiegata sul territorio italiano. 
  6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di  cui  al
comma  5  sono   destinate,   nella   misura   dell'80   per   cento,
all'alimentazione del  Fondo  di  solidarietà  per  il  settore  del
trasporto aereo e  del  sistema  aeroportuale,  costituito  ai  sensi
dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
nella restante  misura  del  20  per  cento  al  finanziamento  delle
attività dell'ENAC. 
 
 
 
All’articolo 203: al comma 1, la parola: « assoggettate » è sostituita dalla se-guente: « assoggettati », la parola: « EASA » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) » e le parole: « rego-lamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012 »; ai commi 3 e 4, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto ». Atti parlamentari – 105 – Senato della Repubblica – N. 874 XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

						
 
                              Art. 204 
 
 
(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo) 
 
  1. Al fine di far fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione
del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale  sui  diritti  di
imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2,  del  decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni  dalla  legge  31
marzo 2005, n. 43, sono riversate, nella misura  del  50  per  cento,
alla gestione degli  interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle
gestioni previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nella restante misura  del  50  per  cento  sono
destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il  settore  del
trasporto aereo e  del  sistema  aeroportuale,  costituito  ai  sensi
dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291. 
  2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al
comma 1, si applicano le previsioni dell'articolo 6-quater, commi  da
3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 
  3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28  giugno  2012,  n.  92,
dopo le parole "A decorrere dal  1°gennaio  2020"  sono  inserite  le
seguenti: "e fino al 30 giugno 2021". 
  4. Agli oneri derivanti dai commi  da  1  a  3,  valutati  in  65,7
milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
    
 
 
 
All’articolo 204: al comma 2, la parola: « previsioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni ».  

						
 
                              Art. 205 
 
 
(Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in  regime
        di servizio pubblico con le isole maggiori e minori) 
 
  1. Al fine di evitare che gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio da COVID-19 sulle  condizioni  di  domanda  e
offerta di  servizi  marittimi  possano  inficiare  gli  esiti  delle
procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del  regolamento  (CEE)  7
dicembre 1992, n. 3577/92/CEE per  l'organizzazione  dei  servizi  di
collegamento marittimo in regime di servizio pubblico  con  le  isole
maggiori  e  minori,  l'efficacia  della  convenzione  stipulata  per
l'effettuazione di detti servizi, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-ter  del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni
dalla legge  20  novembre  2009,  n.  166,  è  prorogata  fino  alla
conclusione  delle  procedure  di  cui  all'articolo  4  del   citato
regolamento n. 3557/92/CEE e comunque non oltre la data del 18 luglio
2021. 
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è  subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  3.Agli oneri derivanti dal comma 1,  si  provvede  con  le  risorse
disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo. 
 
 
All’articolo 205: il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla dif-fusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l’organizzazione dei servizi di collegamento marit-timo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l’ef-ficacia della convenzione stipulata per l’effettuazione di detti servizi, ai sensi dell’articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è proro-gata fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunque non oltre la data del 28 feb-braio 2021 ».  

						
 
                              Art. 206 
 
 
Interventi urgenti per il ripristino e la messa  in  sicurezza  della
tratta autostradale A24 e A25 a  seguito  degli  eventi  sismici  del
                         2009, 2016 e 2017) 
 
  1. Al fine  di  accelerare  le  attività  di  messa  in  sicurezza
antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade  A24
e A25, e il necessario coordinamento  dei  lavori  per  l'adeguamento
alla  normativa  tecnica  nazionale  ed  europea,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato  apposito
Commissario  straordinario  per  l'espletamento  delle  attività  di
programmazione,  progettazione,   affidamento   ed   esecuzione   dei
necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo  livelli
di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite  delle  risorse
che si rendono  disponibili  a  legislazione  vigente  per  la  parte
effettuata con contributo pubblico. Il  Commissario  dura  in  carica
fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario è  attribuito
un   compenso,   determinato   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  in  misura  non  superiore  a  quella
prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.
111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera. 
  2.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario    si   avvale,     come    struttura    di    supporto
tecnico-amministrativo,  di una  società  pubblica  di  gestione  di
lavori pubblici con la quale  stipula  apposita  convenzione  nonché
fino ad un massimo di 10  esperti  o  consulenti,  scelti  anche  tra
soggetti   estranei   alla   pubblica   amministrazione   ai    sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, di comprovata esperienza, nel  settore  delle  opere  pubbliche,
delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono
a valere sulle risorse disponibili per  il  finanziamento  dell'opera
nel limite complessivo  del 3 per cento. 
  3. Allo scopo di  poter  celermente  stabilire  le  condizioni  per
l'effettiva realizzazione dei lavori, il  Commissario  straordinario,
assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero  la
prosecuzione   dei   lavori,   anche   sospesi,    nella    soluzione
economicamente   più   vantaggiosa,    provvede    allo    sviluppo,
rielaborazione e approvazione  dei  progetti  non  ancora  appaltati,
anche  avvalendosi  dei  Provveditorati  interregionali  alle   opere
pubbliche,  di  istituti  universitari   nonché   di   società   di
progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici
protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche,  con
oneri a carico del quadro economico  dell'opera.  L'approvazione  dei
progetti da parte  del  Commissario  straordinario,  d'intesa  con  i
Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad
ogni effetto di legge, ogni autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla
osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei  lavori,  fatta
eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i  quali  i
termini dei  relativi  procedimenti  sono  dimezzati,  e  per  quelli
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per  i  quali
il termine di adozione dell'autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla
osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di
ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove   l'autorità
competente  non  si  sia  pronunciata,  detti   atti   si   intendono
rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui  al
precedente   periodo   è   sospeso   fino   al   ricevimento   della
documentazione  richiesta  e,  a  partire   dall'acquisizione   della
medesima documentazione, per un periodo  massimo  di  trenta  giorni,
decorso  il  quale  i  chiarimenti  o  gli  elementi  integrativi  si
intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza
di  procedere  ad  accertamenti  di   natura   tecnica,   l'autorità
competente   ne   dà   preventiva   comunicazione   al   Commissario
straordinario e il termine di sessanta  giorni  di  cui  al  presente
comma  è  sospeso,  fino  all'acquisizione  delle  risultanze  degli
accertamenti e, comunque, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo. 
  4.  Per  l'esecuzione  dell'attività  di  cui  al  comma   3,   il
Commissario  straordinario,  entro  trenta   giorni   dalla   nomina,
definisce  il  programma  di  riqualificazione  delle  tratte   delle
Autostrade A24  e  A25  comprensivo  degli  interventi  di  messa  in
sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute,
tenendo conto della  soluzione  economicamente  più  vantaggiosa  ed
individuando  eventuali  interventi  da  realizzare  da   parte   del
concessionario.  Per  gli  interventi  individuati,  il   Commissario
procede,  entro  90  giorni  dalla  definizione  del   programma   ed
autonomamente rispetto  al  concessionario,  alla  predisposizione  o
rielaborazione  dei  progetti  non  ancora  appaltati,  definisce  il
fabbisogno finanziario e il  cronoprogramma  dei  lavori  nel  limite
delle risorse che si rendono disponibili  a  legislazione  vigente  e
realizza  i  lavori  a  carico  del  contributo  pubblico  per   fasi
funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica.
Al perfezionamento  dell'iter  approvativo,  il  Commissario  procede
all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e
per  l'intera  durata  degli  stessi  il  Commissario   straordinario
sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli  eventuali
interventi realizzati dal concessionario ed emana,  d'intesa  con  il
concessionario, i conseguenti provvedimenti per  la  regolazione  del
traffico. 
  5. In relazione alle attività di cui al comma  3,  il  Commissario
straordinario assume direttamente le funzioni di stazione  appaltante
e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   nonché   dei   vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.  Per  le
occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree  occorrenti
per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario,  con
proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e
del verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la  sola
presenza  di  due  rappresentanti  della   regione   o   degli   enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. 
  6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria
dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi.  Entro  30
giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del
Commissario,  il  concessionario   propone   al   concedente   l'atto
aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo  Piano  economico  finanziario
aggiornato  secondo  la   disciplina   prevista   dall'Autorità   di
Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con
gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4. 
  7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1,
è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata
al Commissario straordinario, alla quale affluiscono  annualmente  le
risorse  già  destinate  agli  interventi  del   presente   articolo
nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui  articolo  1
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205  e  all'articolo  1,
comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per  il  finanziamento
dei lavori di ripristino e della  messa  in  sicurezza  della  tratta
autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009,  2016
e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di  bilancio  annuali  e
delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente. 
 
 
All’articolo 206: al comma 2, le parole: « fino ad un massimo di 10 esperti o con-sulenti » sono sostituite dalle seguenti: « di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10 », le parole: « di comprovata esperienza, nel set-tore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristi-che » sono sostituite dalle seguenti: « di comprovata esperienza nel set-tore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegne-ristiche » e le parole: « a valere sulle » sono sostituite dalle seguenti: « posti a carico delle »; al comma 3, al terzo periodo, le parole: « il termine di cui al precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « il termine di ses-santa giorni di cui al secondo periodo » e, al quarto periodo, le parole: « di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al secondo periodo »; al comma 4, secondo e terzo periodo, dopo la parola: « Commis-sario » è inserita la seguente: « straordinario »; dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: « 5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" – variante Trisungo-Acquasanta — 2° lotto funzionale

dal km 155+000 al km 161+500, nonché gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria"– Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 17 milioni di euro per l’anno 2021 per le attività di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all’ANAS S.p.A. per le attività di progettazione nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l’ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento e realizzazione. 5-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 e a 17 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »; al comma 6, dopo la parola: « Commissario » è inserita la se-guente: « straordinario »; al comma 7, le parole: « di cui articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all’articolo 1, », le parole: « legge 31 dicembre 2018, n. 145 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 30 dicembre 2018, n. 145, » e le parole: « della tratta autostradale » sono sostituite dalle se-guenti: « delle tratte autostradali »; dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l’affidamento di cui all’articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all’articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter »; la rubrica è sostituita dalla seguente: « Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle tratte auto-stradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi si-smici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove in-frastrutture autostradali ».

 

						
 
                              Art. 207 
 
 
 Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici) 
 
  1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i  quali  si  indice
una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  nonché,  in   caso   di   contratti   senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in  ogni  caso
per  le  procedure  disciplinate  dal  medesimo  decreto  legislativo
avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  e  fino  alla   data   del   30   giugno   2021,   l'importo
dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato  fino  al
30 per cento, nei limiti e compatibilmente  con  le  risorse  annuali
stanziate per ogni singolo intervento a disposizione  della  stazione
appaltante. 
  2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di  cui  al
medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore
complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei  limiti  e
compatibilmente con le risorse annuali  stanziate  per  ogni  singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in  favore
degli  appaltatori  che  hanno  già  usufruito  di  un'anticipazione
contrattualmente prevista ovvero che abbiano già  dato  inizio  alla
prestazione senza  aver  usufruito  di  anticipazione.  Ai  fini  del
riconoscimento  dell'eventuale   anticipazione,   si   applicano   le
previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo
dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50  e  la  determinazione  dell'importo  massimo  attribuibile  viene
effettuata dalla stazione appaltante tenendo  conto  delle  eventuali
somme già versate a tale titolo all'appaltatore. 
 
 
 
All’articolo 207: al comma 2, al primo periodo, la parola: « hanno » è sostituita dalla seguente: « abbiano » e, al secondo periodo, la parola: « previ-sioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni ».  

						
 
                              Art. 208 
 
 
       (Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario) 
 
  1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di
incrementare la sicurezza del  trasporto  ferroviario  è  istituito,
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, un Fondo con una  dotazione  di  2  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2017,  2018,  2019  e  2020,  destinato   alla
formazione di personale impiegato  in  attività  della  circolazione
ferroviaria, con particolare riferimento  alla  figura  professionale
dei macchinisti del settore merci.". 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,  comma  18,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130. 
  3. A valere sulle risorse attribuite a  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A. nell'ambito  del  riparto  delle  risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  e
non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del  Contratto  di
programma  2017-2021,  la  predetta  Società   è   autorizzata   ad
utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro  15
milioni  per  l'anno  2021  per  la  realizzazione  del  progetto  di
fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con
caratteristiche  di  alta  velocità,  delle  direttrici  ferroviarie
Salerno-Reggio  Calabria,   Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia   e
Genova-Ventimiglia. 
  4. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile
per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026,  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime  risorse
di cui al comma 3, un importo di euro 7 milioni nel 2020, di euro  10
milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di euro 15 milioni nel
2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la
realizzazione dell'intervento denominato "Variante di Riga",  nonché
di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di  euro  21
milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel
2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di euro 10 milioni nel  2026  per
la realizzazione del collegamento ferroviario "Bergamo - Aeroporto di
Orio al Serio". 
  5. Al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità  a
seguito del crollo del ponte  sul  fiume  Magra  e  di  garantire  lo
sviluppo  della  intermodalità  nel  trasporto  delle  merci   nella
direttrice est-ovest del paese sulla rete  TEN-T  è  autorizzata  la
spesa di euro 2 milioni nel 2020, di euro 1 milione nel 2021, di euro
1 milione nel 2022, di euro 1 milione nel 2023, di euro 1 milione nel
2024, di euro 1 milione nel 2025, di euro 14  milioni  nel  2026,  di
euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel  2028,  di  euro  14
milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni  nel
2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per  gli  interventi  di  raddoppio
selettivo della linea  ferroviaria  Pontremolese  (Parma-La  Spezia).
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede  a  valere  sulle
risorse del Fondo istituito ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  140,
della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  relativamente  alle  risorse
iscritte nello stato di previsione del  Ministero  delle  economia  e
delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..  Dette
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di  entrata
in vigore del presente decreto ai  fini  dell'assunzione  di  impegni
giuridicamente vincolanti. 
  . 
 
All’articolo 208: dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della na-vigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l’adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le moda-lità previste nei contratti di programma di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevedendone il finanziamento priori-tario nell’ambito del contratto di programma – parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell’ambito dell’efficientamento annuale del contratto di pro-gramma – parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Calabria e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l’Autorità portuale di Gioia Tauro, definiscono, d’intesa tra loro, la pro-grammazione delle attività finalizzate allo sviluppo dell’area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastruttu-rale e tecnologico nonché i relativi fabbisogni »; al comma 4, le parole: « , a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, » sono soppresse e le parole: « di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024 » sono sostituite dalle se-guenti: « di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024 »; al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal se-guente: « Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031

e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Par-ma- La Spezia) »; dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 4 e 5 si prov-vede, quanto a euro 18 milioni per l’anno 2020, a euro 24 milioni per l’anno 2021, a euro 36 milioni per l’anno 2022, a euro 33 milioni per l’anno 2023, a euro 30 milioni per l’anno 2024, a euro 26 milioni per l’anno 2025, a euro 24 milioni per l’anno 2026, a euro 20 milioni per l’anno 2027, a euro 17 milioni per l’anno 2028, a euro 14 milioni per l’anno 2029, a euro 10 milioni per l’anno 2030, a euro 7 milioni per l’anno 2031 e a euro 3 milioni per l’anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicem-bre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e delle finanze e attribuite alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l’anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l’anno 2024 e a euro 15 milioni per l’anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 già trasferite al bilancio della società Rete Ferro-viaria Italiana S.p.A. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l’anno 2020, a euro 23 milioni an-nui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l’anno 2024 e a euro 15 milioni per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente ri-duzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non pre-visti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

 
 
 
                              Art. 209 
 
 
(Misure  a  tutela  del  personale  e  dell'utenza  dei  servizi   di
motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle
                          opere pubbliche) 
 
  1. Al fine di contenere la diffusione del contagio  da  COVID-19  e
assicurare la continuità dei  servizi  erogati  dagli  Uffici  della
motorizzazione  civile  del  Dipartimento   per   i   trasporti,   la
navigazione, gli affari generali e il personale del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  salvaguardando,  al  contempo,  la
salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi
dispositivi  e  l'adozione  di  modelli  organizzativi  e  gestionali
adeguati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di  euro  per
l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e
2022. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
provvede quanto  a  7  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265. 
  2. Al fine di contenere la diffusione del contagio  da  COVID-19  e
assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte  del
personale dei Provveditorati  interregionali  alle  opere  pubbliche,
salvaguardando  al  contempo  la  salute  dei  dipendenti  attraverso
l'utilizzo di appositi dispositivi, è autorizzata la spesa  di  euro
345.000 per l'anno 2020. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente  comma  si  provvede  quanto   a   euro   232.000   mediante
corrispondente  riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo  12  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
quanto  ad  euro  113.000  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
 
 
All’articolo 209: al comma 1, al primo periodo, le parole: « per l’anno 2020 e di » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2020 e a » e, al secondo pe-riodo, le parole: « di parte capitale » sono sostituite dalle seguenti: « di conto capitale ».  

						
 
                              Art. 210 
 
 
             (Disposizioni in materia di autotrasporto) 
 
  1. Al fine di assicurare sostegno  al  settore  dell'autotrasporto,
tenuto conto  del  ruolo  centrale  rivestito  nella  gestione  della
situazione emergenziale derivante dalla diffusione  del  contagio  da
COVID - 19,che costituisce evento eccezionale ai sensi  dell'articolo
107,  paragrafo  2,  lettera  b),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale  contesto,  un
adeguato sostegno di natura mutualistica, alle imprese  del  settore,
l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40,  è  incrementata
di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2.Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi, anche in
forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti  aventi  sede  in
Italia ovvero in altro paese dell'Unione  europea  iscritti  all'Albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo  1  della
legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di  licenza  comunitaria
ai sensi del regolamento CE  n.  881/92  del  26  marzo  1992,  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  versano
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
per l'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
somme incassate successivamente al 1°  gennaio  2017  e  fino  al  31
dicembre  2018  a  titolo  di  riduzione   compensata   dei   pedaggi
autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1999 n. 40 e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, eventualmente rimaste nella loro disponibilità,  in  ragione
dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in  favore  dei
beneficiari  aderenti  al  consorzio,  alla  cooperativa  ovvero   al
raggruppamento. Le somme restituite sono destinate  in  favore  delle
iniziative deliberate dall'Albo nazionale  delle  persone  fisiche  e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose  per  conto  terzi,
per il sostegno del settore e per la  sicurezza  della  circolazione,
anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture. 
  3.   Il   Comitato   centrale   per    l'Albo    nazionale    degli
autotrasportatori di cui all'articolo 9 del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 284, anche avvalendosi delle strutture  centrali  e
periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei traporti  e  nei
limiti delle risorse disponibili a  legislazione  vigente,  provvede,
nell'ambito delle attività di cui alle lettere l-ter e l-quater  del
comma 2 del medesimo articolo 9,  al  monitoraggio  ed  al  controllo
dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
All’articolo 210: al comma 1, dopo la parola: « mutualistica » è soppresso il se-guente segno di interpunzione: « , »; al comma 3, la parola: « traporti » è sostituita dalla seguente: « trasporti » e le parole: « l-ter e l-quater » sono sostituite dalle seguenti: « l-ter) e l-quater) ».  

						
 
                              Art. 211 
 
 
(Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di  Porto  e
  per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari) 
 
  1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della  capitanerie
di porto - Guardia Costiera, per  un  periodo  di  novanta  giorni  a
decorrere dal data di entrata  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  dei  maggiori  compiti  connessi  al   contenimento   della
diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione
al rischio di contagio da  COVID-19  connesso  allo  svolgimento  dei
compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di  porto,  Guardia
Costiera, al fine di consentire la sanificazione  e  la  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi  in  uso  alle
medesime  Forze,   nonché   assicurare   l'adeguata   dotazione   di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al
relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva  di
euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000  per  spese  di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
e per l'acquisto dei  dispositivi  di  protezione  individuale,  euro
320.000 per l'acquisto di spese per  attrezzature  tecniche  ed  euro
360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. 
  2. Fatte salve le  prioritarie  esigenze  operative  e  manutentive
delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione
delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il  Ministero
della difesa, per il tramite  di  Difesa  servizi  S.p.A.,  ai  sensi
dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  può
stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti
pubblici o  privati,  volti  ad  affidare  in  uso  temporaneo  zone,
impianti o parti di essi,  bacini,  strutture,  officine,  capannoni,
costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari. 
  3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma  2  definiscono  le
zone, le strutture e gli impianti  oggetto  dell'affidamento  in  uso
temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le  garanzie,  le  opzioni
per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché  le  condivise
modalità di gestione e di ogni altra  clausola  ritenuta  necessaria
alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti. 
  4. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  1,  pari  a  euro
2.230.000 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 211: al comma 1, le parole: « Corpo della capitanerie di porto » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo delle capitanerie di porto », le parole: « dal data » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data » e le parole: « alle medesime Forze » sono sostituite dalle seguenti: « al medesimo Corpo »; al comma 3, le parole: « e di ogni altra clausola » sono sostituite dalle seguenti: « e ogni altra clausola »; al comma 4, dopo le parole: « euro 2.230.000 » sono inserite le seguenti: « per l’anno 2020, ».  
  Dopo l’articolo 211 è inserito il seguente:

« Art. 211-bis. – (Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche) – 1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggior-nano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di ge-stione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dal de-cretolegge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. 2. L’aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d’intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di even-tuali direttive emanate ai sensi dell’articolo 14 dello stesso decreto legi-slativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell’interno, anche per gli aspetti di sicurezza in-formatica connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatiz-zate di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all’articolo 4, comma 3, del de-creto legislativo 11 aprile 2011, n. 61. 3. L’aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all’emer-genza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell’e-mergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei princìpi pre-cauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche. 4. I Ministeri dell’interno e della salute, nell’ambito delle attività connesse con la gestione dell’emergenza da COVID-19, informando i Mi-nisteri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, pro-prie direttive per favorire l’attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infra-strutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la

mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e at-tività manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall’estero. 5. Al fine dell’applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche: a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i de-creti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi de-creti direttoriali in funzione dell’emergenza da COVID-19; b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; c) le società e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spa-ziali dell’Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale; d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti. 6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie di-sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».


						
 
                              Art. 212 
 
 
(Rinnovo parco mezzi  destinato  ai  servizi  di  trasporto  pubblico
                    urbano nel Comune di Taranto) 
 
  1. Al fine di anticipare le misure previste  dal  Piano  strategico
nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del  parco
mezzi  destinato  ai  servizi  di  trasporto  pubblico  urbano,  sono
attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020  e
10 milioni di euro per l'anno 2021 a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  per
la parte  destinata  al  finanziamento  di  progetti  sperimentali  e
innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma  71,
della  legge  del  27  dicembre  2017,  n.205.  Il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di  tali
risorse  nell'ambito  del  decreto   ministeriale   di   applicazione
dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 17 aprile 2019, registrato dalla Corte dei  conti  il  22  maggio
2019, n. 972. 
 

 

 
   Dopo l’articolo 212 è inserito il seguente: 

« Art. 212-bis. – (Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia) – 1. Dopo l’articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inserito il seguente: "Art. 18-bis. – 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell’inquinamento delle acque e dell’aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l’innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l’anno 2020, 10 milioni di euro per l’anno 2021 e 5 milioni di euro per l’anno 2022, per l’ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua". 2. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 10 milioni di euro per l’anno 2021 e a 5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione Atti parlamentari – 111 – Senato della Repubblica – N. 874 XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2021 e a 5 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma "Fondi di ri-serva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero ».


						
 
                              Art. 213 
 
 
            (Finanziamento del sistema bus rapidtransit) 
 
  1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e  nelle
aree  limitrofe,  per  agevolare  la  mobilità  dei  cittadini,   è
autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del  comune  di
Taranto  per  la  realizzazione  di  un  sistema  innovativo  di  bus
rapidtransit, ivi comprese le  attività  di  progettazione  e  altri
oneri tecnici, di cui 5 milioni  per  l'anno  2020,  10  milioni  per
l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e
40 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal  presente  comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre  2018,
n.145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di  previsione
del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   per   il
finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa. 
 
 
 
  Dopo l’articolo 213 è inserito il seguente: « Art. 213-bis. – (Interventi di messa in sicurezza del territorio) – 1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, per l’anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanzia-mento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all’utilizzo dei siti individuati per lo svol-gimento dei Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 265 ».  

						
 
                              Art. 214 
 
 
(Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi  ANAS  e
     delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario) 
 
  1.  A  seguito  della  riduzione  della  circolazione  autostradale
conseguente alle misure di contenimento e prevenzione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 25  milioni  di
euro annui dal 2021 al 2034  quale  contributo  massimo  al  fine  di
compensare A.N.A.S. S.p.A. della  riduzione  delle  entrate  relative
all'anno 2020 riscosse ai sensi dell'articolo 19,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  ed  integrate  dall'articolo  15,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. La misura della compensazione di cui al  comma  1  del  presente
articolo è determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di  cui
al comma 1 con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31
gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS  S.p.A.  della  riduzione
delle entrate di cui al comma 1  per  il  periodo  interessato  dalle
misure di contenimento e prevenzione  cui  al  comma  1  riferita  al
differenziale per lo stesso periodo del  livello  della  circolazione
autostradale tra gli anni 2019 e 2020. 
  3. è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020  e
di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere  le
imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri
e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli  effetti
economici  subiti  direttamente  imputabili  dall'emergenza  COVID-19
registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 
  4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare  entro  il
30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al  medesimo  comma  3
secondo  le  modalità  definite  con  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro  30  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le risorse complessivamente stanziate di cui  al  comma  3  sono
assegnate alle imprese beneficiarie con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  il  31  dicembre
2020. 
  6. L'erogazione dei  fondi  assegnati  ai  sensi  del  comma  5  è
subordinata alla  dichiarazione  di  compatibilità  da  parte  della
Commissione europea ai sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. 
  7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo,  pari  a
70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal  2021
al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 214: al comma 1, le parole: « 1 luglio 2009 » sono sostituite dalle se-guenti: « 1° luglio 2009 »; al comma 2, le parole: « prevenzione cui al comma 1 » sono so-stituite dalle seguenti: « prevenzione di cui al comma 1 »; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Al fine di garantire l’accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti al-l’ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l’anno 2020 per la realizzazione dell’intervento denominato "SS 42 – variante Trescore-Entratico". All’o-nere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ri-finanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto. 2-ter. Al fine di garantire l’accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all’ANAS S.p.A. è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2020 per la realiz-zazione dell’intervento denominato "Collegamento tra la strada statale n. 11 – tangenziale ovest di Milano – variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate – tratta B riqualificazione della strada provin

ciale 114 – tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All’onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020, si prov-vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal-l’articolo 265, comma 5, del presente decreto »;. al comma 3, le parole: « dall’emergenza » sono sostituite dalle se-guenti: « all’emergenza »; alla rubrica, la parola: « ANAS » è sostituita dalle seguenti: « dell’ANAS ».

 

						
 
                              Art. 215 
 
 
  (Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL) 
 
  1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di
contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,
n. 13, dall'articolo 1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli  di  viaggio,
ivi compresi gli abbonamenti, le aziende  erogatrici  di  servizi  di
trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico  locale
procedono nei confronti aventi diritto al rimborso, optando  per  una
delle seguenti modalità: 
  a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo
di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro  un  anno
dall'emissione; 
  b) prolungamento  della  durata  dell'abbonamento  per  un  periodo
corrispondente a quello durante il quale non ne  è  stato  possibile
l'utilizzo. 
  2.  Ai  fini  dell'erogazione  del  rimborso,  gli  aventi  diritto
comunicano al  vettore  il  ricorrere  delle  situazioni  di  cui  al
medesimo comma 1, allegando: 
  a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di  viaggio
di cui al comma 1, in  corso  di  validità  durante  il  periodo  di
efficacia dei provvedimenti attuativi delle  misure  di  contenimento
previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,  n.  13  o
dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
  b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al
mancato utilizzo, in tutto o in  parte,  del  titolo  di  viaggio  in
conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di  contenimento
di cui alla lettera a). 
  3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione  di  cui
al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo  le  modalità  di
cui al comma 1.
 
All’articolo 215: al comma 1, alinea, e al comma 2, lettera a), dopo le parole: « decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 » sono inserite le seguenti: « , con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 »; al comma 1, alinea, le parole: « nei confronti aventi diritto » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti degli aventi diritto »; al comma 2, lettera b), la parola: « attuative » è sostituita dalla seguente: « attuativi ».  

						

Capo IV
Misure per lo sport

 
                              Art. 216 
 
 
             (Disposizioni in tema di impianti sportivi) 
 
  1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono sostituite  dalle
seguenti: "al 30 giugno 2020"; 
  b)  al  comma  2,  le  parole  "entro  il  30  giugno  o   mediante
rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo  a
decorrere dal mese di giugno 2020" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  4
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020". 
  2. In ragione della sospensione delle attività sportive,  disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25  marzo  2020,
n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati,  di
impianti sportivi  pubblici  possono  concordare  tra  loro,  ove  il
concessionario ne faccia richiesta,  la  revisione  dei  rapporti  in
scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione  delle
condizioni  di   equilibrio   economico-finanziarie   originariamente
pattuite, anche attraverso la proroga della durata del  rapporto,  in
modo da favorire il graduale recupero dei proventi  non  incassati  e
l'ammortamento  degli  investimenti  effettuati  o  programmati.   La
revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo
all'operatore economico e delle condizioni  di  equilibrio  economico
finanziario relative al contratto di concessione. In caso di  mancato
accordo, le parti possono recedere dal contratto. In  tale  caso,  il
concessionario  ha  diritto  al  rimborso  del  valore  delle   opere
realizzate più gli oneri accessori,  al  netto  degli  ammortamenti,
ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase  di
collaudo, dei  costi  effettivamente  sostenuti  dal  concessionario,
nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere  in
conseguenza dello scioglimento del contratto. 
  3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i  decreti
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  attuativi  dei  citati
decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25  marzo  2020,  n.  19,  è
sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468  del
codice civile, e a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  degli
stessi decreti attuativi, quale fattore  di  sopravvenuto  squilibrio
dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di  locazione  di
palestre, piscine e  impianti  sportivi  di  proprietà  di  soggetti
privati. In ragione di tale  squilibrio  il  conduttore  ha  diritto,
limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020,  ad
una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova
di un diverso ammontare a cura della parte  interessata,  si  presume
pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito. 
  4. A seguito della sospensione delle attività  sportive,  disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei
citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n.  19,
e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli  stessi,  ricorre
la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in  relazione
ai contratti di abbonamento  per  l'accesso  ai  servizi  offerti  da
palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai  sensi  e  per
gli  effetti  dell'articolo  1463  del  codice  civile.  I   soggetti
acquirenti possono presentare, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
istanza di rimborso del corrispettivo già versato per  tali  periodi
di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo  titolo
di  acquisto  o  la  prova  del  versamento  effettuato.  Il  gestore
dell'impianto  sportivo,  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione
dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso
del  corrispettivo,  può  rilasciare  un  voucher  di  pari   valore
incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro  un
anno  dalla  cessazione  delle   predette   misure   di   sospensione
dell'attività sportiva. 
 
All’articolo 216: al comma 1: alla lettera a), le parole: « al 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 settembre 2020 »; alla lettera b), le parole: « entro il 31 luglio o mediante rateiz-zazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 set-tembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 »; al comma 2: al primo periodo, dopo le parole: « decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali », le parole: « in scadenza entro il 31 luglio 2023 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto », le parole: « equilibrio economico-finanziarie » sono sostituite dalle seguenti: « equilibrio economico-finan

ziario » e dopo le parole: « anche attraverso la proroga della durata del rapporto, » sono inserite le seguenti: « comunque non superiore a ulte-riori tre anni, »; dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della neces-sità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle pre-senze all’interno degli impianti sportivi »; al quarto periodo, le parole: « dal concessionario » sono sop-presse; al comma 3, primo periodo, le parole: « e a decorrere » sono so-stituite dalle seguenti: « a decorrere »; al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « ai contratti di ab-bonamento » sono inserite le seguenti: « , anche di durata uguale o su-periore a un mese, ».

 

						
 
                              Art. 217 
 
 
(Costituzione  del  "Fondo  per  il  rilancio  del  sistema  sportivo
                             nazionale") 
 
  1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti
nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle  finanze  il  "Fondo  per  il  rilancio  del  sistema  sportivo
nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di
sostegno e di ripresa del movimento sportivo. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  sino  al
31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale  della
raccolta da scommesse relative a  eventi  sportivi  di  ogni  genere,
anche  in  formato  virtuale,  effettuate  in  qualsiasi  modo  e  su
qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali  tradizionali,  come
determinata con cadenza  quadrimestrale  dall'ente  incaricato  dallo
Stato, al netto della quota riferita  all'imposta  unica  di  cui  al
decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504,   viene   versata
all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il
finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di
40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di  euro  per  l'anno
2021. Qualora, negli anni 2020  e  2021,  l'ammontare  delle  entrate
corrispondenti alla percentuale di  cui  al  presente  comma  fossero
inferiori alle somme iscritte  nel  Fondo  ai  sensi  del  precedente
periodo,  verrà  corrispondentemente  ridotta  la   quota   di   cui
all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145. 
  3. Con decreto dell'Autorità delegata  in  materia  di  sport,  di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,  da  adottare
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati i criteri di gestione del  Fondo  di  cui  ai  commi
precedenti. 
  
 
All’articolo 217: al comma 2, al secondo periodo, le parole: « del predetto Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo di cui al comma 1 » e, al terzo periodo, le parole: « fossero inferiori » sono sostituite dalle se-guenti: « sia inferiore » e la parola: « verrà » è sostituita dalla seguente: « è ».  
  Dopo l’articolo 217 è inserito il seguente: « Art. 217-bis. – (Sostegno delle attività sportive universitarie) – 1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 3 milioni di euro per l’anno 2020. 2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».  
  
 
 
                              Art. 218 
 
 
(Disposizioni processuali eccezionali per  i  provvedimenti  relativi
all'annullamento,  alla  prosecuzione  e   alla   conclusione   delle
 competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici) 
 
  1. In considerazione dell'eccezionale  situazione  determinatasi  a
causa della emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  le  federazioni
sportive nazionali,  riconosciute  dal  Comitato  Olimpico  Nazionale
Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano  Paralimpico  (CIP),  possono
adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni  dell'ordinamento
sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla  prosecuzione
e   alla   conclusione   delle   competizioni   e   dei   campionati,
professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle
classifiche finali, per la stagione  sportiva  2019/2020,  nonché  i
conseguenti   provvedimenti   relativi    all'organizzazione,    alla
composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei
campionati, professionistici e  dilettantistici,  per  la  successiva
stagione sportiva 2020/2021. 
  2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti  del
CONI, e  conseguentemente  delle  federazioni  sportive  di  cui  gli
articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,  con
specifiche norme di  giustizia  sportiva  per  la  trattazione  delle
controversie aventi a oggetto i  provvedimenti  di  cui  al  comma  1
secondo i criteri  e  i  requisiti  di  cui  al  presente  comma,  la
competenza degli organi di  giustizia  sportiva  è  concentrata,  in
unico grado e con  cognizione  estesa  al  merito,  nel  Collegio  di
garanzia dello  sport.  Il  ricorso  relativo  a  tali  controversie,
previamente notificato alle altre  parti,  è  depositato  presso  il
Collegio  di  garanzia  dello  Sport   entro   sette   giorni   dalla
pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di
garanzia dello Sport decide in via  definitiva  sul  ricorso,  omessa
ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro  il  termine
perentorio di quindici giorni  dal  deposito,  decorso  il  quale  il
ricorso si ha per respinto e l'eventuale  decisione  sopravvenuta  è
priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3. 
  3. Le  controversie  sulla  decisione  degli  organi  di  giustizia
sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti  di  cui
al comma 1 se la decisione non è resa  nei  termini,  sono  devolute
alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo  e  alla
competenza inderogabile del Tribunale  Amministrativo  Regionale  del
Lazio,  sede  di  Roma.  Il  termine  per  ricorrere  decorre   dalla
pubblicazione della decisione impugnata, ovvero  dalla  scadenza  del
termine relativo, ed è di quindici giorni.  Entro  tale  termine  il
ricorso, a pena di decadenza, è notificato e  depositato  presso  la
segreteria del giudice adito.  Si  applicano  i  limiti  dimensionali
degli atti  processuali  previsi  per  il  rito  elettorale,  di  cui
all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal  decreto
del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La  causa
è discussa nella prima udienza  utile  decorsi  sette  giorni  dalla
scadenza del termine per il deposito del  ricorso,  senza  avvisi.  A
pena di decadenza, i ricorsi incidentali e  i  motivi  aggiunti  sono
notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di  parte,  prima
dell'apertura dell'udienza  e,  ove  ciò  si  renda  necessario,  la
discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e  di
non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all'esito  dell'udienza
con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi  entro  il  giorno
successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza  può
consistere anche in un mero richiamo delle  argomentazioni  contenute
negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e  fare
proprie.  Se  la  complessità  delle  questioni  non   consente   la
pubblicazione della sentenza entro  il  giorno  successivo  a  quello
dell'udienza, entro lo stesso termine è  pubblicato  il  dispositivo
mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata  entro
i dieci giorni successivi. 
  4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3  il  giudice  provvede
sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto  del
presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio
irreparabile  nelle  more  della  decisione  di  merito  assunta  nel
rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva
la decisione su tali domande all'udienza collegiale e  in  tale  sede
provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno  successivo
a  quello  dell'udienza  non  è  pubblicata  la  sentenza  in  forma
semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non  esaurisce  le
esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui  al
comma 3 non si  applica  l'articolo  54,  comma  2,  del  codice  del
processo amministrativo,  approvato  con  il  Decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104. 
  5.  L'appello  al  Consiglio  di  Stato  è  proposto,  a  pena  di
decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno  successivo  a
quello dell'udienza, se  entro  tale  data  è  stata  pubblicata  la
sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso  dalla  data  di
pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le
disposizioni dei commi 3 e 4. 
  6.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   si   applicano
esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati  tra
la data di entrata in vigore del presente decreto e  il  sessantesimo
giorno successivo a quella in cui ha termine lo  stato  di  emergenza
dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26. 
 
 
All’articolo 218: al comma 3, quarto periodo, la parola: « previsi » è sostituita dalla seguente: « previsti » e dopo le parole: « codice del processo am

ministrativo » sono inserite le seguenti: « , di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 »; al comma 4, secondo periodo, le parole: « approvato con il De-creto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all’allegato 1 al decreto legislativo ».

 
  « Art. 218-bis. – (Associazioni sportive dilettantistiche) – 1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell’incremento delle loro attività, in ra-gione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, in favore delle as-sociazioni sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. 2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».  

						

Capo V
Misure in materia di giustizia

 
                              Art. 219 
 
 
Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle  strutture
dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse
per il lavoro  straordinario  del  personale  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria,   dei   dirigenti    della    carriera    dirigenziale
penitenziaria  nonché  dei  direttori  degli  istituti  penali   per
                              minorenni 
 
  1. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali improrogabili ed  urgenti  degli  uffici  giudiziari  e
delle articolazioni centrali del Ministero della  giustizia,  nonché
della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la  ripresa
delle attività nella fase successiva  all'emergenza  epidemiologica,
al  fine  di  consentire  la  sanificazione  e   la   disinfestazione
straordinaria degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei  mezzi  in  uso
all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico
sanitario  e  dispositivi  di  protezione  individuale,  nonché  per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle  relative  licenze
di uso, è autorizzata la spesa complessiva di  euro  31.727.516  per
l'anno 2020. 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali da svolgere in  presenza  o  da  remoto  da  parte  del
personale  degli  istituti   e   dei   servizi   dell'amministrazione
penitenziaria  e  della  giustizia  minorile  e  di  comunità,   per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle  relative  licenze
di uso, è autorizzata la spesa complessiva  di  euro  4.612.454  per
l'anno 2020. 
  3.  All'articolo  74  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  il
comma 7 è sostituito dal seguente: 
  "7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della  sicurezza
in ambito  carcerario  e  far  fronte  alla  situazione  emergenziale
connessa alla diffusione del COVID-19, per lo  svolgimento  da  parte
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della
carriera  dirigenziale  penitenziaria  nonché  dei  direttori  degli
istituti penali per minorenni,  di  più  gravosi  compiti  derivanti
dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento
epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625
di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche  in  deroga  ai  limiti
vigenti, delle prestazioni  di  lavoro  straordinario,  di  cui  euro
1.585.125 per gli altri oneri connessi all'impiego  temporaneo  fuori
sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000  per  le
spese  di  sanificazione  e   disinfezione   degli   ambienti   nella
disponibilità  del  medesimo  personale  nonché  a   tutela   della
popolazione detenuta.". 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti,  pari
ad  euro  40.000.000  per  l'anno  2020,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.. 
 
All’articolo 219: al comma 1, la parola: « disinfestazione » è sostituita dalla se-guente: « disinfezione »; al comma 3, capoverso 7, le parole: « straordinario, di cui euro » sono sostituite dalle seguenti: « straordinario, euro » e le parole: « , non-ché di cui euro » sono sostituite dalle seguenti: « ed euro »; al comma 4, le parole: « commi precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 3 ».  

						
 
                              Art. 220 
 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  Fondo  unico  giustizia  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge n. 143  del  2008,  convertito,  con
             modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008 
 
  1. Per il solo anno  2020,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia  alla  data
del 31 dicembre 2018, relative alle  confische  e  agli  utili  della
gestione finanziaria del  medesimo  fondo,  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate  agli
stati di previsione del Ministero della  giustizia  e  del  Ministero
dell'interno, in misura pari al 49 per cento in  favore  di  ciascuna
delle due amministrazioni, per essere destinate  prioritariamente  al
finanziamento di interventi urgenti  finalizzati  al  contenimento  e
alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al  ristoro
di somme già anticipate per le medesime esigenze. 
 
 
 
 
  Dopo l’articolo 220 è inserito il seguente: « Art. 220-bis. – (Interventi urgenti per la corresponsione dei cre-diti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e re-golamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) – 1. Al fine di conte-nere l’impatto economico sulle attività professionali conseguente all’e

mergenza sanitaria da COVID-19, l’apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria" della missione 1 "Giu-stizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incremen-tato di 20 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alla correspon-sione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente ri-duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

 

						
 
                              Art. 221 
 
 
    Modifiche all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
 
  1.  All'articolo  83  del  decreto-legge  17  marzo  2020   n.   18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  al
comma 2, è aggiunto infine il  seguente  periodo:  "Per  il  periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera  sospeso
il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale.". 
 
 
L’articolo 221 è sostituito dal seguente:

« Art. 221. – (Modifica all’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale) – 1. All’ar-ticolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’arti-colo 124 del codice penale". 2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10. 3. Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito te-lematico, anche gli atti e i documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusiva-mente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le mo-dalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digi-tale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un’in-differibile urgenza, il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclu-sioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giu-dice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile. 5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il depo-sito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Mini-stero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezza-ture informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunica-zione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipa-zione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento an-che tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell’interessato, mediante colle-gamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Mini-stero della giustizia. La parte può partecipare all’udienza solo dalla me-desima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell’u-dienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione. L’istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’udienza. Il giudice di-spone la comunicazione alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell’udienza. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l’identità dei sog-getti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera vo-lontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. 7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l’udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai di-fensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata al

l’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e auto-matizzati del Ministero della giustizia. L’udienza è tenuta con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’u-dienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, del-l’ora e delle modalità del collegamento. All’udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. 8. In luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tec-nico d’ufficio ai sensi dell’articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da de-positare nel fascicolo telematico. 9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custo-dia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati dete-nuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedi-mento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell’imputato o del con-dannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L’u-dienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e del-l’ausiliario del giudice nell’ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipa-zione il giorno, l’ora e le modalità del collegamento. 10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condan-nati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell’interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o inter-nate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le appa-recchiature e i collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenzia

ria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall’articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018. 11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità tele-matica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all’articolo 415-bis, comma 3, del codice di pro-cedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Mini-stero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto ema-nato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della rice-vuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Di-rettore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei docu-menti informatici ».

 

						

Capo VI
Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura

 
                              Art. 222 
 
 
        (Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi) 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali  è  istituito  un  fondo,  denominato  "Fondo
emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una  dotazione  di
500 milioni di euro per l'anno 2020,  finalizzato  all'attuazione  di
interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo,  della
pesca e dell'acquacoltura. 
  2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,
con  uno  o  più  decreti  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione  del
Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma  possono  essere  stabiliti
anche nel rispetto  di  quanto  previsto  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020)  1863  final,  recante
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  500  milioni
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
 
L’articolo 222 è sostituito dal seguente: « Art. 222. – (Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura) – 1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e su-perare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiolo-gica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo. 2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivini-cole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acqua-coltura, è riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contri-buti previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’ali-quota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Mini-stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato "Fondo emergenziale per le filiere in crisi", con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2020, finaliz-zato all’erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all’ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 re-lativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione euro-pea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni. 4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autoriz-zato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita all’Istituto di servizi per il mercato agricolo ali-mentare la somma di 30 milioni di euro per l’anno 2020. 5. Ai fini dell’attuazione delle misure di cui all’articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di so-lidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l’anno 2020. 6. Il comma 520 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: "520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, so-ciale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contri-buto a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell’80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di preci-sione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con de-creto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le pro Atti parlamentari – 120 –

cedure per l’erogazione dei contributi, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 521". 7. Il comma 2 dell’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: "2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura a causa dell’emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-restali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per la sospensione dell’attività economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura. Con decreto del Ministro delle po-litiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal rego-lamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, rela-tivo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea agli aiuti ‘de minimis’ nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco-nomia nell’attuale emergenza del COVID-19’ e successive modificazioni e integrazioni". 8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che eser-citano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della ge-stione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità di 950 euro per il mese di mag-gio 2020. L’indennità è erogata con le modalità previste dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla forma-zione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l’anno 2020. 9. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo ».

 
  Dopo l’articolo 222 è inserito il seguente: « Art. 222-bis. – (Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020) – 1. Le im

prese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze as-sicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, pos-sono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-zano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine pe-rentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle im-prese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà na-zionale – interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».

 

						
 
                              Art. 223 
 
 
      (Contenimento produzione e miglioramento della qualità) 
 
  1. Al fine  di  far  fronte  alla  crisi  di  mercato  nel  settore
vitivinicolo conseguente alla diffusione del  virus  COVID-19,  nello
stato  di  previsione  del  Ministero   delle   politiche   agricole,
alimentari e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di  euro
per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si  impegnano
alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini  a
denominazione di origine ed a indicazione  geografica  attraverso  la
pratica della vendemmia verde parziale da realizzare  nella  corrente
campagna. La  riduzione  di  produzione   di   uve   destinate   alla
vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento  rispetto  al
valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo
le campagne con produzione massima e minima,  come  risultanti  dalle
dichiarazioni di raccolta e di produzione  presentate  ai  sensi  del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il  decreto  ministeriale
del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi  alla
campagna  vendemmiale  2020/21  presenti   nel   Registro  telematico
istituito con decreto ministeriale n. 293  del  20  marzo  2015.  Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
stabilite le procedure attuative, le  priorità  di  intervento  e  i
criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese
viticole. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 223: alla rubrica, dopo la parola: « Contenimento » è inserita la se-guente: « della ».  

						
 
                              Art. 224 
 
 
           (Misure in favore della filiera agroalimentare) 
 
  1. All'articolo 10-ter del decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole  "50  per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "70 per cento"; 
  b) al comma 4-bis, dopo le parole "per l'anno 2020", sono  inserite
le seguenti ", in alternativa all'ordinario procedimento,". 
  2.  All'articolo  78  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Nel
caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate,  compreso  il
siero puro, la  gestione  dei  prodotti  viene  equiparata  a  quella
prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento."; 
  b) dopo il comma 3-novies è aggiunto il seguente: 
  "3-decies. Considerata la particolare situazione di  emergenza  del
settore agricolo,  ed  il  maggiore  conseguente  sviluppo  di  nuove
pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica
e  acquaponica,  per  le  quali  è   necessaria   valorizzazione   e
promozione, l''Istat è  delegato  a  definire,  nel  termine  di  90
giorni, una specifica classificazione merceologica delle attività di
coltivazione idroponica e acquaponica ai fini  dell'attribuzione  del
codice ATECO."; 
  c) il comma 4-sexies è sostituito dal seguente: 
  "4-sexies. Al fine di  garantire  la  continuità  aziendale  delle
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma
singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle
banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio  del  credito
destinati a soddisfare le  esigenze  di  conduzione  o  miglioramento
delle strutture  produttive,  in  essere  al  1°  marzo  2020,  anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono  essere
rinegoziati, tenuto conto delle  esigenze  economiche  e  finanziarie
delle  imprese  agricole  ed  assicurando   condizioni   migliorative
incidendo sul piano di ammortamento  e  sulla  misura  del  tasso  di
interesse. Le  operazioni  di  rinegoziazione  sono  esenti  da  ogni
imposta e  da  ogni  altro  onere,  anche  amministrativo,  a  carico
dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.". 
  3. All'articolo 8 della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 10 è  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "A
decorrere dal 1° gennaio 2021, e comunque non prima  dell'entrata  in
vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di  uva  a
ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo  diverse
da quelle rivendicate per produrre vini a DOP  e  a  IGP  è  pari  o
inferiore a 30 tonnellate."; 
  b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. In deroga  al
comma  10,  con  decreto  del  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, sentita la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, sono definite le  aree  vitate  ove  è
ammessa una resa massima di  uva  a  ettaro  fino  a  40  tonnellate,
tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle
dichiarazioni di produzione.". 
  4. All'articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590,
le parole "entro il termine  di  tre  mesi",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il termine di sei mesi". Tale previsione si  applica
a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. 
  5.  Al  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma
3, è sostituito dal seguente: 
  "3.  Le  modalità  di  applicazione  del  presente  articolo  sono
stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  il  31  dicembre
2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte  vaccino  e
il settore del latte ovi-caprino.". 
 
 
 
All’articolo 224: al comma 2, lettera b), capoverso 3-decies, le parole: « l'’Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni, » sono sostituite dalle se-guenti: « l’Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce »; al comma 3: alla lettera a), le parole: « , e comunque non prima dell’entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « o, se successiva, dalla data di entrata in vigore »: alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: « di Trento e » è inserita la seguente: « di » e la parola: « risultante » è sostituita dalla seguente: « risultanti »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. Il comma 4-octies dell’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: "4-octies. In relazione alla necessità di garantire l’efficienza e la continuità operativa nell’ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province au-tonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novan-tesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza" ».

 
  Dopo l’articolo 224 sono inseriti i seguenti: « Art. 224-bis. – (Sistema di qualità nazionale per il benessere ani-male) — 1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell’ambiente, è istituito il "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale", costituito dall’insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle perti-nenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all’intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell’ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di al-levamento. L’adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli ope-ratori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopon-gono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle poli-tiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno di-stintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armoniz-zazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità au-torizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le mi-sure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di ali-mentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale

fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Mini-stro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tec-nicoscientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di ge-stione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organi-smi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell’Ente unico nazionale per l’accreditamento. Ai com-ponenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque deno-minati. All’attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e stru-mentali disponibili a legislazione vigente. Art. 224-ter. – (Sostenibilità delle produzioni agricole) – 1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è istituito il sistema di certificazione della sostenibi-lità della filiera vitivinicola, come l’insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I re-quisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di pro-duzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l’obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2. 2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonché di valutare l’impatto delle scelte operate, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Mini-stero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in con-formità alla comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore. 4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vi-tivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, alle cui procedure si fa riferimento per l’adesione al sistema di certificazione, opportunamente in-tegrate introducendo i princìpi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale. 5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell’Organismo tec-nico scientifico di produzione integrata di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014.

6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-restali, nel rispetto dei princìpi e delle procedure di cui al presente arti-colo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo può es-sere estesa ad altre filiere agroalimentari ».

 

						
 
                              Art. 225 
 
 
                     Mutui consorzi di bonifica 
 
  1. Al fine di fronteggiare la situazioni  di  crisi  di  liquidità
derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di  bonifica
disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
aggravata dalla difficoltà  di  riscossione  del  contributo  dovuto
dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi
e prestiti o altri istituti  finanziari  abilitati,  possono  erogare
mutui  ai  consorzi  di  bonifica  per  lo  svolgimento  dei  compiti
istituzionali loro attribuiti, con esclusione della  possibilità  di
assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico. 
  2. I mutui sono concessi nell'importo massimo  complessivo  di  500
milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali  di  pari
importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025. 
  3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato,  che  maturano
nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento,  con  decorrenza
dal giorno  successivo  alla  erogazione,  saranno  determinati,  nel
limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui. 
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. 
  5.  Con  decreto  del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto  con  il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in  vigore
del presente decreto, sono stabiliti i  termini  e  la  modalità  di
presentazione delle domande, nonché i criteri per  la  rimodulazione
dell'importo del mutuo  concedibile  nel  caso  in  cui  gli  importi
complessivamente richiesti superino  la  disponibilità  indicata  al
comma 2. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2025  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 265. 
All’articolo 225: al comma 1, le parole: « la situazioni » sono sostituite dalle se-guenti: « la situazione », dopo le parole: « di irrigazione, » è inserita la seguente: « la » e dopo la parola: « abilitati » è soppresso il seguente se-gno di interpunzione: « , »; al comma 5, le parole: « la modalità » sono sostituite dalle se-guenti: « le modalità »; dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: « 6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei con-tributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di ma-nutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell’acqua, anche al fine di evitare situazioni di ri-schio idraulico nelle aree situate all’interno dei loro comprensori, è con-sentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infra-strutturali irrigui approvati e finanziati prima dell’anno 2010 dal Mini-stero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi pro-venienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero. 6-ter. L’utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bo-nifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere fi-nanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue. 6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comuni-cano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le econo-mie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni ma-nutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronopro-gramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti »; la rubrica è sostituita dalla seguente: « Consorzi di bonifica ed enti irrigui ».  

						
 
                              Art. 226 
 
 
                    (Fondo emergenza alimentare) 
 
  1. A valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183, è destinato l'importo di  250  milioni
di euro ad  integrazione  delle  iniziative  di  distribuzione  delle
derrate alimentari per l'emergenza  derivante  dalla  diffusione  del
virus COVID-19, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti
(FEAD)2014/2020, istituito  dal  regolamento  (UE)  n.  223/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014. 
  2. Alle erogazioni  delle  risorse  di  cui  al  comma  1  provvede
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. 
 

 
 

Capo VII
Misure per l'ambiente

 
                              Art. 227 
 
 
              Sostegno alle zone economiche ambientali 
 
  1.  Per  far  fronte  ai  danni  diretti  e   indiretti   derivanti
dall'emergenza  COVID-19  alle  imprese  che   operano   nelle   zone
economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1  e  2,
del  decreto  legge  14  ottobre  2019,  n.  111,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, è istituito un Fondo di 40 milioni di  euro  per  l'anno
2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo  straordinario  alle
micro, piccole e medie  imprese  che  svolgono  attività  economiche
eco-compatibili, ivi incluse le attività  di  guida  escursionistica
ambientale  aderenti   alle   associazioni   professionali   di   cui
all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.  4,  e  di  guida  del
parco ai sensi della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  e  che  hanno
sofferto una riduzione del fatturato  in  conseguenza  dell'emergenza
determinata dalla diffusione del Covid-19. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  3. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad  esaurimento
delle risorse del fondo di  cui  al  comma  1,  in  proporzione  alla
differenza tra il fatturato registrato  nel  periodo  tra  gennaio  e
giugno 2019 e  quello  registrato  nello  stesso  periodo  del  2020,
secondo le modalità definite con uno o  più  decreti  del  Ministro
dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle  finanze.  Ai  fini  della  corresponsione  del
contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al  comma
1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere  sede
legale e operativa nei comuni aventi almeno il  45  per  cento  della
propria  superficie  compreso  all'interno  di  una   ZEA,   svolgere
attività  eco-compatibile  secondo  quanto  definito  dal   suddetto
decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria  o
alle  forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima  oppure  alla
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla  formazione  del
reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  ed
è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui  al
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis",  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  "de  minimis"  nel
settore  agricolo  e  del  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  . 
 
 
All’articolo 227: al comma 1, dopo le parole: « è istituito un Fondo » sono inserite le seguenti: « con la dotazione »; Atti parlamentari – 125 – Senato della Repubblica – N. 874 XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al comma 3, primo periodo, le parole: « del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « della tutela del territorio e del mare, ».

 
  Dopo l’articolo 227 è inserito il seguente: « Art. 227-bis. – (Rafforzamento della tutela degli ecosistemi ma-rini) – 1. Al fine di promuovere l’attività turistica del Paese e di raffor-zare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell’ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».  

						
 
                              Art. 228 
 
 
   Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale 
 
  1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, alla luce  dell'emergenza  sanitaria  in  atto,  al  medesimo
articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole "a norma della legge 28 giugno  2016,
n. 132" sono aggiunte le seguenti "e, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca"; 
  b) il comma 3 è soppresso; 
  c) al comma 4, le parole "e del Comitato tecnico istruttorio"  sono
soppresse; 
  d) al comma 5, al primo periodo le parole "e del  Comitato  tecnico
istruttorio" sono soppresse e, al secondo periodo, le parole  "e  del
Comitato" sono soppresse. 
 
 
All’articolo 228: al comma 1, lettera b), la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato » 
  Dopo l’articolo 228 è inserito il seguente: « Art. 228-bis. – (Abrogazione dell’articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del depo-sito temporaneo di rifiuti) – 1. L’articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato  

						
 
                              Art. 229 
 
 
           Misure per incentivare la mobilità sostenibile 
 
  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.  141
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: 
  "Le disponibilità di bilancio relative  all'anno  2020,  anche  in
conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione  del  fondo
di cui al primo periodo e fino ad  esaurimento  delle  risorse,  alla
concessione in favore dei residenti  maggiorenni  nei  capoluoghi  di
Regione, nelle Città  metropolitane,  nei  capoluoghi  di  Provincia
ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di  un
"buono mobilità", pari al 60 per  cento  della  spesa  sostenuta  e,
comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4  maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette,  anche
a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a
propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis del
decreto  -  legge  30  dicembre  2019,  n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  ovvero  per
l'utilizzo dei servizi  di  mobilità  condivisa  a  uso  individuale
esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità" può essere
richiesto  per  una  sola  volta  ed  esclusivamente  per  una  delle
destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  sono  definite  le  modalità  e   i   termini   per
l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui  al  terzo  periodo
del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite  di  spesa.
Al fine di ridurre le emissioni climalteranti,  le  risorse  relative
agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della  dotazione
del fondo di cui  al  primo  periodo  e  fino  ad  esaurimento  delle
risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati  dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non  ottemperanza  dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano,  dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino  alla
classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3
a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello  previsto
al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e  ad  euro
500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare,  entro  i  successivi
tre anni, per l'acquisto, anche a favore di  persone  conviventi,  di
abbonamenti al trasporto pubblico  locale  e  regionale,  nonché  di
biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la  mobilità
personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo
33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8  o  per  l'utilizzo
dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.". 
  b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole "presente comma"  sono
sostituite dalle seguenti: "sesto periodo"; 
  c) al comma 2, al primo periodo, le  parole  "corsie  preferenziali
per il trasporto pubblico locale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"corsie  riservate  per  il  trasporto  pubblico   locale   o   piste
ciclabili", e al terzo periodo  le  parole:  "e  n.  2015/2043"  sono
sostituite dalle seguenti: "o n. 2015/2043"; 
  2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto  periodo,  del
decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,  è  adottato  entro  sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo  di  cui
al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto- legge n. 111 del
2019, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro nell'anno 2020.
Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse
disponibili, anche in conto residui,  sui  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste  delle
quote di emissione  di  CO2,  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di
previsione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio, anche in conto residui. 
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalità di cui al comma 1,  al
decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 1: 
  1) dopo il numero 7),  è  inserito  il  seguente:  "7-  bis)  Casa
avanzata: linea di arresto per le biciclette  in  posizione  avanzata
rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »; 
  2) dopo il numero 12) è inserito  il  seguente:  «12-bis):  Corsia
ciclabile: parte longitudinale della  carreggiata,  posta  a  destra,
delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e  ad
uso promiscuo, idonea  a  permettere  la  circolazione  sulle  strade
urbane dei velocipedi  nello  stesso  senso  di  marcia  degli  altri
veicoli e contraddistinta  dal  simbolo  del  velocipede.  La  Corsia
ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione
alla circolazione dei velocipedi; »; 
  b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il  seguente:
«9-ter. Nelle intersezioni  semaforizzate,  sulla  base  di  apposita
ordinanza  adottata  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  1,   previa
valutazione   delle   condizioni   di   sicurezza,    sulla    soglia
dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata,  estesa  a
tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa
avanzata  può  essere  realizzata  lungo  le  strade  con  velocità
consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche  se  fornite  di  più
corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno  a
3 metri rispetto alla  linea  di  arresto  stabilita  per  il  flusso
veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia  di
lunghezza pari almeno a 5 metri riservata  alle  biciclette,  situata
sul lato destro in prossimità dell'intersezione.». 
  4. Al fine di favorire il  decongestionamento  del  traffico  nelle
aree urbane mediante la riduzione dell'uso  del  mezzo  di  trasporto
privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,
n.165, con singole unità locali con più di 100  dipendenti  ubicate
in un capoluogo di  Regione,  in  una  Città  metropolitana,  in  un
capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione  superiore
a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il  31  dicembre  di
ogni  anno,  un  piano  degli  spostamenti  casa-lavoro  del  proprio
personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di
trasporto privato individuale nominando,  a  tal  fine,  un  mobility
manager con funzioni  di  supporto  professionale  continuativo  alle
attività di decisione, pianificazione,  programmazione,  gestione  e
promozione  di  soluzioni  ottimali  di  mobilità  sostenibile.   Il
Mobility Manager promuove, anche collaborando all'adozione del  piano
di  mobilità  sostenibile,  la  realizzazione   di   interventi   di
organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle  persone,
al  fine  di  consentire  la  riduzione  strutturale   e   permanente
dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare  nelle  aree
urbane  e  metropolitane,  tramite  l'attuazione  di  interventi   di
mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni  tale  figura
è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura
non regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità  attuative
delle disposizioni di  cui  al  presente  comma.  Le  amministrazioni
pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica. 
 
All’articolo 229: al comma 2: al secondo periodo, le parole: « 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 70 milioni »; il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a

20 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto »; dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti de-rivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione del-l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipu-lati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanita-ria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-certo con il Ministro dell’istruzione, previa intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza uni-ficata di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ri-partite tra i comuni interessati. All’onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto »; al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « della domanda di mobilità » è soppresso il seguente segno di interpunzione: « , »; dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: « 4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di età. Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autoriz-zate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non può superare l’importo di euro 500. 4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l’erogazione del con-tributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.

4-quater. All’onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».

 
  Al capo VII del titolo VIII, dopo l’articolo 229 è aggiunto il se-guente: « Art. 229-bis. – (Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale) – 1. Per fare fronte all’aumento dei rifiuti deri-vanti dall’utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o più linee guida del Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare, sentiti l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto supe-riore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire: a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione in-dividuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario; b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione in-dividuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di pre-visione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l’attuazione di un programma sperimentale per la pre-venzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2020, al fine di pro-muovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito del-l’emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all’adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di prote-zione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svol-gimento di test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle ca-ratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coin-volgimento dei produttori. 3. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia

e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. All’articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l’in-quinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione indivi-duale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio de-creto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell’articolo 34 del decreto le-gislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vi-genti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili". 6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui ri-sultati dell’attività svolta in base al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ter-mini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acqui-sto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonché una proposta di svi-luppo del medesimo Piano in coerenza con l’esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto. 7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente de-creto ».

 

						

Capo VIII
Misure in materia di istruzione

 
                              Art. 230 
 
 
                  Incremento posti concorsi banditi 
 
  1.  Il  numero  dei  posti  destinati  alla  procedura  concorsuale
straordinaria di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  29  ottobre
2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla  legge  20  dicembre
2019, n. 159, viene  elevato  a  trentaduemila.  A  tal  fine,  fermo
restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato
decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo  dei  vincitori
possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per  cui
è stata bandita la procedura con decreto del Capo  del  Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione del  Ministero
dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti  salvi  tutti  gli
effetti, anche successivamente all'anno  scolastico  2022/2023,  sino
all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori. 
  2.  Il  numero  dei  posti  destinati  alla  procedura  concorsuale
ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera  d),  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è  incrementato  complessivamente
di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il  limite  annuale  di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29  ottobre  2019,  n.
126, convertito con modificazioni dalla legge 20  dicembre  2019,  n.
159, le immissioni in ruolo dei vincitori  possono  essere  disposte,
per le regioni e classi di concorso  per  cui  è  stata  bandita  la
procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema  educativo
di istruzione e di  formazione,  del  Ministero  dell'istruzione,  21
aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  28  aprile
2020, n. 34, di  cui  sono  fatti  salvi  tutti  gli  effetti,  anche
successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di
tutti i vincitori. All'onere di cui al presente articolo,  pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.
 
All’articolo 230: ai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, dopo le pa-role: « nella Gazzetta Ufficiale » sono inserite le seguenti: « , 4a serie speciale, »; al comma 2, il terzo periodo è soppresso; Atti parlamentari – 129 – Senato della Repubblica – N. 874 XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: « 2-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 265. 2-ter. Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, di favorire la piena ripresa dell’attività didattica in presenza e di as-sicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui al-l’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell’orario di servizio presso la sede di titolarità. 2-quater. All’onere derivante dal comma 2-ter del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto »; la rubrica è sostituita dalla seguente: « Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti ».

 
  Dopo l’articolo 230 è inserito il seguente: « Art. 230-bis. – (Disposizioni finalizzate al reclutamento di assi-stenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti sco-lastici) – 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme multi-mediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sot-toscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell’istru-zione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal pre-sente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265. 2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell’istru-zione è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicem-bre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modifica

zioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 159 del 2019. 3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alla co-pertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all’anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere ri-conosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultratti-vità. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del-l’area dirigenziale "Istruzione e ricerca". Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 265 ».

 

						
 
                              Art. 231 
 
 
(Misure per sicurezza  e  protezione  nelle  istituzioni  scolastiche
statali e per lo svolgimento in  condizioni  di  sicurezza  dell'anno
                        scolastico 2020/2021) 
 
  1. Al fine di assicurare la ripresa  dell'attività  scolastica  in
condizioni di sicurezza  e  di  garantire  lo  svolgimento  dell'anno
scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica,
il fondo per il funzionamento delle istituzioni  scolastiche  di  cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  è
incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. 
  2. Le risorse di cui  al  comma  1  sono  destinate  alle  seguenti
finalità: 
  a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza
tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro,  per  la  didattica  a
distanza  e  per  l'assistenza  medico-sanitaria  e  psicologica,  di
servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti; 
  b) acquisto  di  dispositivi  di  protezione  e  di  materiali  per
l'igiene  individuale  e  degli  ambienti,  nonché  di  ogni   altro
materiale,   anche   di   consumo,   in    relazione    all'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  c)  interventi  in  favore  della  didattica  degli  studenti   con
disabilità, disturbi specifici di  apprendimento  ed  altri  bisogni
educativi speciali; 
  d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e  a
dotare le scuole e gli studenti  degli  strumenti  necessari  per  la
fruizione di  modalità  didattiche  compatibili  con  la  situazione
emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione; 
  e)  acquisto  e  utilizzo  di  strumenti  editoriali  e   didattici
innovativi; 
  f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la  loro  dotazione
allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza,
inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia  straordinaria
e sanificazione, nonché interventi di realizzazione,  adeguamento  e
manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,  di  ambienti
didattici    innovativi,    di    sistemi    di    sorveglianza     e
dell'infrastruttura informatica. 
  3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti,  ad
essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP
e di assistenza tecnica,  le  istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali destinatarie  delle  risorse  di  cui  al  comma  1  potranno
provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite  del  10  per
cento delle stesse e nel rispetto  delle  tempistiche  stabilite  dal
comma 5. 
  4. Le risorse di cui al comma 1  sono  assegnate  alle  istituzioni
scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione  sulla
base dei criteri e parametri vigenti per la  ripartizione  del  fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui  al  citato
articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro
il 30  settembre  2020  alla  realizzazione  degli  interventi  o  al
completamento delle procedure di affidamento degli interventi di  cui
al comma 2, secondo le  proprie  esigenze.  Sulla  base  di  apposito
monitoraggio,  il  Ministero  dell'istruzione  dispone  un  piano  di
redistribuzione delle risorse non impegnate  dalle  istituzioni  alla
data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono  tempestivamente
versate ad apposito capitolo dell'Entrata del  Bilancio  dello  stato
per  essere  riassegnate  al  fondo  per   il   funzionamento   delle
istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  ed  assegnate  ,  in  favore  delle
istituzioni  che,  alla  data  del  30  settembre  2020,  hanno  già
realizzato gli interventi o completato le  procedure  di  affidamento
degli stessi  e  comunicano  al  Ministero  dell'istruzione,  con  le
modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori  risorse
per le medesime finalità previste al comma 2. Tali risorse  dovranno
essere utilizzate per la realizzazione di interventi o  impegnate  in
procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020. 
  6. Al fine di garantire il  corretto  svolgimento  degli  esami  di
Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la  pulizia  degli
ambienti scolastici secondo gli  standard  previsti  dalla  normativa
vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario,  dispositivi
di protezione individuale da parte degli  studenti  e  del  personale
scolastico  durante  le   attività   in   presenza,   il   Ministero
dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni  scolastiche
statali e paritarie, che  sono  sede  di  esame  di  Stato,  apposite
risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di  unità
di personale coinvolti. 
  7. Per le finalità di cui al comma 6  sono  stanziati  euro  39,23
milioni  nel  2020  sui  pertinenti  capitoli  del   fondo   per   il
funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie. 
  8. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad  anticipare  alle
istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi  6
e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio. 
  9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in
vigore  del  presente  decreto-legge,   comunica   alle   istituzioni
scolastiche  ed   educative   statali   l'ammontare   delle   risorse
finanziarie da assegnare di  cui  al  comma  1,  con  l'obiettivo  di
accelerare l'avvio delle procedure  di  affidamento  e  realizzazione
degli interventi. 
  10. I revisori dei conti  delle  istituzioni  scolastiche  svolgono
controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie  di  cui
al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite. 
  11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione  coordinata
delle iniziative di cui al presente articolo ed  assicura  interventi
centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in  favore  delle
istituzioni  scolastiche,  attraverso  il  servizio  di   Help   Desk
Amministrativo  -  Contabile  e  la  predisposizione   di   procedure
operative, template e documentazione funzionali alla gestione e  alla
rendicontazione delle risorse. 
  12. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni  di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 231: al comma 1, le parole: « nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2020 »; al comma 2, lettera f), le parole: « e la loro dotazione » sono so-stituite dalle seguenti: « e delle loro dotazioni »; al comma 3, la parola: « RUP » è sostituita dalle seguenti: « re-sponsabile unico del procedimento » e le parole: « delle tempistiche sta-bilite » sono sostituite dalle seguenti: « dei termini stabiliti »; al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « affidamento degli stessi e » è inserita la seguente: « che »; al comma 7, le parole: « nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2020 »; dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l’anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza »; al comma 11, la parola: « template » è sostituita dalle seguenti: « modelli informatici »;

al comma 12, le parole: « dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l’anno 2020 ».

 
  Dopo l’articolo 231 è inserito il seguente: « Art. 231-bis. – (Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza) – 1. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’i-struzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad auto-rizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a: a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all’alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero mi-nimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 20 marzo 2009, n. 81; b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle le-zioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata tem-poranea. In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi con-tratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo; c) prevedere, per l’anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni. 2. All’attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente arti-colo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro del-l’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e av-viene nei limiti dello stesso. 3. Il Ministero dell’istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all’entrata del bi-lancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica ».  

						
 
                              Art. 232 
 
 
                         Edilizia scolastica 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n.  128,  è  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   "Eventuali
successive variazioni relative  ai  singoli  interventi  di  edilizia
scolastica, ivi comprese  l'assegnazione  delle  eventuali  economie,
sono  disposte  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  qualora
restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali
e i piani di erogazione  già  autorizzati  a  favore  delle  singole
regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.". 
  2. In considerazione  dell'attuale  fase  emergenziale  è  ammessa
l'anticipazione del 20 per cento del  finanziamento  sulle  procedure
dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128,  nell'ambito  della  programmazione  triennale
nazionale 2018-2020  e  nei  limiti  dei  piani  di  erogazione  già
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350. 
  3. All'articolo  1,  comma  717,  terzo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a)  dopo  la   parola   "vincolate"   è   aggiunta   la   seguente
"prioritariamente"; 
  b) dopo la parola "cantierizzazione" sono aggiunte le  seguenti  "e
al completamento". 
  4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a  cura  degli
enti locali per interventi di edilizia  scolastica  durante  la  fase
emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti
locali sono autorizzati a  procedere  al  pagamento  degli  stati  di
avanzamento dei lavori anche in deroga  ai  limiti  fissati  per  gli
stessi nell'ambito dei contratti di appalto. 
  5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di  edilizia
durante  la  fase  emergenziale  di   sospensione   delle   attività
didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a  procedure  per
l'assegnazione delle risorse in  materia  di  edilizia  scolastica  i
concerti e i pareri delle  Amministrazioni  centrali  coinvolte  sono
acquisiti entro il termine di  10  giorni  dalla  relativa  richiesta
formale. Decorso tale termine, il  Ministero  dell'istruzione  indice
nei tre giorni successivi apposita conferenza di  servizi  convocando
tutte le Amministrazioni interessate e  trasmettendo  contestualmente
alle medesime il provvedimento da adottare. 
  6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si  svolge  in  forma
simultanea e in modalità sincrona, anche in  via  telematica,  e  si
conclude entro e non oltre  sette  giorni  dalla  sua  indizione.  La
determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a
ogni effetto a tutti gli atti di  assenso,  comunque  denominati,  da
parte delle amministrazioni coinvolte nel  procedimento.  La  mancata
partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma
5, è da intendersi quale silenzio  assenso.  Con  la  determinazione
motivata   di   conclusione   della    conferenza,    il    Ministero
dell'istruzione procede all'adozione degli atti e  dei  provvedimenti
di propria competenza. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si  applicano  a  tutti  i
procedimenti in corso per i quali il Ministero  dell'istruzione  deve
ancora acquisire concerti  o  pareri  da  parte  di  altre  pubbliche
amministrazioni centrali. 
  8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi  urgenti  di
edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle
aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19
per l'avvio del nuovo anno scolastico  2020-2021,  il  fondo  per  le
emergenze di cui al Fondo unico  per  l'edilizia  scolastica  di  cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020. 
  9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 232: dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Per l’anno 2020 è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città metropolitana di Milano per l’ampliamento e l’adeguamento strutturale dell’istituto superiore "Salvatore Quasimodo" in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID 19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto »; al comma 6, al primo periodo, le parole: « e non oltre » sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: « a tutti gli atti » sono sosti-tuite dalle seguenti: « tutti gli atti ».  

						
 
                              Art. 233 
 
 
(Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici
           anni e al sistema integrato da zero a sei anni) 
 
  1. Il fondo di cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l'anno 2020, di  15  milioni
di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla  diffusione
del Covid-19. 
  2.   Al   fine   di   assicurare   la   necessaria    tempestività
nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui  al  comma
1, solo per  l'anno  2020,  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  previa  intesa  in  Conferenza   unificata,   fermi
restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 65,  anche  nelle  more  dell'adozione  del  Piano
nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo  8  del
predetto decreto legislativo. Si  prescinde  dall'intesa  qualora  la
stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni. 
  3. Ai  soggetti  che  gestiscono  in  via  continuativa  i  servizi
educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  è
erogato un contributo complessivo di 65  milioni  di  euro  nell'anno
2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al
mancato versamento delle rette  o  delle  compartecipazioni  comunque
denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione  dei
servizi in presenza a seguito delle misure adottate  per  contrastare
la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro  dell'istruzione
il  predetto  contributo  è  ripartito  tra  gli  uffici  scolastici
regionali in proporzione alla popolazione residente in età  compresa
tra zero  e  sei  anni  di  età.  Gli  uffici  scolastici  regionali
provvedono al successivo riparto in favore dei  servizi  educativi  e
delle  istituzioni  scolastiche  dell'infanzia  non  statali  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  65,  in
proporzione  al  numero  di  bambini  iscritti  nell'anno  scolastico
2019/2020. 
  4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti  parte  del
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge  10
marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 70 milioni
di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico  in  relazione
alla  riduzione  o  al  mancato  versamento  delle  rette   o   delle
compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino  ai
sedici anni di età, determinato dalla sospensione   dei  servizi  in
presenza  a  seguito  delle  misure  adottate  per   contrastare   la
diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione  il
predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici  regionali
in proporzione al numero degli alunni fino  a  sedici  anni  iscritti
nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo.
Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo  riparto  in
favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e  secondarie
in proporzione al numero  di  alunni  fino  a  sedici  anni  di  età
iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 150  milioni  di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
All’articolo 233: al comma 2, al primo periodo, le parole: « Piano nazionale di azione nazionale pluriennale » sono sostituite dalle seguenti: « Piano di azione nazionale pluriennale » e, al secondo periodo, la parola: « sud-detto » è soppressa; al comma 3, al primo periodo, le parole: « 65 milioni » sono so-stituite dalle seguenti: « 165 milioni » e, al secondo periodo, le parole: « di età » sono soppresse; il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del si-stema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei ser-vizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffu-sione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al succes-sivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e se-condarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell’anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati »; al comma 5, le parole: « 150 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 300 milioni di euro per l’anno 2020 »;

alla rubrica, le parole: « fino ai sedici anni » sono soppresse.

 

						
 
                              Art. 234 
 
 
Misure per il sistema  informativo  per  il  supporto  all'istruzione
                             scolastica 
 
  1. Al fine di realizzare un sistema informativo  integrato  per  il
supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione  scolastica,  per
la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi  multidimensionale  dei
relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per  il
personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica
ed economica del predetto personale anche  attraverso  le  tecnologie
dell'intelligenza artificiale e  per  la  didattica  a  distanza,  è
autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Gli
interventi  di   cui   al   periodo   precedente   riguardano   anche
l'organizzazione e  il  funzionamento  delle  strutture  ministeriali
centrali  e  periferiche.  Il  Ministero  dell'istruzione  affida  la
realizzazione  del  sistema  informativo   alla   società   di   cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1  si  provvede  a  valere
sulle risorse del Programma operativo  nazionale  «Per  la  scuola  -
competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito  al  periodo  di
programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione,
di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952  del  17
dicembre  2014,  in  coerenza  con  quanto  previsto   dalla   stessa
programmazione. 
 
 
 

						
 
                              Art. 235 
 
 
Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il  Ministero
                           dell'istruzione 
 
  1. Al fine di contenere  il  rischio  epidemiologico  in  relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato  di  previsione
del Ministero  dell'istruzione  è  istituito  un  fondo,  denominato
"Fondo  per   l'emergenza   epidemiologica da   COVID-19",   con   lo
stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro
nel  2021.  Il  fondo  è  ripartito   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  con  l'unico  vincolo  della  destinazione  a   misure   di
contenimento del  rischio  epidemiologico  da  realizzare  presso  le
istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi  programmati
di  finanza  pubblica.  Al  relativo  onere  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 265. 
    
 
 
All’articolo 235: al comma 1, le parole: « 400 milioni » sono sostituite dalle se-guenti: « 377,6 milioni ».  
 

Capo IX
Misure in materia di università e ricerca

 
                              Art. 236 
 
 
Misure a  sostegno  delle  università,  delle  istituzioni  di  alta
  formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca 
 
  1.  Il  "Fondo   per   le   esigenze   emergenziali   del   sistema
dell'Università, delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica e degli enti di  ricerca"  di  cui  all'articolo
100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  è  incrementato,
per l'anno 2020, di 62  milioni  di  euro.  L'incremento  di  cui  al
precedente periodo è prioritariamente assegnato  alle  iniziative  a
sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza
in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati  ed  a
risorse  bibliografiche,  nonché  per  l'acquisto   di   dispositivi
digitali, ovvero per l'accesso a  piattaforme  digitali,  finalizzati
alla ricerca o alla didattica a distanza. 
  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  4,  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159, si applicano  anche  all'acquisto  di  beni  e
servizi  informatici  e  di  connettività,  inerenti   all'attività
didattica delle università  statali  e  delle  istituzioni  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica. 
  3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti  l'esonero,
totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale,  il  Fondo
per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo
5 della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  comma  1,  lettera  a),  è
incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di  euro.  Con  decreto
del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la  Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro  60  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuate le modalità  di  definizione  degli  esoneri,  totali  o
parziali, da parte delle università e i  criteri  di  riparto  delle
risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo
periodo, il fondo  per  il  funzionamento  amministrativo  e  per  le
attività didattiche delle istituzioni AFAM statali è  incrementato,
per l'anno 2020, di 8 milioni  di  euro.  Con  decreto  del  Ministro
dell'università e della ricerca, da adottare entro 60  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  individuate  le
modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali,  da  parte
delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse. 
  4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli
studenti  capaci  e  meritevoli,  ancorchè  privi  di   mezzi,   che
presentino i requisiti di eleggibilità di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  il  fondo   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto  legislativo
è incrementato, per  l'anno  2020,  di  40  milioni  di  euro.  Tale
incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente  gli  ordinari
interventi delle regioni  in  favore  degli  studenti  che  risultano
idonei ai benefici per il diritto allo  studio,  nonché,  fino  alla
concorrenza  dei  fondi  disponibili,  a  sostenere   gli   eventuali
ulteriori interventi promossi dalle regioni,  una  volta  soddisfatti
gli idonei, in  favore  degli  studenti  che,  in  conseguenza  della
emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  risultino   esclusi   dalle
graduatorie regionali per  carenza  dei  requisiti  di  eleggibilità
collegati al merito. 
  5. I dottorandi titolari di borse di studio ai  sensi  del  decreto
del Ministro dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  8
febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998,  n.
210, che terminano il  percorso  di  dottorato  nell'anno  accademico
2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non  superiore  a
due mesi, del termine finale del corso,  con  conseguente  erogazione
della borsa di studio  per  il  periodo  corrispondente.  Il  termine
previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato  decreto
del Ministro dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  8
febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2020, al  30  novembre.
Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di  finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24
dicembre 1993, n. 537 è incrementato  di  15  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
  6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020,
può essere  prorogata  dai  soggetti  conferenti  l'assegno  per  il
periodo  di   tempo   corrispondente   alla   eventuale   sospensione
dell'attività di  ricerca  intercorsa  a  seguito  delle  misure  di
contenimento del contagio  da  Covid-19,  nei  limiti  delle  risorse
relative ai rispettivi progetti di ricerca o,  comunque,  nell'ambito
delle  proprie  disponibilità  di  bilancio,  qualora  ciò  risulti
necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca. 
  7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le  parole:  "A  decorrere  dall'anno  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "A decorrere dall'anno 2023". 
  8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e  5,  pari  a  euro  290
milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
 
All’articolo 236: al comma 3, al primo periodo, le parole: « di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), » sono sosti-tuite dalle seguenti: « di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, » e, al terzo e al quarto periodo, la pa-rola: « AFAM » è sostituita dalle seguenti: « di alta formazione artistica, musicale e coreutica »; dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, atti-vati dalle istituzioni di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell’università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ».  

						
 
                              Art. 237 
 
 
Misure  urgenti  per  lo  svolgimento  degli  esami   di   stato   di
abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  ed  in  materia   di
  specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici 
 
  1. In relazione agli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di  svolgimento  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   Ministro
dell'università e della ricerca può disporre, con proprio  decreto,
su  proposta  dei  consigli  o   degli   organi nazionali,   comunque
denominati, degli ordini, collegi  e  federazioni  delle  professioni
interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle
indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui  venga
disposta l'eliminazione di una prova, il  decreto  di  cui  al  primo
periodo individua le modalità e i criteri per la valutazione finale,
salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo
svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione,  nonché  il
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre  2007,
n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. 
  2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio  nazionale  di
cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,
l'accreditamento  definitivo  o  provvisorio  concesso   per   l'anno
accademico   2018/2019,   ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, 13  giugno  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione  di
area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno
accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria
ad   accesso   riservato   ai   medici   che   non   hanno   superato
l'accreditamento  ministeriale  per  l'anno   accademico   2018/2019,
possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno  accademico
2019/2020 secondo le modalità ed i tempi  comunicati  dal  Ministero
dell'università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte  ad  una
Commissione di esperti, costituita dai  componenti  dell'Osservatorio
nazionale alla  data  del  29  settembre  2018,  con  il  compito  di
verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro
reti formative e delle singole strutture  che  le  compongono,  e  di
formulare le conseguenti proposte di  accreditamento.  Ai  componenti
della commissione non spettano  indennità,  gettoni  di  presenza  o
altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle
spese documentate. 
  3. Al concorso di cui  all'articolo  2  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'università e della  ricerca  10  agosto  2017,
n.130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n.  208,
possono partecipare  i  candidati  che  si  laureano  in  Medicina  e
Chirurgia in tempo utile per la  partecipazione  alla  prova  d'esame
secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo,  a  pena  di
esclusione,  di   conseguire   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di medico chirurgo entro il termine fissato per  l'inizio
delle  attività  didattiche  delle   scuole.   Conseguentemente   è
soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato  decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'università  e  della  ricerca  10
agosto 2017, n.130. 
 
All’articolo 237: al comma 1, secondo periodo, le parole: « decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legisla-tivo 9 novembre 2007, n. 206 ».  

						
 
                              Art. 238 
 
 
    Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  l'accesso  dei  giovani  alla  ricerca,
l'autonomia responsabile delle università e  la  competitività  del
sistema  universitario   e   della   ricerca   italiano   a   livello
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti
facoltà  assunzionali  e,  comunque,  in  aggiunta  alle  assunzioni
previste  dall'articolo  6,  comma  5-sexies  del  decreto-legge   30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui  all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  nel
limite di spesa di 200 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui  al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  6,
comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di
cui al presente comma il Fondo per il finanziamento  ordinario  delle
università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021. 
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo  ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo  7  del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  è  incrementato  di  50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione  di
ricercatori negli enti pubblici di ricerca.  Le  risorse  di  cui  al
presente comma sono  ripartite  tra  gli  enti  pubblici  di  ricerca
secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli  enti  e  le
istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto  legislativo
5 giugno 1998, n. 204. 
  3.      La quota parte delle risorse eventualmente  non  utilizzata
per le finalità di cui ai commi 1 e 2  rimane  a  disposizione,  nel
medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo  per
il finanziamento ordinario delle università e  del  fondo  ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca. 
  4.      Al fine di promuovere il sistema nazionale  della  ricerca,
di rafforzare le interazioni tra università  e  enti  di  ricerca  e
favorire la  partecipazione  italiana  alle  iniziative  relative  ai
programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università  e
della Ricerca, con proprio decreto,  da  adottarsi  entro  90  giorni
dalla entrata in vigore delle  presenti  disposizioni,  definisce  un
nuovo programma per lo sviluppo di Progetti  di  Rilevante  Interesse
Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e  natura,  richiedano  la
collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità  di
cui al presente comma, il Fondo per gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1,  comma  870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, per l'anno 2021
di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro. 
  5.      Al fine di promuovere l'attività di ricerca  svolta  dalle
università e valorizzare il  contributo  del  sistema  universitario
alla  competitività  del  paese,  il  Fondo  per  il   finanziamento
ordinario delle università, di cui all'articolo  5  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, comma 1,  lettera  a),  è  incrementato,  per
l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di
200 milioni di euro. Con  Decreto  del  Ministro  dell'università  e
della ricerca, sentita la Conferenza dei  Rettori  delle  Università
Italiane, da adottarsi entro il  31  luglio  dell'anno  precedente  a
quello di riferimento, sono stabiliti i criteri  di  riparto  tra  le
università delle risorse di cui al presente comma. 
  6.       Per l'anno 2020, le disposizioni di  cui  all'articolo  1,
comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  non  si  applicano
alle università, alle istituzioni  di  alta  formazione  musicale  e
coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo  1  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e  alla  fondazione  di
cui all'articolo 4 del decreto  legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui  all'articolo  62
del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.134,  il  Ministero  dell'università  e
della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento,  anche  in
deroga   alle   procedure   definite   dai   decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei  soggetti
risultati ammissibili in  base  alle  graduatorie  adottate  in  sede
internazionale, per la realizzazione dei progetti  internazionali  di
cui  all'articolo  18  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.   
  8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole "di cui all'articolo 10-bis della  legge  31  dicembre
2009, n. 196" sono aggiunte le seguenti  "e  delle  maggiori  risorse
assegnate,  in  ciascun  anno  di  riferimento,  al  Fondo   per   il
finanziamento ordinario delle  università,  di  cui  all'articolo  5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)".  
  9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e  5,  pari  a  euro  600
milioni per l'anno 2021 a 750 milioni per l'anno 2022 e a 450 milioni
a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
 
All’articolo 238: al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Le risorse di cui al presente comma » sono inserite le seguenti: « , nella misura di 45 mi-lioni di euro annui, » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I re-stanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel precedente periodo, fatta ec-cezione per l’Istituto superiore di sanità e l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente decreto. I criteri di ri-parto sono stabiliti d’intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti »; Atti parlamentari – 134 – Senato della Repubblica – N. 874 XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al comma 4, le parole: « dalla entrata in vigore delle presenti di-sposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vi-gore del presente decreto »; al comma 5, le parole: « di cui all’articolo 5 della legge 24 di-cembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), » sono sostituite dalle se-guenti: « di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicem-bre 1993, n. 537, »; al comma 6, dopo le parole: « di alta formazione » è inserita la seguente: « artistica, »; al comma 8, le parole: « di cui all’articolo 5 della legge 24 di-cembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 »; al comma 9, le parole: « per l’anno 2021 a » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2021, a euro », dopo le parole: « per l’anno 2022 e a » è inserita la seguente: « euro » e le parole: « dal 2023 » sono so-stituite dalle seguenti: « dall’anno 2023 »; la rubrica è sostituita dalla seguente: « Piano straordinario di in-vestimenti nell’attività di ricerca ».

 
  Al capo IX del titolo VIII, dopo l’articolo 238 è aggiunto il se-guente:

« Art. 238-bis. – (Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell’industria nazionale) – 1. Al fine di svi-luppare percorsi formativi che favoriscono l’integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell’industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola su-periore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza. 2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regola-mento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiun

gimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trenta-due unità. 3. L’offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, com-posto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell’università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l’attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti. 4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti co-munque denominati. 5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, me-diante il riconoscimento dell’autonomia statutaria e regolamentare da at-tuare con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministra-zione, anche per quanto concerne l’approvazione dello statuto e dei re-golamenti interni. 6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 alle-gata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incre-mentata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà as-sunzionali e nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165. 7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ri-cercatore e non docente, per l’ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordi-nario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa. 8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 587.164 per l’anno 2021, di euro 694.112 per l’anno 2022, di euro 801.059 per l’anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’efficienza dello strumento militare previsto dall’articolo 616 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

 

						

Capo X
Misure per l'innovazione tecnologica

 
                              Art. 239 
 
 
      Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze è istituito un Fondo, con una dotazione  di  50  milioni  di
euro  per   l'anno   2020, per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione,  destinato   alla   copertura   delle   spese   per
interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di  una  strategia
di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini
istituzionali, della   diffusione   dell'identità   digitale,    del
domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione  e
dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi  in  rete
tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  nonché  per  i
servizi  e  le   attività   di   assistenza   tecnico-amministrativa
necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo
della Presidenza del consiglio dei ministri per essere  assegnate  al
Ministro   delegato    per    l'innovazione    tecnologica    e    la
digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse. 
  2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate
le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli  aspetti  correlati
alla sicurezza cibernetica. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro cinquanta milioni  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265..
 
 

						
 
                              Art. 240 
 
 
(Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale
 del Ministero dell'interno­ Dipartimento della Pubblica Sicurezza) 
 
  1. è istituita presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito  del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza di  cui  all'articolo  4  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, una  Direzione  Centrale  competente  a
sviluppare le attività di prevenzione  e  di  tutela  informatica  e
cibernetica previste dall'articolo 7-bis del decreto legge 27  luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio
2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero  dall'articolo
1 del decreto legge  21  settembre  2019,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  133,  nonché  ad
assicurare l'unità di  indirizzo  e  coordinamento  delle  attività
svolte dalla specialità della polizia postale e delle  comunicazioni
della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne
costituiscono il completamento al fine  dell'organico  supporto  alle
attività investigative.  Alla  Direzione  Centrale  è  preposto  un
dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario  della
carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia. 
  2. Il numero delle Direzioni Centrali e  degli  uffici  di  livello
equiparato  in  cui  si  articola  il  Dipartimento  della   Pubblica
Sicurezza,  sulla  scorta  di  quanto  previsto  dal  comma  1,   è,
conseguentemente, incrementato  di  una  unità,  fermo  restando  il
numero  complessivo  dei  posti  dirigenziali  generali  di  pubblica
sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335. Con
regolamento da adottarsi ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  4­bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  si  provvede  ad  adeguare  alle
previsioni  di  cui  al  presente  articolo  il  regolamento  recante
l'organizzazione  degli  uffici  centrali  di  livello  dirigenziale:
generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi  dell'articolo
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.
 
All’articolo 240: al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « livello dirigen-ziale » è soppresso il seguente segno d’interpunzione: « : ».  

						

Capo XI
Coesione territoriale

 
                              Art. 241 
 
 
Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  per  il  contrasto
                       all'emergenza Covid-19 
 
  1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021,  le
risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere  in  via  eccezionale
destinate ad ogni tipologia  di  intervento  a  carattere  nazionale,
regionale o locale connessa  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza
con  la  riprogrammazione  che,   per   le   stesse   finalità,   le
amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei
Programmi operativi dei Fondi  SIE  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo  2020  e
del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  23  aprile  2020.  Al  fine  di  accelerare  e  semplificare  la
riprogrammazione   del   Fondo,   nelle   more   di    sottoposizione
all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre  il  31  luglio
2020, dei Piani di sviluppo e coesione di  cui  all'articolo  44  del
decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34  la  Cabina  di  regia  di  cui
all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23  dicembre  2014,
n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le
regole e  le  modalità  previste  per  il  ciclo  di  programmazione
2014-2020.  Di   tali   riprogrammazioni   viene   fornita   apposita
informativa al Comitato per  la  Programmazione  Economica  da  parte
dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. 
 
All’articolo 241: al comma 1: al primo periodo, le parole: « Fondo Sviluppo e coesione rin-venienti » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la co-esione rivenienti » e le parole: « pandemia da COVID-19 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « pandemia di COVID-19 »; dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La riprogram-mazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale »; al secondo periodo, le parole: « nelle more di sottoposizione » sono sostituite dalle seguenti: « nelle more della sottoposizione »; al terzo periodo, le parole: « Comitato per la Programmazione Economica » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari com-petenti ».  

						
 
                              Art. 242 
 
 
Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto  dell'emergenza
                              Covid-19 
 
  1. In attuazione delle modifiche introdotte  dal  regolamento  (UE)
2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23  aprile  2020,
le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020  dei  fondi
strutturali europei possono richiedere l'applicazione  del  tasso  di
cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi  UE  per  le
spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30  giugno  2021,  anche  a  valere
sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al
contrasto e  la  mitigazione  degli  effetti  sanitari,  economici  e
sociali generati dall'epidemia COVID-19. 
  2. Le risorse erogate dall'Unione europea a  rimborso  delle  spese
rendicontate per le misure  emergenziali  di  cui  al  comma  1  sono
riassegnate alle stesse  Amministrazioni  che  hanno  proceduto  alla
rendicontazione, fino  a  concorrenza  dei  rispettivi  importi,  per
essere  destinate   alla   realizzazione   di   programmi   operativi
complementari, vigenti o da adottarsi. 
  3. Ai medesimi programmi complementari  di  cui  al  comma  2  sono
altresì destinate  le  risorse  a  carico  del  Fondo  di  Rotazione
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  rese  disponibili
per effetto dell'integrazione del tasso  di  cofinanziamento  UE  dei
programmi di cui al comma 1. 
  4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2,
le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali  europei
possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi
sostituiti da quelli emergenziali di cui al  comma  1  attraverso  la
riprogrammazione delle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44,
comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazione, dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58.  Al  fine  di
accelerare  e  semplificare   le   suddette   riprogrammazioni,   con
riferimento  alle  risorse  rinvenienti   dai   cicli   programmatori
2000-2006,  2007-2013  e  2014-2020  nelle  more  di   sottoposizione
all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il 31  luglio  2020,  dei
Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la  Cabina
di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23
dicembre   2014,   n.   190,   procede   all'approvazione   di   tali
riprogrammazioni secondo le regole e le  modalità  previste  per  il
ciclo di programmazione 2014-2020.  Di  tali  riprogrammazione  viene
fornita  apposita  informativa  al  Comitato  per  la  Programmazione
Economica da parte dell'Autorità politica delegata per le  politiche
di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi  dei  fondi
strutturali  europei  2014-2020  per  le  quali  non  siano  previste
assegnazioni oggetto della verifica di cui  al  citato  articolo  44,
ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla  riprogrammazione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare
sufficienti  per  le  finalità  del  presente  comma,  è  possibile
procedere attraverso  l'assegnazione,  con  apposite  delibere  CIPE,
delle necessarie risorse a valere e nei limiti  delle  disponibilità
del  FSC,  nel  rispetto  degli  attuali  vincoli   di   destinazione
territoriale. 
  5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento  in  cui  siano  rese
disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui
al comma 2. 
  6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il  Ministro  per
il Sud  e  la  coesione  territoriale  procede  alla  definizione  di
appositi accordi con le Amministrazioni titolari  dei  programmi  dei
fondi strutturali europei anche  ai  fini  della  ricognizione  delle
risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone  al
Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica,  ove
necessario, le delibere da adottare per  la  definitiva  approvazione
delle suddette risorse. 
  7. La  data  di  scadenza  dei  programmi  operativi  complementari
relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata  al  31
dicembre 2025. 
 
 
 
All’articolo 242: al comma 1, le parole: « 1 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio », le parole: « e la mitigazione » sono sostituite dalle se-guenti: « e alla mitigazione » e le parole: « dall’epidemia COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « dall’epidemia di COVID-19 »; al comma 3, le parole: « Fondo di Rotazione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo di rotazione di cui »; al comma 4: al primo periodo, le parole: « con modificazione » sono sosti-tuite dalle seguenti: « con modificazioni »; al secondo periodo, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti » e le parole: « nelle more di sottoposizione all’ap-provazione in CIPE, entro e non oltre il » sono sostituite dalle seguenti: « nelle more della sottoposizione all’approvazione del Comitato intermi-nisteriale per la programmazione economica, entro il »;

al terzo periodo, le parole: « Di tali riprogrammazione » sono sostituite dalle seguenti: « Di tali riprogrammazioni » e le parole: « al Comitato per la Programmazione Economica » sono sostituite dalle se-guenti: « al Comitato interministeriale per la programmazione econo-mica »; al quarto periodo, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti ». All’articolo 243: al comma 1: all’alinea, le parole: « è aggiunto il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »; dopo il capoverso 65-quinquies sono aggiunti i seguenti: « 65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede me-diante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai se-guenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patri-monio disponibile da concedere in comodato d’uso gratuito a persone fi-siche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commer-ciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; b) concessione di contri-buti per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; c) con-cessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria re-sidenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di con-corso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da desti-nare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al pre-sente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in como-dato d’uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla con-cessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a ca-rico dei concessionari.

65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via speri-mentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del pre-sente comma, "dottorati comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all’attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l’Agenda 2030 del-l’Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze so-ciali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al poten-ziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all’accreditamento da parte del Ministero dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione terri-toriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l’utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando ».

 

						
 
                              Art. 243 
 
 
Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree
              interne a seguito dell'emergenza Covid-19 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  dopo  il
comma 65-quater è aggiunto il seguente: 
  "65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è  incrementato  di
euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e
di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine  di  consentire  ai
Comuni presenti nelle  aree  interne  di  far  fronte  alle  maggiori
necessità  di  sostegno  del  settore  artigianale   e   commerciale
conseguenti al manifestarsi dell'epidemia  da  Covid-19.  Agli  oneri
derivanti dal presente  comma  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  -  programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147.". 
 
 
 

						
 
                              Art. 244 
 
 
Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle  aree
                           del Mezzogiorno 
 
  1.  Al  fine  di  incentivare  più   efficacemente   l'avanzamento
tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in  ricerca  e
sviluppo delle imprese operanti nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del
credito d'imposta per gli investimenti  in  attività  di  ricerca  e
sviluppo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  dell'della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca  e  sviluppo  in
materia di COVID-19, direttamente afferenti  a  strutture  produttive
ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25  per  cento
per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta  persone,
il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure  il
cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al
35 per cento per le medie  imprese,  che  occupano  almeno  cinquanta
persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro,
e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno  di
cinquanta persone e realizzano un fatturato  annuo  o  un  totale  di
bilancio annuo non superiori a 10  milioni  di  euro,  come  definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione,  del  6  maggio
2003. 
  2. La maggiorazione dell'aliquota del  credito  d'imposta  prevista
dal comma 1 si applica nel rispetto dei  limiti  e  delle  condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  e  in  particolare
dall'articolo 25 del medesimo regolamento in  materia  di  "Aiuti  ai
progetti di ricerca e sviluppo". 
  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  stimati  in  48,5
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,  2022  e  2023,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  sviluppo  e
coesione di cui all'articolo 1, comma  6,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147.
 
All’articolo 244: al comma 1, dopo la parola: « Sicilia » sono inserite le seguenti: « nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi si-smici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 » e le parole: « dell’della legge » sono sostituite dalle seguenti: « della legge »; al comma 2, le parole: « Aiuti ai progetti » sono sostituite dalle seguenti: « Aiuti a progetti »; al comma 3, le parole: « 48,5 milioni » sono sostituite dalle se-guenti: « 106,4 milioni » e le parole: « Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione, »; la rubrica è sostituita dalla seguente: « Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 ».  

						
 
                              Art. 245 
 
 
Misura di sostegno al fabbisogno di  circolante  dei  beneficiari  di
 "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria 
 
  1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale  e  i  livelli
occupazionali delle attività  finanziate  dalla  misura  agevolativa
"Resto al Sud" di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n.  123,  nonché  di  sostenere  il  rilancio  produttivo  dei
beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a
crisi  di   liquidità   correlate   agli   effetti   socio-economici
dell'emergenza Covid-19, i fruitori del  suddetto  incentivo  possono
accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma  4,
ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro  fabbisogno  di
circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del  18  dicembre  2013,  e  nei
limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura  pari
a: 
  a)  15.000  euro  per   le   attività   di   lavoro   autonomo   e
libero-professionali esercitate in forma individuale; 
  b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad  un  importo  massimo  di
40.000 euro per ogni impresa. 
  2. Per  accedere  al  contributo  di  cui  al  comma  1,  i  liberi
professionisti, le ditte individuali e le società,  ivi  incluse  le
cooperative, devono: 
  a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla  suddetta
misura agevolativa; 
  b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo
delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle  condizioni  di
cui all'articolo 13,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  per  la
coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174; 
  c) avere  adempiuto,  al  momento  della  domanda,  agli  oneri  di
restituzione  delle  rate   del   finanziamento   bancario   di   cui
all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per  la
coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174. 
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un'unica soluzione
dal  soggetto  gestore  di  cui  all'articolo   1,   comma   3,   del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento  delle
verifiche di cui al comma 2 e  contestualmente  all'erogazione  della
quota a saldo di cui  all'articolo  11,  comma  5,  del  decreto  del
Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre
2017, n. 174, ovvero, qualora sia già stata completata  l'erogazione
delle risorse, entro 60 giorni  dalla  presentazione  della  relativa
richiesta. 
  4. I contributi di cui al comma 1  sono  concessi  a  valere  sulle
risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102
del 22  dicembre  2017,  all'incentivo  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica.
 
 
  Dopo l’articolo 245 è inserito il seguente: « Art. 245-bis. – (Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 20 giu-gno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) – 1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attra-verso la misura denominata "Resto al Sud", all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino ad un massimo di 50.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 60.000 euro"; b) al comma 8, lettera a), le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"; c) al comma 8, lettera b), le parole: "65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" ».  

						
 
                              Art. 246 
 
 
       Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno 
 
  1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione  di
cui all'articolo 1,  comma  6,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.
147, sono concessi contributi volti al  sostegno  del  terzo  settore
nelle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,   Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l'azione a
tutela  delle  fasce  più  deboli  della   popolazione   a   seguito
dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19.   Lo    stanziamento
complessivo per la misura è pari ad  euro  100  milioni  per  l'anno
2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla
povertà educativa e a 20 milioni per l'anno 2021. 
  2. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il
finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica
nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il
contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da  altre
fonti per gli stessi costi ammissibili. 
  3. Il contributo è destinato agli enti  che  svolgono  almeno  una
delle attività di interesse generale previste all'articolo 5,  comma
1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r)  ,s),  t),  u),
v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede  a  definire  le
finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a  cui
sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché  i  costi
ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo. 
  5. Le Regioni di cui al comma  1,  in  attuazione  delle  modifiche
introdotte dal Regolamento 2020/558  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio,  possono  procedere  attraverso  le  risorse  dei   propri
Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori  contributi  per
le finalità di cui al comma 1. 
 
All’articolo 246: al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « Sardegna e Si-cilia » sono inserite le seguenti: « nonché nelle Regioni Lombardia e Ve-neto » e, al secondo periodo, le parole: « educativa e a » sono sostituite dalle seguenti: « educativa, e a euro »; la rubrica è sostituita dalla seguente: « Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dal-l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ». La rubrica del capo XII del titolo VIII è sostituita dalla seguente: « Accelerazione dei concorsi ».  

						

Capo XII
Accelerazioni concorsi
Sezione I
Decentramento e digitalizzazione delle procedure

 
                              Art. 247 
 
 
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata  e  telematica
        delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM) 
 
  1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel  rispetto  delle
misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle
previste dall'articolo 3 della  legge  19  giugno  2019,  n.  56,  le
procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale
di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125,  e  di  cui  all'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi
decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo
le previsioni del presente articolo. 
  2. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento  delle  prove
concorsuali  anche  sulla  base  della  provenienza  geografica   dei
candidati, utilizzando idonei locali di  plessi  scolastici  di  ogni
ordine e grado, di sedi  universitarie  e  di  ogni  altra  struttura
pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei  prefetti
territorialmente   competenti.   L'individuazione   da   parte    del
Dipartimento della funzione pubblica delle strutture  disponibili  di
cui al  presente  comma  avviene  tenendo  conto  delle  esigenze  di
economicità delle procedure concorsuali e nei limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie
delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono  posti
gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture. 
  3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali,  garantendo  comunque
l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità  della
stessa, l'identificazione  dei  partecipanti,  nonché  la  sicurezza
delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 
  4. La domanda di partecipazione ai  concorsi  di  cui  al  presente
articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione  del
bando nella Gazzetta Ufficiale,  esclusivamente  in  via  telematica,
attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta
anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di  professionisti
specializzati in selezione di personale, anche tramite  il  riuso  di
soluzioni o applicativi esistenti. 
  5. Per la partecipazione al concorso il candidato  deve  essere  in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
intestato e  registrarsi  nella  piattaforma  attraverso  il  Sistema
pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente
il concorso, compreso il calendario delle relative prove e  del  loro
esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo
di svolgimento delle prove sono resi  disponibili  sulla  piattaforma
digitale con  accesso  da  remoto  attraverso  l'identificazione  del
candidato, almeno dieci giorni prima  della  data  stabilita  per  lo
svolgimento delle stesse. 
  6. Per l'applicazione  software  dedicata  allo  svolgimento  delle
prove  concorsuali  e  le  connesse  procedure,   ivi   compreso   lo
scioglimento  dell'anonimato  anche  con   modalità   digitali,   il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, anche per il tramite di  FormezPA,  può  avvalersi  di
CINECA  Consorzio  Interuniversitario,  con  oneri  a  carico   delle
amministrazioni interessate alle  procedure  concorsuali  nei  limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove  ai
candidati all'esito di ogni  sessione  di  concorso.  La  commissione
esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i  propri  lavori
in modalità  telematica,  garantendo  comunque  la  sicurezza  e  la
tracciabilità delle comunicazioni. 
  8.  Il  requisito  di  accesso  alle  qualifiche   e   ai   profili
professionali del personale reclutato secondo le modalità di cui  al
presente articolo, è individuato esclusivamente in base al titolo di
studio definito dal contratto collettivo nazionale di  lavoro,  anche
in deroga agli specifici titoli  ordinamenti  professionali  previsti
dalle singole pubbliche  amministrazioni  per  ciascuna  qualifica  o
profilo. 
  9. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  all'articolo  3,
comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56,  il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri
individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla  base  di
manifestazioni di interesse pervenute a seguito  di  apposito  avviso
pubblico. A tal fine  e  per  le  procedure  concorsuali  di  cui  al
presente articolo, i termini di cui all'articolo 53,  comma  10,  del
decreto   legislativo   30   marzo    2001,    n.    165,    relativi
all'autorizzazione  a  rivestire  l'incarico  di  commissario   nelle
procedure   concorsuali   di   cui   al   presente   articolo,   sono
rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. 
  10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
parole da «I  compensi  stabiliti»  a  «della  presente  legge»  sono
soppresse. 
  11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo  non  si
applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  12. Per le  procedure  di  cui  al  presente  articolo,  i  termini
previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente,  in  sette  e
quindici giorni. 
 
 
 
All’articolo 247: al comma 8, la parola: « ordinamenti » è soppressa.  

						
 
                              Art. 248 
 
 
(Disposizioni per la  conclusione  delle  procedure  di  reclutamento
della  Commissione   Ripam   per   il   personale   delle   pubbliche
                          amministrazioni) 
 
  1. Per le procedure concorsuali per il personale non  dirigenziale,
di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e per quelle nelle quali, alla  medesima  data,  sia
stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste,  la
Commissione per l'attuazione del Progetto di  Riqualificazione  delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle
amministrazioni  destinatarie   delle   procedure   concorsuali,   le
modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi  bandi  di
concorso,  dandone  tempestiva  comunicazione  ai  partecipanti  alle
procedure, prevedendo esclusivamente: 
  a)  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e   digitali   per   lo
svolgimento delle prove scritte e  preselettive,  lo  svolgimento  in
videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione  di
soluzioni  tecniche  che  assicurino  la  pubblicità  della  stessa,
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle  comunicazioni
e la loro tracciabilità; 
  b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate  secondo
le modalità dell'articolo 247. 
  2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica
il comma 7 dell'articolo 247. 
  3.  In  attuazione  delle  modalità  di  svolgimento  delle  prove
concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA può risolvere i
contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure  concorsuali
indette  dalla  Commissione  per   l'attuazione   del   Progetto   di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni  (RIPAM)  che,  alla
data  del  presente  decreto,  non  hanno  avuto  un   principio   di
esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute
dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con  oneri
a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali
a valere sulle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente.  Sono
conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA. 
  4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui
al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale. 
 
All’articolo 248: al comma 3, primo periodo, le parole: « alla data del presente de-creto » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Alla rubrica della sezione II del capo XII del titolo VIII, le parole: « per la velocizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « per l’accelera-zione ».

 

						
 
                              Art. 249 
 
 
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata  e  telematica
    delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni) 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino  al  31  dicembre  2020  i  principi  e  i  criteri  direttivi
concernenti lo  svolgimento  delle  prove  concorsuali  in  modalità
decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle
lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le  modalità
di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di  cui
al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda
di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del  medesimo  articolo  250,
possono  essere  applicati  dalle  singole  amministrazioni  di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. 
  2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di  polizia  ad
ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260. 
 
 
 

						

Sezione II
Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese

 
                              Art. 250 
 
 
(Scuola Nazionale dell'amministrazione e  conclusione  dei  concorsi,
            già banditi, degli enti pubblici di ricerca) 
 
  1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione
bandisce  l'VIII   corso-concorso   selettivo   per   la   formazione
dirigenziale, prevedendo: 
  a) la presentazione della domanda di partecipazione  anche  con  le
modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247; 
  b) lo svolgimento con modalità telematiche di due  prove  scritte,
effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate  di  cui
all'articolo 247, comma 2; 
  c) un esame orale nel corso del quale saranno  accertate  anche  le
conoscenze  linguistiche,   che   può   essere   anche   svolto   in
videoconferenza secondo le modalità di cui all'articolo  247,  comma
3; 
  d) una commissione di concorso articolata in  sottocommissioni.  Si
applica comunque il comma 7, dell'articolo 247. 
  2. Il corso si articola in  quattro  mesi  di  formazione  generale
presso la Scuola  nazionale  dell'Amministrazione,  anche  attraverso
l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei  mesi  di  formazione
specialistica e lavoro presso le amministrazioni di  destinazione;  i
programmi  del  corso  forniscono  ai  partecipanti  una   formazione
complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola. 
  3.  Per  quanto  non  diversamente   disposto   si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto del  presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272 ed al decreto del  Presidente  del  Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili. 
  4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1
i candidati vincitori del concorso  entro  il  limite  dei  posti  di
dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro  che  hanno
superato il corso-concorso di cui al comma  1  e  sono  collocati  in
graduatoria oltre i posti già  autorizzati,  sono  iscritti  secondo
l'ordine di graduatoria finale, in un  elenco,  istituito  presso  il
Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni,  a
decorrere dal 1 gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per  la
copertura  delle  posizioni  dirigenziali  vacanti.  Ferma   restando
l'assunzione dei vincitori dei concorsi già  banditi  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  le  amministrazioni  possono
procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo  assorbimento
degli iscritti al predetto elenco. 
  5. Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data
di entrata in vigore del presente  decreto  dagli  enti  pubblici  di
ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di  ricerca  possono
essere concluse, anche in deroga alle  previsioni  dei  bandi,  sulla
base  di  nuove  determinazioni,  rese  pubbliche  con  le   medesime
modalità previste per i relativi bandi, che  possono  consentire  la
valutazione dei candidati e l'effettuazione di  prove  orali  con  le
modalità di cui all'articolo 247, comma 3. 
 
All’articolo 250: al comma 3, le parole: « di cui al decreto del presidente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto del Presidente » e le parole: « decreto del Presidente del Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Presidente della Repubblica »; al comma 4, secondo periodo, le parole: « 1 gennaio » sono so-stituite dalle seguenti: « 1° gennaio ».  

						
 
                              Art. 251 
 
 
(Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici  presso
                     il Ministero della salute) 
 
  1.Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della  necessità
di  assicurare  tempestivamente  i  controlli   sanitari   presso   i
principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  dopo  le  parole:  "a  tempo
indeterminato" sono aggiunti le seguenti: ", ovvero mediante concorsi
per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica
e decentrata. Al termine del periodo  di  prova,  cui  sono  soggetti
anche coloro che lo abbiano già superato  in  medesima  qualifica  e
profilo  professionale   presso   altra   amministrazione   pubblica,
l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito  positivo  di
un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate
dai relativi bandi di concorso". 
  2. Le prove  dei  concorsi  pubblici  per  il  reclutamento  di  40
dirigenti sanitari medici, 12  dirigenti  sanitari  veterinari  e  91
funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e  nei  luoghi  di
lavoro, avviati ai sensi dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie  speciale  -  del  27  settembre
2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono  essere  concluse,
previa riapertura dei termini per la presentazione delle  domande  di
partecipazione, anche con le modalità  di  cui  all'articolo  249  e
mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale. 
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero  della
salute è  autorizzato,  altresì,  ad  assumere,  mediante  concorso
pubblico espletato anche con le modalità di cui all'articolo 247,  7
ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III,  posizione  economica
F1,  nell'ambito  del  contingente  di  80   unità   già   previsto
dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483,  24
settembre 2004,  n.  272  e  9  maggio  1994,  n.  487,  è  altresì
autorizzato a reclutare il personale di  cui  all'articolo  1,  comma
5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  limitatamente  ai
dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti  sanitari,  mediante
concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi  anche  con
le modalità di cui all'articolo  249.  Al  termine  del  periodo  di
prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in
medesima   qualifica   e   profilo   professionale    presso    altra
amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in
ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame
teorico-pratico, di una prova scritta e di  una  prova  orale,  sulle
materie individuate dai relativi bandi di concorso. 
 
 
 
All’articolo 251: al comma 1, le parole: « sono aggiunti » sono sostituite dalle se-guenti: « sono aggiunte »; al comma 2, dopo le parole: « avviati ai sensi dell’articolo 1 » sono inserite le seguenti: « , commi da 355 a 359, ».

						
 
                              Art. 252 
 
 
(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il  personale  del
                     Ministero della giustizia) 
 
  1.    Per  assicurare  il   regolare   svolgimento   dell'attività
giudiziaria, il  Ministero  della  giustizia,  entro  novanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  può  avviare   le
procedure già autorizzate per il reclutamento delle seguenti  unità
di personale: 
  a)    400 unità di personale amministrativo  non  dirigenziale  da
inquadrare  nei  ruoli  dell'amministrazione  giudiziaria,   con   la
qualifica di direttore - Area  III/F3,  di  cui  all'articolo  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019; 
  b)    150 unità di personale amministrativo  non  dirigenziale  di
Area III/F1  residue  rispetto  a  quanto  previsto  ai  sensi  degli
articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma  1,  lettera  b),
del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il  Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016,
in deroga alle modalità ivi previste, per  l'urgente  necessità  di
far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici  giudiziari
che hanno sede nei Distretti di  Torino,  Milano,  Brescia,  Venezia,
Bologna. 
  2.   Ai fini di cui al comma 1 si provvede  mediante  concorsi  per
titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487.  Per
l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui  al  comma
1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio della laurea  in
giurisprudenza o equivalente nonché il possesso di  almeno  uno  dei
seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso: 
  a)     aver    svolto    almeno    cinque    anni    di    servizio
nell'amministrazione  giudiziaria,  nella  qualifica  di  funzionario
giudiziario, senza demerito; 
  b)  aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di  magistrato
onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari; 
  c)   essere stato iscritto all'albo professionale  degli  avvocati,
per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in  sanzioni
disciplinari; 
  d)   aver  svolto,  per  almeno  cinque  anni  scolastici   interi,
attività di docente di materie giuridiche nella classe  di  concorso
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole  secondarie
di II grado. In tale computo rientrano anche  i  periodi  di  docenza
svolti in attività di supplenza annuale; 
  e)   essere da almeno due anni ricercatore ai  sensi  dell'articolo
24, comma 3, lett. b), della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240  in
materie giuridiche; 
  f)    aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze  di
polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli  ispettori,
o nei ruoli superiori; 
  g) avere conseguito il titolo di  dottore  di  ricerca  in  materie
giuridiche e avere svolto attività  lavorativa  per  almeno  6  mesi
presso una  pubblica  amministrazione  in  posizione  funzionale  per
l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea. 
  3.   Per le procedure di cui al comma 2,  il  bando  di  selezione,
adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce: 
  a)   i punteggi sono attribuiti  ai  titoli  di  cui  al  comma  1,
lettere da a) ad  f),  secondo  i  seguenti  criteri:  anzianità  di
servizio o di iscrizione maturata nel termine  di  cui  al  comma  1,
votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso  e  ad
eventuali   ulteriori   titoli   accademici   universitari   o   post
universitari in  possesso  del  candidato.  I  punteggi  relativi  ai
requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili; 
  b)  lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso ciascun
Distretto  giudiziario,  anche  attraverso  le   modalità   di   cui
all'articolo 248, comma 1; 
  c)  le modalità di composizione  delle  commissioni  esaminatrici,
eventualmente articolate su base distrettuale. 
  4.   Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera
b),  è  destinato  in  via  esclusiva  agli  uffici  giudiziari  ivi
indicati, presso i quali deve prestare servizio per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma  5-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  5.   Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro
novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  può
procedere,  altresì  ad  avviare  procedure  per  il   reclutamento,
autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del  20  giugno  2019,  di  2.700  unità  di  personale
amministrativo   non   dirigenziale   da   inquadrare    nei    ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, con  la  qualifica  di  cancelliere
esperto - Area II/F3. 
  6.       Ai fini di cui al comma 5, si provvede  mediante  concorsi
per  titoli  ed  esame  orale  su   base   distrettuale,   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  e
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994, n. 487. Per l'accesso  alla  selezione  delle  predette  figure
professionali il candidato deve essere  in  possesso  del  titolo  di
studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonché di almeno
uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del  bando  di
concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo: 
  a)   aver svolto almeno tre anni di  servizio  nell'amministrazione
giudiziaria, senza demerito; 
  b)  aver svolto, per almeno un  anno,  le  funzioni  di  magistrato
onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari; 
  c)   essere stato iscritto all'albo professionale  degli  avvocati,
per almeno due anni consecutivi, senza  essere  incorso  in  sanzioni
disciplinari; 
  d)   aver  svolto,  per  almeno  cinque  anni  scolastici   interi,
attività di docente di materie giuridiche nella classe  di  concorso
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole  secondarie
di II grado. In tale computo rientrano anche  i  periodi  di  docenza
svolti in attività di supplenza annuale; 
  e)   aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle  forze  di
polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli  ispettori,
o nei ruoli superiori. 
  7.   Per le procedure di cui al comma 6,  il  bando  di  selezione,
adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce: 
  a)       i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere
da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o  di
iscrizione maturata nel termine di  cui  al  comma  1,  eccedente  il
periodo minimo indicato,  votazione  relativa  al  titolo  di  studio
richiesto per l'accesso e ad eventuali  ulteriori  titoli  accademici
universitari  o  post  universitari  in  possesso  del  candidato.  I
punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili; 
  b)      lo svolgimento di un esame del candidato, svolto  presso  i
Distretti  giudiziari,  anche  attraverso   le   modalità   di   cui
all'articolo 248, comma 1; 
  c)         le   modalità   di   composizione   delle   commissioni
esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale. 
  8. La successiva assunzione delle unità di  personale  di  cui  al
comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali  l'articolo  7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  20  giugno
2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovrà avvenire  a
valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente
e secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 35, comma 4,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  9.  Nelle  procedure  concorsuali  di  cui  al  presente  articolo,
l'Amministrazione giudiziaria  può  indicare  l'attribuzione  di  un
punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti  che  hanno  svolto,  con
esito positivo, il tirocinio presso gli uffici  giudiziari  ai  sensi
dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98  o  che  hanno
maturato i  titoli  di  preferenza  di  cui  all'articolo  50,  commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
 
 
 
All’articolo 252: al comma 2: alla lettera a), dopo le parole: « funzionario giudiziario, senza demerito » sono aggiunte le seguenti: « , per l’accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a) »; dopo la lettera a) è inserita la seguente: « a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell’amministra-zione giudiziaria, senza demerito, per l’accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b) »; dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: « g-bis) aver svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea »; al comma 3: all’alinea, le parole: « adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « emanato dal Ministero della giustizia d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

alla lettera a), le parole: « di cui al comma 1, lettere da a) ad f), » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 »; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo »; al comma 6, alinea, le parole: « ai fini di attribuzione » sono so-stituite dalle seguenti: « ai fini dell’attribuzione »; al comma 7: all’alinea, le parole: « adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « emanato dal Ministero della giustizia d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri »; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo »; al comma 8, le parole: « a bandire » sono sostituite dalle se-guenti: « a indire procedure di reclutamento ».

 
 
                              Art. 253 
 
 
    (Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario) 
 
  1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei  candidati,  dei
commissari e del personale amministrativo, fino al  31  luglio  2020,
anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e  13  del  regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per  il
concorso per magistrato ordinario può effettuare  le  operazioni  di
correzione  degli  elaborati  scritti   con   modalità   telematica,
garantendo  comunque  la  sicurezza   e   la   tracciabilità   delle
comunicazioni, secondo i criteri e le modalità di  cui  al  comma  7
dell'articolo 247. 
  2. Il  termine  del  31  luglio  2020  può  essere  prorogato  con
provvedimento  motivato  del  presidente   della   commissione,   ove
necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e
del personale amministrativo. 
  3. Con le medesime modalità indicate al comma  1  si  svolgono  le
riunioni riservate dei componenti della commissione. 
  4. Fino al 30  settembre  2020,  il  presidente  della  commissione
esaminatrice,  con  provvedimento  motivato,  può   autorizzare   lo
svolgimento delle prove orali del concorso per  magistrato  ordinario
mediante collegamento da remoto con le modalità di cui  all'articolo
247, comma 3, garantendo comunque l'adozione  di  soluzioni  tecniche
che assicurino la pubblicità delle stesse  prove,  l'identificazione
dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle  comunicazioni  e  la   loro
tracciabilità. 
  5.  Il  mancato  rispetto  delle  cadenze  e  dei  termini  di  cui
all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo  n.  160  del
2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme e le  prescrizioni
sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a  tutela
della  salute  dei  candidati,  dei  commissari   e   del   personale
amministrativo non è valutabile ai fini dell'applicazione del  comma
8 dello stesso articolo 6. 
 
 
                              Art. 254 
 
 
(Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione
              all'esercizio della professione forense) 
 
  1. Ai fini del completamento  delle  procedure  e  delle  attività
relative al concorso per esame a 300 posti  per  notaio  bandito  con
decreto dirigenziale 16 novembre 2018  e  all'esame  di  abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato bandito con  decreto  del
Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la  correzione
degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza,  ai
sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalità di cui al comma 2. 
  2. Il  presidente  della  commissione  notarile  nominata  a  norma
dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166  e,  su
richiesta  motivata  dei  presidenti   delle   sottocommissioni   del
distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi
4 e 7, del regio decreto 27 novembre  1933  n.  1578,  il  presidente
della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma,  del
medesimo regio decreto possono autorizzare la  correzione  da  remoto
degli elaborati scritti, purchè siano mantenuti i  medesimi  criteri
di correzione già adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda
ai sensi del periodo  precedente,  il  presidente  della  commissione
notarile  e  i  presidenti  delle  sottocommissioni  per  l'esame  di
abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle
sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare
il collegamento a distanza e dettano  le  disposizioni  organizzative
volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza  e
la riservatezza delle sedute, nonché a  rispettare  le  prescrizioni
sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a  tutela
della  salute  dei  commissari  e  del  personale  amministrativo.  I
presidenti delle sottocommissioni per l'esame  di  abilitazione  alla
professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in
conformità  ai  criteri  organizzativi  uniformi   stabiliti   dalla
commissione centrale. 
  3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5
del decreto legislativo  24  aprile  2006  n.  166  per  il  concorso
notarile   e,   su   richiesta   motivata   dei   presidenti    delle
sottocommissioni del distretto  di  Corte  d'appello,  il  presidente
della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma,  del
regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per  l'esame  di  abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare,  per
gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al
30 settembre 2020, lo svolgimento con modalità  di  collegamento  da
remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo  le  disposizioni
di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la  sede  della
prova di esame, del presidente della commissione notarile o di  altro
componente da questi delegato, del presidente della  sottocommissione
per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del
segretario della seduta e del candidato da  esaminare,  nel  rispetto
delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei  commissari  e  del
personale amministrativo. I  presidenti  delle  sottocommissioni  per
l'esame di abilitazione alla professione di avvocato  procedono  allo
svolgimento delle  prove  in  conformità  ai  criteri  organizzativi
uniformi stabiliti dalla Commissione centrale. 
  4. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale,
il  presidente  impartisce,  ove  necessario,  disposizioni  volte  a
disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si  applicano  anche  alle
prove orali dell'esame per  l'iscrizione  all'albo  speciale  per  il
patrocinio  dinanzi  alla  Corte   di   cassazione   e   alle   altre
giurisdizioni superiori bandito con decreto  dirigenziale  10  aprile
2019. 
  6. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
alla fine, dopo le parole: «in  materie  giuridiche»,  aggiungere  le
parole: «, anche in pensione». 
 
 
                              Art. 255 
 
 
(Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento
         della durata dei procedimenti giudiziari pendenti) 
 
  1.  Al  fine  di  dare  attuazione  ad  un  programma   di   misure
straordinarie per la celere definizione e per il  contenimento  della
durata dei procedimenti giudiziari pendenti  nonché  per  assicurare
l'avvio della digitalizzazione  del  processo  penale,  il  Ministero
della giustizia è autorizzato ad assumere,  nel  biennio  2020-2021,
con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con  contratto  di
lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi,
anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e  alle
assunzioni già programmate, un contingente massimo di  1.000  unità
di  personale  amministrativo  non  dirigenziale   di   area   II/F1.
L'assunzione  del  personale  di  cui  al   periodo   precedente   è
autorizzata,  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  2,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. 
  2. L'amministrazione procede alle assunzioni  di  cui  al  comma  1
secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n.  56  e
successive modificazioni ovvero mediante  colloquio  di  idoneità  e
valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità  e
trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono
compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies,
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   114,   nonché
l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai  fini
dello svolgimento  delle  attività  di  tirocinio  e  collaborazione
presso gli uffici giudiziari, come attestato dai  capi  degli  uffici
medesimi. 
  3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata  la  spesa
di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di  euro  37.524.040  per  l'anno
2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede: 
  a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769  per
l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali  della  missione  «  Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000  per  l'anno
2020, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per
euro  7.877.769  per  l'anno  2021,  l'accantonamento   relativo   al
Ministero  della  difesa  per  euro  1.700.000  per  l'anno  2020   e
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020; 
  b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000  per
l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 7.016.027  per
l'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
 
                              Art. 256 
 
 
(Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso
                        le Corti di appello) 
 
  1.  Al  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 62,  comma  1,  dopo  le  parole  "definizione  dei
procedimenti", sono aggiunte le seguenti: "penali e" e dopo le parole
"Corti di appello" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo
132-bis, comma 2, delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del codice di procedura penale ovvero"; 
  b) all'articolo 63, comma 1,  le  parole  "trecentocinquanta"  sono
sostituite dalle seguenti: "ottocentocinquanta". 
  2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto  è
adottato il decreto  di  cui  all'articolo  65,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per  la  rideterminazione  della
pianta organica  ad  esaurimento  dei  giudici  ausiliari  e  per  le
modalità e i termini di presentazione delle domande. 
  3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata  la  spesa
di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
 
                              Art. 257 
 
 
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata  e  telematica
                           delle procedure 
 
  concorsuali relative al personale della Corte dei conti) 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino  al  31  dicembre  2020  i  principi  e  i  criteri  direttivi
concernenti lo  svolgimento  delle  prove  concorsuali  in  modalità
decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si  possono
applicare anche alle  procedure  concorsuali  in  corso  relative  al
personale della Corte dei  conti,  indette  anche  congiuntamente  ad
altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima  determina,
con proprio decreto, le modalità  tecniche  per  l'applicazione  del
presente articolo. 
 
 
 
 

						
 
                              Art. 258 
 
 
(Semplificazione di procedure  assunzionali  e  formative  del  Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco) 
 
  1. In relazione alla necessità di attuare  le  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, è autorizzata nel Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco
l'assunzione eccezionale di 25 medici  a  tempo  determinato  per  la
durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale  di
cui al presente comma non instaura un  rapporto  di  impiego  con  il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio  con
immediata esecuzione per la  durata  stabilita.  Detto  personale  è
assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad
esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per
i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai  ruoli  direttivi  sanitari
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  di  cui  all'art.  178  del
decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  come  integrato  dal
decreto legislativo 6 ottobre  2018,  n.  127.  Ai  fini  di  cui  al
presente comma il Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno,  previe
intese con il Ministero della Difesa, può  utilizzare  il  personale
medico selezionato e non  assunto,  nell'ambito  delle  procedure  di
arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo  7,
commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  secondo  l'ordine
predisposto  dal  Ministero  della  Difesa  e  previo  assenso  degli
interessati. Le attività professionali sanitarie svolte  dai  medici
di  cui  alla  presente  disposizione  costituiscono   titolo   nelle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale  nella  qualifica
di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per  garantire  la
migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso
la piena efficienza operativa del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di
posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto  dall'articolo
144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  il  corso  di
formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di  vice  direttore,
avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del  Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa  civile  del  27  dicembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4^ Serie Speciale - "Concorsi  ed  Esami"  n.  5  del  16
gennaio 2018, in svolgimento alla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, ha, in via straordinaria, la  durata  di  nove
mesi e si articola nella sola fase della formazione  teorico-pratica.
Al termine dei nove mesi, i vice direttori  in  prova  sostengono  un
esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, su proposta del  direttore  centrale  per  la  formazione  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile,  esprime  il  giudizio  di  idoneità  ai  servizi  di
istituto. 
  3. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  1,  pari  a  euro
706.625 nel 2020, si provvede mediante riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 7, comma  4-bis,  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77. 
 
All’articolo 258: al comma 2, primo periodo, le parole: « della presente disposi-zione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »; al comma 3, le parole: « nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2020 ».  

						
 
                              Art. 259 
 
 
(Misure per la funzionalità  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  in  materia  di
                       procedure concorsuali) 
 
  1. Per lo svolgimento delle procedure dei  concorsi  indetti  o  da
indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze  armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco,  al
fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione  del  contagio  da
COVID-19, per la  durata  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica
dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio  2020  e  fino  al
permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello  stesso,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le  disposizioni
dei commi da 2 a 6 del presente articolo. 
  2. Le modalità di svolgimento delle  procedure  concorsuali  delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le  disposizioni
concernenti la composizione della commissione  esaminatrice,  possono
essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a  quello
previsto per  l'indizione,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a: 
  a.  la  semplificazione  delle  modalità  del  loro   svolgimento,
assicurando  comunque  il  profilo  comparativo  delle  prove  e   lo
svolgimento di almeno una prova scritta e di  una  prova  orale,  ove
previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui  alla
presente lettera, per prova scritta si intende  anche  la  prova  con
quesiti a risposta multipla; 
  b.  la  possibilità  dello  svolgimento  delle  prove  anche   con
modalità decentrate e telematiche di videoconferenza. 
  Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le  relative
aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la
validità delle prove concorsuali già sostenute. 
  3. Per esigenze di  celerità,  previa  pubblicazione  di  apposito
avviso nella Gazzetta  Ufficiale  per  i  concorsi  già  banditi,  i
provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono  efficaci  dalla  data  di
pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni. 
  4. I candidati  impossibilitati  a  partecipare,  a  seguito  delle
misure di  contenimento  del  COVID-19,  a  una  o  più  fasi  delle
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche  delle
Amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  sono  rinviati   a   istanza
dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo  concorso
successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le  eventuali
risultanze   di   prove   valutative   già   sostenute   nell'ambito
dell'originario concorso sono valutate secondo le  disposizioni  e  i
criteri del  bando  relativo  al  concorso  cui  sono  rinviati  e  i
candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di  merito
di tale ultimo concorso, sono avviati  alla  frequenza  del  relativo
corso di formazione,  ove  previsto,  o  inseriti  in  ruolo  con  la
medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori  del
concorso cui sono stati rinviati. 
  5. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è  autorizzato  lo
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche
e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel
rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela  della
salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro  della
Salute, su proposta del Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della
difesa, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministro
della  Giustizia  di  concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione. 
  6.  Qualora  indifferibili  esigenze  di  servizio   connesse   con
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile  al
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge  4
novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020
della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque
spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi  successivi
ai termini previsti a ordinamento vigente. 
  7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia  e  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco   previste,   per   l'anno   2020,
dall'articolo 66, comma 9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno
2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge  30
dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020,  n.  8,  possono  essere  effettuate  entro  il  31
dicembre 2021. 
 
 
 
All’articolo 259: al comma 1, le parole: « Corpo nazionale di vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco » e le parole: « Consiglio di ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Con-siglio dei ministri »; al comma 2, lettera b, capoverso, le parole: « Restano ferme » sono sostituite dalle seguenti: « 2-bis. Restano ferme »;

al comma 3, le parole: « sui siti istituzionali » sono sostituite dalle seguenti: « nei siti internet istituzionali ».

 
  Dopo l’articolo 259 è inserito il seguente: « Art. 259-bis. – (Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria) – 1. Al fine di in-crementare l’efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell’articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legisla-tivo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l’anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell’articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del con-corso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento di-rettoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scor-rimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l’amministra-zione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Mi-nistero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti ri-spetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell’ordine decre-scente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze pre-viste dalla normativa vigente. 2. Il corso di formazione previsto dall’articolo 6 del decreto legisla-tivo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provve-dimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi. 3. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».  

						
 
                              Art. 260 
 
 
(Misure per la funzionalità  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  in  materia  di
                        corsi di formazione) 
 
  1. Per lo svolgimento dei  corsi  di  formazione  previsti  per  il
personale delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale di  vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire  possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata  dello
stato  di  emergenza  epidemiologica  dichiarato  dal  Consiglio   di
ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive
e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo. 
  2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di
istituto  di  istruzione,  scuola  o  centro  di  addestramento,   le
amministrazioni di cui  al  comma  1  possono  disporre  con  decreto
direttoriale o dirigenziale generale,  secondo  quanto  previsto  dai
rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario,
previa intesa con gli atenei interessati: 
  a) la rimodulazione del corso al fine di definire le  modalità  di
svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le  procedure
di formazione delle relative  graduatorie,  idonee  a  preservare  la
validità dei percorsi formativi, anche in deroga  alle  disposizioni
di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere
universitario, previa intesa con gli atenei; 
  b) la temporanea sospensione  del  corso  ovvero  il  rinvio  dello
stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio. 
  3. Sulla base di quanto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  con
decreto adottato dal Ministro competente o con  decreto  dirigenziale
generale, può essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di
formazione anche a carattere  universitario  previa  intesa  con  gli
atenei interessati, qualora non  sia  stato  necessario  adottare  le
misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che  sono  stati
già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal  caso,  resta
ferma la validità dei corsi e delle prove  già  sostenute  ai  fini
della formazione delle graduatorie  di  merito  e  per  il  personale
interessato  è  corrispondentemente  aumentata  la  permanenza   per
l'accesso alla qualifica o al grado superiore,  se  decorrente  dalla
data di conclusione del corso di formazione. 
  4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b),  sono
mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai  frequentatori  e  la
condizione giuridica  degli  allievi,  con  il  relativo  trattamento
giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e
gli allievi sono destinati, compatibilmente con il  rispettivo  stato
giuridico, a funzioni  ausiliarie  del  personale  già  in  servizio
presso gli uffici, reparti o istituti di interinale  assegnazione  da
individuarsi a cura  di  ciascuna  Amministrazione  ovvero,  se  già
appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione,  presso  gli   uffici,
reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i  frequentatori
e gli allievi che concludano positivamente  il  corso,  il  tempo  di
applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), è considerato
valido  ai  fini  della  permanenza  richiesta  per  l'accesso   alla
qualifica o al grado superiore. 
  5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle
Amministrazioni  di  cui  al  comma   1,   effettuati   anche   prima
dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  per  motivi  comunque
connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19,  non  concorrono  al
raggiungimento del limite di assenze il cui superamento  comporta  il
rinvio, l'ammissione  al  recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai
medesimi corsi. 
  6.  Fermi  restando   gli   ulteriori   requisiti   richiesti   per
l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al
fenomeno epidemiologico  da  COVID-19,  dei  corsi  per  il  transito
interno tra i ruoli delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  1  il
personale  interessato  è  iscritto  in  ruolo  con  la   decorrenza
giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione. 
  7.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  Generale   della   Pubblica
Sicurezza, al fine di incrementare i  servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio, di tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica,   connessi,   in   particolare,   alle    esigenze    poste
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può con proprio  decreto,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo
periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione  per  allievi
agenti della Polizia di  Stato,  fermo  restando  il  primo  semestre
finalizzato, previa attribuzione  del  giudizio  di  idoneità,  alla
nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020,  2021  e
2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero  massimo  di  assenze
fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera  d),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  335   del   1982   è   ridefinito
proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. 
 
 
 
All’articolo 260: al comma 1, le parole: « Corpo nazionale di vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco » e le parole: « Consiglio di ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Con-siglio dei ministri ».  
  Dopo l’articolo 260 è inserito il seguente: « Art. 260-bis. – (Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato) – 1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell’articolo 703, comma 1, lettera c), del co-dice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l’assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di po-sti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorri-mento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pub-blico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica si-curezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. 2. L’Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assun-zioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle facoltà as-sunzionali previste per l’anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l’anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni inter-venute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell’articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti: a) risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame e secondo l’ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le ri-serve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo; b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso

straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti; c) che risultino idonei all’esito degli accertamenti dell’efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati. 3. Resta fermo che l’Amministrazione della pubblica sicurezza pro-cede all’assunzione, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, primo pe-riodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti inclusi nell’elenco allegato al decreto del Capo della Polizia – Direttore gene-rale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo. 4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l’ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d’esame, ai sensi dei commi 2 e 3, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest’ultima e all’esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente. 5. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all’articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli isti-tuti di istruzione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. 6. In conseguenza dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, può essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 38 del 15 maggio 2020. 7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell’interno nell’ambito delle risorse umane, strumentali e fi-nanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

 

						
 
                              Art. 261 
 
 
  (Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile) 
 
   1. Al fine  di  assicurare  la  piena  operatività  del  Servizio
nazionale  di  protezione  civile  per  fronteggiare   le   crescenti
richieste d'intervento in tutti i  contesti  di  propria  competenza,
nonché con riferimento alle complesse  iniziative  in  atto  per  la
gestione dell'emergenza sanitaria di cui al  presente  provvedimento,
in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, la  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri,  per  le  esigenze  del  Dipartimento  della
protezione civile è autorizzata ad indire procedure di  reclutamento
e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero
utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unità di
personale di qualifica non dirigenziale e  specializzazione  di  tipo
tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva  F1,  del
ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter  del
decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  303.  Ai  relativi  oneri
assunzionali, pari ad  euro  1.166.608  per  l'anno  2020  e  a  euro
1.999.899  a  decorrere  dall'anno   2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il  pubblico  impiego  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232. 
 
 
 
All’articolo 261: al comma 1, primo periodo, la parola: « provvedimento » è sosti-tuita dalla seguente: « decreto ».  
 
 
 
                              Art. 262 
 
 
(Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze) 
 
  1  Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  considerazione
delle specifiche  e  straordinarie  esigenze  di  interesse  pubblico
connesse allo svolgimento delle attività  connesse  alla  Presidenza
italiana del G20, ai  negoziati  europei  e  internazionali,  nonché
allo sviluppo,  sperimentazione  e  messa  a   regime   dei   sistemi
informativi e delle nuove  funzionalità  strumentali  all'attuazione
della riforma del bilancio dello Stato, entro  il  31  dicembre  2020
avvia le procedure di reclutamento di  56  unità  di  personale  non
dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo  2019,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo  1,
comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  mediante  concorsi
per titoli ed esame orale per l'accesso  ai  quali  è  richiesto  il
possesso, oltre che del titolo di  studio  previsto  per  il  profilo
professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua  inglese,
anche di almeno uno dei  seguenti  requisiti  pertinenti  ai  profili
professionali richiesti: 
  a) dottorato di ricerca in  materie  giuridiche  o  economiche,  in
diritto europeo e internazionale, o  in  materia  di  contabilità  e
bilancio; 
  b) master di secondo livello in materie  giuridiche  ed  economiche
concernenti il diritto europeo e internazionale, nonché  in  materie
inerenti la contabilità e il bilancio anche ai fini dello sviluppo e
la sperimentazione dei relativi sistemi informativi. 
  2.   I bandi di selezione, stabiliscono: 
  a)  i titoli da valutare e i punteggi attribuiti; 
  b)   lo  svolgimento  di  un  esame  orale  del  candidato,   anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese,  nonché
dell'eventuale  altra   lingua   straniera   tra   quelle   ufficiali
dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore
al livello di competenza B2 di  cui  al  "Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi
e secondo le modalità  che  saranno  indicate  dall'Amministrazione,
anche mediante l'utilizzo di strumenti  informatici  e  digitali  nel
rispetto  dei  principi  inerenti  allo  svolgimento   in   modalità
decentrata  e   telematica   delle   procedure   concorsuali   recate
dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo  l'identificazione
dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle  comunicazioni  e  la   loro
tracciabilità; 
  c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici. 
 
 
All’articolo 262: al comma 1, lettera b), le parole: « inerenti la contabilità e il bi-lancio » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti alla contabilità e al bi  

						

Sezione III
Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni

 
                              Art. 263 
 
 
(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro  pubblico  e  di
                            lavoro agile) 
 
  1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione  amministrativa
e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo
87, comma 1, lettera a), del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
alle esigenze  della  progressiva  riapertura  di  tutti  gli  uffici
pubblici e a quelle   dei  cittadini  e  delle  imprese  connesse  al
graduale riavvio delle attività  produttive  e  commerciali.  A  tal
fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione  dei
servizi  attraverso   la   flessibilità   dell'orario   di   lavoro,
rivedendone l'articolazione giornaliera e  settimanale,  introducendo
modalità di interlocuzione programmata, anche  attraverso  soluzioni
digitali  e  non  in  presenza  con  l'utenza.  Ulteriori   modalità
organizzative possono essere individuate con uno o più  decreti  del
Ministro per la pubblica amministrazione. 
  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si  adeguano  alle  vigenti
prescrizioni  in  materia  di  tutela  della  salute  adottate  dalle
competenti autorità. 
  3. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  assicurano
adeguate  forme  di  aggiornamento  professionale   alla   dirigenza.
L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata  ai
fini della performance. 
  4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di  pubbliche
amministrazioni,  comunque  denominati,  è  consentita  nei   limiti
previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie  locali
per il contenimento della diffusione  del  Covid-19,  fermo  restando
l'obbligo di mantenere il distanziamento  sociale  e  l'utilizzo  dei
dispositivi di protezione individuali. 
 
 
All’articolo 263: il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’o-peratività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle im-prese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all’ar-ticolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei ser-vizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articola-zione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del per-sonale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il con-seguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l’articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto »; dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: « 4-bis. All’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono ap-portate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: "e, anche al fine" fino a: "forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro il 31 gennaio di cia-scun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizza-zioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale se-zione del documento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del de-creto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini

del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglio-ramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, an-che coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme as-sociative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si ap-plica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il rag-giungimento delle predette percentuali è realizzato nell’ambito delle ri-sorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall’appli-cazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministra-zione pubblica"; b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sen-tita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Pre-sidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche ammini-strazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto ap-plicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all’orga-nizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la con-ciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presi-denza del Consiglio dei ministri è istituito l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la com-posizione, le competenze e il funzionamento dell’Osservatorio. All’istitu-zione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all’Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, com-pensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati". 4-ter. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell’associazione, con una quota as-sociativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun asso-ciato è commisurato all’entità della quota versata" ».

  Dopo il capo XII del titolo VIII è inserito il seguente:

CAPO XII-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E DI RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE

Art. 263-bis.

(Modifica all’articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)

 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto le-gislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente: "3-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in con-formità a quanto disposto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può or-dinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telema-tici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di tele-comunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scor-retta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti delle quali sono ge-stori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la pro-trazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustifi-cato motivo, a quanto disposto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro". 2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

 

						

Capo XIII
Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19

 
                              Art. 264 
 
 
(Liberalizzazione e semplificazione dei  procedimenti  amministrativi
                in relazione all'emergenza COVID-19) 
 
  1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi  e  la  rimozione  di  ogni  ostacolo
burocratico nella vita dei cittadini e  delle  imprese  in  relazione
all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020: 
  a) nei procedimenti avviati su  istanza  di  parte,  che  hanno  ad
oggetto  l'erogazione  di  benefici  economici  comunque  denominati,
indennità, prestazioni previdenziali  e  assistenziali,  erogazioni,
contributi,  sovvenzioni,  finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e
sospensioni, da parte  di  pubbliche  amministrazioni,  in  relazione
all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sostituiscono  ogni  tipo  di  documentazione  comprovante  tutti   i
requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di
riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o  dalla
normativa  di  settore,  fatto  comunque  salvo  il  rispetto   delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
  b) i provvedimenti amministrativi illegittimi  ai  sensi  dell'art.
21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  adottati  in  relazione
all'emergenza   Covid-19,   possono   essere   annullati   d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il  termine  di
tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge  7  agosto
1990, n. 241. Il termine decorre  dalla  adozione  del  provvedimento
espresso ovvero dalla formazione del silenzio  assenso.  Resta  salva
l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi  qualora
i provvedimenti amministrativi siano stati  adottati  sulla  base  di
false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per  effetto
di condotte costituenti reato,  accertate  con  sentenza  passata  in
giudicato, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali,  ivi
comprese quelle previste dal capo  VI  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  c) qualora l'attività  in  relazione  all'emergenza  Covid-19  sia
iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt.
19 e seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  il  termine  per
l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del  medesimo  art.
19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione
dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19; 
  d) per  i  procedimenti  di  cui  alla  lettera  a)  l'applicazione
dell'articolo 21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241  è
ammessa  solo  per  eccezionali   ragioni   di   interesse   pubblico
sopravvenute; 
  e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui
all' art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7  agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad  adottare
il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio
assenso; 
  f)  gli  interventi,  anche  edilizi,   necessari   ad   assicurare
l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte  per  fare  fronte
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono  comunque  ammessi,  secondo
quanto previsto dal  presente  articolo,  nel  rispetto  delle  norme
antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di
tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del
paesaggio. Detti  interventi,  consistenti  in  opere  contingenti  e
temporanee destinate ad essere rimosse con la  fine  dello  stato  di
emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui  all'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,
previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori
asseverata da un tecnico abilitato e corredata da  una  dichiarazione
del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta  che  si
tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di  sicurezza
prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da  COVID-19.  Per
tali interventi, non sono richiesti i permessi, le  autorizzazioni  o
gli atti di assenso comunque denominati  eventualmente  previsti,  ad
eccezione dei titoli abilitativi di cui alla  parte  II  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. è  comunque  salva  la  facoltà
dell'interessato di chiedere il  rilascio  dei  prescritti  permessi,
autorizzazioni o atti  di  assenso.  L'eventuale  mantenimento  delle
opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro  il
31 dicembre  2020  ed  è  assentito,  previo  accertamento  di  tale
conformità, con esonero dal contributo di costruzione  eventualmente
previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro  sessanta
giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli
atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è  indetta  una
conferenza di servizi semplificata  ai  sensi  degli  articoli  14  e
seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241.  L'autorizzazione
paesaggistica è rilasciata, ove  ne  sussistano  i  presupposti,  ai
sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42; 
  2.  Al  fine  di  accelerare   la   massima   semplificazione   dei
procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a
cittadini  e  imprese  e  per  la  ripresa  a  fronte  dell'emergenza
economica derivante dalla diffusione dell'infezione da  Covid-19,  il
presente comma reca ulteriori  disposizioni  urgenti  per  assicurare
piena attuazione ai principi di cui all' articolo 18  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,   che   non   consentono   alle   pubbliche
amministrazioni  di  richiedere  la   produzione   di   documenti   e
informazioni già in loro possesso: 
  a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 1 dell'articolo 71  è  sostituito  dal  seguente:  "Le
amministrazioni  procedenti  sono   tenute   ad   effettuare   idonei
controlli, anche a campione in  misura  proporzionale  al  rischio  e
all'entità del beneficio, e nei casi di  ragionevole  dubbio,  sulla
veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e  47,  anche
successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per
i quali sono rese le dichiarazioni. (L)"; 
  2) all'articolo 75 dopo  il  comma  1,  è  aggiunto  il  seguente:
"1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca  degli
eventuali benefici già erogati  nonché  il  divieto  di  accesso  a
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un  periodo  di  2  anni
decorrenti  da  quando  l'amministrazione  ha  adottato   l'atto   di
decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in
favore dei  minori  e  per  le  situazioni  familiari  e  sociali  di
particolare disagio. (L)"; 
  3) all'articolo 76, comma  1,  è  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: "La sanzione ordinariamente prevista dal  codice  penale  è
aumentata da un terzo alla metà."; 
  b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
apportare le seguenti modifiche: 
  1) al comma 2 le parole "salvo il disposto dell'articolo 43,  comma
4" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il disposto degli  articoli
43, commi 4 e 71,"; 
  2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma: 
  "2-ter. Le pubbliche amministrazioni  certificanti  detentrici  dei
dati di cui al comma 1 ne assicurano  la  fruizione  da  parte  delle
pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori  di   servizi   pubblici,
attraverso la predisposizione  di  accordi  quadro.  Con  gli  stessi
accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano,
su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze
dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo  71,
comma 4 del medesimo decreto."; 
  c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, apportare le seguenti modifiche: le parole "lettera a),", ovunque
ricorrono, sono soppresse;  al comma 2, la  parola  "sperimentazione"
è sostituita con la parola  "gestione" e le parole  "al  Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre  il  15
settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri"; al comma 3, primo  periodo,  le  parole  "il
Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale" sono
sostituite dalle seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei ministri"
e, al secondo periodo, le parole "del  Commissario"  sono  sostituite
dalle seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri"." 
  d) nell'ambito delle verifiche, delle  ispezioni  e  dei  controlli
comunque  denominati  sulle  attività  dei  privati,   la   pubblica
amministrazione non richiede la produzione di  informazioni,  atti  o
documenti  in   possesso   della   stessa   o   di   altra   pubblica
amministrazione. è nulla ogni sanzione disposta  nei  confronti  dei
privati  per  omessa  esibizione  di  documenti  già   in   possesso
dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione; 
  3. Le amministrazioni  predispongono  gli  accordi  quadro  di  cui
all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  4. Le disposizioni  del  presente  articolo  attengono  ai  livelli
essenziali delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  117,  comma  2,
lettera  m),  della  Costituzione  e  prevalgono  su   ogni   diversa
disciplina regionale. 
 
 
 
All’articolo 264: al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: « Le amministra-zioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1. Le amministrazioni ».  
 
 
                              Art. 265 
 
 
                   Disposizioni finanziarie finali 
 
  1. Gli effetti finanziari del presente decreto  sono  coerenti  con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29  aprile
2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal  Senato  della
Repubblica con le Risoluzioni  di  approvazione  della  Relazione  al
Parlamento  presentata  ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. Il  presente  decreto  utilizza  altresì  una
quota pari a 3.340  milioni  di  euro  del  margine  disponibile,  in
termini di  fabbisogno,  risultante  a  seguito  dell'attuazione  del
decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile   2020,   n.   27,   rispetto   al   ricorso
all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le  Risoluzioni  di
approvazione  della  Relazione  al  Parlamento,  e   della   relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo  6,  comma  5,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito  dall'Allegato  1
al presente decreto. 
  2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
le parole « 83.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti «
148.330 milioni di euro ». 
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma  1  primo
periodo sono determinati nel limite massimo di 119  milioni  di  euro
nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno  2021,  1.884  milioni  di
euro nel 2022, 2.625 milioni nel 2023,  3.461  milioni  di  euro  nel
2024, 4.351 milioni di euro dal 2025,   5.057  milioni  di  euro  nel
2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450  milioni  di  euro
nel 2028,  5.619 milioni nel 2029, 5.814 milioni di euro nel  2030  e
5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031  e,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, di 326
milioni di euro nel 2020,  1.413 l'anno 2021,   2.136 milioni di euro
per l'anno 2022,  2.925 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,   3.832
milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni  di  euro  per  l'anno
2025,  5.345 milioni di euro per l'anno 2026,  5.569 milioni di  euro
per l'anno 2027,  5.815 milioni  di  euro  per  l'anno  2028,   6.003
milioni di euro per l'anno 2029,  6.193 milioni di  euro  per  l'anno
2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. 
  4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di  cui  al
titolo I, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 500 milioni
di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di
1.000 milioni di euro dal 2023 al 2031. 
  5. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 800  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  6. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, è incrementato di 200 milioni di
euro per l'anno 2021. 
  7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44,  48,  49,
52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 92,  94,  98,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124,
125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 214, 219, 222,
223, 225, 227, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3,
4, 5 e  6  del  presente  articolo,  con  esclusione  di  quelli  che
prevedono autonoma copertura, si provvede: 
  a) quanto a 364,22 milioni di euro  per  l'anno  2020,  a  1.019,80
milioni di euro per l'anno 2021,  a  1.138,40  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 273,53 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  a  138,83
milioni di euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per  l'anno
2025, a 125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di
euro per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro  per  l'anno  2028,  a
325,07 milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro  per
l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro  per  l'anno  2031  e  a  99,82
milioni di  euro  per  l'anno  2032,  che  aumentano  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto  a  1.005,57  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno  2021  e  a  60,62
milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante e corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle  minori  spese
derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95,  103,  115,
119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219,  235,  238,  255  e
258; 
  b) quanto a  3.000  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrisponde riduzione della dotazione del fondo di  cui  all'articolo
1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1. 
  8. Le risorse  destinate  a  ciascuna  delle  misure  previste  dal
presente decreto sono soggette  ad  un  monitoraggio  effettuato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sulla base degli esiti  del  monitoraggio  di  cui  al
periodo  precedente,  al  fine  di  ottimizzare  l'allocazione  delle
risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri  decreti,
sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di  bilancio
provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le  misure  previste
dal presente decreto,  ad  invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di
finanza pubblica. 
  9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione  del  comma  8,  residuassero
risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le  stesse  sono  versate
dai soggetti responsabili delle misure di  cui  al  presente  decreto
entro il 20  dicembre  2020  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  10. Le risorse destinate all'attuazione da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o  dalle  sue
Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate  ad  affrontare  la
crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla Covid-19 e le  relative
conseguenze sul sistema economico sono versate sul conto corrente  di
Tesoreria n. 23211 intestato a  «Ministero  del  Tesoro  -  Fondo  di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti
CEE» 
  12. Le risorse di cui al comma 11: 
  a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidità a
fronte delle misure autorizzate dai  provvedimenti  urgenti  adottati
dal  Governo  nel  corso  del  2020  in  relazione  alla   situazione
emergenziale in atto, sono  versate  dal  Ministero  dell'Economia  e
delle finanze all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  sull'apposito
capitolo relativo all'accensione di prestiti. 
  b) qualora siano destinate a finanziare  interventi  connessi  alla
situazione emergenziale in atto  che  prevedano  contributi  a  fondo
perduto, sono versate dal Ministero  dell'Economia  e  delle  finanze
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo è ripartito con uno
o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri interessati. 
  13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n.  160  apportare
le seguenti modificazioni: 
  a) i commi 624 e 625 sono soppressi; 
  b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche: 
  - al secondo periodo le parole: "per gli anni  2021  e  2022"  sono
sostituite dalle seguenti "per l'anno 2022"; 
  - il quarto periodo è soppresso; 
  - al sesto periodo le parole: "il 15 marzo 2020,  il  15  settembre
2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021" sono abrogate; 
  14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge  27
dicembre 2019, n.  160,  è  sostituito  dall'Elenco  1  al  presente
decreto. 
  15. Le disposizioni indicate dall'articolo  1,  comma  98,  secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non  si  applicano  per
l'anno 2020. 
  16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche nel conto dei  residui.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è  effettuata  entro  la
conclusione dell'esercizio 2020. 
 
All’articolo 265: al comma 1, terzo periodo, le parole: « al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »; al comma 3, dopo le parole: « 2.625 milioni » sono inserite le se-guenti: « di euro », le parole: « dal 2025 » sono sostituite dalle seguenti:

« nel 2025 », dopo le parole: « 5.619 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro » e le parole: « 1.413 l’anno 2021 » sono sostituite dalle se-guenti: « 1.413 milioni di euro per l’anno 2021 »; al comma 4, le parole: « dal 2023 al 2031 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 »; il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, è incrementato di 475,3 milioni di euro per l’anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l’anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 »; al comma 7: all’alinea, dopo la parola: « 85, » è inserita la seguente: « 89- bis, », dopo la parola: « 211, » è inserita la seguente: « 213-bis, » e dopo la parola: « 230, » sono inserite le seguenti: « 230-bis, commi 1 e 3, » ; alla lettera a), le parole: « quanto a 364,22 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l’anno 2021, a 1.138,40 mi-lioni di euro per l’anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 364,92 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l’anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l’anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l’anno 2023 » e le parole: « che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l’anno 2021 » e le parole: « mediante e corrispondente utilizzo » sono sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente utilizzo »; alla lettera b), la parola: « corrisponde » è sostituita dalla se-guente: « corrispondente » e dopo le parole: « comma 290, » è inserita la seguente: « della »; il comma 8 è sostituito dai seguenti: « 8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Limitatamente all’esercizio finanziario 2020, alla compen-sazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero veri-ficare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizza-zioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge,

in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell’emergenza epidemiologica da CO-VID- 19, si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a cia-scuna delle predette misure che, all’esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a in-varianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del pre-sente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Ca-mere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari com-petenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di ap-posita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scosta-menti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure. 8-bis. I commi 7 e 8 dell’articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati »; il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Nel caso in cui, dopo l’attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai sog-getti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l’ammorta-mento dei titoli di Stato »; al comma 11, dopo le parole: « connessa alla » sono inserite le seguenti: « diffusione del »; al comma 13: alla lettera a), la parola: « soppressi » è sostituita dalla se-guente: « abrogati »; alla lettera b): le parole: « - al secondo periodo » sono sostituite dalle se-guenti: « 1) al secondo periodo »; le parole: « - il quarto periodo » sono sostituite dalle se-guenti: « 2) il quarto periodo »; le parole: « - al sesto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « 3) al sesto periodo » e la parola: « abrogate; » è sostituita dalla se-guente: « soppresse. »; Atti parlamentari – 150 – Senato della Repubblica – N. 874 XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al comma 14, dopo le parole: « dall’Elenco 1 » è inserita la se-guente: « allegato ».

 
  Dopo l’articolo 265 è inserito il seguente: « Art. 265-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».  

						
 
                              Art. 266 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana  e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  Italiana.  è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 
  Dato a Roma, addì 18 maggio 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
  Visto, il Guardasigilli: Bonafede